Manuale Di Preparazione Dell Esame Consap Per Perito Assicurativo

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PERITI & PERIZIE Salvatore Infantino - Alessio Stefano Burato manuale per la preparazione dell’esame scritto CONSAP RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI · Tutti i Questionari d'Esame dal 2008 al 2013 commentati · Esempi pratici di perizia per l’esame · Normativa completa e aggiornata in materia di R.C. Auto · Fondamenti tecnici per il calcolo e la liquidazione di un danno · Fondamenti per lo svolgimento della professione di Perito Assicurativo · Glossario dei termini tecnici

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Manuale preparazione esame di stato ruolo periti assicurativiManuale utile alla preparazione all'esame di stato per l'idoneità all'iscrizione al ruolo dei periti assicurativi

Transcript of Manuale Di Preparazione Dell Esame Consap Per Perito Assicurativo

  • PERITI & PERIZIESalvatore Infantino - Alessio Stefano Burato

    manuale per la preparazione dellesame scritto CONSAP

    RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI

    Tutti i Questionari d'Esame dal 2008 al 2013 commentati Esempi pratici di perizia per lesame Normativa completa e aggiornata in materia di R.C. Auto Fondamenti tecnici per il calcolo e la liquidazione di un danno Fondamenti per lo svolgimento della professione di Perito Assicurativo Glossario dei termini tecnici

  • PARTE PRIMA

    Il perito assicurativo: cenni sullattivit professionale

    Sezione I

    1.0 Premessa

    1.1 Articolo 2043 del Codice Civile

    1.2 La responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli

    1.3 Articolo 2054 del Codice Civile

    1.4 La presunzione di responsabilit

    1.5 La responsabilit condivisa fino a prova contraria

    1.6 La responsabilit solidale del proprietario

    1.7 La responsabilit per omessa manutenzione o controllo del veicolo

    1.8 La Legge 990 del 24/12/1969

    1.9 Obbligo di assicurazione

    1.10 Lazione diretta del danneggiato

    1.11 Il termine dilatorio

    1.12 Linopponibilit di eccezioni

    1.13 Lacconto sulla liquidazione

    1.14 Il diritto di accesso agli atti

    1.15 Il fondo di garanzia per le vittime della strada

    1.16 La Convenzione di Indennizzo Diretto

    1.17 Il risarcimento del terzo trasportato

    1.18 La determinazione della responsabilit

    1.19 La valutazione del danno alle persone e il danno biologico1.20 La ripartizione del massimale1.21 Il risarcimento dei sinistri accaduti allestero1.22 La nuova banca dati sinistri1.23 Le novit introdotte dal Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1 sulle liberalizzazioni, dal Decreto

    Crescita Bis e dal Decreto Destinazione Italia

    Sezione II

    2.0 Il risarcimento del danno

    2.1 La procedura per il risarcimento

    2.2 La procedura di risarcimento diretto

    2.3 Definizione del termine sinistro

    2.4 La denuncia del sinistro

    2.5 La figura del perito

    2.6 Funzione ed attivit del perito assicurativo

    2.7 Classificazione delle tipologie di stima

    2.8 Classificazione delle tipologie di perizie

    2.9 Il modulo di perizia

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    Periti e perizie - Indice

  • Sezione III

    3. 0 Ruolo Nazionale Periti Assicurativi

    3.1 Il tirocinio

    3.2 Lesame

    PARTE SECONDA

    Domande d'esame

    Sessione 2013

    Risposte e spiegazione tecnica alle domande

    Sessione 2012

    Risposte e spiegazione tecnica alle domande

    Sessione 2011

    Risposte e spiegazione tecnica alle domande

    Sessione 2008

    Risposte alle domande

    Seconda prova d'esame: la perizia tecnica

    Esempio di perizia non antieconomica

    Esempio di perizia antieconomica

    Glossario dei termini

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    Periti e perizie - Indice

  • Il perito assicurativo: cenni sullattivit professionale

    PARTE PRIMA

  • 7Periti e perizie - PARTE I

    1.0 PremessaPrima di sviluppare e commentare le domande desame degli anni passati, fondamentale capire per quale motivo esiste la figura del perito assicurativo, cio di quel professionista che essendo competen-te in un determinato campo, viene chiamato a fornire una stima tecnicamente attendibile.

    1.1 Articolo 2043 del Codice CivileLa motivazione per cui il danneggiato ha diritto ad essere risarcito, viene sancito dallarticolo 2043

    del Codice Civile:

    Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

    Analizzando letteralmente larticolo sopra riportato possibile rilevare che emergono dei concetti ben

    precisi che oltre a rappresentare i fondamentali del Diritto, sono la base per la disciplina del settore

    assicurativo:

    Dolo: Prevede la coscienza e la volontariet da parte del soggetto che compie una determinata azione, di realizzare levento, pur sapendo di creare un danno.

    Esempio: tirare un sasso da un cavalcavia sopra i veicoli in transito, rappresenta unazione dolo-sa, in quanto lagente la commette in modo volontario e conscio di creare un danno.

    Colpa: Prevede che la realizzazione dellazione stata indipendente dalla volontariet del sog-getto che lha commessa. Le principali cause di colpa sono la negligenza (omesso compimento

    di unazione), limprudenza (inosservanza di un divieto), limperizia (negligenza o imprudenza

    in attivit che richiedono particolari competenze), oppure linosservanza di leggi, regolamenti,

    ordini e discipline.

    Esempio: tirare un sasso contro un muro rappresenta una chiara inosservanza delle leggi, ma se questo sasso rimbalza e finisce sullautostrada colpendo un veicolo in transito, lazione finale

    non stata compiuta con la volontariet, pur essendovi una chiara ed evidente colpa del sogget-to che ha commesso lazione.

    Danno ingiusto: Se inizialmente si riteneva danno ingiusto solo la lesione dei diritti assoluti e di quelli riconducibili allesistenza della persona, ormai tale termine ha assunto uneccezione molto

    pi ampia, comprendendo la lesione di un qualsiasi interesse tutelato dallordinamento giuridico, sia contrattuale che extracontrattuale.

    Lindividuazione del dolo molto complicata in quanto sono pochissimi gli elementi che consentono

    di accertare che un soggetto abbia provocato volontariamente un danno ad una terza persona. Le

    difficolt aumentano a dismisura nel settore automobilistico, motivazione per cui gli incidenti vengo-

    1.0 Premessa - 1.1 Articolo 2043 del Codice Civile

  • 8Periti e perizie - PARTE I

    no ritenuti colposi, anche qualora linosservanza della specifica legge sia palese e grave. Il classico

    esempio lalterazione psicofisica. Nonostante sia ormai noto a chiunque che le bevande alcoliche e

    le sostanze stupefacenti aumentano a dismisura la possibilit che si verifichi un incidente, impos-sibile creare un collegamento certo tra lalterazione psicofisica e la volontariet da parte del soggetto

    di provocare un evento dannoso. Di conseguenza anche qualora il conducente di un veicolo provoca

    un sinistro sotto leffetto di sostanze stupefacenti o di bevande alcoliche non vi sono gli estremi e le

    certezze per ritenere che tale reato sia stato commesso volontariamente, quindi lazione riconducibile

    allincidente diventa colposa.

    Con larticolo 2043 del Codice Civile il legislatore ha tutelato i diritti fondamentali, siano essi assoluti,

    contrattuali o extracontrattuali, in quanto colui che provoca un danno ad unaltra persona, indipenden-temente che lazione sia stata compiuta volontariamente o per inosservanza delle leggi, ha lobbligo di

    risarcire la lesione dellinteresse tutelato.

    1.2 La responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoliSe larticolo 2043 tutela i diritti in termini assoluti ed obbliga il danneggiante a risarcire il danno pro-vocato, larticolo 2054 del Codice Civile, pur tenendo fermo il medesimo principio, si pone in generale

    alla base dellassicurazione R.C. Auto, in quanto, seppur molto dettagliatamente, circoscrive la propria

    applicazione alla circolazione dei veicoli. Questo lultimo dei 5 articoli che prevedono casi di respon-sabilit presunta.

    La circolazione si identifica quando un veicolo viene posto su suolo pubblico, indipendentemente dal

    fatto che sia in movimento o meno. Il termine deve pertanto essere preso nella sua eccezione pi ge-nerale, non limitandosi al significato letterale. Si tenga infatti presente che se cos non fosse, verrebbe

    meno lobbligo di risarcire tutti quei sinistri che si verificano quando il veicolo in sosta. Si pensi per

    esempio al classico caso di un conducente che dopo aver parcheggiato, apre incautamente la portiera

    ed urta un ciclista. Secondo quanto prescritto dal Codice della Strada la responsabilit da attribui-re allautomobilista, ma se per circolazione si intendesse il solo movimento, lautore dellazione non

    avrebbe alcun obbligo risarcitorio, in quanto al momento del fatto il suo veicolo era fermo. Proprio per

    evitare tale possibilit, il termine circolazione stato inteso con un significato molto ampio e generico

    e viene ritrovato anche nellapplicazione della legge 990 e nellobbligo di assicurazione.

    1.3 Articolo 2054 del Codice CivileIl conducente di un veicolo senza guida di rotaie obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, lusufruttuario o lacquirente con patto di riservato dominio, responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo av-venuta contro la sua volont. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

    1.2 La responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli - 1.3 Articolo 2054 del Codice Civile

  • 9Periti e perizie - PARTE I

    I principi essenziali enunciati in questo articolo sono: la presunzione di responsabilit, la responsabili-t condivisa fino a prova contraria, la responsabilit solidale del proprietario e infine la responsabilit

    anche per omessa manutenzione o controllo del veicolo e sono posti fondamentalmente a tutela degli

    interessi del danneggiato, cos come in generale tutto il sistema legale dellassicurazione obbligatoria

    R.C. Auto.

    1.4 La presunzione di responsabilitIl primo comma di questo articolo recita:

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    Responsabile sar quindi il conducente che chiunque ha il pieno potere di guida nel veicolo. Un caso

    particolare quello dellallievo conducente che responsabile di un incidente soltanto se viola le

    norme elementari e fondamentali della circolazione oppure non ubbidisce alle istruzioni dellistruttore.

    Lessenza della presunzione di responsabilit sta nelle parole obbligato se non prova: il danneg-giato che avanza richiesta di risarcimento dovr dimostrare di aver subito un danno ingiusto, lentit

    del medesimo, il nesso di causalit tra danno e circolazione di quel veicolo, ma non la colpa del con-ducente poich essa si presume.

    Lonere della prova dunque si inverte rispetto al normale caso di responsabilit civile: star al condu-cente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria), dimostrare il suo

    comportamento corretto (e cio senza negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi) ov-vero che la causa del danno stata il caso fortuito (fatto imprevedibile es. macchia dolio sullasfalto

    che provoca uno sbandamento) o la forza maggiore, la colpa esclusiva di un terzo (es. il veicolo che

    danneggia un altro perch urtato da un terzo veicolo) o dello stesso danneggiato (es. pedone che vie-ne investito perch attraversa la strada non in corrispondenza delle strisce pedonali con movimento

    improvviso).

    Lart. 2054 valido per qualunque veicolo senza guida di rotaie. Per veicolo si intende qualsiasi

    strumento atto a muoversi spinto da forza umana, motrice o animale. Non rientrano in questa nozione le attrezzature sportive o da diletto e i veicoli adibiti al trasporto dei portatori di handicap, n il tram o

    la funicolare.

    Per quanto riguarda il concetto di persone danneggiate lart. 2054 non pone dei limiti e ricomprende

    tutti quei soggetti che dalla circolazione del veicolo subiscano danni e quindi anche i trasportati, quale

    che sia il titolo del trasporto, contrattuale (oneroso o gratuito) ovvero di cortesia.

    Infine si ribadisce che per quanto riguarda il concetto di circolazione essa va intesa in senso lato, non

    soltanto come movimento ma pi in generale come occupazione di strade di uso pubblico e delle aree,

    di propriet pubblica o privata, aperte al pubblico. Nella definizione di circolazione devono ritenersi

    comprese la fermata, intesa come temporanea sospensione della marcia, e la sosta, intesa come sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo. Nelle aree private non aperte al pubblico (e

    1.4 La presunzione di responsabilit

  • 10

    Periti e perizie - PARTE I

    cio a cui si pu accedere soltanto giustificando il titolo o il fine dellaccesso) non trover applicazione

    lart. 2054 e quindi in caso di danno il danneggiato potr agire soltanto ai sensi dellart. 2043 del

    Codice Civile.

    1.5 La responsabilit condivisa fino a prova contrariaIl secondo comma dellart. 2054 recita:

    Nello scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egual-mente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

    La responsabilit quindi sempre condivisa e si presume che entrambi i conducenti abbiano concorso

    nella stessa misura a provocare il danno (parliamo in questo caso di concorso di colpa).

    Ciascun conducente non responsabile per lintero danno prodotto allaltro veicolo, ma si presume

    uguale responsabilit per entrambi i conducenti e pertanto ciascun conducente sar responsabile

    del 50% del danno altrui e del 50% della proprio. Il risarcimento verr conseguentemente ridotto in

    proporzione alla propria parte di responsabilit.

    Il secondo comma dellart. 2054 pone come condizione per lapplicazione del principio della corre-sponsabilit lo scontro tra veicoli, ma questo principio si applicher anche se il sinistro avvenuto

    senza urto tra i veicoli e il danno di uno dei veicoli pari a zero. Anche in questo caso scatta infatti la

    presunzione di responsabilit prevista dal primo comma dellart. 2054.

    1.6 La responsabilit solidale del proprietarioIl terzo comma dellart. 2054 recita:

    Il proprietario del veicolo o lusufruttuario o lacquirente con patto di riservato dominio responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione avvenuta conto la sua volont.

    Inoltre nel caso di veicoli locati in leasing, lart. 91 del Codice della Strada citato dallart. 122 del Codi-ce delle Assicurazioni prevede che il locatario sia responsabile in solido con il conducente per i danni

    prodotti a cose o persone dalla circolazione dei veicoli locati.

    Con il terzo comma dellart. 2054 il legislatore ha inteso offrire una maggior tutela al danneggiato

    dandogli la possibilit di rivalersi su pi di un soggetto: il conducente potrebbe infatti essere talvolta

    non solvibile o non identificabile. La responsabilit del proprietario solidale, pertanto il danneggiato

    potr pretendere lintero risarcimento da parte di uno qualsiasi dei responsabili solidali, tuttavia se

    vorr citare il proprietario, dovr citare anche il conducente. Colui che ha pagato lintero risarcimento

    avr poi diritto a richiedere allaltro la relativa quota di competenza.

    La responsabilit del proprietario viene a cadere quando il veicolo circoli contro la sua volont. Non

    sar sufficiente dimostrare che il veicolo sia stato posto in circolazione senza la sua volont, ma

    1.5 La responsabilit condivisa fino a prova contraria - 1.6 La responsabilit solidale del proprietario

  • 11

    Periti e perizie - PARTE I

    occorrer che il proprietario dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire la circolazio-ne, come ad esempio togliere la chiave di accensione dallauto o chiudere lautorimessa. Non sono

    richieste quindi misure straordinarie (es. antifurto), ma sono sufficienti quelle ordinarie. Non basta

    per soltanto il divieto espresso di non utilizzare lauto.

    1.7 La responsabilit per omessa manutenzione del veicoloInfine in base al quarto comma dellart. 2054 la responsabilit rimane anche in caso di danni derivati

    da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo. Questa ultima disposizione, insieme alla presunzione di responsabilit e alla solidariet del conducente e del proprietario (e degli altri soggetti

    sopraindicati) nel risarcimento dei danni , anchessa posta a tutela del danneggiato dando un in-dicazione certa e immediata sulle persone che debbano rispondere in caso di questo tipo di danno.

    Anche in questo caso infatti il conducente e il proprietario saranno responsabili, salvo la possibilit di

    questi, una volta risarcito il danno, di rivalersi su chi ha mal costruito o mal riparato il veicolo. Quello

    che invece non potranno fare rinviare il danneggiato direttamente alla fabbrica o allautofficina.

    1.8 La Legge 990 del 24/12/1969Dopo aver sancito lobbligo di risarcire un danno ed aver applicato tale prescrizione anche in seguito

    alla circolazione dei veicoli, il legislatore si essenzialmente posto il problema di tutelare e garantire

    non solo lapplicazione del diritto, ma anche il patrimonio del danneggiante:

    Patrimonio del danneggiante: importante che colui il quale provoca un danno non ne risponda con il proprio patrimonio personale, in quanto nellipotesi in cui questo sia inferiore allimporto da risarcire, potrebbe venire meno il totale indennizzo del terzo danneggiato;

    Diritto al risarcimento: allo stesso modo importante che il danneggiato venga tutelato, ma soprattutto che gli sia garantito il risarcimento dellintero danno subito;

    La necessit di tutelare il danneggiato evitando che il danneggiante ne risponda con il proprio patrimo-nio personale, ha indotto il legislatore a promulgare la legge 24/12/1969 n. 990 con la quale viene

    resa obbligatoria lassicurazione R.C. Auto. Il Codice delle Assicurazioni ha abrogato le disposizioni

    previste da questa legge e dalle sue successive modificazioni, disciplinando lintera materia nel Titolo

    X (artt. 122 160).

    Art. 1 Veicoli con obbligo di assicurazione. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dallassicurazione per la responsabilit civile verso i terzi prevista dallarticolo 2054 del codice civile. Lassicurazione deve comprendere anche la responsabilit per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale effettuato il trasporto. (Comma cos sostituito dallart. 27 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

    1.7 La responsabilit per omessa manutenzione del veicolo - 1.8 La Legge 990 del 24/12/1969

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    Periti e perizie - PARTE I

    Lassicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i dan-ni causati ai terzi non trasportati, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volont del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dellassicuratore verso il conducente. (Comma cos sostituito dallart. 1 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39).

    Art. 1-bis Estensione copertura territorio CEE. Lassicurazione stipulata ai sensi dellart. 1 copre anche la re-sponsabilit per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunit economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti lassicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garan-zie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente. (Articolo aggiunto dallart. 29 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142).

    Art. 2 Natanti con obbligo di assicurazione. I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navi-gazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilit civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. (Comma abrogato dallart. 1 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39). Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui allart. 1.

    Art. 3 Gare e competizioni sportive. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se lorganizzazione non abbia provve-duto a contrarre assicurazione per la responsabilit civile ai sensi della presente legge. Lassicurazione deve coprire la responsabilit dellorganizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle per-sone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

    Art. 4 Definizione di terzo. Non considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dellart. 1 e quella di cui al comma 1 del presente ar-ticolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui allart. 2054, terzo comma, del codice civile; b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonch gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto lassicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove lassicurato sia una societ, i soci a responsabilit illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). (Articolo cos sostituito dallart. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142).

    1.9 Obbligo di assicurazioneLobbligo di assicurare i veicoli oggi previsto dallart. 122 del Codice delle Assicurazioni (che richiama

    lart. 2054 del Codice Civile) e dallart. 193 del Codice della Strada. Lobbligo di assicurare previsto

    soltanto per i veicoli a motore senza guida di rotaie, inclusi filobus e rimorchi, posti in circolazione su

    strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

    1.9 Obbligo di assicurazione

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    Periti e perizie - PARTE I

    Considerato lampio significato del concetto di circolazione, lobbligo di assicurare il veicolo (o ad es. il

    rimorchio) permane anche nel caso in cui lo stesso rimanga fermo e non sia utilizzato.

    Lobbligo per quanto riguarda i natanti previsto dallart. 123 del Codice delle Assicurazioni. Per na-tanti si intendono le unit da diporto, con esclusione delle unit non dotate di motore. Questi non pos-sono essere posti in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano

    coperte dallassicurazione della responsabilit civile verso terzi per danni alla persona.

    Sono altres soggetti allobbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate

    che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali, adibiti ad uso privato,

    diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

    Lobbligo assicurativo esteso inoltre anche ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendente-mente dallunit alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale di volta in volta collocato il motore.

    Lobbligo riguarda anche i veicoli e i natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino in

    territorio italiano.

    Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo lobbligo di as-sicurazione si considera assolto:

    a. quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dallUfficio nazionale di assicura-zione estero ed accettata dallUfficio centrale italiano;

    b. mediante contratto di assicurazione frontiera (polizza temporanea che permette a quei veicoli

    sprovvisti di carta verde di circolare in Italia);

    c. quando lUfficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dellUnione europea sia stato rimosso

    lobbligo negli Stati membri di controllare lassicurazione di responsabilit civile per i veicoli muniti

    di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo.

    Per i natanti lobbligo di assicurazione si considera assolto:

    a. con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivit produttive, su proposta dellISVAP;

    b. quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dallUf-ficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dallUfficio Centrale Italiano.

    La legge non individua espressamente il soggetto su cui grava lobbligo di assicurazione, ma sono

    genericamente obbligati coloro che, avendo a qualunque titolo la disponibilit di un veicolo o di un na-tante, decidano di metterlo in circolazione e quindi il conducente, il proprietario o anche altri soggetti

    (es. locatario in leasing, titolare di unautofficina che faccia circolare un veicolo riparato per una prova

    tecnica o il titolare di un autosalone che faccia circolare un veicolo nuovo per dimostrazioni a scopo

    di vendita).

    1.9 Obbligo di assicurazione

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    Periti e perizie - PARTE I

    Lart. 124 individua invece espressamente nellorganizzatore il soggetto obbligato a contrarre lassicu-razione di responsabilit civile in caso di gare e competizioni sportive.

    Ai sensi dellart. 193 del nuovo Codice della Strada chiunque ponga in circolazione veicoli o natanti per

    i quali vi lobbligo di assicurazione senza che siano coperti da assicurazione soggetto alla sanzione

    amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 798 a euro 3.194.

    Dal 2011 laccertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo pu essere

    effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici

    con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di rilevazione della velocit (autovelox) o degli

    accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici. Le forze dellordine con i sistemi elettronici in questio-ne potranno confrontare i dati a loro risultanti con le banche dati della motorizzazione e dellANIA per

    verificare lesistenza della copertura assicurativa e quindi la validit della stessa.

    Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, risulti che al momento del rilevamento un veicolo

    munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, lorgano

    di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di

    assicurazione obbligatoria. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature

    costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un deter-minato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

    Inoltre, ai sensi dellart. 21 della L. 689/1981, nellipotesi di accertamento della violazione, sempre

    disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui ingiunto il

    pagamento; il dissequestro e la restituzione del veicolo o natante sequestrato disposto quando lu-tente provi ad aver pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione

    per almeno sei mesi. La sanzione pecuniaria di cui sopra ridotta di quando lassicurazione del veicolo sia comunque operante nei 15 giorni successivi al termine previsto per il pagamento dei premi.

    Ci significa che la sanzione ridotta ad un se lassicurazione viene riattivata entro il trentesi-mo giorno dalla scadenza (cio dal 16 al 30). La sanzione amministrativa inoltre ridotta ad un

    quando linteressato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dellorgano accertatore, esprime la volont e provvede alla demolizione e alle formalit di radiazione del veicolo.

    In caso di veicolo assicurato, ma che circoli senza contrassegno, prevista invece soltanto la sanzione

    amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 23 a euro 92.

    1.10 Lazione diretta del danneggiatoLassicurazione R.C. Auto caratterizzata dalla tutela preminente del terzo danneggiato, in particolare nellambito del risarcimento del danno.

    Il primo articolo che va considerato lart. 144 del Codice delle Assicurazioni che deroga alla discipli-na dellart. 1917 che regola i rapporti tra assicuratore, assicurato e danneggiato nellassicurazione di

    responsabilit civile. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natan-

    1.10 Lazione diretta del danneggiato

  • 15

    Periti e perizie - PARTE I

    te, per i quali vi obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti

    della Compagnia di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti del massimale di polizza. Per

    la parte di danno eccedente tale valore il danneggiato potr rivolgersi soltanto al responsabile civile.

    Tale disposizione costituisce uno degli elementi di maggiore rilevanza del sistema dellassicurazione obbligatoria, che vale a distinguere la tutela del danneggiato dalla circolazione stradale dallordinario

    sistema di tutela che viene offerto dalle previsioni codicistiche in tema di assicurazione della respon-sabilit civile, posto che, in deroga a quanto disposto dallart. 1917 del Codice Civile, si consente al

    danneggiato di rivolgere le proprie pretese direttamente nei confronti dellassicuratore, con la possibi-lit di aggredire un soggetto dalle capacit patrimoniali ben pi solide del danneggiante, e quindi con

    una maggiore garanzia di solvibilit.

    Lazione diretta che spetta al danneggiato nei confronti della Compagnia di assicurazione soggetta al

    termine di prescrizione cui sarebbe soggetta lazione verso il responsabile. Lazione diretta si prescrive

    in 2 anni (art. 2947 del Codice Civile). Riguardo alla competenza territoriale il danneggiato, nelleser-cizio dellazione diretta, ha facolt di scelta fra le diverse competenze: luogo del sinistro, domicilio o

    residenza del soggetto responsabile, sede della societ, sede dellagenzia con rappresentanza.

    1.11 Il termine dilatorioArt. 145 del Codice delle Assicurazioni stabilisce un termine dilatorio per la proponibilit dellazione

    diretta e ci perch il legislatore vuole favorire accordi transattivi e arginare il ricorso indiscriminato

    allautorit giudiziaria, che comporta lungaggini, complicazioni e eccessivi costi.

    Lazione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi obbligo di assicurazione, pu essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni, ovvero 90 in

    caso di danno alla persona, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato abbia chiesto alla Compagnia di

    assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale norma in linea con i tempi che il legislatore, come vedremo pi avanti, concede alle imprese di assi-curazione per formulare le loro offerte ai danneggiati (art. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni), il

    cosiddetto spatium deliberandi.

    Solo se la Compagnia non rispetta i termini sopraindicati o decorsi questi il danneggiato sia insod-disfatto del risarcimento ricevuto potr adire le vie legali. Le spese relative ad ogni legale nominato prima non saranno rimborsate.

    1.12 Linopponibilit di eccezioniLa tutela offerta dallistituto dellazione diretta verrebbe tuttavia in parte vanificata se lassicuratore

    potesse opporre al danneggiato le stesse eccezioni opponibili allassicurato. Pertanto il secondo com-ma dellart. 144 del Codice delle Assicurazioni lega al principio dellazione diretta quello dellinoppo-nibilit nei confronti del danneggiato per lintero massimale di polizza di eccezioni derivanti dal con-tratto (inoperativit della copertura in caso di mancato pagamento del premio, presenza di franchigie

    1.12 La Convenzione di Indennizzo Diretto

  • 16

    Periti e perizie - PARTE I

    o esclusioni di polizza come ad es. la guida da parte di un conducente non abilitato oppure i danni

    subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non effettuato in conformit alle disposizioni vigenti od alle

    indicazioni della carta di circolazione) o legate a disposizioni di legge (es. sinistri dolosi, dichiarazioni

    inesatte e reticenze, aggravamento del rischio, omissione dolosa di avviso di pi assicurazioni contrat-te separatamente presso diversi assicuratori).

    Tuttavia per quanto pagato in forza di tale inopponibilit lassicuratore potr poi rivalersi nei confronti

    dellassicurato.

    1.13 Lacconto sulla liquidazioneLart. 147 del Codice delle Assicurazioni stabilisce unaltra norma a tutela dei danneggiati che si trovi-no in stato di bisogno a causa di un sinistro.

    Nel corso del giudizio di primo grado, tali soggetti possono chiedere che sia loro assegnata una somma

    da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora

    da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilit a carico del conducente, con

    ordinanza immediatamente esecutiva provvede allassegnazione della somma nei limiti dei 4/5 della

    presumibile entit del risarcimento che sar liquidato con la sentenza. Listanza pu essere riproposta

    nel corso del giudizio e lordinanza irrevocabile fino alla decisione del merito.

    Dunque i presupposti per lassegnazione dellacconto saranno i seguenti:

    il danneggiato deve trovarsi in stato di bisogno a causa del sinistro;

    lacconto deve essere richiesto nel corso del giudizio di primo grado;

    devono risultare elementi gravi di responsabilit a carico del danneggiante.

    1.14 Il diritto di accesso agli attiUnulteriore norma a tutela del danneggiato lart. 146 che disciplina il diritto di accesso agli atti re-lativi alla liquidazione del danno.

    Le imprese di assicurazioni (esercenti lassicurazione obbligatoria della responsabilit civile derivante

    dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel rispetto di quanto previsto per laccesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazio-ne, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Sar ad esempio possibile accedere alle

    perizie e alle prove testimoniali, ma non ai referti medici della controparte che rimarranno riservati.

    Lesercizio del diritto di accesso non consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accerta-menti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. Questo diritto invece sospeso in

    pendenza di controversia giudiziaria tra la Compagnia e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti

    1.12 La Convenzione di Indennizzo Diretto

  • 17

    Periti e perizie - PARTE I

    dalla legge allautorit giudiziaria.

    Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, lassicurato o il danneggiato non messo in condizione di

    prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, pu inoltrare reclamo allIVASS an-che al fine di veder garantito il proprio diritto.

    Il Ministro delle attivit produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato

    su proposta dellIVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dallaccesso e deter-mina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonch i termini e le altre condizioni

    per lesercizio del diritto di accesso agli atti.

    1.15 Il fondo di garanzia per le vittime della stradaLa tutela dellinteresse del danneggiato alla riparazione del danno ingiustamente subito, oltre che

    dallobbligatoriet dellassicurazione, dal principio dellazione diretta, dallinopponibilit di eccezioni,

    garantita anche in casi eccezionali dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso

    la CONSAP.

    Tale fondo risarcisce i danni causati da:

    a) veicolo o natante non identificato;

    b) il veicolo o natante non coperto da assicurazione;

    c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa (incluse quelle operanti in Italia in regime

    di stabilimento o di libert di prestazione di servizi) che al momento del sinistro si trovi in stato di liqui-dazione coatta o vi venga posta successivamente;

    d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volont del proprietario (ovvero prohibente domino),

    dellusufruttuario, dellacquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

    d-bis) il veicolo sia stato spedito in Italia da uno Stato Membro e nel periodo di 30 giorni (a decorrere

    dallaccettazione della consegna da parte dellacquirente) lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

    d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non pi corrispon-dente allo stesso veicolo.

    Nel caso di veicolo o natante non identificato il risarcimento dovuto solo per i danni alla persona. In

    caso di danni gravi alla persona, il risarcimento dovuto anche per i danni alle cose con una franchigia

    fissa di Euro 500.

    Nel caso veicolo o natante non coperto da assicurazione o assicurato presso unimpresa in stato di liquidazione coatta o di cui alle lettere d-bis) e d-ter) il risarcimento dovuto per i danni alla persona

    e alle cose.

  • 18

    Periti e perizie - PARTE I

    Nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volont del proprietario, dellusufruttuario, dellac-quirente con patto di riservato dominio o del locatario il risarcimento dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volont ovvero che sono inconsapevoli

    della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

    In buona sostanza se qualcuno ci ammacca la macchina e non riusciamo a prendere la targa (danno

    causato da veicolo non identificato) non avremo risarcimento. Proprio perch senza lesioni gravi alla

    persona, non vengono risarciti nemmeno i danni a cose. Diversamente, se abbiamo la targa ma il

    veicolo scoperto (danno causato da veicolo non assicurato), il Fondo copre tutto.

    Nel caso previsto dalla lettera a), il danno risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui allart. 128 del Codice delle Assicura-zioni relativamente alle autovetture ad uso privato.

    Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno risarcito nei limiti dei massimali indicati

    nel regolamento di cui allart. 128 del Codice delle Assicurazioni per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

    Il Fondo di garanzia per le vittime della strada tenuto altres a risarcire i sinistri causati sul territorio

    di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso unimpresa con sede

    legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libert di prestazione di servizi,

    che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

    Il Fondo di garanzia per le vittime della strada amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle

    attivit produttive, dalla CONSAP. Le imprese autorizzate allesercizio delle assicurazioni per la respon-sabilit civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a

    versare annualmente alla CONSAP un contributo attualmente commisurato al 2,5% dei premi incas-sati nellanno precedente (in base allart. 285 del Codice delle Assicurazioni tale contributo non pu

    superare il 4%).

    La liquidazione dei danni effettuata a cura di unimpresa designata dallIVASS, individuata in base

    al luogo di accadimento del sinistro. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spe-se, ed al netto delle somme recuperate sono poi rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le

    vittime della strada.

    In tutti i casi lazione per il risarcimento dei danni pu essere proposta solo dopo che siano decorsi 60

    giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata,

    alla Compagnia designata ed alla CONSAP. Soltanto nel caso di veicolo assicurato con unimpresa di assicurazione in stato di liquidazione coatta lazione per il risarcimento dei danni pu essere proposta solo dopo che siano decorsi 6 mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del

    danno.

    Lazione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti della Com-pagnia designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, pu tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello. Nei casi in cui il veicolo non era assicurato deve essere conve-nuto in giudizio anche il responsabile del danno. Nei casi in cui il veicolo era assicurato con unimpresa

  • 19

    Periti e perizie - PARTE I

    di assicurazione in stato di liquidazione coatta deve essere convenuto in giudizio anche il commissario

    liquidatore della Compagnia di assicurazione.

    Infine precisiamo che il commissario dellimpresa in liquidazione pu essere autorizzato, nel decreto

    che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime

    della strada ed in deroga allarticolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circola-zione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione,

    nonch di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in

    corso o del periodo di tempo per il quale stato pagato il premio. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, anticipa in questo caso al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui allarticolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dellattivo le somme erogate restano definitivamente a carico

    della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.

    Per lassolvimento di questo compito il commissario provveder a riassumere il personale gi dipen-dente dallimpresa posta in liquidazione coatta, che sar retribuito con i minimi previsti nei contratti

    collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

    1.16 La Convenzione di Indennizzo DirettoLa Convenzione Indennizzo Diretto, anche detta CID, non era altro che un accordo tra diverse compa-gnie assicurative per velocizzare e semplificare il risarcimento danni.

    Grazie alla legge 39/1977, a partire da maggio del 1978, nel momento in cui le parti coinvolte erano

    in accordo sulla dinamica dellincidente, i danni venivano pagati direttamente dallassicurazione del danneggiato, che a sua volta sarebbe stata risarcita dallassicurazione del responsabile. Il modulo di

    constatazione amichevole di incidente stato introdotto con la procedura della CID, che poteva essere

    applicata solo in definite situazioni:

    il sinistro doveva essere avvenuto tra due soli mezzi di trasporto a motore (da cui erano esclusi i

    ciclomotori di tutte le cilindrate e le macchine agricole);

    il modulo blu di constatazione amichevole dincidente (C.A.I.), utilizzato per provare lincidente allas-sicurazione, doveva essere firmato da entrambe le parti coinvolte;

    la copertura dei danni garantiva il risarcimento solo per il veicolo.

    In presenza di tali condizioni, il danneggiato poteva richiedere la procedura di Convenzione Indennizzo

    Diretto alla propria assicurazione, che avrebbe dovuto far periziare i danni entro 10 giorni dallinciden-te e pagare i danni entro le due settimane successive alla stima peritale.

    Con larticolo 23 della legge 273/2002, a partire da giugno 2004, la CID poteva essere applicata

    anche in caso di danni alle persone a bordo del veicolo coinvolto nellincidente ed agli oggetti di loro

    propriet. Per potersi avvalere della Convenzione Indennizzo Diretto estesa ai danni alla persona, si

    dovevano verificare alcune condizioni:

  • 20

    Periti e perizie - PARTE I

    il sinistro doveva essere avvenuto tra due soli mezzi di trasporto a motore (da cui erano esclusi i

    ciclomotori di tutte le cilindrate e le macchine agricole) ed il veicolo sul quale viaggiava il ferito doveva

    aver subito dei danni;

    il modulo blu di constatazione amichevole dincidente (C.A.I.), utilizzato per provare lincidente allas-sicurazione, doveva essere firmato da entrambe le parti coinvolte;

    il valore economico delle lesioni di ogni ferito non doveva superare i 15.000,00 euro (in cui dove-vano essere incluse anche le spese mediche, i danni morali ed i danni agli oggetti appartenenti allo

    stesso soggetto).

    Il danno alla persona poteva essere anche dichiarato in un secondo momento a fronte di una denuncia

    dellassicurato stesso. Per questo, i tempi per la perizia da parte dellassicurazione potevano essere pi lunghi rispetto a quelli previsti per il solo veicolo. Infatti, la compagnia assicurativa doveva perizia-re le lesioni entro 30 giorni dalla consegna dei certificati medici di guarigione da parte della persona

    danneggiata, e doveva pagare entro le due settimane successive alla perizia. Per determinare lentit dei danni alla persona le assicurazioni consultavano le tabelle di valutazione medico-legali definite dal

    D.M. del 31 luglio 2003 e le scale economiche indicate dalla legge 57/2001.

    La CID, essendo fondata sullindennizzo diretto, prevedeva che il danneggiato potesse richiedere per-sonalmente, senza intermediari, il risarcimento del danno alla propria assicurazione.

    Nel caso in cui non veniva raggiunto laccordo tra assicurazione e danneggiato sul valore economico dei danni, la compagnia assicurativa avrebbe erogato la somma stabilita dalla loro offerta di risarci-mento e lassicurato, una volta incassata la somma, avrebbe potuto richiedere la differenza pretesa

    alla stessa assicurazione oppure a quella della controparte.

    Dal primo febbraio del 2007, con lintroduzione del decreto legge 254/2006 sul risarcimento diretto,

    cominciata la rivoluzione delle assicurazioni auto. E la stessa assicurazione del danneggiato che si

    occupa di seguire tutta la pratica, per far s che la procedura di indennizzo diventi ancora pi semplice

    ed efficiente.

    Come vedremo la nuova procedura assicurativa di risarcimento diretto prevede che non sia obbligato-ria la firma della controparte sul modulo blu di constatazione amichevole dincidente.

    1.17 Il risarcimento del terzo trasportatoTra le innovazioni introdotte dal Codice delle Assicurazioni in materia di assicurazione R.C. Auto vi anche quella della procedura di risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato.

    Il Codice delle Assicurazioni ha semplificato il processo di risarcimento per il terzo trasportato.

    Salva lipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito (e cio occorso in situazioni non prevedibili e quin-di non evitabili con la normale diligenza e perizia), il danno subito dal terzo trasportato con le nuove

    norme risarcito dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era trasportato al momento

  • 21

    Periti e perizie - PARTE I

    del sinistro entro il massimale minimo di legge, indipendentemente dallaccertamento della responsa-bilit dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

    Per il danno ultra massimale il trasportato ha diritto al risarcimento da parte della Compagnia di assi-curazione del responsabile civile (ovviamente se il veicolo di questultimo coperto per un massimale

    superiore a quello minimo).

    Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia di assicurazio-ne del veicolo sul quale era trasportato al momento del sinistro la normale procedura di risarcimen-to, mentre a carico dellassicuratore sono previsti i normali tempi per la liquidazione del danno. La Compagnia di assicurazione del responsabile civile pu intervenire nel giudizio e pu estromettere la

    Compagnia di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilit del proprio assicurato.

    La Compagnia di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti di

    quella del responsabile civile.

    Uneventuale azione diretta avente ad oggetto il risarcimento dovr anchessa essere esercitata nei

    confronti della Compagnia del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro. La

    Compagnia del

    responsabile civile pu per intervenire nel giudizio e pu estromettere la Compagnia del veicolo, rico-noscendo la responsabilit del proprio assicurato.

    I vantaggi di questa innovazione sono sostanzialmente tre:

    maggiore facilit nel reperire i dati identificativi del veicolo a bordo del quale viaggiava;

    sussistenza dellobbligazione dellassicuratore del veicolo (a bordo del quale viaggiava il trasportato)

    anche laddove non vi sia alcun concorso di colpa da parte del conducente di tale veicolo;

    in caso di sinistri che coinvolgano pi veicoli assicurati, non sar pi necessario per il terzo trasportato

    accertare il responsabile del sinistro contro cui agire.

    1.18 La determinazione della responsabilitPer determinare se il proprio assicurato ha diritto al risarcimento completo o parziale dei danni subiti,

    la compagnia utilizza i criteri di accertamento della responsabilit dei sinistri (c.d. barmes) stabiliti

    dal decreto attuativo delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni in materia di risarcimento diretto (allegato A del D.P.R. n. 254/2006 del 18/97/2006).

    Tali criteri consistono nelle esemplificazioni delle pi comuni casistiche di incidenti stradali. Per ogni

    dinamica di sinistro viene indicato quale veicolo responsabile o se vi concorso di colpa dei due

    conducenti.

    Se un sinistro non rientra tra i casi illustrati, laccertamento della responsabilit viene effettuato te-nendo conto dei principi generali in tema di responsabilit derivante dalla circolazione dei veicoli.

  • 22

    Periti e perizie - PARTE I

    Due veicoli circolano nella medesima direzione e sulla medesima fila

    Il veicolo che urta quello antistante responsabile al 100% del sinistro.

    Due veicoli circolano su file differenti

    Il veicolo che cambia fila responsabile al 100% del sinistro.

    Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila, si presume una responsabilit con-corsuale al 50%.

    Uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione

    Da una posizione di sosta o uscendo da unarea privata e urta un veicolo in circolazione responsabile

    al 100% del sinistro.

  • 23

    Periti e perizie - PARTE I

    Due veicoli circolano in senso inverso

    Se invece solo uno dei due veicoli a sorpassare lasse mediano della carreggiata la responsabilit

    integralmente a carico di questultimo.

    Impegnando o sorpassando lasse mediano della carreggiata, se si scontrano frontalmente, si presu-me una responsabilit concorsuale al 50%.

    Due veicoli provengono da due strade differenti

    Se i due veicoli provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si congiungono, la responsabilit interamente a carico di quello che proviene da sinistra, a meno che le precedenti non

    siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.

    Urto con auto in sosta

    Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta interamente responsabile del sinistro.

  • 24

    Periti e perizie - PARTE I

    Circolazione in retromarcia

    Se uno dei veicoli circola in retromarcia responsabile del sinistro.

    Con la procedura di risarcimento diretto, in sostanza, limpresa assicurativa liquida i danni ai propri assicurati. Pertanto, essa tenuta ad assisterli affinch i loro diritti siano correttamente riconosciuti e

    tutelati nella fase di liquidazione del sinistro, in applicazione degli obblighi contrattuali di correttezza

    e diligenza.

    In special modo, limpresa assicurativa ed i suoi intermediari, sono tenuti a fornire ai danneggiati:

    supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini del suo controllo e

    dell'eventuale integrazione, nonch della quantificazione dei danni materiali e fisici;

    delucidazioni circa i criteri di responsabilit stabiliti dai barmes.

    Tenuto conto che lassistenza tecnico - giuridica per ottenere il risarcimento dei danni viene fornita

    dalla propria Compagnia, nella somma liquidata ed accettata dal danneggiato non sono compresi gli onorari degli eventuali professionisti di cui si avvalso, fatta eccezione per il compenso dovuto al medico - legale.

    In buona sostanza, se il danneggiato accetta la somma offerta dallimpresa di assicurazione, dovr pa-gare di tasca propria lavvocato che lo ha assistito, mentre gli saranno rimborsate le spese sostenute

    per la redazione delleventuale perizia medico - legale di parte.

    E forse una delle questioni pi delicate riguardanti i limiti e le condizioni di risarcibilit, che esclude in

    modo espresso tutte le altre forme, rispetto all'assistenza medico-legale, di assistenza professionale, incluse quelle riferite ad attivit di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare in

    vista della procedura di risarcimento diretto.

    Si tratta di una restrizione dell'area del danno risarcibile alla quale dovrebbero fare da riscontro per il

    danneggiato concreti benefici derivanti dal sistema di risarcimento diretto, benefici in termini di rapi-dit e certezza della liquidazione e di riduzione del premio. La restrizione consapevolmente e libera-mente accettata dal danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio. In effetti, nel

    sistema definito dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, il danneggiato resta comunque

    libero di non accettare l'offerta dell'impresa e di procedere in via giudiziale, dove il criterio della risarci-bilit del danno si espande secondo i principi generali. Infatti, il danneggiato, ove ritenga di non aderire

    all'offerta di risarcimento diretto fatta dalla sua impresa di assicurazione, resta titolare dell'azione diretta di risarcimento, sempre nei confronti della propria impresa di assicurazione. In questo caso,

    l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile pu chiedere di intervenire nel giudizio e pu

    estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilit del proprio assicurato, ferma restando, in

  • 25

    Periti e perizie - PARTE I

    ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese, secondo quanto previsto nell'ambito

    del sistema del risarcimento diretto.

    Nel sistema del risarcimento diretto, quindi, assumono un valore cruciale i benefici (anche patrimonia-li) che il danneggiato pu ottenere a fronte di una indubbia restrizione preventiva (liberamente accet-tata) dell'area dei danni risarcibili. Non vi sono difficolt sistematiche a collocare questo meccanismo

    di risarcimento semplificato nell'area dell'autonomia negoziale delle parti che stipulano il contratto di

    assicurazione; la disciplina primaria e secondaria si preoccupa, peraltro, di tutelare in modo adeguato

    il contraente pi debole, in termini di certezza dei tempi della liquidazione e di benefici ottenibili accet-tando tale schema risarcitorio.

    Anche per queste ragioni, nella liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di

    accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli per

    verificare i dati tecnici e il nominativo del proprietario dell'altro veicolo, come previsto dall'art. 132,

    co. 3, Codice delle Assicurazioni. Tale possibilit riconosciuta alle imprese da un lato per agevolarle

    nell'erogazione del servizio, dall'altro per consentire loro di disporre di uno strumento informativo utile per l'attivit di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria.

    1.19 La valutazione del danno alle persone e il danno biologicoLa quantificazione del danno a cose sar pari al costo per le riparazioni o per la sostituzione al netto

    delleventuale deprezzamento dovuto al degrado duso e al danno da mancato uso, che viene risarcito

    solitamente a coloro che utilizzano il mezzo per esigenze di lavoro e per il solo tempo strettamente

    necessario alla riparazione del veicolo.

    Lart. 137 del Codice delle Assicurazioni disciplina le modalit di determinazione del danno patrimo-niale in caso di danno alla persona. In questo caso lincidenza dellinabilit temporanea o della invali-dit permanente deve essere quantificata in relazione al reddito di lavoro.

    Tale reddito si determina:

    per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle

    detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il pi elevato tra quelli degli ultimi 3 anni.

    per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il pi elevato tra quelli dichiarati dal

    danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi 3 anni ovvero, nei casi pre-visti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

    E in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore

    di oltre un quinto rispetto a quello risultante secondo le modalit di calcolo illustrate in precedenza, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

    In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non pu essere inferiore

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    Periti e perizie - PARTE I

    a 3 volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

    In caso di danni alla persona sar risarcibile anche il danno non patrimoniale o danno morale che di

    solito viene quantificato in una somma che va da a della somma liquidata a titolo di danno bio-logico.

    In tema di danni alle persona, di grave entit, derivanti da sinistri conseguenti la circolazione di veicoli

    a motore e dei natanti, di rilevante importanza infine lart. 155 del Codice delle Assicurazioni che

    fornisce una precisa definizione del danno biologico e introduce importanti innovazioni riguardo al

    trattamento del danno biologico fissandone criteri e misure.

    Questo articolo pone fine alla normativa precedente che permetteva a ogni tribunale di quantificare

    diversamente il danno biologico, creando disparit di trattamento tra i danneggiati e provocando danni

    alle Compagnie che non avevano certezza sul costo dei risarcimenti.

    Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrit psico-fisica della per-sona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attivit quoti-diane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit di produrre reddito.

    Si voluto cos precisare che il danno biologico indipendente dalla capacit di produrre reddito e

    che tutte le lesioni devono essere state accertate (escludendo cos tutte le richieste di risarcimento

    a carattere soggettivo, prive di riscontro da un punto di vista medico legale) e il danno verr liquidato sulla base di una tabella in percentuale al grado di invalidit.

    Lart. 138 del Codice delle Assicurazioni prevede per le lesioni di grave entit, che hanno provocato

    un grado di IP superiore al 10%, debba essere predisposta una specifica tabella unica nazionale che

    dovr essere utilizzata per la liquidazione del danno biologico compreso tra il 10% e il 100%.

    Tale tabella riporter le menomazioni alla integrit psicofisica comprese tra 10 e 100 punti e il valore

    pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidit comprensiva dei coefficienti di variazione

    corrispondenti all'et del soggetto leso e si fonder sul sistema a punto variabile in funzione dell'et e

    del grado di invalidit, il valore economico del punto funzione crescente della percentuale di invalidi-t. Il valore economico del punto funzione decrescente dell'et del soggetto.

    In attesa dellemanazione di questa tabella unica nazionale, nella prassi, si faceva ricorso alle tabelle

    predisposte dai diversi Tribunali, che si basavano sugli stessi criteri di fondo. La sentenza 12408/2011

    della Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che a far data da Giugno 2011 le tabelle del Tribunale di

    Milano dovranno essere applicate su tutto il territorio nazionale.

    Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali

    personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale pu essere au-mentato dal giudice sino al 30%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

    Nel caso di lesioni di lieve entit, che hanno provocato un grado di IP pari o inferiore al 9%, il danno

    permanente viene liquidato un importo crescente in misura pi che proporzionale in relazione ad ogni

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    Periti e perizie - PARTE I

    punto percentuale di invalidit applicando a ciascun punto percentuale di invalidit un coefficiente via

    via pi alto.

    L'importo cos determinato si riduce con il crescere dell'et del soggetto in ragione dello 0,5% per

    ogni anno di et a partire dall'11 anno di et. Il valore del primo punto oggi pari ad Euro 791,95 (in

    base al D.M. 6-6-2013 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato ai sensi dellart.

    139, comma 5 del Codice delle Assicurazioni, che prevede laggiornamento annuale degli importi per

    il risarcimento dei danni alla persona di lieve entit, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

    Oltre al danno biologico permanente, che abbiamo visto sopra, esiste anche il danno biologico tem-poraneo, che determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilit riconosciuta per

    ciascun giorno.

    Nel caso di danno biologico temporaneo, liquidato un importo di Euro 46,20 (D.M. 6-6-2013) per

    ogni giorno di inabilit assoluta; in caso di inabilit temporanea inferiore al 100%, la liquidazione av-viene in misura corrispondente alla percentuale di inabilit riconosciuta per ciascun giorno.

    L'ammontare del danno biologico liquidato pu essere aumentato dal giudice in misura non superiore

    al 20%, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

    Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su pro-posta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il

    Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivit produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrit psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidit.

    Ad oggi nelle more dellemanazione di questo decreto la tabella di riferimento delle menomazioni com-prese tra 1 e 9 punti di invalidit quella prevista dal D.M. 3-7-2003.

    Tale innovazione del Codice delle Assicurazioni ha messo fine ad una vera e propria giungla dei ri-sarcimenti: ogni Tribunale quantificava infatti diversamente linvalidit biologica, creando disparit di

    trattamenti tra gli automobilisti e provocando danni alle Compagnie, che non avevano pi certezze sul

    costo dei risarcimenti.

    1.20 La ripartizione del massimaleLart. 140 del Codice delle Assicurazioni disciplina la situazione caratterizzata dalla presenza di pi

    persone danneggiate dallo stesso sinistro e dalla contestuale insufficienza delle somme assicurate

    rispetto al risarcimento dovuto dal responsabile.

    Mentre nellassicurazione di R.C. in generale, qualora i danni complessivi superino il massimale, las-sicuratore pu liberarsi dei suoi obblighi mettendo il massimale a disposizione dellassicurato, nellas-sicurazione R.C.A. i diritti delle persone danneggiate nei confronti della Compagnia di assicurazione sono in questo caso proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

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    Periti e perizie - PARTE I

    La Compagnia di assicurazione che, decorsi 30 giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre

    persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad

    alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggia-te nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

    Le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi

    abbia ricevuto il risarcimento dalla Compagnia di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato.

    Lobbligo dellassicuratore di ricercare altri eventuali danneggiati sussiste quindi fino a 30 giorni dal

    sinistro, dopo tale termine, qualora il massimale sia esaurito, gli eventuali danneggiati di cui fosse ignorata lesistenza avranno pertanto azione verso gli altri per il recupero della loro quota in base ad

    una nuova ripartizione.

    Nei giudizi promossi fra la Compagnia di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litiscon-sorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. La Compagnia di assicu-razione pu effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei

    confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito irrevocabile e vincolato a

    favore di tutti i danneggiati.

    Il diritto di surroga dellassicuratore sociale

    La vittima del sinistro stradale, oltre che agire per ottenere dallassicuratore il risarcimento dei danni

    subiti, potrebbe aver diritto alle prestazioni di un assicuratore sociale es. lINAIL in caso di infortunio in

    itinere. L'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di rivalsa e quindi di ottenere direttamente

    dal terzo responsabile o dalla sua Compagnia di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le

    prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicu-razione, nellipotesi che non sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.

    Per questo motivo, prima di provvedere alla liquidazione del danno, la Compagnia di assicurazione tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna

    prestazione da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

    Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, la Compagnia di assicurazione tenuta a

    darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potr procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le pre-stazioni erogate o da erogare.

    Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato

    di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, la Compagnia di assicurazione potr disporre la liqui-dazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal

    danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia

    pregiudicato l'azione di surrogazione.

    In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non pu esercitare l'azione surrogatoria con pre-giudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

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    Periti e perizie - PARTE I

    1.21 Il risarcimento dei sinistri accaduti allesteroI soggetti residenti in Italia danneggiati da sinistri provocati da veicoli stazionanti abitualmente e as-sicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli stati aderenti al sistema della carta verde,

    possono agire oltre che contro il responsabile del sinistro, direttamente contro la sua la Compagnia di

    assicurazione ovvero contro il mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in Italia.

    La Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro 3 mesi dalla

    ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata

    ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

    Nel caso in cui la Compagnia di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione

    dei sinistri in Italia e qualora la Compagnia di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione

    dei sinistri in Italia non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di

    risarcimento entro 3 mesi, il danneggiato pu rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano.

    Linosservanza della disposizione sul risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato Membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dalluso di veicoli

    che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato Membro punita con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.

    L'Organismo di indennizzo italiano (la cui funzione riconosciuta alla CONSAP) incaricato inoltre di

    risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza in Italia, per danni a cose o a persone derivanti da

    sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:

    un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;

    un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare la Compagnia di assicu-razione.

    L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto ha diritto di richiedere il

    rimborso nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede la Compagnia di

    assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per

    quanto anticipato a titolo di risarcimento e per le spese relative alla liquidazione del danno, e al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere

    identificata la Compagnia di assicurazione o al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si verificato

    il sinistro, nel caso di veicolo non identificato o nel caso di veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

    Il risarcimento dei sinistri con veicoli con targa estera: il ruolo dellUfficio Centrale Italiano

    I sinistri causati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri sono gestiti dallUfficio Centrale Italiano.

    L'Ufficio Centrale Italiano (UCI) l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in

    circolazione internazionale. L'UCI si occupa di gestire i sinistri causati sul territorio italiano da veicoli

    immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune partico-larit, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani.

  • 30

    Periti e perizie - PARTE I

    In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero indispensabile utilizzare

    il modulo di Constatazione amichevole di incidente (C.A.I.) e trasmetterlo alla propria Compagnia

    avendo cura di riportare sul modulo anche i dati della Carta Verde del conducente straniero. La ri-chiesta dei danni pu essere anche effettuata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), inviando una lettera

    raccomandata con avviso di ricevimento in cui siano indicati i seguenti dati:

    nazionalit e targa del veicolo estero;

    caratteristiche tecniche del veicolo estero (Tipologia, marca e modello);

    cognome, nome e indirizzo del proprietario e del conducente (se diverso) del veicolo estero;

    estremi dell'autorit eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Poli-zia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della localit;

    copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile;

    copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile;

    descrizione dell'incidente.

    Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le

    cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entit del danno. Se l'incidente

    ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'et, l'attivit il reddito, l'entit delle lesioni, l'attesta-zione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

    L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provveder ad incaricare della trattazione del

    sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

    Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compa-gnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolger accertamenti nel Paese

    di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se,

    in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

    Le ricerche vengono svolte dallUCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del

    veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo interesse del danneggiato

    indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

    Lart. 126 stabilisce lUCI, oltre ad essere abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di

    assicurazione, svolge anche le seguenti attivit:

    stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione temporanea frontiera;

    assume ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e

    natanti, la qualit di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assi-curazione.

  • 31

    Periti e perizie - PARTE I

    L'UCI abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore

    immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le

    obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

    In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o

    natanti immatricolati o registrati all'estero, l'UCI pu richiedere ai competenti organi di polizia le infor-mazioni acquisite relativamente alle modalit dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

    Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso

    stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a

    motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'UCI ha diritto di rivalsa nei confronti del

    proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

    Per individuare lassicuratore estero del veicolo che ha provocato lincidente e il mandatario per la

    liquidazione dei sinistri nominato in Italia dallassicuratore estero, istituito presso la CONSAP il Cen-tro di informazione italiano, che fornisce un servizio ai danneggiati da sinistri avvenuti in uno Stato

    membro diverso da quello di residenza degli stessi.

    Il Centro di informazione italiano incaricato di tenere un registro da cui risulta:

    la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente in Italia;

    i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilit civile

    derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi diversi dalla responsabilit del vettore;

    le Compagnie che coprono la responsabilit civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i

    rischi diversi dalla responsabilit del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da

    tali imprese di assicurazione.

    Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni

    sopraindicate.

    Le Compagnie che coprono la responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che sta-zionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i

    dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascu-no Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o

    dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

    I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di infor-mazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:

    nome ed indirizzo della Compagnia di assicurazione;

    numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;

  • 32

    Periti e perizie - PARTE I

    nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri della Compagnia di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:

    gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;

    il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;

    il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

    Lomissione delle comunicazioni periodiche in materia di sinistri e dei dati relativi ai numeri di targa

    dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai no-minativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascun Stato Membro e, a richiesta,

    dei dati relativi al nome e indirizzo del proprietario o dellusufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria punita con sanzione amministrativa

    pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 10.000. L'incompletezza o l'erroneit di queste comunicazioni inve-ce punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 5.000.

    1.22 La nuova banca dati sinistriLart. 135 del Codice delle Assicurazioni prevede listituzione presso lIVASS di una banca dati dei si-nistri finalizzata a prevenire e contrastare le frodi nel settore dellassicurazione obbligatoria R.C. Auto

    mediante la raccolta dei dati relativi ai sinistri che coinvolgono i veicoli immatricolati in Italia.

    Questo articolo attribuisce allIVASS il potere di disciplinare le modalit di trasmissione dei dati da

    parte delle imprese, le procedure di organizzazione e di funzionamento della banca dati sinistri, le con-dizioni di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti

    in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dellassicurazione ob-bligatoria R.C. Auto e le condizioni e le limitazioni di accesso da parte delle imprese di assicurazione.

    Tale sistema, operativo gi dal 2001, fino ad oggi stato scarsamente utilizzato dalle Compagnie per

    contrastare il fenomeno delle frodi R.C. Auto che in base alle pi recenti statistiche rappresenta circa

    il 2,5% dei sinistri denunciati in Italia (con punte di circa il 10% in Campania). Dati che molto probabil-mente sottostimano il fenomeno e che nei periodi di crisi economica tendono ad accentuarsi.

    Il Regolamento n. 31 del 2 Giugno 2009 reca le disposizioni di attuazione dellart. 135 introducendo

    rilevanti novit rispetto alla previgente normativa e rilanciando la funzione della banca dati sinistri

    istituita presso lIVASS.

    In sintesi il nuovo sistema, che sar operativo da Gennaio 2011, mira ad incrementare decisamente la

    funzionalit dellarchivio esistente, a valorizzare il patrimonio informativo ad oggi presente nella banca

    dati e a renderne pi snella ed efficiente la consultazione. Il risultato un significativo ampliamento

    della visibilit delle informazioni relative ai sinistri registrati a vantaggio di una pi vasta platea di

    soggetti e, in particolare, degli addetti alle strutture liquidative delle imprese di assicurazione. Sar ad esempio possibile digitando semplicemente il codice fiscale di una persona fisica o la targa di un

    veicolo scoprire se negli ultimi 18 mesi loggetto dellinvestigazione stato coinvolto in almeno 3 inci-

  • 33

    Periti e perizie - PARTE I

    denti o se i risarcimenti hanno riguardato danni fisici non certificati da verbali di pubbliche autorit. Da

    Gennaio 2011, inoltre, la banca dati si arricchir di una pi precisa identificazione di testimoni, periti

    e medici coinvolti a vario titolo nelle procedure di indennizzo.

    In tal modo lIVASS intende offrire un valido strumento di contrasto al fenomeno delle frodi nel settore

    dellassicurazione obbligatoria R.C. Auto ed un pi efficace ed agevole supporto alla quotidiana opera-tivit delle imprese nella trattazione dei sinistri.

    Il Regolamento individua quali soggetti tenuti ad alimentare la banca dati sinistri le imprese di assicu-razione italiane, anche in qualit di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo

    di garanzia per le vittime della strada. Al fine di realizzare un aggiornamento rapido e continuativo

    della banca dati sinistri stato previsto che le imprese comunichino i dati entro 20 giorni dal perveni-mento della richiesta di risarcimento o della denuncia di sinistro. I dati dovranno essere registrati nella

    banca dati sinistri per 5 anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.

    Lart. 316 del Codice delle Assicurazioni prevede che lomissione delle comunicazioni periodiche di cui

    allart. 135, comma 2, relativo alla comunicazione dei dati riguardanti i sinistri alla banca dati dellI-VASS sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 10.000.

    Decorso questo il termine, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto in-formatico gestito dallIVASS. L'IVASS comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale

    o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. Trascorsi altri cinque anni, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridi-che coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro

    supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuova-mente gli interessati.

    Il Regolamento individua negli organi giudiziari, nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia

    di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dellassicurazione obbligatoria

    R.C. Auto, nelle imprese di assicurazione, nella CONSAP e nellUCI i soggetti aventi diritto alla con-sultazione, prevedendo per questi ultimi la necessit di richiedere allIVASS labilitazione per singoli

    soggetti - segnatamente gli incaricati della trattazione dei sinistri a livello centrale e periferico, nonch

    i dipendenti di societ di servizi in outsourcing - in ragione dellattivit svolta per limpresa o lente di appartenenza.

    La consultazione della banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite consentito

    quindi soltanto nella procedura di liquidazione dei danni per esclusive finalit di prevenzione, accerta-mento e repressione di reati o comportamenti fraudolenti, ma non nella fase assuntiva del rischio (e

    cio prima di emettere una nuova polizza). Sar quindi possibile attraverso la nuova banca dati sinistri

    scoprire ex post se un cliente un truffatore, ma non evitare di assicurarlo.

    Va infine precisato che i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali effet-tuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono

    personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento

    delle informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione

    o divulgazione a terzi per finalit non consentite dalla legge o comunque estranee alle finalit per le

  • 34

    Periti e perizie - PARTE I

    quali la banca dati sinistri stata istituita.

    1.23 Le novit introdotte dal Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1 sulle liberalizzazioni, dal Decreto Crescita Bis e dal Decreto Destinazione ItaliaNel Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n. 1 sulle liberalizzazioni (convertito, con modificazioni, in Legge

    n. 27 del 24.3.2012) sono contenute numerose novit sulla R.C. Auto. Gli interventi adottati dal Gover-no possono essere riassunti come segue:

    Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica. Lart. 29 del Decre-to prevede il ricalcolo dei forfait di rimborso dei sinistri tra le Compagnie, con criteri definiti dallIVASS

    per tagliare i costi. Viene infatti introdotto nel sistema di risarcimento diretto il criterio dellefficienza

    produttiva e del controllo dei costi prevedendo che i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla

    base dei quali vengono definite le compensazioni tra Compagnie siano calcolati annualmente secondo

    un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle Compagnie stesse e in particolare il controllo dei

    costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

    Si voluto intervenire su questo fronte perch lattuale criterio forfetario calcolato ogni anno sulla

    base del costo medio dei risarcimenti pagati nellanno precedente ha mostrato i suoi limiti. La certezza

    di ottenere comunque un rimborso predefinito ha indotto alcuni comportamenti scarsamente proattivi