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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Commissione di Studio Imposte Dirette Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative (ex DL 179/2012) e sulle problematiche delle imprese in fase di Start Up Convegno del 29 gennaio 2014

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Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative (ex DL 179/2012) e sulle problematiche delle imprese in fase di Start Up

Convegno del 29 gennaio 2014

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Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative

Presentazione del seminario e dell’elaborato: Emilio Abruzzese

Start Up Innovative ed Incubatori Certificati - definizione e requisiti: Maria Giovanna Franchi, Francesca Rigosi, Annunziata Sansone

Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette previste per i soggetti che investono in Start Up innovative:

Matteo Cornacchia L’oggettivazione delle quote nelle Start Up Innovative in forma di SRL:

Notaio Rita Merone Il nuovo regime fiscale dei piani di stock option per le Start Up Innovative:

Gianluca Settepani, Cristiana Crispolti Aspetti fiscali connessi alla nuova disciplina delle Start Up Innovative – Criticità fiscali delle fasi

di start up:Marcello Braglia

 Alcuni spunti di riflessione in materia di società di comodo e imprese in start up:Matteo Cornacchia

Esenzione delle plusvalenze reinvestite in start up:Cristiana Crispolti

Le fasi di start up nel regime “pex”:Emilio Abruzzese

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Il punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative

Le fasi di Start Up nel regime “pex”:Emilio AbruzzeseIl punto sulle opportunità previste per le Start Up innovative

Lettera d), 1° comma art. 87 Dpr 917/1986 (TUIR)

◦ Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

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Lettera d), 1° comma art. 87 Dpr 917/1986 (TUIR)

◦ Esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

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art. 55 Dpr 917/1986 (TUIR)1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art.2195 c.c., e delle attività indicate alle lettera b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a. i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla

prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;b. i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni

e altre acque interne;c. i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui

all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

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art. 2195 C. C. 1) un'attività industriale diretta alla produzione di

beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei

beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o

per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Circolare Agenzia Entrate n. 36/E 4/8/2004

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Risoluzione n. 286/E del 11/10/2007◦ Con riferimento alle attività commerciali, per “esercizio di imprese” si intende, sia ai fini Ires, ai sensi dell'art. 55

del Tuir, che ai fini Iva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva” delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile. Pertanto, qualora l'ente svolga un'attività riconducibile tra quelle elencate all'art. 2195 del codice civile, il carattere commerciale dell'attività stessa si configura a prescindere dall'esistenza di un'organizzazione di impresa. Nell'ipotesi in cui l'ente effettui, invece, un'attività non riconducibile tra quelle dell'art. 2195 del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale dell'attività posta in essere, è necessario verificare la sussistenza di un'organizzazione in forma di impresa. L'attività è esercitata con organizzazione in forma di impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico. La commercialità dell'attività svolta sussiste, quindi, qualora detta attività sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché non esclusiva. In base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ribadito, peraltro, dall'Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002, “la abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica ... vanno intese in senso non assoluto, ma relativo”, per cui la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza del 29 agosto 1997, n. 8193, richiamata dalle citate risoluzioni n. 204/E e n. 273/E del 2002, ha affermato che affinché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale “non è necessario ... che la funzione organizzativa dell'imprenditore” costituisca “un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore va attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi” .

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Il requisito della verifica dell’esercizio di impresa commerciale, da verificarsi anche in capo ad un eventuale dante causa, è criticata da Assonime nella sua circolare n. 38 del 6/7/2008 (par. 6.4, pag. 55)

-----Criticità per le società costituite da meno di un triennio.2° comma art. 87 Dpr 917/1986 (TUIR)

◦ I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

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L’Agenzia delle Entrate ammette (potenzialmente) al regime PEX anche le società costituite da meno di un triennio ……. ma per queste società, una prima fase di inattività può essere pregiudizievole perché sia assicurato il regime PEX

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Natura antielusiva delle disposizioni di cui alle lett. c) e d) del 1° comma art. 87 TUIR affermata dall’Agenzia delle Entrate.

Ciò nonostante, i contribuenti non seguono la strada dell’interpello ex art. 37bis, 8° c.c., Dpr 600/1973…

◦ (Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.)

… bensì quella ex art. 11, Legge 27/7/2000, n. 212“Interpello del contribuente” (procedura, di fatto, contestata dall’Agenzia delle Entrate per queste problematiche).----Interpello disapplicativo per disapplicare la norma che esclude il regime PEX? O anche per disapplicare la norma che ammette il regime PEX?

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Risoluzioni che negano il regime PEX in casi di Start Up:

Ris. Agenzia delle Entrate n. 165 del 25/11/2005

Il caso: società, le cui partecipazioni devono essere cedute, assuntrice di concordato.

Ris. Agenzia delle Entrate n. 323 del 9/11/2007

Il caso: ristrutturazione di complesso alberghiero.

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Negazione dell’impresa commerciale a fase di Start Up: risposta ad interrogazione parlamentare (Commissione 5-01695, presentata da Maurizio Fugatti il 28 luglio 2009, seduta n.210)

Relativamente alla verifica del quarto requisito emergono dubbi interpretativi nel caso la società partecipata sia in fase di start up, quindi non ancora in grado di svolgere alcuna attività, sebbene abbia avviato i lavori per la predisposizione dei siti produttivi; la circolare n. 36 del 4 agosto 2004, la risoluzione n. 165/E del 2005 e la risoluzione n. 323/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni aspetti, in particolare, l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 87 del TUIR alle società immobiliari, ma non esiste, ad oggi, una pronuncia esplicita da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito alle società effettivamente operative in fase di start up: se l'articolo 87 del TUIR si possa applicare alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società in fase di start up, che hanno già iniziato i lavori di predisposizione dei propri siti produttivi e che, quindi, non ancora in grado di svolgere attività produttiva. (5-01695).

Con particolare riferimento alle attività cosiddette preparatorie, l'Agenzia delle Entrate si è già espressa negando il regime di esenzione con riferimento ad una società partecipata proprietaria di un complesso immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione e restauro finalizzati a realizzare una struttura alberghiera (cfr. risoluzione del 9 novembre 2007, n. 323). Al riguardo, è stato inoltre evidenziato come ad assumere rilevanza, nel rispetto della ratio della norma, sia l'attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in forma di società di capitali. Ne consegue che se l'attività prevista dallo statuto non si può considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sussistenza del requisito della commercialità necessario per fruire del regime di participation exemption”.

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013

Paragrafo 2: “Si considerano atti tipici della fase di start up, a titolo esemplificativo, tutte le attività dirette a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle relative agli studi preparatori, all’ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato all’addestramento iniziale del personale, all’acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l’attività dell’impresa.”

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013

Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)

Caso 1

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013

Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)

Caso 2

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013

Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)

Caso 3Alfa vende a Beta una Partecipazione in Gamma

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013

Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)

Caso 4

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Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 29/3/2013

Tabelle dei Casi (riprese dalla circolare)

Caso 5

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Definizione in concreto delle «Linee di confine tra fase di Start Up e attività commerciale»

Circolare Agenzia: «in alcuni settori, determinate attività – che potrebbero essere ritenute meramente preparatorie -possono considerarsi, al contrario, esplicative dell’esercizio di attività d’intesa».

Concessionarie di lavori pubblici Imprese operanti nel settore energetico

E altri settori?Es.: il settore farmaceutico?

il settore delle biotecnologie?

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La circolare non risolve problemi enormi che sussistono anche per i settori delle opere pubbliche e dell’energia: come applicare, di fatto, il requisito della prevalenza, quando coesistono attività miste?«…altri criteri di prevalenza di un’attività rispetto ad un’altra, quali l’ammontare dei ricavi, dei costi e dei redditi generati da ciascuna attività, il numero dei dipendenti ad esse addetti e così via»Quali sono i «valori correnti» dei rami in start up?

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Necessità di sussistenza di un’azienda?Par. 1 della Circ. Agenzia n. 7:La finalità dell’istituto in commento è quella di “favorire la circolazione – sotto forma di partecipazioni – di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all’esercizio di attività d’impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di attività produttiva.”Ancora, nel prosieguo, si legge che si è in presenza di un’impresa commerciale ai fini PEX “nell’ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi”.

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Attenzione:negare l’esercizio di attività commerciale può essere non profittevole per l’Erario in caso di minusvalenze!

----Nella modifica interpretativa della circolare n. 7 c’è l’altra faccia della medaglia: la negazione della deducibilità delle minus, con gli stessi principi prima evidenziati.