Voluntary Disclosure: ecco l'elenco degli Stati Black Lists

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D.L. 1° luglio 2009, n. 78 [c.d. "Tremonti ter"]. (Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 2009 Serie Generale) Parte I Titolo II Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali Versione: 3 Entrata in vigore: 30 dicembre 2009 1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati. 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.(2) 2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e all'articolo 57 , primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.(3) 2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.(3) 3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.(4) 3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all’estero, l’Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d’intesa con il Comando generale della guardia di finanza.(1) 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4 , comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di

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D.L. 1° luglio 2009, n. 78 [c.d. "Tremonti ter"].

(Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 2009 Serie General e)

Parte I

Titolo II

Art. 12.

Contrasto ai paradisi fiscali Versione: 3

Entrata in vigore: 30 dicembre 2009

1. Le norme del presente articolo danno attuazion e alle intese raggiunte

tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la c ooperazione e lo sviluppo

economico in materia di emersione di attività e conomiche e finanziarie

detenute in Paesi aventi regimi fiscali privi legiati, allo scopo di

migliorare l'attuale insoddisfacente livello di tr asparenza fiscale e di

scambio di informazioni, nonché di increme ntare la cooperazione

amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legg e, gli investimenti e le

attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime

fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio

1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Rep ubblica italiana del 10

maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell 'economia e delle finanze

21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Uff iciale della Repubblica

italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni

ivi previste, in violazione degli obblighi di dichi arazione di cui ai commi

1, 2 e 3 dell' articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,

convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si

presumono costituite, salva la prova contraria, med iante redditi sottratti a

tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall ' articolo 1 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppi ate. (2)

2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzion e di cui al comma 2, i

termini di cui all' articolo 43, primo e secondo comma, del decret o del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive

modificazioni, e all' articolo 57 , primo e secondo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, sono raddoppiati. (3)

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' articolo 4 del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, c on modificazioni, dalla

legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modif icazioni, riferite agli

investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i

termini di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, sono raddoppiati. (3)

3. Al fine di garantire la massima efficacia all' azione di controllo ai

fini fiscali per la prevenzione e repressione de i fenomeni di illecito

trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero,

l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordiname nto con la Guardia di

finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bil ancio, una unità speciale

per il contrasto della evasione ed elusion e internazionale, per

l'acquisizione di informazioni utili alla indi viduazione dei predetti

fenomeni illeciti ed il rafforzamento della coopera zione internazionale. (4)

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da

svolgere all’estero, l’Agenzia delle entrate si av vale del personale del

Corpo della guardia di finanza di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo

19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d ’intesa con il Comando

generale della guardia di finanza. (1)

3-ter. In relazione alle concrete esigenze o perative, la quota del

contingente previsto dall’articolo 168 del decret o del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modi ficazioni, riservata al

personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’ articolo 4 , comma 3,

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pu ò essere aumentata con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanz e, di concerto con il

Ministro degli affari esteri, nei limiti degli o rdinari stanziamenti di

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bilancio. (1)

Note:

(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 .

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n.

102 .

(3) Comma inserito dall' art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 ,

convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 .

(4) Vedi, anche, l’ art. 2 , comma 1, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, come

sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), L. 6 agosto 2013, n. 97 .

D.M. 4 maggio 1999.

(Gazz. uff. n. 107 del 10 maggio 1999)

Art. 1.

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione

dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubbli ca 22 dicembre 1986, n.

917, seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra ( Principat d'Andorra );

Anguilla;

Antigua e Barbuda ( Antigua and Barbuda );

Antille Olandesi ( Nederlandse Antillen );

Aruba;

Bahama ( Bahamas);

Bahrein ( Dawlat al-Bahrain );

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

[Cipro (Kypros);] (1)

Costa Rica (Republica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti ( Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida );

Ecuador (Republica del Ecuador);

Filippine ( Pilipinas );

Gibilterra ( Dominion of Gibraltar );

Gibuti (Djibouti);

Grenada ;

Guernsey ( Bailiwick of Guernsey );

Hong Kong ( Xianggang );

Isola di Man ( Isle of Man );

Isole Cayman ( The Cayman Islands );

Isole Cook ;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Island s);

Isole Vergini Britanniche ( British Virgin Islands );

Jersey ;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein ( Furstentum Liechtenstein );

Macao (Macau);

Malaysia ( Persekutuan Tanah Malaysia );

Maldive ( Divehi );

[Malta (Republic of Malta);] (1)

Maurizio ( Republic of Mauritius );

Monserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

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Niue;

Oman (Saltanat'Oman);

Panama ( Republica de Panamà );

Polinesia Francese ( Polynésie Francaise );

Monaco ( Principautè de Monaco );

[San Marino (Repubblica di San Marino);] (2)

Sark (Sercq);

Seicelle ( Republic of Seychelles );

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine ( Saint Vincent and the Grenadines );

Svizzera ( Confederazione Svizzera );

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule'anga Tonga);

Turks e Caicos ( The Turks and Caicos Islands );

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu);

Samoa (Indipendent State of Samoa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Ga zzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Note:

(1) Stato eliminato dall' art. 2 , D.M. 27 luglio 2010.

(2) Stato eliminato dall' art. 1 , D.M. 12 febbraio 2014.

D.M. 21 novembre 2001.

(Gazz. Uff. n. 273 del 23 novembre 2001)

Individuazione degli Stati o territori a regime fis cale privilegiato di cui

all' art. 127-bis , comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi

(cd. «black list»).

(Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle

finanze;

Visto l' art. 127-bis , comma 4, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, introdotto con l' art. 1 , comma 1, lettera a), della legge 21

novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze vengano individuati g li Stati o i territori

aventi un regime fiscale privilegiato;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4

dell' art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui r edditi,

devono essere considerati privilegiati i regim i fiscali di Stati o

territori in ragione del livello di tassazione sen sibilmente inferiore a

quello applicato in Italia, della mancanza di u n adeguato scambio di

informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta nor mativa, è presa in

considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi,

la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul

reddito delle persone giuridiche e l'imposta re gionale sulle attività

produttive;

Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre

2000, durante la quale è stata approvata la legge 2 1 novembre 2000, n. 342,

ha formalmente impegnato il Governo «in sede di pr ima applicazione della

nuova disciplina a definire in via transitoria, qua le livello di tassazione

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sensibilmente inferiore, quello che in media si dis costi di almeno il 30%

dal livello di tassazione medio applicato in Italia »;

Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un

regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico

delle imposte sui redditi è comunque suscetti bile di modifiche ed

integrazioni sulla base della eventuale acquisizion e di ulteriori elementi

conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degl i Stati esteri;

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell' art. 127-bis del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Pres idente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e te rritori aventi un regime

fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra , Anguilla, Antille Olandesi ,

Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, [Ci pro,] (1)

Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas ), Grenada, Guatemala,

Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong , Isola di

Man, Isole Cayman , Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos , Isole

Vergini britanniche , Isole Vergini statunitensi , Jersey (Isole del Canale),

Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia , Liechtenstein , Macao,

Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Ca ledonia, Oman, Polinesia

francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Sai nt Lucia, Saint Vincent

e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore ,

Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Note:

(1) Stato eliminato dall' art. 2 , D.M. 27 luglio 2010.

Art. 2.

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i terri tori di cui all'art. 1:

1) Bahrein , con esclusione delle società che svolgono attiv ità di

esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti , con esclusione delle società operanti nei

settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

[3) Kuwait, con esclusione delle societ à con partecipazione

straniera superiore al 47% se soggette ad imposi zione con le aliquote

previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superior e al 45% se soggette ad

imposizione con le aliquote previste dalla locale l egge n. 23 del 1961,

sempre che tali società non usufruiscano dei reg imi agevolati previsti

dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;] (1)

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almen o il 25%

del fatturato fuori dal Principato.

Note:

(1) Numero soppresso dall' art. 1 , comma 1, D.M. 27 dicembre 2002, in vigore

dal 14 gennaio 2003.

Art. 3.

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si appl icano ai seguenti Stati

e territori limitatamente ai soggetti e alle attivi tà per ciascuno di essi

indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno

ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di

esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fon damentali dell'economia

angolana e per gli investimenti previsti dal Foreig n Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle internation al business companies,

esercenti le loro attività al di fuori del territo rio di Antigua, quali

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quelle di cui all'International Business Corporatio n Act, n. 28 del 1982 e

successive modifiche e integrazioni, nonché con ri ferimento alle società

che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge

n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazion i;

[3) Corea del Sud, con riferimento alle soc ietà che godono delle

agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitati on Law;] (1)

4) Costarica, con riferimento alle soci età i cui proventi

affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti

attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle internatio nal companies esercenti

l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società ope ranti nelle Free Trade

Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle socie tà di produzione per

l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscal i dell'Export Industry

Encourage Act e alle società localizzate nei ter ritori individuati dal

Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export

Processing Zones;

9) Lussemburgo , con riferimento alle società holding di cui a lla

locale legge del 31 luglio 1929;

[10) Malta, con riferimento alle società i c ui proventi affluiscono

da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Fin ancial Services Centre

Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di

cui al Malta Freeport Act;] (1)

11) Mauritius , con riferimento alle società «certificate» che si

occupano di servizi all'export, espansione industri ale, gestione turistica,

costruzioni industriali e cliniche e che sono sogge tte a Corporate Tax in

misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle Int ernational Companies;

12) Portorico, con riferimento alle soci età esercenti attività

bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico T ax Incentives Act del

1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affl uiscono

da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate

nella Colon Free Zone e alle società operanti n elle Export Processing

Zones;

14) Svizzera , con riferimento alle società non soggette alle im poste

cantonali e municipali, quali le società hold ing, ausiliarie e «di

domicilio»;

15) Uruguay, con riferimento alle socie tà esercenti attività

bancarie e alle holding che esercitano esclusivamen te attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, al tresì, ai soggetti ed

alle attività insediati negli Stati di cui a l medesimo comma che

usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzial mente analoghi a quelli

ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimen ti dell'amministrazione

finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Ga zzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Note:

(1) Numero soppresso dall' art. 2 , comma 3, D.M. 27 luglio 2010.