Norme in materia ambientale P - unina.itwpage.unina.it/corniell/Idrogeologia Applicata-PDF/22 siti...
Transcript of Norme in materia ambientale P - unina.itwpage.unina.it/corniell/Idrogeologia Applicata-PDF/22 siti...
Bonifica siti contaminatiBonifica siti contaminati
D.M. 5 ottobre 1999 n. 471 (G.U. 15/12/1999, n. 293) Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati (abrogato)
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14/4/2006, n. 88 - S.O. n. 96L)Norme in materia ambientale
Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e (Titolo V) di bonifica dei siti contaminati
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24/L
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"
Concetti-base
• sorgente (CdP)
• contaminanti indice (individuati a seguito della caratterizzazione del sito, dipendono anche dai valori di fondo naturali)
• matrici ambientali (suolo, sottosuolo, aria, acque s. e s.)
• vie di esposizione (percorsi)
• punto di esposizione
• modalità di esposizione
• bersagli (ricettori finali, SAR)
• punto di conformità (qui, per le sostanze cancerogene, il livello di rischio accettabile si assume pari a 10-6, cioè una probabilità su 1000.000 di contrarre cancro nel corso della vita; per le sostanze non cancerogene il rischio accettabile comporta un HI (hazard index) minore o eguale a 1)
Contatto dermico
sorgente
Punto di esposizione/conformità
CSC: concentrazione soglia di contaminazione - il superamento, nelle diverse matrici ambientali, porta alla caratterizzazione del sito ed all’analisi di rischio sito-specifica
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Se nel POE l’analisi indica un rischio non accettabile: si procede alla bonifica; il livello a cui spingere la bonifica viene definito applicando a ritroso l’analisi di rischio e determinando le concentrazione soglia di rischio (CSR) nel sito; qui le CSR potranno avere concentrazione > CSC (LAS: livelli di accettabilità del sito) purché compatibili con le CSC al POE
sorgente
Punto di esposizione/conformità
in S5 in base all’analisi di rischio sito specifica deve risultare CRS = CSC;
perché ciò si verifichi, applicando l’analisi di rischio a ritroso, in S4 la concentrazione non deve essere superiore a 30 µg/l
30 µg/l indica dunque la CSR all’interno del sito e rappresenta anche il livello a cui spingere la bonifica
Esempio As (CSC = 10 µg/l)
in realtà in S4 As=50 µg/l
sorgente
Punto di esposizione/conformità ?
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
= confine del sito (CSR=CSC)
Definizioni
CSC: concentrazione soglia di contaminazione - il superamento, nelle diverse matrici ambientali, porta alla caratterizzazione del sito
CSR: concentrazione soglia di rischio - da determinare con l’analisi di rischio sito specifica ed utilizzando i risultati della caratterizzazione. I livelli di concentrazione così definiti rappresentano i LAS (livelli di accettabilità del sito)
sito potenzialmente contaminato: un sito dove, nelle matrici ambientali, risultino superate una o più CSC
sito contaminato: sito dove le concentrazioni risultano > CSR
sito non contaminato: sito dove, nelle matrici ambientali, le concentrazioni sono inferiori alle CSC o, se superiori, sono comunque inferiori alle CSR
Iter operativo in caso di Inquinamento
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Art. 242
1/2
superamento: no
Ripristino zona contaminata
Indagine preliminare per accertare il superamento
delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC)
superamento: si
(anche per un solo parametro)
• misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza;
• presentazione alla Regione del piano di caratterizzazione nei successivi 30 gg;
• la Regione esamina, e se ritenuto corretto, autorizza il piano di caratterizzazione (entro 30 gg);
• analisi del rischio sito per la determinazione delle concentrazioni soglie di rischio (CSR); i risultati vengono presentati alla Regione entro 6 mesi;
Iter operativo in caso di Inquinamento
Art. 242 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
L’analisi del rischio indica il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ?
no
Approvazione del documento dell’analisi del rischio e chiusura del procedimento con eventuale richiesta di monitoraggio
si
• presentazione alla Regione (nei 6 mesi successivi all’approvazione del documento dell’analisi del rischio) del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (operativa o permanente)
• la Regione si esprime sul progetto nei 60 gg. successivi alla sua presentazione e fissa i tempi di realizzazione
2/2
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DI UN SITO Sequenza logica delle operazioni
•Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti
•Modello Concettuale Preliminare
•Piano di indagine
•Elaborazione dei risultati
•Modello Concettuale Definitivo
•Analisi del Rischio sito-specifica
•Progettazione intervento
Definizionibonifica
è finalizzata ad eliminare le fonti e le sostanze inquinanti o a ricondurre le concentrazioni delle stesse sostanze (in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali) ad un livello uguale o inferiore alle CSR definite in base all’analisi di rischio
messa in sicurezza
messa in sicurezza d’emergenza interventi finalizzati alla rimozione ed all’isolamento delle fonti inquinanti, al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l’uomo e con i ricettori ambientali circostanti in attesa di successivi interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (condizioni di emergenza: pericolo di incendi o esplosioni, contaminazione di pozzi, presenza di prodotto in fase separata sul suolo, nelle acque superficiali o sotterranee)
messa in sicurezza operativa interventi tali da comportare compatibilità e continuitàcon lavorazioni in atto in attesa di operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanentemessa in sicurezza permanente interventi atti ad isolare in maniera definitiva le fonti inquinanti
Valutazione del rischio assoluto sanitario-ambientale connesso allo studio di siti contaminati
molto diffusa negli USA, descrive il rischio come valutazione quantitativa ed assoluta degli impatti di una contaminazione sulla salute umana e sull’ambiente; per effettuare tale analisi sono stati preparati diversi software, ad esempio:
ROME pubblicato on line dall’APAT - sito WEB http:/www.apat.gov.it/site/it-IT/Modulistica e Software/software Rome 2.1
GIUDITTA sviluppato e continuamente aggiornato dalla Provincia di Milano - sito WEBhttp:/temi.provincia.milano.it/ambiente/bonifiche/giuditta italiano.shtlm
Questi programmi si ispirano alla stessa procedura messa a punto dall’USEPA (United States Environment ProtectionAgency) e descritta nello standard ASTM (American Society for Testing and Materials) PS104 cui fa anche riferimento il:
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14/4/2006, n. 88 - S.O. n. 96L)
Norme in materia ambientale
Parte IV
Norme in materia di gestione dei rifiuti e (Titolo V) di bonifica dei siti contaminati