NOVITÀ BILANCIO 2016 - ODCEC VITERBO · • METODO DIRETTO (in cui si indicano gli incassi e i...

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07/04/2017 1 Lunedì 03 Aprile 2017 Auditorium del Polo Culturale della Fondazione Carivit Via Faul, 22-26, Viterbo Prof. Dott. Raffaele MARCELLO Consigliere nazionale CNDCEC Componente Consiglio di Gestione OIC Dott. Nicola LUCIDO Ricercatore area aziendale FNC LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2016 ………………………………………………………………………………………………………….. 1 Prof. Dott. Raffaele MARCELLO Dott. Nicola LUCIDO La nostra agenda: Il fascicolo bilancio Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario Il nuovo contenuto della nota integrativa I criteri di valutazione: ü Il costo ammortizzato ü Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ü Le azioni proprie ü La prima adozione e la determinazione dell’informativa comparativa

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1

Lunedì 03 Aprile 2017Auditorium del Polo Culturale della Fondazione Carivit

Via Faul, 22-26, Viterbo

Prof. Dott. Raffaele MARCELLOConsigliere nazionale CNDCEC Componente Consiglio di Gestione OIC

Dott. Nicola LUCIDO Ricercatore area aziendale FNC

LE NOVITÀ DELBILANCIO 2016

…………………………………………………………………………………………………………..

1

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

La nostra agenda:

• Il fascicolo bilancio

• Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario

• Il nuovo contenuto della nota integrativa

• I criteri di valutazione:

ü Il costo ammortizzato

ü Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

ü Le azioni proprie

ü La prima adozione e la determinazione dell’informativa comparativa

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LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015Le fonti per la redazione del bilancio

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

La «tripartizione» dei bilanci

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Tipologia di imprese Totale stato patrimoniale Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

N. Medio dei dipendenti nell’esercizio

MICRO IMPRESA 350.000 700.000 10

PICCOLA SOCIETA’ 4.400.000 8.800.000 50

MEDIA SOCIETA’ 20.000.000 40.000.000 250

GRANDI SOCIETA’ Se superano due dei tre limiti precedenti

Secondo la Direttiva Comunitaria 2013/34

Tipologia di imprese Totale stato patrimoniale

Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni

N. Medio dei dipendenti nell’esercizio

MICRO IMPRESA 175.000 350.000 5

PICCOLA SOCIETA’ 4.400.000 8.800.000 50

NON PICCOLE SOCIETA’ Se superano due dei tre limiti precedenti

Secondo il codice civile

Il sistema dei bilanci di impresa in Italia

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Il sistema dei bilanci di impresa in Italia

AziendeSocietà quotate,

banche, assicurazioni

Medie imprese in forma di società

di capitali

“Piccole” imprese in forma di

società di capitali«Mini» imprese

Fonte normativa D.Lgs. 38/2005 Artt. 2423-35 c.c. Art. 2435-bis c.c. Art. 2435-ter c.c.

Principi contabili di riferimento

IAS/IFRS OIC OIC OIC

Schemi di bilancioConsob, Banca d’Italia, Ivass

Art. 2424, 2425, 2425-ter c.c.

Art. 2435-bis c.c.Art. 2435-bis, ter

c.c.

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

La fonti in relazione alla «tripartizione» civilisticaSocietà di

medie dimensioni

Società di piccole

dimensioni

Società di micro

dimensioni

Stato patrimoniale Schema ex art. 2424 Schema ex art. 2435-bis Schema ex art. 2435-bis

Conto economico Schema ex art. 2425 Schema ex art. 2435-bis Schema ex art. 2435-bis

Rendiconto finanziario Obbligo ex art. 2425-ter NO NO

Nota integrativaObbligo e contenuto ex art.

2427

Obbligo e contenuto ex art.

2435-bis

NO se alcune informazioni

riportate in calce allo stato

patrimoniale

Relazione sulla gestioneObbligo e contenuto ex art.

2428

NO se alcune informazioni

riportate in nota integrativa

NO se alcune informazioni

riportate in calce allo stato

patrimoniale

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LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015La redazione del bilancio ed i suoi postulati

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Il postulato della rilevanza (art. 2423, comma4)

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

La redazione del bilancio ed il principio della rilevanza

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

-- “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di

rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia

effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di

regolare tenuta delle scritture contabili. Le

società illustrano nella nota integrativa i criteri

con i quali hanno dato attuazione alla presente

disposizione”.

(art. 2423, comma 4, c.c.)

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Relazione governativa

• Essa consiste nella possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione,presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Ladisposizione recepisce il principio della rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo l,lettera j) della direttiva 2013/34/UE. La modifica apportata all’art. 2423 c.c. èaccompagnata dalla richiesta di illustrare in nota integrativa i criteri con i quali lesocietà hanno dato attuazione a tale disposizione. Il testo della norma ribadisce,inoltre, in linea con quanto già chiarito nel considerando 17 della direttiva, che ilcriterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativialla tenuta di una corretta contabilità. L’introduzione del principio generale dellarilevanza ha comportato l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a taleprincipio contenuti in specifiche regole di informativa del codice civile nonché di unanorma in tema di valutazione delle rimanenze, contenuta nel D.Lgs. 127/1991, cheappunto invocava la irrilevanza di quelle poste.

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OIC 11 sulla rilevanza

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Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effettosignificativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, lacorrettezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì allacorrettezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenutodall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesuradel bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il lorolimite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere uneffetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

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Valore max

Valore min

LA STIMA

Ipotesi di partenza

Assunti base

Approssimazione dei risultati

In tema di rilevanza

Regola su cui si definisce il valore

Elementi su cui di applica la regola

Consapevolezza nell’applicazione dell’assunto base

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Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

funzione economica dell’elemento

dell’attivo o del passivo considerato

(art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.)

la rilevazione e la presentazione delle voci è

effettuata tenendo conto della sostanza

dell’operazione o del contratto

(art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.)

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Le fonti normative

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Relazione governativa

• L’art. 2423-bis, già oggi [cioè nella vigenza del testo ante D.Lgs. 139/2015], richiama lanecessità di tener conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della funzioneeconomica dell'elemento dell’attivo o del passivo considerato. Nella sua formulazioneattuale, tuttavia, la disposizione del codice ha suscitato più di un problemainterpretativo. Il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o delpassivo, infatti, può evocare il concetto di destinazione e si è lungamente discussocirca l'effettiva portata applicativa della disposizione. Nella consultazione pubblicapromossa dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, eraemersa la necessità di modificare la norma, eliminando, in particolare, il riferimentoalla voce dell'attivo o del passivo. Ciò premesso, l’art. 2423-bis è riformulatochiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione,piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio piùcoerente con la disposizione contenuta nella direttiva

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OIC 11 sulla prevalenza della sostanza sulla forma

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…. La sostanza rappresenta l’essenza economica dell’evento o del fatto, ossia la vera naturadello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse.

…. molti fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in unanormativa generale o specifica.

Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabileconoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale,legislativa ecc.)…... è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritturecontabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione dellarelativa sostanza economica. Ciò comporta di individuare non solo le caratteristiche dell'eventoisolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cuiinsieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

OIC 11 sulla prevalenza della sostanza sulla forma

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…. Individuata la sostanza economica dell'operazione bisogna altresì considerare gli

aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigentelegislazione. Infatti, vi sono situazioni nelle quali:a) le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendereopportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanzaeconomica dell'operazione;b) le norme civilistiche impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspettiformali ma non impediscono che la sostanza economica dell'operazione possa altrimentiessere riflessa contabilmente.

N.B. Qualora il tutto non fosse possibile o non risulta chiaro, la nota integrativa diventa lostrumento per miglorare la descrizione della sostanza sulla forma

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Lo schema di stato patrimoniale

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Le modifiche dello schema

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Le modifiche dello schema

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Le modifiche dello schema

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Le modifiche dello schema

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Le modifiche dello schema

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Le modifiche dello schema

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Le modifiche dello schema

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Lo schema di conto economico

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Le modifiche dello schema

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Le modifiche dello schema

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Le modifiche dello schema

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Il rendiconto finanziario

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Art. 2425-ter c.c.

• Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito ilbilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizionedelle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussifinanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella diinvestimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, conautonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Rendiconto finanziario

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Rendiconto finanziario

• OIC 10.

• Unica risorsa finanziaria: disponibilità liquide.

• Definizione di gestione reddituale, attività investimento, attività finanziamento.

• Flussi di capitale proprio e flussi di capitale di prestito.

• Classificazione di voci

• Struttura forma scalare

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La variazione di CASH FLOW TOTALE è dato dalla somma algebrica tra:

FLUSSI GESTIONE OPERATIVA

+/- FLUSSI DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

+/- FLUSSI DELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI

Rendiconto finanziario

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Per la determinazione dei flussi finanziari riconducibili all’ATTIVITÀ OPERATIVA ( oORDINARIA) è possibile utilizzare il:

• METODO DIRETTO (in cui si indicano gli incassi e i pagamenti correlati allagestione operativa)

• METODO INDIRETTO (in cui si parte dall’utile di esercizio, per poi procederecon una serie di rettifiche, al fine di depurare i flussi dell’attività operativa da tuttii flussi prodotti dall’attività finanziaria e di investimento)

Rendiconto finanziario

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Per la determinazione dei flussi finanziari dell’ATTIVITÀ DEGLIINVESTIMENTI occorre considerare tutte quelle operazioniriconducibili agli investimenti e disinvestimenti relativi alleimmobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie non immobilizzate.

Rendiconto finanziario

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Per la determinazione dei flussi finanziari dell’ATTIVITÀ FINANZIARIAnecessita considerare tutte quelle operazioni riconducibili ai finanziamentiottenuti sia con il vincolo del prestito e sia con il vincolo della proprietà.

Rendiconto finanziario

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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodoindiretto)Utile (perdita) dell’esercizioImposte sul redditoInteressi passivi/(interessi attivi)(Dividendi)(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nelcapitale circolante nettoAccantonamenti ai fondiAmmortamenti delle immobilizzazioniSvalutazioni per perdite durevoli di valore(Rivalutazioni di attività)Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Rendiconto finanziario

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Variazioni del capitale circolante nettoDecremento/(incremento) delle rimanenzeDecremento/(incremento) dei crediti vs clientiIncremento/(decremento) dei debiti verso fornitoriDecremento/(incremento) ratei e risconti attiviIncremento/(decremento) ratei e risconti passiviAltre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccnAltre rettificheInteressi incassati/(pagati)(Imposte sul reddito pagate)Dividendi incassatiUtilizzo dei fondi

4. Flusso finanziario dopo le altre rettificheFlusso finanziario della gestione reddituale (A)

Rendiconto finanziario

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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimentoImmobilizzazioni materiali(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiImmobilizzazioni immateriali(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiImmobilizzazioni finanziarie(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiAttività finanziarie non immobilizzate(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiAcquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

Rendiconto finanziario

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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamentoMezzi di terziIncremento debiti a breve verso bancheAccensione finanziamentiRimborso finanziamentiMezzi propriAumento di capitale a pagamentoCessione (acquisto) di azioni proprieDividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200XDisponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1

Rendiconto finanziario

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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale(metodo diretto)Incassi da clientiAltri incassi(Pagamenti a fornitori per acquisti)(Pagamenti a fornitori per servizi)(Pagamenti al personale)(Altri pagamenti)(Imposte pagate sul reddito)Interessi incassati/( pagati)Dividendi incassati

Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)

Rendiconto finanziario

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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimentoImmobilizzazioni materiali(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiImmobilizzazioni immateriali(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiImmobilizzazioni finanziarie(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiAttività finanziarie non immobilizzate(Investimenti)Prezzo di realizzo disinvestimentiAcquisizione o cessione di società controllate o di ramid'azienda al netto delle disponibilità liquide

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Rendiconto finanziario

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività difinanziamentoMezzi di terziIncremento debiti a breve verso bancheAccensione finanziamentiRimborso finanziamentiMezzi propriAumento di capitale a pagamentoCessione (acquisto) di azioni proprieDividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C)Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200XDisponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 --

Rendiconto finanziario

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Il bilancio in forma abbreviata

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Ricavi €. 8.800.000

Totale attivo €. 4.400.000

Numero dipendenti 50

Rimangono escluse da qualsiasi semplificazione le società quotate o che hannoemesso titoli negoziati sui mercati regolamentati anche qualora rientrino neiparametri dimensionali.

I limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c.

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Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

ATTIVO PASSIVOB) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti, con separata indicazione:

- crediti esigibili entro l’esercizio successivo - crediti esigibili oltre l’esercizio successivo - crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - ratei e risconti

III - Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

A) Patrimonio Netto I - Capitale.II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.III - Riserve di rivalutazione.IV - Riserva legale.V - Riserve statutarie.VI - Altre riserve, distintamente indicate.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.IX - Utile (perdita) dell’esercizio.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato D) Debiti con separata indicazione:

- debiti esigibili entro l’esercizio successivo - debiti esigibili oltre l’esercizio successivo- ratei e risconti

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) 3) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni di terzi 9) per il personale

- a) salari e stipendi - b) oneri sociali - c, d, e) altri costi del personale

10) ammortamenti e svalutazioni: - a, b, c) ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni - d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accostamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione

Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)

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Il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazione16) altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime- b) c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime

17) interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale (15 + 16 +/- 17 +/- 17 bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) rivalutazioni (a, b, c, d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli nell’attivo circolante, di strumenti finanziari derivati 19) svalutazioni (a, b, c, d) di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli iscritti nell’attivo circolante, di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche (18 - 19)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate 21) Utile (perdite) dell’esercizio

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• Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo2423 (rilevanza e deroga alla redazione), dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter(struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), dal secondo comma dell’articolo 2424(elemento dell’attivo e del passivo sotto più voci), dal primo comma, numeri 4) (partecipazioni)e 6)(avviamento), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dalprimo comma dell’articolo 2427, numeri 1) (criteri di valutazione), 2) (immobilizzazioni), 6) (cebitie crediti superiore a cinque anni, garanzie ecc.), per quest’ultimo limitatamente ai soli debitisenza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo ancheomettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo ancheomettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui èdisponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1).

• Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa leinformazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dallaredazione della relazione sulla gestione.

Gli altri documenti di bilancio

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Nel bilancio in forma abbreviata si applicano i criteri di valutazione dell’art. 2426 c.c. tranne:

• i crediti, valutati al valore di presumibile realizzo;

• i debiti, valutati al valore nominale;

• i titoli, valutati al costo.

Criteri di valutazione

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Il bilancio delle micro-imprese

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Ricavi €. 350.000

Totale attivo €. 175.000

Numero dipendenti 5

I limiti previsti (art. 2435-ter)

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Nel bilancio in forma abbreviata si applicano i criteri di valutazione dell’art.2426 c.c. tranne:

• i crediti, valutati al valore di presumibile realizzo;

• i debiti, valutati al valore nominale;

• i titoli, valutati al costo.

Criteri di valutazione

Le micro-imprese non applicano il numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426(strumenti finanziari derivati)Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 (Derogaobbligatoria)

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Le micro-imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico secondoquanto disposto dall'articolo 2435-bis c.c.

Fanno eccezione le voci correlate agli strumenti finanziari derivati.

Schemi di bilancio

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Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione di:

• il rendiconto finanziario;

• la nota integrativa quando in calce allo stato patrimonialerisultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo2427, numeri 9) (impegni e garanzie) e 16) (compensi e anticipazioni ad amministratori);

• la relazione sulla gestione: quando in calce allo statopatrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)dell’articolo 2428.

Schemi di bilancio

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LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015Il contenuto della nota integrativa

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Contenuto della nota integrativa: i conti d’ordine

Art. 2427 comma 1, n. 9

l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali nonrisultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegniassunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e impresesottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati

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07/04/2017

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Contenuto della nota integrativa: ripartizione dei ricavi

Art. 2427 comma 1, n. 10

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie diattività e secondo aree geografiche

… è stata eliminata la voce se significativa….

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Contenuto della nota integrativa: componenti straordinari

Art. 2427 comma 1, n. 13

L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenzaeccezionali (….componenti straordinari)

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07/04/2017

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Contenuto della nota integrativa: compenso ad amministratori e sindaci

Art. 2427 comma 1, n. 16

L'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettantiagli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmenterimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loroconto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale perciascuna categoria

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Contenuto della nota integrativa: operazioni con le parti correlate

Art. 2427 comma 1, n. 22 bis

Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto eogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni,qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazionirelative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvoquando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delleoperazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economicodella società

In breve IAS 24:

• …la parte correlata può essere sia una persona fisica sia un’altra entità (a prescindere dalla veste giuridica che lastessa assume)

• sono da considerare come parti correlate quelle entità, società o enti, i cui rapporti si caratterizzano in relazionisocietarie partecipative, in rapporti di influenza di natura contrattuale, in disposizioni statutarie o in relazioni di altranatura.

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Contenuto della nota integrativa: eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Art. 2427 comma 1, n. 22 quarter

La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenutidopo la chiusura dell’esercizio

In merito è stato abrogato il punto 5) dell’art. 2428 e l’informazione in essa contenuta èstata riportata nella nota integrativa

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Contenuto della nota integrativa: la proposta di destinazione del risultato di esercizio

Art. 2427 comma 1, n. 22 septies

La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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07/04/2017

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Contenuto della nota integrativa: ordine di presentazioni delle informazioni

Art. 2427 comma 2

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale edel conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative vocisono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico

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LA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 139/2015Le valutazioni

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07/04/2017

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Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione (aspetti generali)

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Relazione governativa

• «Per la definizione di costo ammortizzato si rinvia ai principi contabiliinternazionali omologati dall'Unione europea. Nella nuovaformulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti edei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale.Ciò implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, almomento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (oproducono interessi secondo un tasso significativamente inferiore aquello di mercato).»

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07/04/2017

35

Il costo ammortizzato è rappresentativo di:

q il valore a cui un’attività o passività finanziaria è stata valutata al momento dellarilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale;

q a cui si aggiunge o si sottrae l’ammortamento cumulato utilizzando il criteriodell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza

q a cui si deduce qualsiasi altra riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di unaccantonamento) a seguito di una riduzione di valore di recuperabilità

Costo ammortizzato

69

applicabile ai crediti e debiti di natura finanziaria se gli effetti sul bilancio

possono dirsi rilevanti

Costo ammortizzato

70

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07/04/2017

36

I tassi da prendere a riferimento sono distinti in:

q Tasso di interesse nominale, che esprime l’interesse contrattuale, che moltiplicatoper il valore nominale permette la determinazione dei flussi relativi agli interessi attivio passivi nominali;

q Tasso di interesse di mercato, è il tasso derivante da una negoziazione similare estabilito tra due soggetti indipendenti;

q Tasso di interesse effettivo, che è relativo all’attualizzazione dei pagamenti e degliincassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno,un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o della passività finanziaria.

N.B. Per i debiti si parla anche di aggio e disaggio di emissione

Costo ammortizzato

71

CRITERIO DELL’INTERESSE EFFETTIVO

TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO

FLUSSI DI CASSA ATTESI • Flussi di cassa(1+i)nn

Costo ammortizzato

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FLUSSI DI CASSA ATTESI

• Flussi di cassa(1+i)n n

Se possibile aumentati o ridotti dei costi di transazione, premi

sconti abbuoni, ecc.

Oppure solo i flussi contrattuali

…sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o diuna passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesseacquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

Costo ammortizzato

73

I costi di transazione, comprese le spese per istruttoria, valore dell’immobile, ecc.previste per i debiti sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio

del TASSO EFFETTIVO, che implica che siano ammortizzati lungo tutta la durata

del credito o debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi a valorenominale di modo che il tasso effettivo possa rimanere costante lungo da durata delcredito o debito da applicarsi al valore contabile, fattasi eccezione nel caso di tassivariabili, in cui avviene una rideterminazione periodica.

Costo ammortizzato

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07/04/2017

38

Se il TIR è uguale o vicino al valore del TASSO DI MERCATO il valore inizialecontabile corrisponde al valore iniziale secondo il criterio del costo ammortizzato.

Se il TIR è differente rispetto al TASSO DI MERCATO occorre iscrivere la posta dibilancio al valore iniziale effettivo, per cui bisogna procedere con l’attualizzazione.

Il valore alla fine dell’esercizio andrà ridefinito in relazione all’attualizzazione deiflussi futuri al tasso effettivo di rendimento

Costo ammortizzato

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1. Determinazione del valore iniziale (valore contabile iniziale)

2. Determinazione degli interessi al tasso interno effettivo sul credito o debito inizio periodo

3. Somma tra il valore iniziale e gli interessi al tasso interno effettivo

4. Determinazione del valori iniziale del periodo «n» e quindi valore iniziale del periodo«n+1» = (Valore contabile iniziale + interessi complessivi effettivi) – (Interessi contrattuali+ sorte capitale incassati o pagati nel periodo)

N.B qualora necessitasse, si dovranno considerare le eventuali perdite o svalutazioni o altrerettifice, nonché i cambi di tasso nella ridefinizione dei flussi futuri aziendali)

Costo ammortizzato: come si determina

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07/04/2017

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Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione (crediti)

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Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

I crediti devono essere iscritti secondo il valore

presumibile di realizzazione.

(art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.)

I crediti … sono rilevati in bilancio secondo il criterio

del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale e … del valore di presumibile realizzo.

(art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.)

-- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata,

in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno

la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti

al valore di presumibile realizzo.

(art. 2435-bis, comma 7, c.c.)

-- I criteri di valutazione delle micro-imprese sono

determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis.

(art. 2435-ter, comma 2, c.c.)

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Principi contabili di riferimento

OIC 15, Crediti, §§ 32-54

OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, §§ 88-92.

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Costo ammortizzato (OIC 15)

• Campo di applicazione: società di medie dimensioni

• Crediti:

• finanziamento

• funzionamento

• Elementi rilevanti:

• scadenza

• costi di transazione

• TIR

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Costo ammortizzato (OIC 15)

Il criterio del costo ammortizzato non si applica nei casi di:

• crediti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);

• costi di transazione di scarso rilievo.

Di conseguenza, i crediti cui applicare il criterio sono:

• di durata ultrannuale (siano essi a rimborso rateale o incassati in un’unicasoluzione);

• produttivi di interessi espliciti a tassi in linea con i saggi di mercato;

• gravati di costi di transazione (di solito sostenuti in fase contrattuale).

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Attualizzazione (OIC 15)

• Sono suscettibili di attualizzazione:

• i crediti con interesse esplicito a tasso incongruo;

• i crediti con interesse implicito (formalmente “non sono produttivi diinteressi”);

• i crediti infruttiferi (sostanzialmente “non sono produttivi di interessi”).

• L’attualizzazione dei crediti può non essere applicata se gli effetti da essaattesi possono considerarsi irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

• Peculiarità: crediti verso controllate; crediti verso dipendenti.

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07/04/2017

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Regole di transizione: d.lgs. 139/2015

• Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazionepossono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentementeall’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016

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Casi considerati

• (1) Credito di finanziamento a tasso di mercato

• (2) Credito di finanziamento infruttifero

• (3) Credito commerciale infruttifero

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07/04/2017

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Esempio 1

La A&D S.p.A. ha concesso, in data 03/01/X1 un finanziamento a una controllata. Lecondizioni sono:

• valore nominale €.200.000;

• costi iniziali €.1.000;

• durata 4 anni;

• tasso nominale annuo 1,5% (in linea con i saggi di mercato);

• rimborso in un’unica soluzione al termine del quarto anno.

85

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Esempio 1: determinazione del TIR

Date Uscite Entrate

03/01/X1 -201.000

31/12/X1 3.000

31/12/X2 3.000

31/12/X3 3.000

31/12/X4 203.000

TIR 1,37069%

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07/04/2017

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Esempio 1: determinazione del valore del credito e degli interessi

DateValore del credito

inizio periodo (a)

C.16.d) Altri proventi

finanziari - da imprese

controllate

Interessi attivi al

TIR

(b) = (a)* 1,371%

Entrate di interessi

attivi contrattuali

B.III.2.a) Crediti

verso controllate

03/01/X1 201.000 Erogazione del finanziamento

31/12/X1 201.000 2.755 3.000 200.755

31/12/X2 200.755 2.752 3.000 200.507

31/12/X3 200.255 2.748 3.000 200.255

31/12/X4 2.745 203.000 0

200.755= 201.000+2.755 – 3.000

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Esempio 1: scritture contabili

• 03/01/X1

Crediti v/controllata a Banca Y c/c n. 123 200.000,00

Crediti v/controllata a Banca Y c/c n. 123 1.000,00

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Stato patrimoniale al 31/12/X1

B.III.2a) Crediti verso controllate 200.755

Conto economico dell’esercizio X1

C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate 2.755

• 31/12/X1

Banca Y c/c n. 123 a DiversiInteressi attivi v/controllateCrediti v/controllata

2.755245

3.000,00

Esempio 1: scritture contabili

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Stato patrimoniale al 31/12/X2

B.III.2a) Crediti verso controllate 200.507

Conto economico dell’esercizio X2

C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate 2.752

• 31/12/X2

Banca Y c/c n. 123 a DiversiInteressi attivi v/controllateCrediti v/controllata

2.752248

3.000,00

Esempio 1: scritture contabili

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07/04/2017

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Stato patrimoniale al 31/12/X3

B.III.2a) Crediti verso controllate 200.255

Conto economico dell’esercizio X3

C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate 2.748

• 31/12/X3

Banca Y c/c n. 123 a DiversiInteressi attivi v/controllateCrediti v/controllata

2.748252

3.000,00

Esempio 1: scritture contabili

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Conto economico dell’esercizio X3

C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate 2.745

• 31/12/X4

Banca Y c/c n. 123 a DiversiInteressi attivi v/controllateCrediti v/controllata

2.745200.255

203.000,00

Esempio 1: scritture contabili

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Esempio 2

• La A&D S.p.A. ha concesso, in data 03/01/X1 un finanziamento infruttifero a unacontrollata (nella quale si detiene una partecipazione per €. 100.000), per €.300.000, conscadenza il 31/12/X3.

• Il saggio di interesse di mercato è pari al 5% annuo.

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Erogazioni RimborsiCoefficiente di

attualizzazione

Valore

attuale

Differenza

finanziaria

Interesse

attivo

03/01/X1 300.000,00 0,86384 259.151,28 40.848,72

31/12/X1 0,90703 272.108,84 12.957,56

31/12/X2 0,95238 285.714,29 13.605,44

31/12/X3 300.000,00 14.285,71

Esempio 2: la determinazione del credito e degli interessi

94

Coefficiente di attualizzazione 0,86384 = 1/(1,05x1,05x1,05)

Valore attuale 259.151,28 = 0,86384 x 300.000

Differenza finanziaria 40.848,72 = 300.000 - 259.151,28

Interesse attivo 12.957,56 = 259.151,28 x 5%

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07/04/2017

48

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• 03/01/X1

DiversiCrediti v/controllataPartecipazioni in imprese controllate

a Banca Y c/c n. 123259.151,28

40.848,72

300.000,00

Crediti v/controllata a Interessi attivi v/controllate 12.957,56

Esempio 2: le scritture contabili

95

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X1B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllateB.III.2a) Crediti verso controllate

140.840

272.109

Conto economico dell’esercizio X1

C.16.d) Altri proventi finanziari - da imprese controllate 12.958

Esempio 2: le scritture contabili

96

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07/04/2017

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Stato patrimoniale al 31/12/X2B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllateB.III.2a) Crediti verso controllate

140.840285.714

Conto economico dell’esercizio X2

C.16.d) Altri proventi finanziari – da imprese controllate 13.605

Crediti v/controllate a Interessi attivi v/controllate

13.605,44

• 31/12/X2

Esempio 2: le scritture contabili

97

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Conto economico dell’esercizio X3

C.16.d) Altri proventi finanziari – da imprese controllate 14.286

Banca Y c/c n. 123 a DiversiCrediti v/controllateInteressi attivi v/controllate

285.714,2914.285,71

300.000,00

• 31/12/X3

Esempio 2: le scritture contabili

98

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50

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Esempio 3

La A&D S.p.A. ha effettuato, in data 03/01/X1 una vendita per euro 100.000 + IVA 22%,scadenza il 31/12/X3.

Il tasso di attualizzazione è pari al 6% annuo (regime di capitalizzazione composta, anniinteri)

99

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Data di

riferimentoIncasso

Anni

mancanti

alla

scadenza

Coefficiente di

attualizzazione

A.1) Ricavi

delle

vendite e

delle

prestazioni

C.17)

Interessi e

altri oneri

finanziari

C.16.d) Altri

proventi

finanziari

C.II.1)

Crediti

verso clienti

03/01/X1 3 0,839619283 83.961,93 3.528,38 102.433,55

31/12/X1 2 0,88999644 6.146,01 108.579,57

31/12/X2 1 0,943396226 6.514,77 115.094,34

31/12/X3 122.000,00 0 1 6.905,66 0

Esempio 3: la determinazione dei crediti e degli interessi

100.000 * 0,839619283(102.433 + 6.146,01)*6%

100

122.000 * 0,839619283

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07/04/2017

51

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• 03/01/X1

Crediti v/clienti a DiversiMerci c/venditeIva ns. debito

100.000,0022,000,00

122.000,00

DiversiMerci c/venditeInteressi passivi perattualizzazione clienti

a Crediti v/clienti16.038,07

3.528,38

19.566,45

Crediti v/clienti a Interessi attivi v/clienti 6.146,01

• 31/12/X1

Esempio 3: le scritture contabili

101

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Stato patrimoniale al 31/12/X1

C.II.1) Crediti verso clienti 108.580

Conto economico dell’esercizio X1A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

C.16.d) Altri proventi finanziari – da altriC.17) Interessi e altri oneri finanziari

83.962

6.1463.528

Esempio 3: le scritture contabili

102

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07/04/2017

52

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X2

C.II.1) Crediti verso clienti 115.094

Conto economico dell’esercizio X2

C.16.d) Altri proventi finanziari – da altri 6.515

Crediti v/clienti a Interessi attivi v/clienti 6.514,77

• 31/12/X2

Esempio 3: le scritture contabili

103

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Conto economico dell’esercizio X3

C.16.d) Altri proventi finanziari – da altri 6.906

Banca Y c/c n. 123 a DiversiCrediti v/clientiInteressi attivi v/clienti

115.094,346.905,66

122.000,00

• 31/12/X3

Esempio 3: le scritture contabili

104

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07/04/2017

53

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Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione (debiti)

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

-- I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del

costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

temporale

(art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.)

-- Le società che redigono il bilancio in forma

abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo

2426, hanno la facoltà di iscrivere i … debiti al valore

nominale.

(art. 2435-bis, comma 7, c.c.)

-- I criteri di valutazione delle micro-imprese sono

determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-

bis.

(art. 2435-ter, comma 2, c.c.)

106

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07/04/2017

54

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Principi contabili di riferimento

OIC 19, Debiti, §§ 41-53, 58-66.

OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, §§ 95-97 e 100.

107

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Costo ammortizzato (OIC 19)

• Campo di applicazione: società di medie dimensioni

• Debiti:

• finanziamento

• funzionamento

• Elementi rilevanti:

• scadenza

• costi di transazione

• TIR

108

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07/04/2017

55

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Costo ammortizzato (OIC 19)

Il criterio del costo ammortizzato non si applica nei casi di:

• debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi);

• costi di transazione di scarso rilievo.

Di conseguenza, i debiti cui applicare il criterio sono:

• di durata ultrannuale (siano essi a rimborso rateale o incassati in un’unica soluzione);

• produttivi di interessi espliciti a tassi in linea con i saggi di mercato;

• gravati di costi di transazione (di solito sostenuti in fase contrattuale).

109

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Attualizzazione (OIC 19)

• Sono suscettibili di attualizzazione:

• i debiti con interesse esplicito a tasso incongruo;

• i debiti con interesse implicito (formalmente “non sono produttivi di interessi”);

• i debiti infruttiferi (sostanzialmente “non sono produttivi di interessi”).

• L’attualizzazione dei debiti può non essere applicata se gli effetti da essa attesi possono considerarsi irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.

• Peculiarità: debiti verso controllate con funzione di patrimonializzazione

110

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07/04/2017

56

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Regole di transizione: d.lgs. 139/2015

• Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016

111

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Casi considerati

• (1) Debito di finanziamento con tasso nominale in linea con il tasso di mercato

• (2) Debito di finanziamento con tasso nominale non in linea con il tasso di mercato

112

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07/04/2017

57

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Esempio 1

La A&D S.p.A. ha ottenuto, in data 01/01/X1 un finanziamento. Le condizioni sono:

• valore nominale €.1.000.000;

• costi iniziali € 20.000;

• durata 3 anni;

• tasso nominale annuo 2%% (in linea con i saggi di mercato);

• rimborso in un’unica soluzione al termine del quarto anno.

113

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di mercato

Calcolo del costo ammortizzato

Ai fini della determinazione del tasso di interesse effettivo è necessario calcolare il valoreiniziale (dato da: valore del finanziamento – costi di transazione) e confrontare talevalore con i flussi finanziari futuri:

Data Flussi di cassa Ammontare

01/20x1 Valore iniziale 980.000

20x1 Interessi (20.000)

20x2 Interessi (20.000)

20x3 Interessi + valore nominale di rimborso (1.020.000)

Il TIR è pari a 2,703%

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07/04/2017

58

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di mercato

Al 31 dicembre di ogni anno, pertanto, il valore del debito valutato al costo ammortizzato deve esserepari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo; ovvero sarànecessario:

- determinare gli interessi passivi da iscrivere nel CE applicando il tasso di interesse effettivo al valorerilevato inizialmente;

- sommare al valore contabile precedente del debito l’ammontare degli interessi;

- sottrarre i pagamenti per interessi e capitale avuti nell’esercizio.

Esercizio Valore inizio esercizio

Int. Passivi (TIE àC.E.)

Flussi di cassa Valore fine esercizio

20x1 € 980.000,00 € 26.489,69 -20.000 € 986.489,69

20x2 € 986.489,69 € 26.665,11 -20.000 € 993.154,81

20x3 € 993.154,81 € 26.845,27 -1.020.000 0,00

986.489,69= 980.000 + 26489.69 – 20.000

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo in linea con il tasso di mercato

Per ottenere in contabilità il valore del costo ammortizzato sarà sufficiente adeguare per un ammontarepari alla differenza tra interessi effettivi (rilevati in CE) e interessi pagati il valore del debito al termine diciascun esercizio.

Esercizio Int. Pass. (TIE –> C.E.) Flussi di cassa per int. passivi

• da imputare a int. Passivi (• del debito)

20x1 € 26.489,69 - 20.000 € 6.489,69

20x2 € 26.665,11 - 20.000 € 6.665,11

20x3 € 26.845,27 - 20.000 € 6.845,27

€ 20.000,00

NB: L’OIC 19 precisa che il tasso di interesse effettivo viene determinato al momento della rilevazione inizialee non può essere modificato successivamente fatta eccezione per i finanziamenti a tassi variabili.

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07/04/2017

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• 01/01/X1

Banca Y c/c n. 123 a Finanziamenti Passivi 1.000.000

Esempio 1: scritture contabili

Finanziamenti Passivi a Banca Y c/c 123 20.000

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X1

D. 4) Debiti verso banche 986.489,69

Conto economico dell’esercizio X1

C.17) interessi e altri oneri finanziari 26.489,69

• 31/12/X1

Interessi passivi a Banca Y c/c 123 20.000

Esempio 1: scritture contabili

Interessi passivi a Finanziamenti Passivi 6.489,69

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07/04/2017

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X2

D. 4) Debiti verso banche 993.154,81

Conto economico dell’esercizio X2

C.17) interessi e altri oneri finanziari 26.665,11

• 31/12/X2

Interessi passivi a Banca Y c/c 123 20.000

Esempio 1: scritture contabili

Interessi passivi a Finanziamenti Passivi 6.665,11

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X3

D. 4) Debiti verso banche 0

Conto economico dell’esercizio X3

C.17) interessi e altri oneri finanziari 26.845,27

• 31/12/X3

Diversi Interessi passiviFinanziamenti Passivi

a Banca Y c/c 12320.000

1.000.000

1.020.000

Esempio 1: scritture contabili

Interessi passivi a Finanziamenti Passivi 6.845,27

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07/04/2017

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Esempio 2

La A&D S.p.A. ha ottenuto, in data 01/01/X1 un finanziamento da parte dei propri soci.Le condizioni sono:

• valore nominale €.1.000.000;

• costi iniziali € 0;

• durata 3 anni;

• tasso nominale annuo 0% (non linea con i saggi di mercato);

• tasso di mercato 2,40%

• rimborso in un’unica soluzione al termine del terzo anno.

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Esempio 2

Essendo tasso nominale non in linea con il tasso di mercato si procede alla determinazionedel valore attuale:

931.323 = 1.000.000 • (1,024)••

L’OIC 19 prevede che «nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra il valore delcosto ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l’effetto dell’attualizzazione e ilvalore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è rilevata tra i proventi finanziaridel conto economico nella voce C16 d)»

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07/04/2017

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Debiti finanziari con tasso di interesse effettivo non in linea con il tasso di mercato

Per le ragioni sopra descritte il finanziamento viene rilevato ad un valore inferiore (€ 931.323) rispetto aquello nominale (€ 1.000.000) il che comporta un impatto positivo immediato sul patrimonio netto.La differenza tra 1.000.000 – 931.3232 = 68.677 PROVENTI FINANZIARI

Esercizio Valore iniziale Int. Passivi (TIE à C.E.) Flussi di cassa Valore finale

20x1 € 931.323,00 € 22.351,75 € 953.674,75

20x2 € 953.674,75 € 22.888,19 € 976.562,95

20x3 € 976.562,95 € 23.437,51 - 1.000.000 € 0,00

22.351,75 = 931.323,00 * 2,40%953.674,75= 931.323,00 + 22.351,75

22.888,19 = 953.674,75= * 2,40%976.562,95 = 953.674,75 + 22.888,19……

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• 01/01/X1

Banca Y c/c n. 123 a Diversi

Finanziamenti SociProventi finanziari

931.323,0068.677

1.000.000

Esempio 2: scritture contabili

Stato patrimoniale al 31/12/X1

D. 3) Debiti verso soci per finanz. 931.323,00

Conto economico dell’esercizio X1

C.16. d) interessi e altri oneri finanziari 68.677

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07/04/2017

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X1

D. 3) Debiti verso soci per fin. 953.674,75

Conto economico dell’esercizio X1

C.17) interessi e altri oneri finanziari 22.351,75

• 31/12/X1

Interessi passivi a Finanziamenti soci 22.351,75

Esempio 2: scritture contabili

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X2

D. 3) Debiti verso soci per fin. 976.562,95

Conto economico dell’esercizio X2

C.17) interessi e altri oneri finanziari 22.888,19

• 31/12/X2

Interessi passivi a Finanziamenti soci 22.888,19

Esempio 2: scritture contabili

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07/04/2017

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Stato patrimoniale al 31/12/X3

D. 3) Debiti verso soci per fin. 0

Conto economico dell’esercizio X3

C.17) interessi e altri oneri finanziari 23.437,51

• 31/12/X3

Interessi passivi a Finanziamenti soci 23.437,51

Esempio 2: scritture contabili

Finanziamento soci a Banca Y c/c n. 123 1.000.000

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Il criterio del costo ammortizzato (titoli di debito)

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07/04/2017

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

(art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.) le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in

bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile

(art. 2426, comma 1, n. 1, c.c.)

-- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in

deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà

di iscrivere i titoli al costo di acquisto

(art. 2435-bis, comma 7, c.c.)

-- I criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati

secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis.

(art. 2435-ter, comma 2, c.c.)

129

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Principi contabili di riferimento

OIC 20, Titoli di debito, §§ 36-45, 50-58.

OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, §§ 88-92.

130

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07/04/2017

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Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Costo ammortizzato (OIC 20)

• Campo di applicazione: società di medie dimensioni

• Titoli di debito

• Elementi rilevanti:

• scadenza

• premi e scarti

• interessi nominali

• costi di transazione

• TIR

131

Prof. Dott. Raffaele MARCELLODott. Nicola LUCIDO

Costo ammortizzato (OIC 20)

• Eccezioni:• titoli con flussi non determinabili (titoli strutturati, titoli irredimibili);

• titoli con scadenza inferiore a dodici mesi;

• titoli con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo

• Effetti:

• iscrizione iniziale al valore attuale

• premi, scarti, interessi nominali, costi di transazione sono ripartiti e compensati nella voce interessi attivi

• saldo di bilancio inclusivo della quota interessi

132

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Regole di transizione: d.lgs. 139/2015

• Art. 12, co. 2, d.lgs. 139/2015 il criterio del costo ammortizzato “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.

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La «derecognition» e l’ammortamento dei costi pluriennali

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Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

B.II) Immobilizzazioni immateriali

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

(art. 2424 c.c.)

B.II) Immobilizzazioni immateriali

2) Costi di sviluppo

(art. 2424 c.c.)

i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilitàpluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.(art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.)

i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale … I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.(art. 2426, comma 1, n. 5, c.c.)

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Principi contabili di riferimento

OIC 24, Immobilizzazioni immateriali, §§ 41-49, 65.

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Costi di sviluppo (OIC 24)

• Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenzepossedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali,dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, primadell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

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Costi di sviluppo (OIC 24)

Condizioni di capitalizzazione:

• diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essisono stati sostenuti;

• realizzabilità del progetto di sviluppo, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria(disponibilità delle necessarie risorse);

• ricuperabilità dei costi mediante i margini del progetto.

138

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Regole di transizione: OIC 24 (Costi di pubblicità)

• I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, se soddisfano i requisiti stabilitiper la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti dall’OIC 24,§§40-42, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuovadisciplina, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento. Glieffetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli finiriclassificatori.

• I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costidi impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina,sono eliminati dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sonorilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

139

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Regole di transizione: OIC 24 (Costi di ricerca)

• I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del d.lgs.139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, adessere iscritti nella voce B.I.2) Costi di sviluppo se soddisfano i criteri dicapitalizzabilità previsti.

• I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisitiper la capitalizzazione previsti al paragrafo 48, in sede di prima applicazione dellanuova disciplina, sono eliminati dalla voce B.I.2 dell’attivo dello stato patrimoniale.Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

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Ammortamento costi di sviluppo (OIC 24)

Regola civilistica:

• I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali incui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzatientro un periodo non superiore a cinque anni.

Criteri di ammortamento:

• l'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile epronta per l'uso;

• la sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che èfunzionale alla correlazione dei benefici attesi e non presuppone necessariamentel’applicazione del metodo a quote costanti;

• il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.

141

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L’ammortamento dell’avviamento

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Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;(art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.)

l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento;(art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.)

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Principi contabili di riferimento

OIC 24, Immobilizzazioni immateriali , §§ 66-70.

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Ammortamento dell’avviamento (OIC 24)

Criteri di ammortamento:

• la vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento e non puòessere modificata negli esercizi successivi;

• se la stima della vita utile dell’avviamento superiore ai 10 anni, occorrono fatti ecircostanze oggettivi a supporto di tale stima. In ogni caso la vita utile

dell’avviamento non può superare i 20 anni.

145

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Ammortamento dell’avviamento (OIC 24)

Fattori incidenti sulla vita utile:

• periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei beneficieconomici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della societàoggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;

• periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in terminifinanziari o reddituali, l’investimento effettuato (cd payback period);

• media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite conl’operazione di aggregazione aziendale

146

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Regole di transizione: OIC 24 (Avviamento)

• Le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 relative all’ammortamento dell’avviamentosi applicano retroattivamente come previsto dall’OIC 29. Tuttavia, ai sensi dell’art.12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società può scegliere di non applicare ledisposizioni di cui ai paragrafi 66-70 all’avviamento iscritto in bilancioantecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica il disposto dei paragrafi 66-70 all’avviamento sorto successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1°gennaio 2016.

• Occorre fare menzione in nota integrativa dell’esercizio di tale facoltà.

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Le azioni proprie

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Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.(art. 2357-ter, comma 3, c.c.)

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo(art. 2357-ter, comma 3, c.c.)

B.III.4) Azioni proprieC.III.5) Azioni proprieA.VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

(art. 2424 c.c.)A.X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio(art. 2424 c.c.)

149

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Principi contabili di riferimento

OIC 28, Patrimonio netto, §§37-39.

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07/04/2017

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Azioni proprie (OIC 28)

Acquisto:

• Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro dicosto d'acquisto tramite l’iscrizione di una riserva negativa AX “Riserva negativaazioni proprie in portafoglio” che ai sensi dell'art 2424 del codice civile èricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva èconcomitante all'acquisto delle azioni stesse

151

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Azioni proprie (OIC 28)

Annullamento:

• Nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, lasocietà, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX “Riserva negativaper azioni proprie in portafoglio” e contestualmente riduce il capitale sociale per ilvalore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabiledella riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento odecremento del patrimonio netto.

152

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Azioni proprie (OIC 28)

Vendita:

• Nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventualedifferenza tra il valore contabile della voce AX “Riserva negativa per azioni propriein portafoglio” e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incrementoo decremento di un’altra voce del patrimonio netto.

153

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Regole di transizione: OIC 28 (Azioni proprie)

• Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione dei paragrafi 37-39 in tema diacquisto, alienazione e annullamento di azioni proprie sono rilevatiretroattivamente ai sensi dell’OIC 29.

154

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Esempio 1.1• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)

acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 120.

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

a Banca X c/c n. 123 6.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2017A) Patrimonio nettoI) Capitale

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

100.000

(6.000)

155

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Esempio 1.1• Le azioni proprie sono annullate nel 2018 a fronte del capitale sociale

corrispondente.

Diversi

Capitale socialeAltre riserve

a Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

5.000,001.000,00

6.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2018A) Patrimonio nettoI) CapitaleVI) Altre riserve

95.000(1.000)

156

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Esempio 1.2• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)

acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 90.

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

a Banca X c/c n. 123 4.500,00

Stato patrimoniale al 31/12/2017A) Patrimonio nettoI) Capitale

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

100.000

(4.500)

157

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Esempio 1.2• Le azioni proprie sono annullate nel 2018 a fronte del capitale sociale

corrispondente.

Capitale sociale a DiversiRiserva negativa azioni proprie in portafoglioAltre riserve

4.500,00500,00

5.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2018A) Patrimonio nettoI) CapitaleVI) Altre riserve

95.000500

158

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07/04/2017

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Esempio 2.1• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)

acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 120.

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

a Banca X c/c n. 123 6.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2017A) Patrimonio nettoI) Capitale

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

100.000

(6.000)

159

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Esempio 2.1• Le azioni proprie sono vendute nel 2018 al prezzo di euro 110.

Diversi

Banca Y c/c n. 123Altre riserve

a Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

5.500,00500,00

6.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2018A) Patrimonio nettoI) CapitaleVI) Altre riserve

100.000(500)

160

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07/04/2017

81

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Esempio 2.2• La A&D S.p.A. (capitale sociale composto da 1.000 azioni del VN di euro 100)

acquista, nel 2017, 50 azioni proprie, al prezzo di euro 120.

Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

a Banca X c/c n. 123 6.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2017A) Patrimonio nettoI) Capitale

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

100.000

(6.000)

161

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Esempio 2.2• Le azioni proprie sono vendute nel 2018 al prezzo di euro 140.

Banca Y c/c n. 123 a DiversiRiserva negativa azioni proprie in portafoglioAltre riserve

6.000,001.000,00

7.000,00

Stato patrimoniale al 31/12/2018A) Patrimonio nettoI) CapitaleVI) Altre riserve

100.0001.000

162

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07/04/2017

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Le poste in valuta

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Fonti normative

Disposizioni del codice civile ante-2016 Disposizioni del codice civile dal 2016

le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle

immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio

a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili

e perdite su cambi devono essere imputati al conto

economico e l'eventuale utile netto deve essere

accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al

realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e

quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al

costo in valuta devono essere iscritte al

tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello

inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione

debba giudicarsi durevole

(art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.)

le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al

cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i

conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati

al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato

in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività

e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al

cambio vigente al momento del loro acquisto

(art. 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c.)

164

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Principi contabili di riferimento

OIC 26, Operazioni, attività e passività in valuta estera, §§24-41.

OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, § 97.

165

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Le poste in valuta nell’OIC 26

• Nozione estesa di attività e passività monetarie

• Precisazione della valutazione a due fasi: prima i criteri generali, poi la conversione in euro

• Eliminazione dell’esempio di calcolo della «Riserva utili su cambi»

• Dubbi sulle disponibilità liquide

166

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07/04/2017

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Attività e passività monetarie in valuta (OIC 26)

167

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Attività e passività non monetarie in valuta (OIC 26)

168

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07/04/2017

85

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Regole di transizione: OIC 26

• Eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 26 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.

169

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La prima adozione e la determinazione dell’informativa comparativa

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Principi contabili di riferimento:effetti della prima adozione

OIC 29:

•Cambiamenti obbligatori (normativa contabile e OIC)

•Cambiamenti volontari (es. cambiamenti di stima)

171

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Effetti della prima adozione

172

CAMBIAMENTO

EFFETTI RETROATTIVI

Per le disposizioni del

d.Lgs.

Effetti sul saldo di apertura

EFFETTI PROSPETTICI

Per OIC o per modifiche non

normative

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I cambiamenti dovuti all’adozione delle norme sono contabilizzati, ove soddisfatte le condizioni previste, con l’applicazione al 01/01/2016

Utili portati a nuovo a Posta da rettificare

Posta da rettificare a Utili portati a nuovo

173

• Nel caso più limitato, in cui la rettifica incrementi il valore di una voce nell’attivo patrimoniale o diminuisca una voce nel passivo patrimoniale, avremo:

• La prima adozione delle disposizioni richiede una scrittura (nel caso di decremento diuna voce dell’attivo patrimoniale o di un incremento di una voce del passivopatrimoniale) del tipo:

Effetti della prima adozione

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174

In mancanza di indicazioni specifiche, qualora gli “utili portati a nuovo” non sianocapienti, si deve seguire la sequenza di utilizzo di riserve prevista in caso di riduzione delcapitale sociale per perdite (OIC 28)

Se una società riduce il capitale sociale:•di 1/3à artt. 2446 o 2482-bis;•Sotto il limite legaleà ricapitalizzazione (artt. 2447 o 2482-ter).

Gli amministratori non hanno responsabilità diretta perl’eventuale riduzione

Effetti della prima adozione

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175

“… per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economicodeve essere indicato l’importo della voce corrispondentedell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili,quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la noncomparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devonoessere segnalati e commentati nella nota integrativa”

Dichiara che la determinazione retroattiva ha valenza “ai soli finicomparativi” e non interessa le delibere di approvazione deibilanci dell’esercizio precedente

Informazione comparativa

Art. 2423-ter,Co. 5, c.c.

OIC 29

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176

La determinazione comparativa retroattiva deve essere considerata nella prospettivadella significatività dell’informazione prodotta à introduzione nel codice civile inmodo esplicito del postulato della rilevanza nel diritto positivo nazionale

Ma spesso, un eventuale rapporto negativo tra benefici informativi prodotti e oneriamministrativi necessari, va contro lo spirito della riforma, articolata sul principio diriduzione degli oneri amministrativi

Informazione comparativa

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OIC 29

È necessario distinguere tra:

•Determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o eccessivamenteonerosa;

•Determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non eccessivamenteonerosa.

Informazione comparativa

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OIC 29

Due opzioni:

1. “… La società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabiledelle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una rettificacorrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso” (OIC29, par. 19);

2. Se non è possibile neanche determinare l’effetto alla data di inizio esercizio à lasocietà applica il nuovo principio contabile prospetticamente (OIC 29, par. 20)

Determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o eccessivamente onerosa

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N.B.

Laddove nel bilancio (inclusa NI) i dati dell’esercizio 2015 non sono ricavabili / ricavabilisolo con uno sforzo eccessivo à l’informazione complessiva potrebbe essere omessa

Se ciò accade à la Nota Integrativa deve darne adeguata motivazione

Determinazione retroattiva ai fini comparativi non fattibile o eccessivamente onerosa

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Determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non eccessivamente onerosa

OIC 29

Due opzioni:

1. Considerare l’impatto del cambiamento al 1° gennaio 2016 e rettificare i pertinentidati del 2015;

2. Considerare l’impatto del cambiamento al 1° gennaio 2015 e contabilizzare in viaextracontabile a partire da tale data gli eventi e le operazioni interessate.

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N.B.

Anche nella rideterminazione comparativa resta valido il principio della rilevanza àanche in questo caso le rideterminazioni potrebbero non essere effettuate se non sono

rilevanti

Se ciò accade à la Nota Integrativa deve darne adeguata motivazione

Determinazione retroattiva ai fini comparativi fattibile e non eccessivamente onerosa

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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