Responsabilità del ristoratore per danni subìti dagli avventori all'interno del locale
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Responsabilità del ristoratore per danni subìti dagli avventori
all'interno del localeTribunale di Pesaro e
Corte d'Appello di Ancona
Cassazione civile, sez.IIISentenza del 15 Febbraio 2003, n 2312
Andreola SabrinaCrescini MagdaRenesto Chiara
Massima
Nel caso in cui l'avventore di un ristorante abbia riportato danni alla persona a causa di una attività svolta da alcuni clienti all'interno del locale, non
sussiste responsabilità contrattuale del ristoratore, non esistendo alcun nesso causale tra l'evento dedotto e la prestazione di servizio oggetto del
contratto: non può ritenersi infatti che rientri tra le obbligazioni a carico del gestore del ristorante l'obbligo di far cessare ogni attività pericolosa posta in essere dagli avventori, specie se lo
stesso danneggiato sia compartecipe dell'attività dalla quale sia derivato il danno.
I FattiIn data 31 Dicembre 1983 il Sig. L.C. si recava
con alcuni amici al ristorante «Trattoria da Maria» di proprietà della Sig.ra M.R.
Allo scoccare della mezzanotte il cameriere consegnava ai commensali, su loro precisa richiesta, dei piatti da scagliare a terra per
festeggiare il Capodanno.
il Sig. L.C. veniva ferito all'occhio destro da una scheggia proveniente da un piatto frantumato a
terra.
Ricostruzione del Giudizio di primo grado
In data 27 Gennaio 1986 il Sig. L.C. citava in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro la Sig.ra M.R. quale titolare del ristorante, richiedendo
una somma di 41.605.576 Lire.
Con sentenza del 20 Maggio-3 Giugno 1995 il Tribunale accoglieva la domanda del Sig. C. condannando la Sig.ra R. al risarcimento dei
danni, pari a 49.709.500 Lire oltre alle spese legali sostenute dal Sig. C.
Ricostruzione del Giudizio d' Appello
La Sig.ra R. decideva di ricorrere alla Corte d'Appello di Ancona.
La Corte accoglieva l'Appello e ribaltava la sentenza di primo grado attribuendo al Sig. C. le
spese di causa sostenute dalla Sig.ra R.
Il Sig. C. decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione ritenendo che la Corte di Ancona
avesse emesso la sentenza con insufficiente o contraddittoria motivazione
dopo aver esaminato la domanda, la Corte di Cassazione, decideva di rigettare il
ricorso poiché avente solo il potere di giudicare la correttezza giuridica della sentenza e non lo
svolgimento dei fatti.
Norme applicate
Artt 1783, 1786 e 2051 C.c. relativi alla responsabilità degli imprenditori riguardo al
«deposito in albergo» e ai danni prodotti dalla cosa in custodia
Art 2697 C.c. Riguardo l'onere della prova
Norme applicate (segue)
Art 2043 C.c. Trattante il risarcimento per danni ingiusti
Art 2049 C.c. Relativo alla responsabilità dei datori di lavoro nei confronti dei sottoposti
In conclusioneLa Corte d'Appello non ha confermato la sentenza
del Primo giudizio per due motivi: Il Sig. L.C. ha attivamente partecipato all'attività
che gli ha provocato un danno, il quale poteva essere evitato se i piatti fossero stati usati per lo
scopo preposto Le responsabilità che la Sig.ra R.M. si assumeva concludendo il contratto non
comprendevano l'obbligo di far cessare le attività pericolose poste in essere dai clienti o il risarcimento dei danni prodotti sulla persona dei
clienti.