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Rottamazione cartelle: i primi chiarimenti e la
procedura definita da Regione Lombardia
(Art. 6 DL n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in G.U. n. 249 del 24.10.2016)
In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 249) il DL (n. 193 del 22.10.2016)
collegato alla manovra finanziaria, contenete le disposizioni relative all’abolizione di Equitalia, alla
rottamazione delle cartelle ed alla riapertura della voluntary disclosure. In materia di
rottamazione delle cartelle, il testo della legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto
numerose modifiche, tra cui l’ampliamento della procedura ai ruoli del 2016 e la proroga
delle domande (al 31.03.2017) e dei versamenti (l’ultima delle 5 rate in scadenza al prossimo
settembre 2018). Con riferimento ai primi chiarimenti sulla procedura di rottamazione, si deve
segnalare che in occasione di un incontro con il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti è stato
precisato che: i) è esclusa la rottamazione per i ruoli trasmessi all’agente della riscossione a
partire dallo scorso 16.12.2016, in quanto si devono ritenere affidati a partire dal
10.01.2017 (sul punto, però, nel proseguo si illustreranno alcune precisazioni delle Entrate); ii) la
sospensione prevista dalle disposizioni in commento non è automatica e generalizzata, ma si
riferisce solamente ai ruoli oggetto di definizione; iii) chi ha rateazioni in corso al
momento della domanda, può accedere alla misura anche nell’ipotesi di versamento
tardivo; iv) con riferimento alla riscossione frazionata nel corso del procedimento, è necessario
ai fini della definizione agevolata che i carichi siano affidati entro il termine del 2016. Si
evidenzia, inoltre, l’ampliamento delle disciplina della rottamazione alle cartelle degli enti
locali: a tal riguardo, si deve segnalare l’adesione alla procedura (che, a differenza delle ipotesi
ordinarie di applicazione prevede regole proprie) che è stata attivata dalla Regione Lombardia
con riferimento alle ordinanze di ingiunzione (con rateizzazione solo oltre i 2.000 euro e
prestazione di fideiussione per importi superiori ai 50.000 euro).
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Con il DL n.193 del 22.10.2016 il legislatore ha introdotto una procedura per la
rottamazione delle cartelle di pagamento. La procedura, attivabile sin dallo
scorso 24.10.2016 (data di entrata in vigore del decreto), consente di eliminare
sanzioni ed interessi di mora, nonché di versare gli importi ratealmente. La
legge di conversione n. 249 del 24.10.2016 ha previsto un potenziamento
dell’istituto, il cui ambito di applicazione viene ampliato ai ruoli del 2016. Viene
riconosciuta, inoltre, la possibilità di rateizzare l’importo in 5 rate, con scadenza
ultima a settembre 2018.
Con riferimento alle ingiunzioni, viene prevista la possibilità di rottamare gli
importi secondo le indicazioni e le modalità indicate dagli stessi enti locali
(in tal caso, quindi, non dovrà essere utilizzata la procedura descritta ma quella più
specifica che verrà definita dagli stessi enti come nel caso della Regione
Lombardia). Si segnala la conferma dell’applicazione della nuova procedura anche
ai ruoli inclusi in procedure di crisi da sovraindebitamento: in tal caso i
versamenti saranno definiti dal decreto di omologazione.
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 DL n. 193/2016 modificato dalla
legge di conversione, i carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della
riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento,
con abbattimento totale degli importi a titolo di interessi di mora e
sanzioni.
La definizione, quindi, presuppone l’integrale pagamento delle seguenti
componenti:
somme a titolo di capitale e interessi;
aggi maturati a favore dell’agente della riscossione (compresi rimborsi
spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).
OGGETTO DELLA PROCEDURA
Somme da versare Capitale e interessi.
Aggi maturati a favore dell’agente della riscossione e
rimborsi spese.
Premessa
Caratteristiche definizione
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Somme espunte
dal carico
Interessi di mora.
Sanzioni e somme aggiuntive.
Di seguito riportiamo il dettaglio delle spettanze a cui il soggetto dovrebbe
ordinariamente far fronte:
SPETTANZE ORDINARIE
Pagamento entro 60 giorni
Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali.
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Sanzioni da omesso versamento.
Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%).
Le spese di notifica pari ad € 5,88.
Pagamento oltre 60 giorni
Maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali.
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Sanzioni da omesso versamento.
Gli oneri della riscossione (fino al 2015 pari al 4,65%).
Le spese di notifica pari ad € 5,88.
Gli interessi di mora pari al 4,13% da calcolare solo su imposte o contributi dovuti
per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento.
Gli oneri della riscossione in misura piena (fino al 2015 pari al 8% in luogo di quelli
ridotti del 4,65%).
Eventuali spese maturate a seguito dell’avvio di procedure esecutive.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il decreto non prevede
particolari preclusioni, pertanto la procedura di rottamazione risulta
applicabile ad ogni categoria di soggetto. Sono specificamente ammessi anche
coloro che hanno già parzialmente versato le somme dovute, ad esempio, a
seguito di provvedimento di rateazione, a condizione che risultino adempiuti tutti
i versamenti con scadenza dal 01.10.2016 al 31.12.2016 (dalla data di
presentazione della domanda viene meno l’obbligo di versamento rateale). Qualora
l’interessato abbia promosso un procedimento giudiziario, invece, la procedura
presuppone la rinuncia.
Ambito di applicazione
Ambito soggettivo
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CHIARIMENTI
Con riferimento al pagamento regolare delle rate scadenti nell’ultimo triennio
2016, Equitalia ha precisato che la procedura è accessibile anche nei confronti di
coloro che hanno versato tardivamente tali somme.
Equitalia, sul punto, ha chiarito che la sospensione non è generalizzata ma si
riferisce solamente alle cartelle o alle somme oggetto della domanda. In
molti casi, nell’ipotesi di rateazione, l’Ufficio dovrà procedere allo scomputo
della quota di rata relativa alla cartella che non si intende definire (o che
non si può definire). Si deve sottolineare che il debitore non può prendere
autonomamente provvedimenti circa il calcolo e lo scomputo delle cartelle rottamate
dalle somme rateizzate, ma dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall’Ufficio
competente.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Ambito
soggettivo
Si applica a tutti i soggetti.
Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di
aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al
31.12.2016.
Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è
preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al
procedimento.
Con riferimento alla rinuncia al procedimento:
se il contribuente non ha presentato ricorso e non ha pagato nulla, potrà
avvalersi della rottamazione con l’annullamento della sanzione, pagando
solo l’aggio e le spese di notifica;
se il contribuente ha presentato ricorso, respinto in primo grado e l’ufficio ha
iscritto a ruolo i 2/3 della somma contestata oltre aggio e spese, il
contribuente potrà godere della definizione agevolata rinunciando al
contenzioso in corso, pagando solo aggio e spese. Secondo il tenore
letterale della norma sembrerebbe escludersi dalla definizione agevolata della
restante parte poiché carente del requisito di somma iscritta a ruolo;
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se il contribuente, ha presentato ricorso e vinto in primo grado, non
avendo quindi alcun importo iscritto a ruolo non può accedere alla
definizione agevolata. In caso di appello da parte dell’ufficio sarà costretto a
proseguire nel contenzioso, nella speranza di concluderlo positivamente
anche nei successivi gradi di giudizio.
Si aggiunge a quanto sopra che in caso di soccombenza totale in appello, il
contribuente potrà in ogni caso procedere alla rottamazione della cartella,
ma dovrà in questo caso rinunciare all’impugnazione avanti alla
Cassazione.
CHIARIMENTI
Sempre con riferimento alla riscossione frazionata, Equitalia, in occasione di un
incontro con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha specificato che
per gli importi da versare rimane sempre necessario l’affidamento del
ruolo all’agente entro e non oltre il 2016. A titolo esemplificativo, nel caso di
soccombenza in primo grado bisognerà verificare, per la rottamazione dei 2/3 della
somma oggetto di contenzioso, l’affidamento del ruolo entro il 2016.
Si segnala che la legge di conversione ha previsto esplicitamente la possibilità di
accedere alla procedura anche con riferimento ai carichi che rientrano in
crisi da sovraindebitamento. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere
sanzioni ed interessi di mora provvedendo al pagamento del debito
falcidiato nelle modalità e nei termini previsti dal decreto di omologazione.
A tale proposito, si segnala che è stato pubblicato il 17 gennaio, sul sito di Equitalia il
modello “DA2” per appunto la “Dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano
del consumatore”
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, invece, il
legislatore ha fornito maggiori disposizioni. Sono interessati dalla procedura, i
Ambito oggettivo
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carichi inclusi in ruoli affidati all’agente della riscossione negli anni dal
2000 al 2016.
CHIARIMENTI
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, Equitalia ha specificato che
possono considerarsi affidati nel 2016 solamente i ruoli trasmessi fino al
15.12.2016. Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DM 321/99, i ruoli
trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese devono considerarsi
affidati dal giorno 10 del mese successivo. Per i ruoli trasmessi dal
01.12.2016 fino al 15.12.2016, la data di affidamento si considera il 25.12.2016 (e
possono quindi essere ammessi alla procedura).
Sull’argomento si deve però rilevare che alcune delle osservazioni effettuate
da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/2003 e con la
risoluzione n. 150/2005 “riabiliterebbero” i ruoli trasmessi dal
16.12.2016 al 31.12.2016. Con i citati provvedimenti di prassi l’Agenzia delle
Entrate aveva specificato che in luogo dell’affidamento doveva essere presa
in considerazione la data di effettiva trasmissione, essendo, quindi,
irrilevante, ai fini della definizione, anche quanto disposto dall’art. 4 del
decreto ministeriale 3 settembre 1999 n. 321, secondo cui “per i ruoli
trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende
effettuata il giorno 10 del mese successivo”.
Considerato che la specificazione si riferiva alla precedente ed analoga
definizione agevolata di cui all’art. 12 della L. n. 289/2002 (che faceva
espressamente riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000),
il chiarimento delle Entrate appare particolarmente affidabile.
Sono esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi:
CARICHI ESCLUSI
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I IVA all’importazione
II Recupero aiuti di Stato
III Condanne della Corte dei Conti
IV Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna
V Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
VI Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli
enti previdenziali.
ATTENZIONE! Con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni
al Codice della strada viene in ogni caso consentito l’accesso alla procedura. In
tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora e le sanzioni di cui
all’articolo 27 legge n. 689/1981.
I crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti
rientrano nell’applicazione della definizione agevolata (circostanza confermata anche
dalla legge di conversione). Si segnala, inoltre, che l’accesso alla definizione
agevolata permette il rilascio di un DURC positivo da parte degli enti previdenziali
interessati. La procedura si applica anche agli accertamenti esecutivi (ipotesi
non prevista nel decreto ma confermata da Equitalia).
La legge di conversione ha inoltre previsto la possibilità di applicare la rottamazione
anche alle ingiunzioni promosse da enti locali: in questo caso saranno gli stessi
a definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc emanata
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto
(al momento non è prevista in questo caso la rottamazione degli interessi di mora).
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA ATTIVATA DALLA REGIONE
LOMBARDIA
Si segnala che le somme tributarie e non tributarie di cui la Regione
Lombardia è creditrice potranno essere assoggettate alla procedura di
rottamazione con stralcio delle sanzioni prevista dalla legge Regionale n. 35
del 29.12.2016 e dalla delibera del 09.01.2017. Sono interessate, in particolare,
Enti locali e ingiunzione
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tutte le ordinanze di ingiunzione emesse dalla Regione entro lo scorso
31.12.2016: l’accesso alla procedura sarà automatico e non dovrà essere
presentata alcuna istanza a condizione che gli interessati procedano al
pagamento in unica soluzione entro il prossimo 02.05.2017.
Per ottenere la rateazione delle somme superiori a 2.000 euro (importi
inferiori non sono rateizzabili) i debitori dovranno presentare apposita
domanda alla Regione Lombardia entro lo stesso termine del 02.05.2017.
In tal caso, la scadenza delle rate coinciderà con il 31.07.2017, 02.10.2017 e
30.11.2017. Per rateizzare importi superiori a 50.000 euro sarà necessario
prestare apposita fideiussione.
La procedura, come quella ordinaria, è vincolata alla cessazione dell’eventuale
contenzioso giurisdizionale nei confronti della Regione Lombardia.
Di conseguenza, l’ambito di applicazione dell’istituto può essere riassunto nei
seguenti termini:
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Ambito soggettivo
Ambito
soggettivo
Si applica a tutti i soggetti
Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di
aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al
31.12.2016
Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è
preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al
procedimento
Ambito oggettivo
Ruoli
ammessi
Affidati all’agente dal 2000 al 2016
Ingiunzioni enti locali ammessi secondo regole proprie
Ruoli inclusi in procedure da sovraindebitamento, con termini di
versamento indicati dal decreto di omologazione
Esclusioni IVA all’importazione
Recupero aiuti di Stato
Condanne della Corte dei Conti
Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
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provvedimenti e sentenze penali di condanna
Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o
per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
dovuti dagli enti previdenziali
Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di
interessi di mora e sanzioni), il debitore deve manifestare all'agente della
riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31.03.2017),
apposita dichiarazione attraverso il modello DA1 (tramite sportello o PEC).
Considerate le modifiche intervenute, il debitore potrà, entro la stessa data,
comunicare modifiche all’istanza già presentata.
Modello istanza: DA1
Caselle e-mail/PEC: allegato
Istruzioni per la compilazione del modello: allegato
In tale dichiarazione il debitore indica (eventualmente) il numero di rate nel quale
intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 5, nonché la
pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la
dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
A seguito della presentazione della dichiarazione, sono sospesi i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili,
non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì
proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a
condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non
sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
La procedura
Effetti della dichiarazione
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Entro il 31.05.2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori, che hanno
presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute
ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse. Equitalia entro il prossimo 28.02.2017
notificherà agli interessati i carichi affidati nell’anno 2016 per cui non risulta
ancora notificata la cartella (al fine di consentire la definizione).
Con riferimento all’importo delle rate viene stabilito che ciascuna delle cinque rate,
con scadenza fissata per le prime tre nel 2017 e le ultime due nel 2018, gli importi
delle rate devono essere tali da consentire il pagamento di una quota pari
al 70% nel 2017 e del restante 30% nel 2018 (nelle due distinte annualità gli
importi delle rate devono essere di pari ammontare)
IMPORTI DELLE RATE
Numero rata Importo
I (luglio 2017) 23,33%
II (settembre 2017) 23,33%
III (novembre 2017) 23,33%
IV (aprile 2018) 15%
V (settembre 2018) 15%
Tale istituto rappresenta un eccezione alla disciplina della rateazione prevista
dall’articolo 19 del DPR n. 602/73. La relativa disciplina, quindi, non si applica alla
fattispecie in esame.
In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell’importo totale o
della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere
i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non
determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato (la
Comunicazione degli importi
OSSERVA
Importo delle rate
Mancato pagamento delle rate
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preclusione non opera se alla data di presentazione dell’istanza sono passati
meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o
dell’avviso di accertamento).
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante
domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella
dichiarazione resa, oppure mediante bollettini precompilati, che l'agente della
riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione relativa agli importi da pagare,
oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
LA PROCEDURA
I) PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA
Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e
consente la sospensione delle procedure di
esecuzione nei confronti dell’interessato
Scadenza termine Entro il prossimo 31.03.2017
II) COMUNICAZIONE
EQUITALIA
Vengono definiti gli importi da versare e le relative
scadenze, con termine massimo di pagamento
dell’ultima rata a settembre 2018.
Scadenza termine Entro il prossimo 31.05.2017
III) PAGAMENTO Può avvenire mediante domiciliazione del
pagamento su conto corrente, tramite i bollettini
forniti dall’agente per la riscossione o pagamento allo
sportello
Scadenza termine Entro il prossimo settembre 2018 (prima rata luglio
2017)
A seguito del pagamento delle somme indicate dalla comunicazione di Equitalia,
l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo
residuo (1). Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono
1 Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti
corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
Modalità di pagamento
Discarico
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oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili.
Secondo quanto previsto dal DL n. 193/2016, la possibilità di definire i carichi
può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato
parzialmente (anche a seguito di provvedimenti di rateazione) le somme dovute, a
condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal
01.10.2016 al 31.12.2016. In questo caso viene stabilito che:
ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene
conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e
interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
pagamento;
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme
versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei
carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di
sanzioni e somme aggiuntive;
il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione
determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica
dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
Il debitore che, computando i pagamenti parziali, ha già integralmente
corrisposto quanto dovuto a titolo di capitale, interessi ed aggio, per
beneficiare della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di
aderirvi con le modalità previste per tutte le altre ipotesi. Si presume che in
questo caso Equitalia comunichi (anziché le somme da definire ed il piano di
rateazione) l’avvenuto pagamento dell’integralità del carico.
Pagamento parziale e precedente
rateazione delle somme
OSSERVA
Definizione “automatica” del
carico
Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
Sede Legale: Milano 20121, Piazza S. Angelo 1
Tel.:+39.02.54123457 - +39.02.65560922
Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l’Internazionalizzazione
[email protected] - [email protected] - www.csaconsulting.eu
P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Oggetto della definizione
Somme da versare Capitale e interessi
Aggi maturati a favore dell’agente della riscossione e
rimborsi spese
Somme espunte
dal carico
Interessi di mora
Sanzioni e somme aggiuntive
Ambito soggettivo
Ambito
soggettivo
Si applica a tutti i soggetti
Se beneficiano di un piano di rateazione, devono dimostrare di
aver adempiuto agli obblighi nel periodo dal 01.10.2016 al
31.12.2016
Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è
preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al
procedimento
Ambito oggettivo
Ruoli
ammessi
Affidati all’agente dal 2000 al 2016
Esclusioni IVA all’importazione
Recupero aiuti di Stato
Condanne della Corte dei Conti
Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna
Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
Procedura
I) PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA
Prevede la rinuncia a procedimenti giudiziari e
consente la sospensione delle procedure di
esecuzione nei confronti dell’interessato
Scadenza termine: Entro il prossimo 31.03.2017
II)
COMUNICAZIONE
EQUITALIA
Vengono definiti gli importi da versare e le relative
scadenze, con termine massimo di pagamento
dell’ultima rata a settembre 2018
Scadenza termine: Entro il prossimo 31.05.2017
III) PAGAMENTO Può avvenire mediante domiciliazione del pagamento
Capitale sociale: Euro 50.000,00 i.v.
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su conto corrente, tramite i bollettini forniti dall’agente
per la riscossione o pagamento allo sportello
Scadenza termine: Entro il prossimo settembre 2018
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Cordiali saluti Csa International Consulting Srl
Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco
Milano, 19 gennaio 2017