ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE EE.LL. La … revisori Ropolo I... · dall'ordinamento per...
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ORDINAMENTO FINANZIARIO
E CONTABILE EE.LL.
La Programmazione
Pierluigi Ropolo
Torino, 12 aprile 2012
T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267
Art. 3, comma 4:
i Comuni e le Province hanno autonomia:
statutaria
normativa
organizzativa
amministrativa
impositiva
finanziaria
Articolo 6 T.u.e.l.
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e
di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce,
altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme
di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto
ulteriormente previsto dal presente testo unico..
Articolo 152 T.u.e.l.
Regolamento di contabilita'
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi contabili
stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative corrispondenti alle
caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste
dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario
e contabile.
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei
risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio
di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze
specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e
delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della parte
seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore
di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si
applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina:
a) articoli 177 e 178;
b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181, commi 1
e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
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Titolo V della Costituzione dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3
AUTONOMIA FINANZIARIA
1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
AUTONOMIA IMPOSITIVA
2. … hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi e entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
……..
4. Le risorse derivanti dai precedenti commi consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
(Art. 119)
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Titolo V della Costituzione dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3
come a dire che tutto funziona perfettamente … sulla carta …
Il Comune:
attraverso lo statuto ed i regolamenti, si costruisce il modello organizzativo ottimale;
attraverso i tributi e le entrate proprie, che stabilisce ed applica, reperisce le risorse necessarie;
dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;
gode di risorse aggiuntive connesse al fondo perequativo ove si collochi in territori con minori capacità fiscali per abitante.
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Titolo V della Costituzione dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3
sempre il Comune:
con tutte quelle risorse, finanzia integralmente le funzioni
pubbliche che gli sono attribuite, sia quelle amministrative sia
quant’altre assegnate;
dispone di un proprio patrimonio;
può essere destinatario di risorse aggiuntive “per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”.
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T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267
L’ordinamento stabilisce i principi in materia di:
Programmazione;
Gestione;
Rendicontazione;
nonché in materia di investimento, tesoreria,
revisione economico-finanziaria e risanamento.
(art. 150)
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PROGRAMMAZIONE
Programma amministrativo del candidato Sindaco
(art. 73, comma 2);
Linee programmatiche di mandato (art. 46.3);
Piano generale di sviluppo dell’ente (art. 165.7);
Relazione previsionale e programmatica (art. 170);
Bilancio pluriennale (art. 171)
Bilancio annuale;
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) (art. 169).
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PRINCIPI DI BILANCIO (art. 162 T.u.e.l. n. 267/2000)
unità;
universalità;
integrità;
veridicità;
pareggio finanziario;
pubblicità.
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UNITA’
La gestione finanziaria è unica
come il relativo bilancio di previsione;
sono vietate le gestioni di entrate
e di spese che non siano iscritte in bilancio.
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UNIVERSALITA’
Il totale delle entrate finanzia
indistintamente il totale
delle spese, salve le
eccezioni di legge.
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INTEGRITA’
Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo
delle spese di riscossione a carico degli enti
locali e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
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VERIDICITA’
Il bilancio di previsione è redatto nel
rispetto dei principi di veridicità e di
attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato arco di tempo o, in mancanza,
da altri idonei parametri di riferimento.
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PAREGGIO
FINANZIARIO
Il bilancio di previsione è
deliberato in pareggio finanziario
complessivo.
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PUBBLICITA’
Gli enti assicurano ai cittadini
ed agli organismi di partecipazione la
conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio annuale
e dei suoi allegati con le modalità previste
dallo statuto e dai regolamenti.
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CARATTERISTICHE DEL
BILANCIO
preventivo finanziario
di competenza autorizzatorio
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STRUTTURA DEL
BILANCIO
ENTRATA:
TITOLI
CATEGORIE
RISORSE
natura dell’entrata
tipologia dell’entrata
oggetto dell’entrata
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STRUTTURA DEL
BILANCIO
SPESA:
TITOLI
FUNZIONI
SERVIZI
natura della spesa
attività di spesa
unità operativa di spesa
INTERVENTI natura economica del
fattore produttivo
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STRUTTURA DEL BILANCIO
ENTRATA:
Titolo I – Tributarie
Titolo II – Trasferimenti correnti
Titolo III – Proventi dei servizi e del patrimonio
Titolo IV – Movimenti di capitale
Titolo V – Accensione di prestiti
Titolo VI – Servizi per conto terzi
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STRUTTURA DEL BILANCIO
SPESA:
Titolo I - spese correnti
Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III - rimborso di prestiti
Titolo IV - servizi per conto terzi
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BILANCIO Principio del pareggio finanziario
Totale entrate = totale spese
Totale entrate correnti (Titoli I – II – III) = totale spese correnti (Tit. I) + rimborso prestiti (Tit. III)
Totale entrate servizi conto terzi = totale spese servizi conto terzi
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EQUILIBRIO CORRENTE
TITOLO I
+
TITOLO II
+
TITOLO III
=
ENTRATE CORRENTI
“ECONOMICHE”
=
>
TITOLO I
+
TITOLO III
=
SPESE CORRENTI
“ECONOMICHE”
… fatte salve le eccezioni di legge …
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EQUILIBRIO C/CAPITALE
TITOLO IV
+
TITOLO V
=
ENTRATE C/CAPITALE
“STRAORDINARIE”
=
>
TITOLO II
=
SPESE C/CAPITALE
“STRAORDINARIE”
<
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EQUILIBRIO CONTO TERZI
TITOLO VI
=
ENTRATE C/TERZI
“PARTITE DI GIRO”
=
TITOLO IV
=
SPESE C/TERZI
“PARTITE DI GIRO”
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PRINCIPI CONTABILI
Pareggio finanziario
Art. 162, comma 6, del TUEL:
“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario
complessivo.
Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori
alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e
non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate.”
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PRINCIPI CONTABILI
Pareggio finanziario
Oneri di urbanizzazione (art. 2, c. 8, L. 244/07), solo fino al 2012;
Utilizzo Avanzo di amministrazione per finanziare (art. 187 Tuel):
debiti fuori bilancio di parte corrente ed estinzione anticipata di prestiti;
spese di funzionamento non ripetitive;
spese correnti, solo in sede di assestamento;
estinzione anticipata di mutui;
Utilizzo Avanzo di amministrazione per salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 Tuel).
Eccezioni previste per legge:
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PRINCIPI CONTABILI
Pareggio finanziario
Alienazione beni patrimoniali per ripiano debiti fuori bilancio e disavanzo di gestione (art. 193 Tuel);
Proventi da plusvalore alienazione beni patrimoniali utilizzati per finanziare spese aventi carattere non permanente (art. 3, comma 28, l. 350/2003).
Eccezioni previste per legge:
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SOGGETTI DELLA
PROGRAMMAZIONE
Il Consiglio
La Giunta
Il Sindaco / Presidente della Provincia
Il Responsabile di servizio
Il Responsabile del servizio finanziario
L’organo di revisione
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IL CONSIGLIO COMUNALE nella programmazione
Definisce le finalità da raggiungere, in termini
di risorse da acquisire e di programmi e progetti di spesa da realizzare, anche in funzione dell’eventuale bilancio sociale o di mandato;
Imposta la politica di esternalizzazione e di gestione associata;
Approva il “Bilancio Decisionale”, di competenza, con tutti gli allegati.
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LA GIUNTA COMUNALE nella programmazione
Predispone lo schema di bilancio;
Definisce il “Bilancio gestionale” attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando obiettivi gestionali;
Determina le aliquote e le tariffe, salvo quelle demandate per legge al Consiglio
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IL RESPONSABILE DI
SERVIZIO
Propone gli stanziamenti
Condivide gli obiettivi
Accetta le risorse umane, strutturali e
finanziarie per raggiungerli.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Verifica la veridicità delle previsioni di
entrata
Verifica la compatibilità delle previsioni di
spesa
Coordina l’attività finanziaria dell’ente
Imposta il piano dei flussi di cassa, poi ne
coordina il monitoraggio, relazionando e
proponendo azioni propedeutiche al
raggiungimento dell’obiettivo
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IL REVISORE
- Collabora con il Consiglio nella funzione di controllo
e di indirizzo
- Vigila sulla regolarità contabile della gestione
- Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
- Esprime, nel parere sulla proposta di bilancio, motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità CONTABILE delle previsioni.
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COERENZA
con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi
con il programma triennale LL.PP. ed elenco annuale
con il programma alienazione aree e fabbricati – art. 172 Tuel, ora anche art. 58 D.L. n. 112/2008
con i piani economico-finanziari
con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica
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CONGRUITA’
gestione del patrimonio
funzionamento dei servizi
ampliamento quali/quantitativo dei servizi
costo del personale
costi finanziari
impegni pluriennali assunti
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ATTENDIBILITA’
cespiti tributari e relative aliquote
attribuzioni statali e regionali
politica tariffaria in rapporto all’entità
dei servizi
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PASSIVITA’ POTENZIALI
possibile o probabile soccombenza in contenziosi
manutenzioni cicliche
recuperi ambientali
perdite o ricapitalizzazioni di enti e società strumentali
crediti di dubbia esibilità
alto utilizzo di OO.UU. per manutenzione ordinaria patrimonio, se lo strumento urbanistico offre scarse prospettive edificatorie
utilizzo recuperi evasioni fiscali per finanziamento spese correnti
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ATTIVITA’ POTENZIALI
prelevamento utili da società partecipate
conversione diritti superficie in proprietà
alienazione beni patrimoniali non redditizi
cessione di partecipazioni non strategiche
esiti favorevoli del contenzioso, specie tributario
recupero evasione/elusione tributaria
proventi cimiteriali
Articolo 151 T.u.e.l.
Principi in materia di contabilità
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi
di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita',
pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere
differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Articolo 174 T.u.e.l.
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione.
2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti
un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere
presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti
agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare
entro il termine previsto dall'articolo 151.
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ALLEGATI AL BILANCIO
rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente (2010);
risultanze rendiconti 2010 unioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l’esercizio di servizi pubblici;
delibera di verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza … che potranno essere ceduti …;
delibera di approvazione programma triennale di fabbisogno di personale;
le deliberazioni con le quali sono determinati per il 2010 le tariffe, le aliquote d’imposta ….
Art. 172 Tuel
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FINANZIARIA 2007
DECORRENZA ALIQUOTE
(comma 169)
Gli ee.ll. deliberano le aliquote e le tariffe entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate dopo
l’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro tale termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.
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La competenza a deliberare appartiene a:
- Consiglio per regolamenti e per
addizionale Irpef, a mezzo regolamento;
- Consiglio per aliquota ICI, ora IMUS;
- Consiglio per ordinamento tributi e per
disciplina generale tariffe;
- Giunta in tutti gli altri casi.
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ALLEGATI
Programma triennale dei lavori pubblici, con annesso elenco annuale (D.M. 9 giugno 2005)
Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio (art. 58 D.L. 112/2008)
Prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità (art. 31, c. 18, Legge n. 183/2011)
Nota informativa su impegni e oneri finanziari previsti e sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati (art. 62 D.L. n. 112/2008)
Tabella parametri riscontro deficitarietà strutturale (D.M. 24 settembre 2009)
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ALTRI COLLEGATI
Certificato del Bilancio (art. 161 Tuel)
Relazione dei Revisori alla Corte dei Conti (art. 166 e segg. Legge n. 296/2005)
Tabella dimostrativa dell’Avanzo di Amministrazione presunto (allegato facoltativo)