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Ministero dell Ministero dell Ministero dell Ministero dell’ ’Interno Interno Interno Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI Sondrio 31 marzo 2012 Ispettore Antincendi Esperto Perito Industriale Stefano Felicioni

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Ministero dellMinistero dellMinistero dellMinistero dell’’’’InternoInternoInternoInternoDipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO

IL NUOVO REGOLAMENTO DI

PREVENZIONE INCENDI Sondrio 31 marzo 2012

Ispettore Antincendi Esperto

Perito Industriale

Stefano Felicioni

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a proposito della sicurezza nei luoghi di lavoro……FTSE MIB - Financial TimesStock Exchange

Indice MF su luoghi di lavoro

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2009

Legge 122/10 disciplina la SegnalazioneLegge 122/10 disciplina la Segnalazione

Certificata di Inizio AttivitCertificata di Inizio Attivitàà. . 2010

Semplificazione dei procedimenti di Semplificazione dei procedimenti di prevenzione, in applicazione del decreto prevenzione, in applicazione del decreto ««taglia oneritaglia oneri»» ((gplgpl))

Viene attivata la prevenzione incendi onViene attivata la prevenzione incendi on--lineline2007

La facilitazione e la semplificazione per le imprese e cittadiniè un concetto che viene introdotto già negli anni ’90. Infatti prima del 1 agosto 2011 si evidenziano i primi segnali incontrovertibili

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Arriva la SCIA (2010)

nel seguente quadro normativo attuale

Nb. sempre a proposito della facilitazione dal 7 ago 1990 al 14 nov2011 la legge 241\1990 è stata modificata 118 volte

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151

Sulla scorta del nuovo impianto normativo creatosi , viene la necessità di predisporre un nuovo “Regolamento” che

semplifichi la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 agosto 2011Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2011

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regolamento precedente

07

ottobre

2011

regolamento attuale

decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959,

n. 689

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37

decreto del Ministro dell‘Interno in data 16 febbraio 1982

Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (modificato)

decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 , n.

151

Circolare prot. nl 13061 del 06/10/2011 - Chiarimenti al DPR

151

circolare prot. n 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni alla

circolare prot n. 13061 del 06/10/ 2011

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INNOVAZIONI

l’ introduzione della S.C.I.A. ha l’esigenza di semplificare e snellire le procedure di prevenzione incendi

la S.C.I.A. deve ovviamente garantire e tutelare la pubblica incolumità

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garantire l’applicazione uniforme dei criteri di prevenzione incendi a tutela della sicurezza della vita umana.

INNOVAZIONI

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introduzione del “Principio di proporzionalità”che ha permesso di distinguere le attivitàsottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A-B-C, assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di regole tecniche ed alla esigenza di tutela della pubblica incolumità.

INNOVAZIONI

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L’azione amministrativa viene resa più snella e veloce;

OBIETTIVI

L’opera di controllo dei Comandi Provinciali dei VV.F. è piùefficace in quanto le verifiche tecniche vengono concentrate sulle attività a rischio di incendio più elevato ovvero categoria C per Comandi metropolitani

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articolo 1 di 13 definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale vigili del fuoco;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi;

d) SCIA: vedi dopo

e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e

fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,

comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8

marzo 2006, n. 139. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni

previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza

antincendionei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione

alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano

in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumitàdella vita e dei beni ed in relazione alle

esigenze tecniche di sicurezza

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definizioni

Cosa significa S.C.I.A.?

Segnalazione Certificata di Inizio Attivitàla cui ricevuta costituisce titolo autorizzativo

all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio (SCIA ai fini della prevenzione incendi

in quanto la stessa deve essere prodotta per tutte attività ricadenti nell’allegato I del D.P.R.

Produttive e non);

Il titolare dell’attività con la SCIA segnala l’inizio della propria attività sotto la propria

responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni, ai sensi :

• dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445

• degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale

• dell’art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n° 241 e s.m.i.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione

resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.

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definizioni

Cosa significa ASSEVERAZIONE?

in ambito giuridico per asseverazione si intende, sostenere o asserire con fermezza,

impegnarsi a fondo nel garantire la verità o la convivenza di un affermazione.

Quindi il tecnico quando Assevera la conformità dell’opera o impianto alle pertinenti

regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando

Provinciale VV.F. è consapevole di assumere la qualità di persona esercente di un

servizio di pubblica necessità ai sensi:

degli artt. 359 e 481 del codice penale

e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci

e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale

e dell’art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L.

30/7/2010 n. 122

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definizioni

Cosa significa ATTIVITA’ PRODUTTIVA ?

Il d.P.R. n. 447/1998 disciplina gli interventi relativi agli impianti di produzione di beni e

servizi. In tal senso, il regolamento sembraprincipalmente rivolto agli impianti destinati

allo svolgimento di attività imprenditorialiche rientrano, quindi, nella forma giuridica

dell’ impresa, sia individuale che societaria, di cui all'art. 2082 del codice civile.

Ministero delle Attività Produttive Decreto 18 aprile 2005

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

Att. 74 c.t. a servizio di 5 appartamenti

Att. 74 c.t. a servizio di un’att. 69 esposizione e vendita

NO ATTIVITA’ PRODUTTIVA

SI ATTIVITA’ PRODUTTIVA inserita come impianto tale da

assicurare lo svolgimento dell’attivitàimprenditoriale

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definizioni

Cosa significa ATTIVITA’ LAVORATIVA ?

Tutto quello che riguarda la sicurezza e salute del lavoratore nei luoghi di lavoro pubblici e privati è

individuato nel d.legvo 81/08 e smi.

Quindi luogo di lavoro si intende quell’attività in cui sia presente almeno un lavoratorecosi definito:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli

addetti ai servizi domestici e familiari.

Att. 75 autorimessa pubblica

Att. 75 autorimessa privata a servizio di un’att. 69 esposizione e vendita

NO ATTIVITA’ LAVORATIVA

SI ATTIVITA’ LAVORATIVA inserita come locale tale da assicurare lo svolgimento

dell’attività imprenditoriale e quindi soggetta a transito lavoratori per manutenzioni

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articolo 2 di 13 Finalità ed ambito di applicazione

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività

soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I ( al d.P.R.

151/2011) del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle

categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione

dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle

esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezzadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e successive modificazioni.

Attività lavorative rientranti nella direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con

determinate sostanze pericolose

Disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze

per l'uomo e per l'ambiente

articolo 2 di 13 Finalità ed ambito di applicazione

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articolo 3 di 13 Valutazione dei progetti

sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progettidi

nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a

quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di

sicurezza antincendio.

L’eventuale aggravio apportato da una modifica all’impianto o costruzione puòessere valutato dal Comando Prov.le VVF competente per territorio o direttamente dal tecnico progettista

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie:

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articolo 3 di 13 Valutazione dei progetti

I progetti sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7

dell'articolo 2 ovvero ad oggi dalla documentazione prevista dal DM 4 maggio 1998

(temporaneamente) e in particolare:

• per la valutazione dei progetti allegato I

• per la richiesta del controllo di prevenzione incendi allegato II utilizzando la

mosulistica prevista dalla Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott.

72E.6

tempistica

Il Comando esamina i progetti entro trenta giorni (30 gg.)

in caso di richiesta di documentazione integrativa il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di presentazione della documentazione completa.

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articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi

Per attività di cui al d.P.R. 151/2011, l’istanza …. è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, PIN 2 2011 SCIA corredata dalla documentazione PIN 2.1 2011 Asseverazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento , ovvero la documentazione prevista dal DM 4 maggio 1998 (temporaneamente).

NO

ATTIVITA’ PRODUTTIVASI

ATTIVITA’ PRODUTTIVA

DIRETTAMENTE AL COMANDO COMPETENTE

TERRITORIALMENTE

DIRETTAMENTE AL

S.U.A.P.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. (allegato II dm 4-5-98)

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articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B

I controlli sono disposti anchecon metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

il Comando, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento dell'istanza effettua

controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni

previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei

requisiti di sicurezza antincendio.

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

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in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi

Ripristino delle carenze valutate non possibiliin 45 gg

il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti

Ripristino delle carenze valutate possibiliin 45 gg

il Comando ritorna per seconda verifica

in caso di esito positivo,

rilascia copia del verbale della visita tecnica

articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

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articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B

I controlli sono disposti anchecon metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

il Comando, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento dell'istanza effettua

controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni

previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei

requisiti di sicurezza antincendio.

Categoria C

elevato rischio

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in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle

attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi

Ripristino delle carenze valutate non possibiliin 45 gg

il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti

Ripristino delle carenze valutate possibiliin 45 gg

il Comando ritorna per seconda verifica

in caso di esito positivo, rilascia copia del

certificato di prevenzione incendi

articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi

Categoria C

elevato rischio

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L’obbligo di riavviare le procedure del presente articolo ricorre :

• Modifiche di lavorazione o di strutture;

• Nuova destinazione dei locali;

• Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti;

• Modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi

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articolo 5 di 13 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

6. Reti di trasporto e di distribuzione di gas

7. Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio

8. Oleodotti

64. Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele ecc

71. Aziende ed uffici con oltre 300 persone

72. biblioteche ed archivi, musei, gallerie ecc

77. Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

il titolare e' tenuto ad inviare al

Comando, una dichiarazione

attestante l'assenza di

variazioni alle condizioni di

sicurezza antincendio

corredata dalla

documentazione prevista dal

decreto di cui all'articolo 2,

comma 7 -DM 4 maggio 1998

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articolo 6 di 13 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Se l’attività di cui all’ allegato I non è soggettaalla

disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, e successive modificazioni Se l’attività di cui all’ allegato I è soggettaalla

disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, e successive modificazioni Gli enti e i privati responsabili hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio

effettuare verifiche di controllo ed interventi di

manutenzione secondo le cadenze temporali

nonché di assicurare una adeguata informazione sui

rischi di incendio connessi con la specifica attività,

sulle misure di prevenzione e protezione adottate,

sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere

di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di

incendio.

Registro dei controlli a cura dei responsabili

dell'attività

Il datore di lavoro è obbligato alla manutenzione dei

sistemi di protezione

Art 64 d.leg.vo 81/08 integrato dal d.leg.vo 106/09

Sanzione penale 2\4 mesi

Sanzione amministrativa 4.800 €

Registro dei controlli a cura del datore di lavoro.

Anche in formato elettronico

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articolo 7 di 13 deroghe

Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I,

presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole

tecniche di prevenzione incendi vigenti posso ricorrere alla deroga

tempistica

Il Comando esamina la deroga entro trenta giorni (30 gg.) e la trasmette alla Direzione Regionale competente

la Direzione Regionale competente si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni (60 gg.)

nb impossibile fornire deroghe su normative tecniche UNI, CEI, UNI CIG e similari e su d.leg.vo 81/08 e similari

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Prevede la facoltà, di richiedere al Comando l’esame preliminare ai fini del rilascio di un Nulla Osta di Fattibilità per i titolari delle attività di cui alle categorie:

articolo 8 di 13 nulla osta di fattibilità

L’utilizzo di questo strumento facoltativo, permette al progettista di ottenere con certezza (?)un successivo parere favorevole del Comando alla richiesta di valutazione del progetto

Entro 30gg. il Comando provvede alla risposta al N.O.F.Servizio a pagamento

Categoria C

elevato rischio

Categoria B

medio rischio

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Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere facoltativamente al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera per le categorie

articolo 9 di 13 Verifiche in corso d'opera

L’utilizzo di questo strumento facoltativo, permette al progettista di ottenere con certezza (?)un successivo parere favorevole al controllo di prevenzione incendi.

Entro (..?..) gg. il Comando effettua la verifica in corso d’operaServizio a pagamento

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Categoria A

basso rischio

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Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

articolo 10 di 13 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

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Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A

ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

160

articolo 10 di 13 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

SUAPimprenditore Altri ENTI

- ASL

- Vigili del fuoco

- Arpa

-Soprintendenza….

NON E’

PERMESSO

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Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998

articolo 11 di 13 Disposizioni transitorie e finali

Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto

del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 Ovvero

1.Esame progetto = NOF euro = 44,00 per ora prevista2. Sopralluogo = visita in corso d’opera euro = 48,00 per ora prevista

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento (scadenza 7 ottobre 2012).

decreto ministeriale 02 marzo 2012

Ovvero

Valutazione del progetto = nulla osta di fattibilità o NOF euro = 50,00 per ora prevista

Controllo di p.i. = visita in corso d’opera euro = 54,00 per ora prevista

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regolamento precedente

07

ottobre

2011

regolamento attuale

decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959,

n. 689

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37

decreto del Ministro dell‘Interno in data 16 febbraio 1982

Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998

Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (modificato)

decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 , n.

151

Circolare prot. nl 13061 del 06/10/2011 - Chiarimenti al DPR

151

circolare prot. n 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni alla

circolare prot n. 13061 del 06/10/ 2011

articolo 12 di 13 Abrogazioni

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articolo 13 di 13 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal

presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

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Sintesi fondamentale

Categoria A

basso rischio

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Procedimenti facoltativi

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 7 deroga

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Art. 9 verifica in

corso d’opera

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

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Sintesi fondamentale

Categoria B

medio rischio

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Procedimenti facoltativi

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 7 deroga

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Art. 9 verifica in

corso d’opera

Art. 8 N.O.F.

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

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Sintesi fondamentale

Categoria C

Rischio elevato

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Procedimenti facoltativi

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 7 deroga

Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico

di conformitàantincendio

Art. 9 verifica in

corso d’opera

Art. 8 N.O.F.

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

Art. 3 Valutazione dei progetti

Art. 4 Controlli di prevenzione

incendi

Art. 5 Attestazione di

rinnovo periodico di conformitàantincendio

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Modulistica di Prevenzione Incendi

Verifiche in corso d'opera: Richiesta di Verifica in corso d'opera mod. PIN 2 bis - 2011 Verifiche in corso d’opera

Rinnovo periodico di conformità antincendio: Attestato di rinnovo periodico mod. PIN 3 - 2011 RINNOVO PERIODICOAsseverazione per rinnovo periodico mod. PIN3.1 -2011 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:S.C.I.A. mod. PIN 2 – 2011 SCIAAsseverazione per S.C.I.A. mod. PIN 2.1 – 2011 ASSEVERAZIONE

Valutazione dei progetti Richiesta di esame del Progetto mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO

Nulla Osta di Fattibilità: Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità mod. PIN 1bis – 2011 N.O.F

Domanda di deroga: Richiesta di Deroga mod. PIN 4 – 2011 DEROGA

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1 agosto 2011 , n. 151

ALLEGATO I

Page 41: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 1, 9, 10, 11 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 1 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono e/o

impiegano gas

infiammabili e/o

comburenti con

quantità globali in

ciclo superiori a 25

Nmc/h.tutte

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Il comburente più comune è l'ossigenodell'aria, ma anche altre sostanze possono comportarsi da comburenti tra i quali nitriti , nitrati, cloro (clorati e perclorati), fluoro, ozono, permanganati, perossidi, ossidi,idrogeno.

Normal Metro cubo Nm3

Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C.

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ex attività n° 2 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 2 del d.P.R. 151/2011

Impianti di

compressione o di

decompressione dei gas

infiammabili e/o

comburenti con

potenzialità superiore a

50 Nmc/h, con

esclusione dei sistemi

di riduzione del gas

naturale inseriti nelle

reti di distribuzione con

pressione di esercizio

non superiore a 0,5

MPa

tutti gli altri casi

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa (fino 24 bar)

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Escluse quindi i sistemi inseriti nelle condotte di VI e VII specie come indicato nel d.m. S.E. 17/04/2008

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ex attività n° 3 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 3 A del d.P.R. 151/2011

Impianti di

riempimento, depositi,

rivendite di gas

infiammabili in

recipienti mobili:

a) compressi con

capacità geometrica

complessiva superiore

o uguale a 0,75 mc:

Impianti di riempimento, depositi

oltre 10 mc

rivendite, depositi fino a 10 mc

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Recipiente mobile o bombola definizione da ADR 2005 (per gas compressi) : recipiente metallico in pressione, di capacità geometrica non superiore a 150 litri, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di gas.

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ex attività n° 3 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 3 B del d.P.R. 151/2011

Impianti di

riempimento, depositi,

rivendite di gas

infiammabili in

recipienti mobili:

b) disciolti o liquefatti

per quantitativi in

massa complessivi

superiori o uguali a

75 kg.

Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

• rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg

• depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg

depositi di GPL fino a 300 kgCategoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Recipiente mobile o bidonedefinizione da UNI 7131 (per GPL): recipiente metallico in pressione, di capacità geometrica non superiore a 150 litri, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di gas.

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ex attività n° 4 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 4 A del d.P.R. 151/2011

Depositi di gas

infiammabili in

serbatoi fissi:

a) compressiper

capacità geometrica

complessiva

superiore o uguale a

0,75 mc:

oltre i 2 mc

fino a 2 mc

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 4 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 4 B del d.P.R. 151/2011

Depositi di gas

infiammabili in

serbatoi fissi:

b) disciolti o

liquefatti per

capacità geometrica

complessiva

superiore o uguale a

0,3 mc

� Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc

� Depositi di GPL oltre i 13 mc

� Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc

� Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc

Depositi di GPL fino a 5 mc Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 5 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 5 del d.P.R. 151/2011

Depositi di gas

comburenti

compressi e/o

liquefatti in serbatoi

fissi e/o recipienti

mobili per capacità

geometrica

complessiva superiore

o uguale a 3 mc:

oltre i 10 mc

fino a 10 mc

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 6 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 6 del d.P.R. 151/2011

Reti di trasporto e di

distribuzione di gas

infiammabili,

compresi quelli di

origine petrolifera o

chimica, con

esclusione delle reti di

distribuzione e dei

relativi impianti con

pressione di esercizio

non superiore a

0,5 MPa

oltre 2,4 MPa

fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Escluse le condotte di VI e VII specie come indicato nel d.m. S.E. 17/04/2008

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ex attività n° 96 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 7 del d.P.R. 151/2011

Centrali di produzione di

idrocarburi liquidi e

gassosi e di stoccaggio

sotterraneo di gas

naturale, piattaforme

fisse e strutture fisse

assimilabili, di

perforazione e/o

produzione di

idrocarburi di cui al

d.P.R. 24 maggio 1979,

n. 886 ed al d.lgs. 25

nov 1996, n. 624

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"

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ex attività n° 97 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 8 del d.P.R. 151/2011

Oleodotti con

diametro superiore a

100 mm

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 8 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 9 del d.P.R. 151/2011

Officine e laboratori

con saldatura e taglio

dei metalli utilizzanti

gas infiammabili e/o

comburenti, con oltre

5 addetti alla

mansione specifica

di saldatura o taglio.

oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio si intendono i lavoratori esclusivamente incaricati alla mansione di taglio e saldatura e non altri

Page 52: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 12, 13, 19 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 10 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed impianti

ove si producono e/o

impiegano, liquidi

infiammabili e/o

combustibili con punto di

infiammabilità fino a

125 °C, con quantitativi

globali in ciclo e/o in

deposito superiori a 1 mc

oltre 50 mc

fino a 50 mc

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

C2 - liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°COli lubrificanti

Categoria C

C1 - liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C

Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili Categoria C

Liquidi combustibili

liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C

Alcool etilico,alcol metilico, cherosene, acqua ragiaCategoria BLiquidi infiammabili

liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C Benzine, petroli greggi, etere

Categoria ALiquidi molto infiammabili

Page 53: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 14 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 11 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed impianti

per la preparazione di

oli lubrificanti, oli

diatermici e simili, con

punto di infiammabilità

superiore a 125 °C, con

quantitativi globali in

ciclo e/o in deposito

superiori a 5 mc

oltre 100 mc

fino a 100 mc

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

C2 - liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°COli lubrificanti

Categoria C

C1 - liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C

Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili Categoria C

Liquidi combustibili

liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C

Alcool etilico,alcol metilico, cherosene, acqua ragiaCategoria BLiquidi infiammabili

liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C Benzine, petroli greggi, etere

Categoria ALiquidi molto infiammabili

Page 54: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 15, 16, 17 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 12 del d.P.R. 151/2011

Depositi e/o

rivendite di liquidi

infiammabili e/o

combustibili e/o oli

lubrificanti,

diatermici, di

qualsiasi

derivazione, di

capacità geometrica

complessiva

superiore a 1 mc

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacitàgeometrica complessiva superiore a

50 mc

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacitàgeometrica complessiva compresa da 1 mc a 50 mc, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A

liquidi con punto di infiammabilitàsuperiore a 65 °C per capacitàgeometrica complessiva compresa da 1mc a 9 mc.

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per stabilire il punto di infiammabilità di un liquido infiammabile o combustibile consultare sempre la scheda tecnica dello stesso.

Un fusto o barrelè un contenitore cilindrico usato per trasportare materiali solidi o liquidi all'ingrosso. Esistono varie tipologie ma

quello più commercialmente usato è da 218 lt (55 galloni) a differenza del barile (bbl) o drumche è un‘ unità di misura di volume

tradizionalmente utilizzata per la misura degli idrocarburi liquidi = 159 lt (42 galloni)

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ex attività n° 7, 18 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 13 A del d.P.R. 151/2011

Impianti fissi di

distribuzione

carburanti per

l’autotrazione, la

nautica e

l’aeronautica;

contenitori

distributori

rimovibili di

carburanti liquidi.

a) Impianti di

distribuzione

carburanti liquidi

tutti gli altri

Solo liquidi combustibili

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc con punto di infiammabilitàsuperiore a 65 °C

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per stabilire il punto di infiammabilità di un liquido infiammabile o combustibile consultare sempre la scheda tecnica dello stesso.

Page 56: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 7, 18 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 13 B del d.P.R. 151/2011

Impianti fissi di

distribuzione

carburanti per

l’autotrazione, la

nautica e

l’aeronautica;

contenitori

distributori

rimovibili di

carburanti liquidi.

b) Impianti fissi di

distribuzione

carburanti gassosi e

di tipo misto (liquidi

e gassosi)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Gas per autotrazione più diffusi sono il GPL, metano e idrogeno.

Page 57: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 21 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 14 del d.P.R. 151/2011

Officine o

laboratori per la

verniciatura con

vernici

infiammabili e/o

combustibili con

oltre 5 addetti. oltre 25 addetti

fino a 25 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per addetto si intende il lavoratore generico che pur non rientrando nella specifica definizione di “addetto alla specifica mansione” è sottoposto ai medesimi rischi dovuti dalle lavorazioni, in quanto opera nel medesimo ambiente lavorativo.

Page 58: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 22 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 15 del d.P.R. 151/2011

Depositi e/o

rivendite di alcoli

con concentrazione

superiore al 60%

in volume di

capacità

geometrica

superiore a 1 mc

Oltre 50 mc

oltre 10 mc e fino a 50 mc

fino a 10 mc Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Gli alcoli sono composti organici utilizzati per una moltitudine di lavorazioni industriali, ospedaliere e domestiche. Ad esempio il metanolo (ALCOL ETILICO) è utilizzato come solvente, reagente in processi industriali, combustibile, diluente e in ambito alimentare

Page 59: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 23 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 16 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti di

estrazione con

solventi

infiammabili e

raffinazione di oli e

grassi vegetali ed

animali, con

quantitativi globali

di solventi in ciclo

e/o in deposito

superiori a 0,5 mc

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

I solventi più utilizzati in ambiente industriale sono i terpeni, alcoli e

chetoni, esteri, idrossieteri, n-propilbromuro, solventi isoparaffinici,

solventi clorurati, alcossi-propanoli

Page 60: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 24 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 17 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono, impiegano

o detengono sostanze

esplodenti classificate

come tali dal

regolamento di

esecuzione del testo

unico delle leggi di

pubblica sicurezza

approvato con regio

decreto 6 maggio

1940, n. 635, e

successive

modificazioni ed

integrazioni.

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Classificazione prodotti esplosivi:

1A - polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;

2A - dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

3A - detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;

4A - artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;

5A - munizioni di sicurezza e giocattoli pirici .

Page 61: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 25 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 18 del d.P.R. 151/2011

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnicideclassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, (5 qli.) comprensivi degli imballaggi.

Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici classificati in “libera vendita”

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 62: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 26 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 19 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono,

impiegano o

detengono sostanze

instabili che

possono dar luogo

da sole a reazioni

pericolose in

presenza o non di

catalizzatori ivi

compresi i perossidi

organici

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Alcuni comburenti sono sostanze chimiche altamente instabili, che possono dar luogo ad ossidazioni violente. Oltre a favorire esse stesse la combustione, la loro riduzione può provocare la formazione didiossigeno (O2) che alimenta a sua volta la combustione. A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica.

Page 63: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 27 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 20 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono,

impiegano o

detengono:

nitrati di ammonio

metalli alcalini

metalli alcalino-

terrosi

nitrato di piombo

perossidi inorganici

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 64: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 28 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 21 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono,

impiegano o

detengono sostanze

soggette

all’accensione

spontanea e/o

sostanze che a

contatto con l’acqua

sviluppano gas

infiammabili.

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 65: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 29 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 22 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

produce acqua

ossigenata con

concentrazione

superiore al 60% di

perossido di

idrogeno

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 66: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 31 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 23 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

produce, impiega

e/o detiene fosforo

e/o sesquisolfuro di

fosforo tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Il principale uso industriale del fosforo è nella produzione di fertilizzanti. È impiegato anche nella produzione di esplosivi, fiammiferi, fuochi artificiali, pesticidi, dentifrici e detergenti

Page 67: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 32, 33 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 24 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti per la

macinazione e la

raffinazione dello

zolfo;

Depositi di zolfo con

potenzialità superiore

a 10.000 kg (100 q.li)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Lo zolfo si usa in molti processi industriali, di cui il più importante è la produzione di acido solforico (H2SO4) per batterie e detergenti; anche per la produzione di acido solforoso (H2SO3); altri sono la produzione di polvere da sparoe la vulcanizzazionedella gomma. Si usa anche come fungicida e nella manifattura di fertilizzantefosfatico. I solfiti vengono usati per sbiancare la carta e come conservanti nella frutta secca; altri usi sono nelle teste dei fiammiferie nei fuochi d'artificio; il tiosolfato di sodio o di ammoniosi usa in fotografia come fissante per pellicole o stampe fotografiche. La cosiddetta "magnesia", un solfato idrato di magnesio, si usa come lassativo, come esfolianteo nel giardinaggio come concime specifico per suoli carenti di magnesio.

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ex attività n° 30 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 25 del d.P.R. 151/2011

Fabbriche di

fiammiferi;

Depositidi

fiammiferi con

quantitativi in

massa superiori a

500 kg (5 q.li)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 34 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 26 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

produce, impiega o

detienemagnesio,

elektron e altre leghe

ad alto tenore di

magnesio tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

L'Elektron è una lega ultraleggera formata da magnesio, alluminio,zinco e rame; un marchio

registrato della Magnesium Elektron Limited, utilizzato prevalentemente in aeronautica. L'Elektron

viene utilizzato anche in linee ferroviarie e per cavi di trasporto ad alta tensione.

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ex attività n° 35 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 27 del d.P.R. 151/2011

Mulini per cereali ed

altre macinazioni con

potenzialità giornaliera

superiore a 20.000 kg;

(200 qli.)

Depositi di cereali e di

altre macinazioni con

quantitativi in massa

superiori a 50.000 kg

(500 qli.)

� Mulini per cereali ed altre macinazioni;

� Depositi oltre 100.000 kg (1000qli.)

Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg (1000 qli.)

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per cereali si intende il nome generico che raggruppa le piante erbacee con frutti da cui si può trarre farina. Quelli più importanti sono, mais (zea-mais, granturco), sorgo (saggina, durra) e molte piante foraggere, grano (frumento), avena, riso, orzo, segale, tef o teff , grano saraceno,amaranto, biade e quinoa

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ex attività n° 36 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 28 del d.P.R. 151/2011

Impianti per

l'essiccazione di

cereali e di vegetali in

generecon depositi di

prodotto essiccato con

quantitativi in massa

superiori a 50.000 kg

(500 qli.)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Il termine non è una voce di classificazione botanica, ma il nome generico che raggruppa le piante erbacee con frutti da cui si può trarre farina. Quelli più importanti sono, mais (zea-mais, granturco), sorgo (saggina, durra) e molte piante foraggere, grano (frumento), avena, riso, orzo, segale, tef o teff , grano saraceno,amaranto, biade e quinoa

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ex attività n° 37 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 29 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ove

si producono

surrogati del

caffè tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Come surrogati del caffè si usano prodotti ottenuti per torrefazione da radici vegetali, come per esempio cicoria, melassa di zuccherifici, ghiande, orzo, fichi segale e avena. Oggigiorno sono di scarso consumo, fatta eccezione del caffè di orzo

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ex attività n° 38 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 30 del d.P.R. 151/2011

Zuccherifici e

raffinerie dello

zucchero

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 39, 40 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 31 del d.P.R. 151/2011

Pastifici e/o

riserie con

produzione

giornaliera

superiore a

50.000 kg

(500 qli.)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 41 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 32 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

lavora e/o detiene

foglia di tabacco con

processi di

essiccazione con

oltre 100 addetti o

con quantitativi

globali in ciclo e/o

in deposito superiori

a 50.000 kg (500

qli.)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 42 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 33 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed impianti

per la produzione della

carta e dei cartoni e di

allestimento di prodotti

cartotecnici in genere

con oltre 25 addetti

o con materiale in

lavorazione e/o in

deposito superiore a

50.000 kg (500 qli.)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 43 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 34 del d.P.R. 151/2011

Depositi di carta, cartoni

e prodotti cartotecnici,

archivi di materiale

cartaceo, biblioteche,

depositi per la cernita

della carta usata, di

stracci di cascami e di

fibre tessili per

l'industria della carta,

con quantitativi

in massa superiori a

5.000 kg. (50 qli.)

oltre 50.000 kg

fino a 50.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 44,45 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 35 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti, impianti,

depositi ove si

producono, impiegano

e/o detengono carte

fotografiche,

calcografiche,

eliografiche e

cianografiche, pellicole

cinematografiche,

radiografiche e

fotografiche con

materiale in lavorazione

e/o in deposito superiore

a 5.000 kg

oltre 20.000 kg

fino a 20.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 46 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 36 del d.P.R. 151/2011

Depositi di legnami da

costruzione e da

lavorazione, di legna da

ardere, di paglia, di

fieno, di canne, di

fascine, di carbone

vegetale e minerale, di

carbonella, di sughero e

di altri prodotti affini

con quantitativi in

massa superiori a 50.000

kg (500 q.li)

con esclusione dei

depositi all’aperto con

distanze di sicurezza

esternesuperiori a

100 m

oltre 500.000 kg

fino a 500.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Distanza di sicurezza esterna - Valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro, in pianta di ciascun elemento pericoloso di un attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività stessa o di altre opere pubbliche o private

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ex attività n° 47 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 37 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti e

laboratori per la

lavorazione del legno

con materiale in

lavorazione e/o in

deposito superiore a

5.000 kg (50 qli.) oltre 50.000 kg

fino a 50.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 48 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 38 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono, lavorano

e/o detengono fibre

tessili e tessuti

naturali e artificiali,

tele cerate, linoleum e

altri prodotti affini,

con quantitativi in

massa superiori a

5.000 kg (50 qli.)

oltre 10.000 kg

fino a 10.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 49 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 39 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti per la

produzione di arredi,

di abbigliamento,

della lavorazione

della pelle e

calzaturifici, con oltre

25 addetti. tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 50 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 40 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed impianti

per la preparazione del

crine vegetale, della

trebbia e simili,

lavorazione della paglia,

dello sparto e simili,

lavorazione del sughero,

con quantitativi in

massa in lavorazione o

in deposito superiori a

5.000 kg (50 qli.)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 84: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 51 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 41 del d.P.R. 151/2011

Teatri e studi per

le riprese

cinematografiche e

televisive

oltre 100 persone presenti

oltre 25 e fino a 100 persone presenti

fino a 25 persone presenti Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 85: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 53 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 42 del d.P.R. 151/2011

Laboratori per la

realizzazione di

attrezzerie e

scenografie,

compresi i relativi

depositi, di

superficie

complessiva

superiore a 200 m2

oltre 2.000 m2

fino a 2.000 m2

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 86: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 54, 55, 56 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 43 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed impianti

per la produzione,

lavorazione e

rigenerazione della

gomma e/o laboratori di

vulcanizzazione di

oggetti di gomma, con

quantitativi in massa

superiori a 5.000 kg;

depositi di prodotti della

gomma, pneumatici e

simili, con quantitativi

in massa superiori a

10.000 kg (100 qli.)

Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;

Depositi oltre 50.000 kg

Depositi fino a 50.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 87: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 57, 58 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 44 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti,

impianti, depositi

ove si producono,

lavorano e/o

detengono materie

plastiche, con

quantitativi in

massa superiori a

5.000 kg (50 qli.);

• Stabilimenti ed impianti

• Depositi oltre 50.000 kg

Depositi fino a 50.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 88: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 59 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 45 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono e

lavorano resine

sintetiche e naturali,

fitofarmaci,

coloranti organici e

intermedi e prodotti

farmaceutici con

l'impiego di solventi

ed altri prodotti

infiammabili

Oltre 25 addetti

fino a 25 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 89: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 60 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 46 del d.P.R. 151/2011

Depositi di

fitofarmaci e/o di

concimi chimici a

base di nitrati e/o

fosfati con

quantitativi in

massa superiori a

50.000 kg (500 qli.)

oltre 100.000 kg

fino a 100.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 90: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 61, 62 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 47 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti per la

fabbricazione di cavi e

conduttori elettrici

isolati, con quantitativi

in massa in

lavorazione e/o in

deposito superiori a

10.000 kg;

depositi e/o rivendite

di cavi elettrici isolati

con quantitativi in

massa superiori a

10.000 kg.

oltre 100.000 kg

fino a 100.000 kg

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 91: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 63 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 48 del d.P.R. 151/2011

Centrali

termoelettriche

macchine elettriche

fisse con presenza di

liquidi isolanti

combustibili in

quantitativi superiori a

1 mc Centrali termoelettriche

Macchine elettriche

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per macchine elettrichesi intendono dispositivi atti a convertire energia elettrica in energia meccanica, energia meccanica in energia elettrica o a modificare le forme dell'energia elettrica.

Si annovera in tale ultimo caso il trasformatore, che è una macchina magnetica, statica (senza parti mobili), volta a modificare i parametri dell'energia elettrica, nella forma particolare di corrente alternata.

Page 92: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 64 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 49 del d.P.R. 151/2011

Gruppi per la

produzione di

energia elettrica

sussidiaria con

motori endotermici

impianti di

cogenerazione

entrambi di potenza

complessiva

superiore a 25 kW.

oltre 700 kW

oltre 350 kWe fino a 700 kW

fino a 350 kW Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

L’impianto di cogenerazioneprevede l'estrazione di energia meccanica che viene trasformata in corrente elettrica o in calore utilizzabile per riscaldamento umano o calore per processi produttivi.

Page 93: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 65 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 50 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono lampade

elettriche e simili,

pile ed accumulatori

elettrici e simili,

con oltre 5 addetti Oltre 25 addetti

fino a 25 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 94: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 66, 67 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 51 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;

attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti,

ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.

• oltre 25 addetti.

• laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti

• fino a 25 addetti.

• laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Con i termini "a caldo" e "a freddo" non si indicano le temperature assolute dei metalli lavorati, ma si attribuisce semplicemente un valore (che è il rapporto tra la temperatura a cui si sta effettuando la lavorazione, e la temperatura di fusione del metallo considerato) allo stato in cui si trova quel metallo, e in particolare la vicinanza con la sua temperatura di fusione. Se questo rapporto è inferiore a 0,3 la lavorazione viene detta "a freddo",se è maggiore di 0,6 viene detta "a caldo"; se il rapporto ha valori intermedi si dice lavorazione "a tiepido".

Ad esempio, fino a 200°C l'acciaio è lavorato a freddo, mentre lavorare il piombo a 25°C (temperatura ambiente) significa lavorarlo a caldo.

Page 95: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 68, 69, 70, 71 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 52 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti, con oltre

5 addetti, per la

costruzione di

aeromobili, veicoli a

motore, materiale

rotabile ferroviario e

tramviario, carrozzerie

e rimorchi per

autoveicoli.

Cantieri navali con

oltre 5 addetti

Oltre 25 addetti

fino a 25 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 96: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 13 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 53 del d.P.R. 151/2011

Officine per la

riparazione di:

veicoli a motore,

rimorchi per

autoveicoli e

carrozzerie, di

superficie coperta

superiore a 300 mq;

materiale rotabile

ferroviario, tramviario

e di aeromobili, di

superficie coperta

superiore a 1.000 mq;

•officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie oltre 1.000 mq;

•officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie oltre 2.000 mq;

•officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 mq;

•officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 mq;

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 97: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 72 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 54 del d.P.R. 151/2011

Officine meccaniche

per lavorazioni a

freddo con oltre 25

addetti. Oltre 50 addetti

fino a 50 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Con i termini "a caldo" e "a freddo" non si indicano le temperature assolute dei metalli lavorati, ma si attribuisce semplicemente un valore (che è il rapporto tra la temperatura a cui si sta effettuando la lavorazione, e la temperatura di fusione del metallo considerato) allo stato in cui si trova quel metallo, e in particolare la vicinanza con la sua temperatura di fusione. Se questo rapporto è inferiore a 0,3 la lavorazione viene detta "a freddo",se è maggiore di 0,6 viene detta "a caldo"; se il rapporto ha valori intermedi si dice lavorazione "a tiepido".

Ad esempio, fino a 200°C l'acciaio è lavorato a freddo, mentre lavorare il piombo a 25°C (temperatura ambiente) significa lavorarlo a caldo.

Page 98: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

nuovaattivitàn° 55 del d.P.R. 151/2011

Attività di

demolizioni di

veicoli e simili con

relativi depositi, di

superficiesuperiore

a 3.000 mq Oltre 5.000 mq

fino a 5.000 mq

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

la superficie è quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme degli spazi all'aperto e al coperto.

Page 99: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 73 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 56 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti ed

impianti ove si

producono laterizi,

maioliche,

porcellane e simili

con oltre 25 addetti Oltre 50 addetti

fino a 50 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 100: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 74 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 57 del d.P.R. 151/2011

Cementifici con

oltre 25 addetti

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 75 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 58 del d.P.R. 151/2011

Pratiche di cui al

decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230 e

s.m.i. soggette a

provvedimenti

autorizzativi (art. 27

del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 230

ed art. 13 legge 31

dicembre 1962, n.

1860).

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 L. n. 1860/62

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 d.lgs. 230/95 s.m.i

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Capo VI d.lgs. 230/95 e smi . Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivitàcomportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchè l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

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ex attività n° 77 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 59 del d.P.R. 151/2011

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230)

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 78 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 60 del d.P.R. 151/2011

Impianti di deposito

delle materie

nucleari ed attività

assoggettate agli

articoli 33 e 52 del

decreto legislativo

17 marzo 1995, n.

230 e s.m.i, con

esclusione dei

depositi in corso di

spedizione.

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 79 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 61 del d.P.R. 151/2011

Impianti nei quali

siano detenuti

combustibili

nucleari o prodotti o

residui radioattivi

[art. 1, lett. b) della

legge 31 dic 1962,

n. 1860] tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

b) gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di

combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di

materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano

detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi

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ex attività n° 80 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 62 del d.P.R. 151/2011

Impianti relativi all'impiego

pacifico dell'energia nucleare

ed attività che comportano

pericoli di radiazioni

ionizzanti derivanti dal

predetto impiego:

- impianti nucleari; - reattori

nucleari, eccettuati quelli che

facciano parte di un mezzo di

trasporto; - impianti per la

preparazione o fabbricazione

delle materie nucleari; -

impianti per la separazione

degli isotopi; - impianti per il

trattamento dei combustibili

nucleari irradianti; - attività

di cui agli articoli 36 e 51 del

d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230

e s.m.i.

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 63 del d.P.R. 151/2011

Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito

Oltre 5.000 mq

fino a 5.000 mq

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 64 del d.P.R. 151/2011

Centri informatici di

elaborazione e/o

archiviazione dati

con oltre 25 addetti

Oltre 50 addetti

fino a 50 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 83 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 65 del d.P.R. 151/2011

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq .

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

oltre 200 persone

fino a 200 persone

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 84 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 66 del d.P.R. 151/2011

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere,studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

oltre 100 posti letto

• Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;

• Strutture Turistico ricettive nell’aria Aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

fino a 50 posti letto Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 85 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 67 del d.P.R. 151/2011

Scuole di ogni

ordine, grado e tipo,

collegi, accademie

con oltre 100

persone presenti;

Asili nido con oltre

30 persone

presenti.

oltre 300 persone

• Oltre 150 e fino a 300 persone;

• Asili nido

fino a 150 persone Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 86 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 68 del d.P.R. 151/2011

Strutture sanitarie che

erogano prestazioni in

regime di ricovero

ospedaliero e/o

residenziale a ciclo

continuativo e/o diurno,

case di riposo per anziani

con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che

erogano prestazioni di

assistenza specialistica in

regime ambulatoriale, ivi

comprese quelle

riabilitative, di

diagnostica strumentale e

di laboratorio, di

superficie complessiva

superiore a 500 mq

oltre 100 posti letto

• da 50 a 100 posti letto

• Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mq

• fino a 50 posti letto

• Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mq

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 112: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 87 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 69 del d.P.R. 151/2011

Locali adibiti ad

esposizione e/o vendita

all'ingrosso o al dettaglio,

fiere e quartieri fieristici,

con superficie lorda

superiore a 400 mq

comprensiva dei servizi e

depositi.

Sono escluse le

manifestazioni temporanee,

di qualsiasi genere, che si

effettuano in locali o luoghi

aperti al pubblico.

oltre 1.500 mq

da 600 a 1.500 mq

fino a 600 mqCategoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Page 113: Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione

ex attività n° 88 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 70 del d.P.R. 151/2011

Locali adibiti a

depositi di superficie

lorda superiore a 1000

mq con quantitativi di

merci e materiali

combustibili superiori

complessivamente a

5.000 kg

oltre 3.000 mq

fino a 3.000 mq

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Nello stabilire il quantitativo di merci e materiali combustibili deve essere tenuto conto dei materiali utilizzati per l’imballaggio delle merci stesse e altri materiali combustibili (es. pallet, scaffalature, tavoli, arredi, cancelleria ecc) detenuti nel compartimento adibito a deposito.

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ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 71 del d.P.R. 151/2011

Aziende ed uffici con

oltre 300 persone

presenti

oltre 801 persone

da 501 a 800 persone

fino a 500 personeCategoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Sul calcolo teorico delle “persone presenti” deve essere tenuto conto anche del personale non stabilmente impiegato su base quotidiana ovvero, fornitori, clienti, manutentori ecc.

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ex attività n° 90 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 72 del d.P.R. 151/2011

Edifici sottoposti a

tutela ai sensi del

d.lgs. 22 gennaio

2004, n. 42, aperti al

pubblico, destinati a

contenere biblioteche

ed archivi, musei,

gallerie, esposizioni e

mostre, nonché

qualsiasi altra attività

contenuta nel presente

Allegato.

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6

luglio 2002, n. 137“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio

2004 - Supplemento Ordinario n. 28

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nuovaattivitàn° 73 del d.P.R. 151/2011

Edifici e/o complessi

edilizi a uso terziario e/o

industriale caratterizzati

da promiscuità

strutturale e/o dei

sistemi delle vie di

esodo e/o impiantistica

con presenza di persone

superiore a 300 unità,

ovvero di superficie

complessiva superiore a

5.000 mq,

indipendentemente dal

numero di attività

costituenti e dalla

relativa diversa

titolarità.

oltre 500 unità

ovvero

oltre 6.000 mq

fino a 500 unità

ovvero

fino a 6.000 mq

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Si considera promiscua una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità; La promiscuità impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti, ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.

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ex attività n° 91 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 74 del d.P.R. 151/2011

Impianti per la

produzione di calore

alimentati a

combustibile solido,

liquido o gassoso con

potenzialità superiore a

116 kW oltre 700 kW

oltre 350 kWe fino a 700 kW

fino a 350 kW Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 92 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 75 del d.P.R. 151/2011

Autorimesse pubbliche e

private, parcheggi

pluriplano e

meccanizzati di

superficie complessiva

copertasuperiore a

300 mq;

Locali adibiti al ricovero

di natanti ed aeromobili

di superficie superiore a

500 mq;

Depositi di mezzi

rotabili (treni, tram ecc.)

di superficie coperta

superiore a 1.000 mq .

• Autorimesse oltre 3000 mq;

• Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq;

• Depositi di mezzi rotabili;

• Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq;

• ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq

Autorimesse fino a 1.000 mq Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 93 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 76 del d.P.R. 151/2011

Tipografie, litografie,

stampa in offset ed

attività similari con

oltre 5 addetti. oltre 50 addetti

fino a 50 addetti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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ex attività n° 94 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 77 del d.P.R. 151/2011

Edifici destinati ad

uso civile conaltezza

antincendio

superiore a 24 m. oltre 54 m

oltre 32 m e fino a 54 m

fino a 32 m Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per altezza antincendio (Decreto Ministeriale 30 novembre 1983) si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

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nuovaattivitàn° 78 del d.P.R. 151/2011

Aerostazioni,

stazioni ferroviarie,

stazioni marittime,

con superficie

coperta accessibile

al pubblico

superiore a 5.000

mq;

metropolitane in

tutto o in parte

sotterranee.

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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nuovaattivitàn° 79 del d.P.R. 151/2011

Interporti con

superficie superiore

a 20.000 mq

tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

Per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.

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nuovaattivitàn° 80 del d.P.R. 151/2011

Gallerie stradali di

lunghezza superiore

a 500 m

Gallerie ferroviarie

superiori a 2000 m tutti

Categoria A

basso rischio

Categoria B

medio rischio

Categoria C

elevato rischio

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