Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1 · Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v. Sede Legale:...
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Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
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P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312
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Loro sedi
Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità (DL 50 del 24 aprile 2017)
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto l'inasprimento degli attuali vincoli
all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97,
nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate
dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro,
la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e
relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs.
241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte. Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in
ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione
orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Per la compensazione dei crediti diversi
dall’IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione.
In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore
dal 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In
assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove
disposizioni.
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:
l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei
crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, sia in ambito IVA che per
le imposte dirette;
la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere
realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, attraverso la modifica dell’art. 1 comma 574 della L. 147/2013,
viene prevista la riduzione, da 15.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale
l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e IRAP è
Premessa
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subordinato all’apposizione del visto di conformità (ex art. 35 comma 1 lett. a) del
DLgs. 241/97), ferma restando la possibilità per i contribuenti sottoposti alla revisione
legale dei conti, ex art. 2409-bis c.c., di avvalersi della sottoscrizione delle
dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile
(Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).
Ulteriormente, per effetto della modifica all’art. 10 comma 1 lett. a) del DL 78/2009
(conv. L. 102/2009), le limitazioni sopra esposte sono estese anche in ambito IVA: in
particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale
oltre il limite di 5.000 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso ovvero, in alternativa, previa
sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il
controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti
nell’apposito Registro).
La suddetta soglia è stata, tuttavia, mantenuta pari a 50.000 euro in relazione ai
crediti IVA annuali delle c.d. start up innovative, di cui all’art. 25 del DL 179/2012
(conv. L. 221/2012), per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle
imprese di cui al comma 8 del suddetto art. 25 (art. 10 comma 1 lett. a) n. 7-bis del DL
78/2009).
Nel prosieguo, si esamineranno gli effetti dell’introduzione dei suddetti limiti,
adattandoli ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle more della disciplina
previgente.
Per effetto delle novità apportate dal DL 24.4.2017 n. 50, vi è l'obbligo che la
dichiarazione IVA annuale, dalla quale emerge un credito IVA di ammontare
superiore ad Euro 5.000,00 (rispetto al previgente importo di Euro 15.000,00) da
utilizzare in compensazione nel modello F24, rechi:
Credito annuale IVA utilizzato in compensazione
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l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure;
in alternativa, un'apposita sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale
dei conti.
A questo riguardo, possono ritenersi applicabili, anche in virtù dell’introduzione del
nuovo limite di Euro 5.000,00 , i chiarimenti a suo tempo resi della circ. Agenzia
delle Entrate 15.1.2010 n. 1 (§ 2.1) secondo cui:
il limite di Euro 5.000 euro non riguarda l'ammontare totale del credito IVA
annuale, ma l'importo che viene utilizzato in compensazione "orizzontale" nel
modello F24;
il soggetto passivo che intende utilizzare il credito IVA annuale in compensazione
"orizzontale" non oltre il limite di Euro 5.000, può quindi presentare la
dichiarazione IVA senza visto di conformità (o sottoscrizione alternativa
dell’organo di controllo).
La disciplina in esame riguarda i soli crediti IVA annuali che vengono utilizzati nel
modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d.
compensazione "orizzontale"), da effettuarsi necessariamente mediante modello F24
ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
Restano confermate le disposizioni relative alle compensazioni "interne" (o
"verticali") dei crediti IVA eseguite con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica
(in acconto o a saldo), anche se esposte nel modello F24 (in questo caso, l'esposizione in
F24 configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione
dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall'art. 30 del DPR 633/72).
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La circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29 (§ 1.1) ha ulteriormente chiarito che:
non possono essere considerate "compensazioni interne", escluse dall'ambito
applicativo dei vincoli descritti, le compensazioni dei crediti IVA con i
versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il
credito sia maturato dopo il debito con cui viene compensato; tali
compensazioni, infatti, non possono essere esposte nella dichiarazione IVA e
devono quindi necessariamente essere eseguite tramite il modello F24;
sono, invece, escluse dall'ambito applicativo dei suddetti vincoli le
"compensazioni interne" in cui il credito IVA sia maturato prima del debito con cui
viene compensato, anche se esposte nel modello F24.
La modifica normativa introdotta dal DL 24.4.2017 n. 50, non interessa la disciplina
del rimborso dell’eccedenza annuale detraibile. Rimane confermato, infatti, l'obbligo
di apposizione del visto di conformità per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi
dell'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72, al di sopra dell'importo dei 30.000 euro, laddove
non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ai sensi del successivo
comma 4 dell'art. 38-bis del DPR 633/72.
Conseguentemente, le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione
annuale possono essere richieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo
inferiore a 30.000 euro.
Diversamente, per le eccedenze di credito IVA di importo superiore a 30.000 euro, i
rimborsi continueranno ad essere eseguiti mediante apposizione del visto di
conformità sulla dichiarazione (oppure, in alternativa, mediante apposita sottoscrizione
dell'organo di revisione contabile) e rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio attestante il rispetto di specifici requisiti economico-patrimoniale, laddove il
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Credito annuale IVA richiesto a
rimborso
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richiedente non verta in una delle situazioni di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72,
vale a dire:
il soggetto passivo esercita l'attività d'impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione
per la start up innovative ex art. 2 del DL 179/2012);
al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati
notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una
differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato
superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al
10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro, al 5% degli importi
dichiarati, se superiori a 150.000 euro ed inferiori o pari a 1.500.000 euro, all'1%
degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;
il soggetto passivo ha presentato la dichiarazione priva del visto di conformità
(o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
il soggetto passivo chiede il rimborso dell'eccedenza detraibile per cessazione
dell'attività.
La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 32/E ha chiarito che l'apposizione del visto
di conformità o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non
all'ammontare complessivo del credito; pertanto, la soglia di 5.000 (per l’eccedenza
chiesta in compensazione) o 30.000 euro (per l’eccedenza richiesta a rimborso) deve
essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.
Qualora l'importo del credito IVA annuale sia pari a 32.000 euro e l'ammontare
richiesto in compensazione e quello richiesto a rimborso siano rispettivamente di 3.000
euro e di 29.000 euro, non è necessario apporre il visto di conformità sulla
dichiarazione:
né ai fini del rimborso annuale, sebbene la somma dei due crediti superi
complessivamente la soglia di 30.000 euro;
né ai fini dell'utilizzo in compensazione, poiché non si supera la soglia di Euro
5.000 euro.
Determinazione del limite di Euro 5.000
o Euro 30.000
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La modifica normativa introdotta dal DL 24.4.2017 n. 50, non produce alcun effetto
sulla la disciplina relativa al rimborso del credito IVA trimestrale. Infatti, le
eccedenze di credito IVA emergenti dal modello TR potranno continuare ad essere
richieste a rimborso senza formalità ulteriori, se di importo inferiore a 30.000 euro.
L'apposizione del visto di conformità (oltre che il rilascio della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio) è, invece, necessaria per il rimborso relativo a crediti IVA di importo
superiore a 30.000 euro, ad eccezione degli specifici casi disciplinati dall'art. 38-bis co.
4 del DPR 633/72, per i quali è richiesta la prestazione di garanzia patrimoniale in
favore dell'Amministrazione finanziaria.
Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel
periodo d'imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (cfr. circ. Agenzia delle
Entrate 30.12.2014 n. 32, § 2.1).
Le novità normative in esame non influenzano nemmeno la compensazione ex art. 17
del DLgs. 241/97 di crediti IVA trimestrali, per i quali, a prescindere dall’importo, non
è previsto l’obbligo di apporre il visto di conformità sul modello IVA TR da cui
scaturiscono. Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per l'utilizzo in
compensazione "orizzontale" del credito IVA emergente dal modello TR non sono
previsti limiti di importo al di sopra dei quali è richiesta l'apposizione del visto di
conformità sul modello TR stesso (C.M. 15.1.2010 n.1).
CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITA’
(o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo)
TIPOLOGIA DI
CREDITO E
MODALITA’ DI
UTILIZZO
DISCIPLINA
ANTE
DL 50 DEL 24.4.2017
DISCIPLINA
POST
DL 50 DEL 24.4.2017
Rimborso credito Visto di conformità sulla Visto di conformità sulla
Rimborso Credito
trimestrale IVA
OSSERVA
Compensazione del Credito
trimestrale IVA
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annuale dichiarazione annuale IVA
per crediti superiori ad Euro
30.000,00 (se contribuente
virtuoso)
dichiarazione annuale IVA
per crediti superiori ad Euro
30.000,00 (se contribuente
virtuoso)
Compensazione
credito annuale
Visto di conformità sulla
dichiarazione annuale IVA
per crediti superiori ad Euro
15.000,00
Visto di conformità sulla
dichiarazione annuale IVA
per crediti superiori ad Euro
5.000,00
Rimborso credito
trimestrale
Visto di conformità sul
modello TR per crediti
superiori ad Euro 30.000,00
(se contribuente virtuoso)
Visto di conformità sul
modello TR per crediti
superiori ad Euro 30.000,00
(se contribuente virtuoso)
Compensazione
credito trimestrale
Nessun visto di conformità
sul modello TR
Nessun visto di conformità
sul modello TR
Per effetto di quanto previsto dal DL 24.4.2017 n. 50, viene disposto l'obbligo di
richiedere l'apposizione del visto di conformità ex art. 35 del DLgs. 241/97 (o di
richiedere la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) per compensare, mediante
il modello F24, crediti di importo superiore ad Euro 5.000,00 annui (rispetto al
previgente limite di Euro 15.000,00), derivanti da:
imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
IRAP;
ritenute alla fonte;
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Compensazione crediti
d’imposta diversi dall’IVA
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La normativa in discorso riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e
IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito,
all’IRAP e alle ritenute alla fonte. Riguardo a queste ultime, peraltro, l’eliminazione
del riferimento all’art. 3 del DPR 602/73 dalla lettera del citato art. 1 comma 574 del L.
147/2013 comporta l’estensione del suddetto obbligo a qualsiasi tipologia di
ritenuta alla fonte.
Crediti oggetto di monitoraggio
Crediti Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi
Crediti per addizionale regionale e comunale derivante dal modello Unico PF e
maggiorazione Ires derivante dal modello Unico Sc
Crediti per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe)
Crediti per qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte
L’obbligo in parola non dipende dall'importo del credito, inferiore o superiore ad
Euro 5.000, risultante dalle dichiarazioni fiscali, ma dipende dall'ammontare del suo
utilizzo in F24 per le compensazioni orizzontali (cioè per pagare debiti di natura diversa),
fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di
presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.
In altri termini, solo il concreto utilizzo di un credito d’imposta per importo
superiore ad euro 5.000 fa scattare l’obbligo di apposizione del visto di conformità
sulla dichiarazione che verrà presentata anche successivamente all’utilizzo medesimo.
Un contribuente chiude il Modello redditi 2017 a credito di 10.000 euro, non è
obbligato al visto di conformità se in precedenza tale credito non è stato utilizzato
per una «compensazione orizzontale» di importo superiore al limite di 5.000 Euro.
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Un altro aspetto importante da ricordare concerne il momento in cui è possibile
procedere alla compensazione dei crediti fiscali per importi eccedenti ad Euro 5.000: i
crediti in esame possono, infatti, essere compensati nel modello F24 anche prima della
presentazione della dichiarazione da cui emergono, mancando al riguardo una norma
analoga a quella prevista ai fini IVA.
In relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP, pertanto, non vi è l’obbligo di
preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell’organo che esercita la
revisione legale) e, quindi, di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento
di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione
orizzontale per importi superiori ad Euro 5.000 euro dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione dei crediti, con l'obbligo di inviare entro il 30
settembre il modello Unico, Irap o 770 “vistato”.
Si rammenta, inoltre, che, il limite di 5.000,00 euro deve riferirsi “alle singole tipologie
di crediti emergenti dalla dichiarazione”, ovvero non è cumulativo, riguardando
ciascun tributo a credito, identificato dal relativo codice tributo.
Peraltro, i vincoli alla compensazione introdotti dalla legge di stabilità si applicano
alle sole compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, vale a dire alla cosiddetta
compensazione “orizzontale” o “esterna” tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che
avviene necessariamente con il modello F24. Non rileva, quindi, l’utilizzo del credito in
compensazione con importi a debito della stessa imposta (c.d. compensazione
“verticale” o “interna”), ad esempio il credito IRPEF o IRES per l’anno precedente
compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, anche
qualora tale compensazione venga esposta nel modello F24.
In altri termini non rileva, per il superamento del limite di € 5.000, l'indicazione in
F24 del credito in compensazione per pagare un debito della medesima imposta,
OSSERVA
Decorrenza della possibilità di compensare
Determinazione del limite di € 5.000
Modalità operative
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indipendentemente dal fatto che si tratti di due codici tributo diversi (ad esempio, credito
Ires 2016 che compensa l'acconto Ires 2017), in quanto tale compensazione può essere
effettuata anche direttamente in dichiarazione, cioè senza la presentazione del
modello F24.
Ammontare dei crediti fiscali da
utilizzare in compensazione orizzontale
Applicabilità del visto in dichiarazione
Credito Irpef pari ad € 4.000,00
Credito Irap pari ad € 1.000,00
Entrambe le dichiarazioni non devono
essere vistate anche se si volesse
compensare orizzontalmente tale
eccedenza.
Credito Irpef pari ad € 20.000,00;
Credito Irap pari ad € 4.000,00
Deve essere vistato solo il modello
REDDITI 2017 nel quale emerge il
credito, qualora si volesse compensare
con altri tributi tale eccedenza per
importi eccedenti la soglia di euro
5.000,00
Credito Irpef pari ad € 50.000,00
Credito Irap pari ad € 20.000,00
Entrambe le dichiarazioni devono
essere vistate, qualora si volesse
compensare tale eccedenza con altri
tributi, per importi eccedenti la soglia di
euro 5.000,00
Peraltro, gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, non devono essere
necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla
dichiarazione. Così, ad esempio, l’eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per
compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRES.
Va rilevato, inoltre, che, la modifica del limite per la compensazione dell’eccedenza
fiscale avrà anche un impatto maggiore sulla compensazione delle eccedenze di
ritenute IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi delle società o
associazioni, (Agenzia delle Entrate con la circ. 23.12.2009 n. 56). Occorre, infatti,
ricordare che:
Compensazione delle eccedenze
IRPEF da parte
di società e associazioni
professionali
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la società semplice o l’associazione professionale comunicano le ritenute IRPEF
subite alla fonte e gli altri elementi fiscalmente rilevanti da attribuire per trasparenza
in capo a ciascun associato (o socio);
il singolo socio (o associato) determina il proprio debito IRPEF individuando
l’ammontare delle ritenute IRPEF, imputate per trasparenza dall’ente collettivo,
che può scomputare;
nel caso in cui le ritenute imputate dalla società eccedano le sue necessità, il socio
può riattribuirle all’ente collettivo;
a partire dalla data certa dell’atto di riattribuzione, l’ente collettivo ha la facoltà di
portarle in compensazione mediante modello F24;
nella propria dichiarazione annuale, lo studio o l’associazione devono evidenziare
la quota delle ritenute subite nella loro disponibilità e che le stesse hanno facoltà
di utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Ora, per effetto delle menzionate modifiche, se l’ammontare portato in compensazione
dalla società semplice o dall’associazione professionale eccede i 5.000,00 euro occorre
che la dichiarazione di questi soggetti sia corredata dal visto di conformità.
Il contribuente che vanti una posizione creditoria rispetto alle imposte dirette può
chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73, norma che regola il rimborso
delle imposte oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal
contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d'imposta.
I rimborsi sono chiesti mediante apposita istanza presentata in dichiarazione, ovvero
separatamente dalla dichiarazione, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o
OSSERVA
Rimborso crediti d’imposta
diversi dall’IVA
OSSERVA
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da quando la ritenuta è stata effettuata.
Ai sensi dell'art. 1 co. 137 della L. 23.12.2005 n. 266, non sono rimborsabili, né
utilizzabili in compensazione, i crediti delle imposte derivanti dai modelli di
dichiarazione che non superano il limite di 12,00 euro.
Per chiedere il rimborso dell'intero credito (o di quello che residua a seguito della
compensazione) occorre indicare l'importo in dichiarazione nel quadro RX del
modello REDDITI. Infatti, la richiesta effettuata in dichiarazione equivale alla
domanda di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73 e, secondo un'interpretazione, non
occorre l'ulteriore presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione è
già resa edotta della pretesa avanzata dal contribuente. Il credito non è, quindi,
soggetto al termine di decadenza di 48 mesi, bensì all'ordinario termine di prescrizione
decennale ex art. 2946 c.c..
CREDITI FISCALI DA DICHIARAZIONE DIVERSI DA IVA
E VISTO DI CONFORMITA’
(o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo)
TIPOLOGIA DI
CREDITO E
MODALITA’ DI
UTILIZZO
DISCIPLINA ANTE DL 50
DEL 24.4.2017
DISCIPLINA POST DL 50
DEL 24.4.2017
Rimborso credito
annuale
Nessun visto di conformità
sulle dichiarazioni
Nessun visto di conformità
sulle dichiarazioni
Compensazione
credito annuale
Visto di conformità sulla
dichiarazione annuale IVA per
crediti superiori ad Euro
15.000,00
Visto di conformità sulla
dichiarazione annuale IVA
per crediti superiori ad Euro
5.000,00
Le novità normative previste dal DL 24.4.2017 n. 50 introducono, inoltre, un regime
specifico nel caso in cui i suddetti crediti erariali siano utilizzati in compensazione
orizzontale in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o
della sottoscrizione alternativa) oppure qualora lo stesso sia apposto (o la dichiarazione
venga sottoscritta) da soggetti diversi da quelli abilitati. In tali ipotesi, l’Agenzia delle
Entrate procede con il recupero:
Regime sanzionatorio
Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922
Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l’Internazionalizzazione
[email protected] - [email protected] - www.csaconsulting.eu
P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312
dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte;
dei relativi interessi, nonché;
all’irrogazione delle sanzioni.
Ancora, sempre a seguito dell’entrata in vigore del DL 50 del 24.4.2017 vengono
modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita
IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali. Prima delle novità apportate dal
citato DL 50 del 24.4.2017, era previsto, infatti, l'obbligo, per i soggetti che effettuano la
compensazione di crediti IVA (trimestrali o annuali) superiori a 5.000 euro annui, di
utilizzare per la presentazione dei modelli F24, in cui è esposta la compensazione del
credito IVA, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle Entrate (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite della stessa
Agenzia con il provv. 21.12.2009. Ora, invece, per effetto delle novità introdotte con
riferimento alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è stata eliminata
la soglia quantitativa, pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di
utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per effetto delle modifiche all’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L.
248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi
(IRES e IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, i titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, prima previsti in caso di compensazione dei crediti IVA
(annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione
di modelli F24 “a zero”, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti.
OSSERVA
Nuove modalità per la
compensazione
Decorrenza
Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
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In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono
entrate in vigore il 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL
50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i
contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.
Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Csa International Consulting S.r.l
Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco
Milano, 3 maggio 2017