Ministero dell’ Ministero dell’’’InternoInterno · 2. Nell'ambito di applicazione del...
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Ministero dellMinistero dellMinistero dellMinistero dell’’’’InternoInternoInternoInternoDipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO
IL NUOVO REGOLAMENTO DI
PREVENZIONE INCENDI Sondrio 31 marzo 2012
Ispettore Antincendi Esperto
Perito Industriale
Stefano Felicioni
a proposito della sicurezza nei luoghi di lavoro……FTSE MIB - Financial TimesStock Exchange
Indice MF su luoghi di lavoro
2009
Legge 122/10 disciplina la SegnalazioneLegge 122/10 disciplina la Segnalazione
Certificata di Inizio AttivitCertificata di Inizio Attivitàà. . 2010
Semplificazione dei procedimenti di Semplificazione dei procedimenti di prevenzione, in applicazione del decreto prevenzione, in applicazione del decreto ««taglia oneritaglia oneri»» ((gplgpl))
Viene attivata la prevenzione incendi onViene attivata la prevenzione incendi on--lineline2007
La facilitazione e la semplificazione per le imprese e cittadiniè un concetto che viene introdotto già negli anni ’90. Infatti prima del 1 agosto 2011 si evidenziano i primi segnali incontrovertibili
Arriva la SCIA (2010)
nel seguente quadro normativo attuale
Nb. sempre a proposito della facilitazione dal 7 ago 1990 al 14 nov2011 la legge 241\1990 è stata modificata 118 volte
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Sulla scorta del nuovo impianto normativo creatosi , viene la necessità di predisporre un nuovo “Regolamento” che
semplifichi la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 agosto 2011Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2011
regolamento precedente
07
ottobre
2011
regolamento attuale
decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959,
n. 689
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37
decreto del Ministro dell‘Interno in data 16 febbraio 1982
Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998
Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6
Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998
Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (modificato)
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 , n.
151
Circolare prot. nl 13061 del 06/10/2011 - Chiarimenti al DPR
151
circolare prot. n 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni alla
circolare prot n. 13061 del 06/10/ 2011
INNOVAZIONI
l’ introduzione della S.C.I.A. ha l’esigenza di semplificare e snellire le procedure di prevenzione incendi
la S.C.I.A. deve ovviamente garantire e tutelare la pubblica incolumità
garantire l’applicazione uniforme dei criteri di prevenzione incendi a tutela della sicurezza della vita umana.
INNOVAZIONI
introduzione del “Principio di proporzionalità”che ha permesso di distinguere le attivitàsottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A-B-C, assoggettate ad una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di regole tecniche ed alla esigenza di tutela della pubblica incolumità.
INNOVAZIONI
L’azione amministrativa viene resa più snella e veloce;
OBIETTIVI
L’opera di controllo dei Comandi Provinciali dei VV.F. è piùefficace in quanto le verifiche tecniche vengono concentrate sulle attività a rischio di incendio più elevato ovvero categoria C per Comandi metropolitani
articolo 1 di 13 definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale vigili del fuoco;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi;
d) SCIA: vedi dopo
e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,
comunque coinvolte nel procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendionei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano
in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumitàdella vita e dei beni ed in relazione alle
esigenze tecniche di sicurezza
definizioni
Cosa significa S.C.I.A.?
Segnalazione Certificata di Inizio Attivitàla cui ricevuta costituisce titolo autorizzativo
all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio (SCIA ai fini della prevenzione incendi
in quanto la stessa deve essere prodotta per tutte attività ricadenti nell’allegato I del D.P.R.
Produttive e non);
Il titolare dell’attività con la SCIA segnala l’inizio della propria attività sotto la propria
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, ai sensi :
• dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445
• degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale
• dell’art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n° 241 e s.m.i.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.
definizioni
Cosa significa ASSEVERAZIONE?
in ambito giuridico per asseverazione si intende, sostenere o asserire con fermezza,
impegnarsi a fondo nel garantire la verità o la convivenza di un affermazione.
Quindi il tecnico quando Assevera la conformità dell’opera o impianto alle pertinenti
regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando
Provinciale VV.F. è consapevole di assumere la qualità di persona esercente di un
servizio di pubblica necessità ai sensi:
degli artt. 359 e 481 del codice penale
e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci
e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale
e dell’art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L.
30/7/2010 n. 122
definizioni
Cosa significa ATTIVITA’ PRODUTTIVA ?
Il d.P.R. n. 447/1998 disciplina gli interventi relativi agli impianti di produzione di beni e
servizi. In tal senso, il regolamento sembraprincipalmente rivolto agli impianti destinati
allo svolgimento di attività imprenditorialiche rientrano, quindi, nella forma giuridica
dell’ impresa, sia individuale che societaria, di cui all'art. 2082 del codice civile.
Ministero delle Attività Produttive Decreto 18 aprile 2005
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
Att. 74 c.t. a servizio di 5 appartamenti
Att. 74 c.t. a servizio di un’att. 69 esposizione e vendita
NO ATTIVITA’ PRODUTTIVA
SI ATTIVITA’ PRODUTTIVA inserita come impianto tale da
assicurare lo svolgimento dell’attivitàimprenditoriale
definizioni
Cosa significa ATTIVITA’ LAVORATIVA ?
Tutto quello che riguarda la sicurezza e salute del lavoratore nei luoghi di lavoro pubblici e privati è
individuato nel d.legvo 81/08 e smi.
Quindi luogo di lavoro si intende quell’attività in cui sia presente almeno un lavoratorecosi definito:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Att. 75 autorimessa pubblica
Att. 75 autorimessa privata a servizio di un’att. 69 esposizione e vendita
NO ATTIVITA’ LAVORATIVA
SI ATTIVITA’ LAVORATIVA inserita come locale tale da assicurare lo svolgimento
dell’attività imprenditoriale e quindi soggetta a transito lavoratori per manutenzioni
articolo 2 di 13 Finalità ed ambito di applicazione
2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I ( al d.P.R.
151/2011) del presente regolamento.
3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle
categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione
dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle
esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezzadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, e successive modificazioni.
Attività lavorative rientranti nella direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
Disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze
per l'uomo e per l'ambiente
articolo 2 di 13 Finalità ed ambito di applicazione
articolo 3 di 13 Valutazione dei progetti
sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progettidi
nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a
quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio.
L’eventuale aggravio apportato da una modifica all’impianto o costruzione puòessere valutato dal Comando Prov.le VVF competente per territorio o direttamente dal tecnico progettista
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie:
articolo 3 di 13 Valutazione dei progetti
I progetti sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 2 ovvero ad oggi dalla documentazione prevista dal DM 4 maggio 1998
(temporaneamente) e in particolare:
• per la valutazione dei progetti allegato I
• per la richiesta del controllo di prevenzione incendi allegato II utilizzando la
mosulistica prevista dalla Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott.
72E.6
tempistica
Il Comando esamina i progetti entro trenta giorni (30 gg.)
in caso di richiesta di documentazione integrativa il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data di presentazione della documentazione completa.
articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi
Per attività di cui al d.P.R. 151/2011, l’istanza …. è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività, PIN 2 2011 SCIA corredata dalla documentazione PIN 2.1 2011 Asseverazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento , ovvero la documentazione prevista dal DM 4 maggio 1998 (temporaneamente).
NO
ATTIVITA’ PRODUTTIVASI
ATTIVITA’ PRODUTTIVA
DIRETTAMENTE AL COMANDO COMPETENTE
TERRITORIALMENTE
DIRETTAMENTE AL
S.U.A.P.
Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. (allegato II dm 4-5-98)
articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi
Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B
I controlli sono disposti anchecon metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
il Comando, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento dell'istanza effettua
controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio.
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi
Ripristino delle carenze valutate non possibiliin 45 gg
il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti
Ripristino delle carenze valutate possibiliin 45 gg
il Comando ritorna per seconda verifica
in caso di esito positivo,
rilascia copia del verbale della visita tecnica
articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi
Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B
I controlli sono disposti anchecon metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
il Comando, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento dell'istanza effettua
controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio.
Categoria C
elevato rischio
in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle
attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi
Ripristino delle carenze valutate non possibiliin 45 gg
il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti
Ripristino delle carenze valutate possibiliin 45 gg
il Comando ritorna per seconda verifica
in caso di esito positivo, rilascia copia del
certificato di prevenzione incendi
articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi
Categoria C
elevato rischio
L’obbligo di riavviare le procedure del presente articolo ricorre :
• Modifiche di lavorazione o di strutture;
• Nuova destinazione dei locali;
• Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti;
• Modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
articolo 4 di 13 Controlli di prevenzione incendi
articolo 5 di 13 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
6. Reti di trasporto e di distribuzione di gas
7. Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio
8. Oleodotti
64. Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele ecc
71. Aziende ed uffici con oltre 300 persone
72. biblioteche ed archivi, musei, gallerie ecc
77. Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
il titolare e' tenuto ad inviare al
Comando, una dichiarazione
attestante l'assenza di
variazioni alle condizioni di
sicurezza antincendio
corredata dalla
documentazione prevista dal
decreto di cui all'articolo 2,
comma 7 -DM 4 maggio 1998
articolo 6 di 13 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
Se l’attività di cui all’ allegato I non è soggettaalla
disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni Se l’attività di cui all’ allegato I è soggettaalla
disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni Gli enti e i privati responsabili hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio
effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali
nonché di assicurare una adeguata informazione sui
rischi di incendio connessi con la specifica attività,
sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere
di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di
incendio.
Registro dei controlli a cura dei responsabili
dell'attività
Il datore di lavoro è obbligato alla manutenzione dei
sistemi di protezione
Art 64 d.leg.vo 81/08 integrato dal d.leg.vo 106/09
Sanzione penale 2\4 mesi
Sanzione amministrativa 4.800 €
Registro dei controlli a cura del datore di lavoro.
Anche in formato elettronico
articolo 7 di 13 deroghe
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I,
presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole
tecniche di prevenzione incendi vigenti posso ricorrere alla deroga
tempistica
Il Comando esamina la deroga entro trenta giorni (30 gg.) e la trasmette alla Direzione Regionale competente
la Direzione Regionale competente si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni (60 gg.)
nb impossibile fornire deroghe su normative tecniche UNI, CEI, UNI CIG e similari e su d.leg.vo 81/08 e similari
Prevede la facoltà, di richiedere al Comando l’esame preliminare ai fini del rilascio di un Nulla Osta di Fattibilità per i titolari delle attività di cui alle categorie:
articolo 8 di 13 nulla osta di fattibilità
L’utilizzo di questo strumento facoltativo, permette al progettista di ottenere con certezza (?)un successivo parere favorevole del Comando alla richiesta di valutazione del progetto
Entro 30gg. il Comando provvede alla risposta al N.O.F.Servizio a pagamento
Categoria C
elevato rischio
Categoria B
medio rischio
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere facoltativamente al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera per le categorie
articolo 9 di 13 Verifiche in corso d'opera
L’utilizzo di questo strumento facoltativo, permette al progettista di ottenere con certezza (?)un successivo parere favorevole al controllo di prevenzione incendi.
Entro (..?..) gg. il Comando effettua la verifica in corso d’operaServizio a pagamento
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Categoria A
basso rischio
Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
articolo 10 di 13 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A
ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160
articolo 10 di 13 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
SUAPimprenditore Altri ENTI
- ASL
- Vigili del fuoco
- Arpa
-Soprintendenza….
NON E’
PERMESSO
Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998
articolo 11 di 13 Disposizioni transitorie e finali
Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto
del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 Ovvero
1.Esame progetto = NOF euro = 44,00 per ora prevista2. Sopralluogo = visita in corso d’opera euro = 48,00 per ora prevista
Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento (scadenza 7 ottobre 2012).
decreto ministeriale 02 marzo 2012
Ovvero
Valutazione del progetto = nulla osta di fattibilità o NOF euro = 50,00 per ora prevista
Controllo di p.i. = visita in corso d’opera euro = 54,00 per ora prevista
regolamento precedente
07
ottobre
2011
regolamento attuale
decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959,
n. 689
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37
decreto del Ministro dell‘Interno in data 16 febbraio 1982
Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998
Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6
Decreto Ministro dell‘Interno 4 maggio 1998
Lettera Circolare del MI del 24 aprile 2008 prot 515/4101 sott. 72E.6
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (modificato)
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 , n.
151
Circolare prot. nl 13061 del 06/10/2011 - Chiarimenti al DPR
151
circolare prot. n 13722 del 21/10/2011 - Precisazioni alla
circolare prot n. 13061 del 06/10/ 2011
articolo 12 di 13 Abrogazioni
articolo 13 di 13 Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal
presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Sintesi fondamentale
Categoria A
basso rischio
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Procedimenti facoltativi
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 7 deroga
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Art. 9 verifica in
corso d’opera
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Sintesi fondamentale
Categoria B
medio rischio
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Procedimenti facoltativi
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 7 deroga
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Art. 9 verifica in
corso d’opera
Art. 8 N.O.F.
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Sintesi fondamentale
Categoria C
Rischio elevato
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Procedimenti facoltativi
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 7 deroga
Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico
di conformitàantincendio
Art. 9 verifica in
corso d’opera
Art. 8 N.O.F.
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Art. 3 Valutazione dei progetti
Art. 4 Controlli di prevenzione
incendi
Art. 5 Attestazione di
rinnovo periodico di conformitàantincendio
Modulistica di Prevenzione Incendi
Verifiche in corso d'opera: Richiesta di Verifica in corso d'opera mod. PIN 2 bis - 2011 Verifiche in corso d’opera
Rinnovo periodico di conformità antincendio: Attestato di rinnovo periodico mod. PIN 3 - 2011 RINNOVO PERIODICOAsseverazione per rinnovo periodico mod. PIN3.1 -2011 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
Segnalazione Certificata di Inizio Attività:S.C.I.A. mod. PIN 2 – 2011 SCIAAsseverazione per S.C.I.A. mod. PIN 2.1 – 2011 ASSEVERAZIONE
Valutazione dei progetti Richiesta di esame del Progetto mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO
Nulla Osta di Fattibilità: Richiesta del Nulla Osta di Fattibilità mod. PIN 1bis – 2011 N.O.F
Domanda di deroga: Richiesta di Deroga mod. PIN 4 – 2011 DEROGA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1 agosto 2011 , n. 151
ALLEGATO I
ex attività n° 1, 9, 10, 11 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 1 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono e/o
impiegano gas
infiammabili e/o
comburenti con
quantità globali in
ciclo superiori a 25
Nmc/h.tutte
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Il comburente più comune è l'ossigenodell'aria, ma anche altre sostanze possono comportarsi da comburenti tra i quali nitriti , nitrati, cloro (clorati e perclorati), fluoro, ozono, permanganati, perossidi, ossidi,idrogeno.
Normal Metro cubo Nm3
Unità di misura del volume usato per i gas, in condizioni "normali", ossia alla pressione atmosferica e alla temperatura di 0°C.
ex attività n° 2 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 2 del d.P.R. 151/2011
Impianti di
compressione o di
decompressione dei gas
infiammabili e/o
comburenti con
potenzialità superiore a
50 Nmc/h, con
esclusione dei sistemi
di riduzione del gas
naturale inseriti nelle
reti di distribuzione con
pressione di esercizio
non superiore a 0,5
MPa
tutti gli altri casi
Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa (fino 24 bar)
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Escluse quindi i sistemi inseriti nelle condotte di VI e VII specie come indicato nel d.m. S.E. 17/04/2008
ex attività n° 3 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 3 A del d.P.R. 151/2011
Impianti di
riempimento, depositi,
rivendite di gas
infiammabili in
recipienti mobili:
a) compressi con
capacità geometrica
complessiva superiore
o uguale a 0,75 mc:
Impianti di riempimento, depositi
oltre 10 mc
rivendite, depositi fino a 10 mc
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Recipiente mobile o bombola definizione da ADR 2005 (per gas compressi) : recipiente metallico in pressione, di capacità geometrica non superiore a 150 litri, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di gas.
ex attività n° 3 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 3 B del d.P.R. 151/2011
Impianti di
riempimento, depositi,
rivendite di gas
infiammabili in
recipienti mobili:
b) disciolti o liquefatti
per quantitativi in
massa complessivi
superiori o uguali a
75 kg.
Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
• rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg
• depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg
depositi di GPL fino a 300 kgCategoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Recipiente mobile o bidonedefinizione da UNI 7131 (per GPL): recipiente metallico in pressione, di capacità geometrica non superiore a 150 litri, destinato al contenimento, trasporto e utilizzazione di gas.
ex attività n° 4 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 4 A del d.P.R. 151/2011
Depositi di gas
infiammabili in
serbatoi fissi:
a) compressiper
capacità geometrica
complessiva
superiore o uguale a
0,75 mc:
oltre i 2 mc
fino a 2 mc
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 4 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 4 B del d.P.R. 151/2011
Depositi di gas
infiammabili in
serbatoi fissi:
b) disciolti o
liquefatti per
capacità geometrica
complessiva
superiore o uguale a
0,3 mc
� Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc
� Depositi di GPL oltre i 13 mc
� Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc
� Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc
Depositi di GPL fino a 5 mc Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 5 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 5 del d.P.R. 151/2011
Depositi di gas
comburenti
compressi e/o
liquefatti in serbatoi
fissi e/o recipienti
mobili per capacità
geometrica
complessiva superiore
o uguale a 3 mc:
oltre i 10 mc
fino a 10 mc
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 6 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 6 del d.P.R. 151/2011
Reti di trasporto e di
distribuzione di gas
infiammabili,
compresi quelli di
origine petrolifera o
chimica, con
esclusione delle reti di
distribuzione e dei
relativi impianti con
pressione di esercizio
non superiore a
0,5 MPa
oltre 2,4 MPa
fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Escluse le condotte di VI e VII specie come indicato nel d.m. S.E. 17/04/2008
ex attività n° 96 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 7 del d.P.R. 151/2011
Centrali di produzione di
idrocarburi liquidi e
gassosi e di stoccaggio
sotterraneo di gas
naturale, piattaforme
fisse e strutture fisse
assimilabili, di
perforazione e/o
produzione di
idrocarburi di cui al
d.P.R. 24 maggio 1979,
n. 886 ed al d.lgs. 25
nov 1996, n. 624
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"
ex attività n° 97 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 8 del d.P.R. 151/2011
Oleodotti con
diametro superiore a
100 mm
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 8 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 9 del d.P.R. 151/2011
Officine e laboratori
con saldatura e taglio
dei metalli utilizzanti
gas infiammabili e/o
comburenti, con oltre
5 addetti alla
mansione specifica
di saldatura o taglio.
oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio si intendono i lavoratori esclusivamente incaricati alla mansione di taglio e saldatura e non altri
ex attività n° 12, 13, 19 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 10 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed impianti
ove si producono e/o
impiegano, liquidi
infiammabili e/o
combustibili con punto di
infiammabilità fino a
125 °C, con quantitativi
globali in ciclo e/o in
deposito superiori a 1 mc
oltre 50 mc
fino a 50 mc
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
C2 - liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°COli lubrificanti
Categoria C
C1 - liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C
Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili Categoria C
Liquidi combustibili
liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C
Alcool etilico,alcol metilico, cherosene, acqua ragiaCategoria BLiquidi infiammabili
liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C Benzine, petroli greggi, etere
Categoria ALiquidi molto infiammabili
ex attività n° 14 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 11 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed impianti
per la preparazione di
oli lubrificanti, oli
diatermici e simili, con
punto di infiammabilità
superiore a 125 °C, con
quantitativi globali in
ciclo e/o in deposito
superiori a 5 mc
oltre 100 mc
fino a 100 mc
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
C2 - liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 125°COli lubrificanti
Categoria C
C1 - liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C
Gasolio per riscaldamento, oli minerali combustibili Categoria C
Liquidi combustibili
liquidi aventi punto di infiammabilità compreso tra 21°C e 65°C
Alcool etilico,alcol metilico, cherosene, acqua ragiaCategoria BLiquidi infiammabili
liquidi aventi punto di infiammabilità inferiore a 21°C Benzine, petroli greggi, etere
Categoria ALiquidi molto infiammabili
ex attività n° 15, 16, 17 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 12 del d.P.R. 151/2011
Depositi e/o
rivendite di liquidi
infiammabili e/o
combustibili e/o oli
lubrificanti,
diatermici, di
qualsiasi
derivazione, di
capacità geometrica
complessiva
superiore a 1 mc
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacitàgeometrica complessiva superiore a
50 mc
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacitàgeometrica complessiva compresa da 1 mc a 50 mc, ad eccezione di quelli indicati nella categoria A
liquidi con punto di infiammabilitàsuperiore a 65 °C per capacitàgeometrica complessiva compresa da 1mc a 9 mc.
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per stabilire il punto di infiammabilità di un liquido infiammabile o combustibile consultare sempre la scheda tecnica dello stesso.
Un fusto o barrelè un contenitore cilindrico usato per trasportare materiali solidi o liquidi all'ingrosso. Esistono varie tipologie ma
quello più commercialmente usato è da 218 lt (55 galloni) a differenza del barile (bbl) o drumche è un‘ unità di misura di volume
tradizionalmente utilizzata per la misura degli idrocarburi liquidi = 159 lt (42 galloni)
ex attività n° 7, 18 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 13 A del d.P.R. 151/2011
Impianti fissi di
distribuzione
carburanti per
l’autotrazione, la
nautica e
l’aeronautica;
contenitori
distributori
rimovibili di
carburanti liquidi.
a) Impianti di
distribuzione
carburanti liquidi
tutti gli altri
Solo liquidi combustibili
Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9mc con punto di infiammabilitàsuperiore a 65 °C
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per stabilire il punto di infiammabilità di un liquido infiammabile o combustibile consultare sempre la scheda tecnica dello stesso.
ex attività n° 7, 18 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 13 B del d.P.R. 151/2011
Impianti fissi di
distribuzione
carburanti per
l’autotrazione, la
nautica e
l’aeronautica;
contenitori
distributori
rimovibili di
carburanti liquidi.
b) Impianti fissi di
distribuzione
carburanti gassosi e
di tipo misto (liquidi
e gassosi)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Gas per autotrazione più diffusi sono il GPL, metano e idrogeno.
ex attività n° 21 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 14 del d.P.R. 151/2011
Officine o
laboratori per la
verniciatura con
vernici
infiammabili e/o
combustibili con
oltre 5 addetti. oltre 25 addetti
fino a 25 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per addetto si intende il lavoratore generico che pur non rientrando nella specifica definizione di “addetto alla specifica mansione” è sottoposto ai medesimi rischi dovuti dalle lavorazioni, in quanto opera nel medesimo ambiente lavorativo.
ex attività n° 22 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 15 del d.P.R. 151/2011
Depositi e/o
rivendite di alcoli
con concentrazione
superiore al 60%
in volume di
capacità
geometrica
superiore a 1 mc
Oltre 50 mc
oltre 10 mc e fino a 50 mc
fino a 10 mc Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Gli alcoli sono composti organici utilizzati per una moltitudine di lavorazioni industriali, ospedaliere e domestiche. Ad esempio il metanolo (ALCOL ETILICO) è utilizzato come solvente, reagente in processi industriali, combustibile, diluente e in ambito alimentare
ex attività n° 23 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 16 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti di
estrazione con
solventi
infiammabili e
raffinazione di oli e
grassi vegetali ed
animali, con
quantitativi globali
di solventi in ciclo
e/o in deposito
superiori a 0,5 mc
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
I solventi più utilizzati in ambiente industriale sono i terpeni, alcoli e
chetoni, esteri, idrossieteri, n-propilbromuro, solventi isoparaffinici,
solventi clorurati, alcossi-propanoli
ex attività n° 24 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 17 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono, impiegano
o detengono sostanze
esplodenti classificate
come tali dal
regolamento di
esecuzione del testo
unico delle leggi di
pubblica sicurezza
approvato con regio
decreto 6 maggio
1940, n. 635, e
successive
modificazioni ed
integrazioni.
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Classificazione prodotti esplosivi:
1A - polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2A - dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3A - detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4A - artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5A - munizioni di sicurezza e giocattoli pirici .
ex attività n° 25 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 18 del d.P.R. 151/2011
Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnicideclassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, (5 qli.) comprensivi degli imballaggi.
Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici classificati in “libera vendita”
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 26 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 19 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono,
impiegano o
detengono sostanze
instabili che
possono dar luogo
da sole a reazioni
pericolose in
presenza o non di
catalizzatori ivi
compresi i perossidi
organici
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Alcuni comburenti sono sostanze chimiche altamente instabili, che possono dar luogo ad ossidazioni violente. Oltre a favorire esse stesse la combustione, la loro riduzione può provocare la formazione didiossigeno (O2) che alimenta a sua volta la combustione. A contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica.
ex attività n° 27 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 20 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono,
impiegano o
detengono:
nitrati di ammonio
metalli alcalini
metalli alcalino-
terrosi
nitrato di piombo
perossidi inorganici
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 28 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 21 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono,
impiegano o
detengono sostanze
soggette
all’accensione
spontanea e/o
sostanze che a
contatto con l’acqua
sviluppano gas
infiammabili.
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 29 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 22 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
produce acqua
ossigenata con
concentrazione
superiore al 60% di
perossido di
idrogeno
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 31 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 23 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
produce, impiega
e/o detiene fosforo
e/o sesquisolfuro di
fosforo tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Il principale uso industriale del fosforo è nella produzione di fertilizzanti. È impiegato anche nella produzione di esplosivi, fiammiferi, fuochi artificiali, pesticidi, dentifrici e detergenti
ex attività n° 32, 33 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 24 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti per la
macinazione e la
raffinazione dello
zolfo;
Depositi di zolfo con
potenzialità superiore
a 10.000 kg (100 q.li)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Lo zolfo si usa in molti processi industriali, di cui il più importante è la produzione di acido solforico (H2SO4) per batterie e detergenti; anche per la produzione di acido solforoso (H2SO3); altri sono la produzione di polvere da sparoe la vulcanizzazionedella gomma. Si usa anche come fungicida e nella manifattura di fertilizzantefosfatico. I solfiti vengono usati per sbiancare la carta e come conservanti nella frutta secca; altri usi sono nelle teste dei fiammiferie nei fuochi d'artificio; il tiosolfato di sodio o di ammoniosi usa in fotografia come fissante per pellicole o stampe fotografiche. La cosiddetta "magnesia", un solfato idrato di magnesio, si usa come lassativo, come esfolianteo nel giardinaggio come concime specifico per suoli carenti di magnesio.
ex attività n° 30 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 25 del d.P.R. 151/2011
Fabbriche di
fiammiferi;
Depositidi
fiammiferi con
quantitativi in
massa superiori a
500 kg (5 q.li)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 34 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 26 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
produce, impiega o
detienemagnesio,
elektron e altre leghe
ad alto tenore di
magnesio tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
L'Elektron è una lega ultraleggera formata da magnesio, alluminio,zinco e rame; un marchio
registrato della Magnesium Elektron Limited, utilizzato prevalentemente in aeronautica. L'Elektron
viene utilizzato anche in linee ferroviarie e per cavi di trasporto ad alta tensione.
ex attività n° 35 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 27 del d.P.R. 151/2011
Mulini per cereali ed
altre macinazioni con
potenzialità giornaliera
superiore a 20.000 kg;
(200 qli.)
Depositi di cereali e di
altre macinazioni con
quantitativi in massa
superiori a 50.000 kg
(500 qli.)
� Mulini per cereali ed altre macinazioni;
� Depositi oltre 100.000 kg (1000qli.)
Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg (1000 qli.)
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per cereali si intende il nome generico che raggruppa le piante erbacee con frutti da cui si può trarre farina. Quelli più importanti sono, mais (zea-mais, granturco), sorgo (saggina, durra) e molte piante foraggere, grano (frumento), avena, riso, orzo, segale, tef o teff , grano saraceno,amaranto, biade e quinoa
ex attività n° 36 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 28 del d.P.R. 151/2011
Impianti per
l'essiccazione di
cereali e di vegetali in
generecon depositi di
prodotto essiccato con
quantitativi in massa
superiori a 50.000 kg
(500 qli.)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Il termine non è una voce di classificazione botanica, ma il nome generico che raggruppa le piante erbacee con frutti da cui si può trarre farina. Quelli più importanti sono, mais (zea-mais, granturco), sorgo (saggina, durra) e molte piante foraggere, grano (frumento), avena, riso, orzo, segale, tef o teff , grano saraceno,amaranto, biade e quinoa
ex attività n° 37 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 29 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ove
si producono
surrogati del
caffè tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Come surrogati del caffè si usano prodotti ottenuti per torrefazione da radici vegetali, come per esempio cicoria, melassa di zuccherifici, ghiande, orzo, fichi segale e avena. Oggigiorno sono di scarso consumo, fatta eccezione del caffè di orzo
ex attività n° 38 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 30 del d.P.R. 151/2011
Zuccherifici e
raffinerie dello
zucchero
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 39, 40 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 31 del d.P.R. 151/2011
Pastifici e/o
riserie con
produzione
giornaliera
superiore a
50.000 kg
(500 qli.)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 41 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 32 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
lavora e/o detiene
foglia di tabacco con
processi di
essiccazione con
oltre 100 addetti o
con quantitativi
globali in ciclo e/o
in deposito superiori
a 50.000 kg (500
qli.)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 42 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 33 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed impianti
per la produzione della
carta e dei cartoni e di
allestimento di prodotti
cartotecnici in genere
con oltre 25 addetti
o con materiale in
lavorazione e/o in
deposito superiore a
50.000 kg (500 qli.)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 43 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 34 del d.P.R. 151/2011
Depositi di carta, cartoni
e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale
cartaceo, biblioteche,
depositi per la cernita
della carta usata, di
stracci di cascami e di
fibre tessili per
l'industria della carta,
con quantitativi
in massa superiori a
5.000 kg. (50 qli.)
oltre 50.000 kg
fino a 50.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 44,45 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 35 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti, impianti,
depositi ove si
producono, impiegano
e/o detengono carte
fotografiche,
calcografiche,
eliografiche e
cianografiche, pellicole
cinematografiche,
radiografiche e
fotografiche con
materiale in lavorazione
e/o in deposito superiore
a 5.000 kg
oltre 20.000 kg
fino a 20.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 46 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 36 del d.P.R. 151/2011
Depositi di legnami da
costruzione e da
lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di
fieno, di canne, di
fascine, di carbone
vegetale e minerale, di
carbonella, di sughero e
di altri prodotti affini
con quantitativi in
massa superiori a 50.000
kg (500 q.li)
con esclusione dei
depositi all’aperto con
distanze di sicurezza
esternesuperiori a
100 m
oltre 500.000 kg
fino a 500.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Distanza di sicurezza esterna - Valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro, in pianta di ciascun elemento pericoloso di un attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno all’attività stessa o di altre opere pubbliche o private
ex attività n° 47 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 37 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti e
laboratori per la
lavorazione del legno
con materiale in
lavorazione e/o in
deposito superiore a
5.000 kg (50 qli.) oltre 50.000 kg
fino a 50.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 48 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 38 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono, lavorano
e/o detengono fibre
tessili e tessuti
naturali e artificiali,
tele cerate, linoleum e
altri prodotti affini,
con quantitativi in
massa superiori a
5.000 kg (50 qli.)
oltre 10.000 kg
fino a 10.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 49 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 39 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti per la
produzione di arredi,
di abbigliamento,
della lavorazione
della pelle e
calzaturifici, con oltre
25 addetti. tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 50 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 40 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed impianti
per la preparazione del
crine vegetale, della
trebbia e simili,
lavorazione della paglia,
dello sparto e simili,
lavorazione del sughero,
con quantitativi in
massa in lavorazione o
in deposito superiori a
5.000 kg (50 qli.)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 51 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 41 del d.P.R. 151/2011
Teatri e studi per
le riprese
cinematografiche e
televisive
oltre 100 persone presenti
oltre 25 e fino a 100 persone presenti
fino a 25 persone presenti Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 53 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 42 del d.P.R. 151/2011
Laboratori per la
realizzazione di
attrezzerie e
scenografie,
compresi i relativi
depositi, di
superficie
complessiva
superiore a 200 m2
oltre 2.000 m2
fino a 2.000 m2
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 54, 55, 56 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 43 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed impianti
per la produzione,
lavorazione e
rigenerazione della
gomma e/o laboratori di
vulcanizzazione di
oggetti di gomma, con
quantitativi in massa
superiori a 5.000 kg;
depositi di prodotti della
gomma, pneumatici e
simili, con quantitativi
in massa superiori a
10.000 kg (100 qli.)
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori;
Depositi oltre 50.000 kg
Depositi fino a 50.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 57, 58 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 44 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti,
impianti, depositi
ove si producono,
lavorano e/o
detengono materie
plastiche, con
quantitativi in
massa superiori a
5.000 kg (50 qli.);
• Stabilimenti ed impianti
• Depositi oltre 50.000 kg
Depositi fino a 50.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 59 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 45 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono e
lavorano resine
sintetiche e naturali,
fitofarmaci,
coloranti organici e
intermedi e prodotti
farmaceutici con
l'impiego di solventi
ed altri prodotti
infiammabili
Oltre 25 addetti
fino a 25 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 60 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 46 del d.P.R. 151/2011
Depositi di
fitofarmaci e/o di
concimi chimici a
base di nitrati e/o
fosfati con
quantitativi in
massa superiori a
50.000 kg (500 qli.)
oltre 100.000 kg
fino a 100.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 61, 62 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 47 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti per la
fabbricazione di cavi e
conduttori elettrici
isolati, con quantitativi
in massa in
lavorazione e/o in
deposito superiori a
10.000 kg;
depositi e/o rivendite
di cavi elettrici isolati
con quantitativi in
massa superiori a
10.000 kg.
oltre 100.000 kg
fino a 100.000 kg
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 63 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 48 del d.P.R. 151/2011
Centrali
termoelettriche
macchine elettriche
fisse con presenza di
liquidi isolanti
combustibili in
quantitativi superiori a
1 mc Centrali termoelettriche
Macchine elettriche
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per macchine elettrichesi intendono dispositivi atti a convertire energia elettrica in energia meccanica, energia meccanica in energia elettrica o a modificare le forme dell'energia elettrica.
Si annovera in tale ultimo caso il trasformatore, che è una macchina magnetica, statica (senza parti mobili), volta a modificare i parametri dell'energia elettrica, nella forma particolare di corrente alternata.
ex attività n° 64 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 49 del d.P.R. 151/2011
Gruppi per la
produzione di
energia elettrica
sussidiaria con
motori endotermici
impianti di
cogenerazione
entrambi di potenza
complessiva
superiore a 25 kW.
oltre 700 kW
oltre 350 kWe fino a 700 kW
fino a 350 kW Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
L’impianto di cogenerazioneprevede l'estrazione di energia meccanica che viene trasformata in corrente elettrica o in calore utilizzabile per riscaldamento umano o calore per processi produttivi.
ex attività n° 65 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 50 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono lampade
elettriche e simili,
pile ed accumulatori
elettrici e simili,
con oltre 5 addetti Oltre 25 addetti
fino a 25 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 66, 67 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 51 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti;
attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti,
ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
• oltre 25 addetti.
• laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
• fino a 25 addetti.
• laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Con i termini "a caldo" e "a freddo" non si indicano le temperature assolute dei metalli lavorati, ma si attribuisce semplicemente un valore (che è il rapporto tra la temperatura a cui si sta effettuando la lavorazione, e la temperatura di fusione del metallo considerato) allo stato in cui si trova quel metallo, e in particolare la vicinanza con la sua temperatura di fusione. Se questo rapporto è inferiore a 0,3 la lavorazione viene detta "a freddo",se è maggiore di 0,6 viene detta "a caldo"; se il rapporto ha valori intermedi si dice lavorazione "a tiepido".
Ad esempio, fino a 200°C l'acciaio è lavorato a freddo, mentre lavorare il piombo a 25°C (temperatura ambiente) significa lavorarlo a caldo.
ex attività n° 68, 69, 70, 71 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 52 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti, con oltre
5 addetti, per la
costruzione di
aeromobili, veicoli a
motore, materiale
rotabile ferroviario e
tramviario, carrozzerie
e rimorchi per
autoveicoli.
Cantieri navali con
oltre 5 addetti
Oltre 25 addetti
fino a 25 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 13 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 53 del d.P.R. 151/2011
Officine per la
riparazione di:
veicoli a motore,
rimorchi per
autoveicoli e
carrozzerie, di
superficie coperta
superiore a 300 mq;
materiale rotabile
ferroviario, tramviario
e di aeromobili, di
superficie coperta
superiore a 1.000 mq;
•officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie oltre 1.000 mq;
•officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie oltre 2.000 mq;
•officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 mq;
•officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 mq;
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 72 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 54 del d.P.R. 151/2011
Officine meccaniche
per lavorazioni a
freddo con oltre 25
addetti. Oltre 50 addetti
fino a 50 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Con i termini "a caldo" e "a freddo" non si indicano le temperature assolute dei metalli lavorati, ma si attribuisce semplicemente un valore (che è il rapporto tra la temperatura a cui si sta effettuando la lavorazione, e la temperatura di fusione del metallo considerato) allo stato in cui si trova quel metallo, e in particolare la vicinanza con la sua temperatura di fusione. Se questo rapporto è inferiore a 0,3 la lavorazione viene detta "a freddo",se è maggiore di 0,6 viene detta "a caldo"; se il rapporto ha valori intermedi si dice lavorazione "a tiepido".
Ad esempio, fino a 200°C l'acciaio è lavorato a freddo, mentre lavorare il piombo a 25°C (temperatura ambiente) significa lavorarlo a caldo.
nuovaattivitàn° 55 del d.P.R. 151/2011
Attività di
demolizioni di
veicoli e simili con
relativi depositi, di
superficiesuperiore
a 3.000 mq Oltre 5.000 mq
fino a 5.000 mq
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
la superficie è quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme degli spazi all'aperto e al coperto.
ex attività n° 73 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 56 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti ed
impianti ove si
producono laterizi,
maioliche,
porcellane e simili
con oltre 25 addetti Oltre 50 addetti
fino a 50 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 74 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 57 del d.P.R. 151/2011
Cementifici con
oltre 25 addetti
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 75 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 58 del d.P.R. 151/2011
Pratiche di cui al
decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230 e
s.m.i. soggette a
provvedimenti
autorizzativi (art. 27
del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230
ed art. 13 legge 31
dicembre 1962, n.
1860).
Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 L. n. 1860/62
Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 d.lgs. 230/95 s.m.i
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Capo VI d.lgs. 230/95 e smi . Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivitàcomportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchè l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
ex attività n° 77 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 59 del d.P.R. 151/2011
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230)
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 78 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 60 del d.P.R. 151/2011
Impianti di deposito
delle materie
nucleari ed attività
assoggettate agli
articoli 33 e 52 del
decreto legislativo
17 marzo 1995, n.
230 e s.m.i, con
esclusione dei
depositi in corso di
spedizione.
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 79 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 61 del d.P.R. 151/2011
Impianti nei quali
siano detenuti
combustibili
nucleari o prodotti o
residui radioattivi
[art. 1, lett. b) della
legge 31 dic 1962,
n. 1860] tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
b) gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di
combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di
materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano
detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi
ex attività n° 80 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 62 del d.P.R. 151/2011
Impianti relativi all'impiego
pacifico dell'energia nucleare
ed attività che comportano
pericoli di radiazioni
ionizzanti derivanti dal
predetto impiego:
- impianti nucleari; - reattori
nucleari, eccettuati quelli che
facciano parte di un mezzo di
trasporto; - impianti per la
preparazione o fabbricazione
delle materie nucleari; -
impianti per la separazione
degli isotopi; - impianti per il
trattamento dei combustibili
nucleari irradianti; - attività
di cui agli articoli 36 e 51 del
d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230
e s.m.i.
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 63 del d.P.R. 151/2011
Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
Oltre 5.000 mq
fino a 5.000 mq
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 64 del d.P.R. 151/2011
Centri informatici di
elaborazione e/o
archiviazione dati
con oltre 25 addetti
Oltre 50 addetti
fino a 50 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 83 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 65 del d.P.R. 151/2011
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq .
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
oltre 200 persone
fino a 200 persone
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 84 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 66 del d.P.R. 151/2011
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere,studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
oltre 100 posti letto
• Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
• Strutture Turistico ricettive nell’aria Aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
fino a 50 posti letto Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 85 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 67 del d.P.R. 151/2011
Scuole di ogni
ordine, grado e tipo,
collegi, accademie
con oltre 100
persone presenti;
Asili nido con oltre
30 persone
presenti.
oltre 300 persone
• Oltre 150 e fino a 300 persone;
• Asili nido
fino a 150 persone Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 86 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 68 del d.P.R. 151/2011
Strutture sanitarie che
erogano prestazioni in
regime di ricovero
ospedaliero e/o
residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno,
case di riposo per anziani
con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che
erogano prestazioni di
assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle
riabilitative, di
diagnostica strumentale e
di laboratorio, di
superficie complessiva
superiore a 500 mq
oltre 100 posti letto
• da 50 a 100 posti letto
• Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mq
• fino a 50 posti letto
• Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mq
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 87 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 69 del d.P.R. 151/2011
Locali adibiti ad
esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio,
fiere e quartieri fieristici,
con superficie lorda
superiore a 400 mq
comprensiva dei servizi e
depositi.
Sono escluse le
manifestazioni temporanee,
di qualsiasi genere, che si
effettuano in locali o luoghi
aperti al pubblico.
oltre 1.500 mq
da 600 a 1.500 mq
fino a 600 mqCategoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 88 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 70 del d.P.R. 151/2011
Locali adibiti a
depositi di superficie
lorda superiore a 1000
mq con quantitativi di
merci e materiali
combustibili superiori
complessivamente a
5.000 kg
oltre 3.000 mq
fino a 3.000 mq
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Nello stabilire il quantitativo di merci e materiali combustibili deve essere tenuto conto dei materiali utilizzati per l’imballaggio delle merci stesse e altri materiali combustibili (es. pallet, scaffalature, tavoli, arredi, cancelleria ecc) detenuti nel compartimento adibito a deposito.
ex attività n° 81 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 71 del d.P.R. 151/2011
Aziende ed uffici con
oltre 300 persone
presenti
oltre 801 persone
da 501 a 800 persone
fino a 500 personeCategoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Sul calcolo teorico delle “persone presenti” deve essere tenuto conto anche del personale non stabilmente impiegato su base quotidiana ovvero, fornitori, clienti, manutentori ecc.
ex attività n° 90 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 72 del d.P.R. 151/2011
Edifici sottoposti a
tutela ai sensi del
d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a
contenere biblioteche
ed archivi, musei,
gallerie, esposizioni e
mostre, nonché
qualsiasi altra attività
contenuta nel presente
Allegato.
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004 - Supplemento Ordinario n. 28
nuovaattivitàn° 73 del d.P.R. 151/2011
Edifici e/o complessi
edilizi a uso terziario e/o
industriale caratterizzati
da promiscuità
strutturale e/o dei
sistemi delle vie di
esodo e/o impiantistica
con presenza di persone
superiore a 300 unità,
ovvero di superficie
complessiva superiore a
5.000 mq,
indipendentemente dal
numero di attività
costituenti e dalla
relativa diversa
titolarità.
oltre 500 unità
ovvero
oltre 6.000 mq
fino a 500 unità
ovvero
fino a 6.000 mq
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Si considera promiscua una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità; La promiscuità impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti, ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.
ex attività n° 91 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 74 del d.P.R. 151/2011
Impianti per la
produzione di calore
alimentati a
combustibile solido,
liquido o gassoso con
potenzialità superiore a
116 kW oltre 700 kW
oltre 350 kWe fino a 700 kW
fino a 350 kW Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 92 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 75 del d.P.R. 151/2011
Autorimesse pubbliche e
private, parcheggi
pluriplano e
meccanizzati di
superficie complessiva
copertasuperiore a
300 mq;
Locali adibiti al ricovero
di natanti ed aeromobili
di superficie superiore a
500 mq;
Depositi di mezzi
rotabili (treni, tram ecc.)
di superficie coperta
superiore a 1.000 mq .
• Autorimesse oltre 3000 mq;
• Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq;
• Depositi di mezzi rotabili;
• Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq;
• ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq
Autorimesse fino a 1.000 mq Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 93 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 76 del d.P.R. 151/2011
Tipografie, litografie,
stampa in offset ed
attività similari con
oltre 5 addetti. oltre 50 addetti
fino a 50 addetti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
ex attività n° 94 del d.m. 16/02/1982attivitàn° 77 del d.P.R. 151/2011
Edifici destinati ad
uso civile conaltezza
antincendio
superiore a 24 m. oltre 54 m
oltre 32 m e fino a 54 m
fino a 32 m Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per altezza antincendio (Decreto Ministeriale 30 novembre 1983) si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
nuovaattivitàn° 78 del d.P.R. 151/2011
Aerostazioni,
stazioni ferroviarie,
stazioni marittime,
con superficie
coperta accessibile
al pubblico
superiore a 5.000
mq;
metropolitane in
tutto o in parte
sotterranee.
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
nuovaattivitàn° 79 del d.P.R. 151/2011
Interporti con
superficie superiore
a 20.000 mq
tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio
Per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
nuovaattivitàn° 80 del d.P.R. 151/2011
Gallerie stradali di
lunghezza superiore
a 500 m
Gallerie ferroviarie
superiori a 2000 m tutti
Categoria A
basso rischio
Categoria B
medio rischio
Categoria C
elevato rischio