PSC - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Villa Minozzo

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Progettista responsabile: Arch. Aldo Caiti

Gruppo di lavoro CCDP:

Ing. Simone Caiti

Arch, Giorgio Paterlini

Rag. Davide Rombi

Consulenti

VAS Dott. Tania Tellini e Dott. Stefano Baroni (VALSAT)

Analisi geologico – ambientale Dr. Geol. Gian Pietro Mazzetti

Centrogeo – Correggio (RE)

Comune di VILLA MINOZZO REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ALLEGATO EA

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INDICE

1 – DEFINIZIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA .............. 54

1.1 - Definizione e campo di applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi ......................... 54

A - PARAMETRI E INDICI URBANISTICI .................................................................... 54

A.1 – Sistema urbanistico e ambientale ......................................................................... 54

A.2 – Ambito e Sub ambito ............................................................................................ 54

A.3 - Centro abitato ....................................................................................................... 54

A.4 - Territorio urbanizzato ............................................................................................ 54

A.5 - Superficie per opere di urbanizzazione generale (UG) .......................................... 64

A.6 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (U1) ............................................ 64

A.7 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (U2) ....................................... 65

A.8 - Standards urbanistici ............................................................................................. 65

A.9 - Superficie territoriale (ST) ..................................................................................... 65

A.10 - Superficie fondiaria (SF) ...................................................................................... 65

A.11 - Comparto ............................................................................................................ 75

A.12 - Lotto .................................................................................................................... 75

A.12 - bis Lotto di nuova formazione .............................................................................. 76

A.13 - Unità fondiaria ..................................................................................................... 76

A.14 - Superficie minima di intervento (SM) ................................................................... 76

A.15 - Area dell’insediamento (AI) ................................................................................. 86

A.16 - Potenzialità edificatoria (PE) ............................................................................... 86

A.17 - Carico urbanistico (CU) ....................................................................................... 87

A.18 - Capacità insediativa (CI) ..................................................................................... 87

A.19 - Densità territoriale (DT) ....................................................................................... 87

A.20 - Densità fondiaria (DF) ......................................................................................... 97

A.21 - Indice di utilizzazione territoriale (UT) .................................................................. 97

A.22 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF) .................................................................... 97

A.23 - Limiti alla utilizzazione degli indici edilizi UT e UF ............................................... 98

B – OGGETTI E PARAMETRI EDILIZI ....................................................................... 119

B.1 – Unità edilizia (Ue) ............................................................................................... 119

B.2 - Unità immobiliare (UI) ......................................................................................... 119

B.3 - Categoria e classe catastale ............................................................................... 119

B.4 - Area di pertinenza ............................................................................................... 119

B.5 - Area cortiliva ....................................................................................................... 119

B.6 - Area di sedime .................................................................................................. 1210

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B.7 - Tipologia edilizia ............................................................................................... 1210

B.8 - Classe tipologica ............................................................................................... 1210

B.9 - Superfetazione edilizia ...................................................................................... 1210

B.10 - Edificio o Fabbricato ........................................................................................ 1310

B.11 - Edificio unifamiliare / monofamiliare ................................................................ 1311

B.12 - Edificio condominiale ...................................................................................... 1311

B.13 - Alloggio e sue dotazioni minime ...................................................................... 1311

B.14 - Parti comuni / condominiali ............................................................................. 1311

B.15 - Pertinenza (spazi di pertinenza) ...................................................................... 1411

B.16 - Definizioni particolari ....................................................................................... 1411

B.17 - Superficie lorda (Sul) denominata anche Superficie utile lorda ........................ 1513

B.18 - Superficie utile (SU) ........................................................................................ 1513

B.19 - Superficie accessoria (Sa) .............................................................................. 1613

B.20 – Superfici escluse dal computo della SU e della Sa nel calcolo degli indici UT e UF .................................................................................................................................. 1714

B.21 - Superficie utile abitabile (Sua), Superficie non residenziale (Snr) e Superficie Complessiva (SC) nel calcolo degli oneri e del costo di costruzione .......................... 1815

B.22 - Superficie Catastale (Sca) ............................................................................... 1815

B.23 - Superficie di vendita degli esercizi commerciali di cui alla L.R. 14/99 (Sv) ..... 1815

B.24 - Sagoma planivolumetrica ................................................................................ 1915

B.25 - Sagoma .......................................................................................................... 1916

B.26 - Volume lordo (VLR) ......................................................................................... 1916

B.27 - Volume utile (VU) ............................................................................................ 1916

B.28 - Volume tecnico ............................................................................................... 1916

B.29 - Superficie coperta (SQ) ................................................................................... 2016

B.30 - Rapporto di copertura (RQ) ............................................................................. 2016

B.31 - Superficie permeabile (SP) ............................................................................. 2016

B.32 - Rapporto / Indice di permeabilità (IP) ............................................................. 2017

B.33 - Fronte dell'edificio ........................................................................................... 2017

B.34 - Altezza dei fronti (AF) ...................................................................................... 2117

B.35 - Altezza massima dell’edificio (H) ..................................................................... 2117

B.36 - Altezza utile (Hu) o altezza utile netta ............................................................. 2118

B.37 - Altezza utile (Hu) nei casi di recupero dei sottotetti esistenti ........................... 2218

B.38 - Altezza virtuale o altezza utile media (Hv) ....................................................... 2319

B.38 bis - Altezza delle fronti dei fabbricati e degli edifici da rispettare per la normativa antisismica ................................................................................................................. 2319

B.39 - Altezza lorda dei piani (AP) ............................................................................. 2319

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B.40 - Quota media del terreno .................................................................................. 2319

B.41 - Piano di un edificio .......................................................................................... 2319

B.42 - Piano fuori terra............................................................................................... 2319

B.43 - Piano seminterrato .......................................................................................... 2319

B.44 - Piano interrato ................................................................................................. 2420

B.45 - Sottotetto......................................................................................................... 2420

B.46 - Soppalco ......................................................................................................... 2420

B.46 bis – Costruzioni leggere da giardino ................................................................ 2420

B.47 - Aperture : luci e vedute ................................................................................... 2520

B.48 - Parete finestrata .............................................................................................. 2521

B.49 - Pareti prospicienti ............................................................................................ 2521

B.50 - Distanza di un edificio (D) ............................................................................... 2521

B.51 - Indice di visuale libera (VL) ............................................................................. 2521

B.52 - Misura della distanza ...................................................................................... 2521

B.53 - Distanza da un confine di proprietà (D1) ......................................................... 2622

B.54 - Distanza da un confine di zona (o di ambito) urbanistica (D2) ......................... 2722

B.55 - Distanza da un altro edificio (D3) .................................................................... 2723

B.56 - Distanza dalle strade e dalle zone d’acqua (D4).............................................. 2723

B.57 - Riduzione delle distanze ................................................................................. 3025

B.58 – Criteri per l’applicazione dell’indice “VL” ......................................................... 3025

B.59 – Definizione delle distanze ............................................................................... 3826

2 - INCENTIVI IN TERMINI DI SU AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA “ECOABITA” DEGLI EDIFICI ...................................... 3827

3 - DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI E USI URBANISTICI ....................... 3928

3.1 - Articolazione e Definizione ......................................................................................... 3928

1 - FUNZIONI RESIDENZIALI ................................................................................... 4029

2 - FUNZIONI SOCIALI A LIVELLO DI QUARTIERE ................................................. 4029

3 - FUNZIONI COMMERCIALI AL DETTAGLIO (1) .................................................. 4029

4 - FUNZIONI TERZIARIE ......................................................................................... 4231

5 - FUNZIONI PRODUTTIVE URBANE ..................................................................... 4432

6 - FUNZIONI PRODUTTIVE AGRICOLE ................................................................. 4433

7 - FUNZIONI SPECIALI ........................................................................................... 4534

4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI4635

Sezione 1. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA) ........ 4736

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Sezione 2. Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire .... 5541

Sezione 3. Definizione dei contenuti di alcuni elaborati............................................ 6446

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1 – DEFINIZIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA

1.1 - Definizione e campo di applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi

L’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è regolata dai parametri, dagli indici e dalle definizioni di seguito riportate, che si applicano a tutti gli interventi di trasformazione dell’esistente e di nuova costruzione fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati prima dell’adozione del RUE e gli strumenti attuativi vigenti alla medesima data, nei limiti specificati all’Art. 5 del RUE.

Le definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia sono contenute nell’Allegato A dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010).

Ad integrazione di quanto disciplinato dalla DAL 279/2010, si definiscono ai successivi articoli le ulteriori definizioni contemplate dal presente RUE.

L’allegato A sostituisce l’Allegato E adottato e vengono soppressi gli allegati A, B, C, D del RUE adottato.

A - PARAMETRI E INDICI URBANISTICI

A.1 – Sistema urbanistico e ambientale

1. Per “Sistema” urbanistico ed ambientale del PSC, del RUE e del POC, si intende la partizione del territorio comunale in parti caratterizzate da contenuti pianificatori omogenei, secondo l’articolazione dettata nell’Allegato alla Lg. Rg. 20/2000 e s.m.i..

A.2 – Ambito e Sub ambito

1. “Ambito”: Vedi definizione DAL 279/2010

1. Si definisce “Ambito” la parte di territorio comunale definita dal PSC e/o dal RUE in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, norme di attuazione.

2. Si definisce “Sub ambito” o “Zona” la parte di un “ambito” sottoposta a specifiche disposizioni normative che la caratterizzano sotto il profilo degli usi, delle trasformazioni ammesse e/o dei vincoli d’intervento prescritti.

A.3 - Centro abitato

1. Alla delimitazione del centro abitato, la Giunta Comunale provvede, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 30.4.1992 n 285 (Codice della Strada), dando applicazione alle prescrizioni di cui all'articolo 3 comma 1 numero 8 del medesimo d.lgs 30.04.1992 n 285 e portando la delimitazione del Centro Abitato a coincidere con la delimitazione del territorio urbanizzato, in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile dalle prescrizioni del richiamato articolo 3 comma 1 numero 8 del d.lgs. 285/92.

A.4 - Territorio urbanizzato

1. Il perimetro del territorio urbanizzato è quello che risulta delimitato, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della legge regionale 20/2000 e s.m.i., sulla cartografia di PSC e di RUE ai fini

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dell’applicazione della L.R. n° 20/2000 e s.m.i..

A.5 - Superficie per opere di urbanizzazione generale (UG)

1. La superficie per opere di urbanizzazione generale è la somma di tutte le superfici destinate ad infrastrutture ed attrezzature tecniche, funzionali e sociali, che non sono al diretto servizio di uno specifico insediamento, ma sono preordinate invece ad un’utilizzazione pubblica di carattere generale.

A.6 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (U1)

1. La superficie per opere di urbanizzazione primaria è la somma di tutte le superfici complessivamente destinate alle diverse opere di urbanizzazione primaria definite all’Art. 90 del RUE.

A.7 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (U2)

1. La superficie per opere di urbanizzazione secondaria U2 è la somma di tutte le superfici destinate alle diverse opere di urbanizzazione secondaria definite all’Art. 91 del RUE.

A.8 - Standards urbanistici

1. Gli standards urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2).

A.9 - Superficie territoriale (ST)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie territoriale è la superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è generalmente sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA).

2. La superficie territoriale comprende sia la superficie fondiaria (SF) che le dotazioni territoriali.

3. La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area.

4. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

A.10 - Superficie fondiaria (SF)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie fondiaria è la superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche.

2. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.

3. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici di dotazione territoriale pubblica (parcheggi) che si rendono necessarie a seguito dell’intervento.

4. Alla superficie fondiaria si applica l’indice di utilizzazione fondiaria, o diverso parametro edilizio

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eventualmente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nota : La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

A.11 - Comparto

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.

A.12 - Lotto

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Ai fini della applicazione delle presenti norme, con la locuzione "lotto" si intende la porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi.

2. Si definisce lotto libero o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione.

A.12 - bis Lotto di nuova formazione

1. Ai fini della applicazione delle presenti norme, con la locuzione "lotto di nuova formazione" si intende un'area che, alla data di adozione del RUE, fosse dotata di autonoma identificazione catastale, mediante attribuzione di un proprio numero di mappa, e fosse inedificata per l'intera sua estensione.

2. Sono altresì considerati "lotto di nuova formazione" le aree la cui identificazione catastale in atto derivi dal frazionamento di un'area rispondente ai requisiti di cui al comma 1 che sia stato presentato in periodo successivo alla data di adozione del RUE.

A.13 - Unità fondiaria

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica.

2. Sono, ad esempio, unità fondiarie:

- le unità fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”;

- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;

- le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un’azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda.

A.14 - Superficie minima di intervento (SM)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie minima d’intervento è la minima superficie territoriale ST oppure la minima superficie fondiaria SF, ovvero l’area individuata dalle norme o dalla cartografia degli strumenti urbanistici come condizione necessaria per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa.

2. Qualora la superficie minima SM risulti ripartita fra diverse proprietà, l’intervento dovrà essere da queste richiesto congiuntamente, in ragione della rispettiva titolarità, fatta salva la facoltà di iniziativa che compete alla rappresentanza del 70% della ST o della SF.

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3. L’obbligo di rispettare la SM non si applica nei casi in cui gli strumenti urbanistici vigenti stabiliscono una disciplina edilizia particolareggiata che consente interventi relativi alle singole unità immobiliari.

A.15 - Area dell’insediamento (AI)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente.

2. La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

A.16 - Potenzialità edificatoria (PE)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Si definisce potenzialità edificatoria di un’area la quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’area dagli strumenti urbanistici.

2. La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.

A.17 - Carico urbanistico (CU)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Si definisce carico urbanistico di un insediamento, il fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza.

2. E’ pertanto aumento del CU, l’aumento delle superfici utili complessive e comunque dei parametri dimensionali degli edifici e/o del numero di unità immobiliari, come pure il cambio della destinazione d’uso rispetto alla classificazione degli usi urbanistici o a quella delle categorie e/o classi catastali, quando ciò comporta l’aumento delle esigenze di cui al precedente comma 1, sempreché tale cambio di destinazione riguardi più di 30 mq. e/o più del 30% della superficie utile SUcomplessiva SC dell’unità immobiliare.

A.18 - Capacità insediativa (CI)

1. Si definisce capacità insediativa di un intervento urbanistico o edilizio, il numero di abitanti teorici insediabili secondo il rapporto medio convenzionale di un abitante ogni 37 mq. di superficie complessiva (SUSC).

A.19 - Densità territoriale (DT)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

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1. La densità territoriale DT è la quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale.

2. La densità territoriale si esprime di norma attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale.

A.20 - Densità fondiaria (DF)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La densità fondiaria DF è la quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria

2. La densità fondiaria si esprime di norma attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria.

A.21 - Indice di utilizzazione territoriale (UT)

1. L'indice di utilizzazione territoriale UT è il rapporto in mq/mq tra la superficie utile urbanistica massima realizzabilecomplessiva (SUSC) delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie territoriale ST del comparto di attuazione CA. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula:

UT = SUSC/ST

A.22 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria UF è il rapporto tra la superficie utile urbanistica massima realizzabilecomplessiva (SUSC) delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie fondiaria SF del lotto edificabile. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula:

UF = SUSC/SF

A.23 - Limiti alla utilizzazione degli indici edilizi UT e UF

1. L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo abilitativo, implica che ogni richiesta successiva di nuova costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà nel frattempo intervenuto, debba tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato, anche in forza di strumenti urbanistici precedenti al presente RUE.

2. In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica omogenea, su cui esistono edifici che si intendono intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi dal RUE nella zona in oggettoagli edifici esistenti dovranno essere asservite, con vincolo pertinenziale, aree aventi superficie e conformazione non inferiore a quella derivante dalla applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti, propri della zona in oggetto ai medesimi edifici esistenti. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.

3. Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il frazionamento di un'area conformemente ad una suddivisione fra zone omogenee diverse stabilita dal RUE stesso. Per "zone omogenee" si intendono quelle di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444. In questo caso l'eventuale edificazione in ciascuna delle due zone omogenee dovrà tenere conto solo di quanto preesiste nella medesima zona omogenea.

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4. Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello con stato legittimo o legittimato nonché quello regolarmente autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia.quello regolarmente autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, che sia stato ultimato, sia nelle componenti strutturali che nelle finiture, ovvero quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 17/08/1942.

5. Nei casi in cui sia previsto dalle vigenti norme un ampliamento una – tantum della SU esistente, per SU esistente si intende quella derivante da lavori, eseguiti in conformità ai relativi titoli abilitativi, la cui ultimazione sia stata comunicata con atto formale all'Ufficio Tecnico del Comune alla data di adozione approvazione del RUE o in periodo precedente.

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B – OGGETTI E PARAMETRI EDILIZI

B.1 – Unità edilizia (Ue)

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

1. Si definisce unità edilizia, una unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari.

2. L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto.

3. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.

B.2 - Unità immobiliare (UI)

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

1. Si definisce unità immobiliare, la porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.

B.3 - Categoria e classe catastale

1. L’Agenzia del Territorio attribuisce, a fini fiscali, ad ogni unità immobiliare, una categoria ed una classe catastale.

2. La categoria individua le specie di unità immobiliari secondo le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse.

3. La classe individua i gradi delle diverse capacità di reddito delle unità immobiliari tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all’unità di consistenza

4. L’attribuzione o la variazione catastale di categoria e classe relative ad un’unità immobiliare, non producono l’effetto di legittimarne, per ciò stesso, l’uso urbanistico ed edilizio, trovando in ogni caso applicazione il disposto dell’articolo 28 comma 3 della legge regionale 15/2013. dell'articolo 26 comma 3 della legge regionale 31/2002 e s.m.i..

B.4 - Area di pertinenza

1. Si definisce area di pertinenza di un’unità edilizia la superficie fondiaria, catastalmente o progettualmente individuata, la cui potenzialità edificatoria (PE) sia almeno pari alla consistenza - legittimata o legittimabile - dell’unità edilizia stessa, in applicazione dei parametri urbanistici vigenti al momento della sua individuazione.

B.5 - Area cortiliva

1. Si definisce area cortiliva di una o più unità edilizie la superficie scoperta, catastalmente o progettualmente individuata, posta al diretto servizio delle unità edilizie stesse ed a tale scopo attrezzata per la ricreazione, i movimenti, i depositi ecc.; essa, pertanto, può non coincidere con l’area di pertinenza.

2. Nelle unità edilizie di nuova costruzione, comprendenti più di otto unità immobiliari residenziali,

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almeno un quarto dell’area cortiliva dovrà essere attrezzata per il gioco, ricreazione e pratica sociale, fatte salve diverse determinazioni assunte in sede di approvazione dei PUA.

B.6 - Area di sedime

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Si definisce area di sedime la superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.

B.7 - Tipologia edilizia

1. Si definisce tipologia edilizia una determinata organizzazione spaziale delle unità edilizie e delle relative aree di pertinenza, nella quale gli elementi costitutivi sono regolati tra di loro da precisi rapporti secondo schemi tipici ripetuti o comunque riconducibili ad un medesimo "tipo edilizio" in relazione anche alle tradizioni costruttive e ai sistemi abitativi locali.

B.8 - Classe tipologica

1. Si definisce classe tipologica un ambito omogeneo sotto il profilo dei valori morfologici, funzionali, distributivi e stilistico - architettonici a cui vengono ricondotte, ai fini della definizione degli interventi ammissibili, le unità edilizie che presentano lo stesso schema tipologico e/o i medesimi livelli di valore pur in presenza di caratteristiche planovolumetriche e stilistico - architettoniche anche diverse.

B.9 - Superfetazione edilizia

1. Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia o da guastare l’aspetto estetico dell’edificio stesso, o anche dell’ambiente circostante.

2. Per analogia, rientrano fra le superfetazioni edilizie tutte le costruzioni improprie, precarie ed accessorie, anche se disgiunte dall'edificio principale, il cui carattere comprometta l'estetica o il decoro dell'ambiente.

3. Gli interventi edilizi devono tendere alla eliminazione delle superfetazioni edilizie, oppure alla loro riqualificazione. Le norme del RUE stabiliscono altresì i casi in cui l’eliminazione delle superfetazioni edilizie è obbligatoria.

4. Ai fini dell'applicazione della Disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico le superfetazioni vengono ulteriormente suddivise in:

- superfetazioni consolidate intese come quelle che per l'impianto distributivo rilevabile nello stato di fatto, per la consistenza strutturale, per le buone condizioni igienico - sanitarie, possono a tutti gli effetti considerarsi elementi indispensabili all'organizzazione spaziale e funzionale delle unità immobiliari esistenti anche se aggiunte in epoca recente e comunque in data posteriore a quella di stesura del catasto di primo impianto. Resta fermo che le superfetazioni consolidate possono essere recuperate secondo le categorie d’intervento assegnate nella Disciplina particolareggiata solo se autorizzate a seguito di regolare titolo abilitativo ovvero con stato legittimo o legittimato; in caso contrario vanno demolite.;

- superfetazioni precarie intese come quelle che, per la precarietà delle strutture e per lo stato di degrado architettonico e funzionale delle unità immobiliari, ma anche per l'impianto distributivo e per caratteristiche tipologiche che le contraddistinguono, possono considerarsi del tutto incongruenti rispetto all'unità edilizia originaria e agli organici ampliamenti della stessa.

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B.10 - Edificio o Fabbricato

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

1. Si definisce edificio o fabbricato una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico - funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

2. Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione.

3. Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

4. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome e le tensostrutture purchè non ricomprese tra quelle elencate nell’attività edilizia libera.

B.11 - Edificio unifamiliare / monofamiliare

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

1. Per edificio unifamiliare si intende un edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

2. Ai fini della gratuità del titolo abilitativo per interventi di recupero e ampliamento fino al 20%, l’edificio unifamiliare deve essere tale sia prima che dopo l’intervento.

B.12 - Edificio condominiale

1. Si definisce edificio condominiale qualsiasi costruzione a destinazione residenziale che presenti parti edificate di uso comune dei proprietari degli alloggi che compongono l’unità edilizia.

B.13 - Alloggio e sue dotazioni minime

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

1. Si definisce alloggio un’unità immobiliare destinata ad abitazione.

2. L’alloggio di un edificio unifamiliare deve essere dotato di almeno un posto auto coperto di superficie minima netta di Mq. 12,50 (2,50 x 5,00), di una cantina di superficie minima di 5 Mq. e di spazi destinati a superfici accessorie in misura proporzionata al suo carico urbanistico.

3. Gli alloggi di un edificio condominiale devono essere tutti dotati di almeno un posto auto coperto di superficie minima netta di Mq. 12,50 (2,50 x 5,00) e di spazi per servizi accessori (cantine, deposito bici, soffitta – stenditoio, locale raccolta differenziata rifiuti, locali tecnici) in misura proporzionata al carico urbanistico generato dalla loro SU e comunque in misura non inferiore al 10% della medesima SU, esclusa dal conteggio la superficie dei posti auto coperti.

4. Le dotazioni di cui sopra sono obbligatorie : nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e in tutti gli interventi sull’esistente che comportano un incremento di SU e/o di unità immobiliari; in questi ultimi casi le dotazioni sono richieste per le SU e le unità immobiliari a destinazione residenziale o produttiva aggiunte.

B.14 - Parti comuni / condominiali

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

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1. Sono spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari.

2. Nel condominio degli edifici, le parti comuni sono quelle elencate all'Art. 1117 del Codice Civile.

3. Tra i locali di servizio in comune, oltre a quelli tecnici, di collegamento e di deposito (in particolare per le biciclette), sono compresi quelli destinati ad attività collettive; tali locali ad uso comune e sociale debbono essere previsti, in misura non inferiore a 3 mq/alloggio, in tutte le nuove costruzioni condominiali che contengano più di otto unità immobiliari residenziali.

B.15 - Pertinenza (spazi di pertinenza)

1. Vedi definizione DAL 279/2010.

1. Si definisce pertinenza edilizia un’opera di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale.

2. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile di per sé.

B.16 - Definizioni particolari

1. Terrazza : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce terrazza un piano praticabile e scoperto, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

2. Balcone : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce balcone un elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

3. Loggia o loggiato: Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce loggia o loggiato uno spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

4. Portico/ porticato : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce portico/ porticato uno spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell’edificio.

5. Altana : Si definisce altana una loggia rialzata al di sopra del tetto, a guisa di torretta.

6. Veranda : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce veranda uno spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.

7. Ballatoio : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce ballatoio un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, anche in aggetto che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

8. Tettoia : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce tettoia la copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

9. Pensilina : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce pensilina una copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.

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10. Galleria : Si definisce galleria un ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità.

11. Androne : Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l’ingresso con il cortile.

12. Chiosco : Si definisce chiosco un piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere.

13. Gazebo : Si definisce gazebo un chiosco da giardino, aperto, con funzione panoramica;

14. Pergolato : Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce una struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

15. Scala: Si definisce scala la superficie misurata in pianta degli elementi (rampe, gradini, pianerottoli di partenza, intermedi e di arrivo, disimpegni agli ingressi degli alloggi, vano ascensore) che servono a garantire il collegamento tra i vari livelli dei piani di un edificio.

16. Vuoto tecnico: Vedi definizione DAL 279/2010Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80.

17. Lastrico solare: Vedi definizione DAL 279/2010Si definisce lastrico solare uno spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.

18. Tetto verde: Vedi definizione DAL 279/2010si definisce tetto verde una copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

B.17 - Superficie lorda (Sul) denominata anche Superficie utile lorda

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie lorda SL di un'unità edilizia o immobiliare, è data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati con altezza utile uguale o superiore a m 1,80, comprensiva dei muri perimetrali e delle partizioni e pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte e gli spazi scoperti a terra interni agli edifici, le scale esterne aperte e scoperte.

B.18 - Superficie utile (SU)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie utile è la superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.

2. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati.

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3. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.

4. Si computano nella superficie utile:

le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;

le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;

i sottotetti con accesso diretto ad una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998.

5. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:

i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;

le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati).

B.19 - Superficie accessoria (Sa)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Si definisce superficie accessoria di un’unità edilizia, la superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

2. All’interno degli ambiti di cui alle Schede Normative del PSC, la Superficie accessoria massima non potrà comunque essere superiore:

- al 30% della SU costruita e in costruzione per le tipologie condominiali;

- al 50% della SU costruita e in costruzione per le tipologie di casa singola, abbinata e a schiera o esistente se superiore;

- al 10% della SU a destinazione produttiva (funzioni commerciali, terziarie, produttive urbane di cui al successivo capitolo 3) e comunque in quantità non superiore a 1000 Mq.

Nel caso in cui la superficie accessoria superi i valori massimi soprariportati, l’eccedenza andrà computata come SU ai fini del conteggio dei parametri urbanistici.

2. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.

3. Tale superficie riguarda:

spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;

le tettoie con profondità superiore a m 1,50;

le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;

i sottotetti che hanno accesso diretto ad una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;

i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;

le autorimesse e i posti auto coperti;

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i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

4. La superficie accessoria non rientra nel calcolo della superficie utile urbanistica (SU) di cui al precedente Art. B.18 quando è inferiore o uguale alle seguenti percentuali :

a) 100% della SU esistente e di progetto per gli edifici unifamiliari a prevalente destinazione di abitazione civile o agricola;

b) 80% della SU esistente e di progetto per gli edifici a prevalente destinazione residenziale condominiali;

c) 60% della SU esistente e di progetto per gli edifici a prevalente uso direzionale e alberghiero;

d) 25% della SU esistente e di progetto per gli edifici a prevalente uso artigianale – industriale – commerciale con un massimo di 1.000 Mq. di spazi accessori per lotto.

5. Quando la quantità di superficie accessoria supera le percentuali di SU evidenziate al precedente comma 4, l’eccedenza diventa superficie utile urbanistica indipendentemente dalle sue caratteristiche tipologiche.

6. Ai fini della qualificazione dei locali come Superficie accessoria, l'altezza dei medesimi verrà calcolata non tenendo conto di controsoffittature o comunque di altri elementi privi di funzione strutturale. In ogni caso in cui la presenza di un elemento orizzontale, non essenziale sotto il profilo strutturale determini la sovrapposizione di due locali qualificabili come Superfici accessorie, nella qualificazione e nel conseguente calcolo delle Superfici Utili non si terrà conto della presenza di detto elemento orizzontale, considerando i due locali sovrapposti come un unico locale.

B.20 – Superfici escluse dal computo della SU e della Sa nel calcolo degli indici UT e UF

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Non costituiscono superficie utile né superficie accessoria ai fini del calcolo degli indici UT e UF:

i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;

gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;

le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali;

i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;

le pensiline;

le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;

i tetti verdi non praticabili;

i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;

i pergolati a terra;

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gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;

vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).

B.21 - Superficie Complessiva (SC)

B.21 - Superficie utile abitabile (Sua), Superficie non residenziale (Snr) e Superficie Complessiva (SC) nel calcolo degli oneri e del costo di costruzione

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui alle delibere Comunali vigenti in materia di oneri, il RUE assume le seguenti definizioni derivanti dall’applicazione dell’art, 3 del DM 801/1977 e dalle relative delibere e atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna :

a) Sua = Superficie utile abitabile : superficie di pavimento degli alloggi e/o dei locali destinati alle altre funzioni, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi.

b) Snr = Superficie non residenziale : superficie netta di pavimento dei locali accessori elencati al precedente Art. B.19, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

c) SC = Superficie complessiva : Sc = Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa).

B.22 - Superficie Catastale (Sca)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie catastale si determina sulla base di quanto previsto dall’Allegato C del DPR 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”.

B.23 - Superficie di vendita degli esercizi commerciali di cui alla L.R. 14/99 (Sv)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.

2. Nei soli casi in cui, ai sensi della normativa regionale vigente (Art. 19bis della L.R. 14/1999 come modificata dalla L.R. 6/2007), sia possibile esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, la superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio, quando questa non sia superiore a 3.000 mq. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni

viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.

2. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione.

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3. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti, ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344.

B.24 - Sagoma planivolumetrica

1. Vedi definizione DAL 279/2010

La sagoma planivolumetrica di un edificio è la figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura del fabbricato e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.

B.25 - Sagoma

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La sagoma è la proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica.

B.26 - Volume totale o lordo (VLRVT)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Il Volume lordo VLR di un'unità edilizia o immobiliare è il volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica.

B.27 - Volume utile (VU)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Il volume utile VU di un'unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.

2. Per edifici destinati ad usi produttivi, terziari o di servizio pubblico che abbiano altezze utili AL superiori a mt. 3,50, e al solo fine del calcolo dei parcheggi di tipo Pp discendenti dalla applicazione della Legge 122/1989 e s.m.i. (Legge Tognoli), si utilizza un’altezza convenzionale di mt. 3,50 e ciò indipendentemente dalla effettiva altezza utile.

3. Quando l’altezza utile degli spazi locali (AL) non sia direttamente rilevabile in modo semplice perché trattasi di scale e simili, per il calcolo del volume utile corrispondente si considera una altezza convenzionale di ml. 2,70.

B.28 - Volume tecnico

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Il volume tecnico è uno spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai.

2. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili

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B.29 - Superficie coperta (SQ)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie coperta SQ di un edificio (costituito da una o più unità edilizie), è la proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio.

B.30 - Rapporto di copertura (RQ)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Il rapporto di copertura RQ è il rapporto tra la superficie coperta SQ e la superficie fondiaria SF. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula:

RQ = SQ/SF

B.31 - Superficie permeabile (SP)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione “inedificata” di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

2. Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai valori percentuali più oltre riportati.

3.2. Le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 350%.

4.3. I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati possono essere calcolati nelle superfici permeabili secondo le seguenti percentuali:

- solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 40%;

- solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione arbustiva: 60%

- solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato con

vegetazione arborea: 80%.

5.4. Le normative d’ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

B.32 - Rapporto / Indice di permeabilità (IP)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. È il rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria.

2. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale.

3. Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l’Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF).

B.33 - Fronte dell'edificio

1. E’ la figura piana delimitata dai vari spigoli - verticali, orizzontali e inclinati- che delimitano una faccia esterna dell'edificio stesso, senza tener conto di quegli incassi e di quegli aggetti (e di

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altre modeste irregolarità) che costituiscono un semplice motivo architettonico, come pure di pensiline a sbalzo, cornicioni, spioventi che non aggettino più di 1,50 mt. dal filo esterno della medesima faccia.

B.34 - Altezza dei fronti (AFHF)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Si definisce Altezza di ogni fronte dell'edificio la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle seguenti quote:

- intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;

- linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°;

- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°;

- sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1, 20, per gli edifici con copertura piana;

- media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

2. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:

- i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni;

- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

B.35 - Altezza massima dell’edificio (H)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. E’ l’altezza massima tra quella dei vari fronti (AF) dell’edificio.

2. Per quanto riguarda la limitazione dell’altezza dei fabbricati in relazione alla zona sismica di appartenenza si deve rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

2. Per quanto riguarda la limitazione dell’altezza dei nuovi fabbricati, ai fini dell’applicazione della normativa antisismica si deve tener conto di quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 e sue successive eventuali modificazioni.

3. Nel caso di edifici in aderenza si misura l’altezza massima del singolo edificio; si considerano edifici in aderenza gli edifici in cui si fiancheggiano due o più corpi di fabbrica strutturalmente e funzionalmente autonomi.

4. Quando si costruisce sul confine l’altezza massima viene misurata comunque dal livello più basso dei lotti confinanti.

B.36 - Altezza utile (Hu) o altezza utile netta

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. E’ l’altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), delle irregolarità e dei punti singolari.

2. Per il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità valgono le seguenti prescrizioni:

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2. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80) e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici.

a) Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ampliamento di edifici costruiti dopo il 1950, i locali adibiti a residenza o locali di abitazione di categoria A1locali abitabili devono avere altezza media utile netta non inferiore a mt. 2,70 con altezza minima netta non inferiore a mt. 2,00; rapporti aeranti e illuminanti non inferiori a 1/8 della superficie netta di pavimento.

Per i locali accessori sono ammesse altezze utili nette di mt. 2.40 e rapporti illuminanti e aeranti di 1/12.

b) Negli interventi di recupero, anche con ampliamento di edifici esistenti con stato legittimo o legittimatoanche con ampliamento di edifici esistenti la cui costruzione sia antecedente al 1950, l’altezza media utile netta dei locali abitabili non deve essere inferiore a mt. 2,50 e quella degli accessori non deve essere inferiore a mt. 2,20 con un minimo assoluto di mt. 1,80, a meno che non si tratti di interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo nel qual caso dovranno essere mantenute le altezze utili AL esistenti.

I rapporti illuminanti e aeranti non potranno comunque essere inferiori a 1/8 per i locali abitabili e a 1/12 per i locali accessori, fatti salvi rapporti illuminanti e aeranti inferiori nello stato di fatto validati da specifico parere dei competenti uffici ARPA e AUSL.

Sono in ogni caso fatti salvi limiti più restrittivi eventualmente previsti dal vigente Regolamento d’Igiene.

B.37 - Altezza utile (Hu) nei casi di recupero dei sottotetti esistenti

1. Nei sottotetti recuperati ad usi abitabili ai sensi della Lg. Rg. 11/98, l’altezza media utile netta è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto con altezza superiore a mt. 1,80 per la corrispondente superficie utile.

2. Le parti di sottotetto con altezza utile netta inferiore a ml. 1,80 non possono essere recuperate ad usi abitativi, così come non possono essere recuperati ad usi abitativi i locali di sottotetto che abbiano altezza media utile netta inferiore a mt. 2,20.

3. Il rapporto illuminante delle stanze ad uso abitazione che rientrano nella superficie utile è regolamentato nel seguente modo :

a) Con aperture solo in falde : pari o superiore a 1/16;

b) Con aperture solo sui prospetti verticali : pari o superiore a 1/8;

c) Con aperture sia in falda che sui prospetti verticali : pari o superiore a 1/8 calcolati come rapporto fra la superficie delle aperture e la superficie netta del locale interessato conteggiando in misura doppia la superficie delle finestre ricavate in falda.

4. L’apertura di finestre in falda è consentita, anche negli ambiti del sistema insediativo storico, al solo fine di ottenere i rapporti minimi di illuminazione e areazione di cui al precedente comma 3 e a condizione che la superficie complessiva delle finestre in falda non superi il 10% della superficie del tetto.

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B.38 - Altezza virtuale o altezza utile media (Hv)

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. E’ il rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.

B.38 bis - Altezza delle fronti dei fabbricati e degli edifici da rispettare per la normativa antisismica

1. Ai fini dell’applicazione della normativa antisismica, si dovrà tener conto di quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008 e sue s.m.i riguardo alle altezze massime consentite per i nuovi edifici in rapporto al tipo di struttura, e sue s.m.i

B.39 - Altezza lorda dei piani (AP) 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. L'altezza lorda dei piani AP, è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell’altezza si effettua come per l’Altezza virtuale.

B.40 - Quota media del terreno

1. La quota media del terreno esterno, pavimentato o no, circostante un edificio, è la quota altimetrica media riferita allo sviluppo dell'intero perimetro di spicco dell'edificio stesso rispetto al terreno circostante.

B.41 - Piano di un edificio 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. E’ lo spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.

B.42 - Piano fuori terra 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area.

B.43 - Piano seminterrato 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio.

2. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.

3. Sono assimilati a piani fuori terra:

i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante;

i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto

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a quella del terreno circostante.

B.44 - Piano interrato 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio.

2. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

B.45 - Sottotetto

1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.

B.46 - Soppalco 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

2. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio.

3. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

4.2. I soppalchi nei locali abitabili negli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono ammessi quando:

- l'altezza minima per le parti con soffitto orizzontale sia ≥ 2,20 ml; nel caso di soffitto inclinato l'altezza minima dovrà essere ≥ 1,80 ml e l'altezza media ≥ 2.20 ml.

- le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore è munita di balaustra;

- ai fini del calcolo del Rapporto illuminante e aerante i livelli di prestazione dei requisiti vanno calcolati sull'effettiva superficie utilizzabile complessiva della parte a soppalco;

- l'altezza media della parte non soppalcata deve essere ≥ 2,70 ml.

5.3. Per gli interventi di nuova costruzione e comunque negli alloggi minimi sono ammessi soppalchi, a condizione che l’altezza delle singole parti non sia inferiore a ml. 2,40 per soffitti orizzontali, con valore minimo non inferiore a 1,80 ml per soffitti inclinati e con altezza virtuale (hv = v/s) conteggiata relativamente all'intera cubatura e superficie. In tal caso la superficie del soppalco può essere computata ai fini della superficie minima prevista per gli alloggi monostanza dal D.M. 5.7.1975.

B.46 bis – Costruzioni leggere da giardino 1. Si definiscono costruzioni leggere da giardino, e come tali non costituiscono né Superficie utile

urbanistica (SU) né Superficie accessoria (Sa), le costruzioni aventi carattere pertinenziale, cioè al permanente servizio di edifici esistenti, quali chioschi, gazebo, pergolati, barbecue, giochi per bambini, tettoie in legno, prefabbricati in legno, per deposito attrezzi da giardino, piccole serre amovibili.

2. Tali costruzioni devono in ogni caso essere costruite con materiali idonei e tipologie appropriate al decoro urbano e alle caratteristiche stilistico-architettoniche degli edifici cui si riferiscono e non potranno avere superficie coperta complessiva superiore a 20 Mq. per lotto e

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altezza massima superiore a ml. 2,50; dovranno distare dai confini almeno ml. 1,50 salvo accordo scritto tra le ragioni confinanti che autorizzi la costruzione ad una distanza inferiore.

B.47 - Aperture : luci e vedute

1. Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate, oltre che dalle presenti norme, da quelle del Codice Civile L.III, Tit.II, Sez.VII.

2. Per luci si intendono aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; per vedute si intendono aperture che permettono anche l'affacciamento, o diretto oppure obliquo o laterale.

3. La presenza di luci sul confine o verso il confine di proprietà, non determina la costituzione di servitù.

B.48 - Parete finestrata

1. Si definisce parete finestrata un fronte dell'edificio dotato di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute ai sensi dell'articolo precedente.

B.49 - Pareti prospicienti

1. Si definiscono prospicienti due pareti, di cui anche una sola finestrata, che si fronteggiano interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta.

B.50 - Distanza di un edificio (D)

1. Ai fini della misura della D, non si tiene conto delle recinzioni e delle strutture leggere da giardino che non presentino SU.

2. Nel caso di pareti prospicienti non parallele, la D è la misura minima relativa all'affacciamento diretto della veduta più svantaggiata.

3. Per quanto riguarda la distanza tra costruzioni contigue, ai fini dell’applicazione della normativa antisismica si deve tener conto di quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008 e sue successive eventuali modificazioni.

B.51 - Indice di visuale libera (VL) o (Ivl) 1. Vedi definizione DAL 279/2010

1. L'indice di visuale libera VL è il rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei medesimi fronti.

2. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula :

VL = D/AF

B.52 - Misura della distanza

1. La distanza D di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso, finestrato o non finestrato.

2. Le misure delle distanze da considerare sono:

- D1 = distanza da un confine di proprietà: Vedi definizione DAL 279/2010;

- D2 = distanza da un confine di zona o di ambito urbanisticourbanistica: Vedi definizione DAL 279/2010;

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- D3 = distanza da un altro edificiotra edifici / distacco: Vedi definizione DAL 279/2010;

- D4 = distanza dalle strade e dai corsi d’acquadal confine stradale: Vedi definizione DAL 279/2010 e limiti di arretramento della edificazione dalle strade, dalla ferrovia, dai canali e dalle zone d’acqua.

3. Per le misure delle distanze di cui al comma precedente, nonché per gli indici di visuale libera VL, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti, fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nelle norme di zona o d’ambito del PSC e/o del RUE che andranno osservati nella nuova edificazione, negli ampliamenti e negli interventi di recupero con modifica della sagoma e le deroghe previste dal Titolo V dell’allegato E “Architettura sostenibile – Certificazione energetica degli edifici e requisiti volontari”.

4. Le norme sulle misure minime delle distanze stabilite agli articoli seguenti non si applicano per la realizzazione di recinzioni e strutture leggere da giardino, per le quali sono però da rispettare il Codice Civile e le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada e le prescrizioni specifiche contenute nel presente Regolamento.

B.53 - Distanza da un confine di proprietà (D1)

1. Per gli edifici esistenti e per gli interventi di recupero per conservazione che non comportano modifiche della sagoma, i valori da rispettare sono:

D1 = valore preesistente

VL = valore preesistente

2. Negli interventi di nuova costruzione e solo per le parti modificate negli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di recupero che comportano modifiche della sagoma, i valori da rispettare sono:

D1 = mt. 5,00

VL = 0,5

3. Quando sul confine vi è un edificio, è ammesso costruire in aderenza all'edificio stesso, rispettandone le vedute a norma del Codice Civile.

4. Per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano e per strutture leggere da giardino, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, i valori da rispettare sono:

D1 = mt. 1,50

VL = 0,5

5. E' consentito costruire a distanza D1 inferiore a quelle indicate ai comma precedenti, fino al limite minimo di 1,50 m, ovvero costruire sul confine di proprietà nei casi in cui vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) venga stipulato anteriormente alla presentazione o al ritiro del titolo abilitativo, accordo scritto mediante il quale i proprietari dei fondi finitimi acconsentono a detta costruzione a distanza D1 inferiore a quella prevista dal RUE e costituiscono vincolo reale di inedificabilità finalizzato al rispetto della condizione di cui al successivo punto b);

b) vengano rispettate le distanze minime tra fabbricati, sia esistenti che edificandi, di cui al codice civile e, ove più restrittive, di cui al D.M. 02.04.1968 n 1444, nonché l’indice di visuale libera (VL).

6. In fregio alle aree pubbliche deve essere osservata per le nuove costruzioni sotterranee la

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distanza minima di m. 1,50 dal confine di proprietà.

7. La distanza D1 può non applicarsi sia per la nuova costruzione che per l’ampliamento e/o la ricostruzione di edifici esistenti prospicienti strade e piazze pubbliche nei casi in cui sia opportuno, a giudizio dell’Amministrazione Comunale o della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, costruire secondo il criterio dell’allineamento prevalente.

B.54 - Distanza da un confine di zona (o di ambito) urbanistica (D2)

1. Il confine di zona urbanistica che si considera ai fini della misura della distanza D2 è quello che delimita zone edificabili collocate dal PSC e dal RUE in “ambiti” diversi. Non si applica la distanza D2 dal confine di zona per aree edificabili collocate in due diversi “sub ambiti” che fanno parte dello stesso ambito e per ambiti diversi appartenenti alla medesima proprietà.

2. Il confine di zona urbanistica che si considera ai fini della misura della distanza D2 non si applica tra i diversi sub ambiti e zone agricole.

2.3. Per la distanza D2 ed il relativo indice VL, i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3 e 4 del precedente Articolo; valori inferiori non sono mai ammessi.

B.55 - Distanza da un altro edificio (D3)

1. Per gli edifici esistenti e per gli interventi di recupero per conservazione che non comportano modifiche di sagoma, i valori da rispettare sono:

D3 = valore preesistente

2. Negli interventi di nuova costruzione e solo per le parti modificate negli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di recupero che comportano modifiche della sagoma, i valori da rispettare sono:

D3 = mt. 10,00

3. Negli interventi di nuova costruzione, tra pareti finestrate di edifici antistanti ovvero quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00 e una sola parete sia finestrata, il valore D3 da rispettare è il maggiore tra i seguenti:

D3 = mt. 10,00

D3 = altezza del fronte più alto

4. Nel caso in cui entrambi i fronti edilizi prospicienti non siano finestrati o siano dotati di sole luci, i valori minimi da rispettare sono:

D3 = mt. 5,00

5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

B.56 - Distanza dalle strade e dalle zone d’acqua (D4)

1. La distanza dalle strade D4 è fissata dal PSC e/o dal RUE in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa.

In assenza dei limiti di arretramento della edificazione sulla cartografia di PSC e di RUE e/o di prescrizioni specifiche dettate nelle norme di ambito o di zona,I i valori da rispettare sono quelli previsti, in conformità a quanto previsto nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, per i diversi tipi di strada sono:salvo diverse prescrizioni delle

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Norme di RUE

A - Autostrade:

D4 = mt. 60,00 fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni)

D4 = mt. 30,00 nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

B - Strade extraurbane principali:

D4 = mt. 40,00 fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni)

D4 = mt. 20,00 nei centri abitati (mt. 1,50 per le recinzioni, salvo il disposto dell’articolo 43)

C - Strade extraurbane secondarie:

D4 = mt. 30,00 fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

D4 = mt. 10,00 nei centri abitati (mt. 1,50 per le recinzioni, salvo il disposto dell’articolo 43)

D - Strade urbane di scorrimento:

D4 = mt. 10,00 nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

E - Strade urbane di quartiere:

D4 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 1,50 per le recinzioni, salvo il disposto dell’articolo 43)

F - Strade locali e altre strade non classificate:

D4 = mt. 20,00 fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni) per le strade provinciali e comunali

D4 = mt. 10,00 fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni) per le strade vicinali

D4 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 1,50 per le recinzioni, salvo il disposto dell’articolo 43).

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del Codice della Strada, ma all’interno degli ambiti previsti come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

30 m. per le strade di tipo A;

20 m. per le strade di tipo B;

10 m. per le strade di tipo C.

2. Nelle strade locali di tipo F le distanze da rispettare sono le seguenti:

D4 = mt. 20,00 fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

D4 = mt. 10,00 fuori dai centri abitati per le strade vicinali (mt. 3,00 per le recinzioni)

D4 = mt. 5,00 nei centri abitati (mt. 1,50 per le recinzioni, salvo diverse prescrizioni delle Norme di RUE).

D4 = mt. 5,00 fuori dai centri abitati se all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.

3. Nelle strade urbane di quartiere di tipo E le distanze da rispettare sono le seguenti:

D4 = mt. 5,00 salvo diverse prescrizioni delle Norme di RUE.

2.4. La distanza tra il contorno dell’edificio ed il ciglio opposto della strada deve comunque

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rispettare i minimi stabiliti per i Comuni sismici dalla Circolare della Direzione generale “Programmazione e Pianificazione Urbanistica” del 16/04/1996 Prot. 11084 e suoi successivi adeguamenti.

3.5. Nel caso in cui, prendendo a riferimento il centro del raggruppamento continuo di fabbricati, la delimitazione del Centro Abitato si estenda a ricomprendere un perimetro più vasto rispetto alla delimitazione del territorio urbanizzato, nei soli tratti di strada interposti tra la delimitazione del territorio urbanizzato e la delimitazione del Centro Abitato sono disapplicate le indicazioni riportate sulle tavole del PSC e del RUE volte a rappresentare graficamente le distanze rispetto alla strada da osservare nelle edificazioni e trovano esclusiva applicazione, le disposizioni in materia di distanze dalle strade previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

4.6. La distanza minima D4 dai corsi d’acqua da rispettare negli interventi di nuova costruzione è fissata come segue :

a) Torrente Secchia

- mt. 50 fuori dal perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;

- mt. 20 entro il perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;

b) Torrente Lucola, Torrente Prampola, Torrente Secchiello, Torrente Dolo

- mt. 30 fuori dal perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;

- mt. 10 entro il perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;

c) altri corsi d’acqua del territorio comunale:

- mt. 20 fuori dal perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;

- mt. 10 entro il perimetro del territorio urbanizzato ed urbanizzabile.

- mt. 30 da laghi e specchi d'acqua artificiali;

- 10 m. dai canali artificiali e da altre opere di adduzione delle acque a cielo libero.

7. La distanza minima D4 dai cavi o canali è fissata nella seguente tabella, in relazione al tipo di realizzazione, fatte salve distanze inferiori previo parere favorevole degli Uffici competenti :

TIPO CAVO O

Oggetto Distanza minima cavi o canali non arginati

Distanza minima cavi o canali arginati

CANALE (dal ciglio esterno) (dal piede arginale o se esistenti dal ciglio esterno dei fossi di guardia)

Tutti Alberi e/o siepi 5,00 ml. 2,00 ml.

Tutti Scavi – movimento terra

5,00 ml. e comunque uguale alla profondità dello scavo

2,00 ml. e comunque uguale alla profondità dello scavo

Tutti Fabbricati 5,00 ml. 4,00 ml.

Cavi e canali principali

Fabbricati 10,00 ml. 10,00 ml.

Tutti Deposito terra 10,00 ml. 10,00 ml.

Tutti Recinzioni 5,00 ml. 4,00 ml. zoccolo in muratura o c.a.; 2,00 ml. infissi direttamente in

terra

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Vanno rispettate inoltre le prescrizioni del RD 523/1904 riguardante le acque pubbliche (4 metri per le piantagioni e movimento del terreno e 10 metri per le fabbriche e per gli scavi) e quelle del comma 10 art. 40 delle NA di PTCP (10 metri) relative alla distanza dagli “invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua.

5.8. Per gli edifici e le parti di edifici compresi tra il limite demaniale ed i limiti di distanza predetti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono consentiti interventi di messa in sicurezza e di recupero nel rispetto delle normative d’ambito, fatte salve comunque le prescrizioni più restrittive discendenti dall’applicazione delle disposizioni del PAI.

B.57 - Riduzione delle distanze

1. I valori minimi di distanza e di visuale libera di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la costruzione di:

a) manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.;

b) manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.;

c) allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi;

d) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche;

e) opere di arredo urbano.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove del caso, sono concesse dallo Sportello Unico per l'Edilizia all'atto del rilascio del titolo abilitativo, in base ad una specifica motivazione riportata nell'atto stesso, restando impregiudicati i diritti dei terzi. Nel caso si tratti di attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, come da D.G.R. n° 477/1995 e s.m.i., è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A.U.S.L. e dall’A.R.P.A.

3. All’interno del perimetro del territorio urbanizzato, per gli interventi edilizi finalizzati al risanamento, alla ristrutturazione e/o al recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui le norme di ambito consentano un aumento o la ricomposizione del volume e a condizione che l'aumento del volume lordo sia pari o inferiore al 30% del volume esistente alla data di adozione del RUE, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione del rischio sismico, è ammessa la conservazione delle distanze dal confine stradale esistenti nello stato di fatto, ancorché inferiori ai minimi stabiliti dalle norme di ambito, purché siano soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

a) i progetti d’intervento non comportino una riduzione della distanza dell’edificio esistente rispetto al confine stradale;

b) non vengano a determinarsi presupposti di grave intralcio alla sicurezza della circolazione e di ostacolo ai programmi d’intervento previsti dal PSC.

La disposizione del presente comma 3 non trova applicazione nei casi di interventi di demolizione totale e ricostruzione, per i quali troveranno integrale applicazione i limiti di arretramento posti dal PSC e dal RUE.

B.58 – Criteri per l’applicazione dell’indice “VL”

1. L’indice di Visuale Libera è il rapporto fra la distanza dei vari fronti del fabbricato dai confini di proprietà, dai cigli stradali e l’altezza dei fronti stessi. In corrispondenza degli angoli del

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fabbricato, le zone di visuale libera relative ai due fronti, che non devono sovrapporsi, si raccordano con linea retta.

2. La distanza fra le fronti del medesimo edificio ovvero tra le fronti di un edificio e i confini di proprietà, i confini di zona e, per le zone destinate alla viabilità ove la viabilità sia già realizzata, dai cigli stradali, è determinata mediante l’applicazione dell’indice di visuale libera, sia che si tratti di fronti finestrate che non finestrate.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a ml. 5.

3. Ad integrazione di quanto previsto dal sopraesteso articolo B 51, l'indice VL si applica anche alla distanza tra fronti prospicienti di fabbricati distinti nel solo caso in cui gli stessi siano collocati sul medesimo lotto. In questo caso, la distanza fra i fabbricati situati sul medesimo lotto ed aventi fronti prospicienti, delle quali entrambi o anche una sola siano provviste di finestre illuminanti locali di abitazione, è data dalla somma delle distanze che competono alle singole fronti in base all’indice di visuale libera.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a ml. 10, eccezion fatta per le costruzioni al servizio diretto dell’agricoltura e per gli allevamenti industriali compresi nelle zone agricole, nonché per gli edifici industriali.

4. Nel caso di cui al comma 2, qualora le fronti prospicienti non siano dotate di finestre illuminanti locali di abitazione, la distanza che deve intercorrere fra i fabbricati, si calcola in base all’indice di visuale libera relativa alla fronte più alta.

La distanza minima non deve comunque essere inferiore a m. 5.

5. Qualora le fronti siano parzialmente prospicienti, la misura della prospicienza non deve essere superiore alla distanza intercorrente fra i fabbricati.

Nei tratti delle fronti reciprocamente prospicienti è vietata l’apertura di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione, fatti salvi i casi di recupero del patrimonio edilizio esistente dove le normative d’ambito consentono il mantenimento della visuale libera esistente.

6. Qualora le fronti di uno stesso fabbricato siano disposte in modo da formare un angolo uguale o maggiore a 90°, le parti delle fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera possono essere dotate di finestre destinate ad illuminare locali di abitazione.

7. Nel caso in cui le fronti di uno stesso fabbricato siano disposte in modo da formare un angolo inferiore a 90°, le parti delle fronti in cui si verifica la sovrapposizione delle linee di visuale libera pertinenti a ciascuna fronte possono essere dotate esclusivamente di finestre illuminanti locali accessori o di servizio.

8. Nel caso di rientranze planoaltimetriche in uno stesso fabbricato, la distanza fra le fronti prospicienti provviste di finestre illuminanti locali di abitazione deve essere determinata applicando l’indice di visuale libera ad eccezione dei seguenti casi:

a) quando la profondità della rientranza sia inferiore o uguale alla sua larghezza. In tale caso, nella parete frontale della rientranza possono essere aperte finestre illuminanti locali di abitazione, mentre nelle altre pareti perimetrali della rientranza stessa possono aprirsi solo finestre illuminanti locali accessori o di servizio;

b) quando la profondità della rientranza sia superiore alla sua larghezza, nelle pareti perimetrali della rientranza stessa sono ammesse soltanto finestre illuminanti locali accessori o di servizio.

9. Negli ambiti del sistema insediativo storico del PSC e del RUE “Nuclei Storici”; “Nuclei di impianto storico”; “Strutture insediative territoriali storiche non urbane”; al solo fine della

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conservazione dei valori storici, architettonici e morfologici dell’ambiente urbano e solo in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio da attuarsi tramite restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con vincolo alla trasformazione planivolumetrica, l’indice di visuale libera si applica esclusivamente allo scopo di determinare la possibilità di aprire finestre illuminanti locali abitabili verso gli spazi privati.

ESEMPIO 1

Fig. “a”

Fig. “b”

Fig. “c”

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ESEMPIO 2

d = d1 + d2 = Vl x h1 + Vl x h2 ≥ 10 m.

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ESEMPIO 3

d = Vl x h2 ≥ 5 m.

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ESEMPIO 4

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ESEMPIO 5

Fig. “a”

Fig. “b”

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ESEMPIO 6 Fig. “a” Fig. “b” Fig. “c”

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B.59 – Definizione delle distanze

1. Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico: Rappresenta la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine di zona o di ambito urbanistico

2. Distanza dai confini di proprietà: Rappresenta la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà

3. Distanza dal confine stradale: Rappresenta la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.

4. Distanza tra edifici / Distacco: Rappresenta la lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio.

2 - INCENTIVI IN TERMINI DI SU AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA “ECOABITA” DEGLI EDIFICI

1. Ai fini della certificazione energetica “Ecoabita” degli edifici, sono concessi bonus di Superficie Utile secondo quanto disposto nell’Allegato “D” al RUE “Norme Tecniche per la Certificazione energetica “Ecoabita” degli edifici“.

2. La modifica delle suddette Norme Tecniche non costituisce variante al RUE.

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3 - DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI E USI URBANISTICI

3.1 - Articolazione e Definizione

1. Gli usi previsti o ammessi nei diversi ambiti, aree e zone del territorio comunale, sono articolati nelle seguenti categorie funzionali:

1 - Funzioni residenziali;

2 - Funzioni sociali a livello di quartiere;

3 - Funzioni commerciali al dettaglio;

4 - Funzioni terziarie;

5 - Funzioni produttive urbane;

6 - Funzioni produttive agricole;

7 - Funzioni speciali.

2. L'elenco degli usi si utilizza:

per definire gli usi previsti e/o gli usi complementari e compatibili (ed eventualmente gli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascun ambito, area o zona individuata dagli strumenti urbanistici comunali;

per definire i requisiti urbanistici necessari per un determinato uso;

per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.

3. Eventuali usi non espressamente indicati dalle presenti norme potranno essere ammessi per analogia, assimilandoli a quelli previsti dalla normativa del PSC e del RUE che hanno analoghi effetti sul territorio, sull’ambiente, sul traffico e sulla domanda di servizi.

4. Oltre alle destinazioni d’uso espressamente indicate dalle presenti norme per ciascun ambito, area o zona, si intendono sempre ammesse, salvo esplicito divieto riportato nelle specifiche norme d’ambito, d’area o di zona, le infrastrutture per l’urbanizzazione nonché la realizzazione delle aree a verde pubblico ed i percorsi pedonali e ciclabili.

5. La destinazione d’uso dei suoli, degli immobili e di ciascuna unità immobiliare deve essere indicata nei progetti di intervento.

6. La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l’ultimo intervento di recupero; in assenza o indeterminatezza del titolo, la destinazione d’uso in atto è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti conformi alla legislazione e alla strumentazione urbanistica comunale.

7. La destinazione d’uso in atto per le unità immobiliari abitative in ambito agricolo che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con concessione edilizia o “permesso di costruire” gratuito ai sensi dell’art. 9 lettera a) della Lg. 10/1977 o dell’art. 30 lettera a) della Lg. Rg. 31/2002 in virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d’uso, è quella di residenza agricola.

8. La modifica della destinazione d’uso, quando ammessa dal PSC o dal POC, in quanto compatibile con le prescrizioni d’ambito, d’area o di zona, è disciplinata dal presente RUE. L’uso in atto può, in ogni caso, essere modificato per renderlo conforme alla destinazione d’uso stabilita dal PSC, dal RUE e dal POC per ciascun ambito, area o zona.

9. Non costituiscono mutamento d'uso i casi previsti al comma 6 dell’art. 28 della Legge

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Regionale 15/2013 e s.m.i.Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della L.R. 31/2002, non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente, il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie complessiva dell'unità stessa purché comunque compreso entro i 30 mq; non costituisce altresì mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 mq.

1 - FUNZIONI RESIDENZIALI

Abitazioni private (uso 1.1): questo uso comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali.

Abitazioni collettive (uso 1.2): questo uso comprende ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari, come previsto dalla Dir. Reg. n° 560/1991 e s.m.i.vigente legislazione.

2 - FUNZIONI SOCIALI A LIVELLO DI QUARTIERE

Asili nido e scuole materne (uso 2.1): questo uso comprende gli asili nido e le scuole materne, sia pubblici che privati.

Scuole dell'obbligo (uso 2.2): questo uso comprende le scuole di tutto il ciclo dell'obbligo, elementari e medie, sia pubbliche che private.

Servizi collettivi di quartiere (uso 2.3): questo uso comprende i vari servizi pubblici - o comunque di uso pubblico - a livello di quartiere, quali le delegazioni comunali, i centri civici ed i centri sociali e sociosanitari; comprende pure i mercati ambulanti ed altri servizi assimilabili.

Servizi religiosi (uso 2.4): questo uso comprende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali complementari, comprese quelle per le attività culturali, sociali, ricreative e sportive.

Attrezzature del verde (uso 2.5): questo uso comprende le attrezzature elementari del verde, a livello di quartiere, per la formazione di parchi e giardini, nonché per il gioco, la ricreazione e la pratica sportiva di base; in questo uso possono essere comprese piazze pedonali e parcheggi pubblici di U2.

3 - FUNZIONI COMMERCIALI AL DETTAGLIO (1)

(in base alla tipologia dimensionale definita dal D.Lgs 31 Marzo 1998 n. 114)

Esercizi di vicinato (uso 3.1): questo uso comprende le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di piccola dimensione, aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq..

Medio piccole strutture di vendita (uso 3.2): questo uso comprende gli esercizi ed i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 800 mq..

Medio grandi strutture di vendita (uso 3.3): questo uso comprende gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 800 mq. e fino a 1.500 mq..

Grandi strutture di vendita (uso 3.4): questo uso comprende le attività commerciali aventi superficie di vendita superiori a 1.500 mq..

Grandi strutture di vendita di livello superiore (uso 3.5): questo uso comprende le grandi

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strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq. di Sv e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq. di Sv.

NOTE alle FUNZIONI COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

I settori merceologici definiti dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono i seguenti :

a) vendita di prodotti alimentari;

b) vendita di prodotti non alimentari.

Al fine dell'applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.

Ai sensi dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa” approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1253 del 23/9/99 e successive modificazioni ed integrazioni si definisce :

Centro commerciale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura con destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono contenere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone ecc.).

Deve essere considerata unitariamente, ai fini dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purché situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed, in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unità edilizie fisicamente accostate.

Nell’ambito dei centri commerciali si definiscono:

- centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio piccola struttura;

- centri commerciali di attrazione gli altri, suddivisi in:

- attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari di livello superiore e comunque di medie e grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture non alimentari di livello superiore, e comunque di medie e grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superano complessivamente i 10.000 mq.;

- attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq. di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i Centri Commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni contenute nella D.C.R. 1253/1999 e s.m.i..

I "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" sono formati da un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti.

Nell'ambito di tali complessi è consentita, nei comuni con meno di 10.000 abitanti, la presenza anche di una media struttura di vendita fino a 1.500 mq..

La realizzazione di tali “complessi commerciali di vicinato” o “gallerie commerciali di vicinato” è ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.

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Per tali "complessi" o "gallerie" non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati all'interno dei centri storici individuati eventualmente dal PSC. Per gli stessi non si considera quindi la superficie di vendita complessiva : sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti urbanistici si applicano con riferimento ai singoli esercizi.

Nel caso di "complessi" e di "gallerie", aventi le caratteristiche sopra descritte, realizzati in unità edilizie esistenti, al di fuori dei centri storici, purché non si superi la superficie di vendita complessiva di 2.500 mq., viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci.

In particolare per quanto riguarda le aree per il carico e lo scarico delle merci :

- Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.

- per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.

- per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti ed è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Relativamente alle aggregazioni di tipologie di strutture di vendita, il PTCP affida alla competenza comunale le seguenti aggregazioni, come definite dalla tabella delle tipologie riportata nell’Art. 18 delle NA di PTCP:

Numero Codice Descrizione tipologia

21 AGGR VIC INF Aggregazioni di piccole e/o medie strutture di dimensione inferiore ai 2.500 / 3.500 mq. di superficie di vendita complessiva (2.500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 3.500 per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti). Sono ricomprese in questa tipologia anche le aggregazioni, entro i limiti dimensionali sopra indicati, costituite da “unità edilizie fisicamente accostate” se collocate in edifici non a destinazione commerciale specifica (ossia nei quali la superficie utile relativa alle attività commerciali sia inferiore al 60% della superficie utile complessiva). Diversamente queste aggregazioni vanno ricomprese nella tipologia 22.

22 CC VIC INF Centri commerciali di vicinato (caratterizzati dalla presenza di esercizi commerciali di vicinato ed eventualmente di una medio-piccola struttura) e centri commerciali di importanza locale (caratterizzati dalla presenza di più piccole e medie strutture che abbiano la superficie di vendita complessiva inferiore ai 2.500 / 3.500 mq. (2.500 per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e 3.500 per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti).

Sono considerate in questa tipologia anche le singole grandi strutture di importanza locale se entro i limiti di superficie sopra specificati.

4 - FUNZIONI TERZIARIE

Botteghe (uso 4.1): questo uso comprende le botteghe e laboratori dell'artigianato produttivo o di servizio che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli usi urbani-residenziali e sono con essi compatibili dal punto di vista igienico – sanitario ed

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ambientale in conformità alla vigente legislazione in materia di tutela dal rumore e dal rischio di inquinamento.

Pubblici esercizi (uso 4.2): questo uso comprende i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali, con esclusione dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico.

Uffici e studi (uso 4.3): questo uso comprende gli uffici privati e gli studi professionali e ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e di quelle direzionali che producono intenso concorso di pubblico.

Attrezzature amministrative e direzionali (uso 4.4): questo uso comprende tutte le maggiori attrezzature terziarie a carattere amministrativo e direzionale, pubbliche e private; in particolare le attrezzature che per dimensione, concentrazione di funzioni e specializzazione, producono un forte concorso di pubblico e comunque tutte quelle aventi SC > 300 mq..

Attrezzature espositive (uso 4.5): questo uso comprende le attrezzature per mostre ed esposizioni, temporanee o permanenti, ed anche le attrezzature commerciali di rappresentanza a grande effetto espositivo.

Attrezzature ricettive (uso 4.6): questo uso comprende tutti i tipi di alberghi, nonché le residenze alberghiere, gli ostelli, le locande e le pensioni, con i loro servizi comuni e complementari.

Attrezzature per l'istruzione superiore (uso 4.7): questo uso comprende tutte le scuole e gli istituti di istruzione che vanno oltre il ciclo dell'obbligo, sia pubblici che privati, con i relativi servizi comuni e complementari.

Attrezzature sociosanitarie (uso 4.8): questo uso comprende i presidi sociosanitari, i poliambulatori, gli ospedali, le cliniche, le case di cura ed in genere tutte le attrezzature sociosanitarie, pubbliche e private, ed assimilabili, quando non hanno il carattere di servizio di quartiere.

Attrezzature culturali (uso 4.9): questo uso comprende le attrezzature culturali, pubbliche o private, che non hanno il carattere di servizio di quartiere: biblioteche, musei, sale riunioni, gallerie d'arte, centri ed istituti culturali in genere.

Attrezzature per lo spettacolo (uso 4.10): questo uso comprende tutte le attrezzature, pubbliche e private, per lo spettacolo ed il divertimento, a forte concorso di pubblico, quali cinema, teatri, auditorium, sale da ballo, discoteche, impianti per lo sport-spettacolo.

Attrezzature sportive-ricreative (uso 4.11): questo uso comprende tutte le attrezzature sportive e ricreative, pubbliche e private, scoperte e coperte, con i relativi impianti, club-house, sale per ritrovo e riunioni, quando non rientrano fra i servizi di quartiere e non hanno il carattere prevalente di attrezzature per lo spettacolo.

Attrezzature per la mobilità (uso 4.12): questo uso comprende gli impianti e le attrezzature, pubbliche e private, per il sistema della mobilità nel suo complesso, le stazioni, le rimesse, i parcheggi attrezzati (quando non sono di urbanizzazione U1 ed U2 né pertinenziali), ed i relativi servizi complementari, compresi i servizi connessi al soccorso stradale e di assistenza automobilistica.

Attrezzature tecniche e tecnologiche (uso 4.13): questo uso comprende le attrezzature, pubbliche e private, che hanno un carattere prevalentemente finalizzato all'esercizio ed alla gestione di un servizio tecnico o di una funzione tecnologica per il territorio.

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5 - FUNZIONI PRODUTTIVE URBANE

Opifici artigiani (uso 5.1): questo uso comprende gli opifici destinati ad attività artigianali produttive, con i relativi servizi accessori e complementari, come pure piccole industrie a questi assimilabili.

Impianti industriali (uso 5.2): questo uso comprende tutti gli stabilimenti e gli impianti produttivi-industriali che non rientrano nell'uso 5.1, con tutti i relativi servizi accessori e complementari.

Terziario produttivo avanzato (uso 5.3): questo uso comprende tutte le attività di servizio per le imprese dei vari settori produttivi, interne o esterne alle imprese stesse, per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche non direttamente produttive, bensì di amministrazione, gestione, promozione, sviluppo, informazione, elaborazione dati, ricerca, innovazione, ecc..

Trasporto, magazzinaggio, logistica (uso 5.4): questo uso comprende gli edifici e le aree adibiti a magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica; rimesse automezzi, piazzali di servizio e parcheggio di attività di autotrasporto, di corriere. Può essere associato e/o integrato funzionalmente ad attività produttive o al commercio all'ingrosso oppure esterno a queste e di servizio generale.

6 - FUNZIONI PRODUTTIVE AGRICOLE

Abitazioni agricole (uso 6.1): questo uso comprende le abitazioni collegate con le attività agricole ed utilizzate dai soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto ai sensi della legislazione vigente; oltre all'abitazione ed ai relativi servizi e accessori, possono essere compresi locali per lavoro a domicilio (che non eccedano i 50 mq. per ogni abitazione), quelli per lo spaccio dei prodotti aziendali agricoli e zootecnici, nonché quelli definibili come strutture agrituristiche ai sensi della vigente legislazione in materia.

Servizi agricoli (uso 6.2): questo uso comprende i fabbricati al diretto servizio delle attività aziendali, quali i depositi di mezzi d'opera, di materiali d'uso e di prodotti agricoli e zootecnici, gli spacci di prodotti aziendali, nonché i ricoveri per allevamenti destinati all'autoconsumo ed i locali di prima trasformazione di prodotti per l'autoconsumo.

Allevamenti aziendali/interaziendali (uso 6.3): questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere quando sono collegati all'azienda agricola singola o associata che disponga di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente asservito con l’attività di allevamento e di coltivazione del fondo, ogni 340 Kg/Ha di azoto contenuto negli effluenti di allevamento nelle Zone non vulnerabili da nitrati e ogni 170 Kg/Ha di azoto contenuto negli effluenti di allevamento nelle Zone vulnerabili da nitrati;

Impianti zootecnici produttivi (uso 6.4): questo uso comprende allevamenti zootecnici di ogni genere nei quali sono superati i parametri per ettaro di cui al punto precedente. Questo uso è consentito solo per il mantenimento degli impianti già esistenti alla data di adozione del PSC, salvo diversa indicazione del Piano Zonale Agricolo nel rispetto del Reg. CEE n° 2066/1992 che definisce la densità di bestiame per ettaro che il territorio può sopportare, definito in UBA (unità bestiame adulto), ed è correlata alla superficie foraggiera aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti in azienda.

Impianti agroalimentari (uso 6.5): questo uso comprende le strutture di prima lavorazione e trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando tali strutture sono collegate con le aziende agricole singole o associate, e ne trattano i relativi prodotti.

Impianti tecnici complementari (uso 6.6): questo uso comprende le strutture per il diretto

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svolgimento di attività di servizio e di supporto alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, e che tuttavia sono esterne a queste, quali silos, serbatoi e magazzini, rimesse per macchine di contoterzisti, e simili.

Serre fisse (uso 6.7): questo uso comprende le serre per coltivazioni intensive con manufatti specialistici fissi nei quali è reso artificiale il supporto del terreno di coltura; negli altri casi le serre rientrano semplicemente fra le tecniche agronomiche.

Allevamenti ittici (uso 6.8): questo uso comprende gli invasi, le vasche e i laghetti destinati alla attività di itticoltura, con le relative infrastrutture di supporto.

Lagoni di accumulo liquami (uso 6.9): questo uso comprende tutte le opere per la costruzione e l'esercizio dei lagoni zootecnici ad uso di fertirrigazione; esso è regolato dalla specifica normativa di settore.

7 - FUNZIONI SPECIALI

Infrastrutture per il territorio (uso 7.1): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di infrastrutture tecniche al servizio del territorio e degli usi urbanistici ivi previsti.

Opere di salvaguardia ecologico-ambientale (uso 7.2): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di opere per la salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale; comprende altresì le opere inerenti la realizzazione di aree di riequilibrio ecologico di cui alla Del. Reg. E.R. n° 848/1992.

Orti urbani (uso 7.3): questo uso comprende le attività di conduzione di orti urbani a scopo sociale e ricreativo, con le piccole attrezzature complementari ed i servizi di uso comune necessari.

Impianti per la distribuzione carburanti e servizi auto (uso 7.4): questo uso comprende le diverse tipologie di impianti per la distribuzione carburanti al servizio diretto della rete stradale, nonché i servizi all’auto e all’automobilista.

Attività estrattive (uso 7.5): questo uso comprende le attività di coltivazione delle cave e tutte le attività direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di risistemazione del suolo; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge e dal relativo Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.).

Campeggi e campi nomadi (uso 7.6): questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in strutture abitative temporanee/precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

Allestimenti cimiteriali (uso 7.7): questo uso comprende tutte le opere funerarie e complementari che si eseguono nei cimiteri; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.

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4 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

(art. 6, comma 4, LR 31/2002)

Indice delle Sezioni:

1. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA)

2. Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire

3. Definizione dei contenuti di alcuni atti o elaborati

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Sezione 1. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA)

(atto o elaborato) (quando occorre)

Documentazione generale

1.1. Titolo ad intervenire (1)

Per tutti gli interventi.

1.2. Documentazione catastale (1)

Per tutti gli interventi.

1.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria

Per tutti gli interventi.

1.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell’

impresa cui si intendono affidare i lavori

Per tutti gli interventi (art. 10, comma 3, LR 31/2002).

1.5. DURC (documento unico di regolarità contributiva) e

dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90,

comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008

Per tutti gli interventi che prevedano l’esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9,

lettera c, DLgs 81/2008).

1.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 99, DLgs 81/2008

(relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)

Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o

un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-

giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs

(1): Vedi definizione dei contenuti nella Sezione 3.

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106/2009).

La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell’inizio

dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).

In mancanza di notifica, la DIA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs

81/2008).

Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla DIA, il titolare dichiara in essa di riservarsi la

relativa presentazione prima della data di inizio dei lavori indicata nel titolo.

1.7. Elenco precedenti edilizi (1) Per tutti gli interventi su manufatto esistente.

1.8. Calcolo del contributo di costruzione (1) e

ricevuta del versamento

Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all’articolo 30,

comma 1, della LR 31/2002 (art. 10, comma 2, e art. 27, LR 31/2002).

1.9. Modello Istat Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni

ISTAT, ai sensi dell’art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).

1.10. Certificato di imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma

1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla

strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR

20/2000).

Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto

1.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto (2)

Per tutti gli interventi.

(2): Vedi definizione dei contenuti nella Sezione 3.

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49

1.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) (1)

Per tutti gli interventi.

1.13. Relazione tecnico descrittiva (1)

Per tutti gli interventi.

1.14. Asseverazione di conformità (1)

Per tutti gli interventi (art. 10, comma 1, LR 31/2002).

1.15. Elaborati grafici dello stato legittimo (1)

Quando la DIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi

dell’art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell’immobile, risultante dai precedenti

titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto). 1.16. Elaborati grafici comparativi tra

stato di fatto e stato legittimo (1)

1.17. Elaborati grafici di progetto (1)

Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un

accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004.

1.18. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e

rosso) (1)

Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui la

DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR

23/2004.

Altra documentazione tecnica

1.19. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla

normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o

dichiarazione asseverata di intervento non soggetto

- Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all’art.

1, DM 14/6/1989 n. 236, all’art. 24, L 104/1992, e di cui all’art. 77, DPR

380/2001;

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di

intervento non soggetto alla normativa per l’eliminazione o superamento delle

barriere architettoniche.

1.20. Progetto strutturale o relazione tecnica sulla riduzione del rischio sismico, con asseverazione ed elaborati

- La documentazione progettuale richiamata occorre nei casi di cui all’art. 9,

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50

grafici relativi agli schemi e alle tipologie della struttura (art. 10, LR

19/2008) o asseverazione di intervento non soggetto

LR 19/2008;

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di

intervento non soggetto alla normativa per la riduzione del rischio sismico.

1.21. Relazione geotecnica e/o geologica (DM 11/3/1988 DM 14/1/2008, Capo 6)

Per gli interventi di cui al punto A.1 del DM 11/3/1988 [nuova costruzione (edifici, corpi accessori, piscine), ampliamento e

sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, scavi e rinterri, muri di

sostegno, piscine, opere di consolidamento e sostegno terreni, etc.], con le

semplificazioni previste per interventi di “modesto rilievo”, e la possibilità di

utilizzare la documentazione relativa a precedenti indagini.

1.22. Relazione sul rispetto dei requisiti cogenti

Qualora i requisiti cogenti, di cui alla DGR 268/2000 e 21/2001, siano stati recepiti dal

Comune.

1.23. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM

5/12/1997)

Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell’Ambiente 9/3/1999).

1.24. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)

Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o

ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).

1.25. Progetto e relazione sul rispetto dei requisiti di risparmio energetico (DLgs

192/2005 - DLgs 311/2006 - DCR 156/2008 - DM 22/11/2008 n. 37)

Per gli interventi che contemplino nuovi impianti in edifici esistenti, o

ristrutturazione di edifici ed impianti (con le modalità previste all’art. 3, commi 2 e 3,

DLgs 192/2005), e per gli interventi indicati nell’art. 3 della direttiva approvata

con DCR 156/2008.

1.26. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR

19/2003 – DGR 2263/2005)

Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di

illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata

con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del

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51

12/10/2006)

1.27. Relazione asseverata terre e rocce da scavo

Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo,

esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato

naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, DLgs

152/2006).

1.28. Documentazione di impatto acustico

Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri

commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR

15/2001).

1.29. Documentazione previsionale del clima acustico

Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione

occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi

di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR

15/2001 - DGR 673/2004).

1.30. Comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati

da elettrodotti

Se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione

occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori

a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel

territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).

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Richieste di autorizzazioni da allegare alla DIA

Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nulla-osta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere sempre presentate tramite lo

sportello unico per l’edilizia (SUE), contestualmente alla DIA. In tutti i casi è possibile presentare l’eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono

essere accompagnate dalla prevista documentazione. L’inizio dei lavori è sempre subordinato al rilascio dell’atto (autorizzazione, nulla-osta,

valutazione o parere favorevole).

( atti di competenza del Comune )

1.31. Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)

Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art.

157).

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo

dell’autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di DIA in sanatoria.

1.32. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di

competenza comunale

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992

e DPR 495/1992).

1.33. Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico

(competenza Comune o Comunità montana) (RD 3267/1923 - Artt. 148-149-

150, LR 3/1999)

Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi

nell’elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del

11/7/2000.

1.34. Richiesta di valutazione d’incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di pre- valutazione d’incidenza di interventi) (competenza Comune o Ente Parco)

Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli

interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e

DGR 1191/2007)

1.35. Richiesta di autorizzazione sismica L’autorizzazione occorre:

- (in tutti i Comuni) per gli interventi di cui all’art. 11, comma 2, LR 19/2008 (art.

5, comma 1, LR 23/2009);

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- (solo per i Comuni classificati a media o alta sismicità), dal 01.06.2010, per tutti i lavori di cui all’art. 9, comma 1, LR

19/2008 (art. 11, comma 1, LR 19/2008; art. 5, comma 1, LR 23/2009).

( atti di competenza di altre Amministrazioni )

1.36. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di

competenza provinciale o statale (ANAS)

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs

285/1992 e DPR 495/1992).

1.37. Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza comando

provinciale vigili del fuoco) o dichiarazione di intervento non soggetto

(DM 16/2/1982 e DPR 37/1998)

- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali,

attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM 16/2/1982.

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa

sulla prevenzione incendi.

1.38. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati

dalla Parte II del DLgs 42/2004

Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004.

1.39 Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening

(LR 9/1999)

Per gli interventi previsti dall’articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbia previsto che l'esito favorevole della

VIA abbia anche valore di titolo abilitativo).

1.40. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR

1446/2007)

Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007.

1.41. Richiesta di nulla-osta dell’Ente Parco

- Per parchi regionali o interregionali: interventi, impianti, opere che comportino

trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Resta escluda la zona

“D” del parco (art. 40, LR 6/2005);

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- Per parchi nazionali: L 394/1991 e decreto ministero dell’ambiente

14/12/1990.

1.42. Richiesta di autorizzazione idraulica del STB (servizio

tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della

competenza sul corso d’acqua)

Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con

RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).

1.43. Richiesta di nulla-osta in deroga all’interno di fasce di rispetto di

competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali

Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di

infrastrutture o zone militari.

1.44. Richiesta di autorizzazione dell’autorità marittima o portuale

Per gli interventi da eseguirsi entro 30 m dal confine del demanio marittimo (codice

della navigazione).

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Sezione 2. Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire

(atto o elaborato) (quando occorre)

Documentazione generale

2.1. Titolo ad intervenire (3)

Per tutti gli interventi (art. 13, comma 1, LR 31/ 2002).

2.2. Documentazione catastale (1)

Per tutti gli interventi.

2.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria

Per tutti gli interventi.

2.4. Elenco precedenti edilizi (1)

Per tutti gli interventi su manufatto esistente.

2.5. Calcolo del contributo di costruzione (1)

Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all’articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (at. 27, LR

31/2002).

2.6. Modello Istat

Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni

ISTAT, ai sensi dell’art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).

2.7. Certificato di imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, della LR 31/2002), e nelle altre

eventuali ipotesi contemplate dalla

(3): Vedi definizione dei contenuti nella Sezione 3.

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strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR

20/2000).

Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto

2.8. Documentazione fotografica dello stato di fatto (1)

Per tutti gli interventi.

2.9. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) (1)

Per tutti gli interventi.

2.10. Relazione tecnico descrittiva (1)

Per tutti gli interventi.

2.11. Asseverazione di conformità (1)

Per tutti gli interventi (art. 13, comma 2, LR 31/ 2002).

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2.12. Elaborati grafici dello stato legittimo (1)

Quando il permesso di costruire consiste in (o comprende) un accertamento di

conformità, ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell’immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi,

non corrisponde allo stato di fatto) 2.13. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo (1)

2.14. Elaborati grafici di progetto (1)

Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui il permesso di costruire integri

solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004.

2.15. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e

rosso) (1)

Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui il

permesso di costruire integri solo un accertamento di conformità ai sensi

dell’art. 17, LR 23/2004.

Altra documentazione tecnica

2.16. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla

normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o

dichiarazione asseverata di intervento non soggetto

- Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all’art.

1, DM 14/6/1989 n. 236, all’art. 24, L 104/1992, e di cui all’art. 77, DPR

380/2001;

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di

intervento non soggetto alla normativa per l’eliminazione o superamento delle

barriere architettoniche.

2.17. Progetto strutturale o relazione tecnica sulla riduzione del rischio sismico, con asseverazione ed elaborati

grafici relativi agli schemi e alle tipologie della struttura (art. 10 LR 19/2008) o

asseverazione di intervento non soggetto

- La documentazione progettuale richiamata occorre nei casi di cui all’art. 9,

LR 19/2008;

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di

intervento non soggetto alla normativa per la riduzione del rischio sismico.

2.18. Relazione geotecnica e/o geologica (DM 11/3/1988; DM 14/1/2008, Capo 6)

Per gli interventi di cui al punto A.1 del DM 11/3/1988 [nuova costruzione (edifici, corpi accessori, piscine), ampliamento e

sopraelevazione, demolizione e

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58

ricostruzione, scavi e rinterri, muri di sostegno, piscine, opere di consolidamento

e sostegno terreni, etc.], con le semplificazioni previste per interventi di

“modesto rilievo”, e la possibilità di utilizzare la documentazione relativa a

precedenti indagini.

2.19. Relazione sul rispetto dei requisiti cogenti

Qualora i requisiti cogenti, di cui alla DGR 268/2000 e 21/2002, siano stati recepiti dal

Comune.

2.20. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM

5/12/1997)

Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell’Ambiente 9/3/1999).

2.21. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L

46/90)

Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o

ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).

2.22. Progetto e relazione sul rispetto dei requisiti di risparmio energetico (DLgs

192/2005 - DLgs 311/2006 - DCR 156/2008 - DM 22/11/2008 n. 37)

Per gli interventi che contemplino nuovi impianti in edifici esistenti, o

ristrutturazione di edifici ed impianti (con le modalità previste all’art. 3, commi 2 e 3,

DLgs 192/2005), e per gli interventi indicati nell’art. 3 della direttiva approvata

con DCR 156/2008.

2.23. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR

19/2003 – DGR 2263/2005)

Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di

illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche

circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006).

2.24. Relazione asseverata terre e rocce da scavo

Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo,

esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato

naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (artt. 186 e 266, comma 7, DLgs

152/2006).

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59

2.25. Documentazione di impatto acustico

Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri

commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR

15/2001).

2.26. Documentazione previsionale del clima acustico

Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione

occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi

di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR

15/2001 - DGR 673/2004).

2.27. Comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati

da elettrodotti

Se non è già stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione

occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori

a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel

territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).

Richieste di autorizzazioni da allegare alla richiesta di permesso di costruire

Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nulla-osta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere sempre presentate tramite lo sportello unico per l’edilizia (SUE), contestualmente alla richiesta di

permesso di costruire. In tutti i casi è possibile presentare l’eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. Per ogni atto si specifica se esso costituisce condizione per il rilascio del permesso di costruire, oppure condizione per l’inizio dei

lavori.

( atti di competenza del Comune )

2.28. Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità

Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1 lett. d, e art.

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60

paesaggistica (DLgs 42/2004)

157).

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo

dell’autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di permesso in sanatoria.

Il rilascio dell’autorizzazione (o il positivo accerta-mento di compatibilità) è

necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire

2.29. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di

competenza comunale

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992

e DPR 495/1992).

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

2.30. Richiesta di valutazione d’incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di pre- valutazione d’incidenza di interventi) (competenza Comune o Ente Parco)

Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della “Rete Natura 2000” (esclusi gli

interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e

DGR 1191/2007).

L’esito favorevole della valutazione d’incidenza è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire (art. 5, comma 7,

DPR 357/1997).

2.31. Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico

(competenza Comune o Comunità montana) (RD 3267 /1923 – Artt. 148-149-

150, LR 3/1999)

Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi

nell’elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del

11/7/2000.

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

2.32. Richiesta di autorizzazione sismica L’autorizzazione occorre:

- (in tutti i Comuni) per gli interventi di cui all’art. 11, comma 2, LR 19/2008 (art.

5, comma 1, LR 23/2009);

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- (solo per i Comuni classificati a media o alta sismicità), dal 01.06.2010, per tutti i lavori di cui all’art. 9, comma 1, LR

19/2008 (art. 11, comma 1, LR 19/2008; art. 5, comma 1, LR 23/2009).

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

( atti di competenza di altre Amministrazioni )

2.33. Richiesta di autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale

(ANAS)

Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs

285/1992 e DPR 495/1992).

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

2.34. Richiesta di parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza comando

provinciale vigili del fuoco) o dichiarazione di intervento non soggetto

(DM 16/2/1982 e DPR 37/1998)

- Il parere è necessario in caso di costruzione o trasformazione di locali,

attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM 16/2/1982.

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa

sulla prevenzione incendi.

Il rilascio del parere di conformità è necessario ai fini del rilascio del permesso

di costruire.

2.35. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati

dalla Parte II del DLgs 42/2004

Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 del DLgs 42/2004.

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

2.36. Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening

(LR 9/1999)

Per gli interventi previsti dall’articolo 4 della LR 9/1999 (qualora il Comune non abbia previsto che l'esito favorevole della

VIA abbia anche valore di titolo

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abilitativo).

L’esito favorevole della VIA è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.

2.37. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR

1446/2007)

Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007.

Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del permesso

di costruire.

2.38. Richiesta di nulla-osta dell’Ente Parco

- Per parchi regionali o interregionali: interventi, impianti, opere che comportino

trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Resta escluda la zona

“D” del parco (art. 40, LR 6/2005);

- Per parchi nazionali: L 394/1991 e decreto ministero dell’ambiente

14/12/1990.

Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.

2.39. Richiesta di autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a

seconda della competenza sul corso d’acqua)

Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con

RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

2.40. Richiesta di nulla-osta in deroga all’interno di fasce di rispetto di

competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali

Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di

infrastrutture o zone militari.

Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini dell’inizio lavori.

2.41. Richiesta di autorizzazione dell’autorità marittima o portuale

Per gli interventi da eseguirsi entro 30 m dal confine del demanio marittimo (codice

della navigazione).

Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori.

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Sezione 3. Definizione dei contenuti di alcuni elaborati

numeraz.

elaborati Elaborato Contenuti

1.1.

2.1.

Titolo ad intervenire

Concerne la legittimazione dell’intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell’effettiva disponibilità dell’area o dell’edificio oggetto

dell’intervento.

La documentazione consiste in:

- copia dell'atto di proprietà oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000)

relativa al titolo di disponibilità dell’immobile;

- copia dell’eventuale provvedimento di concessione d’uso di suolo pubblico (qualora l’opera

insista su suolo pubblico).

1.2.

2.2.

Documentazione catastale

Estratto di mappa e certificato catastale validati dal tecnico progettista (la planimetria catastale, se

esistente, verrà presentata qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive del manufatto).

1.7.

2.4.

Elenco precedenti edilizi

Elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune, riferiti all’immobile

oggetto di intervento.

In assenza di tali atti potrà essere presentata documentazione catastale di impianto (1939) o altri

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documenti probatori.

E’ necessario elencare anche eventuali valutazioni preventive già rilasciate, piani attuativi connessi con

l'intervento, titolo abilitativo per opere di urbanizzazioni connesse con l'intervento o precedenti progetti presentati sullo stesso lotto e non realizzati.

1.8.

2.5.

Calcolo del contributo di costruzione

Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 30, LR 31/2002, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di

calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR 1108/1999).

Eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal RUE (art. A-26, commi 7 e 10, LR

20/2000).

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1.11.

2.8.

Documentazione fotografica dello

stato di fatto

Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali.

Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

1.12.

2.9.

Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)

Per interventi di nuova costruzione : planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici

del terreno, le distanze dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle

specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all’area di intervento) e di ogni elemento

che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di

rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili

dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle

strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali).

Per interventi su edifici esistenti : planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta

l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle

distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle

parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere

adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illumino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le

informazioni utili a comprendere la consistenza

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dell’immobile su cui si interviene.

1.13.

2.10.

Relazione tecnico descrittiva

Deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.);

- tipologia del manufatto;

- ubicazione dell'intervento;

- classificazione urbanistica;

- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di

rispetto, servitù di uso pubblico);

- (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione;

conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi pertinenziali

ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei

reflui;

- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e

relazione con il contesto).

La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati):

- asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 13, comma 2, LR 31/2002 (vedi punto successivo);

- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere

architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.;

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1.14.

2.11.

Asseverazione di conformità

Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del

progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed

igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002).

Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 (anche nel caso dei cd. “titoli misti”, di “parziale sanatoria” e di autorizzazione di nuovi

interventi), i contenuti dell’asseverazione relativi alla normativa tecnica per l’edilizia (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione

barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle

opere stesse;

In particolare, per la normativa sulla sicurezza sismica, l’asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008:

o la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio

o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse,

o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro

realizzazione,

o che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o

depositato il progetto ai sensi della LR 19/2008) per adeguare l’opera alla normativa tecnica vigente al

momento della richiesta di sanatoria.

Elaborati grafici dello

Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile

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1.15.

2.12.

stato legittimo per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA eseguibile). Per i fabbricati

costruiti fuori dai centri abitati prima del 01.09.1967 in assenza di strumenti urbanistici (entrata in vigore della L. 765/1967), tale documentazione può essere sostituita

da copia della planimetria catastale d'impianto.

1.16.

2.13.

Elaborati grafici comparativi tra stato

di fatto e stato legittimo

Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del

manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo

o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato;

devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si

rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

1.17.

2.14.

Elaborati grafici di progetto

Gli elaborati devono ricomprendere:

- Planimetria generale di progetto, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai

confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in

progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce

di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione

delle aree verdi con le essenza arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento

utile per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

- Planimetria in scala adeguata ( di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle reti tecnologiche all'esterno dell'edificio e l'eventuale

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posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro

elemento tecnico principale;

- Piante di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei

fabbricati, con l’indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e

accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze,

volumi tecnici e lucernai;

- Sezioni di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere

compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di due;

- Prospetti di progetto, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei

materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in

aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;

- Eventuali particolari architettonici in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell’opera

progettata.

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti

potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui

prospetti, distanze dai confini etc.

1.18.

2.15.

Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto

(giallo e rosso)

Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione

dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con

campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi

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esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi

sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.