Negoziare diritti e responsabilità nei contratti di sviluppo e fornitura di prodotti e servizi...
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Negoziare diritti e responsabilità nei contratti di sviluppo e fornitura di prodotti e servizi informatici
Avv. Andrea [email protected]
www.maggipinto.eu
Ing. Igor [email protected]
www.serraino.it
(ESTRATTO)
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Multimedia is....a lawyer's ultimate nightmare [Jill Sarnoff, 1992]
[“Incubo” di J.H. Füssli]
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Incertezze iniziali
La Giurisprudenza negò dignità ai prodotti informatici: I videogiochi sono “aggeggi nati per sollevare dalla noia gente sfaccendata” (Pretura Torino, 25.5.1982) Non erano considerate “opere dell’ingegno” e non si poteva applicare la legge sul diritto d’autore, piuttosto la disciplina sulla concorrenza sleale Si può forse applicare la disciplina dettata per le opere cinematografiche (Tribunale Torino, 17.10.1983) Infine: programma per elaboratore come opera dell’ingegno appartenente alla categorie delle scienze, seppur caratterizzata da un carattere pratico:
Pretura Pisa, 11.4.1984 - contra, Tribunale di Monza 12.12.1984
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Corte di Cassazione dixit
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 24.11.1986, riconosce espressamente la possibilità di estendere ai programmi per elaboratore la normativa in tema di diritto d’autore “in quanto opere dell’ingegno che appartengono alle scienze e si esprimono in linguaggio tecnico-convenzionale concettualmente parificato all’alfabeto o alle sette note”
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Disciplina sul Software Legge sul Diritto d’Autore (LDA): legge 22 aprile 1941, n. 633 Le modifiche introdotte hanno esteso al software la protezione
assicurata alle “opere dell'ingegno di carattere creativo”, così riconoscendo in capo all'autore di un software (il programmatore) sia i diritti afferenti al diritto morale d'autore, sia i diritti di sfruttamento economico dell'opera
Il diritto d'autore sul software è stato definito come una privativa sui generis, diretta a riservare al titolare non soltanto la riproduzione ma, ancor prima, l'utilizzo stesso del programma, consentendogli così di escludere qualsiasi possibilità di uso da parte di terzi non espressamente autorizzati
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No: idee e principi. Sì: lavori preparatori.Art. 2 LDA: sono compresi nella protezione delle opere dell’ingegno:
“(8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”
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Non solo Software
Banche di dati (mod. 1999): sono protette dal diritto d’autore le “banche di dati che per la
scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore” (art. 1 LDA): originalità dei materiali e/o della raccolta/disposizione dei materiali stessi
diritto sui generis del “costitutore” (art. 102 bis LDA): investimenti rilevanti
Siti web: Tutelati dal diritto d’autore, sussistendone i presupposti (es.
grafica, condizione e termini d’uso? ecc.) Dubbi se tutela unitaria o delle singole parti Tutela contro l’imitazione servile (concorrenza sleale)
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Quando nasce un’opera?
Art. 6 LDA: “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”
Tipologie di opere: Opere in comunione (singola opera, più autori) Opere collettive (diverse opere distinte e autonome) Opere composte (prevale l’identità organica)
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Registrazione del sw in SIAE?
La Sezione OLAF (SIAE) cura anche la tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e assicura il servizio di deposito delle opere inedite, a cui si può rivolgere anche chi non aderisce a SIAE.
Registro Pubblico per il Software Deposito di software inedito
I registri hanno funzione di pubblicità-notizia e fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza del programma e di chi ne è l’autore (oltre alla data della sua pubblicazione)
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I diritti riconosciuti all’Autore
Diritti esclusivi di utilizzazione economica• scadono e possono essere trasferiti• tra di loro “indipendenti”(artt. 12-19 LDA)
Diritti morali• inalienabili • imprescrittibili(artt. 20-24, artt. 142-143 LDA)
PubblicazioneRiproduzioneEsecuzioneRappresentazioneComunicazione al pubblicoDistribuzioneTraduzione o elaborazioneNoleggio o prestitoTrascrizione
PaternitàintegritàIneditoRitiro dell'opera
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Eccezioni al diritto d’Autore
I diritti dell’utilizzatore.
Gli artt. 64-ter e 64-quater LDA prevedono quattro casi in cui non si può impedire all’utilizzatore del programma per elaboratore di realizzare una copia dell’opera anche in assenza dell’autorizzazione del proprietario: attività necessarie per l’uso del programma osservare e studiare il programma in esecuzione copia di riserva decompilazione del programma per ottenere l’interoperabilità con altri applicativi (a certe condizioni)
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Trasferimento dei diritti
Principi generali: I diritti di utilizzazione possono essere acquistati, alienati
e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge Forma scritta “ad probationem” Principio di indipendenza dei diritti Capacità di agire a 16 anni La cessione dell’esemplare non comporta la cessione
dei diritti Principio del trasferimento limitato allo scopo del
contratto
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Circolazione dei diritti 1/2
La Licenza È il negozio giuridico con il quale un soggetto titolare di
una privativa concede a terzi (in via esclusiva o non esclusiva) l’esercizio di una o più facoltà, senza trasferimento della titolarità dei diritti
Il punto nodale per la qualificazione del contratto di licenza, dunque, è individuabile nel mancato trasferimento della titolarità della privativa
Normalmente la licenza attribuisce ai terzi il solo diritto di riproduzione, permanete o temporanea, che comprende l'istallazione e il caricamento del software su uno o più elaboratori.
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Circolazione dei diritti 2/2
Il Contratto di sviluppo software È uno schema negoziale creato dall’autonomia negoziale
per soddisfare l’esigenza dell’utente di acquisire la possibilità di utilizzare un programma diverso da quelli standardizzati, al fine di realizzare specifiche e particolari esigenze
È il contratto concluso tra un'azienda produttrice di software (software house) o un lavoratore autonomo (sviluppatore) e un soggetto (committente) che abbia esigenze specifiche non realizzabili con un programma standardizzato.
Trasferimento e cessione dei diritti, ma non sempre.
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Malfunzionamenti e responsabilitàNei contratti vengono spesse previste clausole che limitano o escludono la responsabilità dello sviluppatore per eventuali danni da malfunzionamenti.
La responsabilità può essere limitata anche nel quantum (“overall cap”), ad esempio in relazione al corrispettivo previsto dal contratto.
Di solito viene esclusa la responsabilità per i danni indiretti o “fermo macchina”.
È nullo ogni patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità per i casi di dolo o colpa grave (art. 1229 Cod. Civ.).
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Vizi e difformità del softwareContratto di appalto: artt. 1667 e 1668 Cod. Civ. Denuncia delle difformità e dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta e
può esercitare l'azione entro due anni dalla consegna dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dallo sviluppatore
Il contenuto della garanzia consiste nell'eliminazione dei vizi o nella riduzione del prezzo, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se l'opera è totalmente inidonea alla destinazione per la quale è stata commissionata, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto
Contratto d’opera intellettuale: art. 2236 Cod. Civ. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, si risponde dei danni solo se dovuti a dolo o colpa grave
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Il codice sorgente
Esigenza di chi programma:
poter riutilizzare il codice per futuri lavori
Esigenze di chi “acquista” un programma:
essere sicuri di essere titolari esclusivi del software e di poter effettuare liberamente operazioni di manutenzione e implementazione del sw
E il codice di terze parti?
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Tribunale di Bari, 14.03.2007, n. 706
L’autore del software e, quindi, dei codici sorgenti, avendo il legittimo possesso e la disponibilità (di fatto e giuridica) di quest’ultimi, può riutilizzarli nella maniera ritenuta più opportuna, senza che in tale riutilizzo possa ravvisarsi alcuna indebita duplicazione, ove difetti la cessione di ogni diritto di utilizzazione esclusiva non solo del programma realizzato, ma anche dei suoi codici sorgenti, che normalmente restano nel patrimonio del programmatore che li crea, il quale, allora, ben può, secondo la normativa di cui al D.lgs 518/1992, riutilizzarli per creare altri programmi, da ciò deducendosi che il diritto d'autore, in ordine ai programmi per computers non preclude a colui che carpisce l'idea posta alla base di un software, di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso programma.
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Caso (a) d’uso (di start-up)
avv. Andrea Maggipinto
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Premesse
avv. Andrea Maggipinto
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Clausole contrattuali (cessione diritti)
avv. Andrea Maggipinto
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Clausole contrattuali (garanzia; corrispettivo)
avv. Andrea Maggipinto
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Clausole contrattuali (riservatezza)
avv. Andrea Maggipinto
[email protected] maggipinto.eu