TERZA RIFORMA SANITARIA Governo D’Alema: DLgsl 19 Giugno 1999 n.229 Iter travagliato per una...

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TERZA RIFORMA SANITARIA TERZA RIFORMA SANITARIA Governo D’Alema: Governo D’Alema: DLgsl 19 Giugno 1999 n.229 DLgsl 19 Giugno 1999 n.229 Iter travagliato per una vivace Iter travagliato per una vivace opposizione parlamentare opposizione parlamentare Per la mobilitazione di molti operatori Per la mobilitazione di molti operatori sanitari preoccupati per alcune norme che sanitari preoccupati per alcune norme che mutavano le caratteristiche della mutavano le caratteristiche della professione medica e la gestione delle professione medica e la gestione delle aziende sanitarie aziende sanitarie

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

Governo D’Alema:Governo D’Alema:

DLgsl 19 Giugno 1999 n.229DLgsl 19 Giugno 1999 n.229

•Iter travagliato per una vivace Iter travagliato per una vivace opposizione parlamentare opposizione parlamentare

• Per la mobilitazione di molti Per la mobilitazione di molti operatori sanitari preoccupati per operatori sanitari preoccupati per

alcune norme che mutavano le alcune norme che mutavano le caratteristiche della caratteristiche della professione professione

medica e la gestione delle aziende medica e la gestione delle aziende sanitariesanitarie

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

Principi generali della terza Principi generali della terza riforma sanitariariforma sanitaria

•Conferma dell’importanza del Conferma dell’importanza del SSN come SSN come strumento strumento attraverso attraverso

cui l’ordinamento svolge il cui l’ordinamento svolge il compito costituzionale di compito costituzionale di tutela tutela

della salutedella salute

• Piena realizzazione del diritto alla Piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi ed obiettivi salute e dei principi ed obiettivi

previsti dalla prima riforma del 1978previsti dalla prima riforma del 1978

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Principi generali della terza Principi generali della terza riforma sanitariariforma sanitaria

•Completamento del processo di Completamento del processo di regionalizzazioneregionalizzazione del sistema del sistema

•Completamento del processo di Completamento del processo di aziendalizzazione aziendalizzazione delle strutture del delle strutture del

SSNSSN

•Potenziamento del Potenziamento del ruolo ruolo comunalecomunale lasciato in ombra dalla lasciato in ombra dalla

legislazione 1992/1993legislazione 1992/1993

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•Principi generali della terza Principi generali della terza riforma sanitariariforma sanitaria

•Raggiungimento in tempi brevi Raggiungimento in tempi brevi dell’dell’esclusivitàesclusività del rapporto di del rapporto di

lavorolavoro

•Abbassamento dell’età pensionabile Abbassamento dell’età pensionabile per i medici del SSNper i medici del SSN

•Cessazione anticipata dalle mansioni Cessazione anticipata dalle mansioni assistenziali del personale medico assistenziali del personale medico

universitariouniversitario

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Principi generali della terza riforma sanitariaPrincipi generali della terza riforma sanitaria

•Ridefinizione dei requisiti dei Ridefinizione dei requisiti dei Direttori Generali:Direttori Generali:

•Certificazione della frequenza Certificazione della frequenza di un corso regionale di di un corso regionale di

formazione in materia di sanità formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e pubblica e di organizzazione e

gestione sanitaria di durata non gestione sanitaria di durata non superiore a 6 mesisuperiore a 6 mesi

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Principi generali della terza riforma Principi generali della terza riforma sanitariasanitaria

•Semplificazione delle modalità di Semplificazione delle modalità di nomina e di revoca dall’incariconomina e di revoca dall’incarico

•Assicurare il coinvolgimento dei Assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di comuni e dei loro organismi di

rappresentanza nel procedimento di rappresentanza nel procedimento di valutazione dei D.G.valutazione dei D.G.

•Prevedere criteri per la revisione del Prevedere criteri per la revisione del regolamento recante norme per la nomina del regolamento recante norme per la nomina del

D.G,, D.A. e D.S. delle Aziende sanitarie locali e D.G,, D.A. e D.S. delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, rapportando delle Aziende Ospedaliere, rapportando l’eventuale integrazione del trattamento l’eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli economico annuo alla realizzazione degli

obiettivi di salute determinati dal PSRobiettivi di salute determinati dal PSR

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Principi generali della terza riforma sanitariaPrincipi generali della terza riforma sanitaria

•Ricondurre la ricerca Ricondurre la ricerca scientifica in materia scientifica in materia

sanitaria agli obiettivi del sanitaria agli obiettivi del PSN:PSN:

•Modalità di integrazione tra Modalità di integrazione tra ricerca pubblica e privataricerca pubblica e privata

•Garantire la razionalità e Garantire la razionalità e l’economicità degli interventi di l’economicità degli interventi di

formazione ed aggiornamento del formazione ed aggiornamento del personale sanitariopersonale sanitario

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DLgs 229/99:DLgs 229/99:

AZIENDE SANITARIEAZIENDE SANITARIE

Delinea una figura di azienda sanitaria Delinea una figura di azienda sanitaria in grado di soddisfare in grado di soddisfare efficacementeefficacemente

tutti i requisiti fondamentali richiesti ad tutti i requisiti fondamentali richiesti ad una unità economica destinata ad una unità economica destinata ad

operare nel SSN:operare nel SSN:•Garanzia di equità nell’accesso ai servizi in ragione Garanzia di equità nell’accesso ai servizi in ragione

delle necessità assistenzialidelle necessità assistenziali

•Efficacia negli interventi di prevenzione, cura e Efficacia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazioneriabilitazione

•Efficienza nella produzione e distribuzione delle Efficienza nella produzione e distribuzione delle prestazioni e dei servizi necessari ed appropriati prestazioni e dei servizi necessari ed appropriati

secondo le condizioni di ciascunosecondo le condizioni di ciascuno

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DLgs 229/99:DLgs 229/99:

AZIENDE SANITARIEAZIENDE SANITARIE

•La necessità di qualificare La necessità di qualificare le aziende come unità le aziende come unità

economiche con risorse economiche con risorse proprie e con autonomia proprie e con autonomia

imprenditoriale ha creato un imprenditoriale ha creato un modello originalemodello originale che non è che non è

sovrapponibile ad alcuna sovrapponibile ad alcuna delle forme di azienda delle forme di azienda conosciuta nel nostro conosciuta nel nostro

ordinamentoordinamento

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DLgs 229/99:DLgs 229/99:

AZIENDE SANITARIEAZIENDE SANITARIEArt. 3 :Art. 3 :

Aziende Sanitarie Aziende Sanitarie con personalità con personalità

giuridica pubblica giuridica pubblica ma che agiscono ma che agiscono attraverso atti di attraverso atti di

diritto privatodiritto privato

Esse sono Esse sono chiamate a chiamate a

rispondere del rispondere del raggiungimento raggiungimento degli obiettivi di degli obiettivi di salute imposti salute imposti

dal PSN e PSR e dal PSN e PSR e nel rispetto del nel rispetto del

bilanciobilancio

Si prevede che le USL Si prevede che le USL e i presidi ospedalieri e i presidi ospedalieri

si costituiscano in si costituiscano in aziende autonome aziende autonome

auto-organizzandosi auto-organizzandosi con atto aziendale di con atto aziendale di

diritto privatodiritto privato

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LA NUOVA DISCIPLINA LA NUOVA DISCIPLINA NON INCLUDE ALCUNA NON INCLUDE ALCUNA

INDICAZIONE SULLE INDICAZIONE SULLE DIMENSIONI DIMENSIONI DELLE DELLE

AZIENDEAZIENDE

DIRETTORE GENERALE E COLLEGIO DIRETTORE GENERALE E COLLEGIO SINDACALE:SINDACALE:

Organi dell’azienda sanitariaOrgani dell’azienda sanitaria

Il D.G. può avvalersi del DS e del DA, da lui Il D.G. può avvalersi del DS e del DA, da lui nominati, coinvolgendoli nella direzione nominati, coinvolgendoli nella direzione

dell’azienda in base alle loro competenze e dell’azienda in base alle loro competenze e devono concorrere entrambi alla devono concorrere entrambi alla

formulazione delle decisioni della direzione formulazione delle decisioni della direzione generalegenerale

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LA REGIONE HA LA LA REGIONE HA LA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’ DI STABILIRE I DI STABILIRE I

CRITERI GENERALI DI CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEI VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEI

D.G.D.G.

Il DG deve essere periodicamente Il DG deve essere periodicamente valutato su specifici obiettivi di valutato su specifici obiettivi di

salute e di funzionamento dei servizisalute e di funzionamento dei servizi

La regione direttamente o su proposta dei La regione direttamente o su proposta dei rappresentanti degli enti locali, può far rappresentanti degli enti locali, può far

decadere un D.G., quando ricorrano gravi decadere un D.G., quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti situazioni di motivi o la gestione presenti situazioni di

grave disavanzo o gravi violazionigrave disavanzo o gravi violazioni

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IL COLLEGIO SINDACALEIL COLLEGIO SINDACALE

Sostituisce il Collegio dei revisori Sostituisce il Collegio dei revisori quale organo di controllo dell’aziendaquale organo di controllo dell’azienda

•E’ composto da 5 membriE’ composto da 5 membri

•Verifica l’amministrazione dell’azienda Verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economicosotto il profilo economico

•Vigila sull’osservanza della leggeVigila sull’osservanza della legge

•Accerta la regolare tenuta della contabilità Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancioe la conformità del bilancio

•Effettua periodicamente verifiche di cassaEffettua periodicamente verifiche di cassa

•Riferisce ogni tre mesi alla regione sui Riferisce ogni tre mesi alla regione sui risultati del riscontro, denunciando le gravi risultati del riscontro, denunciando le gravi

irregolaritàirregolarità

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

I COMPONENTI DEL COLLEGIO I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SONO SCELTI TRA GLI SINDACALE SONO SCELTI TRA GLI

ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI CONTABILI

DEVONO AVERE ESERCITATO PER ALMENO DEVONO AVERE ESERCITATO PER ALMENO TRE ANNI LE FUNZIONI DI REVISORI DEI TRE ANNI LE FUNZIONI DI REVISORI DEI

CONTICONTI

NON E’ RICHIESTA ALCUNA ESPERIENZA NON E’ RICHIESTA ALCUNA ESPERIENZA SPECIFICA IN ALTRE AZIENDE SANITARIESPECIFICA IN ALTRE AZIENDE SANITARIE

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CRITERI PER LA COSTITUZIONE CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEI PRESIDI IN AZIENDE DEI PRESIDI IN AZIENDE OSPEDALIERE: DEFINITI OSPEDALIERE: DEFINITI

NELL’ART.4NELL’ART.4

Requisiti fondamentali per poter Requisiti fondamentali per poter proporre al governo la proporre al governo la

costituzione o la conferma delle costituzione o la conferma delle AO:AO:

•Organizzazione dipartimentale Organizzazione dipartimentale delle UO presenti nella strutturadelle UO presenti nella struttura

•Sistemi di contabilità Sistemi di contabilità economico patrimoniale e per economico patrimoniale e per

centri di costocentri di costo

•Presenza di almeno tre unità Presenza di almeno tre unità operative di alta specialitàoperative di alta specialità

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REQUISITI FONDAMENTALI AOREQUISITI FONDAMENTALI AO

•Dipartimento di emergenzaDipartimento di emergenza

•Ruolo di ospedale di riferimentoRuolo di ospedale di riferimento in in programmi integrati di assistenza su programmi integrati di assistenza su

base regionale e interregionalebase regionale e interregionale

•Attività di ricovero in degenza Attività di ricovero in degenza ordinaria nell’ultimo triennio, per ordinaria nell’ultimo triennio, per

pazienti residenti in regioni diverse,pazienti residenti in regioni diverse, > > 10% rispetto al valore medio regionale 10% rispetto al valore medio regionale

(non valido per Sicilia e Sardegna)(non valido per Sicilia e Sardegna)

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REQUISITI FONDAMENTALI AOREQUISITI FONDAMENTALI AO

•Indice Indice di complessitàdi complessità della della casistica dei pazienti trattati casistica dei pazienti trattati nell’ultimo triennio > 20% del nell’ultimo triennio > 20% del

valore medio regionalevalore medio regionale

•Disponibilità di Disponibilità di un proprio un proprio patrimonio immobiliare patrimonio immobiliare

adeguatoadeguato e sufficiente per e sufficiente per consentire lo svolgimento delle consentire lo svolgimento delle attività di tutela della salute o attività di tutela della salute o

di erogazioni di prestazioni di erogazioni di prestazioni sanitariesanitarie

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ASPETTI PROCEDURALIASPETTI PROCEDURALI

Prevedono una proposta Prevedono una proposta regionale formulata entro 60 regionale formulata entro 60

giorni dall’entrata in vigore del giorni dall’entrata in vigore del DLgs 229/99DLgs 229/99

LA NUOVA NORMATIVA HA TOLTO LA LA NUOVA NORMATIVA HA TOLTO LA POSSIBILITA’ ALLE REGIONI DI POSSIBILITA’ ALLE REGIONI DI

COSTITUIRE COSTITUIRE AUTONOMAMENTE ALTRE ALTRE AZIENDE OSPEDALIEREAZIENDE OSPEDALIERE

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

PREVISTO UN PERIODO MASSIMO DI PREVISTO UN PERIODO MASSIMO DI TRE ANNI TRE ANNI ENTRO I QUALI I PRESIDI, ENTRO I QUALI I PRESIDI,

ATTUALMENTE COSTITUITI IN ATTUALMENTE COSTITUITI IN AZIENDE CHE NON SODDISFANO I AZIENDE CHE NON SODDISFANO I NUOVI CRITERI DEVONO TORNARE NUOVI CRITERI DEVONO TORNARE

ALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ALLA GESTIONE DIRETTA DELLE AZIENDE USL DI COMPETENZAAZIENDE USL DI COMPETENZA

IN OGNI AZIENDA E’ COSTITUITO IL IN OGNI AZIENDA E’ COSTITUITO IL COLLEGIO DI DIREZIONECOLLEGIO DI DIREZIONE CHE CHE

COADIUVA IL DIRETTORE GENERALECOADIUVA IL DIRETTORE GENERALE

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONEDIREZIONE

COLLEGIO DI DIREZIONECOLLEGIO DI DIREZIONEATTIVITA’ EATTIVITA’ E

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONEDISCIPLINATA DISCIPLINATA

DALLA REGIONEDALLA REGIONE

DIRETTOREDIRETTORESANITARIOSANITARIO

DIRETTORI DIDIRETTORI DI DISTRETTODISTRETTO

DIRETTOREDIRETTOREAMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO

DIRETTORI DI DIRETTORI DI DIPARTIMENTIDIPARTIMENTI

DIRETTORI DI DIRETTORI DI PRESIDIOPRESIDIO

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

COLLEGIO DI DIREZIONE COADIUVA IL COLLEGIO DI DIREZIONE COADIUVA IL D.G.:D.G.:

•Nel governo delle attività clinicheNel governo delle attività cliniche

•Nella programmazione e Nella programmazione e valutazione delle attività tecnico-valutazione delle attività tecnico-

sanitariesanitarieCOLLEGIO DI DIREZIONE CONCORRE ALLA COLLEGIO DI DIREZIONE CONCORRE ALLA

FORMULAZIONE:FORMULAZIONE:

•Dei programmi di formazioneDei programmi di formazione

•Delle soluzioni organizzative per Delle soluzioni organizzative per l’attuazione della attività libero-l’attuazione della attività libero-

professionale intramurariaprofessionale intramuraria

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE SI IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE DEL COLLEGIO DI AVVALE DEL COLLEGIO DI

DIREZIONE PER:DIREZIONE PER:

•L’elaborazione del programma di L’elaborazione del programma di attività aziendaleattività aziendale

•L’organizzazione dei servizi L’organizzazione dei servizi ( modello dipartimentale, utilizzo ( modello dipartimentale, utilizzo di risorse umane e sviluppo dei di risorse umane e sviluppo dei

servizi)servizi)L’organizzazione dipartimentaleL’organizzazione dipartimentale delle aziende è una innovazione delle aziende è una innovazione

prevista dal decreto e volta a prevista dal decreto e volta a potenziare le responsabilità potenziare le responsabilità dirigenziali e professionalidirigenziali e professionali

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

IL DIPARTIMENTO IL DIPARTIMENTO INDIVIDUATO COME:INDIVIDUATO COME:

Centro di Centro di responsabilità economicaresponsabilità economica ma ma anche per quanto riguarda anche per quanto riguarda

l’l’elaborazione elaborazione dei programmi di dei programmi di attività e valutazioneattività e valutazione sistematica della sistematica della

qualità qualità dell’assistenza prestatadell’assistenza prestata

LE REGIONI REGOLANOLE REGIONI REGOLANO

•L’attività del collegio di direzioneL’attività del collegio di direzione

•La sua composizione La sua composizione

•La partecipazione del DS, DA e dei La partecipazione del DS, DA e dei direttori del distretto, di dipartimento e direttori del distretto, di dipartimento e

di presidiodi presidio

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DLgs 229/99 E DLgs 229/99 E UNIVERSITA’UNIVERSITA’

PREVEDE CHE CON DECRETO PREVEDE CHE CON DECRETO INTERMINISTERIALE SIANO INTERMINISTERIALE SIANO ELABORATE OGNI TRE ANNI ELABORATE OGNI TRE ANNI

LINEE GUIDALINEE GUIDA PER LA PER LA STIPULAZIONE DI STIPULAZIONE DI PROTOCOLLI PROTOCOLLI

DI INTESADI INTESA FRA FRA REGIONE E REGIONE E UNIVERSITA’UNIVERSITA’ PER PER

L’INDIVIDUAZIONE L’INDIVIDUAZIONE DI DI STRUTTURE UNIVERSITARIE STRUTTURE UNIVERSITARIE

FINALIZZATE ALLO FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

ASSISTENZIALIASSISTENZIALI

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DLGS 229/99 DLGS 229/99

LINEE GUIDALINEE GUIDA PER LA PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI

PER INDIVIDUARE LE STRUTTURE PER PER INDIVIDUARE LE STRUTTURE PER LA LA FORMAZIONEFORMAZIONE SPECIALISTICA E SPECIALISTICA E

PER I DIPLOMI UNIVERSITARIPER I DIPLOMI UNIVERSITARI

DIRIGENZA MEDICA:DIRIGENZA MEDICA:

•I e II livello accorpati in un unico ruolo I e II livello accorpati in un unico ruolo distinto per profili professionali ed in un distinto per profili professionali ed in un

unico livellounico livello

•I primari di ruolo che non abbiano optato I primari di ruolo che non abbiano optato per il rapporto quinquennale, vengono per il rapporto quinquennale, vengono sottoposti a verifica entro il 31.12.99sottoposti a verifica entro il 31.12.99

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DLGS 229/99 DLGS 229/99

DIRIGENZA MEDICA:DIRIGENZA MEDICA:

In caso di verifica positiva il In caso di verifica positiva il dirigente è confermato dirigente è confermato

nell’incarico, con rapporto nell’incarico, con rapporto esclusivo, per altri 7 anniesclusivo, per altri 7 anni

In caso di verifica non positiva o se non In caso di verifica non positiva o se non accetta l’incarico con rapporto accetta l’incarico con rapporto

esclusivo:esclusivo:

Al dirigente è conferito un incarico Al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante professionale non comportante

direzione di strutturedirezione di strutture

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DIRIGENZADIRIGENZA

Art. 13Art. 13

Articolata inArticolata in

•Dirigenza professionaleDirigenza professionale

•Dirigenza con responsabilità di Dirigenza con responsabilità di direzione di strutturadirezione di struttura

Prima assunzione:al dirigente sanitario Prima assunzione:al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con sono affidati compiti professionali con

ambiti di autonomia e funzioni di ambiti di autonomia e funzioni di collaborazione nella gestione delle collaborazione nella gestione delle

attivitàattività

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DIRIGENZADIRIGENZA

Art. 13Art. 13

DIRIGENTE CON 5 ANNI DI DIRIGENTE CON 5 ANNI DI ATTIVITA’ CON VALUTAZIONE ATTIVITA’ CON VALUTAZIONE

POSITIVITA’:POSITIVITA’:

•Può avere attribuite funzioni di Può avere attribuite funzioni di natura professionale di alta natura professionale di alta

specializzazione, di consulenza, specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettiva, di verifica studio e ricerca, ispettiva, di verifica

e controlloe controllo

•Può avere attribuiti incarichi di Può avere attribuiti incarichi di direzione di strutture complesse e direzione di strutture complesse e

semplici da parte del DG per un semplici da parte del DG per un periodo da tre a sette anni con periodo da tre a sette anni con

possibilità di rinnovo sempre da parte possibilità di rinnovo sempre da parte del DGdel DG

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DIRIGENZADIRIGENZA

Dirigente con Dirigente con incarico di struttura incarico di struttura

complessacomplessa

•Ha funzioni di Ha funzioni di direzione e direzione e

organizzazione della organizzazione della struttura oltre che struttura oltre che

le funzioni derivanti le funzioni derivanti dalle specifiche dalle specifiche

competenze competenze professionaliprofessionali

•Novità :il dirigente è Novità :il dirigente è sottoposto a sottoposto a verifica verifica triennaletriennale e quello con e quello con

incarico di struttura anche incarico di struttura anche a verifica al a verifica al termine termine

dell’incaricodell’incarico

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

DIRIGENZADIRIGENZA

Verifiche Verifiche

•Riguardano le attività Riguardano le attività professionali svolteprofessionali svolte

•I risultati raggiuntiI risultati raggiunti

Sono effettuate da un Sono effettuate da un collegio tecnicocollegio tecnico

nominato dal DG e nominato dal DG e presieduto dal direttore presieduto dal direttore

del dipartimentodel dipartimento

Gli incarichi di Gli incarichi di direzione di direzione di

struttura complessa struttura complessa dati dal DG hanno dati dal DG hanno

durata da 5 a 7 anni durata da 5 a 7 anni con facoltà di con facoltà di

rinnovo per periodi rinnovo per periodi più brevipiù brevi

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

RAPPORTO RAPPORTO ESCLUSIVOESCLUSIVO

La previsione La previsione dell’esclusività del dell’esclusività del

rapporto di lavoro è rapporto di lavoro è obbligatoriaobbligatoria per per coloro che hanno coloro che hanno

stipulato contratti di stipulato contratti di lavoro dopo il lavoro dopo il

31.12.9831.12.98

L’esclusività del L’esclusività del rapporto di lavoro è rapporto di lavoro è

obbligatoria per obbligatoria per coloro che all’entrata coloro che all’entrata

in vigore del DLgs in vigore del DLgs 229/99 abbiano optato 229/99 abbiano optato

per l’attività libero per l’attività libero professionale professionale intramurariaintramuraria

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

RAPPORTO ESCLUSIVORAPPORTO ESCLUSIVO

La scelta per il La scelta per il rapporto esclusivo rapporto esclusivo non è revocabile ed non è revocabile ed

è l’unico tipo di è l’unico tipo di rapporto che in rapporto che in

futuro futuro caratterizzerà la caratterizzerà la

dirigenza sanitariadirigenza sanitaria

I contratti collettivi di I contratti collettivi di lavoro devono lavoro devono

determinare un determinare un trattamento trattamento

economico aggiuntivo economico aggiuntivo per incentivare la per incentivare la

scelta del rapporto scelta del rapporto esclusivoesclusivo

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

Viene previsto Viene previsto l’abbassamento l’abbassamento dell’età per il collocamento a dell’età per il collocamento a riposoriposo dei dirigenti medici del dei dirigenti medici del

SSN:SSN:

65 anni, elevabile a 67 anni65 anni, elevabile a 67 anni

Il personale universitario Il personale universitario limitatamente all’attività limitatamente all’attività

assistenziale e alla direzione delle assistenziale e alla direzione delle strutture assistenziali, strutture assistenziali, cessacessa da da dette funzioni all’età di 67 annidette funzioni all’età di 67 anni

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TERZA RIFORMA SANITARIATERZA RIFORMA SANITARIA

PERSONALE PERSONALE UNIVERSITARIOUNIVERSITARIO

I docenti, già in servizio, I docenti, già in servizio, cessano dalle predette attività cessano dalle predette attività

a 70 anni se alla data del a 70 anni se alla data del 31.12.99 avranno compiuto 66 31.12.99 avranno compiuto 66 anni, e all’età di 68 anni se alla anni, e all’età di 68 anni se alla

predetta data avranno predetta data avranno compiuto 60 annicompiuto 60 anni