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Il reclamo e la mediazione tributaria
• Ridurre le “liti” tra contribuente e Agenzia delle Entrate evitando e Agenzia delle Entrate evitando spese processuali e lungaggini
• Incrementare la tax compliance
(adempimento spontaneo)
• Incrementare la qualità degli atti amministrativi
L’obiettivo
Il reclamo e la mediazione tributaria
● Dialogo tra contribuente e amministrazione
● Qualità degli atti emessi dall’Agenzia delle Entratedall’Agenzia delle Entrate
● Costi (di tempo e processuali)
Il reclamo e la mediazione tributaria
I principali atti “mediabili”
• avviso di accertamento• avviso di accertamento
• avviso di liquidazione
• ruolo
• diniego di rimborso
Il reclamo e la mediazione tributaria
Caratteristiche degli atti ammessi al reclamo/mediazione
• Emessi dall’Agenzia delle Entrate• Emessi dall’Agenzia delle Entrate
• Notificati a partire dal 1° aprile 2012
• Di valore non superiore a 20.000 euro
Attenzione: il “valore” è l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni
Il reclamo e la mediazione tributaria
• Il reclamo/mediazione va presentato alla struttura che ha
• Il reclamo/mediazione va presentato alla struttura che ha presentato alla struttura che ha emesso l’atto o non ha emesso l’atto richiesto (es. rimborso):- Direzione Provinciale oppure
- Direzione Regionale
presentato alla struttura che ha emesso l’atto o non ha emesso l’atto richiesto (es. rimborso):- Direzione Provinciale oppure
- Direzione Regionale
A CHI
Il reclamo e la mediazione tributaria
• Il reclamo/mediazione può essere: - consegnato direttamente
• Il reclamo/mediazione può essere: - consegnato direttamente - consegnato direttamente all’Agenzia delle Entrate- inviato con raccomandata A/R- consegnato all’Agenzia tramite ufficiale giudiziario
- consegnato direttamente all’Agenzia delle Entrate- inviato con raccomandata A/R- consegnato all’Agenzia tramite ufficiale giudiziario
COME
Il reclamo e la mediazione tributaria
• Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile
• Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabiledell’atto impugnabile
• Dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, in caso di silenzio
dell’atto impugnabile
• Dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, in caso di silenzio
QUANDO
Il reclamo e la mediazione tributaria
Chi può presentare il reclamo/mediazione
• Contribuente (direttamente o attraverso procuratore generale o speciale, nelle controversie di valore < 2582,28 generale o speciale, nelle controversie di valore < 2582,28 euro)
• Rappresentante legale del contribuente
• Difensore (nelle controversie di valore ≥ 2582,28 euro)
Il reclamo e la mediazione tributaria
Struttura e contenuti del RECLAMO
Destinatario Direzione Provinciale o Direzione Regionale che ha
emanato l’atto
Dati identificativi del
contribuente o legale
Generalità, denominazione sociale, residenza o sede
legale o domicilio elettocontribuente o legale
rappresentante
legale o domicilio eletto
Codice fiscale
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Dati identificativi
dell’atto
Estremi identificativi, oggetto e valore della controversia
Motivi e sottoscrizione Motivi di fatto e di diritto per cui si contesta l’atto
dell’Agenzia delle Entrate e firma
Proposta di mediazione Il reclamo può contenere una proposta di mediazione
Il reclamo e la mediazione tributaria
Focus sulla MEDIAZIONE
Obbligatorietà Diversamente dal reclamo, la proposta di mediazione non
è obbligatoria
Caratteristiche Deve contenere una “rideterminazione” del debito Caratteristiche Deve contenere una “rideterminazione” del debito
tributario (una nuova quantificazione) e gli argomenti a
supporto della richiesta
Procedimento Può svilupparsi attraverso uno o più contraddittori
Sanzioni ridotte Se viene siglato l’accordo di mediazione, le sanzioni
amministrative sono ridotte al 40% di quelle irrogate
Perfezionamento Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve
avvenire entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo,
mediante modello F24 con possibilità di compensazione
Il reclamo e la mediazione tributaria
ESITI
1 Il reclamo è accettato, in tutto o in parte (l’Agenzia delle Entrate
annulla l’atto, integralmente o parzialmente)
2 Verificata l’impossibilità di procedere a un annullamento, l’Agenzia 2 Verificata l’impossibilità di procedere a un annullamento, l’Agenzia
considera la proposta di mediazione del contribuente eventualmente
contenuta nel reclamo e valuta se aderire all’accordo
3 Verificata l’impossibilità di procedere a un annullamento, l’Agenzia in
assenza di proposta di mediazione del contribuente, valuta se
formulare la proposta di mediazione al contribuente.
4 In mancanza di annullamento dell’atto o dell’accordo di mediazione,
decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo, il reclamo stesso si
intende respinto e produce gli effetti del ricorso. Se il contribuente lo
deposita in Commissione Tributaria, si apre il contenzioso