SOCIETA’ COOPERATIVE E IRES - … · Nelle cooperative agricole è possibile valutare l’entità...
Transcript of SOCIETA’ COOPERATIVE E IRES - … · Nelle cooperative agricole è possibile valutare l’entità...
03/11/2011
1
1
FISCALITÀ PER LE COOPERATIVE:
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA MANOVRA FINANZIARIA
Brescia 5 Novembre 2011
2
SOCIETA’ COOPERATIVE E IRES
Art. 73, comma 1, lettera a) del Tuir
Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
le società per azioni e in accomandita per azioni;
le società a responsabilità limitata;
le società cooperative;
……
03/11/2011
2
3
SOCIETA’ COOPERATIVE E IRES
Art. 45 Costituzione:
La Repubblica riconosce la funzione sociale della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
le finalità.
DISCIPLINA FISCALE DI TIPO PARTICOLARE
4
L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Disciplina ante
riforma
Periodi d’imposta
fino al 2001
Art. 12 L. 904/77
Artt. 10-14 Dpr 601/73
Prima disciplina
transitoria
Periodi d’imposta
2002 e 2003
D.L. 63/02
Riforma Periodi dal 2004
al 2011
L. 311/04
D.L. 112/08
Ulteriore
disciplina
“transitoria”
Periodi a
decorrere dal
2012
L. 311/04
D.L. 138/2011 conv. L.
148/2011
03/11/2011
3
5
LA PREVALENZA MUTUALISTICA
Art. 2512 codice civile - Principi generali -
Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
6
LA PREVALENZA MUTUALISTICA
Art. 2513 codice civile - Requisiti contabili -
Sono cooperative a mutualità prevalente le cooperative in grado alternativamente di documentare, a livello contabile, i seguenti parametri:
Ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso soci superiori al 50% del totale dei ricavi (punto A1 del conto economico di bilancio);
Costo del lavoro dei soci superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui al punto B9 del conto economico di bilancio, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
Costo per servizi ricevuti o per beni conferiti dai soci superiore al 50% del totale dei costi per servizi (punto B7 del conto economico) o del totale delle merci o materie acquistate o conferite (punto B6 del conto economico).
Note:
Nelle cooperative agricole è possibile valutare l’entità dei conferimenti di beni a quantità, oltre che a valore;
Sono presenti disposizioni di deroga (decreto 30/12/2005).
03/11/2011
4
7
LA PREVALENZA MUTUALISTICA
Art. 2514 codice civile - requisiti statutari -
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei BPF, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
Il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
L’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotti il capitale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici.
8
Presenza di agevolazioni a favore delle società cooperative
Agevolazioni in relazione alla rilevanza, ai fini
dell’imposta, dell’utile di esercizio (modificate con D.L.
138 del 13.08.2011)
Agevolazioni consistenti in forme di esenzione
dall’imposta, relativamente all’intero reddito conseguito,
od a parte di esso (invariate)
03/11/2011
5
9
LA DISCIPLINA CORRENTE
L’impatto sulla tassazione dell’utile
(cooperative a mutualità prevalente)
Situazioni che consentono di mantenere non
tassata la quota di utile agevolata:
Destinazione dell’utile a riserva indivisibile;
Destinazione dell’utile ai ristorni mutualistici;
Destinazione dell’utile ai fondi mutualistici (3%);
Destinazione dell’utile a rivalutazione delle quote
e delle azioni (art. 7 L. 59/92)
10
Riserve indivisibili
Riserve per le quali è esclusa la possibilità di distribuzione tra
i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che
all’atto del suo scioglimento
È consentita l’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite
senza che ciò comporti la decadenza dai benefici fiscali,
sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a
quando le riserve non siano state ricostituite.
Tutte le cooperative devono obbligatoriamente destinare
il 30% degli utili netti a riserva legale indivisibile
03/11/2011
6
11
I RISTORNI MUTUALISTICI
Somme attribuite ai soci delle cooperative di lavoro sotto forma di integrazione retributiva, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi (Art. 3, L. 142/01);
Somme attribuite ai soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (art. 12 D.P.R. 601/73).
Modalità tipica di distribuzione dell’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi derivanti dalla gestione mutualistica
Realizzazione del “vantaggio mutualistico”
12
LA DESTINAZIONE OBBLIGATORIA AI
FONDI MUTUALISTICI
La quota del 3% degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della
cooperazione
Le somme destinate ai fondi mutualistici
sono deducibili dalla base imponibile Ires
03/11/2011
7
13
LE SOMME DESTINATE A RIVALUTAZIONE
DELLE QUOTE E DELLE AZIONI
Le società cooperative possono destinare una
quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito
del capitale sociale sottoscritto e versato, purché
nei limiti delle variazioni dell’indice annuale Istat
La quota di utili destinata alla rivalutazione delle
quote e delle azioni non concorre a formare il
reddito imponibile ai fini Ires
14
LA DISCIPLINA CORRENTE
I regimi di esenzione
Per le cooperative agricole il regime di esenzione (art. 10 D.P.R. 601/73) compete sul saldo, se positivo, delle variazioni fiscali;
Per le cooperative di produzione e lavoro l’esenzione (art. 11 D.P.R. 601/73) compete limitatamente alla variazione fiscale in aumento derivante dall’indeducibilità dell’Irap;
Per le cooperative sociali che sono anche di produzione e lavoro, l’esenzione da Ires compete con riferimento alle variazioni fiscali ed alla quota di utile di esercizio; se il costo del lavoro dei soci è compreso tra il 25% e il 50% degli altri costi di bilancio, l’esenzione non opera, ma si applica la riduzione a metà dell’aliquota.
03/11/2011
8
15
LA DISCIPLINA CORRENTE
I regimi di esenzione
Tipologia di cooperativa Esenzione
Cooperative agricole
(art. 10 D.P.R. 601/73)
Limitata alle variazioni fiscali
apportate all’utile civilistico
Cooperative di lavoro con
requisiti pieni (>50%)
Irap deducibile dalla base
imponibile Ires
Coop. di lavoro con requisiti
parziali (tra il 25 ed il 50%)
Irap deducibile per la metà
dalla base imponibile Ires
Coop. sociali e di lavoro con
requisiti pieni (>50%)
Esenzione completa da Ires
Coop. sociali e di lavoro con
requisiti parziali (25 - 50%)
Riduzione a metà
dell’aliquota Ires
16
L’impatto della manovra sulla tassazione dell’utile
(cooperative a mutualità prevalente) Testo di legge D.L. 138 del 13.08.2011 conv. Legge 148 del 14/9/2011
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "per la quota del 40 per cento";
b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "per la quota del 65 per cento".
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni
caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
03/11/2011
9
17
L’impatto della manovra sulla tassazione dell’utile
(cooperative a mutualità prevalente)
Tipologia di
cooperativa
Prima D.L. 138/2011 Dopo D.L. 138/2011*
Cooperative
in generale
Tassato il 30% dell’utile Tassato il 43% dell’utile
Cooperative
agricole
Tassato il 20% dell’utile Tassato il 23% dell’utile
Cooperative
di consumo
Tassato il 55% dell’utile Tassato il 68% dell’utile
Cooperative
sociali
Utile interamente
detassato
Tassato il 3% dell’utile
BCC Tassato il 27% dell’utile Tassato il 34% dell’utile
* Entrata in vigore dal 1 gennaio 2012
18
L’impatto della manovra sulla tassazione dell’utile
(cooperative a mutualità prevalente)
Tipologia di
cooperativa
Impatto % su base
imponibile
maggiore tassazione*
per ogni 1000 Euro di
Utile
Cooperative
in generale
+ 13% + 35,75 Euro
Cooperative
agricole
+ 3% + 8,25 Euro
Cooperative
di consumo
+ 13% + 35,75 Euro
Cooperative
sociali
+ 3% + 8,25 Euro
BCC +7% + 19,25 Euro
* Ires al 27,5%
03/11/2011
10
19
LA DISCIPLINA CORRENTE
Definizione di “cooperative agricole”
(ai fini della determinazione della quota di utile tassabile)
Cooperative esercenti attività di coltivazione ovvero di allevamento ed attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli propri e, in misura non prevalente, anche di prodotti acquisiti da terzi);
Cooperative esercenti attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli prevalentemente prodotti da soci;
Fornitura, prevalentemente ai soci, di beni e servizi per l’agricoltura.
20
LA DISCIPLINA CORRENTE
Definizione di “cooperative di consumo”
Cooperative che svolgono la loro attività in favore dei
soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
Riferimento: in assenza di posizioni ufficiali può farsi
riferimento alla categoria di iscrizione presso l’Albo
Nazionale delle Società Cooperative presenza
di diverse categorie potenzialmente interessate
03/11/2011
11
21
LA DISCIPLINA CORRENTE
Definizione di “cooperative sociali”
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali,
commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).
22
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
- Cooperative in generale –
* Vecchio regime (quota utile detassata: 70% di A)
Nuovo regime Vecchio Regime
UTILE LORDO IRES (A) + 100.000 + 100.000
VARIAZIONI IN AUMENTO + 20.000 + 20.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - 10.000 - 10.000
QUOTA UTILE DETASSATA (57% di A)* - 57.000 - 70.000
REDDITO IMPONIBILE + 53.000 + 40.000
IRES (27,5%) + 14.575 + 11.000
03/11/2011
12
23
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
- Cooperative di consumo –
* Vecchio regime (quota utile detassata: 45% di A)
Nuovo regime Vecchio Regime
UTILE LORDO IRES (A) + 100.000 + 100.000
VARIAZIONI IN AUMENTO + 20.000 + 20.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - 10.000 - 10.000
QUOTA UTILE DETASSATA (32% di A)* - 32.000 - 45.000
REDDITO IMPONIBILE + 78.000 + 65.000
IRES (27,5%) + 21.450 + 17.875
24
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
Cooperative agricole (art. 10 Dpr 601/73)
* Vecchio regime (quota utile detassata: 80% di A)
Nuovo regime Vecchio Regime
UTILE LORDO IRES (A) + 100.000 + 100.000
VARIAZIONI IN AUMENTO (B) + 20.000 + 20.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (C) - 10.000 - 10.000
QUOTA UTILE DETASSATA (77% di A)* - 77.000 - 80.000
QUOTA REDDITO ESENTE (B-C) - 10.000 - 10.000
REDDITO IMPONIBILE + 23.000 + 20.000
IRES (27,5%) + 6.325 + 5.500
03/11/2011
13
25
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
Coop. di produzione e lavoro (art. 11 Dpr 601/73)
* Vecchio regime (quota utile detassata: 70% di A)
Nuovo regime Vecchio Regime
UTILE LORDO IRES (A) + 100.000 + 100.000
VARIAZIONI IN AUMENTO + 20.000 + 20.000
VARIAZ. IN AUMENTO PER IRAP (B) + 25.000 + 25.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - 10.000 - 10.000
QUOTA UTILE DETASSATA (57% di A)* - 57.000 - 70.000
QUOTA REDDITO ESENTE (B) - 25.000 - 25.000
REDDITO IMPONIBILE + 53.000 + 40.000
IRES (27,5%) + 14.575 + 11.000
26
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
Cooperative sociali
* Vecchio regime (quota utile detassata: 100% di A)
Nuovo regime Vecchio Regime
UTILE LORDO IRES (A) + 100.000 + 100.000
VARIAZIONI IN AUMENTO + 20.000 + 20.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - 10.000 - 10.000
QUOTA UTILE DETASSATA (97% di A)* - 97.000 - 100.000
REDDITO IMPONIBILE + 13.000 + 10.000
IRES (27,5%) + 3.575 + 2.750
03/11/2011
14
27
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
- Cooperative sociali e di lavoro -(Art. 11 Dpr 601/73)
* Vecchio regime (quota utile detassata: 100% di A)
** In attesa di chiarimenti ministeriali si è optato per un’interpretazione letterale
della norma
Nuovo regime Vecchio Regime
UTILE LORDO IRES (A) + 100.000 + 100.000
VARIAZIONI IN AUMENTO (B) + 20.000 + 20.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (C) - 10.000 - 10.000
QUOTA UTILE DETASSATA (97% di A)* - 97.000 - 100.000
QUOTA REDDITO ESENTE (B-C) ** - 13.000 - 10.000
REDDITO IMPONIBILE 0 0
IRES (27,5%) 0 0
28
CALCOLO E RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO: L’IRES
Situazioni che attualmente consentono di mantenere non
tassata la quota di utile agevolata
Destinazione dell’utile a riserva indivisibile (Modificata);
Destinazione dell’utile ai ristorni mutualistici (invariata)*;
Destinazione dell’utile ai fondi mutualistici (3%)
(invariata);
Destinazione dell’utile a rivalutazione delle quote e delle
azioni (art. 7 L. 59/92) (invariata)*.
* In capo al socio recedente l’aliquota passa da 12,5% al 20%
03/11/2011
15
29
LA DISCIPLINA CORRENTE
(L. 311/04) Il regime di parziale tassazione dell’utile
(cooperative a mutualità non prevalente)
Il regime di detassazione dell’utile si applica solamente alla quota del 30% dell’utile netto, a condizione che sia accantonato ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto;
Anche le cooperative a mutualità non prevalente possono dedurre il 3% dell’utile devoluto ai fondi mutualistici.
è dubbia l’applicazione della riduzione del 10% dell’agevolazione
inerente la quota di utile destinata alla riserva minima
obbligatoria.
Nota: le cooperative sociali sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente (art. 111-septies R.D. n. 318/42)
REVISIONE DELLA TASSAZIONE
DELLE RENDITE FINANZIARIE
Art. 2, comma 6, D.L. 138/2011 conv. L.
148/2011 Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni
altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c- bis a c- quinquies del medesimo
decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per
cento.
La misura dell’aliquota si applica ai dividendi
divenuti esigibili a decorrere dal 01/01/2012.
30
03/11/2011
16
31
I RISTORNI MUTUALISTICI
Se destinati ad aumento del capitale sociale
“sospensione” ai fini della determinazione del reddito dei soci
Tassazione al momento della restituzione in base alla disciplina dei dividendi
La tassazione agevolata passa dal 12,5% al 20%
NUOVO REGIME FISCALE DEI
PRESTITI SOCIALI
Art. 2, COMMA 25, D.L. 138/2011 conv. L.
148/2011
ABROGAZIONE NORMA SPECIALE A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216
(norma che disciplinava l’applicazione della ritenuta a titolo di
imposta del 12,5% sugli interessi corrisposti in relazione ai
prestiti sociali delle società cooperative)
b) ……………(omissis)
32
03/11/2011
17
33
I PRESTITI SOCIALI Si applica la ritenuta a titolo di imposta del 12,5% sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi (che soddisfano i requisiti della definizione di piccole e microimprese) ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle seguenti condizioni:
1) Che i versamenti siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale.
2) Che non eccedano per ciascun socio la somma di Euro 33.583,78 elevata ad Euro 67.167,56 per le cooperative edilizie, di produzione lavoro e agricole.
3) Che gli interessi corrisposti non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti percentuali
34
I PRESTITI SOCIALI
QUESTIONE APERTA:
RITENUTA DEL 20% A TITOLO DI ACCONTO O DI IMPOSTA?
Se confermato il titolo di acconto verrebbe a mancare la giustificazione delle limitazioni vigenti in assenza di un regime di favore
Regime più favorevole per le medie e grandi imprese in contrasto con lo spirito del Decreto legge 112 del 2008 che le voleva penalizzare rispetto alle micro e piccole.