SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE ... · cui autorità restava, in applicazione...
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INAUGURAZIONEDELL’ANNO GIUDIZIARIO
ANCONA, 23 MARZO 2016
2016
Procuratore RegionaleMAURIZIO MIRABELLA
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche – Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario
2016PROCURATORE REGIONALE
MAURIZIO MIRABELLA
ANCONA, 23 MARZO 2016
1 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
Introduzione
Signor Presidente,
desidero, innanzitutto, ringraziare le illustrissime autorità politiche, civili, militari e religiose, le
Signore ed i Signori intervenuti a questa cerimonia.
L’inaugurazione dell’anno giudiziario è occasione per una breve riflessione sull’attività della Corte
dei conti a tutela dell’unità economico – finanziaria della Repubblica, che si realizza sia attraverso
la giurisdizione contabile, sia per mezzo di una efficiente ed efficace azione di controllo.
I due circuiti, infatti, della giurisdizione e del controllo si saldano in un unicum che vede il controllo
come fase a regime e la giurisdizione intervenire in un momento successivo, per così dire, patologico,
come chiusura del sistema.
In quest’ottica, la Corte – organo a rilevanza costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) secondo una
risalente dottrina, ora meglio definita come “potere dello Stato” (Zagrebelsky), in posizione paritaria
rispetto agli altri poteri che hanno radici nella Costituzione - svolge la propria funzione di ausiliarietà
sia nei confronti del Parlamento che del Governo, in maniera equidistante, attraverso la sua attività
di controllo, specifica e puntuale, di legittimità e sulla gestione, con particolare riguardo alla
regolarità amministrativa contabile, alla rispondenza agli obiettivi dell’azione amministrativa, in
ispecie relativamente ai costi, alle modalità e alla tempistica dello svolgimento dell’attività
medesima.
Ruolo e funzioni della Corte hanno trovato progressiva valorizzazione, dalle riforme del ’94 in poi,
con riguardo agli snodi fondamentali della pubblica finanza, al rispetto dell’equilibrio di bilancio,
alle fasi dell’entrata e della spesa, con particolare “focus” sulle aree critiche di quest’ultima; il tutto,
in una rinnovata attenzione del Parlamento – che ha anche intensificato le audizioni della
magistratura contabile sulle tematiche economico-finanziarie - e della collettività, sottoposta a
rilevante pressione fiscale, che domanda al Governo risposte adeguate ai suoi sacrifici.
La sensibilità sociale non ammette più sprechi e distrazioni di risorse pubbliche e, a tal fine, l’azione
della Procura contabile è diventata sempre più penetrante, anche grazie all’impegno dei suoi
magistrati e del personale amministrativo, della Guardia di Finanza e delle altre Forze di polizia.
Vi è grande sinergia pure con la magistratura penale, con la quale vi sono ottimi rapporti di
2 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
collaborazione, allorquando le due magistrature si occupano della stessa vicenda; la prima, sotto il
profilo penale ovvero inerente i reati, che hanno come conseguenza una pena criminale; la seconda,
nell’ottica del danno erariale, ovvero della deminutio patrimonii che l’Erario abbia sofferto a causa
della condotta dolosa o gravemente colposa, attiva od omissiva, di agenti pubblici legati
all’Amministrazione da rapporto di impiego o di servizio, in assenza di cause di giustificazione.
I rapporti tra la giurisdizione contabile e quella penale presentano, tuttavia, profili di peculiare
rilevanza, che meritano di essere approfonditi nel dettaglio.
1 RAPPORTI TRA LA GIURISDIZIONE CONTABILE EQUELLA PENALE
Nel previgente codice di procedura penale, con gli articoli 3, 25, 27 e 28, era prevista una pregiudiziale
penale, vale a dire la prevalenza del giudizio penale rispetto a quello contabile, che, perciò, doveva
essere sospeso necessariamente in attesa della definizione del primo.
Circa, poi, le conseguenze delle risultanze penali nel processo contabile, nella giurisprudenza degli
anni ’50 la Corte dei conti era orientata nel senso di ritenere i fatti accertati in sede di giudizio penale
come res iudicata anche nei confronti del processo contabile, relativamente alla esistenza del fatto
contestato, alla sua contrarietà al diritto, perché conseguenza di condotta in violazione dei doveri
giuridici, nonché alla accertata ascrivibilità al reo a seguito di condanna definitiva1.
La giurisprudenza successiva2, invece, si era attestata nel senso di consentire un nuovo ed autonomo
apprezzamento, da parte del giudice contabile, dei fatti materiali già oggetto del giudicato penale, la
cui autorità restava, in applicazione dell’art. 28 sopra richiamato, limitata alla loro sussistenza sul
piano storico-fenomenico, alla loro oggettività, privata di qualsiasi qualificazione giuridica, ma che
il giudice contabile poteva nuovamente valutare ai diversi effetti delle norme sulla responsabilità
amministrativa patrimoniale e contabile.
In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447
del 22 settembre 1988, in vigore dal 24 ottobre 1989, e delle relative norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie di cui al D.lgs. n. 271 del 28 luglio 1989, il processo contabile è divenuto
1 V., ex pluribus, Corte dei conti: Sez. I, n. 97 del 24 luglio 1952 e n. 8840 del 5 maggio 1957.2 Tra le molte, v. Corte dei conti: Sez. I, n. 352 del 9 luglio 1959, n. 54 del 6 maggio 1961; Sez. II, n. 88 del 2 dicembre 1964; Sez. I, n.118 del 2 dicembre 1972, n. 30 del 9 aprile 1975; Sez. riun., n. 205 del 12 maggio 1978; Sez. I, n. 106 del 12 novembre 1980, n. 77 del 3luglio 1982 e n. 43 del 12 aprile 1984; Sez. riun. n. 589/A del 30 luglio 1988.
3 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
effettivamente autonomo da quello penale, non essendo stata riprodotta la disposizione sulla
pregiudiziale penale di cui all’art. 3 del codice del 1930.
Il legislatore, invero, ha statuito l’applicazione dell’istituto della sospensione necessaria solo in casi
limitati e particolari (art. 75, comma 3, c.p.p.)3 - che non riguardano il giudizio contabile - regolando,
contestualmente, i rapporti tra azione civile e azione penale (nel medesimo articolo 75 c.p.p.),
l’efficacia della sentenza penale di condanna (art. 651 c.p.p.) e l’efficacia della sentenza penale di
assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno (artt. 652, 654 c.p.p.).
Fin qui tutto sembra essere chiaro; meno semplice appare, invece, il coordinamento tra le varie
norme in sede di giudizio contabile, poiché i soggetti agenti per il risarcimento del danno possono
essere due: la pubblica Amministrazione, che può costituirsi parte civile nel processo penale, ma che
non può costituirsi nel processo contabile, salva l’ipotesi di intervento adesivo dipendente4, ed il
Procuratore regionale, la cui azione per il risarcimento del danno erariale è obbligatoria innanzi al
giudice contabile ma che non può costituirsi nel processo penale.
Relativamente alla sospensione necessaria del giudizio contabile, la giurisprudenza prevalente5,
considerato che il citato art. 75, comma 36, si riferisce espressamente al giudizio civile di danno,
ritiene la norma non suscettibile di applicazione analogica ai giudizi di responsabilità
amministrativo-contabile7; diversamente, il Procuratore regionale vedrebbe sospesa la sua azione
obbligatoria nel processo per responsabilità amministrativa patrimoniale, in analogia con quanto
avviene nel processo civile, restando la sua azione subordinata a quella dell’Amministrazione.
In alcuni casi, peraltro, il giudice contabile fa ricorso alla sospensione facoltativa o discrezionale,
qualora la definizione del processo penale costituisca indispensabile antecedente logico giuridico del
giudizio contabile8.
Ai sensi, poi, dell’art. 651 c.p.p, applicabile nel giudizio contabile per giurisprudenza consolidata9, la
3 L’art. 75, comma 3, c.p.p. (Rapporti tra azione civile e azione penale) recita: “Se l’azione è proposta in sede civile nei confrontidell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile èsospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.4 Detto intervento, nel giudizio contabile, è previsto dal R.D. 1038/1933, art. 47. Occorre, al riguardo, precisare che la giurisprudenzacontabile ritiene ammissibile soltanto l’intervento adesivo dipendente, in quanto esso non amplia il tema della decisione.5 In termini, Corte dei conti, SS.RR. 2 marzo 1992 n. 754.6 Che così recita: “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processopenale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggettaa impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.7 Si veda, ex multis, Corte dei conti, Sez. riun., 22 aprile 2014 n. 14; Sez. Lombardia, 19 novembre 2012 n. 450; id., Sez. Friuli VeneziaGiulia, 15 dicembre 2011 n. 270.L’art. 295 c.p.c. - sospensione necessaria - prevede che “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso oaltro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.8 Corte dei conti, Sez. Campania, 14 marzo 2012 n. 323; id., Sez. Sardegna, 10 giugno 2011 n. 358.9 Corte dei conti, Sez. Sicilia, 12 aprile 2012 n. 1201; id., Sez. Sicilia, 15 novembre 2010 n. 2402; id., Sez. III, 20 aprile 2006 n. 183/A.
4 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
sentenza penale irrevocabile di condanna, emanata a seguito sia di dibattimento, sia di giudizio
abbreviato10, ha efficacia di giudicato “quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, anche se al giudice contabile resta demandato il
compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta illecita ed evento11.
La giurisprudenza12 è, invece, costante nel ritenere che la sentenza emanata a seguito del c.d.
“patteggiamento” di cui all’art. 444 e seguenti c.p.p. non costituisca pregiudiziale vincolante per il
giudice contabile; tuttavia, è stato ritenuto possibile da parte del giudice contabile l’utilizzo del
materiale probatorio acquisito alla luce del principio della libertà delle prove e dell’unità della
funzione giurisdizionale13, tra cui dichiarazioni confessorie14 o dichiarazioni rese al P.M. penale da
coimputati nel processo penale15.
Il fatto è, sicuramente, interamente valutabile16, nella sua multiforme configurazione, dal giudice
contabile, posto che esso è stato oggetto di verifica giudiziale e su di esso si è, comunque, formato
l’accordo delle parti del processo.
Per quanto concerne la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata relativamente ai
medesimi fatti oggetto del giudizio contabile, questa, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., ha efficacia di
giudicato anche in quest’ultimo giudizio, in virtù della novella introdotta dalla L. n. 97/2001, art. 9,
che ha allargato anche ai giudizi promossi nell’interesse del danneggiato, oltre che a quelli promossi
dal danneggiato, l’efficacia della sentenza assolutoria. Tale vincolo di giudicato, però, ha valore
relativo, poiché attiene all’accertamento dei fatti in senso fenomenico, ma non anche alla loro
qualificazione giuridica: l’identità oggettiva del fatto non esclude la diversità dell’elemento
soggettivo, e quindi la libera valutazione delle prove da parte del giudice, con la conseguenza che
può configurarsi responsabilità erariale anche in ipotesi di sentenza penale di assoluzione, sempre
che la formula assolutoria non abbia escluso la materialità dei fatti. Nessun vincolo, consegue,
invece, dalla sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., di per sé non idonea, per sua natura,
ad acquisire efficacia di giudicato17, né da quella dichiarativa della prescrizione del reato, in quanto
meramente accertativa di una causa di non doversi procedere18.
10 Ad eccezione del caso in cui si sia opposta la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p..11 Cfr. Corte dei conti, Sez. riun. 17 novembre 1993 n. 920/A.12 Cfr. per tutte, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 656 del 21 giugno 1999.13 V., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lazio, n. 1 del 3 gennaio 2000.14 Cfr., ex multis, Sez. giurisdiz. Piemonte, n. 308 del 21 maggio 1998.15 V., Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, n. 440 del 15 aprile 1999.16 Corte dei conti: Sez. Puglia, 24 gennaio 2008, n. 95; Sez. I App., 5 maggio 2006, n. 104; Sez. Molise, 12 aprile 2000, n. 34.17 Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, 28 aprile 2008 n. 263.18 Corte dei conti: Sez. I App., 26 giugno 2001 n. 188/A; S.R., 15 febbraio 1999 n. 3/A.
5 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
1.1 L’AZIONE RISARCITORIA ESERCITATA IN SEDE PENALE:GLI EFFETTI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILEDELL’AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA
Un profilo critico può riscontrarsi nel caso in cui il giudice penale, contestualmente all’accertamento
del reato ascritto all’imputato, sia chiamato ad emettere una sentenza risarcitoria nei confronti
dell’Amministrazione lesa e, nello stesso tempo, sia stata esercitata, in parallelo, dal P.M. contabile,
l’azione di responsabilità per danno erariale.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei conti si è costantemente orientata nel ritenere che la
costituzione dell’Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, anche in
riferimento a fatti materiali identici commessi dagli stessi responsabili, non precluda l’autonoma
valutazione del giudice contabile nell’accertamento e nella determinazione del danno arrecato alla
finanza pubblica nella sua totalità19, essendosi in presenza non di un’attività meramente ricognitiva
di quanto già verificato dal giudice penale, ma di un autonomo giudizio di responsabilità
amministrativa patrimoniale sulla base di presupposti diversi, quali il rapporto di servizio, la
condotta, l’elemento soggettivo, il nesso di causalità e il danno erariale.
Tali considerazioni hanno sempre portato la Suprema Corte di Cassazione a negare la sussistenza del
problema del “ne bis in idem” e ad affermare il principio secondo cui “giurisdizione penale e civile, da
un lato, e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali,
anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra
tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla
Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione”20.
L’azione del P.M. contabile risulta, dunque, impedita non dalla costituzione di parte civile
dell’Amministrazione in sede penale ma, eventualmente, soltanto dall’integrale ed effettivo ristoro
del danno erariale, che darebbe luogo ad archiviazione del procedimento.
Proprio considerando la specializzazione del giudice contabile, la Corte costituzionale ha affermato21
che il giudice penale dovrebbe pronunciarsi soltanto sulla “astratta” idoneità del comportamento del
19 Cfr. ex multis, Corte dei conti: Sezioni riunite, sentenza 18 gennaio 2011 n. 1; Sez. Piemonte, 15 febbraio 2011 n. 44.20 Cass. civ., Sez. Un., ord. 4 gennaio 2012 n. 11; conforme, Cass. civ., 3 febbraio 1989 n. 664. Il principio è stato ribadito in Corte deiconti: Sez. I, 6 giugno 2003 n. 187/A; Sez. III, 4 novembre 2005 n. 651.21 La Suprema Corte, con sentenza 13 luglio 2007 n. 272, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionaledell’art. 75, comma 3, c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 103, comma 2, Cost., dalla Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, haevidenziato che il rimettente “…non valuta la possibile idoneità dell’art. 538, comma 2, del medesimo codice a risolvere il prospettatoproblema di raccordo tra la giurisdizione ordinaria e contabile”.
6 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
convenuto a produrre un danno all’Amministrazione, demandando alla magistratura della Corte dei
conti la determinazione del quantum debeatur ai sensi dell’art. 538, comma 2, c.p.p.22 La suddetta
pronuncia, tuttavia, non sembra essere sempre osservata dal giudice penale, il quale non si limita ad
una condanna generica dell’imputato ma liquida, invece, frequentemente, danni manifestamente
erariali23.
Tale problematica è stata, recentemente, richiamata dal Procuratore generale della Corte dei conti
Martino Colella24, il quale ha auspicato un attivo raccordo tra i Procuratori regionali della Corte e i
Capi dei corrispondenti uffici magistratuali ordinari, al fine di evitare detta diffusa, seppur
involontaria, prassi.
1.2 RAPPORTI TRA P.M. PENALE E P.M. CONTABILE: PROFILICRITICI E DIFFICOLTÀ OPERATIVE
I rapporti tra P.M. penale e P.M. contabile sono regolati, in primo luogo, dall’art. 129 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in cui, al comma 3, viene statuito che:
“Quando esercita l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale (oggi regionale) presso la Corte dei conti, dando notizia della
imputazione”.
Il successivo comma 3 bis, prevede poi, con riferimento agli impiegati dello stato o di altro ente
Pubblico, che il pubblico ministero invii l’informazione contenente l’indicazione delle norme di legge
che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti sopra indicati sia stato arrestato o fermato
ovvero si trovi in stato di custodia cautelare.
Con l’art. 7, L. n. 97/2001, è stato anche previsto l’obbligo di comunicare al competente Procuratore
regionale della Corte dei conti le sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti di
dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica,
per i reati disciplinati nel capo I del titolo II del libro II del codice penale25. Negli stessi casi, l’art. 6
della medesima legge dispone la trasmissione anche delle sentenze di condanna non ancora
22 L’art. 538, comma 2, c.p.p. statuisce che. “Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresìalla liquidazione, salvo che vi sia la competenza di altro giudice.”23 La giurisprudenza penale interpreta l’indirizzo della Consulta nel senso che la riserva di giurisdizione contabile riguarderebbe solola determinazione del quantum, mentre essa non sussisterebbe nel caso di condanna ad una provvisionale ai sensi dell’art. 539 c.p.p.(in tal senso, v. Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2009 n. 43278).24 Indirizzo di coordinamento n. 3/MC del 30 marzo 2015.25 Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
7 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
irrevocabili, affinché il Procuratore generale (rectius regionale) della Corte dei conti proceda agli
accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
L’introduzione di detta normativa mira, evidentemente, stando alle attuali attribuzioni degli uffici
di Procura, a due scopi: il primo, è quello di conferire al Procuratore regionale la possibilità, sulla
base di una sentenza non avente ancora valore di giudicato, di svolgere accertamenti patrimoniali,
che consentano re adhuc integra di esercitare un’eventuale azione cautelare diretta alla conservazione
del credito; il secondo, è quello di permettere al medesimo Procuratore regionale la conoscenza di
delitti che abbiano procurato danno erariale, al fine di consentirgli la promozione di eventuale
procedimento di responsabilità.
Il quadro normativo complessivo evidenzia, tuttavia, alcune criticità. Tra queste, il fatto che la
comunicazione al P.M. contabile da parte del P.M. penale, ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p. cit, è
prevista solo successivamente alla chiusura delle indagini preliminari di quest’ultimo, determinando
tale sistema possibili ritardi nell’azione di danno del Procuratore regionale della Corte dei conti; ed,
inoltre, la circostanza che, essendo tale comunicazione dovuta solo in caso di esercizio dell’azione
penale “per un reato che ha cagionato un danno per l’erario”, sembrerebbe che il legislatore non abbia
tenuto conto di tutta una serie di condotte che, seppur prive di rilievo penale, possono, tuttavia,
essere fonte di responsabilità contabile: si richiamano, in proposito, le fattispecie nelle quali il
procedimento penale viene definito a seguito di archiviazione, o di assoluzione dell’imputato per
mancanza dell’elemento soggettivo. In tali ipotesi, il giudice erariale spesso non ottiene
l’informazione da parte del collega penale, pur potendo l’autore del fatto dannoso aver agito con
“dolo contabile” o anche solo con “colpa grave”.
I doveri di informazione, così come tratteggiati, consentono, tuttavia, al P.M. penale di collaborare,
nell’interesse della giustizia, con il P.M. contabile, attraverso condotte che, colmando eventuali
lacune normative, pongano quest’ultimo nella condizione di esercitare tempestivamente l’actio
damni. A conferma di tale conclusione, si richiama l’art. 73 dell’ordinamento giudiziario, il quale
stabilisce che: “il Pubblico Ministero veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare
amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche …”.
Appare, quindi, auspicabile una sempre più fattiva collaborazione tra le Procure, penale e contabile,
in particolar modo necessaria quando vi siano procedimenti contestualmente pendenti avanti al P.M.
penale e a quello della Corte dei conti. Ed, invero, in tali evenienze, dato che gli atti del P.M. penale
8 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
sono coperti dal segreto investigativo26, appare importante che tra i due pubblici ministeri vi sia
accordo sul momento della loro ostensibilità. Ciò, tenuto conto del fatto che né detto art. 329 c.p.p.,
né altra norma, precludono al P.M. contabile di conseguire la trasmissione degli atti e delle
informazioni prima del momento dell’esercizio dell’azione penale, utili per permettergli lo studio
degli atti, talvolta estremamente corposi, restando, peraltro, preclusa la loro utilizzabilità
processuale, vigente il segreto investigativo27.
Sarebbe necessario, sul tema, un intervento normativo regolatore, che consentisse, comunque, al
P.M. contabile di intervenire tempestivamente senza attendere i tempi, spesso necessariamente
lunghi, delle indagini penali anche al fine di poter agire con immediatezza, attraverso lo strumento
del sequestro conservativo, per evitare che, nelle more delle stesse, il diritto al risarcimento del danno
erariale, alla cui tutela il processo contabile è finalizzato, possa essere messo in pericolo o per il
comportamento del presunto debitore o per altre cause che determinino una variazione della
situazione patrimoniale del medesimo.
Per quanto riguarda, infine, l’utilizzabilità, da parte del P.M. erariale, degli atti di indagine compiuti
dal P.M. penale, la giurisprudenza contabile ammette costantemente l’acquisizione del materiale
probatorio raccolto dal magistrato penale, quale i rapporti della polizia giudiziaria, le risultanze di
ispezioni ed accertamenti, le dichiarazioni degli indagati e delle persone informate sui fatti, le perizie
e le consulenze tecniche, le intercettazioni telefoniche, etc.
Dette risultanze probatorie sono liberamente valutate dal giudice erariale, senza alcun tipo di
condizionamento28.
Da quanto sopra illustrato emerge il carattere indefettibile del giudizio di responsabilità
amministrativa patrimoniale, in cui l’azione del Procuratore regionale della Corte dei conti non si
svolge a tutela di interessi settoriali, di parte, dell’Amministrazione, bensì di interessi generali, di
natura pubblica, dell’ordinamento nel suo complesso, violato dalla commissione di un illecito; ciò in
26 L’art. 329 c.p.p., comma 1, prevede che: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono copertidal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.27 Diverse sono, peraltro, le disposizioni che consentono la deroga alla regola del segreto, ad esempio: l’art. 329 c.p.p., comma 2,secondo cui, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il P.M. può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire,con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi....; il D.P.R. n. 633/72, art. 63, in base al quale il P.M. puòautorizzare la Guardia di Finanza a utilizzare a fini fiscali le informative di reato; l’art. 118 c.p.p., il quale prevede che “il Ministrodegli interni…possa ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, copie di atti diprocedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza”, salvo stabilire, al terzo comma, che “le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dalsegreto d’ufficio”. Uno scambio di informazioni è previsto anche tra Consob e autorità giudiziaria dall’art. 187 decies del D.lgs. n.58/1998 e s.m.i. e con gli organi di disciplina sportiva ex art. 2, L. n. 401/1989.28 In tal senso, Corte dei conti: Sez. giurisd. Lazio, 13 maggio 2004; Sez. giurisdiz. Abruzzo, 7 aprile 2004 n. 311; Sez. I App., 20 maggio2003 n. 142/A.
9 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
quanto il P.M. contabile, come rilevato dalla Corte di Cassazione29, non agisce come sostituto
processuale dell’Amministrazione stessa, ma in proprio nome, in posizione di neutralità, a fini di
giustizia e ad esclusivo servizio di un superiore interesse pubblico, per l’attuazione della legge.
Nel rapporto tra processo contabile e penale, tuttavia, può ancora porsi, come detto, il problema
dell’interdipendenza, nonostante il regime di autonomia e di separatezza tra i due giudizi stabilito
ormai dalla riforma del codice di procedura penale. Nelle more, pertanto, di un necessario intervento
legislativo chiarificatore, viene rimesso alla saggezza dei due organi inquirenti lo sviluppo di azioni
sinergiche, dirette ed interpersonali, per conseguire l’innegabile vantaggio di una collaborazione
anticipata, rispetto all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.c., a
seguito del quale viene meno il segreto d’indagine, il cui fine pratico è rappresentato da migliori
possibilità di ristoro del danno erariale, con conseguente tutela e soddisfazione dell’interesse pubblico
generale.
In merito alla tematica del ristoro del danno erariale, si segnala come la normativa relativa alla
riforma della P.A (art. 15 bis L. n. 124/2015) abbia previsto la ridefinizione delle disposizioni
concernenti l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo
al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile
dell'esecuzione. Tale scelta è perfettamente in linea con quanto auspicato da questo Requirente in
occasione dell’anno giudiziario 2015, riguardo alla questione della esecuzione delle sentenze di
condanna.
2 ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE
I dati relativi all’attività della Procura regionale possono essere sintetizzati come segue.
I fascicoli istruttori in trattazione, concernenti vicende relative a fenomeni di tipo corruttivo sono
335.
Le istruttorie attualmente in corso, che hanno assunto rilievo in ambito contabile, aperte nei
confronti di pubblici dipendenti, ditte private ed amministratori, anche a seguito di comunicazione
di illeciti penali, riguardano presunte ipotesi di: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato
29 Cass. Sez. un., n. 1282 del 2 marzo 1982.
10 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
(n. 37), peculato (n. 9), abuso d’ufficio (n. 10), truffa (n. 4), falso ideologico e materiale (n. 3),
concussione (n. 5), corruzione (n. 4), accesso abusivo a sistemi informatici (n. 1), omissione atti
d’ufficio (n. 2), violazione pubblica custodia (n. 1) e assenteismo (n. 6).
Nel 2015 sono state avviate n. 983 nuove istruttorie e ne sono state concluse n. 369. Il numero di
quelle pendenti, a fine anno, è di n. 4.488.
Sono stati emessi n. 41 atti di citazione, n. 1 appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per le Marche, 27 istanze per resa di conto.
Per quanto riguarda le citazioni, si evidenzia:
citazione in giudizio n. 21891. La vicenda si riferisce alla reiterata appropriazione di fondi, e
al conseguente danno all’immagine, da parte dell’economo di un Comune, mediante falsificazione di
numerosi mandati di pagamento (danno contestato: € 2.157.595,73);
citazione in giudizio n. 21802. La vicenda riguarda la lesione all’immagine e il danno da
disservizio all’Amministrazione di appartenenza, conseguente alla condanna per concussione,
corruzione e abuso d’ufficio di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, del segretario e di un giudice
della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro (danno contestato: € 810.312,50);
citazione in giudizio n. 21818. La fattispecie dannosa riguarda l’indebita percezione di somme
46%
12%
11%
8%
6%
5%
5%
4%
1%
1%
1%
Fenomeni di tipo corruttivo Indebita percezione di erogazioni adanni dello Stato
Abuso d'ufficio
Peculato
Assenteismo
Concussione
Truffa
Corruzione
Falso ideologico e materiale
Accesso Abusivo a sistemiinformatici
Violazione pubblica custodia
Omissione atti d'ufficio
11 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
di denaro e contributi previdenziali a fronte di prestazioni non fornite da parte di un medico pediatra
titolare di studio convenzionato con l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (danno contestato: €
366.708,63);
citazione in giudizio n. 21846. La contestazione riguarda il risarcimento del danno,
riconosciuto al proprietario di un terreno illecitamente occupato dal Comune per la realizzazione di
un’opera pubblica, in assenza di legittimo procedimento di esproprio (danno contestato: €
275.091,39);
citazione in giudizio n. 21851. La contestazione riguarda l’appropriazione, da parte di un
professionista incaricato dal giudice delle esecuzioni, di somme derivanti dalla vendita di immobili
disposta dal Tribunale (danno contestato: € 90.750,00);
citazione in giudizio n. 21801. L’evento dannoso riguarda l’illegittimo conferimento di un
incarico, da parte dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa presso il servizio di igiene e sanità del dipartimento di prevenzione, per
attività prive di utilità (danno contestato: € 78.140,08);
citazione in giudizio n. 21830. La contestazione riguarda il danno derivante dall’omesso
riversamento nelle casse dello Stato, da parte di titolare di ricevitoria, dei proventi del gioco del lotto
(danno contestato: € 48.073,52);
citazione in giudizio n. 21786. La vicenda riguarda le maggiori spese sostenute per il
pagamento di canoni di locazione, interessi ed accessori da parte di un Comune a seguito di
procedimento civile intentato da privato che ha visto soccombente l’Amministrazione (danno
contestato: € 46.326,85);
citazione in giudizio n. 21848. La fattispecie concerne la sottrazione, da parte di personale in
servizio presso un ospedale della Regione, di farmaci dopanti destinati all’illecita
commercializzazione (danno contestato: € 41.928,92);
citazione in giudizio n. 21793. L’evento dannoso consiste nelle somme liquidate, da un
Comune ad un ex dipendente, a seguito di condanna da parte della locale Corte di Appello, per
illegittimo rinnovo dei contratti di lavoro (danno contestato: € 32.454,84);
citazione in giudizio n. 21819. La contestazione è relativa all’indebita percezione, da parte di
una ditta individuale, di contributi nazionali e comunitari destinati alla realizzazione di locali da
adibire a stalla per il ricovero degli animali da pascolo (danno contestato: € 27.000,00);
12 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
citazione in giudizio n. 21836. La vicenda si riferisce al danno all’immagine derivante da
sentenza di condanna per peculato a carico di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri (danno
contestato: € 20.000,00);
citazione in giudizio n. 21850. La contestazione riguarda l’omesso versamento dei proventi
del gioco del lotto da parte del titolare di una ricevitoria (danno contestato: € 19.630,07);
citazione in giudizio n. 21790. La contestazione ha interessato un dirigente medico in servizio
presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale per omessa custodia dei ricettari sanitari in dotazione,
successivamente utilizzati per fini illeciti (danno contestato: € 19.304,49);
citazione in giudizio n. 21829. La fattispecie dannosa riguarda la liquidazione a favore di un
medico, da parte dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, di compensi non spettanti (danno
contestato: € 13.917,40);
citazione in giudizio n. 21787. La fattispecie dannosa è legata all’indebito riconoscimento, da
parte di funzionari comunali, di emolumenti retributivi accessori (indennità di turnazione) liquidati
ad un agente di polizia municipale (danno contestato: € 11.080,97);
citazione in giudizio n. 21884. La contestazione riguarda il danno erariale conseguente alla
accertata inesigibilità del credito, per intervenuta decadenza dalla potestà impositiva, causata dal
comportamento tenuto da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate (danno contestato: € 9.758,19);
citazione in giudizio n. 21791. La fattispecie riguarda l’irregolare gestione, da parte di
dipendente di ente comunale, di contributi nazionali e comunitari finalizzati a lavori di
manutenzione straordinaria di pavimentazione e illuminazione stradali (danno contestato: €
7.576,92);
citazione in giudizio n. 21849. La vicenda riguarda la liquidazione, effettuata dagli addetti al
fondo economale di una Università, di spese non adeguatamente o irregolarmente documentate
(danno contestato: € 6.255,09);
citazione in giudizio n. 21853. L’evento dannoso riguarda l’attività svolta da militare
appartenente all’Arma dei Carabinieri, in assenza di autorizzazione, a bordo di imbarcazioni private
utilizzate per acquacoltura, in qualità di operaio (danno contestato: € 3.850,00);
citazione in giudizio n. 21827. La contestazione riguarda il danno all’immagine derivante da
sentenza di condanna definitiva per concussione a carico di ex docente universitario (danno
contestato: € 3.098,74);
citazione in giudizio n. 21784. La vicenda riguarda l’omesso versamento, a favore di un ente
13 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
locale, di somme incassate a titolo di tributi da parte di società concessionaria del servizio riscossioni
(danno contestato: € 3.060,92);
citazione in giudizio n. 21854. La fattispecie dannosa ha interessato un sottufficiale della
Marina Militare per aver falsamente attestato il proprio stato di infermità e d’avere,
contestualmente, prestato attività professionale presso una struttura privata in assenza di
autorizzazione (danno contestato: € 2.437,54);
citazione in giudizio n. 21782. La contestazione concerne la cessione a titolo gratuito, disposta
dal dirigente di un Istituto di istruzione superiore, di beni librari in dotazione al locale archivio
scolastico (danno contestato: € 2.070,00);
citazione in giudizio n. 21820. La vicenda si riferisce all’indebita percezione, da parte di una
ditta individuale agricola, di contributi pubblici destinati alla realizzazione di ovili e fienili in zone
disagiate (danno contestato: € 1.277,03);
citazione in giudizio n. 21881. La fattispecie dannosa consiste nelle somme indebitamente
liquidate a privati, da parte di una Unione Montana, per servizi di ristorazione in favore di
appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (danno contestato: € 1.162,00);
citazione in giudizio n. 21803. La fattispecie in contestazione riguarda la mancata adozione,
da parte di dipendenti comunali, degli atti necessari ad impedire l’estinzione di sanzioni pecuniarie
per violazione al Codice della strada (danno contestato: € 846,00);
citazione in giudizio n. 21879. La fattispecie è relativa al danno arrecato ad un Comune per il
mancato adeguamento di oneri per opere di urbanizzazione, da parte di funzionari dell’ente stesso,
agli indici annuali ISTAT (danno contestato: € 743,25).
citazione in giudizio n. 21878. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa per il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, con fondi assegnati dalla
Regione negli anni dal 2010 al 2012, da parte di presidente di Gruppo consiliare (danno contestato:
€ 52.520,62);
citazione in giudizio n. 21882. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento
delle attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 39.250,09);
citazione in giudizio n. 21890. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle
14 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 34.257,32);
citazione in giudizio n. 21889. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle
attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 33.258,05);
citazione in giudizio n. 21859. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa per le attività dei gruppi consiliari, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal
2010 al 2012, da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 31.281,68);
citazione in giudizio n. 21885. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle
attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 20.963,37,);
citazione in giudizio n. 21857. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa per le attività dei gruppi consiliari, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal
2010 al 2012, da parte di Presidente di Gruppo (danno contestato: € 30.703,94);
citazione in giudizio n. 21888. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per finanziamento delle
attività dei gruppi consiliari da parte di presidente di Gruppo (danno contestato: € 15.274,26,);
citazione in giudizio n. 21877. La fattispecie dannosa riguarda rimborsi spesa, riconosciuti da
presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal
2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno contestato: € 12.050,00);
citazione in giudizio n. 21883. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati
dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno
contestato: € 9.592,04);
citazione in giudizio n. 21876. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spese riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati
dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno
contestato: € 8.700,00);
citazione in giudizio n. 21870. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati
dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno
contestato: € 3.375,00);
15 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
citazione in giudizio n. 21860. La vicenda riguarda l’irregolare gestione e rendicontazione dei
rimborsi spesa riconosciuti da presidente di Gruppo consiliare ad un consigliere, con fondi assegnati
dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012, per il finanziamento delle attività dei gruppi (danno
contestato: € 3.346,46).30
Per quanto concerne il ricorso in appello, esso ha riguardato la pronuncia della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche n. 77 del 22 giugno 2015. In detta sentenza erano
stati ritenuti insussistenti gli elementi caratterizzanti un comportamento gravemente colposo, posto
in essere da un dirigente di ente locale, in occasione dell’attivazione di una collaborazione coordinata
e continuativa, nel convincimento, tra l’altro, che la spesa sarebbe stata comunque sopportata anche
tramite il ricorso a personale interno. L’appello è stato proposto evidenziando come la normativa di
settore preveda l’obbligo di garantire la temporaneità nella sottoscrizione dei contratti c.d. co.co.co.,
previa verifica dell’assenza di figure professionali adeguate all’interno dell’ente stesso, nonché
l’indicazione di individuati obiettivi negli incarichi da assegnare.
Le istanze per resa del conto giudiziale sono state disposte nei confronti di agenti contabili comunali.
La mancata resa dei conti ha riguardato, prevalentemente, concessionari e consegnatari.
La durata media delle indagini, che hanno portato alla chiamata in giudizio, si è attestata in 1039
giorni dall’apertura dell’istruttoria.
L’ammontare complessivo del danno erariale contestato e/o accertato, nel 2015 da questa Procura,
è pari ad € 4.395.023,90.
Nel corso delle istruttorie, anche a seguito di invito a dedurre, è stato conseguito il recupero di €
231.113,83; tra le somme incamerate ricordiamo:
77.136,55, in favore della Regione Marche, per somme non versate, relative a tasse
automobilistiche, da parte di titolari di tabaccherie;
€ 58.322,58, in favore del Ministero della Difesa, per danni arrecati, da parte di militari, ad
automezzi dell’Amministrazione, a seguito di incidenti stradali;
€ 57.226,64, a favore dell’Agenzia delle Entrate, per recupero proventi derivanti dalla vendita
di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo e concessioni governative;
30 Il quadro relativo alla vicenda dell’irregolare gestione e rendicontazione, da parte dei Presidenti dei Gruppi e dei consiglieri, deirimborsi spesa con fondi assegnati dalla Regione negli anni dal 2010 al 2012 per il finanziamento dei Gruppi consiliari si è conclusoall’inizio del corrente anno con la notificazione di altre n. 13 citazioni.
16 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
€ 19.995,25, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per somme riscosse, a titolo
di proventi del gioco del lotto, da parte di titolari di ricevitoria;
7.981,16, in favore dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, per somme indebitamente
liquidate per prestazioni non fornite da parte di un infermiere;
€ 650,46, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze per sanzioni amministrative,
a carico di titolari di ricevitoria, per ritardo nel versamento di somme provenienti dal gioco
del lotto.
Le istruttorie concluse con provvedimento di archiviazione sono state n. 369.
L’attività investigativa si è concretata nell’emissione di n. 719 note istruttorie. La Guardia di
Finanza ha ricevuto n. 35 deleghe e l’Arma dei Carabinieri n. 5.
In materia di conti giudiziali, hanno ottenuto il visto n. 1.636 proposte per l’estinzione e n. 389
relazioni per il discarico.
Particolare attenzione si è concentrata nel monitoraggio dell’effettiva esecuzione delle sentenze di
condanna; in tale fase esecutiva si trovano, attualmente, n. 120 sentenze e n. 9 ordinanze, per un
danno erariale pari ad € 22.123.679,44, che le Amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare.
Diversamente, questa Procura eserciterà l’azione risarcitoria per il danno da mancata riscossione del
credito de quo.
La somma complessivamente recuperata, in corso d’anno, ammonta a € 116.199,81.
La provenienza delle segnalazioni di danno dalle quali sono scaturite le indagini è stata la seguente:
n. 617 da autorità amministrative (pari al 63%); n. 219 da privati cittadini (pari al 22%); n. 53 da
organi giurisdizionali (pari al 5%). Le rimanenti istruttorie, pari al 10%, sono state attivate a seguito
di notizie stampa o di altri mezzi di informazione, su iniziativa autonoma del Procuratore regionale,
nonché da organi di controllo.
Tabella Prima – Segnalazioni
1.1 – PROVENIENZA DELLEDENUNCE
N.
Organi giurisdizionali 53
Organi amministrativi 617
Organi di controllo 1
Organi di informazione 64
17 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
Privati 219
Iniziativa autonoma 29
Totale delle denunce 983
Fonte: dati interni.
1.2 - AMMINISTRAZIONIINTERESSATE
N.
Stato 452
Regione 74
Province 27
Comunità Montane 6
Comuni 362
Aziende Ospedaliere e Sanitarie 17
Società ed Enti partecipati 12
Altri Enti 33
Totale 983
Fonte: dati interni.
Tabella Seconda – Attività investigativa
2.1 – MODALITÀ DELL’ISTRUTTORIA N.
Diretta 679
Deleghe Guardia di Finanza 35
Deleghe Carabinieri 5
Fonte: dati interni.
2.2 – DELEGHE ALLA GUARDIA DIFINANZA
N.
Deleghe conferite 35
Deleghe concluse 27
Fonte: dati interni.
18 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
Tabella Terza – Attività preprocessuale
INVITI A DEDURRE N.
Atti d’invito 69
Soggetti invitati 142
Audizioni 76
Proroghe istruttorie concesse 5
Archiviazioni a seguito d’invito 21
Fonte: dati interni.
Tabella Quarta – Citazioni
4.1 - ATTI DI CITAZIONE N.
Giudizi di responsabilità 41
Giudizi per resa di conto 27
Soggetti citati 71
Reclami per nullità 0
Riassunzioni 0
4.2 - AMMINISTRAZIONIDANNEGGIATE
N.
Stato 8
Regione 20
Comuni 8
Altri Enti 5
4.3 – UDIENZE N.
Udienze 63
Fonte: dati interni.
Tabella Quinta – Conti Giudiziali
MODALITÀ N.
Proposte di estinzione 1.636
Relazioni di discarico 389
Fonte: dati interni.
19 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
Tabella Sesta – Appelli
ATTI DI APPELLO N.
Appelli di convenuti condannati avverso le
sentenze di primo grado della Sezione Marche4
Appelli del Procuratore regionale 1
Fonte: dati interni.
Tabella Settima – Archiviazioni
TIPOLOGIA N.
Assenza di dolo o colpa grave 248
Legge n. 141/09 23
Assenza di danno 29
Danno risarcito 37
Altro 32
Totale delle archiviazioni 369
Fonte: dati interni.
Tabella Ottava – Recuperi
TIPOLOGIA €
Ante causam 231.113,83
A seguito di condanna 116.199,81
Fonte: dati interni.
Tabella Nona – Riepilogo generale
SINTESI DELL’ATTIVITÀ N.
Istruttorie in corso all’1/1/2015 3.988
Istruttore aperte 983
Istruttorie archiviate, trasferite eriunite
415
Citazioni depositate 68
Istruttorie in corso al 31/12/2015 4.488
Fonte: dati interni.
20 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
Conclusione
Come emerge da quanto fin qui detto, opera a salvaguardia dell’Erario e dei cittadini una Istituzione
articolata e caratterizzata da multifunzionalità - la Corte dei conti - la cui azione è divenuta
indefettibile nell’ambito di un sistema normativo che si bilancia attraverso pesi e contrappesi.
Nel passato, vi sono state epoche contrassegnate da “illegalesimo legale” (l’espressione è del
Calamandrei); oggi, come osserva il Cassese, da “codificazioni doppiate da leggi speciali” con “giuristi
chiamati a cercare le regole tra le deroghe, a stabilire le norme prevalenti, a separare norme ordinarie
da quelle straordinarie”. Ci troviamo, infatti, prosegue quest’ultimo, in un periodo in cui “ha
prevalso una giuridicità debole, caratterizzata da sovrabbondanza di norme e deroghe, con ampio
spazio per la scelta del diritto, la negoziazione della norma applicabile, discrezionalità del potere
pubblico e conseguente forte conflittualità”; siamo in una fase storica nella quale il nostro Istituto
si pone come fermo punto di riferimento in materia di governo delle pubbliche finanze, divenendo
tale anche nel circuito europeo ed internazionale, oltre che, sul piano interno, nel contesto delle
autonomie locali.
La Corte, organo dello Stato-comunità, come più volte affermato dalla Consulta, è oggi la sede
istituzionale deputata, sia a livello centrale, sia nelle sue articolazioni decentrate, a verificare in
modo del tutto autonomo e indipendente il corretto uso delle risorse pubbliche, il rispetto del patto
di stabilità interno e l’utilizzo dei fondi comunitari, in uno con il continuo monitoraggio della qualità
e quantità della spesa in rapporto alle entrate.
In conclusione del mio intervento, ringrazio il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del
Consiglio regionale, i Senatori e i Deputati della Regione Marche, il Sindaco della città di Ancona, il
Prefetto, il Presidente della Provincia, Sua Eminenza il Cardinale Edoardo Menichelli, gli Assessori
regionali, i Colleghi della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, i Rettori delle
Università delle Marche, l’Avvocatura distrettuale dello Stato e gli avvocati del libero Foro, i Giudici
di pace ed i Difensori civici, per l’attenzione che hanno sempre riservato al nostro Istituto.
Ringrazio vivamente la Guardia di Finanza, per il grande impegno profuso, con risultati meritevoli
di encomio, con alto senso del dovere, dello Stato e dei valori costituzionali.
Ringrazio, inoltre, l’Arma dei Carabinieri per il proficuo impegno e l’alto senso delle Istituzioni
21 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
sempre dimostrato.
Desidero ringraziare, altresì, per il loro apporto, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la
Polizia municipale, i Rappresentanti delle collettività locali e tutti gli Organi dello Stato e della
Regione.
Ringrazio i Colleghi Magistrati V.P.G. Stefano Grossi e S.P.G. Antonio Palazzo per il notevole
impegno profuso nella trattazione delle istruttorie loro assegnate ed i Colleghi della Sezione del
controllo per l’attenta e puntuale collaborazione.
Un ringraziamento rivolgo, ancora, al personale amministrativo del mio Ufficio ed un vivo elogio
per il senso del dovere con cui svolge il suo lavoro, con rilevanti risultati.
Ringrazio, anche, il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale, della Sezione del
controllo e del S.A.U.R. per l’attività svolta.
L’informazione delle reti televisive e degli organi di stampa è stata sempre puntuale ed apprezzata.
Un cordiale e sentito ringraziamento rivolgo, infine, ai Colleghi rappresentanti, rispettivamente, del
Consiglio di Presidenza e dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, per l’intervento a questa
inaugurazione.
Sig. Presidente,
nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili Ospiti presenti, Le chiedo di dichiarare aperto, in nome del
Popolo italiano, l’anno giudiziario 2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Marche.
Ancona, 23 marzo 2016
(Maurizio Mirabella)
22 Corte dei conti Procura Regionale per le Marche| Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016
INDICE
Introduzione..... …………………………………………………………………………………...1
Capitolo 1. Rapporti tra la giurisdizione contabile e quella penale.......................................... 2
Paragrafo 1.1. L’azione risarcitoria esercitata in sede penale: gli effetti della costituzione di
parte civile dell’Amministrazione danneggiata............................................. 5
Paragrafo 1.2. Rapporti tra P.M. penale e P.M. contabile: profili critici e difficoltà
operative ..................................................................................................... 6
Capitolo 2. Attività della Procura Regionale.......................................................................... 9
Conclusione........................................................................................................................... 20
INDICE DELLE TABELLE
Tabella Prima - Segnalazioni ................................................................................................ 16
Tabella Seconda – Attività investigativa .............................................................................. 17
Tabella Terza – Inviti a dedurre............................................................................................ 18
Tabella Quarta - Citazioni..................................................................................................... 18
Tabella Quinta – Conti Giudiziali.......................................................................................... 18
Tabella Sesta - Appelli .......................................................................................................... 19
Tabella Settima - Archiviazioni ............................................................................................ 19
Tabella Ottava - Recuperi..................................................................................................... 19
Tabella Nona – Riepilogo generale........................................................................................ 19
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