Sentenza n. 8948/2017 pubbl. il 04/09/2017 RG n. 2901/2013 · 2018. 7. 5. · pagina 1 di 20 N....
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N. R.G. 2901/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vasile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2901/2013 promossa da:
FALLIMENTO EDIMONT SRL (C.F. 01189650805), in persona del Curatore avv.Serena
CARBONE, giusta decreto di autorizzazione emesso dal Giudice Delegato, con il patrocinio
dell’avv. PULSONI FABIO (PLSFBA48C22H501C) VIA BESANA, 7 20122 MILANO; ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
contro
SNAM RETE GAS SPA (C.F. 13271390158), con il patrocinio dell’avv. TODARELLO
FABIO e dell’avv. REGGIANI MARCO (RGGMRC68H03H223P) PIAZZA SANTA
BARBARA, 7 20097 SAN DONATO MILANESE; , elettivamente domiciliato in PIAZZA
VELASCA, 4 20122 MILANOpresso il difensore avv. TODARELLO FABIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle
conclusioni.
CONCLUSIONI nell'interesse di SNAM RETE GAS S.p.A.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
così giudicare:
In via preliminare, in rito:
- dichiarare la propria carenza di giurisdizione in merito alla domanda proposta da Edimont
s.r.l. (ora Fallimento Edimont s.r.l.) e volta ad ottenere un indennizzo a titolo di mancato
guadagno per l'esclusione da gare disposta da Snam Rete Gas;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le nuove domande formulate da
Edimont s.r.l. (ora Fallimento Edimont s.r.l.) nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.;
In via preliminare, nel merito:
- rigettare l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186-bis ovvero ex art. 186-ter c.p.c.
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formulata da Edimont (ora Fallimento Edimont s.r.l.), difettandone tutti i presupposti in fatto
ed in diritto;
In via principale, nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte da Edimont s.r.l. (ora Fallimento Edimont s.r.l.) nei
confronti di Snam Rete Gas s.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria:
a) ove ritenuto opportuno, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) "vero che in data 23 agosto 2011 si tenne in Torino una riunione tra i responsabili di Snam
Rete Gas, Edimont, R.T.I. GTN Engineering e Studio Coppi Mario, nel corso della quale
venne concordato che i lavori commissionati da Snam Rete Gas ad Edimont in forza di
contratto n. 7300002353 del 3 agosto 2011 sarebbero dovuti iniziare in data 20 settembre
2011, come da doc. 41 da rammostrare al teste";
2) "vero che in data 30 settembre 2011 Snam Rete Gas, nella persona del sig. Roberto
Visintainer, sollecitava Edimont a fissare un nuovo incontro al fine di procedere alla consegna
dell'area di cantiere, come da doc. 42 da rammostrare al teste";
3) "vero che in data 13 ottobre 2011 veniva effettuato presso il cantiere di Genova un
sopralluogo tra i responsabili di Snam Rete Gas, Edimont, GTN Engineering ed Eurosol
Palimodena nel corso del quale i responsabili di Edimont accettavano, pur a fronte di una
consegna parziale dell'area di cantiere, di dare avvio ai lavori in data 24 ottobre 2011 (come
da doc. 45 da rammostrare al teste)";
4) "vero che in data 27 ottobre 2011 Snam Rete Gas, nella persona del geom. Michele
Pasquale, contestava ad Edimont il mancato inizio dei lavori, come da doc. 46 da rammostrare
al teste";
5) "vero che alla data del 24 ottobre 2011 l'area di cantiere di cui al precedente capitolo 3) era
accessibile e disponibile per l'esecuzione dei lavori da parte di Edimont";
6) "vero che anche successivamente alla contestazione di cui al precedente capitolo 4),
Edimont omise di prendere in consegna l'area di cantiere e di dare inizio ai lavori";
7) "vero che Edimont, nonostante numerosi solleciti rivolti da Snam Rete Gas, omise di
consegnare il cronoprogramma dei lavori e la fideiussione bancaria prevista dall'art. 9 delle
Condizioni Generali di Contratto (cfr. doc. 10 da rammostrare al teste) relativi al contratto di
cui al precedente capitolo 1)";
8) "vero che l'Ing. Alessandro Leardi sollecitò più volte Edimont, anche con lettere in data 26
gennaio 2012 e 31 gennaio 2012 (docc. 68-69 da rammostrare al teste) a consegnare i
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certificati di prova sui materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti in cemento armato
nell'ambito dei lavori di modifica delle linee di ventilazione di cui all'ODL 7200061984";
9) "vero che Edimont ha omesso di fornire alla Direzione Lavori ovvero a Snam Rete Gas la
documentazione di cui al precedente capitolo 8".
Si indicano a testi:
- sui capp. 1-7, il geom. Michele Pasquale, presso Snam Rete Gas;
- sui capp. 8-9 l'Ing. Alessandro Leardi, presso Snam Rete Gas;
b) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da Edimont s.r.l., in caso di reiterazione delle
medesime.
Nella denegata ipotesi di ammissione di tutti o alcuni dei capitoli di prova ex adverso
dedotti:
i) ammettere Snam Rete Gas a prova contraria sui medesimi capitoli con i seguenti testi:
- sui capp. 7-9, Ing. Daniele Fontanelli;
- sui capp. da n. 12 a n. 24, Domenico Femia e Valentino Lelli, entrambi presso Snam Rete
Gas s.p.a.;
- sui capp. da n. 25 a n. 34, Vittorio Robertone, presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capp. da n. 35 a n. 51 Francesco Pecoraro, Alberto Ausili e Vincenzo Montaldi, tutti
presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capp. da n. 52 a n. 56 i signori Francesco Pecoraro, Alberto Ausili, Vincenzo Montaldi,
Domenico Femia, Valentino Lelli e Vittorio Robertone, tutti presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capp. da n. 70 a n. 76 il geom. Michele Pasquale, presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- - sui capitoli da n. 77 a n. 97 il signor Alberto Ausili, presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capitoli da n. 98 a n. 181 i signori Giuseppe Brusco, Domenico Femia, Francesco Bonelli
e Filippo De Maio, tutti presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capitoli da n. 182 a n. 205 i signori Rocco Di Leo, Antonio Spataro, Giacomo Gentile e
Vittorio Robertone, tutti presso Snam Rete Gas s.p.a.;
ii) ammettere Snam Rete Gas a prova contraria sui seguenti capitoli:
10) "vero che gli ODL 7200062363, 7200062364, 7200062539, 7200062540, 7200062450,
7200062461, 7200062778 7200063085, 7200063078, 7200063087, 7200063065,
7200063088, 7200063080, 7200063081, 7200061167, 7200048197, relativi al contratto n.
5000000921, riguardano ordini per i quali Edimont non ha mai dato corso ad alcun tipo di
attività e per i quali è stata dapprima richiesta la sospensione dei lavori e poi sono stati
annullati gli stessi ODL";
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11) "vero che per l'ODL 7200062518, relativo al contratto n. 5000000921, Snam Rete Gas ha
emesso un Modulo Acquisizione Prestazioni finale, condiviso con l'appaltatrice, relativo alle
attività realizzate per €. 9.815,03= (come da fattura n. 283 del 15 novembre 2011, doc. 34,
che si rammostra al teste), che sono stati regolarmente corrisposti alla medesima";
12) "vero che per gli ODL 7200061984 e 7200061773, relativi al contratto n. 5000000921, i
lavori in corso sono stati sospesi e che gli oneri per la sicurezza, riconosciuti rispettivamente
per l'importo di €. 1.089,03= e di €. 585,16= sono stati esposti nei SAL allegati alle fatture n.
1 e n. 2 del 21 maggio 2012 (prodotte sub doc. 25 parte attrice, da rammostrare al teste";
13) "vero che gli ODL 7200063192, 7200063193, 7200063194, 7200063195, 7200063196,
7200063191, 7200063173, 7200063199/10, 7200063199/20, 7200063199/30,
7200063199/40, relativi al contratto n. 5000000921, riguardano ordini per i quali la tipologia
dei lavori non prevedeva alcuna esecuzione di scavi e che, comunque, non sono mai iniziati,
prima che intervenisse l'ordine di sospensione";
14) "vero che in relazione agli ODL 7200056761 e 7200061732, relativi al contratto n.
5000000921, terminati rispettivamente in data 20 settembre e 6 ottobre 2011, sono state
emesse fattura n. 281/11 e n. 5/12 che Snam Rete Gas ha saldato (cfr. docc. 71-72 da
rammostrare al teste)";
15) "vero che gli ODL 7200059836 e 7200059837, relativi al contratto n. 5000000921
riguardavano lavori in ordine ai quali Edimont ha formulato delle riserve che sono state
respinte perché effettuate in maniera non conforme alle modalità previste dal Capitolato
Generale";
16) "vero che gli ODL 7200060224, 7200061163, 7200062339, 7200062341, 7200062358,
7200062362, 7200062421 relativi al contratto n. 5000000921, riguardavano ordini per i quali
i lavori erano stati terminati prima dell'ordine di sospensione ed in relazione ai quali Edimont
ha emesso le fatture nn. 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del 21 maggio 2012";
17) "vero che gli ODL 7200062289, 7200062290, 7200062291, 7200062292, 7200062351,
7200062424, 7200061693, 7200062276, 7200062430, 7200062477, 7200062891,
7200062892 relativi al contratto n. 5000000921 riguardano ordini per i quali i lavori non sono
mai iniziati, prima che intervenisse l'ordine di sospensione";
18) "vero che in relazione ai lavori di cui all'ODL 7200060403/10, relativo al contratto n.
5000000921, terminati in data 27 settembre 2011, è stata emessa fattura n. 275 del 15
novembre 2011 per €. 1.823,74= che Snam Rete Gas ha pagato (cfr. doc. 35 da rammostrare
al teste)";
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19) "vero che i lavori di cui all'ODL 7200060403/20, relativo al contratto n. 5000000921,
erano stati terminati in data 26 settembre 2011 ed in relazione ai medesimi Edimont ha
emesso la fattura n. 276 del 15 novembre 2011";
20) "vero che in relazione agli ODL 7200060230 e 7200060231, relativi al contratto n.
5000000837, gli oneri di sicurezza risultano esposti nei SAL allegati alle fatture nn. 12 e 13
del 21 maggio 2012 (prodotte sub doc. 25 parte attrice, da rammostrare al teste)";
21) "vero che la tipologia del cantiere di cui agli ODL 7200060102, 7200060103,
7200060104, 7200060105, relativi al contratto n. 5000000837, non prevedeva nessun
apprestamento di sicurezza e l'appaltatrice aveva terminato i lavori prima della richiesta di
sospensione";
22) "vero che gli oneri per la sicurezza inerenti l'ODL 7200060808, relativo al contratto n.
5000000837, sono stati riconosciuti per €. 4.991,32= e la relativa fattura n. 311 del 31
dicembre 2011 è stata pagata (cfr. doc. 36 da rammmostrare al teste)";
23) "vero che la tipologia del cantiere di cui all'ODL 7200058380, relativo al contratto n.
5000000837, per il quale l'appaltatrice aveva terminato i lavori prima della richiesta di
sospensione, non prevedeva nessun apprestamento di sicurezza e la fattura n. 300 del 15
novembre 2011 relativa a tale ordine è stata pagata (cfr. doc. 37 da rammostrare al teste)";
24) "vero che l'ODL 7200059915, relativo al contratto n. 5000000837, riguarda un ordine in
relazione al quale Edimont ha emesso la fattura n. 14 del 21 maggio 2012";
25) "vero che la tipologia del cantiere inerente gli ODL 7200061425, 7200061426,
7200061429, relativi al contratto n. 5000000837, non prevedeva nessun apprestamento di
sicurezza".
26) "vero che in relazione all'ODL 7200059138, relativo al contratto n. 5000000844, Edimont
ha emesso la fattura n. 17 del 21 maggio 2012";
27) "vero che la tipologia del cantiere di cui all'ODL 7200060660, relativo al contratto n.
5000000844, i cui lavori sono terminati in data 8 settembre 2011, prima della richiesta di
sospensione, non prevedeva apprestamenti di sicurezza e la fattura n. 312 del 31 dicembre
2011 emessa in relazione a tale ordine è stata pagata (cfr. doc. 38 da rammostrare al teste)";
28) "vero che in occasione del sopralluogo effettuato in data 20 dicembre 2011 sul cantiere di
cui all'ODL 7200060230, relativo al contratto n. 5000000837, venne constatato lo stato di
completo abbandono del cantiere stesso, come da documentazione fotografica prodotta quale
doc. 39 da rammostrare al teste";
29) "vero che con lettera in data 20 dicembre 2011 (cfr. doc. 24 da rammostrare al teste)
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Snam Rete Gas ha comunicato ad Edimont di dover respingere le riserve attinenti agli ODL n.
7200059837 e n. 7200059836, relativi al contratto n. 5000000921, in quanto essa non aveva
rispettato le modalità di presentazione previste dall'art. 44 del Capitolato Generale";
30) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200060230, relativo al contratto n. 5000000837,
all'esito dell'analisi effettuata dalle competenti funzioni di Snam Rete Gas, è stata respinta
integralmente per le motivazioni di cui al documento per analisi riserve prodotto quale doc. 25
da rammostrare al teste";
31) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200060231, relativo al contratto n. 5000000837,
all'esito dell'analisi effettuata dalle competenti funzioni di Snam Rete Gas è stata ritenuta
riconoscibile solo per €. 10.428,83=, per le motivazioni di cui al documento per analisi riserve
prodotto quale doc. 26 da rammostrare al teste";
32) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200059585, relativo al contratto n. 5000000837,
all'esito dell'analisi effettuata dalle competenti funzioni di Snam Rete Gas è stata respinta
integralmente per le motivazioni di cui al documento per analisi riserve prodotto quale doc.
27, da rammostrare al teste";
33) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200058377, relativo al contratto n. 5000000837, è
stata respinta integralmente per le motivazioni di cui al documento per analisi riserve prodotto
quale doc. 28 da rammostrare al teste";
34) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200060808, relativo al contratto n. 5000000837, è
stata ritenuta riconoscibile solo per €. 986,20=, per le motivazioni di cui al documento per
analisi riserve prodotto quale doc. 29 da rammostrare al teste";
35) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200061097, relativo al contratto n. 5000000837, è
stata ritenuta riconoscibile solo per €. 44,94=, per le motivazioni di cui al documento per
analisi riserve prodotto quale doc. 30 da rammostrare al teste";
36) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200059915, relativo al contratto n. 5000000837, è
stata ritenuta riconoscibile solo per €. 6.781,24=, per le motivazioni di cui al documento per
analisi riserve prodotto quale doc. 31 da rammostrare al teste";
37) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200061924, relativo al contratto n. 5000000837, è
stata ritenuta riconoscibile solo per €. 259,83=, per le motivazioni di cui al documento per
analisi riserve prodotto quale doc. 32 da rammostrare al teste";
38) "vero che la riserva attinente all'ODL 7200059273, relativo al contratto n. 5000000844, è
stata ritenuta riconoscibile solo per €. 1.591,20=, per le motivazioni di cui al documento per
analisi riserve prodotto quale doc. 33 da rammostrare al teste".
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Si indicano a testi:
- sui capp. da n. 10 a n. 19, i signori Francesco Pecoraro, Alberto Ausili, Vincenzo Montaldi,
tutti presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capp. da n. 20 a n. 25 e sul cap. n. 28, i signori Domenico Femia e Valentino Lelli,
entrambi presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capp. nn. 26 e 27, il signor Vittorio Robertone, presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sul cap. 29 il signor Alberto Ausili, presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sui capp. da n. 30 a n. 37 i signori Giuseppe Brusco, Domenico Femia, Francesco Bonelli e
Filippo De Maio, tutti presso Snam Rete Gas s.p.a.;
- sul cap. 38 i signori Rocco Di Leo, Antonio Spataro, Giacomo Gentile e Vittorio Robertone,
tutti presso Snam Rete Gas s.p.a.
Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto regolarmente notificato, la società EDIMONT SRL ha citato in giudizio la SNAM
RETE GAS SPA e ne ha chiesto la condanna al pagamento di vari importi, richiesti: per lavori
eseguiti e completati, lavori in corso, a titolo di riserve contabili iscritte, per messa in sicurezza dei
cantieri una volta cessato il rapporto contrattuale su iniziativa della SA, per sgombero e
smobilitazione dei cantieri, per approvvigionamento e materiali rimasti ivi in giacenza, per oneri
di gestione e fermo tecnico dei mezzi, investimenti per acquisti di automezzi e strumenti, oltre
poi a somme richieste a titolo di danni (mancato guadagno dal contratto di affitto di ramo
aziendale alla CAMBARERI SPA, lucro cessante per l'ingiustificato recesso di SNAM dai
contratti che avrebbero potuto continuare fino alla scadenza prevista, danno derivante
dall'annullamento delle gare in corso a cui essa EDIMONT stava partecipando), il tutto per
valore complessivo elevato.
L'attrice ha esposto: --che la società CAMBARERI GIUSEPPE & C SPA (sedente in RC) aveva
ricevuto in appalto da SNAM RETE GAS SPA incarichi in appalto e convenzioni per la
costruzione e manutenzione di metanodotti, in vari territori di competenza, da eseguirsi in base ai
diversi ordini di lavoro (ODL) di volta in volta emessi; --che CAMBARERI & C SPA aveva
ceduto il ramo d'azienda, comprensivo di tali contratti, a essa EDIMONT, la quale subentrava
con il benestare della committente ANAS ed eseguiva perfettamente gli incarichi, fino al
2.11.2011, data in cui EDIMONT decideva di affittare il proprio ramo d'azienda a tale
CAMBARERI SPA (soggetto diverso dalla prima società cedente); che tuttavia, ricevutane
comunicazione, SNAM richiedeva la sospensione delle lavorazioni e la messa in sicurezza dei
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cantieri, per poter procedere ai controlli sui requisiti necessari, espletati i quali negava la
prosecuzione dei rapporti in capo alla CAMBARERI SPA per assenza delle qualifiche e
comunicava il recesso da tutti i contratti in corso con EDIMONT; --che tuttavia tale condotta
sarebbe illegittima, sia perché essa EDIMONT aveva prontamente sciolto il contratto di affitto
con CAMBARERI e dato disponibilità alla continuazione nei contratti, sia perché SNAM -una
volta verificato che non vi erano i requisiti per il trasferimento delle qualifiche da EDIMONT a
CAMBARERI- avrebbe dovuto ritenere riconfermate in capo alla prima le dette qualifiche e
proseguire dunque con i contratti. Ciò esposto, precisato ulteriormente sia di essere munita delle
qualifiche richieste in particolare quella economica del fatturato, sia che CAMBARERI ne era
munita in proprio e comunque le aveva acquisite dalla cedente, anche mediante "avvalimento"
consentito nei contratti pubblici; ribadita l'assenza di giusta causa del recesso, la attrice ha chiesto
il pagamento di quanto dovuto per i lavori già eseguiti e quelli in corso, il rimborso di tutti gli
esborsi e il risarcimento di tutte le voci di danno, meglio esposte in citazione.
La convenuta SNAM, costituitasi, ha chiesto invece il rigetto delle domande e ha precisato: --che
per l'attività di pubblica utilità svolta è previsto un rigido sistema di qualificazione di soggetti
muniti di stringenti requisiti, per poter partecipare alle gare bandite per la stipulazione dei
contratti di manutenzione (nel caso di specie, contratti cd. aperti in relazione a successivi ordini di
lavoro, ma senza garanzia di continuità, esclusività, base minima di lavori conferiti dalla SA); --
che, ricevuta la comunicazione dell'affitto del ramo d'azienda, si procedeva ad annullare le
qualifiche di EDIMONT ("che non aveva più la disponibilità del ramo d'azienda in relazione al quale quelle
qualifiche erano state riconosciute") e proprio in conseguenza della sua indisponibilità del ramo
aziendale comprensivo dei contratti in essere, nonché ai necessari controlli dei requisiti in capo a
CAMBARERI; --che tale verifica dava esito negativo, in particolare quanto al requisito della
capacità economico-finanziaria, con la conseguenza dell'opposizione al subentro, del necessario
recesso e della risoluzione di tutti i contratti in corso, come peraltro anche consentito ad nutum a
termini di convenzioni; -- che i pagamenti erano stati sospesi, a termini di contratto, per omessa
dimostrazione, da parte dell'appaltatore, della regolarità nei pagamenti dei trattamenti retributivi e
contributivi al personale; --che le richieste economiche dell'attrice erano assolutamente
indimostrate e spropositate, tanto che già il Tribunale di Milano aveva rigettato un ricorso per
sequestro conservativo; --che nessuna delle voci economiche chieste in pagamento era dovuta,
per tutti i motivi esposti in comparsa, in modo specifico rispetto ad ogni punto delle avversarie
domande (mancanza DURC, discrasie tra fatture e SAL, discrasia tra SAL allegati ai moduli di
acquisizione finale e i SAL sottoscritti dalla committente, tardività delle riserve iscritte e
infondatezza…).
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Depositate le memorie istruttorie (parte attrice avanzava richieste ex artt.186 bis e ter cpc), il
Giudice apriva la fase istruttoria, disponendo consulenza tecnica (quesiti di cui all'ordinanza
18.10.2013) e disattendendo tutte le altre istanze.
Espletata la verifica tecnica, la causa è passata in decisione, sulle conclusioni di cui all'udienza del
31.1.2017 (nelle more, parte attrice -frattanto dichiarata fallita e costituitosi il FALLIMENTO in
persona del Curatore p.t. con atto depositato il 10.3.2014) dichiarava a verbale d'udienza del
16.6.2015 di rinunciare alle "domande di cui ai capitoli da 9 a 11 di cui alle pagine da 19 a 23 della
citazione").
***
Procedendo con motivazione semplificata (art.132 cpc e 118 disp att cpc) e con indicazione dei
soli fatti collegati alle ragioni poste da questo giudice a fondamento della decisione, eliminato
altresì ogni altro aspetto ritenuto non essenziale alla decisione, si dà conto dei seguenti motivi
della decisione.
1- Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia riguardante la legittimità del
comportamento della Stazione Appaltante di opere pubbliche, successivo alla conclusione del
contratto intercorso con la società' aggiudicatrice che ha ceduto il ramo di azienda (o ipotesi
equiparabili), al fine di stabilire se il subentro nell'appalto di altra società sia opponibile all'ente
pubblico appaltante ovvero se sia stata legittima l'opposizione della SA. Il CdS si è espresso in tali
termini, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del diniego opposto dalla stazione appaltante al
subentro nel contratto, a seguito di cessione di ramo d'azienda, e sulla conseguente risoluzione
del contratto di appalto (ritenendo che la cognizione della controversia dedotta in giudizio fosse
devoluta alla giurisdizione del GO, essendo gli atti impugnati manifestazione di autotutela
privatistica nella fase della esecuzione del rapporto contrattuale, Consiglio di Stato, Sez. V,
ordinanza 7 dicembre 2011 n. 5368). Va inoltre precisato che nella odierna controversia la società
attrice, nel censurare la legittimità del recesso di SNAM, ne chiede la condanna al risarcimento
per mancato guadagno, per perdite economiche e indennizzi, senza espressamente impugnare di
nullità e/o annullamento il diniego di SNAM (il che potrebbe in tesi trovare il limite dell'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865 numero 2248, che, com'è noto, impedisce al giudice ordinario di incidere sugli effetti di un atto
amministrativo, imponendo un facere all'amministrazione; al GO è, infatti, consentita solamente la disapplicazione
dell'atto, allo scopo di procedere all'accertamento della lesione di un diritto soggettivo, senza la possibilità di
annullare, revocare o sospenderlo l'atto amministrativo, con il divieto di ogni condanna della pubblica
amministrazione ad un facere specifico).
2- nel merito, si procede all'esame delle sole domande non rinunciate dal FALLIMENTO,
dunque con esclusione di quelle ai punti 9-10 e 11 dell'esposizione in fatto di cui in citazione (in
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sostanza, domande risarcitorie: per mancato guadagno come concordato con CAMBARERI nel
contratto di affitto di ramo aziendale; per lucro cessante da mancata prosecuzione dei contratti;
per danni da annullamento delle gare in corso). Si precisa, inoltre, che la dichiarazione di rinuncia,
espressa a verbale d'udienza del 16.6.2015, non risulta espressamente sorretta da specifici motivi -
diversamente da quanto dedotto dall'attrice in comparsa conclusionale- o da un dichiarato intento
conciliativo o da altri scopi (e sempre ferma l'irritualità di una rinuncia condizionata).
3- L'esame di merito avrà perciò ad oggetto le sole doglianze e le richieste risarcitorie e di
pagamento somme ed esborsi avanzate da parte attrice (ai punti 2, 3 e 4 delle conclusioni in
citazione) con riguardo alla asserita illegittimità delle condotte di SNAM (revoca delle qualifiche,
recesso dai contratti e risoluzione per quello individuato al n.7300002353).
In primo luogo, si osserva che tale legittimità va esaminata non con riguardo alla disciplina del
subappalto, ex art.118 cod.oo.pp (cioè, interrogandoci circa l'autorizzazione o meno della SA
all'appaltatore a procedere ad un subappalto), ma con riguardo alla disciplina applicabile all'ipotesi
di modificazione soggettiva della parte contrattuale (nel caso di specie, riscontrabile sia nel caso
dell'iniziale cessione di ramo d'azienda da Cambareri Giuseppe &C SPA a EDIMONT SRL, sia
nel caso dell'affitto di ramo d'azienda da EDIMONT a CAMBARERI SPA).
L'ipotesi del subappalto (art.118 cod. e 170 reg. esec.) non è neanche dedotta specificamente in
causa: la fattispecie in esame è stata allegata dalle parti in termini di modificazione soggettiva e in
tali termini comprovata dalle parti in via documentale (in particolare, parte attrice deposita sia il
contratto di cessione di ramo d'azienda del 16.7.2009 -doc.2-, sia quello di affitto del 19.10.2011 -
doc.15-): all'evidenza dei documenti prodotti, si verte appunto in una ipotesi di modificazione, in
corso di appalto, del soggetto esecutore delle opere, quanto ai contratti rientranti nel perimetro
del ramo ceduto/affittato e collegati con l'esercizio dell'impresa, per successione particolare ossia
subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al
cedente e derivanti dal contratto.
Diversamente, il subappalto non costituisce subentro dell'acquirente nel rapporto contrattuale
originario nella sua interezza, cioè per il complesso di prestazioni, obblighi e diritti dal medesimo
scaturenti e nei confronti della parte originaria, bensì è ipotesi di contratto autonomo tra
appaltatore e subappaltatore, che non instaura alcun rapporto diretto tra committente e
subappaltatore. In tale ipotesi si avrebbe che, in difetto di accordi differenti, il subappaltatore
risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può
rivolgersi solo verso quest'ultimo -e non anche nei confronti del committente- ai fini
dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal
subcontratto in questione. Il subappalto opera sul piano esecutivo, consentendo la prestazione da
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parte di un soggetto diverso dall'appaltatore, che però rimane il solo titolare del contratto
originario e responsabile della sua esecuzione. Diversamente, le fattispecie complesse che diano
luogo a cessioni del contratto (trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni…), comportano una
modificazione soggettiva, venendo a sostituirsi l'appaltatore cedente con il cessionario.
La regolarità del subappalto, per il quale occorre l'autorizzazione della SA, è legata (ex art.170
reg.esec.) alla presentazione da parte dell'esecutore di apposita istanza con allegata tutta la
documentazione e certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti (art.118 co.2 n.3). La disciplina delle modificazioni soggettive è invece
data dall'art.116 cod.appalti e la regolarità discende dall'osservanza del procedimento ivi previsto.
Inoltre, le ipotesi di subappalto e quelle di modificazione soggettiva non necessariamente
comportano l'avvalimento di cui all'art.49 cod.oo.pp (norma richiamata da parte attrice) ossia
istituto che consente al concorrente, privo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo, ovvero di attestazione delle certificazioni SOA, di avvalersi della capacità
economica, finanziaria, tecnologica di impresa ausiliaria. In sostanza, l'istituto disciplinato
dall'art.49 cod.oo.pp consente di poter eseguire le prestazioni per le quali non si hanno i predetti
requisiti, avvalendosi appunto di altra impresa ausiliaria, la quale fin dalla sede dell'offerta a gara
deve rilasciare al partecipante una dichiarazione sottoscritta con cui si obbliga sia verso il
concorrente sia verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente. Il subappalto, invece, come visto, è un contratto che,
nei limiti di quanto consentito, è stipulato successivamente all'aggiudicazione, tra affidatario e
subappaltatore e che quindi interessa la SA solo in punto di sua "autorizzazione".
I cambiamenti soggettivi di titolarità delle aziende e imprese, che rilevano e che sono disciplinati
in più punti dalla legislazione sugli appalti applicabile ratione temporis (d. lgs.163/2006), possono
differentemente operare ove avvengano in un momento precedente alla singola procedura di gara
(art.49), in costanza della stessa (art.51) o dopo la conclusione del contratto (art.116).
Si può così sintetizzare: l'art.49 (e le collegate disposizioni esecutive e attuative, artt. 76 e 88 Reg.
dpr 207/2010), che introduce per la prima volta in modo esplicito nel nostro ordinamento
l'istituto dell'avvalimento in materia di contrattualistica pubblica, non ne fornisce una definizione
o indicazioni quanto al contenuto e all'oggetto, ma solo riguardanti la forma per poter essere
ammessi a procedure di gara (perciò qui si ha disciplina generale in cui possono anche confluire
fattispecie molto differenti, ma pur sempre rilevanti ai fini delle procedure di gara). L’art. 51 del
codice disciplina le vicende modificative soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario -e in
particolare la cessione, l’affitto dell’azienda o di un ramo d’azienda ovvero la trasformazione,
fusione o scissione della società candidata, offerente o aggiudicataria - ossia le vicende cessorie che
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avvengano in costanza di gara-, (anche qui è contemplata e ammessa l'ipotesi di avvalimento, ex
art.76 co.9 reg esec., in particolare: "nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti
posseduti dall'impresa locatrice, se il contratto di affitto abbia durata non inferiore ai tre anni"). L’art. 116 del
codice dei contratti pubblici disciplina invece le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, in
particolare il trasferimento della posizione del contraente a seguito di cessione di azienda, ovvero
di trasformazione, fusione o scissione della società esecutrice e pone una specifica e puntuale
procedimentalizzazione. Dunque, mentre la prima fattispecie afferisce alle vicende modificative
soggettive fino alla stipulazione del contratto (art. 51), l’altra (art. 116) riguarda la fase esecutiva,
successiva alla stipulazione del contratto.
La condotta di SNAM in valutazione, risulterà perciò legittima ove questa si sia limitata ad
esercitare la valutazione (non discrezionale ma vincolata in quanto il 116 prevede condizioni e
presupposti) resa obbligatoria dalla disciplina di cui all'art.116 cit: si tratta dell'obbligo di valutare
in concreto la sussistenza in capo alla cessionaria (o affittuaria del ramo aziendale) dei requisiti di
qualificazione per l’esecuzione delle opere e servizi di manutenzione in oggetto, dando una
esplicita risposta in merito; la SA non può mancare di adottare la determinazione di risoluzione in
contraddittorio con la società istante, la quale, in difetto di una reiezione della istanza di subentro
che sia legittima, ha interesse a contestare gli addebiti [nel caso concreto, tuttavia, la domanda giudiziale
non è avanzata da CAMBARERI affittuaria del ramo d'azienda, bensì dalla concedente EDIMONT].
4- L'attuale quadro normativo, che sul punto ha superato il precedente principio di
immodificabilità dell'offerente e incedibilità del contratto nell'ottica di tutela della libera iniziativa
economica, nel consentire la modificazione soggettiva con riferimento alla fase dell'offerta,
dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto (con conseguente vincolo della SA di
ammettere alle distinte fasi della procedura di gara il soggetto subentrante), pone un onere di
accertamento in capo allo stesso committente, accertamento che ha ad oggetto la presenza di tutti i
requisiti che dovranno essere posseduti -quindi accertati- sia nei riguardi dell'impresa interessata
dalla vicenda modificativa che dell'impresa subentrante (Tar Lazio 2279/2009).
Il codice oo.pp. pone cioè una specifica disciplina delle vicende modificative soggettive che
interessano le imprese incaricate dell'esecuzione di un contratto per opere pubbliche, affinchè sia
garantito l'interesse della SA a che permangano in capo al nuovo soggetto tutti i requisiti
soggettivi che hanno determinato la scelta dell'aggiudicatario.
L'esigenza è di evitare che le prestazioni oggetto del contratto siano eseguite da soggetti che non
hanno partecipato alla gara e che potrebbero non superare le verifiche circa i requisiti soggettivi e
oggettivi, sì da non dare assicurazioni sull'esatto adempimento.
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La norma in esame (art.116 d.lgs. n. 163/2006) pone una sequenza procedimentale pubblicistica,
connotata da poteri valutativi della stazione appaltante, volti all'accertamento, in capo alla società
cessionaria, dei necessari requisiti richiesti per l'esecuzione dell'oggetto del contratto di appalto. Trattasi,
dunque, di fase procedimentale che -pur intervenendo, da un punto di vista temporale, nella fase
esecutiva del contratto- è caratterizzata dall'esercizio da parte della stazione appaltante di una potestà
non dissimile da quella esplicata durante la procedura di gara, finalizzata alla verifica del possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando .
La norma (art. 116) ha ammesso la cessione dell'impresa e dei contratti ad essa afferenti in fase di
esecuzione del rapporto, espressamente prescrivendo che in tali casi i requisiti di qualificazione, che
non transitano automaticamente per effetto della cessione dell'azienda, siano comprovati dal
subentrante anche successivamente all'affidamento.
"Con specifico riferimento alla modifica soggettiva del soggetto esecutore di contratti pubblici, occorre inoltre
avere riguardo a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che la possibilità di
subentro nel contratto da parte del cessionario di un ramo di azienda è normativamente subordinata al positivo
accertamento del possesso sia dei requisiti di ordine soggettivo che dei requisiti di ordine speciale previsti in
sede di gara, al fine di garantire la stazione appaltante circa la permanenza, in caso di modificazione soggettiva
dell’esecutore del contratto, dei requisiti accertati in capo al soggetto affidatario del contratto, quale diretta
conseguenza della peculiarità del contratto posto in essere dall’Amministrazione in esito alla particolare
procedura ad evidenza pubblica. La cautele previste dalla citata norma precludono l’immediata operatività nei
confronti della stazione appaltante della cessione dell’azienda o del ramo di azienda che ricomprenda anche il
contratto con la stessa intercorrente, impedendo l’automatica successione nella titolarità dell’appalto quale
conseguenza del contratto di cessione del ramo di azienda, in cui il cessionario subentra nella titolarità del
complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo al ramo ceduto, essendo la successione nel contratto
ammissibile se realizzata nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 116. In particolare, affinché la
cessione del ramo di azienda possa esplicare effetti nei confronti della stazione appaltante è necessario che la
cessionaria ponga in essere determinati adempimenti, quali la comunicazione e la produzione della
documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione, successivamente ai quali si apre
una fase procedimentale di tipo valutativo che può concludersi con l’opposizione al subentro" (TAR Roma,
Sezione I - Sentenza 10/03/2011 n. 2187).
Tali requisiti sono d'ordine generale (sub art.38 cod.appalti), d'ordine speciale (idoneità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, artt.41 e 42) ed attestazioni di idoneità
dell'operatore economico a realizzare una data opera (in genere, con attestazione da parte di
soggetto terzo, che ha la funzione pubblicistica di qualificare gli operatori economici, ossia
certificati di qualificazione -attestazioni SOA- rilasciati dagli organismi di attestazione autorizzati,
art.40 cod.appalti).
Si tratta di condizioni necessarie (comunicazione e dimostrazione dei requisiti, sia d'ordine
generale -art.38 cod.oo.pp.- sia speciali, economico/finanziari e tecnico/professionali -artt.41 e
42-) per l'esito positivo della verifica da parte della SA e dunque per la efficacia della cessione.
Si discute, poi, se possa aversi utilizzazione dei requisiti dell'originario aggiudicatario, da parte del
nuovo soggetto e giusta acquisizione mediante trasferimento di essi quale effetto della vicenda
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successoria, o se l'operazione di utilizzare i requisiti dell'azienda affittata sia ammissibile solo
attraverso patto di avvalimento.
I requisiti, per loro natura, se rispettosi dei principi di trasparenza e proporzionalità, perseguono
l’obiettivo di selezionare operatori economici affidabili e qualificati nell’interesse della stazione
appaltante e di conseguenza dell’interesse pubblico sotteso alle procedure di affidamento dei
pubblici appalti. I requisiti soggettivi (morali) o immateriali (certificazione di qualità, certificazioni
ambientali, contratti pregressi per forniture e servizi analoghi, iscrizione ad albi o elenchi),
rappresentano elementi strettamente connessi e correlati al complesso aziendale e non possono
quindi essere “prestati” (tramite istituto di avvalimento) ad altre organizzazioni che non li
possiedono in proprio. E’ quindi sicuramente condivisibile un approccio “sostanzialistico”,
secondo il quale il ricorso all’avvalimento debba essere limitato ai requisiti che possono
materialmente ed effettivamente essere messi a disposizione di un altro soggetto. Per i suddetti
requisiti la prova va fornita mediante contratti che abbiano una “causa” (quali la cessione di ramo
d’azienda, l'affitto, la locazione ecc) in quanto il contratto atipico di avvalimento potrebbe
risultare un artificio formale e inidoneo a garantire la qualità nella fase di esecuzione del contratto,
tanto da vanificare la previsione dei requisiti nella lex specialis di gara, anche per esempio con
riguardo ai requisiti di natura economico-finanziaria. In sostanza, l’effettiva disponibilità delle
risorse da parte dell’impresa ausiliata deve essere oggetto di valutazione da parte della stazione
appaltante, tanto da portare all’esclusione dell’impresa che ricorre all’avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti, qualora questa non sia in grado di dimostrare di essere nelle
condizioni di utilizzare in maniera concreta ed effettiva le risorse “prestate” dall’ausiliaria.
Così CdS 1873/2006: nell’ordinamento interno, con l’art. 35 della legge n. 109/1994 (attualmente art.116
cod. appalti) sono state, in particolare, previste- sia pure con riferimento alla fase esecutiva del contratto,
ritenute però estensibili anche alla fase dell’aggiudicazione dell’appalto- alcune ipotesi (cessione di azienda e
trasformazione, fusione e scissione di società) in cui è consentita la successione nel rapporto negoziale con
l’amministrazione appaltante, modificandosi in tal modo ed integrando l’art. 18, comma 2, della legge n.
55/1990, come già sostituito dall’art. 12 della legge 12 luglio 1991, n. 203. Contemporaneamente si è ritenuta
ammissibile la circolazione oggettiva di alcune delle referenze proprie dell’operatore economico, le quali, in
quanto non strettamente personali dell’imprenditore, possono essere utilizzate da diverso soggetto alla sola
condizione che esso dimostri di poterne effettivamente disporre e che dell’utilizzazione sia fatta informazione
alla stazione appaltante (cosiddetto principio dell’avvalimento).
E più di recente, dopo l'introduzione dell'istituto dell'avvalimento, CdS n. 2952 del 30 giugno
2016: Il Collegio non ignora (e, anzi, condivide) l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento
non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario,
contenere il puntuale e concreto impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le
risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l’apparato organizzativo effettivamente necessari alla
partecipazione alla gara e all’esecuzione dell’appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346),
ma reputa che, nella fattispecie esaminata, i predetti requisiti risultino integrati.
3.4- Fermo restando, infatti, che il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica
ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la
declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al “prestito” dei requisiti organizzativi, tecnici o
finanziari di cui difetta l’impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura, l’indagine circa l’efficacia del
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contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev’esser svolta in concreto,
avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di
garanzia assegnata all’istituto dall’art.49 del d.lgs. n.163 del 2006 (allora vigente).
5- Nel caso concreto, è documentato che, a fronte della comunicazione del contratto di affitto
(comunicazione del 27.10.2011, doc.16 att), la SNAM ha dichiarato di dover procedere alle
necessarie verifiche (doc.17 attore; docc.6 e 7 conv.) e poi ne ha comunicato l'esito negativo sia a
CAMBARERI che a EDIMONT (doc.19 att; doc.8 conv.) in data 29.11.2011, rilevando
specificamente l'assenza per la CAMBARERI di fatturato adeguato e idoneo a giustificare i
requisiti di qualifica (doc.29 att).
Ebbene, da quanto prima motivato -in particolare circa l'onere del cessionario di comprovare il
possesso dei requisiti vigenti al momento del subentro, onere che non può essere surrogato da
comportamenti diversi- discende la legittimità dell'opposizione avanzata dalla SA, con effetti
risolutivi totali sulla situazione in atto (il rapporto con la cedente).
Si consideri quanto segue:
a) non risulta che nel contratto di affitto di ramo d'azienda (doc.15 attore) e neanche nella relativa
comunicazione alla SA datata 27.10.2011 (doc.16 attore), sia espressamente indicato né un
trasferimento di qualifiche e requisiti (in particolare, quello economico-finanziario) da parte della
concedente all'affittuaria, né che l'affittuaria si avvale di quelli dell'azienda cedente in forza di un
contestuale accordo di avvalimento tra le parti (per es.CdS 70/2015; secondo CdS 2568/2015, il
fatturato maturato negli anni precedenti la cessione costituisce titolo professionale di chi ha in
precedenza gestito l'azienda e dunque non può ritenersi trasferito al cessionario alla pari di
componenti oggettive dell'azienda.
b) intendendo l'avvalimento (art.76 co.9 reg.esec.) istituto di applicazione generale anziché
limitato alla fase di gara, si rileva che le esigenze di garanzia della SA non risultano assolte né dal
contenuto del contratto di affitto, né dalle dichiarazioni che dovrebbero costituire accordo di
avvalimento, per omessa indicazione puntuale del fatturato e perciò assenza di vincolatività
dell'impegno finanziario assunto. Il contenuto del contratto e delle successive dichiarazioni non
ha consentito alla SA neanche di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse da parte
dell'impresa ausiliata. La dichiarazione di avvalimento non può essere resa per il tramite di un
generico rinvio a tutti i requisiti, ma deve dettagliatamente indicarli in modo singolo, anche al fine di
facilitare i controlli sia sull'impresa ausiliata che sii quella ausiliaria (cfr.Tar Campania Napoli 2148/2009);
c) infatti, le dichiarazioni rese alla SA dalle parti dell'affitto di ramo d'azienda -comunque solo
successive all'opposizione di SNAM e alla comunicazione di recesso- non recano indicazione
specifica del fatturato relativo al ramo oggetto di affitto né riportano analiticamente i dati riferiti
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al fatturato globale e al fatturato specifico degli ultimi anni, bensì in esse è genericamente
invocato da parte di Cambareri l'avvalimento dei requisiti finanziari della concedente EDIMONT
(doc.30 attore del 16.12.2011) e da parte di EDIMONT è indicata una generica assunzione di
"obbligo di mettere a disposizione tutte le risorse finanziarie oggetto di avvalimento" (doc.31
attore, del 16.12.2011), dunque privo dei caratteri della completezza e concretezza, soprattutto in
assenza di puntuale indicazione del fatturato e delle risorse;
d) i documenti (da 49 a 66) in giudizio prodotti dalla parte attrice -originaria aggiudicataria- con
l'intento di dimostrare la presenza delle qualifiche in capo a CAMBARERI (allegati alla memoria
n.2) non soddisfano (neanche tardivamente, in questa sede) l'onere di dimostrazione che è (era) a
carico precipuo della cessionaria (in questo senso, anche AVLP nn 21 e 22 del 2001) per quanto
stabilito dall'art.116 sopra esaminato. Non vi è difatti allegazione o dimostrazione si fosse trattato
di documenti consegnati e/o noti a SNAM nell'ambito del procedimento di verifica. Nè
potrebbero, ora, consentire il recupero del maturarsi del termine di 60 giorni di cui alla norma,
entro il quale la SA ha dichiarato l'opposizione al subentro. Si deve ritenere, difatti, con riguardo
alla previsione del termine di 60 giorni, di cui all’art. 116, co. 2 (“nei sessanta giorni successivi la
stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-
sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni) che il termine decorra dall'invio della
comunicazione (che è condizione di avvio del subprocedimento) e la stazione appaltante potrà
opporsi al subentro entro tale termine, non solo nell’ipotesi di mancanza dei requisiti previsti
dalla legislazione antimafia in capo al soggetto subentrante, ma anche per la mancanza delle
qualificazioni previste dall’art. 116, co. 1, che il soggetto subentrante è tenuto ad attestare, nonché
degli ulteriori elementi che consentono di soddisfare i requisiti e le condizioni legittimanti il
subentro nell’esecuzione del contratto come sopra descritti. Una volta espressa la opposizione, si
produce l'effetto risolutivo di cui alla norma. In ogni caso, il diniego di SNAM al subentro non è
valutabile in termini di illegittimità neanche alla luce di tali documenti, dei quali sfugge la
immediata e diretta rilevanza probante, neanche illuminata dalla prova testimoniale sollecitata
dall'attore sul punto (pag.4 memoria 2): in particolare, inammissibile e irrilevante perché volta ad
un giudizio di adeguatezza delle attestazioni per ENI già possedute da CAMBARERI SPA,
nonché ad un giudizio di trasferibilità alla CAMBARERI SPA delle qualifiche già passate ad
EDIMONT dalla Cambareri Giuseppe &C spa.
e) si deve concludere che le parti non hanno, in alcun punto del contratto di affitto,
concretamente e chiaramente voluto e accordato il trasferimento anche del fatturato pregresso
quale oggetto dell’affitto, come si ricava dalla del contratto. Tale di trasferimento (o "prestito" dei
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requisiti) non è automatico effetto del contratto di affitto. Il patto di avvalimento risultante dalle
dichiarazioni prodotte non è idoneo. Lì dove l'art.2 del contratto di affitto si riferisca
effettivamente alla trasmissione di qualifiche e attestazioni SOA, ciò potrebbe comportare solo
che il cessionario ha facoltà di avvalersi dei requisiti oggettivi del cedente per ottenere una
attestazione SOA ex novo e in proprio (cioè, non potrebbe giovarsi direttamente delle
qualificazioni della cedente nei confronti della SA ma solo dei requisiti fatti oggetto di prestito -
avvalimento-, verso le società di attestazione, le quali potranno valutare per il rilascio della
certificazione al nuovo soggetto i requisiti già accertati). In questi termini anche CdS 70/2015: Ad
avviso del collegio, l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene
rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla
legge in capo al solo soggetto giuridico che l’ha richiesta. Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra
azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell’attestazione
di qualificazione dell’azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti,
viene onerato a richiedere “ex novo” una propria attestazione SOA.
6- EDIMONT sostiene che SNAM sarebbe pervenuta erroneamente all'esito negativo della
verifica, poiché i requisiti qualificanti erano invece già presenti in capo alla CAMBARERI SPA,
come sarebbe dimostrato dal fatto che erano stati ravvisati da altro soggetto ossia da ENI
(produce allo scopo docc.44 e 45, recanti data 20.1.2012, perciò successivi ai fatti).
Evidentemente, il possesso dei requisiti non può semplicemente desumersi (ora per allora) dalla
(asserita) presenza in capo a CAMBARERI di qualifiche per ENI, con la pretesa di ritenerle
valevoli anche per SNAM, atteso che ciò che qui rileva è l'esito dello specifico subprocedimento
apertosi nell'ambito del rapporto EDIMONT-SNAM e la effettiva, puntuale attestazione (in quel
subropocedimento) di documentazione in grado di condurre a una positiva verifica da parte della
committente SNAM (ciò che non è stato).
Sostiene ancora la parte attrice che erronei sarebbero il diniego di SNAM e l'opposizione al
subingresso (con conseguente illegittimità del recesso dai rapporti) in quanto CAMBARERI, in
virtù dell'avvalimento quale istituto generale consentito dal sistema, aveva la possibilità di
avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e anche tecnologico-professionale di essa
EDIMONT (cd.ausiliaria rispetto alla società avvalente). Però, in tale argomentare, si tralascia di
considerare che già EDIMONT -a sua volta- aveva ricevuto trasferiti da impresa cedente
(Cambareri Giuseppe &C spa) i requisiti di ordine economico e finanziario (cfr. contratto di
cessione, doc.2 attore a pag.5), mentre invece non è consentito un avvalimento di un soggetto che
a sua volta utilizza i requisiti di altro soggetto, realizzandosi altrimenti una fattispecie di avvalimento
a cascata non consentita: la garanzia per la SA di ricevere la migliore prestazione non sarebbe
assicurata se nessuno dei soggetti concorrenti possiede i requisiti richiesti.
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In definitiva, ritiene questo giudice che, assente la necessaria dimostrazione effettiva e concreta
del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di qualificazione in capo
all'affittuario e non potendosi ravvisare un trasferimento di essi all'affittuaria mediante
avvalimento, l'opposizione di SNAM al subentro è da ritenersi legittima, così come gli effetti
risolutivi dei rapporti in essere; consegue il rigetto delle domande risarcitorie che su tale assunto
trovavano titolo.
7- Va disattesa anche la richiesta attorea di risarcimento danni conseguenti alla omessa revoca, da
parte di SNAM, del comminato annullamento delle qualifiche al fine di proseguire con
EDIMONT l'esecuzione dei contratti.
Innanzitutto, la autonoma "risoluzione" da parte di EDIMONT del contratto di affitto con
CAMBARERI (solo successivamente all'esito negativo delle verifiche di SNAM), non è in grado
di ripristinare in via automatica le qualifiche annullate, qualifiche che discendono dall'applicazione
di sistemi di riconoscimento e attestazioni rigidamente individuati (o accertamento demandato al
committente in sede di gara, o accertamento da parte di un soggetto terzo, SOA esclusivamente
competenti) .
Inoltre, non è in astratto censurabile l'annullamento dichiarato da SNAM, quanto meno in
considerazione dell'opzione giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi di cessione non
accompagnate dall'attivazione dell'avvalimento, si verifica in virtù dell'effetto traslativo la
decadenza del cedente dalla titolarità delle qualificazione (il CdS, con ordinanza 1152/2017,
dando atto dei contrasti giurisprudenziali insorti in ordine all'effetto della cessione di ramo
d'azienda sui requisiti di qualificazione, ha rimesso la questione all'Adunanza Plenaria). In
concreto, la cedente EDIMONT (per i medesimi motivi sopra elencati in ordine alla
indeterminatezza delle indicazioni sui requisiti di capacità economica) non si è data carico di
allegare e dimostrare di non aver perso la consistenza aziendale che gli aveva consentito di
ottenere le attestazioni SOA (peraltro, come detto, trattavasi di attestazioni SOA già oggetto di
cessione a suo favore).
Non ravvisandosi i presupposti per la formulazione di un giudizio di illegittimità nelle
dichiarazioni di opposizione e di recesso da parte di SNAM, condotte invece rientranti
nell'esercizio legittimo di facoltà e poteri attribuiti ex lege o previsti inter partes (per esempio:
art.13.1 Condizioni Generali, doc.10 conv; artt.21 e 58 Capitolato Generale, doc.11 conv.), vanno
quindi rigettate le domande di: risarcimento danni da mancato riconoscimento delle qualifiche e
da illegittima opposizione al subentro; risarcimento danni da mancata prosecuzione dei contratti
in corso; ristoro degli esborsi per opere di messa in sicurezza dei cantieri, per sgombero e
smobilitazione dei cantieri, per inutilizzo di materiali approvvigionati, per oneri finanziari, fermo
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tecnico e immobilizzo attrezzature, trattandosi di diminuzioni patrimoniali tutte connesse a
condotta legittima di SNAM o direttamente conseguenti ad iniziative dall'aggiudicatario e al
rischio assunto dall'impresa. Inoltre, le suddette voci economiche sono da ritenersi escluse a
mente delle clausole contrattuali citate, le quali consentirebbero solo il pagamento dei lavori
eseguiti fino al momento dello scioglimento contrattuale determinato da fatto dell'appaltatore.
8- Ebbene, quanto alle domande di pagamento a titolo di corrispettivo contrattuale (per opere
completate, per i lavori in corso e per le riserve), il tutto per prestazioni eseguite entro il
momento del recesso da parte di SNAM, si deve condividere ad accogliere l'eccezione di
inesigibilità svolta dalla convenuta, che ha dimostrato in via documentale (docc.da 49 a 64) il
grave inadempimento di EDIMONT nei confronti dei suoi dipendenti (EDIMONT è stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Palmi in data 15.1.2014), manifestatosi in epoca anteriore alla
cessazione dei rapporti e perdurata nel prosieguo (tanto è vero che EDIMONT dà atto del fatto
che alcuni suoi dipendenti sono ancora a credito di mensilità, per altri sussistono debiti verso gli
enti previdenziali).
Difatti, l'assenza di documento unico di regolarità contributiva (l'ultima attestazione di regolarità
è al settembre 2011, tutte le fatture per opere già eseguite e per opere in atto alla data del recesso
sono state emesse successivamente) comporta il blocco dei pagamenti da parte della SA in favore
dell'affidatario irregolare (ove appunto l'art.118 cod.appalto richiede la regolarità al momento del
pagamento), per cui gli importi pure accertati dal consulente tecnico relativamente a ciascuna voce
suddetta non possono costituire oggetto di condanna attuale di pagamento in favore di
EDIMONT, ciò sia alla luce dell'art.118 cod.appalti, sia anche in forza dell'eccezione mossa dalla
committente, volta a paralizzare la pretesa di pagamento avanzata da controparte, in quanto
inesigibile e fondata su pattuizioni (art.21 Capitolato generale, art.10.8 condizioni generali
doc.13), documenti mai oggetto di disconoscimento/contestazioni in giudizio.
Gli importi verificati dal consulente, in una relazione di natura altamente tecnica e che appare
immune da errori o da vizi logici e che perciò viene sul punto interamente recepita, sono:
€223.542,25 per le opere eseguite -p.9 relazione; € 545.905,60 per lavorazioni in atto al momento
del recesso -p.14 relazione; ed €53.341,02 complessivamente quantificate a titolo di riserve -p.29
relazione, tutte espresse al netto di iva. Il totale, che costituisce l'unica posta a credito di
EDIMON riconoscibile in causa (€ 822788,87 oltre iva) e tuttavia non esigibile (né potendosi
operare una compensazione in assenza di prova di pagamenti effettuati direttamente ai lavoratori
o agli enti e comunque dell'importo certo corrispondente alle inadempienze contributive e
retributive) è considerato solo ai fini di una giusta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
Rigetta le domande avanzate da EDIMONT SPA ora FALLIMENTO EDIMONT SPA in
persona Curatore p.t,. nei confronti di SNAM RETE GAS SPA;
compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 21 agosto 2017
Il Giudice
dott. Luisa Vasile
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