REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI PROMOSSI … · Regolamento V04 – decorrenza: 1 febbraio...
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Regolamento V04 – decorrenza: 1 febbraio 2017 – Riproduzione riservata
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REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI PROMOSSI INNANZI AD
“ARBITRATO-IMMOBILIARE – ORGANIZZAZIONE ARBITRALE
INDIPENDENTE”
PREAMBOLO
Il presente Regolamento disciplina i procedimenti promossi innanzi ad Arbitrato-Immobiliare
successivamente alla data di entrata in vigore indicata all’art. 32.
Il Regolamento è stato redatto dal Coordinatore al fine di venire incontro all’esigenza di celerità
dei giudizi propria di una società sempre più “connessa e tecnologica”, ed allo scopo di
agevolare l’attività dei difensori, mettendo al centro “la sostanza” rispetto alla “forma”.
Il Regolamento persegue i seguenti obbiettivi:
a) Creazione di uno strumento alternativo al processo innanzi all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria;
b) Devoluzione delle decisioni a professionisti specializzati in diritto immobiliare e delle
costruzioni;
c) Nomina diretta degli arbitri al fine del contenimento dei costi e dei tempi di avvio del
procedimento;
d) Preferenza per la nomina di arbitro unico piuttosto che di un collegio giudicante,
e) Regolamentazione anticipata di tutte le fasi del procedimento, così da evitare contrasti
preliminari tra le Parti;
f) Contenimento dei tempi e del numero delle udienze;
g) Utilizzo di una pluralità di strumenti per il deposito degli atti e dei documenti in grado
di garantire celerità e semplicità dell’adempimento;
h) Aggiornamento costante delle norme regolamentari in ragione dei suggerimenti dati
dalle Parti, dai Difensori e dagli Arbitri.
Al fine di agevolare i legali nella predisposizione e nello svolgimento dell’attività difensiva
innanzi all’Organizzazione Arbitrale è sempre possibile rivolgere al Coordinatore domande
circa la corretta interpretazione delle norme del Regolamento, sempre liberi gli Arbitri, cui
compete in via esclusiva la decisione della disputa, di discostarsi dalle indicazioni date.
La Segreteria è inoltre a disposizione delle Parti e dei Difensori per fornire informazioni di
natura pratica.
1. Definizioni
1.1. Al fine del procedimento arbitrale organizzato per il tramite di Arbitrato-Immobiliare -
Organizzazione Arbitrale Indipendente, i seguenti termini avranno il significato qui
descritto:
1.1.1. Arbitrato-Immobiliare: L’organizzazione arbitrale indipendente promossa da
Alessandro Ciappi Consulting, unitamente a legali specializzati nel settore immobiliare e
delle costruzioni, al fine della soluzione di dispute giuridiche in via alternativa a quella
giudiziale ordinaria.
1.1.2. Arbitro Aggiunto: Arbitro nominato da ciascuna parte, ovvero sorteggiato dall’Arbitro
Designato, al fine della composizione del Collegio Arbitrale.
1.1.3. Arbitro Designato: l’Arbitro nominato ai sensi del Regolamento che non si sia ancora
costituito in Tribunale Arbitrale.
1.1.4. Arbitro Unico: il Tribunale Arbitrale in composizione monocratica.
1.1.5. Atto: qualsiasi scritto difensivo depositato dalle Parti nel rispetto del Regolamento.
1.1.6. Collegio Arbitrale: il Tribunale Arbitrale composto da tre arbitri.
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1.1.7. Compenso/i Arbitrali: I corrispettivi dovuti dalle Parti agli arbitri per lo svolgimento del
loro incarico professionale.
1.1.8. Consiglio Disciplinare: collegio composto dai primi tre Supervisori di turno nel giorno
di proposizione dell’istanza di ricusazione, ovvero, in caso di impedimento, da quelli di
turno nei giorni immediatamente successivi, che non abbiano ragioni di incompatibilità
ad esaminare l’istanza di ricusazione, la deliberazione della revoca dell’Arbitro nei cui
confronti sia stata proposta ricusazione, ovvero la nomina di un sostituto.
1.1.9. Consulente Tecnico: esperto, anche contabile di una materia che richieda particolari
competenze estranee a quelle degli Arbitri, cui gli arbitri domandino ausilio al fine della
migliore comprensione dei fatti di causa ovvero della soluzione di quesiti di natura
tecnica.
1.1.10. Convenzione Arbitrale: il compromesso o la clausola compromissoria dalla quale
emerga la volontà delle parti di devolvere la soluzione della disputa ad Arbitrato-
Immobiliare.
1.1.11. Coordinatore: l’avvocato specializzato in diritto immobiliare e delle costruzioni autore
del Regolamento e dei successivi aggiornamenti o modifiche.
1.1.12. Delegato alla Prova: Legale Abilitato delegato dal Tribunale Arbitrale all’assunzione
della prova testimoniale.
1.1.13. Dichiarazione di indipendenza: dichiarazione, allegata dall’Arbitro Designato e
dall’Arbitro Aggiunto alla propria accettazione dell’incarico, con la quale l’arbitro
escluda la sussistenza di legami personali o professionali, anche pregressi, con le parti del
giudizio arbitrale, ovvero con i loro difensori, o altre ragioni, quali interessi personali od
economici, diretti o indiretti, relativi all’oggetto della disputa, così come qualunque
pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere, o ragioni di mera
opportunità, che ne inficino, anche soltanto potenzialmente, l’imparzialità di giudizio e la
sua terzietà.
1.1.14. Difensore il Legale Abilitato che abbia ricevuto mandato di difendere una delle Parti
nel Giudizio Arbitrale.
1.1.15. Disputa: qualsiasi controversia giuridica la cui soluzione sia affidata ad arbitri designati
ai sensi del Regolamento, che procedano seguendo le regole procedurali in esso
contenute.
1.1.16. Foglio di precisazione delle conclusioni: scritto della parte contenente esclusivamente
la succinta indicazione delle proprie domande ed eccezioni.
1.1.17. Giorno Lavorativo: qualsiasi giorno di calendario, dal lunedì al venerdì, che non sia
considerato festivo secondo il calendario giudiziale del foro di Milano, e che non sia
compreso tra i seguenti periodi di ciascun anno: 5 agosto-26 agosto e 24 dicembre – 2
gennaio, compresi.
1.1.18. Giorno non Lavorativo: tutti i giorni che non siano lavorativi ai sensi del precedente
articolo 1.1.17
1.1.19. Giudizio Arbitrale: il procedimento arbitrale avviato ai sensi del presente
Regolamento, volto alla soluzione di una disputa in via alterativa ad un procedimento
innanzi all’Autorità Giudiziaria Orinaria.
1.1.20. Legale Abilitato: professionista abilitato al patrocinio innanzi all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria Italiana, fermi, per i praticanti abilitati, i limiti di valore e di materia previsti
dal vigente ordinamento della Repubblica Italiana.
1.1.21. Memoria: atto difensivo depositato ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
1.1.22. Memoria difensiva: il primo atto difensivo della parte convenuta.
1.1.23. Note conclusive: atto finale depositato dalle parti contenetene la descrizione del fatto e
dello svolgimento della Procedura Arbitrale, nonché l’esposizione delle proprie ragioni
in diritto alla luce delle difese delle controparti e delle prove, oltre alle conclusioni della
Parte.
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1.1.24. Organizzazione Arbitrale: il complesso di strumenti, anche informatici, comprensivi
del sito web, e l’insieme dei giuristi organizzato Arbitrato-Immobiliare al fine della
soluzione di controversie in materia immobiliare e delle costruzioni.
1.1.25. Parte Istante: la parte che avvii il procedimento arbitrale depositando il relativo atto
introduttivo, ovvero che faccia domanda di chiamata del terzo od una specifica domanda
istruttoria.
1.1.26. Parte: il soggetto che abbia ad avviare la procedura arbitrale nonché tutti i soggetti
convenuti, terzi chiamati aderenti o intervenuti nel giudizio arbitrale.
1.1.27. Parti: l’insieme dei soggetti che avviino, siano convenuti, chiamati in causa aderenti o
intervenuti nel giudizio arbitrale.
1.1.28. Portale: il complesso dei siti web www.arbitrato-immobiliare.com, www.arbitrato-
immobiliare.it e www.realestatearbitration.it
1.1.29. Procedimento Arbitrale: il giudizio arbitrale promosso innanzi ad Arbitrato-
Immobiliare e disciplinato dal Regolamento
1.1.30. Quota Provvisoria: importo per Compensi Arbitrali dovuto in via provvisoria da
ciascuna Parte del Procedimento Arbitrale.
1.1.31. Regolamento: il corpo delle disposizioni e delle note che regolano il procedimento
arbitrale organizzato per il tramite di Arbitrato-Immobiliare.
1.1.32. Resistente: una parte convenuta nel giudizio arbitrale.
1.1.33. Ricorrente: la parte che avvii il giudizio arbitrale.
1.1.34. Ricorso: l’atto introduttivo del procedimento arbitrale.
1.1.35. Saldo: Somma residua dovuta da ciascuna Parte a soddisfazione integrale dei Compensi
Arbitrali, delle spese di Procedimento e di ogni ulteriore spesa e compenso maturata a di
lei carico, nel corso del Procedimento Arbitrale, ai sensi del Regolamento.
1.1.36. Sede dell’Organizzazione: la sede delle attività di segreteria di Arbitrato-Immobiliare,
in Milano, Via Torino n. 61, ovvero al diverso indirizzo che dovesse essere indicato nel
Portale al momento dell’inoltro di qualsiasi comunicazione o atto.
1.1.37. Segreteria: la segreteria dell’Organizzazione Arbitrale.
1.1.38. Spese di Procedimento: le competenze e le spese dovute per la gestione amministrativa
dell’arbitrato.
1.1.39. Supervisore: Il titolare/legale rappresentante di Alessandro Ciappi Consulting, ovvero
un avvocato di comprovata esperienza nel campo del diritto immobiliare e delle
costruzioni, indipendente dalle parti coinvolte nella controversia, cui sia affidato il
compito di nominare arbitri avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia
oggetto di arbitrato.
1.1.40. Tabella Compensi: tabella riassuntiva delle Spese di Procedimento e dei Compensi
Arbitrali, suddivise per scaglione di valore, che, con la sottoscrizione della Convenzione
Arbitrale, le Parti si obbligano a corrispondere con l’avvio del Procedimento Arbitrale.
1.1.41. Tribunale Arbitrale: Organo giudicante privato, in composizione monocratica o
collegiale, cui spetti il compito di giudicare una disputa promossa ai sensi del
Regolamento.
2. Funzione della Segreteria ed attività degli Arbitri
2.1. La Segreteria è deputata al ricevimento degli atti e dei documenti ed alle comunicazioni
alle Parti in ossequio e nei limiti delle disposizioni del Regolamento.
2.2. Ove non diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria comunica con le Parti a
mezzo fax, o per posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero a mezzo raccomandata o
corriere o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della consegna della
comunicazione.
2.3. La Segreteria conteggerà e comunicherà alle Parti l’ammontare della Quota provvisoria,
delle eventuali integrazioni e del Saldo
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2.4. I Compensi Arbitrali e le spese documentate sostenute dall’Arbitro dovranno essere
corrisposte dalle Parti direttamente a quest’ultimo, qual creditore della relativa
obbligazione.
2.5. Alessandro Ciappi Consulting percepirà le Spese di Procedimento dell’arbitrato, compenso
di cui sarà dunque creditore.
3. Valore della disputa
3.1. Ai fini della determinazione del valore della disputa e della quantificazione delle Spese
di Procedimento e dei Compensi Arbitrali, si farà riferimento al valore più alto tra la
somma delle domande proposte dal Ricorrente e quello delle domande proposte dal
Resistente o da altre parti in causa, escluse le domande subordinate.
3.2. Le Parti hanno l’onere di indicare il valore delle rispettive domande nei loro primi scritti
difensivi.
3.3. In assenza di dichiarazione di valore delle Parti, il computo viene provvisoriamente
effettuato dalla Segreteria, che ha sempre l’onere di procedere a sommaria verifica della
dichiarazione rese da queste.
3.4. Il Tribunale Arbitrale verifica il valore della controversia attribuito dalle Parti, o, in
assenza, dalla Segreteria, e provvede a modificarlo, in caso di computo errato, ordinando
alle Parti, o alla singola Parte, l’integrazione delle Spese di Procedimento e dei Compensi
Arbitrali in ossequio alla Tabella Compensi ed al conteggio eseguito dalla Segreteria come
da successivo art. 3.6..
3.5. Nel caso di domanda di valore indeterminato si applicheranno le Spese di Procedimento ed
i Compensi Arbitrali previsti per domande di valore compreso tra i 50.000,01 ed i
100.000,00 Euro. Il Tribunale Arbitrale potrà disporre l’applicazione delle Spese di
Procedimento e dei Compensi Arbitrali previsti per lo scaglione di valore superiore qualora
i beni della vita richiesti in giudizio siano particolarmente rilevanti, ancorché di valore non
quantificabile.
3.6. Il Tribunale Arbitrale ha l’onere di comunicare alla Segreteria il valore della controversia,
determinato come sopra. La Segreteria, sulla base di detta indicazione, computa
l’ammontare della Spese di Procedimento e dei Compensi Arbitrali sulla scorta della
Tabella Compensi, determinando l’integrazione a carico di ciascuna di esse. Le Parti
debbono provvedere a detta integrazione entro 10 giorni dalla relativa comunicazione della
Segreteria.
3.7. Ciascuna Parte è obbligata in proprio alla corresponsione della Quota Provvisoria di propria
competenza dei Compensi Arbitrali - esclusa, a tal riguardo, la solidarietà ex art. 814
c.p.c. in caso di mancato pagamento delle controparti della Quota a loro carico-
nonché alla corresponsione delle Spese di procedimento, delle ulteriori spese e compensi
previste dal Regolamento. L’accettazione dell’incarico da parte dell’Arbitro Designato
comporta implicita rinunzia alla solidarietà di cui all’art. 814 c.p.c.
4. Norme applicabili al procedimento arbitrale e numero degli arbitri
4.1. Nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti, il
procedimento arbitrale promosso innanzi ad Arbitrato Immobiliare è regolato
esclusivamente dal Regolamento, comprensivo delle note, in vigore al momento della
presentazione della domanda. Il Regolamento in vigore sarà sempre consultabile
nell’apposita sezione del sito www.arbitrato-immobiliare.com (raggiungibile anche tramite
gli indirizzi www.arbitrato-immobiliare.it e www.realestatearbitration.it). Copia dei
Regolamenti succedutisi nel tempo, con l’indicazione del periodo di loro vigenza, sarà
sempre domandabile alla Segreteria. Fatte salve le diverse intese tra le parti, ed il necessario
assenso del Tribunale Arbitrale, le modifiche apportate al Regolamento dopo il deposito
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della domanda di arbitrato non si applicheranno al procedimento proposto, anche qualora
la domanda non sia stata ancora comunicata al Resistente e/o alle controparti e/o il
Tribunale Arbitrale non si sia ancora costituito.
4.2. Le Parti, con il necessario assenso del Tribunale Arbitrale, avranno sempre facoltà di
convenire modifiche procedurali da applicare al Procedimento Arbitrale che le occupa, a
condizione che di dette modifiche si dia compiutamente atto a verbale.
4.3. Ogniqualvolta sorga una questione di natura procedimentale non specificamente regolata
dal Regolamento, si farà riferimento alle disposizioni degli artt. 414 e ss. cpc (c.d. rito del
lavoro), cui il presente Regolamento è ispirato, a quelle del Libro Quarto, Titolo VIII
Codice di Procedura Civile Italiano (art. 806 e ss.). e, in via sussidiaria, alle altre
disposizioni del Codice di Procedura Civile della Repubblica Italiana.
4.4. Qualora le Parti non abbiano scelto la legge che regola i rapporti in contestazione, si
applicherà, ove possibile, la legge della Repubblica Italiana,
4.5. Sono in ogni caso salve le norme stabilite nelle Convenzioni internazionali e le norme
inderogabili.
4.6. È fatto obbligo alle Parti di farsi assistere da Difensore legalmente abilitato al patrocinio
innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana (il Legale Abilitato).
4.7. Arbitrato-Immobiliare è organizzazione che amministra anche i procedimenti arbitrali
internazionali, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, qualora alla data
della sottoscrizione della Convenzione Arbitrale almeno una delle parti risieda, o abbia la
propria sede effettiva, all’estero, senza avere sede secondaria, domicilio, dimora o stabile
organizzazione in Italia, ovvero nel caso in cui debba essere eseguita all’estero una parte
rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.
4.8. È sempre fatto salvo il principio del raggiungimento dello scopo, per il che nessun atto,
qualora tempestivamente depositato, potrà essere dichiarato nullo per vizi formali o di
scarsa rilevanza, a condizione risultino chiare le domande e le difese in fatto e/o in diritto
in esso svolte.
5. Natura dell’arbitrato e numero degli arbitri
5.1. L’Arbitro decide il merito della controversia secondo diritto.
5.2. Salvo specifica domanda congiunta delle Parti, da proporre all’udienza di costituzione del
Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro Unico.
5.3. Il procedimento e gli atti debbono essere in lingua italiana. Nel caso parte resistente avesse
sede all’estero in paese non di lingua italiana, l’atto introduttivo, e la copia da consegnare
al Resistente, dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua inglese ovvero,
in alternativa, nella lingua ufficiale del paese di destinazione della comunicazione di avvio
dell’arbitrato.
6. Nomina dell’Arbitro
6.1. L’Arbitro Designato viene nominato dal primo Supervisore di turno il giorno di deposito
della domanda, ovvero, in caso di mancata tempestiva risposta alla comunicazione della
Segreteria, da quello che lo segue in elenco, e così via. La scelta del nominativo
dell’Arbitro Designato è onere e responsabilità esclusiva del Supervisore.
6.2. La scelta dell’Arbitro Designato dovrà ricadere tra i nominativi indicati in apposito elenco
tenuto dalla Segreteria. In caso di incompatibilità degli arbitri in elenco, ovvero di motivata
necessità di nominare altro arbitro in relazione alla natura della controversia e delle parti
coinvolte, il Supervisore potrà nominare altro avvocato o giurista esperto di diritto
immobiliare e delle costruzioni che non sia compreso nel citato elenco. In caso di
incompatibilità dell’arbitro, di mancata accettazione o di rifiuto, la nomina del nuovo
arbitro sarà effettuata, ai sensi del precedente art. 6.1, dai Supervisori di turno nel Giorno
Lavorativo di ricezione in Segreteria della mancata accettazione o della rinunzia.
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6.3. Potranno essere ammessi alla lista tenuta dalla Segreteria, ovvero nominati arbitri, soltanto
avvocati iscritti ad un Ordine Forense che siano specializzati in diritto immobiliare e delle
costruzioni, ovvero giuristi di imprese operanti nel settore immobiliare e delle costruzioni,
o, ancora, giuristi che dimostrino di aver maturato una consolidata esperienza nel predetto
settore.
6.4. Entro la fine di ciascun mese Arbitrato-Immobiliare provvede a redigere il calendario dei
turni dei Supervisori per il mese successivo. In difetto, si intenderà confermato quello del
mese in corso. Qualora i mesi non abbiano egual numero di giorni, i Supervisori in servizio
l’ultimo giorno si intenderanno confermati, nel calendario del mese successivo, sino al suo
termine1.
6.5. Il calendario dei turni, redatto Arbitrato-Immobiliare dopo aver consultato i Supervisori,
sarà dotato di data certa tramite invio di apposito messaggio di posta elettronica certificata,
e sarà consultabile dalle Parti, a motivata richiesta, soltanto dopo l’avvenuta
comunicazione dell’accettazione dell’Arbitro Designato.
6.6. La nomina dell’Arbitro Designato, redatta per iscritto su apposito modulo, sarà sottoscritta
dal Supervisore, eventualmente in formato digitale, e dovrà intervenire entro 5 Giorni
Lavorativi dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, a condizione che siano
state corrisposte le Spese di Procedimento. In difetto di pagamento, il termine per la nomina
sarà differito sino all’effettivo saldo.
6.7. La nomina potrà sempre essere decisa congiuntamente da più Supervisori. Della decisione
congiunta e dei nominativi dei Supervisori si darà atto nel modulo di nomina che, tuttavia,
potrà essere sottoscritto anche da uno soltanto di essi, eventualmente in formato digitale.
6.8. Nel caso in cui tutti i Supervisori di turno si trovino in situazione di incompatibilità alla
nomina dell’arbitro, la nomina sarà domandata ai Supervisori del turno immediatamente
successivo, e, in caso di impedimento, a quelli dei turni a seguire.
6.9. Qualora all’udienza di costituzione le Parti facciano domanda congiunta di nomina di un
Collegio Arbitrale, l’Arbitro Designato, che costituito il collegio assumerà la funzione di
Presidente, proporrà un elenco di 5 potenziali arbitri aggiunti. Ciascuna parte sceglierà dal
proposto elenco un Arbitro Aggiunto. La scelta avverrà seguendo l’ordine processuale
(prima attore ricorrente e poi convenuto resistente). In caso di pluralità di parti, sempre
fermo il numero totale dei componenti il collegio (3), la scelta degli arbitri aggiunti sarà
compiuta direttamente dall’Arbitro Designato.
6.10. In caso di costituzione di un Collegio Arbitrale, i compensi arbitrali di cui alla relativa
tabella pubblicata sul sito dell’organizzazione arbitrale saranno raddoppiati. Ciascun
Arbitro del Collegio avrà diritto ad un terzo del corrispettivo totale, fermo il disposto del
precedente art. 3.7.
7. Accettazione dell’incarico, comunicazioni alle parti e costituzione del Tribunale
Arbitrale
7.1. La Segreteria provvede a comunicare tempestivamente per iscritto all’Arbitro Designato
l’avvenuta nomina, unendo copia della domanda introduttiva.
7.2. Entro 5 Giorni Lavorativi dalla comunicazione della nomina l’Arbitro Designato dovrà
recapitare per iscritto alla Segreteria: la propria accettazione, la Dichiarazione di
Indipendenza e l’indicazione della data della udienza di costituzione del Tribunale
Arbitrale e del luogo ove la stessa si terrà. L’udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale
dovrà tenersi non meno di 30 (trenta) giorni dopo la sua comunicazione alle Parti.
1 NOTA PRATICA: i Supervisori in servizio il 28 di febbraio si intenderanno confermati, in assenza di nuovo calendario,
anche per i giorni 29, 30 e 31 del marzo successivo. Lo stesso principio si applicherà in caso di mensilità di 31 giorni
preceduta da mensilità di 30.
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7.3. L’arbitro ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’art. 51 c.p.c.. In ogni caso di
motivato e giustificato rifiuto di accettazione dell’incarico, l’Arbitro Designato dovrà darne
comunicazione alla Segreteria nel termine previsto nell’art. 7.2. La Segreteria ne darà
tempestiva comunicazione alla Parte Istante ed il Supervisore di turno provvederà ai sensi
dell’art. 6 alla nomina di nuovo Arbitro Designato.
7.4. La Segreteria provvede a comunicare per iscritto alla Parte Istante l’accettazione
dell’incarico, la dichiarazione di indipendenza e la data fissata per l’udienza di costituzione
del Tribunale Arbitrale, nonché a conteggiare le competenze iniziali da versare all’Arbitro
Designato.
7.5. La Segreteria, ovvero il Ricorrente, qualora ne faccia richiesta, provvede ad inviare al
Resistente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero a mezzo raccomandata o
corriere o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della consegna all’indirizzo delle
Parti: il Ricorso, l’accettazione dell’Arbitro Designato, la di lui dichiarazione di
indipendenza, nonché la comunicazione della data e del luogo fissati per l’udienza di
costituzione del Tribunale Arbitrale, con il conteggio delle competenze iniziali da versare
direttamente all’Arbitro Designato.
7.6. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione dell’incarico da parte
dell’Arbitro Designato il Ricorrente dovrà provvedere alla corresponsione all’Arbitro
Designato del 50% della Quota Provvisoria, oltre alla rifusione delle spese del bollo
apposto sull’accettazione dell’incarico, fornendone prova alla Segreteria
7.7. Dal deposito del Ricorso, e da quello della Memoria Difensiva, ogni comunicazione sarà
effettuata direttamente ai difensori delle Parti, presso i quali le Parti si intendono
domiciliate, anche in assenza di specifica elezione di domicilio in procura.
8. Avvio della procedura arbitrale ed atto introduttivo
8.1. La domanda di arbitrato si propone con Ricorso, sottoscritto da Legale Abilitato munito di
apposita procura in calce o nel margine del Ricorso stesso o, qualora redatta su foglio
separato, specificamente rilasciata per la promovenda Procedura Arbitrale. Sarà sempre
possibile allegare procura speciale o generale validamente conferita innanzi a pubblico
ufficiale ai sensi della legge di residenza, di domicilio o di sede della Parte. Il Ricorso,
unitamente ai documenti prodotti, deve essere depositato in Segreteria, ovvero recapitato
all’indirizzo della Segreteria, a mezzo raccomandata o corriere, o con altro mezzo idoneo
ad assicurare la prova della consegna, o, infine, tramite messaggio di posta elettronica
certificata (P.E.C.) consegnato all’indirizzo [email protected]
8.2. Il Ricorso deve contenere:
8.2.1. 1. l'indicazione “Tribunale Arbitrale”;
8.2.2. L’indicazione della convenzione arbitrale, sia essa un compromesso o un contratto
contenente clausola compromissoria, da allegare ai documenti uniti all’atto;
8.2.3. Il nome, il cognome, il codice fiscale del Legale Abilitato, il di lui indirizzo di studio,
indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il fax
8.2.4. il nome, il cognome, il codice fiscale del Ricorrente, - ovvero la partita IVA, o altra
univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della Legge dello
Stato di residenza o di appartenenza- nonché la di lui residenza ed il domicilio eletto,
8.2.5. il nome, il cognome, il codice fiscale del Resistente - ovvero la partita IVA, o altra
univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della Legge dello
Stato di residenza o di sede o di appartenenza- nonché la di lui residenza ed il domicilio eletto.
Qualora il Ricorrente, ovvero il Resistente convenuto, fosse una persona giuridica, una società
di persone, un'associazione non riconosciuta, un comitato, un consorzio o un altro centro
d’interessi economici, il ricorso dovrà indicarne la denominazione, la ragione sociale, o la
ditta, nonché la sede legale o secondaria, oltre al codice fiscale, - ovvero alla partita IVA o
altra univoca combinazione numerica o alfanumerica identificativa del soggetto ai sensi della
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Legge dello Stato di appartenenza o della sede principale o secondaria - ed al nome ed al
cognome di chi ne abbia la legale rappresentanza;
8.2.6. l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il fax del Resistente, ove
ricavabili da pubblici elenchi.
8.2.7. la procura alle liti, da allegare agli atti. Sarà sempre possibile allegare copia di procura
speciale o generale validamente conferita innanzi a pubblico ufficiale ai sensi della legge di
residenza, domicilio o sede della Parte.
8.2.8. la determinazione dell'oggetto della domanda;
8.2.9. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni;
8.2.10. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il Ricorrente intende avvalersi
e, in particolare, dei documenti che si offrono in comunicazione.
8.2.11. La dichiarazione di valore della controversia
8.3. Al ricorso introduttivo, che, unitamente alla procura, deve essere in regola con l’imposta
di bollo, deve essere allegata prova dell’avvenuto pagamento delle Spese di Procedimento.
8.4. In assenza di pagamento delle Spese di Procedimento e dei bolli, il deposito della domanda
non si considererà validamente eseguito.
9. Costituzione del Resistente
9.1. Nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 10, il Resistente deve costituirsi nel
giudizio arbitrale, almeno dieci giorni di calendario prima dell'udienza fissata dall’Arbitro
Designato, a mezzo di Memoria Difensiva, depositata, unitamente ai documenti prodotti,
in Segreteria ovvero recapitata all’indirizzo della Segreteria, a mezzo raccomandata o
corriere, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della consegna, o, infine, tramite
messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) consegnato all’indirizzo
[email protected]. La Memoria Difensiva deve essere
sottoscritta da Legale Abilitato munito di apposita procura in calce o nel margine della
memoria stessa, ovvero in calce al ricorso comunicato o, qualora redatta su foglio separato,
specificamente rilasciata per l’incardinata procedura arbitrale. Sarà sempre possibile
allegare copia di procura speciale o generale validamente conferita innanzi a pubblico
ufficiale ai sensi della legge di residenza, domicilio o sede della Parte.
9.2. Entro 2 Giorni Lavorativi la Segreteria provvederà ad inviare all’Arbitro Designato ed al
Ricorrente copia, anche soltanto per immagine, ovvero copia fotostatica, degli atti e dei
documenti, cui farà seguire l’inoltro dell’originale bollato.
9.3. Il deposito si intende comunque tempestivamente effettuato qualora il Resistente provveda
a comunicare, a mezzo P.E.C., la memoria difensiva ed i documenti al Resistente ed
all’Arbitro Designato, provvedendo nel rispetto del successivo art. 10.4.
9.4. La Memoria Difensiva deve contenere:
9.4.1. Il nome, il cognome, il codice fiscale del Legale Abilitato, il di lui indirizzo di
studio, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il fax
9.4.2. il nome, il cognome, il codice fiscale del Resistente, - ovvero la partita IVA o
altra univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della
Legge dello Stato di residenza, di sede o di appartenenza- nonché la di lui residenza ed
il domicilio eletto,
9.4.3. la procura alle liti, da allegare agli atti,
9.4.4. il nome, il cognome, il codice fiscale del Ricorrente - ovvero la partita IVA o
altra univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della
Legge dello Stato di residenza o di sede- nonché la di lui residenza ed il domicilio
eletto. Qualora il Resistente, fosse una persona giuridica, una società di persone,
un'associazione non riconosciuta, un comitato, un consorzio o un altro centro
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d’interessi economici, la Memoria Difensiva dovrà indicarne la denominazione o la
ragione sociale o la ditta nonché la sede legale o secondaria, oltre al codice fiscale -
ovvero alla partita IVA o altra univoca combinazione numerica o alfanumerica
identificativa del soggetto ai sensi della Legge dello Stato di appartenenza o della sede-
ed al nome ed al cognome di chi ne abbia la legale rappresentanza;
9.4.5. L’indicazione del Ricorrente
9.4.6. A pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni
procedimentali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ai sensi della vigente
legislazione italiana e l’istanza per la chiamata del terzo.
9.4.7. la dichiarazione di valore della controversia qualora proposta domanda
riconvenzionale.
9.4.8. Nella stessa memoria il Resistente deve prendere posizione, in maniera precisa
e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal Ricorrente a
fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare
specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in
particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
9.5. Alla Memoria Difensiva, che, unitamente alla procura, deve essere in regola con l’imposta
di bollo, deve essere allegata prova dell’avvenuto pagamento del 50% della Quota
Provvisoria e, in caso di domanda riconvenzionale e di chiamata di terzi, anche delle Spese
di Procedimento computate in base al valore di dette domande. La Segreteria computa
provvisoriamente gli eventuali aumenti dei Compensi Arbitrali e delle spese di
Procedimento dovute in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale,
dandone comunicazione alle Parti, che dovranno provvedere all’integrazione dei
pagamenti già eseguiti entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione,
salve le verifiche e le rettifiche previste al precedente art. 3.
9.6. Se il Resistente non presenta la Memoria Difensiva, pur avendo ritualmente ricevuto la
comunicazione della domanda introduttiva, dell’accettazione dell’Arbitro Designato e
della fissazione e del luogo dell’udienza di costituzione, il procedimento prosegue in sua
assenza.
9.7. L’assenza del Resistente dal procedimento equivale a mancata contestazione dei fatti
affermati dal Ricorrente.
10. Modalità di deposito di atti e di documenti e scambio con le Parti e gli arbitri -
Originali ed obbligo di osservanza della disciplina dell’imposta di bollo
10.1. Il deposito degli atti e documenti avviene mediante deposito in Segreteria, o tramite
recapito all’indirizzo della Segreteria, a mezzo raccomandata o corriere, o con altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova della consegna, o, infine, tramite messaggio di posta
elettronica certificata (P.E.C.) consegnato all’indirizzo [email protected]
immobiliare.com. Tutti gli atti debbono essere sottoscritti dal Difensore della Parte. Si
precisa che la dimensione massima del messaggio di posta elettronica certificata non
può eccedere i 35 MB. In caso il messaggio eccedesse dette dimensioni, il mittente potrà
provvedere mediante inoltro di separati messaggi. Il messaggio deve recare l’indicazione
delle Parti e, ove già disponibile, del numero di procedura assegnato dalla Segreteria.
10.2. Le Parti sono tenute a depositare un originale di ciascun atto per la Segreteria oltre ad un
originale per ciascuna controparte, e ad una copia per l’Arbitro Designato. Dovranno altresì
depositare una copia per ciascuna controparte, ed una per l’Arbitro Designato, dei
documenti offerti in comunicazione, oltre a fornirne altra copia per la Segreteria.
10.3. Ogni originale della procura, del ricorso introduttivo, della memoria difensiva, e di
qualsiasi altro atto difensivo autorizzato ai sensi del presente Regolamento, nonché gli
originali del lodo richiesti dalla procedura, devono essere in regola con le disposizioni della
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legge sul bollo2 (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni), pena la loro
irricevibilità.
10.4. In caso di deposito via posta elettronica certificata, al messaggio di invio deve essere
allegata la copia per immagine degli originali bollati, originali bollati che debbono essere
depositati in Segreteria entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna in via
telematica, unitamente alle copie cartacee degli atti e dei documenti richieste dal
Regolamento. Il deposito dell’originale integra e completa il deposito telematico, i cui
effetti si intenderanno dunque perfezionatisi sin dalla data di ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata.
In difetto di recapito dell’originale nel termine che precede, il deposito si considererà come
non eseguito.
10.5. Entro 2 Giorni Lavorativi la Segreteria provvederà ad inviare all’Arbitro Designato ed
alla/e controparte/i copia, anche soltanto per immagine, ovvero copia fotostatica, degli atti
e dei documenti depositati, cui farà seguire l’inoltro degli originali bollati, qualora
specificamente richiesto dalle Parti. In caso di mancata richiesta, gli originali saranno
consegnati alle Parti in occasione della prima udienza cui partecipino di persona i
Difensori, ovvero loro sostituti.
10.6. Il deposito si intende comunque tempestivamente effettuato qualora la Parte depositante
provveda a consegnare alla controparte/i, ed all’Arbitro Designato, a mezzo P.E.C., copia
per immagine dell’atto e degli eventuali documenti, provvedendo al deposito degli originali
in Segreteria nel rispetto del precedente art. 10.4.
10.7. Gli atti non in regola con l’imposta di bollo si hanno per non depositati. La Segreteria
darà notizia al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti della riscontrata irregolarità.
10.8. E’ data facoltà alle Parti di chiedere alla Segreteria l’apposizione delle marche e la stampa
delle copie cartacee degli atti e dei documenti. In tale caso, prima dell’invio dell’atto in via
telematica dovranno provvedere ad accreditare alla Segreteria il costo delle marche
necessarie per ciascun originale oltre al costo del servizio reso, come da Tabella Compensi
vigente al momento dell’invio dell’atto. Il mancato accredito comporterà il venir meno del
servizio e la mancata regolarizzazione dell’atto, con gli effetti di cui al precedente articolo
10.73.
10.9. Gli originali dei verbali di ogni udienza potranno essere trattenuti dall’Arbitro Designato
e dal Tribunale Arbitrale, che avranno l’obbligo di inviarne alla Segreteria una copia, anche
digitale, sottoscritta per attestazione di conformità all’originale medesimo, entro due
Giorni Lavorativi dall’udienza. Nel medesimo termine gli stessi dovranno trasmettere o
consegnare copia del verbale ai Difensori della Parti che ne facciano richiesta, qualora ciò
non sia avvenuto al termine dell’udienza.
10.10. Alla conclusione del procedimento arbitrale, o di quella fase del procedimento che porti
alla sospensione, ovvero alla cessazione dell’attività dell’Arbitro Designato o del Tribunale
Arbitrale, il Giudice Designato, o il Tribunale Arbitrale, dovrà depositare in segreteria gli
originali dei verbali di udienza, unitamente al proprio fascicolo.
10.11. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10.9 e 10.10 si applicano anche ai verbali
redatti dal Delegato alla Prova
2 NOTA PRATICA: il soggetto che esegua il deposito deve apporre una marca da bollo (attualmente di € 16.00) su ogni
foglio dell’originale, ovverossia ogni 4 facciate di uso bollo (25 righe massimo, carattere 12 o 13) e, dunque, sulla pagina
1, 5, 9, 13 ecc. di ogni atto o lodo. 3 NOTA PRATICA: La Parte dovrà accreditare il costo del servizio e l’importo esatto delle marche da apporre su tutti
gli originali prima dell’invio dell’atto e dei documenti da assoggettare a bollo. Il messaggio di posta elettronica certificata
dovrà contenere prova della disposizione di bonifico, corredata di relativo numero di CRO. Il file sottoscritto digitalmente,
che costituisce l’originale dell’atto, sarà stampato dalla Segreteria, unitamente ai documenti, nelle copie/originali
necessari. Alle copie, assoggettate all’imposta di bollo, sarà allegata copia della verifica della validità della firma digitale.
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11. Sottoscrizione digitale degli atti e formato dei file
11.1. I file contenenti la procura ed i file contenenti gli atti inviati a mezzo posta elettronica
certificata dovranno sempre essere sottoscritti in formato digitale.
11.2. Gli atti debbono essere inviati in formato pdf.
11.3. La Procura alle liti, qualora prodotta digitalmente in formato immagine, dovrà essere
sottoscritta per autentica dal Difensore, anche soltanto in formato digitale.
11.4. È ammesso il deposito della procura alle liti sottoscritta digitalmente dalla sola Parte,
essendo la verifica dell’identità del firmatario già stata compiuta dall’ente certificatore che
ebbe a rilasciare il dispositivo di firma.
11.5. I documenti e gli allegati debbono essere depositati in formato immagine “pdf”, “jpeg”
o “gif”.
11.6. Le disposizioni di questo articolo si intendono integrate dalle norme sul c.d. “processo
telematico”, che siano ad esse compatibili ed in vigore al momento del deposito.
12. Deposito a mezzo posta elettronica “ordinaria”
12.1. In ogni caso di malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata del
mittente, ovvero della Segreteria, sarà consentito l’inoltro a mezzo posta elettronica
ordinaria all’analogo indirizzo della Segreteria. In tale caso è fatto obbligo al depositante
di sincerarsi telefonicamente della ricezione dell’atto e dei documenti. La Segreteria
provvederà ad inviare, eventualmente a mezzo fax, un messaggio di conferma della
ricezione, con l’indicazione della data di ricezione del messaggio.
12.2. Si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 10 e 11.
13. Incompetenza del Tribunale Arbitrale
13.1. L’eccezione avente ad oggetto la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione
d'arbitrato, la regolare costituzione degli arbitri e la competenza del Tribunale Arbitrale
deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o, in assenza di relativo termine,
nella prima udienza successiva alla proposizione della domanda cui si riferisce.
14. Ricusazione degli arbitri
14.1. Entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione relativa all’accettazione
e dalla dichiarazione di indipendenza e imparzialità, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza
della causa di ricusazione, ciascuna parte può ricusare l’arbitro per i motivi previsti dall’art.
815 c.p.c.
14.2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso depositato
in Segreteria con le modalità previste dal Regolamento per il deposito degli atti.
14.3. La Segreteria comunica tempestivamente ai Supervisori di turno il deposito della
ricusazione. I primi tre Supervisori in elenco si costituiscono in Consiglio Disciplinare. I
Supervisori che ritenessero di essere in conflitto d’interesse o incompatibili con la
decisione saranno sostituiti dai Supervisori dei turni immediatamente successivi,
tempestivamente informati dalla Segreteria, o, in caso di impossibilità di completare il
Consiglio con i Supervisori, dagli arbitri indicati nell’elenco generale di Arbitrato-
Immobiliare, seguendo l’ordine di anzianità professionale. Il membro con la maggiore
anzianità professionale assumerà le vesti di Presidente.
14.4. Il deposito dell’istanza di ricusazione non sospende l’arbitrato né la decorrenza dei termini
previsti da questo Regolamento.
14.5. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il
Consiglio Disciplinare, entro 5 giorni lavorativi dalla sua formazione. In caso di
accoglimento dell’istanza, il Consiglio Disciplinare provvede contestualmente alla nomina
del nuovo Arbitro Designato. Si applicano le disposizioni del precedente articolo 7.
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14.6. La Segreteria darà tempestiva comunicazione alle Parti della decisione del Consiglio
Disciplinare.
15. Sostituzione degli arbitri
15.1. Una volta accettato l’incarico, l’arbitro vi può rinunciare soltanto per comprovati e gravi
motivi.
15.2. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con raccomandata o tramite fax o
messaggio PEC. La Segreteria ne dà tempestiva notizia alle parti.
15.3. In caso di morte, di incapacità o di rinuncia dell’arbitro, si provvede alla sua sostituzione,
con le stesse modalità previste per la prima nomina, fatta eccezione per il caso di
ricusazione, disciplinato dal precedente art. 14.
15.4. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza dell’arbitro, il Consiglio Disciplinare – da formare
nel giorno in cui la Segreteria abbia contezza dell’inerzia, ritardo o negligenza - effettua
un richiamo scritto; se, trascorsi tre giorni di calendario dalla comunicazione, l’arbitro non
adempie, il Consiglio Disciplinare dispone la sostituzione con le stesse modalità previste
in caso di ricusazione (art. 14.5).
15.5. Il compenso eventualmente spettante all’arbitro sostituito è stabilito dal Consiglio
Disciplinare in considerazione dell’attività svolta fino a quel momento ed alla sua utilità ai
fini della prosecuzione del Procedimento Arbitrale.
15.6. L’arbitro designato in sostituzione può disporre l’eventuale rinnovo di precedenti atti del
procedimento.
15.7. Se ha luogo la sostituzione dell’arbitro dopo che il Tribunale Arbitrale si sia costituito, la
Segreteria trasmette al nuovo arbitro copia degli atti e dei documenti del procedimento. La
costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi di quanto stabilito dal presente
Regolamento.
16. Computo dei termini, decadenze e rimessione in termini
16.1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale (dies a quo) mentre si
conteggia quello della scadenza (dies ad quem);
16.2. Qualora la scadenza non cada in un Giorno Lavorativo (Vd. definizione di cui al
precedente art. 1), si intende differita al primo Giorno Lavorativo ad essa successivo.
16.3. Nel caso di computo dei termini a ritroso, qualora la scadenza non venga a cadere in un
Giorno Lavorativo, si dovrà intendere anticipata al primo Giorno Lavorativo ad essa
precedente.
16.4. Le Parti ed il Tribunale Arbitrale avranno comunque facoltà di convenire congiuntamente
scadenze per Giorni non Lavorativi.
16.5. I termini assegnati alle Parti in ossequio al presente Regolamento si intendono perentori
ed a pena di decadenza
16.6. Le Parti hanno facoltà di domandare all’Arbitro la rimessione in termini qualora il ritardo
non sia imputabile a loro colpa
17. Modalità di svolgimento delle udienze
17.1. Salvo diverso accordo tra le Parti e l’Arbitro Designato od il Tribunale Arbitrale, quando
costituito, le udienze del procedimento si tengono all’indirizzo, sito nel circondario del
Tribunale di Milano, indicato dall’Arbitro Designato. In assenza di indicazione di diverso
indirizzo, le udienze si terranno presso la sede della Segreteria.
17.2. È data facoltà ai difensori, all’Arbitro Designato ed al Tribunale Arbitrale che siano
domiciliati fuori dal circondario del Tribunale di Milano di domandare di poter partecipare
in videoconferenza, previa verifica dei necessari strumenti tecnologici. L’istanza deve
essere recapitata alla Segreteria almeno 7 giorni di calendario prima dell’udienza. In caso
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di partecipazione in videoconferenza, qualora il partecipante all’udienza non fosse noto
agli altri intervenuti, dovrà inviare alla Segreteria, anche in via telematica, copia di valido
documento di riconoscimento munito di foto a colori.
17.3. Dello svolgimento dell’udienza l’Arbitro Designato e, dopo la costituzione, il Tribunale
Arbitrale redige apposito verbale. Il verbale sarà redatto direttamente
dall’Arbitro/Tribunale Arbitrale, ovvero da persona da questo autorizzata.
17.4. Coloro che partecipassero all’udienza in videoconferenza provvederanno a trasmettere,
entro le 24 ore successive, copia del verbale sottoscritta in via analogica o digitale.
17.5. In assenza di sottoscrizione nel termine di cui sopra, farà fede la sottoscrizione del solo
Arbitro Designato/Tribunale Arbitrale, corredata di copia del messaggio di trasmissione
del verbale per la firma del partecipante in videoconferenza.
17.6. In caso di pluralità di soggetti connessi in videoconferenza, il verbale potrà essere
composto da più copie sottoscritte singolarmente dai partecipanti, senza necessità di
formazione di un unico documento comprendente tutte le sottoscrizioni. Si applica anche
a questo caso il disposto degli articoli 17.4 e 17.5.
17.7. Il calendario ed il numero delle udienze è stabilito dal Tribunale Arbitrale.
18. Partecipazione alle udienze
18.1. Non è richiesta la partecipazione personale delle parti alle udienze, fatta eccezione per il
caso in cui ne sia disposto l’interrogatorio, essendo sufficiente la partecipazione dei
difensori. Il conferimento della procura ai fini del presente Regolamento comporta
implicito conferimento ai Difensori dei più ampi poteri di rappresentanza, compresi quelli
di partecipazione al tentativo di conciliazione, che il Tribunale Arbitrale ha facoltà di
promuovere in qualsiasi momento della procedura.
18.2. Fatto salvo il caso in cui il Tribunale Arbitrale abbia disposto apposita udienza al fine del
tentativo di conciliazione, i difensori potranno farsi sostituire da altri legali abilitati al
patrocinio innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana in relazione alla materia ed al valore
della disputa. La sostituzione dovrà essere preceduta dall’invio di apposita delega o di
missiva PEC contenente le generalità del sostituto.
18.3. Salvo sia diversamente stabilito nell’atto di conferimento dei poteri, la delega per
un’udienza autorizzerà il sostituto alla partecipazione anche alle altre che fossero fissate
dall’Arbitro Designato/Tribunale Arbitrale
18.4. Qualora non diversamente stabilito congiuntamente dalle Parti, alle udienze potranno
sempre partecipare: collaboratori dei difensori, arbitri che stiamo svolgendo attività di
formazione o di aggiornamento, personale e collaboratori di Arbitrato-Immobiliare e
personale della Segreteria.
18.5. La partecipazione all’udienza comporta per tutti l’accettazione dell’obbligo di
riservatezza e di segretezza. Nessuna delle informazioni ricevute nel corso dell’udienza
potrà essere divulgata, fatta eccezione per quelle verbalizzate, sempre nei limiti in cui la
diffusione del verbale sia necessaria al fine del completamento del procedimento arbitrale,
ovvero per la successiva messa in esecuzione del lodo o dell’accordo conciliativo che fosse
stato raggiunto dalle Parti.
18.6. L’Arbitro Designato/il Tribunale Arbitrale potranno sempre disporre la registrazione
audio o audio/video dell’udienza.
19. Ordinanze e poteri del Tribunale Arbitrale
19.1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza. Le
ordinanze sono redatte per iscritto e sono motivatamente revocabili.
19.2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori,
anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al
procedimento, ed ha la facoltà di nominare consulenti tecnici e di assumere mezzi di prova.
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19.3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione,
se li ritiene oggettivamente connessi.
19.4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può
disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne il caso in cui le domande
proposte debbano essere decise unitariamente.
19.5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per
regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.
20. Udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale
20.1. All’udienza fissata dall’Arbitro Designato all’atto dell’accettazione dell’incarico,
l’Arbitro stesso - se regolarmente costituite le Parti, ovvero se regolarmente comunicati al
Resistente il ricorso introduttivo, l’accettazione dell’arbitro, la dichiarazione
d’indipendenza e la fissazione dell’udienza, verificato l’accredito dei pagamenti dovuti
dalle Parti -si costituisce in Tribunale Arbitrale, così facendo decorrere i termini per il
deposito del lodo.
20.2. In caso di mancata costituzione del Resistente e di omessa o irregolare comunicazione
dell’atto introduttivo, dell’accettazione dell’arbitro, della dichiarazione d’indipendenza e
della fissazione dell’udienza, l’Arbitro Designato fissa nuova udienza per la costituzione
del Tribunale Arbitrale, nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 7.2, al fine di
consentire di rinnovare la comunicazione al Resistente.
20.3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale, datato
e sottoscritto dall’Arbitro Designato, in cui questo, dato atto della presenza delle parti
costituite, preso atto della mancata richiesta congiunta di costituzione di un Collegio
Arbitrale ai sensi del successivo art. 20.4, dichiari il Tribunale Arbitrale formalmente
costituito.
20.4. Prima della formale costituzione del Tribunale Arbitrale le Parti costituite potranno
domandare congiuntamente la formazione di un Collegio Arbitrale. L’Arbitro Designato
procederà immediatamente a formare la lista dalla quale le Parti, esclusivamente per il
tramite dei rispettivi difensori, a favore dei quali, con il conferimento della procura, si
intende sempre rilasciata la relativa facoltà, sceglieranno il nominativo del rispettivo
Arbitro Aggiunto nel rispetto del precedente art. 6.9, salvo si riservi di comunicare la lista
alle Parti entro i successivi 2 Giorni Lavorativi, con obbligo delle stesse di procedere alla
scelta entro i 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della lista. Qualora la scelta ricadesse
sul medesimo nominativo, il Resistente avrà altri 3 giorni per scegliere altro nominativo
della lista. In ogni ipotesi di mancata scelta, l’Arbitro Designato sorteggerà il nominativo
tra quelli rimasti in lista. L’Arbitro Designato fisserà nuova udienza di costituzione del
Tribunale Arbitrale tenendo conto dei termini per l’accettazione degli Arbitri Aggiunti e di
quelli per la loro eventuale ricusazione.
20.5. Costituito il Tribunale Arbitrale, questo procederà all’esame delle istanze delle Parti.
20.6. In caso fosse proposta domanda riconvenzionale, è data facoltà al Ricorrente, a pena di
decadenza, di svolgere la propria domanda riconvenzionale in ragione della domanda del
Resistente (reconventio reconventionis), con note a verbale di non più di 25 righe
(dimensione carattere 12), salva migliore precisazione in eventuale memoria.
20.7. Le Parti avranno facoltà di domandare termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito
di memorie al solo scopo di integrare le difese e di meglio precisare le conclusioni già
svolte - esclusivamente qualora dette esigenze fossero sorte in ragione delle difese svolte
dalla controparte in udienza, ovvero in un atto cui, per le disposizioni di questo
Regolamento, non abbiano avuto possibilità di replicare per iscritto- ed ulteriore termine,
sempre non superiore a 30 giorni, per eventuali repliche.
20.8. È in facoltà del Tribunale Arbitrale rifiutare la concessione dei termini per memorie
autorizzate qualora ritenga la controversia matura per la decisione. In tal caso potrà invitare
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le parti all’immediata discussione della causa, ovvero procedere ai sensi del successivo
articolo 24.
20.9. Se non procedesse a mente del precedente articolo 20.8, il Tribunale Arbitrale potrà
fissare udienza istruttoria, ovvero riservarsi di decidere il prosieguo del procedimento
all’esito del deposito delle memorie autorizzate o dopo riesame degli atti e dei documenti
già depositati.
20.10. All’udienza di sua costituzione il Tribunale Arbitrale dà atto della eventuale mancata
costituzione del Resistente e della prosecuzione del procedimento in di lui assenza.
21. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso
21.1. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con
l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
21.2. L’istanza di chiamata in causa del terzo deve essere svolta, per quanto concerne il
Ricorrente, nel ricorso introduttivo - o in sede di udienza di costituzione del Tribunale
Arbitrale, esclusivamente qualora l’esigenza sia sorta in ragione delle difese svolte dal
Resistente - e nella memoria difensiva – o nella prima memoria autorizzata, qualora
l’esigenza sia sorta in relazione alle difese svolte dal Ricorrente alla udienza di
Costituzione del Tribunale Arbitrale – per quanto attiene al Resistente.
21.3. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 cpc
(intervento volontario ad adiuvandum) e l'intervento del litisconsorte necessario.
21.4. Si applica l'articolo 111 cpc.
21.5. Qualora la chiamata in causa di terzi sia stata ammessa ai sensi dei precedenti articoli, la
parte che abbia proposto la relativa istanza deve notificare al terzo chiamato copia
conforme degli atti delle parti e dell’ordinanza di ammissione della chiamata nelle forme
degli atti processuali civili. Il Tribunale Arbitrale consente la consegna degli atti in
originale qualora siano necessari al fine della notifica e della certificazione di conformità.
La Segreteria rilascia al terzo chiamato che ne faccia richiesta la copia libera dei documenti,
dei verbali e delle ordinanze del procedimento. Tutte le Parti sono tenute a prestare
collaborazione al fine del rilascio di atti sottoscritti in via analogica, in originale, qualora
necessari al fine della notifica. La mancata collaborazione costituirà elemento di
valutazione del comportamento processuale della Parte ai sensi dell’art. 112 cpc.
21.6. Al terzo chiamato si applicano, per la Memoria Difensiva, gli stessi termini e modalità di
deposito previste per il Resistente.
21.7. Al fine di favorire la partecipazione al Procedimento Arbitrale del terzo, e di evitare
chiamate strumentali, è data facoltà a ciascuna Parte di provvedere direttamente al
pagamento della Quota Provvisoria da porre a carico del terzo medesimo. Dell’assunzione
di detto obbligo la Parte interessata dovrà far specificamente menzione nell’istanza per la
chiamata del terzo, ovvero in udienza, qualora il Tribunale Arbitrale non abbia ancora
deliberato su di essa. In tali casi, nell’ipotesi l’istanza sia accolta, la Parte che abbia assunto
l’obbligazione dovrà provvedere immediatamente al pagamento della Quota Provvisoria
dovuta dal terzo, dandone prova alla Segreteria, che, ricevuta conferma del pagamento da
parte del Tribunale Arbitrale, rilascerà dichiarazione da allegare alla notifica di cui al
precedente articolo 21.5.
21.8. Il mancato pagamento della Quota Provvisoria da parte della Parte che abbia
volontariamente assunto l’obbligo non esonererà la Parte che abbia proposto l’istanza di
chiamata del terzo dalla notifica ai sensi del precedente articolo 21.5. Il Tribunale Arbitrale
avrà facoltà di valutare il comportamento della Parte inadempiente ai fini della decisione e
del regolamento delle spese di lite.
21.9. In caso di difficoltà nell’esecuzione della notifica ai sensi del precedente art. 21.5, il
Tribunale Arbitrale potrà indicare le modalità di comunicazione degli atti e della chiamata
al terzo.
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22. Udienza istruttoria, istruzione probatoria e prova delegata
22.1. La prova per testimoni deve essere dedotta mediante specifica indicazione delle persone
da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere
interrogata. Sono vietati capitoli di prova che comportino valutazioni personali ovvero
capitoli formulati mediante mero rinvio alla narrativa, anche qualora dedotta in paragrafi
numerati, salvo la circostanza oggetto del capitolo non sia chiaramente delineata e scevra
di opinioni e considerazioni difensive. A discrezione del Tribunale Arbitrale, avuto
riguardo ai documenti prodotti, alle difese svolte dalle Parti e delle circostanze da provare,
è ammessa la formulazione di capitoli di prova in via negativa, qualora tesi a dimostrare
l’inesistenza di un fatto.
22.2. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale ammetta l’istruttoria orale domandata dalle Parti,
potrà autorizzare, ad istanza di parte, il deposito di testimonianza scritta su tutti o su alcuni
dei capitoli di prova ammessi, assegnando termine perentorio per detto deposito.
22.3. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la
presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione, ovvero assicurare la
redazione ed il deposito della testimonianza scritta. L’assenza del teste comporta
l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il
Tribunale Arbitrale lo consenta; a pena di decadenza, la richiesta deve essere proposta al
più tardi nel giorno fissato per l’audizione. Analoga disposizione si applica in caso di
mancato deposito della testimonianza scritta.
22.4. La testimonianza scritta dovrà recare l’obbligo del testimone, assunto nei confronti di
tutte le parti e del Tribunale Arbitrale di scrivere e/o di dichiarare il vero e di non
nascondere fatti o circostanze afferenti alla disputa di cui sia a conoscenza, con l’obbligo
di risarcire i danni che dovessero essere cagionati in caso di testimonianza mendace. Oltre
alle generalità del teste, la testimonianza scritta dovrà altresì indicare con precisione i
rapporti che il teste abbia con le parti ed ogni circostanza che possa essere utile a far
comprendere i motivi per cui sia conoscenza dei fatti di causa. Analoga dichiarazione deve
essere resa dal teste all’udienza fissata per la sua escussione.
22.5. La testimonianza scritta dovrà essere corredata di copia del documento d’identità del teste
e sottoscritta personalmente dal teste, che dovrà pure siglare ogni foglio o pagina separata.
22.6. Il Tribunale Arbitrale valuterà la testimonianza scritta alla luce delle altre prove in atti.
22.7. Il Tribunale Arbitrale potrà sempre disporre l’audizione personale dei testi, anche qualora
abbiano reso testimonianza scritta. In caso di mancata partecipazione all’audizione
personale del teste che abbia reso la testimonianza scritta, il Tribunale Arbitrale non potrà
tener conto di questa al fine della decisione.
22.8. Ad istanza della parte che abbia indicato il teste, l’audizione personale dei testi potrà
essere svolta anche in videoconferenza, secondo le modalità e le condizioni, anche
tecniche, stabilite nel precedente articolo 17. In tale caso l’istante dovrà indicare il luogo
in cui si troverà il teste all’atto della conferenza, così da permettere la presenza dell’altra
parte o di proprio delegato.
22.9. Qualora il teste non risieda nelle vicinanze della sede dell’udienza, ad istanza di Parte la
prova per testi potrà sempre essere delegata dal Tribunale Arbitrale ad un Legale Abilitato
esercitante in luogo prossimo alla residenza o al domicilio del teste (il Delegato alla Prova).
La Parte Istante dovrà provvedere anticipatamente al pagamento dei Compensi Arbitrali
dovuti Delegato alla Prova, nella misura indicata nella specifica voce della Tabella
Compensi. In mancanza di pagamento, l’ordinanza di ammissione della prova delegata sarà
revocata, salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di fissare udienza di audizione del teste,
se ritenesse opportuna la sua escussione, ovvero se ne facessero istanza le altre Parti. Il
Delegato alla Prova deve depositare in Segreteria - entro 3 Giorni Lavorativi dalla ricezione
della comunicazione di nomina inviata dalla Segreteria stessa, ovvero direttamente dal
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Tribunale Arbitrale - la propria accettazione, unitamente alla Dichiarazione di
indipendenza ed alla fissazione dell’udienza di audizione del teste. Si applicano al Delegato
alla Prova le norme del Regolamento afferenti alla nomina degli Arbitri, ma il termine per
il deposito di istanza di ricusazione è ridotto a 5 giorni di calendario dalla comunicazione
alle Parti della nomina. Il Delegato alla Prova redigerà apposito verbale d’udienza, che,
sottoscritto dal teste in calce alla propria testimonianza, costituirà parte integrante del
verbale del Procedimento Arbitrale. Il Delegato alla Prova potrà digitalizzare il verbale e
sottoscriverlo in formato digitale, provvedendo al suo invio alla Segreteria. Detto file
digitale, che costituirà l’originale del verbale, sarà stampato dalla Segreteria unitamente
all’esito della verifica della firma digitale, e sarà allegato in copia al verbale del
Procedimento Arbitrale.
22.10. In caso di Tribunale Arbitrale in composizione collegiale, alla prova testimoniale potrà
presenziare anche uno soltanto dei membri del collegio, che riferirà agli altri.
22.11. La testimonianza scritta, così come il verbale di audizione dei testi, dovrà essere
dattilografato e sottoscritto personalmente dal teste, e dovrà recarne l’assunzione
dell’impegno di cui al precedente art. 22.4.
22.12. Il Tribunale Arbitrale potrà sempre disporre la registrazione audio o audio/video della
testimonianza.
22.13. Si precisa che, a pena di decadenza, le prove costituite e costituende, così come ogni
opportuno mezzo istruttorio, debbono essere prodotte e dedotte, rispettivamente, con il
Ricorso, per il Ricorrente, e con la Memoria Difensiva, per quanto concerne il Resistente.
Dopo il deposito di detti atti le Parti avranno facoltà di ulteriormente dedurre e produrre,
sempre a pena di decadenza, soltanto con la prima Memoria ai sensi del precedente art.
20.7 e, esclusivamente a prova contraria, nella successiva memoria di replica prevista dallo
stesso articolo.
23. Consulenza Tecnica
23.1. Il Tribunale Arbitrale può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere
nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.
23.2. Il Consulente Tecnico deve sempre consentire la partecipazione alle operazioni peritali ai
consulenti nominati dalle Parti, alle parti personalmente, ai loro difensori ed agli Arbitri.
23.3. Il Tribunale Arbitrale decide, in relazione alle circostanze, come ripartire
provvisoriamente le spese e le competenze per l’ammessa consulenza tecnica, che saranno
successivamente liquidate dal Tribunale Arbitrale in ossequio ad esistenti tariffe
ministeriali o professionali o listini camerali, ovvero, in assenza, in via equitativa in
relazione alla difficoltà del caso e dell’impegno profuso dal Consulente Tecnico.
23.4. Il pagamento degli acconti stabiliti dal Tribunale Arbitrale e del saldo dovrà essere
eseguito dalle Parti entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla comunicazione della
relativa ordinanza, ovvero, per quanto concerne il saldo, dal recapito della proforma del
Consulente Tecnico.
23.5. In caso di mancato pagamento dell’acconto disposto dal Tribunale Arbitrale a carico di
una Parte, la Segreteria ne farà specifica richiesta alle controparti, assegnando un termine
massimo di 10 giorni di calendario per il pagamento. Del mancato pagamento entro il
termine assegnato la Segreteria dà notizia al Tribunale Arbitrale, il quale può revocare la
Consulenza Tecnica.
23.6. Del mancato pagamento il Tribunale Arbitrale terrà conto al fine della valutazione del
comportamento tenuto dalle parti nel corso del Procedimento Arbitrale.
24. Precisazione delle conclusioni ed udienza di discussione
24.1. Allorquando ritenga la disputa matura per la decisione, il Tribunale Arbitrale, qualora non
abbia disposto l’immediata discussione a mente del precedente art. 20.8, assegna termine
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alle parti per il deposito dei rispettivi Fogli di precisazione delle conclusioni, ovvero per il
deposito di Note conclusive, nelle quali dovranno essere riportate le conclusioni delle parti.
24.2. Ad istanza di parte, da formulare nell’udienza in cui il Tribunale Arbitrale dichiari la
controversia matura per la decisione, ovvero trattenga il Procedimento Arbitrale in riserva
anche al fine della decisione sul punto, il Tribunale Arbitrale può fissare udienza di
discussione successiva al deposito delle note conclusive.
25. Termine per il deposito del lodo
25.1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare il lodo in Segreteria entro 180 (centottanta) giorni
dalla sua costituzione.
25.2. Il deposito del lodo avviene mediante consegna alla Segreteria di un originale in bollo per
ciascuna parte e di un originale in bollo per la Segreteria. La Segreteria provvede, senza
indugio, a dare notizia del deposito alle Parti e ad inviare l’originale di loro spettanza,
all’indirizzo del Difensore entro i successivi dieci giorni di calendario a mezzo plico
raccomandato o con altro strumento idoneo a provarne la consegna al destinatario. È fatto
obbligo ai Difensori di dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della ricezione
dell’originale del lodo.
25.3. La Segreteria conserva un originale in bollo del lodo.
25.4. Qualora la scadenza per il deposito cada in un Giorno non Lavorativo, si intende prorogata
sino al primo Giorno Lavorativo successivo.
25.5. Per eccezionali e giustificati motivi il Consiglio Disciplinare, su richiesta scritta del
Tribunale Arbitrale, depositata prima della scadenza del termine e motivata, potrà
prorogare il suddetto termine fino ad un massimo di 180 (centottanta giorni).
25.6. Il Tribunale Arbitrale è autorizzato a prorogare di centottanta giorni il deposito del lodo
nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'Arbitro Unico, sino
alla costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale.
e) in ogni altro caso di sospensione del Procedimento Arbitrale ai sensi del Regolamento,
sino alla data in cui la causa della sospensione non sia rimossa.
Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In
ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a
novanta giorni.
25.7. Nel corso della prima udienza le Parti hanno sempre facoltà di convenire con il Tribunale
Arbitrale un diverso termine per il deposito del lodo. Il rilascio della procura ai fini del
presente Regolamento comporta implicito conferimento ai Difensori del potere di
convenire un diverso termine per il deposito del lodo.
26. Requisiti del lodo e sua deliberazione
26.1. Il lodo, redatto per iscritto, è deliberato dall’Arbitro unico ovvero, in caso di Tribunale
Arbitrale in composizione collegiale, a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti
gli arbitri. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli
arbitri riuniti in conferenza personale.
26.2. Il lodo, redatto per iscritto, deve contenere:
26.2.1. il nome degli arbitri;
26.2.2. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
26.2.3. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
26.2.4. l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
26.2.5. l'esposizione sommaria dei motivi;
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26.2.6. il dispositivo;
26.2.7. la decisione sulla ripartizione dei costi, compensi e spese del Procedimento
Arbitrale, con riferimento alle Tabella Compensi in vigore al momento della
proposizione dell’arbitrato e sulle spese sostenute dalle Parti, compresi i corrispettivi
versati ai consulenti di parte che abbiano assistito alla consulenza Tecnica d’Ufficio,
spese da liquidare in base alle tariffe ministeriali in vigore al momento della pronunzia
del lodo, ovvero, in loro assenza, o per comprovati motivi, nella maggiore o minore
somma che risulterà equa in relazione al valore della disputa, allo svolgimento
dell’arbitrato ed al comportamento tenuto dalle Parti.
26.3. La sottoscrizione degli arbitri. In caso di Tribunale Arbitrale in composizione collegiale,
la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla
dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non
hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
26.4. La data delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni possono intervenire in luoghi e tempi
diversi.
27. Pronunzia di lodo parziale
27.1. Ove il Tribunale Arbitrale ritenga di potere o dovere decidere, per motivi da specificare
nel lodo, soltanto su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia,
può emettere un lodo parziale.
27.2. In caso di lodo parziale, il Tribunale Arbitrale adotta con successiva ordinanza i
provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento.
27.3. Pronunciato un lodo parziale, il Tribunale Arbitrale ha a disposizione un nuovo termine
ai sensi del precedente art. 25.1 per la pronuncia del lodo definitivo, termine che decorre
dal momento del deposito in Segreteria del lodo parziale.
28. Riservatezza
28.1. I membri di Arbitrato-Immobiliare, il personale della Segreteria, il Tribunale Arbitrale, i
consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia
o informazione relativa al procedimento.
28.2. Il lodo non può essere pubblicato qualora le parti abbiano manifestato, entro l’udienza di
costituzione, concorde volontà contraria. Sempre entro la medesima udienza le Parti
debbono domandare che, in caso di pubblicazione del lodo, venga esclusa, con le modalità
che la Segreteria riterrà opportune, la loro individuazione.
28.3. La pubblicazione, ove non vietata dalle Parti, sarà comunque effettuata a meri fini di
studio/scientifici e per la creazione di archivio delle pronunzie rese nei procedimenti
amministrati da Arbitrato-Immobiliare, esclusa e vietata ogni finalità pubblicitaria.
29. Pagamento delle Spese di Procedimento e dei Compensi Arbitrali
29.1. Alle Parti è fatto obbligo di procedere alla corresponsione degli anticipi della rispettiva
Quota Provvisoria entro i termini fissati dal Regolamento e di provvedere al Saldo entro e
non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal Tribunale Arbitrale per
il deposito del Foglio di precisazione delle conclusioni o delle note conclusive, ovvero, in
assenza di detto termine, entro e non oltre 10 giorni di calendario da quando il Tribunale
Arbitrale trattenga la disputa in decisione.
29.2. La Segreteria provvede tempestivamente al conteggio provvisorio dei bolli che il
Tribunale Arbitrale apporrà sugli originali del lodo, salvo conguaglio da versare agli Arbitri
dopo il deposito del lodo stesso, così come alla comunicazione degli importi afferenti al
Saldo dovuto da ciascuna Parte. La Segreteria trasmette altresì alle Parti il conteggio delle
Quote Provvisorie dovute da ciascuna di esse, così come di ogni altro compenso e/o spesa
maturata nel corso del Procedimento Arbitrale.
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29.3. Le Quote Provvisorie indicate nella Tabella Compensi sono dovute da ciascuna Parte.
Qualora più Parti abbiano una posizione comune e siano congiuntamente assistite dal
medesimo Difensore, saranno solidalmente tenute alla corresponsione di una sola Quota
Provvisoria.
29.4. Le Parti sono tenute al pagamento delle rispettive quote di competenza delle Spese di
Procedimento, dei Compensi Arbitrali, delle spese documentabili degli Arbitri e di ogni
altro compenso e/o spesa maturata ai sensi del Regolamento.
29.5. Le Parti sono tenute in via solidale al pagamento delle spese ed onorari per la Consulenza
Tecnica.
29.6. In relazione della natura e della complessità del Procedimento Arbitrale la Segreteria può
domandare alle Parti ulteriori acconti a valere sulla rispettiva Quota Provvisoria. Agli
acconti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti del presente art. 29.
29.7. In ogni caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal Regolamento e/o assegnati
dalla Segreteria, la Segreteria riferirà al Tribunale Arbitrale, che avrà facoltà di sospendere
il Procedimento Arbitrale per un massimo di 30 giorni. Decorso detto termine senza che
sia intervenuto il pagamento del dovuto, il Tribunale Arbitrale potrà dichiarare l’estinzione
del procedimento qualora tutte le Parti siano morose nel pagamento delle rispettive quote
di competenza delle Spese di Procedimento e/o dei Compensi Arbitrali, ovvero di parte di
essi, senza che questo pregiudichi la validità e l’efficacia della Convenzione Arbitrale.
29.8. Qualora soltanto alcune delle Parti siano morose, decorso il termine di sospensione il
Tribunale Arbitrale porterà a conclusione il procedimento, ma potrà valutare il
comportamento della parte morosa al fine della decisione.
30. Correzione del lodo
30.1. Con istanza in bollo, da depositare in Segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione del
lodo, con le modalità proprie del deposito del ricorso introduttivo, in un originale per
ciascuna controparte ed un originale per la Segreteria stessa, ogni Parte può chiedere al
Tribunale Arbitrale:
30.1.1. di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche
se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo, pure se relativa
alla sottoscrizione degli arbitri;
30.1.2. di integrare il lodo qualora mancante uno dei seguenti elementi:
a) il nome degli arbitri;
b) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
c) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
d) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
30.2. Il Tribunale Arbitrale, fissata udienza al fine di sentire le Parti, provvede entro il termine
di sessanta giorni dal deposito dell’istanza.
30.3. Il provvedimento di correzione o di integrazione, depositato in tanti originali in bollo
quante sono le Parti ed in un ulteriore originale per la Segreteria, costituisce parte integrante
del lodo.
31. Custodia degli atti processuali
31.1. Esaurito il Procedimento Arbitrale, il Tribunale Arbitrale trasmette il proprio fascicolo e
alla Segreteria.
31.2. Entro tre mesi dalla conclusione del Procedimento Arbitrale, ciascuna parte può richiedere
la restituzione degli atti dalla stessa depositati. La Segreteria ha facoltà di procedere in ogni
momento alla restituzione degli atti alle Parti presso i rispettivi Difensori.
31.3. Il fascicolo resta in custodia presso la Segreteria per due anni dal deposito del lodo ovvero
dall’ordinanza di estinzione.
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31.4. La Segreteria ha facoltà di digitalizzare tutti gli atti ed i documenti che non debbano essere
conservati in originale, inserendo apposita annotazione nel fascicolo.
32. Entrata in vigore della presente versione del Regolamento
32.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 febbraio 2017 e si applica alle procedure
introdotte con domanda depositata a partire da tale data.
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Art. INDICE Pag.
PREAMBOLO 1
1 Definizioni 1
2 Funzione della Segreteria ed attività degli Arbitri 3
3 Valore della disputa 4
4 Norme applicabili al procedimento arbitrale e numero degli arbitri 5
5 Natura dell’arbitrato e numero degli arbitri 5
6 Nomina dell’Arbitro 5
7 Accettazione dell’incarico, comunicazioni alle parti e costituzione del Tribunale Arbitrale 6
8 Avvio della procedura arbitrale ed atto introduttivo 7
9 Costituzione del Resistente. 8
10 Modalità di deposito di atti e di documenti e scambio con le Parti e gli arbitri - Originali ed obbligo di osservanza della
disciplina dell’imposta di bollo 9
11 Sottoscrizione digitale degli atti. 11
12 Deposito a mezzo posta elettronica “ordinaria” 11
13 Incompetenza del Tribunale Arbitrale 11
14 Ricusazione degli arbitri 11
15 Sostituzione degli arbitri 12
16 Computo dei termini, decadenze e rimessione in termini 12
17 Modalità di svolgimento delle udienze 12
18 Partecipazione alle udienze 13
19 Ordinanze e poteri del Tribunale Arbitrale 13
20 Udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale 14
21 Intervento di terzi e successione nel diritto controverso 15
22 Udienza istruttoria, istruzione probatoria e prova delegata 16
23 Consulenza Tecnica 17
24 Precisazione delle conclusioni ed udienza di discussione 17
25 Termine per il deposito del lodo 18
26 Requisiti del lodo e sua deliberazione 18
27 Pronunzia di lodo parziale 19
28 Riservatezza 19
29 Pagamento delle Spese di Procedimento e dei Compensi Arbitrali 19
30 Correzione del lodo 20
31 Custodia degli atti processuali 20
32 Entrata in vigore della presente versione del Regolamento 21
INDICE 22