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Osservazioni all’impianto a biogas di Gallicano nel LazioNella giornata di ieri (31 marzo’014) sono state trasmesse, alla Regione Lazio, le osservazioni all’impianto di produzione di energia elettrica da biogas che il Comune di Gallicano nel Lazio (Rm) vorrebbe realizzare nella tenuta di Passerano. Lo studio, redatto dal p.i. Giancarlo Ceci e dal Comitato per Gallicano e fatto proprio da tutti i consiglieri di opposizione del Comune di Gallicano nel Lazio (Rm)
OSSERVAZIONI
AL PROGETTO DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI ALTERNATIVE E RINNOVABILI,
(BIOMASSE E FOTOVOLTAICO ), PREVISTO
NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO (RM)
LOCALITA’ COLLE DEGLI ZECCHINI.(Proponente il progetto: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO)
Documento prodotto a valle dell’audizione tenuta in
Commissione Ambiente del Consiglio Regionale del Lazio in
data 11/02/2014
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
INDICE
1. PREMESSA
2. INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE
3. UBICAZIONE DELL’IMPIANTO
4. AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
5. VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO
6. CRITICITÀ E NORMATIVE
a. Normative Europee
b. Normative Nazionali
c. Normative Regionali
7. OSSERVAZIONI TECNICO-AMBIENTALI
8. AMBIENTE IDROGRAFICO
9. COGENERAZIONE: POTENZA ELETTRICA E POTENZA TERMICA
PRODOTTE
10. COMPOST PRODOTTO
11. IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO
12. CONSIDERAZIONI DELL’ A.S.P.
13. RUMORE
14. EMISSIONI ODORIFERE
15. STUDIO DEI VENTI
16. BIOTUNNEL
17. MONITORAGGIO SCARICHI IN ATMOSFERA
18. EMERGENZA EMISSIONI (FERMO MOTORE E ATTIVAZIONE
“TORCIA”)
19. EMERGENZA INCENDIO
20. TRAFFICO VEICOLARE
21. QUADRO PROGETTUALE
22. QUALITA AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA
23. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
24. FIDEJUSSIONE
25. CONCLUSIONI
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
1 - PREMESSA
L’impianto per la produzione di Energia Elettrica da fonti rinnovabili che il Comune di
Gallicano, come proponente, vorrebbe realizzare, si collocherebbe in un appezzamento di terreno
della tenuta Passerano. L’azienda agricola ha un’estensione di quasi 900 ettari, pari a circa 1/1000
della superficie agricola laziale, in essa, attualmente, sono allevati circa 350 bovini della razza
frisona italiana, e praticate le attività agricole per le coltivazioni di: grano, orzo, mais e fieno
utilizzate per l’alimentazione animale.
L’intera tenuta di Passerano, all’interno della quale si trova un castello medioevale, è passata di
proprietà alla Regione Campania che la gestisce attraverso la SAUIE s.r.l. di Napoli. L’Ente
Regionale Campania ha l’obbligo di utilizzare i profitti ricavati da tali beni, con attività a favore
dell’Istituto pro ciechi Colosimo di Napoli.
Nel progetto si fa riferimento alla realtà urbana di Gallicano e alle sue zone rurali con bassa
intensità abitativa, ma non viene messo nella giusta evidenza il nucleo abitativo di prossimità.
L’impianto, nella posizione definita, dista meno di 400 mt. dalle prime abitazioni di “VALLE
MARTELLA”, frazione del Comune di Zagarolo, urbanisticamente complessa e con circa 5.000
residenti.
2 - INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE
Nel vigente piano Regolatore del Comune di Gallicano, l’area interessata dal progetto ricade nella
Zona Agricola E3. In data 10-06-2011, con delibera n. 259, la Giunta Regionale del Lazio ha
approvato la variante generale al P.R.G. di Gallicano del Lazio, riclassificando l’area interessata
dall’intervento in E2 Agricola.
Si evidenzia che il terreno sul quale si vorrebbe realizzare l’impianto di “Trattamento Rifiuti e
produzione di Energia Elettrica”, risulta essere, a tutt’oggi, di proprietà della Regione Campana.
L’Amministrazione Comunale di Gallicano non ha mai prodotto documentazione inerente la
procedura di esproprio della parte del territorio, interessata dal progetto, della tenuta Agricola di
Passerano, che risulta essere ancora della Regione Campania, che la gestisce attraverso la SAUIE
s.r.l. di Napoli.
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Si fa presente, inoltre, che sull’intero comprensorio della tenuta di Passerano pende tuttora dinanzi
al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l’Umbria e la Toscana
procedimento, contraddistinto con il numero di R.G. 9/1992, con il quale l’Università Agraria di
Gallicano nel Lazio rivendica l’esistenza di usi civici gravanti sulla tenuta in questione; che la
qualitas soli in via di accertamento nel suddetto procedimento è tutt’altro che indifferente ai fini
dell’acquisizione e dell’acquisibilità delle terre in questione, anche tramite il procedimento
espropriativo, potendo essa condizionare l’esperibilità e comunque la validità del procedimento
stesso; a tal fine si evidenzia che a pag. 307 del piano regionale dei rifiuti, tabella 16-2.1, quarta
riga, in "criteri di localizzazione degli impianti" è indicata come TUTELA INTEGRALE le aree
assegnate alle università agrarie L.R. 24/98 art. 11 e s.m.i. e N.T.A. P.T.P.R. art.39. In particolare
la L.R. 24/98 introduce il criterio di tutela integrale di tutte le aree dichiarate di notevole
interesse, interessate da preesistenze archeologiche, o da vincoli idrologici, inoltre richiama
esplicitamente l'adozione della L. 431/85 su: fasce costiere marine, fasce costiere lacunari, corsi di
acque pubbliche, montagne sopra i 1200 mt, parchi e riserve naturali, aree buscate, AREE DELLE
UNIVERSITÀ AGRARIE e di USO CIVICO, zone umide, aree di interesse archeologico.
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3 - UBICAZIONE DELL’IMPIANTO
Nell’individuazione di Prossimità di elementi rilevanti, indicati nei criteri localizzativi del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti, sono riportate le distanze dall’area di progetto, dell’urbanizzato
e delle attività antropiche significative. Si segnala che dette distanze non coincidono con quelle
verificate dal Comitato e dai proprietari/titolari di aziende agricole e/o edifici
Dall’impianto in progetto, le abitazioni distano meno di 400 mt. mentre ad una distanza di c.a. 600
mt si rilevano delle Presenze Antropiche significative che non sono state minimamente
menzionate nell’elaborato, quali : Scuole, Attività commerciali, Attività ricreative.
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La scelta dell’ubicazione dell’impianto si pone in contrasto, anche, con le prescrizioni di cui
all’art. 177, comma 4, D.Lgs 152/2006 che stabilisce, tra l’altro, che i rifiuti devono essere gestiti
“senza danneggiare il paesaggio ed siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente”.
Tale localizzazione, inoltre, non tenendo affatto conto delle disposizioni in materia di tutela
individuate sia dal PTPR che dal PTP n.9 che dal PTPG, viola anche le disposizioni di sostegno
del settore agricolo, che le sottendono, ed è totalmente incompatibile con le stesse.
Detta localizzazione, relativa ad un impianto industriale che dovrebbe trattare rifiuti solidi urbani
per 40.000 t/anno, è, quindi, in contrasto anche con il disposto dell’art. 12, comma 7, del D.Lgs
387/2003, in quanto si pone in direzione totalmente contraria al sostegno del settore agricolo
auspicato dal Legislatore, “con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”, che trovano il loro necessario presupposto
proprio nella tutela garantita dagli strumenti urbanistici sopra richiamati.
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L’art.7 della legge 57/2001 dispone che: “I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in
coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo
economico e sociale dell'agricoltura, (…), individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale (..), privilegiando le iniziative dell'imprenditoria
locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, (..), comprese quelle
relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti
alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, (..), di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle
imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la
qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione,
promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva
biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei
prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e
regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il
rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e
tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare
riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia
con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo
occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire
l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione
della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale; (…)”.
Tali condizioni, per quanto attiene l’agricoltura, hanno trovato riscontro nel D.Lgs. 18 maggio
2001, n. 228 Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, proprio al fine di
sostenere lo sviluppo di una realtà agricola di qualità ed in linea con gli indirizzi europei, volta a
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favorire l’imprenditoria giovanile ed a valorizzare la figura dell’imprenditore agricolo per un
nuovo tipo di impresa agricola multifunzionale.
La realizzazione dell’impianto de quo nell’area indicata non tiene conto di nulla di tutto questo
compromettendo le linee di sviluppo delineate in detta importantissima normativa a danno di tutti
coloro che da sempre tutelano, vivendoci e coltivando quel territorio, e che oggi grazie a questa
legge sono messi in condizione di fare una attività agricola diversa e più competitiva, in
conformità agli indirizzi di sviluppo europei.
Nessuna di queste disposizioni consente la realizzazione di impianti industriali di smaltimento
rifiuti nel luogo prescelto.
4 - AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Il sito indicato nel progetto è indicato nel P.T.P.R. come “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”
e a norma dell’art. 51 della L.R. 38/99 è inserito nelle aree tipizzate del Piano Paesaggistico come
“Area agricola identitaria della campagna romana delle bonifiche agrarie”.
Il sito ricade ed è individuabile nelle aree dei Parchi Archeologici e culturali indicati nella Tavola
C del P.T.P.R. – “Beni del Patrimonio Culturale” , art. 31 ter L.R. 34/98. L’area di progetto è
prossima al bene puntuale di natura archeologica denominato Colle degli Zecchini, dal quale la
normativa di tutela prevede una distanza di rispetto di 100 mt. Nell’area di progetto è indicata,
inoltre, la presenza di una viabilità antica per la quale è prevista una fascia di rispetto di 50 mt.
(“Forma Italiae “ – Un. Accademica Nazionale, Istituto di Topografia Antica dell’Università di
Roma. “Carta Archeologica” – Prof. Giuseppe Lugli) .
La procedura autorizzativa, alla quale è stato sottoposto il progetto, ha visto il MIBAC (Ministero
dei Beni Ambientali e delle Attività Culturali) emettere parere negativo, con conseguente
sospensione della Conferenza dei servizi e in attesa, inoltre, della VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) regionale.
In data 05/04/2013 con la Determina N° 05/04/2013, la VIA otteneva, dagli uffici regionali
preposti, “Parere favorevole con prescrizione”. Non definendo e superando di fatto, nella
pronuncia di Compatibilità Ambientale, i dubbi emersi in prima istanza.
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(riferimenti da sito regionale)
5 - VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO
La Provincia di Roma sulla base della richiesta dei Comuni del territorio e del mondo
dell’associazionismo, avviava, nel 2000, la redazione di un programma di interventi finalizzati alla
tutela ed alla valorizzazione degli habitat naturali, dei paesaggi e dell’ambiente dell’Agro Romano
Antico, da redigere nel rispetto delle linee guida di Agenda 21 locale e tenendo contro dei progetti
già in essere o in corso di elaborazione presso le Amministrazioni locali interessate da integrare in
un’ottica d’area vasta.
Il Programma di interventi per la valorizzazione dell’Agro Tiburtino-Prenestino redatto da un
gruppo coordinato dal prof. Giuseppe Imbesi del Dipartimento di Architettura e Urbanistica per
l’Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza, veniva adottato dalla Giunta Provinciale con
propria Deliberazione n. 402/19 del 12/05/2004. Il Programma si presentava come un sistema di
interventi con contenuti diversi, di competenza di differenti figure istituzionali (amministrazioni,
enti locali, privati, ecc), realizzabile per parti e secondo una gradualità temporale che, partendo
dalla vocazione propria dell’area, delinea un modello di sviluppo fortemente connesso ai requisiti
ambientali del territorio.
Sulla base del Programma, e considerato che l’Agro Tiburtino Prenestino rappresenta un’area
vasta omogenea con un patrimonio ambientale e culturale di notevole interesse da tutelare e
valorizzare, anche per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area stessa, la Provincia di Roma,
in qualità di capofila ed a nome e per conto dei Comuni interessati, presentava nel 2005, alla
Regione Lazio, ai sensi dell’art.2 della legge regionale 40/99, la candidatura dell’Agro Tiburtino
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Prenestino, quale area di programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e
turistica del territorio.
Sempre nel 2005 veniva avviata una collaborazione con le Sezioni di Roma e Tivoli
dell’Associazione Italia Nostra per la realizzazione di azioni preliminari e propedeutiche
all’attuazione del suddetto Programma e, in particolare di una Guida e di un progetto di
comunicazione integrata rivolta agli utenti esterni per promuovere gli aspetti ambientali, culturali
e paesaggistici del territorio e la sua corretta fruizione.
Nell’aprile del 2007 il Servizio Ambiente stipulava una Convenzione con la Federazione Italiana
Escursionismo – Comitato Lazio e le Sezioni CAI di Tivoli e Palestrina per affidare loro le attività
di pulitura, segnatura e messa in sicurezza di 10 percorsi a piedi e che sarebbero stato descritti
nella Guida e rappresentati nella Carta dei sentieri.
Veniva stipulato, nel dicembre 2007, un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione, la tutela e lo
sviluppo sostenibile dell’Agro Romano antico tra la Provincia di Roma e sette delle
amministrazioni comunali dell’Agro (Casape, Castel San Pietro Romano, Castel Madama,
Gallicano nel Lazio, Poli, San Gregorio da Sassola e Tivoli). Il Protocollo, fortemente voluto dai
Comuni ed approvato con Deliberazione di G.P. n. 1463/43 del 21/11/2007, costituisce un atto
programmatico che impegna gli Enti sottoscrittori a caratterizzare la propria politica territoriale
sulla base di obiettivi di valorizzazione generale del territorio stesso.
Veniva stipulato, l’8 febbraio 2008, tra l’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Roma (oggi
Assessorato alle Politiche dell’Agricoltura) e il Dipartimento di Architettura e Urbanistica per
l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” un Accordo di collaborazione
culturale e scientifica per la realizzazione di un Museo dei territori degli acquedotti antichi
(virtuale e non). Sulla base di questo accordo, nel giugno 2009, la Provincia, presentava alla
Regione, all’interno del POR FESR Lazio 2007-2013 Attività II.5 Interventi per la valorizzazione
e la promozione dei Grandi Attrattori Culturali una proposta di progetto dal titolo “Il Museo
territoriale e virtuale degli acquedotti romani dell’Agro Tiburtino Prenestino – una nuova modalità
di valorizzazione e fruizione del territorio” che, ancorché valutata positivamente, non veniva
finanziata.
Con propria Deliberazione di Giunta del luglio 2008 la Regione Lazio, recependo la proposta di
candidatura presentata nel 2005 dalla Provincia di Roma, istituiva l’ Agro Tiburtino Prenestino
quale nuova area di programmazione integrata (API) ai sensi dell’art. 3 della L.R. 40/99. Tale area
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comprende i territori dei Comuni di Casape, Castel Madama, Poli, San Gregorio da Sassola, Tivoli
e Roma VIII Municipio. Dell’API non facevano parte i Comuni di Castel San Pietro Romano,
Gallicano nel Lazio e Palestrina che facevano già parte di altra API precedentemente istituita dalla
Regione stessa. L’istituzione dell’API Agro Tiburtino Prenestino avviava un percorso di
valorizzazione culturale, ambientale e turistica dell’area in questione, le cui linee strategiche e gli
interventi proposti sono stati indicati nel Piano Operativo d’Area (POA) del cd. Agro romano
antico, predisposto dalla Provincia di Roma - in qualità di soggetto capofila - in collaborazione
con i Comuni dell’Area, a cui la Regione stessa destina specifiche risorse. La finalità principale
del Piano è quella di costruire una efficace e coerente strategia di promozione, comunicazione e
fruizione del patrimonio culturale e naturale dell’area integrata ravvisandone i tratti caratterizzanti,
puntando all’individuazione di identità riconoscibili e su un numero contenuto di valori come
chiave di lettura, rappresentativa (ma non esaustiva) e multidisciplinare del territorio stesso.
Obiettivo minimo/primario è la realizzazione, in un arco temporale di breve periodo (da 1 a 3
anni), di circuiti e sistemi di fruizione del proprio patrimonio di risorse e del relativo piano di
promozione e marketing a partire dall’elaborazione di una immagine coordinata. Sulla base dei
tematismi individuati dalla Regione Lazio quali chiavi di lettura preferenziali di questo territorio,
ovvero le “Vie d’acqua, zone umide e termali” e le “Ville, palazzi e residenze storiche”, il Piano
individua 9 itinerari tematici territoriali.
Nel maggio del 2009 il Servizio Ambiente trasmetteva alla Regione Lazio il Piano Operativo
(POA) dell’API Agro Tiburtino Prenestino elaborato con il concorso di tutti i Comuni dell’API, di
Provinciattiva e del prof. Imbesi. Il POA veniva adottato con Deliberazioni di Giunta Comunale
dai Comuni di Casape, Castel Madama, Poli, San Gregorio da Sassola, Tivoli e con deliberazione
del Consiglio Municipale da parte dell’VIII Municipio di Roma. La Giunta Provinciale lo adottava
con propria deliberazione 988/41 del 18/11/09.
Nel Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato dal Consiglio Provinciale in data
18 gennaio 2010 con Delibera n.1, l’obiettivo della tutela e valorizzazione del territorio agricolo
provinciale veniva sviluppato con la duplice attenzione alle attività produttive dei luoghi, da
preservare e sostenere, ed al paesaggio rurale da valorizzare come immagine-valore del territorio
stesso nelle diversità colturali, d’identità e memoria prodotte dall’azione antropica nel tempo. Per
questo il PTPG individua, nel territorio provinciale extraurbano, 12 tipologie di paesaggi rurali,
espressive delle componenti e dei valori che ne costituiscono l’immagine paesistica e dei caratteri
economici che ne sono il supporto attuale, articolati in 6 ambiti tra cui quello della campagna
romana nord-orientale (Agro Prenestino-Tiburtino, Gabii, Lago di Castiglione). Per questi ambiti,
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definiti aree agricole da sottoporre a particolare tutela, il PTPG propone l’attivazione sperimentale
prioritaria di una rete di parchi agricoli, collegati ai parchi agricoli previsti dal nuovo PRG di
Roma, dove programmare e sviluppare nuovi modelli di produzione agricola che tengano conto
delle potenzialità ambientali e paesaggistiche del territorio, con l’obiettivo di indirizzarli verso una
produzione di qualità rivolta alla conservazione e valorizzazione del territorio ed integrata con
altre attività compatibili (turismo, formazione e servizi) che possono produrre nuove forme di
redditività complementare (Progetto strategico della Provincia di Roma 2011).
6 - CRITICITÀ E NORMATIVE
6 a - Normative Europee
Il comune di Gallicano annualmente produrrebbe, se si attestasse sul trend attuale, solo 500-600
t/a di rifiuti umidi. Un impianto come quello in oggetto, che tratta una quantità di soli rifiuti
organici (FORSU) pari a 25.000 ton/anno, di conseguenza, appare eccessivamente
sovradimensionato rispetto alle esigenze locali.
Il bacino di utenza di tale impianto, inoltre, non è meglio individuato e non sono state prese in
considerazione (al fine del raggiungimento delle 45.000 t/anno complessive) le singole raccolte
differenziate di rifiuti dei Comuni limitrofi a Gallicano. Questi ultimi non sono stati in alcun
modo identificati e conseguentemente non si è a conoscenza di una loro disponibilità a sversare
nell’impianto in progetto i rifiuti umidi e non, da trattare.
La mancata individuazione del bacino di utenza non permette, inoltre, una seria progettazione e
pianificazione dell’intervento a causa della mancata valutazione delle capacità di trattamento dei
rifiuti di altri impianti esistenti e/o in corso di autorizzazioni sul territorio.
Per quanto sopra riportato, si ritiene la scelta di localizzare l’impianto a biogas nel Comune di
Gallicano, assolutamente in contrapposizione con il Principio di Prossimità e con il Principio di
Autosufficienza espressi nella Direttiva europea 2006/12/CE, richiedenti rispettivamente che i
centri di trattamento dei rifiuti debbano essere localizzati in vicinanza delle fonti primarie di
produzione, minimizzando i costi di trasporto stradale e favorendo la chiusura del ciclo dei rifiuti
all’interno del territorio stesso che li ha prodotti.
Più in generale, tale localizzazione, prossima ad un area più volte definita critica dal punto di vista
ambientale, (ricade tra la i siti ad alto impatto ambientale di Colleferro, Guidonia e Roma) si
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troverebbe ad essere contraria al “Principio di Precauzione” in ambito di cautela e da adottarsi
all’interno di decisioni scientificamente rilevanti. Tutto ciò espresso dalla Conferenza
sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992,
ribadito dall'Unione Europea, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de
Janeiro (626/93/CE), poi ripreso dalla Costituzione Europea art. III-233.
La realizzazione di un simile impianto, inoltre, costituirebbe violazione alla direttiva 2008/98/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che stabilisce un quadro giuridico
per il trattamento dei rifiuti all’interno della Comunità Europea e che mira a proteggere l’ambiente
e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione
dei rifiuti.
Tale norma comunitaria prevede l’utilizzo del rifiuto, sia esso indifferenziato, differenziato e della
frazione organica, come produttore di energia “solo in ultima istanza”, dopo aver preventivamente
provveduto a mettere in atto politiche volte a rispettare la seguente gerarchia di processi:
1) Riduzione (prevenzione)
2) Riuso
3) Riciclo
4) Compostaggio (preparazione per il riutilizzo)
5) Recupero di altro tipo, come lo smaltimento ed il recupero energetico
Nel comune di Gallicano appare opportuno, data la esigua quantità di rifiuti umidi prodotta,
perseguire politiche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico e appurare la possibilità
di effettuare il compostaggio aerobico di comunità per lo smaltimento dei rifiuti umidi.
Infine, il progetto si pone in contrasto con la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualità dell’aria ambiente dell’Unione che, all'art. 1 individua tra i suoi obiettivi
quello di " mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri
casi".
Per approvare il progetto, con riferimento ai suoi possibili effetti sulla salute e sulla qualità
dell'ambiente, sarebbe dunque opportuno imporre questa condizione: con l'entrata in funzione
dell'impianto a biogas, la qualità dell'aria e delle diverse matrici ambientali interessate dalle sue
emissioni, deve migliorare o per lo meno restare uguale a quella preesistente.
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Il miglioramento potrebbe verificarsi solo se, nel sito interessato, le biomasse o il biogas
sostituissero un combustibile più inquinante, oppure se il presente impianto sostituisse un altro
impianto già esistente e/o meno efficiente da punto di vista energetico.
Non essendo questo il caso dell’impianto in questione, il progetto risulta in contrasto con la norma
europea sopra richiamata.
6 b - Normative Nazionali
La realizzazione del progetto presentato risulta contraria al principio dello Sviluppo Sostenibile
così come enunciato nell’art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006.
Fattori quali:
l’evidente sovradimensionamento dell’impianto rispetto alle reali e concrete esigenze di
smaltimento della FORSU;
l’ubicazione in una zona agricola di pregio, con una rilevante presenza abitativa, a poche
centinaia di metri (Valle Martella con 5.000 residenti) e con imprese agricole e zootecniche
poste in aree prossime all’impianto;
la viabilità, sia di collegamento con i paesi limitrofi, sia a servizio della zona circostante l’area
di progetto, gravata dal traffico, verrebbe ulteriormente appesantita;
l’appartenenza del comune di Gallicano ad un ambito territoriale estremamente delicato e
attenzionato dal punto di vista sanitario a causa di una troppo alta percentuale di morti,
prematuri e non, riconducibili a patologie collegabili all’inquinamento ambientale ,
potrebbero determinare un significativo peggioramento della qualità della vita e
compromettere le potenzialità di sviluppo futuro del territorio.
La realizzazione del suddetto progetto si porrebbe, altresì, in contrasto con quanto enunciato nel
comma 3 del sopra citato articolo, il quale precisa che: “il principio dello sviluppo sostenibile deve
consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da
risparmiare e quelle da trasmettere, affinché, nell'ambito delle dinamiche della produzione e del
consumo, si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la
qualità dell'ambiente anche futuro”:
La costruzione di detto impianto viola il suddetto Principio di Solidarietà poiché non si inserisce
nella prospettiva di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente a causa:
delle emissioni prodotte dalla combustione del gas metano;
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dell’aumento di traffico che comporta;
degli impatti acustici ed odorigeni connessi alla sua entrata in esercizio.
Per le ragioni sopra esposte e di seguito meglio specificate, si ritiene, quindi, che la valutazione
ambientale finalizzata ad assicurare la compatibilità delle attività antropiche con le condizioni per
uno sviluppo sostenibile, ai sensi dell’art. 4 comma 3, D.Lgs 152/2006, debba essere riconsiderata.
6 c - Normative Regionali
L’individuazione dell’area, oggetto dell’intervento, appare in contrasto, anche, con i criteri di
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti individuati dall’attuale Piano Gestione
Rifiuti della Regione Lazio, per quanto riguarda:
i fattori di attenzione progettuale relativi ad aspetti idrogeologici e di difesa del suolo:
“interferenze con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee”
i fattori di attenzione progettuale relativi ad aspetti territoriali:
“assenza di idonea distanza dall’edificato urbano >1000 m (>500 m se case sparse)”
la “baricentricità” rispetto al bacino di produzione e agli impianti esistenti e/o in corso di
autorizzazione.
l’accessibilità da parte dei mezzi di conferimento senza aggravio del traffico locale. Nello
studio progettuale, sono stati erroneamente valutati gli impatti provocati dal traffico
veicolare su via Prenestina.
la presenza in aree adiacenti di impianti tecnologici, Cabina Primaria (TERNA) e
Sottostazione Elettrica (F.S.) con relativo inquinamento elettromagnetico, non può essere
considerato un fattore includente per installazione, nelle prossimità, di impianti per il
trattamento dei rifiuti.
La Legge Regionale 38/99 all’art. 54 vieta nelle zone agricole:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla
produzione vegetale, all’allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti,
nonché ad attività connesse e compatibili;
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l’apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l’utilizzazione
agricola e forestale del suolo.
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
L’impianto progettato si configura come “un impianto di trasformazione della frazione organica
del rifiuto solido urbano (FORSU) e di altre tipologie di rifiuto organico”, finalizzato soprattutto,
a differenza di quanto sostenuto dalla Amministrazione di Gallicano, alla produzione non solo di
compost ma soprattutto di energia elettrica e termica.
Un impianto di così grandi dimensioni costituirebbe un onere ecologico sproporzionato anche per
le comunità confinanti, le quali condividerebbero, per il principio di prossimità, gli aspetti negativi
connessi alla sua realizzazione.
Si rilevavano, quindi, le conseguenze negative in termini di:
aumento del traffico pesante,
inquinamento da polveri pericolose, soprattutto per la salute della popolazione residente
nei comuni di Gallicano e Zagarolo,
impoverimento dell’intera area non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
Sono presumibili ingenti danni economici a causa del deprezzamento immobiliare di
abitazioni e terreni,
effetti negativi sulle produzioni agricole, sull’immagine dell’intero territorio e sulla
vocazione turistica ed eno-gastronomica.
Dovrebbe essere affermata l’indisponibilità del territorio alla realizzazione di tali impianti e di
tali dimensioni e ribadita, con forza, la contrarietà di scaricare sulle piccole comunità della
Provincia il disagio provocato dal trattamento dei rifiuti provenienti, in gran parte, dalla città di
Roma.
Si vuole sottolineare l’inesistenza di atti sulla disponibilità dei comuni confinanti a conferire la
loro FORSU nell’impianto di trattamento rifiuti e non esistono esplicite richieste di fabbisogno in
materia. Non è stato mai stilato dal Comune di Gallicano un protocollo d’intesa con i Comuni
vicini per quantificare e legittimare l’apporto della frazione organica che dovrebbe far entrare a
pieno regime l’impianto a biogas. Esistono solo dei generici riferimenti, riportati in alcune
Delibere, sulla possibilità di fissare “prezzi convenienti” per le varie realtà confinanti, di
conseguenza, non si sostiene con dati concreti la presunta manifestazione di interesse da parte dei
Comuni limitrofi.
Nel quadro progettuale non viene in alcun modo specificata la provenienza delle biomasse
integrative, in particolare dei fanghi di depurazione e il progetto risulta sprovvisto di qualsivoglia
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
indagine conoscitiva del comparto dal quale dovrebbero afferire le biomasse vegetali necessarie al
processo produttivo.
7 - OSSERVAZIONI TECNICO-AMBIENTALI
L’impianto di Biodigestione con produzione di compost e generazione da 1000 kWel, che
l‘Amministrazione vorrebbe realizzare a Gallicano, è di rilevanti dimensioni e lo si ipotizza su un
terreno a destinazione e vocazione agricola.
L’impianto, per le sue caratteristiche, è da considerarsi insalubre di prima classe e andrebbe
realizzato solo in aree industriali lontano dalle civili abitazioni e dalle aziende agricole.
La sua eventuale realizzazione avrebbe un impatto assolutamente negativo sul territorio e sui
residenti a causa:
delle emissioni in atmosfera provocate dal trasporto e stoccaggio dei rifiuti;
dai rumori provenienti dalle apparecchiature utilizzate nei vari processi di lavorazione;
dalla produzione di scarti e rifiuti della lavorazione della FORSU;
dalla produzione di Energia Elettrica con uso di Biogas.
Nei vari documenti, redatti a supporto del progetto, sono spesso contenute affermazioni
confutabili e a volte prive delle indispensabili valutazioni tecnico-scientifiche, o addirittura sono
riportate affermazioni che vengono smentite in altri capitoli dei vari elaborati.
Spesso i dati, riproposti per esigenze progettuali, non sono univoci ma li si adegua di volta in volta
nel tentativo, forse, di dimostrare l’assoluta bontà delle scelte ipotizzate.
Si riportano di seguito alcune valutazioni e osservazioni, stimolate dai dubbi e perplessità,
scaturite dalla lettura e analisi degli elaborati (di seguito indicati come “documento”) :
8 - AMBIENTE IDROGRAFICO
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
Nella Relazione Istruttoria, del Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale
Ambientale - Area VIA-VAS, si afferma in maniera troppo semplicistica che: nell’impianto è
previsto principalmente l’impiego di acqua proveniente da attività di recupero, riportando per
esteso quanto affermato dal progettista “… la gestione dei flussi idrici dell’intero impianto è
strutturata in maniera tale da assicurare il totale recupero della “risorsa” acqua e il suo riuso
all’interno del processo produttivo oltre che per la gestione ambientale dell’area…”.
Nessun riferimento o considerazione viene posta a quanto previsto dallo stesso progettista nel
Quadro “B” di Riferimento Progettuale. Sulla base di una non meglio definita “piovosità media” si
prevede di intercettare e riusare, per gli autoconsumi dell’impianto, un quantitativo di acqua pari a
~ 35.000 mᵌ/a. Un quantitativo di acqua enorme e al quale va a sommarsi un consumo previsto di
acqua potabile, per usi civili, di ~ 1.200 mᵌ/a.
L’acqua potabile si ipotizza che verrà prelevata dalla rete pubblica esistente nella zona, mentre per
gli usi industriali si fa si affidamento ad una sperata piovosità, ma per “esigenze di sicurezza e
anche per fronteggiare periodi di siccità”, si prevede anche la realizzazione di un pozzo.
Le contraddizioni rilevate nel progetto sono evidenti, in quanto nel capitolo “Riserva di acqua
antincendio” si afferma : “Nell’ipotesi di utilizzo di quest’acqua per il suo uso specifico, la riserva
viene ricostituita automaticamente dall’acqua proveniente dal pozzo e, in via eccezionale
(apertura manuale), mediante prelievo dall’acquedotto comunale”.
L’area dove si ipotizza l’impianto si trova nella Zona di salvaguardia delle sorgenti: Acqua
Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese ed è posta a qualche centinaio di metri dalla
frazione di Valle Martella (Comune di Zagarolo). L’approvvigionamento idrico per tale realtà di
circa 5.000 abitanti, viene effettuato tramite pozzi gestiti da ACEA-ATO 2 . Da 2007 i residenti
sono impegnati con petizioni, denunce e trattative con l’Amministrazione Comunale di Zagarolo,
la Provincia, la Regione, il Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio, e il Gestore
del Servizio Idrico, nel tentativo, fino ad oggi disatteso, di migliorare il servizio e la continuità
dell’erogazione, eliminando le frequenti interruzioni della fornitura. La sottoscrizione da parte di
ACEA, Regione Lazio e Provincia di Roma di un protocollo contenente impegni e obiettivi, non è
servita a migliorare la carenza idrica nel territorio e a garantire agli utenti le quantità minime
necessarie a soddisfare i loro bisogni primari.
In assenza di garanzie sulla continuità di approvvigionamento idrico, non è comprensibile come si
possa autorizzare una VIA per un impianto ad alto consumo di acqua (migliaia di mᵌ) in un
contesto idrografico così fragile e insufficiente.
La piovosità media annua, della zona, è al di sotto della media regionale mentre la temperatura
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
ambientale è superiore alla media. Tale situazione fa presupporre che quanto previsto per il
recupero delle acque piovane, sarà insufficiente alle esigenze dell’impianto, quindi,
necessariamente, il fabbisogno d’acqua dovrà prevedere una integrazione “normale” e non
straordinaria di prelievo dal pozzo e/o dalla rete idrica locale. Le locali falde acquifere sono fin
troppo sfruttate e un ulteriore emungimento provocherebbe ulteriori e gravi disagi ai residenti di
Valle Martella. Si ritiene, inoltre, che l’equilibrio idrografico dell’area particolarmente
vulnerabile, possa essere alterato anche dalle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
umidi, che potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche.
Si riportano, a suffragio di quanto descritto, due diagrammi dell’ ARSIAL - Assessorato alla
Agricoltura – Regione Lazio, elaborati con i valori registrati dalla “Stazione di Zagarolo, Santa
Apollaria”, riguardanti i dati della piovosità e delle disponibilità idriche nel conteso in esame
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
Il Bilancio Idroclimatico rappresenta la differenza tra le precipitazioni e l’evapotraspirazione
potenziale (ETP). Consente di stimare le disponibilità idriche e le eventuali condizioni di siccità
che hanno caratterizzato le diverse aree della regione nel corso dell’anno.
9 - COGENERAZIONE: POTENZA ELETTRICA E POTENZA TERMICA PRODOTTE
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
Nel quadro progettuale si afferma che l’energia elettrica prodotta contribuirà alla riduzione delle
emissioni di gas serra e del consumo di risorse fossili, mentre poca importanza viene attribuita alla
energia termica prodotta. La stessa sarà in minima parte utilizzata per il fabbisogno di calore di
processo dell’impianto, mentre la parte restante, notevole, non verrà utilizzata né all’interno né
all’esterno del sistema produttivo.
Nel Bilancio Termico dell’Impianto, si prevede che verrà prodotta una quantità di Energia
Termica pari a 7.806.837 KWh/a, ma ne verranno utilizzati, per il fabbisogno dell’impianto, solo
1.524.024 KWh/a. Ne deriva un surplus di calore di 6.282.812 KWh/a, che, seppur disponibile,
non verrà utilizzato solo perché tale produzione termica non rientra nei processi di incentivazione
previsti dalle leggi vigenti.
Nel progetto non viene in alcun modo presa in considerazione la natura, la quantità e la distanza
degli edifici che potrebbero essere serviti da una rete di teleriscaldamento. Si può prefigurare il
sostanziale non utilizzo di oltre l’80% dell’energia termica prodotta che, di conseguenza, non
contribuisce ad alcun vantaggio per le attività limitrofe.
Si afferma, ancora, che l’energia elettrica prodotta, sia tramite il cogeneratore a biogas che dai
pannelli fotovoltaici, verrà ceduta alla rete elettrica locale, alle condizioni economiche stabilite
dalla normativa e dal mercato, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra e del
consumo di risorse fossili. In sintesi si prevede di vendere, immettendoli nella rete del Gestore, i
7.616.426 KWh/a prodotti con il Biogas e i 1.586.098 KWh/a prodotti con il fotovoltaico e
successivamente o contestualmente prelevare dalla stessa rete l’energia elettrica, pari a c.a.
4.000.000 KWh/a, necessaria al funzionamento dell’impianto.
Quanto ipotizzato nel progetto, lo si ritiene un errore progettuale macroscopico, in quanto solo
l’eccedenza, tolto l’auto consumo, può essere venduta al Gestore della Rete Nazionale.
Anche in questa attività produttiva detto progetto si pone in contrasto con la L.R.38/99, nella parte
in cui, all’art. 54, vieta nelle zone agricole “ogni attività comportante una trasformazione dell'uso
del suolo diverso dalla sua utilizzazione per la produzione vegetale o l'allevamento animale e per
la valorizzazione dei relativi prodotti, nonché dalle attività connesse e compatibili”.
In sostanza, in zone agricole, sono vietate attività per la valorizzazione delle biomasse a fini
commerciali e non connesse alle attività agricole.
10 - COMPOST PRODOTTO
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
Nell’impianto di Gallicano è prevista l’attivazione di un processo anaerobico, ossia la digestione
della biomassa in assenza d’aria, processo fondamentale per la produzione di biogas, tale attività
impone temperature medio-alte (in media 55°C) per effetto delle quali si verifica una selezione
batterica a favore dei gruppi termofili. Nella digestione anaerobica non vengono inattivati
completamente funghi, batteri e virus. Poiché molti di essi sono resistenti al calore, è possibile il
verificarsi di una ricrescita batterica e ricontaminazione e trovare, nel Compost derivante, un
numero significativo di spore di questi batteri tra i quali quelli dell’epatite A, della Salmonella e i
pericolosissimi Clostridium. Il Clostridium botulini e il Clostridium tetani sono capaci di produrre
le note neurotossine mortali. Il Compost prodotto, nel momento in cui viene usato come
ammendante agricolo, può provocare la contaminazione del terreno e quindi delle piante e degli
ortaggi in particolare.
Il processo anaerobico comporta una drastica perdita del carbonio organico delle biomasse liberato
sotto forma di gas metano, questo fatto riduce in maniera consistente la quota di macromolecole
organiche che viceversa fanno la ricchezza e il valore aggiunto di ogni compost aerobico.
Nel “compost” da fermentazione anaerobica gli acidi humici e fulvici, elementi essenziali di ogni
buon compost perché inglobano l’azoto a lenta cessione e che hanno la capacità di complessare
micro e macroelementi nutritivi, sono notevolmente inferiori per quantità e qualità rispetto a quelli
presenti nel “compost” da processo aerobico.
11 - IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO
Il progetto determina una radicale trasformazione dello stato dei luoghi, inserendosi quale
elemento estraneo, dal punto di vista sia funzionale che visivo, in un paesaggio agrario che fino ad
oggi ha mantenuto quasi intatte le sue caratteristiche di pregio: i manufatti previsti risultano
estranei infatti per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si collocano.
L’esistenza in loco della bretella autostradale e delle Stazioni Elettriche pregiudica in parte i
caratteri qualitativi dell’area, ciononostante non appare opportuno introdurre un’ulteriore attività
potenzialmente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali.
L’impianto si pone dunque quale elemento di profonda e duratura alterazione di un’area
estremamente caratterizzata a livello paesistico e quale elemento lesivo dei valori culturali di un
paesaggio meritevole, invece, di tutela.
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
12 - CONSIDERAZIONI DELL’ A.S.P.
Sulla opportunità di inserire un ulteriore impianto nel nostro territorio, l’ASP-Roma - Agenzia
Sviluppo della Provincia di Roma/Colline Romane, a valle di uno studio sull’impatto ambientale,
con riferimento alla gestione ottimizzata dei rifiuti, suggerisce: “Questo tematismo ha interessato
principalmente lo stato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’area
di interesse giungendo alle seguenti considerazioni propositive. In larga parte i comuni dell’area
di studio conferiscono i propri rifiuti negli impianti discarica di Albano ed in quello di Colleferro.
Il primo di questi è dotato di un impianto di trattamento meccanico preliminare finalizzato alla
riduzione volumetrica ed al recupero della frazione organica. Il secondo ospita il
termoinceneritore che agisce in regime di procedura semplificata ex DM 5.2.1998. La proposta
in tal senso si sostanzia nella ricerca di autosufficienza del bacino in oggetto. Occorre cioè che
gli impianti presenti nell’area giungano a diventare rispondenti alle esigenze di smaltimento di
tutti i comuni dell’intera area di studio, anche in una prospettiva temporale di medio-lungo
periodo. Ciò evidentemente al fine di ridurre l’impatto ambientale da trasporto dei rifiuti che
risulta nella nostra Regione uno dei più significativi generatori di impatto da traffico veicolare”
Nel documento si afferma, in maniera troppo semplicistica, che gli impianti a biogas, nonostante
la presenza di un processo di combustione, presentano un basso impatto soprattutto per quel che
riguarda le emissioni inquinanti in atmosfera visto l’uso di gas di origine biologica.
Evidentemente non è stata mai analizzata nel dettaglio la tematica dei gas ad effetto serra e la
metodologia adottata per il bilancio delle emissioni.
Questa situazione dipende anche da una inadeguata o mancata classificazione di questi impianti,
tanto è vero che l’ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) delle Marche e l’AUSL di Vercelli
hanno classificato l’attività di produzione di energia elettrica come industria insalubre di 1^ classe
come previsto dal DM 05/09/94 al punto 7 lettera C (centrale termoelettrica).
13 - RUMORE
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
Nello studio di compatibilità si ritiene che la realizzazione del progetto in esame non determinerà
una significativa alterazione del clima acustico nei pressi dell’Impianto.
Le fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni,
ed in particolare provocate da pompe, compressori, soffianti, ventilatori, motori, mezzi per la
movimentazione dei rifiuti etc. Alcune di queste apparecchiature superano, alla fonte, il valore di
db. consentito (60 db di giorno e 50 db di notte) e i livelli di conformità acustica previsti dalle
norme vigenti e dal Piano del Comune di Gallicano e dalle disposizioni in materia per il Comune
di Zagarolo.
L’inquinamento acustico che ne deriva e del quale è necessario tener conto, in termini fisici non
ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che lo ha determinato,
ma dal punto di vista psicofisico le sue conseguenze possono accumularsi ed essere estremamente
dannose.
14 - EMISSIONI ODORIFERE
Uno dei problemi degli impianti a biogas è l’emissione di odori e l’odore è a tutti gli effetti un
inquinante.
L‘odore è prodotto dall‘azione batteriologica di demolizione dei composti organici, per cui le
prime fasi a rifiuto fresco, ricezione, stoccaggio e triturazione del rifiuto, sono le fasi più critiche.
Prima di essere inviata ai digestori, la FORSU deve essere raccolta, stoccata, trasferita e trattata e i
vari processi diventano importanti sorgenti di odore.
Trattandosi di aspetti non normati dalla legislazione italiana, non si possono affrontare utilizzando
solo un approccio chimico analitico alla questione o predisponendo uno studio previsionale delle
emissioni odorifere o esprimendo valutazioni tramite simulazione modellistica.
L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) tutela il diritto della persona al
rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche ma anche da rumori,
emissioni, odori, o altre forme di interferenze, allorché queste gli impediscano di godere le
amenità della sua residenza (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo – 2
novembre 2006).
La salute (bene che trova tutela negli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va intesa come stato di benessere
psico-fisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress,
esasperazione e tensione psicologica anche a prescindere dalla prova dell'esistenza di patologie
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
(Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 5
novembre 2004).
Si evidenzia che:
- per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute
dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che
l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso
di essi (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203).
- può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata
preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni
atmosferiche inquinanti (Cass. Sez.I , 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).
- il contenimento verso l’esterno di emissioni di odori provenienti dall’area di stoccaggio,
nonostante i sistemi di apertura/chiusura automatici previsti, non è assolutamente assicurato vista
la continua movimentazione dei mezzi ipotizzata.
- il digestato verrà stoccato in cumuli per il processo di biostabilizzazione, nonostante sia
prevista tale fase in ambiente confinato, inevitabilmente si verificherà un trasferimento verso
l’esterno di cattivi odori e rilascio in atmosfera di anidrite carbonica.
15 - STUDIO DEI VENTI
Lo studio Anemometrico effettuato dal Comitato di opposizione al Biogas di Gallicano, non fa
che rafforzare la preoccupazione del trasferimento via aerea degli inquinanti emessi dall’impianto
verso Gallicano, Valle Martella-Zagarolo, Palestrina ecc.
Tali emissioni si sommano a quelle già presenti provenienti dalla zona industriale di Guidonia e di
Colleferro.
16 - BIOTUNNEL
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
La valutazione indicata nel progetto per il calcolo del numero dei Biotunnel è abbastanza
singolare, difatti a seguito dello studio si ritiene che cinque (5) tunnel siano sufficienti a garantire
lo stoccaggio della miscela, tuttavia per uno strana valutazione “cautelativa”, si prevede la
realizzazione di un sesto tunnel sempre da 375 mᵌ. Negli elaborati, a corredo del progetto, spesso
si fa riferimento ad un totale di rifiuti da trattare pari a 45.000 t/a e non alle 40.000 t/a ufficiali, è
forse questo il nesso con la maggiore capacità volumetrica prevista dei Biotunnel ?
17 - MONITORAGGIO SCARICHI IN ATMOSFERA
Nel progetto si afferma che, vista la presenza della Bretella Autostradale nel contesto ambientale
(inquinamento derivato) e tenendo conto dell’inquinamento producibile dall’impianto, risulterebbe
improbabile un peggioramento dell’inquinamento nell’area.
La presenza sul territorio di concentrazione di NO2 (Biossido di Azoto) e Polveri sottili (PM10),
le caratteristiche dell’impianto e le non meglio definite “misure preventive” per il mantenimento
della qualità dell’aria, vanno a rafforzare l’idea della pericolosità di tale impianto in un’area non
del tutto compromessa.
Nel progetto si confonde l’inquinamento da idrocarburi “evitato”, con quello da biogas
“provocato”. La forzatura emerge, in tutta evidenza, nel momento in cui vengono valutati i bilanci
energetici netti delle centrali. Essi risultano modestamente positivi, a fronte di una serie di impatti
ambientali negativi. La constatazione che il risparmio di energia fossile e di emissioni
climalteranti è marginale, se non nullo, mette in discussione i presupposti della utilità di tali
impianti.
In fase di esercizio si presuppongono impatti positivi in termini di emissioni evitate perché
prodotte da energia rinnovabile e che con tale produzione le emissioni climalteranti si possono
considerare ad effetto nullo.
E’ opportuno precisare che :
1. L’impianto in progetto è previsto che funzioni per circa 8000 ore/anno. Stando ai dati
forniti, sulla base delle quantità di biogas prodotto e per analogia con altri impianti da 1
MW, si presume verosimile una quantità di circa 30 milioni di mc fumi/anno prodotti e una
quantità annua di inquinanti pari a circa :
- COT (composti organici totali, compresi cancerogeni) 3,5 ton/anno
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
- CO Monossido di carbonio 15,5 “
- NOX - OSSIDI DI AZOTO 14 “
(tra i responsabili dell’inquinamento atmosferico)
- NO2 Biossido di azoto 13,5 “
- Polveri totali (sommate alle polveri secondarie) 1,5 “
- HCl Acido cloridrico 0,3 ”
- SO2 biossido zolfo o anidrite solforosa 10 ”
- HF acido fluoridrico 2 “
- Ozono (in estate, è un inquinante secondario derivato da emissione di ossidi d’azoto)
- Diossine che si formano (per effetto del cloro e di composti organici ad opportune
temperature) sono poche, ma non nulle, e ne bastano poche per avere un impatto sanitario
significativo.
“Le emissioni giornaliere in atmosfera di un impianto a biogas da un mega watt, (da Alberto
Zolezzi, specialista in pneumatologia, Mantova) equivalgono a circa 35 kg di ossidi di azoto, i
principali precursori delle polveri sottili. Questa quantità di emissioni corrisponde ai fumi
prodotti da 10.000 automobili che in un giorno percorrono una distanza di 20 km.” Siamo di
fronte a rilevanti quantità annue di sostanze pericolose, tonnellate di prodotti che inquinano l’
ambiente e la popolazione; inoltre ossidi d’azoto e di zolfo producono piogge acide. A queste
emissioni vanno aggiunte anche quelle dei mezzi di trasporto (centinaia di camion o più all’anno,
per molti Km).
18 - EMERGENZA EMISSIONI (FERMO MOTORE E ATTIVAZIONE
“TORCIA”)
Nel progetto si evidenzia che in caso di un fermo macchina del motore-generatore, la produzione
di biogas non può essere istantaneamente arrestata e pertanto si rende necessario attivare la torcia
di combustione ad attivazione automatica. Il fermo dell’impianto per manutenzione ordinaria e
straordinaria e la conseguente accensione della torcia, non è stato ipoteticamente quantizzato nella
stesura dell’elaborato, ma si può prevedere, nelle migliori delle ipotesi, che sia molto vicino alle
1000-1200 ore/anno. L’attivazione della “TORCIA” di emergenza, provoca forti emissioni
inquinanti (complessivamente per diverse tonnellate-anno) dovute alla combustione del gas. In
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
particolare si avrebbero emissioni di CO2, NOx, SO2, CO, Hg, Benzene, Toluene, metalli pesanti
e polveri sottili (PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come IPA, diossine, ecc.
La Torcia si attiverebbe anche in caso di saturazione del volume degli accumulatori e nelle fasi di
purificazione dei digestori. Si prevede di attivare la Torcia di sicurezza anche nel caso in cui dal
digestore pervenisse gas di scarsa qualità.
Non è quantizzabile il tempo totale di tale funzionamento, ma la preoccupazione di inquinamento
aggiuntivo è certa.
19 - EMERGENZA INCENDIO
In questo tipo di impianti, proprio per la presenza di biogas (molto simile al metano) si può
facilmente formare una miscela esplosiva concentrata in zone potenzialmente pericolose.
L’intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza ottimali della miscela metano-ossigeno,
debbono essere eseguite manualmente, agendo sulle valvole di intercettazione, dal personale
presente nell’impianto, si evidenzia che l’attività notturna prevede una presenza minima di
operatori.
E’ evidente la pericolosità di tali soluzioni impiantistiche dove oltre ai probabili incendi, non
debbono escludersi anche possibili fenomeni di ignizione ed esplosione, eventi assai pericolosi.
20 - TRAFFICO VEICOLARE
Gli impatti generati da un incremento dei veicoli pesanti e leggeri sulla via Prenestina non sono
stati adeguatamente valutati ma, al contrario di quanto sostenuto nelle relazioni di progetto, non si
possono certo definire trascurabili.
Un’analisi del traffico veicolare connesso all’attività dell’impianto, pur mantenendo fisse alcune
stime indicate nel progetto, dà risultati di emissioni assolutamente diversi. Applicando per i mezzi
pesanti un fattore di carico adeguato alla realtà , inevitabilmente, aumenta il numero dei viaggi, il
numero dei mezzi utilizzati e il km percorsi. Accettando verosimili i fattori di emissione, anche se
non tutti i mezzi commerciali utilizzati saranno “Euro 3”, si avranno valori di emissioni annue
(stime dei flussi di massa) molto elevati (complessivamente per diverse tonnellate) per: CO –
NOx – NM_COV – e Polveri Sottili (PM 10)
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
Tabella elaborata sulla base delle considerazioni descritte
21 - QUADRO PROGETTUALE
- Il pretrattamento delle matrici organiche fermentescibili (FORSU e altre), fin dalla prima
operazione dovrebbe assicurare l’eliminazione, il più possibile, degli inerti-plastiche-vetro-metalli
ecc. per garantire al materiale organico la massima resa in termini di cessione di biogas nella fase
anaerobica. Nel progetto si prevede una successiva fase di vagliatura/raffinazione per
l’eliminazione dei corpi estranei dal compost e aumentarne, in tal modo, la qualità.
Dalla “purea” difficilmente si potrà sottrarre del materiale di piccole dimensioni o addirittura
eliminare sezioni di vetro o plastiche triturate nel pretrattamento. Tali scorie, inevitabilmente,
saranno presenti nel compost e di conseguenza nei terreni concimati.
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[Osservazioni al progetto “biogas” di Gallicano] 20 marzo 2014
- La digestione anaerobica provoca sul cosiddetto compost non solo l’aumento degli
inquinanti chimici e della salinità, ma anche una drastica perdita del carbonio e di macromolecole
organiche che viceversa fanno la ricchezza e il valore aggiunto di ogni compost aerobico
correttamente prodotto.
- L’impianto di filtrazione, non garantisce il confinamento degli odori solo all'interno delle
strutture di processo. I filtri trattengono solo parti grossolane di inquinanti, mentre iniettano
all'esterno MERCAPTANI-AMMINE-ACIDI ORGANICI-ALDEIDI.
A loro volta i biofiltri, costituiti da pacchetti vegetali, una volta saturati dai molteplici inquinanti
dell’aria, proveniente dagli ambienti di trattamento, costituiscono anch’essi materiale solido
inquinantissimo da smaltire periodicamente.
- Nonostante le ipotesi progettuali, difficilmente il percolato presente nell’impianto resterà
confinato all’interno della struttura, con grave danno all’ambiente circostante.
- Si afferma che i composti osmofori verranno completamente eliminati tramite la
combustione del biogas. In tal modo può diminuire la presenza di composti maleodoranti, ma
non li si elimina del tutto
- Negli scarti di natura organica non si può escludere la presenza di pericolose
concentrazione di metalli pesanti .
- L’area dell’impianto ricade in zona mediamente ventilata e questo favorisce lo spandersi,
verso l’esterno dell’impianto, di polveri e odori provenienti dal compost stoccato per la vendita.
- Dalla vasca di laminazione, il surplus delle acque di seconda pioggia verrebbero sversate
nei terreni adiacenti. Ogni nuova immissione proveniente da un’area comunque a rilevante
impatto ambientale, altererebbe la situazione già delicata dei luoghi.
Una attenta valutazione di costi benefici, anche e soprattutto ambientali, dimostrerebbe che tali
investimenti hanno ragione di esistere solo grazie all’esistenza di interventi economici di supporto
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e di incentivi, celando di fatto una mera azione di profitto economico attraverso attività (poco)
ecosostenibili.
I costi e le energie dissipate per la raccolta e trasporto delle matrici principali, gli stoccaggi
parziali e intermedi dei vari prodotti della lavorazione, il trasporto dei materiali di risulta da
smaltire in impianti terzi, la produzione di energia elettrica ottenuta con gas da fermentazione,
fanno sì che i prodotti finali (energia elettrica e termica) non siano affatto competitivi con quelli
ottenuti da uso di combustibili fossili.
22 - QUALITA AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA
E’ ormai scientificamente provata l’associazione dell’inquinamento da polveri sottili con un
aumento della mortalità generale e per cause cardio-vascolari e respiratorie, con l’insorgenza di
patologie acute quali l’infarto del miocardio, l’ictus cerebrale, le infezioni delle vie respiratorie
(polmoniti e bronchiti), con l’esacerbazione di patologie croniche quali la broncopneumopatia
cronico ostruttiva (BPCO) e l’asma bronchiale.
Numerosi studi epidemiologici supportano tali conclusioni: gli aumenti della mortalità generale e
specifica e l’aumento delle ospedalizzazioni per patologie respiratorie e cardiovascolari provocate
dall’inquinamento sono stati riportati in diversi studi effettuati. L’insieme dei dati disponibili
conferma che l’esposizione ad inquinanti di lunga durata è associata ad una riduzione della
speranza di vita. Tra i vari inquinanti ambientali, il materiale particolato di dimensione inferiore ai
10 micron (PM10) e il particolato fine (dimensione inferiore 2,5 micron, PM2,5) sono ritenuti
responsabili dei danni osservati nei diversi studi. L’attenzione è anche rivolta alla frazione di
particolato con diametro inferiore a 0.1 micron, le polveri ultrafini. Altri importanti inquinanti
sono quelli di natura gassosa, quali il biossido di azoto (NO2), l’anidride solforosa (SO2), l’ossido
di carbonio (CO) e l’ozono (O3).L’intensità degli effetti sulla salute umana è direttamente
proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, e la relazione è di tipo lineare senza soglia.
E’ semplicemente vergognoso come nel progetto sono stati, o per meglio dire come non sono stati
trattati nella maniera corretta elementi importantissimi quali : l’Analisi della struttura antropica –
e i dati sulle cause di Morte nel territorio in esame.
I pochi dati ISTAT riportati sono del 2002 e non contemplano nessun riferimento storico
sull’argomento o ipotesi di indagine epidemiologica delle realtà di Gallicano e soprattutto di
Zagarolo, distante qualche centinaio di mt.
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In questi ultimi anni i cittadini di Gallicano hanno evidenziato, in più occasioni pubbliche, ai vari
rappresentanti della Amministrazione Comunale, la necessità di effettuare nel Comune una seria
indagine epidemiologica con studio Osservazionale di Coorte, visti i numerosi decessi di bambini
in età prescolare e scolare. Malattie spesso associate a danni provocati dall’ inquinamento
ambientale.
23 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Si ritiene necessario ed opportuno che l’Amministrazione di Gallicano chiarisca le modalità e i
criteri di scelta del soggetto che realizzerà e gestirà l’impianto o se è prevista una partecipazione
diretta del Comune di Gallicano nel Lazio nell’eventuale ente o soggetto esistente o da costituire;
che fornisca un Piano Economico Finanziario e una stima dettagliata della valutazione della
redditività del progetto e della sostenibilità finanziaria, compresa la cosiddetta “bancabilità” di
eventuali soci.
In altri termini, va valutata comparativamente la capacità che accompagna il “progetto” di attrarre
i finanziatori, a titolo di debito (le banche) e a titolo di capitale (investitori). Sarebbe opportuno
che l’Amministrazione Comunale presentasse un Piano di Sostenibilità/Capacità Finanziaria
“certificato” con indicata la disponibilità di mezzi economici propri o l’eventuale esistenza di altri
investitori.
Il tutto a fronte di un Calcolo sommario di Spesa e di un “Business Plan” che individuano un costo
di investimento dell’impianto pari a c.a. € 30.000.000.
Il profilo della valutazione della redditività dovrebbe riguardare la sostenibilità finanziaria del
progetto, anche nella prospettiva degli istituti di credito che saranno chiamati a finanziarlo. In
altri termini, il progetto potrebbe essere redditizio, ma presentare un profilo temporale di flussi di
cassa non compatibile con le aspettative delle banche di vedere rimborsato il finanziamento
erogato e pagati gli interessi secondo i ritmi desiderati.
Tali analisi e valutazioni dovrebbero essere svolte anche in considerazione delle tariffe offerte per
lo smaltimento della FORSU che si presumono come un importante ricavo nella gestione
dell’impianto. La tariffa di smaltimento è un ingrediente fondamentale del piano e quindi ne va
valutata la plausibilità per dare credibilità al piano stesso, inoltre costituisce un onere per la
collettività indistinta, il che la caratterizza come componente del “rating” e quindi classificabile in
uno specifico e distinto elemento di valutazione.
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24 - FIDEJUSSIONE
Manca una Stima dei Costi e, mancando una ipotesi societaria, manca anche un piano di
dismissione e ripristino dei luoghi e di conseguenza l’ipotesi di una fidejussione a copertura del
costo di dismissione. Sarebbe opportuno, nel caso in cui l’impianto venisse autorizzato e
realizzato con prevalente capitale privato, che tale fidejussione fosse, nei tempi e nei modi,
conforme a quanto si prescrive nell’ Art 12 D.L. 387/2003 comma 4 nel quale viene previsto che il
rilascio dell’autorizzazione unica costituisca titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità
al progetto approvato e precisa che la stessa deve contenere l’obbligo, a seguito della dismissione
dell’impianto, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto/i titolare/i
dell’autorizzazione.
Inoltre sarebbe opportuno applicare quanto previsto al punto 13.1.j del D.M. 10/09/2010 che
recita: “….impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia
della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a
favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo
l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore
delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La
cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa
in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto
inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5
anni. …..”
25 - CONCLUSIONI
In virtù di quanto sopra osservato e,
CONSIDERATO che il progetto presentato risulta essere in contrasto con gli obiettivi di
tutela e gli indirizzi di sviluppo del territorio e con le disposizioni in materia di sostegno del
settore agricolo;
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CONSIDERATO che il progetto presentato è in contrasto con i Principi di Prossimità e
Autosufficienza espressi nella direttiva europea 2006/12/CE, con il principio di Precauzione
enunciato nella Costituzione Europea art III-233, con quanto previsto dalla Direttiva
2008/98/CE in materia di smaltimento rifiuti e dalla Direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;
CONSIDERATO che il progetto presentato è in contrasto con il Principio di Sviluppo
Sostenibile così come enunciato all’art. 3 quater del D.Lgs 152/2006 e con l’art. 182 dello
stesso decreto;
CONSIDERATO che il progetto presentato è in contrasto con i criteri di localizzazione
individuati dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e con le prescrizioni della L.R. 38/99;
CONSIDERATE le criticità progettuali evidenziate, in termini di carenza di indagini e stime
tecniche, inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto, impatti negativi sul paesaggio ed
effetti cumulativi;
CONSIDERATI i rischi di natura tecnica e ambientale evidenziati;
CONSIDERATO che il progetto si pone, quindi, in contrasto con l’art.177 comma 4 del D.
Lgs 152/2006;
CONSIDERATO che la Convenzione di Aarhus di cui alla Decisione 2005/370/CE del 17
febbraio 2005, recepita dal nostro ordinamento con legge numero 108 del 16 marzo 2001,
concernente: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia
ambientale, fatta ad Aarhus in 25 giugno 1998”, stabilisce che la partecipazione del pubblico
alle decisioni che interessano la collettività in materia ambientale, con la possibilità di
presentare osservazioni di cui le autorità pubbliche devono tener conto, risulta una necessaria
procedura da percorrere, per cercare soluzioni condivise tramite la concertazione del territorio;
Si chiede :
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CHE si riconsideri l’autorizzazione concessa alla V.I.A. presentata;
CHE qualsiasi valutazione venga solo a valle di un’indagine epidemiologica con
studio osservazionale sullo stato di salute della popolazione di Gallicano nel
Lazio, Zagarolo e dei comuni limitrofi;
CHE a norma dell’Art. 1 Direttiva 2011/92/UE, le indagini epidemiologica e
valutazione del rischio, finalizzate al miglioramento dell’ambiente costruito e la
promozione della salute, vengano accompagnate da una Valutazione di Impatto
Sanitario (VIS).
Per il Comitato di Gallicano