PRONTUARIO DELLE - Polizialocale...1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU’ RICORRENTI NEI CONTROLLI...
Transcript of PRONTUARIO DELLE - Polizialocale...1 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU’ RICORRENTI NEI CONTROLLI...
-
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU’ RICORRENTI NEI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE
Polizialocale.com
2020
GIUSEPPE CARMAGNINI
-
1
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI PIU’ RICORRENTI NEI CONTROLLI DELLA
POLIZIA LOCALE Norme in vigore dal 18 maggio 2020
Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33
DPCM 17 maggio 2020
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, in vigore
dal 24 maggio 2020;
Il presente prontuario è stato predisposto alla luce del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del DPCM 17
maggio 2020 ed è necessario dare atto che alcune disposizioni devono essere lette alla luce delle ordinanze
che molte Regioni hanno emanato, che derogano rispetto ad alcune prescrizioni nazionali, oppure
dispongono norme più restrittive a livello regionale; altre volte si limitano a ripetere inutilmente le
prescrizioni già contenute nei decreti o nei protocolli allegati. Si aggiunga che il Sindaco può emanare
ordinanze sulle medesime materie.
Si è cercato di fornire uno strumento, ricco di note, per i casi che più frequentemente possono ricadere
nell’ambito operativo della Polizia Locale, consapevoli della scarsa coerenza di molte disposizioni dei
decreti, di cui in parte di è dato conto nelle note di commento, nonché della difficoltà ulteriore di
coordinamento con le disposizioni regionali e comunali.
Le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 restano in vigore fino al 14 giugno 2020, mentre quelle del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, resteranno in vigore per tutto lo stato di emergenza, attualmente
fissato fino al 31 luglio 2020. Resta fermo al momento il sistema sanzionatorio disciplinato dal decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020, n. 35, in vigore
dal 24 maggio 2020; per le violazioni commesse da tale data la sanzione ha limiti edittali fissati da 4.00,00 a
1.000,00 euro, mentre prima di tale data era fissata nei limiti edittali da 400,00 a 3.000,00 euro. Il sistema
sanzionatorio è sommariamente riassunto nelle note del primo caso, richiamate poi dalle altre ipotesi
sanzionatorie.
La complessità dei protocolli rende difficile, se non impossibile, la prontuarizzazione di tutte le violazioni,
per cui si è cercato di rappresentare quelle più importanti previste dagli allegati al DPCM, fermo restando
che le Regioni hanno emanato i protocolli per la maggior parte delle attività, prevalenti o ripetitivi delle
disposizioni nazionali. Esistono poi una serie di precetti appena accennati, di difficile inquadramento e una
sera di raccomandazioni, che, come tali, non sono sanzionabili.
-
2
Sommario
1. Spostamento non motivato fuori della Regione in cui la persona si trova .......................... 4
2. Spostamento non motivato fuori dello Stato in cui la persona si trova ............................... 6
3. Obbligo di avvertire il medico rimanere al domicilio con sintomi e febbre ......................... 7
4. Violazione della quarantena precauzionale (persone di cui ancora non sia accertata la
positività) .................................................................................................................................................. 8
5. Violazione della quarantena da parte di positivi al Covid-19 .................................................. 9
6. Divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico .......................................10
7. Modalità di accesso nei giardini e nei parchi pubblici e gestione dei medesimi (4) .........11
8. Attività ludico-ricreative organizzate per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti
con presenza di operatori addetti, nel contesto di giardini, parchi e luoghi similari ...............13
9. Attività ludico-ricreative organizzate per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti
con presenza di operatori addetti – CENTRI ESTIVI .......................................................................15
10. Violazioni delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività sportiva o motoria ...........17
11. Divieto di svolgimento di eventi e competizioni sportive – luoghi pubblici o privati ...18
12. Prescrizioni per lo svolgimento si sessioni di allenamento consentite ..........................19
13. Obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici ............................................20
14. Attività sportiva di base e motoria in palestre, centri sportivi, piscine, etc....................21
15. Prescrizioni per le manifestazioni pubbliche ........................................................................25
16. Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo ........................26
17. Inosservanza delle prescrizioni per cinema, teatri, etc.......................................................27
18. Modalità di accesso nei luoghi di culto..................................................................................29
19. Modalità di svolgimento delle funzioni religiose. .................................................................30
20. Inosservanza della sospensione dei servizi per l’infanzia, attività didattica nelle
scuole, università etc. ...........................................................................................................................31
21. Prescrizioni per musei e altri luoghi di cultura .....................................................................32
22. Inosservanza della sospensione dei congressi e della convegnistica ............................34
23. Inosservanza della sospensione delle attività dei centri termali e centri benessere ....35
24. Divieto di permanenza nelle sale di attesa dei DEA e dei PS ............................................36
25. Divieto di accesso nelle RSA ...................................................................................................37
26. Inosservanza delle prescrizioni per attività commerciali al dettaglio ..............................38
27. Inosservanza delle prescrizioni per i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie,
etc.) .......................................................................................................................................................41
28. Inosservanza della delle prescrizioni per i servizi alla persona ........................................44
29. Inosservanza delle prescrizioni per le attività degli stabilimenti balneari ......................46
30. Inosservanza delle prescrizioni per le strutture ricettive ...................................................48
-
3
31. Inosservanza dei protocolli nelle attività produttive industriali e commerciali .............50
32. Inosservanza delle misure di informazione e prevenzione ................................................51
33. Prescrizioni relative all’uso delle mascherine ......................................................................52
34. Prescrizioni relative al trasporto pubblico di persone mediante autoveicoli .................53
35. Violazioni alle ordinanze del Sindaco per l’emergenza Covid-19 .....................................55
36. Violazioni alle ordinanze della Regione per l’emergenza Covid-19 ..................................56
-
4
Art. 1, c. 2 e art. 2, c. 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
In data antecedente al 3 giugno 2020, effettuava uno spostamento al di fuori della Regione in cui
si trovava, non motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di assoluta urgenza,
ovvero da motivi di salute
Note
(1) Ambito extraregionale. L’articolo 1, c. 2, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fino al 2 giugno 2020
vieta gli spostamenti al di fuori della Regione in cui la persona si trova, salvo il caso in cui questi siano
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute. In ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza situato al di fuori
della Regione in cui una persona si trova attualmente. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza non saranno consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione
in cui la persona si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati. Alcune
Regioni hanno introdotto ulteriori prescrizioni. Dal 3 giugno 2020 potranno essere introdotte specifiche
restrizioni ai sensi dell’art. 2 del d.l. 19/2020, quindi con provvedimento statale, in caso di aggravamento della
diffusione del contagio.
(2) Procedimento sanzionatorio. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative segue le regole della
legge 24 novembre 1981, n 689, salvo che per quello che concerne il pagamento in misura ridotta che può
essere ulteriormente ridotto del 30% con applicazione dell’articolo 202 del codice della strada. In tal senso va
rammentato che attualmente i termini per il pagamento in misura ridotta sono sospesi fino al 15 maggio 2020
e che sino al 31 maggio 2020 è applicata la riduzione del 30%, se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla
contestazione o notificazione del verbale, in luogo dell’ordinario termine di 5 giorni previsto dall’articolo 202
del codice della strada. Tale beneficio ulteriore, applicato in via straordinaria, secondo le indicazioni
ministeriali cessa tassativamente il 31 maggio 2020 e di conseguenza, per un verbale notificato il 20 maggio
2020 non ci saranno 30 giorni per usufruire della riduzione del 30%, ma questa si applicherà solo se il
pagamento avverrà entro il 31 maggio 2020; pertanto, per l’esempio proposto, dal 1° giugno 2020 il
pagamento potrà essere solo quello del minimo edittale ordinario.
(3) Reiterazione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Nonostante qualche dubbio sollevato dalla
dottrina, si ritiene che a fattispecie rientri nella disciplina dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.
689.
(4) Autorità competente e destinazione dei proventi. Gli scritti difensivi devono essere indirizzati al prefetto
della provincia in cui la violazione è stata commessa se si tratta di un illecito previsto dal DPCM, ovvero alla
Regione se si tratta di violazioni alle ordinanze regionali adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 25
aprile 2020, n. 19, oppure al Sindaco per le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi della medesima
disposizione. I proventi sono destinati, rispettivamente, allo Stato, alla Regione e al Comune.
(5) Modalità di pagamento. Se i proventi sono di spettanza dello Stato, Il pagamento dovrà essere effettuato
mediante bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 “Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero
dell’Interno” PG 6 “Altre entrate di carattere straordinario”, IBAN IT 12 A 0100003245350014356006 (intestato
a Tesoreria Centrale di Roma). Nella causale del versamento deve essere indicato il numero del verbale, la
data e la Provincia ove è avvenuto l’accertamento. Copia dell’attestazione del bonifico effettuato dovrà essere
fatta pervenire all’organo accertatore procedente.
(6) Uso di veicoli. Si deve concludere che la definizione di veicolo sia riconducibile a quella dell’articolo 46 del
codice della strada e, pertanto, si intende tale anche il veicolo non a motore, compreso il monopattino
elettrico. Secondo l’interpretazione maggioritaria non sarebbero invece veicoli i Segway, i Monowheel e gli
Hoverboard impiegati nelle sperimentazioni autorizzate, mentre è un veicolo il monopattino elettrico che
rientra nella definizione di velocipede. Sicuramente non sono veicoli le macchine a uso invalidi utilizzate come
ausili medici, anche se asservite da un motore, né le macchine ad uso dei bambini che rispettano i limiti
dell’articolo 196 del regolamento di attuazione del codice della strada. Si ricorda che gli skateboard, pattini,
1. Spostamento non motivato fuori della Regione in cui la persona si trova
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
5
monopattini a spinta e similari non sono definiti veicoli, ma acceleratori di andatura. Si ritiene che per uso del
veicolo si intenda anche l’uso come passeggero trasportato su un veicolo privato, ovvero su un veicolo per il
trasporto pubblico di persone, in servizio di linea o non di linea. L’uso del veicolo determina la necessità di
indicarne gli estremi identificativi, anche ai fini della responsabilità solidale dell’intestatario o proprietario ai
sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(7) Comprovate esigenze per gli spostamenti al di fuori del territorio regionale. Queste sono oggetto di
autocertificazione, resa secondo il modello ministeriale di volta in volta aggiornato in ragione del succedersi
dei DPCM emergenziali. Il modello è pubblicato nel sito del Ministero dell’interno e costantemente aggiornato.
(8) Ordinanze regionali. Molte Regioni hanno emanato ordinanze rimuovendo alcune limitazioni imposte a livello
nazionale, oppure, in maniera consentita, disponendo ulteriori restrizioni. Occorrerà pertanto verificare se la
legislazione regionale ha derogato alle prescrizioni nazionali e, almeno sino alla sua vigenza e senza
possibilità di sindacare la legittimità del provvedimento, non si applicheranno sanzioni ove il comportamento
ricada nella deroga regionale (o, in ipotesi più remota, in una deroga prevista da una ordinanza del Sindaco).
-
6
Art. 1, c. 4 e art. 2, c. 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
In data antecedente al 3 giugno 2020, effettuava uno spostamento al di fuori dello Stato in cui si
trovava, non motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di assoluta urgenza, ovvero
da motivi di salute
Note
(1) Ambito extranazionale. L’articolo 1, c. 4, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fino al 2 giugno 2020
vieta gli spostamenti da e per l’Italia, salvo il caso in cui questi siano motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In ogni caso è consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza situato al di fuori Stato in cui una persona si trova
attualmente. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza non saranno consentiti spostamenti al di fuori dei confini dello Stato in cui la persona si trova, qualora non ricorra
uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati. Dal 3 giugno 2020 potranno essere introdotte
specifiche restrizioni ai sensi dell’art. 2 del d.l. 19/2020, in caso di aggravamento della situazione.
(2) Comprovate esigenze per gli spostamenti da e per il territorio nazionale. Queste sono oggetto di
autocertificazione, resa secondo il modello ministeriale di volta in volta aggiornato in ragione del succedersi
dei DPCM emergenziali. Il modello è pubblicato nel sito del Ministero dell’interno e costantemente aggiornato.
(3) San Marino e Città del Vaticano. Non sono soggetti a limitazioni gli spostamenti tra San Marino o Città del
Vaticano e le Regioni confinanti con tali Stati (Marche ed Emilia Romagna per la Repubblica di San Marino e il
Lazio per Città del Vaticano).
(4) Disposizioni per l’ingresso in Italia. Vedi articolo 4 del DPCM 17 maggio 2020
(5) Transiti e soggiorni di breve durata in Italia. Vedi articolo 5 del DPCM 17 maggio 2020
(6) Ulteriori disposizioni per gli spostamenti da e per l’estero. Vedi articolo 6 del DPCM 17 maggio 2020
(7) Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Vedi articolo 7 del DPCM 17 maggio
2020.
(8) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
2. Spostamento non motivato fuori dello Stato in cui la persona si trova
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
7
Art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Pur presentando una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) non
rimaneva presso il proprio domicilio non contattava il proprio medico curante.
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020, n. 33, impone a chi presenta i
sintomi di infezione respiratoria e febbre di non spostarsi dal proprio domicilio e di contattare il medico
curante. A ben vedere si tratta due distinte prescrizioni, per cui basta sia violata una di esse per integrare la
violazione in commento, e quindi l’illecito si potrebbe realizzare rimanendo presso il proprio domicilio, ma
senza contattare il medico in presenza della sintomatologia descritta che, si badi bene, è costituita non solo
dalla presenza di sintomi da infezione respiratoria, ma anche di una temperatura corporea superiore a 37,5
gradi.
(2) Reati. La violazione ricorre solo se la sintomatologia non è ascrivibile al Covid-19, caso in cui sarebbero
ipotizzabili i reati di cui agli articoli 438 CP, 452 CP (epidemia con dolo o per colpa), o nella ipotesi astratta in
cui la patologia sia conosciuta dal soggetto e a seguito della violazione si determinino danni alle persone
potrebbero ricorrere i reati previsti e puniti dagli articoli 582 CP (lesioni personali) o 575 CP (omicidio
volontario) ovvero più realisticamente le ipotesi di cui agli articoli 589 CP e 590 CP (omicidio e lesioni
personali colpose) del codice penale, nel caso il contatto portasse a tali conseguenze. Se il soggetto si
trovasse già in quarantena per Covid-19, ricorrerebbe la violazione prevista dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, del Testo unico delle leggi sanitarie (vedi caso 5).
(3) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
3. Obbligo di avvertire il medico rimanere al domicilio con sintomi e febbre
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
8
Art. 1, c. 7 e art 2, c. 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Violava il provvedimento di quarantena precauzionale n. Prot. _______________ adottato da
______________ allo stesso notificato in data ________________________;
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 7, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, dispone che la
quarantena precauzionale possa essere applicata dall’autorità sanitaria nei confronti di soggetti che hanno
avuto contatti stretti con persone contagiate. L’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legge 25 aprile
2020, n, 19, consentono rispettivamente l’applicazione della misura della quarantena precauzionale ai
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da
aree, ubicate al di fuori del territorio italiano e il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus; l’articolo 2,
comma 3, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, dispone che, salvo che il fatto costituisca violazione
dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura della quarantena
disposta nei confronti di coloro che sono risultativi positivi al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitari. Ne consegue che per la violazione della
quarantena precauzionale trovi applicazione la sanzione amministrativa in esame, mentre se la quarantena è
stata applicata in conseguenza della positività accertata, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge
16 maggio 2020, n. 33, si applicherà la sanzione prevista dal TULLSS (caso successivo), sempre salvo che il
fatto costituisca reato di epidemia colposa (452 c.p.) o più grave reato. Vedi anche nota (2) del caso
precedente.
(2) Provvedimento. Il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 dispone che la quarantena sia ordinata con
provvedimento dell’autorià sanitaria, che, non senza qualche dubbio, viene individuata nel servizio di igiene
pubblica competente dell’ASL. I proventi, pertanto, sono destinati allo Stato e gli scritti difensivi sono indirizzati
al Prefetto.
(3) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
4. Violazione della quarantena precauzionale (persone di cui ancora non sia accertata la positività)
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
9
Art. 1, c. 6 e art. 2, c. 3, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
Violava il provvedimento di quarantena n. Prot. _______________ adottato da ______________ in
conseguenza dell’accertata positività al Covid-19, allo stesso notificato in data
________________________;
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 6, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede il divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora (intesa più correttamente come il luogo in cui è stata
disposta l’esecuzione della quarantena) per coloro che sono stati sottoposti alla misura della quarantena i
quanto risultati positivi al virus. L’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legge dispone che, salvo che il
fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della
misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. Ne consegue che per la
violazione della quarantena applicata in conseguenza della positività accertata si applicherà la sanzione
prevista dal TULLSS, sempre salvo che il fatto costituisca reato di epidemia colposa (452 c.p.) o più grave
reato. Vedi anche nota (2) del caso 3.
(2) Uso del veicolo. Si ricorda che se il reato è commesso utilizzando un veicolo (allontanamento dal luogo della
quarantena) ricorre l’ipotesi prevista dall’articolo 213, comma 5 del codice della strada, con la conseguente
confisca del veicolo utilizzato per commettere un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada.
5. Violazione della quarantena da parte di positivi al Covid-19
Penale
Art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Salvo il fatto costituisca più grave reato (1)
SANZIONI ACCESSORIE Vedi nota (2)
-
10
Art. 1, c. 8 e art. 2, c. 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Determinava un assembramento di persone in _________________ luogo pubblico luogo
privato luogo privato aperto al pubblico, in quanto _____________________
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, vieta ogni
forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il comma 9 del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, permette al sindaco si disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o
aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro. Il divieto, evidentemente, non trova applicazione nelle aree private non
aperte al pubblico, ciò nelle aree di proprietà privata dove non può legittimamente accedere un numero
indeterminato e indiscriminato di persone e dove, pertanto, l’ingresso lecito avviene solamente invito domino.
Quindi, non esiste più una espressa disposizione che vieti a più persone, anche non conviventi, di ritrovarsi
all’interno di un giardino privato o di una abitazione o locale privato.
(2) Concetto di assembramento. Si deve avere come riferimento principale il criterio spaziale relativo alla
distanza interpresonale di almeno un metro, anche se tanto si ricava da una lettura complessiva della
normativa vigente e di quella sostituita e non tanto per una espressa indicazione contenuta in tali disposizioni,
per cui la presenza di più persone può determinare un assembramento solo se non è rispettata la distanza
interpersonale, mentre se tale distanza è rispettata non si può parlare di assembramento ai fini della
prescrizione emergenziale. Quindi è da considerare lecita la presenza di un numero anche elevato di persone
a una fermata dell’autobus o davanti a un supermercato, se viene mantenuto il distanziamento interpersonale
di un metro, altrimenti non sarebbe possibile svolgere alcuna attività quotidiana, nemmeno all’aperto, se in
presenza di più persone, ancorchè intervallate dallo spazio minimo richiesto ai fini della prevenzione dal
contagio. Ovviamente non è prevista alcuna distanza interpersonale per le persone conviventi all’interno della
stessa abitazione o struttura. Particolari disposizioni sono previste dai protocolli di sicurezza per i passeggeri
dei mezzi per il trasporto pubblico di persone.
(3) Parchi, giardini e similari. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al
rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro.
(4) Persone con disabilità. Ai sensi dell’articolo 9 del DPCM 17 maggio 2020, le persone con disabilità motorie
o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e
comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con
i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.
(4) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
6. Divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
11
Art. 1, c. 1, lett. b) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
All’interno del giardino pubblico del parco pubblico, non rispettava il divieto di assembramento
All’interno del giardino pubblico del parco pubblico, non rispettava la distanza interpersonale di
almeno un metro
Quale responsabile del minore di seguito generalizzato, consentiva che questo accedesse nell’area
gioco presente nel giardino pubblico nel parco pubblico, per svolgere attività ludica o ricreativa,
in violazione delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8,
paragrafo 1, del DPCM 17 maggio 2020. Nella fattispecie accertata si da atto che ….
o consentiva che il minore di anni 14 accedesse senza essere accompagnato da un
maggiorenne
o non impediva che in bambino non rispettasse la distanza interpersonale di un metro
o trattandosi di un bambino da 0 a 3 anni non deambulante, non veniva usata una carrozzina,
un passeggino o similari
o trattandosi di un bambino da 0 a 3 anni, in grado di deambulare autonomamente, non
veniva garantito il controllo diretto
o trattandosi di minore con patologie NPI, fragilità, cronicità, non veniva garantita la presenza
di un adulto accompagnatore
Quale gestore del giardino pubblico del parco pubblico non provvedeva …
o alla manutenzione (finalizzata alla prevenzione della potenziale diffuzione del virus)
o al controllo periodico pulizia periodica degli arredi
o alla supervisione degli spazi
o al controllo periodico delle attrezzature con pulizia approfondita e frequente delle superfici
più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro
o a supervisionare gli spazi verificando che i bambini e gli adolescenti fossero accompagnati
da adulti
o al controllo che tutte le persone tenute a indossare le mascherine ne fossero dotate
o a controllare che il numero delle persone presenti non pregiudicasse il distanziamento
interpersonale di almeno un metro
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. b) del DPCM 17 maggio 2020 dispone che è consentito
l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro
cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa
all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del
DPCM 17 maggio 2020.
(2) Allegato 8. I protocolli raccolti nell’allegato 8, presentati con un ampio preambolo che illustra la finalità degli
elaborati, riguardano le varie fasi della ripresa delle attività ludiche e ricreative per i bambini e gli adolescenti.
7. Modalità di accesso nei giardini e nei parchi pubblici e gestione dei medesimi (4)
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI € 400,00 € 280,00
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00
-
12
(3) Attività ludiche e ricreative nei giardini e nei parchi non organizzate. Il primo paragrafo dell’allegato 8,
quello di immediato impatto, contiene alcune prescrizioni relativamente alla frequentazione dei parchi e dei
giardini pubblici da parte di bambini e adolescenti per attività ricreative o ludiche.
(4) Attività ludiche e ricreative nei giardini e nei parchi organizzate. Il secondo paragrafo del protocollo si
occupa di fornire le indicazioni necessarie per le attività organizzate con la presenza di operatori, nel contesto
dei parchi, giardini o luoghi simili. L’allegato fa riferimento alla data di avvio fissata al 18 maggio 2020. si tratta
sicuramente di una attività più complessa che prevede moduli organizzativi e personale selezionato, secondo
un progetto di attività che determina una responsabilità in capo al gestore. I progetti, che deve contenere le
informazioni minime di cui al paragrafo 2.9 dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, devono essere
presentati al Comune per l’approvazione dagli enti interessati, dai gestori da questi individuati o da enti del
Terzo Settore. Il protocollo contiene molte raccomandazioni, come ad esempio quella che individua il rapporto
numerico tra il personale e i bambini; trattandosi di raccomandazioni non pare sia sanzionabile il mancato
rispetto di tali indicazioni. Parimenti, alcune prescrizioni sono di difficile controllo; ad esempio non si vede
come si possa far rispettare la misura di prevenzione di non toccarsi il viso con le mani, ovvero di non tossire
senza protezione; tale ultima indicazione comporterebbe l’uso obbligatorio della mascherina per tutta la durata
dell’attività. (Vedi caso successivo)
(5) Campi estivi in spazi dedicati. Il terzo paragrafo del protocollo riguarda le attività nei centri estivi, con
decorrenza da giugno 2020, di solito in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, sempre in presenza di
operatori, ma in spazi per l’infanzia, ovvero nelle scuole o in ambienti similari, come le ludoteche, gli oratori,
etc.; anche per questa attività sono previsti moduli e progetti organizzativi, la cui osservanza è senz’altro
obbligatoria e, quindi, fonte di responsabilità per il gestore. (Vedi caso 9)
(6) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
-
13
Art. 1, c. 1, lett. b) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Effettuava una attività organizzata (4) per bambini di età superiore a 3 anni o adolescenti in
violazione delle disposizioni riportate nell’allegato 8, paragrafo 2, del DPCM 17 maggio 2020. Nella
fattispecie accertata si da atto che …..
o Non controllava che fosse garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro
o Non assicurava il corretto utilizzo delle mascherine
o Non assicurava la pulizia, mediante prodotti disinfettanti autorizzati, dei servizi igienici
dopo ogni utilizzo
o Impiegava operatori non adeguatamente formati riguardo i temi della prevenzione del
contagio da Covid-19, nonché per quanto concerne il corretto uso dei DPI e delle misure di
igiene e sanificazione, anche in relazione alla presenza di bambini e adolescenti con
disabilità
o Non organizzava l’attività in piccoli gruppi stabili di bambini, adolescenti e operatori, al fine
di limitare la possibile diffusione del contagio e, ove questo si determini, il tracciamento dei
contatti
o Non curava la pulizia con detergente neutro, almeno giornaliera, delle attrezzature e degli
oggetti utilizzati per l’attività
o Non si assicurava che i bambini e gli adolescenti si lavassero le mani con acqua e sapone o
gel igienizzante ad ogni cambio di attività, dopo l’uso dei servizi igienici e prima
dell’eventuale consumo dei pasti e all’ingresso dell’area
o Quale operatore non si igienizzava le mani al momento dell’entrata in turno, dopo l’uso dei
servizi igienici e prima dell’eventuale consumo dei pasti e all’ingresso dell’area
o Non prevedeva il punto di accoglienza all’esterno o in un ingresso separato dall’area o
struttura, al fine di evitare che gli adulti accompagnatori entrassero nei luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività
o Non metteva a disposizione nel punto di accoglienza una fontana o un lavandino con acqua
e sapone, oppure un gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani dei bambini e degli
adolescenti che entrano nella struttura
o Non verificava la temperatura corporea dei bambini e degli adolescenti, dopo
l’igienizzazione delle mani, mediante rilevatore o termometro senza contatto
o Non igienizzava il termometro o rilevatore prima dell’utilizzo e alla fine dell’accoglienza, o
in ogni caso in cui vi sia stata una possibile contaminazione, mediante salvietta igienizzante
o cotone imbevuto di alcol
o Non si assicurava che il bambino o l’adolescente si igienizzasse le mani prima di essere
riconsegnato all’accompagnatore
o Non si assicurava che il gel idroalcolico fosse fuori dalla portata dei bambini, al fine di
evitare possibili ingestioni della sostanza da parte di questi
8. Attività ludico-ricreative organizzate per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti con presenza di operatori addetti, nel contesto di giardini, parchi e luoghi similari
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI € 400,00 € 280,00
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00
-
14
o Non effettuava correttamente la procedura di triage, chiedendo ai genitori se il bambino o
l’adolescente avesse avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o malesseri
o Quale operatore non rimaneva a casa, avvertendo il medico curante e il gestore, in caso di
febbre, tosse, difficoltà respiratorie o malesseri
o Non provvedeva a che agli operatori fosse misurata la temperatura corporea prima di
accedere alla struttura
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. b) del DPCM 17 maggio 2020 dispone che è consentito
l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro
cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa
all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del
DPCM 17 maggio 2020.
(2) Allegato 8. I protocolli raccolti nell’allegato 8, presentati con un ampio preambolo che illustra la finalità degli
elaborati, riguardano le varie fasi della ripresa delle attività ludiche e ricreative per i bambini e gli adolescenti.
(3) Attività ludiche e ricreative nei giardini e nei parchi non organizzate. Il primo paragrafo dell’allegato 8,
quello di immediato impatto, contiene alcune prescrizioni relativamente alla frequentazione dei parchi e dei
giardini pubblici da parte di bambini e adolescenti per attività ricreative o ludiche. (Vedi caso precedente)
(4) Attività ludiche e ricreative nei giardini e nei parchi organizzate. Il secondo paragrafo del protocollo si
occupa di fornire le indicazioni necessarie per le attività organizzate con la presenza di operatori, nel contesto
dei parchi, giardini o luoghi simili. L’allegato fa riferimento alla data di avvio fissata al 18 maggio 2020. si tratta
sicuramente di una attività più complessa che prevede moduli organizzativi e personale selezionato, secondo
un progetto di attività che determina una responsabilità in capo al gestore. I progetti, che devono contenere le
informazioni minime di cui al paragrafo 2.9 dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, devono essere
presentati al Comune per l’approvazione dagli enti interessati, dai gestori da questi individuati o da enti ed
organizzazioni del Terzo Settore. Il protocollo contiene molte raccomandazioni, come ad esempio quella che
individua il rapporto numerico tra il personale e i bambini; trattandosi di raccomandazioni non pare sia
sanzionabile il mancato rispetto di tali indicazioni. Parimenti, alcune prescrizioni sono di difficile controllo; ad
esempio non si vede come si possa far rispettare la misura di prevenzione di non toccarsi il viso con le mani,
ovvero di non tossire senza protezione; tale ultima indicazione comporterebbe l’uso obbligatorio della
mascherina per tutta la durata dell’attività.
(1) Campi estivi in spazi dedicati. Il terzo paragrafo del protocollo riguarda le attività nei centri estivi, con
decorrenza da giugno 2020, di solito in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, sempre in presenza di
operatori, ma in spazi per l’infanzia, ovvero nelle scuole o in ambienti similari, come le ludoteche, gli oratori,
etc.; anche per questa attività sono previsti moduli e progetti organizzativi, la cui osservanza è senz’altro
obbligatoria e, quindi, fonte di responsabilità per il gestore. I progetti, che devono contenere le informazioni
minime di cui al paragrafo 3.9 dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, devono essere presentati al Comune
per l’approvazione dagli enti interessati, dai gestori da questi individuati o da organizzazione ed enti del Terzo
Settore. (Vedi caso successivo)
(5) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
-
15
Art. 1, c. 1, lett. b) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Effettuava una attività organizzata nel centro estivo (5) per bambini di età superiore a 3 anni o
adolescenti in violazione delle disposizioni riportate nell’allegato 8, paragrafo 3, del DPCM 17
maggio 2020. Nella fattispecie accertata si da atto che ….
o Non garantiva il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti, come
previsto dal paragrafo 3.3. dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (6)
o Non controllava che fosse garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro
o Non garantiva un frequente arieggiamento dei locali
o Non garantiva la pulizia frequente delle superfici con le quali avviene il contatto
o Non assicurava il corretto utilizzo delle mascherine
o Non assicurava la pulizia, mediante prodotti disinfettanti autorizzati, dei servizi igienici
dopo ogni utilizzo
o Impiegava operatori non adeguatamente formati riguardo i temi della prevenzione del
contagio da Covid-19, nonché per quanto concerne il corretto uso dei DPI e delle misure di
igiene e sanificazione, anche in relazione alla presenza di bambini e adolescenti con
disabilità
o Non organizzava l’attività in piccoli gruppi stabili di bambini, adolescenti e operatori, al fine
di limitare la possibile diffusione del contagio e, ove questo si determini, il tracciamento dei
contatti
o Non curava la pulizia con detergente neutro, almeno giornaliera, delle attrezzature e degli
oggetti utilizzati per l’attività
o Non si assicurava che i bambini e gli adolescenti si lavassero le mani con acqua e sapone o
gel igienizzante ad ogni cambio di attività, dopo l’uso dei servizi igienici e prima
dell’eventuale consumo dei pasti e all’ingresso dell’area
o Non assicurava la non condivisione di posate e bicchieri durante il consumo dei pasti
o Non evitava assembramenti, evitando le feste periodiche con le famiglie o i
raggruppamenti di genitori agli ingressi delle aree di accoglienza
o Quale operatore non si igienizzava le mani al momento dell’entrata in turno, dopo l’uso dei
servizi igienici e prima dell’eventuale consumo dei pasti e all’ingresso dell’area
o Non prevedeva il punto di accoglienza all’esterno o in un ingresso separato dall’area o
struttura, al fine di evitare che gli adulti accompagnatori entrassero nei luoghi adibiti allo
svolgimento delle attività
o Non prevedeva ingressi e uscite scaglionati almeno di 5 – 10 minuti, al fine di evitare
assembramenti
o Non metteva a disposizione nel punto di accoglienza una fontana o un lavandino con acqua
e sapone, oppure un gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani dei bambini e degli
adolescenti che entrano nella struttura
o Non verificava la temperatura corporea dei bambini e degli adolescenti, dopo
l’igienizzazione delle mani, mediante rilevatore o termometro senza contatto
9. Attività ludico-ricreative organizzate per bambini di età superiore a 3 anni e adolescenti con presenza di operatori addetti – CENTRI ESTIVI
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI € 400,00 € 280,00
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00
-
16
o Non igienizzava il termometro o rilevatore prima dell’utilizzo e alla fine dell’accoglienza, o
in ogni caso in cui vi sia stata una possibile contaminazione, mediante salvietta igienizzante
o cotone imbevuto di alcol
o Non si assicurava che il bambino o l’adolescente si igienizzasse le mani prima di essere
riconsegnato all’accompagnatore
o Non si assicurava che il gel idroalcolico fosse fuori dalla portata dei bambini, al fine di
evitare possibili ingestioni della sostanza da parte di questi
o Non effettuava correttamente la procedura di triage, chiedendo ai genitori se il bambino o
l’adolescente avesse avuto febbre, tosse, difficoltà respiratorie o malesseri
o Quale operatore non rimaneva a casa, avvertendo il medico curante e il gestore, in caso di
febbre, tosse, difficoltà respiratorie o malesseri
o Non provvedeva a che agli operatori fosse misurata la temperatura corporea prima di
accedere alla struttura
Note
(2) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. c) del DPCM 17 maggio 2020 dispone che a decorrere dal 15
giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,
ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in
custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del
dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono
stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
(3) Allegato 8. I protocolli raccolti nell’allegato 8, presentati con un ampio preambolo che illustra la finalità degli
elaborati, riguardano le varie fasi della ripresa delle attività ludiche e ricreative per i bambini e gli adolescenti.
(4) Attività ludiche e ricreative nei giardini e nei parchi non organizzate. Il primo paragrafo dell’allegato 8,
quello di immediato impatto, contiene alcune prescrizioni relativamente alla frequentazione dei parchi e dei
giardini pubblici da parte di bambini e adolescenti per attività ricreative o ludiche. (Vedi caso 7)
(5) Attività ludiche e ricreative nei giardini e nei parchi organizzate. Il secondo paragrafo del protocollo si
occupa di fornire le indicazioni necessarie per le attività organizzate con la presenza di operatori, nel contesto
dei parchi, giardini o luoghi simili. L’allegato fa riferimento alla data di avvio fissata al 18 maggio 2020. Si tratta
sicuramente di una attività più complessa che prevede moduli organizzativi e personale selezionato, secondo
un progetto di attività che determina una responsabilità in capo al gestore. I progetti, che devono contenere le
informazioni minime di cui al paragrafo 2.9 dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, devono essere
presentati al Comune per l’approvazione dagli enti interessati, dai gestori da questi individuati o da enti ed
organizzazioni del Terzo Settore. Il protocollo contiene molte raccomandazioni, come ad esempio quella che
individua il rapporto numerico tra il personale e i bambini; trattandosi di raccomandazioni non pare sia
sanzionabile il mancato rispetto di tali indicazioni. Parimenti, alcune prescrizioni sono di difficile controllo; ad
esempio non si vede come si possa far rispettare la misura di prevenzione di non toccarsi il viso con le mani,
ovvero di non tossire senza protezione; tale ultima indicazione comporterebbe l’uso obbligatorio della
mascherina per tutta la durata dell’attività (vedi caso precedente)
(6) Campi estivi in spazi dedicati. Il terzo paragrafo del protocollo riguarda le attività nei centri estivi, con
decorrenza da giugno 2020, di solito in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, sempre in presenza di
operatori, ma in spazi per l’infanzia, ovvero nelle scuole o in ambienti similari, come le ludoteche, gli oratori,
etc.; anche per questa attività sono previsti moduli e progetti organizzativi, la cui osservanza è senz’altro
obbligatoria e, quindi, fonte di responsabilità per il gestore.
(7) Rapporto minimo operatori-bambini e adolescenti. Per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un
rapporto di un adulto ogni 7 bambini; per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un
rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti. Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre
operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul
distanziamento fisico. I progetti, che devono contenere le informazioni minime di cui al paragrafo 3.9
dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020, devono essere presentati al Comune per l’approvazione dagli enti
interessati, dai gestori da questi individuati o da organizzazione ed enti del Terzo Settore.
(8) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
-
17
Art. 1, c. 1, lett. d) del DPCM 26 aprile 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
o Nel luogo sopra descritto svolgeva all’aperto attività sportiva motoria, senza rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale prevista per tale attività. Nella fattispecie accertata
svolgeva detta attività tenendo una distanza di circa …….… dalla persona più vicina.
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. d) del DPCM 17 maggio 2020, consente svolgere attività
sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e
di almeno un metro l’attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i
minori o le persone non completamente autosufficienti, oppure se si tratta di persone conviventi.
(2) Attività sportiva e attività motoria. Anche se non è possibile fare una netta distinzione tra attività sportiva e
attività motoria, si deve considerare l’attività sportiva quella svolta a livello amatoriale, dilettantistico o
professionale, riconosciuta dal Coni e dalle federazioni sportive ufficiali o comunque, in maniera più elastica,
rientranti nella comune accezione di sport. L’attività motoria è invece quella che pur coinvolgendo il fisico non
è riconosciuta assolutamente come tale ed è normalmente ritenuta essenziale ai fini della cura della salute
fisica della persona, come la camminata, la pedalata non sportiva. L’attività ludica o ricreativa all’aperto, che
pure potrebbe in qualche modo coinvolgere il fisico, non ha come finalità quella salutistica e come tale non è
ritenuta essenziale e quindi resta vietata. Quindi, se la corsa, anche a livello amatoriale, può definirsi una
attività sportiva, la camminata anche veloce si potrà dire che sia una attività motoria, mentre il gioco della
mosca cieca sarà una attività ludica/ricreativa. Da considerare, ad esempio, che il tiro con le freccette o il tiro
con l’arco sono discipline sportive riconosciute dal CONI, pur potendo essere definite anche attività ludiche o
ricreative. In ogni caso la differenza tra attività sportiva e attività motoria ha una limitata utilità se non per
individuare la distanza di sicurezza interpersonale.
(3) Centri sciistici. Vedi caso 13
(4) Attività sportiva e motoria in palestra, piscina, etc. vedi caso 14
(5) Eventi e competizioni sportive. Vedi caso successivo.
(6) Allenamenti. Vedi caso 12.
(7) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
10. Violazioni delle prescrizioni per lo svolgimento dell’attività sportiva o motoria
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
18
Art. 1, c. 1, lett. e), primo periodo, del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Nel luogo sopra descritto non rispettava la sospensione degli eventi sportivi delle
manifestazioni sportive
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. e), primo periodo, del DPCM 17 maggio 2020 dispone la
sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
(2) Allenamenti. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli
atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e
non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a
competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una Regione all'altra, previa
convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono
emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione
civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su
proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), sentita
la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
(3) Soggetti attivi. Si ritiene che la violazione possa essere commessa sia da chi partecipa all’evento o alla
manifestazione sportiva, sia da chi la organizza. Forme di concorso si possono realizzare da parte di chi
agevola o promuove la manifestazione o l’evento. Il pubblico eventualmente presente potrà essere sanzionato
per l’assembramento e/o per il divieto di spostamento non giustificato.
(4) Manifestazione o evento. Si deve ritenere che per realizzare la violazione in esame debba trattarsi di una
situazione che richiede la presenza di un pubblico, anche potenzialmente, mentre la semplice partita di
calcetto organizzata tra gli amici potrà realizzare una attività sportiva di cui al caso precedente, ovvero senza
il dovuto distanziamento interpersonale.
(5) Sanzione accessoria. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre
disposta la chiusura delle attività relative a di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
pubblici o privati. La competenza all’irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle
prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati. Ai relativi
procedimenti si applica la sospensione dei termini fissata dall’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18.
(6) Sospensione anticipata. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione
facoltativa di competenza dell’organo accertatore, applicata nell’immediatezza e solo ove necessaria a
interrompere l’illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l’illecito si è
interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell’applicazione della sospensione
anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto,
all’autorità competente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività o
dell’esercizio.
(7) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
11. Divieto di svolgimento di eventi e competizioni sportive – luoghi pubblici o privati
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell’attività (5)
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
19
Art. 1, c. 1, lett. e), secondo periodo, del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Nel luogo sopra descritto svolgeva una sessione di allenamento consentita a norma dell’articolo 1, c. 1, lett. e), secondo periodo, del DPCM 17 maggio 2020, ma:
o non a porte chiuse
o senza rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri
o senza il rispetto delle linee guida emanate
o senza aver adottato l’apposito protocollo attuativo contenente norme di dettaglio per
tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque
titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività di allenamento
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. e), secondo periodo, del DPCM 17 maggio 2020 dispone che
allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
(2) Linee guida. Devono essere emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il
Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano
Paraolimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. per l'attuazione delle linee guida e in
conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli
sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per
gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza
sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori
degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere.
(3) Allenamenti in aree pubbliche. Si ritiene che in ogni caso gli allenamenti possano essere svolti in forma
individuale e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale anche su aree pubbliche o ad esse equiparate,
considerato che è ammessa l’attività sportiva alle condizioni previste dall’art. 1, c. 1, lett. e) del DPCM 17
maggio 2020 (vedi caso 8).
(4) Uso dei veicoli. Resta limitato agli sport che si svolgono con veicoli, ad esempio in un velodromo.
(5) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
12. Prescrizioni per lo svolgimento si sessioni di allenamento consentite
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
20
Art. 1, c. 1, lett. h) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Nel comprensorio sciistico di ____________ non provvedeva alla chiusura dell'impianto di _______
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. h), del DPCM 17 maggio 2020 dispone la chiusura degli
impianti nei comprensori sciistici almeno fino al 17 maggio 2020. In realtà un comprensorio sciistico dovrebbe
essere qualcosa di più articolato di una singola stazione sciistica, così come non è ben definito il termine
impianto, che si intende, almeno a grandi linee, ogni struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività sciistica
in genere, come le stesse piste, gli impianti di risalita, i trampolini di salto, etc. In ogni casi si tenga presente
che l’attività sciistica può essere svolta anche nel periodo non invernale.
(2) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
13. Obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI € 400,00 € 280,00
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00
-
21
Art. 1, c. 1, lett. f) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Nel luogo sopra descritto svolgeva l’attività di palestra centro sportivo circolo sportivo
piscina struttura per attività dirette al benessere della persona attraverso l’esercizio fisico ..
o in data antecedente al 25 maggio 2020 (salvo diversa disposizione regionale o della
provincia autonoma)
o senza garantire il distanziamento interpersonale
o senza il rispetto delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport
o senza il rispetto degli indirizzi operativi della Regione (o della provincia autonoma) _____
o senza aver adottato l’apposito protocollo attuativo contenente norme di dettaglio per
tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque
titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in
genere.
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. f), del DPCM 17 maggio 2020, dispone che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati,
ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio
fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate apposite linee guida, fatti salvi
gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14
del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data
anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
(2) Attuazione delle linee guida. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli
sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per
gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza
sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori
degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di
base e l'attività motoria in genere;
(3) Sanzione accessoria. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre
disposta la chiusura delle di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche
se privati. La competenza all’irrogazione della sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle
prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del Sindaco per i provvedimenti da questi emanati. Ai relativi
procedimenti si applica la sospensione dei termini fissata dall’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18.
(4) Sospensione anticipata. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione
facoltativa di competenza dell’organo accertatore, applicata nell’immediatezza e solo ove necessaria a
interrompere l’illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l’illecito si è
interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell’applicazione della sospensione
anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto,
14. Attività sportiva di base e motoria in palestre, centri sportivi, piscine, etc.
SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Chiusura dell’esercizio o dell’attività (3)
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
22
all’autorità competente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività o
dell’esercizio.
(5) Linee guida per le palestre. Il DPCM 17 maggio 2020 contiene nell’allegato 17, tra l’altro, le linee guida per
la riapertura delle palestre che si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre,
comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale). Si riportano di seguito
le sole prescrizioni.
a. Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
b. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e
regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni;
mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
c. Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro
(ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche
regolamentando l'accesso agli stessi.
d. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e
macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica
almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
e. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso
e in uscita.
f. Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la
disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
g. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
h. Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al
giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi
(compresi armadietti) a fine giornata.
i. Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali
asciugamani, accappatoi o altro.
j. Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
k. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
l. Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e
degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati
ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di
aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti
esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo
eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni
impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza
fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da
parte del pubblico;
nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati
di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero
orario di lavoro;
per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi,
zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione
dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento
di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il
transito o pause di breve durata;
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite
ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,
fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad
impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con
acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
-
23
evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente
sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
(6) Linee guida per le piscine. Il DPCM 17 maggio 2020 contiene nell’allegato 17, tra l’altro, le linee guida per la
riapertura delle piscine. Le indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es.
pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione
e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare. Si riportano di seguito le sole prescrizioni.
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso
collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi,
agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e
quelle alimentate ad acqua di mare.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono
rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore
dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso
monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i
comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e
intrattenimenti.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali
condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per
favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per
l'ingresso e l'uscita.
Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per
un periodo di 14 giorni.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze
di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite
barriere).
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei
frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani
già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in
aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7
mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un
indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree
a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi
dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non
appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei
trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5
mg/l; cloro combinato :S 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono
rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei
parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le
misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite
tabellare.
Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a
seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla
tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito
laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina
al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in
piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare
nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio
l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far
indossare i pannolini contenitivi.
-
24
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi
igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni
cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad
ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla
piscina munito di tutto l'occorrente.
Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del
virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di
assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il
distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono
consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività
ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente
documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine,
all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei
trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze
devono essere interdette all'uso.
Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato
aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
(7) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
-
25
Art. 1, c. 1, lett. i) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Nel luogo sopra descritti svolgeva una manifestazione pubblica …
o non in forma statica (ad esempio, corteo)
o senza che fossero osservate la distanza interpersonale prescritta (ove non prescritta si
applica il distanziamento sociale di almeno un metro)
o senza rispettare le altre misure di contenimento
o senza rispettare le prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. i), del DPCM 17 maggio 2020 dispone che lo svolgimento delle
manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte
dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773
(2) Rinvio. Vedi note da 2 a 6 del caso 1.
15. Prescrizioni per le manifestazioni pubbliche SANZIONE ENTRO 5 GIORNI Ip.1 senza uso di veicolo € 400,00 € 280,00 Ip.2 con uso di veicolo € 533,33 € 373,34
SANZIONI ACCESSORIE Non previste
Ip. 1. Limiti edittali: da € 400,00 a € 1.000,00 Ip. 2. Limiti edittali: da € 533,33 a € 1.333,33
-
26
Art. 1, c. 1, lett. l) del DPCM 17 maggio 2020 e art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19
Non rispettava l’obbligo di sospensione dell’attività di sala giochi sala bingo sala scommesse sopra
indicata
Note
(1) Ambito di applicazione. L’articolo 1, c. 1, lett. l), del DPCM 17 maggio 2020, dispone sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
(2) Sanzione accessoria. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legge 25 aprile 2020, n. 19, è sempre
disposta la chiusura delle sale giochi, sale bingo e delle sale scommesse. La competenza all’irrogazione della
sanzione accessoria è del prefetto per le violazioni delle prescrizioni del DPCM, ovvero è della Regione o del
Sindaco per i provvedimenti da questi emanati. Ai relativi procedimenti si applica la sospensione dei termini
fissata dall’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
(3) Sospensione anticipata. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. È una sospensione
facoltativa di competenza dell’organo accertatore, applicata nell’immediatezza e solo ove necessaria a
interrompere l’illecito o per evitare la reiterazione del medesimo illecito; pertanto, non si applica se l’illecito si è
interrotto e non vi sono elementi per stabilire che questo sarà reiterato. Dell’applicazione della sospensione
anticipata deve essere dato atto nel verbale di contestazione che sarà trasmesso, unitamente al rapporto,
all’autorità competente all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività o
dell’esercizio.