Sentenza n. 115/2016 pubbl. il 04/02/2016 RG n. 3644/2013 ... · SENTENZA nella causa civile...
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona
della dr.ssa Adriana De Tommaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3644/2013 r.g. promossa con
citazione notificata il 19/9/2013 e vertente
TRA
Collini Piergiorgio in proprio e quale legale rappr. della Collini
Gestioni s.r.l., corrente in Pinzolo (TN), rappr. e dif. dall’avv. I.
Giovanazzi per delega a margine della citazione ed elett. dom. in
Trento presso la stesso;
attore
CONTRO
Ricci Luca, in proprio e nella spesa qualità di amministratore di
amministratore della R.T.A. Hotel Posta di Madonna di Campiglio
rappr. e dif. dall’avv. A. Donati per delega in calce alla comparsa e
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dall’avv. G. Dies per procura in atti e presso di lo stesso dom. in
Trento;
convenuti
avente ad oggetto: risarcimento danni; amministrazione
multiproprietà
sulle conclusioni di cui al verbale di udienza dell’8/10/2015
FATTO E DIRITTO
Piergiorgio Collini in proprio e quale legale rappresentante
della Collini Gestioni s.r.l. ha citato in giudizio Luca Ricci per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, sia dal Collini
personalmente che dalla società dallo stesso rappresentata, a causa
di comportamenti illeciti di Luca Ricci. Premesso di avere assunto,
come Collini Gestioni s.r.l., la gestione della R.T.A. (residenza
turistico alberghiera) Hotel Posta a Madonna di Campiglio, in forza
di provvedimento del tribunale fallimentare di Brescia a seguito del
fallimento del precedente gestore, società Il Bagaglino s.r.l., espone
l’attore che dal 2011 il Ricci si è arrogato illegittimamente poteri
gestori e di amministrazione della R.T.A. ostacolando l’attività di
gestione, ed invocando, quale fonte di legittimazione, la sua nomina
ad amministratore nell’assemblea del 3 luglio 2011 e a fondamento
della sua azione l’atto di revoca della gestione alla società Collini
del 5 aprile 2013, quando invece la nomina del 3 luglio 2011 non
era avvenuta in seno all’assemblea generale dei mono e multi-
proprietari della R.T.A., ed era quindi invalido e inefficace anche
l’atto di revoca, non trovando applicazione, nell’ambito della
R.T.A., le norme sull’amministrazione condominiale.
Parte attrice addebita quindi a Luca Ricci di aver diffuso
informazioni non veritiere circa la presunta cessazione dell’attività
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di gestione della R.T.A. da parte della Collini Gestioni, che avrebbe
determinato un vistoso calo nelle prenotazioni dei periodi di
vacanza presso la struttura inducendo in errore la clientela e
impedendo lo sfruttamento dei periodi a disposizione del gestore,
con conseguente grave pregiudizio economico per la società.
Lamenta parte attrice anche un danno non patrimoniale patito dalla
società, come danno all’immagine, per essere stata svilita
l’immagine commerciale della Collini Gestioni s.r.l. sia presso i
multiproprietari che presso molti soggetti terzi, clienti, enti, autorità
di pubblica sicurezza ed altro, avendo Ricci rilasciato informazioni
non veritiere sul mancato o errato assolvimento, da parte della
società, degli obblighi di gestione sulla stessa gravanti, assunti del
tutto infondati perché invece Collini aveva rilevato una struttura
fatiscente e l’aveva riqualificata, ed inoltre molte delle contestazioni
di Ricci si sostanziavano in calunnie e diffamazioni (indebito e
fraudolento trattenimento dei buoni reddito, mancato impiego dei
fondi per la riqualificazione). Oltre al danno patrimoniale e non
patrimoniale patito dalla società, Collini Piergiorgio allega di aver
subito personalmente un danno non patrimoniale perché oggetto di
una vera e propria campagna denigratoria da parte del convenuto
che in più occasioni lo aveva accusato coram populo di condurre
l’attività imprenditoriale illecitamente e con mancanza di
professionalità, ledendo così la sua reputazione e anche la sua
salute, per avere egli riportato un infarto al miocardio nel 2012,
chiaramente riconducibile allo stress causatogli dai ripetuti violenti
e ingiusti attacchi alla sua immagine e alla sua onorabilità dal
convenuto.
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Parte attrice ha quindi chiesto accertarsi che Luca Ricci non è
il gestore/amministratore della R.T.A. hotel Posta di Madonna di
Campiglio e in subordine, ove ritenuta tale qualifica in capo a Ricci,
secondo le norme artt. 1106 e/o 1129 c.c., che sia accertato che nel
2003 i mono e multi proprietari della R.T.A. hanno affidato la
gestione della stessa R.T.A. alla società Collini Gestioni s.r.l. in
virtù di valido e tuttora efficace titolo contrattuale. Inoltre ha chiesto
accertarsi la nullità/illegittimità/inefficacia dell’atto di revoca del 5
aprile 2013 inviato dal Rizzi alla società Collini gestioni s.r.l. e la
condanna di Ricci a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale a favore della Collini Gestioni s.r.l., per l’importo
di € 150.000,00, o per quello diverso di giustizia,. e in favore di
Collini Piergiorgio personalmente per l’importo di € 50.000,00 o per
quello diverso di giustizia.
Ricci Luca, costituitosi in giudizio sia in proprio che nella
spesa veste di amministratore della R.T.A. ha resistito alle domande
chiedendone il rigetto. Premesso che il precedente amministratore
Piergiorgio Collini, nell’assemblea straordinaria dei proprietari del
27/10/2007 aveva proposto di affidare la gestione alla Collini
Gestioni s.r.l. per la durata di anni sei, impegnandosi ad effettuare i
lavori per la regolarizzazione della situazione normativa e la
sistemazione della struttura, come da capitolato per € 924.270,00,
trattenendo per sei anni i cd. buoni reddito spettanti al multi o mono
proprietario in caso di locazione dell’appartamento, e che la
proposta era stata accettata, il convenuto ha allegato che a seguito
della sua nomina ad amministratore dal 10/10/2011 in forza di
delibera assembleare aveva rilevato inadempienze della gestione
con carenze alla sicurezza dell’immobile e mancato rispetto di
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prescrizioni tecniche inderogabili e che poiché la Collini Gestioni
s.r.l era rimasta inerte, nonostante la messa in mora rivolta, la stessa
era stata sollevata dall’incarico con lettera di revoca del 5/4/2013
con intimazione alla consegna dei locali; data la renitenza della
Collini Gestioni a provvedere alla riconsegna era stata convocata
l’assemblea generale dei mono e multi proprietari per il 16/6/2013 e
nel corso della riunione era stata ratificata la nomina di Ricci ad
amministratore e allo stesso conferiti i poteri di nominare un nuovo
gestore in luogo della Collini Gestioni s.r.l. ormai decaduta. Ciò
nonostante la stessa persisteva a conservare la gestione della R.T.A.
e ad incassare le somme ricavate dalle affittanze senza valido titolo.
In merito alle domande risarcitorie avanzate da parte attrice, il
convenuto ha asserito che tutte le comunicazioni e diffide inviate
erano pienamente legittime e non potevano essere qualificate come
danno ingiusto.
Parte convenuta ha quindi concluso chiedendo, oltre che il
rigetto delle domande attrice, in via riconvenzionale, previo
accertamento dell’inadempimento della Collini Gestioni s.r.l., al
mandato conferitogli, la condanna al risarcimento del danno da
liquidare in corso di causa e, previo accertamento della cessazione
del mandato gestionale di Collini Gestioni dalla data di revoca o in
subordine dalla scadenza naturale del 29/10/2013, o ancora in
subordine dalla data da accertarsi, la condanna di Collini Gestioni
s.r.l. alla consegna e rilascio all’amministratore di R.T.A,. Hotel
Posta dell’omonimo complesso immobiliare attraverso la dazione
delle chiavi tutte del medesimo, di ogni sua pertinenza e si tutta la
documentazione concernente la gestione dello stesso, oltre alla
condanna della società alla restituzione dei ricavi percepiti senza
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titolo dalla gestione della R,.T.A. Hotel Posta dopo la cessazione del
mandato e al risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna
dell’immobile e da determinare secondo equità; Ricci in proprio ha
chiesto la condanna della società attrice al risarcimento del danno
liquidato nella somma non inferiore ad € 35.000,00 o la diversa di
giustizia e la condanna degli attori al risarcimento del danno per lite
temeraria.
Parte attrice ha chiesto il rigetto delle domande di parte
convenuta.
Come emerge dalla narrativa degli atti introduttivi e dalle
altre difese delle parti, la questione alla base della vertenza è
costituita dalla contesa della gestione della R.T.A. Hotel Posta di
Madonna di Campiglio, tra la Collini Gestioni s.r.l. e Luca Ricci.
Le residenze turistico alberghiere sono annoverate, dall’art. 5
della l. provinciale di Trento n. 7/2002, tra gli esercizi alberghieri,
definiti dall’art. 2 come esercizi recettivi a gestione unitaria dotati di
almeno 7 unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso
corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e
servizio di prima colazione nonché eventuali servizi di
somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.
L’art. 5 della l. p. 7/2002 definisce specificamente le residenze
turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio
agli ospiti in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina
ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per
una quota minima del 70% dei posti letto.
E’ quindi la legge provinciale a prevedere la gestione unitaria
anche nell’ambito di tale specifica forma di esercizio alberghiero,
qual è la R.T.A. Hotel Posta di Madonna di Campiglio. La figura
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del gestore è d’altronde considerata anche nel regolamento della
R.T.A. Hotel Posta laddove l’art. 5 stabilisce che alle unità non può
essere data una destinazione d’uso diversa da quella turistico-
alberghiera che è e deve essere esercitata, nell’intero complesso, da
un unico gestore.
L’Hotel Posta era stato preso in locazione dalla società Il
Bagaglino in forza di contratto di locazione alberghiera del
2/6/1987. A seguito del fallimento della società conduttrice la
gestione venne assunta dalla Collini Gestioni s.r.l., al cui legale
rappresentante Collini Piergiorgio erano state consegnate le chiavi
della struttura come da provvedimento del tribunale di Brescia del
20 novembre 2003 (il 3/12/2003 veniva presentata la denuncia
d’inizio dell’attività dell’esercizio alberghiero di tipo Residenza
Turistico Alberghiera con somministrazione aperta al pubblico).
In sede di assemblea straordinaria dei proprietari della R.T.A.
Hotel Posta ivi tenutasi il 28/10/2007, Piergiorgio Collini,
amministratore, propose di affidare il compito di gestore alla Collini
Gestioni per sei anni, impegnandosi ad effettuare i lavori per
regolarizzare la situazione normativa e alla sistemazione della
struttura anticipando se necessario le spese per gli interventi più
urgenti, descritti nell’allegato 3 del verbale della riunione.
L’assemblea approvò tale proposta; conseguentemente la veste di
gestore della struttura alberghiera continuava ad essere della Collini
Gestioni s.r.l..
Tanto premesso, va disattesa la pretesa della parte attrice circa
una durata trentennale della funzione di gestore in capo alla società,
non risultando pertinente il richiamo alla durata trentennale del
contratto di locazione del 2/6/1987, di cui sopra, atteso che Collini
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Gestioni s.r.l. non risulta subentrata in detto rapporto di locazione,
che si era anzi sciolto con il fallimento de Il Bagaglino s.r.l.; altro è
la detenzione relativa alla locazione dell’Hotel, altro la detenzione
connessa al mandato gestorio, che la Collini Gestioni si era vista
confermare all’esito della richiamata assemblea dei proprietari del
28/10/2007, che determinava la durata dell’incarico in sei anni. Il
periodo è ormai scaduto e dunque Collini Gestioni s.r.l. non è più
gestore della R.T.A., potendo essere al più ipotizzata la permanenza
in carica ai soli fini della gestione ordinaria sotto forma di proroga
sino alla nomina di un nuovo gestore. La materia del contratto di
affitto esula totalmente dal thema decidendi.
Le imputazioni di inadempimento mosse dal convenuto
all’operato della Collini Gestioni s.r.l., con richiesta altresì di
rendimento del conto dei buoni reddito dalla stessa trattenuto e la
pretesa di ottenere in riconsegna la struttura previo accertamento del
grave inadempimento o comunque della cessazione del mandato, si
fondano sulla nomina ad amministratore in forza della delibera
assembleare del 3/7/2011 e sulla delibera assunta in sede di riunione
straordinaria del 13/10/2012 dei monoproprietari e dei delegati dei
multiproprietari della R.T.A., nella parte in cui lo stesso era stato
autorizzato a rinnovare la cessazione della gestione alla Collini
Gestione s.r.l. possibilmente prevedendo che per il corretto
passaggio di consegne vi sia una pre consegna dei documenti di
gestione almeno tre mesi prima rispetto alla data di scadenza
fissata al 27 ottobre 2013, oltre che alla delibera dell’assemblea
generale e plenaria dei mono-proprietari e multi-proprietari del
16/6/2013, quando era stata ratificata la sua nomina ad
amministratore e conferito a lui il potere di nominare un nuovo
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gestore della R.T.A. Hotel Posta in luogo di Collini Gestioni s.r.l.;
del resto prima ancora di tale delibera lo stesso Ricci, quale
amministratore, aveva già con raccomandata del 5/4/2013 revocato
il mandato di gestore alla società intimando l’immediata consegna
dei locali.
Va osservato che nel regolamento della R.T.A. non si fa
menzione della figura dell’amministratore quale prevista in materia
di condominio dal codice civile, e del resto la R.T.A., per la
specifica destinazione, presenta caratteristiche peculiari che la fanno
divergere da un mero condominio di edifici; l’attività di
amministrazione viene svolta in buona parte, in siffatte strutture, dal
gestore, e invero nel regolamento della R.T.A. Hotel Posta si fa
riferimento al gestore quale soggetto tenuto all’esecuzione delle
riparazioni di piccola manutenzione del fabbricato come alle spese
di conservazione e di ordinaria manutenzione dei mobili che
arredano le unità, ed ancora allo stesso gestore il regolamento si
riferisce nell’attribuirgli il potere di eseguire direttamente gli
interventi richiesti per il mantenimento del complesso in buono stato
locativo ed idoneo all’esercizio dell’attività in esso svolta,
addebitandone il relativo costo alla proprietà, contro presentazione
della documentazione di spesa. Oltre alla figura del gestore il
regolamento prevede la figura del delegato: secondo l’art. 8 i
partecipanti alla comunione di ciascuna unità nominano un loro
rappresentante, scelto anche tra i non proprietari, e tutti i
rappresentanti, a loro volta, nominano un loro delegato il quale cura
i rapporti con il gestore; è a tale delegato, infatti, che il gestore
presenta la documentazione di spesa, ed è il delegato che, a norma
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dell’art. 11 del regolamento, suddivide l’ammontare delle spese e di
altri eventuali costi tra le varie comunioni curandone l’incasso.
Il ruolo di amministratore attribuito a Luca Ricci nelle
summenzionata delibera del 3/7/2011, atteso anche il tipo di
assemblea in cui la delibera venne assunta, assemblea dei
rappresentanti delle unità immobiliari (che secondo l’art. 8 co. 2 del
regolamento nominano un loro delegato il quale cura i rapporti con
il gestore), si riconduce quindi, al di là dei termini impiegati, alla
qualifica di delegato di cui all’art. 8 del regolamento, e sono
pertanto superate le obiezioni tutte mosse da parte attrice in merito
all’inammissibilità della figura dell’amministratore nell’ambito
della R.T.A. (e del resto lo stesso Collini Piergiorgio aveva rivestito
lo stesso ruolo denominato di “amministratore” fino a quel
momento).
Parte attrice ha contestato la validità di tutte le delibere, a
partire da quella di nomina di Ricci Luca quale amministratore,
perché alcuni rappresentanti degli appartamenti che avevano ivi
espresso il loro voto non avevano a loro volta il potere di assumere
questa decisione perché designati a rappresentare le singole unità in
base a delibere radicalmente nulle siccome assunte senza il
consenso della maggioranza dei proprietari dei singoli appartamenti.
Ha esposto che per essere valide le delibere avrebbero dovuto essere
assunte in seno ad assemblea regolarmente costituita ai sensi delle
disposizioni contenute nel regolamento e statuto del consorzio
Bagaglino Madonna di Campiglio (costituito tra i proprietari della
residenza turistico alberghiera Hotel Posta, di cui fanno
obbligatoriamente parte tutti i proprietari dell’immobile e loro
successori e aventi causa), regolamento di cui vanno in particolare
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vanno richiamati gli art. 17 18. Sostiene ancora parte attrice che
sarebbero state invalide anche le delibere assunte in seno alle
singole comunioni, per la nomina del rappresentante comune, anche
applicando la disciplina del codice civile sulla validità delle
deliberazioni dell’assemblea del condominio, anziché quella dello
statuto del consorzio, richiamando lo schema sub doc. 30, e ciò in
quanto assunte in mancanza del minimo numero di presenti;
sostiene altresì, con riferimento anche alle delibere assunte nelle
assemblee dei proprietari del 13/10/2012 e del 16/6/2013, che le
stesse sarebbero state invalidamente assunte perché ivi presenti solo
alcuni dei delegati di appartamento nominati ai sensi dell’art. 8 del
regolamento e per essere state inviate le convocazioni solo ad alcuni
dei multiproprietari e non a tutti (tanto che quelli partecipanti alle
riunioni indette dal Ricci sarebbero solo il 9,680% della proprietà
totale della R.T.A.).
Tali obiezioni non risultano concludenti a fini di causa, non
essendo questa la sede propria per delibare la validità delle delibere
delle assemblee dei mono e multi proprietari della R.T.A. e neppure
di quelle dei diversi proprietari delle singole unità.
Ed invero, inquadrandosi il rapporto tra gestore - Collini Gestioni
s.r.l. - e Ricci, all’indomani della nomina di questi e soprattutto
della sua conferma in sede delle successive assemblee dei mono e
multiproprietari della R.T.A., quale un rapporto tra il mandatario
(gestore) e il rappresentante dei mandanti (l’amministratore quale
rappresentante dei proprietari secondo la maggioranza espressasi
nelle assemblee), era sufficiente l’esibizione del deliberato
assembleare da parte del secondo nei confronti del primo a valere
quale giustificazione del potere rappresentativo (così come prevede
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l’art. 1393 c.c., a norma del quale il terzo che contragga con il
rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri
e se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia
da lui firmata). Le delibere in esame non risultano essere state
annullate a seguito di impugnazione, e, premesso che non si
ravvisano ipotesi di nullità del deliberato (cfr. CASS. Sez. U,
Sentenza n. 4806/2005: In tema di condominio negli edifici,
debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale
prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o
illecito -contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon
costume- le delibere con oggetto che non rientra nella competenza
dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle
cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei
condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto;
debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi
alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal
regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in
violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari,
attinenti al procedimento di convocazione o di informazione
dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel
procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti
qualificate maggioranze in relazione all'oggetto) non competeva al
Collini, terzo rispetto al rapporto intercorso tra il rappresentante e i
rappresentati, bensì eventualmente a costoro, i singoli proprietari,
farne valere eventuali vizi, per cui quelle delibere debbono ritenersi
assistite da una presunzione di legittimità e validità sufficiente a
sostenere il potere del Ricci - rappresentante, appunto, dei
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proprietari, così pronunciatisi in maggioranza - ad agire nei suoi
confronti per revocarlo o per ottenere l’accertamento della
cessazione della carica, in attuazione di quanto deliberato, nonché
per nominare in sua sostituzione un nuovo gestore, riprendendo in
consegna la struttura. Dal momento poi che Ricci venne autorizzato
anche a nominare il nuovo gestore, in nome e per conto dei
proprietari, lo stesso era altresì legittimato a richiedere al gestore
precedente, società qui attrice, la riconsegna della struttura, per
effettuarne a propria volta la consegna nelle mani del nuovo gestore
dallo stesso individuato secondo modalità tali da evitare
apprezzabili soluzioni di continuità nella gestione.
In tali termini, stante l’accertata cessazione della gestione
Collini comunque per scadenza del termine, va accolta la domanda
riconvenzionale di parte convenuta mirante ad ottenere la
riconsegna delle chiavi dell’intero complesso e sue pertinenze oltre
che di tutta la documentazione inerente la gestione.
La domanda, svolta in via principale dal convenuto, di far
decorrere la cessazione della gestione dall’antecedente data della
revoca intimata il 5 aprile 2013 non può invece trovare
accoglimento perché, indipendentemente dalla fondatezza dei
motivi di inadempimento contestati nella lettera di revoca, non vi
era autorizzazione dell’assemblea dei proprietari a che il
delegato/amministratore revocasse il mandato alla Collini Gestioni,
leggendosi solo, nel verbale dell’assemblea del 13/10/2012, che
l’amministratore era autorizzato a rinnovare la cessazione della
gestione alla Collini Gestioni, sempre con riferimento alla scadenza
naturale del mandato del 27/10/2013 (come si desume dalla richiesta
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di una pre consegna dei documenti di gestione almeno tre mesi
prima del passaggio di consegne).
Vanno poi esaminate le domande risarcitorie svolte da ambo
le parti.
Le domande di risarcimento del danno proposte da parte convenuta
attengono, per quanto riguarda la R.T.A. Hotel Posta, a censure alla
gestione Collini, cui veniva contestata la mancata esecuzione delle
opere promesse nell’assemblea dell’ottobre 2007, quando era stato
conferito il mandato per sei anni, e veniva richiamata una relazione
in materia di prevenzione incendi, in cui erano evidenziati
molteplici e preoccupanti carenze rispetto alle misure di
prevenzione obbligatorie; inoltre si contestava l’indebito
trattenimento dei buoni-reddito dei proprietari.
La documentazione prodotta da parte attrice (specificamente
in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) comprova
che gli impianti della struttura alberghiera sono stati nel tempo
sottoposti a verifiche ed opere, e se ritardi vi sono stati essi risultano
tuttavia giustificati dalla complessità e dallo stato di vetustà della
struttura dovuta alla trascuratezza risalente agli anni della gestione
da parte del Bagaglino (il cui fallimento è eloquente delle
manchevolezze della manutenzione dell’Hotel Posta).
L’espletamento di una Ctu volta a verificare lo stato dell’immobile e
la rispondenza di ogni impianto e dello stabile alla normativa
vigente non è concludente ai fini della richiesta di risarcimento del
danno che sarebbe stato patito dai proprietari in dipendenza della
mancata tempestiva esecuzione delle opere che Collini si era
impegnato a fare nell’assemblea del 27 /10/2007.
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In questo giudizio Collini Gestioni s.r.l. ha poi prodotto in atti tutti i
consuntivi delle spese straordinarie, il riparto consuntivo, gli importi
dei buoni reddito e dei buoni reddito meno l’importo delle spese
straordinarie, a partire dal 2007-2008, cfr. docc. da 15 a 19, (va
considerato il periodo di sei anni a partire dalla nomina del
27/10/2007), senza che parte convenuta abbia mosso contestazioni e
rilievi specifici in merito a quanto esposto in tali documenti,
neppure quanto al trattenimento, indebito, dei cd. buoni reddito della
multiproprietà, e a fronte della genericità degli addebiti e della
stessa richiesta risarcitoria di parte convenuta risulta esplorativa la
richiesta Ctu volta a verificare i ricavi e gli incassi e la regolarità
fiscale nella gestione ormai cessata. Né può essere affermato che
tutta la gestione (ivi compreso l’incasso dei buoni-redditi) nel
periodo successivo alla cessazione del mandato sia di per sé illecita
e dannosa, giacché una gestione abusiva non è necessariamente una
cattiva gestione.
Parimenti non è provata la presenza di danni derivanti dalla tardività
del rilascio.
Luca Ricci personalmente ha chiesto il risarcimento dei danni
non patrimoniali perché svariate comunicazioni di Collini Gestioni
s.r.l. ai proprietari della R,T.A. Hotel Posta lo avrebbero screditato e
diffamato descrivendo falsamente condizioni negative e fatti
circostanziati lesivi della sua onorabilità personale e professionale.
Viene per questo richiesta la condanna al pagamento di una somma
non inferiore ad e 35.000,00. Tale domanda il convenuto l’ha svolta
in comparsa di costituzione e risposta, senza però indicare
specificamente quali comunicazioni provenienti da parte attrice
conterrebbero le offese, e neppure le frasi ritenute offensive, né vi
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sono state precisazioni della domanda in merito, atteso la stessa
parte non aveva provveduto a depositare memoria ai sensi dell’art.
183 co. 6 n. 1 c.p.c.. Si ravvisa pertanto ab origine una eccessiva
genericità della domanda. Inoltre, nella seconda memoria ex art. 183
co. 6 c.p.c. il convenuto indica, come documentazione avente natura
diffamatoria, documenti da 27) a 32), ma in realtà in allegato alla
stessa memoria istruttoria risultano soltanto i documenti 25) e 26),
che consistono in una lettera a Ricci accompagnatoria della
consegna chiavi appartamenti e in un avviso contenente i nominativi
delle persone che avrebbero occupato un’unità, mentre non risulta in
atti la lettera sub 27), di ritenuto contenuto diffamatorio, e neppure i
successivi documenti sino al n. 32), risultando prodotti i documenti
solo a partire dal n. 36 con la terza memoria istruttoria. La
mancanza nel fascicolo di parte dei documenti che comproverebbero
le offese alla persona di Luca Ricci non consente al tribunale
neppure di valutare la fondatezza della domanda di risarcimento del
danno che si basa su quelle comunicazioni, ove ritenuta ammissibile
nonostante l’estrema genericità in fase di allegazione. La domanda
quindi non può essere accolta.
La domanda risarcitoria di parte attrice ha ad oggetto sia
danni patrimoniali, che sarebbero stati patiti dalla Collini Gestioni
s.r.l., che danni non patrimoniali, che sarebbero stati patiti sia dalla
stessa società che dal Collini personalmente, anche come danno alla
salute (infarto al miocardio).
La società si duole del fatto che Luca Ricci aveva diffuso la notizia
della cessazione della gestione da parte di Collini Gestioni s.r.l. e
ciò avrebbe causato un calo delle prenotazioni.
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Questo assunto è totalmente indimostrato, non constando
alcuna prova tangibile del fatto che un calo di presenze sia stato
determinato dalle condotte di Luca Ricci, piuttosto che da personali
scelte degli utenti a loro volta mossi dalle più svariate e possibili
motivazioni anche di carattere economico, o personale.
La domanda di risarcimento di danno patrimoniale va quindi
rigettata.
Meritevole di accoglimento si delinea invece la domanda di
risarcimento di danno non patrimoniale.
La revoca inviata da Ricci a Collini il 5 aprile del 2013,
recapitata alla società ed inviata anche, per conoscenza, all’ufficio
urbanistica pubblica e privata del comune di Pinzolo, ai vigili del
fuoco, agli uffici sanitari, alla polizia municipale e al comando della
stazione dei carabinieri di Madonna di Campiglio, sì da essere
potenzialmente letta da una serie di persone terze rispetto alla
vertenza in atto tra la Collini Gestioni e Collini Piergiorgio da un
lato e Ricci Luca dall’altro, trasmoda da una mera contestazione di
inadempimento e quindi dall’ambito di una pur agguerrita pretesa
fondata su rapporti contrattuali tra le parti (spendendo ivi il Ricci la
veste di rappresentante della R.T.A.), contenendo esplicite accuse di
fatti di reato, quanto al trattenimento in proprio di importanti somme
(punto 3) ) e quanto alle accuse mosse al gestore di diffamazione
dell’assemblea dei delegati (punto 8) ), all’abuso edile (punto 9) oltre
che alla non corretta e non trasparente rendicontazione fiscale e
finanziaria (punto 13), acquisendo indubbiamente carattere
offensivo e diffamatorio per la società ed indirettamente per la
persona d Piergiorgio Collini, che di essa era ed è il legale
rappresentante tra l’altro espressamente menzionato come soggetto
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cui erano state rivolte le richieste disattese, perché esorbitante dai
limiti di una pur accesa critica inserita nel contesto di una
controversia di natura civilistica in merito alla correttezza della
gestione.
Vengono altresì in rilievo gli episodi riferiti dai testi escussi
Lambertini Giorgia e Diego Maule oltre che di Nicola Collini (che
non era incapace a deporre perché sebbene amministratore non ha
poteri di rappresentanza della società, giusta risultanze della visura),
i quali tutti hanno riferito che nel corso delle assemblee Luca Ricci
accusava Collini e la società da questi rappresentata di essersi
appropriata dei buoni reddito dei mono e multi proprietari, non
provvedendo, con quel denaro, alle opere di manutenzione
straordinaria necessarie: Ricci prese la parola e disse che imputava
alla Collini Gestioni e a Collini Piergiorgio di aver intascato i
buoni reddito, teste Lambertini; il sig. Luca Ricci accusava il sig.
Piergiorgio Collini e la Collini Gestioni s.r.l. di essersi appropriati
dei buoni reddito dei mono/multiproprietari in quanto con quel
denaro non aveva fatto le manutenzioni straordinarie teste Maule;
ho sentito personalmente Luca Ricci introdurre tutte le assemblee
con un discorso…dicendo che i soldi che dovevano essere utilizzati
per la messa a norma della struttura erano stati intascati
indebitamente da Piergiorgio Collini … ho sentito costui affermare
che i buoni reddito, cioè gli affitti della struttura, erano stati rubati
talvolta dalla Collini Gestioni s.r.l., altre volte da Collini … inoltre
l’ho sentito dire che le manutenzioni non erano state eseguite e che
quindi i soldi accantonati erano stati rubati presentando consuntivi
di spesa fasulli teste Collini.
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Trattandosi dunque di dichiarazioni rese alla presenza di una
generalità di persone, ed aventi un contenuto oggettivamente
offensivo, ben oltre i limiti della critica e della contestazione di un
inadempimento nell’ambito del rapporto di gestione che riguardava
la Collini Gestioni s.r.l., nella misura in cui si prospettavano
condotte, dello stesso Collini personalmente, qualificabili come
appropriazione indebita e truffa ai danni dei proprietari della R.T.A.
Coerente con tali accuse è anche l’episodio cui ebbe ad assistere la
dipendente della società attrice Maria Rosa Vidi, che in occasione di
un movimentato accesso di Luca Ricci presso l’hotel Posta, per
cercare di farsi consegnare le chiavi della struttura in forza dei poteri
conferitigli in assemblea, sentì il Ricci borbottare che Collini era
ladro.
Ciò stante si manifesta fondata la domanda di risarcimento del
danno non patrimoniale sia in capo a Collini Piergiorgio
personalmente che in capo alla società, richiamato sul punto
l’insegnamento della S.C. secondo cui anche per le persone
giuridiche possono patire un danno non patrimoniale, come danno
all’immagine, per la diminuzione della considerazione da parte dei
consociati in genere o di settori o categorie di essi con i quali la
persona giuridica interagisca (cfr. CASS. 12929/2007; nonché
CASS. 18082/2013: È configurabile la lesione alla reputazione di
un ente collettivo, con conseguente risarcibilità del danno non
patrimoniale, derivante dalla diminuzione della considerazione da
parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le
quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la
proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente
percepibile dalla collettività o da terzi), apparendo evidente nella
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fattispecie l’immediata percepibilità delle offese alla società gerente
la R.T.A. da parte del pubblico presente alle assemblee, costituito
tra l’altro proprio da coloro i quali avevano oltretutto una specifica
relazione negoziale con l’ente stesso, e la gravità dell’aver diffuso le
offese ad enti pubblici.
Non si ravvisa invece efficienza lesiva della reputazione e
dell’onore degli attori nella lettera del 24/11/2013, inviata dal Ricci
alla Gestione Collini e letta da alcuni suoi dipendenti (cfr. doc. 18 di
parte convenuta e 37 di parte attrice), in quanto questa, pur animata,
non contiene frasi offensive e risulta inoltre scritta quando già il
mandato di gestione alla società era cessato e quindi la società
avrebbe dovuto rilasciare la struttura.
Considerata l’entità delle offese, scritte e orali, e del contesto in cui
le stesse si pongono, quanto al numero delle persone raggiunte dalle
denigrazioni, anche nell’ambito istituzionale e di pubblici uffici
(dato l’invio per conoscenza della lettera di revoca di cui s’è detto a
vari enti), stimasi equo liquidare il danno all’attualità nell’importo
di € 12.000,00 per entrambi gli offesi, per la metà su ciascuno.
Va escluso il risarcimento del danno biologico per l’infarto di
Collini, dato che non vi è nessuna prova del nesso causale specifico
tra le condotte qui esaminate di Ricci Luca e la malattia, piuttosto
riconducibile, secondo i normali criteri causali, al pregresso stato
compromesso dell’apparato cardio-vascolare della persona colpita
dall’evento.
Nei visti termini trova quindi accoglimento la domanda
risarcitoria di parte attrice.
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L’accoglimento di parte della domanda attrice comporta il
rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria proposta
pure in via riconvenzionale da parte convenuta.
Attesa la reciproca soccombenza si dispone la compensazione
delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio sub
3644/2013 r.g. introdotto da Collini Piergiorgio in proprio e quale
legale rappresentante di Collini Gestioni s.r.l. con atto di citazione
notificato il 19/9/2013 nei confronti della parte convenuta in
epigrafe
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Dichiara cessato il mandato di gestione della R.T.A. Hotel Posta di
Madonna di Campiglio in capo a Collini Gestioni s.r.l. il 27/10/2013
ed ordina a Collini Gestioni s.r.l. di rilasciare i locali della R.T.A. a
Ricci Luca e a consegnare a questi tutte le chiavi dell’immobile e
delle relative pertinenze oltre alla documentazione relativa alla
gestione;
Condanna Ricci Luca a pagare a Collini Gestioni s.r.l. e a Collini
Piergiorgio la somma di 6.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento
del danno;
respinge nel resto le domande di parte attrice e di parte convenuta;
Compensa interamente tra le parti le spese della lite.
Trento, 3/2/2016 il giudice
Adriana De Tommaso
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