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Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica Proseguendo nel percorso di adeguamento della disciplina regolamentare in virtù del recepimento della c.d. «IV Direttiva Antiriciclaggio» attraverso il dl.gs. n. 90/2017 che ha inciso profondamente sul testo del d.lgs. n. 231/007, in data 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, entrate in vigore il 28 agosto 2019 e con termine di adeguamento per i destinatari del 1° gennaio 2020. In conformità al novellato framework normativo europeo e nazionale le nuove disposizioni rafforzano ulteriormente i presidi antiriciclaggio richiesti: in primis, il più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio diviene il principio cardine per le scelte dei soggetti obbligati nel modulare intensità e estensione degli obblighi di adeguata verifica. Il nuovo documento di «policy antiriciclaggio», già previsto dalle precedenti Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio come obbligatorio a partire dall’1 gennaio prossimo, deve fra l’altro definire le scelte compiute in materia di adeguata verifica. Introduzione Il 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” (“Disposizioni”) dando attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui D.lgs. 231/2007 (“Decreto AML”) come aggiornato dal Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva AML”), nonché agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 26 giugno 2017 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (“Orientamenti”). L’emanazione delle Disposizioni quasi conclude il percorso di adeguamento della disciplina regolamentare di Banca d’Italia a seguito del recepimento nazionale della IV Direttiva AML. Si attende solamente la pubblicazione della versione definitiva delle Disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio. Le Disposizioni sono entrate in vigore il 28 agosto 2019 e sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2020. Inoltre, Banca d’Italia richiede che dati e documenti identificativi eventualmente mancanti, relativi ai clienti acquisiti durante la vigenza della previgente disciplina - che prevedeva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica - vengano raccolti al primo contatto utile con il cliente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020. Il testo delle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” nella versione posta in consultazione nell’aprile 2018 è stato trattato nella edizione del Financial Regulatory Outlook di febbraio 2019. In questa sede si intende dunque fornire una overview delle principali novità definitivamente introdotte nella da Banca d'Italia nella disciplina regolamentare, tenuto anche conto dei rilevanti chiarimenti forniti dalla stessa Autorità di vigilanza in sede di esiti della pubblica consultazione. 1 29 Novembre 2019 Periodico di approfondimento del diritto dei mercati finanziari

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Antiriciclaggio: nuove Disposizioni di Banca d'Italia sull'adeguata verifica

Proseguendo nel percorso di adeguamento della disciplina regolamentare in virtù del recepimento della c.d. «IV Direttiva Antiriciclaggio» attraverso il dl.gs. n. 90/2017 che ha inciso profondamente sul testo del d.lgs. n. 231/007, in data 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, entrate in vigore il 28 agosto 2019 e con termine di adeguamento per i destinatari del 1°gennaio 2020.

In conformità al novellato framework normativo europeo e nazionale le nuove disposizioni rafforzano ulteriormente i presidi antiriciclaggio richiesti: in primis, il più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio diviene il principio cardine per le scelte dei soggetti obbligati nel modulare intensità e estensione degli obblighi di adeguata verifica.Il nuovo documento di «policy antiriciclaggio», già previsto dalle precedenti Disposizioni di Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio come obbligatorio a partire dall’1 gennaio prossimo, deve fra l’altro definire le scelte compiute in materia di adeguata verifica.

Introduzione

Il 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” (“Disposizioni”) dando attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela di cui D.lgs. 231/2007 (“Decreto AML”) come aggiornato dal Decreto di recepimento della Direttiva (UE)

2015/849 (“IV Direttiva AML”), nonché agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee del 26 giugno 2017 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (“Orientamenti”).

L’emanazione delle Disposizioni quasi conclude il percorso di adeguamento della disciplina regolamentare di Banca d’Italia a seguito del recepimento nazionale della IV Direttiva AML. Si attende solamente la pubblicazione della versione definitiva delle Disposizioni per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Le Disposizioni sono entrate in vigore il 28 agosto 2019 e sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2020. Inoltre, Banca d’Italia richiede che dati e documenti identificativi eventualmente mancanti, relativi ai clienti acquisiti durante la vigenza della previgente disciplina - che prevedeva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica -vengano raccolti al primo contatto utile con il cliente e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020.

Il testo delle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” nella versione posta in consultazione nell’aprile 2018 è stato trattato nella edizione del Financial Regulatory Outlook di febbraio 2019.

In questa sede si intende dunque fornire una overview delle principali novità definitivamente introdotte nella da Banca d'Italia nella disciplina regolamentare, tenuto anche conto dei rilevanti chiarimenti forniti dalla stessa Autorità di vigilanza in sede di esiti della pubblica consultazione.

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Periodico di approfondimento del diritto dei mercati finanziari

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La valutazione dei fattori di rischio

Nell’ambito della valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Disposizioni ribadiscono ed intensificano il ricorso al principio del c.d. «approccio basato sul rischio», identificandolo quale principio cardine per orientare le scelte relativamente a modalità e profondità delle analisi da condurre per lo svolgimento degli obblighi di adeguata verifica. In tale ottica, è richiesta la valutazione più attenta delle informazioni relative a scopo e natura del rapporto continuativo, traendo le informazioni per l’individuazione del profilo di rischio da ogni fonte informativa o documento utile. In assenza di collaborazione del cliente, dovranno essere svolte ricerche autonome al fine di elaborare il profilo di rischio.

La nuova policy antiriciclaggio (relativamente alla quale si rinvia al commento delle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni”, del 27 marzo u.s.) dovrà motivare tutte le scelte adottate in materia di adeguata verifica, in relazione alle diverse tipologie di clienti e prodotti, nonché tempistica e frequenza con cui verranno aggiornati i dati e le informazioni acquisite nel corso del rapporto continuativo.

Oltre a ciò, si rammenta peraltro che viene ora espressamente richiesto agli intermediari di garantire la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate in relazione al proprio profilo di rischio e nella conseguente definizione delle misure da assumere in relazione all’attivazione dei presidi idonei a prevenire il coinvolgimento in atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Obblighi di adeguata verifica: i chiarimenti negli esiti della consultazione

Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica, ed, in particolare, relativamente alle operazioni di sottoscrizione di quote di OICR effettuate per il tramite di intermediari collocatori, Banca di Italia ha chiarito che il rapporto delle società di gestione del risparmio con i sottoscrittori delle quote dei fondi debba qualificarsi come “continuativo”; inoltre Banca di Italia ha escluso la possibilità per le stesse società di gestione del risparmio (SGR) di ricorrere a terzi per lo svolgimento del controllo costante del rapporto (salva la possibilità di esternalizzare l’adeguata verifica nei limiti legali e regolamentari specificamente previsti).

Banca d’Italia ha poi chiarito che l’identificazione dell’esecutore persona giuridica debba essere accompagnata dall’identificazione del firmatario, raccogliendo informazioni sufficienti sui poteri di rappresentanza di quest’ultimo. Non è invece richiesta l’identificazione della persona fisica che controlla l’esecutore.

Inoltre, con riferimento all’identificazione del titolare effettivo, Banca d’Italia ha altresì precisato che - diversamente dal passato – gli intermediari non possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo anche nelle ipotesi in cui, risalendo la catena di controllo del cliente, individuino come controllante un soggetto che, se fosse stato cliente, avrebbe beneficiato del regime di adeguata verifica semplificata (ad esempio una pubblica amministrazione o una società quotata).

Infine, rilevanti chiarimenti sono stati forniti anche con riferimento agli obblighi di adeguata verifica nel contesto di un’operatività a distanza (cfr. il relativo paragrafo dedicato), precisando che in caso di identificazione del cliente tramite procedura di video-identificazione, non sono necessarie ulteriori verifiche dei dati identificativi del cliente stesso, come richiesto, invece, nel caso in cui tali dati siano acquisiti a distanza.

Sempre in tale conteso, l’Autorità di vigilanza chiarisce, inoltre, che l’elenco degli strumenti e dei meccanismi per l’ulteriore verifica prevista in caso di apertura dei rapporti a distanza ha carattere meramente esemplificativo e, pertanto, i destinatari possono utilizzare anche modalità di verifica ulteriori, a condizione che ne accertino l’affidabilità e l’adeguatezza rispetto al profilo di rischio del singolo cliente.

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Operatività a distanza

Una delle novità più rilevanti delle Disposizioni riguarda il fatto che l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata anche in digitale da remoto, secondo la procedura di registrazione audio/video indicata nell’Allegato 3 delle Disposizioni (“Procedura di video-identificazione”).

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per gli intermediari, nel rispetto dell’approccio basato sul rischio, di utilizzare anche meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili. Tuttavia, in tale ipotesi, in considerazione della rilevanza di tali scelte, le Disposizioni richiedono ai destinatari di specificare nella policyantiriciclaggio (da definire entro il 1 gennaio 2020) gli specifici strumenti e meccanismi di cui intendono avvalersi per svolgere le attività di riscontro, dando conto delle valutazioni condotte dalla Funzione antiriciclaggio sui profili di rischio di ciascuno di questi strumenti e sui livelli di sicurezza necessari per poterli utilizzare nell’attività di identificazione e verifica della clientela.

Adeguata verifica semplificata

Relativamente agli obblighi semplificati di adeguata verifica, le Disposizioni riportano nell’Allegato 1 i fattori di basso rischio, corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi.

In coerenza con il novellato Decreto AML, non è più previsto un elenco di fattispecie in relazione alle quali i destinatari sono automaticamente esentati dallo svolgimento dell’adeguata verifica; è ora rimesso in capo agli intermediari il compito di valutare le situazioni idonee per l’applicazione, caso per caso, del regime semplificato, il quale prevede, comunque, l’effettuazione di tutte le fasi dell’adeguata verifica ma con modalità semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra i vari strumenti di moneta elettronica, le Disposizioni consentono per tutti gli strumenti di moneta elettronica a basso rischio - laddove l’attivazione o l’avvaloramento intervengano successivamente - di acquisire la copia del documento del cliente e/o dell’esecutore anche oltre i trenta giorni dall’instaurazione del rapporto ordinariamente previsti.

Con riferimento, invece, alle carte prepagate c.d. “corporate” (emesse per un uso limitato alle spese aziendali, secondo uno schema in cui i pagamenti sono effettuati dai dipendenti e imputati direttamente al conto del datore di lavoro), Banca d’Italia ha chiarito che i dipendenti rivestono la qualifica di esecutore ai fini delle Disposizioni.

I limiti di spesa o altre caratteristiche che possono rendere queste carte poco esposte a un possibile utilizzo per fini illeciti possono essere valutate dai destinatari ai fini dell’applicazione di misure semplificate di adeguata verifica sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti.

Alle carte al portatore (emesse in conformità alla previgente disciplina), invece, potranno essere applicate le generali misure semplificate, laddove abbiano caratteristiche o limiti operativi tali da renderle effettivamente poco esposte a un possibile utilizzo per fini illeciti e siano, quindi, valutate a basso rischio dal destinatario.

Le Disposizioni non prevedono più, inoltre, l’obbligo di condurre “in ogni caso” ogni cinque anni l’aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell’adeguata verifica, rimettendo al singolo intermediario la valutazione, secondo quanto previsto nella relativa policy antiriciclaggio, della modulazione e della frequenza dell’aggiornamento dei dati sulla base dell’approccio basato sul rischio.

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Adeguata verifica rafforzata

Relativamente agli obblighi rafforzati di adeguata verifica, le Disposizioni riportano nell’Allegato 2 i fattori di rischio elevato, anche in questo ambito corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi.

In tale ambito, la disciplina è stata aggiornata sia con riferimento alle fattispecie di rapporti, operazioni e clienti da considerare sempre a rischio elevato (tra cui rientrano, ad esempio, i rapporti e le operazioni con paesi terzi ad alto rischio e con persone politicamente esposte), nonché relativamente all’operatività a distanza, la quale non è più qualificata automaticamente come “ad alto rischio”.

Inoltre, al fine di coordinare le previsioni sull’utilizzo del contante contenute nelle Disposizioni sull’adeguata verifica con il meccanismo delle comunicazioni oggettive previsto dal Provvedimento UIF del 28 marzo 2019, è stato espunto dal testo l’obbligo (previsto nel previgente Provvedimento) di condurre in ogni caso approfondimenti in relazione a operazioni in contante di importo pari o superiore a euro 2.500 effettuate con banconote di taglio elevato.

Le Disposizioni confermano, invece, l’obbligo di condurre approfondimenti con il cliente in caso di operazioni in contanti comunque “frequenti e ingiustificate”, specie se effettuate con banconote di taglio elevato; si richiamano, infatti, i destinatari alla necessità di uno stretto monitoraggio sull’operatività in contanti, in considerazione dell’elevato rischio specifico che la caratterizza, a prescindere dal fatto che le operazioni, anche cumulate, raggiungano o meno soglie predefinite dalla disciplina applicabile.

Per quanto riguarda le modalità attraverso cui espletare l’adeguata verifica rafforzata, le Disposizioni descrivono con maggiore dettaglio rispetto alla disciplina previgente, le misure da attuare che riguardano, ad esempio, la quantità e la qualità delle informazioni da acquisire e la

frequenza di aggiornamento delle informazioni acquisite.

Con specifico riferimento alle persone politicamente esposte (PEP), le Disposizioni prevedono ora che gli obblighi rafforzati di adeguata verifica sussistono non più soltanto in caso di instaurazione di rapporti continuativi, ma anche nelle ipotesi di compimento di operazioni occasionali, mentre il possesso di tale qualifica non rileva, invece, per l’esecutore.

Esecuzione da parte di terzi

Relativamente all’esecuzione da parte dei terzi, viene altresì precisato che i limiti entro cui è possibile ricorrere all’esternalizzazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica sono fissati dall’articolo 30 del Decreto AML e non è possibile stabilire, in astratto, se sia possibile esternalizzare la fornitura di servizi informatici a supporto dell’assolvimento degli adempimenti di adeguata verifica a terzi estranei all’organizzazione del destinatario, essendo a tal fine, infatti, necessaria una valutazione puntuale delle attività in concreto affidate al terzo.

Spetta, quindi, ai destinatari valutare nelle singole fattispecie concrete:

a) i limiti entro i quali determinate soluzioni tecniche offerte da fornitori esterni siano qualificabili come esternalizzazione, anche solo parziale, degli obblighi di adeguata verifica;

b) se il fornitore del servizio esternalizzato, sulla base dei complessivi legami in essere con il destinatario e delle clausole del contratto di esternalizzazione, sia equiparabile ai soggetti stabilmente incardinati nella sua organizzazione, come richiesto dal richiamato articolo 30.

Diversamente, lo svolgimento degli adempimenti di adeguata verifica, quale ad esempio l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, può essere affidata a terzi solo nei limiti consentiti dagli articoli da 26 a 29 del Decreto.

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In tale ambito, l’Autorità di vigilanza ha peraltro precisato che, ferma restando la responsabilità degli organi aziendali nell’individuazione delle funzioni che si qualificano come “funzioni operative essenziali o importanti”, l’affidamento a terzi anche solo di una delle fasi in cui si articola l’adeguata verifica potrebbe configurare un’ipotesi di esternalizzazione di funzione operativa essenziale o importante in base alla disciplina in materia di outsourcing applicabile all’intermediario.

Da ultimo, Banca d’Italia ha altresì chiarito (cfr. esiti consultazione, pag. 47) che l’addebito di una carta di pagamento o il bonifico non possono essere considerati come una valida forma di attestazione con la quale il terzo comunica di avere svolto l’adeguata verifica, in quanto il meccanismo del bonifico non è più previsto dal Decreto AML e non è nemmeno indicato negli Orientamenti. Ciò, anche in considerazione del fatto che l’attestazione tramite bonifico ha evidenziato in passato limiti molto rilevanti, tali da renderne nei fatti non consigliabile l’utilizzo.

Infine, le Disposizioni disciplinano gli obblighi spettanti agli intermediari in relazione a particolari tipologie operative, che si applicano quando un destinatario offre servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell’interesse di propri clienti.

Relativamente alle ipotesi di fondi collocati dalle SGR per il tramite di intermediari, le Disposizioni, recependo gli Orientamenti, distinguono i casi in cui l’intermediario collocatore (1) operi in nome proprio, acquisendo così la qualifica di “cliente” della SGR che gestisce il fondo oppure (2) acquisti gli strumenti finanziari in nome e per conto dell’investitore.

Nel secondo caso è l’investitore (i.e. il sottoscrittore) ad acquisire la qualifica di “cliente” della SGR e, pertanto, quest’ultima deve identificare e verificare i dati dell’investitore, anche in caso di basso rischio

(può tuttavia avvalersi, ricorrendone i presupposti, dell’adeguata verifica tramite terzi, nella specie, quella effettuata dal collocatore).

Da ultimo, si segnala che è richiesto ai destinatari di identificare sempre l’investitore anche nel caso sub1), cioè anche laddove l’intermediario collocatore operi in nome proprio, acquisendo quindi esso stesso la qualifica di “cliente”.

Considerazioni conclusive

In conseguenza del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, la nuova disciplina sull’adeguata verifica rimessa a Banca di Italia è stata incisa da rilevanti novità che senz’altro impattano sui destinatari.

Novità quali rafforzato approccio basato sul rischio, differenti criteri per il compimento delle previste tipologie di adeguata verifica e rapporti con eventuali soggetti terzi rendono necessario un intervento su normative interne e contrattualistica di varia tipologie in essere (quali distributivi, di fornitura, esternalizzazione).

Il tutto deve essere condotto in parallelo con la redazione della policy antiriciclaggio, in virtù di taluni aspetti di forte connessione con la stessa, ed entro la ormai stretta scadenza di fine anno.

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In data 20 giugno 2019 è stato emanato il Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, che modifica, inter alia, il Regolamento (UE) 2014/1286 sul documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

La modifica ha previsto l’estensione dal 31 dicembre 2019 (come originariamente prevista dall’articolo 32 Regolamento PRIIPs) al 31 dicembre 2021 del periodo transitorio di esenzione dall’applicazione della disciplina dettata dal Regolamento PRIIPs agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ed agli altri fondi con Key Information Investor Document(“KIID”), come, ai sensi di quanto previsto nell’ordinamento italiano, i fondi di investimento alternativi aperti offerti ad investitori retail.

Da ultimo, in data 8 novembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 che modifica, seppure non a livello sostanziale, il Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione, attraverso l’estensione del regime di proroga dell’esenzione transitoria anche nei confronti degli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del citato Regolamento PRIIPs in linea con la proroga dell’esenzione prevista dal suddetto articolo.

Background

Come noto, la proposta di proroga del regime di esenzione era stata presentata alla Commissione già in data 7 marzo 2019 dal Comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europea, ossia EuropeanBanking Authority (“EBA”), European Security Market Authority (“ESMA”) ed EuropeanInsurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) (congiuntamente le “ESAs”), e prevedeva, al riguardo, la modifica del Regolamento Delegato per l’integrazione del Regolamento PRIIPs.

Il Regolamento Delegato stabilisce le fondamentali norme tecniche di regolamentazione e dettaglio (c.d. “RTS”) per quanto riguarda presentazione, contenuto, riesame e revisione dei KID, nonché le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire i KID medesimi.

Come noto, l’iter che ha condotto alla sua emanazione è stato lungo e travagliato, sin da quando, nel settembre 2016, il Parlamento europeo aveva respinto la prima proposta di RTS trasmessa dalla Commissione europea, ritenuta imperfetta e inadeguata. Le principali obiezioni sollevate dal Parlamento Europeo riguardavano, inter alia:

- le incertezze legate al trattamento dei prodotti che consentono opzioni multiple di investimento (“MOPs”) (anche in considerazione, per quei PRIIPs che investono in OICVM, della citata esenzione dall’obbligo di redazione del KID concessa a questi ultimi ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento PRIIPs che, nella versione allora vigente prevedeva un’esenzione transitoria dall’obbligo di predisposizione del KID per gli OICVM ed gli altri fondi con KIID fino al 31 dicembre 2019);

la non accuratezza degli scenari di performance in quanto non era sufficientemente chiara la possibilità di perdere denaro anche durante il periodo di detenzione raccomandato; e

- la mancanza di orientamenti dettagliati sulle “segnalazioni di comprensibilità”.

Queste ultime tematiche, peraltro, sono in parte oggetto di una recente consultazione avviata, in data 16 ottobre 2019 dalle ESAs, con la pubblicazione del Joint Committee ConsultationPaper concerning amendments to the PRIIPs KID (“Consultation Paper”). La consultazione, che si chiuderà il 13 gennaio 2020, si pone come obiettivo di chiarire taluni aspetti che non sono stati ancora completamente definiti in materia di Regolamento PRIIPs.

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La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA con KIID dall’applicazione del Regolamento PRIIPs e le tematiche ancora aperte

Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA

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La proroga dell’esenzione a favore degli OICR con KIID

Come già ricordato, l’art. 32 del Regolamento PRIIPs accordava un regime di esenzione transitorio agli OICVM ed agli altri fondi con KIID fino al 31 dicembre 2019.

L’art. 17 del Regolamento (UE) 2019/1156 ha quindi prorogato tale termine al 31 dicembre 2021, accogliendo in tal modo le proposte delle ESAssottoposte alla Commissione Europea negli ultimi mesi.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2022 , la disciplina di cui al Regolamento PRIIPs troverà applicazione, con riferimento agli OICVM, anche nei confronti delle società di gestione e alle SICAV di cui alla Direttiva 2009/65/UE (c.d. “UCITS IV”), nonché nei confronti dei soggetti che forniscono consulenza o vendono quote di tali fondi.

L’esenzione è parimenti accordata anche con riferimento ai fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio (in Italia, i FIA italiani aperti distribuiti alla clientela retail). Beneficiano, pertanto, del regime transitorio anche i GEFIA interessati e i soggetti che vendono quote di tali FIA o forniscono consulenza su tali quote agli investitori al dettaglio.

I prodotti «multi-opzione»

Come anticipato, uno degli aspetti da sempre più discussi della disciplina dei PRIIPs riguarda i MOPs (e.g. prodotti di investimento assicurativo “unit linked”) e, in particolare, la necessità di coordinamento, nell’ipotesi di MOP con OICVM come opzione di investimento sottostante, con il menzionato regime transitorio accordato dall’articolo 32, Regolamento PRIIPs.

La necessità di coordinamento deriva dal fatto che l’articolo 10, Regolamento Delegato, disciplinando il KID dei PRIIP “multi-opzione” prevede che, qualora le relative informazioni non possano essere fornite in un unico documento contenente le informazioni chiave, l’ideatore del PRIIP debba fornire, in alternativa:

i. un KID (completo) per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP; oppure

ii. un KID generico con specifico rinvio a documentazione aggiuntiva per gli specifici

contenuti di ciascuna opzione di investimento sottostante .

Invero, l’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento Delegato, consente all’ideatore del PRIIP, in caso di opzioni di investimento in fondi con KIID, di utilizzare il KIID in questione ai fini della redazione del KID, con riferimento al contenuto specifico di ciascuna opzione di investimento sottostante.

L’esigenza di coordinamento è quindi soddisfatta dall’articolo 18(3) del Regolamento Delegato, che prevede che la menzionata disposizione di cui all’articolo 14(2) si applichi fino al 31 dicembre 2019, ossia sino al termine del periodo di esenzione transitorio previsto dall’art. 32, Regolamento PRIIPs, che è stato esteso, come detto, al 31 dicembre 2021, tenuto conto di quanto altresì previsto, da ultimo, dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1866 nei confronti degli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del citato Regolamento PRIIPs.

Pertanto, dalla lettura congiunta delle disposizioni di cui agli articoli 14(2) e 18(3) del Regolamento Delegato, consegue l’“estensione” dell’esenzione accordata dall’articolo 32, Regolamento PRIIPs, all’ipotesi in cui i fondi con KIID rilevino ai fini della disciplina PRIIPs in qualità di sottostanti di opzioni di investimento di MOPs.

A tal riguardo, si rappresenta peraltro che la soluzione in questione potrebbe complicare la piena comparabilità delle informazioni rese disponibili attraverso il documento informativo, a seconda delle diverse opzioni di investimento considerate, in ragione delle differenze tra KID e KIID, sia per il tenore delle informazioni in essi contenute che per le rispettive modalità di rappresentazione.

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Il Consultation Paper

La consultazione avviata ad ottobre 2019 relativa alla modifica del Regolamento PRIIPs, come anticipato, ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti rilevanti per migliorare il processo di implementazione delle disposizioni inerenti alla predisposizione dei KID dei PRIIPs.

Ai fini di quanto in oggetto, si osserva che la Sezione 9 del Consultation Paper ha ad oggetto proprio alcuni temi legati al coordinamento tra la disciplina di derivazione UCITS sui KIID e quella sui KID dei PRIIPs al fine di apportare le modifiche di raccordo necessarie per il periodo che seguirà al termine del regime transitorio.

In particolare, tra i temi posti in consultazione si segnalano quelli legati all’individuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2010/583 (“Regolamento UCITS”) da includere nella disciplina PRIIPs, unitamente alla valutazione circa l’opportunità di estendere le stesse non solo ai KID degli OICVM ma anche a quelli degli altri PRIIPs.

Altri temi concernono il trattamento dell’obbligo di consegna del KID in occasione degli investimenti successivi nel caso di piani di accumulo del capitale (c.d. “PAC”) nonché la questione del c.d. “doppio binario”, ovverosia la situazione in cui, salvo modifiche alla disciplina UCITS, ci si troverà a decorrere dal gennaio 2022, quando i gestori si troveranno a dover predisporre il KID per l’offerta alla clientela retail e il KIID per quella destinata alla clientela professionale.

Considerazioni conclusive

La proroga del regime di esenzione degli OICR con KIID dall’applicazione della disciplina dettata dal Regolamento PRIIPs risponde certamente alle esigenze degli operatori del settore del risparmio gestito che così dispongono di un ulteriore lasso di tempo per apprestare le modifiche operative necessarie all’adempimento dei nuovi obblighi informativi.

D’altro canto, tale proroga è altresì funzionale, oltre che a consentire i citati adeguamenti operativi, ad addivenire ai chiarimenti normativamente necessari per dipanare i numerosi temi ancora aperti sopra citati.

Tra questi, si ricordano quello particolarmente significativo del c.d. “doppio binario”, in ragione dell’impatto operativo che deriverebbe dal

coesistere dei due diversi processi per la predisposizione del KID e del KIID, nonché quelle legate al coordinamento tra i contenuti dei due diversi documenti informativi.

Si auspica pertanto che, cristallizzata la tanto discussa proroga del regime di esenzione ad opera del Regolamento (UE) 2019/1156, il Consultation Paper offra la possibilità di addivenire, anche grazie ai contributi degli operatori, alla soluzione delle citate tematiche così giungendo alla definizione di un quadro normativo e regolamentare chiaro ed esaustivo che faciliti conseguentemente il mercato nel conformarsi alla riformata disciplina.

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Financial Regulatory Outlook – La proroga del regime di esenzione degli UCITS e dei FIA

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Il FinTech è stato – e continua ad essere - oggetto di particolare attenzione nel recente periodo da parte del legislatore europeo e nazionale e delle Autorità di Vigilanza al fine di migliorare la prestazione dei servizi finanziari attraverso lo sviluppo delle tecnologie, nel rispetto della tutela di investitori e consumatori e dell’integrità del mercato.

Ad oggi, tuttavia, la incompleta armonizzazione sovranazionale ovvero la mancanza di regolamentazione di implementazione tecnica comportano una eccessiva frammentazione della disciplina e rendono talvolta di difficile attuazione le scelte compiute dal legislatore.

Il FinTech nel panorama europeo e nazionale

L’Action Plan della Commissione Europea

La Commissione Europea, riprendendo quanto affermato dal Financial Stability Board, ha definito il FinTech come «un termine utilizzato per descrivere l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi».

In data 8 marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato il «FinTech Action Plan», definendo un piano di azione volto a promuovere le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica nei servizi finanziari garantendo al contempo elevati standard di protezione dei consumatori e stabilità finanziaria del mercato.

Le iniziative previste dal Piano d’azione FinTech sono volte ad assicurare che l’Unione Europea sia in grado di accogliere la digitalizzazione del settore finanziario e, in particolare, (i) permettere ai modelli di business innovativi di espandersi a livello europeo, (ii) promuovere la diffusione dell’innovazione tecnologica nel settore finanziario e (iii) rafforzare la sicurezza e la resilienza del settore finanziario.

In ottica di regolamentazione unitaria ed armonizzata nelle differenti specializzazioni del settore finanziario, la Commissione Europea ha inoltre rinnovato il richiamo alle Autorità di Vigilanza Europee (“ESAs”) di considerare sistematicamente il FinTech nelle proprie attività.

La roadmap di EBA e le iniziative a livello nazionale

La European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato, in data 15 marzo 2018, «The EBA’sFinTech roadmap», relativa alle azioni prioritarie e all’approccio che l’autorità intende seguire in materia FinTech nel biennio 2018/2020. Tra queste, si citano:

- il monitoraggio delle autorizzazioni e delle licenze per gli operatori del settore FinTech;

- l’analisi della regolamentazione sulle sandbox e gli hub di innovazione al fine di identificare delle best practices;

- il monitoraggio e analisi dell’impatto del FinTech sui modelli di business tradizionali;

- la promozione delle best practices in materia di cybersecurity e test comuni sulle minacce informatiche;

- la gestione dell’impatto del FinTech sui consumatori, con particolare riferimento alla valutazione dell’adeguatezza dell’attuale quadro normativo in materia di valute virtuali;

- l’identificazione e valutazione dei rischi dell’utilizzo delle società FinTech per il riciclaggio di denaro o per il finanziamento al terrorismo.

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FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

Financial Regulatory Outlook – FinTech: la regolamentazione europea e italiana ad oggi

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Parimenti, anche le Autorità di vigilanza italiane si sono attivate in materia FinTech: da un lato, Banca d’Italia nel novembre del 2017 ha istituito un «Canale FinTech» ossia uno strumento di dialogo con gli operatori che intendono proporre soluzioni tecnologiche e organizzative innovative nell'area dei servizi bancari, dall’altro Consob ha realizzato e sta promuovendo specifici approfondimenti, pubblicati come “Quaderni FinTech”.

Si segnala, inoltre, l’istituzione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), in data 17 Marzo 2018, di un Comitato di coordinamento per il FinTech, nato con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra MEF, Banca D’Italia, Consob, IVASS, AGCM, Garante per la Protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e Agenzia delle Entrate, al fine di favorire l’introduzione di servizi e modelli operativi innovativi nel settore finanziario e assicurativo basati sulle tecnologie digitali.

Parlando di FinTech: crypto-assets, DLT e crowdfunding

Alcuni dei principali temi di ambito FinTech che hanno conosciuto uno sviluppo legislativo nel corso dell’ultimo biennio sono senza dubbio quelli inerenti alle crypto-assets, alle tecnologie di registro distribuito (“distributed ledgertechnologies” o “DLT”) ivi compresa la blockchain, e al crowdfunding.

Tali materie sono state affrontate, con diverso grado di approfondimento, sia a livello europeo sia, di conseguenza, a livello nazionale.

La Commissione ha posto l’accento sul fenomeno dei crypto-assets, garantendo l’impegno a continuare a monitorare la loro evoluzione al fine di valutare l’opportunità di un’azione normativa a livello europeo.

In materia di crowdfunding, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento ad hoc, attualmente ancora in fase di approvazione, secondo la quale le piattaforme di crowdfunding potranno presentare domanda per ottenere un marchio UE sulla base di un framework normativo comune ed offrire così i rispettivi servizi nell'Unione.

Infine, per perimetrare e sostenere il corretto utilizzo delle DLT, la Commissione ha inaugurato nel febbraio 2018 l’Osservatorio e forum

dell’UE sulla blockchain e da allora ha continuato a supportare lo sviluppo di tale fenomeno, al fine di elaborare una strategia generale sulla tecnologia di registro distribuito e sulla blockchain per tutti i settori dell’economia, volta a consentire le applicazioni fintech nell’UE.

Crypto-assets

Le critpo-attività, in assenza di una definizione giuridica, vengono definite da ESMA ed EBA, rispettivamente, nel Parere sulle Initial Coin Offerings e crypto-assets e nel Report sui crypto-assets, come asset privati che dipendono primariamente dalla crittografia e dalle tecnologie basate sui registri distribuiti.

Generalmente, pur in assenza di una tassonomia ufficiale, sono state riconosciute tre principali categorie di cripto-attività, come riscontrate nella pratica:

a) cripto-attività che, per le peculiari caratteristiche, integrano la fattispecie degli strumenti finanziari o dei prodotti finanziari (investment-token o security-like-token);

b) cripto-attività utilizzate come mezzo di scambio, conosciute anche come cripto-valute o valute virtuali, tra cui le più note sono Bitcoin, Litecoin, Ethereum e da ultimo Libra;

c) cripto-attività che permettono l’accesso ad uno specifico servizio o prodotto.

In tale ambito, Consob ha pubblicato, il 19 marzo 2019, un “Documento per la Discussione in materia di offerte iniziali e scambi di cripto-attività”, che presenta una proposta di regolamentazione del fenomeno delle ICOs aventi ad oggetto le crypto-asset in cui investono i risparmiatori e invitando gli operatori del mercato a presentare le proprie osservazioni a riguardo.

Consob ha proposto, nell’ambito delle proprie competenze, un regime specifico, di carattere facoltativo, concernente l’offerta e gli scambi di cripto-attività con specifiche caratteristiche, che consentirebbe agli operatori che decidessero di avvalersene di operare nell’alveo di una normativa meno restrittiva rispetto a quella prevista per i prodotti finanziari dal D. lgs. 58/1998 (“TUF”).

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Consob, sulla scorta di quanto affermato da ESMA, ha poi specificato che le cripto-attività aventi le caratteristiche degli strumenti finanziari ai sensi MiFID2 o dei prodotti di investimento PRIIP, PRIP e IBIP, ricadono nell’ambito di applicazione delle specifiche discipline di tali strumenti, non potendo beneficiare dell’eventuale regime esemplificativo proposto.

La consultazione si è conclusa il 5 giugno 2019 e i partecipanti alla stessa (tra i quali si ricorda anche la stessa Associazione professionale PwC TLS Avvocati e Commercialisti) sono ancora in attesa delle risposte da parte dell’Autorità di vigilanza.

Il fenomeno dei crypto-assets non si esaurisce con la regolamentazione dei mercati finanziari: negli ultimi anni, anche Banca d’Italia ha pubblicato molteplici comunicazioni in materia, con particolare riferimento ai rischi di riciclaggio e ai rischi insiti nelle operazioni in tali strumenti sussistenti per i consumatori.

Già dal 2015, con la Comunicazione del 30 gennaio, «Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette «valute virtuali», Banca d’Italia si è rivolta direttamente agli utilizzatori al fine di mettere gli stessi in guardia sui rischi insiti nell’utilizzazione di valute virtuali; contestualmente l’Autorità di vigilanza italiana ha rivolto un appello agli intermediari vigilati richiamando l’attenzione sui rischi di acquisto, detenzione o vendita di valute virtuali.

Parimenti, l’Autorità ha posto l’accento sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che l’operatività connessa a valute virtualipotrebbe comportare.

Tali avvertenze agli utilizzatori e agli intermediari vigilati sono state rinnovate e ribadite da Banca d’Italia nella Comunicazione del 19 marzo 2018 «Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee» e, più recentemente, dalla UIF nella Comunicazione del 28 maggio 2019 “Utilizzo anomalo di valute virtuali”, in cui si richiede ai soggetti obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio di prestare massima attenzione nell'individuazione di operazioni sospette connesse con le valute virtuali, evidenziando alcuni profili comportamentali ritenuti "a rischio" sulla base della propria esperienza in materia di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute.

La regolamentazione in materia antiriciclaggio

La novità più importante, in materia di valute virtuali, tuttavia, si è registrata a livello di legislazione primaria, con l’adozione del D.lgs. 90/2017 e del D.lgs. 125/2019, di attuazione, rispettivamente, della IV e della V Direttiva antiriciclaggio; infatti, tra i destinatari della disciplina nazionale in materia antiriciclaggio, tra i c.d. “altri operatori non finanziari” definiti dal Decreto antiriciclaggio, rientrano ora anche:

- i “prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale” intendendosi “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute”;

- i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” e cioè “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Contestualmente è stata definita “valuta virtuale” la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, inoltre, ai fini della prestazione dell’attività, hanno l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi), nonché l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la propria operatività sul territorio nazionale.

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A tal riguardo, il MEF ha posto in consultazione, a febbraio 2018, uno schema di decreto al fine di definire la modalità e la tempistica con cui effettuare la comunicazione. La consultazione si è conclusa (il 16 febbraio 2018) e tuttora il decreto non è stato adottato. Si osserva pertanto che tali obblighi non potranno essere adempiuti efficacemente finché non avverrà l’adozione del suddetto decreto da parte del MEF.

Le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT)

Come evidenziato in molteplici occasioni dalle Autorità di Vigilanza europee, di cruciale importanza in ambito FinTech è la tecnologia utilizzata che fa da sfondo alla regolamentazione normativa.

Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (“Decreto semplificazioni”), coordinato con la Legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, tra le altre novità, ha previsto all’art. 8-ter rubricato “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract” le seguenti definizioni:

(i) “Tecnologie basate su registri distribuiti”, quali le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili;

(ii) “Smart contract”, quali un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Il Decreto semplificazioni, ha precisato, inoltre, che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato

interno. Inoltre, gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta esclusivamente previa identificazione informatica delle parti interessate.

Il legislatore italiano ha così inteso dare atto dell’importanza che nuove tecnologie oggi in uso possano garantire integrità allo scambio di dati e rendano possibile riconoscere valenza giuridica di una certificazione basata su tali tecnologie.

Come noto, le definizioni di cui al Decreto Semplificazioni non possono ritenersi conclusive dell’iter legislativo né possono dirsi direttamente applicabili nella prassi.

È espressamente richiesto l’intervento dell’Agenzia per l’Italia digitale al fine di emanare linee guida di implementazione che avrebbero dovuto essere adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (i.e. il 13 febbraio 2019) ma che attualmente non sono ancora state emanate.

Le linee guida dovranno specificare:

- gli standard tecnici che debbono possedere le tecnologie basate su registri distribuiti affinché possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica;

- i requisiti per l’identificazione informatica delle parti vincolate da uno smart contract.

Esclusivamente a seguito di tale intervento, potranno avere un reale significato le previsioni del Decreto in materia di riconoscimento della forma scritta degli smart contract nonché di validazione temporale elettronica della memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti.

Il crowdfunding

Altro fenomeno che si inserisce nell’alveo del quadro regolamentare FinTech è il crowdfundingossia il processo attraverso il quale una moltitudine di investitori (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding) per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

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Ricordando la già citata proposta di regolamento della Commissione Europea dell’8 marzo 2018 per un marchio paneuropeo per i prestatori di servizi di crowdfunding, è doveroso riconoscere che il legislatore italiano è stato uno dei pionieri in materia, adottando una disciplina specifica con riferimento all’equity crowdfunding già a partire dal 2012.

Infatti, con il Decreto-legge n. 179/2012 (convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», è stata introdotta nel TUF la definizione, di «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» al fine di favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento che fossero in grado di sfruttare le potenzialità di internet e di nuove tecnologie.

Nell’alveo di tale regolamentazione, ottemperando a specifica delega in materia, Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line il 26 giugno 2013, con delibera n. 18592 («Regolamento crowdfunding»).

La disciplina a livello primario e il Regolamento di Consob sono stati modificati nel corso degli anni al fine di permettere l’estensione della platea di soggetti che possono ricorrere a tale forma di finanziamento.

Di recente la stessa definizione di “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” contenuta nel TUF è stata modificata per ricomprendere anche la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese (PMI), ampliando di conseguenza l’operatività delle piattaforme di crowdfunding.

A seguito della menzionata estensione di operatività, Consob ha aggiornato il Regolamento Crowdfunding con Delibera in vigore da ottobre 2019; in particolare, viene confermata la possibilità per le PMI, nei limiti del codice civile, di offrire attraverso i portali di crowdfunding obbligazioni e altri strumenti di debito, allargando la platea degli investitori che possono sottoscriverli.

Oltre agli investitori professionali, potranno investire su obbligazioni e titoli di debito anche:

- investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a 250.000 euro;

- investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in un'offerta offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;

- investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità per le piattaforme di raccogliere capitali anche per società che hanno sede in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o aderenti agli accordi sullo Spazio Economico Europeo e di creare sul proprio sito delle bacheche elettroniche per favorire la compravendita di strumenti finanziari che siano stati oggetto di campagna primaria sulla propria piattaforma.

Da ultimo, il novellato Regolamento crowdfunding stabilisce, in capo al gestore della piattaforma, ulteriori obblighi di pubblicazione concernenti le informazioni circa l’eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall’offerente.

Infine, nell’ambito degli approfondimenti scientifici dalla stessa promossi, Consob ha pubblicato il quinto quaderno FinTech che propone le proprie osservazioni circa l’inquadramento giuridico e lo sviluppo operativo del c.d. «marketplace lending», quale innovativa forma di raccolta di finanziamenti che sfrutterebbe le tecniche di intermediazione digitale sviluppate nell’e-commerce e l’utilizzo delle piattaforme online proprie del crowdfunding.

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Conclusioni

La costante attenzione delle Autorità di vigilanza europee e italiane rispetto al fenomeno FinTech va di pari passo con una crescente diffusione nella prassi di specifiche tipologie di operatività che necessitano di una regolamentazione chiara.

I primi interventi compiuti dal legislatore europeo e nazionale, a tal riguardo, rappresentano il tentativo di disciplinare un fenomeno ad ampio spettro, primo fra tutti il tema delle cripto-attività e il connesso utilizzo di tecnologie DLT, che, in assenza di regole normative, potrebbe diffondersi lasciando gli operatori nell’incertezza di operare ai confini della riserva di attività e innestando molteplici rischi di varia natura per i consumatori e/o investitori e per la stabilità del mercato.

Ad oggi, si è assistito a vari interventi che hanno portato all’attenzione diverse riflessioni ancora in corso.

Si attendono ancora i testi definitivi di molteplici provvedimenti posti in consultazione dalle Autorità legislative e di vigilanza, nonché si attende una regolamentazione chiara su diversi fronti del FinTech che si stanno diffondendo a livello operativo, primo fra tutti il fenomeno delle cripto-attività che di per sé rappresenta l’emblema di una disciplina che richiede chiarezza in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento e servizi bancari di pagamento e che necessita di una disciplina armonizzata a livello europeo.

L’introduzione in itinere, tuttavia, di definizioni giuridiche non supportate da procedure e chiarimenti operativi potrebbe rappresentare un ostacolo per gli operatori, sia enti già soggetti a vigilanza sia enti non regolamentati, alla rispettiva operatività nonché potrebbe richiedere un effortsignificativo, dal punto di vista di risorse umane, economiche e tecnologiche, al fine di implementare correttamente e tempestivamente le misure adeguate che dovessero rendersi necessarie.

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Linee Guida EBA sull’outsourcing

Gli Orientamenti di EBA in materia di esternalizzazione, pubblicati nelle lingue ufficiali dell’Unione europea il 5 giugno 2019, hanno definito un quadro armonizzato a livello europeo per quanto riguarda gli accordi di esternalizzazione.

Essi si sostituiscono agli Orientamenti in materia pubblicati nel 2006 dal CEBS e ampliano l’ambito di applicazione degli stessi anche agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica (oltre che agli enti creditizi come precedentemente previsto).

EBA ha previsto l’applicabilità degli Orientamenti a decorrere dal 30 settembre 2019; tuttavia, affinché essi siano effettivamente applicabili in ciascuno Stato membro, devono essere recepiti nella normativa nazionale.

Banca d’Italia, in quanto Autorità competente in materia, ha comunicato che procederà al recepimento degli stessi entro il 30 settembre 2020.

Tra le principali novità che dovranno essere recepite si segnala, a titolo esemplificativo, l’implementazione del registro sulle esternalizzazioni, la definizione di «funzioni essenziali e importanti», il rischio di concentrazione nelle esternalizzazioni e il maggior dettaglio richiesto nelle clausole contrattuali.

Distribuzione di prodotti assicurativi

Per il recepimento della cd. Direttiva IDD riguardante la distribuzione di prodotti assicurativi, IVASS e Consob, ciascuna secondo le proprie competenze, hanno avviato (in data 23 settembre 2019) consultazioni pubbliche per attuare, a livello di normativa secondaria, le disposizioni derivanti dalla IDD.

In particolare, Consob ha sottoposto a consultazione le modifiche ed integrazioni da apportare al Regolamento Intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (i cd. IBIPS) da parte degli intermediari assicurativi vigilati da Consob stessa ossia gli intermediari iscritti alla Sezione D del RUI (banche, SIM, imprese di investimento).

Le disposizioni proposte da Consob sono in coordinamento con quelle sottoposte a consultazione da IVASS riguardanti la distribuzione di IBIPs effettuata dalle imprese di assicurazione in via diretta e dagli altri intermediari assicurativi vigilati da IVASS stessa.

La finalità delle Autorità è quella di garantire uniformità nella distribuzione di IBIPs a prescindere dal canale distributivo.

Le consultazioni si sono concluse il 15 novembre 2019. Si è, pertanto, ora in attesa delle disposizioni definitive che – secondo quanto previsto dai documenti sottoposti a consultazione - troveranno applicazione dal 31 marzo 2020 (disposizioni IVASS) e dal 1° aprile 2020 (disposizioni Consob).

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Le questioni regolamentari in corso

Financial Regulatory Outlook - Le questioni regolamentari in corso

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Disposizioni in materia di Antiriciclaggio

Per concludere il processo di recepimento della cd. IV Direttiva Antiriciclaggio, si attendono da Banca d’Italia le Disposizioni definitive specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio (la cui consultazione si è conclusa il 1° ottobre 2018).

Per effetto, invece, delle già applicabili Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, gli intermediari, entro il 31 dicembre 2019, dovranno (i) definire ed approvare una policy antiriciclaggio motivata che descriva le scelte compiute in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati; (ii) condurre l’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e, in caso di gruppi, (iii) istituire una base informativa comune (la capogruppo).

Nel frattempo è stata recepita nella normativa nazionale primaria anche la cd. V Direttiva Antiriciclaggio, attraverso il Decreto legislativo n. 125/2019 (in vigore dal 10 novembre 2019) che ha apportato le necessarie integrazioni e modifiche al Decreto legislativo 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio).

Oltre ad ampliare il perimetro dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, sono state introdotte nuove disposizioni relative all’ampliamento dei poteri delle Autorità di vigilanza di settore e al potenziamento dei controlli nei confronti delle operazioni che riguardano i Paesi terzi ad alto rischio; all’accessibilità ai registri contenenti i dati sulla titolarità effettiva (si attende dal MEF – entro il 4 luglio 2020 – un apposito Decreto in materia); all’intensificazione delle misure di adeguata verifica rafforzata in caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio e al divieto di emissione ed utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (dal 10 giugno 2020).

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Financial Regulatory Outlook - Le questioni regolamentari aperte

Le questioni regolamentari aperte

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Avv. Fabrizio Cascinelli

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Avv. Giovanni Stefanin

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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

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