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LE GUIDE DI SOLMAP MAP MAP Stabilità 2016 Guida alle principali novità A cura di Elena Maria Ottino e Giorgio Enrico Cavallo Redazione MAP Aggiornato al 15 gennaio 2016

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Stabilità 2016Guida alle principali novità

A cura diElena Maria Ottino e Giorgio Enrico CavalloRedazione MAP

Aggiornato al 15 gennaio 2016

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FISCALITÀ DEGLI IMMOBILIFISCALITÀ DEGLI IMMOBILIRiduzione IMU/TASI immobili dati in comodato a figli o genitori (comma 10) ...............5Modifiche alla disciplina IMU per i terreni agricoli (comma 13) .....................................5Modifiche alla TASI: esenzione abitazione principale e aliquota massima immobili merce (comma 14) ..........................................................................................6Esenzione IMU immobili cooperative edilizie per studenti universitari soci (comma 15) ...................................................................................................................7Modifiche alle agevolazioni IVIE - imposta sugli immobili all’estero (comma 16) .........7Accatastamento immobili a uso produttivo ed esenzione IMU imbullonati (commi 21-24) ...............................................................................................................7Abrogazione dell’Imposta Municipale Secondaria (comma 25) ....................................8Commisurazione TARI (comma 27) ..............................................................................8Aumenti TASI (comma 28) ............................................................................................8Riduzione di IMU e TASI su immobili locati a canone concordato (commi 53-54) ........8Estensione agevolazioni imposta di registro per acquisto prima casa (comma 55) .....9Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare (comma 56) ....................................9Ricomposizione fondiaria (comma 57) ..........................................................................9Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata (commi 58) ................................................9Locazioni immobili uso abitativo (comma 59) ...............................................................9Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (comma 74) .......................................11Bonus giovani coppie (comma 75) ..............................................................................11Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale (commi 76-84) .......12Chiarimenti TASI (comma 708) ...................................................................................31

IMPRESE E PROFESSIONISTIIMPRESE E PROFESSIONISTIAlbo dei dottori commercialisti (comma 4) ....................................................................5Riduzioni IRES (commi 61-64) ....................................................................................10Ammortamenti (commi 91-96) ....................................................................................14Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno (commi da 98-110) ......................................................................................................15Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (commi 111-113) ....16Assimilazione al lavoro dipendente dei soci delle cooperativa artigiane (comma 114) ...............................................................................................................18Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci (commi 115-120) .......18Imprenditore individuale (comma 121) ........................................................................19Equiparazione dei liberi professionisti alle imprese ai fini dell’accesso ai Piani PON e POR (comma 821) ...................................................................................................31

Indice

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Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa (commi 887-897) ........................................32Pagamenti elettronici (commi 900-901) ......................................................................33

AGEVOLAZIONIAGEVOLAZIONIReddito atleti professionisti (comma 8) .........................................................................5Agevolazioni in materia di borse di studio (commi 50-52) ............................................8Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche (comma 60) ..................10Incentivi alla rottamazione veicoli (commi 85-86) .......................................................13Disposizioni in materia di edilizia popolare (commi 89-90) .........................................14Modifiche al regime Patent Box (comma 148) ............................................................26Art Bonus (comma 318-319) .......................................................................................29Credito di imposta per la riqualificazione di alberghi (comma 320) ............................29Tax credit cinema (commi 331, 334-336) ....................................................................30Carta famiglia (comma 391) ........................................................................................30Bonus diciottenni (comma 979) ..................................................................................38Credito musicisti (comma 984) ...................................................................................38

IVAIVAAumenti accise e IVA (commi 5-7) ................................................................................5Emissione di note di credito IVA (commi 126-127) .....................................................20Estensione del reverse charge (comma 128) .............................................................22IVA Super-ridotta pubblicazioni (comma 637) .............................................................30Compensazione IVA formaggi e carni (comma 908) ...................................................34Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento (commi 960-963) ..................................37

IRAPIRAPEsenzione IRAP in agricoltura e pesca (commi 70-72) ..............................................10Deduzioni IRAP lavoratori stagionali (comma 73) ......................................................11Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni (commi 123-124) ........................20Deduzioni IRAP per i medici convenzionati (comma 125) ..........................................20

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONEACCERTAMENTO E RISCOSSIONECompensazione cartelle esattoriali (comma 129) .......................................................22Accertamento imposte sui redditi e IVA (comma 130-132) .........................................22Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie (comma 133) .................23Rateazione debiti tributari (commi 134-138) ...............................................................24Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate (comma 141) .................25

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FISCALITÀ INTERNAZIONALEFISCALITÀ INTERNAZIONALEOperazioni con Paesi black list (commi 142-147) .......................................................25Voluntary Disclosure e aumento accise (commi 958-959) ..........................................37

PRECOMPILATAPRECOMPILATADisposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata (commi 949-957) .........................................................................................................35

AGRICOLTURAAGRICOLTURAModifiche alla disciplina fiscale al settore agricolo e coperture (commi 905-910, 911-916) ..........................................................................................33Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi (comma 917) ...............................................................................................................34

LAVOROLAVOROProroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (commi 178-181) .........................................................................................................27Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti (commi 182,184-191) ..................................................................................................28Aliquota contributiva lavoratori autonomi (comma 203) ..............................................29

ALTROALTROCanone RAI (commi 153-164) ....................................................................................26Tassa sugli yacht (comma 366) ..................................................................................30Gasolio autotrasportatori (comma 645) ......................................................................31Recupero accise (comma 789) ...................................................................................31Circolazione del contante (commi 898-899, 902-903) ................................................32Disposizioni in materia di giochi (commi 918-948) ......................................................342 per mille ad associazioni culturali (comma 985) ......................................................39

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Gli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell’Albo dei dottori commer-cialisti che esercitano la libera professione con carattere di continuità devono iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali.

Sono rinviati dal 2016 al 2017 gli aumenti predisposti dalla clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- l’aliquota IVA del 10% passera al 13%;- l’aliquota del 22% al 24% e al 25% a decorrere dal 1° gennaio

2018.

È abrogato il comma 4-bis, art. 51, TUIR, che include nel reddito da lavoro dipendente degli atleti professionisti il 15% del costo dell’atti-vità di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive de-gli atleti medesimi. Tale quota è ora esclusa dal reddito.

È ridotta del 50% la base imponibile IMU/TASI per gli immobili, non ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio si applica a condizione che:

- il contratto sia registrato;- il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda ana-

graficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

Albo dei dottori Albo dei dottori commercialisti commercialisti

(comma 4)(comma 4)

Aumenti accise e IVA Aumenti accise e IVA (commi 5-7) (commi 5-7)

Reddito atleti Reddito atleti professionisti professionisti

(comma 8) (comma 8)

Riduzione IMU/TASI Riduzione IMU/TASI immobili dati in immobili dati in

comodato a fi gli o comodato a fi gli o genitori (comma 10)genitori (comma 10)

Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, molte delle quali intervengono in materia fiscale per modificare la disciplina già esistente e per inserire misure di nuova introduzione. A titolo esemplificativo, le nuove norme, oltre a segnare il debutto della disciplina dei super-ammortamenti, del contratto di leasing per l’acquisto dell’abitazione principale, del bonus mobili per i giovani, hanno completamente rivisitato l’impianto normativo della tassazione immo-biliare, spesso introducendo agevolazioni ed esenzioni. Il contributo che si propone mira a riassumere le principali misure fiscali contenute nella Stabilità, offrendo al lettore una pratica tavola sinottica suddivisa per argomenti che consentirà di individuare più agevolmente le novità normative che caratterizzeranno la tassazione 2016.

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L’agevolazione è altresì estesa al comodante che possieda, oltre all’immobile concesso in comodato, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).Ai fini della fruizione del beneficio il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU di cui all’art. 9, co. 6, D.Lgs. 23/2011.

È introdotta l’esenzione dall’IMU per: - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come in-

dividuati ex lege; - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri-cola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipen-dentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di spe-cifici soggetti;

- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immuta-bile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in-divisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.

N.B.: le suddette esenzioni determinano la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli preceden-temente soggetti all’IMU. Infatti, in base agli artt. 8, co. 1, e 9, co. 9, D.Lgs. 23/2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale.

Si elimina la TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli im-mobili di pregio nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal pos-sessore, sia nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. Pertanto, intervenendo sulla normativa vigente, viene specificato che la TASI non è più dovuta dall’inquilino utilizzatore dell’immobile se destinato ad abitazione principale. Per l’anno 2015, il possessore dell’immobile verserà la TASI nella misura stabilita dal Comune; in mancanza di una specifica percentuale, verserà nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo.

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Modifi che alla Modifi che alla disciplina IMU per i disciplina IMU per i

terreni agricoli terreni agricoli (comma 13)(comma 13)

Modifi che alla TASI: Modifi che alla TASI: esenzione abitazione esenzione abitazione principale e aliquota principale e aliquota

massima immobili massima immobili merce (comma 14) merce (comma 14)

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I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. beni-merce), fintantoché permanga tale destinazione e non sia-no in ogni caso locati, pagano la TASI con aliquota ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

È disposta l’esenzione da IMU/TASI delle unità immobiliari apparte-nenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se i soci non vi hanno trasferito la residenza anagrafica.

È disposta l’esenzione degli immobili destinati a casa principale dei contribuenti, delle relative pertinenze e della casa coniugale assegna-ta al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale. Il beneficio è escluso in relazione agli immobili considerati di pregio, in-clusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strut-turalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diret-ta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. “imbullonati”). A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobilia-re, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l’assoggettamento alle imposte immobiliari.

Esenzione IMU Esenzione IMU immobili cooperative immobili cooperative

edilizie per studenti edilizie per studenti universitari soci (comma 15)universitari soci (comma 15)

Modifi che alle agevola-Modifi che alle agevola-zioni IVIE - imposta su-zioni IVIE - imposta su-

gli immobili all’estero gli immobili all’estero (comma 16)(comma 16)

Accatastamento immo-Accatastamento immo-bili a uso produttivo ed bili a uso produttivo ed

esenzione IMU imbullo-esenzione IMU imbullo-nati (commi 21-24)nati (commi 21-24)

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Riduzione di IMU e Riduzione di IMU e TASI su immobili loca-TASI su immobili loca-ti a canone concordato ti a canone concordato

(commi 53-54) (commi 53-54)

È abrogata l’Imposta Municipale Secondaria - IMUS.

È prorogata per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di commisurazione della TARI, da parte dei Comuni, sulla base di un criterio medio-or-dinario (id est in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sulla base del c.d. "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999.

Limitatamente agli immobili non esentati (in virtù delle nuove dispo-sizioni recate dalla Stabilità 2016), anche nel 2016 i Comuni posso-no mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della TASI (0,8 per mille) nella stessa misura applica-ta per l’anno 2015.

Per l’intera durata del programma Erasmus plus, è prevista a favore dei percipienti l’esenzione IRPEF della borsa di studio. Sotto il pro-filo contributivo, è prevista l’iscrizione alla gestione separata INPS, con contestuale applicazione dell’aliquota contributiva di riferimen-to. È inoltre disposta l’esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializza-zione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano. Le disposizioni si ap-plicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancor scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

È prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato. L’imposta, dunque, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%. Si ricorda che l’aliquota di base IMU è pari allo 0,76% ed è manovrabile dai Comuni con delibera dello 0,3%.

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Abrogazione dell’Imposta Abrogazione dell’Imposta Municipale Secondaria Municipale Secondaria

(comma 25)(comma 25)

Commisurazione TARI Commisurazione TARI (comma 27)(comma 27)

Aumenti TASI Aumenti TASI (comma 28) (comma 28)

Agevolazioni in materia Agevolazioni in materia di borse di studio di borse di studio

(commi 50-52) (commi 50-52)

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Potrà usufruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, anche chi al momen-to del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni en-tro un anno dalla data dell’atto.

È riconosciuta la detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali (l’anno in cui sono state sostenute le spese e i nove periodi d’imposta successivi).

È prevista l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali di tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

Attraverso l’inserimento di una norma qualificata espressamente come interpretativa dell’art. 32, co. 2, D.P.R. 601/1973, è disposta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipen-dentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Attraverso la riscrittura dell’art. 13, L. 431/1998 (Patti contrari alla leg-ge), si inseriscono alcune novità in materia di locazioni, in particolare è previsto:

- l’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone docu-mentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio;

- la nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, de-corsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata (cd. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostitu-

Estensione agevolazio-Estensione agevolazio-ni imposta di registro ni imposta di registro

per acquisto prima casa per acquisto prima casa (comma 55)(comma 55)

Detrazione dell’IVA per Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobi-acquisti unità immobi-

liare (comma 56)liare (comma 56)

Ricomposizione Ricomposizione fondiaria (comma 57)fondiaria (comma 57)

Agevolazioni fi scali Agevolazioni fi scali edilizia convenzionata edilizia convenzionata

(commi 58) (commi 58)

Locazioni immobili uso Locazioni immobili uso abitativo (comma 59) abitativo (comma 59)

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isce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo;

- la possibilità di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registra-zione del contratto nel termine perentorio suindicato.

Con le nuove disposizioni viene così stabilita nel triplo della rendi-ta catastale la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che, avendo beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto, avevano versato, tra il 7 aprile 2011 e il 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione in misura pari al triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

È estesa alle associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. Il canone agevolato ri-guarda le associazioni che sono affiliate alle federazioni sportive na-zionali o agli enti di promozione sportiva (pertanto, non anche alle discipline sportive associate).

A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono ridotte:- l’aliquota IRES dal 27,5 al 24%;- l’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli uti-

li corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico euro-peo, all’1,20%, a regime.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono esenti dall’IRAP i soggetti che operano nel set-tore agricolo, le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi e le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (attualmente soggetti all’aliquota dell’1,90%).

Canone agevolato per Canone agevolato per associazioni sportive associazioni sportive

dilettantistiche dilettantistiche (comma 60)(comma 60)

Riduzioni IRES Riduzioni IRES (commi 61-64)(commi 61-64)

Esenzione IRAP Esenzione IRAP in agricoltura e pesca in agricoltura e pesca

(commi 70-72) (commi 70-72)

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È estesa la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2016 le detrazioni per gli inter-venti di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e pre-cisamente:

- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;

- 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili ed elettrodomestici.

È inoltre riconosciuta la facoltà, per il solo 2016, ai soggetti che si tro-vano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazio-ne energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le modalità della cessione verranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

È prevista un’ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l’acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell’abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto, che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età. Anche in questo caso la misura della detrazione è del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato a 16.000 euro. In questo caso, pertanto, la condizione per usufruire della detrazione non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso (come nel caso del bonus mobili), ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di “giovani coppie”. La detrazione non è cumulabile con il bonus mobili. La convivenza more uxorio può essere dimostrata mediante il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza (anche mediante autocertificazione).

Detrazioni fi scali per Detrazioni fi scali per interventi di ristruttu-interventi di ristruttu-razione edilizia, riqua-razione edilizia, riqua-

lifi cazione energetica lifi cazione energetica e acquisto di mobili e acquisto di mobili

(comma 74)(comma 74)

Deduzioni IRAP Deduzioni IRAP lavoratori stagionali lavoratori stagionali

(comma 73)(comma 73)

Bonus giovani coppie Bonus giovani coppie (comma 75)(comma 75)

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È disciplinato il contratto di leasing degli immobili “prima casa”. Con il contratto in questione, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. Secondo la nuova disciplina:

- all’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazione fi-nanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare;

- in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’uti-lizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della riso-luzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale diffe-renza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente;

- è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corri-spettivi periodici per non più di una volta e per un periodo mas-simo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'e-secuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo. Il beneficio della so-spensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successi-vamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. La sospensione non com-porta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istrutto-ria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

- è consentito all’intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

Per quanto concerne la disciplina fiscale: - per i soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000

euro, sono deducibili ai fini IRPEF nella misura del 19% i costi relativi ai canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, nonché al costo di acquisto dell’im-mobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non su-periore a 10.000 euro. I due tetti di spesa sono raddoppiati, rispettivamente 8.000 e 20.000 euro, nel caso in cui le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un

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Locazione fi nanziaria Locazione fi nanziaria immobili destinati ad immobili destinati ad abitazione principale abitazione principale

(commi 76-84)(commi 76-84)

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reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto del-la stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La de-trazione spetta alle medesime condizioni previste per la detra-zione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale;

- si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di loca-zione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA;

- l’imposta di registro si applica nella misura dell’1,5% per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non “di lusso”, acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull’ac-quisto della “prima casa”);

- l’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5% (e non del 4% come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) su-gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contrat-ti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizio-ni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l’acquisto della prima casa, , ancorché assogget-tati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggette a imposta nella misura piena del 9%.

Le disposizioni in esame si applicano agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Sono riconosciuti incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Il contributo è anticipato all’acquirente mediante un corrispon-dente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione. Le moda-lità attuative saranno disciplinate con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze.

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Incentivi alla Incentivi alla rottamazione veicoli rottamazione veicoli

(commi 85-86) (commi 85-86)

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È estesa l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche, quali:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la tempera-tura di regolazione degli impianti;

- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione sarà da ripartire in 10 quote annuali.

Sono estese le agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assisten-za e beneficenza…), purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che ri-spondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. In base al diritto comunitario i predetti requisiti sono soddisfatti quando l’ente pubblico esercita sulla società, soggetto giu-ridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora la società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico. Le agevolazioni fiscali di cui si tratta sono:

- la riduzione dell’IRES al 50%; - l’esclusione dalla base imponibile a fini IRES dei finanziamen-

ti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordina-ria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica con-cessi a tali società in house aventi le finalità sociali degli IACP.

È previsto, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (maggio-

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Detrazioni fi scali per Detrazioni fi scali per l’acquisto di dispositi-l’acquisto di dispositi-vi multimediali per il vi multimediali per il

controllo da remoto di controllo da remoto di impianti di riscalda-impianti di riscalda-

mento, climatizzazione mento, climatizzazione e produzione di acqua e produzione di acqua

calda (comma 88) calda (comma 88)

Disposizioni in Disposizioni in materia di edilizia materia di edilizia

popolare popolare (commi 89-90) (commi 89-90)

Ammortamenti Ammortamenti (commi 91-96) (commi 91-96)

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razione del costo di acquisizione del 40%). Sono altresì maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impre-sa (attualmente pari al 20% e all’80% per i veicoli utilizzati dai sog-getti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). Le agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti do-vuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 di-cembre 2016, né sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determi-nata in assenza del cd. “super-ammortamento”. Il cd. “super-ammortamento” non si applica:

- agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,

- agli acquisti di fabbricati e di costruzioni;- agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 della stessa

Legge di Stabilità 2016 (condutture, condotte, materiale rota-bile e aerei. Con riferimento al “Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)” fanno però eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’ese-cuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferro-viarie e tranviarie).

Le nuove disposizioni riducono, inoltre, i tempi di ammortamento di cui al comma 10 dell’art. 15, D.L. 185/2008, relativo ai beni immate-riali nell’ambito delle operazioni di aggregazione aziendale, portan-do l’aliquota dall’attuale valore massimo del 10% ad un massimo del 20%. La novità si applica alle operazioni poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

È introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese.

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Misure per favorire la Misure per favorire la ripresa degli investimenti ripresa degli investimenti

nel Mezzogiorno nel Mezzogiorno (commi da 98-110)(commi da 98-110)

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Inoltre, alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 effet-tuate dai datori di lavoro privati operanti nelle medesime Regioni è esteso l'esonero contributivo introdotto per il 2016 dall’art.1, co. 178 e 179 della Stabilità 2016.

È modificato il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva con l’aliquota del 15% in-trodotto dalla legge di Stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impre-sa e arti e professioni in forma individuale. In particolare:

- è eliminata la condizione per accedere al regime forfetario pre-vista dalla lettera d) del comma 54 della Stabilità 2015, che ri-chiede, in caso di redditi di natura mista, che i redditi consegui-ti nell’attività di impresa, arti e professioni siano stati nell’anno precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati, salvo che la somma dei due redditi sia inferiore a 20.000 ovvero che il rapporto di lavoro sia cessato. A fronte della soppressione di tale requisito è ora in-serita un’ulteriore ipotesi che impedisce di avvalersi del regime forfettario: quando, nell’anno precedente, siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato;

- è estesa temporalmente la disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività, che ora sarà applicata per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo degli attuali due), con l’aliquota forfetaria pari al 5% (in luogo della riduzione di un terzo del reddito imponibile). La novità si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015;

- è aumentato, tramite sostituzione dell’allegato n. 4 annesso alla Stabilità 2015, il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario, secondo le misure che si riportano di seguito:

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Regime fi scale di pro-Regime fi scale di pro-fessionisti e imprese fessionisti e imprese

di piccole dimensioni di piccole dimensioni (commi 111-113) (commi 111-113)

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GRUPPO DI SETTOREGRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITCODICI ATTIVITÀATECO 2007ATECO 2007

VALORE SOGLIA VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSIDEI RICAVI/COMPENSI

COEFFICIENTECOEFFICIENTEDI REDDITIVITDI REDDITIVITÀ

PrevigentePrevigente StabilitàStabilità20162016

Industrie alimentari e dellebevande

(10 - 11) 35.000 45.000 40%

Commercio all'ingrosso e aldettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000 50.000 40%

Commercio ambulante diprodotti alimentari e bevande

47.81 30.000 40.000 40%

Commercio ambulante di altriprodotti

47.82 - 47.89 20.000 30.000 54%

Costruzioni e attivitàimmobiliari

(41 - 42 - 43) - (68) 15.000 25.000 86%

Intermediari del commercio 46.1 15.000 25.000 62%Attività dei Servizi di alloggio edi ristorazione

(55 - 56) 40.000 50.000 40%

Attività Professionali,Scientifiche, Tecniche,Sanitarie, di Istruzione, ServiziFinanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75)- (85) - (86 - 87 - 88)

15.000 30.000 78%

Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 -82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 -98) - (99)

20.000 30.000 67%

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- è modificato il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previ-denziali. In particolare, in luogo dell'esclusione dell’applicazio-ne della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Ai fini dell’imposta sul reddito, sono assimilati ai redditi di lavoro di-pendente, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro tratta-mento previdenziale.

È applicata un’aliquota sostitutiva (dell’imposta sui redditi e dell’IRAP) alle cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - ai soci di beni immobili e di beni mobili regi-strati, non strumentali all’attività di impresa. L’agevolazione è riconosciuta in favore di:società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni; società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in so-cietà semplici. L’agevolazione è concessa a condizione che:

- le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settem-bre 2016;

- tutti i soci cessionari o assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero si-ano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-la legge in esame, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

L’imposta sostitutiva:- deve essere applicata alla differenza tra il valore normale dei

beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni pos-seduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;

- è pari all’8% ma può essere elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di im-posta precedenti a quello in corso al momento della assegna-

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Assimilazione al lavo-Assimilazione al lavo-ro dipendente dei soci ro dipendente dei soci delle cooperativa arti-delle cooperativa arti-

giane (comma 114)giane (comma 114)

Regime agevolato per Regime agevolato per cessioni e assegnazioni cessioni e assegnazioni

di beni ai soci di beni ai soci (commi 115-120) (commi 115-120)

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zione, cessione o trasformazione. L’aliquota è del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’as-segnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si tra-sformano;

- deve essere versata in due rate: il 60% entro il 30 novembre 2016, il saldo entro il 16 giugno 2017.

Ai fini della determinazione del valore normale, necessario per il cal-colo della imponibile, per gli immobili, esso, su richiesta della società, può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applica-zione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori di cui all’art. 52, quarto comma, primo periodo D.P.R. 13/1986, ossia 75 per i terreni e 100 per i fabbricati. Nel caso di cessione, il corri-spettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene - de-terminato ai sensi delle regole generali del TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori - è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale). Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, esso dev’essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari bisognerà applicare non genericamen-te le disposizioni stabilite dall’art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986, ma, specificatamente, le misure san-cite al comma 1, secondo periodo e dal 5 all’8 del menzionato articolo 47 in materia di inquadramento relativo alla natura della distribuzione di utili di esercizio e riserve e di distribuzione di beni ai soci.Per le assegnazioni e cessioni di beni agevolate, se soggette all’im-posta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’e-sclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. L’esclusio-ne consente il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul regime agevolata per le cessio-ni e assegnazione di beni ai soci.

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Imprenditore individuale Imprenditore individuale (comma 121)(comma 121)

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A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono elevati gli importi deducibili dall’IRAP in favo-re di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni. In particolare vengono modificati gli importi deducibili complessiva-mente dall’IRAP dai soggetti con base imponibile non superiore a 180.999,91 - previsti dall’art. 11, co. 4-bis, lett. d-bis), D.Lgs. 446/1997 - e precisamente:

- 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro, ora aumentato di 2.500 euro;

- 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro, ora aumentato di 1.875 euro;

- 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro, ora aumentato di 1.250 euro;

- 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro, ora aumentato di 625 euro.

È espressamente esclusa la sussistenza dell’autonoma organizza-zione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifi-che convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strut-ture più del 75% del proprio reddito complessivo. Secondo le nuove disposizioni:

- sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’auto-noma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attività, svolta;

- l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque confi-gurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

È completamente riscritto l’art. 26, D.P.R. 633/1972, che disciplina le variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa. Le nuove norme anticipano al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detra-zione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.

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Deduzioni IRAP per i Deduzioni IRAP per i soggetti di minori soggetti di minori

dimensioni dimensioni (commi 123-124) (commi 123-124)

Deduzioni IRAP per Deduzioni IRAP per medici convenzionati medici convenzionati

(comma 125)(comma 125)

Emissione di note Emissione di note di credito IVA di credito IVA

(commi 126-127)(commi 126-127)

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In particolare, il nuovo comma 4 dell’art. 26 anticipa il momento in cui è consentita l’emissione di note di accredito IVA già all’apertura di una procedura concorsuale, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, l. fall.) ovvero alla data di pub-blicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), l. fall.). Non si deve dun-que attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale. Il riferimento all’infruttuosità delle procedure viene invece mantenuto per l’ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive indivi-duali. Le norme proposte dunque disciplinano separatamente le ipo-tesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali infrut-tuose e per procedure concorsuali: in quest’ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l’IVA addebitata e non incassata, senza dover attendere la conclusione delle procedure. In tal modo il regime delle note di accredito IVA viene allineato a quanto disciplinato dal TUIR (art. 100, co. 5) in materia di deducibilità delle perdite sui crediti. Per quanto concerne le procedure esecutive indi-viduali, esse si considerano in ogni caso infruttuose (dunque ex lege, a prescindere dall’esito successivo) nell’ipotesi di:

- pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramen-to redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pi-gnorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

- pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignora-mento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

- quando, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la pro-cedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Secondo la nuova disciplina, ove successivamente agli eventi che possono comportare la variazione in diminuzione (procedure concor-suali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose) il corrispettivo sia totalmente o par-zialmente pagato, si applica la disciplina delle variazioni in aumento. In tal caso, il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento si trasferisce sul cessionario o committen-te che abbia assolto all’obbligo di variazione. Quest’ultimo obbligo, è ora precisato nel riscritto art. 26, non si applica nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento. A livello temporale, tali novità - relative all’anticipazione della detra-zione conseguente a variazione alla data della procedura concorsua-

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le o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento e alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la contro-parte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali - si applicano nelle ipotesi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

È esteso il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA (cd. Reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). L’efficacia delle nor-me così introdotte è subordinata all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

È confermata anche per il 2016 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Sono riscritti gli artt. n. 57, D.P.R. 633/1972 e n. 43, D.P.R. 600/1973, che disciplinano i termini per l’accertamento, rispettivamente, dell’IVA e delle imposte sui redditi. Grazie alle nuove formulazioni:

- sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

- si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la man-cata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempe-stivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;

- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accerta-mento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazio-ne che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10/03/2000, n. 74.

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Estensione del Estensione del reverse reverse chargecharge (comma 128) (comma 128)

Compensazione Compensazione cartelle esattoriali cartelle esattoriali

(comma 129) (comma 129)

Accertamento imposte Accertamento imposte sui redditi e IVA sui redditi e IVA

(comma 130-132) (comma 130-132)

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Come espressamente previsto, la nuova disciplina si applica in rela-zione agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per quanto concerne i periodi d’imposta antecedenti, si applica il seguente regime transitorio:

- gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

- è applicato il raddoppio dei predetti termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs.10/03/2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finan-ziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accer-tamento.

La nuova disciplina non impatta in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni che scadono a de-correre dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedu-ra di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

È anticipata al 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema san-zionatorio amministrativo tributario recata dal D.Lgs. 158/2015. Con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria, cd. volun-tary disclosure:

- restano ferme le sanzioni dovute in base alle relative norme vi-genti alla data di presentazione della relativa istanza;

- è introdotta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia

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Decorrenza riforma delle Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative sanzioni amministrative tributarie (comma 133)tributarie (comma 133)

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manifestato la propria volontà in tal senso. La notifica si inten-de comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all’ufficio la ri-cevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avve-nuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del ser-vizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all’ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l’indirizzo di posta elettroni-ca del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.

È consentito ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dila-zione. Il beneficio è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. Il contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmen-te iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici, dovrà trasmettere copia della quietanza all’ufficio compe-tente affinché questi ricalcoli le rate e provveda allo sgravio dei cari-chi iscritti a ruolo. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. È esclusa ogni ulteriore proroga. Ai sensi delle nuove norme, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. Nel caso in cui la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle PA, è prevista una specifica disciplina: se, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo. In tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione. Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la ra-teazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può es-sere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

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Rateazione debiti Rateazione debiti tributari tributari

(commi 134-138)(commi 134-138)

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È modificata la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito - se non già sottoposti a sequestro o confisca penale - tra i redditi rilevanti ai fini delle impo-ste (art. 14, co. 4, L. 537/1993). In particolare è previsto che, in caso di commissione di una violazione per la quale scatta l’obbligo di de-nuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331, c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

Sono apportate modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC - controlled foreign companies). In particola-re, viene eliminata l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è con-sentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un ef-fettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’art. 110, TUIR. È inoltre modificato l’art. 167, TUIR, al fine di eliminare l’elenco tassa-tivo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell’ap-plicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC). A fronte dell’elimi-nazione, è inserito un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. La nuova disciplina, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica - a determinate condizioni - anche nel caso di società site in Stati membri dell’Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. Le nuove norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Un decreto del MEF stabilirà modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmet-tano all’Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché

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Obbligo di comunicazione Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle del PM all’Agenzia delle

Entrate (comma 141) Entrate (comma 141)

Operazioni con paesi Operazioni con paesi black list black list

(commi 142-147) (commi 142-147)

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ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, con-formemente alle direttive OCSE. La mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzio-ne pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’obbligo di rendicontazione è previsto anche per le società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sia resi-dente in un Paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazio-ne, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione.

È modificata la disciplina del patent box, il regime di tassazione age-volata sui redditi derivanti dallo sfruttamento di determinati beni im-materiali (art. 1, co. 37-45, Stabilità 2015), prevedendo che, qualora più beni tra quelli rientranti nel regime (software protetto da copy-right, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad espe-rienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giu-ridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateria-le ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

Il canone televisivo è pari, nel suo complesso, a 100 euro. Ai sensi delle nuove norme è presunta la detenzione nel caso di presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza; si stabilisce che il canone è dovuto per gli apparecchi detenuti o utilizzati. L’eventuale dichia-razione per superare la presunzione va presentata all’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I termini per il riversamento all’Erario saranno definiti con un decreto che sarà emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concer-to con il Ministero dell’Economia. Al fine di semplificare il pagamento del canone, si autorizza il versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale o su altri mezzi di pagamento rilasciati ad intermediari finanziari. Per le norme transitorie, si prevede che le rate scadute all’atto dell’en-trata in vigore della legge siano addebitate cumulativamente nella pri-ma fattura successiva al 1° luglio 2016; l’Agenzia delle Entrate mette-

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Modifi che al regime Modifi che al regime Patent Box Patent Box

(comma 148)(comma 148)

Canone RAI Canone RAI (commi 153-164) (commi 153-164)

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rà a disposizione l’elenco dei soggetti esenti dal canone ai sensi delle disposizioni vigenti; all’atto della conclusione dei nuovi contratti di for-nitura, le imprese elettriche acquisiranno la dichiarazione del cliente circa la residenza anagrafica nel luogo di fornitura; il cliente dovrà inoltre comunicare ogni successiva variazione.Dalla data di entrata in vigore della legge non sarà più possibile la de-nuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del cano-ne tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luo-go di loro residenza o dimora).

È previsto, per il settore privato, uno nuovo sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Lo sgravio, ridotto rispetto a quello previsto per l’anno 2015, consi-ste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua (per il 2015 il tetto era a 8.060 euro ) e per un periodo massimo di 24 mesi (36 mesi nel 2015). Come per l’anno scorso, il beneficio in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente e non è riconosciuto:

- per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; - per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi prece-

denti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

- con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tem-po indeterminato (ovvero quello suddetto per le assunzioni in-tercorrenti nel 2015).

- per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entra-ta in vigore della presente disposizione.

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Proroga dell’esonero Proroga dell’esonero contributivo per le contributivo per le

assunzioni a tempo assunzioni a tempo indeterminato indeterminato

(commi 178-181)(commi 178-181)

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Come per l’esonero del 2015, il beneficio non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue e, inoltre, è con-fermato che, ai fini della misura del trattamento pensionistico, si ap-plicano gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico. Per quanto concerne il settore agricolo, lo sgravio si applica in fa-vore dei datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come ope-rai agricoli. Come per il 2015, per questi ultimi si esclude il beneficio qualora nel corso del 2015 risultassero occupati a tempo indetermi-nato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agri-colo). Come nl 2015, per il settore agricolo, lo sgravio è riconosciuto fino al raggiungimento dei limiti finanziari previsti ed in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

È introdotta, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammonta-re variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produt-tività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e veri-ficabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In particolare il nuovo regime tributario riguarda:

- sotto il profilo oggettivo, le somme ed i valori corrisposti in ese-cuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dal-le rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associa-zioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

- sotto il profilo soggettivo, i titolari di reddito da lavoro dipen-dente privato di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro che non abbiano espres-samente rinunciato di aderirvi.

Sotto l’aspetto pratico, il regime consiste nell’applicazione di un’im-posta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e co-munali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del

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Regime fi scale di Regime fi scale di somme, valori e servizi somme, valori e servizi in favore dei lavoratori in favore dei lavoratori

dipendenti dipendenti (commi 182,184-191)(commi 182,184-191)

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lavoro. Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Stabilità 2016, in-dividuerà le definizioni e le modalità attuative del nuovo regime. Le disposizioni in esame, inoltre, modificano le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall’im-posizione IRPEF ai sensi del TUIR (‘art. 51, co. 2 e co. 3, ultimo perio-do) e specificano, in generale, che, ai fini dell’esenzione, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

È confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. Pertanto, non scatterà l’aumento di 1 punto percentuale (28%) disposto dall’art. 10-bis, D.L. 192/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2016. Resta, invece, invariato il livello dell’aliquota per gli anni 2017 e 2018, pari, rispettivamente, al 29% e al 33%.

Il credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art Bonus) viene reso definitivo, grazie all’eliminazione del riferimento alla durata triennale, contenuto all’art. 1, D. L. 83/2014. Viene inoltre eliminata la riduzione del credito d’im-posta dal 65 al 50% per gli anni successivi al 2015: la misura del cre-dito d’imposta sarà quindi del 65% anche a decorrere dal 2016.

Viene esteso il credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi anche laddove la ristrutturazione comporti un aumento della cubatu-ra complessiva, purché i lavori siano effettuati in seno alla normativa vigente.

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Aliquota contributiva Aliquota contributiva lavoratori autonomi lavoratori autonomi

(comma 203)(comma 203)

Art Bonus Art Bonus (comma 318-319) (comma 318-319)

Credito di imposta Credito di imposta per la riqualifi cazione per la riqualifi cazione

di alberghi (comma 320) di alberghi (comma 320)

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Apportando una modifica alla Finanziaria 2008 (art. 1, co. 325-327), si estende il credito di imposta per gli investitori esterni al settore ci-nematografico e audiovisivo anche agli apporti per la distribuzione in Italia e all’estero. L’obbligo di spesa sul territorio italiano è riferito alla sola produzione. Per il tax credit, si prevede un’aliquota massima non superiore al 15% per quanto concerne la distribuzione, mentre viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra le opere riconosciute di interesse culturale e le altre opere audiovisive. Il beneficio per la di-stribuzione nazionale di opere italiane viene innalzato da un milione e mezzo a due milioni di euro. L’aliquota del tax credit per le imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30% ad un massimo del 40% delle spese sostenute. L’ammissione al beneficio viene estesa anche alle spese relative alla ristrutturazione, all’adeguamento strut-turale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti.

Viene abrogato il comma 2 dell’art. 16, D.L. 06/12/2011, n. 201, che aveva introdotto la tassa sulle unità da diporto.

Viene istituita la carta famiglia, che entrerà in vigore a decorrere dall’anno 2016; essa è destinata ai cittadini italiani o stranieri con al-meno tre figli minori a carico, ed è concedibile dietro apposita richie-sta e dopo il pagamento dei costi di emissione. È rilasciabile da parte dei Comuni, sulla base dei dati ISEE. La carta consente l’accesso a sconti o a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati, ed è funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto solidale nazionali, abbonamenti e per la fruizione di biglietti famiglia.

Viene estesa l’aliquota IVA super-ridotta al 4% anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie ed ai periodici. In gene-rale, viene estesa a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN.

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Tax credit Tax credit cinema cinema (commi 331, 334-336) (commi 331, 334-336)

Tassa sugli Tassa sugli yachtyacht (comma 366) (comma 366)

Carta famiglia Carta famiglia (comma 391)(comma 391)

IVA Super-ridotta IVA Super-ridotta pubblicazioni pubblicazioni (comma 637) (comma 637)

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Dal 1° gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veico-li di categoria euro 2 o inferiore.

Il termine per l’invio delle deliberazioni in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall’art. 1, co. 688, L. 27/12/2013, n. 147, si applica ai soli Comuni che non hanno inviato in via telematica entro il 23 maggio 2014 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per il versamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014.

Viene modificata la disciplina, prevista dall’art. 10, co. 12-vicies, D.L. 192/2014, che differisce al 31 dicembre 2017 il recupero dell’accisa dal soggetto obbligato al pagamento, purché non risulti il coinvolgi-mento dell’obbligato a titolo di dolo o di colpa alla conclusione del procedimento penale definito con sentenza anteriore al primo aprile 2010.

Ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei (FSE e FESR) 2014/2020 vengono equiparati i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI. Viene stabilito che i Piani operativi POR e PON dei fondi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescinde-re dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Com-missione europea 6 maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni, del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

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Gasolio autotrasportatori Gasolio autotrasportatori (comma 645) (comma 645)

Chiarimenti TASI Chiarimenti TASI (comma 708)(comma 708)

Recupero accise Recupero accise (comma 789) (comma 789)

Equiparazione dei liberi Equiparazione dei liberi professionisti alle imprese professionisti alle imprese ai fi ni dell’accesso ai Piani ai fi ni dell’accesso ai Piani PON e POR (comma 821)PON e POR (comma 821)

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Viene prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate. Tale rivalutazione è stata prevista dal D.L. 24/12/2002 (art. 2, co. 2). I terreni e le partecipazioni posseduti al primo gennaio 2016 possono essere rivalutati, fissando il termine del versamento dell’im-posta sostitutiva al 30 giugno 2016 (o con tre rate annuali di pari im-porto). Sarà necessario avere una perizia di stima che dovrà essere asseverata entro il 30 giugno 2016. Vengono confermate le aliquote per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni qualificate, fissate alla mi-sura dell’8%. Viene uniformata all’8% anche l’aliquota per la rideter-minazione del valore di acquisto delle partecipazioni non qualificate. È prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impre-se e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014; sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Potranno beneficiar-ne le società e gli enti residenti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), TUIR, con il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% (per i beni ammortizzabili), e del 12% (per quelli non ammortiz-zabili). Un’imposta sostitutiva del 10% è prevista per l’affrancamen-to del saldo attivo della rivalutazione. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Le imposte sostitutive devono essere versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con il riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Si potranno compensare gli importi ai sensi del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. L’ambito di azione delle rivalu-tazioni è circoscritto agli art. 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000, n. 342, dei decreti del Ministro delle Finanze n. 162/2001, n. 162, e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 86/2001, e dei co. 475, 477 e 478 dell’art. 1, L. 311/2004.

Viene innalzato da mille a tremila euro il limite concesso per il trasfe-rimento di denaro in contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o ancora di titoli al portatore in euro o in valuta estera. Il li-mite per il money transfer (di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), n. 6 del D.Lgs. 11/2010) viene invece fissato a mille euro. Inoltre, viene innalzato da 2500 a 3000 euro il limite concesso ai cam-biavalute, modificando l’art. 49, co. 1-bis, D.Lgs. 231/2007. Viene inoltre abrogato il comma 1.1 dell’art. 12, D.Lgs. 201/2011, con il qua-

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Proroga della Proroga della rideterminazione del rideterminazione del

valore dei terreni e delle valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché partecipazioni, nonché

rivalutazione dei beni rivalutazione dei beni di impresa di impresa

(commi 887-897) (commi 887-897)

Circolazione Circolazione del contante del contante

(commi 898-899, (commi 898-899, 902-903) 902-903)

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le si stabiliva che i canoni di locazione delle unità abitative debbano essere corrisposti senza l’uso del contante, per assicurarne la trac-ciabilità (facevano eccezione gli alloggi di edilizia residenziale pub-blica). Inoltre, viene abrogato il divieto ai pagamenti con denaro con-tante per i soggetti aderenti alla filiera dei trasporti (comma 4 dell’art. 32-bis, D.Lgs. 133/2014).

Viene esteso l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di credito e di debito a tutti i commercianti ed i professionisti, tranne nel caso di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede a tal proposito un decreto ministeriale che, sentita la Banca d’Italia, definisca le procedure per le operazioni tramite carta in conformità alla normativa europea, spe-cialmente per i pagamenti di importo contenuto, inferiore a 5 euro. Viene inoltre esteso l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche in riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta nelle aree destinate a parcheggio, a partire dal 1° luglio 2016.

Viene modificato l’art. 1, co. 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di re-gistro di cui al D.P.R. 131/1986, n. 131, relativamente all’aliquota sui trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agri-coli professionali, che viene innalzata passando dal 12 al 15%.Vengono estese le agevolazioni in materia di piccola proprietà conta-dina (comma 4-bis, art. 2, D.L. 30/12/2009, n. 194) agli atti di trasferi-mento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi da loro abitualmente col-tivati. Inoltre, le stesse agevolazioni si applicano anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, a condizione che siano proprietari di terreni agricoli e conviventi.Modificando l’art. 1, co. 512, L. 228/2012, si stabilisce nel 30% la ri-valutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016 (attualmente la percentuale è del 7%). Vengono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati. Vengono incluse nelle attività produttive di reddito agrario quelle con-nesse alla produzione ed alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e foto-voltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fon-do, effettuate dagli imprenditori agricoli.

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Pagamenti elettronici Pagamenti elettronici (commi 900-901) (commi 900-901)

Modifi che alla disciplina Modifi che alla disciplina fi scale al settore fi scale al settore

agricolo e coperture agricolo e coperture (commi 905-910, 911-916) (commi 905-910, 911-916)

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Oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società sem-plici e degli altri soggetti specificati al comma 1093, L. 27/12/2006, n. 296 è determinato a fini IRPEF ed IRES applicando il coefficien-te di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle opera-zioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. L’applicazione di tali disposizioni av-verrà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.L’esenzione d’accisa già vigente per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 KW e consumata dalle imprese di autoproduzione viene estesa anche a quella che viene prodotta in analogo modo e viene consu-mata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Si intende agevolare il settore lattiero-caseario, portando l’aliquota di compensazione dall’attuale 8,8% al 10%. La modifica sarà conferma-ta con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adot-tato entro il 31 gennaio 2016. In maniera similare, verranno innalzate le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi di specie bovina e suina, in misura, rispettivamente, non superiore al 7,7 ed all’8%.

Si stabilisce che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai pro-cedimenti anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controver-sie in materia, nonché quelli relativi all’assunzione del maso chiuso, in seguito all’apertura della successione, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unifi-cato.

Il prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot e video lottery terminal - VLT viene aumentato rispettivamente dal 13 al 15% e dal 5 al 5,5%. Si stabilisce inoltre la riapertura dei termini ai fini della re-golarizzazione fiscale per l’emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Inoltre, al fine di accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati, si individua una procedura assoggettata a ritenuta a titolo d’acconto del 25%.

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Compensazione IVA Compensazione IVA formaggi e carni formaggi e carni

(comma 908) (comma 908)

Esenzione da ogni tipo di Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relati-imposta per gli atti relati-vi a controversie sui masi vi a controversie sui masi

chiusi (comma 917)chiusi (comma 917)

Disposizioni in materia di Disposizioni in materia di giochi (commi 918-948)giochi (commi 918-948)

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Si rinnova l’obbligo per le aziende sanitarie locali, quelle ospedalie-re e per tutti i soggetti menzionati dal D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pub-bliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odonto-iatri) di inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle presta-zioni erogate dal 2015, al fine di elaborare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. L’obbligo viene esteso anche a tutte quelle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, anche se non accre-ditate. Nel caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 o al primo anno di applicazione della normativa, non si ap-plicheranno sanzioni a condizione che il reato non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni. Si tratta in particolar modo di quei soggetti obbligati in merito alle prestazioni sanitarie, as-sicuratrici, agli enti previdenziali e ai sostituti di imposta.Si prevede altresì che tutti i cittadini possano consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie confluiti nel Sistema Tessera Sanitaria. Viene integrato l’art. 3, co. 4, D.Lgs. 175/2014: poiché si disponeva che i termini per la trasmissione telematica dei dati per ottenere dedu-zioni o detrazioni fossero stabiliti con un decreto del Ministero dell’E-conomia, e poiché tale decreto non è ancora stato emanato, viene stabilito che in tali casi si applichi la sanzione prevista dall’art. 78, co. 26, L. 30/12/1991, n. 413.L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli preventivi entro quat-tro mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione o della data di trasmissione, se essa, presentata direttamente o tramite il sostituto di imposta, risulterà differente rispetto alla precompilata in merito del reddito o dell’imposta, o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, o ancora risulti un rimborso superiore a 4.000 euro. Viene abrogata l’esclusione del controllo preventivo per il rimborso superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia, nel caso di dichiarazioni precompilate presentate direttamente o tramite il so-stituto di imposta. Vengono modificati i requisiti per l’esercizio delle attività dei CAF. Po-tranno essere considerati “centri autorizzati” quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia pari, almeno, all’uno per cento della media delle dichiarazioni tra-smesse complessivamente dai soggetti che svolgono attività fiscale (con uno scostamento concesso del 10% di tale valore).

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Disposizioni di Disposizioni di semplifi cazione semplifi cazione

per la dichiarazione per la dichiarazione precompilata precompilata

(commi 949-957)(commi 949-957)

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I requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in partico-lare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si ap-plichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018. Ai CAF viene consentito, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimen-to delle proprie attività, si prestare una garanzia sotto forma di tito-li di Stato o di titoli garantiti dallo Stato. In caso di violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele), il CAF sarà obbligato, so-lidalmente con il trasgressore, al pagamento di una somma pari alla sanzione e alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.Sono inoltre definiti gli obblighi di comunicazione per enti, casse e so-cietà di mutuo soccorso aventi fini assistenziale e per i fonti integra-tivi del Servizio Sanitario Nazionale: ai fini dell’elaborazione da parte delle Entrate della dichiarazione dei redditi e dei controlli sugli oneri dovranno essere comunicati a partire dall’anno di imposta 2015 ed entro il 28 febbraio di ogni anno i dati che concorrono alla formazione del reddito, i dati delle spese sanitarie rimborsate e quelle rimaste a carico del contribuente. Viene inoltre stabilito che i sostituti di imposta che effettuano ritenu-te sui redditi sono tenuti ad inviare telematicamente le dichiarazioni dell’anno solare precedente, entro il 31 luglio di ogni anno. Le certi-ficazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del D.P.R. 29/09/1973, n.600, devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello cui esse si riferiscono, e vie-ne stabilito che la trasmissione potrà avvenire sia direttamente che mediante incaricati titolati. Entro la stessa data dovranno essere tra-smessi i dati fiscali e contributi e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall’Ammini-strazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi.Vengono semplificati alcuni adempimenti previsti dal D.L. 31/05/2010, n. 78: si esonerano i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria dall’obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (c.d. spe-sometro). Le modalità saranno disciplinate con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’esclusione dallo spesometro è intesa in via sperimentale per il 2016. Sono modificate le disposizioni per le detrazioni relative agli oneri re-lativi alle spese funerarie e per i corsi di formazione universitaria. Vie-ne stabilito il limite di oneri detraibili dall’imposta lorda in conseguen-

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za di spese funebri in misura non superiore a 1550 euro. A riguardo delle spese detraibili per la frequenza di corsi di istruzione universita-ria presso università statali e non statali, il limite viene stabilito in mi-sura non superiore a quella fissata annualmente per ogni facoltà con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La nuova disciplina in riferimento alle detrazioni per le spese funebri e per le spese di istruzione universitaria si applicherà a decor-rere dal periodo di imposta 2015; dovrà essere adottato un apposito Decreto Ministeriale entro il 31 gennaio 2016.Viene modificato l’art. 24, TUIR, estendendo a tutti i soggetti non re-sidenti nel territorio italiano le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. da 1 a 23, TUIR, a patto che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Sono previste maggiori entrate per l’anno 2016 relativamente alla proroga dei termini del D.L. 153/2015, n. 153 in tema di voluntary di-sclosure. Qualora poi dal monitoraggio delle Entrate non si possa re-alizzare l’importo previsto, si stabilisce che il Ministero dell’Economia possa, con un decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, aumenta-re le accise di cui alla direttiva 2008/118/CE (quelle su prodotti ener-getici ed elettricità, alcool e bevande alcooliche, tabacchi e lavorati).

Intervenendo sull’art. 16, D.P.R. 633/1972, in materia di IVA, si stabi-lisce che l’imposta sarà del 22%. Viene ridotta al 4, al 5 e al 10% per le operazioni inerenti i beni e servizi elencati nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall’art. 34. La lettera b) interviene prevedendo l’aliquota del 5% per le prestazio-ni socio-sanitarie, educative e di assistenza domiciliare, abrogando il n. 41-bis della tabella A, parte II. Introducendo alla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, una nuova Parte II-bis, si prevede che l’aliquota del 5% sia stabilita anche per le prestazioni rese in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handi-cappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadat-tamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, ri-chiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Viene inoltre estesa l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle

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Voluntary Disclosure Voluntary Disclosure e aumento accise e aumento accise

(commi 958-959)(commi 958-959)

Istituzione di una Istituzione di una aliquota IVA al 5% aliquota IVA al 5% (commi 960-963) (commi 960-963)

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cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.Tali norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contrat-ti stipulati rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità.

Per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patri-monio culturale, ai cittadini italiani o di paesi membri dell’Unione Eu-ropea residenti nel territorio italiano che compiono diciotto anni nel 2016, viene assegnata una Carta elettronica nominale con importo di 500 euro. Questa Carta può essere utilizzata per assistere a rap-presentazioni teatrali, cinematografiche, per l’acquisto di libri e per l’ingresso ai musei e a mostre. Tali somme confluite nella Carta non vengono considerate reddito imponibile e non rilevano ai fini del com-puto del valore dell’indicatore della situazione economica. I criteri e le modalità della Carta vengono definite con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle Attività Cul-turali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per l’anno 2016 viene concesso agli studenti dei conservatori di mu-sica e degli istituti musicali pareggiati - purché iscritti ai corsi di stru-mento e ai corsi di laurea - un contributo una tantum di mille euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, che deve essere coeren-te con il proprio percorso di studi. Sarà possibile fruire dell’agevola-zione acquistando lo strumento presso un produttore o un rivenditore, dietro la presentazione di un certificato di iscrizione che deve essere rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati; nel cer-tificato devono figurare i dati personali e il corso nel quale lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all’acquirente sotto forma di scon-to sul prezzo di vendita, ed è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito di imposta di pari imposto, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, e successive modifica-zioni. Le modalità attuative saranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro un mese dall’entrata in vigore della legge.

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Bonus diciottenni Bonus diciottenni (comma 979) (comma 979)

Credito musicisti Credito musicisti (comma 984)(comma 984)

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Per l’anno finanziario 2016 i contribuenti potranno destinare il due per mille della propria imposta di reddito delle persone fisiche a fa-vore di un’associazione culturale iscritta in un elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contribuenti effettueranno la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, me-diante la compilazione di un’apposita scheda appro vata dall’Agenzia delle Entrate.

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2 per mille ad 2 per mille ad associazioni culturali associazioni culturali

(comma 985)(comma 985)