Regolamento dei Commissari di Riunione

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Regolamento dei Commissari di Riunione Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 317 del 29 settembre 2011

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REGOLAMENTO DEI COMMISSARI DI RIUNIONE

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 317 del 29 settembre 2011

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IND I C E

Art. 1 Costituzione dell’Organico – Scopi

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Compiti

Art. 4 Gestione e limiti territoriali

Art. 5 Tesseramento

Art. 6 Corsi per Commissari di Riunione

Art. 7 Incompatibilità

Art. 8 Iscrizione d’ufficio

Art. 9 Minimo di Organico dei Commissari di Riunione

Art. 10 Divisa

Art. 11 Aggiornamento tecnico e normativo

Art. 12 Obblighi e doveri

Art. 13 Sanzioni

Art. 14 Norma transitoria

Art. 15 Norma finale

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Art. 1 - Costituzione dell’Organico - Scopi

1. La costituzione dell’Organico dei Commissari di Riunione ha lo scopo di:

a) conferire una definita ed appropriata collocazione Federale all’importante ruolo dei Commissari di Riunione;

b) regolamentarne l’accesso e la gestione;

c) assicurarne l’aggiornamento tecnico e normativo.

Art. 2 - Funzioni

1. Le funzioni attribuite ai Commissari di Riunione sono riferite al Settore Dilettanti ed al Settore Professionisti.

2. Le funzioni di Commissario di Riunione assicurano il regolare svolgimento delle competizioni pugilistiche riservate ai Dilettanti – Schoolboys - Junior, Youth, Elite maschi e femmine – ed ai pugili Professionisti maschi e femmine.

3. Il Commissario di Riunione è l’unica Autorità federale competente a dare ordini e direttive nella predisposizione delle condizioni tecniche e normative della riunione pugilistica. La Società organizzatrice, gli Ufficiali di servizio, i Tecnici ed i Pugili sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite, a norma del presente Regolamento.

4. Il Commissario di Riunione è designato dal competente Comitato Regionale.

Art. 3 - Compiti

1. Il Commissario di Riunione deve trovarsi sul luogo della manifestazione almeno due ore prima dell’inizio. È suo dovere adottare, in sede di operazioni preliminari, tutte le misure preventive occorrenti perché la riunione si svolga in conformità con le norme federali.

2. Il Commissario di Riunione deve pertanto:

a) ispezionare il luogo destinato alla riunione e alle operazioni preliminari, disponendo ogni misura affinché sia eliminata ogni carenza e ogni irregolarità;

b) procedere al controllo della bascula o bilancia elettronica, del quadrato, dei guantoni, del caschetto e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento della competizione;

c) verifica della funzionalità e dell’efficienza delle scoring system o altro sistema di punteggio;

d) compilare i cartellini per i giudici designati ed assegnare i rispettivi servizi agli arbitri ed ai giudici designati, ove non vi abbia provveduto il Rappresentante di Categoria, accertandosi che dispongano della divisa regolamentare;

e) segnalare subito al rappresentante regionale di categoria l’eventuale indisponibilità di qualche Ufficiale di servizio designato, affinché si possa provvedere alla sostituzione. In caso di urgenza e di necessità, il commissario provvede direttamente a sostituire gli assenti;

f) accertare che sia garantito un adeguato servizio delle forze dell’ordine che assicuri il regolare svolgimento della riunione;

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g) verificare che i pugili e gli assistenti si presentino sul quadrato e all’angolo nella tenuta prescritta dai Regolamenti vigenti;

h) controllare la posizione federale dei pugili e dei Secondi (Tecnici ed Assistenti) e accertarsi della loro identità personale (il pugile che non risulti in regola o che non sia in grado di farsi identificare, non potrà salire sul ring);

i) controllare i documenti in possesso dei pugili con licenza straniera (nulla osta tecnico e sanitario della federazione di appartenenza) e verificarne l’identità;

j) controllare i documenti sanitari e controfirmare il verbale di visita medica;

k) esercitare le funzioni di commissario al peso controfirmando il verbale di controllo al peso;

l) verificare che l'arbitro controlli il bendaggio e i guantoni che devono essere calzati prima di salire sul ring. Tale operazione verrà effettuata dall’arbitro in caso di Campionati Italiani o dal Supervisor in occasione di combattimenti validi per Titoli Internazionali;

m) dare l'OK per l'inizio del primo round di ogni incontro e controllare che il cronometrista attui le disposizioni per l'interruzione del tempo in conformità alle regole tecniche o alle richieste dell'arbitro;

n) siglare i cartellini di punteggio prima di consegnarli ai giudici;

o) ricevere i cartellini ritirati dall'Arbitro o il risultato trasmesso dall'operatore delle Scoring System ed informare l'Annunciatore per la comunicazione pubblica del verdetto;

p) trasmettere al pubblico tutte le altre opportune comunicazioni tramite l’Annunciatore;

q) ordinare la sospensione o il rinvio della riunione per cause di forza maggiore nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento Settore Dilettanti e art. 45 del Regolamento Settore Professionisti;

r) accertarsi che il medico di servizio abbia controllato che gli arbitri tenuti all’obbligo delle lenti a contratto ne facciano effettivamente uso;

s) Il commissario di riunione non deve mai abbandonare il suo posto durante lo svolgimento della riunione. In caso di urgente necessità, può farsi temporaneamente sostituire da altro ufficiale federale idoneo (Presidente del CR, Consigliere Federale, Presidente o Membro del CR). In assenza di questi possibili sostituti, la manifestazione deve essere sospesa;

t) Sequestrare la borsa dei pugili professionisti, a lui consegnata prima dell’incontro, nel caso che il loro comportamento sul ring non sia stato decoroso dal punto di vista tecnico e spettacolare;

u) Redigere al termine della riunione il modulo-referto predisposto dalla FPI e riferire ogni circostanziata situazione creatasi prima, durante e dopo la competizione. Il tutto dovrà essere trasmesso alla FPI per il tramite dell’organo periferico entro il termine massimo di 48 ore e pervenire entro le 72 ore successive;

Art. 4 - Gestione e limiti territoriali

1. La gestione logistica-funzionale dell’Organico è demandata ai Comitati Regionali di competenza. Per lo svolgimento delle Riunioni Dilettantistiche vanno individuati, possibilmente, coloro che si trovano nelle situazioni logistiche più favorevoli per il raggiungimento della sede della riunione.

2. L’Organico ha carattere nazionale ed i suoi appartenenti non hanno limiti di territorialità nell’espletamento della loro funzione.

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Art. 5 - Tesseramento

1. I Commissari di Riunione possono svolgere le loro funzioni solo se tesserati alla F.P.I. per l’anno in corso.

2. Il tesseramento di norma deve avvenire all’inizio dell’anno.

3. Il Commissario di Riunione che non rinnova il tesseramento per un anno è escluso dall’Organico.

4. I Commissari di Riunione che, pur essendo tesserati, non svolgono attività per due anni consecutivi per ingiustificata e ripetuta indisponibilità, per ottenere il successivo rinnovo del tesseramento dovranno, obbligatoriamente, partecipare ad un corso di aggiornamento e superare con esito positivo il previsto esame d’idoneità per ottenere il successivo rinnovo del tesseramento. L’eventuale non partecipazione al corso o l’esito negativo dell’esame finale comporta l’esclusione dall’Organico.

5. I Commissari di Riunione che, a giudizio del Presidente e del Consiglio Regionale competente, non svolgono la loro funzione in modo soddisfacente dovranno sottoporsi ad un esame di verifica d’idoneità per proseguire l’attività.

6. L’eventuale esito negativo dell’esame comporta l’esclusione dall’Organico.

Art. 6 - Corsi per Commissari di Riunione

1. Su richiesta dei Comitati Regionali, che ne curano lo svolgimento, la Segreteria Generale promuove, d’intesa con il Settore Tecnico Dilettanti e con la LEGA PRO, i corsi per Commissari di Riunione precisandone le modalità, la nomina dei Docenti e la Commissione d’ Esami.

2. Sono materie dei corsi:

- Statuto del CONI

- Statuto Federale.

- Regolamento Organico.

- Regolamento Settore Dilettanti, Settore Professionisti, Giovanile e Amatoriale.

- Regolamento Arbitri-Giudici.

- Regolamento di Giustizia.

- Regolamento Sanitario e relativi Decreti Ministeriali.

- Regolamento disciplina Antidoping.

- Aspetti sull’etica comportamentale dei tesserati.

- Codice di comportamento etico-sportivo

- Formalità amministrative.

3. Ai corsi possono essere ammessi tutti i cittadini italiani maggiorenni che:

a- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno. b- non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, di Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

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4. Al termine del corso i candidati sono sottoposti ad esame finale. La Commissione d’esame è di norma composta da cinque componenti: l Presidente del Comitato Regionale in cui viene svolto il corso, da quattro Membri in rappresentanza, rispettivamente, del Settore Dilettanti, del Settore Professionisti, del SAG, del Settore Sanitario. Durante il periodo di formazione l’aspirante ha l’obbligo di un periodo di affiancamento in almeno 5 Riunioni societarie o Tornei di calendario nazionale e, al superamento dell’esame, potrà acquisire la qualifica di Commissario di Riunione. Al termine dell’iter formativo il Consiglio Federale provvederà alla relativa nomina.

5. Gli Arbitri Benemeriti hanno la possibilità di accedere alla qualifica di Commissario di Riunione, previo riconoscimento di un credito formativo e del superamento dell’esame finale comprensivo del periodo di affiancamento previsto.

6.Per il mantenimento della qualifica di Commissario di Riunione sono previsti corsi di aggiornamento obbligatori, a livello nazionale, le cui modalità di svolgimento sono indicate dal Consiglio Federale.

Art. 7 - Incompatibilità

La qualifica di Commissario di Riunione è incompatibile con la funzione di Arbitro-Giudice.

Art. 8 - Iscrizione d’ufficio

Il Coordinatore e i Componenti del C.E. del SAG, per le loro funzioni istituzionali di Giuria d’Appello, sono iscritti d’ufficio all’Organico dei Commissari di Riunione.

Art. 9 – Organico minimo dei Commissari di Riunione.

Ogni Comitato Regionale deve poter contare su un numero di Commissari di un Riunione che siano in grado di coprire agevolmente l’attività organizzativa sul territorio.

Art. 10 - Divisa

La prescritta divisa di servizio per i Commissari di Riunione consiste nell’indossare una giacca blu o altra abbigliamento indicato dalla FPI con ben evidenziato il distintivo di appartenenza all’Organico.

Art. 11 - Aggiornamento tecnico e normativo

I Comitati Regionali hanno il dovere di mantenere aggiornati gli appartenenti all’Organico con l’invio di tutte le circolari federali e promuovendo momenti specifici di aggiornamento sia tecnico che amministrativo.

Art. 12 - Obblighi e doveri

1. Non appena ricevuta la designazione di servizio, tanto l’accettazione che l’eventuale rinuncia devono essere tempestivamente notificate all’Organo che ha disposto il servizio.

2. Sono ritenuti motivi di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari comprovate, la malattia accertata e la contemporanea designazione di altri Organi preposti.

3. Il Commissario di Riunione deve tenere un comportamento dignitoso e corretto sia nell’espletamento delle funzioni assegnate.

4. Deve astenersi dall’esprimere in pubblico ogni giudizio sull’operato dell’arbitro e/o della giuria anche tramite stampa, televisione, radio o qualsiasi altro organo di diffusione.

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5. Deve altresì astenersi dal commentare l’andamento di un incontro o l’operato di tesserati alla FPI.

6. Deve sempre partecipare alle riunioni di aggiornamento promosse dal Comitato Regionale di appartenenza.

7. L’inosservanza di tali norme comporta l’adozione di sanzioni e di adeguati provvedimenti da parte del Comitato Regionale come previsto dall’art. 13 del presente Regolamento.

Art. 13 – Sanzioni

Eventuali infrazioni ai Regolamenti e norme federali saranno giudicate dall’Organo di Giustizia competente, secondo le modalità e le procedure in vigore.

Art. 14 – Norma transitoria

Gli attuali appartenenti all’Organico dei Commissari di Riunione, che risultassero tesserati anche con la qualifica di Arbitro / Giudice, devono esercitare alla data del 1 GENNAIO 2013 l’opzione tra la carriera di Commissario di Riunione e quella di Arbitro / Giudice attraverso il nuovo tesseramento, fermo restando la conservazione della qualifica che non si intende rinnovare per l’anno di riferimento. Art. 15 – Norma finale Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.