Rimborsopoli Cava

9
I .r- \.. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO lA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER lA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dotto Giuseppe DI BENEDETTO I Referendario dotto Fiorenzo SANTORO dotto Marzia DE FALCO ha pronunciato la seguente Presidente Referendario reI. est. ORDINANZA nel giudizio iscritto al n. 66655 del registro di segreteria, avente ad oggetto reclamo avverso ordinanza cautelare, proposto da: Panza Lucio, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Accarino, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Melisurgo 4, giusta procura in atti. Barbuti Antonio, rapp.to e difeso dagli avv. Mario D'Urso e Marcello Brescia Morra, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli, alla via Monteoliveto 86, giusta procura in atti. Uditi, all'udienza del 3/12/2014, gli avv.ti Accarino e D'Urso, nonché il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dr. Ferruccio Capalbo, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca Cerino; Premesso in FATTO Con ricorso depositato in data 8/9/2014, la Procura Regionale presso la Sezione Campania chiedeva disporsi il sequestro conservativo ante causam in danno di Barbuti Antonio, Panza Lucio, Montefusco Nobile e De Giacomo Claudio, nella qualità, rispettivamente, il primo e il secondo, di Presidenti del Consiglio comunale e capigruppo consiliari, il terzo e il quarto, di Responsabili del I Settore comunale, a l

description

L'ordinanza della Corte dei conti che rigetta i ricorsi dei conisglieri comunale coinvolti

Transcript of Rimborsopoli Cava

  • I .r- \..

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    lA CORTEDEI CONTI

    SEZIONE GIURISDIZIONALE PER lA CAMPANIA

    composta dai seguenti magistrati:

    dotto Giuseppe DI BENEDETTO I Referendario

    dotto Fiorenzo SANTORO

    dotto Marzia DE FALCO

    ha pronunciato la seguente

    Presidente

    Referendario reI. est.

    ORDINANZA

    nel giudizio iscritto al n. 66655 del registro di segreteria, avente ad oggetto reclamo avverso ordinanza

    cautelare, proposto da:

    Panza Lucio, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Accarino, presso il cui studio elett.te dom.to in

    Napoli, alla via Melisurgo 4, giusta procura in atti.

    Barbuti Antonio, rapp.to e difeso dagli avv. Mario D'Urso e Marcello Brescia Morra, presso il cui studio

    elett.te dom.to in Napoli, alla via Monteoliveto 86, giusta procura in atti.

    Uditi, all'udienza del 3/12/2014, gli avv.ti Accarino e D'Urso, nonch il Pubblico Ministero nella persona

    del S.P.G. dr. Ferruccio Capalbo, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca Cerino;

    Premesso in

    FATTO

    Con ricorso depositato in data 8/9/2014, la Procura Regionale presso la Sezione Campania chiedeva

    disporsi il sequestro conservativo ante causam in danno di Barbuti Antonio, Panza Lucio, Montefusco

    Nobile e De Giacomo Claudio, nella qualit, rispettivamente, il primo e il secondo, di Presidenti del

    Consiglio comunale e capigruppo consiliari, il terzo e il quarto, di Responsabili del I Settore comunale, a

    l

  • causa di irregolarit nella gestione dei fondi devoluti al finanziamento dei gruppi consiliari tra il 2006 e il

    2013.

    In particolare, ai primi due (Barbuti e Panza) veniva contestato l'illecito consistito nell'omessa vigilanza sui

    rendiconti e nell'utilizzo improprio delle risorse del gruppo consiliare, mentre al Montefusco e al De

    Giacomo veniva attribuito l'omesso controllo sui rendiconti e l'omesso recupero delle somme

    indebitamente utilizzate.

    Con decreto 12/9/2014 il Presidente di questa Sezione autorizzava il sequestro conservativo in favore del

    Comune di Cava de' Tirreni, nei confronti degli invitati, sino a concorrenza di: E. 55.953,61, per Barbuti; E.

    41.763,70, per Panza; E.41.013,70, per Montefusco ed E. 31.939,03, per De Giacomo.

    Instauratosi il contraddittorio, i convenuti svolgevano le proprie difese e, con ordinanza n. 420/2014, il

    G.D. revocava il sequestro nei riguardi di Di Giacomo e Montefusco per difetto del periculum in mora,

    mentre confermava la misura cauteiare nei confronti di Barbuti, per E. 55.953,61, e di Panza, per E.

    25.341,03, limitandolo ai conti correnti accesi dai medesimi presso la Banca della Campania.

    Con ricorso in data 18/11/2014 Lucio Panza proponeva reclamo avverso la citata ordinanza ex art. 669

    terdecies c.p.c. e deduceva: 1) il difetto del periculum in mora, per essere esso sequestrando proprietario

    di beni immobili; 2) la vioiazione del diritto di difesa, per essere stato chiamato a rispondere sulla base di

    una documentazione non in atti, documentazione richiamata e sintetizzata nell'informativa dei

    Carabinieri, alla quale, soltanto, il PM fa riferimento, e che il danno a s imputabile poteva consistere, al

    pi, nella somma di E. 750,00, spesa per l'acquisto di giornali; 3) che non era stato correttamente

    interpretato il procedimento di spesa, disciplinato dall'art. 22 del Regolamento comunale, in base al quale

    i capigruppo consegnavano ie rendicontazioni all'Ufficio del Protocollo o all'Ufficio del Presidente del

    Consiglio, ed ai funzionari Noviello e 5cermino e al Dirigente Montefusco, che eseguivano il controllo delle

    fatture, mentre il compito del Presidente consisteva nel verificare che il controllo avvenisse attraverso i

    funzionari preposti, esulando dai suoi compiti l'esame delle singole fatture; 4) che era errata la

    quantificazione dell'addebito, atteso che il mandato in favore di esso Panza si era concluso in data

    21/1/2010, con lo scioglimento del Consiglio comunale. sicchi:>

  • al 2009, che doveva essere verificata entro il 31/12/2010, data alla quale il Consiglio era sciolto;

    concludeva per la revoca del sequestro o, in subordine, per la riduzione dello stesso.

    Con atto in data 26/11/2014 proponeva reclamo avverso la precitata ordinanza altres Barbuti Antonio, e

    deduceva: 1) l'errata applicazione dell'art. 22 del Regolamento, che disciplina le spese per il

    funzionamento dei gruppi consiliari, sancendo la responsabilit dei capigruppo per la gestione dei fondi ad

    essi assegnati, con conseguente estraneit del Presidente del Consiglio sia alla verifica di istituzionalit

    delle spese, di competenza dei capigruppo, sia alle operazioni di rendiconto, spettanti all'Ufficio di

    contabilit dell'Ente, che alla gestione e al controllo delle spese sostenute dai vari consiglieri; 2) che il G.D.

    aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni rese in sede penale dai dipendenti Sorrentino, Noviello,

    Serra e Scermino; 3) che non erano stati valutati nella reclamata ordinanza gli elementi raccolti in sede

    penale, atteso che nei riguardi del Barbuti si era proceduto solo per il delitto di peculato -nella qualit di

    capogruppo- e per un importo inferiore a quello nell'odierna sede richiesto; 4) la carenza dell'elemento

    soggettivo e del periculum in mora; concludeva in conformit.

    All'udienza del 3/12/2014 il Collegio, a seguito di discussione orale, si riservava la decisione.

    Considerato in

    DIRITTO~i;':~

    I reclami vann#ntrambi disattesi.

    1.Va in primis rilevato, quanto alla violazione del diritto di difesa prospettata dal Panza, che la

    stessa non sussiste.

    L'impianto accusatorio vede invero, a proprio fondamento, la copiosa attivit di indagine

    espletata dai c.c. in sede penale, i cui esiti sono compendiati in dettagliate ed esaustive relazioni,

    tutte versate in atti ed accessibili alle parti.

    Va in particolare rilevato che le singole informative di P.G., depositate in giudizio, richiamano

    precisamente e singolarmente le varie fatture contestate, s da consentire ai prevenuti di

    controdedurre in relazione a ciascuna di esse.

    Non va inoltre trascurato che i c. c., lungi dall'effettuare una valutazione autonoma delle

    3

  • condizioni di rimborsabilit delle spese, hanno demandato tale valutazione -anche tenendo

    conto delle osservazioni scritte e orali degli indagati e replicando alle medesime- al dott.

    Sorrentino che, in qualit di Responsabile del servizio finanziario del Comune, era deputato a

    controllare i rendiconti consiliari e, dunque, a stabilire definitivamente l'ammissibilit della

    spesa.

    2. Quanto al merito, sulla base di una sommaria delibazione degli atti e documenti di causa, deve

    affermarsi la sussistenza del presupposto del furnus boni iuris nei riguardi di entrambi i

    reclamanti.

    2.1 Sebbene la ricostruzione della vicenda in punto di fatto e di diritto sia stata gi

    compiutamente effettuata nel gravato provvedimento del G.D., appare tuttavia opportuno

    premettere brevemente quanto segue:

    l'art. 38, co. 3, TUEL, prevede che i consigli comunali siano dotati di autonomia funzionale e organizzativa;

    l'organo politico in questione altres deputato a regolare la gestione di tutte le risorse attribuite per il

    proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Analogo dettato si

    rinviene, peraltro, nella parte dello statuto comunale relativa ai consiglieri comunali.

    L'art. 22 del Regolamento adottato con delibera del consiglio comunale 96/2002 prevede che:

    1) all'inizio del mandato il consiglio comunale delibera l'entit del fondo da costituirsi per ciascun gruppo

    consiliare, da assegnarsi annualmente per le sole spese postali, telefoniche, di cancelleria e di

    rappresentanza;

    2) tali somme vengono erogate ai capigruppo consiliari -e dunque non ai singoli consiglieri- che ne curano

    la gestione, assumendosene la responsabilit;

    3) i capigruppo presentano ogni anno, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, un rendiconto

    documentato della gestione, la cui mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione della somma

    erogata al capogruppo.

    L'art. 1, co. 2 del regolamento stabilisce inoltre che l'applicazione delle disposizioni regolamentari sia

    affidata al presidente del consiglio comunale. che conserva Drf'SSO il nronrin Ilffirin 1::1rlnrllmpnt:ninnp

  • relativa ai rendiconti.

    2.2 Dalla documentazione in atti (v. informative dei CC, nell'ambito del procedimento penale

    presso la Procura di Nocera Inferiore) si evince che l'esame dei rendiconti e della

    documentazione giustificativa di spesa presentata dai singoli consiglieri per gli anni 2006-2012

    (cui, peraltro, con difficolt gli investigatori hanno avuto accesso, stante il protratto rifiuto del

    Barbuti di esibire gli atti in suo possesso) ha delineato un quadro di diffusa illegalit circa l'utilizzo

    dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, fondi in realt impiegati per finalit private ed egoistiche

    dei singoli consiglieri.

    Tale utilizzo stato reso possibile: 1) dall'illegittima divisione del fondo in quote, assegnate

    singolarmente a ciascun consigliere, effettuata dal Capogruppo in violazione dell'art. 22, co. 3,

    del relativo regolamento, il quale prevede che "i fondi sono erogati ai Capigruppo/Presidenti dei

    gruppi consiliari, i quali ne cureronna lo gestione, assumendone lo responsabilit"; 2) dalla

    presentazione, da parte del capogruppo, di una rendicontazione illegittima, costituita da

    giustificativi di spesa non attinenti a finalit istituzionali, ma di natura totalmente privata; 3) dalle

    omissioni dei Presidenti del Consiglio, Panza e Barbuti, i quali hanno trascurato di vigilare

    sull'applicazione del regolamento, cos consentendo ai capigruppo consiliari un utilizzo dei fondi

    per finalit personali, in violazione dell'art. 1, co. 2, del Regolamento, a norma del quale

    "l'applicazione delle disposizioni reg%mentari affidato a/ Presidente del Consiglio camuna/e".

    2.3 Il danno che si assume riveniente da sifatte illegittimit stato, in parte, ascritto agli odierni

    reclamanti: invero, il Barbuti ha rivestito funzione di Presidente del consiglio comunale dal 2010

    al 2013; stato inoltre capogruppo consiliare del "Gruppo Unione Popolare" daIl'1/1/08 al

    31/12/09 e del gruppo "La Margherita" daIl'1/1/0G al 31/12/07.

    Il Panza stato invece capogruppo consiliare del "Partito Socialista" daIl'1/1/09 al 31/12/09 e

    Presidente del consiglio comunale dal 200G al 21/1/2010.

    Quanto alla posizione dei due presidenti del consiglio comunale, Panza e Barbuti, va precisato

    che. contrariamente a auanto asserito dalla difesrI. non vipnp loro imnllt;:at~ IIn~

  • corresponsabilit da omesso controllo della rendicontazione (di competenza dei capigruppo, in

    prima battuta, e poi del dirigente della Ragioneria, ex art. 22 reg.cit.), bens una dolosa omissione

    dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza su tali controlli, cui erano tenuti ai sensi del combinato

    disposto degli artt. 1, cO.2, reg.cit. -secondo cui il presidente del consiglio tenuto a verificare

    l'osservanza delle norme del regolamento consiliare- e 22 -{;he assegna ai capigruppo il controllo

    sui rendiconti-o

    Si configura, all'evidenza, un autonomo titolo di responsabilit, che si innesta su quella dei singoli

    consiglieri e capigruppo, cos determinando il concorso di tutti costoro nella causazione del

    danno erariale.

    Invero, tale omissione -presumibilmente dettata anche dall'interesse dei due ad occultare una

    gestione impropria dei fondi loro assegnati in qualit di capigruppo, ed ingenerando in merito un

    clima di lassismo- ha agevolato nel corso del tempo la possibilit, per i consiglieri comunali

    distraenti le somme, di protrarre la propria condotta illecita, cos accrescendo il pregiudizio

    erariale.

    3. Le indagini hanno pertanto evidenziato l'assunzione di spese al di fuori di qualsivoglia

    previsione normativa e regolamentare, la mancata rendicontazione delle stesse e/o la mancata

    restituzione dei relativi importi, nonch l'assenza di documenti giustificativi circa l'impiego per

    fini istituzionali delle somme attribuite alle formazioni politiche assembleari.

    Tali macroscopiche illegittimit hanno determinato un danno, alle finanze comunali, concreto,

    ingiusto ed attuale, trattandosi di somme non adoperate per finalit di legge -n, tantomeno, di

    pubblico interesse- e quindi erogate dal Comune senza giusta causa.

    L'entit complessiva del nocumento erariale stata quantificata dalla Procura contabile in oltre

    87.000,00 euro.

    3.1 Di tale danno sono chiamati a rispondere, nei limiti di cui in premessa e che in questa sede

    appaiono condivisibili, gli odierni reclamanti, qui indagati nella duplice qualit di Presidenti del

    consiglio e di Capigruppo consiliari, oltre ad aver provveduto in prima persona, quali consiglieri,

    6

  • di verificare la

    ad effettuare o consentire spese non istituzionali (tra le quali, telefoni cellulari e tablets di

    elevato costo, computers ed accessori vari, telefax, numerosi pranzi in diversi ristoranti e per

    rilevanti importi, buoni carburante, biglietti per mezzi di trasporto, diversi viaggi di piacere, spese

    di matrimonio della figlia del consigliere Mazzeo).

    Il Barbuti, inoltre, risulta aver impedito a chiunque -ed in primo luogo allo stesso Dirigente

    responsabile dei controlli di regolarit amministrativo-contabile

    documentazione da lui posseduta e conservata presso il proprio ufficio.

    AI riguardo, si evince dagli atti che la funzionaria Noviello ha testualmente affermato -nel corso

    delle indagini penali- che gli interessati rendicontavano direttamente al presidente del consiglio,

    owero, se la documentazione era presentata direttamente all'ufficio ragioneria, veniva da

    quest'ultimo girata al detto presidente, il quale la conservava presso il proprio ufficio (v.

    informativa c.c. del 18/4/2014).

    Per tali fatti, pende nei riguardi dei predetti procedimento penale per il delitto di cui all'art. 314

    c.p.

    3.2 Appare condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie del procedimento penale, come

    operata dal G.D., e, in particolare, delle s.Lt. rese dai funzionari comunali direttamente coinvolti

    nell'iter burocratico concernente l'assegnazione, gestione e rendicontazione dei fondi in parola.

    Dalle concordi dichiarazioni rese da Sorrentino, Noviello, Serra e Scermino, invero emerso che:

    -le rendicontazioni in questione erano consegnate al Presidente del Consiglio comunale p.t., che

    ne prendeva visione e le custodiva nel proprio ufficio;

    -il Presidente Barbuti aveva dato disposizioni alla Serra di informarlo circa ogni richiesta -da

    chiunque fosse stata inoltrata- di visionare la documentazione relativa ai rendiconti consiliari,

    vietandone tassativamente l'ostensione a terzi;

    -il Sorrentino aveva reiteratamente e vanamente chiesto al Barbuti di visionare la

    documentazione, che non gli era mai stata mostrata;

    _i rnmnnnpnti npj 2ruooi consiliari non hanno mai restituito i beni acquistati con le somme di

  • denaro destinate alle spese di funzionamento dei gruppi.

    Correttamente pertanto la responsabilit appare -allo stato degli atti- ascritta agli odierni

    reclamanti.

    Appare altres condivisibile la quantificazione delle quote di danno come operata dal PM

    contabile, in quanto fondata sulle riferite risultanze delle indagini penali.

    4. l'imputazione appare agli stessi ascrivibile a titolo di dolo, in virt di quanto innanzi

    evidenziato (manifesta chiarezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento;

    comportamento non meramente omissivo ma commissivo-impeditivo del Barbuti; interesse di

    entrambi i presidenti alla protrazione di un clima omertoso, atteso il loro coinvolgimento come

    capigruppo; palmare evidenza della finalit privata ed egoistica degli esborsi effettuati).

    5. L'impugnata ordinanza va confermata altres sotto il profilo della ritenuta sussistenza del

    periculum in mora, in relazione alla gravit delle condotte contestate, all'atteggiamento doloso

    dei sequestrandi, nonch alla rilevanza economica del danno erariale conseguitone.

    Quanto, in particolare, al Panza, va inoltre evidenziato che lo stesso esercita professione di

    avvocato del libero foro, dunque con redditi estremamente incerti e di difficile verificazione.

    Quanto alla pi volte lamentata disparit di trattamento, sebbene configuri censura estranea

    all'ambito della presente indagine, appare tuttavia opportuno rimarcare la notevole differenza di

    posizione tra gli odierni reclamanti, atteso il cumulo, negli stessi, delle qualit di presidenti del

    consiglio comunale e di capigruppo consiliari, rispetto a quella di De Giacomo e Montefusco, nei

    cui riguardi il sequestro stato revocato per difetto di pericufum in mora.

    Come poi ritenuto da costante giurisprudenza di questa Sezione, la stipula di polizza assicurativa

    non vale di per s ad escludere la concedibilit della misura cautelare.

    6. Spese al merito.

    P.Q.M.

    La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il reclam~ e riserva al merito la decisione sulle spese

    della presente fase cautelare.

    8

  • Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

    Cos deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 3.12.2014 e del 18.2.2015.

    IliPOSITATO H'J SEGRETERIA l 7 l'lA\{' 2015

    \fllOI~OAEDEUASEG~~(' DotI, Carmine DE M/CH

    C.~.0~

    000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009