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qpquaderno professionale
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 37 del 17 ottobre 2016
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 3
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 5
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 7
In breve … ................................................................................................................ 10
Distribuzione occulta di utili nelle società di capitali ............................................................................ 10
Prossima scadenza per la richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale................................... 12
L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 14
Modalità di regolarizzazione IVA per splafonamento – seconda parte ............................................ 14
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 28
L’IVA ridotta nel settore edile – seconda parte .................................................................................... 28
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 37
Il ravvedimento operoso nella Circolare n. 42/2016 ............................................................................ 37
Le prossime scadenze............................................................................................... 52
Gruppo scientifico:
Costa Gianfranco – Burzacchi FrancescoTrevisan Michele – Costa Francesco
Tatone Alessandro – Marcolla AlessandroRinaldo Marco – Agostini Marisa – De Siati Alessandro
Ziantoni Daniele – Luca Piermarioli – Giampiero La TorreBozzato Roberto – De Stefani Alberto
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Mancatopagamento deiclienti e perdite sucrediti
IL SOLE 24 ORE
10.10.2016
In caso di mancato pagamento da partedei propri clienti il contribuente ha lapossibilità di recuperare l’IVA mediantel’emissione di una nota di accredito,sempre che siano rimaste infruttuose leprocedure esecutive individuali. In seguitoall’emissione di tale nota sarà possibileportare in detrazione l’impostacorrispondente alle somme oggetto diinadempimento. Ai fini delle imposte suiredditi, la perdita su crediti risultadeducibile solamente se risultano elementicerti e precisi e, nel caso di infruttuositàdelle procedure, sono necessari anche altrielementi per valutare la situazione
Versamentoacconti edichiarazioneintegrativa
IL SOLE 24 ORE
12.10.2016
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sel’importo versato per gli acconti è statocalcolato correttamente, in base all’impostadeterminata nella dichiarazione almomento del versamento, il contribuentenon potrà essere sanzionato per carenteod omesso versamento anche nel caso siapresentata una dichiarazione integrativacon un’imposta superiore a quellaoriginariamente determinata
Controlli fiscali suisocial
ITALIA OGGI
14.10.2016
La Guardia di Finanza ha affermato che icontrolli fiscali potranno scattare anche aseguito di visure effettuate sulle pagineFacebook o di altri social network ovverodalla sharing economy (come per esempiol’offerta online di case vacanze da parte diprivati), da cui si dedurranno tenori di vita ecapacità di acquisto incompatibili con ledichiarazioni dei redditi
Nuovi investimenti,ruling e interpello
ITALIA OGGI
14.10.2016
L’interpello previsto per i nuovi investimentie il ruling internazionale possono essereutilizzati contemporaneamente dalleimprese che intendono effettuareinvestimenti in Italia per evitare rischi dicontestazione dei prezzi di trasferimento
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Interessi e perditenelle fusioni escissioni
IL SOLE 24 ORE
14.10.2016
In caso di fusioni o scissioni, con ilsuperamento del test di vitalità le perdite egli interessi passivi potranno essere portatiin deduzione dei redditi della societàincorporante o risultante, nei limiti delpatrimonio netto contabile. In caso di esitopositivo la società potrà procedere alladeduzione; in caso contrario, sarà possibilerichiedere la disapplicazione della normamediante interpello. Tale meccanismo nonsi applica alle società partecipanti alconsolidato e poi fuse
Canone RAI IL SOLE 24 ORE
14.10.2016
Chi non ha ancora ricevuto l’addebito delcanone RAI nella bolletta della luce dovràeffettuare il pagamento in unica soluzioneentro il 31.10.2016 mediante il modelloF24. I codici tributo sono “TVRI”, in caso dirinnovo dell’abbonamento, e “TVNA” per inuovi abbonati
Legge di bilancio2017
IL SOLE 24 ORE
15.10.2016
ITALIA OGGI
15.10.2016
IL SOLE 24 ORE
16.10.2016
Si elencano, in breve, le aree di interventoindividuate dalla Legge di bilancio 2017:
• previste forme alternative di anticipopensionistico;
• novità per i lavoratori precoci, il lavorousurante, il cumulo previdenzialegratuito e la 14a mensilità;
• soppressione di Equitalia;• nuova veste degli Studi di Settore;• rottamazione dei ruoli “datati”;• stanziamento di fondi a favore del
settore industriale (Industria 4.0);• riproposizione della detassazione dei
premi di produttività;• introduzione dell’IRI (Imposta sul
Reddito d’Impresa) in misura pari al24%, in luogo dell’IRPEF progressiva;
• detrazioni fiscali incentivate per effettodelle misure antisismiche adottate nelleabitazioni e nei condomini;
• riproposizione della voluntarydisclosure;
• stanziati fondi a sostegno dei nucleifamiliari;
• tagli alla spesa pubblica;• nuovi posti di lavoro nel settore della
sanità pubblica;• misure per il settore edilizio
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L’Agenzia interpreta
PEC per i revisorilegali
CIRCOLARE MEF29.09.2016
N. 21
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,con la Circolare citata, ha precisato chetutti i revisori legali dovranno dotarsi distrumenti di comunicazione elettronica perdialogare con la Pubblica Amministrazionee le imprese. La comunicazione degliindirizzi di Posta Elettronica Certificata o illoro eventuale aggiornamento dovràavvenire entro il 30.11.2016
Codici tributo pergiochi nazionali
R.M.10.10.2016
N. 90/E
L’Agenzia delle Entrate, con laRisoluzione citata, ha istituito 28 codicitributo per il versamento delle sommedovute dal concessionario derivanti dallaraccolta dei giochi numerici atotalizzazione nazionale, su richiestadell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Nuovo regimedoganale
NOTA
AGENZIA DOGANE
10.10.2016N. 84724
L’Agenzia delle Dogane, con la Notacitata, ha fornito chiarimenti sulle modalitàdi attuazione dei regimi doganali in basealle modifiche intervenute dal 01.05.2016
Ravvedimentooperoso
C.M.12.10.2016
N. 42/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito chiarimenti sullaregolarizzazione delle dichiarazioni conerrori o presentate in ritardo e sulravvedimento operoso. Gli argomentitrattati sono:
• il ravvedimento operoso;• le violazioni dichiarative configurabili
nei primi novanta giorni dallascadenza del termine dipresentazione;
• le violazioni dichiarative configurabilidecorsi novanta giorni dalla scadenzadel termine di presentazione;
• quesiti vari
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Perdite pregresse PROVVEDIMENTO
12.10.2016N. 164492
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, in attuazione delpunto 4.2 del Provvedimento 08.04.2016,n. 51240, ha definito l’ambito diapplicazione, i contenuti, le modalità e itermini di presentazione dell’istanza dicomputo in diminuzione delle perdite daparte del contribuente. Approvato, inoltre,il relativo modello, denominato IPEA, datrasmettere esclusivamente in viatelematica
Patto di riservatodominio e cessioned’azienda
R.M.13.10.2016
N. 91/E
L’Agenzia delle Entrate, con laRisoluzione citata, ha stabilito che,nell’ambito della cessione d’azienda, larisoluzione in forza di un patto di riservatodominio è equiparata fiscalmente ad unnuovo acquisto e spetta al cedenteoriginario rispondere dei debiti fiscali,solidalmente con il cessionario
Credito d’impostaCasse diprevidenza e fondipensione
R.M.13.10.2016
N. 92/E
L’Agenzia delle Entrate, con laRisoluzione citata, ha chiarito le casistichein merito alle quali le Casse di previdenzae i fondi pensione integrativi possonobeneficiare, dal 2015, di un creditod’imposta proporzionale ai proventiassoggettati a ritenute e impostesostitutive
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Il Giudice ha sentenziato
Aggio di Equitalia C.T.P. TREVISO
12.09.2016N. 325
È illegittimo l’aggio esattoriale poiché incontrasto con le norme europee chevietano gli aiuti di Stato. Comunque, ilcontribuente continua ad essere tenuto alversamento dei tributi sottostanti
Vendita quote ecessione d’azienda
C.T.R. TOSCANA
07.07.2016N. 1252
La cessione del 100% delle quote di unasocietà è equivalente a una cessioned’azienda e, quindi, l’operazione devescontare l’imposta di registro proporzionale
Prove per ilredditometro
CASS.13.07.2016
N. 14324
CASS.23.07.2016
N. 15534
CASS.23.07.2016
N. 15534
È da considerarsi nullo l’accertamentofondato sul redditometro qualora ilcontribuente sia in grado di dimostrare ilpossesso di redditi prodotti all’estero
È illegittimo l’accertamento da redditometroquando il contribuente dimostra il possessodi somme depositate sui conti correnti deigenitori
È nullo l’accertamento fondato sulredditometro qualora non si sia tenutoconto della vincita alla Sisal. Inoltre, l’atto ènullo se lo scostamento non supera il 25%
Raddoppio deitermini
CASS.19.09.2016N. 992/01
C.T.R. FIRENZE
N. 1600/13/2016
Le nuove regole dettate dalla Legge diStabilità 2016, in tema di raddoppio deitermini di accertamento in presenza didenuncia penale, valgono anche per gliaccertamenti pregressi
Non opera il raddoppio dei termini qualoral’Agenzia delle Entrate presuma che ilcontribuente abbia occultato dei redditi, perannualità precedenti al 2010, in Paesi oterritori aventi fiscalità privilegiata
Avviso di rettificaper cancellare uncredito
CASS.N. 19860/2016
È necessaria l’emissione dell’avviso direttifica al fine di negare un credito alcontribuente. Non è infatti sufficientel’emissione di una cartella di pagamento aseguito di un controllo automatizzato sulladichiarazione
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Bollo per veicolo inleasing
C.T.P. ANCONA
N. 1909/2016
C.T.P. FIRENZE
N. 1295/2016
Il pagamento del bollo auto di un veicoloconcesso in locazione finanziaria (leasing)spetta al soggetto utilizzatore. In caso dimancato pagamento della tassa, pertanto,non si configura alcuna responsabilitàsolidale della società di leasing
Professionisti eIRAP
CASS.N. 19325/2016
CASS.12.10.2016
N. 20610
L’avvocato che lavora stabilmente qualecollaboratore presso uno studio legale nondeve versare l’IRAP, se si limita a prestarela propria opera di collaboratore all’internodella struttura dello studio, poiché vi è lamancanza di beni strumentali di rilievo e dispese per addetti
Il fatto di pagare con compensi alti deiconsulenti non implica necessariamenteche il professionista debba versare l’IRAP,in quanto deve essere valutato se il collegasia inserito nell’organizzazione
Ricorso sugliestratti di ruolo
CASS.N. 20611/2016
È da ritenersi legittimo il ricorso avversol’estratto di ruolo in assenza di una validanotifica dell’atto prodromico
Deducibilitàritenute suprovvigioni
C.T.P. MILANO
23.03.2016N. 2779/47
Le ritenute subite dalla società, effettuatesulle provvigioni, sono deducibili con ilcriterio di cassa
Prescrizionesanzioni e interessisulla cartella
C.T.P. MILANO
22.09.2016N. 7362
Sono prescritti le sanzioni e gli interessipretesi con un avviso di pagamentonotificato dal concessionario dellariscossione oltre 5 anni dalla notificazionedella relativa cartella di pagamento
Contestazione SCIA T.A.R. MARCHE
07.10.2016N. 546
Alla luce delle nuove disposizioninormative, la documentazione della SCIApuò essere contestata entro 30 giorni e iltermine per agire in autotutela è di 18 mesi
Contraddittoriopreventivo peraccertamento IVA
CASS.14.10.2016
N. 20849
L’accertamento in materia di IVA,indipendentemente dalla modalità dieffettuazione (in azienda o “a tavolino”)necessita sempre del contraddittoriopreventivo
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Sequestro beni perevasione IVA
CASS.14.10.2016
N. 43651
È legittimo il sequestro dei beni per unvalore corrispondente a quellopresuntivamente derivante dall’IVA nondichiarata, per effetto di evasione fiscale
Ipoteca sul benedel fondopatrimoniale
CASS.14.10.2016
N. 20799
Se non è provato che il debito fiscale èdovuto a esigenze familiari, è illegittimal’iscrizione di ipoteca, da parte di Equitalia,sull’immobile costituito nel fondopatrimoniale
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In breve …
Distribuzione occulta di utili nelle società di capitali
di Burzacchi Francesco
Recentemente la C.T.P. di Sondrio si è espressa con la sentenza n. 89 del 3 maggio
2016 in tema di automatica imputazione degli utili nelle società di capitali.
La Commissione, con la predetta sentenza, precisa come non possa esistere una
presunzione giurisprudenziale tale per cui, l’emersione di utili extracontabili o
extrabilancio a seguito di accertamento in una società di capitali a ristretta base
societaria, possa automaticamente configurarsi quale distribuzione di utili ai soci.
Per l’Amministrazione Finanziaria è abitudine e, pertanto, legittimo considerare gli utili
rinvenuti a seguito di attività accertativa sulla società, quali utili extracontabili distribuiti tra
i soci.
L’Amministrazione ovviamente ammette prova contraria da parte dei soci che dia
dimostrazione come ad esempio tali utili accertati siano:
• serviti al pagamento di costi anche questi non contabilizzati;
• serviti a costituire ricchezza accantonata ed occulta nella società;
• stati reinvestiti nella società.
Proprio per questi motivi la C.T.P. di Sondrio con la sentenza n. 89 rimane dell’idea che,
l’accertamento di utili non dichiarati da società, non può costituire dato probante per la
distribuzione degli utili perché con uguale grado di probabilità gli utili accertati possano
essere serviti agli esempi sopra esposti o addirittura anche sottratti dall’amministratore
durante il suo mandato.
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Pertanto, non potrà che essere onere dell’Amministrazione Finanziaria dare
dimostrazione che i maggiori utili accertati siano confluiti in maniera occulta nelle tasche
dei soci.
Se ci soffermiamo sui ragionamenti della sentenza, ammettendo quanto detto, verrebbe
a spostarsi l’onere della prova non più gravante sul contribuente che secondo
l’Amministrazione ha l’obbligo di produrre dimostrazione al fine di scagionarsi dalla
presunzione della distribuzione di utili occulti ma, gravante sull’Amministrazione che una
volta accertati i maggiori utili dovrà dare dimostrazione che gli stessi siano inoltre stati
distribuiti in maniera occulta tra i soci.
Per il socio che si vedesse accertare maggiori utili alla propria società, dare infatti la
prova di un fatto negativo e cioè, dimostrare che un fatto non sia avvenuto, rimane una
condizione molto penalizzante che non può verificarsi a meno che, non ricorra il caso
della presunzione legale per cui una specifica norma di legge associa alla mancata
dimostrazione di un fatto contrario, la mancata distribuzione del maggior utile accertato
nel caso di specie, la fondatezza del fatto presunto.
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Prossima scadenza per la richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale
di Burzacchi Francesco
Il prossimo 31 ottobre scadrà il termine per la presentazione del modello IVA TR utile per
la richiesta di rimborso del credito IVA maturato nel trimestre luglio-settembre 2016.
Infatti, la possibilità di richiedere l’eccedenza detraibile di IVA è prevista alternativamente
con riferimento all’intero anno o all’ultimo trimestre dell’anno tramite la presentazione del
modello dichiarativo annuale IVA oppure, con riferimento ai primi tre trimestri dell’anno,
tramite la presentazione dell’istanza utilizzando il modello IVA TR.
Il modello IVA TR, approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 42623 del
21 marzo 2016, ha subito modifiche in ordine alle recenti novità introdotte dalla Legge di
Stabilità per il 2016 quali l’introduzione dell’aliquota IVA del 5% prevista per le
prestazione di natura socio-sanitaria ed assistenziale rese da cooperative sociali nei
confronti di soggetti svantaggiati e, l’aumento delle percentuali di compensazione nel
caso di determinate cessioni effettuate dai produttori agricoli.
Inoltre, in data 21 giugno 2016 sono state aggiornate anche le istruzioni del modello IVA
TR 2016 a causa delle novità intervenute ad opera del D.lgs. n. 24 del 11 febbraio 2016
che in tema di reverse charge ha incluso anche le cessioni di tablet, PC, laptop e console
da gioco e, ad opera del D.M. 29 aprile 2016 che ha incluso tra i soggetti a cui spetta il
rimborso IVA in via prioritaria anche ai soggetti che prestano servizi di pulizia,
demolizione, installazioni di impianti e completamento di edifici.
La richiesta a rimborso dell’eccedenza IVA, così come previsto dall’articolo 38-bis,
comma 2, D.P.R. n. 633/72, potrà essere presentata:
• dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che
comportino operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta
relativa agli acquisti e alle importazioni (articolo 30, comma 2, lettera a), D.P.R. n.
633/72);
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• dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del
D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di
tutte le operazioni effettuate;
• dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle
importazioni imponibili;
• dai contribuenti che effettuano operazioni non soggette all’imposta per carenza del
requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 in
misura superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate;
• dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
identificati direttamente (articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno
nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
I contribuenti che presentano il modello IVA TR e che pertanto sono in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/72, possono farlo a condizione
che l’eccedenza d’imposta maturata nel trimestre sia di importo superiore a euro
2.582,28 con l’eventualità di poter richiedere a rimborso solo una parte di importo anche
inferiore al predetto importo minimo indicandolo nel rigo TD6 del modello IVA TR 2016.
Ricordiamo in ultimo che l’articolo 13 del D.lgs. n. 175/2014 ha apportato modifiche per
l’esecuzione dei rimborsi prevedendo l’esonero dall’obbligo della garanzia patrimoniale
nei casi di rimborsi IVA inferiori a euro 15.000 su base annuale e, per quelli superiori a
euro 15.000 nel caso di apposizione del visto di conformità da parte di un professionista
abilitato o sottoscrizione del soggetto deputato al controllo contabile e di una specifica
dichiarazione di atto notorio che attesti determinate caratteristiche soggettive resa dal
contribuente.
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L’Approfondimento – 1
Modalità di regolarizzazione IVA per splafonamento – seconda parte
di Alessandro Marcolla
PREMESSA
La scorsa settimana abbiamo illustrato la metodologia e il funzionamento del plafond IVA
a disposizione dell’esportatore abituale e che consente di effettuare acquisti di beni e
servizi in regime di sospensione d’imposta entro il limite del totale delle cessioni
all’esportazione e delle operazioni ad esse assimilate, registrate nell’anno solare
precedente o nei 12 mesi precedenti. Nel proseguo della nostra trattazione ci
occuperemo, invece, di analizzare quali sono le possibilità a disposizione del
contribuente per regolarizzare un eventuale utilizzo improprio del plafond, ovvero quando
l’esportatore abituale realizza quello che in gergo viene chiamato “splafonamento”.
LA REGOLARIZZAZIONE DEL PLAFOND
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 un soggetto passivo
IVA può acquistare beni e servizi senza pagare l’IVA se, oltre ad essere in possesso
dello status di esportatore abituale, effettua detti acquisti in misura non eccedente il
totale delle esportazioni e delle operazioni ad esse assimilate registrate:
• nell’anno solare precedente (plafond fisso);
• nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).
Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria in più occasioni1, l’esportatore abituale
che effettua acquisti in regime di sospensione d’imposta oltre il limite consentito può
regolarizzare la propria posizione:
1A riguardo vedi: Nota Dir. AA.GG. 10.03.1999, n. 39186; C.M. 17.05.2000, n. 98; Circolari Agenzia delle
Entrate 12.06.2002, n. 50, punto 24.2, 19.02.2008, n. 12, punto 3.7, 12.03.2010, n. 12, punto 10.4
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• richiedendo al fornitore l’emissione di una nota di variazione IVA in aumento;
• emettendo un’autofattura;
• contabilizzando l’IVA sugli acquisti in sede di liquidazione periodica.
A norma dell’articolo 7, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997, la scelta di regolarizzare la
violazione non esenta, tuttavia, il contribuente dal pagamento della sanzione, che nella
fattispecie in questione è fissata dal 100% al 200% dell’imposta non versata.
Si evidenzia, inoltre, che ai fini dell’individuazione dell’esatto momento in cui si
perfeziona la violazione si deve fare riferimento alla data di emissione della errata fattura
passiva in regime di non imponibilità, non avendo alcuna rilevanza, infatti, il momento
della registrazione della stessa fattura di acquisto o della bolletta doganale.
Con riferimento alla misura sanzionatoria, si deve aggiungere, invece, che sulla base di
quanto stabilito dal citato articolo 7, comma 4, quando la violazione è collegata ad una
operazione triangolare la sanzione “è ridotta alla metà e non si applica se l’imposta è
versata all’Ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
l’esportazione, previa regolarizzazione della fattura”.
LE PRECISAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Come già sottolineato in precedenza, l’Agenzia è intervenuta più volte in merito alla
possibilità di regolarizzare eventuali splafonamenti commessi dall’esportatore abituale. In
particolare, con il documento di prassi n. 50/E/2002, punto 24.2, che ha confermato
l’impostazione proposta con la Nota Dir. AA.GG. n. 391186 del 10.03.1999,
l’Amministrazione ha riconosciuto al contribuente la facoltà di regolarizzarsi attraverso tre
differenti metodologie, ovvero:
• tramite richiesta di variazione IVA in aumento al fornitore / prestatore;
• tramite emissione di un’autofattura;
• tramite contabilizzazione in sede di liquidazione periodica.
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A differenza della prima, le altre due metodologie consentono all’esportatore abituale di
porre rimedio alla violazione senza coinvolgere il fornitore e per questa ragione
sembrano preferibili. Come già si diceva, però, la scelta di una alternativa piuttosto di
un’altra non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta, della sanzione e degli
interessi legali, di cui all’articolo 13, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997.
Per quanto attiene agli interessi legali si osserva che gli stessi devono essere calcolati
esclusivamente:
• sull’importo dovuto a titolo d’imposta;
• escludendo le sanzioni;
• a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al
giorno in cui lo stesso viene eseguito.
Di conseguenza, se un esportatore abituale in data 10.11.2015 effettua un acquisto in
sospensione d’imposta oltre il limite del suo plafond dovrà corrispondere gli interessi
legali a decorrere dal 16.12.2016, ovvero dal sedicesimo giorno del mese successivo a
quello in cui è stata emessa la fattura senza IVA e fino alla data in cui il versamento
viene effettivamente eseguito.
Tenendo presente che a decorrere dal 01.01.2016 la misura degli interessi legali è scesa
dallo 0,5% allo 0,2%, si evidenzia, inoltre, che gli stessi interessi devono essere sommati
e versati assieme all’imposta, facendo riferimento al periodo e all’anno in cui è stato
erroneamente acquistato il bene o il servizio senza applicazione dell’IVA. Così ad
esempio se l’erroneo acquisto è stato fatto in data 12.10.2015 il codice tributo da
utilizzare sarà il 6010 e l’anno di riferimento sarà il 2015.
Per quanto riguarda le sanzioni, invece, ricordiamo che se la regolarizzazione dello
splafonamento viene effettuata prima della notifica di avvisi di accertamento o
liquidazione, ovvero prima di comunicazioni bonarie, derivanti da liquidazione o controllo
formale è possibile ravvedersi ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e
beneficiare della sanzione ridotta.
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Diversamente, quando non è possibile usufruire del ravvedimento le sanzioni sono
applicate direttamente dall’Agenzia nella misura ordinaria.
TERMINE MASSIMO PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
Con la Risoluzione Ministeriale n. 1161 del 18.04.2008 l’Amministrazione Finanziaria ha
precisato che in caso di splafonamento il diritto alla detrazione IVA spetta al contribuente
in base alle regole ordinarie stabilite dall’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972. Come noto,
ai sensi del citato articolo 19 “Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere
esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita
del diritto medesimo”. Di conseguenza, nel caso di splafonamento il contribuente ha
diritto di portare in detrazione l’IVA a credito fino al termine di presentazione della
dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui è stato effettuato
l’acquisto oltre il limite del plafond disponibile.
Si ricorda, infine, come chiarito dall’Ufficio con il documento di prassi n. 35/E/2013, punto
3.3, che nel caso in cui l’esportatore abituale abbia versato imposta, sanzioni e interessi
a seguito di accertamento per splafonamento, il diritto alla detrazione spetta allo stesso
fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui sono stati eseguiti i versamenti in questione.
LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO TRAMITE RICHIESTA AL FORNITORE
Come si accennava, una delle alternative a disposizione dell’esportatore abituale per
regolarizzare un eventuale splafonamento è quella di richiedere al proprio fornitore /
prestatore di:
• emettere, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 una nota di variazione in
diminuzione per stornare le fatture emesse in regime di non imponibilità, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto IVA;
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• emettere una fattura con IVA per tutti quegli acquisti che hanno generato lo
splafonamento.
Pur corretta la procedura non è consigliabile, perché richiede al contribuente di
“confessare” al fornitore / prestatore di aver utilizzato il plafond disponibile oltre il limite
consentito. Ad ogni modo, utilizzando detta procedura l’esportatore abituale è tenuto a
corrispondere al fornitore / prestatore l’IVA, dimodoché lo stesso possa portare l’importo
a debito nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre in cui è stata emessa
la nota di variazione.
Per il pagamento della sanzione è possibile avvalersi, quando consentito, del
ravvedimento operoso e in tal caso è necessario utilizzare il codice tributo 8904
(sanzione pecuniaria IVA per ravvedimento operoso).
Gli interessi legali vanno sommati e versati utilizzando lo stesso codice tributo dell’IVA,
relativa al mese e all’anno in cui è stato effettuato l’acquisto in sospensione d’imposta,
che ha generato lo splafonamento.
Si ricorda, infine, che in sede di dichiarazione annuale IVA è necessario indicare
l’imposta a debito, relativa alla nota di variazione emessa a seguito di splafonamento, tra
gli acquisti nel quadro VF e tra i versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso nel
quadro VL, rigo VL29.
Di seguito una tabella di riepilogo della procedura in esame.
PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE MEDIANTE NOTA DI VARIAZIONE IVA IN AUMENTO
Emissionedella nota divariazione
L’esportatore abituale deve richiedere al fornitore di emettere nota divariazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n.633/1972 per stornare le fatture di acquisto emesse in regime di nonimponibilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.633/1972
L’esportatore abituale dovrà:
• versare tramite modello F24 sia la sanzione ridotta, codice tributo8904, che gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui è statacommessa la violazione;
• registrare la nota di addebito nel registro delle fatture d’acquisto
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LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO ATTRAVERSO EMISSIONE DI AUTOFATTURA
Un’altra alternativa a disposizione del contribuente per regolarizzare uno splafonamento
è quella di emettere un’autofattura per l’acquisto o gli acquisti effettuati indebitamente in
regime di sospensione d’imposta. Anche in questo caso, comunque, l’esportatore
abituale è sempre tenuto a versare imposta, sanzioni e interessi legali tramite delega
F24.
La procedura in esame che non prevede il coinvolgimento del fornitore / prestatore è
stata confermata da ultimo con la Circolare Ministeriale n. 12/E/2008, dove al punto 10.4,
rubricato “Regolarizzazione di violazioni concernenti il plafond” è stato chiarito che:
“L'Agenzia, già con le Circolari 17 maggio 2000, n. 98/E, 12 giugno 2002 n. 50/E e 19
giugno 2002 n. 54/E, cui si rinvia, ha chiarito le modalità con cui l'esportatore abituale
può regolarizzare l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza applicazione
d'imposta oltre il limite del plafond. Con riferimento al quesito posto l'esportatore può
adottare, alternativamente, nei limiti consentiti le seguenti procedure:
1. richiedere al cedente o prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'IVA non
addebitata in fattura ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, fermo restando
l'obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni a carico del cessionario o
committente;
2. emettere un'autofattura in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di
ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute,
l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata,
provvedere al versamento dell'imposta, degli interessi e, limitatamente al 2007,
effettuare il ravvedimento operoso delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.
472/1997, mediante modello F24. L'autofattura deve essere annotata nel registro
degli acquisti e un esemplare deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate.
Attraverso tale procedura, l'imposta oggetto di regolarizzazione confluirà
nell'ammontare dell'imposta in detrazione della dichiarazione annuale e
nell'ammontare dei versamenti effettuati.
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Come chiarito con la Circolare n. 50/E citata, al fine di evitare la doppia detrazione
dell'imposta regolarizzata sarà necessario indicare nella dichiarazione annuale l'imposta
regolarizzata anche in una posta di debito.
Si precisa, infine, che per il 2007, se la regolarizzazione avviene prima che la violazione
sia stata constatata o accertata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche,
l'esportatore potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento
operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997. Diversamente per le violazioni
commesse nel 2006, le sanzioni amministrative nella misura ordinaria saranno applicate
direttamente dall'Ufficio e potranno essere definite entro i termini per la proposizione del
ricorso in misura ridotta ad un quarto ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D.lgs. n.
472/1997”.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio il contribuente che intende regolarizzare
uno splafonamento con l’utilizzo della procedura in oggetto deve:
• emettere un’autofattura in duplice copia indicando:
gli estremi identificativi di ogni fornitore;
il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute;
l’ammontare degli acquisti eccedente il plafond disponibile;
l’IVA che doveva essere esposta nelle fatture passive ricevute;
• versare l’IVA maggiorata degli interessi tramite delega F24, indicando il codice tributo
del periodo in cui si è verificato lo splafonamento (ad esempio per gennaio il codice
6001, per febbraio il codice 6002, per marzo il codice 6003 e così via) e la relativa
sanzione codice tributo 8904 (sanzione pecuniaria IVA da ravvedimento);
• annotare l’autofattura nel registro degli acquisti, in tal modo l’IVA oggetto di
regolazione si sommerà all’ammontare dell’imposta in detrazione nella dichiarazione
annuale e all’ammontare dei versamenti effettuati;
• presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente una copia dell’autofattura
emessa.
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Operando in tal senso, in sede di dichiarazione annuale IVA, imponibile e imposta relativi
alle operazioni regolarizzate andranno indicate nel quadro VF al rigo corrispondente
all’aliquota applicata e l’imponibile non dovrà essere valorizzato nel rigo relativo agli
acquisti e alle importazioni effettuati con l’utilizzo del plafond, ovvero per l’anno 2015 il
rigo VF12 della dichiarazione IVA 2016.
Oltre ad essere indicata nel quadro VF in corrispondenza all’aliquota di riferimento, l’IVA
va valorizzata anche nel quadro VL, rigo VL29, tra i versamenti effettuati con
ravvedimento.
Si ricorda, inoltre, che al fine di evitare che l’IVA venga computata in detrazione due
volte, ovvero una volta aumentando l’ammontare dell’imposta ammessa in detrazione e
una seconda volta aumentando l’ammontare dei versamenti, si rende necessario indicare
la stessa anche in una posta a debito. Più precisamente per il 2015, l’IVA in argomento
dovrà essere valorizzata con il segno più (+) tra le variazioni e gli arrotondamenti del rigo
VE24 della dichiarazione IVA 2016.
Concludendo segnaliamo che l’imposta rileverà anche nel quadro VH per il mese in cui
l’autofattura è stata emessa.
LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO ATTRAVERSO EMISSIONE DI AUTOFATTURA
Alternativamente alle due metodologie appena illustrate, l’esportatore abituale che
intende regolarizzare uno splafonamento può sanare la propria posizione anche in sede
di liquidazione periodica IVA, contabilizzando la maggiore imposta dovuta e i relativi
interessi.
La regolarizzazione dello splafonamento in sede di liquidazione periodica risulta
un’alternativa particolarmente attraente, perché consente al contribuente di compensare
l’imposta a debito con eventuali crediti IVA.
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Come però precisato dall’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi n. 98/E/2000,
punto 8.2.3 l’esportatore abituale che utilizza questa procedura è tenuto, comunque, ad
emettere autofattura, perché secondo l’Ufficio “non sembra conforme allo spirito del
sistema una procedura basata su una mera contabilizzazione in sede di dichiarazione
periodica, trattandosi di una "regolarizzazione" che prescinderebbe dalla emissione di
un documento contabile rettificativo della originaria fattura”.
Di conseguenza, anche regolarizzando lo splafonamento in sede di liquidazione
periodica IVA l’esportatore abituale deve:
• emettere autofattura in duplice copia e avendo cura di indicare:
i dati relativi a ciascun fornitore o prestatore;
il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute;
l’ammontare degli acquisti eccedente il plafond disponibile;
l’IVA che doveva essere esposta nelle fatture passive ricevute;
• annotare l’autofattura nel registro degli acquisti;
• presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente una copia dell’autofattura
emessa;
• versare tramite delega F24 la sanzione ridotta, utilizzando il codice tributo 8904
(sanzione pecuniaria IVA per ravvedimento operoso).
Ricordiamo, inoltre, che l’operazione di rettifica concorre alla liquidazione periodica IVA
relativa al mese o al trimestre in cui l’autofattura è stata annotata nel registro degli
acquisti. Così ad esempio, se l’autofattura è stata registrata nel mese di febbraio 2016,
l’imposta e i relativi interessi confluiranno nella liquidazione periodica del 16.03.2016, se
mensile o del 16.05.2016, se trimestrale.
Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione annuale IVA osserviamo che:
• l’imposta regolarizzata in sede di dichiarazione periodica dovrà essere valorizzata ai
fini della detrazione nel quadro VF, rispettivamente nel rigo corrispondente
all’aliquota applicata;
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• l’imponibile non dovrà essere sommato agli acquisti effettuati con utilizzo del plafond,
che nella dichiarazione IVA per il 2016 devono essere indicati nel rigo VF12.
Analogamente alle procedure già illustrate, l’imposta dovrà essere evidenziata anche tra i
versamenti effettuati con ravvedimento, ovvero nel quadro VL e più precisamente nella
dichiarazione IVA per il 2016 nel rigo VL29.
Sul punto si osserva che, al fine di evitare che l’imposta rettificata venga computata in
detrazione due volte, ovvero aumentando l’ammontare dell’IVA ammessa in detrazione e
aumentando l’ammontare dei versamenti effettuati, è opportuno indicare l’IVA tra le
variazioni e gli arrotondamenti d’imposta del quadro VE, con il segno positivo (+). Con
preciso riferimento alla dichiarazione IVA 2016 il rigo corretto da utilizzare è il rigo VE24.
A conclusione segnaliamo che l’imposta rileverà anche nel quadro VH, per il mese in cui
l’autofattura è stata emessa.
TERMINE MASSIMO PER LA REGOLARIZZARE LO SPLAFONAMENTO IVA
Sulla base delle ultime indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria con la
Circolare n. 12/E/2008, punto 10.4, che consentono di emettere un’unica autofattura per
sanare violazioni riferite fino a due annualità precedenti, sembrerebbe possibile
regolarizzarsi anche successivamente al termine di presentazione della prima
dichiarazione successiva al periodo in cui sono stati effettuati acquisti senza IVA oltre il
limite del plafond disponibile.
In merito pare corretto ritenere che:
• se la regolarizzazione viene effettuata tramite una liquidazione periodica relativa
all’anno 2015, la rettifica dovrebbe trovare evidenza nella dichiarazione IVA dello
stesso anno (dichiarazione IVA 2016);
• se la regolarizzazione viene effettuata in una liquidazione periodica relativa all’anno
2016, la stessa dovrebbe trovare evidenza nella dichiarazione relativa al 2016, da
presentarsi nel 2017.
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MOMENTO DI EMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOFATTURA
Nessuna indicazione è stata fornita dall’Amministrazione Finanziaria in merito all’esatto
momento in cui deve essere emessa l’autofattura necessaria al fine di regolarizzare uno
splafonamento.
In ogni caso, sembra corretto ritenere che la stessa dovrebbe essere emessa nel
momento in cui l’esportatore abituale si accorge di aver utilizzato il plafond disponibile
oltre il limite consentito. A ciò deve aggiungersi che una veloce regolarizzazione
consente al contribuente di ridurre l’importo della sanzione, dato che tanto minore è il
tempo che passa dalla violazione e tanto minore è l’onere sanzionatorio da sostenere.
Nessun chiarimento è stato fornito dall’Agenzia anche in merito al termine di
presentazione dell’autofattura al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Sulla base
di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8 del D.lgs. n. 471/1997, in merito agli obblighi a
carico del cessionario in caso di omessa fatturazione da parte del cedente, sembra
ragionevole sostenere, però, che un esemplare dell’autofattura debba essere consegnato
al competente Ufficio dell’Agenzia entro il trentesimo giorno successivo alla data di
emissione dell’autofattura.
IL CASO
Di seguito proponiamo un esempio completo di regolarizzazione di uno splafonamento.
La società Verdi S.p.A. in possesso dello status di esportatore abituale si accorge in data
10.04.2016 di aver acquistato un bene in sospensione d’imposta, in data 10.06.2015, per
euro 1.000 oltre il limite del plafond a sua disposizione.
La Verdi S.p.A. decide di regolarizzare la sua posizione senza coinvolgere il fornitore
Rossi S.p.A., pertanto decide di emettere in data 10.04.2016 la seguente autofattura.
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Entro il 16.05.2016 la società Verdi che ha deciso di regolarizzare la propria posizione
deve versare: imposta, sanzioni e interessi.
Gli interessi legali sono calcolati a partire dal 16.07.2015, ovvero dalla data in cui si
sarebbe dovuto effettuare il versamento dell’IVA fino alla data del 16.05.2016, giorno in
cui il versamento viene effettivamente eseguito.
L’importo degli interessi ammonta a euro 0,672. A tal riguardo bisogna considerare che
dal 16.07.2015 al 31.12.2015, ossia per 168 giorni si deve applicare il tasso di interesse
dello 0,5%, mentre dal 01.01.2016 al 16.05.2016, ovvero 137 giorni si deve applicare il
tasso dello 0,2%.
Essendo ancora possibile ravvedersi, perché la regolarizzazione avviene entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione, la società Verdi S.p.A. decide di pagare la sanzione, che per effetto delle
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 472/1997 è pari a 1/8
dell’imposta, quindi euro 220 / 8, ovvero euro 27,50.
2Valore dato dal risultato della seguente operazione: (euro 220 * giorni 168 * 0,5%) / 36.500 + (euro 220 *
giorni 137 * 0,2%) / 36.500
Verdi S.p.A.Sestiere Cannaregio, 512
30100 Venezia (VE)Partita IVA 08400657632
Autofattura n. 1/2016Venezia, 10.04.2016
Verdi S.p.A.Sestiere Cannaregio, 51230100 Venezia (VE)Partita IVA 08400657632
Autofattura emessa per sanare la violazione relativa agli acquistiin regime di non imponibilità oltre il limite consentito.Si integra la fattura emessa dalla Società Rossi S.p.A., con sedein Mestre – Venezia, Corso del Popolo n. 32, 30100 Venezia,Partita IVA 04500985634, in data 10.06.2015, n. 67, protocollo n.1234/2015.Ammontare eccedente il plafond euro 1.000.
IVA (22%) euro 220,00
Totale autofattura euro 220,00
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Conseguentemente, se la società Verdi S.p.A. opta per il metodo di regolarizzazione
mediante sola emissione di autofattura e provvede al versamento dell’imposta
maggiorata degli interessi, dovrà compilare la delega F24 nella maniera seguente:
La regolarizzazione in argomento troverà poi evidenza nella dichiarazione IVA relativa
all’anno 2015, da presentarsi entro il 30.09.2016.
Operativamente la Verdi S.p.A. dovrà compilare la dichiarazione IVA 2016 nel seguente
modo:
• nel quadro VF dovrà inserire al rigo VF11, campo 1 l’imponibile di euro 1.000 e al
campo 2 dello stesso rigo l’imposta di euro 229;
• nel quadro VL dovrà valorizzare al rigo VL29 l’IVA di euro 220;
• nel quadro VE dovrà inserire nel rigo VE24 il valore + euro 220.
Diversamente, invece, se il contribuente decide di regolarizzare in sede di liquidazione
periodica (mensile) dovrà effettuare la liquidazione al 16.05.2016, dato che l’autofattura è
stata registrata nel mese di aprile 2016. Più precisamente dovrà computare l’imposta
maggiorata degli interessi legali, mentre l’IVA detraibile annotata nel registro acquisti
convergerà nell’IVA a credito del periodo. L’eventuale IVA a debito risultante dalla
dichiarazione del periodo dovrà essere versata con il codice tributo 6004, con anno di
riferimento 2016.
Sotto queste ipotesi, per il versamento della sanzione si dovrà compilare il modello F24
nel seguente modo:
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L’Approfondimento – 2
L’IVA ridotta nel settore edile – seconda parte
di Alessandro Tatone
PREMESSA
La scorsa settimana abbiamo approfondito la tematica delle aliquote ridotte IVA
applicabili al settore edilizio – con particolare attenzione a quella del 4% – così come
disciplinata dalla Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972. Questa settimana
concluderemo il contributo analizzando le fattispecie per le quali trova applicazione
l’aliquota del 10%.
L’ALIQUOTA AL 10%
L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% trova fondamento giuridico nella parte
terza della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Le fattispecie che fanno riferimento al settore dell’edilizia possono essere schematizzate
come di seguito:
FATTISPECIE
INTERVENTORIFERIMENTO NORMATIVO DESCRIZIONE INTERVENTO
Recupero delpatrimonio
edilizio
Si tratta, come specificato al numero127-terdecies, parte terza della Tabella Aallegata al D.P.R. n. 633/1972, dicessioni di beni finiti utilizzati nell’ambitodi interventi di recupero del patrimonioedilizio di cui all’articolo 31, Legge n.457/1978, esclusi quelli di cui alle letterea) e b) del primo comma dello stessoarticolo. Non devono ritenersi incluse lematerie prime né i semilavorati
• Manutenzione ordinaria;• manutenzione
straordinaria;• restauro e risanamento
conservativo;• ristrutturazione edilizia;• ristrutturazione
urbanistica
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In linea di principio generale, rispetto le tipologie di interventi descritti nella terza colonna
della tabella sopra riportata:
1) le cessioni di beni finiti da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria devono essere effettuate applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%;
2) le cessioni di beni finiti utilizzati nell’ambito di interventi di restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica sono invece da
assoggettare all’aliquota ridotta del 10%.
Nel dettaglio:
a) per manutenzioni ordinarie, disciplinate alla lettera a) dell’articolo 3, comma 1,
D.P.R. n. 380/2001, si intendono tutti gli interventi edilizi che prevedono:
• la riparazione, il rinnovamento e/o la sostituzione delle finiture degli edifici;
• l’integrazione e/o il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici esistenti.
A titolo esemplificativo possono ritenersi tali i seguenti interventi:
• sostituzione sanitari e installazione nuova doccia, ovvero sostituzione di vasca
tradizionale con vasca idromassaggio;
• rifacimento integrale / parziale di pavimenti, ivi compresa la piastrellatura
bagno;
• riparazione di impianti;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
• sostituzione caldaia / scaldabagno o di tubi acqua / gas;
• installazione di termostati e cronotermostati;
• apertura / chiusura porte interne, ovvero installazione di porte blindate;
• installazione doppi vetri;
b) per manutenzioni straordinarie di cui alla lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. n.
380/2001, si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano:
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• il rinnovamento e/o la sostituzione di parti anche strutturali di edifici;
• la realizzazione, ovvero l’integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici,
a condizione che non alterino la volumetria complessiva degli edifici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Al riguardo è necessario considerare le modifiche apportate sul tema dal c.d.
Decreto “Sblocca Italia” (Legge n. 164/2014) in virtù delle quali, a parziale modifica
della richiamata lettera b), il concetto di manutenzione straordinaria è stato esteso
anche agli interventi:
• di frazionamento e accorpamento, in precedenza riconducibili al concetto di
“ristrutturazione edilizia” (di cui si è trattato la scorsa settimana);
• che comportano “alterazioni” delle superfici delle singole unità immobiliari.
Al pari anche gli interventi di ristrutturazione edilizia sottoposti a permesso di
costruire, come individuati dall’articolo 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001,
sono da ritenere soggetti a tale regime.
In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dallo “Sblocca Italia”, fra le
manutenzioni straordinarie sono ora da annoverare anche gli interventi di
frazionamento / accorpamento delle unità immobiliari, anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, a condizione che non
modifichino la volumetria complessiva degli edifici, né l’originaria destinazione
d’uso.
A titolo esemplificativo possono ritenersi tali i seguenti interventi:
• modifiche finalizzate al risparmio energetico;
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con
modifica di materiale o tipologia di infisso;
• realizzazione e/o adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non
comportino aumento di volumi, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali
termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
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• realizzazione / integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei
volumi (compresi scarichi e tubature interne);
• rifacimento integrale impianto di riscaldamento e/o igienico-sanitario;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di
copertura con materiali diversi dai preesistenti;
• installazione di pannelli solari o di pompe calore per climatizzazione ambiente
e/o produzione acqua calda sanitaria;
c) per restauro e risanamento conservativo (lettera c), comma 1, articolo 3, D.P.R. n.
380/2001) devono intendersi tutti gli interventi edilizi che hanno la finalità di
conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Devono, a titolo esemplificativo, ritenersi tali gli interventi di:
• consolidamento (demolizione e ricostruzione strutture interne di un fabbricato);
• ripristino e/o rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio (ripristino dell’aspetto
storico-architettonico di un edificio);
• inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell’uso
(adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti);
• eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio;
d) per ristrutturazione edilizia (lettera d), comma 1, articolo 3, comma 1, D.P.R. n.
380/2001), devono intendersi gli interventi edilizi volti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere dalle quali possa derivare un
edificio in tutto o in parte diverso dal precedente. Si tratta in pratica di interventi che
prevedono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
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e) per demolizione e ricostruzione del fabbricato devono intendersi, in virtù delle
modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), le ristrutturazioni
edilizie a seguito delle quali viene modificata esclusivamente la sagoma dell’edificio
oggetto di intervento, e non anche la sua volumetria. Al riguardo il MEF ha precisato
che la variazione della sagoma può anche consistere nello “spostamento di lieve
entità” in fase di ricostruzione del fabbricato.
Anche e soprattutto nel caso specifico degli immobili sottoposti a vincolo storico e/o
paesaggistico, gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelli di
ripristino, di edifici crollati o demoliti devono ritenersi di ristrutturazione edilizia
soltanto nel caso in cui la sagoma originaria dell’edificio non subisca modifiche.
A titolo esemplificativo possono ritenersi tali interventi quali:
• la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro
numero e delle loro dimensioni;
• il mutamento di destinazione d’uso di edifici, ovvero trasformazione dei locali
accessori in locali residenziali;
• il recupero abitativo sottotetto, la realizzazione di un solaio, ovvero l’apertura di
finestre e porte finestre;
f) per ristrutturazione urbanistica (lettera f), articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)
devono intendersi gli interventi volti alla sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio
esistente mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Fra il novero degli interventi previsti in ciascuna delle categorie appena elencate nei punti
da a) ad f), devono ritenersi inclusi, in generale, quelli di natura diversa che sono
comunque funzionali al completamento dell’opera. Si pensi ad esempio alla necessaria
tinteggiatura nell’ambito di una manutenzione straordinaria la quale, se non fosse così
contestualizzata, rientrerebbe fra gli interventi di manutenzione ordinaria.
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GLI IMMOBILI AGEVOLATI
Da un punto di vista oggettivo gli immobili sui quali è possibile applicare l’aliquota ridotta
del 10% sono, di principio, quelli a carattere abitativo o ad essi assimilati (ad esempio:
scuole, caserme, ospedali, case di riposo).
In presenza di determinate condizioni, possono essere assoggettati al regime agevolato
anche immobili con diverse caratteristiche come uffici, negozi, alberghi, edifici di
interesse artistico.
Nel caso specifico degli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso l’IVA al 10%
trova applicazione non solamente nell’ambito di cessioni di beni finiti destinati ad
interventi di recupero, ma anche per quelli destinati alla loro costruzione.
L’assunto torva fondamento giuridico nei numeri 127-quinquies e 127-sexies della parte
terza della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, che dispongono appunto
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per le cessioni di beni, escluse le materie
prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli edifici assimilati ai fabbricati di cui
all’articolo 13, Legge n. 408/1949 e successive modificazioni.
A puro titolo esemplificativo possono ritenersi rientranti in tale fattispecie i seguenti
fabbricati:
• edifici scolastici;
• caserme e ospedali;
• case di cura e ricoveri;
• colonie climatiche;
• collegi e educandati;
• asili infantili e orfanotrofi.
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Devono inoltre ritenersi ricompresi in tale ambito gli immobili destinati al culto cattolico
(ad esempio: chiese, santuari, oratori pubblici e semi-pubblici) e, in via più generale,
“anche a edifici che, pure se non sono precipuamente destinati a ospitare collettività,
sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e
beneficenza” (cfr. Circolare n. 1/E/1994, Agenzia delle Entrate).
LE OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALTRI INTERVENTI AGEVOLATI
Ulteriori fattispecie in cui trova applicazione l’aliquota ridotta del 10% sono rappresentate
dagli interventi che comportano la realizzazione di:
• opere di urbanizzazione, quali elencate nell’articolo 4, Legge n. 847/1964:
fognature;
reti idriche;
asili nido e scuole materne;
scuole dell’obbligo;
mercati di quartiere;
delegazioni comunali;
chiese e altri edifici per servizi religiosi;
impianti sportivi di quartiere;
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
• impianti di depurazione destinati a essere collegati a reti fognarie anche
intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
• impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
In merito al trattamento fiscale dell’ultima tipologia testé elencata, l’Amministrazione è
intervenuta sovente al fine di adeguare la normativa all’ampia diffusione che hanno
conosciuto soprattutto gli impianti di produzione e distribuzione di energia-calore da fonte
solare-fotovoltaica e, in minor misura, eolica.
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Nello specifico, già nell’81 e nell’82 – rispettivamente con le Risoluzioni n. 333154 e
334359, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% era stata circoscritta, in un primo
momento, ai soli impianti di teleriscaldamento per poi essere successivamente estesa
alle “cessioni di pannelli solari utilizzati in genere per la produzione di acqua calda”.
Solo nel 2007 però, per mezzo della Risoluzione n. 269/E, l’Amministrazione Finanziaria
ha chiarito, in maniera pressoché definitiva, i criteri di applicazione dell’aliquota IVA
agevolata nell’ambito di cessioni di:
1. impianti termici a energia solare (c.d. kit solari), la cui funzione essenziale è quella
di trasformare l’irradiazione solare in energia termica;
2. singole componenti dei kit solari (ad esempio: i pannelli solari / fotovoltaici).
In sintesi quindi, in base a quanto stabilito nel documento di prassi sopra richiamato,
l’aliquota IVA ridotta del 10% si renderà applicabile:
a) alla cessione dei beni finiti forniti per la costruzione degli impianti di cui sopra a
condizione che questi siano acquistati previo rilascio, da parte degli acquirenti, di
apposita dichiarazione – a favore del cedente – con cui si manifesti che l’acquisto è
destinato ad essere impiegato per l’installazione o costruzione degli impianti in
commento;
b) alle cessioni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione del bene;
devono pertanto ritenersi escluse da tale computo le operazioni commerciali
“intermedie” concluse in ambito B2B (ad esempio fra fornitore e commerciante).
In altri termini, l’aliquota del 10% trova applicazione con riferimento alle sole cessioni di
componenti di impianti termici solari (ad esempio: pannelli solari, bollitori e pompe) e
fotovoltaici concluse a favore di installatori e/o costruttori di impianti costruzione di
impianti termici a energia solare, ovvero di consumatori finali.
In tale ultimo caso l’acquirente è tenuto a rilasciare apposita “dichiarazione di
responsabilità” relativa all’utilizzo dei beni per la costruzione degli impianti di cui al citato
numero 127-quinquies.
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È opportuno infine evidenziare che, qualora tali beni vengano acquistati per essere
installati in una “casa di abitazione non di lusso” di nuova costruzione, la cessione potrà
essere effettuata applicando l’aliquota IVA ridotta al 4%.
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L’Approfondimento – 3
Il ravvedimento operoso nella Circolare n. 42/2016
di Gianfranco Costa
PREMESSA
Il ravvedimento operoso e il sistema sanzionatorio hanno visto nel 2015 importanti
modifiche. Sappiamo in particolare che l’istituto del ravvedimento operoso si collega
direttamente sul sistema sanzionatorio; pertanto la modifica dell’ammontare delle
sanzioni ordinarie, si riverbera anche sul ravvedimento operoso.
Le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 158/2016 al sistema sanzionatorio che
originariamente dovevano entrare in vigore il 01.01.2017, hanno visto un’anticipazione a
mente della Legge di Stabilità 2016.
Ma già la Legge di Stabilità per il 2015 aveva messo mano all’articolo 13 del D.lgs. n.
472/1997, e in particolare:
• l’inserimento delle lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater) al comma 1, ha visto
introdurre nuove ed ulteriori limiti temporali entro i quali poter effettuare la
regolarizzazione, una diversa articolazione della sanzione ridotta, prevedendo quale
termine di attivazione del ravvedimento quello di decadenza dell’azione di
accertamento;
• per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile anche in presenza
di accessi, ispezioni e verifiche ovvero di constatazione della violazione procedere
con il ravvedimento operoso. Diversamente, non si potrà procedere con la
regolarizzazione qualora vi sia stata la notifica di:
avvisi di accertamento, di liquidazione o di altro atto avente natura impositiva;
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avvisi bonari ex articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e articolo 54-bis, D.P.R.
n. 633/72 nonché gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta / di irrogazione delle
sanzioni.
La regola generale secondo la quale sono sanabili altre irregolarità non contenute degli
atti sopra citati rimane sempre valida.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12.10.2016, n. 42/E, ha prima di tutto fatto
presente che nel 2015 ha iniziato a dar corso allo strumento della compliance, che
consiste nell’invio al contribuente o all’intermediario (se vi è stata tale opzione nella
dichiarazione) di specifiche comunicazioni contenenti informazioni ed elementi (ricavi /
compensi, volume d’affari, ecc.) riferiti al contribuente nei quali l’Agenzia invita a
verificare delle anomalie fra i dati in possesso dell’anagrafe tributaria e quelli presenti
sulle dichiarazioni presentate dal contribuente.
Al contribuente è data la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando una
dichiarazione integrativa e a provvedere in ravvedimento operoso e sanare anche il
mancato pagamento di tributi.
La Circolare, poi, con riferimento alle modifiche al sistema sanzionatorio intervenute a
seguito del D.lgs. n. 158/2015, ha evidenziato la necessità di distinguere a seconda che
la regolarizzazione intervenga entro oppure oltre i 90 giorni dalla presentazione della
dichiarazione.
RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI
La lettera a-bis), del comma 1, dell’articolo 13, del D.lgs. n. 472/97 nella versione in
vigore fino al 31.12.2015, prevedeva la riduzione della sanzione ad 1/9 del minimo “se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avveniva entro il novantesimo giorno successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dell’errore”.
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Questa previsione aveva ingenerato alcuni dubbi interpretativi, ai quali l’Agenzia delle
Entrate ha dato soluzione mediante la C.M. n. 23/E/2015 ha stabilito che:
• la regolarizzazione è applicabile anche ai tributi diversi da quelli amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, compresi i tributi locali e regionali;
• le violazioni commesse in dichiarazione, il ravvedimento andava effettuato entro 90
giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
A seguito dell’intervento correttivo apportato alla citata lettera a-bis) ad opera del D.lgs.
n. 158/2015, in vigore dal 01.01.2016, tale orientamento interpretativo è stato recepito
nella stessa lettera a-bis). Nella nuova versione la riduzione della sanzione a 1/9 del
minimo è prevista “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data
dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori
commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione
della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso”.
Quindi, dopo l’intervento legislativo:
1. le omissioni o gli errori commessi in dichiarazione sono regolarizzabili entro 90
giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
2. le violazioni diverse da quelle commesse mediante la dichiarazione possono essere
regolarizzate entro 90 giorni dalla commissione della violazione.
ERRORI COMMESSI FINO AL 2014
Nella versione precedente alla Legge di Stabilità per il 2015, gli errori o le omissioni
commessi in dichiarazione, incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
potevano essere regolarizzati esclusivamente in ravvedimento (articolo 13, comma 1,
lettera b), del D.lgs. n. 472/97) mediante il versamento della sanzione ridotta ad 1/8
qualora il ravvedimento fosse effettuato entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione era stata commessa.
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Si sta parlando di:
1. errori o omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte a seguito di
controllo automatizzato e formale (errori materiali e di calcolo nella determinazione
dell’imponibile e dell’imposta, indicazione in misura superiore a quella spettante di
detrazioni d’imposta, oneri deducibili o detraibili, ritenute d’acconto e crediti
d’imposta), per i quali si applicava la sanzione del 30%;
2. errori riscontrabili a seguito di controllo sostanziale, e in particolare riferibili ad
omessa o errata indicazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta
o deduzioni dall’imponibile), dove si applicava la sanzione dal 100% al 200% della
maggiore imposta o del minor credito.
Relativamente agli errori rilevabili mediante controlli sostanziali, il ravvedimento poteva
essere effettuato con il versamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione pari al
12,50% (cioè 1/8 del 100%) della maggior imposta o del minor credito.
Nel caso in cui la regolarizzazione fossa avvenuta entro 90 giorni, la sanzione ridotta
prevista per la dichiarazione integrativa, pari a euro 32 (euro 258 x 1/8), sarebbe risultata
superiore a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva, pari a euro 25 (euro 258 x
1/10).
Il risultato di quel sistema sanzionatorio avrebbe visto maggiormente penalizzato, in sede
di ravvedimento, il contribuente che aveva presentato la dichiarazione nei termini previsti,
ancorché contenente errori formali o sostanziali, rispetto al contribuente che, entro i
medesimi termini, aveva omesso di presentare la dichiarazione.
Con la C.M. n. 42/E/2016 l’Agenzia ha precisato che la dichiarazione integrativa
presentata entro 90 giorni sostituisce quella originaria ed è soggetta alla medesima
sanzione prevista per la tardiva presentazione della dichiarazione.
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CORREZIONE DI ERRORI DAL 2015
La lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 norma l’ipotesi di
regolarizzazione delle violazioni commesse mediante la dichiarazione, inerenti il relativo
contenuto piuttosto che il tardivo invio della stessa.
Con le modifiche ritorna rilevante la distinzione:
• tra dichiarazione integrativa, volta a modificare il contenuto della dichiarazione
tempestivamente presentata;
• e dichiarazione tardiva, ossia presentata in ritardo.
Vediamo ora i casi affrontati dalla Circolare.
Dichiarazione integrativa per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo
automatizzato / formale
Con la C.M. n. 42/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la presentazione della
dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la correzione di errori non
rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale non configura la fattispecie di
dichiarazione infedele, risultando applicabile la sanzione prevista dall’articolo 8, del D.lgs.
n. 471/97 sanzionando le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle
dichiarazioni” e che non integrano l’ipotesi di infedele dichiarazione.
La citata Circolare espone il seguente esempio. Regolarizzazione entro 90 giorni:
1. in caso di omessa indicazione di un reddito da locazione di un immobile
strumentale, la sanzione di riferimento ai fini del ravvedimento è quella individuata
dal comma 1 del citato articolo 8 (euro 250). Importo che va applicato anche al
contribuente che riceve una comunicazione di anomalia e intenda presentare la
dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
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2. omessa / incompleta indicazione di dividendi / plusvalenze relative a partecipazioni
detenute in imprese “black list”, dove la sanzione di riferimento ai fini del
ravvedimento è quella individuata dal comma 3-ter dell’articolo 8 (10% dei dividendi
/ plusvalenze conseguiti e non indicati, con un minimo di euro 1.000).
La regolarizzazione è da completare anche con il ravvedimento sull’omesso versamento.
Dichiarazione integrativa per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo
automatizzato o formale
In questo caso, la presentazione della dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal
termine per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale
vede l’applicazione della sola sanzione prevista per l’omesso versamento pari al 30% di
quanto non versato, ridotta secondo le regole sul ravvedimento in ragione del tempo
trascorso dalla scadenza originaria e quella di ravvedimento. Quindi, non si dovrà
versare la sanzione di euro 250 prevista per la dichiarazione tardiva.
Dichiarazione tardiva
La fattispecie di dichiarazione tardiva si presenta quanto la regolarizzazione dell’omessa
presentazione della dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine ordinariamente
previsto. In questo caso saranno dovuti:
• euro 250, ridotti a 1/10 (euro 25) applicando il ravvedimento operoso;
• la sanzione del 30% delle imposte non versate o tardivamente versate, applicando
anche in questo caso il ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 42/E/2016, afferma che con la dichiarazione
tardiva:
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• non si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 (articolo 1, comma 1, D.lgs. n.
471/97) prevista per quei soggetti che, avendo omesso di presentare la dichiarazione
entro il 29 dicembre (i famosi 90 giorni dalla scadenza ordinaria), la presentata entro
il termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo e dalla
stessa non risultano dovute imposte;
• non si applica nemmeno la riduzione della sanzione alla metà, prevista dall’articolo 7,
comma 4-bis, D.lgs. n. 472/97 in caso di presentazione di una dichiarazione /
denuncia entro 30 giorni. Infatti la norma richiamata non è applicabile alle fattispecie
di ritardo per le quali è prevista una specifica disposizione sanzionatoria (ad
esempio, tardivo invio del modello UNICO / IVA / 770).
RAVVEDIMENTO OLTRE 90 GIORNI
La Circolare n. 42/E/2016 analizza le seguenti situazioni.
Dichiarazione integrativa per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo
automatizzato / formale
Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni dal termine
per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale
configura la fattispecie di dichiarazione infedele, con la conseguente applicazione della
nuova sanzione, generalmente dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della
differenza di credito utilizzato (articolo 1, comma 2, D.lgs. n. 471/97).
Se il contribuente vuole accedere al ravvedimento operoso, dovrà versare:
• l’imposta dovuta e degli interessi;
• la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento che è variabile a seconda del
momento in cui interviene il versamento.
L’affermazione importante fatta nella Circolare è quella di dire che la sanzione dal 90% al
180% assorbe le altre sanzioni relative all’infedele dichiarazione.
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Questa sanzione è applicabile esclusivamente per le violazioni che danno luogo, fin
dall’origine, ad una dichiarazione infedele, mentre le violazioni che consistono, fin
dall’origine, in una mera irregolarità dichiarativa restano sanzionabili ai sensi dell’articolo
8.
L’Agenzia delle Entrate così sintetizza il sistema sanzionatorio per i soggetti che
regolarizzano l’omessa dichiarazione oltre il 90 giorni:
• per correggere l’omessa indicazione, nella dichiarazione originaria, di un reddito da
locazione di immobili strumentali, la sanzione di riferimento ai fini del ravvedimento è
quella di cui al citato articolo 1, comma 2 (dal 90% al 180%);
• per correggere l’omessa / errata / incompleta indicazione, nella dichiarazione
originaria, dei dati rilevanti per la sua identificazione, la sanzione di riferimento ai fini
del ravvedimento è quella di cui al citato articolo 8.
In sede di regolarizzazione restano autonomamente dovute le sanzioni per le violazioni
prodromiche (ad esempio, ai fini IVA, omessa fatturazione), considerata l’inapplicabilità
del cumulo giuridico ex articolo 12, D.lgs. n. 472/97.
Dichiarazione integrativa per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo
automatizzato / formale presentata entro la dichiarazione successiva: acconto omesso /
insufficiente
La presenza, nella dichiarazione integrativa, di una maggior imposta dovuta, si riflette
anche sull’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo. In questo caso, la C.M. n.
42/E/2016 precisa che se la dichiarazione integrativa è presentata:
• entro il termine di versamento del secondo acconto, non è sanzionato l’insufficiente
versamento del primo acconto qualora il maggior importo dovuto sia versato con il
secondo acconto;
• successivamente al termine di versamento del secondo acconto, non è sanzionato
l’insufficiente versamento del primo e del secondo acconto.
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L’Agenzia conferma quindi, come già sostenuto nella citata Circolare n. 23/E, che la
fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento dell’acconto si configura soltanto
nell’ipotesi di decorso del termine di scadenza del versamento ed è autonoma rispetto
alla dichiarazione da cui risulta il relativo ammontare.
Di conseguenza, la sanzione per omesso / insufficiente versamento non opera nel caso
in cui l’importo versato a titolo di acconto sia commisurato a quanto scaturente dalla
dichiarazione “vigente” al momento del versamento.
Pertanto sono superati i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia nella Circolare
18.06.2008, n. 47/E, secondo la quale se dalla dichiarazione integrativa emerge una
maggior imposta dovuta e quindi maggiori versamenti in acconto per l’anno successivo,
si configura anche la fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto.
Dichiarazione integrativa per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo
automatizzato / formale
Interessante anche questa fattispecie. Infatti, l’Agenzia delle Entrate afferma che la
presentazione di una dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dal termine per la
correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale comporta
l’applicazione della sola sanzione prevista per l’omesso versamento pari al 30% di
quanto non versato (articolo 13, D.lgs. n. 471/97). Ovviamente sarà poi da applicare il
ravvedimento operoso con le riduzioni variabili a seconda del momento in cui avviene il
versamento.
In questa fattispecie non si applica la sanzione di euro 250 prevista per la dichiarazione
tardiva.
Dichiarazione omessa
Sappiamo che siamo in presenza di dichiarazione omessa qualora la dichiarazione sia
presentata oltre 90 giorni dal termine ordinariamente previsto. Questa omissione non è
regolarizzabile con il ravvedimento operoso.
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In presenza di dichiarazione omessa, quindi si applicherebbero le sanzioni maggiorate. Il
legislatore, però, ha introdotto una riduzione sanzionatoria in caso di spontaneo
adempimento qualora questo avvenga entro il termini per la presentazione della
dichiarazione successiva.
Nella sottostante tabella cerchiamo di riepilogare:
RISULTATO DALLA
DICHIARAZIONESANZIONI ORDINARIE SANZIONI RIDOTTE
Dalla dichiarazione risultaun debito di imposte
Dal 120% al 240% con unminimo di euro 240
Dal 60% al 120% con unminimo di euro 2.000
Dalla dichiarazione NON
risultano imposte dovuteDa euro 250 a euro 1.000 Da euro 150 a euro 500
Qualora in sede di verifica si riscontrassero maggiori imponibili rispetto a quanto esposto
nella dichiarazione presentata dopo i 90 giorni, la sanzione applicabile sarebbe quella
ordinaria dal 120% al 240%.
RAVVEDIMENTO DEL MODELLO 730
La C.M. n. 42/E/2016 ha esposto il sistema sanzionatorio per la regolarizzazione in
ravvedimento del modello 730. Il modello UNICO 2016 può essere presentato:
• entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione
emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale
pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione
calcolata secondo le regole del ravvedimento operoso;
• entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno
successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un
importo a debito, il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al
tasso legale e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento
operoso;
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• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2, comma 8 del D.P.R. 322 del
1998): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente
dovrà pagare il tributo, gli interessi calcolati al tasso legale e le sanzioni in misura
ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
L’Agenzia delle Entrate ricorda poi che qualora il modello UNICO fosse presentato oltre il
termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale, valgono i chiarimenti già
resi nei precedenti paragrafi con riguardo all’integrazione della dichiarazione irregolare
eseguita entro novanta giorni dalla scadenza ovvero oltre detto termine. Ciò significa, in
altre parole, che il modello 730 già presentato deve essere assimilato alla dichiarazione
irregolare presentata nei termini e il ravvedimento andrà eseguito con le stesse modalità
già in precedenza illustrate.
VERSAMENTI TARDIVI E REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA
La regola generale attinente il ravvedimento operoso prevede che sia effettuato il
versamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
Non è richiesto che gli importi dovuti siano versati contestualmente, in quanto è
riconosciuta la possibilità che la sanzione sia versata in un momento successivo rispetto
a quello di versamento dell’imposta e/o degli interessi.
La C.M. n. 42/E/2016 ricorda che l’ammontare della sanzione va determinato non tanto
con riferimento al momento in cui si è versato l’imposta, quanto con il momento in cui si
va a pagare la sanzione.
Vengono proposte le seguenti precisazioni:
• la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento.
Così, in caso di versamento dell’imposta con un ritardo di 20 giorni, opera la
sanzione del 15% (30%, con la riduzione alla metà prevista in caso di versamento
entro 90 giorni);
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• gli interessi sono dovuti per il periodo di ritardo (nell’esempio, per 20 giorni);
• la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello
stesso. Di fatto, “il momento rilevante per valutare la riduzione sanzionatoria da
ravvedimento (anche parziale) ... è quello in cui la sanzione viene regolarizzata,
ossia quanto la stessa viene versata”.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sia stato
tardivamente effettuato in 2 tranche, una entro 30 giorni e l’altra entro 90 giorni dalla
scadenza, ai fini del ravvedimento va applicata la riduzione riferita al momento in cui la
sanzione e gli interessi sono effettivamente versati. Di conseguenza il contribuente può:
• ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui alle lettere a) e
a-bis), D.lgs. n. 472/97, ossia pari rispettivamente a 1/10 e 1/9 del minimo, qualora le
sanzioni e gli interessi siano versati entro 30 e 90 giorni;
• ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
Rammenta poi l’Agenzia delle Entrate che nel caso in cui, nelle more della definizione,
sia notificato un atto di liquidazione / accertamento, il contribuente non può più avvalersi
del ravvedimento operoso.
RAVVEDIMENTO DI UN OMESSO VERSAMENTO PERIODICO IVA UTILIZZANDO UN CREDITO
Il caso di specie si materializza quando in un trimestre a debito non si esegue il
versamento dell’IVA e si regolarizza l’omissione successivamente utilizzando in
compensazione un credito sorto in un trimestre successivo.
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle
sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre
successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia
rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, e preventivamente
destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.
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Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n.
241/1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei
limiti di euro 5.000 annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di euro 700.000 annui
di cui al già citato articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000. Qualora il credito da
destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di euro 15.000, tuttavia, non
occorre il visto di conformità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 78/2009, la cui preventiva
apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il
ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in
compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il
credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello della maturazione.
L’Agenzia delle Entrate riporta poi le seguenti tabelle di sintesi.
Correzione entro 90 giorni: adempimenti.
Quaderno Settimanale n. 37 del 17 ottobre 2016
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DICHIARAZIONE TARDIVA
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE CORRETTA
ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA DEL
TERMINE (29 DICEMBRE PER I SOLARI)
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ENTRO 90GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE (29
DICEMBRE PER I SOLARI)
Versare la maggiore imposta, se dovuta, egli interessi con decorrenza dalla scadenza
del versamento
Versare l’imposta, se dovuta, e gliinteressi con decorrenza dalla scadenza
del versamento
VERSARE LE RELATIVE SANZIONI VERSARE LE RELATIVE SANZIONI
Errori non rilevabilimediante controlliautomatizzati eformali:
euro 250 (articolo 8,comma 1*), ridotta ad1/9, ai sensi dellalettera a-bis) = euro27,78
+
sanzione per omessoversamento, sedovuto, ridottasecondo le misuredell’articolo 13 delD.lgs. n. 472/1997, aseconda di quandointerviene ilravvedimento
* Salvo che ricorra unadiversa e più specificairregolarità dichiarativadisciplinata dall’articolo 8
Errori rilevabilimediante controlliautomatizzati eformali:
sanzione peromessoversamento, sedovuto, ridottasecondo le misuredell’articolo 13 delD.lgs. n. 472/1997,a seconda diquando interviene ilravvedimento
euro 250* (articolo 1, comma 1), ridottaa 1/10, ai sensi della lettera c) = euro 25
+
sanzione per omesso versamento, sedovuto, ridotta secondo le misuredell’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, aseconda di quando interviene ilravvedimento
Quaderno Settimanale n. 37 del 17 ottobre 2016
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Correzione oltre 90 giorni: adempimenti.
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE CORRETTA OMESSA DICHIARAZIONE
Versare la maggiore imposta, se dovuta, e gli interessi condecorrenza dalla scadenza del versamento
Il ravvedimento delladichiarazione omessadopo 90 giorni non è
possibile
VERSARE LE RELATIVE SANZIONI
Errori non rilevabili mediantecontrolli automatizzati eformali:
sanzione pari al 90% dellamaggiore imposta dovuta odella differenza del creditoutilizzato, ridotta secondo lemisure dell’articolo 13 delD.lgs. n. 472/1997, a secondadi quando interviene ilravvedimento
oppure
se non sono dovute imposte onon ricorre infedeltà delladichiarazione ma irregolaritàdella stessa, applicazione dellasanzione prevista dall’articolo8 del D.lgs. n. 471/1997,ridotta secondo le misuredell’articolo 13 del D.lgs. n.472/1997, a seconda diquando interviene ilravvedimento
Errori rilevabili mediantecontrolli automatizzati eformali:
sanzione per omessoversamento, se dovuto,ridotta secondo le misuredell’articolo 13 del D.lgs. n.472/1997, a seconda diquando interviene ilravvedimento
Quaderno Settimanale n. 37 del 17 ottobre 2016
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Le prossime scadenze
17 ottobre 2016 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA
Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o
consegnati nel mese precedente
REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI
Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati
lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente
REGISTRAZIONI CONTABILI ASD
Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti
dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente
da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
MODELLO UNICO 2016 – RATEIZZAZIONE
I contribuenti che rateizzano le imposte e i contributi
scaturenti dal modello UNICO 2016 versano la rata
maggiorata di interessi
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU
PROVVIGIONI
Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il
mese precedente. Versamento telematico
VERSAMENTO MENSILE – IVA
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese
precedente. Versamento telematico
Quaderno Settimanale n. 37 del 17 ottobre 2016
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17 ottobre 2016 VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS
Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di
partita IVA. Versamento telematico
20 ottobre 2016 RICHIESTA NUOVA RATEAZIONE
Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il
30.06.2016 può chiedere nuovamente una dilazione delle
somme non ancora versate senza aver l’obbligo di pagare
integralmente le rate scadute all’atto della domanda
25 ottobre 2016 MODELLO 730/2016 INTEGRATIVO
I contribuenti interessati devono presentare a un CAF o a un
professionista abilitato il modello 730/2016 integrativo
INTRASTAT MENSILE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
mese precedente
INTRASTAT TRIMESTRALE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
terzo trimestre