Rimborsopoli Cava
-
Upload
giuseppeboi -
Category
Documents
-
view
433 -
download
1
description
Transcript of Rimborsopoli Cava
-
I .r- \..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
lA CORTEDEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER lA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
dotto Giuseppe DI BENEDETTO I Referendario
dotto Fiorenzo SANTORO
dotto Marzia DE FALCO
ha pronunciato la seguente
Presidente
Referendario reI. est.
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 66655 del registro di segreteria, avente ad oggetto reclamo avverso ordinanza
cautelare, proposto da:
Panza Lucio, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Accarino, presso il cui studio elett.te dom.to in
Napoli, alla via Melisurgo 4, giusta procura in atti.
Barbuti Antonio, rapp.to e difeso dagli avv. Mario D'Urso e Marcello Brescia Morra, presso il cui studio
elett.te dom.to in Napoli, alla via Monteoliveto 86, giusta procura in atti.
Uditi, all'udienza del 3/12/2014, gli avv.ti Accarino e D'Urso, nonch il Pubblico Ministero nella persona
del S.P.G. dr. Ferruccio Capalbo, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca Cerino;
Premesso in
FATTO
Con ricorso depositato in data 8/9/2014, la Procura Regionale presso la Sezione Campania chiedeva
disporsi il sequestro conservativo ante causam in danno di Barbuti Antonio, Panza Lucio, Montefusco
Nobile e De Giacomo Claudio, nella qualit, rispettivamente, il primo e il secondo, di Presidenti del
Consiglio comunale e capigruppo consiliari, il terzo e il quarto, di Responsabili del I Settore comunale, a
l
-
causa di irregolarit nella gestione dei fondi devoluti al finanziamento dei gruppi consiliari tra il 2006 e il
2013.
In particolare, ai primi due (Barbuti e Panza) veniva contestato l'illecito consistito nell'omessa vigilanza sui
rendiconti e nell'utilizzo improprio delle risorse del gruppo consiliare, mentre al Montefusco e al De
Giacomo veniva attribuito l'omesso controllo sui rendiconti e l'omesso recupero delle somme
indebitamente utilizzate.
Con decreto 12/9/2014 il Presidente di questa Sezione autorizzava il sequestro conservativo in favore del
Comune di Cava de' Tirreni, nei confronti degli invitati, sino a concorrenza di: E. 55.953,61, per Barbuti; E.
41.763,70, per Panza; E.41.013,70, per Montefusco ed E. 31.939,03, per De Giacomo.
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti svolgevano le proprie difese e, con ordinanza n. 420/2014, il
G.D. revocava il sequestro nei riguardi di Di Giacomo e Montefusco per difetto del periculum in mora,
mentre confermava la misura cauteiare nei confronti di Barbuti, per E. 55.953,61, e di Panza, per E.
25.341,03, limitandolo ai conti correnti accesi dai medesimi presso la Banca della Campania.
Con ricorso in data 18/11/2014 Lucio Panza proponeva reclamo avverso la citata ordinanza ex art. 669
terdecies c.p.c. e deduceva: 1) il difetto del periculum in mora, per essere esso sequestrando proprietario
di beni immobili; 2) la vioiazione del diritto di difesa, per essere stato chiamato a rispondere sulla base di
una documentazione non in atti, documentazione richiamata e sintetizzata nell'informativa dei
Carabinieri, alla quale, soltanto, il PM fa riferimento, e che il danno a s imputabile poteva consistere, al
pi, nella somma di E. 750,00, spesa per l'acquisto di giornali; 3) che non era stato correttamente
interpretato il procedimento di spesa, disciplinato dall'art. 22 del Regolamento comunale, in base al quale
i capigruppo consegnavano ie rendicontazioni all'Ufficio del Protocollo o all'Ufficio del Presidente del
Consiglio, ed ai funzionari Noviello e 5cermino e al Dirigente Montefusco, che eseguivano il controllo delle
fatture, mentre il compito del Presidente consisteva nel verificare che il controllo avvenisse attraverso i
funzionari preposti, esulando dai suoi compiti l'esame delle singole fatture; 4) che era errata la
quantificazione dell'addebito, atteso che il mandato in favore di esso Panza si era concluso in data
21/1/2010, con lo scioglimento del Consiglio comunale. sicchi:>
-
al 2009, che doveva essere verificata entro il 31/12/2010, data alla quale il Consiglio era sciolto;
concludeva per la revoca del sequestro o, in subordine, per la riduzione dello stesso.
Con atto in data 26/11/2014 proponeva reclamo avverso la precitata ordinanza altres Barbuti Antonio, e
deduceva: 1) l'errata applicazione dell'art. 22 del Regolamento, che disciplina le spese per il
funzionamento dei gruppi consiliari, sancendo la responsabilit dei capigruppo per la gestione dei fondi ad
essi assegnati, con conseguente estraneit del Presidente del Consiglio sia alla verifica di istituzionalit
delle spese, di competenza dei capigruppo, sia alle operazioni di rendiconto, spettanti all'Ufficio di
contabilit dell'Ente, che alla gestione e al controllo delle spese sostenute dai vari consiglieri; 2) che il G.D.
aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni rese in sede penale dai dipendenti Sorrentino, Noviello,
Serra e Scermino; 3) che non erano stati valutati nella reclamata ordinanza gli elementi raccolti in sede
penale, atteso che nei riguardi del Barbuti si era proceduto solo per il delitto di peculato -nella qualit di
capogruppo- e per un importo inferiore a quello nell'odierna sede richiesto; 4) la carenza dell'elemento
soggettivo e del periculum in mora; concludeva in conformit.
All'udienza del 3/12/2014 il Collegio, a seguito di discussione orale, si riservava la decisione.
Considerato in
DIRITTO~i;':~
I reclami vann#ntrambi disattesi.
1.Va in primis rilevato, quanto alla violazione del diritto di difesa prospettata dal Panza, che la
stessa non sussiste.
L'impianto accusatorio vede invero, a proprio fondamento, la copiosa attivit di indagine
espletata dai c.c. in sede penale, i cui esiti sono compendiati in dettagliate ed esaustive relazioni,
tutte versate in atti ed accessibili alle parti.
Va in particolare rilevato che le singole informative di P.G., depositate in giudizio, richiamano
precisamente e singolarmente le varie fatture contestate, s da consentire ai prevenuti di
controdedurre in relazione a ciascuna di esse.
Non va inoltre trascurato che i c. c., lungi dall'effettuare una valutazione autonoma delle
3
-
condizioni di rimborsabilit delle spese, hanno demandato tale valutazione -anche tenendo
conto delle osservazioni scritte e orali degli indagati e replicando alle medesime- al dott.
Sorrentino che, in qualit di Responsabile del servizio finanziario del Comune, era deputato a
controllare i rendiconti consiliari e, dunque, a stabilire definitivamente l'ammissibilit della
spesa.
2. Quanto al merito, sulla base di una sommaria delibazione degli atti e documenti di causa, deve
affermarsi la sussistenza del presupposto del furnus boni iuris nei riguardi di entrambi i
reclamanti.
2.1 Sebbene la ricostruzione della vicenda in punto di fatto e di diritto sia stata gi
compiutamente effettuata nel gravato provvedimento del G.D., appare tuttavia opportuno
premettere brevemente quanto segue:
l'art. 38, co. 3, TUEL, prevede che i consigli comunali siano dotati di autonomia funzionale e organizzativa;
l'organo politico in questione altres deputato a regolare la gestione di tutte le risorse attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Analogo dettato si
rinviene, peraltro, nella parte dello statuto comunale relativa ai consiglieri comunali.
L'art. 22 del Regolamento adottato con delibera del consiglio comunale 96/2002 prevede che:
1) all'inizio del mandato il consiglio comunale delibera l'entit del fondo da costituirsi per ciascun gruppo
consiliare, da assegnarsi annualmente per le sole spese postali, telefoniche, di cancelleria e di
rappresentanza;
2) tali somme vengono erogate ai capigruppo consiliari -e dunque non ai singoli consiglieri- che ne curano
la gestione, assumendosene la responsabilit;
3) i capigruppo presentano ogni anno, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, un rendiconto
documentato della gestione, la cui mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione della somma
erogata al capogruppo.
L'art. 1, co. 2 del regolamento stabilisce inoltre che l'applicazione delle disposizioni regolamentari sia
affidata al presidente del consiglio comunale. che conserva Drf'SSO il nronrin Ilffirin 1::1rlnrllmpnt:ninnp
-
relativa ai rendiconti.
2.2 Dalla documentazione in atti (v. informative dei CC, nell'ambito del procedimento penale
presso la Procura di Nocera Inferiore) si evince che l'esame dei rendiconti e della
documentazione giustificativa di spesa presentata dai singoli consiglieri per gli anni 2006-2012
(cui, peraltro, con difficolt gli investigatori hanno avuto accesso, stante il protratto rifiuto del
Barbuti di esibire gli atti in suo possesso) ha delineato un quadro di diffusa illegalit circa l'utilizzo
dei fondi assegnati ai gruppi consiliari, fondi in realt impiegati per finalit private ed egoistiche
dei singoli consiglieri.
Tale utilizzo stato reso possibile: 1) dall'illegittima divisione del fondo in quote, assegnate
singolarmente a ciascun consigliere, effettuata dal Capogruppo in violazione dell'art. 22, co. 3,
del relativo regolamento, il quale prevede che "i fondi sono erogati ai Capigruppo/Presidenti dei
gruppi consiliari, i quali ne cureronna lo gestione, assumendone lo responsabilit"; 2) dalla
presentazione, da parte del capogruppo, di una rendicontazione illegittima, costituita da
giustificativi di spesa non attinenti a finalit istituzionali, ma di natura totalmente privata; 3) dalle
omissioni dei Presidenti del Consiglio, Panza e Barbuti, i quali hanno trascurato di vigilare
sull'applicazione del regolamento, cos consentendo ai capigruppo consiliari un utilizzo dei fondi
per finalit personali, in violazione dell'art. 1, co. 2, del Regolamento, a norma del quale
"l'applicazione delle disposizioni reg%mentari affidato a/ Presidente del Consiglio camuna/e".
2.3 Il danno che si assume riveniente da sifatte illegittimit stato, in parte, ascritto agli odierni
reclamanti: invero, il Barbuti ha rivestito funzione di Presidente del consiglio comunale dal 2010
al 2013; stato inoltre capogruppo consiliare del "Gruppo Unione Popolare" daIl'1/1/08 al
31/12/09 e del gruppo "La Margherita" daIl'1/1/0G al 31/12/07.
Il Panza stato invece capogruppo consiliare del "Partito Socialista" daIl'1/1/09 al 31/12/09 e
Presidente del consiglio comunale dal 200G al 21/1/2010.
Quanto alla posizione dei due presidenti del consiglio comunale, Panza e Barbuti, va precisato
che. contrariamente a auanto asserito dalla difesrI. non vipnp loro imnllt;:at~ IIn~
-
corresponsabilit da omesso controllo della rendicontazione (di competenza dei capigruppo, in
prima battuta, e poi del dirigente della Ragioneria, ex art. 22 reg.cit.), bens una dolosa omissione
dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza su tali controlli, cui erano tenuti ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1, cO.2, reg.cit. -secondo cui il presidente del consiglio tenuto a verificare
l'osservanza delle norme del regolamento consiliare- e 22 -{;he assegna ai capigruppo il controllo
sui rendiconti-o
Si configura, all'evidenza, un autonomo titolo di responsabilit, che si innesta su quella dei singoli
consiglieri e capigruppo, cos determinando il concorso di tutti costoro nella causazione del
danno erariale.
Invero, tale omissione -presumibilmente dettata anche dall'interesse dei due ad occultare una
gestione impropria dei fondi loro assegnati in qualit di capigruppo, ed ingenerando in merito un
clima di lassismo- ha agevolato nel corso del tempo la possibilit, per i consiglieri comunali
distraenti le somme, di protrarre la propria condotta illecita, cos accrescendo il pregiudizio
erariale.
3. Le indagini hanno pertanto evidenziato l'assunzione di spese al di fuori di qualsivoglia
previsione normativa e regolamentare, la mancata rendicontazione delle stesse e/o la mancata
restituzione dei relativi importi, nonch l'assenza di documenti giustificativi circa l'impiego per
fini istituzionali delle somme attribuite alle formazioni politiche assembleari.
Tali macroscopiche illegittimit hanno determinato un danno, alle finanze comunali, concreto,
ingiusto ed attuale, trattandosi di somme non adoperate per finalit di legge -n, tantomeno, di
pubblico interesse- e quindi erogate dal Comune senza giusta causa.
L'entit complessiva del nocumento erariale stata quantificata dalla Procura contabile in oltre
87.000,00 euro.
3.1 Di tale danno sono chiamati a rispondere, nei limiti di cui in premessa e che in questa sede
appaiono condivisibili, gli odierni reclamanti, qui indagati nella duplice qualit di Presidenti del
consiglio e di Capigruppo consiliari, oltre ad aver provveduto in prima persona, quali consiglieri,
6
-
di verificare la
ad effettuare o consentire spese non istituzionali (tra le quali, telefoni cellulari e tablets di
elevato costo, computers ed accessori vari, telefax, numerosi pranzi in diversi ristoranti e per
rilevanti importi, buoni carburante, biglietti per mezzi di trasporto, diversi viaggi di piacere, spese
di matrimonio della figlia del consigliere Mazzeo).
Il Barbuti, inoltre, risulta aver impedito a chiunque -ed in primo luogo allo stesso Dirigente
responsabile dei controlli di regolarit amministrativo-contabile
documentazione da lui posseduta e conservata presso il proprio ufficio.
AI riguardo, si evince dagli atti che la funzionaria Noviello ha testualmente affermato -nel corso
delle indagini penali- che gli interessati rendicontavano direttamente al presidente del consiglio,
owero, se la documentazione era presentata direttamente all'ufficio ragioneria, veniva da
quest'ultimo girata al detto presidente, il quale la conservava presso il proprio ufficio (v.
informativa c.c. del 18/4/2014).
Per tali fatti, pende nei riguardi dei predetti procedimento penale per il delitto di cui all'art. 314
c.p.
3.2 Appare condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie del procedimento penale, come
operata dal G.D., e, in particolare, delle s.Lt. rese dai funzionari comunali direttamente coinvolti
nell'iter burocratico concernente l'assegnazione, gestione e rendicontazione dei fondi in parola.
Dalle concordi dichiarazioni rese da Sorrentino, Noviello, Serra e Scermino, invero emerso che:
-le rendicontazioni in questione erano consegnate al Presidente del Consiglio comunale p.t., che
ne prendeva visione e le custodiva nel proprio ufficio;
-il Presidente Barbuti aveva dato disposizioni alla Serra di informarlo circa ogni richiesta -da
chiunque fosse stata inoltrata- di visionare la documentazione relativa ai rendiconti consiliari,
vietandone tassativamente l'ostensione a terzi;
-il Sorrentino aveva reiteratamente e vanamente chiesto al Barbuti di visionare la
documentazione, che non gli era mai stata mostrata;
_i rnmnnnpnti npj 2ruooi consiliari non hanno mai restituito i beni acquistati con le somme di
-
denaro destinate alle spese di funzionamento dei gruppi.
Correttamente pertanto la responsabilit appare -allo stato degli atti- ascritta agli odierni
reclamanti.
Appare altres condivisibile la quantificazione delle quote di danno come operata dal PM
contabile, in quanto fondata sulle riferite risultanze delle indagini penali.
4. l'imputazione appare agli stessi ascrivibile a titolo di dolo, in virt di quanto innanzi
evidenziato (manifesta chiarezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento;
comportamento non meramente omissivo ma commissivo-impeditivo del Barbuti; interesse di
entrambi i presidenti alla protrazione di un clima omertoso, atteso il loro coinvolgimento come
capigruppo; palmare evidenza della finalit privata ed egoistica degli esborsi effettuati).
5. L'impugnata ordinanza va confermata altres sotto il profilo della ritenuta sussistenza del
periculum in mora, in relazione alla gravit delle condotte contestate, all'atteggiamento doloso
dei sequestrandi, nonch alla rilevanza economica del danno erariale conseguitone.
Quanto, in particolare, al Panza, va inoltre evidenziato che lo stesso esercita professione di
avvocato del libero foro, dunque con redditi estremamente incerti e di difficile verificazione.
Quanto alla pi volte lamentata disparit di trattamento, sebbene configuri censura estranea
all'ambito della presente indagine, appare tuttavia opportuno rimarcare la notevole differenza di
posizione tra gli odierni reclamanti, atteso il cumulo, negli stessi, delle qualit di presidenti del
consiglio comunale e di capigruppo consiliari, rispetto a quella di De Giacomo e Montefusco, nei
cui riguardi il sequestro stato revocato per difetto di pericufum in mora.
Come poi ritenuto da costante giurisprudenza di questa Sezione, la stipula di polizza assicurativa
non vale di per s ad escludere la concedibilit della misura cautelare.
6. Spese al merito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il reclam~ e riserva al merito la decisione sulle spese
della presente fase cautelare.
8
-
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Cos deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 3.12.2014 e del 18.2.2015.
IliPOSITATO H'J SEGRETERIA l 7 l'lA\{' 2015
\fllOI~OAEDEUASEG~~(' DotI, Carmine DE M/CH
C.~.0~
000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009