Nuovo accordo CCNL Turismo. Coalve
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“CO.AL.VE”
Nuovo accordo CCNLNuovo accordo CCNLTurismoTurismo
Relatore: Dott. Rivieri Giacomo Studio
Comm. e Trib. Rivieri
Viale Colombo n. 65 Lido
TEL / FAX: 0584/67078
DIRITTO DEL LAVORO LA COSTITUZIONE
ART. 1 – 4 – 35 – 36 – 37 –38 –39 –40
DIRITTO DEL LAVORO NELLE AZIENDE ALBERGHIERE
C.C.N.L. TURISMO
Accordo retroattivo dal 01/05/2013 al 31/08/2016 (40 MESI)
Federalberghi – Faiata – Confcommercio – Filcams Cgil - Fisascat Cisl – Uiltucs Uil
NUOVO C.C.N.L. TURISMO
1 ) aziende alberghiere (SI)
2) Campeggi e villaggi turistici (SI)
3) Pubblici esercizi (NO)
4) Stabilimenti balneari (NO)
5) Imprese di viaggio e turismo (NO)
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO(differenze territoriali)
disciplinano:
-Orari
-Straordinari
-Tipologie contrattuali
-Maggiorazioni
-Premi
-Sospensione e indennita’ varie
RIFORMA FORNEROLegge 28 giugno 2012 n. 92
1) Eta’ Pensionabile
2) Sospensioni tempo determinato
3) Apprendistato
4) Art. 18 (reintegra)
5) Partita iva
6) Ammortizzatori sociali
CONTRATTO DI LAVORO
1) SCRITTO
2) SOTTOSCRITTO
3) ELEMENTI ESSENZIALI
ELEMENTI ESSEZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO
1) INDICAZIONE DEI CONTRAENTI
2) TIPOLOGIA CONTRATTUALE
3) INIZIO DURATA
4) MOTIVAZIONE E/O CAUSA (NOVITA’)(NOVITA’)
5) QUALIFICA
6) LIVELLO
7) RETRIBUZIONE
8) LUOGO DI LAVORO
9) CCNL APPLICATO
CONTRATTI A TERMINEA-CASUALI
E’ possibile stipulare contratti a termine a-casuali in aggiunta alle ipotesi previste dalle legge nel caso di
Disoccupati eta’ > 45 anni
Percettori di sostegno integr. reddito (cig, mobilita’ Aspi ecc.)
Iscritti nelle liste di invalidita’
TIPOLOGIA CONTRATTI
• LAVORO SUBORDINATO
• APPRENDISTATO
• STAGE
• CONTRATTO INTERMITTENTE
• LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE (VOUCHER)
• ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (con apporto di lavoro) (GESTIONE SEPARATA INPS)
• CO.CO.CO. PENSIONATI E A PROGETTO GESTIONE SEPARATA INPS)
LAVORO SUBORDINATO
Il lavoro subordinato, anche detto lavoro dipendente, definito dall'art. 2094 del Codice Civile ed attualmente la forma lavorativa più diffusa nel mondo economico, è la figura di lavoro posta al centro del Dirirtto del lavoro.
- Subordinazione gerarchica -
LAVORO SUBORDINATO
• A TEMPO DETERMINATO
l contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro in cui è indicata la durata e la data di termine del rapporto di lavoro (obbligo di motivazione, dal 1° gennaio aumento contributivo)
NOVITA STOP AND GONOVITA STOP AND GO
• A TEMPO INDETERMINATO
l contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro in cui non è indicata ne’ la durata ne’ la data di termine del rapporto di lavoro
NOVITA’ STOP AND GONOVITA’ STOP AND GO
Per le aziende stagionali deroga all’obbligo dello stop and go
Altri casi 10 gg 20 gg
E siamo fortunati!!! 60gg 90gg
LAVORATORI STAGIONALI
Preferenza sulle assunzioni…
entro 90 gg per scritto
Orario di lavoro
• Part-time- Orizzontale- Verticale- Misto
Minimo 10 ore (CCNL di secondo livello)
• Full time
40 ore
NOVITA’ ORE NOVITA’ ORE COMPENSATIVECOMPENSATIVE
NOVITA’ ORE NOVITA’ ORE COMPENSATIVECOMPENSATIVE
MONTE ORE
- AUMENTI: RIPOSO COMPENSATIVO ENTRO 8 SETTIMANE
-RIDUZIONE: RECUPERO ENTRO 13 SETTIMANE
ATTENZIONE SI’!!! AL GIORNO DI RIPOSO!!!!!
MANSIONE E LIVELLO
MANSIONE: mansionario con indicazione di tutti gli incarichi, obblighi e doveri del lavoratore suddivisi per qualifica
LIVELLO: Quadri A, B, livello 1 - 7
LA PROVA NOVITA’
Per le attivita’ stagionali o assunzioni a tempo determinato non piu 10 gg
ma 14 gg!!!
APPRENDISTATO
sostanza il rapporto di lavoro si basa su un patto fra datore di lavoro e dipendente, in base al quale l'apprendista accetta condizioni contrattuali peggiori (in termini ad esempio di retribuzione, di durata del rapporto, di ammortizzatori sociali in cambio di una formazione specializzata tale da garantirgli una cospicua crescita professionale.
CERTIFICARE IL DE MINIMIS E LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
TIPOLOGIE APPRENDISTATO (OBBLIGO
FORMATIVO NOVITA’NOVITA’)• Apprendistato per l’espletamento di diritto e
dovere di istruzione e formazione (scolastico)• Apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico professionale (turismo, 29 anni)
• Apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione (estetista)
RIDUZIONE FORMAZIONE
L’impegno formativo gia’ graduato in relazione al livello dell’apprendista, viene ridotto (60 ore 4 livello) nel
caso in cui il dipendente sia in possesso di un titolo di studio o abbia
maturato precedenti esperienze lavorative nel settore turismo
VANTAGGI E SVANTAGGI
• VANTAGGI- riduzione contributi- Retribuzione piu’
bassa
• SVANTAGGI- Poca professionalita’- Eta’ giovane del
lavoratore- Obbligo del tutor
NOVITA’ LO STAGELo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, è un periodo di formazione presso un'azienda, che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specifica professionalità. (retribuito REGIONE TOSCANA)
La durata dello stage varia a seconda dei soggetti che ne hanno beneficio: ad esempio, per gli studenti delle scuole superiori al massimo 4 mesi, per chi frequenta attività formative post diploma o laurea fino a 6 mesi, ma altresì lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, oppure per persone svantaggiate o per portatori di handicap massimo 12 mesi, oltre che per universitari e laureati da non più di 18 mesi.
CONTRATTO INTERMITTENTE (JOB ON CALL)
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale retribuite solo le prestazioni lavorative effettuate.
CONTRATTO A CHIAMATA
• CON DISPONIBILITA’
(+ 20%)
- viene retribuito anche nei periodi che non lavora
• SENZA DISPONIBILITA’
- non viene retribuito se non lavora ma puo’ non rispondere alla chiamata
RIFORMA FORNERO SUI CONTRATTI A CHIAMATA
-ETA’ (< 24 E > 55)
-RETRIBUZIONE (CONGLOBATA)
-OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA -1) Comunicazione via email all’indirizzo di posta certificata:
-2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale;
-www.cliclavoro.gov.it ;
-3) inviando un SMS al numero 339-9942256
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Esso è il contratto mediante il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto che generalemente e’ di lavoro.
RESTRIZIONE DEL CAMPO(parenti, stipendio credibile ecc)
• VANTAGGI- risparmio contributivo- Nessun obbligo ne’ di
orario ne’ di mansione- Risoluzione del
rapporto immediata
• SVANTAGGI- poche tutele
previdenziali- Contestazione utili- Contestazione
validita’del contratto
INQUADRAMENTO
-registrazione del contratto (imposta di registro)-Retribuzione con acconti e/o corrispettivo al bilancio-Obbligo di Busta paga-Iscrizione alla gestione separata (INPS)
CO.CO.CO.(Contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Con il contratto cococo il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore della committente e in coordinamento con quest’ultimo senza che sussista il vincolo di subordinazione in cambio di un corrispettivo.
I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.
2 TIPOLOGIE DI CO.CO.CO.
• PROGETTO- compenso fisso- Obbligo del progetto- Gestione separata- Durata limitata al
progetto- Contestazione
validita’ del contratto
• PENSIONATI- Compenso fisso- Nessun progetto- Gestione separata
ridotta- Durata indeterminata- Nessun rischio
contestazione
INQUADRAMENTO
-registrazione del contratto (imposta di registro)-Retribuzione mensile pattuita-Obbligo di Busta paga-Iscrizione alla gestione separata (INPS)
LAVORATORI AUTONOMI
Il lavoro autonomo è definito dall'art. 2222 del Codice Civile, che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
(CUOCO A FATTURA NON PUO’ CUCINARE!!!)
DISCIPLINA DEL RAPPORTOLAVORATORI AUTONOMI
-INCARICO SCRITTO
-PAGAMENTO DIETRO FATTURA
-VALIDITA’ CONTESTABILE
CATEGORIE PARTICOLARI
-MINORI (limiti, visita medica ecc.)
-LAVORATORI NOTTURNI
(visita medica, maggiorazioni ecc..)
RETRIBUZIONE: NOVITA’RETRIBUZIONE: NOVITA’
1) I VALORI DI PAGHE BASE E CONTINGENZA SONO STATI CONGLOBATI IN UNICA VOCE PER SEMPLIFICARNE LA LETTURA
2) AUMENTO (4 LIVELLO) € 88 IN CINQUE TRANCE DA € 17,60 LORDE
3) AUMENTO VITTO E ALLOGGIO
PRANZO € 0,90 COLAZIONE € 0,16 PERNOTTAMENTO € 1,00
PREMIO RISULTATO NOVITA’
Possibilita’ di astenersi per aziende che si trovano in presenza di
difficolta’ economiche produttive (contrattazione secondo livello)
INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO (ASSUNZIONE)
1) Consegna al dipendente del contratto di lavoro
2) Comunicazione agli uffici competenti (UNILAV)
1 GIORNO PRIMA (mod.URG)
fax 848800131
1) Indicazione del dipendente nel turno di servizio
TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO
(entro 5 giorni UNILAV)-Durata
-orario
-Qualifica
-Livello
-Tipologia contrattuale
-Retribuzione (solo in aumento)
PROROGA CONTRATTO DI LAVORO (UNILAV) 5gg
1) 1 sola proroga
2) Sospensione (Fornero 60/90 – 10/20 TURISMO)
3) Proroga tacita (maggiorazione retribuzione max 20gg)
RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO (UNILAV) 5 gg
1) preavviso di legge
2) Per iscritto
3) impugnato entro 60 gg
PUO’ ESSERE PER:
• Dimissioni (preavviso CCNL, UNILAV)
• Fine rapporto (scadenza contratto)
• Pensionamento
• Giustificato motivo
• Giusta causa (art. 18)
• Consensuale (conciliazione sindacale)
• Decesso e altre cause
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
1) Contestazione disciplinare
2) Senza preavviso
3) Impugnativa 60gg
4) Risarcimento danni
5) Conciliazione sindacale
6) Tentativo obbligatorio di conciliazione
7) Contenzioso giudiziale
CONCILIAZIONE SINDACALE(vertenza sindacale)
Il dipendente si fa assistere dagli organismi sindacali per la tutela dei
suoi diritti sul lavoro e la retribuzione (nessuna rilevanza fiscale e
contributiva)
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Procedura mediante il quale lavoratore e datore di lavoro sono
costretti ad incontrarsi dinanzi ad una commissione tenuta presso la DPL
(provinciale) esperendo un tentativo di accordo (rilevanza contributiva e
fiscale no sanzionatoria)
MONOCRATICA
Datore di lavoro e lavoratore in accordo si rivolgono alla DPL per derimere le loro controversia e far
emergere il vero rapporto di lavoro (a rilevanza fiscale e retributiva ma
nessuna sanzione)
CONTENZIOSO GIUDIZIALE(Tribunale del lavoro)
Attraverso l’ausilio di testimonianze fatti e prove evidente il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’irregolarita’ nel rapporto di lavoro (o la conclusione dello stesso) e ottenere una sentenza di condanna per il datore del lavoro al risarcimento e all’indennizzo in denaro (reintegra sul posto di lavoro)
ISPEZIONE DPL
(Atto mediante il quale gli organi accertatori scovano il lavoro nero e tutte le forme irregolari di lavoro, mediante le dichiarazioni rilasciate dai
dipendenti)
-Su denuncia
-D’ufficio
LAVORO NERO MAXI SANZIONE + 30%
SANZIONI
-Straordinari o fuori orario (sanzioni e recupero contributivo
-lavoro irregolare (se > 20% chiusura attivita’)
-Reati penali (minori, appropiazione contributiva ecc…)
REATI PENALI1) MINORI (sfruttamento, mancata
visita medica, orario di lavoro notturno, presenza di alcolici ecc..)
2) SOSTITUTO D’IMPOSTA (maternita, malattia, contribuzione a carico del lavoratore)
COSTI DEL PERSONALE
1) RETRIBUZIONE (STIPENDIO)
2) ONERI PREVIDENZIALI (INPS)
3) ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)
4) RITENUTE FISCALI (IRPEF)
5) FONDI COMPLEMENTARI (EBTT, FONDO EST, FONDO FAST ECC..)
RETRIBUZIONE
Dipende dalla qualifica e dal livello
Retribuzione lorda = Paga base + contingenza
Retribuzione oraria = retribuzione lorda / 172
Orario settimanale = 172 / 4,30 = 40 ore settimanali
Orario giornaliero = 40 / 6 = 6,62 (6 E 40 MIN) 40 / 5 = 8
Giorni lavorativi = 172 / 6,62 = 26 gg al mese
LIVELLO 4RETRIBUZIONE LORDA MENSILE € PAGA BASE (€ 917,75) + CONTINGENZA (€ 524,94) / 172 = € 8,39
Retribuzione mensile full time 172 x 8,39 = € 1.443,08
SOMMARE
1) MAGGIORAZIONE FESTIVA + 20%
2) MAGGIORAZIONE DOMENICALE + 10%
3) Eventuali indennita aggiuntive (straordinari -13°-14°-ferie-permessi-tfr)
PART-TIME
Si esprime sempre in percentuale ad esempio 24 ore giornaliere
24/40 = 0,60 = 60%
30/40 = 0,75 = 75%
STRAORDINARI
elemento aggiuntivo di retribuzione per le prestazioni oltre
l’orario stabilito
-Max 260 annui
-Max 20% dell’orario stabilito
-Max 48 ore settimanali
-Max 11 ore giornaliere
-Min 11 ore di riposo giornaliere
-30% diurno (full time)
-35% diurno part-time
-60% straordinario notturno
-Detassazione al 10%
13°ESIMA
-E’ pari a una mensilita’ l’anno,
-Se il lavoro prestato < 12 mesi si commisura ai giorni lavorati
-si eroga con la retribuzione di luglio
14°ESIMA
-E’ pari a una mensilita’ l’anno,
-Se il lavoro prestato < 12 mesi si commisura ai giorni lavorati
-si eroga nel mese di dicembre
FERIE
26 giorni lavorativa (parte al lavoratore parte al datore di lavoro)
Ore mensili 172 / 12 = Rateo 14,34 (full time)
Non si possono piu’ pagare ma devono essere usufruite
PERMESSI ROLfestivita’ soppresse ore 104
Rateo mensile 104 / 12 = 8,67
Si possono retribuire entro il 30/06 anno successivo con la paga oraria
T.F.R. trattamento di fine rapporto
Retribuzione annuale / 13,5%
Rivalutazione del Fondo TFR
Tassazione separata 20%
ACCANTONAMENTO TFR
1) INPS
2) IN AZIENDA
3) ALTRE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
4) ACCONTI AL DIPENDENTE
- 70% (1° casa malattia, lavori di ristrutturazione ecc..)
- 30% oltre 8 anni
SCRITTURA PARTITA DOPPIA
TFR XXXXX (D)
FONDO ACC. TFR XXXXX (A)
ONERI SOCIALI (INPS)
I contributi vengono versati il 16 del mese successivo a quello di
competenza dal datore di lavoro per la sua quota parte e per la parte a
carico del lavoratore
IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
ALIQUOTA INPS (ALBERGHI)
• AZIENDA (INTERA)
- 28,98%
• AZIENDA (RIDOTTA)
- 26,93%
TOTALE 36,12%
38,17%
• DIPENDENTE (RIDOTTA)
- 9,19%
• DIPENDENTE (RIDOTTA)
- 9,19%
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
SENZA ALTRA PREVIDENZA: 27,72%
CON ALTRA PREVIDENZA: 22% (17%)
INAIL(voce 0211 aliquota 22 x mille)
L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico italiano istituito nel 1898.
Nato in un periodo di forte industrializzazione del Paese con lo scopo di tutelare dal punto di vista assicurativo le vittime degli infortuni sul lavoro.
Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965. A partire da tale D.P.R. è stata assicurata anche la malattia professionale, definita come quell'evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece nell'infortunio), bensì connesse con lo svolgimento di quell'attività lavorativa.
L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente un premio assicurativo, che viene calcolato moltiplicando il tasso corrispondente all'effettivo rischio cui sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso secondo l'attività lavorativa svolta ed al settore di appartenenza: artigianato, industria, terziario, altre attività) ed un millesimo delle loro retribuzioni complessive
MEDIANTE AL DENUNCIA SALARI DA VERSARE IL 16 FEBBRAIO NOVITA’ (SPOSTATA AL 16 MAGGIO)
RITENUTE FISCALI (IRPEF)
1) IN BASE AGLI SCAGLIONI DI REDDITO (23%)
2) DETRAZIONI FISCALI
3) CONGUAGLIO DI FINE ANNO
4) SI VERSANO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO
ESEMPIO BUSTA PAGA
1) Mese di maggio (1° maggio e’ lunedi’)
2) Giorno di riposo mercoledi’
3) Full time
4) Cameriere 4° livello (€ 8,39)
5) 2gg ferie (13 / 14)
6) No detrazioni fiscali (IRPEF 23%)
Libro presenze (LUL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31L L - L L L L L L - L L F F L L - L L L L L L - L L L L L L -
24 GG X 6,62 ORE = 158,88 (ORE LAVORATE) = 1331,64
2 GG X 6,62 ORE = 13,24 (ORE FERIE) = 111,05
1 GG FESTIVITA = 6,62 = 55,53
MAGG FESTIVITA’ 6,62 X (20%) = 11,11
MAGG DOMENICALE 26,48 X (10%) = 22,21
1) TOTALE 1331,64 + 111,05 + 55,53 + 11,11 + 22,21 = 1.532,00
2) RETRIBUZIONE LORDA € 1.532,00
3) ONERI SOCIALI € 1.532,00 X 9,19 = 140,79
4) EBTT € 1.532,00 X 0,30% = 4,60
5) RITENUTE IRPEF € 1.390,75 X 23% 329,35
6) NETTO IN BUSTA € 1.532,00 – 140,79 – 4,60 – 329,35 = € 1.057,00
CONTRIBUTI E RITENUTE DA VERSARE
€ 1.532,64 X 28,98% (QUOTA INTERA) = 444,16
€ 444,16 + 140,79 = 584,95 (INPS IL 16 GIUGNO)
€ 329,35 (IRPEF IL 16 LUGLIO)
LA DISOCCUPAZIONE
• ASPI
- Pari al 75% retribuzione media mensile buste paga
- Erogata per 8/12 mesi
- Almeno 52 settimane ultimi 2 anni
- Domanda entro 2 mesi dal giorno del giorno di licenziamento
• MINI ASPI
- Pari al 75% retribuzione media mensile buste paga
- Erogata 12 dei mese lavorati
- Almeno 13 settimane
- Domanda entro due mesi dal licenziamento
Cosa è il contributo di licenziamento. E’ stato introdotto dalla riforma Fornero. L’art. 2, co. 31, primo periodo, legge
n. 92/2012 dispone che “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità ASpI (la nuova indennità di
disoccupazione), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41
per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
INDENNITA’
• MALATTIA INPS = 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e i 2/3 DAL 2° in
poi; DATORE DI LAVORO 25% dal 4° al 20° e 33,33% dal 21° in poi
CARENZA 3 gg di cui 1° lavoratore e 2 datore di lavoro (se la malattia si protrae 3 datore di lavoro)
• MATERNITA’ INPS = 100% per 5 mesi + 30% per 6 mesi
• INFORTUNIO INAIL = 100% DALL’INFORTUNIO (ATTENZIONE ALLA DENUNCIA
INFORTUNIO)
SE IL DIPENDENTE PERCEPISCE UNA INDENNITA’ E PRESTA UGUALMENTE ATTIVITA’ LAVORATIVA DENUNCIA PENALE PER LAVORATORE E DATORE DI LAVORO COMPLICE DELLA TRUFFA
EBTT NOVITA’ (potenziamento)
L' Ebtt è un'associazione NO PROFIT tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati lavoratori della Toscana. L'attivazione è voluta dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore turismo per erogare servizi ai lavoratori e alle imprese.All’Ebtt fanno riferimento oltre 15.000 aziende tra alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, pasticcerie, gelaterie, campeggi, villaggi, agenzie di viaggio, residence, appartamenti di vacanza e oltre 43.000 lavoratori, annuali e stagionali.
L’ E.B.T.T. ha come scopi:
a) la promozione e gestione di attività ed iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale sia in connessione con i sistemi istituzionali che in collaborazione con la Regione
Toscana e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) la promozione e gestione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori
coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione
per il personale interessato a tali provvedimenti;
c) la promozione e gestione di interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori compresi gli
stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di
carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) la promozione dell’incontro domanda offerta di lavoro è realizzata dall’Ente in connessione con i
sistemi istituzionali.
e) anche in relazione al DL 80/98 fornisce l’assistenza e la segreteria necessarie al funzionamento
delle Commissioni Paritetiche, costituite tra le parti sociali secondo la norma del CCNL/Turismo. Il
finanziamento delle Commissioni paritetiche è comunque distinto da quello dell’Ente.
LE ALIQUOTE EBTT
Con il CCNL/turismo 1994, le parti contraenti (FIPE, FIAVET, FAITA Federalberghi, Res Casa per gli imprenditori, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL per i sindacati dei lavoratori) ne hanno definito la costituzione a livello regionale toscano, determinandone le attività e le funzioni, e fissando le modalità di versamento dei contributi. Con i successivi rinnovi contrattuali (1996 - 1999) è stato chiarito che l'Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il finanziamento dello stesso è un costo contrattuale: le aziende sono tenute al versamento dello 0,40% della retribuzione (paga base + contingenza) di cui 0,20% a carico dell'impresa e 0,20% a carico del lavoratore. Il mancato versamento comporta quindi una NON applicazione del contratto collettivo di lavoro, con tutto quel che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli organi o enti pubblici deputati alla vigilanza.
A partire da Gennaio 2002 è stata introdotta una nuova voce detta CPVA (commissioni paritetiche vertenze ed arbitrato). Il contributo della CPVA da versare è il 0,10% a carico dell'azienda e il 0,10% a carico del lavoratore. La costituzione e l'attività delle CPVA si è resa necessaria in relazione agli obblighi legislativi circa i tentativi di conciliazione delle vertenze sindacali individuali.
PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE
Esistono Fondi pensionistici complementari la cui contribuzione e’ cosi’ determinata:
-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione a carico del lavoratore-0,55% (di cui lo 0,05% costituiisce la quota associativa) della retribuzione a carico del lavoratore-3,45% della retribuzione al momento dell’iscrizione al fondo-Una tantum € 15,49 (lav. € 3,62 azienda € 11,88)
ASSISTENZA INTEGRATIVA
FONDO EST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa al quale
sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti quadri e apprendisti) assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. E’ prevista anche l’iscrizione a tempo determinato a condizione che il contratto sia suoeriore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.€ 15,00 per ogni dipendente full time nuovo assunto€ 8,00 per ogni dipendente part-time nuovo assunto€ 7,00 per ogni dipendente in forza full time€ 5,00 per ogni dipendente in forza part-time
VERSAMENTO TRIMESTRALE
ASSISTENZA INTEGRATIVA
FONDO FAST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa
- € 15,00 per ogni dipendente full time nuovo assunto-€ 8,00 per ogni dipendente part-time nuovo assunto-€ 7,00 per ogni dipendente in forza full time-€ 5,00 per ogni dipendente in forza part-time
VERSAMENTO ANNUALE ANTICIPATO
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Da luglio 2014 i lavoratori saranno tenuti a contribuire al sistema assistenza
sanitaria integrativa = 1€
Da luglio 2015 = 2€
La quota a carico del datore di lavoro rimane invariata….
FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CO.AL.VE
Rel: Dott. Rivieri Giacomo
Studio Comm. e Trib. “Rivieri”
Tel fax: 058467078