Salute e sicurezza negli studi professionali: Soggetti, obblighi e adempimenti Decreto Legislativo...
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Salute e sicurezza negli studi professionali:
Soggetti, obblighi e adempimenti
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
Per.
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Ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sancita dal T.U. n° 81/08. Pertanto anche gli studi professionali (compresi quelli in cui è impiegato anche un solo lavoratore subordinato, scatta l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal legislatore
Il vigente sistema normativo
Dunque, alla luce delle disposizioni normative sopra esposte, quali sono gli obblighi e gli adempimenti che il datore – professionista deve rispettare nel suo studio professionale?
Per.
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Il vigente sistema normativo
1 Effettuare la valutazione dei rischi
2Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
3 Permettere l’elezione del R.L.S.
4 Nominare (se necessario) il medico competente
5Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all’antincendio
6 Formare i lavoratori
7 Informare i lavoratori
Per.
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Il datore di lavoro
Chi è ?
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
Deve:
• Individuare e valutare tutti i rischi
• Organizzare e gestire la prevenzione in azienda
• Adottare le necessarie misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali
• Informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in azienda
Il lavoratore
Chi è ?
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
Deve:
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
• Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo
• Non compiere di propria iniziativa operazioni pericolose per la propria o altrui sicurezza
• Utilizzare correttamente i dpi
• Segnalare immediatamente condizioni di pericolo
• Sottoporsi ai controlli sanitari
Per.
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SppChi e’?
E’ il servizio di prevenzione e protezione
Deve:
• Individuare e valutare i fattori di rischio
• Individuare le misure per la sicurezza e la salute
• Elaborare le misure preventive e protettive
• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
•Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute
• Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione
Il medico competen
te
Chi e’?
Medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro, docenza o libera docenza in medicina del lavoro.
Deve:
•EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali)
• ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il ddl con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIAP
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Obblighi Sanzioni
Valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento in collaborazione con l'RSPP ed il Medico competente (ove previsto).
Arresto da 3 a 6 mesiAmmenda da € 2.500 a € 6.400L'arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante
Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancata frequenza del corso in caso di autonomina
Incompleta compilazione del documento (con misure adottate, DPI, programma, responsabili dell'adeguamento), o mancata consultazione del RLS.
Ammenda da 2˙000 a 4˙000 €Mancato aggiornamento del documento (entro 30
gg.) in caso di modifiche produttive, infortuni significativi, richiesta del medico competente, adeguamento tecnologico
Documento mancante dei criteri di valutazione, o mancata individuazione delle mansioni che richiedono capacità, esperienza e formazione. Ammenda da 1˙000 a
2˙000 €Mancata informazione sui rischi specifici e le misure adottate
OBBLIGHI e SANZIONI PER I D.L. (artt. 17, 28 e 29)
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Obblighi Sanzioni
Mancata consegna al RLS del documento di valutazione dei rischi (da consultare solo in studio) e dati relativi agli infortuni
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4’000 €
Mancata informazione alle ditte appaltatrici o fornitori d’opera o somministrazione di informazioni sui rischi specifici presenti e sulle misure adottate
Mancata organizzazione rapporti con i servizi pubblici di emergenza e modalità di trasporto infortunati.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4˙000 €
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso
Mancata informazione dei lavoratori a rischio su comportamenti a rischio e sulle misure di prevenzione adottate.
Mancata informazione a tutti i lavoratori sulle misure in caso di
pericolo grave e immediato e su ripresa del lavoro.
OBBLIGHI e SANZIONI PER I D.L. (artt. 17, 28 e 29)
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OBBLIGHI dei D.L. e DIRIGENTI (artt.3, 18, 26, 43)
Obblighi Sanzioni
Mancata informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prev. incendi e primo soccorso.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 €
Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prev. incendi e primo soccorso e al RLS
Mancata misure di prev. incendi e presenza di mezzi di estinzione (estintori, manichette, ecc.).
Mancata nomina del Medico Competente, fornitura dei DPI (sentito RSPP e medico), aggiornamento delle misure di prevenzione in base a modifiche organizzative o produttive.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙500 a 6˙000 €
Mancata cooperazione sulla sicurezza e redazione del DUVRI (documento unico rischio interferenze).
Mancato controllo sanitario Ammenda da 2˙000 a 4˙000 €
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OBBLIGHI dei D.L. e DIRIGENTI (artt.3, 18, 26, 43)
Obblighi Sanzioni
Mancata custodia del documento di valutazione rischi.
Sanzione amministrativa da 2˙000 a 6˙600 €
Riunione periodica di sicurezza non trattante tutti gli argomenti previsti da art. 35, comma 2. (solo per studi con oltre 15 dipendenti)
Accertamenti sanitari vietati (accertamento gravidanza).
Mancata comunicazione all‘ Inail degli infortuni (superiori a 3 giorni entro 48 ore) Sanzione
amministrativa da 1˙000 a 4˙500 €Mancata comunicazione all' RSPP dei dati necessari
per la valutazione dei rischi.
Mancata comunicazione al medico della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.
Sanzione amministrativa da 500 a 1˙800 €
Mancata comunicazione all‘ Inail degli infortuni (da 1 a 3 giorni entro 48 ore).
Mancata custodia per 10 anni e consegna in caso di cessazione del rapporto di lavoro della cartella sanitaria.P
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iIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Svolgimento diretto dal parte del DDL
Articolo 17
- Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
B) la designazione dell’R.S.P.P.
Articolo 34
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei particolari, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P., Di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al R.S.P.P., deve frequentare corsi di formazione adeguato e frequentare i corsi di aggiornamento previsti.
Il DVR – ai sensi dell’art. 28 – deve:
Riguardare tutti i rischi, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed avere data certa.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i “NUOVI RISCHI”
Lo stress lavoro-correlato
Accordo Europeo in tema di stress da lavoro dell’8.10.2004
«Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociale e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti».
«un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.
Le lavoratrici in gravidanza
Richiamo al D. Lgs. n. 151/2001Divieto di adibire le lavoratrici gestanti e puerpere in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o che espongano a radiazioni ionizzanti.
ivi compresi le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Giovani:
obbligo di valutare il rischio derivante dall’attività lavorativa con riguardo al grado di sviluppo fisico del lavoratore
(L. n. 977/1967 in tema di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).
Anziani: probabile riferimento agli aspetti ergonomici e dei luoghi di lavoro e agli orari.
Lavoratori stranieri:
probabile riferimento alle differenze linguistiche
(v. formazione e informazione), culturali e conoscitive.
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COS’E’ IL D.U.V.R.I.Il D.U.V.R.I. e’ lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI
GLI APPALTI INTERNI
Solo il committente è in grado di farlo, perché conosce la sequenza temporale delle fasi del lavoro ed ha stabilito preventivamente le modalità operative.
La redazione del DUVRI
N.B. Utilizzare una metodologia adattabile ad ogni tipo di appalto (ad esclusione di quelli gestiti con il Piano di Sicurezza del Cantiere – PSC)
Il D.U.V.R.I. deve:• Essere integrato con il
D.V.R.• Essere unico per tutti gli
appalti che comportano rischi tra loro interferenti;
• Essere indipendente dal D.V.R.
• Essere finalizzato a gestire i rischi interferenziali;
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Ogni impresa o studio è un entità a se, non è possibile definire uno standard comune a tutti.
Al fine di verificare la reale situazione:
Audit di verifica documentale e compilazione di check-list specifica
Il costo della verifica è 60 €
La verifica serve allo studio per accertare la reale situazione nei confronti della norma
La verifica serve per la redazione di un offerta dedicata e tagliata sulle reali necessità dello studio
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iOfferta Tipo
Descrizione Importo
1
Sopralluogo e verifica della Documentazione presente (AUDIT)Programmazione e organizzazione degli interventi per la “messa a norma” delle situazioni non conformi.
€.2.200,0
2
Predisposizione o aggiornamento dei documenti relativi alla V.s. Attività;(tutte le valutazioni)Corsi di formazione e aggiornamento per la formazione ed informazione degli addetti (esclusi R.S.P.P., Addetti 1° Soccorso- Addetti all’Emergenza)
3
Verifica e controllo dell’applicazione di quanto previsto e riportato nella documentazione mediante visite da eseguire in collaborazione con il S.P.P. e rilascio di verbale di verifica.
4
Matrice di correlazione e Piano di miglioramento;Verifica di Conformità e aggiornamento della documentazione.
L’offerta comprende l’applicazione del sistema di gestione per i due anni
Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (S.G.S.L.).
Descrizione Importo
Predisposizione e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art 17 - 28 e s.m.i.
€.
350,0
Elaborazione e stesura della Relazione di Valutazione del Rischio Chimico e Cancerogeno ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 art 17 - 28 e s.m.i.
€.
350,0
Elaborazione e stesura della Relazione di Valutazione del Rischio Biologico ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/2008 art 17 - 28 e s.m.i.
€.
450,0
Elaborazione e stesura della Relazione di Valutazione da Stress Lavoro Correlato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
€.
120,0
Corso di formazione aggiornamento per Datore di Lavoro RSPP (rischio Alto) – 14h presso la vostra sede
€350,0
Corso di formazione aggiornamento per Lavoratori (rischio Alto) – 12h presso la vostra sede (a persona)
€ 120,0
Corso di formazione aggiornamento per responsabili dei lavoratori per la sicurezza (rischio Alto) – 4h presso la vostra sede
€100,0
Contributo Previdenziale (sull'imponibile) 5%
No ritenuta d’acconto
Ese
mpio
di
off
ert
a/p
reventi
vo
Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’Art
1 comma 100 L. 244/2007 - I.V.A. 0%