Smau Milano 2016 - Nicolò Ghibellini | Beniamino Lo Presti
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E-commerceAspetti giuridici e fiscali
Le principali problematiche legali e fiscali legate all’e-
commerce Milano 22 ottobre 2015
Avv. N. Ghibellini – Dott. B. Lo Presti
Avv. Nicolò Ghibellini Dott. Beniamino Lo Prestiwww.avvghibellini.com
www.studiovlp.it
www.madv.eu
Di che cosa parleremo
• Gli aspetti giuridici dell’e-commerce(Avv. Nicolò Ghibellini)
• Gli aspetti fiscali dell’e-commerce (Dott. Beniamino Lo Presti)
Avv. Nicolò Ghibellini
Gli aspetti giuridici dell’ecommerce
• Riferimenti normativi• Tipologie di commercio elettronico
(diretto/indiretto; b2b/b2c)• Condizioni generali di contratto• Modalità di conclusione del contratto• Assenza di confini nel web e giudice competente per la
risoluzione delle controversie
Avv. Nicolò Ghibellini
Riferimenti normativi
• Direttiva n. 31/2000/CE (direttiva sul commercio elettronico)
• D.Lgs. n. 70/2003 (attuazione della Direttiva n. 31/2000/CE)
• D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)• Regolamento CE n. 44/2001 (competenza
giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)
• L. n. 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
Avv. Nicolò Ghibellini
Tipologia di commercio elettronicoDefinizione generaleIl commercio elettronico consiste «nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica; nella distribuzione on line di contributi digitali; nell’effettuazione per via elettronica…» (Comunicazione UE n. 157 del 1997).
A. Classificazione in base all’oggetto dell’attività/transazione1. Commercio elettronico diretto2. Commercio elettronico indiretto
B. Classificazione in base ai soggetti dell’attività/transazione3. Commercio elettronico b2b4. Commercio elettronico b2c
Avv. Nicolò Ghibellini
Classificazione in base all’oggetto
Commercio elettronico diretto- Oggetto del rapporto sono beni immateriali/digitali- Tutte le fasi del contratto (compresa la sua esecuzione) avvengono on line
Commercio elettronico indiretto- Oggetto del contratto sono beni materiali- Solo alcune fasi del rapporto avvengono on line (per es. la conclusione) mentre altre avvengono off-line (per es. la consegna dei beni)
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Classificazione in base ai soggetti
Commercio elettronico b2bLe parti del contratto sono entrambe operatori professionali (per es. aziende)
Commercio elettronico b2cUna delle parti (di solito l’acquirente dei beni o il richiedente i servizi) è un consumatore, ovvero un soggetto che richiede le prestazioni altrui per soddisfare esigenze personali, non legate ad attività professionali o imprenditorialiNB: applicazione del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005)
Avv. Nicolò Ghibellini
Contenuti fondamentali
Chi vende Che cosa si vende
Come si vendeQuanto costa
Condizioni generali di contrattoObblighi informativi ex D.Lgs. n. 70/2003Obblighi informativi ex D.Lgs. 265/2005
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Condizioni generali di contratto
ChiareEsaustive
Facilmente individuabili (unica pagina)Trasmesse /comunicate al cliente via mail
(Corte Giustizia Europea 05.07.2012)
Successo dell’e-commerce = trasparenza
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Condizioni generali di contratto nel b2c
• particolarmente importanti nel caso di b2c• il D.Lgs. 206/2005 prevede una serie di diritti a favore
del consumatore:a. Diritto di ricevere compiuta informativa sul fornitore e
sui prodotti;b. Diritto di recessoc. …
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Casi pratici
CASO EBAY
CASO PRIVATE OUTLET
Avv. Nicolò Ghibellini
Caso ebay
Nei contratti telematici, le clausole vessatorie sono nulle se non sono specificamente approvate con firma digitale (Trib. Catanzaro, Sez. I Civile, 30.04.2012)
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Caso Private Outletl’AGCM contesta alla società le seguenti pratiche commerciali scorrette:
• Diffusione di informazioni non rispondenti al vero (disponibilità/tempi di consegna)
• Mancata restituzione somme denaro• Mancata prestazione garanzia di conformità beni venduti
Provvedimento (n. 23349/12) di sospensione attività diffusione dei contenuti(poi revocato, però l’homepage riportava un messaggio che informava i consumatori del precedente oscuramento)
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Modalità di conclusione del contrattoRegola generale: Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
Nel web1. Posta elettronica (art. 1335 c.c.)2. Compilazione di form nel sito web (offerta al pubblico ex
art. 1336 c.c.)3. Point&clik (Direttiva 2002/58/CE, Considerando n. 17)4. Principio di esecuzione
Avv. Nicolò Ghibellini
Quale giudice in caso di controversiaCaratteristiche di internet
TransnazionalitàAssenza di confini fisici
ProblemaIndividuazione del giudice che deciderà sulle eventuali controversie nascenti da un contratto di e-commerce
Criteri ex Reg. CE 44/2001 Criteri ex L. n. 218/1995
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Criteri ex Reg. CE 44/2001
• Foro generale (art. 2)• Fori speciali (art. 5)• Determinazione convenzionale (art. 23)• Disciplina speciale nel caso di consumatori (sez. IV)
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Foro generale
In assenza di una determinazione convenzionale, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro
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Fori Speciali• Competenza del giudice del luogo in cui l’obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita
• Luogo di esecuzione dell’obbligazione- Nel caso di compravendita, è il luogo in cui i beni sono
stati o avrebbero dovuto essere consegnati- Nel caso di prestazione di servizi, è il luogo in cui i
servizi sono stati o avrebbero dovuto essere presati
NB: distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto
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Determinazione convenzionale
Sarà competente il Giudice scelto dalle parti di un contratto, che abbiano convenzionalmente e per iscritto accettato di indicare tale giudice
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Consumatore
Tutela del consumatore on lineIl consumatore può scegliere se convenire la controparte avanti il giudice dello stato di proprio domicilio o davanti al giudice dello stato di domicilio dell’altra parte, se ritenuto più conveniente
E-commerce
disciplina fiscale
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Peculiarità
• (possibile) Demateralizzazione dei beni scambiati
• Delocalizzazione delle operazioni
• Sistemi di pagamento elettronici
• Riduzione numero intermediari
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Classificazione ai fini Fiscali1) diversa natura dei beni oggetto delle transazioni • Commercio elettronico INDIRETTO per fornitura beni
"materiali"• Commercio elettronico DIRETTO per fornitura beni
"virtuali" o servizi
2) diversa natura dei soggetti coinvolti • B2B – B2C• C2
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Imposte DIRETTE
• nozione di stabile organizzazione, al fine di eliminare fenomeni di doppia imposizione( convenzione OCSE ed art. 162 TUIR)
• applicazione transfer pricing
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E-Commerce DIRETTO (online)
E-Commerce INDIRETTO (offline)
cessione per via telematica consegna per via telematica
cessione per via telematica consegna con canali tradizionali
beni immateriali (digitalizzati) beni materiali
prestazioni di servizi cessioni di beni
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ART 162 TUIR ( art. 5 Modello OCSE)
• Il concetto di S.O. designa una SEDE FISSA DI AFFARI
Comprende:1) Una sede di direzione2) Una succursale3) Un ufficio4) Un laboratorio
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STABILE ORGANIZZAZIONE ?
Sito web NOServer che svolge solo attività ausiliarie e/o preparatorie
NO
Server che soddisfa le basic rules (esistenza per tempo sufficiente e svolgimento attività principali e rilevanti per l’impresa
SI
ISP come agente indipendente NOISP come agente dipendente (ipotesi non contemplata dall’OCSE)
SI
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STABILE ORGANIZZAZIONE
PRESENTE NON PRESENTE
Il reddito si intende generato ove è sita la SO
Non genera reddito d’impresa in Italia
Imposte corrisposte nel Paese della SO
Imposte corrisposte nel Paese dell’impresa
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SOGGETTO ESTERO
CON SO IN ITALIA SENZA SO IN ITALIA
Genera reddito d’impresa in Italia
non genera reddito d’impresa in Italia
Determina reddito deducendo costi inerenti
e spese regia
Reddito complessivo come somma redditi come da
Titolo I del Tuir
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IVA : presupposti per l’imponibilità OGGETTIVO
Cessione di beni (art. 2) e prestazioni di servizi art.
3, D.P.R. 633/72)Importazioni
(art. 67 D.P.R. 633/72)Acquisti intracomunitari (art.
38 D.L. n. 331/93)
Esercizi impresa (art. 4 D.P.R. 633/72) esercizio arte/prof. (art.5 D.P.R.
633/72)
da chiunque(art. 2 D.P.R. 633/72)
da soggetti passivi(art. 38 D.L. n. 331/93)
TERRITORIALE
Nel territorio dello Stato ( Italia)(artt. 7 – 7-septies D.P.R. 633/72) Art. 40 D.L. n. 331/93
SOGGETTIVO
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Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA
CASO 1Cessionario privato, residente in Italia (IT)Consegna merci in Italia (IT)Rilevante ai sensi art. 7 bis
CASO 2
Cessionario privato, residente in Francia (FR)Consegna merci in Francia (FR)
Si applica IVA nel paese dell’ acquirente.Il cedente italiano nomina un rappresentante fiscale con IVA INTRACOMUNITARIA.Il limite è e 100.000 di valore o altra soglia stabilita da ciascun stato membro
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Si applica l’Iva italiana
Possibile opzione per applicazione imposta nel Paese del cessionario
Nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta
Effettuazione operazioni intracomunitarie
Presentazione modelli Intrastat
Vendite sotto soglia
Vendite sopra soglia
Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA
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CASO 3
Cessionario privato, residente in Svizzera (CH)Consegna merci in Svizzera (CH)
Cessione all’esportazione ex art. 8 con concorso al plafond
CASO 4
Cessionario soggetto passivo, stabilito in Italia Consegna merci in Italia (IT)
Non si applicano le disposizioni della vendita a distanza: si applica art. 7 bis.E’ una cessione interna.
Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA
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CASO 5
Cessionario soggetto passivo, stabilito in Francia (FR)Consegna merci in Francia (FR)
Cessione Intracomunitaria.La fattura recherà il titolo di non imponibilità ex art. 41, D.L. 331/93
CASO 6
Cessionario soggetto passivo, stabilito in Svizzera (CH)Consegna merci in Svizzera (CH)
Cessione all’esportazione ex art. 8
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Commercio INDIRETTO DALL’ITALIA
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Commercio INDIRETTO verso ITALIA
CASO 1Cedente UE (UE)Cessionario soggetto passivo (IT)
Trasferimento della proprietà
Deve verificarsi il trasferimento della proprietà del bene mobile, o di altro diritto reale
Il comma 2 dell’art. 38 del D.L. 331/93 stabilisce i seguenti presupposti per qualificare acquisto come intracomunitario
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Onerosità del trasferimento
Il trasferimento deve avvenire a titolo oneroso
Effettiva movimentazione del
bene
Il bene deve effettivamente spostarsi da uno stato membro verso l’Italia, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto
Soggettività passiva Sia il cedente che il cessionario devono essere soggetti passivi ai fini Iva
Commercio INDIRETTO verso ITALIA
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Grazie per l’attenzioneAvv. Nicolò Ghibellini
Dott. Beniamino Lo Presti