NORME DI LEGGE E DI BUONA TECNICA LEGATE … Agg... · cadute dall’alto senza l’uso D.P.I. ......
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NORME DI LEGGE E DI BUONA
TECNICA LEGATE ALL’UTILIZZO
PONTEGGI FISSI
CORSO AGGIORNAMENTO
COORDINATORI
Per. Ind. Michele Luongo - C.P.T. LUCCA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
RISCHIO DIPENDENTE DAL FATTORE UMANO
Nel contesto dell’analisi del rischio assume particolare importanza quello che viene definito
IL RISCHIO DIPENDENTE DAL FATTORE UMANO.
Con questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati:
Stato psicofisico del lavoratore
Alla sua incapacità
Alla sua incoscienza
Alla mancanza di formazione
Ed in generale alla adozione di comportamenti inadeguati al contesto lavorativo.
Nei lavori in quota il RISCHIO DOVUTO AL FATTORE UMANO va analizzato con grande attenzione per poter essere successivamente eliminato e/o ridotto
LA MANCANZA DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA E L’INCAPACITA’ DI AFFRONTARE LE SITUAZIONI LAVORATIVE CHE SI PROPONGONO DI VOLTA IN VOLTA SONO LE CAUSE LEGATE AL FATTORE UMANO CHE PIU’FREQUENTEMENTE PROVOCANO INCIDENTI.
SALTO CADUTA
BUON ASSORBIMENTO ENERGIA
IMPATTO DEBOLE
AZIONE VOLONTARIA
AMMORTIZZATO
DEBOLE ASSORBIMENTO ENERGIA
IMPATTO FORTE
AZIONE NON VOLONTARIA
NON AMMORTIZZATO
CHE COS’E’ UNA CADUTA
TITOLO IVCANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
SEZIONE IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
SEZIONE V - PONTEGGI FISSI
ALLEGATO XXII Contenuti minimi del PI.M.U.S.
ALLEGATO XXIII Deroga per i ponti su ruote a torre
SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
TITOLO IV - CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
Articolo 111- Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
• 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possonoessere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomicheadeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature dilavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, inconformità ai seguenti criteri:
• a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure diprotezione individuale;
• b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori daeseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
• …Omissis…
PONTEGGI
PREFABBRICATI A TELAI
TUBO E GIUNTI MULTIDIREZIONALI
- PORTALE- A “H” - CHIUSO
STAMPATI A :- FREDDO- CALDO
AD ELEMENTIPREFABBRICATI
- BOCCOLE- PERNI
- VERNICIATI- ZINCATI
PONTEGGIO TELAI PREFABBRICATI
• SONO COSTITUITI DA UNA SERIE DI ELEMENTI PREFABBRICATI (TELAI, CORRENTI, ECC.) DA COLLEGARE FRA LORO CON SISTEMI DI AGGANCIO (PERNI) AL FINE DI OTTENERE UNA STRUTTURA RIGIDA, IN GRADO DI CRESCERE SIA ORIZZONTALMENTE CHE IN SENSO VERTICALE
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PONTEGGIO TELAI PREFABBRICATI
• UTILIZZATO PRINCIPALMENTE PER FACCIATE A SVILUPPO REGOLARE ;
• COSTITUITO DA COLLEGAMENTO DI DIVERSI ELEMENTI;
• FACILE DA UTILIZZARE.
PONTEGGIO TUBI E GIUNTI
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SONO COSTITUITI DA TUBI COLLEGATI E ASSEMBLATI TRAMITE APPOSITI GIUNTI CHE PERMETTONO UNO SVILUPPO UNO SVILUPPO DELL’OPERA PROVVISIONALE LIBERO.
PONTEGGIO TUBI E GIUNTI
• STRUTTURE COMPLESSE DOVE NON E’ POSSIBILE L’UTILIZZARE I TELAI;
• COSTITUITO DA MONTANTI UNITI A MEZZO DI GIUNTI;
• SPESSORE TUBI MINIMO 2,9 MM E MARCHIATI;
• DIFFICILE DA UTILIZZARE.
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PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE
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SONO COSTITUITI DA ELEMENTI PREFABBRICATI COSTITUITI DA TUBI DA DISPORRE VERTICALMENTE PROVVISTI DI SPECIFICI SISTEMI DI INNESTO, NEI QUALI VENGONO INNESTATI I TRAVERSI E I CORRENTI PREFABBRICATI
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE
• STRUTTURE COMPLESSE;
• COSTITUITO DA MONTANTI E TRAVERSI UNITI A MEZZO DI
PARTICOLARI GIUNTI;
• ULTIMA GENERAZIONE, EREDE DEL TUBO INNOCENTE;
• VENDUTI UNICAMENTE IN VERSIONE ZINGATA;
• COSTOSO;
• FACILE DA UTILIZZARE.
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STILATA :
E’ costituita
dall’accoppiamento di due
montanti collegati da
traversi e giace in un
piano verticale.
(Nei ponteggi prefabbricati essa è
costituita da una serie di telai,
detti cavaletti, fissati da spine)
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MODULO:
Zona del ponteggio
compresa tra due piani
e due montanti.
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PONTE o PONTE DI SERVIZIO :
È l’impalcato sul quale devono stare i lavoratori
per realizzare l’opera.
SOTTOPONTE o PONTE DI
SICUREZZA :È un ripiano protettivo sul
quale i lavoratori che realizzano l’opera non
accedono. Ha la funzione di trattenere cadute di
materiale.
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ORGANIGRAMMA RIASSUNTIVO
PONTEGGI
CAVALLETTI PREFABBRICATI
MISTI : CALCOLO OBBLIGATORIO
SE I TUBI HANNO FUNZIONE STRUTTURALE, ESCLUSI I COLLEGAMENTI.
TUBI E GIUNTI
H > 20 m H < 20 m
CORRISPONDE AGLI SCHEMI TIPO
(VERIFICA NON NECESSARIA)
DIFFERISCE DAGLI SCHEMI TIPO
(VERIFICA OBBLIGATORIA)
VERIFICA OBBLIGATORIA
RISPONDE AGLI SCHEMI TIPO: CALCOLO NONNECESSARIO
NON RISPONDE AGLI SCHEMI TIPO
(CALCOLO OBBLIGATORIO)
MARCHIO
• Articolo 135 - Marchio del fabbricante
• Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed
indelebile il marchio del fabbricante.
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Se il
ponteggio
non è
marchiato
non è
possibile
utilizzarlo!!!!
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BASETTA
• SONO PARTE DEI VINCOLI
ESTERNI E HANNO ANCHE LA
FUNZIONE DI RIPARTIRE AL
SUOLO I CARICHI VERTICALI.
• POSSONO ESSERE FISSE O
REGOLABILI IN ALTEZZA.
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PARAPETTO
SERVE COME COLLEGAMENTO
PER TELAI O MONTANTI ED
ASSOLVONO LA FUNZIONE DI
ELEMENTI PROTETTIVI.
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Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2
metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono
stato di conservazione. E’ ammesso che: l’altezza
del parapetto (nei ponteggi fissi) sia non
inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio.
PROTEZIONE COLLETTIVA PONTEGGIO H
Montaggio parapetti dal basso
Massima protezione contro le
cadute dall’alto senza l’uso
D.P.I.
Bernardi-CPTLucca
Il parapetto temporaneo deve essere
adoperato solo in fase di
montaggio/smontaggio del ponteggio
e non può essere sostituito in nessun
caso al parapetto previsto dal
costruttore e indicato
sull’Autorizzazione Ministeriale
CADUTA TOTALMENTE PREVENUTA
Situazione in cui la caduta è impossibile si
impedisce di raggiungere i lati verso il vuoto
CADUTA CONTENUTA
La persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione combinata di un’idonea posizione dell’ancoraggio e lunghezza del cordino
DISTANZA DI CADUTA
CADUTA LIBERA LIMITATA
è una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto caduta inizi a prendere il carico, è uguale o inf. a 600 mm
CADUTA LIBERA
è una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto inizi a prendere il carico, è sup. 600 mm
DISTANZA DI CADUTA
DISTANZA DI CADUTA LIBERA
Ogni caduta anche se si utilizzano adeguati DPI, risulta pericolosa.
LIMITARE IL PIU’ POSSIBILELA DISTANZA DI CADUTA LIBERA
SCELTA DEL SISTEMA DI ARRESTO CADUTA
CADUTA TOTALMENTEPREVENUTA
CADUTA PREVENUTA
CADUTA LIBERA
CADUTA LIBERA LIMITATA
GR
AD
O D
I S
IC
UR
EZ
ZA
MIN
MAX
distanza tra il punto di ancoraggio e
la sottostante superficie di impatto
Cordino
+
Dissipatore
+
Persona
+
Margine sicurezza
TIRANTE D’ARIA
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PARAPETTO AL PIANO GRONDA
Articolo 138 –Norme particolari
………..che l'altezzadei montanti superidi almeno 1 metrol'ultimo impalcato;
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CIRCOLARE MINISTERIALE AGOSTO 2010OGGETTO: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. N.81/2008 e s.m.i. – Quesiti
concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota.
• QUESITO N°3 : E’ possibile l’impiego di ponteggi di cui all’art. 131 del D.lgs n°81/2008 e s.m.i.,
previo specifico progetto eseguito ai sensi dell’art. 133 del citato decreto, come protezione
collettiva dei lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa
dall’ultimo impalcato del ponteggio?
RISPOSTA: Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come singola protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo implacato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato art. 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura
Parapetto di sommità
INDICAZIONI APPLICATIVE CONDIVISE
Riguardo all’utilizzo dei ponteggi come protezione dalla caduta dall’alto perimetrale a un solaio o a una
copertura di un involucro edilizio, in riferimento alle pendenze prese a riferimento nella norma UNI EN
13374/2004, si ritiene che:
- se l’inclinazione del solaio risulta avere una pendenza massima di 10° (18%), si ritiene che le
sollecitazioni non siano superiori a quelle previste nelle normali condizioni d’uso del ponteggio e
pertanto non sussistano di norma obblighi di calcolo, né speciali elementi valutativi;
- se l’inclinazione del solaio risulta avere una pendenza superiore a 10° e inferiore a 30° (58%), nel
caso si ritenesse da una attenta valutazione da parte del Coordinatore per la sicurezza e del Datore di
lavoro che non comporti sollecitazioni ai parapetti e agli ancoraggi del ponteggio particolarmente
aggravanti rispetto alle normali condizioni d’uso del ponteggio si possa:
• ovviare al calcolo del ponteggio specificando nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nel Piano
operativo di sicurezza (POS) o nel Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS),
rispettivamente le motivazioni e gli accorgimenti intrapresi;
oppure
• predisporre un progetto tipo per lo specifico modello di ponteggio che può essere replicabile su più
opere;
- in tutti gli altri casi si rende necessario predisporre un progetto specifico.
INTAVOLATI IN LEGNO O METALLICI
ATTENZIONE: Tavole in legno poggianti sempre su 3 appoggiMensole metalliche solo se ancorate ai traversi
Distanza intavolato-opera < o = 20 cmovvero montante-opera di circa 15 cm max
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ANCORAGGIArticolo 125 – comma 6Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due piani
di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di
ancoraggi a rombo o di pari
efficacia.
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SOTTOPONTE• Articolo 128 - Sottoponti
• 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
• 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
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ACCESSO AI PIANI
Articolo 113 – Scale
3 Comma : Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi.
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Tali pioli devono esseretrattenuti con tiranti inferro applicati sotto i duepioli estremi; nelle scalelunghe più di 4 metri deveessere applicato anche untirante intermedio. E'vietato l'uso di scale chepresentino listelli di legnochiodati sui montanti alposto dei pioli rotti. Essedevono inoltre essereprovviste di: a) dispositiviantisdrucciolevoli alleestremità inferiori dei duemontanti; b) ganci ditrattenuta o appoggiantisdrucciolevoli alleestremità superiori,quando sia necessario perassicurare la stabilità della
scala.
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“Articolo 110”
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e
simili deve essere impedito con barriere o protetto con
l'adozione di misure o cautele adeguate.
MANTOVANA O PARASASSI
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CASTELLI DI CARICOQuando i carichi da trasferire ai piani del
ponteggio sono consistenti, può essere necessario disporre di piazzole o balconcini di carico, se non addirittura di veri e propri castelli di tiro.
Questi spazi aggiuntivi, aggettati verso l’esterno dal filo del ponteggio, servono per ricevere il materiale degli apparecchi di sollevamento.
Si tratta di intavolati la cui realizzazione va eseguita con particolare cura e attenzione.
P. Ind. Michele Luongo - C.P.T. LUCCA
Per spazi più complessi ed articolati, non previsti negli schemi tipo, è necessario procedere alla realizzazione solo dopo aver redatto una relazione di calcolo.
E’ necessario che un cartello indichi la portata massima della piazzola.
Le autorizzazioni ministeriali prevedono piazzole di dimensioni standardizzate: in quelle più vecchie è precisato anche che più piazzole non devono essere installate sulla stessa verticale; in ogni caso in assenza di indicazioni sul numero e sulla posizione, o in caso di difformità costruttiva dagli schemi tipo è obbligatorio ricorrere al calcolo strutturale.
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BASETTA• DEVE PRENDERE COMPLETAMENTE IL PIANO DI
APPOGGIO;
• EVITARE DI POGGIARE LE BASETTE SOPRA LATERIZI;
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DEPOSITO• Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
• 1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato
qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori.
• 2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a
quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo
spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le
manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
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DISTANZA
E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
SEZIONE V– PONTEGGI FISSI
Articolo 137 - Manutenzione e revisione
• 1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
• deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
• controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
• 2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
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TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
SEZIONE V– PONTEGGI FISSI
Articolo 138 - Norme particolari
• 1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi
• metallici.
• 2. E’ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
• 3. E’ fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
• 4. E’ fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
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TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILISEZIONE V– PONTEGGI FISSI
Articolo 138 - Norme particolari
• 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe
• a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
• b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
• c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
• Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti• • Art. 138, co. 1, 2, 3, 4: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]
• Sanzioni per i lavoratori autonomi• • Art. 138, co. 3, 4: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro [Art. 160, co. 1, lett. c)]
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