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Scenari energetici e normativa di riferimento
Walter Cariani
ISNOVA Scrl
Corso EM Settore Civile Bologna, 05 marzo 2018
Il contesto globale
Il cambiamento climatico è divenuto parte centrale del contesto energetico mondiale
L'Accordo di Parigi del dicembre 2015, adottato da 197 Paesi ed entrato in vigore il 4 Novembre
2016, definisce un piano d’azione globale e giuridicamente vincolante per limitare il
riscaldamento terrestre ben al di sotto dei 2 ºC
La domanda di energia globale è stimata in crescita, con un aumento, secondo le proiezioni del
World Energy Outlook 2016, del 18% al 2030
L'efficienza energetica avrà sempre più un ruolo chiave: nel 2015, nonostante il basso costo
dell'energia, l'intensità energetica globale è migliorata di 1,8% (circa il doppio della media dell’ultimo
decennio)
L'evoluzione del mix di energia primaria
13,7 14,6
16,2
Tasso composto annuo di crescita 2,5%
2,4%
1,5%
0,2%
0,5%
L'evoluzione del mix dei consumi finali per fonte
9,4
Gtep
Il contesto europeo
Roadmap di de-carbonizzazione al 2050
Obiettivi europei al 2030 Le conclusioni del Consiglio europeo del 2014 indicano gli obiettivi 2030 sulla cui base la Commissione ha
elaborato le successive proposte normative.
In materia di gas serra, rinnovabili e efficienza, gli obiettivi al 2030 sono:
• riduzione vincolante delle emissioni di gas serra almeno del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990
(obiettivo UE);
• quota dei consumi energetici coperta da rinnovabili pari almeno
al 27%; obiettivo vincolante a livello UE e sarà realizzato mediante
i contributi degli Stati membri dell'UE
Lo stesso Consiglio richiamava l’importanza delle azioni per
• miglioramento dell’efficienza energetica almeno del 27%
(obiettivo indicativo) a livello aumentare la sicurezza energetica
dell'Unione, tenuto conto dell’elevata dipendenza energetica.
Dipendenza energetica dei Paesi UE nel 2015 (% di importazioni sul fabbisogno interno lordo)
Efficienza Energetica
Le proposte relative all'efficienza energetica sono incluse nelle nuove direttive Efficienza
Energetica (EED) e Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD).
Tra i principali contenuti proposti:
- Definito l’obiettivo di riduzione del 30% dei consumi energetici (primari e finali) a
livello UE
- Esteso il regime obbligatorio di risparmio annuo (pari a 1,5% dell’energia media
consumata nel triennio 2016-2018) al periodo 2021-2030
- Definiti requisiti per lo sviluppo e l'integrazione negli edifici commerciali/industriali delle
infrastrutture necessarie per soddisfare la mobilità alternativa prevista dalla DAFI
(Directive Alternative Fuel Initiative)
- Definito l'obbligo di stabilire una roadmap di rinnovamento degli edifici al 2050
Il contesto nazionale
Nel 2016, l’Italia ha proseguito il suo percorso di rafforzamento della sostenibilità
ambientale, della riduzione emissioni GHG, dell’efficienza e della sicurezza del proprio
sistema energetico
Le fonti rinnovabili hanno consolidato il proprio ruolo di primo piano nel sistema
energetico nazionale
È proseguito il miglioramento dell’efficienza energetica: l’intensità energetica del PIL ha
ripreso il suo trend di riduzione dopo la breve interruzione registrata nel 2015
Nel 2016, nuova contrazione domanda di energia primaria, ma crescono i consumi finali
Rimane un divario in termini di costi energetici che svantaggia il nostro Paese.
La domanda complessiva
Il fabbisogno energetico lordo del Paese nel 2016 è stato di 169 Mtep: rispetto al dato 2015, ha
registrato una flessione dello 0,5% a fronte di una crescita del valore del PIL in termini reali dello 0,9 %.
Intensità energetica
Fonte: Eurostat
Gli impieghi finali
Nel 2016 la domanda finale di energia è aumentata dello 0,9% rispetto all’anno precedente
attestandosi intorno ai 125 Mtep proseguendo la tendenza positiva manifestatasi lo scorso anno,
dopo 9 anni di decrescita.
Gli impieghi finali
L’aumento ha riguardato, in particolare, i bunkeraggi (12,6%), gli usi non energetici (3,7%), gli usi
civili (1,5%), l'agricoltura (0,5%) e i trasporti (0,3%) mentre il settore industriale, analogamente al
2015, decresce (-1,3%)
Strategia Energetica Nazionale 2017
Tre obiettivi per la SEN 2017: competitività, ambiente e sicurezza
Competitività: più competitività nei mercati energetici, energia a minor costo per cittadini e imprese
Mercato elettrico
Riduzione del prezzo dell’energia elettrica
guidata da:
progressiva convergenza del mix
generativo a livello UE
riduzione spesa energetica per effetto
dell’efficienza e dell’evoluzione
tecnologica
interventi a tutela dei settori industriali
energivori
riduzione costo medio delle rinnovabili
investimenti sulla rete per superare le
attuali congestioni
completa liberalizzazione del mercato
retail
Mercato gas
Riduzione del gap di prezzo guidata da:
misure per eliminare attuali distorsioni di
prezzo tra mercato italiano e mercati
nord europei, quali il «corridoio della
liquidità»
aumento liquidità e concorrenza
nell’offerta di gas, legata alla contrazione
della domanda, al nuovo ruolo di transito
della rete e alle misure per aumentare gli
scambi di gas sulla borsa
allocazione ad asta delle capacità di ri-
gassificazione dei terminali esistenti per
attirare forniture di GNL
interventi a tutela dei settori industriali
gasivori
Sicurezza: un sistema energetico più sicuro
Riduzione della dipendenza energetica
Cosa prevede la SEN
Fonti rinnovabili ed efficienza per ridurre
la dipendenza dall’estero
Investimenti sulle reti per maggiore
flessibilità, adeguatezza e resilienza
Mercati integrati con l’Europa per l’energia
e i servizi
Mercato della capacità per garantire
l’adeguatezza nel sistema elettrico
Gestione più efficiente dei flussi e punte di
domanda gas variabili
Diversificazione delle fonti e rotte di
approvvigionamento gas per motivi
geopolitici e per aumento concorrenza 2030 SEN
76%
64%
2015
- 12%
Quota fabbisogno di energia primaria coperta da importazioni
Gli investimenti della SEN: una spinta alla sostenibilità
Gli investimenti in fonti rinnovabili e
efficienza energetica sono oltre l’80% e
contribuiscono in modo diretto ad
incrementare la sostenibilità
ambientale del sistema energetico
Si tratta di settori ad elevato impatto
occupazionale ed innovazione
tecnologica
Driver di politica industriale
Cosa prevede la SEN
Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: più investimenti per una crescita sostenibile
Fonti rinnovabili elettriche: un mix sempre più verde
Fotovoltaico ed eolico: quasi competitivi,
guideranno la transizione Idroelettrico: si dovrà principalmente mantenere
in efficienza l’attuale parco impianti, cui si aggiungerà un contributo dai piccoli impianti.
Bioenergie: programmate verso usi diversi ( ad es. biometano nei trasporti) per ottimizzare le risorse.
Altre tecnologie innovative: sostegno con strumenti dedicati
Strumenti: aste tecnologicamente neutre per grandi impianti fino al 2020; in seguito, «contratti di lungo termine» fra produttori e consumatori. Per i piccoli impianti: incentivi dedicati e abilitazione all’autoconsumo diffuso.
Cosa prevede la SEN
Efficienza energetica: riduzione della spesa e nuove opportunità industriali
Ampio impegno in tutti i settori, con
investimenti ripagati da benefici strutturali
economici e ambientali
Residenziale: revisione dell’ecobonus
secondo criteri di efficacia della spesa, cui si
affiancano un nuovo Fondo di garanzia e
strumenti per la finanziabilità (portabilità)
Terziario: contratti di prestazione
energetica per riqualificare gli edifici e gli
impianti; piano di interventi sistematici su
edilizia pubblica
Industria: mantenimento, con revisione,
del sistema dei certificati bianchi; campagne
di diagnosi energetica per le PMI
Mobilità: riduzione del fabbisogno di
mobilità
Cosa prevede la SEN
Contesto Normativo
Decreto 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE)
• Art.3. ..L’obiettivo nazionale di risparmio energetico consiste nella riduzione, entro il 2020,
di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) di energia primaria, pari a 15,5 milioni
di tep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010 …….
Contesto Normativo
Piano d’Azione di Efficienza Energetica (PAEE) 2014
Contesto Normativo
Piano d’Azione di Efficienza Energetica (PAEE) 2014
Contesto Normativo Rapporto Annuale di Efficienza Energetica (RAEE) 2015
I consumi del settore non residenziale, in cui sono compresi gli edifici adibiti ai servizi, al
commercio e alla Pubblica Amministrazione, hanno fatto registrare negli anni una continua e forte
crescita, frenata negli ultimi tempi dalla crisi economica: il consumo registrato nel 2013 è stato
pari a 19,9 Mtep, un livello praticamente invariato rispetto al 2012 (-0,5%)
Direttiva 27/2012/UE
DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
Direttiva 27/2012/UE
La Direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza
energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale
dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per
ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data.
Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza
energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia
primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla
Commissione
Direttiva 27/2012/UE
Ruolo esemplare della PA: Ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3 %
della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà del proprio
governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti
minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della
direttiva 2010/31/UE.
La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie
coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro
interessato e da esso occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi
di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale
soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.
Direttiva 27/2012/UE
Acquisto da parte di enti pubblici: Gli Stati membri provvedono affinché il governo
centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza
energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità
economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di
concorrenza, come indicato nell'allegato III.
Regimi obbligatori di efficienza energetica: Ciascuno Stato membro istituisce un
regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i
distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti
designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno
Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il
31 dicembre 2020.
Direttiva 27/2012/UE
Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia: Gli Stati membri promuovono la
disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai
costi e:
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di
qualificazione;
o
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Direttiva 27/2012/UE
Programma di informazione e coinvolgimento dei consumatori: Gli Stati membri
adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da
parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono
rientrare in una strategia nazionale.
Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento: Entro il 31
dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una valutazione
globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del
teleriscaldamento e tele-raffreddamento efficienti che comprende le informazioni di cui
all'allegato VIII. Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, la notificano
alla Commissione.
Direttiva 27/2012/UE
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione: Quando uno
Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità
sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione
e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati
programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi
energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questioni energetiche e gli installatori
di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva
2010/31/UE.
Servizi energetici: Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso
delle PMI a tale mercato:
• Diffondendo informazioni chiare e accessibili;
• ……
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di
risparmio energetico indicato all’articolo 3.
Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato
dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e
negli usi finali dell’energia.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Obiettivo nazionale di risparmio energetico: L’obiettivo nazionale indicativo di
risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella
riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei
consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia
energetica nazionale.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Promozione dell’efficienza energetica negli edifici: L’ENEA, nel quadro dei piani
d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE) di cui all’articolo 17, comma 1 del
presente decreto, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili (pubblici e privati) e sottopone
il documento all’approvazione del Ministro dello sviluppo , …..
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA:
A partire dall’anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo
interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile
climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-
2020 di almeno 0,04 Mtep.
Sono esclusi dal programma di cui al comma:
• gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2 . Tale soglia a partire dal 9
luglio 2015 è rimodulata a 250 m2;
• gli immobili vincolati; quelli destinati a scopi di difesa nazionale: quelli adibiti a luoghi di culto.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Regime obbligatorio di efficienza energetica:
Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE è
costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e
23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al
presente articolo.
Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico
al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico
nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di
incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia:
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici,
esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema
volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi
EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa
un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presente decreto. I
risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia:
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma
1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento
comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in
base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12,
comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi
connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici:
L’AEEGSI, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in
relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in
qualità di esercenti l’attività di misura:
a. forniscono ai clienti finali di e.e. e gas naturale, teleriscaldamento teleraffreddamento ed
acqua calda per uso sanitario contatori che riflettono con precisione il consumo effettivo e
forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia (e sulle relative fasce
temporali)
b. forniscono ai clienti finali di e.e. e gas naturale, teleriscaldamento teleraffreddamento ed
acqua calda per uso sanitario contatori di cui alla lettera a) in sostituzione di quelli esistenti
anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione:
ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di
settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione gli
schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in
materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia, sistemi di gestione dell’energia,
diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto.
Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102
Informazione e formazione
ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria in particolare delle ESCO e dei Servizi
energetici e con le associazioni dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma
triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente
dell’energia.
Il programma include azioni volte a:
a. sostenere, sensibilizzare e incoraggiare le imprese e le PMI nell’esecuzione delle D.E.;
b. stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici;
c. educare gli studenti di ogni ordine e grado a un uso consapevole dell’energia;
d. sensibilizzare le famiglie sui benefici delle DE e rispetto ad un uso consapevole
dell’energia.