PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO … · Vescicolare del Suino, stabilite nel presente...
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Allegato alla Delib.G.R. n. 53/4 del 3.11.2015
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO ANNI 2015/2018
Art. 1 Obiettivi
1. Il presente Piano stabilisce, per gli anni dal 2015/2018, i controlli sanitari e le misure di
sorveglianza nei confronti della Malattia Vescicolare del Suino al fine di raggiungere i seguenti
obiettivi:
a) mantenere lo stato di Regione accreditata per MVS;
b) verificare la situazione epidemiologica per MVS;
c) garantire la sicurezza alimentare nel circuito commerciale;
d) controllare gli allevamenti da riproduzione dimensionando il livello di sorveglianza sulla
base del rischio;
e) controllare le aziende da ingrasso .
2. Il Piano prevede inoltre:
a) l’implementazione dell’anagrafe suina;
b) la registrazione delle movimentazioni degli animali in BDN;
c) la registrazione in BDN delle macellazioni presso i macelli e quelle per autoconsumo in
allevamento;
d) l’allineamento delle misure di bio-sicurezza a quanto previsto nell’ambito dei provvedimenti
attuativi del Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Decreto s’intende per:
a) Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all’aria aperta, in
cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei
commercianti ed i mercati;
b) Azienda da riproduzione: l’azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla
produzione di suinetti;
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c) Azienda da riproduzione a ciclo aperto: l’azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in
accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un altro
allevamento;
d) Azienda da riproduzione a ciclo chiuso: l’azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in
accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati prevalentemente alla macellazione;
e) Azienda da ingrasso: l’azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello
svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente
ad altra azienda da ingrasso o alla macellazione;
f) Stalla di sosta: l’azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8
febbraio 1954 n. 320, come specificato all’art 11 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella
quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni
dall’acquisto; ai fini dei controlli sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che,
indipendentemente dall’orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali
assimilabile alle stalle di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva
e diretta destinazione il macello;
g) Centri di raccolta: i centri di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 22 maggio 1999, n 196;
h) Azienda accreditata per MVS: l’azienda conforme ai requisiti di cui all’art. 3 del presente
Decreto;
i) CERVES: Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari, con sede a Brescia
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
j) BDN; la Banca Dati Nazionale, di cui al D.lgs. 22 maggio1999 n 196;
k) SIMAN: Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale
l) Suino singleton reactor: si intende un soggetto con esclusiva presenza di IgM in assenza di
incremento del titolo anticorpale; inoltre in azienda non deve essere accertato nessun altro
soggetto sieropositivo a seguito di ulteriori esami di controllo e non deve essere registrata
sieroconversione in altri soggetti dell’azienda.
Art. 3 Obblighi e competenze
1. Sulla base del coordinamento operato dal Servizio della prevenzione dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità della Regione Sardegna e dal suo Direttore:
a) l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (qui di seguito denominato "IZS") è
responsabile dell’attività di diagnostica di laboratorio e della raccolta ed elaborazione dei
dati epidemiologici tramite l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (qui di
seguito denominato “OEVR”), fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al
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Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari (qui di seguito denominato
"CERVES");
b) le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (qui di seguito denominate "ASL") sono
responsabili dell’attuazione delle misure di controllo e di sorveglianza della Malattia
Vescicolare del Suino, stabilite nel presente Piano e dalla normativa nazionale ed europea
richiamata in premessa.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione nazionale e dell’Unione Europea richiamata in
premessa, i proprietari o detentori di suini hanno l’obbligo di:
a) rispettare gli obblighi di registrazione e identificazione delle aziende suine in conformità a
quanto indicato all’articolo 4;
b) fornire la massima collaborazione al Servizio Veterinario delle ASL, in relazione
all’esecuzione dei Controlli Ufficiali previsti dal presente Piano;
c) adottare tutte le misure necessarie affinché le aziende raggiungano e/o mantengano la
qualifica di azienda accreditata per Malattia Vescicolare del suino.
Art. 4 Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale
1. I proprietari o detentori dei suini, inclusi coloro che detengono un solo suino destinato ad
autoconsumo in ambito familiare, devono assicurare:
a) che la propria azienda sia registrata nella BDN;
b) che i suini della propria azienda siano identificati;
c) il mantenimento e l’aggiornamento di un registro aziendale di carico e scarico dei suini.
2. Su richiesta del proprietario i Servizi Veterinari assegnano il codice aziendale di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano nella BDN una nuova azienda suina,
previo controllo ufficiale e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste.
3. Il codice aziendale di cui al comma 2 deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione
auricolare sinistro dei suini dell’azienda entro i 70 giorni di età o comunque, prima di lasciare
l’azienda. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all’apposizione del tatuaggio, deve
essere applicata una marca auricolare o un dispositivo elettronico con numero individuale. Ai
fini dell’identificazione e registrazione dei riproduttori potrà essere utilizzato, laddove presente,
il numero identificativo individuale previsto dal decreto legislativo n. 200/2010. Il numero
identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del
registro aziendale di cui al decreto legislativo n. 200/2010.
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4. Nell’ambito delle aziende suinicole, i Servizi Veterinari delle ASL competenti prima
dell’attribuzione del codice aziendale devono verificare l’idoneità della struttura a detenere
animali, anche in relazione alla capacità massima.
Art. 5 Attribuzione della qualifica sanitaria alle aziende
1. Il Servizio Veterinario dell’ASL conferisce alle aziende suine la qualifica di azienda accreditata
per MVS in presenza dei seguenti requisiti:
A. rispetto della normativa sull’anagrafe suina;
B. rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui all’ Allegato 1;
C. risultato favorevole ai controlli di laboratorio, differenziati sulla base della tipologia
aziendale e/o orientamento produttivo come sotto specificato:
I. Aziende da riproduzione che commercializzano suini: risultato negativo a due
controlli sierologici effettuati a un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni su un numero
di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un livello di
confidenza del 95%;
II. Aziende da ingrasso: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da
MVS;
III. Stalle di sosta: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS.
2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
per le finalità del Piano MVS, le stalle di sosta e le stalle dei commercianti sono assimilabili ai
centri di raccolta e devono rispettare i seguenti requisiti:
A. Gestionali
a) tenere aggiornato il registro di carico e scarico;
b) commercializzare gli animali entro 30 giorni dal loro acquisto e i suini introdotti hanno come
esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione;
c) divieto di commercializzare scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne
determinano l’invio alla macellazione) e animali da riforma (animali da riproduzione a fine
carriera);
d) lavare e disinfettare dopo ogni scarico di animali, e comunque prima dell’ingresso in
allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali ed redigere apposita
certificazione che attesti l’avvenuta pulizia e disinfezione, da conservare per un anno;
e) effettuare ogni 30 giorni il vuoto sanitario della stalla di sosta a seguito delle operazioni di
pulizia e disinfezione mediante l’utilizzo di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del
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virus della MVS. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e
disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in azienda.
B. Strutturali
a) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali della stalla di sosta
(Allegato 5);
b) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi prima
dell’ingresso nella stalla di sosta (Allegato 5);
c) presenza di disinfettanti di comprovata efficacia (Allegato 5) nei confronti del virus MVS,
nella stalla di sosta e all’ingresso della stalla di sosta stessa.
I requisiti devono essere verificati attraverso l’utilizzo della Check list (Allegato 7) già in vigore per
il Piano PSA, relativamente agli elementi di conformità previsti per l’accreditamento nei confronti
della MVS.
Art. 6 Attività di sorveglianza - mantenimento della qualifica di azienda accreditata per MVS
1. Un'azienda accreditata per MVS mantiene la sua qualifica se non sono presenti sintomi riferibili
alla malattia, i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate e se sono state
effettuate le seguenti attività di controllo ufficiale:
a) Controllo anagrafico dei suini presenti;
b) Controllo del registro aziendale;
c) Verifica della rispondenza dei requisiti strutturali e gestionali sulla biosicurezza degli
allevamenti secondo quanto indicato all’Allegato 1;
d) Controllo sierologico differenziato per tipologia di allevamento, come descritto nei
successivi paragrafi.
2. Aziende da riproduzione a ciclo aperto: tutte le aziende devono essere sottoposte a
controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per
le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una
prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%.
3. Aziende da riproduzione a ciclo chiuso:
a) tutte le aziende che commercializzano suini, devono essere sottoposte a un controllo
sierologico annuale, su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una
prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%;
4. Aziende da ingrasso: devono effettuare un controllo sierologico ogni sei mesi, su un numero
di suini tale da rilevare, una prevalenza di infezione del 5% con una confidenza del 95%,
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5. Stalle di sosta: è previsto un controllo sierologico degli animali presenti su un numero di suini
sufficiente a rilevare una prevalenza d’infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%
e un controllo virologico mensile su feci ambientali da prelevare in ciascuno dei locali di
stabulazione degli animali. Il prelievo di campioni di sangue e di feci deve essere eseguito
contestualmente e inviato al laboratorio dell’IZS.
Oltre alle attività di sorveglianza deve essere verificata la sussistenza dei requisiti infrastrutturali e
gestionali volti a minimizzare la diffusione della malattia. Infatti al momento del prelievo dei
campioni per i controlli previsti dal Piano, i servizi veterinari devono verificare:
a) il flusso di partite in entrata ed uscita (registro di stalla, Mod. IV) e la rispondenza della
documentazione con gli animali presenti in azienda;
b) la funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione;
c) la presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS;
d) il registro delle disinfezioni, dove devono essere riportare le date di disinfezione ed i quantitativi
di disinfettanti utilizzati.
6. Le aziende da riproduzione a ciclo chiuso fino a 4 capi adulti che non commercializzano
ma producono esclusivamente per autoconsumo familiare, devono effettuare il controllo
sierologico di tutti i capi adulti, all’atto della macellazione.
Il veterinario competente per territorio che esegue le attività previste dal piano di sorveglianza deve
documentare la data del prelievo e della verifica effettuata sul registro di stalla, mediante
l’apposizione di data e firma.
Art. 7 Sospensione revoca e riacquisizione della qualifica
1. La qualifica di azienda accreditata per MVS è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte
dall’Autorità competente, siano rilevate irregolarità documentali nella tenuta del registro
aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente
identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso e sino
all’avvenuto controllo sierologico con esito negativo di un campione di animali secondo
l’Allegato 2.
2. La qualifica di azienda accreditata per MVS è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza
di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o
identificazione contraffatte. In tal caso l'autorità sanitaria locale dispone il sequestro
dell’azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.
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3. Nelle aziende controllate nelle quali viene rilevata una singola sieropositività anche al controllo
di screening effettuato presso l’IZS territorialmente competente e anche prima della conferma
del CERVES, lo stato di accreditamento deve essere sospeso e attuate le seguenti misure:
a) sequestro dell'azienda;
b) registrazione del sospetto sul SIMAN;
c) esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero
significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
d) nel caso in cui la sieropositività è confermata come singleton reactor, il capo sieropositivo
deve essere macellato dopodiché l’azienda riacquisisce la qualifica e le misure restrittive
sono revocate.
4. Nelle aziende controllate in cui sono riscontrate positività confermate dal CERVES nei confronti
della MVS, non riferibili a “singleton reactor” lo stato di accreditamento deve essere revocato e
devono essere attuate le seguenti misure:
a) sequestro dell'azienda;
b) registrazione del sospetto sul SIMAN;
c) prelievo di un "pool" di feci dai suini sieropositivi, dai suini a contatto con i medesimi e dalle
altre strutture dell’azienda in cui sono presenti altri suini;
d) prelievi di sangue a campione in un numero di riproduttori, se trattasi di aziende da
riproduzione, e di soggetti all’ingrasso, se trattasi di aziende da ingrasso, sufficiente a
rilevare una prevalenza d’infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; nel
gruppo di animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi
sieropositivi.
Se l’analisi delle feci rileva la presenza del virus deve essere dichiarato il focolaio e attuate le
misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362,e s.m.e.i. La
conferma del focolaio deve essere registrata nel SIMAN.
Se non è isolato il virus, ma il CERVES conferma comunque la sieropositività in più capi, deve
essere revocata la qualifica di azienda accreditata per MVS. I riproduttori sieropositivi e i capi
da ingrasso, su disposizione dell’autorità competente devono essere macellati.
In tutti i casi (focolaio o positività confermata) deve essere attuata un’indagine epidemiologica
per accertare l’origine dell’infezione e le eventuali movimentazioni in uscita durante il periodo a
rischio. Tale indagine deve essere inviata al Ministero, al CERVES e al Servizio della
Prevenzione Regionale, entro 10 giorni dalla data di conferma della sieropositività.
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5. In conformità al direttiva 92/119/CEE, la conferma della presenza di malattia in un’azienda, ai
fini della dichiarazione di focolaio, avviene a seguito di:
a) isolamento del virus nei suini stessi e/o nell’ambiente;
b) presenza di suini sieropositivi con lesioni caratteristiche da MVS;
c) presenza di suini con sintomi clinici o risultanti sieropositivi in presenza di una correlazione
epidemiologica con un’azienda sede di focolaio confermato.
d) come previsto dalla decisione 2000/428/CE si ha conferma di malattia anche quando il
risultato positivo delle indagini che dimostrano la presenza degli antigeni (ELISA) o del
genoma (PCR) del virus si accompagna ugualmente a manifestazione di segni clinici della
malattia, all’individuazione di suini sieropositivi oppure ad un nesso epidemiologico diretto
con un focolaio accertato.
Art. 8 Macellazione dei soggetti sieropositivi
1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di cinque giorni dalla data
di notifica dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.
2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato, almeno quarantotto ore prima
della partenza, dal Servizio Veterinario dell’ASL di partenza a quello di destinazione. Il
certificato di provenienza degli animali (Modello IV) deve riportare, in aggiunta ai codici
identificativi degli animali, la dicitura «Suini sieropositivi per MVS».
4. Il Veterinario Ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul
Modello IV l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'ASL di origine degli
animali.
5. I suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, devono essere trasportati, ricoverati e macellati
separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m.i.. La testa e il pacchetto intestinale
di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato
regionale.
Art. 9. Procedure per la riacquisizione dell’accreditamento aziendale
1. Per la riacquisizione della qualifica in aziende con sieropositività multiple confermate, in
assenza d’isolamento virale, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei
sieropositivi, i suini rimanenti in azienda dovranno essere sottoposti a due controlli sierologici
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condotti a distanza di almeno 28 e non oltre i 40 giorni l’uno dall’altro, su un campione di suini
tale da rilevare il 5% di prevalenza attesa con un 95% di indice di confidenza;
2. Per le stalle di sosta o i centri di raccolta la riacquisizione della qualifica è disposta sulla scorta
dei nuovi controlli sierologici ed eventualmente virologici stabiliti dal CERVES, nonché sulla
base delle certificazioni attestanti che i suini introdotti provengono da aziende indenni.
Art.10 Invio dei campioni e modulistica
1. I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformità con il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere riportati coerentemente a
quanto registrato in BDN, nel modello di cui all'Allegato 4 del presente Piano che debitamente
compilato, deve accompagnare i campioni sierologici da inviare all'IZS.
2. I campioni di feci devono essere inviati dalla ASL all'IZS che successivamente le invierà al
CERVES.
3. I campioni di sangue prelevati per le prove sierologiche e virologiche nei confronti della MVS,
possono essere utilizzati anche per i test previsti per il piano di controllo della Peste Suina
Classica e della Malattia di Aujeszky.
4. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato 4) può essere scaricata dalla BDN con le
informazioni anagrafiche già presenti. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati
discordanti con quanto riscontrato in azienda dal Veterinario Ufficiale, lo stesso deve apportarvi
le opportune modifiche, provvedendo anche ad aggiornare e/o prescriverne l'aggiornamento in
BDN.
Art. 11 Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione Europea
1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non
discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione destinati
all’allevamento ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto.
Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini destinati al macello.
3. Per ciascuna partita deve essere effettuato un prelievo di sangue su un numero di suini
secondo la tabella di cui all' Allegato 3, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi
scomparti del mezzo di trasporto.
4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire
all'IZS competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere
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conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di
contenzioso con lo speditore.
5. I campioni inviati all'IZS devono essere accompagnati dal modello di cui all'Allegato 4 del
presente Piano.
Art. 12 Movimentazione
1. È vietato il trasporto di suini vivi da aziende non accreditate per MVS anche se destinati a
stabilimenti di macellazione.
2. La spedizione di suini vivi per allevamento è consentita solo se gli animali provengono da
aziende da riproduzione accreditate per MVS, inoltre nel documento di trasporto (modello IV)
deve essere riportata la dicitura “Allevamento accreditato per MVS”.
3. Gli allevamenti da riproduzione fino a 4 capi che effettuano il controllo per MVS all’atto della
macellazione familiare, non possono movimentare suini ne per vita ne per macello.
Art. 13 Pulizia e disinfezione
Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonché i veicoli utilizzati per il
trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando
prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell'Allegato 5. Le operazioni di
lavaggio e di disinfezione degli automezzi devono essere certificate come da modello di cui
all'Allegato 6.
Art. 14 Flussi informativi
1. L'IZS trasmette tempestivamente all’ASL competente per territorio il risultato degli esami
sierologici e virologici svolti nell'ambito del presente Piano.
2. In caso di sieropositività l'IZS notifica il risultato al Servizio Prevenzione Regionale e al servizio
veterinario competente per territorio che deve registrare il sospetto sul SIMAN.
3. In caso di riscontro di conferma della sieropositività o di isolamento virale, il servizio veterinario
competente esegue entro dieci giorni una indagine epidemiologica secondo il modello di cui
all' Allegato 8, che dovrà trasmettere al Ministero della Salute, al CERVES ed al Servizio
Prevenzione Regionale.
4. In caso di focolaio l’ASL competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della Salute
e al Servizio Prevenzione Regionale la notifica di malattia infettiva o trasmissibile e registra il
focolaio nel SIMAN.
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5. Le Aziende Sanitarie Locali inviano al Servizio Prevenzione Regionale la rendicontazione
tecnica e finanziaria relativa alle attività svolte nell’anno precedente, in conformità alla “Grant
Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815” del 5 febbraio 2015. La Regione invia al Ministero
della Salute entro il 1° aprile dell'anno successivo la relazione finale sulla esecuzione tecnica
del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano
eseguito nell'anno precedente.
7. L’IZS trasmette al CERVES con cadenza trimestrale il riepilogo delle attività laboratorio
prevista dal presente Piano.
Art. 15 Aspetti finanziari
1. Ai proprietari dei suini macellati e abbattuti in applicazione del presente Piano è corrisposto
l'indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, del decreto ministeriale 20 luglio 1989,
n. 298, e del decreto interministeriale 19 agosto 1996, n. 587.
Allegato 1
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Requisiti di bio-sicurezza previsti per l’attribuzione e il mantenimento della qualifica di azienda accreditata per Malattia Vescicolare del Suino (MVS)
Nell'ambito dei controlli ufficiali previsti dal piano di controllo e di sorveglianza per la MVS, ai fini dell’attribuzione o del mantenimento della qualifica di azienda accreditata, i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, oltre alla esecuzione delle prove sierologiche previste, verificano in tutte le aziende suinicole le condizioni di benessere animale e di bio-sicurezza di carattere strutturale e gestionale.
1. Requisiti generali
a) L'idoneità della struttura a detenere animali della specie suina, anche in relazione alla capacità produttiva;
b) La corrispondenza dei dati registrati in BDN, comprese le informazioni relative alla capacità e alla tipologia produttiva;
2. Requisiti specifici
Al fine di garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai parametri di benessere e di biosicurezza, strutturali e gestionali disposti dalla normativa vigente, i servizi veterinari utilizzano l’apposita check-list riportata nell’ allegato 7, che deve essere compilata correttamente in ogni sua parte. I requisiti di biosicurezza previsti sono valutati sulla base alle capacità produttive delle aziende e pertanto tiene conto della suddivisione delle aziende suinicole secondo le seguenti classi di consistenza: - da 1 a 30 suini; - da 31 a 100 suini; - da 101 a 500 suini; - oltre 500 suini.
Ai fini di una corretta classificazione, occorre tener conto che per “un suino” si deve intendere un riproduttore o un grasso o un certo numero di suini appartenenti ad altre categorie, il cui peso vivo complessivo sia equivalente a un quintale.
Laddove in un’azienda siano presenti più allevamenti i requisiti di biosicurezza richiesti riguardano l’intera unità epidemiologica e il numero dei capi considerato è pertanto quello complessivo e non dei singoli allevamenti.
Fatto salvo il rispetto delle norme ambientali , è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con le strutture di ricovero degli animali, ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.
A. Requisiti di bio-sicurezza in aziende da 1 a 30 suini
le aziende suine con consistenza da 1 a 30 capi devono possedere i seguenti requisiti:
a) recinzioni aziendali (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali in azienda e impediscano l’accesso di altri suidi. L’altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell’allevamento; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1,50, si potrà completare la stessa o affiancargli una rete metallica, in modo da raggiungere l’altezza minima di mt 1,50. La recinzione con rete metallica deve essere inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia.
Sono esclusi dall’obbligo della recinzione le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni o in box chiusi in muratura, anche con accesso a cortili, paddock o parchetti se provvisti di idonea recinzione perimetrale e cancelli.
Nel caso di allevamenti semibradi, il lotto adibito alla detenzione/pascolo dei suini, non può superare i 3 ha, al fine di poter verificare compiutamente, sia da parte dell’allevatore sia durante i controlli ufficiali, l’integrità delle recinzioni ed avere pertanto garanzie sull’effettivo confinamento degli animali e
Allegato 1
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sull’impedimento all’accesso di altri suidi. Inoltre, negli allevamenti semibradi, devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti. In detti allevamenti il carico sostenibile per ettaro non deve superare i 15 q.li.
c) L’introduzione di nuovi capi è vincolata alla loro provenienza da aziende “ accreditata” per MVS.
d) Deve essere presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica.
e) Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della MVS (Allegato 5).
f) E' vietato alimentare gli animali con rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o casalinghi.
g) Prima e dopo il carico e lo scarico, gli automezzi di proprietà dell’azienda, che effettuano il trasporto per conto proprio, dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dall’Autorità Competente.
h) Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell’ingresso e prima dell’uscita dall’azienda, mediante aspersione (con vaporizzatore) di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su altre parti del veicolo (se necessaria previa pulizia).
B. Requisiti di bio-sicurezza in aziende da 31 a 100 suini
le aziende suine con consistenza da 31 a 100 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo A devono possedere i seguenti requisiti:
a) un'area di parcheggio fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda che dei visitatori;
b) una piazzuola per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione degli automezzi, autorizzata dai Servizi Veterinari, possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento e in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Devono pertanto essere presenti: le attrezzature, i disinfettanti e la cartellonistica che definisca i disinfettanti utilizzati e tempo di esposizione agli stessi. Nell’autorizzazione rilasciata alla struttura di disinfezione, i Servizi Veterinari riportano le generalità di un responsabile, indicato dall’azienda, che ha il compito di tenere in efficienza la struttura e di firmare (salvo deleghe in sua assenza) tutti gli attestati di disinfezione rilasciati (Allegato 6);
c) un punto di carico/scarico dei suini vivi localizzato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa di carico/scarico perimetrale), oppure il carico/scarico può essere effettuato all'interno dell'allevamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i. Il veicolo trasporti esclusivamente animali per l’azienda o dall'azienda (mono-carico);
ii. Il veicolo, pur essendo sottoposto a disinfezione pre-carico attestata da una copia del relativo Allegato 6), viene ulteriormente disinfettato in ingresso, con disinfettanti efficaci contro il virus del MVS, e sarà poi disinfettato in uscita con rilascio di apposito Allegato 6);
d) un punto di scarico del mangime, localizzato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa lo scarico può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui il trasporto esclusivamente per questa azienda (mono-carico) e venga sottoposto a disinfezione in ingresso e in uscita con prodotti disinfettanti efficaci sul virus della MVS.
e) evidenza documentate dell’effettuazione delle attività di derattizzazione/disinfestazione.
C. Requisiti di bio-sicurezza in aziende da 101 a 500 suini
le aziende suine con consistenza da 101 a 500 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo A e B devono possedere i seguenti requisiti:
a) locali per la quarantena, separati dal resto dell’allevamento (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo della quarantena (minimo 28 giorni), gli animali devono essere controllati clinicamente e trascorsi i 28 giorni, prima dell’introduzione degli animali in allevamento, devono essere effettuati tutti controlli ritenuti
Allegato 1
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necessari. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali sono controllati 28 giorni dopo l'ultima introduzione;
b) cella frigorifero, possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento;
c) un’area di carico scarti, localizzata all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), o in alternativa gli scarti possono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. In ogni caso, il camion che ritira gli scarti non può entrare in azienda;
d) cella frigorifero per lo stoccaggio, in attesa di essere smaltiti, dei suini morti che devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore. In alternativa i suini morti possono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. In ogni caso il camion che ritira gli animali morti non può entrare in azienda.
e) Un registro per la disinfezione degli automezzi, tutte le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentare in apposito registro;
f) disporre di un Veterinario libero professionista di riferimento;
g) disporre di un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio in cui deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
h) Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.
D. Requisiti di bio-sicurezza in aziende con consistenza maggiore di 500 suini
le aziende suine con consistenza maggiore di 500 capi, oltre a quelle riportate nel paragrafo A, B e C devono possedere i seguenti requisiti:
a) spogliatoi: devono essere presenti dei locali dedicati specificatamente a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari monouso o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento;
b) procedure documentate: devono essere disponibili in azienda copie delle procedure documentate inerenti la conduzione dei suini, approvate dalla ASL ed applicate in allevamento sotto la supervisione di un Veterinario aziendale riconosciuto, con il quale l’azienda deve stipulare una convenzione che tiene disponibile in copia;
c) Un registro che documenti l'ingresso in allevamento dei visitatori e dei veicoli;
d) una convenzione stipulata con uno stabilimento riconosciuto per lo smaltimento degli animali morti;
e) Una dichiarazione scritta da parte del personale che accudisce i suini che rinuncia a detenere animali sensibili e non ha contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.
f) un piano di aziendale derattizzazione e di disinfestazione che documenta il programma e le prestazioni effettuate;
g) un piano aziendale di pulizia/disinfezione che documenta il programma e le prestazioni effettuate secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, qualora questo modello non sia applicato in tutti i reparti dall’allevamento, dovrà essere adottato un metodo alternativo di pari efficacia che dovrà essere riportato nel manuale delle procedure.
Allegato 2
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Tabella sulla numerosità del campione (95% confidenza e 5% prevalenza)
Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività ≥ 5% con un livello di confidenza del 95%.
Numero capi in azienda Numero capi da controllare
≤ 26 Tutti
27-35 26
35-55 35
56-100 47
101-600 56
> 600 59
Allegato 3
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Tabella sulla numerosità del campione (95% confidenza e 10% prevalenza)
Numero di suini da sottoporre a prelievo in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività ≥ 10% con un livello di confidenza del 95%.
Numero capi in azienda Numero capi da controllare
Fino a 10 Tutti
11 10
12 11
13-14 12
15-16 13
17-18 14
19-20 15
21-23 16
24-26 17
27-29 18
30-34 19
35-39 20
40-46 21
47-55 22
56-67 23
68-85 24
86-113 25
114-163 26
164-282 27
283-917 28
918 e oltre 29
Allegato 4
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Scheda di accompagnamento campioni – Malattia Vescicolare del Suino (MVS)
Regione Sardegna Provincia medio campidano Asl Distretto Tel Fax
MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO (BARRARE UNA SOLA CASELLA)
Acquisizione dell’accreditamento 1° prelievo
Acquisizione dell’accreditamento 2° prelievo
Conferma di controllo in azienda accreditata
Controllo in stalla di sosta
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio con codice aziendale………………….…………………
Spostamento suini in uscita (deroga art. 7 Dec.2005/779CE) cod. az. dest…………..……………………
Spostamento suini in entrata (deroga art. 7 Dec.2005/779CE) cod. az. origine…….……………………..
A seguito di sieropositività riscontrata in azienda
Verifica azienda del comparto 1° prelievo
Verifica azienda del comparto 2° prelievo
Importazione
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione
Sospetto
Controllo animali in quarantena
Riacquisizione dell’accreditamento in azienda in zona di protezione 1° prelievo cod. az. ………………..
Riacquisizione dell’accreditamento in azienda in zona di sorveglianza 1° prelievo cod. az. ……………..
Riacquisizione dell’accreditamento in azienda in zona di protezione 2° prelievo cod. az. ………………..
Allevamento di provenienza dei suini (1) Codice identificazione azienda (DPR 317/96) IT………………………………………………..
Proprietario ………………………………………………………………………………………….
Località …………………………………….. Comune………………………….. Prov………….. INDIRIZZO PRODUTTIVO: Riproduzione a ciclo aperto [ ] Riproduzione a ciclo chiuso [ ]
Ingrasso [ ] Stalla di sosta [ ]
Riproduttori presenti n°……………………. Totale capi presenti n°……………………………
Tipo campioni: Sangue n°………. Feci n°…………. Epitelio n°…………………..
Altri esami da effettuare: Malattia di Aujesky [ ] Peste Suina Classica [ ]
Data prelievo…………………………………………………………..
(1) In caso di prelievo in azienda compilare tutto il quadro con i dati dell’allevamento in cui si prelevano i campioni. In caso di prelievi al
macello indicare l’allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento.
Allegato 4
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Identificazione dei suini campionati in allevamento in data……………………………….
Identificazione del suino Categoria Identificazione del suino Categoria
1) 26)
2) 27)
3) 28)
4) 29)
5) 30)
6) 31)
7) 32)
8) 33)
9) 34)
10) 35)
11) 36)
12) 37)
13) 38)
14) 39)
15) 40)
16) 41)
17) 42)
18) 43)
19) 44)
20) 45)
21) 46)
22) 47)
23) 48)
24) 49)
25) 50)
OSSERVAZIONI_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il Veterinario
______________________
Allegato 5
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Criteri per il lavaggio la pulizia e disinfezione nelle aziende suine, degli automezzi per il trasporto dei suini vivi Nelle aziende suine devono essere presenti disinfettati di provata efficacia nei confronti del virus MVS e idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali dell’azienda e degli automezzi in ingresso.
Lavaggio e disinfezione
Gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture debitamente autorizzate e idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione).
I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e disinfettati con sostanze attive nei confronti del virus della MVS. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l’efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di azione del disinfettante).
Pulizia e disinfezione
Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati allontanati dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:
1. rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangimi, sporcizia): si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano (feci, lettiera, residui di mangime e sporcizia varia) presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito degli animali; le incrostazioni di materiale organico sono eliminate mediante l’utilizzo di idropulitrici a pressione.
2. lavaggio con acqua e detergente: una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici sono irrorate con un prodotto sgrassante (detergente) poi eliminato mediante risciacquo con acqua.
3. disinfezione: in questa fase deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, alle relative concentrazioni d’uso e deve essere lasciato in azione per tutta la notte. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte.
Disinfettanti attivi nei confronti del virus della MVS
Agenti ossidanti:
miscele costituite da: perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici. Prodotti commerciali che sono indicati anche per macchinari e veicoli, alle concentrazioni riportate sul foglietto illustrativo.
Alcali:
a) Idrossido di sodio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l’integrità.
b) Idrossido di potassio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l’integrità.
Aldeidi:
Glutaraldeide alla concentrazione del 2% di sostanza attiva. Non è corrosiva sui metalli, è quindi indicata per gli automezzi. Non deve essere utilizzata per le persone o per gli animali.
Allegato 6
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Attestato di disinfezione dei mezzi per il trasporto bestiame
Si attesta che l’automezzo con targa ______________, condotto dal Sig. ____________________
è stato lavato e disinfettato presso:
□ L’azienda __________________ cod. aziendale ___________ località ____________________
Comune ____________________________
□ Il mattatoio ______________________ località ________________ Comune_______________
□ Il punto di disinfezione autorizzato_________________________________________________
località ____________________ Comune ________________ N. di autorizzazione ____________
Disinfettante utilizzato: ___________________________
Lotto n. ________________ Scadenza ____________________________
_____________________________ li ______________________________
Il responsabile della disinfezione
_________________________________
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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A.S.L. N° DI _____________________
SERVIZIO VETERINARIO __________________________
Data: Codice Azienda: IT� � � � � � � �
Comune e Località azienda:
Proprietario degli animali/denominazione Tel.
Detentore
ORIENTAMENTO PRODUTTIVO DELL’ALLEVAMENTO � da riproduzione � da ingrasso � familiare Tecnica Produttiva Tecnica Produttiva
*allevamento da ingrasso per il consumo familiare che detiene fino ad un massimo di quattro suini non riproduttori a scopo non commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti
� Ciclo di riproduzione Chiuso � Ciclo completo � Ciclo di riproduzione Aperto. Vendita di riproduttori: � SI � NO
� Svezzamento � Magronaggio
� Finissaggio Allevamento Stagionale: � SI � NO Allevamento Multisito: � SI � NO Modalità Allevamento: � stabulato � semi brado Iscrizione Libri Genealogici: � SI � NO Qualifica sanitaria: Mattia Vescicolare Suina……………………; Peste Suina Africa……………….; Peste Suina Classica; …………………; Aujeszky………………………..
Oggetto: Controllo ufficiale Piano di eradicazione PSA
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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Capacità struttura (numero massimo di animali adulti che è possibile detenere):_______________________________________________
NOTIFICA CENSIMENTO DA PARTE DELL’ALLEVATORE al 31 marzo in autocertificazione SI NO
VERIFICHE DELLCONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO A SEGUITO DI SUCCESSIVI CONTROLLI VETERINARI SI NO
(Inserire nella tabella l’ultimo censimento presente in BDN)
CAPI TOTALI DI ETÀ SUPERIORE
AI 70 GIORNI
Capi presenti in allevamento (comunicazione alla BDN) (censimento e verifica consistenza)
Regolarmente registrati nel registro
CENSIMENTO SUINI (conteggio durante il controllo)
Scrofe Scrofette Verri Cinghiali
Lattonzoli Magroncelli Magroni Grassi
CONTROLLO DELL’ IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
Capi di età superiore ai 70 giorni (45 gg. In zone vincolo)
Capi controllati Capi con tatuaggio leggibile
Capi con tatuaggio non leggibile
Capi non tatuati Capi identificati singolarmente
CONTROLLO DEL REGISTRO DI CARICO SCARICO
Compilazione censimenti al 31 marzo (sul registro)
N. movimentazione in ingresso negli ultimi 12 mesi
N. Capi movimentati in ingresso negli ultimi 12 mesi
N. Nuovi nati negli ultimi 12 mesi N. macellazioni uso famiglia dall’inizio dell’anno
N. capi macellati uso famiglia dall’inizio dell’anno
SI/NO
N° movimentazioni in uscita negli ultimi 12 mesi
N. Capi movimentati in uscita negli ultimi 12 mesi
N. Capi morti negli ultimi 12 mesi
Parametro produttivo di riferimento (n° suinetti nati previsti negli ultimi 12 mesi)
Scostamento (n° nuovi nati/parametro produttivo di riferimento negli ultimi 12 mesi (valore atteso > 1)
PROBLEMI SANITARI RIPRODUTTIVI
Citare evidenze (prescrizioni veterinarie, referti analitici etc.):
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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ESECUZIONE CONTROLLO SIEROLOGICO ALL’ATTO DEL PRESENTE CONTROLLO SI / NO
N° Capi di età > 3 mesi N° capi da prelevare N° campioni da analizzare per PSA
N° campioni da analizzare per MVS e PSC N° Campioni da analizzare per Aujeszky
CONSISTENZA ALLEVAMENTO
REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NOTE
DA 1 A 30
Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)?
□ SI □ NO
Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? □ SI □ NO
Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? □ SI □ NO
Sono stati identificati individualmente i riproduttori? □ SI □ NO
Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti dove previsto?
□ SI □ NO
Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi?
□ SI □ NO
Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?
□ SI □ NO
È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? □ SI □ NO
Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? □ SI □ NO
Gli automezzi che trasportano animali, sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?
□ SI □ NO
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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CONSISTENZA ALLEVAMENTO
REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NOTE
DA 31 A 100
Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)?
□ SI □ NO
Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? □ SI □ NO
Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? □ SI □ NO
Sono stati identificati individualmente i riproduttori ? □ SI □ NO
Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti, dove previsti?
□ SI □ NO
Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi?
□ SI □ NO
Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?
□ SI □ NO
È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? □ SI □ NO
Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? □ SI □ NO
Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?
□ SI □ NO
Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori?
□ SI □ NO
L’azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all’entrata dell’azienda?
□ SI □ NO
All’ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile (pulivapor)? □ SI □ NO
E’ comprovata l’attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione? □ SI □ NO
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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CONSISTENZA ALLEVAMENTO
REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NOTE
DA 101 A 500
Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? □ SI □ NO
Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? □ SI □ NO
Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? □ SI □ NO
Sono stati identificati individualmente i riproduttori? □ SI □ NO
Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti?
□ SI □ NO
Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi?
□ SI □ NO
Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?
□ SI □ NO
È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? □ SI □ NO
Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? □ SI □ NO
Gli automezzi che trasportano animali ,, sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL? □ SI □ NO
Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori? □ SI □ NO
L’azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all’entrata dell’azienda?. □ SI □ NO
All’ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile per il lavaggio ( pulivapor)?. □ SI □ NO
E’ comprovata l’attuazione delle operazioni di derattizzazione/disinfestazione? □ SI □ NO
Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per PSA. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.
□ SI □ NO
Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.
□ SI □ NO
Carico suini morti e altri SOA: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.
□ SI □ NO
Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.
□ SI □ NO
Veterinario libero professionista di riferimento. □ SI □ NO
Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. □ SI □ NO
Il personale che accudisce gli animali non detiene animali sensibili e non ha contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. □ SI □ NO
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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Un locale di servizio utilizzabile anche per spogliatoio. □ SI □ NO
CONSISTENZA ALLEVAMENTO
REQUISITI SANITARI DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI NOTE
OLTRE 500
Sono rispettate le norme relative alla registrazione del carico scarico animali (nascite, acquisti, morti, macellati, venduti)? □ SI □ NO
Sono fisiologici i parametri produttivi e riproduttivi riscontrati negli ultimi 12 mesi ? □ SI □ NO
Sono stati tatuati i suini di età superiore ai 45/70 giorni ed i tatuaggi sono leggibili? □ SI □ NO
Sono stati identificati individualmente i riproduttori?
Per il rilascio/ mantenimento della qualifica: i suini di età > 3 mesi sono risultati indenni al controllo sierologico effettuato per il piano pesti laddove previsti?
□ SI □ NO
Sono presenti recinzioni ( reti metalliche, cancelli, muri di cinta e barriere di una altezza di almeno un metro e cinquanta cm.) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi?
□ SI □ NO
Nelle aree infette dal selvatico è presente una doppia recinzione perimetrale in rete metallica o muro perimetrale, tali da impedire il contatto con il selvatico?
□ SI □ NO
È presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica? □ SI □ NO
Gli automezzi che trasportano animali sono lavati e disinfettati presso strutture idonee allo scopo, autorizzate dal servizio veterinario della ASL?
□ SI □ NO
Sono presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA? □ SI □ NO
Parcheggio: è presente un'area fuori dal perimetro dell'allevamento dedicata alla sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori?
□ SI □ NO
L’azienda è dotata di una piazzola per la disinfezione degli automezzi in entrata e uscita possibilmente all’entrata dell’azienda?.
□ SI □ NO
All’ingresso è presente un dispositivo a pressione mobile per il lavaggio ( pulivapor)? □ SI □ NO
Derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale documentato □ SI □ NO
Quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. Nel periodo della quarantena gli animali devono essere osservati clinicamente e trascorsi 28 giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per PSA. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto, nel caso in cui ciò non si verifichi, gli animali verranno controllati sierologicamente 28 giorni dopo l'ultima introduzione.
□ SI □ NO
Cella frigorifero: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.
□ SI □ NO
Convenzione con stabilimento riconosciuto allo smaltimento delle carcasse. □ SI □ NO
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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Carico suini morti e altri SOA: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.
□ SI □ NO
Registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.
□ SI □ NO
Spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
□ SI □ NO
Il personale dell’azienda ha dichiarato per iscritto la rinuncia alla conduzione/contatto di altri allevamenti suini. □ SI □ NO
Spogliatoio: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti o calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento
□ SI □ NO
Un piano delle procedure documentate approvato dalla ASL, sotto la gestione di un Veterinario aziendale riconosciuto □ SI □ NO
Copia della convenzione col veterinario riconosciuto e copia del piano delle procedure documentate trasmesse alla ASL. □ SI □ NO
Registrazione dei visitatori: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro. □ SI □ NO
Registrazione degli automezzi in entrata e in uscita. □ SI □ NO
È presente la dichiarazione scritta di rinuncia alla detenzione e al contatto con animali sensibili del personale che accudisce gli animali ?
□ SI □ NO
La pianificazione delle pulizie/disinfezione avviene secondo il modello tutto pieno tutto vuoto, o con metodo alternativo come riportato nel manuale delle procedure. □ SI □ NO
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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CONTROLLO SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Requisito Definizione dei requisiti si no n.v.
1. ISPEZIONE (Controllo degli animali)
Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta /dì.
E’ disponibile un’adeguata illuminazione che consente l’ispezione completa degli animali.
Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato.
Requisito Definizione dei requisiti si no n.v.
2. LIBERTA’ DI MOVIMENTO
La libertà di movimento dell’animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze e lesioni.
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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Requisito Definizione dei requisiti si no n.v.
3. SPAZIO DISPONIBILE
Le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL’INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:
le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:
• 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione, • 2,25 mq per ciascuna scrofa;
Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di :
• meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10% • 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.
Nel periodo compreso fra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto e le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo: • i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore
a 2,8 m, • se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.
Deroga per le aziende con meno di 10 scrofe:
le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto, in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.
Peso vivo kg m²
Fino a 10 0,15
Oltre 10 fino a 20 0,20
Oltre 20 fino a 30 0,30
Oltre 30 fino a 50 0,40
Oltre 50 fino a 85 0,55
Oltre 85 fino a 110 0,65
Oltre 110 1,00
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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Requisito Definizione dei requisiti si no n.v.
4. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE
I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali.
La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali, - all’atto dell’ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e
all’età degli animali.
I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di: - avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente, - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).
5. ILLUMINAZIONE MINIMA Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
6. ALIMENTAZIONE ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE
Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente.
Allegato n. 7: Check list per Controllo Ufficiale in allevamento suinicolo
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ESITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO:
RISULTANZE (Confronto fra i criteri, quanto previsto dalla norma, e le evidenze oggettive riscontrate): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSIONI:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ EVENTUALI NON CONFORMITÀ RISCONTRATE (in tal caso deve essere compilato anche un verbale distinto di contestazione contenente i termini di ricorso) 1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NULLA OSTA AL □ RILASCIO □ MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA SANITARIA DI
□ Azienda Controllata; □ Azienda Certificata.
□ Azienda Accreditata per MVS
Osservazioni:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Il Veterinario Ufficiale S.A. ………………………………………………..
Il Veterinario Ufficiale I.A.P.Z. ……………………………………
Il Proprietario/Detentore ………………………………………………
Allegato 8
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Indagine epidemiologica per Malattia Vescicolare del Suino
La malattia è stata diagnosticata/sospettata in seguito a: Sospetto clinico/anatomo-patologico [ ]
Sieropositivita' [ ]
Isolamento virale [ ]
Correlazione epidemiologica [ ]
Codice azienda a cui e’ correlato it…………………………..
1. Anagrafe dell'azienda
1.1 codice aziendale:……………………………………………………………………………………………... 1.2 denominazione dell'azienda: .......................................................................................................................................................................... 1.3 proprietario: ....................................................................................................................................... 1.4 detentore (se diverso dal proprietario): ............................................................................................... 1.5 indirizzo dell'azienda: ...........................................Comune..............................................Provincia: ............ 1.6 asl: ......................................................................... Distretto: .................................................. Veterinario dirigente area a: ................................................ Veterinario che ha eseguito l'indagine: ......................................................................................... Telefono (anche cellulare): .................../....................................... Localizzazione geografica del focolaio: Longitudine .....................°.....................'................................'' Latitudine .....................°.....................'................................''
2. Tipologia dell'azienda
2.1 specie allevate: Suino [ ]
CINGHIALE [ ]
MISTO [ ]
2.2 Indirizzo produttivo
Riproduzione ciclo chiuso [ ]
Riproduzione ciclo aperto [ ]
Ingrasso [ ]
Magronaggio [ ]
Stalla di sosta [ ]
Stalla di sosta annessa a un macello [ ]
3. Censimento e distribuzione dei suini presenti in azienda
Struttura *:………………………………………...
Allegato 8
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Categoria Numero Con sintomi/lesioni Sieropositivi
Scrofe
Verri
Scrofette
Suinetti sotto scrofa
Lattoni
Svezzati
Magroni
Grassi
Struttura *………………………………………...:
Categoria Numero Con sintomi/lesioni Sieropositivi
Scrofe
Verri
Scrofette
Suinetti sotto scrofa
Lattoni
Svezzati
Magroni
Grassi
Struttura *:…………………………………………
Categoria Numero Con sintomi/lesioni Sieropositivi
Scrofe
Verri
Scrofette
Suinetti sotto scrofa
Lattoni
Svezzati
Magroni
Grassi
* Per ogni struttura dell'azienda deve essere compilata una tabella. Per struttura si intende l'edificio in cui sono ricoverati ed allevati i suini. La struttura può essere identificata con numeri progressivi, lettere o specificata per esteso (es. sala parto, settore gestazione, magronaggio, ingrasso, etc.) e deve corrispondere a quanto descritto nella planimetria dell'azienda.
4. Informazioni inerenti la conduzione aziendale
4.1 L'azienda è dotata di barriere che impediscono l'acceso ai non autorizzati? (cancelli, muri di cinta)
[ ] Sì [ ] No
4.2 L'abitazione è in azienda? [ ] Sì [ ] No
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4.3 Esiste un macello annesso all'azienda? [ ] Sì [ ] No
4.4 Il carico/scarico animali avviene:
fuori dell'azienda [ ] all'interno dell'azienda [ ] all'entrata del capannone [ ] in una piazzola di carico [ ]
4.5 Si effettua la quarantena per animali di nuova introduzione? [ ] Sì [ ] No
4.6 Esiste una zona in azienda destinata alla disinfezione degli automezzi? [ ] Sì [ ] No 4.7 Tutto pieno-tutto vuoto (stalle di sosta, ingrasso e magronaggio) [ ] Sì [ ] No
4.8 Presenza di apparecchiature a pressione (pulivapor) [ ] Sì [ ] No
4.9 Presenza di disinfettanti [ ] Sì [ ] No
Se la risposta è affermativa, specificare il principio attivo usato:
.........................................................................................................................................................................
4.10 Presenza di materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) [ ] Sì [ ] No 4.11 Dove sono ricoverate le scrofe da riforma?
Separate in box nel settore riproduzione[ ]
Mescolate con i grassi[ ]
Altro[ ] Specificare ..............................................................................................................................................
4.12 Il ritiro degli scarti avviene:
fuori dell'azienda [ ] all'interno dell'azienda [ ] all'entrata del capannone [ ] in una piazzola di carico [ ] 4.13 Il ritiro di carcasse avviene: fuori dell'azienda [ ] all'interno dell'azienda [ ] all'entrata del capannone [ ]
in una piazzola di carico [ ]
4.14 Luogo di raccolta delle deiezioni: [ ] Vascone di stoccaggio
[ ] Altro (specificare) .....................................................................................................................................
4.15 Modalità di smaltimento delle deiezioni: [ ] fertirrigazione [ ] in campi di proprietà [ ] in altri campi convenzionati [ ] altro (specificare): .................................................................................................................
4.16 Modalità di smaltimento dei rifiuti alimentari
.........................................................................................................................................................................
4.17 L'azienda dispone di mezzi propri per il trasporto di animali? [ ] Sì [ ] No
Se la risposta è affermativa, specificare il tipo di autoveicolo e la targa:
...................................................................................................................................................................... 4.18 Il proprietario e/o i familiari e/o i dipendenti hanno rapporti con altre aziende suinicole? [ ] Sì [ ] No
Se la risposta è affermativa, compilare il seguente schema:
Nome e cognome Funzione Azienda correlata
Codice Proprietario/indirizzo
5. Movimentazioni
5.1 Animali acquistati (a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)
Data N. capi Categoria Azienda di
provenienza
Indirizzo
dell'azienda
Titolare ditta trasporto
(nome e indirizzo)
Targa
automezzo
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5.2 Animali acquistati (a partire dalla data dell'ultimo controllo sierologico e/o virologico negativo)
Data N. capi Categoria Azienda/macello
di destinazione
Indirizzo
azienda/macell
o
Titolare ditta
trasporto (nome e
indirizzo)
Targa
automezzo
5.3 Autoveicoli
Tipo di trasporto Ultima data di
accesso in azienda
Frequenza di accesso
in azienda
Ditta usuale fornitrice
del servizio e suo
indirizzo
Targa
automezzo
*
Siero di latte
Carcasse
Liquami
Alimenti
Scarti
Derattizzazione
Altro (specificare)
..............................
* Nel caso in cui automezzi diversi eseguano il trasporto, segnalare la targa dell'automezzo che ha
eseguito l'ultimo trasporto.
5.4 Persone (nei 30 giorni precedenti la positività sierologica/virologica o del sospetto clinico)
Nome e cognome Qualifica Indirizzo Motivo visita Data visita
N.B. Considerare: persone che effettuano l'ecografia nelle scrofe, negozianti, visitatori, veterinari, fecondatori, squadre di disinfezione etc.
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6. Anamnesi clinica
6.1 Data osservazione primi sintomi: ............../................/.............
6.2 Nome, cognome e qualifica di chi li ha osservati: ............................................................................................................................................................................
6.3 Descrizione della sintomatologia e/o delle lesioni:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
6.4 Presumibile inizio della malattia in allevamento: ............../................/............. (da compilare anche in seguito al solo rilievo di sieropositività)
6.5 Quadro riepilogativo animali sospetti all'esame clinico/anatomo-patologico Categoria * N. capi sospetti Azienda di provenienza dei capi sospetti
* Scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi.
7. Anamnesi recente 7.1 Data prelievo: ............../................/.............
7.2 Materiale prelevato: [ ] feci n. campioni: ....... [ ] epitelio n. campioni: .....[ ] sangue n. campioni: ................
[ ] organi specificare quali:
..........................................................................................................................................................................
7.3 Data isolamento dell'enterovirus: ............../................/............. 7.4 Data esito di sieropositività: ............../................/.............
7.5 Quadro riepilogativo dell'esito sierologico:
Categoria * Capi prelevati Capi positivi TipoIogia Azienda di provenienza capi positivi
* Scrofe, verri, scrofette, suinetti sotto scrofa, lattoni, svezzati, magroni, grassi.
8. Anamnesi remota
8.1 Stato sanitario precedente:
[ ] Azienda accreditata
[ ] Azienda positiva
[ ] Azienda negativa (in fase di ri/accreditamento)
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9. Note e conclusioni
(da intendersi come informazioni supplementari non comprese nel questionario, nonché la formulazione di una o più ipotesi sulla origine della infezione)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Data della compilazione: ............../................/.................
Timbro e firma veterinario
__________________________________
10. Planimetria dell'azienda (identificare le strutture presenti e dove è stata riscontrata la presenza di positività sierologica, virologica e di sintomatologia clinica)