Organizzazione della prevenzione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 1 di 65
Organizzazione della prevenzione aziendale
Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 2 di 65
MEDICO COMPETENTE
DATORE DI LAVORO RSPP
DIRIGENTE
PREPOSTO
ADDETTI ALLE EMERGENZE
LAVORATORI RLS
Organigramma della sicurezza
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Responsabilità operative
DIRIGENTE
PREPOSTO
LAVORATORE
Responsabilità “consultive”
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Responsabilità
DATORE DI LAVORO
MEDICO COMPETENTE
RLS
Nessuna Responsabilità
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Il datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa (art. 2, lett. b), D.Lgs. 81/08)
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per DL si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione e autonomi poteri decisionali e di spesa.
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I compiti non delegabili del DdL
Valuta i rischi presenti nell’Azienda All’esito della valutazione dei rischi elabora il
Documento di Valutazione che deve essere dotato di data certa e aggiornato ogni qualvolta avvengano modifiche significative del ciclo produttivo
(ammenda da € 2.000 a € 4.000 o ammenda da € 1.000 a € 2.000)
Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Designa i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze
Designa, nei casi previsti dalla legge, il medico competente
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000)
Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200)
Aggiorna le misure di prevenzione e protezione(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Fornisce i necessari DPI sentito il RSPP e il MC(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a €
6.000)
Prende le misure adeguate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto una specifica formazione e addestramento accedano ad aree a rischio specifico
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200)
Richiede ai lavoratori l’osservanza delle norme per la sicurezza ed l’igiene
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Invia i lavoratori alla visita medica e richiede al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Informa il medico delle cessazioni del rapporto di lavoro
(sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800)
Adotta le misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
Adempie agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave ed immediato
Consente ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Consegna tempestivamente al RLS copia del Documento di Valutazione dei Rischi da consultare in azienda anche su supporto informatico
(arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 750 a € 4.000)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Nel caso di lavori all’interno dell’azienda elabora il DUVRI (non per servizi intellettuali, mere forniture, lavori inferiori ai 2 giorni senza rischi particolari)
Copia del DUVRI deve essere consegnata al RLS da consultare in azienda anche su supporto informatico
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Nello svolgimento dell’attività in regime di appalto fornisce ai lavoratori apposita tessera di riconoscimento
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Nelle Unità Produttive con oltre 15 lavoratori convoca la riunione periodica
(ammenda da € 2.000 a € 4.000)
Comunica all’INAIL i nominativi degli RLS solo in caso di modifiche dall’ultima comunicazione
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)
Vigila affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)
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Compiti del DdL e dei dirigenti
Denuncia all’INAIL gli infortuni con assenze superiori ad un giorno (ai fini statistici) e tre giorni (ai fini assicurativi)
(sanzione pecuniaria amministrativa da € 500 a € 1.800)(sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 a € 4.500)
Vigila sull’attività di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente.
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Il Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
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La figura del Dirigente
Può essere visto come l’alter ego del datore di lavoro
Autonomia (ma non indipendenza) decisionale Ampio margine di discrezionalità Esercizio delle sue funzioni svincolato da
istruzioni Possibilità di influenzare l’azienda
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La Delega di Funzioni
Deve risultare da un atto con data certa Il delegato deve essere persona qualificata Al delegato devono essere messi a disposizione
i poteri necessari Deve attribuire al delegato potere di spesa La delega deve essere accettata per iscritto Non esonera il delegato dalla vigilanza
(attraverso modello organizzativo art. 30 OHSAS o SGSL)
Dal delegato può essere sub-delegata, ma il sub delegato non può a sua volta delegare ancora.
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Il Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
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Compiti del Preposto
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200) Verificare affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
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Compiti del Preposto
Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200) Informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
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Compiti del Preposto
Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in caso di pericolo grave ed immediato
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200) Segnalare al Datore di Lavoro qualsiasi
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
(arresto fino a due mesi e ammenda da € 450 a € 1.200) Frequentare appositi corsi di formazione(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 800)
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«Le posizioni di garanzia relative Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.»
Per il principio di effettività, incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano all’organizzazione sostanziale presente in azienda.
Datore di Lavoro di fattoDirigente di fattoPreposto di fatto
Principio di effettività
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Il Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
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Il Lavoratore
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società,
anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell’ente stesso;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
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Compiti dei Lavoratori: autotutela
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
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Compiti dei Lavoratori: obbedienza
Contribuire agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
Osservare le disposizioni ai fini della protezione collettiva e individuale
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Utilizzare propriamente i DPI(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
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Compiti dei Lavoratori (verifica)
Segnalano situazioni di pericolo e si adoperano per ridurre pericoli gravi e incombenti
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
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Compiti dei Lavoratori (verifica)
Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
Partecipano ai programmi di formazione e addestramento
(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
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Si sottopongono ai controlli sanitari(arresto fino a un mese e ammenda da € 200 a € 600)
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.
(Sanzione pecuniaria amministrativa da € 50 a € 300)
Compiti dei Lavoratori (verifica)
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RLS
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
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Elezione del RLS
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto il RLS
Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSU in azienda
Oppure, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno
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Numero di RLS previsti in azienda
1 nelle Aziende fino a 200 dipendenti
3 nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti
6 nelle Aziende con più di 1000 dipendenti
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RLST
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Il RLST esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dai CCNL, etc
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RLST
Qualora non si proceda alle elezioni previste le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai RLST, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
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RLS: attribuzioni
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
È consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
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È consultato in merito all’organizzazione della formazione
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
RLS: attribuzioni
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Riceve una formazione adeguata Promuove l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,dalle quali è, di norma, sentito
RLS: attribuzioni
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RLS
Partecipa alla riunione periodica Fa proposte in merito alla attività di
prevenzione; Avverte il responsabile dell’ azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attività; Può fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
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RLS
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni
Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR
Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03
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RLS
I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici ricevono copia del DUVRI
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP
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Il Medico Competente: definizione
Medico che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
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L’attività del medico competente
L’attività di MC è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico.
Il MC svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente o collaboratore di una struttura
esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore
b) libero professionistac) dipendente del datore di lavoro
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Il medico competente: requisiti
E’ specializzato in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti
E’ autorizzato dalla Regione
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Limiti all’esercizio dell’attività
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia
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Collaborazione con altri medici
Il MC può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento
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I compiti del Medico Competente
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente,
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
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La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende
a) Visita medica preventiva
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
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Divieti per le visite mediche
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
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Giudizi di idoneità
Sulla base delle risultanze delle visite mediche il MC può esprimere uno dei quattro giudizi di idoneità alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
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Informazione del giudizio di idoneità
Dei giudizi di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità
Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore
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Ricorso al giudizio del MC
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
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Cosa succede in caso di inidoneità
Per un’inidoneità alla mansione specifica il DL adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute
Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte
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Conservazione delle cartelle cliniche
La conservazione può avvenire in azienda o presso il medico competente secondo quanto specificato nella nomina
Quando un lavoratore termina il rapporto di lavoro riceve copia della sua cartella clinica, il cui originale è conservato dal Datore di Lavoro per 10 anni.
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Può essere:
a) Interno
b) Esterno
c) A sistema misto
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RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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IL RSPP 3 TIPOLOGIE:
In base alle caratteristiche e dimensioni aziendali:a) Uno o più persone interne all’azienda cioè
dipendentib) Esternoc) Datore di lavoro = RSPP Az. artigiane e
industriali fino a 30 addetti
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Addetto al SPP
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l). Può essere:
a) Internob) Esterno
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Servizio di Prevenzione e Protezione Nelle aziende industriali DIRETTIVA SEVESO; Nelle centrali termoelettriche; Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e
33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori
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I compiti del RSPP
Il RSPP provvede a:a) Individuare i fattori di rischiob) Valutare i rischic) Individuare le misure di sicurezza
Il RSPP elabora:a) Piano di Sicurezzab) Procedure di Sicurezza
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I compiti del RSPP (2)
Il RSPP propone:a) Il programma di formazione e informazioneb) L’informativa specifica a tutti i lavoratori su:
rischi potenziali misure di prevenzione
Il RSPP partecipa:a) Alla riunione periodica
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Servizio di Prevenzione e Protezione DL
Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti Aziende agricole e zootecniche fino a 10
addetti Aziende della pesca fino a 20 addetti Altre aziende fino a 200 addetti
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Servizio di Prevenzione e Protezione DL
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP: deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma
Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 61 di 65
La Riunione Periodica: chi partecipa
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta l’anno una riunione.Partecipano alla Riunione Periodica:a)DL o un suo rappresentanteb)RSPPRc)MCd)RSL
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La Riunione Periodica: finalità
Revisione del DVR Aggiornamento dei programmi formativi dei
lavoratori Comunicazione da parte del MC dei risultati
anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria
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Il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e deve designare preventivamente i lavoratori facenti parte delle squadre incaricate di attuare le misure di:Prevenzione incendiEvacuazionePrimo soccorso
Gestione delle emergenze
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Antincendio
Si devono costituire squadre di lavoratori (fisicamente idonei) in numero sufficiente, che devono essere adeguatamente formati (in modo adeguato rispetto ai rischi presenti in azienda) in materia di antincendio ed evacuazione.
Rev. 3 – febb. 2013 Organizzazione delle prevenzione aziendale slide 65 di 65
Il datore di lavoro, sentito il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso;
i requisiti del personale addetto e la sua formazione;
Primo Soccorso