Maggio 2013

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DIREZIONE OBBLIGATA anno xxvi | numero 03 | bimestrale maggio 2013 | www.federnotizie.org organo della federazione italiana delle associazioni sindacali notarili notariato | innovazione | società

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Direzione obbligata

Transcript of Maggio 2013

DIREZIONE OBBLIGATA

anno xxvi | numero 03 | bimestrale maggio 2013 | www.federnotizie.org

organo della federazione italiana delle associazioni sindacali notarili

n o t a r i a t o | i n n o v a z i o n e | s o c i e t à

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

anno xxvi | numero 03 | bimestrale maggio 2013 | www.federnotizie.org

organo della federazione italiana delle associazioni sindacali notarili

n o t a r i a t o | i n n o v a z i o n e | s o c i e t à

CORSIVICorsivo della redazione: Direzione obbligata | pag. 3Giunta Tribune: Pubblicati i dati relativi all’occupazione nel settore degli studi notarili | pag. 5

OpInIOnICinque domande per il prossimo CNN | pag. 7Il position paper del Consiglio nazionale del notariato | pag. 10

ARgOmentIL’anno d’oro delle “startup” | pag. 18L’imposta sulle transazioni finanziarie (tobin tax) | pag. 31D.Lgs. 122/2005, insolvenza del costruttore e impedimenti della vendita | pag. 36

InteRnAzIOnAle“SNS” – Sigillo notarile di sicurezza | pag. 40W il made in Italy | pag. 48

ClAuSOle In ReteIl concordato preventivo con riserva e l’intervento del notaio | pag. 49

RubRIChePromossi e bocciati | pag. 62Utili da leggere | pag. 64

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CORSIVI

Al ventiseiesimo anno del suo viaggio, Federnotizie è davanti a un se‑gnale perentorio, ci pensa su e, con questo numero, fa il suo ingresso nell’era digitale.

Si fa presto a parlare di ragioni economiche, a fissarsi su di esse come fossero le uniche in gioco. Capita lo stesso – che so – anche parlando dell’Europa che non va.

La crisi ha toccato anche noi e la nostra rivista ne ha subìto gli effetti, entrando in una fase di difficile sostenibilità. Grazie al contributo di Federnotai, che per il 2012 è stato particolarmente generoso, avremmo potuto consegnarvi ancora qualche numero cartaceo. Ma perché farlo, se siamo convinti che stiamo comunque vivendo l’avventura che in ogni parte del mondo riguarda tutte le grandi testate?

Il Financial Times, uno dei giornali più letti e più gloriosi (fondato nel 1889) da qualche anno punta tutto sul digitale. Il numero dei suoi lettori dal 2007 è triplicato, tanto che all’inizio di questo anno il suo direttore ha inviato alla redazione un secco ordine di servizio: digital first, che stabilisce la priorità del web sulla carta. John Ridding, l’editore, ha descritto il nuovo approccio del Financial Times “più un’evoluzione che una rivoluzione”: è più l’intensificarsi di un trend digitale esistente, guidato da un bisogno di reimpiegare risorse sul digitale. Questo è quello che vogliono i lettori.

Anche il New York Times è sulla stessa linea. Il direttore Jill Abramson lo dice benissimo: la qualità deve essere distribuita in maniera intelli‑gente su tutte le piattaforme editoriali di oggi.

Il quadro che l’editoria ci consegna non lascia dubbi: il numero di copie vendute in edicola sta calando in modo continuo e irreversibile, cosicché è sempre più difficile fare raccolta pubblicitaria.

Per contro, nel 2012 il numero dei lettori digitali ha superato quello dei “consumatori di carta”. A pensarci bene, però, questo stravolgimento del modello di business è un ritorno alle origini, perché punta sui lettori (che pagano abbonamenti o singoli articoli) e non più o non più di tanto sulla pubblicità. Un netto vantaggio in termini di indipendenza e democrazia, perché riduce le possibilità di condizionamento dell’informazione.

Quello al digitale è dunque un passaggio obbligato e un passaggio di civiltà, pieno di implicazioni deontologiche e democratiche: per questo non si fa semplicemente “copiando” una rivista sullo schermo. Si de‑vono cogliere tutte le opportunità che il nuovo mezzo offre. Così anche noi negli ultimi mesi abbiamo incontrato tanti esperti, che ci hanno spiegato cosa vuole dire digitale, i tanti modi di realizzarlo, le sinergie con altre forme di comunicazione come i social network…

CORSIVO DELLA REDAZIONE

Direzione obbligata

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Faremo di questo passaggio l’occasione di un miglioramento com‑plessivo di Federnotizie. Non è una questione di supporto, ma di qualità del prodotto, di contenuto e non di contenitore.

Qualità nell’edizione: il giornale uscirà in una versione immateriale ma sfogliabile, uguale nella grafica agli ultimi numeri. La si legge su qualsiasi tablet o smartphone. Si scarica dal sito (www.federnotizie.org) e si può stampare. È più facile da leggere e da consultare, con nuove chiavi di ricerca: non è proprio il caso di spiegare a un notaio l’impor‑tanza di una materia repertorizzata, di un Thesaurus che si può percor‑rere liberamente e per parole chiave.

Qualità dei contenuti: lo sforzo della redazione di cercare contenuti sempre di attualità, di taglio pratico, racchiusi in un contenitore piace‑vole nella grafica, continua e si rafforza. Quanto risparmieremo attra‑verso il passaggio al digitale non si limiterà ad “andare in economie”: il nostro impegno è di moltiplicarne il valore investendo nell’unica di‑rezione che interessa a un lettore evoluto: più approfondimento, più originalità, più internazionalità, più interviste con i protagonisti.

Insomma, si sta parlando di qualità. E qui il grazie sincero del diret‑tore a tutta la redazione, che nell’ultimo anno è in parte cambiata e che ora è una vera squadra fatta di belle teste pensanti e indipendenti, che hanno lavorato con intelligenza e passione civile a questa sfida. Gra‑zie quindi a (in ordine alfabetico) Chiara Clerici, Gian Franco Condò, Maddalena Ferrari, Michele Ferrario Hercolani, Maria Nives Iannacco‑ne, Alessandra Mascellaro, Piercarlo Mattea, Antonio Reschigna, Dario Restuccia e Chiara Trotta. La quota rosa è rispettata, e – ciò che più conta – senza nessuna forzatura precostituita.

La ricerca di qualità non si ferma al giornale. Il sito verrà implemen‑tato e conterrà, nella parte riservata agli abbonati e agli iscritti alle as‑sociazioni sindacali, tutti i numeri del giornale, la versione digitale dei Quaderni (in corso di pubblicazione quello sul sovraindebitamento) e pre‑sto la nuova collana “I sigilli”, monografie su argomenti di grande attua‑lità per la professione: primo titolo Pubblicità dei diritti edificatori.

Un sito non fa male agli alberi e non ha limiti di spazio: nel nostro troveranno posto anche articoli e commenti mai pubblicati sul giornale. Sarà l’occasione per dare il giusto risalto alla grande quantità di lavori che riceviamo dai colleghi, che con generosità contribuiscono in prima persona a produrre qualità numero dopo numero.

Qui in redazione siamo convinti che il notaio di oggi, già digitale “per forza di professione”, avrebbe reagito come noi abbiamo fatto al peren‑torio segnale dei tempi: una freccia che non lascia dubbi, ma che punta in alto e in avanti.

Seguiteci, siamo in viaggio!

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GIUNTA TRIBUNEPubblICatI I datI RelatIVI all’OCCuPazIOne nel SettORe deglI StudI nOtaRIlI

La Giunta di Federnotai ha affidato al Dott. Salvatore Adamo la redazio‑ne di uno studio economico‑statistico relativo ai dati occupazionali del settore notarile. I dati utilizzati sono tratti dalla banca dati pubblica del‑le statistiche pubblicate dall’ISTAT, dai repertori pubblici comunicati mensilmente agli archivi distrettuali dalla Cassa nazionale del notariato e dalle risposte fornite a un sondaggio predisposto dalla Giunta da un campione di notai distribuiti su tutto il territorio nazionale, ai quali va il più sentito ringraziamento.

Dallo studio, al quale è stato dedicata un’intervista al presidente Lau‑retta Casadei su CorrierEconomia del 13 maggio 2013, emergono – in sintesi – i seguenti dati:

con i circa 5.000 notai italiani collaborano 41.000 persone, di cui •32.000 dipendenti, l’86% dei quali ha un contratto di lavoro a tem‑po indeterminato. Il fenomeno del precariato tra chi collabora con i notai può considerarsi marginale, il che permette ai lavoratori di cui si tratta di pianificare con tranquillità le scelte attinenti alla propria vita personale e familiare;in media, ogni notaio dà lavoro a 8,2 persone (6,4 dipendenti e 1,8 •collaboratori ad altro titolo);si registra un elevatissimo tasso di occupazione femminile: le donne •notaio sono oltre 1.500, il 30% del totale; sono 25.000 le donne lavo‑ratrici dipendenti presso gli studi notarili, circa l’80% del totale;il personale degli studi notarili presenta elevati livelli di formazio‑•ne e specializzazione: circa un terzo degli occupati è laureato, e la quasi totalità dei non laureati possiede comunque un diploma di scuola superiore. Tutti ricevono una formazione professionale co‑stante – in molti casi anche frequentando corsi di aggiornamento e di approfondimento – con costi a carico dei notai;i notai sono distribuiti sull’intero territorio italiano in modo omo‑•

luca Sioni membro della Giunta di Federnotai

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geneo, tenendo conto delle dimensioni di ciascun distretto e del numero di abitanti e di imprese che vi risiedono: il 48% degli studi è ubicato nelle regioni settentrionali; il 21% nelle regioni centrali; il 31% nelle regioni meridionali. Ciò determina effetti molto positivi per l’occupazione anche nei territori caratterizzati dai più gravi fe‑nomeni di disoccupazione e precariato: nel Centro, nel Meridione e nelle isole il 52% degli studi notarili esistenti assorbe il 47% degli occupati;gli studi notarili impiegano molte più persone di quante ne lavorino •all’interno di strutture professionali di altro tipo: 6,4 dipendenti per studio notarile contro 1 dipendente in media per le attività similari considerate nello studio; i lavoratori dipendenti stabili sono il 90% del totale, contro il 42% registrato in relazione alle altre attività si‑milari;il notariato nel suo insieme costituisce, alla luce dei dati fin qui •elencati, una realtà che può essere paragonata ad altre le quali ven‑gono normalmente considerate tra le più significative sul piano oc‑cupazionale: basti pensare che il settore degli studi notarili offre occupazione a un numero di addetti pari al 60% di quello degli oc‑cupati nel settore della produzione di autovetture, e pari a 1,4 volte quello degli occupati nel settore della programmazione e trasmis‑sione radiotelevisiva.

Lo studio sarà presto pubblicato sul nuovo sito web di Federnotai e sarà divulgato a cura dell’ufficio Comunicazione della Giunta nelle sedi e nelle occasioni ritenute più opportune per renderne noto il contenuto.

Il “convegno itinerante” di Federnotai fa vela verso Sud.Federnotai prosegue – in collaborazione con le associazioni sindacali

delle singole Regioni – nell’organizzazione del suo convegno itinerante intitolato La gestione e l’organizzazione dello studio notarile. Le opportu-nità di oggi e le prospettive di domani. Dopo le date di Pesaro e di Milano, il convegno si terrà a Palermo il prossimo 7 giugno.

Le prossime sessioni saranno organizzate in Sardegna, in Calabria e in Puglia. Le date e i programmi saranno di volta in volta pubblicati sul sito di Federnotai, sulla R.U.N. e tramite la Lista Sigillo.

7OPInIOnI

OPInIOnI

D. – I primi di giugno si insedia il nuovo Consi‑glio, in un momento storico molto complesso per l’Italia e per il notariato. Quali a tuo avviso i passi da fare e da non fare?g.l. – Riaccreditare tempestivamente i nuovi rappresentanti del CNN presso le autorità gover‑native e parlamentari di normale interlocuzione e accertare se vi siano provvedimenti in itinere che, direttamente o indirettamente, ci interessi‑no, onde far sentire la nostra voce a salvaguardia dell’equilibrio del sistema, prima ancora che del‑le sue competenze. Nell’ottica dell’ammoderna‑mento dell’ordinamento e del suo adeguamento ai nuovi bisogni della società, non dovrà mancare di riproporre – accanto a nuovi progetti – propo‑ste già da noi elaborate che, opportunamente ri‑visitate, possono trovare spazio nell’attività rifor‑matrice del nuovo parlamento.

La nostra “proposta” va più che mai costruita sul principio della “sussidiarietà”, fortemente sentito dall’intera maggioranza di governo e, a livello internazionale, emerso con forza all’Inter‑national Legal Forum svoltosi a San Pietroburgo il 15 maggio, in concomitanza con il Congresso del notariato russo e le riunioni dell’U.I.N.L.

La “sussidiarietà” è, infatti, la via per aprire nuovi spazi operativi a tutte le professioni liberali e in particolare al notariato, che più di ogni altra categoria può darvi concretamente corpo, senza allontanarsi né compromettere la sua identità.

Quanto ai passi da… non fare, confido piena‑

mente nell’esperienza dei colleghi rieletti e nella sensibilità di tutti i consiglieri per dover dare loro delle indicazioni in… negativo. Posso solo rac‑comandare particolare attenzione nell’approccio con le strutture interne e con quelle collegate al CNN, che la personale esperienza di questi anni mi ha dimostrato essere sicuramente produttive sul piano economico e operativo. In questa ot‑tica, meritano tutte un particolare impegno per migliorarne l’efficienza e ottimizzarne l’utilizza‑zione, nel superiore interesse del notariato, cer‑tamente sentito anche dai nostri collaboratori.p.S. – Partiamo dall’Italia.

La crisi che l’ha colpita, come ha colpito buo‑na parte dell’Europa, è una crisi strutturale, di sistema, causata da molti fattori, quali lo spo‑stamento delle fonti di produzione in altre aree geografiche.

In questo momento la cosa fondamentale da fare, e che coinvolge anche il notariato, è impe‑dire la diminuzione di valore del risparmio im‑mobiliare: è una questione che investe i privati cittadini, che devono vedere tutelati i loro rispar‑mi, ma che riguarda anche e forse maggiormente il sistema bancario, i fondi e gli enti in genere che hanno, direttamente o indirettamente, vasti pa‑trimoni immobiliari e che dovrebbero rivedere al ribasso i loro bilanci se vi fosse una sostanziale riduzione del valore reale di tali patrimoni.

Il notariato in questa partita gioca un ruolo fondamentale nel rammentare alla classe politica

cinque domande per il prossimo CNNInteRVISta del dIRettORe a gIanCaRlO lauRInI e PaOlO SettIpresidenti uscenti del cnn

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che il sistema della sicurezza giuridica ha anche una valenza economica, oltre che un valore de‑mocratico.

La cosa da non fare è avere una visione notaro‑centrica, che impedisca di valutare che la difesa della categoria è prima di tutto a servizio dei cit‑tadini e del Paese.

D. – Il gioco della torre: cosa salvi e cosa butti dell’ultima consiliatura?g.l. – Salvo tutto, senza rifugiarmi nella pur co‑moda immagine del mezzo bicchiere pieno… Sal‑vo perciò non solo ciò che è stato compiutamente realizzato, se pure con un diverso livello di “posi‑tività”, ma anche tutto ciò che è ancora allo stato embrionale, in quanto è importante, a qualunque livello, non ripartire sempre da zero.

Non butto quindi nulla, avendo personalmente e con modestia fatto sempre tesoro del passato, pur guardando molto attentamente al futuro. E se proprio vogliamo “buttar giù” qualcuno dalla torre, buttiamo pure il presidente (che, peraltro, ne è già formalmente e fisicamente sceso ed è stato costretto a salire su un’altra…).p.S. – Salvo quasi tutto quello che è stato fatto; a chi sostiene, anche giustamente, che alcune cose avrebbero potuto essere fatte meglio, ri‑spondo che in certi casi occorre decidere e non si può sapere prima se la scelta sarà la migliore: per esempio al momento dell’emanazione della S.r.l. semplificata io ero fortemente scontento, ma mi sono anche reso conto che era l’unico modo per salvare la certezza dei registri societari.

Se proprio devo buttare dalla torre una cosa, scelgo i parametri.

D. – La crisi ha completamente cambiato il no‑stro quotidiano e le aspettative, soprattutto dei giovani, obbligando tutti a operazioni di spen‑ding review nel migliore dei casi, a dolorosi licen‑ziamenti e cassa integrazione in molti altri. Qual è il tuo kit di sopravvivenza?g.l. – Il mio kit di sopravvivenza si rivolge sia a coloro che ai diversi livelli hanno responsabilità di guida della categoria, sia ai singoli notai: ai pri‑mi la raccomandazione di vigilare attentamente sui pericoli di “mutilazione” della funzione pub‑blica, sostenendola con forza quando siano mes‑si in forse i princìpi di fondo su cui si basa. Non ci

sono “nuove identità” da costruire, ma solo con‑solidare e, se possibile, arricchire quella in cui ci riconosciamo in sintonia con l’evoluzione della società, di cui bisogna saper percepire i bisogni e le ragionevoli istanze di cambiamento.

A tutti i colleghi la sollecitazione a una rinno‑vata, forte etica nei comportamenti, su cui, più di qualunque altra categoria professionale e oltre che sulla cultura e la professionalità, si fonda la stessa ragione di essere del notariato. E poi, uno sguardo più attento da parte di tutti ai costi della funzione pubblica, sulla cui svendita il notariato può autodistruggersi.p.S. – Il mio kit di sopravvivenza comprende mol‑te cose: l’associazione, la suddivisione di spazi e servizi, l’ospitalità verso altri colleghi, la cassa integrazione, l’affidamento all’esterno, purché in strutture controllate dai distretti, di servizi per le formalità; purtroppo anche i licenziamenti.

Il tutto va visto senza preconcetti, perché non possiamo permetterci rifiuti ideologici, e possi‑bilmente con l’accordo della componente rappre‑sentativa dei nostri dipendenti.

D. – Tra di noi possiamo dircelo: siamo pochi. E l’evoluzione dei media, dei social network, del‑la politica ecc. hanno esasperato la necessità di essere presenti ovunque e sempre. Pensi che sia necessario creare una rete di appoggio al lavoro del CNN e dei consigli distrettuali? Se sì, come la immagini?g.l. – È il tema che il Consiglio uscente si è posto con decisione, dando vita alle riunioni che mira‑no al coinvolgimento, su tutto il territorio nazio‑nale, dei colleghi che hanno capacità e volontà di impegnarsi in un’intelligente attività di interlo‑cuzione con quanti hanno responsabilità politica e decisionale a livello centrale e locale. La “rete” aiuterà a costruire il necessario coordinamento e l’unitarietà di indirizzo che il CNN darà.p.S. – In realtà l’ho già immaginata e anche av‑viata: la rete dei rapporti istituzionali sul territo‑rio, affidata alla grande capacità del collega Ivo Grosso, ha proprio questa funzione di diffusione delle nostre argomentazioni per aiutare i decisori piccoli e grandi a fare le scelte giuste.

Sono stati organizzati corsi di istruzione per i presidenti distrettuali per aiutarli nei contatti con i decisori dei loro territori; è stato creato una

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sorta di documento comune da spendere in ogni incontro istituzionale.

Sono stati inoltre individuati i comitati regiona‑li quali soggetti interessati e da consultare in oc‑casione della discussione di leggi regionali aventi attinenza con la nostra attività.

Colgo comunque l’occasione per ribadire che ogni notaio deve sentirsi investito del compito di dimostrare a parole e con i fatti che la nostra funzione è funzione di democrazia perché tutela i diritti individuali in un sistema organizzato e si‑curo a favore dell’intera collettività.

D. – A dispetto delle nostre vicende interne il no‑stro modello di notariato si va affermando come riferimento per Paesi anche molto diversi dal no‑stro. Come sfruttare questo dato positivo?g.l. – Evidenziando come l’affermazione del modello di “notariato latino” nel mondo è l’ef‑fetto emblematico della sua riconosciuta validità anche oltre i confini storici dell’area del civil law. In questi ultimi anni, infatti, dopo aver raggiun‑to l’America e l’Africa, è arrivato anche nei Paesi emergenti del continente asiatico, dopo Giappo‑ne e Indonesia. Si pensi alla Cina, che ha fatto una scelta inequivocabile sul ruolo del notaria‑to in economie in sviluppo, come bene è emerso dall’intervento del prof. Tang Jue al Congresso di Napoli.

Questa dimensione ormai planetaria del nota‑riato e il riconoscimento del contributo che esso ha dato negli ultimi 60 anni allo sviluppo socio‑economico dei Paesi europei, garantendo lega‑lità e stabilità nei rapporti economico‑giuridici, devono far riflettere seriamente chi, proprio in un’epoca in cui sempre più forte è il bisogno di legalità e trasparenza nei rapporti intersoggettivi (come gli avvenimenti di questi ultimi tempi di‑mostrano), che l’istituzione notarile abbia esau‑rito il suo ruolo.

Questo è l’incontestabile dato oggettivo da sfruttare, ovviamente spiegandolo e supportan‑dolo con le tante e ben note argomentazioni, che non mette conto qui ripetere.p.S. – Intessendo sempre più rapporti con l’este‑ro, anche con Paesi che apparentemente in que‑sto momento storico sembrano lontani dal mo‑dello europeo; quando i loro e i nostri operatori economici si incontreranno si accorgeranno di

avere un modello comune per dialogare e per of‑frirsi reciproche garanzie.

Inoltre partecipando a tutti gli eventi interna‑zionali, in quanto i nostri interventi sono sempre apprezzati, alla presenza dei rappresentanti del ministero degli Esteri, danno la dimostrazione della validità del nostro modello.

E ancora: ho ipotizzato una giornata di illustra‑zione del sistema di civil law proprio negli USA, partendo dal fatto che il presidente Obama ha parlato della possibile introduzione del notariato nel loro sistema, proprio per difendere credito e risparmio da fenomeni simili a quelli della crisi dei subprime.

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il position paper del Consiglio nazionale del notariatoalCune nOte SuI COStI e beneFICI della StRuttuRa nOtaRIle

Il notariato può contribuire alla crescita del Paese garantendo quella certezza del diritto che permette investimenti sicuri, attrazione di capitali stranieri, efficienza del sistema fiscale, semplificazione degli adempimenti e della macchina amministrativa.

L’ordinamento del notariato ha tra i suoi punti di forza:

una funzione deflattiva del carico giudiziario in quanto la sua attività è istituzio-•nalmente finalizzata a prevenire le liti; la certezza del gettito tributario• ; ogni anno vengono incassati e contestualmente versati all’erario circa 6,5 miliardi di euro di imposte indirette;la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla contrattazione standar-•dizzata nei settori immobiliare e bancario; la protezione della volontà delle singole persone• esercitando una funzione pubblica di grande rilevanza sociale ai fini della tutela delle volontà e degli interessi patrimoniali anche dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, degli incapaci e degli anziani;la trasparenza dei movimenti finanziari• connessi alle transazioni;il contrasto alla circolazione degli immobili costruiti abusivamente• quale strumen‑to per la repressione del fenomeno.

La qualità delle attività viene garantita da:

un rigoroso controllo deontologico su ciascun notaio• , con sanzioni severe e commis‑sioni di disciplina costituite in modo da garantirne l’indipendenza; un concorso con un accesso meritocratico• . Si noti che solo il 15% circa dei notai è figlio di altri notai. Tale percentuale è la più bassa tra quelle delle diverse categorie professionali.

Il notariato, avvalendosi delle proprie strutture autofinanziate è in grado di stipulare e conservare qualsiasi contratto su supporto informatico in modo da consentire a chiunque di stipulare un atto informatico.

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Nel rapporto “Doing business” della banca mondiale dello scorso anno, l’Italia ha recupe‑rato cinque posizioni a seguito della dimostrazione che l’efficienza del sistema di circolazione immobiliare in Italia è ai vertici a livello mondiale. Tale performance è la conseguenza dell’informatizzazione dell’intero sistema degli adempimenti post stipula (nel 2011 circa 2.700.00 atti), realizzata dal notariato senza oneri per lo Stato.

negli Stati uniti, dove non c’è la figura del notaio il costo di una transazione immo-biliare è di gran lunga superiore a quello italiano. Occorre pagare un avvocato per ciascuna parte e una polizza assicurativa nel caso vi sia una rivendita del bene, ma il contenzioso immobiliare ha un valore pari a oltre quattro punti del Pil. In Italia tale contenzioso ammonta a meno di un decimo di quello americano.

l’intervento del notaio per l’omologazione delle società è previsto da direttive co-munitarie. Con l’informatizzazione dei propri studi il notariato è in grado già da alcuni anni di garantire la costituzione di una società in un solo giorno. Il notaio è garante della certezza e legalità degli atti che affluiscono al registro delle imprese. Il registro italiano è conside‑rato il migliore in Europa.

La fiducia è uno degli asset fondamentali del sistema economico. L’atto notarile non solo crea, ma sostituisce la fiducia negli “scambi impersonali”, perché per legge è irrevocabilmente presunto come accurato. L’atto pubblico è il mezzo per liberare gli individui dal bisogno di munirsi di ulteriori informazioni.

I servizi notarili consumano tempo e risorse, ma il costo del controllo preventivo contenuto nell’at‑to notarile è minore della spesa che, a posteriori, si dovrebbe affrontare per ricostruire la cer‑tezza del diritto.

COSa FannO I nOtaI

Il sistema del notariato in Italia è composto da:

i notai• che operano sul territorio: circa 5000 notai (70% uomini, 30% donne)1 distribuiti su 94 distretti che coprono capillarmente tutto il Paese;il Consiglio nazionale del notariato• , con funzione di supervisione complessiva sulla pro‑fessione e di relazione con gli organi di Governo;i consigli distrettuali• , con funzione di coordinamento delle attività e di vigilanza disciplinare;le infrastrutture e piattaforme informatiche• che garantiscono gli scambi e l’archiviazio‑ne delle informazioni in modo sicuro e certificato;le strutture di Formazione permanente e di gestione previdenziale• ;l’Amministrazione degli archivi notarili• , alle dirette dipendenze del ministero della Giu‑stizia, cui afferiscono:

gli archivi notarili distrettuali (94);•gli ispettorati circoscrizionali (5).•

Il sistema del notariato colloquia inoltre in modo continuativo e diretto con le strutture dell’Agenzia delle Entrate e con quelle di gestione del territorio.

La struttura operativa è totalmente integrata attraverso sistemi informatici avanzati e occupa complessivamente circa 40.000 persone (comprendendo dipendenti e collaboratori degli studi notarili).

1 Il numero complessivo aumenterà a circa 6.000. Vista la forte diminuzione delle attività, si cominciano tuttavia a registrare

casi di notai che abbandonano la professione e, soprattutto, una diminuzione rilevante dei praticanti negli studi.

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Gli onorari pagati ai notai coprono, oltre al costo degli studi notarili e dei relativi dipendenti e col‑laboratori, tutti i costi di funzionamento delle strutture informatiche, il costo dell’Amministrazione degli archivi notarili presso il ministero della Giustizia, il costo delle strutture centrali di coordina‑mento, formazione continua ed elaborazione legislativa, e il costo della Cassa previdenziale del nota‑riato (i notai sono del tutto indipendenti dal sistema nazionale e non gravano quindi sull’INPS).

Questo costo non viene, ovviamente, ripartito in modo indifferenziato sui cittadini, ma viene so‑stenuto solo da chi deve compiere atti giuridici di particolare importanza e assume quindi la forma di una specie di costo assicurativo sulla transazione (che ammonta in media tra lo 0,4% e l’1%, per arrivare sino allo 0,1 per mille per i casi di dimensioni più rilevanti).

A causa della recessione economica il numero complessivo degli atti notarili si è ridotto, nell’ultimo quinquennio, del 52%.

All’interno della gamma di attività istituzionali demandate al notariato, è importante ricordare alcuni servizi:

la riscossione, a costo zero per lo Stato• , di circa 6,5 miliardi di imposte collegate a tutti gli atti (imposte di registro, catastali, ipotecarie ecc.). Queste imposte vengono versate immediatamente e senza alcun rischio di insolvenza;la copertura finanziaria del funzionamento• delle strutture dell’Amministrazione degli archi‑vi notarili presso il ministero della Giustizia (oltre 60 milioni di euro);l’impianto e la gestione di tutte le infrastrutture informatiche• di collegamento fra studi notarili e Pubblica Amministrazione (negli ultimi cinque anni l’investimento è stato di circa 20 milioni di euro). L’infrastruttura informatica del notariato italiano è riconosciuta, a livello internazionale, come struttura di assoluta eccellenza. Si possono ricordare a titolo d’esempio:

l’adempimento unico per gli atti immobiliari• (registrazione, trascrizione e voltura) tempo di esecuzione passato da 30 a 1 giorno (circa 3 milioni/anno di invii telematici all’Agenzia del territorio e 28 milioni di visure);l’operatività di società di capitali• : sino al 2000, circa 150 giorni fra costituzione e operativi‑tà. Oggi 1 giorno grazie all’assunzione della responsabilità da parte del sistema notarile;le aste telematiche notarili e appalti pubblici online• , a supporto della lotta alla corruzio‑ne e alla efficacia nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;I sistemi gestiti dal Notariato italiano garantiscono il criterio di • one stop shop (unificazione di tutte le procedure in un solo luogo/momento) raccomandato dalla Banca mondiale (Doing Business);

gli sportelli di consulenza giuridica gratuita per i cittadini• , operanti in moltissime città italiane;il quasi completo annullamento del contenzioso immobiliare• attraverso il test di legalità in entrata e la conseguente certezza dell’atto notarile;la • fiducia è uno degli asset fondamentali del sistema economico. L’atto notarile “bene‑fiducia” non solo crea, ma sostituisce la fiducia negli “scambi impersonali”, perché per legge è irrevoca‑bilmente presunto come accurato (fede pubblica). Così l’atto pubblico è il mezzo per liberare gli individui dal costoso bisogno di munirsi di informazioni e di prendere decisioni per dare e avere la fiducia nell’altro soggetto;i servizi notarili consumano tempo e catturano risorse, ma il costo dell’atto notarile è un’ester‑•nalità positiva (costo efficiente) perché il costo della formalizzazione con controllo di legalità sostanziale è minore della spesa che, a posteriori, si deve affrontare per ricostruire la certezza del diritto. Perciò è il più basso costo transattivo tra quelli possibili per mantenere un sistema giuridico di sostegno al sistema economico: rende inutili ulteriori spese per far valere legalmente i propri diritti e abbatte i costi transattivi;

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perciò • l’atto notarile non introduce costi aggiuntivi, ma riduce i costi d’uso del mercato al livello più basso;in Italia il contenzioso è pari a circa lo 0,003% degli atti. Negli Stati Uniti i soli avvenimenti •legati ai mutui subprime del 2011/2012 hanno costretto 23 Stati a sospendere le procedure per l’incertezza sull’identità dei proprietari. Le transazioni relative a falsi atti immobiliari (e alle con‑seguente perdita di possesso da parte dei proprietari) per questo periodo ammontano ad almeno 35 miliardi di dollari;un presidio di legalità sul territorio: • il 76% delle segnalazioni antiriciclaggio inoltrate da professionisti e operatori non finanziari all’UIF della Banca d’Italia provenivano dai notai. Il no‑taio, quale pubblico ufficiale, è un partner essenziale dello Stato nel monitoraggio su migliaia di operazioni economiche (legalità, trasparenza, tracciabilità). Le normative “antiriciclaggio” AML/TF sono un buon esempio di partnership fra pubblica amministrazione e notariato.la prevenzione dei “furti di identità”• : la globalizzazione e l’informatizzazione dei mercati rendono cruciale la tracciabilità dei dati di persone e cose. “Se i dati non sono accurati ed esatti, introdurli in un computer non aiuterà” (rapporto Doing Business 2005). L’utilizzo fraudolento di dati anagrafici altrui (ID Theft) provoca danni enormi nei Paesi non dotati di sistemi di controllo preventivo;secondo il • “2013 Identity fraud report” negli Stati Uniti si verificano circa 23 milioni di furti di identità ogni anno. Dal 2005 a oggi si calcola che i danni ammontino a 204,5 miliardi di dollari;in Italia il fenomeno è meno rilevante (circa 20.000 furti/anno con un danno di circa 200 milioni •di euro l’anno) anche grazie al sistema dei controlli ex ante richiesti dalla maggior parte delle operazioni economiche di una certa importanza.

Al di là, e ben prima delle attività appena descritte, il sistema del notariato svolge una fun-zione essenziale, anche se difficilmente quantificabile in termini monetari, di difensore della pubblica fiducia.

Il notariato rappresenta infatti un’infrastruttura pubblica con il compito di riempire con la propria competenza e con la presenza capillare sul territorio gli spazi di protezione del cittadino (che sia parte in una transazione, possibile creditore o, anche, futuro acquirente), altrimenti alla mercé di poteri economici tendenti a operare senza interferenze pubbliche e senza controlli.

In un’epoca in cui l’obiettivo delle attività economiche pare essere quello della creazione di masse uniformi di compratori, in un modello di business che non tollera corpi intermedi che infrastruttu‑rano la civica solidarietà, ma solo individui che si esprimono con scambi monetari “qui e ora”, la rappresentanza fiduciaria e di sussidiarietà degli interessi delle singole persone rispetto all’aggressività del mercato rappresenta la principale ragion d’essere del notariato.

I nOtaI In euROPa e nel MOndO

Nell’Unione europea 21 Paesi hanno un sistema notarile (Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Porto‑gallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria).

Non hanno invece un sistema notarile 6 Paesi (Cipro, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Regno Unito, Svezia).

In generale si può affermare che il notariato è presente nei Paesi che applicano un modello giuridico di “civil law” di stampo romano-germanico mentre non è presente nei Paesi che applicano un modello di “common law” di origine anglosassone.

Il primo modello presuppone che tutto il sistema giuridico si basi su leggi codificate, di cui il giudice controlla l’esatta applicazione, mentre il secondo non si basa su un sistema di norme raccolte in codici,

14 OPInIOnI

bensì sul carattere vincolante delle sentenze emesse dai giudici nelle diverse situazioni e momenti.In linea generale, il modello “civil law” privilegia gli aspetti di certezza del diritto e di democraticità,

attraverso la conoscenza delle leggi da parte del cittadino, mentre il modello “common law” privilegia l’adattamento rapido delle leggi al mutare delle condizioni concrete della convivenza sociale.

I due modelli hanno profonde radici culturali ed ispirano totalmente i sistemi legislativi e giudiziari dei diversi Paesi, sicché il passaggio dall’uno all’altro è considerato praticamente im‑possibile e le “ibridazioni” fra i due sistemi sono assai rischiose in termini di efficienza e sicurezza.

Nel modello europeo di amministrazione preventiva della giustizia si presuppone che il costo del controllo di legalità “ex ante” sia minore della spesa che, “ex post”, si deve affrontare per ricostruire la certezza del diritto.

Questo modello incardina una giustizia civile su due “pilastri” simmetrici, ciascuno presidiato da una “funzione pubblica guardiana” (gatekeeping):

quello contenzioso, • a posteriori, custodito dal giudice (magistrato della lite);quello del controllo • ex ante della legalità degli atti, custodito dal notaio (“magistrato” dell’ac-cordo).

Il modello comporta quindi la creazione di una struttura di professionisti di alta specializzazio-ne in grado di documentare e compiere transazioni legali di particolare serietà mantenendosi “ter-zi” rispetto agli interessi delle parti. Attraverso di essi lo Stato interviene consapevolmente nella conduzione di affari legali privati, per proteggere la transazione e impedire liti costose e lunghe.

Le garanzie offerte dal notaio legittimano l’atto notarile anche quale titolo esecutivo, evitando al creditore di ricorrere al giudice se il debitore non esegue la prestazione e scaricando così la magistra‑tura di una potenziale massa di ricorsi.

Le due condizioni – alta specializzazione e terzietà – fanno sì che la certificazione del test di legalità non possa essere affidata ad operatori non specializzati o a portatori di interessi di parte, struttural‑mente in conflitto di interessi permanente: l’effetto sarebbe di trasformare i giocatori in altrettan‑ti arbitri di se stessi e di aumentare a dismisura il contenzioso ex post.

I 5.000 notai italiani accedono alla professione con un concorso tecnico molto severo, vengono inquadrati all’interno di un sistema obbligatorio di formazione continua e il cui operato viene con‑trollato in via continuativa da organi sia interni, sia pubblici.

Disperdere le loro funzioni fra soggetti sottoposti a differenti sistemi di accesso alla professione come gli oltre 350.000 professionisti che operano nell’area giuridico‑economica comporterebbe enormi diffi‑coltà di controllo e, conseguentemente, incrementi di contenzioso facilmente immaginabili.

Può essere utile notare che anche Russia e Cina hanno scelto un modello di tipo europeo e, recen‑temente, nella Repubblica Popolare Cinese sono stati inseriti in ruolo 20.000 notai per far fronte alle necessità di certezza del diritto derivanti dallo sviluppo delle attività economiche.

L’Institut Choiseul, importante centro francese di studi strategici sull’economia afferma che: “In di-versi Paesi l’impellente necessità di ridurre la spesa pubblica, e in particolare il costo dell’amministrazione giudiziaria, tende a rafforzare il ruolo del notaio. Un numero sempre maggiore di competenze giudiziarie gli sono trasferite. È il caso delle ingiunzioni di pagamento in Ungheria, o dei divorzi in Estonia, Lettonia e Romania, o in Francia, dove i poteri pubblici hanno recentemente affidato ai notai gli atti di notorietà e la registrazione dei Pacs. Il principio che sottende questa linea è di evitare di ingombrare la giurisdizione con liti o formalità relative a negozi legati all’accordo delle parti”.2

2 Institut Choiseul pour la Politique internationale et la Géoéconomie. Les notes Stratégiques: “Le notariat européen en danger”

Octubre 2012. Reperibile su: http://www.choiseul‑editions.com/documents/Le%20notariat%20europ%C3%A9en%20

en%20danger.pdf.

15OPInIOnI

Questa tendenza si scontra con quella, del tutto opposta, che ipotizza una riduzione del costo della pubblica amministrazione ottenuto attraverso forme sempre più spinte di deregulation e il corrispon‑dente abbandono delle verifiche preventive di legalità.

Anche sulla spinta di potenti studi legali inglesi e americani – per i quali un incremento dei costi di contenzioso non rappresenta un onere aggiuntivo a carico dei cittadini, ma un’interessante op-portunità di business – si tende talvolta a inserire nel sistema giudiziario princìpi derivanti dalla “common law” anglosassone, con il conseguente spostamento dal principio della certificazione ex ante a quello della gestione del contenzioso ex post, con il relativo incremento di costo.

Sempre citando lo studio dell’Institut Choiseul: “In campo economico l’atto del notaio, con la forza che gli conferisce l’autenticità, concorre largamente a creare un contesto sicuro per gli investitori. Nella competizione economica creata dalla globalizzazione questo è un vantaggio competitivo importante, in grado di favorire investimenti e iniziative”.

In sintesi, l’abolizione della garanzia notarile sulle transazioni potrebbe portare per il cittadino incrementi rilevantissimi negli oneri assicurativi e nelle spese legate ai contenziosi (oltre che, ovviamente, a ulteriori prolungamenti dei tempi di soluzione delle cause civili, che nel nostro Paese sono già inaccettabili).

le tRanSazIOnI IMMObIlIaRI In ItalIa e uSa

Acquisto di appartamento per $ 400.000/500.000 a NewYork con mutuo non inferiore a $ 400.000

Tabella dei costi professionali e assicurativi “sostitutivi” del costo notarile

Avvocato della banca (• Bank attorney) $ 500 >Avvocato del promotore dell’iniziativa imm.re (• sponsor’s attorney) $ 1.500Avvocato del venditore (• seller’s attorney) $ 1.700 > $ 3.000 o più (per un prezzo fino a $ 100.000: $ 1.200 > $ 1.500) ‑ è anche consentito applicare una percentuale del prezzo di vendita ( 0,75‑1%)Avvocato del compratore (• purchaser’s attorney) $ 1.700 > $ 3.000 o più (per un prezzo fino a $ 100.000: $ 1.200 > $ 1.500) ‑ è peraltro consentito applicare una percentuale del prezzo di vendita (0,75‑1%) Deposito fiduciario per pagamento tasse:•

da $ 100 a 2.400 in base alla durata (2‑6 mesi) per un prezzo fino a $ 100.000; •$ 3.000 per un prezzo fino a $ 400.000.•

Title insurance: 0,50% del prezzo. In pratica, circa:•$ 2.600 per acquisti da $ 500.000 con mutuo di $400.000;•$ 5.400 per acquisti da $ 1.000.000 con mutuo di $800.000;•$ 7.600 per acquisti da $ 1.500.000 con mutuo di $1.200.000; •+ costo addizionale per premio di $ 150‑200 per il responsabile della compagnia che •rilascia la title insurance.

Title search (verifica del titolo di piena e libera proprietà): $ 450 > $ 600•

Totale: $ 14.000 > $ 19.400 o più

Se l’avvocato applica la percentuale sul prezzo di vendita, questo costo complessivo cresce di ul‑teriori $ 5.000/10.000 per un acquisto di $ 500.000, portando il totale fra $ 19.000 e $ 39.400.

NB: non tutte le voci sono sempre presenti (per es. l’onorario dell’avvocato del promotore, mentre la spesa del deposito è variabile.

16 OPInIOnI

Ai fini di confrontare il costo complessivo di un atto notarile italiano, il conteggio va fatto aggregando tutte le voci di spesa, a prescindere dal fatto che alcune siano a carico del venditore ed altre a carico del compratore.

Si tratta solo di onorari e assicurazione, sono escluse tasse comunali e statali, e accessori, che si aggiungono alla spesa, ma qui non interessano.

La title insurance (assicurazione sulla bontà del titolo di proprietà) è computata perché si con‑fronta direttamente con l’assenza della performance notarile. Essa è inevitabile per proteggersi contro questo rischio, che da noi è surrogato dalla “due diligence” notarile e dalla combinazione dell’infrastruttura di certezza giuridica notariato-registri pubblici.

La title insurance peraltro non è una garanzia reale, ma solo indennitaria, e non segue gli incrementi di valore nel tempo. Nessuno negli Stati Uniti ne fa a meno, onde va considerato costo implicito (co‑sto socialmente obbligatorio). Lo stesso va detto per il deposito delle imposte, che da noi è implicito nell’onorario notarile.

La title insurance, è un costo da noi inesistente per effetto diretto dell’atto pubblico.

In Italia, l’acquisto di un appartamento del valore di € 370.000, con contestuale mutuo ipotecario dell’importo di € 300.000 avrebbe, approssimativamente, i seguenti costi, al netto delle imposte:

Onorario acquisto: € 1.700 + IVAOnorario mutuo: € 2.000 + IVAtOtAle: € 3.700 + IVA

La cifra è approssimata perché a seguito della liberalizzazione della tariffa il compenso può variare a seconda delle situazioni.

Se si analizzano i dati con il metodo “Doing Business”, che fraziona l’operazione in “procedure” (cia‑scuna singola interazione con una parte esterna, come un’Agenzia pubblica, vale una “procedura”), si nota inoltre che il sistema americano è frantumato in una serie di segmenti (fra cui anche il pagamento di tributi), assai lontano dal sistema “one stop shop” (sportello unico) che il notaio garantisce.

Negli Stati Uniti inoltre il sistema legale di accertamento della proprietà immobiliare, di documenta‑zione dei contratti e di iscrizione delle ipoteche in pubblici registri è informale, privo di controllo di legalità e, di fatto, lasciato a una modulistica autogestita dagli operatori bancari.

Nel periodo della crisi dei mutui subprime è emerso che almeno un milione di contratti di mu-tuo erano stati firmati in modo fraudolento o falso e che le attestazioni di proprietà erano al‑trettanto contraffatte.

Ben 23 Stati USA sono stati costretti a sospendere le procedure di pignoramenti immobiliari per la impossibilità di accertare l’identità dei soggetti proprietari. Un primo accordo da $ 25 miliardi nel febbraio 2012 ha chiuso le cause civili promosse contro cinque colossi del credito ipotecario: 750.000 mutuatari che hanno perso la casa fra il 2008 e il 2011 riceve‑ranno un risarcimento di $ 2.000 ciascuno.

Ora sembra prossima la transazione di altre 14 banche a conclusione degli sforzi per farne valere la responsabilità. L’importo dei risarcimenti pagati sarà di altri 10 miliardi di dollari, senza che tutte le conseguenze dello scandalo siano chiuse e, soprattutto senza recare alcun beneficio ai mutuatari che hanno subìto l’evizione.

L’importo descrive con chiarezza il valore delle esternalità negative che si producono dove manca il paradigma del controllo preventivo di legalità, e tutto viene lasciato all’autodeterminazione del mercato e alla sua presunta capacità di autoregolazione. Dimostrazione che un mercato lasciato

17OPInIOnI

a se stesso non è in grado di autoregolarsi, e che un sistema di autocertificazione può falsificare i documenti. Robert Shiller, dell’Università di Yale, nel suo libro The subprime solution afferma che la presenza di un sistema notarile avrebbe potuto contenere in modo sostanziale i danni.

Il mondo americano si vanta di non avere costi transattivi (quali le spese notarili) che aggravano i mutui ipotecari nel momento in cui si stipulano, ma se i giocatori barano, si producono danni di dimensioni enormi (vedi i $ 35 miliardi descritti sopra).

In Italia con la tecnica di controllo “latina” basata sul “test di legalità in entrata” svolto dall’infra‑struttura notariato/pubblici registri immobiliari, il problema della regolarità dell’istruttoria e della documentazione contrattuale sarebbe stato vicino a zero (ricordiamo che il contenzioso è pari a circa lo 0,003% degli atti) grazie alla certezza dell’atto notarile.

nOte

Le informazioni sono raccolte in schede da utilizzare anche separatamente, in relazione alle necessità legate agli incontri

specifici con istituzioni e decisori pubblici.

La denominazione utilizzata per rendere possibile una facile identificazione e aggiornamento delle schede ha questo signifi‑

cato:

RIT = Rapporti Istituzionali Territorio

2013 = anno di compilazione

01 = nome della scheda

.1 = versione aggiornamento

Al momento sono state elaborate le seguenti schede:

Alcune note sui costi e benefici della struttura notarile1. (scheda sintetica generica);

cosa fanno i notai (descrizione e quantificazione delle attività notarili2. ;

i notai in europa e nel mondo 3. (confronto fra il sistema notarile europeo e quello anglosassone);

Le transazioni immobiliari in Italia e USA4. (dimostrazione del maggior costo del sistema americano);

I notai e le persone5. (descrizione delle attività notarili a sostegno delle persone singole, soprattutto in situazione di diffi‑

coltà);

Il ruolo del notaio nella costituzione delle S.r.l.6. (evidenzia la rapidità delle costituzione di S.r.l. grazie ai notai).

Il sistema è gestito dal coordinamento del progetto Rapporti Istituzionali Territorio in collaborazione con il Gruppo Legislativo

al fine di consentirne la distribuzione, comprensione e aggiornamento, oltre che l’integrazione con il settore Comunicazione.

18 aRgOMentI

l’anno d’oro delle “startup”

Startup, come dice la parola stessa tradotta direttamente dall’inglese, significa letteralmente “avvio”: con questo termine ci si riferisce quindi all’avvio di un’attività imprenditoriale.

Le startup innovative sono società di capitali (costituite anche in forma di cooperative) che per essere denominate tali devono possedere una serie di requisiti: in particolare il target include solo le imprese la cui attività è legata all’innovazione e alla tecnologia.

Non si tratta di un nuovo tipo societario, ma di una particolare qualificazione attribuita a società di nuova costituzione (o costituite da 48 mesi al massimo) a cui è connesso un regime normativo agevolato sia sotto il profilo fiscale che giuslavoristico.

La disciplina delle startup innovative è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (artt. 25 e ss.) recante “Ulteriori misure urgenti per la Crescita del Paese”, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 2211.

L’intervento legislativo deve essere inquadrato come una delle risposte alla crisi economica e alle esigenze di competitività internazionale del Paese2: il nuovo istituto ambiziosamente mira a promuo‑

1 Il provvedimento è stato preceduto dal rapporto “Restart Italia” promosso dal ministero dello Sviluppo Economico al fine di

raccogliere ed elaborare proposte volte a incoraggiare la nascita e lo sviluppo di startup. Il rapporto è stato presentato il 9 luglio

2012 al ministro Passera ed è stato divulgato pubblicamente il 13 settembre 2012.

2 AA. VV., Studio I‑COM, Presenza ed impatto economico delle startup innovative di successo: un confronto internazionale,

Gennaio 2013, p. 17: “Mettere in campo iniziative per favorire la creazione di startup innovative nasce proprio dalla consapevolezza

di alessandra Mascellaro notaio

19

aRgOMentI

aRgOMentI

vere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione (in particolare quella giovanile), a favorire una maggiore mobilità sociale e ad attrarre talenti e capitali dall’estero.

Il legislatore ha cercato di facilitare l’avvio di imprese innovative mediante la riduzione dei tempi e dei costi per la loro costituzione (appunto la fase di startup), garantendo la riduzione degli oneri unita al beneficio della responsabilità limitata dei soci. Questa tendenza è propria anche di altri Pae‑si: i modelli di riferimento più importanti a livello extracomunitario sono gli Stati Uniti, dove efficaci politiche di sostegno delle startup innovative hanno dato origine all’odierna Silicon Valley.

In particolare negli Stati Uniti esiste un organismo creato ad hoc (la Small Business Administration) che si occupa di piccole e medie imprese e che attraverso un concorso a premi finanzia i progetti più promettenti e innovativi. Altra soluzione a supporto delle piccole imprese è costituita dalle c.d. Small Business Investment Companies ovvero società private autorizzate dalla pubblica amministrazione a gestire fondi di investimento in piccole imprese3.

Fra gli interventi più recenti quello promosso dalla Casa Bianca, chiamato “Startup America”, un programma di investimenti per startup a forte crescita e in grado di creare innovazione e occupazio‑ne, cui ha fatto seguito la nascita di una nuova categoria di imprese, le “società a crescita emergente” sottoposte a un regime normativo di favore per quanto riguarda la quotazione e la possibilità di acce‑dere al capitale di rischio4.

Ma tra i Paesi da sempre più ospitali per gli “Startupper” innovativi va annoverato Israele5: oltre a una serie di incentivi concessi dal ministero dell’industria prevalentemente a imprese ad alta tec‑nologia o impegnate nel settore Ricerca e sviluppo, è stata emanata la Law for the Encouragement of Industrial R&D che offre sovvenzioni fino al 50% dei costi dei progetti approvati, la riduzione delle aliquote fiscali e altre esenzioni tributarie. Inoltre è stato avviato nel 1991 il Technological Incubators Program al fine di sostenere progetti tecnologici e innovativi (ma troppo rischiosi per trovare i finan‑ziamenti occorrenti per essere tradotti in realtà operative), accompagnato sin dal 1993 da un forte in‑tervento statale con il programma di coinvestimento pubblico “Yozma”6 che ha effettuato importanti

che i processi di modernizzazione imposti dal confronto sul mercato globale richiedono un sistema imprenditoriale che incorpori

competenze tecnologiche e attitudini a elaborare e sviluppare innovazione”.

3 Sono considerate tali quelle con un patrimonio netto non superiore ai 18 milioni di dollari e con un utile netto non superiore

ai 6 milioni di dollari.

4 A queste nuove imprese disciplinate dal JOBS act (ossia Jumpstart Our Business Startups Act, legge per favorire e regolare il

crowdfunding e per aiutare le startup a finanziarsi in modi alternativi) è riconosciuta la possibilità di quotarsi senza obbligo

di adeguamento ai criteri del Sarbanes‑Oxley Act (legge statunitense volta a ristabilire la fiducia dei mercati attraverso il

rafforzamento dei sistemi di controllo in azienda) per 5 anni, a meno che non superino un miliardo di dollari di fatturato. Inoltre

è stata introdotta la possibilità di raccogliere capitale di rischio da un numero illimitato di investitori anche non professionali

mediante lo strumento del crowdfunding che ha poi successivamente ispirato il legislatore italiano.

5 In Israele sono presenti ben 4.000 startup tecnologiche e circa 70 fondi di venture capital attivi (di cui 14 venture capitalist

internazionali). Cfr. AA. VV., Studio I‑COM, Presenza ed impatto economico delle startup innovative di successo: un confronto

internazionale, Gennaio 2013, p. 22.

6 Già negli anni ’90 era chiaro che l’industria tecnologica in Israele, nonostante le importanti risorse umane emigrate

dall’Unione sovietica, non avrebbe mai attecchito senza un sostanzioso investimento da parte del venture capital (all’epoca

del tutto assente nel Paese eccetto per un fondo). Yozma (“iniziativa” in ebraico) rappresentava una soluzione al problema e

nasceva come programma governativo finalizzato a promuovere iniziative tecnologiche promettenti in Israele, incoraggiando

l’investimento da parte dei capitali stranieri nell’industria nazionale. Ciò avveniva sia investendo in fondi di venture capital

(dunque operando come fondo di fondi e riducendo il rischio dell’investimento) sia finanziando direttamente alcune delle

imprese neocostituite. Il successo di Yozma è stato enorme portando Israele a essere il Paese con il più alto numero di società

quotate al Nasdaq e di brevetti procapite nel settore medicale. Nel 1997 Yozma è stato privatizzato divenendo un fondo di

20 aRgOMentI

investimenti nell’ambito delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione dando origine allo sviluppo del venture capital nel Paese.

A livello comunitario invece Paese di riferimento è la Francia che a partire dal 2008 ha introdotto misure a sostegno delle imprese innovative basate sulla semplificazione normativa e sull’allegge‑rimento dell’imposizione fiscale al fine di incentivare lo sviluppo delle c.d. JEI (Jeunes Entreprises Innovantes)7. Anche oltralpe è stato previsto un intervento pubblico tramite l’OSEO, una società pub‑blica che sostiene le imprese concedendo finanziamenti senza interessi o sovvenzioni e che gestisce un fondo interministeriale per il finanziamento di progetti innovativi elaborati nell’ambito dei poli di competitività (c.d. pôles de competitivité), di fatto equivalenti dagli incubatori di startup previsti dal D.L. 179/2012.

ReQuISItI

La disciplina “incentivante” si applica solo alle imprese in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 25 D.L. 179/2012 relativi:

a) alla forma e alla costituzione:

la società deve appartenere al genere delle • società di capitali o delle cooperative e andrà iscrit‑ta in un’apposita sezione del registro delle imprese (in aggiunta all’iscrizione nella sezione ordi‑naria). Si può trattare anche di una Società Europea e anche in tal caso come nelle ipotesi prece‑denti dovrà risiedere in Italia8. Conseguentemente la società potrà avere sia la forma della società per azioni che della società a responsabilità limitata, anche semplificata o a capitale ridotto9. E in quest’ultimo caso alle agevolazioni proprie delle startup innovative si cumuleranno i vantaggi propri di questi nuovi “sottotipi”;non può derivare da una fusione o da una scissione societaria né da una cessione di •azienda o di ramo d’azienda: tale norma trova la sua ratio nell’intento di evitare abusi perché lo strumento delle startup può essere impiegato per dare origine a nuove imprese ma non deve essere il mezzo attraverso il quale accedere ingiustificatamente alle agevolazioni previste; ha la • sede principale dei propri affari o interessi in Italia10;

investimenti privato a tutti gli effetti che investe senza nessun altro incentivo pubblico. Cfr. http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/

erawatch/opencms/.

7 Relativamente alla semplificazione normativa, si ricordi che l’ordinamento transalpino ha già eliminato il capitale sociale

minimo per le SARL (l’equivalente delle nostrane S.r.l.) ben prima che il legislatore italiano introducesse la possibilità di

costituire S.r.l. con un capitale di un euro e accanto alla Société Anonyme disciplina la c.d. Societé par Actions Simplifiée (SAS)

che gode di ampia libertà statutaria. Relativamente invece al profilo fiscale, gli interventi sono stati indirizzati a favorire gli

investimenti mediante una serie di incentivi a favore degli investitori e molteplici agevolazioni fiscali per le JEI (esenzione

dall’imposta societaria per 3 anni e riduzione al 50% nei successivi due, oltre all’esenzione per 7 anni dall’imposta sugli

immobili, ma solo per le startup innovative create prima del 31 dicembre 2013).

8 Così impone l’art. 25, comma 2, D.L. 179/2012 che rinvia all’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 il cui comma 3 stabilisce: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior

parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

9 A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, Startup innovative e incubatori di startup innovative, in CNN Notizie, 23/10/2012 in particolare

dopo aver ammesso il ricorso alla S.r.l. semplificata, ossia con atto costitutivo standard, ritengono che “per la startup innovativa

costituita ai sensi dell’art. 2463 bis c.c., troveranno applicazione solo alcune delle deroghe al diritto societario previste dall’art. 26

[N.d.A. del D.L. 179/2012] (segnatamente, non si applicheranno i citati commi 2, 3, 4 e 7, che presuppongono un’espressa previsione

statutaria, non consentita dal modello standard)”.

10 Secondo la Circolare di Assonime, “L’impresa startup innovativa”, in data 6 maggio 2013 n. 11, l’espressione “sede principale”

21aRgOMentI

se • già esistente, non deve essere stata costituita né aver svolto attività d’impresa da più di 48 mesi11.

Per queste ultime società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ma già costituite alla data di entrata in vigore della L. 221/2012 (19 dicembre 2012) l’art. 25, comma 3, D.L. 179/2012 prevedeva che entro 60 giorni, ossia entro il 17 febbraio 2013, avrebbero dovuto iscriversi nell’apposita sezione del registro delle imprese depositando la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di startup innovativa. Decorso tale termine la società non avrebbe potuto godere della disciplina agevolativa.

Interpellato da Infocamere circa l’interpretazione della norma, il ministero dello Sviluppo Economi‑co ha però chiarito 12 che tale termine ha natura ordinatoria per cui queste società possono depositare la dichiarazione anche se già decorsi i 60 giorni prescritti dal decreto, considerata la volontà del legi‑slatore di estendere le misure per le nuove startup anche alle imprese già attive.

In ogni caso per le società esistenti la normativa si applicherà secondo scaglioni temporali diversi: la disciplina della startup innovativa trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la società è stata costituita entro i due anni precedenti; trova applica‑zione per un periodo di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; trova applicazione per un periodo di due anni, se la società è stata costituita entro i quattro anni precedenti (art. 25, comma 3, D.L. 179/2012).

b) alla governance in senso lato:

la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto •nell’assemblea ordinaria deve essere posseduta per i primi 2 anni dalla sua costituzione da soci persone fisiche;la società • non può distribuire utili (o se già esistente non deve averli distribuiti): la “compres‑sione” dei diritti del socio, che vedrà preclusa la possibilità di ricevere dividendi, si giustifica per‑ché il legislatore ha voluto andare incontro all’imprenditore offrendo risparmi e flessibilità sol‑tanto in quanto anch’egli dimostri spirito di sacrificio. Gli utili dovranno dunque essere reinvestiti nell’attività sociale al fine di garantire il suo autonomo sviluppo e il consolidamento necessario perché superi la fase di iniziale rodaggio;non può essere quotata né nei mercati regolamentati né nei sistemi multilaterali di negoziazione. •La norma del tutto pacifica per le S.r.l., le cui partecipazioni non possono essere quotate, all’ap‑parenza sembrerebbe contraddittoria e penalizzante per le S.p.a. in quanto limiterebbe la raccolta di capitale di rischio. La disposizione potrebbe giustificarsi con l’intento del legislatore di cercare di impedire ai soci di sbarazzarsi agevolmente della propria partecipazione inducendoli al contra‑rio a mantenerla per almeno i primi anni di vita della società.

non si riferisce alla sede legale indicata nell’atto costitutivo, ma alla sede effettiva in cui viene svolta l’attività innovativa. In altri

termini – secondo questa interpretazione ‑ è la sede effettiva degli affari e interessi a dover essere individuata in Italia perché è

qui che dovranno essere svolte le principali funzioni strategiche, gestionali e amministrative della startup.

11 La ragione di questa scelta si rinviene nel rapporto “Restart Italia”, p. 27: “Pensiamo che 48 mesi siano un periodo giusto per

la fase di avviamento di una nuova impresa innovativa. Un periodo non eccessivamente breve, che rischierebbe di strozzare la startup

nella sua fase di crescita ed espansione. E nemmeno eccessivamente lungo, tale da invogliare la startup a cullarsi sugli allori”.

12 Comunicato stampa ministero dello Sviluppo economico, 12 febbraio 2013 “Startup innovative. Per le società già costituite

possibile l’iscrizione alla ‘sezione speciale’ anche dopo il 17 febbraio 2013”, reperibile su www.sviluppoeconomico.gov.it.

22 aRgOMentI

c) alla soglia dimensionale e all’attività svolta:

non devono superare i • 5 milioni di euro in termini di valore della produzione13 a partire dal secondo anno di attività;devono essere innovative:• l’oggetto esclusivo o prevalente della società deve essere lo svi‑luppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. In particolare la startup dovrà presentare anche uno tra i requisiti seguenti:

le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% delle proprie spese• 14 (non si considerano però le spese per l’acquisto o la locazione di immobili);oppure• almeno un terzo della forza lavoro (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituito da dottori o dottorandi di ricerca o da personale in possesso di laurea e che ha svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ri-cerca pubblici o privati (anche all’estero). Ci si è chiesti se il criterio quantitativo indicato, riferito genericamente al “personale”, comprenda solo i lavoratori dipendenti e collaboratori o anche gli amministratori della società. La soluzione proposta da Assonime (cfr. Circolare 11/2013) propende per un’interpretazione ampia della norma, tale da comprendere anche i componenti dell’organo amministrativo;oppure• la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto inerente l’oggetto sociale e l’attività di impresa e relativo, per esempio, ad una invenzione industriale o biotecnologica.

Quando poi la startup innovativa opera esclusivamente nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (assistenza sanitaria, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione o erogazione di servizi culturali) assume connotazione diversa e viene definita StARtup “A VOCAzIOne SOCIAle”.

Il legislatore non fornisce una definizione esatta di “prodotti o servizi ad alto valore tecnologico”; sarà quindi compito dell’interprete valutare le diverse attività di volta in volta. Più precisamente con‑siderato che, partendo da un’interpretazione letterale, è necessario che il prodotto sia ad alto “va-lore” (e non “contenuto”) tecnologico, si può arrivare a ritenere che l’attività possa essere finalizzata anche alla realizzazione di beni o servizi tradizionali, purché realizzati con nuove tecniche sofisticate e avanzate15. Certamente rientreranno in tale nozione attività come la creazione di dispositivi biome‑dici innovativi, la creazione di nuovi materiali o di nuove soluzioni nel campo delle biotecnologie, nelle nanotecnologie o nel settore delle ICT (Information and Communication Technology), della bio‑edilizia e della c.d. “economia verde” (l’oggetto sociale potrebbe essere volto alla produzione e com‑mercializzazione di soluzioni in grado di aumentare l’efficienza energetica, di abbattere i consumi di energia e di materie prime o di ridurre l’inquinamento).

Tra le attività che la società potrà sicuramente esercitare potrebbero, per esempio, essere annove‑rato lo studio, la progettazione e la creazione di software ovvero la gestione in outsourcing di servizi informatici (cioè mediante il trasferimento di parte delle funzioni di un’organizzazione a un part‑ner esterno)16 o la realizzazione di spin off accademici (vale a dire iniziative imprenditoriali, alle quali

13 Il valore della produzione risulta dalla somma del fatturato e dell’incremento del valore del magazzino prodotti finiti.

14 In maniera non dissimile la legislazione francese prevede che per considerarsi una Jeune Entreprise Innovante le spese

di ricerca e sviluppo della società debbano rappresentare almeno il 15% dei costi. Il D.L. 179/2012 prima della conversione

prevedeva la stessa percentuale del 30%.

15 Cfr. Circolare Assonime, “L’impresa startup innovativa”, in data 6 maggio 2013 n. 11, ove viene confermato che non esistono

limiti a priori per definire i campi di attività, potendo una startup innovativa operare anche in settori “tecnologicamente maturi”.

Verrà così preso in considerazione ogni tipo di attività economica da cui possano derivare nuovi prodotti/servizi, oltre che

nuovi metodi per produrli, usarli e distribuirli.

16 Delle 307 startup iscritte all’11 marzo nel registro delle imprese la maggior parte operava nel settore manifatturiero e in

23aRgOMentI

l’Università partecipa in qualità di socio con lo scopo di sfruttare i risultati della ricerca e promuovere nuovi prodotti e servizi derivati dall’attività di ricerca dell’Università).

Si potranno costituire anche le società di ingegneria (di cui all’art. 90, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06) per eseguire “studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valu-tazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.

ageVOlazIOnI

Le agevolazioni di cui le “startup innovative” beneficiano (solo se regolarmente iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese) possono essere di varia natura.

a) Agevolazioni di natura FISCAle:

le startup • non versano i diritti di segreteria e l’imposta di bollo dovuti per l’iscrizione nel registro delle imprese (in sede di costituzione) né, per i 4 anni successivi alla costituzione, il di-ritto annuale dovuto alla Camera di Commercio (art. 26, comma 8, D.L. 179/2012)17. Non viene meno invece il pagamento dell’imposta di registro;agevolazioni per chi acquista quote o azioni• 18 di tali società, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative, per il triennio 2013‑2015 e precisamente:

ai fini Irpef• (imposta sui redditi delle persone fisiche), si detrae dall’imposta un importo

quello dei servizi di comunicazione e informazione quali software e consulenza informatica. Alla data dell’8 aprile risultavano

iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese 544 startup innovative. Anche dalla seconda lettura dei dati del registro

delle imprese effettuata da Infocamere è emersa una concentrazione dell’attività nel settore della produzione di software e

della consulenza informatica (29% del totale) seguito dal settore Ricerca e sviluppo (21%).

17 Cfr. A. RUOTOLO e D. BOGGIALI, Startup innovative e incubatori di startup innovative, in CNN Notizie, 23/10/2012: “Si

può peraltro notare un notevole parallelismo con il regime di esenzione dall’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria

previsti dall’art. 3 del D.L. 1/2012, cui si aggiunge anche l’esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere

di commercio”.

18 La norma parla genericamente di “somma investita dal contribuente”. Secondo la Circolare Assonime, “L’impresa startup

innovativa”, in data 6 maggio 2013 n. 11, sarebbero detraibili dall’Irpef al 19% o deducibili al 20% dal reddito di impresa ai fini

Ires, non solo i versamenti in denaro per gli aumenti di capitale ma anche i versamenti a fondo perduto, quelli in conto di futuro

aumento di capitale e le rinunce ai finanziamenti soci.

24 aRgOMentI

pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una (o più) startup innovative. Il limite massimo di investimento detraibile per periodo di imposta non può superare euro 500.000,00 e in ogni caso la partecipazione deve essere mantenuta per almeno 2 anni pena la decadenza del beneficio e la restituzione di quanto detratto maggiorato degli interessi. L’am‑montare in tutto o in parte non detraibile nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo;ai fini Ires• (imposta sui redditi delle società), nel computo del reddito imponibile si può portare in deduzione il 20% del capitale investito per un importo massimo per periodo di im‑posta di euro 1.800.000,00 e sempre che l’investimento sia mantenuto per almeno due anni, pena le medesime sanzioni sopraindicate.

Gli incentivi saranno maggiori per l’investimento in startup particolari: la percentuale di detrazione sale al 25% e quella di deduzione al 27% nel caso di investimento in società che operano in via esclu‑siva nel settore energetico o in startup a vocazione sociale (per queste ultime si cumuleranno poi le agevolazioni previste dalla disciplina delle “imprese sociali”) ex art. 29 D.L. 179/2012.

Alle startup innovative non si applica la disciplina tributaria prevista per le società di como-do dall’art. 30 della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e dall’art. 2, commi da 36 decies a 36 duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148): il nostro ordinamento prevede infatti per le “società di comodo”, ossia quelle non operative e quelle che presentano un bilancio costantemente in perdita (società “in perdita sistemica”)19 l’attribuzione a fini fiscali di un reddito forfettario20 oltretutto soggetto a imposizione con un’aliquota Ires maggiorata di 10,5 punti percentuali rispetto a quella ordinaria: la società viene cioè tassata anche se è in perdita o se ha conseguito un reddito minore rispetto a quello attribuitole. A queste regole sfuggono in base all’art. 24, comma 4 del decreto le startup innovative che rimangono soggette a imposizione ordinaria e, cosa più importante, solo per i redditi (eventualmente) conseguiti.

È possibile inoltre per le startup innovative remunerare dipendenti, amministratori e collabo-ratori continuativi con piani di incentivazione (stock option) basati sull’assegnazione di azio‑ni, quote o titoli simili: il relativo reddito non concorrerà alla determinazione della base imponibile (la “defiscalizzazione” è anche contributiva) a condizione che detti strumenti non siano riacquistati dalla startup emittente o da un soggetto che è direttamente controllato da o controlla la società emit‑tente – art. 27 D.L. 179/2012. La norma è diretta a incentivare l’assunzione di un rischio nell’impresa anche da parte dei dipendenti, degli amministratori e dei collaboratori al fine di un coinvolgimento nell’attività della società allineando così gli obiettivi degli stakeholder con quelli dei soci. Alla base della disposizione non c’è solo l’esigenza di una fidelizzazione dei lavoratori, ma anche quella di con‑sentire alla società di reperire sul mercato i collaboratori più validi pur in condizioni di scarsa liquidità (ossia pur nell’impossibilità di offrire retribuzioni competitive).

Analogamente la stessa norma prevede che le azioni, le quote o gli strumenti partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere o servizi anche professionali non concorrono a determinare il reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.

È previsto poi un contributo per le spese sostenute per assunzioni di personale. Si tratta di un credito di imposta pari al 35% per imprese che assumano personale altamente qualificato già previsto dall’art. 24 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, cui è possibile accedere con modalità semplificate. Il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto

19 La norma si riferisce alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi.

20 Come chiarito dalla circolare 3/E del 4 marzo 2013 la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires può essere

costituita, a seconda dei casi, dal reddito minimo presunto determinato in base all’articolo 30, comma 3, della legge 23

dicembre 1994, n. 724, ovvero dal reddito “ordinariamente” determinato (qualora quest’ultimo risulti superiore al reddito

minimo presunto).

25aRgOMentI

alle altre imprese e la relativa istanza è redatta in forma semplificata senza che sia necessaria la pre‑disposizione della certificazione che attesti le spese sopportate (art. 27 bis D.L. 179/2012).

Le facilitazioni economiche non si esauriscono nelle agevolazioni fiscali esaminate ma compren‑dono due ulteriori iniziative per garantire maggior probabilità di successo al progetto imprenditoriale (art. 30, commi 6 e 7, D.L. 179/2012):

la startup gode di un accesso gratuito al • Fondo centrale di garanzia (che agevola la concessio‑ne di credito per le piccole e medie imprese, fornendo garanzie sui mutui bancari)21;l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero• e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che si occupa di agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero fornirà alle startup assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, contrattualistica e creditizia. Provvederà inoltre a individuare fiere e manifestazioni internazionali in cui ospitare gratuitamente le startup innovative, cercando di agevolare l’incontro con potenziali investitori e dunque aprire alle startup nazionali la via per collocarsi sui mercati stranieri.

b) Deroghe al DIRITTO SOCIETARIO.In generale le startup, sia in forma di società per azioni che in forma di società a responsabilità limi‑tata, possono godere di diverse deroghe alla disciplina codicistica.

In materia di perdite superiori al terzo del capitale, è previsto che nelle startup innovative il ter‑mine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma 2, e 2482 bis, comma 4, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo.

Nelle startup innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482 ter del codice civile, l’assemblea in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo: fino a quel momento dunque non opererà la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545 duodecies del codice civile.

Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’as‑semblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482 ter del codice civile (art. 26, comma 1, D.L. 179/2012).

Il differimento della reintegrazione del patrimonio o della ricapitalizzazione rappresenta un’impor‑tante “concessione” del legislatore tesa a contemperare due esigenze diverse ossia garantire l’affi‑damento che i terzi ripongono sul patrimonio della società posto a garanzia dei rispettivi crediti e la possibilità per la società appena costituita di avere tempo sufficiente per minimizzare le perdite legate all’avvio dell’attività.

È possibile emettere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, stru-

21 Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è stato istituito con L. 622/96 e reso operativo nel 2000, con il

fine di permettere un più facile accesso al credito alle realtà imprenditoriali più piccole. Il fondo fornisce una garanzia pubblica

fino al 60% ma in certi casi fino all’80% del finanziamento richiesto e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. In tal modo

permette alla singola impresa di ottenere i finanziamenti sperati senza dover ricorre a ulteriori garanzie risparmiando dunque

i costi di una eventuale fideiussione o di una polizza assicurativa. Questa facilitazione si affianca a un altro strumento istituito

nel 2009 con D.M. ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo Nazionale per l’innovazione che mette a disposizione delle

piccole e medie imprese una garanzia (si tratta di 75 milioni di euro che derivano dal pagamento delle tasse per il mantenimento

in vita dei brevetti) che agevola la concessione di finanziamenti da parte di banche selezionate con procedura di evidenza

pubblica. Le imprese che ne possono beneficiare sono proprio quelle che commercializzano prodotti innovativi realizzati sulla

base di brevetti o disegni e modelli. Ai finanziamenti bancari è possibile accedere anche tramite contratti di rete se finalizzati

alla valorizzazione economica di brevetti o disegni e modelli: in altre parole anche un’impresa priva di un brevetto o di un

disegno se partecipante a un contratto di rete dedicato alla valorizzazione economica di un brevetto o di un disegno può

accedere ai suddetti benefici.

26 aRgOMentI

menti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479 bis c.c. (art. 26, comma 7, D.L. 179/2012).

Per le startup aventi forma di S.r.l. inoltre sono previste norme simili a quelle dettate per le società per azioni (art. 26, commi 2 e 3, D.L. 179/2012):

in deroga all’art. 2468, comma 2 e 3 e all’art. 2479, comma 5, c.c. possono essere create categorie di •quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, si può liberamente determinare il conte‑nuto delle varie categorie; si possono altresì creare categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto o che attribuiscano al socio diritti di voto ma in misura non proporzionale alla parte‑cipazione o limitati a particolari argomenti o subordinati a condizioni non meramente potestative. Dalla scelta si coglie la volontà di consentire una diversificazione delle modalità di investimento nella startup rendendo quest’ultimo più rispondente alle esigenze dei differenti investitori. Si tratta di un punto non trascurabile e innovativo in materia di S.r.l. la quale a partire dalla legge di riforma del 200322 si connota – data la prevalenza dell’elemento personalistico – per una presenza attiva del socio nella vita e nella gestione della società. La creazione di quote cui sono connessi diritti differenziati (per esempio una maggiore remunerazione a fronte dell’assenza del diritto di voto) permette di considerare anche la partecipazione in S.r.l. alla stregua di una forma di mero investimento al pari di quanto già accade nella S.p.a. Quanto detto non viene messo in discussione dalla circostanza che, per i primi 4 anni la società, non possa distribuire utili perché ai sensi dell’art. 31, comma 4, del decreto anche quando la startup perda i requisiti necessari per considerarsi tale o decorrano i 4 anni dalla costituzione, “le clausole eventualmente inserite nell’at-to costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’art. 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte”.Questo dovrebbe incentivare l’investimento da parte di quanti non siano interessati a essere coin‑volti nella vita e nella gestione societaria puntando invece sulla remunerazione del proprio capi‑tale così da legittimare anche nella S.r.l. la dicotomia tra soci investitori e soci risparmiatori;il • divieto di operazioni sulle proprie quote non opera quando si tratti di attuare piani di incentivazione che assegnano quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o a prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6, D.L. 179/2012): in questa sola ipotesi sarà al‑lora possibile per la società disapplicare l’art. 2474 c.c. e acquistare o accettare in garanzia le proprie partecipazioni o anche accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione;Le • quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 26, comma 5, D.L. 179/2012): si tratta di un’importante novità considerato il disposto dell’art. 2468 c.c. dettato per le S.r.l. “non innovative” per il quale le partecipazioni dei soci “non possono costitu-ire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”. L’intento del legislatore non può che essere quello di permettere all’impresa neocostituita di raccogliere il capitale necessario per realizzare il progetto imprenditoriale23 senza dover ricorrere al finanziamento bancario e cercare di dare soluzione al fenomeno della sottocapitalizzazione delle S.r.l. italiane.

In particolare la sollecitazione all’investimento potrà avvenire anche attraverso il c.d. “equity crowdfunding”, strumento riservato alle sole startup innovative (qualunque ne sia la forma) costi‑tuito da portali online per la raccolta di capitali di rischio.

22 “La società per azioni nel vecchio sistema, era il prototipo della società per capitali. La società a responsabilità limitata era

concepita fondamentalmente a immagine e somiglianza della società per azioni: si parlava di una piccola S.p.a.”. Cfr. P. MARCHETTI,

Alcuni lineamenti generali della riforma, in Notarlex, p. 1.

23 In questo senso la relazione illustrativa al decreto 179/2012 sottolinea come il divieto di far ricorso al pubblico risparmio

costituirebbe un forte limite allo sviluppo di startup che non dispongono nella loro fase iniziale di una dotazione di capitale

sufficiente per costituirsi in forma di S.p.a. o che intendono crescere senza doversi necessariamente trasformare in S.p.a.

27aRgOMentI

L’istituto che modernizza il nostro ordinamento societario24 è essenziale per le startup con for‑ma di S.p.a., quale contrappeso alla preclusione alla quotazione imposta dall’art. 25, comma 1, D.L. 179/2012 e quale rimedio alla difficoltà di emettere prestiti obbligazionari, soggetti ai limiti di cui all’art. 2412, comma 1 c.c. e che richiedono, per avere successo, una fiducia del mercato di cui l’im‑presa appena costituita ancora non dispone25. Anche per quelle con forma di S.r.l. è in ogni caso rilevante, considerato che le società in esame potrebbero presentare qualche difficoltà nell’accesso al sistema bancario perché nelle prime fasi di sviluppo la redditività dell’impresa tendenzialmente è piuttosto bassa e perché in questo caso le risorse e i capitali a disposizione (know how, marchi o bre‑vetti) difficilmente verrebbero accettati a garanzia del finanziamento.

Inoltre l’istituto permette di porre soluzione alle criticità proprie del sistema economico naziona‑le quale la ridotta diffusione sia del private equity “da sempre considerato rilevante nella nascita di nuove imprese e nella crescita di quelle esistenti, specialmente se operanti in settori legati a nuove tecnologie (ICT, biotecnologie ecc.) in cui è particolarmente forte la presenza di asimmetrie informa‑tive26 sia di figure equiparabili agli “investitori informali”27 diffusi nell’esperienza statunitense. Visto l’ampio bacino di possibili investitori raggiungibili grazie alla rete, l’istituto in parola consente che il progetto imprenditoriale ottenga finanziamenti da quanti siano disposti a credere in quell’idea28 e a investirvi somme anche modeste.

24 L’Italia sarà a livello europeo il primo Paese a licenziare una normativa dedicata al crowdfunding. Lo strumento è già

conosciuto negli Stati Uniti, ma la legislazione italiana appare già all’avanguardia, cfr. D. DRAKE, Italy leads the U.S. in Equity

Crowdfunding, in www.forbes.com, 04/01/2013: “It seems that Italy will surpass the JOBS Act in the implementation of the first

equity crowdfunding law in the world”.

25 Poiché il rischio di insolvenza è piuttosto elevato sarà inoltre richiesto un tasso di interesse maggiore che compensi il

maggiore rischio.

26 Cfr. AA. VV., Il private equity in Italia, Questioni di Economia, Occasional paper, n. 41, febbraio 2009, pp. 5 ss. Sempre

ivi, “il private equity include due tipologie di investimento nel capitale di rischio delle imprese [la prima delle quali] (operazioni

di venture capital) si rivolge a imprese giovani e con elevate prospettive di crescita che difficilmente sarebbero in grado di reperire

capitale di rischio con mezzi tradizionali. Per queste imprese è spesso anche difficile indebitarsi con le banche, dal momento che

nelle prime fasi dello sviluppo si caratterizzano per una bassa redditività e una scarsa dotazione di capitale fisso da utilizzare come

garanzia a fronte dei prestiti. […] Il private equity investe nell’impresa acquisendo una partecipazione nel capitale; le successive

erogazioni di fondi sono generalmente subordinate al raggiungimento di obiettivi prefissati”.

27 Si tratta di privati, generalmente dotati di esperienza nel campo della gestione aziendale perché ex imprenditori, ex manager

o professionisti, che investono occasionalmente nel capitale di rischio di nuove imprese – anche allo stato embrionale e di

sviluppo – che presentino un progetto imprenditoriale promettente e con forte potenziale di crescita. Nel mondo anglosassone

sono noti anche come “Business Angel” in quanto mettono a disposizione capacità e competenze per massimizzare la probabilità

di successo conservando la propria partecipazione per cederla solo dopo un periodo medio‑lungo al fine di realizzare il proprio

investimento. In questo caso il beneficio per la società è duplice perché accanto a capitale di rischio l’impresa acquisisce un

socio interessato all’andamento della gestione in grado di apportare competenze ed esperienze altamente qualificate.

28 Si consideri infatti che i fondi di venture capital difficilmente investono in progetti di medio‑piccole dimensioni e a bassa

redditività perché la remunerazione dell’investimento potrebbe non valere il costo di un’adeguata due diligence. Cfr. sul punto

anche E. GUALANDRI e V. VENTURELLI, Nasce l’impresa startup: dal progetto al mercato, p. 28: “il venture capital presenta

aspetti che non lo rendono adatto a finanziare tutti i progetti; si fa riferimento agli investimenti che si trovano nella fase embrionale di

avvio, seed, o caratterizzati da una dimensione economica ritenuta dai finanziatori non sufficiente per recuperare i costi contrattuali

e di valutazione” e ID., ivi, p. 43: “uno studio di AIFI e IBAN ha evidenziato come sussista un rilevante disincentivo all’operatività

di questi soggetti nella realtà imprenditoriale italiana: vista la dimensione ridotta di molte attività il taglio medio degli investimenti

richiesti in fase iniziale è inferiore alla soglia minima in grado di garantire un rendimento sufficiente per l’investitore soprattutto

considerando gli elevati costi informativi da sostenere, i molteplici rischi non controllabili, le asimmetrie informative e le ridotte

possibilità di disinvestimento assicurate dal mercato dei capitali nazionale”.

28 aRgOMentI

c) Deroghe gIuSlAVORIStIChe. Per facilitare l’instaurazione di rapporti di lavoro si è introdot‑ta una disciplina più flessibile prevedendo che:

le startup possono concludere contratti di lavoro a tempo determinato senza dover indicare le •ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (previste dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 368/2001) quando il contratto è stipulato per lo svolgimento di attività relative all’og‑getto sociale della società;i contratti a tempo determinato stipulati dalla società possono avere una durata maggiore (6 •mesi) rispetto a quella prevista dalla disciplina generale, fino a un massimo di 36 mesi;entro i 36 mesi è possibile effettuare anche più rinnovi ossia stipulare più contratti a tempo •determinato senza il necessario decorso degli intervalli minimi29 previsti altrimenti dalla leg‑ge. Dunque la riassunzione di un lavoratore a termine può avvenire anche senza soluzione di continuità senza che ciò determini la trasformazione a tempo indeterminato del successivo contratto;scaduti i 36 mesi è possibile (se la stipulazione avviene presso la Direzione provinciale del lavoro) •un ulteriore rinnovo per altri 12 mesi decorsi i quali il rapporto potrà proseguire solo con assun‑zione a tempo indeterminato;la retribuzione dei lavoratori sarà costituita da una parte fissa non inferiore alla retribuzione •minima del contratto collettivo applicabile e da una parte variabile in base a parametri di rendi‑mento concordati tra le parti come per esempio la redditività dell’impresa o la produttività (art. 28 D.L. 179/2012).

InCubatORI dI StaRtuP

Poiché i capitali non bastano, la nascita di nuove startup è resa più agevole anche grazie alla creazio‑ne di un contesto “startup friendly” fatto di servizi e spazi dedicati.

Il legislatore al riguardo ha introdotto la figura dell’“incubatore certificato”, una società (sempre di capitali o in forma di cooperativa o di società europea residente in Italia) che ha quale oggetto sociale l’offerta di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup innovative: ciò consente all’im‑presa appena costituita e dotata di un capitale modesto di poter disporre di strutture e apparati tecnici complessi e costosi necessari per operare, che altrimenti non potrebbe permettersi.

Anche l’incubatore deve possedere precisi requisiti (art. 25, comma 5, D.L. 179/2012) e precisamente:

deve • disporre di strutture (anche immobiliari) e attrezzature adeguate per ospitare le startup innovative e la loro attività (laboratori, attrezzature e macchinari per i test, le prove, le ricerche, i collaudi e via dicendo, ma anche sistemi di accesso a banda larga e internet);deve essere • amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manage‑riale permanente;intrattenere rapporti regolari con università e centri di ricerca • nonché con istituzioni pub‑bliche e partner finanziari la cui attività è connessa alle startup innovative e ai loro progetti;deve avere adeguata e comprovata esperienza • nell’attività di sostegno a startup innovative.

29 In base all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, salvo accordi sindacali, prima di instaurare un nuovo

successivo rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore deve trascorrere un periodo di “latenza” di

almeno 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto (per i contratti di lavoro di durata fino a sei mesi) o 90 giorni (per i

contratti di lavoro con scadenza superiore) altrimenti il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

29aRgOMentI

Tale requisito dipende dal possesso di una serie di requisiti indicati nelle lettere da a) a f) del comma 7 dell’art. 25 D.L. 179/201230.

All’incubatore si applicano alcune delle norme dettate per le startup innovative:

deve essere iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese (art. 25, comma 8, D.L. •179/2012);è esonerato dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione •oltre che dal pagamento del diritto annuale dovuto alla camera di commercio (sempre per mas‑simo 4 anni dall’iscrizione nel registro delle imprese) ma non dall’imposta di registro (art 26, comma 8, D.L. 179/2012);gode dell’accesso agevolato al credito di imposta previsto dall’art. 27 bis D.L. 179/2012 e al Fondo •centrale di garanzia;lo statuto può prevedere a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche d’opera o servizi, •l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ed è possibile remunerare dipendenti ammini‑stratori e collaboratori con piani di stock option sottoposti a defiscalizzazione (art. 26, comma 7 e art. 27 D.L. 179/2012).

PeRdIta della QualIFICa dI StaRtuP

Lo status di startup innovativa ha natura temporanea e viene riconosciuto dopo il deposito presso il registro delle imprese di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il posses‑so dei requisiti previsti dall’articolo 25 del decreto legge 179/2012 (art. 25, comma 9, D.L. 179/2012).

Tale adempimento deve essere ripetuto ogni anno entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per attestare il mantenimento dei requisiti. In‑

30 In particolare va fatto riferimento a criteri diversi da cui emergono la serietà dell’incubatore e la reale capacità di

accompagnare le nuove imprese verso il successo: si pensi al numero di startup innovative avviate e ospitate nell’anno; al

numero di quelle uscite; al numero di collaboratori e personale ospitato; alla percentuale di variazione del numero complessivo

degli occupati rispetto all’anno precedente; al tasso di crescita media del valore della produzione delle startup innovative

incubate; ai capitali di rischio ovvero finanziamenti raccolti a favore delle startup innovative incubate e messi a disposizione

dall’Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni; al numero di brevetti registrati dalle startup innovative incubate.

30 aRgOMentI

fatti la perdita di anche uno solo di essi comporta la decadenza dalla condizione di startup innovativa e dal godimento dei benefici.

Spetta dunque agli amministratori verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e attestar‑ne l’esistenza, depositando al registro delle imprese la relativa dichiarazione. Il rispetto dei requisiti fissati dall’articolo 25 del D.L. 179/2012 rientra nel controllo di legittimità e impone quindi al collegio sindacale o al sindaco unico, se esistenti, il dovere di vigilanza sull’operato degli amministratori.

Sotto questo profilo, si deve ritenere che il rappresentante legale della società debba sottoporre all’organo di controllo la dichiarazione che attesta il possesso o il mantenimento dei requisiti indicati dall’articolo 25 prima di depositarla presso il registro imprese.

I sindaci, verificata la sussistenza dei requisiti, devono controllare che l’organo amministrativo provveda al successivo deposito della dichiarazione. Infatti senza questo adempimento, la società po‑trebbe perdere la qualifica di startup innovativa pur possedendo di fatto i necessari requisiti (l’art. 25, comma 16, dispone che il mancato deposito della dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti è equiparato alla perdita degli stessi e comporta la cancellazione d’ufficio della società dalla speciale sezione del registro imprese). Diverse possono essere le conseguenze se viene dichiarato il possesso di requisiti di legge in realtà inesistenti.

L’articolo 25, comma 9, non prevede alcuna verifica preventiva da parte del registro delle imprese, ma si limita a stabilire che il possesso dei requisiti è attestato con “autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese”.

Il deposito di dichiarazioni false potrebbe far insorgere responsabilità in capo ad amministratori e sindaci (per esempio, a causa delle conseguenze derivanti dall’illegittimo sfruttamento delle de‑roghe in materia di contratti di lavoro dipendente o delle norme poste a tutela del capitale sociale). L’articolo 31, comma 4, del decreto disciplina infine la sorte delle clausole statutarie a seguito della perdita della qualifica di startup e prevede che cessi “l’applicazione della disciplina prevista nella pre‑sente sezione […] ferma restando l’efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla startup innovativa sino alla scadenza del relativo termine”.

Per la startup innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, si ritiene che le clausole eventualmente inserite nell’atto costitutivo per effetto delle deroghe al diritto societario (ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell’articolo 26) mantengano efficacia limitatamente alle quote di partecipa‑zione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.

InSuCCeSSO e CRISI dell’IMPReSa

Da ultimo, la startup è stata dal legislatore agevolata anche nell’ipotesi in cui non dovesse avere successo.

La startup innovativa se in crisi prima che siano decorsi 4 anni dalla sua costituzione, poiché con‑siderata non fallibile (per espressa disposizione di legge non è soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3) può accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, fronteggiando così la propria incapacità di soddisfare i debiti contratti secondo modalità più flessibili rispetto alle tradizionali procedure concor‑suali (art. 31 D.L. 179/2012).

Al pari degli imprenditori sottosoglia o degli imprenditori agricoli, la società potrà in particolare ri‑correre alla procedura dell’accordo del debitore ex art. 6 L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012 predisponendo con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. Ciò consentirà all’impresa di non perdere la propria capacità negoziale durante la procedura ed eventualmente di proseguire l’attività imprenditoriale. In alterna‑tiva, si potrà comunque accedere al procedimento di liquidazione del patrimonio da impiegare per la soddisfazione delle pretese dei creditori.

31aRgOMentI

La legge di stabilità per l’anno 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 491 a 500) ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie che si applica (I) ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, (II) alle operazioni su strumenti finan‑ziari derivati e altri valori mobiliari, (III) ed alle operazioni ad “alta frequenza”, come definite nella legge di stabilità e nel decreto ministeriale del 21 febbraio 2013, che, emanato in attuazione della previsione di cui all’art. 1 comma 500 della legge, reca la disciplina di molti elementi essenziali del nuovo tributo.

L’imposta di recente introduzione viene da molti comunemente definita “Tobin tax” per le analogie con l’imposta sulle transazioni finanziarie proposta per la prima volta dall’economista premio Nobel James Tobin negli anni ’70. Essa fa seguito all’analoga imposta sulle transazioni finanziarie intro‑dotta in Francia nella seconda metà dello scorso anno, nell’ambito di un progetto di cooperazione rafforzata a livello europeo.

Nel nostro ordinamento un’imposta destinata a colpire le transazioni finanziarie non rappresenta una novità; infatti, già in precedenza, era vigente, seppur con differente perimetro di applicazione, modalità di imposizione e misura del prelievo, l’imposta sui contratti di borsa, disciplinata dal R.D. n. 3278 del 30 dicembre 1923. L’imposta sui contratti di borsa è stata oggetto di varie modifiche nel tempo, fino alla definitiva abrogazione mediante il D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007.

Di seguito sono illustrati i tratti principali della recente imposta, le cui modalità e misura sono sin‑

di Michela Mulas avvocato

imposta sulle transazioni finanziarie (tobin tax)

32 aRgOMentI

teticamente illustrate secondo le differenziazioni operate dal legislatore in relazione alle tre diverse fattispecie colpite dal prelievo.

OggettO dell’IMPOSta

I. Trasferimento di proprietà1 (inclusi i conferimenti, le assegnazioni e le permute) a fronte di corri‑spettivo:

di azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato (individuate avendo riguardo alla •sede legale);di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma sesto, c.c. emessi da società resi‑•denti nel territorio dello Stato (individuate avendo riguardo alla sede legale);di titoli rappresentativi di tali strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emit‑•tente;è soggetto all’imposta anche il trasferimento di azioni che avvenga per effetto della conversione •di obbligazioni.

È escluso il trasferimento di quote di S.r.l. e di società di persone, i trasferimenti a titolo di successio‑ne e donazione, le operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Sono escluse le operazioni di emissione e annullamento di titoli azionari e di strumenti finanziari partecipativi, nonché la conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e le operazioni di “finanziamento tramite titoli” (come definiti dal Regolamento CE 1287/2006, art. 2 punto 10, ossia la concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, l’operazione di vendita con patto di riacquisto o l’operazione di acquisto con patto di rivendita, o un’operazione “buy-sell back” o “sell-buy back”).

Sono esclusi i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a euro 500 milioni.

II. Operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del TUF e valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1 bis, lettere c) e d) del TUF (contratti futures, certificates, covered warrants e con‑tratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni; swaps su azioni e relativi rendimenti, indici o misure, contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure, contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, qualsiasi altro titolo che comporti un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure, combinazioni di contratti o titoli sopraindicati).

Sono esclusi i derivati su strumenti sottostanti esteri.

III. Operazioni ad alta frequenza, definite dal comma 495 come le operazioni generate da un algorit‑mo informatico che determina le decisioni di invio, modifica o cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, quando l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo di tempo inferiore a quello stabilito con decreto ministeriale (e comunque non superiore a mezzo secondo).

1 Il trasferimento della proprietà coincide con il momento in cui si verifica l’effetto traslativo; nel caso di operazioni relative

ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi a un sistema di gestione accentrata si considera

avvenuto alla data di regolamento delle stesse.

33aRgOMentI

MISuRa dell’IMPOSta e baSe IMPOnIbIle

I. Aliquota proporzionale (la misura è dimezzata se il trasferimento avviene in mercati regolamen‑tati e sistemi multilaterali di negoziazione).

Per il 2013:0,22% del valore della transazione ossia 0,22% del corrispettivo versato o 0,22% del valore del •saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto (c.d. trading intraday), quando la transazione avviene Over The Counter (OTC, ossia sul mercato non regolamentato);0,12% del valore della transazione se il trasferimento avviene in mercati regolamentati degli Stati •membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nella white list definiti dalla Direttiva 2004/39 e sistemi multilaterali di negoziazione.

Dal 2014:0,2% del valore della transazione quando la transazione avviene Over The Counter (OTC, ossia •sul mercato non regolamentato);0,1% del valore della transazione se il trasferimento avviene in mercati regolamentati degli Stati •membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo inclusi nella white list definiti dalla Direttiva 2004/39 o sistemi multilaterali di negoziazione.

II. L’imposta è dovuta in misura fissa ed è determinata sulla base del tipo di contratto/operazione e secondo scaglioni determinati in base al valore del contratto (cfr. Tabella 3 allegata alla legge). L’im‑posta è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

III. Aliquota proporzionale: 0,02% sul valore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia del 60% con riferimento ai singoli strumenti finanziari.

entRata In VIgORe dell’IMPOSta

I. Dal 1 marzo 2013.

II. Dal 1 luglio 2013.

III. Dal 1 marzo 2013 per le operazioni ad alta frequenza concernenti i trasferimenti di azioni e stru‑menti finanziari partecipativi, dal 1 luglio 2013 per le operazioni ad alta frequenza concernenti i de‑rivati.

VeRSaMentO dell’IMPOSta

I. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà; regime transito‑rio: per le transazioni concluse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 il primo versamento verrà a scadenza il 16 luglio 2013.

II. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione delle operazioni su strumenti finanziari.

34 aRgOMentI

III. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’invio dell’ordine; regime transitorio: per le ope‑razioni ad alta frequenza concernenti i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi con‑cluse nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 il primo versamento verrà a scadenza il 16 luglio 2013.

SOggettI ObblIgatI al PagaMentO2

I. L’imposta è dovuta dall’acquirente e non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesi‑me operazioni. È versata da banche, società fiduciarie, imprese di investimento di cui all’art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni, inclusi i notai che intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Qualora nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli sopraindicati, l’imposta è versata da chi riceve di‑rettamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Se l’operazione si realiz‑za senza il coinvolgimento di terzi, l’imposta è versata dal contribuente. I responsabili del versamento dell’imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei modi che saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

II. L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni e non si applica ai soggetti che si in‑terpongono nelle medesime operazioni. È versata da banche, società fiduciarie, imprese di investimento di cui all’art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che intervengano nell’esecuzione delle operazioni, inclusi i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazio‑ni. Qualora nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli sopraindicati, l’imposta è versata da chi riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Se l’operazione si re‑alizza senza il coinvolgimento di terzi, l’imposta è versata dal contribuente. I responsabili del versamento dell’imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei modi che saranno stabiliti con prov‑vedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

III. L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini. È versata da ban‑che, società fiduciarie, imprese di investimento di cui all’art. 18 del TUF, nonché dagli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni, inclusi i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Qualora nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli sopraindicati, l’imposta è versata da chi riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Se l’operazione si realizza senza il coinvolgimento di terzi, l’imposta è versata dal contribuente. I responsabili del versamento dell’imposta assolvono annual‑mente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei modi che saranno stabiliti con provvedimento del diret‑tore dell’Agenzia delle Entrate.

eSenzIOnI SOggettIVe

I. e II. sono esenti dall’imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’UE, le banche centrali, gli enti e organi‑

2 Nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta si applicano in via esclusiva le sanzioni per omesso o ritardato

pagamento. Tali soggetti possono sospendere l’esecuzione dell’operazione finché non ottengano la provvista per il versamento

dell’imposta.

35aRgOMentI

smi internazionali, i soggetti che effettuano operazioni soggette a imposta nell’ambito di attività di supporto agli scambi limitatamente a tale attività, i soggetti che effettuano per conto di un’emittente le operazioni soggette a imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, gli enti di previdenza obbligatoria e le forme pensionistiche complementari, le operazioni tra società tra cui sussiste un rapporto di controllo ex art. 2359, comma primo, n. 1) e 2) e comma secondo c.c., le operazioni effettuate nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale, le operazioni della c.d. finanza etica.

36 aRgOMentI

La stagnazione del mercato immobiliare ha fatto emergere alcuni punti critici della normativa in oggetto, che forse sarebbero risultati meno evi‑denti in un contesto economico dinamico e di maggiore circolazione di ricchezza. La normativa presentava un punto debole già al momento di vedere la luce, quando si rilevò che non trovava applicazione se il permesso di costruire non era ancora stato richiesto, al momento della promes‑sa di vendita “sulla carta”. La tutela per l’acqui‑rente sarebbe forte, se fosse attuata con soluzioni che non punissero il consumatore (quale utilità gli porta la nullità del contratto preliminare in as‑senza di fideiussione, se ha già versato una ca‑parra?) e se fosse efficacemente sanzionata la sua violazione da parte del costruttore, per esempio introducendo una fattispecie penale in caso di ri‑

di Michele Ferrario Hercolani notaio

D.LGS. 122/2005insolvenza del costruttore e impedimenti alla vendita

fiuto/mancanza della fideiussione. La fideiussio‑ne a garanzia delle somme versate prima dell’atto definitivo, ammesso che abbia i requisiti di legge e provenga da compagnia primaria (il che non è garantito), spesso non viene rilasciata, in quanto il costruttore propone uno sconto sul prezzo all’acquirente, per risparmiare così i gravosi one‑ri e i costi cui è subordinata la concessione della garanzia da parte della banca o dell’assicurazio‑ne. Purtroppo lo “sventurato” acquirente spesso risponde incautamente di sì, all’allettante propo‑sta del costruttore, non sapendo che così andrà a porsi un bel cappio intorno al collo. Pare che la figura del costruttore infonda grandi dosi di fidu‑cia e di speranza, che difficilmente avrei creduto, se non mi fossi imbattuto più di una volta, nell’esercizio della professione, in acquirenti ri‑

37aRgOMentI

masti con un pugno di mosche in mano, che ave‑vano anticipato quasi tutto il prezzo, senza tante remore, e che fino a quel momento erano vissuti sereni e beati, senza fideiussione e senza nem‑meno un contratto preliminare registrato; incon‑sapevoli che la nullità dello stesso… a nulla gio‑verà! Il cappio si viene a stringere sul collo del malcapitato, quando giunge il momento di stipu‑lare l’atto definitivo di compravendita, ed è in ge‑nere a questo punto che il notaio fa la loro cono‑scenza. Magari l’acquirente non sospetta, magari gli è stata consegnata già la casa da tempo, finita di tutto punto, e magari ha anche in mano l’agi‑bilità, che orgogliosamente sventola di fronte al notaio. Il notaio istruisce quindi la pratica, con‑tatta la banca del costruttore: “Buongiorno, chia‑mo per organizzare uno svincolo ipotecario della società costruttrice Pinco Pallino…”. Ed ecco la sorpresa. Il costruttore, che ha già incamerato una buona parte del prezzo, non è in grado di li‑berare l’unità immobiliare del nostro cliente. Le case non si vendono, c’è la crisi; i soldi ricevuti non sono certo stati utilizzati per abbattere il de‑bito verso la banca finanziatrice, ma per pagare i fornitori e le manovalanze (nella migliore delle ipotesi); e il saldo del prezzo che l’acquirente do‑vrebbe versare all’atto definitivo è inferiore, an‑che di molto, alla quota di mutuo ancora gravante sulla sua unità immobiliare. Come uscirne? Il cappio si stringe. Il D.Lgs. 122 prevede un’impal‑catura giuridica che regge, se dotata di entrambe le gambe: una di queste è la fideiussione, l’altra è costituita dall’art. 8, che vieta di stipulare la ven‑dita se l’immobile non è libero da gravami e non ci sia accollo. Priva di una gamba, l’impalcatura inesorabilmente crolla… in testa al consumatore. Il divieto di cui all’art. 8, infatti, se si accompagna alla fideiussione, completa la tutela dell’acqui‑rente e spinge nella direzione di far ottenere una casa libera e sicura da rischi sul piano giuridico. Se la tutela è zoppa, il divieto di stipulare l’atto definitivo diventa una ghigliottina per il consu‑matore. Come nel caso prospettato, non si può liberare il bene dall’ipoteca, pur frazionata; non può realizzarsi alcun accollo della quota di mu‑tuo, anche perché il prezzo è stato in gran parte pagato; e il risultato è che la vendita non si può stipulare. Secondo l’interpretazione dominante infatti, l’art. 8 prevede una norma di ordine pub‑

blico, inderogabile e irrinunciabile dall’acquiren‑te. E non vi è spazio per soluzioni diverse da quelle contemplate dalla norma stessa. Se l’ac‑quirente intende accollarsi il mutuo del costrut‑tore, è obbligatorio che sia avvenuto il fraziona‑mento ipotecario e non basta la semplice promessa di procedere allo stesso. La ratio è chiara, ossia evitare la responsabilità solidale dell’acquirente per l’intera esposizione debitoria del costruttore verso la banca. Qualora non sia previsto l’accollo, la legge impone che al rogito di vendita sia cancellata l’ipoteca del costruttore, o almeno sia costituito un titolo idoneo alla sua cancellazione. Secondo un’interpretazione rigo‑rosa, non sarebbe addirittura ammissibile la “cancellazione” dell’ipoteca frazionata secondo la procedura c.d. Bersani, e quindi la mera estin‑zione della quota di mutuo gravante sulla singola unità e la successiva “comunicazione” da parte della banca, ai sensi della disciplina oggi prevista dell’art. 40 bis t.u.b. Sarebbe necessario procede‑re allo svincolo o alla cancellazione ipotecaria, con atto notarile contestuale o anteriore alla ven‑dita. L’ordinamento non lascia spazio per scelte diverse, limitando sensibilmente l’autonomia privata in tale ambito. In tale senso anche la po‑sizione dell’Ufficio Studi del notariato, in risposta al quesito n. 171‑2013/C, per quanto non risulti‑no ancora pronunce giurisprudenziali in materia. Il consumatore è privato anche del diritto di di‑ventare proprietario dei “muri”, pur se ipotecati e gravati da un debito altrui, e non potrà beneficia‑re dell’eventuale differenza positiva tra il debito e il valore della casa, né dell’eventuale rivalutazio‑ne nel tempo di quest’ultima. Potrà solo aspetta‑re tempi migliori, in cui il costruttore riuscirà a vendere qualche casa in più e a estinguere il mu‑tuo. Oppure, tempi peggiori, ossia il fallimento del costruttore. In quel caso, rimarrà privo di tu‑tela: senza fideiussione; senza ragioni verso il fal‑limento, in quanto privo di un accordo prelimina‑re trascritto; nessuna casa, nessun recupero dei soldi versati! Quali soluzioni operative può sug‑gerire il notaio? Mi è capitato il caso di un co‑struttore che ha proposto di procedere comunque all’atto definitivo di compravendita, in cui l’ac‑quirente avrebbe dovuto accollarsi la quota di mutuo gravante sulla sua unità, anche se aveva già versato in anticipo il prezzo quasi per intero!

38 aRgOMentI

A fronte di un impegno del venditore di manleva‑re l’acquirente da ogni responsabilità ecc. È evi‑dente che non è questo l’“accollo” contemplato dall’art. 8. Questa scelta suicida farebbe diventa‑re l’acquirente debitore verso la banca in modo diretto. Il consumatore che accettasse andrebbe incontro a una probabile amministrazione di so‑stegno… Peraltro, un atto notarile che recepisse questa soluzione, a mio parere, sarebbe soggetto al rischio di una declaratoria di nullità per frode alla legge. Si può tentare la strada di convincere la banca a rinunciare alla garanzia ipotecaria sulla singola unità, per ricevere una garanzia di pari grado su un altro cespite del venditore. Soluzione che può presentarsi come un miraggio, specie in una situazione di crisi conclamata del costrutto‑re. Dubbia appare anche la via di procedere co‑munque alla stipula di un contratto preliminare notarile, al fine di “dotare” l’acquirente di un tito‑lo trascritto idoneo a salvarlo dall’art. 67 L.F. (sempre che si tratti della sua abitazione princi‑pale). Il problema della mancanza della fideius‑sione potrebbe essere superato, se l’immobile è ultimato e munito di agibilità, in quanto ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 122 può considerarsi non più applicabile – a questo punto – la normativa de quo. Tuttavia, se il prezzo fosse stato in tutto o in gran parte già anticipato, e magari fosse stata al‑tresì anticipata la consegna, il contratto prelimi‑nare avrebbe effetti in tutto o in gran parte antici‑

pati e potrebbe ritenersi in frode all’art. 8, ossia come un mezzo per sfuggire all’applicazione del divieto di stipulare il contratto definitivo, in man‑canza della cancellazione ipotecaria.

Una soluzione percorribile può individuarsi nell’esperimento di una domanda giudiziale, diretta a far eseguire in forma specifica il con‑tratto preliminare (si ricordi che la nullità per la mancanza della fideiussione può essere rileva‑ta solo dal consumatore); domanda che quindi si trascrive sull’unità immobiliare promessa, nella speranza che, in caso di eventuale falli‑mento del costruttore, sia tenuta in conto alla stregua di un preliminare notarile trascritto, ai fini dell’esclusione della revocatoria. Ex art. 67 L.F. Questa soluzione potrebbe anche esse‑re concordata col venditore, e sarebbe diretta a costituire una salvaguardia giuridica a favore dell’acquirente, che fino a tal momento ne sa‑rebbe del tutto sprovvisto. Successivamente, si potrebbe cercare un accordo transattivo sul profilo economico dell’operazione e sui profili risarcitari; il costruttore potrebbe impegnarsi a risarcire o rimborsare il prezzo, entro un certo termine; oppure potrebbe impegnarsi a liberare entro un certo termine l’unità da ogni gravame e quindi a trasferirla in esecuzione degli accor‑di preliminari. In entrambi i casi, in tale sede, non sembra vi siano ostacoli a che tali impegni siano assistiti da garanzie reali volontarie, da

39aRgOMentI

parte del venditore, su altri beni di sua proprie‑tà. Non pare in sostanza che possa ricadersi nel divieto di cui all’art. 8. Rimarrebbe ovviamente il rischio di revocatoria per queste nuove garan‑zie volontarie concesse. In definitiva, la nor‑mativa ex D.Lgs 122/05 sposa l’obiettivo della legge delega (210/2004), di evitare il rischio che l’acquirente, considerato alla stregua di un con‑sumatore e quindi un po’ minus habens (come pare, a giudicare dai casi drammatici che stanno emergendo), subisca l’espropriazione della sua casa, dopo l’acquisto. Sicuramente l’obiettivo è stato raggiunto. Nei casi critici evidenziati, però, il consumatore non incorrerà in tale rischio, per‑ché non sarà addirittura nelle condizioni di ac‑quistare la casa!

40 InteRnazIOnale

di Franco Salerno Cardillo notaio

“SNS” Sigillo notarile di sicurezzacircolazione securizzata di atti notarili su supporto carta,fase sperimentale

Obiettivi

Il 19 ottobre 2012, ad Algeri, l’Assemblea dei notariati membri dell’Unione internazionale del notaria‑to ha approvato l’avvio della fase sperimentale di un sistema di circolazione securizzata di atti notarili su supporto cartaceo.

Il sistema si basa sulla libera partecipazione dei notariati membri dell’UINL firmatari di un protocollo d’intesa.

Obiettivi principali sono:

in primo luogo, offrire una garanzia supplementare in ordine all’origine e integrità materiale •dell’atto o copia di atto;in secondo luogo, contrastare il fenomeno sempre più diffuso della circolazione di atti o copie di •atti falsi.

Tenuto conto della tendenza del legislatore europeo di abolire ogni forma di legalizzazione e apostil‑le, l’idea di un tale sistema è nata con riguardo agli atti notarili destinati a circolare all’estero.

La sua utilità, tuttavia, è subito apparsa di tutta evidenza anche per quelli destinati a circolare all’interno del Paese di origine.

41

InteRnazIOnale

InteRnazIOnale

Il SIgIllO nOtaRIle dI SICuRezza (SnS)

La securizzazione della circolazione dei documenti cartacei – traendo spunto dal modello del “Sello” spagnolo in uso da oltre 12 anni – vie‑ne effettuata mediante l’utilizzo di una speciale marca doppia ad alta sicurezza, chiamata “Sigillo notarile di sicurezza “ (Sceau Notarial de Sécurité, Sello de Securidad ecc.) o più semplicemente con l’acronimo “SNS”.

Il SNS viene apposto dal notaio “di origine” su ciascun foglio di cui sono composti gli atti o copie di atti destinati a circolare, tan-to all’estero che nel Paese di appartenenza (per esempio procure in originale o in copia, copie e/o estratti di atti, copie di documenti originali ecc.).

Il lato sinistro del SNS contiene il logo dell’UINL, lo spazio per in‑serire manualmente il repertorio/anno dell’atto, la numerazione se‑quenziale, e l’indicazione del sito web per la consultazione.

Il lato destro del SNS contiene la numerazione sequenziale, l’indi‑cazione dell’Organo nazionale del notariato a cui appartiene il notaio titolare del SNS e il codice QR.

Oltre che per il riferimento all’Organo nazionale del notariato, i SNS si differenziano soltanto per la loro numerazione sequenziale e indicazione del repertorio.

A un numero di SNS corrisponderà pertanto un solo notaio.L’elenco dei SNS sarà consultabile sul sito web www.uinlsns.com,

dove dalla numerazione sequenziale contenuta nel SNS si potrà in tem‑po reale risalire al notaio al quale era stato consegnato, ottenendo i suoi dati di identificazione (nome e cognome, notariato nazionale di appar‑tenenza, sede, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono, fax).

Naturalmente ciascun notaio sarà responsabile della custodia dei SNS che gli verranno consegnati dal proprio Organo nazionale del notariato e sarà tenuto a comunicare tempestivamente allo stesso l’eventuale loro furto o smarrimento, affinché tale informazione sia pubblicata in tempo reale sul sito web.

Una volto apposto il SNS sull’atto/copia di atto, il documen-to cartaceo circolerà normalmente.

42 InteRnazIOnale

È importante precisare che il SNS non sostituisce in alcun modo la legalizzazione o l’apostille che pertanto, ove richieste per la cir‑colazione transfrontaliera del documento, andranno mantenute.

FaSe SPeRIMentale

La fase sperimentale del sistema di circolazione SNS durerà fino a novembre 2013, salvo proroghe.

Essa verrà svolta dai seguenti 11 Paesi pilota:

per l’• Europa: Belgio, Francia, Italia, Macedonia, Portogallo, Spa‑gna, Turchia;per l’• Africa: Mali, Senegal;per l’• America: Argentina, Colombia.

Ciascun Paese pilota ha nominato 10 notai pilota.Il costo complessivo per l’allestimento del sistema in fase speri‑

mentale (produzione dei SNS, spedizione ai singoli notai pilota, cre‑azione e gestione del sito web, traduzioni ecc.) è stato di euro 1.000 (mille) per ciascun Paese pilota.

Una volta a regime, il sistema SNS non comporterà alcun co-sto supplementare per il cliente.

Il SItO www.uInlSnS.COM

Sul sito www.uinlsns.com potrà essere effettuata la consultazione dei SNS per ottenere i dati identificativi del notaio titolare.

La consultazione è molto semplice:

Consultazione con l’uso del computer:

ci si collega al sito • www.uinlsns.com;si digita il numero sequenziale contenuto nel SNS;•cliccando su “Cercare” compariranno i dati dentificativi del notaio.•

43InteRnazIOnale

Consultazione con Smartphone:

utilizzando una qualunque applicazione che consenta la lettura •dei codici QR, è sufficente “puntare” con l’obbiettivo dell’appa‑recchio il codice QR e i dati appariranno automaticamente sullo schermo.

Inoltre, cliccando su “Aiuto” si troveranno, nelle 5 lingue usuali dell’Unione internazionale del notariato (francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco), le F.A.Q., nonchè le istruzioni per l’utilizzo e per la consultazione dei SNS, che si riportano qui di seguito.

F.a.Q. (dOMande FReQuentI)

Il SNS apporta una sicurezza supplementare tanto alla circolazione interna che transfrontaliera degli atti notarili.

Il SNS non sostituisce in alcun modo la legalizzazione o l’apostille. Pertanto, l’atto o la copia di un atto dovranno essere regolarmente legalizzati o muniti di apostille secondo le ordinarie regole vigenti in ciascun Paese.

1. Che cos’è il SNS?Il SNS (“Sigillo notarile di sicurezza”) è una speciale marca doppia ad alta sicurezza, da incollare sulle due facciate di ciascun foglio di cui si compone un atto o la copia di un atto destinato a circolare.

Ogni SNS contiene una numerazione sequenziale (composta da ci‑fre e da una lettera finale che identifica la serie), attraverso la quale sarà possibile identificare il notaio al quale è stata consegnata.

Le uniche differenze tra i SNS sono la numerazione sequenziale, l’indicazione dell’Organo nazionale del notariato di origine e l’indica‑zione del numero di repertorio e anno dell’atto che saranno aggiunti manualmente nell’apposito spazio sotto il logo dell’UINL.

44 InteRnazIOnale

2. Cosa si intende per “sistema SNS”?Il “sistema SNS” è un sistema di circolazione securizzata di atti nota‑rili su supporto cartaceo, basato sull’utilizzo del SNS.

3. Qual è l’utilità del SNS? L’obiettivo del SNS è duplice:

in primo luogo, offrire una garanzia supplementare in ordine alla •provenienza e integrità materiale di un atto o di una copia di atto;in secondo luogo, contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, •della circolazione degli atti o copie di atti falsi.

4. In quali atti/copie di atti si appone il SNS?Il SNS viene apposto dal notaio “di origine” sui propri atti o copie di atti destinati a circolare, tanto all’estero che nel proprio Paese (per esempio procure in originale o in copia, copie e/o estratti di atti ecc.).

In nessun caso il SNS sarà apposto sugli originali che restano a raccolta del notaio.

5. Quanto costa al cliente l’uso del SNS?Il sistema SNS non comporta alcun costo supplementare per il cliente.

6. Il SNS garantisce la validità dell’atto?No. Il SNS costituisce soltanto una forma di garanzia supplementare relativa alla provenienza e all’integrità materiale dell’atto, ma non relativa alla sua validità.

7. La mancanza di SNS su un atto /copia di atto incide sulla sua va‑lidità e/o efficacia?No. La validità e l’efficacia sono indipendenti dal SNS. Il SNS costi‑tuisce soltanto una forma di garanzia supplementare in ordine alla provenienza e integrità materiale dell’atto.

8. Chi ha organizzato il sistema SNS?L’UINL (Unione internazionale del notariato). Più precisamente, il 19 ottobre 2012, ad Algeri, l’Assemblea dei notariati membri dell’Unio‑ne internazionale del notariato ha approvato l’avvio della fase speri‑mentale del sistema SNS.

9. È un sistema riconosciuto o regolamentato da una legge?No. Il sistema si basa sulla libera partecipazione dei notariati membri dell’UINL firmatari di un protocollo d’intesa.

10. Dovrò apporre il SNS anche se l’atto è stato legalizzato o munito di apostille?Sì. Il sistema SNS è del tutto autonomo rispetto alla legalizzazione o apostille e costituisce un sistema organizzato dal notariato mondiale per offrire una sicurezza supplementare all’attuale sistema di circo‑lazione degli atti.

45InteRnazIOnale

11. È un sistema che funziona in tutto il mondo?Il sistema si basa sulla libera partecipazione dei notariati membri dell’UINL firmatari di un protocollo d’intesa.

Nella fase sperimentale gli Stati firmatari del predetto protocollo d’intesa sono:

per l’Europa: • Belgio, Francia, Italia, Macedonia, Portogallo, Spa‑gna, Turchia;per l’Africa: Mali, Senegal;•per l’America: Colombia, Argentina.•

12. Che cosa significa che il sistema è in una “fase sperimentale”?Al fine di testare il sistema, si è deciso di procedere a una fase speri‑mentale della durata di mesi, salvo proroghe ove necessario.

Alla fase sperimentale partecipano 11 Paesi pilota e circa 10 notai pilota per ciascun Paese.

13. Posso diventare notaio pilota?No. Per il momento e per ragioni organizzative e di contenimento dei costi, non potranno aggiungersi altri Paesi pilota o notai pilota.

14. Come si applica il SNS?Consultare le Istruzioni di utilizzo del SNS.

15. Se l’atto è composto di più fogli devo incollare un SNS in ciascun foglio?Consultare le Istruzioni di utilizzo del SNS.

16. Come si consulta un SNS?Consultare le Istruzioni di utilizzo del SNS.

17. Chi può consultare il sito www.uinlsns.com?La consultazione è pubblica.

18. Che cosa devo fare in caso di furto/smarrimento di un SNS?Devo immediatamente informare al mio Organismo nazionale af‑finché questi comunichi tempestivamente il furto o lo smarrimento all’Unione internazionale del notariato, che a sua volta ne darà noti‑zia sul sito www.uinlsns.com.

19. Sono responsabile della custodia dei SNS che mi sono stati con‑segnati?Assolutamente sì.

46 InteRnazIOnale

IStRuzIOnI PeR l’utIlIzzO deI SnS

Gli SNS vengono apposti sugli atti o copie di atto destinati a cir‑1. colare sia all’estero che all’interno del Paese dove l’atto è stato redatto (Paese di origine).

Il SNS:2.

viene apposto su ogni foglio del quale il documento si com‑•pone, indipendentemente dal numero di facciate del foglio;potrà essere apposto in qualunque parte del foglio.•

Sotto il logo dell’UINL, nell’apposito riquadro bisognerà aggiun‑3. gere a penna il numero di repertorio dell’atto e il relativo anno.

Se il documento è composto di più fogli, al fine di facilitare la verifica 4. degli SNS, è preferibile – anche se non necessario – usare SNS aven‑ti una numerazione progressiva (per es. IT000000000001001A, IT000000000001002A, IT000000000001003A).

Per i Paesi dove, per gli atti o copie di atti, vengono utilizzati fogli 5. prenumerati rilasciati dallo Stato (per esempio Spagna):

se l’atto deve circolare all’estero, i SNS vengono necessaria‑•mente apposti in tutti i fogli secondo le indicazioni generali di cui ai punti 2 e 3 (ciò per evitare che la mancanza di SNS in alcuni fogli possa ingenerare incertezza in coloro che non conoscano il funzionamento del sistema del Paese di origine basato sull’utilizzazione di fogli prenumerati);se l’atto dovrà circolare all’interno del Paese di origine, i SNS •sono apposti in tutti i fogli ovvero, a discrezione del notaio, soltanto nell’ultimo foglio di cui il documento si compone.

IStRuzIOnI PeR la COnSultazIOne deI SnS

Per verificare a quale notaio corrisponde un determinato SNS occor‑re connettersi al sito web www.uinlsns.com o, più semplicemente, leggere il codice QR tramite uno smartphone o un tablet dotato di applicazione per lettura di codici QR.

Consultazione da connessione internet. Occorre:

collegarsi via internet al sito web • www.uinlsns.com;inserire:•

il codice identificativo del Paese indicato nel SNS (cioè le due 1. lettere che precedono il numero);il numero del SNS (senza gli zero che eventualmente si trova‑2. no alla sinistra del numero);

47InteRnazIOnale

la serie del SNS (che è la lettera posta alla fine del numero).3. cliccare sul tasto “Cercare”.•

In tal modo si otterranno i dati identificativi del notaio al quale quel determinato SNS è stato consegnato.

Consultazione con smartphone o tablet dotati di connessione inter‑net. Occorre:

scaricare una qualunque applicazione che consenta la lettura dei •codici QR (per esempio per iphone si possono scaricare le app ìQRReaderî, ìRedLaserî ecc.);aprire la detta applicazione e inquadrare il codice QR.•

Il codice QR viene letto automaticamente dallo smartphone o dal ta‑blet e sullo schermo vengono visualizzati i dati identificativi del nota‑io al quale quel determinato SNS è stato consegnato.

48 InteRnazIOnale

Sono un’impenitente mangiatrice di mele: mi piac‑ciono tutte, dall’Annurca alla Granny Smith, pas‑sando per le Fuji.

Non disdegno la ricerca di qualità in via di estin‑zione quali la Zitella e la Gelata, mi diletto in confet‑ture di mela Cotogna, declinata ai petali di rosa, alla cannella, ai chiodi di garofano, o più esoticamente all’anice stellato e zenzero.

Ma non avevo mai visto prima mele di un rosso così scuro, quasi nero, incuriosita, e in barba al galateo, ne ho addentata una: croccante, dal gusto mielato, senza scadere nel troppo dolce grazie a una lievissima vena acidula, né troppo grande, né troppo piccola, insomma giusta anche nella dimen‑sione e, cosa che non guasta, un profumo d’antico.

Ero a San Pietroburgo e, nonostante la mia con‑vinzione che un napoletano non conosca e non pa‑tisca barriere linguistiche, per quanto mi sia adope‑rata, non sono riuscita a ottenere risposta sul nome e la provenienza del frutto.

Poiché amo catalogare ricordi e sensazioni gusta‑tive mi è sembrato opportuno, dato il luogo in cui avevo potuto addentare una tale meraviglia, battez‑zarla mela Lenin.

Di ritorno a casa, fortemente incuriosita, ho co‑minciato le mie ricerche per poter comprare “quel‑le” mele; l’approccio è partito su internet (oggi fon‑te del sapere) e ho così ampliato le mie conoscenze

fino a potermi candidare in un ipotetico quiz a pre‑mi sull’argomento, ma della mela Lenin nessuna traccia.

Ho consultato enciclopedie ormai inutilizzate da secoli, ho visionato tutti i cataloghi online, anche quelli di specie antiche e rare, e ho avuto talvolta l’impressione che la mia ricerca avesse finalmente ottenuto un risultato positivo, ma ogni volta man‑cava qualcosa e volta a volta cadevano nel paniere delle delusioni la Conventina, la Runsè, la Brae‑burn, l’Abbondanza rossa, la Gibellino, la Mora di Ameno, per ultime la Buccetta russa, la Astrakan, la Imperatore Alessandro.

Sono passata alle varietà da innesto: zero.Sabato scorso, al mercato sul solito banchetto,

colpo di scena: ecco che tra tante mi occhieggia proprio lei, brillante, eburnea, dardeggia nel suo rosso cupo sotto il sole primaverile.

Già immaginavo, in vena di romanticherie, che po‑tesse essere stata riportata da un soldato scampato alla campagna di Russia e avesse attecchito in un clima altrettanto freddo quale l’Abruzzo interno, ho invece scoperto che la mela del desiderio è un clone della Red delicius: Jeronime, prodotta in Italia!

E come si concludevano un tempo i racconti…Morale: i russi sono voraci consumatori non solo

delle nostre grandi firme, ma anche delle nostre mele.

w il made in italy di donatella Quartuccio notaio

49ClauSOle In Rete

ClauSOle In Rete

il concordato preventivo con riserva e l’intervento del notaio

di dario Restuccia e lorenzo Stucchi notai

InQuadRaMentO SISteMatICO

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con mo‑dificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 124, ha, tra l’altro, modificato in maniera molto incisiva la disciplina del concordato preventivo di cui agli artt. 161 e ss. L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). In particolare, la lettera b) dell’art. 33, comma 1, del D.L. 83/2012, rubricato “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale”, ha introdotto nuovi commi all’art. 161 L.F., disci‑plinanti la domanda di concordato con riserva (o concordato in bianco o anche “preconcordato”1).

L’esigenza che sta alla base del concordato con riserva è di proteggere il debitore, durante il tempo tecnico occorrente a predisporre un piano di soluzione della crisi d’impresa, tale da garan‑tire la conservazione e la continuità dell’attività aziendale o ad assicurare, in caso di cessazione, il miglior esito all’attività di liquidazione.

La prassi ha infatti dimostrato che le azioni in‑dividuali dei singoli creditori, anche se di scarso rilievo, possono vanificare gli sforzi dell’impren‑ditore per superare la situazione di crisi e con‑dannare all’insuccesso il tentativo di elaborare e concludere il concordato preventivo.

Per favorire il superamento della crisi, l’art.

161, sesto comma, L.F.2, consente ora all’im‑prenditore di proporre con ricorso una domanda sintetica, per ottenere la fissazione di un termine entro cui presentare, unitamente agli altri docu‑menti richiesti, la proposta e il piano alla base del concordato. La novità principale consiste peraltro nel fatto che, già a decorrere dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese3, ossia in un momento anteriore a quel‑lo in cui occorre presentare la proposta e il piano, i creditori, per titolo o causa anteriore, non pos‑sono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (automatic stay) e che le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali atti rimangono sospese e le decadenze non si verificano (articolo 168 L.F.).

A completamento dell’articolata regolamenta‑zione dell’istituto è inoltre stabilito che il debi‑tore abbia l’obbligo di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi, e che il tribunale abbia il po‑tere di imporre specifici obblighi informativi (art. 161, ottavo comma, L.F.), la cui inosservanza è sanzionata, in entrambi i casi in forza del rinvio all’art. 162 commi 2 e 3, L.F., con l’arresto del‑la procedura e l’eventuale dichiarazione di falli‑mento, sempre su istanza di parte.

1 Gli operatori giuridici, a fronte di una mancata definizione offerta dalla legge, hanno utilizzato, in questa fase di prima

applicazione, diversi termini per indicare il nuovo istituto, quali concordato in bianco, preconcordato, concordato con riserva,

concordato al buio, concordato con prenotazione, riserva di concordato, prenotazione di concordato, domanda prenotativa di

concordato. Così P. VELLA, L’ammissione al concordato preventivo “con riserva”, in Il Fallimento, 1 / 2013, pp. 73 e ss.

2 Chiaramente ispirato al noto Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense.

3 La pubblicazione nel registro delle imprese cui ci si riferisce deve essere curata dal cancelliere del tribunale, , entro il giorno

successivo al deposito in cancelleria del ricorso, ai sensi dell’art. 161, quinto comma, L.F.

50 ClauSOle In Rete

È inoltre prevista la possibilità di presentare, in alternativa alla proposta e al piano di concordato, entro il termine fissato dal tribunale, un accordo di ristrutturazione dei debiti, conservando gli effetti protettivi derivanti dal ricorso sino all’omologa.

Il concordato preventivo con riserva, come de‑lineato dall’art. 161, sesto comma, L.F., presenta dunque una struttura divisa in due fasi ben di‑stinte: un primo momento, di tipo necessario, di natura anticipatoria e tipicamente processuale, in cui viene presentata la domanda di ammissio‑ne alla procedura di concordato preventivo, e una seconda fase (eventuale), posticipata e di natura più propriamente sostanziale, in cui viene depo‑sitata la proposta concordataria e il piano desti‑nato a realizzarla.

Questa struttura bifasica caratterizza il con‑cordato con riserva e lo distingue notevolmente dal concordato preventivo ordinario, in ordine al quale il secondo comma dell’art. 161 L.F. contem‑pla una indubbia sincronia tra ricorso, proposta e piano4.

Il D.L. 83/2012 nell’introdurre per il concorda‑to con riserva una divaricazione tra la domanda e la proposta, non ha peraltro riformulato tutte le norme preesistenti, che in gran parte presuppon‑gono ancora una sostanziale coincidenza tempo‑rale tra domanda e proposta.

L’armonizzazione interpretativa tra le disposi‑zioni relative al nuovo istituto del concordato con riserva, caratterizzato da una duplicità di fasi, e le disposizioni precedenti, dettate sul presupposto dell’unicità del procedimento del concordato pre‑ventivo tradizionale, risulta piuttosto problema‑tica, anche con riguardo al ruolo del notaio e alla corretta individuazione del momento nel quale sia richiesto il suo intervento.

Per tale ragione ci si deve interrogare se la deli‑bera per la quale, ai sensi dell’art. 152 L.F., richia‑mato dall’art. 161 L.F., è richiesta la verbalizza‑zione notarile, debba essere adottata prima della presentazione della domanda di concordato con

riserva, ovvero anche in un momento successivo, purché prima della presentazione della proposta.

Come è noto, infatti, l’art. 152 L.F., richiamato dall’art. 161 L.F. in tema di concordato preventi‑vo, prevede che debba essere redatto da notaio il verbale della decisione degli amministratori di accedere alla procedura concorsuale.

Il ruolo del notaio appare dunque chiaro ed evidente nel caso del concordato preventivo ordi‑nario, dove domanda e proposta coincidono sul piano temporale. Ma cosa succede in caso di con‑cordato con riserva? La decisione verbalizzata dal notaio deve essere adottata già nel momento in cui la società decide di proporre la domanda, pur dove non siano già state elaborate (come di frequente accade nella prassi) le condizioni del concordato, e poi ripetuta per l’approvazione, anche per som‑mi capi di quanto contenuto nella proposta e nel piano, ovvero deve essere adottata solamente in prossimità della presentazione della proposta e del piano allorché sussistono tutti gli elementi af‑finché la decisione non sia inutilmente generica?

PRIMI ORIentaMentI aPPlICatIVI

La prassi notarile e dei tribunali italiani ha cono‑sciuto, già in questo primo anno di applicazione del concordato con riserva, diversi orientamenti.

Secondo una prima impostazione5, il giudice deve necessariamente verificare, in assenza di precise previsioni normative: la competenza ter‑ritoriale del tribunale adito (con riferimento agli artt. 9, primo comma, e 161, primo comma, L.F.), la legittimazione attiva del ricorrente, sia sotto il profilo soggettivo (imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F.), sia sotto il profilo oggettivo (stato di crisi o di insolvenza, ex art. 160, secondo comma, L.F.), sia con riguardo ai poteri di rappresentanza (con richiamo all’art. 152 L.F., per il tramite dell’art. 161, quarto comma, L.F.).

4 Così P. VELLA, L’ammissione al concordato preventivo “con riserva”, loc. cit.

5 In questo senso la maggioranza delle pronunce note, tra cui v., tra le altre, , Trib. Bolzano 25 settembre 2012, Trib. Cagliari 20

settembre 2012, tutte inedite ma rinvenibili in www.osservatorio‑oci.org; v. anche Trib. Roma 14 novembre 2012, Trib. Siena 23

ottobre 2012, Trib. Ancona 15 ottobre 2012, Trib. Perugia 4 ottobre 2012, in Il Fallimento, 1/2013, pp. 73 e ss. con nota di Vella.

51ClauSOle In Rete

Ad avviso di tale orientamento appare necessa‑rio munirsi della decisione verbalizzata dal nota‑io già prima di presentare la domanda di concor‑dato con riserva6.

Il quarto comma dell’art. 161 L.F., infatti, sta‑bilisce la necessità della presentazione della do‑manda di concordato con riserva ai sensi dell’art. 152 L.F., poco rilevando che tale ultima norma faccia riferimento all’approvazione della propo‑sta e delle condizioni del concordato.

La terminologia utilizzata dall’art. 152 L.F. è infatti ancora riferita al concordato preventivo ordinario, in cui domanda e proposta sono riu‑nite dal punto di vista temporale e sostanziale, mentre, come detto, il concordato con riserva in‑troduce una discrasia temporale tra domanda e proposta7. Rinvenendosi la ratio dell’intervento notarile richiesto dall’art. 152 L.F., nel fatto che l’accesso alla procedura concorsuale sia un passo estremamente importante e delicato, meritevole di attenta ponderazione e controlli rigorosi, non vi sarebbero ragioni per escludere dal perimetro di applicazione dell’art. 152 L.F. la domanda di concordato con riserva, che certamente già com‑porta l’esteriorizzazione dello stato di crisi e del‑la volontà, anche solo generica, di accedere alla procedura concorsuale del concordato8.

Secondo un altro orientamento, la decisione di presentare la domanda di concordato con riserva non dovrebbe essere necessariamente verbaliz‑zata dal notaio ai sensi dell’art. 152 L.F., mentre rimarrebbe la piena applicazione della forma no‑tarile per la successiva decisione di presentare la proposta e le condizioni del concordato9.

E ciò per più ordini di ragioni. Innanzitutto

viene richiamata la collocazione topografica del quarto comma dell’art. 161 L.F., da riferire solo alla domanda di concordato ordinario di cui al primo comma e non anche a quello con riserva di cui al successivo sesto comma; inoltre la norma, dettata per il concordato fallimentare, fa espli‑cito riferimento alla “proposta di concordato” e alle relative “condizioni”, elementi estranei alla domanda di concordato con riserva; in aggiunta occorre considerare altresì che, nel termine as‑segnato, è possibile proporre, in alternativa alla domanda di concordato, un accordo di ristruttu‑razione dei debiti, in ordine al quale non è previ‑sto alcun richiamo all’art. 152 L.F.; infine le esi‑genze informative dei terzi sono adeguatamente soddisfatte con la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ai sensi del quinto comma dell’art. 161 L.F., che corrisponde al momento a decorrere dal quale si determinano gli effetti per i terzi (automatic stay).

Sulla stessa lunghezza d’onda il Tribunale di Milano10, secondo cui il giudice deve verificare solo il presupposto dell’art. 152, primo comma, L.F. (sottoscrizione della domanda da parte del soggetto munito della rappresentanza sociale), con possibile acquisizione delle delibere assem‑bleari (al fine di verificare possibili conflitti d’in‑teresse che le renderebbero annullabili), ma non anche dei verbali di cui all’art. 152, terzo comma, L.F. (“determina” dell’organo amministrativo, anche monocratico, o delibera assembleare se così prevede lo statuto, con cui si autorizza o decide la presentazione della proposta di con‑cordato), anche al fine di evitare future contesta‑zioni sull’oggetto della delibera, formulata in un

6 Così espressamente Trib. Modena 28 novembre 2012 in www.ilcaso.it.

7 In questo senso RUOTOLO‑BOGGIALI, La c.d. domanda di concordato in bianco, Studio del CNN n. 100‑2013/I, in CNN

Notizie del 19 febbraio 2013.

8 Oltre ad una modifica del regime del rapporto tra le diverse categorie di creditori o al rischio di innescare una procedura

fallimentare. Così Trib. Modena 30 novembre 2012 (ric. Nova S.r.l.), in www.ilcaso.it; nello stesso senso RUOTOLO‑BOGGIALI,

La c.d. domanda di concordato in bianco, cit.

9 In questo senso Trib. Pistoia 30 ottobre 2012, inedita, rinvenibile in www.osservatorio‑oci.org, secondo cui, in ragione delle

caratteristiche di fluidità, flessibilità e urgenza dell’istituto, sarebbero legittimati a sottoscrivere e presentare la domanda ex

art. 161, sesto comma, L.F. il legale rappresentante delle società di capitali e, per le società di persone, i soci rappresentanti la

maggioranza assoluta del capitale, senza alcuna necessità del verbale notarile.

10 Di recente cfr. Trib. Milano 21 febbraio 2013, in www.ildirittodegliaffari.it.

52 ClauSOle In Rete

momento talmente anticipato da poter risultare eccessivamente generica, o non adeguatamente motivata sul tipo di proposta da presentare11.

COnSIdeRazIOnI COnCluSIVe e SuggeRIMentI OPeRatIVI

Entrambi gli orientamenti sopra brevemente enunciati, nel pervenire a differenti conclusioni, individuano argomenti apprezzabili. La prima in‑terpretazione valorizza maggiormente le ragioni della certezza e del rigore formale e procedimen‑tale, basandosi sul presupposto che le conseguen‑ze della decisione di accedere al concordato siano particolarmente rilevanti. La seconda interpreta‑zione individua un compromesso tra esigenze di certezza e rigore formale e di economia dei mezzi giuridici, cogliendo conferme sia sul piano lette‑rale, sia in ottica sistematica, in considerazione della scarsa utilità che avrebbe la verbalizzazione notarile di una decisione generica e priva di ele‑menti concreti che, di sovente, sono disponibili solo prima della proposta e del piano.

Qualora, peraltro, le condizioni generali del concordato siano già a disposizione al momento della presentazione della domanda, non vi sono ragioni che richiedano l’adozione di una succes‑siva decisione dell’organo amministrativo, nono‑stante la prassi dimostri come tale circostanza non sia molto frequente, essendo la scelta del concordato con riserva spesso adottata in fun‑zione della necessità di guadagnare tempo per la predisposizione della proposta e del piano.

Ferme restando le differenti posizioni sopra richiamate, la ragione dell’intervento notarile è comunemente rinvenuta nell’esigenza di assicu‑rare una maggiore attenzione sulla decisione da adottare e di rafforzare i controlli, innanzitutto sulla competenza degli organi deliberanti, per le importanti conseguenze che ne derivano12. L’in‑tervento notarile non è al contrario giustificato da

particolari esigenze di carattere pubblicitario, in quanto l’effetto tipico dell’automatic stay è colle‑gato alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda a opera del cancelliere e non alla decisione in forma notarile.

Non è questa la sede per proporre considera‑zioni più approfondite su quale dei due orienta‑menti risulti più convincente, essendo piuttosto da privilegiare un taglio pratico‑operativo sulle diverse situazioni che possono presentarsi all’at‑tenzione del notaio.

Le clausole riportate nel prosieguo si caratte‑rizzano per l’attenzione ad alcuni aspetti, ai quali il notaio presterà attenzione nella redazione del verbale, che qui sinteticamente si riepilogano:

la verifica che il soggetto richiedente sia im‑•prenditore commerciale fallibile, rimanendo peraltro escluso qualunque controllo circa la sussistenza degli ulteriori requisiti “dimen‑sionali” richiesti dall’art. 1 L.F.;la precisazione per dichiarazione di parte che •il ricorrente sia in stato di crisi, non avendo il notaio alcun elemento per effettuare control‑li di merito sul punto;la precisazione dell’indirizzo della sede prin‑•cipale della società, se diversa dalla sede le‑gale, in quanto è la prima a individuare il foro competente;l’inserimento nel verbale della dichiarazione •del ricorrente di non aver fatto ricorso nel biennio precedente ad analogo procedimento con esito infruttuoso;l’opportunità, ove se ne avesse contezza, •di far cenno alla prossima deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione che la società, ancora in bonis al momento dell’ado‑zione della decisione di accedere al concor‑dato, avesse intenzione di assumere a breve;l’opportunità di inserire nel verbale, se rela‑•tivo a delibere collegiali, l’autorizzazione in favore del legale rappresentante incaricato di

11 In questo senso le linee guida del Trib. di Milano del 12 ottobre 2012, rinvenibili in www.ilfallimentarista.it. In senso (sia

pure solo implicitamente) conforme, si vedano gli orientamenti del Trib. di Monza, in www.ildirittodegliaffari.it.

12 In questo senso anche gli Orientamenti del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, in www.

trivenetogiur.it, massima P.A.1.

53ClauSOle In Rete

presentare la domanda, la proposta e il piano per integrarli con la documentazione che do‑vesse essere richiesta dal tribunale.

A livello operativo è importante rilevare che le società possono avere interesse ad accedere al concordato sia qualora siano in bonis, sia qualora siano in liquidazione.

Qualora la società sia in bonis, la competenza all’adozione della decisione appartiene all’orga‑no amministrativo: monocratico o collegiale.

Qualora la società sia in liquidazione, la com‑petenza all’adozione della decisione appartiene all’organo liquidatorio: monocratico o collegiale13.

Giova infine sottolineare che, ove la società adotti la decisione per accedere al concordato in bonis e successivamente deliberi lo scioglimen‑to e la messa in liquidazione, la prima decisione continua ad avere effetto e non deve essere ripe‑tuta14.

* * *

PRIMa deteRMInazIOne dell’aMMInIStRatORe unICO

Detto comparente, della cui identità persona‑le sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte dell’amministratore unico, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO1) Proposizione da parte della società di domanda di concordato preventivo con ricorso al Tribunale territorialmente competente;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto

di quanto segue.

ESPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

L’amministratore unico, aperta la seduta, dichiara che la società è in stato di crisi e che intende pro‑porre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente l’amministratore unico rife‑risce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attri‑buisce all’imprenditore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ri‑servandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili:maggiori precisazioni sul piano con particolare ri-ferimento alla valorizzazione e alla monetizzazione dell’attivo e al pagamento dei debiti.

L’amministratore unico precisa inoltre che la so‑cietà, nei due anni precedenti, non ha presenta‑to altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologa‑zione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Precisazione che potrebbe aver senso inserire qua-lora ne ricorrano le circostanze: l’amministratore unico precisa infine che la società:* ha attualmente sede legale in;* ha in programma di trasferire la sede legale in, ove già è corrente la sede principale dell’impresa;* ha in programma di sciogliersi e di nominare un liquidatore individuando l’indirizzo della sede prin-cipale dell’impresa come luogo ove stabilire la sede della liquidazione.

L’amministratore unico precisa infine che la presente determinazione avrà efficacia anche successivamente allo scioglimento e messa in liquidazione della società.

13 In questo senso anche gli Orientamenti del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, in http://www.

trivenetogiur.it, massima P.A.9.

14 In questo senso anche gli Orientamenti del Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie, in http://www.

trivenetogiur.it, massima P.A.10.

54 ClauSOle In Rete

Conclusa la sua relazione, l’amministratore uni‑co della società

DECIDEdi presentare al tribunale territorialmente com‑petente una domanda di ammissione alla pro‑cedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riser‑va ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’imprendi‑tore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presen‑tare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’ar‑ticolo 2436 c.c. presso il competente registro del‑le imprese.

Null’altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore…

SeCOnda deteRMInazIOnedell’aMMInIStRatORe unICO

Detto comparente, della cui identità persona‑le sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte dell’amministratore unico, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO1) Integrazione della determinazione dell’ammi‑nistratore unico adottata in data… per la presen‑tazione della proposta e del piano di concordato preventivo;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto

di quanto segue.

ESPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

L’amministratore unico, aperta la seduta, richia‑ma la precedente determinazione in data…, come da verbale per me notaio in pari data, rep.n…,

iscritta nel registro delle imprese di…, in forza della quale, in data…, la società ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di… un ricorso ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L’amministratore unico ricorda altresì che, con provvedimento in data… il Tribunale di… ha fis‑sato alla Società termine fino al… per la presenta‑zione della proposta, del piano e della documen‑tazione di cui all’art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la ne‑cessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l’apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.L’operazione concordataria in questione contempla tra l’altro:i) il realizzo di parte dell’attivo della società, me-diante la cessione del ramo d’azienda…, la vendita dell’immobile in…, l’incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale);(iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedo-no; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore no-minale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato entro il…

L’amministratore unico precisa inoltre che la so‑cietà, nei due anni precedenti, non ha presenta‑to altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologa‑zione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Conclusa la sua relazione, l’amministratore unico della società

DECIDEA) che la società, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di… con ricorso depositato in data…, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n.

55ClauSOle In Rete

267 e, più precisamente, ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pre‑senti nel termine fissato dall’autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all’articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;b) che l’operazione concordataria contempli tra l’altro:

i) il realizzo di parte dell’attivo della società, me-diante la cessione del ramo d’azienda…, la vendi-ta dell’immobile in…, l’incasso dei crediti nei con-fronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti…. (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di ran-go prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale); (iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di ran-go chirografario, mediante proporzionale distri-buzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore nominale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato en-tro il…

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da decidere la seduta vie‑ne sciolta alle ore…

PRIMa delIbeRa del COnSIglIO dI aMMInIStRazIOne

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, gior‑no e ora è riunito il consiglio di amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO1) Proposizione da parte della società di doman‑da di concordato preventivo con ricorso al Tribu‑nale territorialmente competente;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, per…, il signor… il quale

CONSTATA- che sono presenti gli amministratori…;- che sono presenti i sindaci effettivi…;- che il consiglio di amministrazione è valida‑mente costituito e idoneo a deliberare sugli ar‑gomenti all’ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTEIl presidente, aperta la seduta, dichiara che la so‑cietà è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente il presidente riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’im‑prenditore la facoltà di presentare il ricorso con‑tenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano, e la documenta‑zione richiesta dalla legge entro un termine fissa‑to dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili: maggiori pre-cisazioni sul piano con particolare riferimento alla valorizzazione e alla monetizzazione dell’attivo e al pagamento dei debiti.

Il presidente precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra doman‑da di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di con‑cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Precisazione che potrebbe aver senso inserire qualo-ra ne ricorrano le circostanze.Il Presidente precisa infine che la società:* ha attualmente sede legale in;* ha in programma di trasferire la sede legale in, ove già è corrente la sede principale dell’impresa;

56 ClauSOle In Rete

* ha in programma di sciogliersi e di nominare un liquidatore individuando l’indirizzo della sede prin-cipale dell’impresa come luogo ove stabilire la sede della liquidazione.

Il presidente precisa infine che la presente de-terminazione avrà efficacia anche successivamente allo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

VOTAZIONEUdita la relazione del presidente, il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di tutti gli amministratori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERA- di presentare al tribunale territorialmente com‑petente una domanda di ammissione alla pro‑cedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riser‑va ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’imprendi‑tore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge;- di dare mandato al presidente di fare quanto necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fosse‑ro richiesti dall’autorità giudiziaria nell’ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore…

SeCOnda delIbeRa del COnSIglIO dI aMMInIStRazIOne

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, gior‑

no e ora è riunito il consiglio di amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO1) Integrazione della delibera del consiglio di am‑ministrazione adottata in data… per la presen‑tazione della proposta e del piano di concordato preventivo;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto

di quanto segue.Assume la presidenza, per…, il signor… il quale

CONSTATA- che sono presenti gli amministratori…;- che sono presenti i sindaci effettivi…;- che il consiglio di amministrazione è valida‑mente costituito e idoneo a deliberare sugli ar‑gomenti all’ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTEIl presidente, aperta la seduta, richiama la pre‑cedente deliberazione in data…, come da verbale per me notaio in pari data, rep.n…, iscritta nel re‑gistro delle imprese di…, in forza della quale, in data…, la società ha depositato presso la cancel‑leria del Tribunale di… un ricorso ai sensi dell’ar‑ticolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il presidente ricorda altresì che, con provvedi‑mento in data… il Tribunale di… ha fissato alla Società termine fino al… per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l’apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.L’operazione concordataria in questione contempla tra l’altro:i) il realizzo di parte dell’attivo della società, me-

57ClauSOle In Rete

diante la cessione del ramo d’azienda…, la vendita dell’immobile in…, l’incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale); (iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedo-no; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore no-minale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato entro il…

VOTAZIONEUdita la relazione del presidente, il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di tutti gli amministratori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERAA) che la società, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di… con ricorso depositato in data…, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, più precisamente, ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pre‑senti nel termine fissato dall’autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all’articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;b) che l’operazione concordataria contempli tra l’altro:

i) il realizzo di parte dell’attivo della società, me-diante la cessione del ramo d’azienda…, la vendi-ta dell’immobile in…, l’incasso dei crediti nei con-fronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di ran-go prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale); (iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di ran-go chirografario, mediante proporzionale distri-buzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto

a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore nominale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato en-tro il…

C) di dare mandato al presidente di fare quan‑to necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fosse‑ro richiesti dall’autorità giudiziaria nell’ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta vie‑ne sciolta alle ore…

PRIMa deteRMInazIOne lIQuIdatORe

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte del liquidatore, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO1) Proposizione da parte della società di doman‑da di concordato preventivo con ricorso al Tribu‑nale territorialmente competente;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto

di quanto segue.

ESPOSIZIONE DEL LIQUIDATOREIl liquidatore aperta la seduta, dichiara che la so‑cietà è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente il liquidatore riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’im‑prenditore la facoltà di presentare il ricorso con‑tenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di

58 ClauSOle In Rete

presentare la proposta, il piano, e la documenta‑zione richiesta dalla legge entro un termine fissa‑to dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili: maggiori pre-cisazioni sul piano con particolare riferimento alla valorizzazione e alla monetizzazione dell’attivo e al pagamento dei debiti

Il liquidatore precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra doman‑da di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di con‑cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Conclusa la sua relazione, il liquidatore della società

DECIDEdi presentare al tribunale territorialmente com‑petente una domanda di ammissione alla pro‑cedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riser‑va ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’imprendi‑tore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presen‑tare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore…

SeCOnda deteRMIna lIQuIdatORe

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara di essere presente per adottare le decisioni da assumersi da parte del liquidatore, in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO1) Integrazione della determinazione del liquida‑tore assunta in data… per la presentazione della proposta e del piano di concordato preventivo;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le decisioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, dò atto

di quanto segue.

ESPOSIZIONE DEL LIQUIDATOREIl liquidatore, aperta la seduta, richiama la prece‑dente determinazione in data…, come da verbale per me notaio in pari data, rep.n…, iscritta nel registro delle imprese di…, in forza della quale, in data…, la società in liquidazione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale di…. un ricor‑so ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il liquidatore ricorda altresì che, con provvedi‑mento in data… il Tribunale di… ha fissato alla Società termine fino al… per la presentazione del‑la proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l’apertura della procedura.

Possibile contenuto del piano.L’operazione concordataria in questione contempla tra l’altro:i) il realizzo e la liquidazione dell’intero attivo della società, mediante la cessione del ramo d’azienda…, la vendita dell’immobile in…, l’incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale); (iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedo-no; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al … % del valore no-minale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato entro il…

59ClauSOle In Rete

Il liquidatore precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra doman‑da di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di con‑cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Conclusa la sua relazione, il liquidatore della società

DECIDEA) che la società in liquidazione, a integrazione della domanda di concordato preventivo già pre‑sentata presso il Tribunale di… con ricorso de‑positato in data…, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, più precisamente, ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, presenti nel termine fissato dall’autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all’articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;b) che l’operazione concordataria contempli tra l’altro:

i) il realizzo e la liquidazione dell’intero atti-vo della società, mediante la cessione del ramo d’azienda…, la vendita dell’immobile in…, l’in-casso dei crediti nei confronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di ran-go prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale); (iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di ran-go chirografario, mediante proporzionale distri-buzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore nominale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato en-tro il…

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da decidere la seduta viene sciolta alle ore…

PRIMa delIbeRa del COllegIO deI lIQuIdatORI

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, gior‑no e ora è riunito il collegio di liquidazione della predetta società per discutere e deliberare sul se‑guente

ORDINE DEL GIORNO1) Proposizione da parte della società di doman‑da di concordato preventivo con ricorso al Tribu‑nale territorialmente competente;2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto

di quanto segue.Assume la presidenza, per…, il signor… il quale

CONSTATA- che sono presenti i liquidatori…;- che sono presenti i sindaci effettivi…;- che il collegio dei liquidatori è validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTEIl presidente, aperta la seduta, dichiara che la so‑cietà è in stato di crisi e che intende proporre ai creditori un concordato preventivo, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Più precisamente il presidente riferisce che la società intende avvalersi della facoltà introdotta dal legislatore all’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’im‑prenditore la facoltà di presentare il ricorso con‑tenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano, e la documenta‑zione richiesta dalla legge entro un termine fissa‑to dal giudice.

Eventualmente ove già disponibili: maggiori pre-cisazioni sul piano con particolare riferimento alla

60 ClauSOle In Rete

valorizzazione e alla monetizzazione dell’attivo e al pagamento dei debiti.

Il presidente precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra doman‑da di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di con‑cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

VOTAZIONEUdita la relazione del presidente, il collegio dei liquidatori, con il voto favorevole di tutti i liqui‑datori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERA- di presentare al tribunale territorialmente com‑petente una domanda di ammissione alla pro‑cedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e più precisamente di concordato preventivo con riser‑va ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attribuisce all’imprendi‑tore la facoltà di presentare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presen‑tare la proposta, il piano, e la documentazione richiesta dalla legge entro un termine fissato dal giudice, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge;- di dare mandato al presidente di fare quan‑to necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fosse‑ro richiesti dall’autorità giudiziaria nell’ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta vie‑ne sciolta alle ore…

SeCOnda delIbeRa del COllegIO deI lIQuIdatORI

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che in questo luogo, gior‑no e ora è riunito il collegio di liquidazione della predetta società per discutere e deliberare sul se‑guente

ORDINE DEL GIORNO1) Integrazione della deliberazione del collegio dei liquidatori adottata in data… per la presen‑tazione della proposta e del piano di concordato preventivo;2) Determinazioni inerenti e conseguenti.

E mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.Al che io notaio, aderendo alla richiesta, do atto

di quanto segue.Assume la presidenza, per…, il signor… il quale

CONSTATA- che sono presenti i liquidatori…;- che sono presenti i sindaci effettivi…;- che il collegio dei liquidatori è validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, pur in assenza di formale convocazione.

Tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTEIl presidente, aperta la seduta, richiama la pre‑cedente deliberazione in data…, come da verbale per me notaio in pari data, rep.n…, iscritta nel re‑gistro delle imprese di…, in forza della quale, in data…, la società ha depositato presso la cancel‑leria del Tribunale di… un ricorso ai sensi dell’ar‑ticolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il presidente ricorda altresì che, con provvedi‑mento in data… il Tribunale di… ha fissato alla Società termine fino al… per la presentazione del‑la proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, evidenziando la necessità di dare corso ai predetti adempimenti e di chiedere l’apertura della procedura.

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Possibile contenuto del piano.L’operazione concordataria in questione contempla tra l’altro:i) il realizzo e la liquidazione dell’intero attivo della società, mediante la cessione del ramo d’azienda…, la vendita dell’immobile in…, l’incasso dei crediti nei confronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di rango prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale);(iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di rango chirografario, mediante proporzionale distribuzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedo-no; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore no-minale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato entro il…

Il presidente precisa inoltre che la società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra doman‑da di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di con‑cordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

VOTAZIONEUdita la relazione del presidente, il collegio dei liquidatori, con il voto favorevole di tutti i liqui‑datori, espresso in forma orale, per accertamento del presidente

DELIBERAA) che la società, a integrazione della domanda di concordato preventivo già presentata presso il Tribunale di… con ricorso depositato in data…, ai sensi degli articoli 160 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, più precisamente, ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pre‑senti nel termine fissato dall’autorità giudiziaria la proposta, il piano, e la documentazione di cui all’articolo 161, secondo e terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267;b) che l’operazione concordataria contempli tra l’altro:

i) il realizzo e la liquidazione dell’intero atti-vo della società, mediante la cessione del ramo

d’azienda…, la vendita dell’immobile in…, l’in-casso dei crediti nei confronti dei clienti, l’incasso dei crediti verso altri soggetti… (ulteriori dettagli del piano);(ii) il soddisfacimento integrale dei debiti di ran-go prededucibile;(iii) il soddisfacimento dei debiti di rango privile-giato in misura… (integrale ovvero percentuale);(iv) il soddisfacimento parziale dei debiti di ran-go chirografario, mediante proporzionale distri-buzione di quanto residuerà dopo i pagamenti che precedono; il tutto con la previsione di un riparto a favore dei creditori chirografari pari al …% del valore nominale del loro credito;(v) la presumibile esecuzione del concordato en-tro il…

C) di dare mandato al presidente di fare quan‑to necessario per dare esecuzione nel modo più opportuno alla presente delibera, per nominare professionisti, per redigere e raccogliere tutti i documenti previsti dalla legge e quelli che fosse‑ro richiesti dall’autorità giudiziaria nell’ambito della procedura.

Il presente verbale sarà iscritto ai sensi dell’arti‑colo 2436 c.c. presso il competente registro delle imprese.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta vie‑ne sciolta alle ore…

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PROMOSSI E BOCCIATI

Milano, 13 maggio 2013

Caro Direttore,

sono reduce dalla partecipazione all’ultima assemblea dei dele‑gati della Cassa nazionale del notariato, tenutasi a Roma sabato 11 maggio. Scrivo queste righe per esprimere e comunicare alla categoria un senso di disagio che tale occasione ha creato in me, anche se preciso subito che non intendo rassegnarmi. Roma è stupenda e vale sempre la pena di trascorrervi una giornata, ma non era questo il motivo del viaggio.

Ho accettato l’invito degli amici del Sindacato di far parte dei delegati, dopo 21 anni di contributi, pensando così di poter dar un apporto, in primo luogo studiando i problemi. Ma in questa prima occasione ho potuto solo assistere all’approvazione del bilancio 2012 da parte dei delegati in carica e, subito dopo, nell’assemblea convocata per noi nuovi delegati, procedere all’elezione dei sin‑daci e dei colleghi pensionati, che per cooptazione faranno parte della stessa assemblea.

Nonostante gli avvisi dei colleghi, delegati esperti o di nuova nomina, la realtà ha superato la fantasia: un altro mondo! La bel‑la giornata di sole, il clima ovattato dell’assemblea, l’ottimo ca‑tering, la pervadente e quasi ostentata cortesia che aleggiava fra i circa settanta notai presenti (delegati e consiglieri) mi sono sem‑brati distanti un mondo, per l’appunto, dal momento che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi ultimi quattro anni, in Italia e nei nostri studi. È stato come se i problemi che tutti i giorni incontriamo facessero parte di un altro universo, lontano galassie da via Flaminia.

L’unica voce fuori dal coro – non c’è di che stupirsene – è stata quella (sempre attesa, puntuale in ogni assemblea e per questo talvolta quasi schernita) di Luciano Guarnieri, valente collega in pensione, non particolarmente amato sia dal Consiglio uscente, sia da coloro che nella linea del Consiglio si riconoscono.

Con la cruda franchezza che gli è propria, Guarnieri ha cercato di mettere tutti davanti a quella che lui considera un’evidenza: il bilancio, benché corretto formalmente e civilisticamente, espri‑

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me in realtà un preoccupante disavanzo, coperto questa volta non solo dagli aumenti contributivi, ma anche da latenti plusvalenze mobiliari e immobiliari fatte emergere. Ci è andata bene questa volta, ma d’ora in poi? I recenti aumenti contributivi e la vicenda “polizza sanitaria” parlano da soli.

A lui si è aggiunto un collega, delegato abruzzese, che ha chie‑sto al Consiglio come intende affrontare un futuro che non pare per nulla incerto, ma anzi certo nelle prospettive negative della categoria, non solo a breve, ma anche a medio termine.

Può bastare il grido isolato di Luciano, al quale va comunque il mio personale ringraziamento, oppure ai delegati non resta che dire sì o no al bilancio, rischiando magari il commissariamento della Cassa? No: occorre pensare a un approfondito riesame del funzionamento della Cassa che, nella fedeltà ai valori fondanti, possa favorire, con il contributo determinante dell’assemblea dei delegati (organo realmente rappresentativo della categoria), ogni possibile riforma idonea a garantire equilibrio di bilancio, ragio‑nevole livello delle pensioni e sostenibilità dei contributi da parte dei notai in esercizio.

Per questi obiettivi non bastano proposte – per quanto corag‑giose, gravose o spiacevoli – che sono parse improvvisate o co‑munque pensate solo da alcuni e poi subite da tutti. Ci vogliono invece soluzioni il più possibile condivise con la categoria, che deve partecipare in modo adeguato e informato alla loro elabo‑razione.

Tale processo deve portare in primo luogo (come abbiamo fatto o stiamo facendo nei nostri studi) alla rielaborazione dei modelli organizzativi delle strutture operative, che consentano di realiz‑zare significativi risparmi, non escludendo anche un’accurata re‑visione dello statuto della Cassa.

Per questi obiettivi vale la pena essere delegati, altrimenti non solo la prossima trasferta romana sarà inutile, ma lo saranno an‑che i costi che ogni assemblea genera: per esprimere un semplice sì basterebbe un clic (informato, come oggi è possibile per le so‑cietà aperte) dalla tastiera del proprio computer di studio.

Credo e spero di non essere il solo a pensarla così. Comunque grazie direttore per l’attenzione e un caro saluto.

Beppe calafiori

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