OPERAZIONI SUL CAPITALE CAPITALE SOCIALE CAPITALE NOMINALE – REALE CAPITALE SOTTOSCRITTO –...
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OPERAZIONI SUL CAPITALE
CAPITALE SOCIALE CAPITALE NOMINALE – REALE CAPITALE SOTTOSCRITTO – VERSATO
CAPITALE EFFETTIVO CAPITALE DI VOTO CAPITALE ASSICURATO
FUNZIONE: - DI DOTAZIONE AZIENDALE (START UP)- DI TUTELA (INDIRETTA) DEI CREDITORI- ORGANIZZATIVA
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ II DIRETTIVA COMUNITARIA 77/91
INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI CONFERIMENTI TIPICI – ATIPICI CONFERIMENTI IN NATURA/ CREDITI CONFERIMENTI D’OPERA E SERVIZI
DISCIPLINA AUMENTO E RIDUZIONE CAPITALE DISCIPLINA ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE AZIONI PROPRIE SANZIONI PENALI
PRINCIPIO DI FISSITA’ (modifica dell’atto costitutivo)
AUMENTO DEL CAPITALE
DIFFERENZE S.P.A. – S.R.L.
TIPOLOGIE DI AUMENTO1. GRATUITO
2. ONEROSO
STRUTTURA DELL’OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE
1. VERIFICA ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI;
2. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA (SALVO DELEGA);
3. DELIBERA DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA;
4. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEI R.I.;
5. ESERCIZIO DIRITTO D’OPZIONE;
6. SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI
7. CONFERIMENTI + SOVRAPPREZZO
8. VERIFICA PERFEZIONAMENTO AUMENTO;
9. EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI;
10. ISCRIZIONE DELL’AVVENUTO AUMENTO.
1. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI AUMENTO
INTEGRALE LIBERAZIONE DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO (e sovrapprezzo) – art. 2438 c.c.
NOVITA’ RIFORMA SOCIETARIA: INESEGUIBILITA’ con efficacia reale limitata
ASSENZA DI PERDITE
RATIO: per evitare la creazione di vuoti di capitale e tutelarne l’effettività; Evitare violazioni della disciplina del socio moroso e della riduzione del capitale
per perdite;
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI
2. COMPETENZA ASSEMBLEARE
DELEGA AL C.D.A. (art. 2443 - 2420-ter c.c. )
STATUTARIA (Iniziale) – DELIBERA ASSEMBLEARE
CONTENUTO DELEGA (LIMITI CONVENZIONALI):1. AMMONTARE DELL’AUMENTO2. DETERMINAZIONE (SOVRAP)PREZZO MASSIMO3. POTERE DI LIMITARE/ESCLUDERE DIRITTO D’OPZIONE (art.
2441, 6° comma, c.c.)
LIMITI LEGALI: TEMPORALI (5 anni) FORMA (notaio)
3. CONTENUTO DELIBERA DI AUMENTO AMMONTARE DELL’AUMENTO NUMERO E VALORE DELLE AZIONI DI NUOVA
EMISSIONE (aumento valore nominale se unanime) DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI
LIBERAZIONE DELLE AZIONI LIMITAZIONE / ESCLUSIONE DIRITTO D’OPZIONE DETERMINAZIONE SOVRAPPREZZO TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE SCINDIBILITA’ DELL’AUMENTO
4. ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI AUMENTO NEL REGISTRO IMPRESE
5. DIRITTO D’OPZIONE
TITOLARI DEL DIRITTO TUTTI AZIONISTI – POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (v.
rapporto di cambio)
NATURA E FUNZIONE
TEMPISTICHE S.P.A.: 30 GIORNI DA PUBBLICAZIONE NEL R.I.
15 GIORNI SE QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI S.R.L.: 30 GIORNI DA COMUNCIAZIONE AL TITOLARE DIVIETO DI DEROGA IN PEIUS USUFRUTTO E PEGNO – SOCIETA’ FIDUCIARIA
PUBBLICAZIONE EFFICACIA: dichiarativa DEROGABILITA’: ipotesi di unanimità della delibera (conseguenze
della mancata indicazione di un termine)
DIRITTO DI PRELAZIONE NATURA (obbligazione o manifestazione di disponibilità?) Anche non contestuale ma nel termine di 30 giorni NO: Società con azioni quotate (offerta sul mercato borsistico)
ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DIRITTO D’OPZIONE
RAGIONI E ASPETTI PATOLOGICI (terzi o alcuni soci) DIFFERENZA S.P.A. (ipotesi tipiche) – S.R.L. (diritto recesso)
IPOTESI: 1. CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA;
2. INTERESSE (SERIO) DELLA SOCIETÀ (maggioranza rafforzata);
3. EMISSIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ O DEL GRUPPO (Stock purchase) – maggioranza rafforzata oltre il ¼ dell’aumento
4. NOVITA’: LIMITE DEL 10% DEL CAPITALE PREESITENTE: SE QUOTATE (natura statutaria)- presupposti: prezzo di mercato (limite del patrimonio netto) con parere favorevole del revisore- Aspetti patologici: esclusione garanzie procedimentali 6° comma – ipotesi di aumento non rivolto al mercato - possibilità di più aumenti in serie
PROCEDIMENTO (ipotesi 1 e 2)1. Relazione degli amministratori
2. Relazione dei sindaci/consiglio sorveglianza
3. Relazione del revisore contabile Obblighi di deposito 15 gg. Prima dell’assemblea;
COLLOCAMENTO AZIONI A MEZZO INTERMEDIARI FINANZIARI
Ratio Presupposti: integrale sottoscrizione Banche o enti o società finanziarie sottoposte a controllo CONSOB Impegno di offrire ai soci (nel rispetto d. d’opzione/prelazione) Termine per la sottoscrizione Temporanea limitazione dei diritti amministrativi (d. di voto)
6. FASE ESECUTIVA: SOTTOSCRIZIONE AZIONI E LIBERAZIONE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE / ESERCIZIO DIRITTO
OPZIONE
MODALITA’ LIBERAZIONE (tipologia di conferimento) No: datio in solutum Versamento integrale del sovrapprezzo Inadempimento: procedimento di messa in mora (v. S.R.L.) Conferimento del terzo - Leasing azionario Imputazione a capitale di precedenti apporti dei soci:1. Versamenti a fondo perduto (anche per aumento gratuito)
2. Versamenti in conto capitale / in conto futuro aumento di capitale (a favore dei soli soci finanziatori)
3. Versamenti a titolo di finanziamento (previa rinuncia al credito o compensazione – v. recenti orientamenti sulla compensazione di crediti)
TERMINE PER OPZIONE / SOTTOSCRIZIONE DEROGHE DELEGABILE AL C.D.A PROROGA
VERIFICA PERFEZIONAMENTO AUMENTO (30 gg.) INSCINDIBILITA’ DELL’AUMENTO DEL CAPITALE CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEROGABILE (esercizio dei diritto sociali - salvo morosità)
EMISSIONE AZIONI (azioni di risparmio)
TERMINE PER SOTTOSCRIZIONE
6. PUBBLICITA’: ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Termine di 30 giorni dalla sottoscrizione per iscrivere nel Registro Imprese l’avvenuto aumento:
1. INSCINDIBILE
2. SCINDIBILE
EFFICACIA DICHIARATIVA
SANZIONE: impossibilità di farne menzione negli atti sociali
AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO (Art. 2442 C.C.)
Avviene tramite passaggio di riserve o di fondi disponibili a capitale
SCOPO: aumentare la solidità patrimoniale della società e la garanzia offerta
ai creditori sociali.
RISERVE: parti ideali di del patrimonio netto costituite dai mezzi economici a disposizione della società formate da accantonamento di utili, rivalutazione di attività iscritte a bilancio, da sovrapprezzo…
FONDI: somme appostate dagli amministratori al passivo dello stato patrimoniale, destinate a fronteggiare specifiche esigenze (es. fondo rischi e oneri)
DISPONIBILI
Riserva da sovrapprezzo azioni (v. riserva legale)
Riserva da rivalutazione Riserve statutarie Riserve straordinarie /
facoltative (v. accantomento utili distribuibili)
Riserva avanzo di fusione
Riserve da condono fiscale
INDISPONIBILI
Riserva legale Riserva azioni proprie Riserva da versamenti in
conto aumenti capitale e conto futuro aumento capitale
Riserva da versamenti a copertura perdite
MODALITA’ ESECUTIVE DELL’AUMENTO
EMISSIONE NUOVE AZIONI CON MEDESIME CARATTERISTICHE CONCESSE GRATUITAMENTE AI SOCI – (ACCANTONAMENTO RISERVA PER OBBLIGAZIONI CONVERT.)
AUMENTO DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI
RIDUZIONE DEL CAPITALE
DIFFERENZE S.P.A. – S.R.L.
TIPOLOGIE DI RIDUZIONE1. VOLONTARIA (reale)2. PER PERDITE (nominale)3. PER ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE4. RECESSO DEL SOCIO5. CONFERIMENTI IN NATURA AL < 1/56. DISCIPLINA DEL SOCIO MOROSO (Art. 2344 c.c.)7. SCISSIONE (con continuazione d’avvità – art. 2506 c.c.)
1. RIDUZIONE VOLONTARIA Funzione dell’istituto Abbandono del criterio dell’esuberanza: Temperamento: - ragioni e modalità riduzione
- limite sottocapitalizzazione (presupposto
di fatto)
INDICE DI INDIPENDENZA ECONOMICA (misura sufficienza dei mezzo propri rispetto a quelli altrui):
Patrimonio netto X 100 = 33 % → 66 % Totale attività
INDICE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (misura la capacità di della società di finanziare con mezzi propri i costi delle immobilizzazion)i:
Patrimonio netto = ≥ 1 Immobilizzazioni
PRESUPPOSTI DI DIRITTO
Rispetto del capitale minimo; Rispetto dei limiti previsti per emissione del prestito
obbligazionario (v. Obbligazioni convertibili ex art. 2420-bis c.c.);
Rispetto del rapporto tra capitale e azioni proprie; Assenza di riserve disponibili; Rispetto del rapporto tra patrimonio netto e beni destinati
ad uno specifico affare; Rispetto del rapporto tra azioni ordinarie e categorie
speciali di azioni (art. 2351 c.c. e 145 TUF); Rispetto della parità di trattamento.
PROCEDIMENTO VERIFICA ESISTENZA PRESUPPOSTI (C.D.A.)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA (ASSEMBLEA NELLE S.R.L.) – competente solo il c.d.a.
DELIBERA:1. Ragioni della riduzione2. Modalità di attuazione EVENTUALE DELIBERA DELL’ASSEMBLEA SPECIALE (v. possessori di azioni
postergate – correlate – prestazioni accessorie etc..)
ISCRIZIONE DELLA DELIBERA NEL REGISTRO IMPRESE
EFFICACIA DIFFERITA:1. Mancata opposizione “giudiziale” dei creditori nei 90 gg2. Pagamento o prestazione di idonea garanzia o cauzione
DEPOSITO ATTO COSTITUTIVO MODIFICATO NEL REGISTRO IMPRESE
MODALITA’ DI ESECUZIONE LIBERAZIONE DEI SOCI DALL’OBBLIGO DEI
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI RIMBORSO DEL CAPITALE AI SOCI Limite: principio di parità di trattamento oppure voto favorevole
delle assemblee speciali di categoria o del singolo socio
ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
ACQUISTO E ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE Valutazione di convenienza rispetto alla vendita sul mercato
COSTITUZIONE DI RISERVA DISPONIBILE
1. RIDUZIONE PER PERDITE FUNZIONE
PERDITA “RILEVANTE”: risultato negativo tra attivo e passivo patrimoniale della società, incluse le riserve, che incide sul capitale sociale per oltre 1/3 del suo valore.
Strumenti di copertura delle perdite:1. Utili in corso di formazione 2. Utili pregressi non distribuiti3. Riserve facoltative e straordinarie; riserve da fusione; riserve di natura fiscale4. Riserve statutarie5. Fondi per rischi e oneri6. Riserva da rivalutazione monetaria7. Riserve da sovrapprezzo azioni8. Versamento soci in conto capitale9. Riserva legale10. CAPITALE SOCIALE.
EFFETTI DELLA PERDITA
PERDITA ≤ 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE Obbligo degli amministratori di operare il richiamo dei decimi; Divieto di distribuire utili (riserve disponibili per la parte necessaria a
coprire le perdite); Divieto di provvedere all’aumento del capitale sociale; Operazioni di copertura perdite Possibile riduzione volontaria (con opposizione)
PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE (Facoltativa)
PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE CON RIDUZIONE SOTTO IL MININO LEGALE (obbligatoria)
1. PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE OBBLIGHI DEL C.D.A. (collegio sindacale ed organi
equiparati):
1. Convocare “senza indugio” l’assemblea (straordinaria)
2. Redigere relazione sulla situazione patrimoniale da consegnare all’organo di controllo interno:
Contrasto giurisprudenziale e dottrinale Principio contabile n. 30: prospettiva di continuazione dell’attività
d’impresa (problemi applicativi – società di revisione) Criteri di redazione del bilancio Attualità: principi in materia di fusione (120 gg).
3. Depositare relazione con osservazioni del collegio sindacale 8 giorni prima dell‘assemblea - (derogabile nelle s.r.l.).
DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DEVE ADOTTARE GLI “OPPORTUNI PROVVEDIMENTI” SULLA
BASE DEI DATI OFFERTI:1. DELIBERARE RIDUZIONE CAPITALE (Facoltativa) divieto di riduzione parziale (giurisprudenza – contra: dottrina) Limiti della riduzione volontaria
3. DELIBERARE SOLUZIONI PER LA RIMOZIONE/DIMINUZIONE DELLA PERDITA
Versamenti a fondo perduto (“proventi straordinari” nel conto economico) Rinuncia al diritti di credito o rilascio di garanzie personali Utilizzo utili formatisi dopo l’approvazione dell’ultimo bilancio (controverso)
2. “RIMETTERE LE PERDITE A NUOVO” Non è imposta motivazione Doverosi presupposti: - carattere transitorio della perdita
- ragionevoli prospettive di risanamento
RIDUZIONE OBBLIGATORIA
ASSEMBLEA (Ordinaria) – Consiglio di Sorveglianza in sede di approvazione del bilancio se la perdita permane- Se non si approva il bilancio: scioglimento ex art. 2484 c.c.
TRIBUNALE: su iniziativa amministratori o organo di controllo (nelle s.r.l. istanza di ogni interessato)
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
AZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE: C.D.A.
1. PERDITA > 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE CON RIDUZIONE SOTTO IL MINIMO LEGALE
CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ (art. 2484 c.c.): Obbligo degli amministratori di accertare la causa “senza indugio” e
di convocare l’assemblea straordinaria per la riduzione obbligatoria ed il contestuale aumento
Responsabilità per divieto di nuove operazioni in danno al patrimonio sociale
Obblighi di informazione ex art. 2446 c.c. RICAPITALIZZAZIONE: Somma idonea a coprire perdite e ricostituire capitale minimo
(occorre sottoscrizione non solo delibera) Diritto d’opzione ex art. 2441 c.c.
SOLUZIONI IN CASO DI MANCATA RICAPITALIZZAZIONE
TRASFORMAZIONE
IN S.R.L.
IN S.N.C. o S.A.S.: Maggioranza (più assenso
coloro che assumono resp.
Illimitata)
DIRITTO DI RECESSO: perdita qualità di socio
SCIOGLIMENTO
LIQUIDAZIONE
CANCELLAZIONE
ESTINZIONE
ASPETTI PATOLOGICI E CORRETTIVI CONFLITTO D’INTERESSI
ABUSO DI MAGGIORANZA