SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO SOGGETTI DEL SISTEMA …
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
NEL D. LGS. 81/2008
Programma come da Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 21/12/2011
89/391/CEE Direttiva
quadro (principi generali)
89/655/CEE Attrezzature di lavoro
1999/38/CE Protezione da
agenti cancerogeni e
mutageni
90/679/CEE Protezione
da agenti biologici
93/88/CEE Protezione
agenti biologici
(modifica)
89/654/CEE Luoghi di
lavoro
89/656/CEE
Protezione
individuale
90/269/CEE
Movimentazione
manuale dei carichi
90/270/CEE Uso di
videoterminali90/394/CEE
Protezione agenti
cancerogeni
97/42/CE Protezione
agenti cancerogeni
(modifica)
D. Lgs. 626/1994
§ DPR 547/55 § DPR 164/56
§ DPR 303/56 § DLgs 494/96
§ DLgs 277/91
§ DLgs 626/94 D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81
§ DLgs 242/96
§ DLgs 493/96
Legislazione italiana
Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori
• ART. 32 - la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo ed interesse
della collettività
• ART. 41 - l’iniziativa economica privata è libera.
• Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
• La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Costituzione (1948)
• ART. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che,secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
il datore di lavoro, proprio perché esercita un'attività economica, deve perciò garantire l‟adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché a salvaguardare la personalità morale degli stessi.La giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l‟integrità fisica dei lavoratori.
Codice Civile 1942
• ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA
DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la
pena della reclusione è da tre a dieci anni.
Codice penale 1930
• ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O
DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL
LAVORO
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero
rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati alla estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni
sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa da lire duecentomila a un milione.
Codice penale
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e ….
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
Accertamento contravvenzione
Comunicazione
all’Autorità Giudiziaria
Prescrizione fissando un
termine per la regolarizzazione
Sospensione del
procedimento penaleVerifica adempimento
Pagamento ammenda Comunicazione all’A.G.
ESTINZIONE DEL REATO
• Verificare l`avvenuta nomina o elezione degli RLS presso il luogo di lavoro
• Prendere nota dei nominativi degli RLS e dei loro recapiti (tel, fax, ecc.) al
pari degli altri referenti aziendali (medico competente, RSPP, ecc.)
• Richiedere la presenza degli RLS durante il sopralluogo, attendendo il loro arrivo prima di iniziare l`intervento, a meno che ciò non contrasti con esigenze di tempestività dell`azione di vigilanza
• Sollecitare nel corso dell`intervento osservazioni e indicazioni da parte
degli RLS in merito alle condizioni di lavoro.
• Quanto sopra dovrà essere riportato sinteticamente nella relazione di sopralluogo. In tutti i casi in cui il datore di lavoro o i suoi rappresentanti riferiscano l`assenza di RLS o comunque l`impossibilità degli stessi a presenziare, si dovrà prendere nota del fatto, avendo cura di registrare i motivi addotti e il nominativo del soggetto che formula tale dichiarazione.
Procedure operative nei rapporti fra Servizio
ASL e RLS
Procedure operative nei rapporti fra Servizio ASL e RLS
• Ai sensi della L. 241/90 gli RLS possono avere accesso alla documentazione raccolta o prodotta dal Servizio, nell`ambito dell`intervento sul loro luogo di lavoro, quando questa non sia sottratta all`accesso per effetto di altre disposizioni normative.
• Nel caso di interventi a seguito di segnalazioni o esposti presentati
proprio dagli RLS, di norma si dovrà contattare preventivamente
gli RLS al fine di concordare la data dell`intervento, in modo da
assicurare la loro partecipazione al sopralluogo.
• In caso di verbali di contravvenzione e prescrizione, si dovrà
rilasciare al RLS copia delle prescrizioni (in nessun caso, invece,
potrà essere consegnata copia delle pagine del verbale contenenti i
dati personali del contravventore).
D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81
Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
• Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
• Mancata nomina del coordinatore per l‟esecuzione.
D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81
Aspetti innovativi:
• «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l‟attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell‟articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e quelle sulla tutela della salute sul lavoro;
• Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza
RLS - art. 47
• Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell‟ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.
• Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l‟espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
ATTRIBUZIONI del R.L.S.
Novità di rilievo sono introdotte dall‟art. 50 che, al comma 4, prevede che il RLS, su sua richiesta e per l‟espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e, al comma 5, prevede che “I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.” e cioè del documento di valutazione dei rischi, che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
AGGIORNAMENTO del R.L.S.
E‟ previsto l‟obbligo di aggiornamento periodico della
formazione che non può essere inferiore a 4 ore
all‟anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
Si rileva che la formazione di 12 ore sui rischi
specifici non era prevista dalla normativa precedente.
Definizioni
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l‟assetto dell‟organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell‟organizzazione stessa o dell‟unità produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
DATORE DI LAVORO
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‟attività lavorativa nell‟ambito dell„organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere, un‟arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
LAVORATORE
DATORE di LAVORO
il datore di lavoro designa uno o più
lavoratori (o dei servizi esterni se le
competenze in azienda e/o nell’unità
produttiva sono insufficienti), affinché
si occupino delle attività di protezione
e delle attività di prevenzione dai rischi
professionali presenti nell’organizzazione
aziendale o nell’unità produttiva.
DATORE di LAVORO
la protezione e la prevenzione
dei rischi per la sicurezza
e la salute sono assicurati
da uno o più lavoratori o
da uno o più servizi, che
siano interni o esterni
all’azienda o all’unità produttiva
Servizio di Protezione
e Prevenzione
il datore di lavoro deve designare,
per l’attività di Primo Soccorso, per
l’attività antincendio e per
l’evacuazione dei lavoratori,
dei lavoratori incaricati di
mettere in pratica le misure previste
DATORE di LAVORO
il Servizio
di Protezione
e Prevenzione
tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei
lavoratori, anche nella
scelta delle attrezzature
di lavoro, delle sostanze
o preparati chimici,
e della sistemazione
dei luoghi di lavoro
deve
organizzare deve valutare
a seguito della valutazione,
le attività di prevenzione
e le procedure di lavoro
e di produzione per:
deve determinare
garantire un maggiore livello di protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori
garantire che la pianificazione e l'introduzione di nuove
tecnologie sia argomento di consultazione con i
lavoratori e/o i loro rappresentanti per quanto riguarda
le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori,
quando sono legate alla scelta delle attrezzature, alla
organizzazione delle condizioni di lavoro e all’impatto
dei fattori ambientali nel luogo di lavoro
prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate
possano accedere alle zone dell’azienda dove sono
presenti dei rischi gravi e specifici
DATORE di LAVORO
Valutazione
dei Rischi
Medico
Competente
il Servizio
di Protezione
e Prevenzione
a seguito di questa valutazione
Sorveglianza Sanitaria
per assicurare la adeguata
sorveglianza della salute
dei lavoratori in funzione
dei rischi riguardanti la loro
sicurezzae la loro
salutenell’attività lavorativa
DATORE di LAVORO
Valutazione
dei Rischi
Medico
Competente
il Servizio
di Protezione
e Prevenzione
i datori di lavoro consultano
i lavoratori e/o i loro
rappresentanti e permettono
la loro partecipazione
nell’ambito di tutte le
problematiche riguardanti
la sicurezza e
la salute sul lavoro
R.L.S.
Rappresentante
dei Lavoratori
per la Sicurezza
Consultazione e
Partecipazione dei
lavoratori
a) Effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
b) Stabilire le misure di protezione da prendere e, se necessario, i dospositivi di protezione da utilizzare;
c) Prendere le misure necessarie e adeguate in materia di Primo Soccorso, di attività antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
d) Informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti ad un rischio grave e immediato, sia riguardo al rischio che riguardo alle attività di protezione intraprese o da intraprendere;
e) Prendere le misure necessarie e adeguate affinché tutti i lavoratori ricevano le informazioni necessarie in merito ai rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione sia l’azienda e l’unità produttiva in generale, che ciascun tipo di postazione di lavoro e di mansione;
Obblighi dei Datori di Lavoro
è obbligo di ciascun lavoratore prendersi cura, secondo le sue possibilità, della sua sicurezza e della sua salute, congiuntamente alla sicurezza e alla salute di altre persone interessate dalle sue azioni o dalle sue omissioni durante l‟attività lavorativa, il tutto sulla base della sua formazione e delle istruzioni ricevute dal suo datore di lavoro.
il lavoratore deve
Obblighi dei Lavoratori
utilizzare correttamente le macchine, le attrezzature, gli utensili, le sostanze pericolose i mezzi di trasporto e di movimentazione;
utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e, dopo l’uso, riporla opportunamente;
non manomettere, cambiare o spostare arbitrariamente i dispositivi di sicurezza, in particolare quelli appartenenti alle macchine, alle attrezzature, agli utensili, agli impianti e agli edifici, ma utilizzare tali dispositivi di sicurezza correttamente;
segnalare immediatamente, al datore di lavoro e/o ai lavoratori incaricati di una specifica attività di protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, tutte le situazioni di lavoro che possano ragionevolmente far presupporre un pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute, così come qualsiasi difetto rilevato nei sistemi di protezione;
La valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell‟accordo europeo dell‟8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi
alle differenze di genere, all‟età, alla provenienza da
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
Articolo 28 comma 1
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivanti dalla
circostanza dell’esistenza di un pericolo sul luogo di lavoro.
PERICOLO
proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di
causare danni.
RISCHIO
probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni
possibili del danno stesso.
INCIDENTE
Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il
normale andamento dell’attività lavorativa e determina
danni materiali ad impianti ed attrezzature.
INFORTUNIO
Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di
lavoro, da cui sia derivata una inabilità permanente
assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea
assoluta
Il fenomeno infortunistico
?incidenti/mancati infortuni
2500
lievi < 3 giorni
500Inabilità temporanea
33Inabilità permanente
1Mortale
• Scarsa padronanza della macchina
• Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)
• Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
• Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)
• Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza (stanchezza)
• Mancato rispetto delle procedure
• Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)
• Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente
• Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati)
• Dispositivi di protezione inadatti
• Sistemi di comando e controllo sofisticati
• Rischi propri della macchina (movimenti alternati, avviamento imprevisto, arresto precario)
• Macchine non adatte allo scopo o all’ambiente (allarme sonoro mascherato dal rumore del parco macchine)
• Circolazione di persone (linee automatiche)
• Assemblaggio di macchine di provenienze e tecnologie differenti
• Flusso di materiale o di prodotti tra le macchine
fattori/cause
• Danno più o meno grave all’integrità fisica del lavoratore
• Arresto della produzione della macchina interessata
• Immobilizzazione del parco macchine similari per perizie (es. ispezione
ispettorato del lavoro)
• Se necessario, messa in conformità delle macchine
• Sostituzione di personale e formazione sul posto di lavoro
• Rischi sociali
• Degradazione dell’immagine dell’azienda
conseguenze
costi diretti
costi indiretti
costi
Primo soccorso, pratiche
amministrative,
retribuzione delle giornate
in franchigia
Aumenti dei premi INAIL
Disfunzioni organizzative
(sostituzioni, ecc.)
Perdita di produzione,
ossia perdita di clienti
Eventuali sanzioni
R = F x M
I + F
Il RISCHIO
Correlazione fra la probabilità di accadimento di un
incidente e la grandezza del danno che l’incidente può
arrecare all’uomo
R = F x M
I + F
Correlazione fra la probabilità di accadimento di un
incidente e la grandezza del danno che l’incidente può
arrecare all’uomo
Rischi Specifici: legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono
danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi
continui e molto frequenti con danni modesti.
Rischi Convenzionali: legati all’attività di lavoro, agli apparecchi, agli
impianti presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di
problemi di infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media
intensità che interessano una o più persone.
Rischi Potenziali di incidenti rilevanti: derivanti da eventi anomali capaci di
provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo
stabilimento. Eventi con frequenza molto bassa, ma con danni gravissimi.
Rischi fisici
Rischi chimici/biologici:
Rischi Psicologici organizzativi
MACCHINA: caratteristiche degli impianti, tipo di attrezzature, facilità di
utilizzo, manutenzione, dispositivi di protezione...
AMBIENTE: microclima, illuminazione, rumore, prodotti pericolosi…
IMPIEGO: procedure operative, ciclo produttivo...
LAVORATORE: conoscenze, attenzione, percezione del rischio,
stanchezza...
Influenze positive/negative sul rischio
La valutazione del rischio è pertanto l’elemento
cardine del sistema di prevenzione aziendale e
quindi obbligo indelegabile del datore di lavoro
cui compete non solo la responsabilità per
l’effettuazione del processo di valutazione (art.
17 comma 1 lettera a) ma anche “l’elaborazione
del documento” di valutazione dei rischi (DVR).
Anche in merito ai contenuti del documento il legislatore ha ritenuto
molto correttamente di aggiungere ulteriori significativi elementi di
precisazione:
data certa del Documento
obbligo di individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure
da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione
addestramento.
IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO
STIMA
DEL RISCHIO
CONTROLLO
DEL RISCHIO
Individuazione, identificazione, definizione e descrizione
Valutazione della probabilità di accadimento e della
grandezza del danno conseguente.
Confronto con gli standard di sicurezza da
raggiungere e determinazione delle azioni per
eliminare i rischi o ridurli all’accettabilità
osservazione dell’ambiente di lavoro,
individuazione delle attività,
osservazione della procedura di lavoro,
identificazione macchine/attrezzature/prodotti utilizzati,
esame di fattori esterni/interni, oggettivi/soggettivi,
analisi dell’organizzazione e dei soggetti
SCHEMA DESCRITTIVO DEL PROCESSO DI STIMA,
VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO
OSSERVAZIONE
IDENTIFICAZIONE
ANALISI QUALI-
QUANTITATIVA
STIMA DEL DANNO = mSTIMA DELLA FREQUENZA
= f
STIMA DEL RISCHIO = r
CONFRONTO CON GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI
NECESSARI PER ELIMINARE O RIDURRE IL RISCHIO
CONTROLLO NEL TEMPO E RIESAME
livello 4 = altamente probabileEsiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno
ipotizzato per i lavoratori
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili
Il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre
parole l'evento sarebbe largamente atteso)
livello 3 = probabileLa mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o
diretto
Già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata
ha fatto seguito a un danno
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa
livello 2 = poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa
livello 1 = improbabileLa mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco
probabili e indipendenti
Non sono noti episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità
Calcolo del parametro “probabilità” = f
livello 4 = gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
livello 3 = grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
livello 2 = medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile
Esposizione cronica con effetti reversibili
livello 1 = lieveInfortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Calcolo del parametro “danno” = m
tabella di programmazione degli interventi
Probabilità del verificarsi di un incidente per l’entità delle conseguenze
r = f x m
Matrice di Rischio
ELEVATA 4 8 12 16
MEDIOALTA 3 6 9 12
MEDIOBASSA 2 4 6 8
BASSA 1 2 3 4
magnitudo LIEVE MEDIO GRAVE GRAVISSIMO
probabilità
Rischio inaccettabile
Ricordare gli obiettivi del D.V.R.
Analizzare con metodo e sistematicamente
l’attività lavorativa ed i pericoli.
Individuare le misure necessarie alla salvaguardia della
salute e sicurezza:
– Misure tecniche
– Misure di manutenzione
– Misure procedurali
– Misure formazione
– Misure sanitarie
– Misure ergonomiche
Pianificare l’attività in modo che si svolga nelle migliori condizioni di
sicurezza e di salute
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi
ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per
l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo,
con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile
dato;
- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente
ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
- i pericoli ed i rischi correlati;
- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi
particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei
lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente
maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di
ciascuno dei rischi presenti;
- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge
(norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);
Contenuto del D.V.R.
Uno strumento fondamentale per assicurare una gestione condivisa della Sicurezza consiste
nell’elaborazione delle Procedure da parte del S.P.P. (art. 33 comma 1 lettera c D. Lgs. 81/08)