REATI SOCIETARI PARTE SPECIALE - Energeko Gas Italia · Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE...
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Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Reati Societari
Energeko Gas Italia S.r.l. Versione 01 - Aggiornamento 01/2013 1
REATI SOCIETARI
PARTE SPECIALE
Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Reati Societari
Energeko Gas Italia S.r.l. Versione 01 - Aggiornamento 01/2013 2
Sommario REATI SOCIETARI..................................................................................................................................... 1
PARTE SPECIALE...................................................................................................................................... 1
1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS.231/2001 ............. 4
1.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO
DALL’ART 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262) ................................................................... 4
1.3 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART.
2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO DAL SECONDO COMMA DELL’ART. 30 DELLA
LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262) ................................................................................................... 5
1.4 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE) .......................................................... 7
1.5 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE CIVILE) .................................... 7
1.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL CODICE .............................. 8
CIVILE)................................................................................................................................................. 8
1.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 DEL CODICE CIVILE) .. 8
1.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ
CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE) ................................................................ 9
1.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL CODICE CIVILE) ................. 9
1.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI ..................................................... 10
1.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL
CODICE CIVILE) ................................................................................................................................. 11
1.12 ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE CIVILE) ................................. 11
1.13 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE) ...................................................................... 11
1.14 OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA
(ART. 2638 DEL CODICE CIVILE) ........................................................................................................ 11
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI - .............................................................. 12
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI ........................................................................................... 13
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE ............................................................................... 13
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO ........................................................................... 13
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4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI” AI FINI DEL D.LGS.231/2001 .................. 15
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE
ATTIVITÀ SENSIBILI ............................................................................................................................... 17
6.1 PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE,
NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI AL MERCATO .................................... 17
6.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO ................................................... 18
6.3 OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI CONFERIMENTI,
DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL
CAPITALE .......................................................................................................................................... 19
6.4 COMUNICAZIONI AL MERCATO ............................................................................................. 19
6.5 COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE ................................... 20
7. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI IN GENERE ............ 20
8. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ............................................................................ 21
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1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-TER DEL
D.LGS.231/2001
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da
parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di
responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi
all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs.
231/2001, in base al quale “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice
civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o
liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato
se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le
seguenti sanzioni pecuniarie………”
1.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 DEL CODICE CIVILE, COSÌ
COME MODIFICATO DALL’ART 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262)
Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare
i soci o il pubblico; ovvero tramite l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla
situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:
• soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali,
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori
(trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del
codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
• la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
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• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
• la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo
delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore
all’1%;
• in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
• nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell’art 2621 c.c.( così come modificato
dall’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono
irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio
con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa.
1.3 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O
DEI CREDITORI (ART. 2622 CODICE CIVILE, COSÌ COME MODIFICATO
DAL SECONDO COMMA DELL’ART. 30 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N.
262)
Questo reato si realizza tramite l’esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti
materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero attraverso
l’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,
cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
Si precisa che:
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• soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali,
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori
(trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’articolo 110 del
codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
• la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
• la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo
delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore
all’1%;
• in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
• nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell’art 2622 c.c. (così come modificato
dall’art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono
irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio
con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa;
• nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la
pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile
d’ufficio.
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1.4 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 DEL CODICE CIVILE)
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od
altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Si precisa che:
• soggetti attivi sono gli amministratori;
• si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un
danno ai soci.
La legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il secondo comma dell’art. 2625, ha inserito il
seguente comma:
“La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58”.
1.5 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 DEL CODICE
CIVILE)
Tale reato può consumarsi quando:
• viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante
attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore
all’ammontare del capitale sociale;
• vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in
modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della
società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.
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1.6 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 DEL
CODICE
CIVILE)
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una
condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di
aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere
commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in
tal modo una responsabilità dell’ente. Più delicato si presenta il problema in relazione
ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di
disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai
danni di un’altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione
assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l’autonomia del gruppo
societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i
presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell’ente per il reato di indebita
restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.
1.7 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART.
2627 DEL CODICE CIVILE)
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche
non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.
Si fa presente che:
• soggetti attivi sono gli amministratori;
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• configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del
bilancio.
1.8 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA
SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 DEL CODICE CIVILE)
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti
dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino
una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che:
• soggetti attivi sono gli amministratori;
• configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale
sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio,
relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.
1.9 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 DEL
CODICE CIVILE)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che
cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che:
• soggetti attivi sono gli amministratori;
• configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio.
Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l’interesse sociale,
a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che
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alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento
della persona giuridica nel relativo procedimento penale.
Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni
economiche ed un’altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la
procedura prevista dall’art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero
vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al
rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della
società.
1.10 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI
L’art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo
III del codice civile, prima dell’articolo 2630, l’art. 2629 bis
La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del
comportamento dell’amministratore o del componente del Organismo di Gestione, la
sanzione civile prevista dall’art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una
società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del
TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la
presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.
La fattispecie di reato si realizza qualora l’amministratore o il componente del Organismo di
Gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli
amministratori e al Organismo di Sorveglianza previsti dall’art. 2391, primo comma,
del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.
Si precisa inoltre che:
• soggetti attivi sono gli amministratori e i componenti del Organismo di Gestione;
• oggetto della comunicazione deve essere “ogni interesse in una determinata
operazione della società”e non solo quello in conflitto con l’interesse sociale;
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• l’interesse a cui la norma fa riferimento è di natura patrimoniale ed
extrapatrimoniale.
1.11 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI
LIQUIDATORI (ART. 2633 DEL CODICE CIVILE)
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che
cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che:
• soggetti attivi sono i liquidatori;
• costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio.
1.12 ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (ART. 2636 DEL CODICE
CIVILE)
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza
in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
1.13 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 DEL CODICE CIVILE)
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si
pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata
presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero
ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità
patrimoniale di banche o gruppi bancari.
1.14 OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ
PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 DEL CODICE CIVILE)
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di
vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso
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l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto
essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche
mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni
delle autorità di vigilanza.
Si precisa che:
• soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o
tenuti ad obblighi nei loro confronti;
• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
L’art. 39, comma 2, lett. c, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha aggiunto all’art. 2638 c.c.
il seguente comma: “La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI -
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali,
dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale,
coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati
mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di
prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.
Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi
principali per l’attuazione delle vigenti disposizioni in materia.
Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Reati Societari
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In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del
Modello, specificamente previsti in relazione alle Fattispecie di attività sensibili individuate
al fine di prevenire la commissione dei reati societari.
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI
3.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli
Organi Sociali devono adottare e rispettare:
1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione
e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di
gestione di Energeko Gas Italia;
3. il sistema disciplinare;
4. in generale, la normativa applicabile.
3.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
La presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in
via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Energeko Gas Italia
(limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli
obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti
tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del
d.lgs. 231/2001);
• violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.
La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti
sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:
Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Reati Societari
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1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una
informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in
genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché
la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
a) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre
comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società;
c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale;
d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva;
e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con
lesione all’integrità del capitale sociale;
f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
Regolamento D. Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE: Reati Societari
Energeko Gas Italia S.r.l. Versione 01 - Aggiornamento 01/2013 15
g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni
per un valore inferiore al loro valore nominale;
h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di
controllo da parte del socio, del Consiglio di Sorveglianza;
i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri
comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la
situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
j) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al
vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali
o finanziarie della Società.
4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI” AI FINI
DEL D.LGS.231/2001
Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall’art. 25-
ter del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:
• PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI
IN GENERE,NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI DESTINATI
AL MERCATO;
• GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO;
• OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE DEI
CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE,
OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE;
• COMUNICAZIONI AL MERCATO;
• COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE.
• PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per
strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
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• SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ: si richiede l’applicazione del principio di
separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
• ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI: devono esistere
disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento,
modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di
archiviazione della documentazione rilevante;
• POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: i poteri autorizzativi e di firma
devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate,
prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere
chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società (si veda in dettaglio il parafo 3.1.1);
• TRACCIABILITÀ: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere
adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento
dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti
documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le
modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni
effettuate. Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti,
partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e
significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati
societari e che operano per conto o nell’interesse di Energeko Gas Italia, i relativi contratti,
secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:
• essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
• contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si
tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale
e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai
reati societari previsti dal Decreto);
• contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza
della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o
operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in
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particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal
Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
• contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli
stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero
o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in
particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti
dal Decreto) (es. clausole risolutive espresse, penali). Si vedano al riguardo gli esempi
riportati nel paragrafo precedente.
6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE
REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, oltre che dei principi
generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di
controllo di cui al capitolo 5, nel disciplinare le Fattispecie di attività sensibili di seguito
descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.
6.1 PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI
SOCIALI IN GENERE, NONCHÉ ADEMPIMENTI DI ONERI INFORMATIVI
DESTINATI AL MERCATO
L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel
documento di cui all’allegato 1:
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell’attività deve prevedere:
• funzioni interne di Energeko Gas Italia coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione
del Bilancio e delle altre relazioni;
• modalità, tempi ed Enti coinvolti nella programmazione delle attività di chiusura;
• funzioni coinvolte nella redazione dei documenti allegati al Bilancio (Nota
Integrativa e Relazione sulla Gestione);
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• modalità di trasmissione formale dei dati;
• la previsione di almeno una riunione tra la società di revisione, il Consiglio di
Sorveglianza e l’Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Sorveglianza
indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del
relativo verbale;
6.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO
L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel
documento di cui all’allegato 1:
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell’attività di gestione dei rapporti con la società di revisione e
deve contenere:
• una esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta,
consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e
dalla società di revisione, nell’ambito delle funzioni coinvolte nella Fattispecie di
attività sensibile, nel rispetto del principio di segregazione dei compiti;
• la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la
verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e
le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
• l’obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni
trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che
esercitano il controllo e l’obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
• specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione
e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;
• l’obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità
e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal Consiglio di
Sorveglianza;
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• criteri di selezione della società di revisione contabile e norme per mantenere
l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato;
• la formalizzazione delle risultanze delle principali riunione tenute con le società di
revisione (ad esempio: quelli di apertura e chiusura lavori).
6.3 OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE
DEI CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE,
OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE
L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel
documento di cui all’allegato 1:
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell’attività deve contenere:
• una chiara identificazione di ruoli e responsabilità relativamente alla valutazione
dell’operazione, predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali;
• il controllo della documentazione a supporto delle delibere degli Organi Sociali;
• l’esistenza di regole di gestione delle operazioni di valutazione,
autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale;
• l’archiviazione degli atti di delibera e relativi documenti a supporto predisposti.
6.4 COMUNICAZIONI AL MERCATO
L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel
documento di cui all’allegato 1:
- Predisposizione del Bilancio di Esercizio.
La regolamentazione dell’attività deve contenere:
• i soggetti autorizzati a fornire informazioni al mercato;
• la tipologia di informazioni;
• la tracciabilità delle informazioni fornite all’esterno.
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6.5 COMUNICAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE
L’attività in oggetto si articola nelle seguenti attività sensibili, così come riportate nel
documento di cui all’allegato 1:
- Gestione adempimenti in materia societaria.
La regolamentazione dell’attività deve contenere:
• deve essere adottato un regolamento assembleare, che sia adeguatamente
diffuso agli azionisti;
• devono essere adottate regole per l’esercizio: devono essere definite regole
formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle
deleghe di voto;
• deve esistere una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli
e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del
verbale di Assemblea.
7. ALTRE REGOLE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI REATI
SOCIETARI IN GENERE
Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:
• l’esistenza di direttive/norme comportamentali che prevedano l’obbligo di massima
collaborazione e trasparenza nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza;
• la tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte alle autorità pubbliche
di vigilanza nonché l’archiviazione delle richieste pervenute;
• l’esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali
quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle best practice internazionali;
• esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole
contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda
dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel
corso dell’attività svolta per la Società.
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8. I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente
controlli a campione sulle attività di Energeko Gas Italia potenzialmente a rischio di
compimento dei Reati Societari che sono state incluse nel piano di lavoro approvato
dall’Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di
predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti (si veda al
riguardo l’Allegato 1 al presente documento). Tali controlli sono diretti a verificare la
conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e,
in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in
attuazione del presente documento.
A tal fine, si ribadisce che all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a
tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.
L’Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli al Organismo di Gestione.