Voluntary Disclosure: ecco l'elenco degli Stati Black Lists
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D.L. 1° luglio 2009, n. 78 [c.d. "Tremonti ter"].
(Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 2009 Serie General e)
Parte I
Titolo II
Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali Versione: 3
Entrata in vigore: 30 dicembre 2009
1. Le norme del presente articolo danno attuazion e alle intese raggiunte
tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la c ooperazione e lo sviluppo
economico in materia di emersione di attività e conomiche e finanziarie
detenute in Paesi aventi regimi fiscali privi legiati, allo scopo di
migliorare l'attuale insoddisfacente livello di tr asparenza fiscale e di
scambio di informazioni, nonché di increme ntare la cooperazione
amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legg e, gli investimenti e le
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Rep ubblica italiana del 10
maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze
21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Uff iciale della Repubblica
italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni
ivi previste, in violazione degli obblighi di dichi arazione di cui ai commi
1, 2 e 3 dell' articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si
presumono costituite, salva la prova contraria, med iante redditi sottratti a
tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall ' articolo 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppi ate. (2)
2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzion e di cui al comma 2, i
termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decret o del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive
modificazioni, e all' articolo 57 , primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati. (3)
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, c on modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modif icazioni, riferite agli
investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i
termini di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, sono raddoppiati. (3)
3. Al fine di garantire la massima efficacia all' azione di controllo ai
fini fiscali per la prevenzione e repressione de i fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero,
l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordiname nto con la Guardia di
finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bil ancio, una unità speciale
per il contrasto della evasione ed elusion e internazionale, per
l'acquisizione di informazioni utili alla indi viduazione dei predetti
fenomeni illeciti ed il rafforzamento della coopera zione internazionale. (4)
3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da
svolgere all’estero, l’Agenzia delle entrate si av vale del personale del
Corpo della guardia di finanza di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d ’intesa con il Comando
generale della guardia di finanza. (1)
3-ter. In relazione alle concrete esigenze o perative, la quota del
contingente previsto dall’articolo 168 del decret o del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modi ficazioni, riservata al
personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’ articolo 4 , comma 3,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pu ò essere aumentata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanz e, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, nei limiti degli o rdinari stanziamenti di
bilancio. (1)
Note:
(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 .
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n.
102 .
(3) Comma inserito dall' art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 ,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 .
(4) Vedi, anche, l’ art. 2 , comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, come
sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), L. 6 agosto 2013, n. 97 .
D.M. 4 maggio 1999.
(Gazz. uff. n. 107 del 10 maggio 1999)
Art. 1.
Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione
dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubbli ca 22 dicembre 1986, n.
917, seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra ( Principat d'Andorra );
Anguilla;
Antigua e Barbuda ( Antigua and Barbuda );
Antille Olandesi ( Nederlandse Antillen );
Aruba;
Bahama ( Bahamas);
Bahrein ( Dawlat al-Bahrain );
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
[Cipro (Kypros);] (1)
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti ( Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida );
Ecuador (Republica del Ecuador);
Filippine ( Pilipinas );
Gibilterra ( Dominion of Gibraltar );
Gibuti (Djibouti);
Grenada ;
Guernsey ( Bailiwick of Guernsey );
Hong Kong ( Xianggang );
Isola di Man ( Isle of Man );
Isole Cayman ( The Cayman Islands );
Isole Cook ;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Island s);
Isole Vergini Britanniche ( British Virgin Islands );
Jersey ;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein ( Furstentum Liechtenstein );
Macao (Macau);
Malaysia ( Persekutuan Tanah Malaysia );
Maldive ( Divehi );
[Malta (Republic of Malta);] (1)
Maurizio ( Republic of Mauritius );
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat'Oman);
Panama ( Republica de Panamà );
Polinesia Francese ( Polynésie Francaise );
Monaco ( Principautè de Monaco );
[San Marino (Repubblica di San Marino);] (2)
Sark (Sercq);
Seicelle ( Republic of Seychelles );
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine ( Saint Vincent and the Grenadines );
Svizzera ( Confederazione Svizzera );
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos ( The Turks and Caicos Islands );
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Ga zzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Note:
(1) Stato eliminato dall' art. 2 , D.M. 27 luglio 2010.
(2) Stato eliminato dall' art. 1 , D.M. 12 febbraio 2014.
D.M. 21 novembre 2001.
(Gazz. Uff. n. 273 del 23 novembre 2001)
Individuazione degli Stati o territori a regime fis cale privilegiato di cui
all' art. 127-bis , comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
(cd. «black list»).
(Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto l' art. 127-bis , comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto con l' art. 1 , comma 1, lettera a), della legge 21
novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze vengano individuati g li Stati o i territori
aventi un regime fiscale privilegiato;
Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4
dell' art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui r edditi,
devono essere considerati privilegiati i regim i fiscali di Stati o
territori in ragione del livello di tassazione sen sibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, della mancanza di u n adeguato scambio di
informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;
Ritenuto che, ai fini della predetta nor mativa, è presa in
considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi,
la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e l'imposta re gionale sulle attività
produttive;
Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre
2000, durante la quale è stata approvata la legge 2 1 novembre 2000, n. 342,
ha formalmente impegnato il Governo «in sede di pr ima applicazione della
nuova disciplina a definire in via transitoria, qua le livello di tassazione
sensibilmente inferiore, quello che in media si dis costi di almeno il 30%
dal livello di tassazione medio applicato in Italia »;
Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un
regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico
delle imposte sui redditi è comunque suscetti bile di modifiche ed
integrazioni sulla base della eventuale acquisizion e di ulteriori elementi
conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degl i Stati esteri;
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell' art. 127-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Pres idente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e te rritori aventi un regime
fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra , Anguilla, Antille Olandesi ,
Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, [Ci pro,] (1)
Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas ), Grenada, Guatemala,
Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong , Isola di
Man, Isole Cayman , Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos , Isole
Vergini britanniche , Isole Vergini statunitensi , Jersey (Isole del Canale),
Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia , Liechtenstein , Macao,
Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Ca ledonia, Oman, Polinesia
francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Sai nt Lucia, Saint Vincent
e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore ,
Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Note:
(1) Stato eliminato dall' art. 2 , D.M. 27 luglio 2010.
Art. 2.
1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i terri tori di cui all'art. 1:
1) Bahrein , con esclusione delle società che svolgono attiv ità di
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti , con esclusione delle società operanti nei
settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
[3) Kuwait, con esclusione delle societ à con partecipazione
straniera superiore al 47% se soggette ad imposi zione con le aliquote
previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superior e al 45% se soggette ad
imposizione con le aliquote previste dalla locale l egge n. 23 del 1961,
sempre che tali società non usufruiscano dei reg imi agevolati previsti
dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;] (1)
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almen o il 25%
del fatturato fuori dal Principato.
Note:
(1) Numero soppresso dall' art. 1 , comma 1, D.M. 27 dicembre 2002, in vigore
dal 14 gennaio 2003.
Art. 3.
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si appl icano ai seguenti Stati
e territori limitatamente ai soggetti e alle attivi tà per ciascuno di essi
indicate:
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno
ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di
esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fon damentali dell'economia
angolana e per gli investimenti previsti dal Foreig n Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle internation al business companies,
esercenti le loro attività al di fuori del territo rio di Antigua, quali
quelle di cui all'International Business Corporatio n Act, n. 28 del 1982 e
successive modifiche e integrazioni, nonché con ri ferimento alle società
che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge
n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazion i;
[3) Corea del Sud, con riferimento alle soc ietà che godono delle
agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitati on Law;] (1)
4) Costarica, con riferimento alle soci età i cui proventi
affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti
attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle internatio nal companies esercenti
l'attività all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società ope ranti nelle Free Trade
Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle socie tà di produzione per
l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscal i dell'Export Industry
Encourage Act e alle società localizzate nei ter ritori individuati dal
Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export
Processing Zones;
9) Lussemburgo , con riferimento alle società holding di cui a lla
locale legge del 31 luglio 1929;
[10) Malta, con riferimento alle società i c ui proventi affluiscono
da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Fin ancial Services Centre
Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di
cui al Malta Freeport Act;] (1)
11) Mauritius , con riferimento alle società «certificate» che si
occupano di servizi all'export, espansione industri ale, gestione turistica,
costruzioni industriali e cliniche e che sono sogge tte a Corporate Tax in
misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle Int ernational Companies;
12) Portorico, con riferimento alle soci età esercenti attività
bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico T ax Incentives Act del
1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affl uiscono
da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate
nella Colon Free Zone e alle società operanti n elle Export Processing
Zones;
14) Svizzera , con riferimento alle società non soggette alle im poste
cantonali e municipali, quali le società hold ing, ausiliarie e «di
domicilio»;
15) Uruguay, con riferimento alle socie tà esercenti attività
bancarie e alle holding che esercitano esclusivamen te attività off-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, al tresì, ai soggetti ed
alle attività insediati negli Stati di cui a l medesimo comma che
usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzial mente analoghi a quelli
ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimen ti dell'amministrazione
finanziaria dei medesimi Stati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Ga zzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Note:
(1) Numero soppresso dall' art. 2 , comma 3, D.M. 27 luglio 2010.