Proseguendo con i fondamentali: la normativa Italiana ed...

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Manuela Monti Clinical Research Coordinator IRST-IRCCS Meldola [email protected] Proseguendo con i fondamentali: la normativa Italiana ed Europea

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Manuela MontiClinical Research CoordinatorIRST-IRCCS [email protected]

Proseguendo con i fondamentali: la normativa Italiana ed Europea

Regolamento: si applica in tutti i paesi dell’UE

Direttiva: devono essere recepite nell'ordinamento nazionale dei diversi paesi

Linee guida: non sono vincolanti

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Direttiva 2001/20/CE:

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (Recepita con D.Lvo n. 211/2003)

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Direttiva 2005/28/CE

Stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione dei medicinali (Recepita con D.Lgs n. 200/2007)

NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO

DIRETTIVE REGOLAMENTI

D. Lvo 24/06/2003

n. 211

RIFERIMENTO PER LO

SVOLGIMENTO DELLE

SPERIMENTAZIONI CLINICHE

PER STUDI CON FARMACI

(no osservazionali))

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l’ISS è autorità competente per tutte le

Sperimentazioni di fase I (con farmaci di

NUOVA e NON NUOVA istituzione).

Art. 15 – Farmacie ospedaliere autorizzate

alla produzione, Art 16 - Laboratori pubblici

per la preparazione di radiofarmaci per

medicina nucleare autorizzati alla

produzione

D. Lvo 6/11/2007 - n. 200

“Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione

all’Autorità competente, per la comunicazione di

emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al

comitato etico.”

DM del 21/12/2007“Decreto CTA”

Sperimentazioni che utilizzano farmaci già autorizzati al commercio, anche se utilizzati per diversa indicazione terapeutica, con diverso dosaggio o forma farmaceutica

Ricerca che non ha come obiettivola commercializzazione di un nuovo farmaco, mache risponde all’esigenza di determinareun miglioramento delle strategie assistenziali

DM 17/12/2004

Promotore no profit

Dati non utilizzabili

per registrazione

SI SEGUONO I

PRINCIPI DELLE

GCP

NO PROFIT:

PECULIARITA’

ITALIANA..

Farmacovigilanza:Determinazione AIFA 20

settembre 2012

Adozione linea guida CT-3 e ICH E2F

e istituzione di una banca dati

relativa al monitoraggio della

sicurezza dei medicinali in

sperimentazione clinica

“LEGGE BALDUZZI”Legge 8 novembre 2012, n°189

• AIFA diventa Autorità competente

(AC) per gli studi di fase I-II-III-IV

• per gli studi di fase I (5% delle

sperimentazioni), AIFA si avvale

della collaborazione tecnica dell’ISS

(supporto tecnico ISS e autorizzazione

formale di AIFA)

Terapie avanzate - ATMPs (terapia

genica, terapia cellulare, prodotti

di ingegneria tissutale)

Valutazione AIFA

con supporto ISS

ed approvazione

finale scritta

CTS

Nuovo regolamento UE

(536/2014)

Garantire un rapido accesso a nuovi

trattamenti innovativi e che l'Unione

rimanga attrattiva come luogo di

conduzione di sperimentazioni cliniche.

Si applica a tutti gli studi cliniciinterventistici

REVISIONE TEMPISTICHE:

PORTALE NON PRONTO!

Marzo 2020!!

DB Europeo

DB europeo

Eudra-vigilance

Osservatorio

EudraCT

Vale il silenzio assenso!

Aspetti generali

e scientifici

Aspetti etici e di fattibilità

locale

SMR

SM

• DB unico

• sperimentazioni a basso livello di intervento

• alcuni aspetti del consenso informato

• sperimentazioni in situazioni di emergenza

• co-sponsorizzazione

• dati visibili al pubblico; maggiore trasparenza

sui dati e risultati

• lingua inglese!!!

NOVITA’

GCP in TOTO

• Farmaco secondo AIC oppure per un’indicazione diversa ma con dati scientifici a supporto o uso consolidato basso livello di intervento

• Farmaco secondo AIC oppure per un’indicazione diversa ma senza dati scientifici a supporto o uso consolidato oppure farmaco senza AIC sper. clinica

SC a basso livello di intervento

• Norme meno severe su monitoraggio, fascicolo permanente e tracciabilità dei medicinali

• Approccio condizionato al rischio

• Non è richiesta un’assicurazione supplementare (esiste già un sistema di risarcimento applicabile?)

SC a basso livello di intervento

Consenso informato

Laddove il soggetto non sia in grado di scrivere il consenso può essere registrato mediante appositi strumenti alternativi, ad esempio registrazioni audio o video.

Consenso informato

• Una sperimentazione clinica può avere uno o piupromotori

• Possono esistere reti aperte e informali di ricercatori o istituti di ricerca che conducono congiuntamente una sperimentazione clinica. Tali reti dovrebbero poter essere co-promotoridi una sperimentazione clinica. I co-promotoripossono ripartirsi le responsabilità sulla base di un accordo contrattuale.

Co-sponsorizzazione

Accessibilità dei dati

Il promotore dovrebbe presentare la sintesi dei risultati entro 1 anno dal termine della SC indipendentemente dall’esito.

Dati visibili a pazienti

Valutare impatto sui

pazienti

Determina Fase 1

Per tutte le fasi I (farmaci nuovi, associati in maniera

nuova, nuova via di somministrazione, fasi I/II, I/III……)

REQUISITI

STRUTTURALIREQUISITI DEL

PERSONALE

(organigramma,

team dedicato)

PROCEDURE

GCP in TOTO

Uso compassionevole DM 07/09/2017

In vigore 02/12/2017

Fornitura gratuita di:

- Medicinale senza AIC, sottoposto a

sperimentazione

- Medicinali in commercio (con AIC) ma

usati secondo diversa indicazione (off

label)

- Medicinali autorizzati ma non ancora

disponibili per i pazienti (regioni, prezzo)

Legge Lorenzin

Legge LORENZIN

Legge LORENZIN

Legge LORENZIN

Legge LORENZIN

40 COMITATI

ETICI!!

Legge LORENZIN

CONCLUSIONI

Nel corso degli anni si è osservata una progressivaregolamentazione che ha innalzato il profilo qualitativo dellesperimentazioni

Complessa e onerosa l’approvazione e conduzione di una sperimentazione

GRAZIE PER

L’ATTENZIONE

[email protected]

BACK UP SLIDES

E’ opportuno che Università e altri istituti di

ricerca abbiano la facoltà, ove ricorrano

determinate circostanze previste dalla

legislazione applicabile in materia di

protezione dei dati, di raccogliere i dati

relativi a sperimentazioni cliniche per

utilizzarli per successive ricerche

scientifiche, ad esempio a fini di ricerca in

ambito medico, naturalistico o sociologico.

Ai fini della raccolta dati in tal senso e

necessario che il soggetto acconsenta

all'utilizzo dei suoi dati in modo diverso da

quanto previsto nel protocollo della

sperimentazione clinica e abbia il diritto di

revocare tale consenso in ogni momento.

E altresì necessario che i progetti di ricerca

basati su simili dati siano preventivamente

sottoposti a valutazioni che siano adeguate

Garante della privacy

?

Consenso informato allargato

• Quando le modalità semplificate per l’acquisizione del CInon sono in contraddizione con il diritto nazionale dello stato membro interessato

• Quando la metodologia presuppone la designazione di gruppi di soggetti piuttosto che soggetti singoli per la somministrazione di diversi medicinali sperimentali (cluster trials) (In uno stesso stato membro)

• Quando si tratta di SC a basso livello di intervento e i medicinali sono utilizzati in conformità all’AIC

• Quando non vi sono interventi diversi dal trattamento standard dei soggetti interessati

• Il protocollo giustifica i motivi per l’acquisizione di questo CI

Consenso informato semplificato

• Assenso del minore: Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto nazionale che richiede, in aggiunta al consenso informato fornito dal rappresentante legalmente designato, che anche un minore in grado di formarsi un'opinione propria e di valutare le informazioni fornitegli dia il proprio assenso a partecipare a una sperimentazione clinica

Consenso informato - assenso

IN ITALIA

Circa 50% fase III

Circa 40% fase I-II

Circa 10% fase IV

(interventistici e non)Rischio

Rischio

Rischio

20-30 % no profit

10-15% monocentrici