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REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA E PROTEZIONE CIVILE In collaborazione con: ANCE Lombardia Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL Direzione generale Sanità Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (con riferimento ai lavori pubblici) AGGIORNAMENTO 2001 D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99 L. 109/94 come modificato dalla Legge 415/98 D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96 D.P.R. n. 554/1999 Premessa L’evoluzione della società, la crescita sociale ed economica hanno contribuito solo parzialmente alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali. Pertanto non è superfluo ribadire che la garanzia di sicurezza delle condizioni di lavoro rappresenta un principio di civiltà al quale nessuno si deve sottrarre. La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è intervenuta in modo radicale mediante l’emanazione di una serie di direttive, ricordiamo tra tutte la n. 89/391 recepita in Italia con il D. Lgs. 626/94. Nel settore delle costruzioni l'intervento comunitario si è concretizzato con una specifica direttiva, n. 92/57, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili e recepita in ambito nazionale la con il D. Lgs. 494/96, seguito, vista la complessità dell’argomento trattato, da tre circolari esplicative e dall’emanazione di un decreto di modifica, il D. Lgs. 528/99. Anche la legislazione sui lavori pubblici è intervenuta sull’argomento sicurezza. La riforma della disciplina degli appalti, realizzata con la Legge 109/94 e il decreto di attuazione, DPR 554/99, ha meglio esplicitato alcuni obblighi relativi alla pubblica amministrazione. È in virtù di queste considerazioni che la Regione Lombardia, in sintonia con le indicazioni del Coordinamento delle Regioni, ha approvato con D.G.R. n.43168 del 21.5.1999, insieme ad ANCE Lombardia ed alle Organizzazioni confederali di categoria, le "Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri mobili" che oggi vengono aggiornate ed ampliate allo scopo di fornire un contributo interpretativo e procedurale, il più possibile omogeneo, agli operatori della pubblica amministrazione coinvolti nelle attività relative ai lavori edili. Le nuove norme che riguardano la sicurezza nei cantieri sono essenzialmente di tipo organizzativo, rivolte in primo luogo ai committenti di opere edili ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri. Esse mettono in risalto l’esigenza di coinvolgere i committenti fin dai momenti iniziali nell'attività di prevenzione degli infortuni in quanto, dai dati riportati dalla Commissione europea sulle loro cause, risulta che “il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipende da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’inizio dei lavori”. Queste considerazioni evidenziano la necessità di spostare il processo di prevenzione a monte dell’apertura del cantiere, per mezzo della progettazione e della pianificazione della sicurezza, e nella fase esecutiva, alle dinamiche di coordinamento. La progettazione deve fare quindi necessariamente un salto di qualità: deve prevedere modalità di esecuzione sicure e una facile manutenzione dell’opera. Il progetto nei suoi stadi evolutivi deve basarsi sui principi della eliminazione e/o riduzione dei rischi alla fonte. Il Decreto Legislativo 494/96 interviene dunque anche sulle situazioni di rischio che spesso si vengono a creare con il sistema dell'affidamento dei lavori in subappalto in maniera non coordinata; vi si prevedono infatti figure in grado di coordinare sotto il profilo della sicurezza le varie imprese operanti nel cantiere. A livello locale la Regione Lombardia con il presente aggiornamento delle Linee Guida offre agli operatori del settore una serie di preziose indicazioni e strumenti; tra questi si evidenziano almeno tre elementi: Le Linee Guida costituiscono uno strumento tecnico operativo di semplificazione e indicazione sui contenuti applicativi per il settore dei lavori pubblici e rappresentano un utile riferimento anche per il privato; Vi si propone una ricca modulistica orientata all’omogeneizzazione del processo e degli strumenti, uniformando e razionalizzando le procedure su tutto il territorio regionale; In merito ad alcuni specifici argomenti i contenuti guardano in avanti, in particolare in termini propositivi su una serie di argomenti: la questione dei rischi particolarmente aggravati, gli oneri della sicurezza da stimare e non sottoporre a ribasso d’asta e i contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza. Perciò l'elaborazione qui offerta, realizzata con il prezioso contributo delle parti sociali regionali, Centredil per le imprese

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REGIONE LOMBARDIADIREZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA

E PROTEZIONE CIVILEIn collaborazione con:

ANCE LombardiaFeneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL

Direzione generale Sanità

Linee guida in materia di sicurezzanei cantieri temporanei e mobili

(con riferimento ai lavori pubblici)AGGIORNAMENTO 2001

D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99L. 109/94 come modificato dalla Legge 415/98

D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96D.P.R. n. 554/1999

PremessaL’evoluzione della società, la crescita sociale ed economica hanno contribuito solo parzialmente alla riduzione degliinfortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali. Pertanto non è superfluo ribadire che la garanzia di sicurezzadelle condizioni di lavoro rappresenta un principio di civiltà al quale nessuno si deve sottrarre. La legislazionecomunitaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è intervenuta in modo radicale mediante l’emanazione diuna serie di direttive, ricordiamo tra tutte la n. 89/391 recepita in Italia con il D. Lgs. 626/94. Nel settore dellecostruzioni l'intervento comunitario si è concretizzato con una specifica direttiva, n. 92/57, concernente le prescrizioniminime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili e recepita in ambito nazionale la con il D. Lgs.494/96, seguito, vista la complessità dell’argomento trattato, da tre circolari esplicative e dall’emanazione di un decreto dimodifica, il D. Lgs. 528/99. Anche la legislazione sui lavori pubblici è intervenuta sull’argomento sicurezza. La riformadella disciplina degli appalti, realizzata con la Legge 109/94 e il decreto di attuazione, DPR 554/99, ha meglio esplicitatoalcuni obblighi relativi alla pubblica amministrazione.È in virtù di queste considerazioni che la Regione Lombardia, in sintonia con le indicazioni del Coordinamento delleRegioni, ha approvato con D.G.R. n.43168 del 21.5.1999, insieme ad ANCE Lombardia ed alle Organizzazioniconfederali di categoria, le "Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri mobili" che oggi vengono aggiornate edampliate allo scopo di fornire un contributo interpretativo e procedurale, il più possibile omogeneo, agli operatori dellapubblica amministrazione coinvolti nelle attività relative ai lavori edili.Le nuove norme che riguardano la sicurezza nei cantieri sono essenzialmente di tipo organizzativo, rivolte in primoluogo ai committenti di opere edili ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllodella sicurezza nei cantieri. Esse mettono in risalto l’esigenza di coinvolgere i committenti fin dai momenti inizialinell'attività di prevenzione degli infortuni in quanto, dai dati riportati dalla Commissione europea sulle loro cause, risultache “il 60% degli incidenti mortali sul cantiere dipende da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’inizio deilavori”.Queste considerazioni evidenziano la necessità di spostare il processo di prevenzione a monte dell’apertura del cantiere,per mezzo della progettazione e della pianificazione della sicurezza, e nella fase esecutiva, alle dinamiche dicoordinamento. La progettazione deve fare quindi necessariamente un salto di qualità: deve prevedere modalità diesecuzione sicure e una facile manutenzione dell’opera. Il progetto nei suoi stadi evolutivi deve basarsi sui principi dellaeliminazione e/o riduzione dei rischi alla fonte. Il Decreto Legislativo 494/96 interviene dunque anche sulle situazioni dirischio che spesso si vengono a creare con il sistema dell'affidamento dei lavori in subappalto in maniera non coordinata;vi si prevedono infatti figure in grado di coordinare sotto il profilo della sicurezza le varie imprese operanti nel cantiere.A livello locale la Regione Lombardia con il presente aggiornamento delle Linee Guida offre agli operatori del settoreuna serie di preziose indicazioni e strumenti; tra questi si evidenziano almeno tre elementi:

• Le Linee Guida costituiscono uno strumento tecnico operativo di semplificazione e indicazione sui contenutiapplicativi per il settore dei lavori pubblici e rappresentano un utile riferimento anche per il privato;

• Vi si propone una ricca modulistica orientata all’omogeneizzazione del processo e degli strumenti, uniformandoe razionalizzando le procedure su tutto il territorio regionale;

• In merito ad alcuni specifici argomenti i contenuti guardano in avanti, in particolare in termini propositivi suuna serie di argomenti: la questione dei rischi particolarmente aggravati, gli oneri della sicurezza da stimare enon sottoporre a ribasso d’asta e i contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza.

Perciò l'elaborazione qui offerta, realizzata con il prezioso contributo delle parti sociali regionali, Centredil per le imprese

edili e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, non è fine a se stessa, ma verrà abbinata ad altri importanti temi incontinua evoluzione, che riguardano la formazione dei soggetti e la qualificazione delle imprese esecutrici. Laqualificazione in altri termini significa regolarità delle imprese.Su questo tema la Regione Lombardia è interessata alla predisposizione di un “Registro regionale della sicurezza delleImprese”: sono in corso i lavori di un gruppo tecnico al fine di predisporre una griglia sui requisiti tecnico professionaliche le imprese devono possedere per poter accedere all’iscrizione al Registro. L’iscrizione al Registro, che ha valenzaintegrativa rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale, presuppone il possesso da parte dell’impresa di unaserie di requisiti che le permetteranno di operare nel territorio con efficienza, offrendo validi requisiti tecnico –professionali ed una riconosciuta politica aziendale sulla sicurezza.Si auspica vivamente che il prezioso confronto tra le parti sociali, che un anno fa ha portato alla emanazione delle LineeGuida ed oggi al loro aggiornamento ed all'elaborazione di un Registro delle Imprese, possa proseguire in futuro anchesu ulteriori importanti argomenti.

L'Assessore alle Opere PubblicheCarlo Lio

REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA

E PROTEZIONE CIVILE In collaborazione con:

ANCE Lombardia Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL

Direzione generale Sanità

Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

(con riferimento ai lavori pubblici)

AGGIORNAMENTO 2001

D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs. 528/99 L. 109/94 come modificato dalla Legge 415/98

D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96 D.P.R. n. 554/1999

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“LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI -AGGIORNAMENTO 2001”

Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione CivileVia Fara, 26 – 20124 Milano

PREMESSA ALLE LINEE GUIDA …………………………………………...… 3

1. - CAMPO DI APPLICAZIONE …………………………………………….….. 7

1.1 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile - allegato I del D. Lgs. 494/96……………..……. 71.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96 …………………………………….…..…… 91.3 - Condizioni di applicazione ………………………..…………………………….…..……….…. 10 1.3.1 - Individuazione dell’entità dei lavori per mezzo della stima economica …..………….. 14 1.3.2 - Metodi di stima ………………………………………………………..……..……….…. 15

2. - IL COMMITTENTE …………………………………………………………. 18

2.1 - Compiti e responsabilità del committente ……………………………………………………. 182.1.1 - La notifica preliminare ………………………………………………………………… 20

2.2 – Rischi particolarmente aggravati (Allegato II) nei cantieri inferiori a 200 uomini – giorno …... 222.3 - Lavori eseguiti in condizioni normali o agevoli anche se in presenza di rischi………………….. 232.4 - Lavori che comportano rischi “particolarmente aggravati"…………………………………… 232.5 - Rischi di natura sanitaria ……….……………………………………………………………… 23

2.5.1 - La sorveglianza sanitaria ………………………………………………………………. 252.6 - Il responsabile dei lavori …………………………………………………..………………..…. 262.7 - Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori …………………..…. 262.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori …………………………..……… 282.9 - Il responsabile unico del procedimento (RUP)………………………………………..………... 28

3. - I COORDINATORI …………………………………………………………. 30

3.1 - Definizioni ……………………………………………………………………….………..… 303.2 - Requisiti e titoli di studio …………………………………………………………………….. 31 3.2.1 - Corso di formazione …………………………………………………..…………….... 31 3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori ………………………….….…. 32 3.2.3 - La delibera regionale …………………………………………………………………. 323.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori………………………………………. 33

4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ……………….. 34

4.1 - Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)………………………………..……………….. 344.1.1 I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)…...................................….. 35

4.2 - Il Fascicolo tecnico……………………………………………………………..………......… 354.2.1 - Gli adempimenti del committente e dei coordinatori in riferimento al fascicolo…...... 36

4.3 - Le sanzioni per il coordinatore per la progettazione ……………………………………….... 36

5. - IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ………….. 37

5.1 - Direttori lavori e direttori operativi …………………………………..…….... ……..………… 375.2 - Compiti e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione………………..…………..……… 385.3 - Le sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione ……………………………..…..…………... 415.4 - Consultazione e partecipazione ………………………………………………………………. 42

5.4.1 - Obblighi di trasmissione……………………………………..………..………………. 42

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5.4.2 - Consultazione……………………………………………………..…………….……. 425.4.3 - RLS e RLST…………………………………………………………………..……… 425.4.4 - Coinvolgimento di RLS/RLST durante le ispezione nei luoghi di lavoro…………... 44

6. - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI …………………………………………. 44

6.1. - Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ………………………………………...…………… 446.2. - Lavoratori autonomi ………………………………………………………………..………… 46

7. – COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI……………… 47

7.1 - Gli appalti nell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 …………………………………….……………..…… 477.2 - Compiti del committente - datore di lavoro ………………………………………………..….. 477.3 - Idoneità tecnico-professionali dell’impresa e dell’appaltatore …………………………...….…. 50

7.3.1 - Legge 327 del 07/11/2000 (Legge Salvi)……………………………………………….. 517.4 - Cooperazione fra datori di lavoro committenti e appaltatori ……………………………..…..… 52

7.4.1 – Obblighi del committente datore di lavoro ……………………………………….…… 52

8. - GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE ………………………………… 53

8.1 - Il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza nei cantieridove non è previsto il piano di sicurezza e di coordinamento…………………………………. 54

8.2 - Il piano operativo di sicurezza (POS)………………………………………………..………. 55

Schema: Quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza………….….…...…... 57

Glossario …………………………….………………………………………...….. 58

Riferimenti normativi più ricorrenti in materia di sicurezzae salute nei luoghi di lavoro ………………………………………………………. 60

ALLEGATI:

Allegato a): Criteri di qualificazione e verifica idoneità tecnico-professionale delle impreseAllegato b): Dichiarazione organico medio, denunce INPS, INAIL, CEAllegato c): Indirizzi uffici ASL, DPL per invio notifica preliminareAllegato d): Elenco delle opere comprese nella manutenzione ordinariaAllegato Piani di Sicurezza:

e.1): Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)e.2.1): Piano Operativo di Sicurezza (POS): Ipotesi Ae.2.2): Piano Operativo di Sicurezza (POS): Ipotesi Be.3): Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

Allegato f.1): Oneri della sicurezzaf.2): Liquidazione degli oneri della sicurezza

Allegato g.1): Elenco non esaustivo della documentazione da tenere a disposizione e/o in cantiere g.2): Pro-memoria non esaustivo della documentazione da conservare presso gli uffici

Allegato h): Rischi particolari

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PREMESSA ALLE LINEE GUIDA

L’evoluzione della società, la crescita sociale ed economica hanno contribuito soloparzialmente alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattieprofessionali.Pertanto non è superfluo ribadire che la garanzia di sicurezza delle condizioni di lavororappresenta un principio di civiltà al quale nessuno si deve sottrarre.

La legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro èintervenuta in modo radicale mediante l’emanazione di una serie di direttive, ricordiamotra tutte la n. 89/391 recepita in Italia con il D. Lgs. 626/94.

Nel settore delle costruzioni l'intervento comunitario si è concretizzato con una specificadirettiva, n. 92/57, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuarenei cantieri temporanei e mobili e recepita in ambito nazionale la con il D. Lgs. 494/96,seguito, vista la complessità dell’argomento trattato, da tre circolari esplicative edall’emanazione di un decreto di modifica, il D. Lgs. 528/99.

Anche la legislazione sui lavori pubblici è intervenuta sull’argomento sicurezza. Lariforma della disciplina degli appalti, realizzata con la Legge 109/94 e il decreto diattuazione, DPR 554/99, ha meglio esplicitato alcuni obblighi relativi alla PP.AA

È in virtù di queste considerazioni che la Regione Lombardia, in sintonia con le indicazionidel Coordinamento delle Regioni, ha elaborato, insieme a Centredil ed alle Organizzazionisindacali dei lavoratori, le seguenti Linee Guida allo scopo di fornire un contributointerpretativo e procedurale, il più possibile omogeneo, agli operatori della pubblicaamministrazione coinvolti nelle attività relative ai lavori edili.

Le nuove norme che riguardano la sicurezza nei cantieri sono essenzialmente di tipoorganizzativo, rivolte in primo luogo ai committenti di opere edili, sia pubbliche cheprivate, ai quali vengono imposti obblighi di programmazione, organizzazione e controllodella sicurezza nei cantieri. Esse mettono in risalto l’esigenza di coinvolgere i committentifin dai momenti iniziali nell’attività di prevenzione degli infortuni in quanto, dai datiriportati dalla Commissione europea sulle loro cause, risulta che “il 60% degli incidentimortali sul cantiere dipende da una causa determinata da scelte effettuate prima dell’iniziodei lavori”.

Queste considerazioni evidenziano la necessità di spostare il processo di prevenzione amonte dell’apertura del cantiere, per mezzo della progettazione e della pianificazione dellasicurezza, e nella fase esecutiva, alle dinamiche di coordinamento.

La progettazione deve fare quindi necessariamente un salto di qualità: deve prevederemodalità di esecuzione sicure e una facile manutenzione dell’opera. Il progetto nei suoistadi evolutivi deve basarsi sui principi della eliminazione e/o riduzione dei rischi allafonte.

Il Decreto Legislativo 494/96 interviene dunque anche sulle situazioni di rischio che spessosi vengono a creare con il sistema dell'affidamento dei lavori in subappalto in maniera non

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coordinata; vi si prevedono infatti figure in grado di coordinare sotto il profilo dellasicurezza le varie imprese operanti nel cantiere.

A livello locale la Regione Lombardia con il presente aggiornamento delle Linee Guidaoffre agli operatori del settore una serie di preziose indicazioni e strumenti; tra questi siricordano almeno tre elementi:? Le Linee Guida rappresentano uno strumento tecnico operativo di semplificazione e

utile indicazione sui contenuti applicativi sia per il settore pubblico che per il privato;? Vi si propone una ricca modulistica orientata all’omogeneizzazione del processo e

degli strumenti, uniformando e razionalizzando le procedure su tutto il territorioregionale;

? In merito ad alcuni specifici argomenti i contenuti guardano in avanti, in particolare intermini propositivi su una serie di argomenti: la questione dei rischi particolarmenteaggravati; gli oneri della sicurezza da stimare e non sottoporre a ribasso d’asta e icontenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza.

Perciò l'elaborazione qui offerta, realizzata con il prezioso contributo delle parti socialiregionali, Centredil per le imprese edili e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, non èfine a se stessa, ma verrà abbinata ad altri importanti temi in continua evoluzione, cheriguardano la formazione dei soggetti e la qualificazione delle imprese esecutrici.

La qualificazione in altri termini significa la regolarità delle imprese. Su questo tema laRegione Lombardia è interessata alla predisposizione di un “Registro Regionale delleImprese”: sono in corso i lavori di un gruppo tecnico congiuntamente ai tecnici dei lavoripubblici, al fine di predisporre una griglia sui contenuti tecnico professionali che leimprese devono possedere per poter accedere all’iscrizione al Registro.

Il Registro ha valenza integrativa rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale;esso è finalizzato alla graduale sburocratizzazione del sistema, spesso troppo farraginoso intermini procedurali. Le imprese iscritte nel registro andranno a godere di semplificazioniprocedurali e di gestione delle pratiche.

L’iscrizione al Registro presuppone il possesso da parte dell’impresa di una serie direquisiti che le permetteranno di operare nel territorio con efficienza, offrendo validirequisiti tecnico – professionali ed una riconosciuta politica aziendale sulla sicurezza, sullaformazione professionale e sul rispetto della compatibilità ambientale. È inutile ricordareche l’iscrizione al registro deve sostanziarsi anche nel rispetto degli obblighi assicurativi eprevidenziali nei confronti dei lavoratori.

Si auspica vivamente che il prezioso confronto tra le parti sociali, che un anno fa ha portatoalla emanazione delle Linee Guida ed oggi al loro aggiornamento ed all'elaborazione di unRegistro delle Imprese, possa proseguire in futuro anche su ulteriori importanti argomenti.

l’Assessore Opere Pubbliche, Politiche per la Casa eProtezione Civile

Carlo Lio

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Premessa alla edizione 2001

Le "Linee guida per la sicurezza nei cantieri" che di seguito vengono illustrate,rappresentano la terza edizione della pubblicazione realizzata nel 1999 e aggiornata nel2000 dalla Direzione Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile incollaborazione con ANCE Lombardia e le Organizzazioni Sindacali edili (Feneal UIL,Filca CISL, Fillea CGIL).

Le modifiche e le innovazioni apportate in questa nuova edizione del testo scaturisconodalla raccolta delle esperienze condotte quotidianamente sul campo dagli operatori deicantieri. Proprio la concretezza delle osservazioni raccolte rappresenta il principale motivodi soddisfazione per la Regione Lombardia, in quanto dimostra l’utilità e la diffusione ditali regole sul territorio lombardo.

Nella presente stesura è stato meglio definito il campo d'applicazione e sono stati apportatimiglioramenti, tra l'altro, alle parti riguardanti i piani di sicurezza e le competenze delresponsabile del procedimento; è stata arricchita la sezione degli allegati, che sono glistrumenti operativi a disposizione dei tecnici, aggiungendone due riferiti all'assunzione diresponsabilità dell'impresa esecutrice, ed ai rischi particolarmente aggravati.

Questa edizione viene diffusa nella consapevolezza che potrà subire ulteriori modifiche seed in quanto entrerà in vigore il "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza"previsto dall'art. 31 della legge 109/94 e s.m.i.In tale evenienza saremo in grado di aggiornare il documento tempestivamente, garantendopertanto assistenza adeguata ai soggetti interessati.

E' con soddisfazione, infine, che salutiamo l'ingresso tra gli estensori delle linee guida dirappresentanti della Direzione generale Sanità della Regione Lombardia che hanno portatola loro preziosa esperienza nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

l’Assessore Opere Pubbliche, Politiche per la Casa eProtezione Civile

Carlo Lio

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LA SICUREZZA NEI CANTIERI

La direttiva sociale europea 92/57CE, denominata direttiva cantieri in quantoconcernente le prescrizioni di salute e di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei omobili, è un insieme di norme che disciplinano l’organizzazione e l’attuazione dellasicurezza nel settore delle costruzioni, integrando il DPR 164/56 e completando quantodisposto dal D.Lgs. 626/94 (modificato dal D.Lgs. 242/96) in materia di miglioramentodelle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.La direttiva è stata recepita nell’ordinamento legislativo italiano con il D.Lgs. 494/96,modificato dal D.Lgs. 528/99.

1. - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prescrive le misure ditutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori che devono essere applicate a tutti icantieri temporanei o mobili, cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o diingegneria civile.

Il D.Lgs. 494/96 deve essere considerato una norma specifica integrata nel piùampio contesto della norma quadro della prevenzione rappresentata dal D.Lgs. 626/94.

1.1 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile - allegato I del D.Lgs. 494/96

Il D.Lgs. 494/96 si applica in tutti i cantieri temporanei o mobili nei quali si effettuanolavori edili e di ingegneria civile e cioè:- Costruzione- Manutenzione- Riparazione- Demolizione- Conservazione- Risanamento- Ristrutturazione- Equipaggiamento- Trasformazione- Rinnovamento- Smantellamento

per eseguire opere fisse permanenti o temporanee realizzate in- Muratura- Cemento Armato- Metallo- Legno- Altri Materiali

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in cui vengono ricomprese- Linee elettriche- Parti strutturali degli impianti elettrici (*)- Opere stradali- Opere ferroviarie- Opere idrauliche- Opere marittime- Opere idroelettriche- Opere di bonifica (se comportano lavori edili o di ingegneria civile)- Sistemazione forestale e di sterro (se comportano lavori edili o di ing. civile)- Scavi- Montaggio e smontaggio elementi prefabbricati (utilizzati per la realizzazione di lavori

edili o di ingegneria civile)

(*) Per quanto concerne le parti strutturali degli impianti elettrici si ritiene che sianocomprese in questa categoria tutte le canalizzazioni, i cavedi impiantistici, i supporti dilinee aeree ovunque installati (tali attività spesso sono evidenziate nei computi metrici convoci del tipo “assistenza muraria”).

Anche se non è sempre agevole fare dei distinguo, si forniscono esempi riferiti adapplicazioni concrete (si veda la seguente tabella).GLI IMPIANTI ELETTRICIesempi relativi all’Allegato I del D.Lgs. 494/96

impianto di illuminazione pubblicarientrano nel campo di applicazione i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione ecceffettuati su:§ plinti di fondazione (b);§ pali, paline, pastorali e sostegni (b);§ canalizzazioni, monofore e polifere interrate, nonché tesate aeree (b);§ linee elettriche di alimentazione/distribuzione ai pali/tesate aeree (a)risultano esclusi i lavori effettuati unicamente su:§ corpi illuminanti, plafoniere;§ cassette di derivazione;§ organi di comando (teleruttori, interruttori magnetotermici e/o differenziali,

fotocellule, ecc);§ quadri elettrici;§ cavi elettrici all’interno di quadri, pali, ecc., e non compresi nella/e linee di

alimentazione.impianto elettrico ad uso di attività industriale

rientrano nel campo di applicazione i lavori effettuati su:§ linee di alimentazione da edificio a edificio (a);§ canalizzazioni, cavedi impiantistici, tubazioni e condotte, sia in vista che incassati

nella muratura o interrati (b);§ plinti di fondazione per quadri elettrici, motori elettrici (b);risultano esclusi i lavori effettuati unicamente su:§ cavi elettrici dai quadri principali di distribuzione agli utilizzatori;§ utilizzatori elettrici quali macchine, prese industriali, centraline automatizzate, ecc.;§ impianti di illuminazione e controllo.

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impianto elettrico ad uso condominiale per uso civilerientrano nel campo di applicazione i lavori effettuati su:§ linee di alimentazione tra edifici diversi (a);§ canalizzazioni, cavedi impiantistici, tubazioni e condotte, sia in vista entro

canalizzazioni apposite, che incassati nella muratura o interrati (b).risultano esclusi i lavori effettuati unicamente su:§ cavi elettrici dal punto di consegna dell’energia al resto dell’impianto;§ prese elettriche, interruttori, plafoniere, lampadari, ecc.

(a) lavori effettuati su linee elettriche(b) lavori effettuati su parti strutturali degli impianti

La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30, in ordine alle attività di sistemazioneforestale, chiarisce che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie deicantieri edili o di genio civile, quali ad esempio la costruzione di manufatti per lasistemazione di corsi d’acqua, la pulizia di alvei, consolidamento di scarpate, l’apertura distrade, ecc.

Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggiodi elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori di costruzione edile o diingegneria civile.

La Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30 fornisce ulteriori chiarimentiinterpretativi in ordine alla definizione di “impianti” che deve essere riferita agli impiantitecnologici asserviti ad opere edili o di genio civile e non anche ad impianti connessi allaproduzione industriale, agricola o di servizi.

D'altra parte, al riguardo, va tenuta presente anche la circostanza che specifici obblighidi tutela a carico dei datori di lavoro committenti sono stabiliti anche nel D.Lgs. 626/94,all’art. 7, il quale impone azioni preventive in merito alla verifica dei requisiti tecnicoprofessionali dei fornitori e degli appaltatori e all’informazione, cooperazione ecoordinamento sia a carico dei datori di lavoro committenti sia a carico dei datori di lavoroappaltatori e dei lavoratori autonomi. Tale normativa trova senz'altro applicazione anchealle attività di manutenzione degli impianti di produzione industriale, agricola o di servizi.

1.2 - Lavori esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 494/96

Le prescrizioni contenute del Decreto Legislativo 494/96 non si applicano ai seguentilavori per i quali sono previsti specifici provvedimenti normativi:

? Ricerca e coltivazione di sostanze minerali,? Attività mineraria,? Lavori in impianti di pertinenza delle miniere,? Cave e produzione di materiale lapideo,? Ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio di idrocarburi,? I lavori svolti in mare,? Le attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi (*).

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n.b.: sono esclusi dal campo di applicazione D.Lgs. 494/96 lavori esclusivamenteimpiantistici senza interventi edili.

Inoltre, sempre che non si verifichino le condizioni di applicazione del D.Lgs. 494,per i lavori eseguiti presso l’azienda o unità produttiva di un committente, devono essereosservate le prescrizioni del D.Lgs. 626/94.

Tale principio è rafforzato dall’art. 3 del D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99,che prevede l’obbligo della nomina dei coordinatori e la predisposizione del conseguentepiano di sicurezza e coordinamento solo in caso di presenza di più imprese.

(*) Il D.Lgs. 528/99 nel modificare l’art. 1 comma 3, del D.Lgs.494/96 ha introdotto ilcomma e-ter) includendo nelle esclusioni le “attività svolte in studi teatrali,cinematografici, televisivi, o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attivitànon implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile”. Intendendo cosìescludere dal campo di applicazione le attività legate alla rappresentazione dello spettacolosvolte dagli attori, dalle comparse, dai tecnici di scena e dai collaboratori, sia durante lerappresentazioni, sia durante le prove e l’allestimento dello spettacolo vero e proprio.Devono, invece, intendersi incluse nel campo di applicazione tutte le attività legate allapredisposizione delle strutture necessarie per la rappresentazione (costruzione di gradinate,palcoscenico, sistema di illuminazione e audio generale, locale biglietteria, servizi igienicie luoghi in cui si realizzeranno rappresentazioni).La costruzione e/o modifiche delle opere descritte realizzate da un’impresa per ordinedell’organizzazione (committente) dello spettacolo rientrano nel campo di applicazione deldecreto.

1.3 – Condizioni di Applicazione

L'impianto normativo riguardante il recepimento della direttiva 92/57 CE, che combina ledisposizioni del D.Lgs. 494/96 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 528/99, individuadifferenti livelli di applicazione degli obblighi in relazione alle diverse condizioni in cui sipresume possa trovarsi il cantiere.

Prima condizione di applicazioneVengono stabiliti due obblighi basilari per cui, in tutti i cantieri rientranti nel campo diapplicazione del decreto, a prescindere dall’entità dei lavori o dalla presenza di piùimprese, o dalla tipologia dell’appalto (art. 3, comma 8, lettere a) e b), il committenteprocederà alla verifica della idoneità tecnico professionale e della regolarità delle impreseesecutrici.Queste ultime provvederanno in tutti i casi alla redazione del piano operativo di sicurezza(comma 1, art. 9 del nuovo D.Lgs. 494/96).

Sono esclusi dall’obbligo di redazione dei POS e/o PSS i lavoratori autonomi, in quantonon sono datori di lavoro di impresa (si veda definizione a pag. 56, glossario).

Seconda condizione di applicazione

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Il secondo livello di applicazione è stabilito dal principio per cui l’azione di coordinamentoper la sicurezza (obbligo di nomina delle figure dei coordinatori e della redazione del piano disicurezza e coordinamento) è attuabile a condizione che vi siano più imprese esecutrici, la cuipresenza può essere contemporanea o successiva (art. 3, comma 3).

Questa situazione di base (presenza di più imprese) collegata da una dimensione delcantiere maggiore od uguale a 200 uomini – giorno, oppure dalla presenza di rischiparticolari aggravanti (allegato II al decreto) prevede l’applicazione dell’obbligo delcoordinamento per la sicurezza (piano e coordinatori).

In queste ultime condizioni sopra descritte, ed in quella specifica in cui si prevede una solaimpresa esecutrice impegnata in lavori di entità superiore a 200 uomini – giorno, vi èl’obbligo per il committente di inviare la Notifica preliminare agli Organismi competenti.

Quindi riepilogando:

Prima condizione di applicazione:

livello di applicazione di base, valido per tutti i cantieri:

? Verifica tecnico-professionale e della regolarità delle imprese a cura del committente? Redazione del piano operativo di sicurezza a cura delle imprese

Seconda condizione di applicazione:

Livello di applicazione del coordinamento della sicurezza nei seguenti casi:? Presenza di più imprese ed entità dei lavori superiore a 200 uomini – giorno? Presenza di più imprese e lavori che prevedono rischi particolariIn questo caso si provvede alla completa applicazione del decreto che tra l’altro prevede:? il rispetto dei principi generali di sicurezza ex art. 3 D. Lgs. 626/94;? la verifica dell’idoneità dei requisiti tecnico professionali degli appaltatori;? la nomina dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori;? la richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione sull’organico medio annuo;? l’invio della notifica preliminare ad ASL e DPL;? l’obbligo di trasmettere alle imprese invitate alla gara il piano di sicurezza e coordinamento;? la predisposizione da parte delle imprese esecutrici del piano Operativo di Sicurezza.

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Per una agevole individuazione dei casi di completa o parziale applicazione del decreto siprendano in considerazione i singoli casi individuabili alla tabella riepilogativa qui diseguito riportata:

casi adempimenti

n. impreseesecutrici

entitàlavoriu - g

rischiparticolariaggravati

all. II

verifica idoneitàtecnico-

professionale

notificapreliminare

coordinamentoprogettazione

esecuzione

piano sicurezzae

coordinamento

pianooperativo di

sicurezza

1 - 200 no si no* no no si

1 + 200 no /si si si no no si

+ imprese - 200 no si no no no si

+ imprese + 200 no si si si si si

+ imprese - 200 si si si si si si

*n.b.: è comunque obbligatoria nei casi di cui a pag. 21, lett. d)

Abbiamo visto che la soglia dimensionale, oltre la quale sono richiesti gli adempimenti perl’applicazione del Decreto Legislativo 494/96 è fissata dal 3° comma dell’art. 3.Gli adempimenti, obbligatori per il committente o il responsabile dei lavori, risultanocorrelati parallelamente alla dimensione del cantiere e all’esistenza dei fattori di rischioparticolari, elencati nell’Allegato II del Decreto stesso; elenco peraltro tassativo e nonesemplificativo e dalla presenza di più imprese.Il cosiddetto calcolo della soglia minima che determina l’applicazione del decreto derivadalla valutazione preliminare dell’entità e della presumibile durata dei lavori, nonché dellapossibile presenza di più imprese.L’obbligo di determinare, in via presuntiva, la durata dei lavori è posto indifferentemente acarico del committente e/o del responsabile dei lavori dall’art. 3 comma 1, conapplicazione anche in questo caso di sanzione penale in caso di omissione.Il livello di soglia, per l’applicazione diversificata del decreto, viene fissato nel valoreuomini-giorno, determinato tra due variabili:

a) una dimensionale, il numero di persone (uomini) impiegate in cantiere;b) una temporale, cioè il numero di giorni lavorativi (durata) del cantiere.

In effetti la determinazione dell’entità dei lavori deve essere compiuta considerando i duefattori di cui sopra che, messi in relazione tra di loro, determinano l'entità presunta delcantiere, rappresentata (come da art. 2 comma f-bis) dalla somma delle giornate lavorativeprestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.Le giornate lavorative previste per la realizzazione dell’opera sono risultanti dalla stimaottenuta dal prodotto tra numero delle giornate solari lavorative previste ed il numero totaledei lavoratori che è previsto impiegare.A tal proposito si veda il Metodo A, illustrato al paragrafo 1.3.2 “Metodi di stima”.

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La semplice somma delle giornate lavorative solari previste darebbe come risultato ladurata temporale da calendario e non l’entità dei lavori e del cantiere.

Inoltre la legge 415/98 di modifica alla legge quadro dei lavori pubblici 109/94 fa scattareun altro obbligo in quanto, all’art. 31, comma 1, lettera b), prevede l’obbligo dellaredazione, da parte dell’impresa, di un piano sostitutivo di sicurezza in tutti i casi nei qualil’entità U-G sia sottosoglia e non sia applicabile integralmente il D. Lgs. 494/96.

Ecco che i due recenti aggiornamenti legislativi: Legge 415/98 di modifica ed integrazionedella Legge 109/94 e D.Lgs. 528/99 di modifica del D.Lgs. 494/96 prevedono, in relazioneal numero delle imprese esecutrici, all’entità degli uomini-giorno e alla presenza dieventuali rischi aggravati, l’applicazione contemporanea di più piani come espresso nellaseguente tabella:

Situazione Condizioni dell’appalto/cantiere Piani applicati

ACantieri di piccola entità (inferiori a 200uomini-giorno ed in assenza di rischiaggravati) o dove opera una unica impresadove l'applicazione del D.Lgs. 494/96 èparziale.

PSS: piano di sicurezzasostitutivo, (LL.PP., art.31Legge 109/94.)

POS: piano operativo disicurezza.

NB: i due piani possono essereespressi in un unicodocumento

BCantieri dove operano più imprese, conentità superiore a 200 uomini-giorno o inpresenza di rischi particolarmenteaggravati dove è prevista l’applicazionedel D.Lgs. 494/96 integrale.

PSC: piano di sicurezza ecoordinamento.POS: piano operativo disicurezza.

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1.3.1 – Individuazione dell’entità dei lavori per mezzo della stima economica

L’applicazione del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e quindigli obblighi che ne derivano, vale a dire la nomina delle figure preposte (coordinatore perla progettazione, coordinatore per l’esecuzione), la redazione del piano di sicurezza ecoordinamento ed i provvedimenti successivi discendono, come indicato sopra, dallapresenza in cantiere di più imprese, dalla stima presunta dei lavori espressa in uomini-giorno e/o dalla presenza di eventuali rischi aggravati, che rappresenta un obbligo a cui èchiamato a rispondere il committente o il responsabile dei lavori da questi nominato.

Oltre alla possibilità di valutare l’entità del cantiere ricorrendo al prodotto numericodi due fattori (U-G) illustrate nel paragrafo precedente, esiste un’altra procedura basatasull’importo presunto dei lavori che consente di valutare in modo sufficientementeapprossimativo l’entità degli stessi. Tale metodo, denominato in passato “calcolo delcompenso revisionale”, si fonda sul parametro dell’incidenza percentuale del costo dellamanodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli di macchine per l’esecuzione dei lavori.

Tale percentuale si differenzia in funzione della tipologia dei lavori(ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) ed in funzione della “squadra tipo” di operai.

Per le opere edili, l’incidenza della mano d’opera sul costo di produzione èstimabile intorno al 40% del globale. Per i lavori stradali è pari al 18%, per i lavori in c.a.,al 32%, per lavori implicanti linee elettriche al 30%.

Per il calcolo corretto della mano d’opera vedasi la determina dell’autorità di vigilanza suilavori pubblici del 26 Luglio 2000 n. 37.

Per arrivare a determinare il valore U-G si può partire dall’importo dei lavori ecalcolare il costo medio giornaliero di un operaio, arrivando a determinare, in primaanalisi, la stima di massima.

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1.3.2 - Metodi di stima

METODO A

INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI-GIORNO.

Questa ipotesi si basa sul numero medio di lavoratori occupati per ogni singola fase di lavoro.

A B C D EFasi di lavoropreviste (datopresunto dal

Programma lavori)Figure professionali potenzialmente coinvolte

Totalepresunto dipersonale

occupato nellafase lavorativa

Durata presuntadella fase

lavorativa inuomini giorno

Uominigiorno per

faselavorativa

Dire

ttore

di d

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Lavo

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uton

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Altr

o

TOTALE

LegendaA: Fasi lavorativeB: Figure professionali potenzialmente coinvolteC: Totale presunto del personale occupatoD: Durata presunta delle fasi di lavoro (giorni)E: Rapporto uomini-giorno (CxD)

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METODO B

Si traccia l’individuazione uomini - giorno attraverso dei parametri di natura economica, per taleipotesi vengono considerati i seguenti elementi:

Il costo medio di un uomo –giorno qui proposto è la media di costo, tra l’operaio specializzato,l’operaio qualificato e l’operaio comune (manovale) prevista dal prezziario della camera diCommercio di Milano per il Terzo Trimestre (Luglio – Settembre) 2001.

NB: I costi orari sotto riportati andranno modificati in relazione al prezzario utilizzato nellapredisposizione del computo metrico dell’opera, ad esempio se si opera nella provincia di Brescia eil computo è stato predisposto con il prezzario della CCIAA di Brescia andranno indicati i costidella manodopera di Brescia e non quelli di Milano, lo stesso vale per le PP.AA. che hanno unproprio prezziario, in questo caso andranno indicati i costi della manodopera previsti dal proprioprezzario.

Elem Specifica dell’elemento considerato.A ? Costo complessivo dell’opera (presunto), stima dei lavori, (o stima del costo

complessivo).B ? Incidenza presunta in % dei costi della mano d’opera sul costo complessivo dell’opera

(stima del CPL).C ? Costo medio di un uomo - giorno (per l’occorrenza si prende in considerazione il costo

medio di un operaio come di seguito precisato).

Riepilogo:Operaio Costo orarioOperaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista. € 26,21Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore. € 27,71Manovale specializzato, operaio comune. € 22,80

Valore Medio in € € 24,57

Costo di un Uomo - GiornoCalcolo di un Uomo - Giorno CalcoloOre di lavoro medie previste dal CCNL N. 8Paga oraria media € 24,57Costo medio di un Uomo - Giorno (Paga oraria media X 8ore) € 196,60Costo Medio di un Uomo - Giorno arrotondato per eccesso € 196,60

In via convenzionale possiamo stabilire che il rapporto U-G è dato dalla seguente formula.Rapporto U-G. = (A - B)/C.

Ipotesi calcolo:Importo lavori presunto di: € Valore (A)Stima dell’incidenza della mano d’opera in % Variabile min 18% max 40% Valore (B)Costo medio di un Uomo - Giorno € Valore (C)

R. U-G =Rapporto u - g = A x B Importo presunto dei lavori X (min. 18% max 40%) C € 196,60

=

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METODO C

DETERMINAZIONE APPROSSIMATA DEGLI IMPORTI DEI LAVORI CHERICHIEDONO LA DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE

Trasformazione dei parametri in valori economici attraverso una attenta lettura dell’art. 3, comma 3 delD.Lgs. 494/96.Vi si parla infatti di “cantieri la cui entità presunta” può essere interpretata come ammontare complessivo deilavori.

Da questa considerazione si procede ad individuare la media del costo orario, salario più oneri contributivi, diun muratore specializzato che occupa il 3° livello della classificazione del CCNL dell’edilizia.

Considerato il valore medio pari a 27,11 € orarie (importo rilevato dalla tabella dei costi provinciali diBrescia che rappresenta la media lombarda) lo si moltiplica per otto ore lavorative ottenendo il costogiornaliero pari a 216,91 €. Moltiplicando per 200 uomini è pari a 43.382,30 € e tenendo conto che lamanodopera incide almeno il 40% del costo globale di un'opera edile, si arriva ad indicare per quest'opera,ove si preveda la presenza di 200 uomini-giorni, un’entità economica del cantiere pari a 108.455,95 €. =

A chiarimento di quanto espresso corre l'obbligo di precisare che "rischi particolarmente aggravati dallanatura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro" anche sei lavori sono inferiori a 200 uomini-giorno si procede alla nomina dei Coordinatori ed alla predisposizionedel Piano di sicurezza e di coordinamento.

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2. - IL COMMITTENTE

Il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.Già la circolare ministeriale n. 30/98 aveva specificato che tale soggetto deve essere unapersona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandoloall'interno delle persone giuridiche pubbliche nel soggetto legittimato alla firma delcontratto d'appalto; il D.Lgs. 494/96, art. 2, lett. b) precisa ora che nel caso di appalto diopera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesarelativo alla gestione dell’appalto.Il Committente, o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere sotto-soglia(inferiori a 200 uomini giorno, per le quali non viene predisposto il PSC) si assicura chedurante la fase di progettazione vengano individuati dal progettista gli oneri della sicurezza(che dovranno essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delleprescrizioni di tutela) da non sottoporre a ribasso d’asta, così come indicato nelladeterminazione dell’autorità di vigilanza n. 12 del 15 dicembre 1999.

2.1 - Compiti e responsabilità del committente

1) - Il committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momentodelle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni dicantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decretolegislativo n. 626/1994.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:? valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;? eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;? riduzione dei rischi alla fonte;? programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzativedell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

? sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;? rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuareil lavoro monotono a quello ripetitivo;

? priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezioneindividuale;

? limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,esposti al rischio;

? utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;? controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;? allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la

sua persona;? misure igieniche;? misure di protezione collettiva ed individuale;

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? misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, dievacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

? uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;? regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi dì sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;? informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei

loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo dilavoro;

? istruzioni adeguate ai lavoratori.

2) - Il committente prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine dipermettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o dellefasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

3) - Il committente nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguentidocumenti:a) Il piano di sicurezza e di coordinamentob) Il fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello U.E. 26.5.1993)

4) - Il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,designa il coordinatore per la progettazione, tra i soggetti abilitati, nei casi previstidall’art. 3, comma 3:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini – giorno;b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è

contenuto nell’allegato II;

5) - Il committente, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi di cui al punto precedente e tra i soggetti abilitati, designa il coordinatore per l'esecuzione. Tale disposizione si

applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,l’esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l’intervento di almeno un’altraimpresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell’entità del cantiere, o di variantiin corso d’opera ecc.

6) - Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori aun’unica impresa:a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratoriautonomi in relazione ai lavori da affidare, (*) anche attraverso l'iscrizione alla cameradi commercio, industria e artigianato;b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione (*) dell’organico medio annuo,distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuateall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all’Istituto nazionaleassicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazionerelativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.(*) si vedano allegato A) e allegato B)

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7) - Il committente, qualora in possesso dei requisiti (art. 10 D. lgs 494/96), può svolgerele funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore perl’esecuzione dei lavori.

8) - Il committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

9) - Il nominativo dei coordinatori deve essere apportato nel cartello di cantiere.

10) - Il committente può sostituire in qualunque momento il coordinatore della progettazione o dell’esecuzione dei lavori.

2.1.1 - La notifica preliminare

L’art. 11 D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, pone a carico delcommittente o, in sua vece, del responsabile dei Lavori, l’obbligo, nei casi previsti dallalegge, di segnalare agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti l’apertura di unnuovo cantiere.

La notifica deve essere trasmessa “...prima dell’inizio dei lavori” e deve contenerele informazioni indicate nell’allegato III al decreto citato. Non vanno ovviamente riportatele informazioni relative a obblighi non previsti, come ad esempio la nomina delcoordinatore quando non sia obbligatoria o qualora non sia stata ancora effettuata.

L’art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che la notifica preliminare vada inviata oltreche alla ASL, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmentecompetente. In particolare la ASL territoriale è da individuare nel Servizio di Prevenzionee Sicurezza in Ambiente di Lavoro del territorio nel quale è ubicato il cantiere. (*si vedaallegato C): Elenchi indirizzi uffici ASL e DPL).

In caso di variazioni degli elementi oggetto della notifica, vige l’obbligo ditrasmetterne notizia agli organi di vigilanza territorialmente competenti per quantoriguarda i punti 3 – 4 – 6 – 7 – 8 - 9 del modello di notifica (D.Lgs. 494/96, all. III).

Il punto 1 dell’allegato II indica come rischi particolari “lavori che espongono ilavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiori a m.1,5 o dicaduta dall’alto da altezza superiore a m.2, se particolarmente aggravati ...”. Indicazioniutili per interpretare il “particolarmente aggravati” si possono trovare al paragrafo 2.2.

L’introduzione dell’obbligo di notifica preliminare è una novità molto importante,per la possibilità che viene data alle ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) diavere un quadro della situazione del settore in ogni momento, e quindi di poterprogrammare interventi di prevenzione e vigilanza con il metodo dell’intervento dicomparto, già usato per tutti gli altri settori produttivi.

Un elemento critico riguarda le opere soggette all’obbligo.

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Il comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 494/96 prevede che siano segnalati “gli eventualiaggiornamenti”, fra i quali sono sicuramente da considerare le variazioni della durata deilavori: tale obbligo può essere utile in casi di modifica sostanziale dei tempi per cantieriche già hanno inoltrato la notifica.

E' previsto l'obbligo, ex art. 11, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 494/96, di notificaanche per i cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nellacategoria soggetta a tale obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.Fermo restando che il committente ha l'obbligo di rispettare il dettato dell’articolo 11 delD.Lgs. 494/96, e che è auspicabile un uso il più possibile allargato della notifica, èopportuno ridurre al minimo l’apertura di contenziosi su singole situazioni “limite” rispettoalla durata presunta dei lavori, puntando maggiormente alla sostanza dell’obbligo.

Se le chiare situazioni di non rispetto dell’obbligo vanno sicuramente sanzionate,nelle situazioni di incertezza va privilegiato il controllo sul rispetto delle norme disicurezza e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche edintegrazioni.

In sintesi:il committente o il responsabile dei lavori trasmette agli organi di vigilanza territorialmentecompetente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare e successivamente glieventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

a) cantieri la cui l’entità presunta è pari o superiore a 200 uomini–giorno, anche inpresenza di un’unica impresa;

b) cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari, il cui elenco è contenutonell’allegato II del decreto;

c) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categoriedi cui ai punti a) e b) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera.

d) Lavori che comportano interventi di bonifica, incapsulamento o rimozione dimanufatti contenenti amianto ai sensi del DM (Sanità) del 20 agosto 1999, così comemodificato dal DM del 25 luglio 2001.

Conformemente all’allegato III, D. Lgs. 494/96, la notifica preliminare può essereformulata come segue (l’adozione del presente modello non è da intendersi vincolante):

Spett. ASL/ Spett. DPL

di………………..……Oggetto: notifica preliminare per lavori di______________________________ ________________________________________________________

Il sottoscritto _______________________, committente/responsabile dei Lavori, inattuazione di quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 trasmette,conformemente all’allegato III del suddetto decreto, la presente

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NOTIFICA PRELIMINARE1) Data della comunicazione …………………………………………………2) indirizzo del cantiere: ………………………………………………….…..3) Nome del committente………………………………………………….…. indirizzo del committente ……………………………………………..…...4) Natura dell’opera: ……………………………………………………….…5) Nome del responsabile dei lavori: ………………………………...….…… indirizzo del responsabile: …………………………………………….….6) Coordinatore per la progettazione: ……………………………………….. indirizzo del coordinatore: …………………………………………….….7) Coordinatore per l’esecuzione dell’opera: ……………………………….. indirizzo del coordinatore: …………………………………………….….8) Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere: ……………………………..9) Durata presunta dei lavori in cantiere: ………………………………….…10) Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: …………………...11) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: …….…12) Identificazione delle imprese già selezionate: …………………………….13) Ammontare complessivo presunto dei lavori: …………………………….

data ………………. firma…………………….

2.2 - Rischi particolarmente aggravati (Allegato II, D.Lgs. 494/96) nei cantieriinferiori a 200 uomini-giorno.

Come già detto in precedenza, si ricorda che la completa applicazione delle disposizionidel D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, avviene in presenza di piùimprese nei seguenti casi:

a) cantieri con entità superiore a 200 Uomini – Giorno;b) cantieri con entità inferiore a 200 Uomini – Giorno, in presenza di rischi

particolarmente aggravati.

Nei cantieri di cui alla lettera b), inferiori a 200 U-G, si possono verificare due condizioni:

1. Si prevede, da parte del committente o del RL nella fase di progettazione, losvolgimento dei lavori in condizioni normali o “agevoli” (vedasi par. 2.3), anche se inpresenza di rischi insiti nelle lavorazioni da eseguire (trattasi, in questo caso, di rischipresenti nella natura delle attività edili, per i quali le misure di prevenzione vengonoattuate dall’appaltatore mediante la predisposizione di dispositivi di protezionecollettiva ed individuale);

2. Si prevede (anche in questo caso da parte del committente o dal RL) lo svolgimento deilavori in condizioni di “particolare difficoltà” per cause oggettive riscontrabili a priorie/o in corso d’opera, a fronte delle quali i rischi vengono considerati “aggravati”(vedasi par. 2.4). In questo caso, la valutazione fatta durante la progettazione indica lanecessità di coordinare le attività, prevedendo alcune misure di sicurezza integrative ocomplementari.

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2.3 - Lavori eseguiti in condizioni normali o agevoli anche se in presenza di rischi.

Con l’espressione “lavori da svolgere in condizioni agevoli” si intendono quei lavori chepossono comportare rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore am 1,50, di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2,00, se non aggravati da fattorioggettivi provenienti dal contesto interno e/o esterno, dalla natura dell'attività o deiprocedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

In questa situazione, che vede lavori di piccola entità (di norma opere di manutenzioneordinaria) in condizioni non particolarmente difficili, il legislatore affida all’appaltatorel’onere di organizzare il processo di sicurezza del cantiere mediante la predisposizione delPiano Operativo di Sicurezza (POS), sollevando il Committente dal compito dicoordinamento (salvo i casi di cui all’art. 7, D.Lgs. 626/94, vedasi cap. 7).

Qualora invece queste condizioni venissero turbate da fattori interni e/o esterni, ancheindipendenti dalle singole attività, che comportino la necessità di azioni di coordinamento,supervisione e/o preventiva valutazione, i rischi risulterebbero aggravati, e come di seguitospecificato, ci troveremmo nella condizione di integrale applicazione del D.Lgs. 494/96.

2.4 - Lavori che comportano rischi “particolarmente aggravati”

L’Individuazione di questa condizione di rischio è condotta dal Committente, o dalResponsabile dei lavori anche con l’aiuto del Progettista.L’analisi preventiva sulle condizioni in cui si svolgeranno i lavori e sulla natura deglistessi, dovrà essere finalizzata ad individuare l’eventuale esistenza di rischi oltre a quellinormalmente presenti nelle attività.La presenza di tali rischi “aggravati” comporta la piena applicazione del D.Lgs. 494/96:nomina dei coordinatori e predisposizione del PSC, anche per i cantieri di piccole entità,purché eseguiti da almeno due imprese.La definizione preventiva dei rischi particolarmente aggravati è una operazione che puòpresentare oggettive difficoltà. E’ già noto come il Committente/RL debbano, fin dalla fasedi progetto, individuare le misure che agevolino l’eliminazione e la riduzione dei rischi. Inquesto caso lo sforzo sarà quello di analizzare il tipo di rischio previsto in funzione dellapossibile valenza “aggravante” nei confronti di condizioni “normali” di lavoro.Per tale motivo si ritiene opportuno che quest’analisi sia effettuata evitando le valutazionisoggettive.Al fine di agevolare l’individuazione di tali situazioni si riporta, nell’allegato H) dellepresenti Linee Guida, un elenco di lavorazioni, da considerarsi “indicativo e nonesaustivo”, che, in relazione a condizioni di difficoltà oggettive, potrebbero risultareaggravate.

2.5 - Rischi di natura sanitaria

Il comma 2 dell’allegato II D. Lgs. 494/96 recita “Lavori che espongono i lavoratori asostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e salutedei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria”

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L’espressione indicata “Lavori che (...) comportano un esigenza legale di sorveglianzasanitaria “, solleva inevitabilmente dubbi interpretativi.

Vi sono almeno due diverse interpretazioni, queste possono essere così sintetizzate:

? Tutti i cantieri rientrano nella piena applicazione del D. Lgs. 494/96 in quantol’attività edile è sempre soggetta a sorveglianza sanitaria, se non altro a causa dellaMovimentazione Manuale dei Carichi, per l’esposizione al rischio di Rumore, ecc.

? Solo i cantieri che presentano “rischi particolari” che espongono i lavoratori a rischichimici e/o biologici o che comportano rischi sanitari diversi o in aggiunta ai rischiindividuati nel documento di valutazione di cui all’art. 4 D.Lgs. 626/94, vedono lapiena applicazione del D.Lgs. 494/96.

Da un'analisi approfondita del testo del decreto si evince che il legislatore abbiavolutamente previsto che le disposizioni si applichino a partire da un certo livello di soglia,ritenendo che per i cantieri di modesta entità non vi sia bisogno di attività dicoordinamento ad eccezione di particolari casi (presenza di rischi aggravati).

Ciò può essere riepilogato nei seguenti punti:

1. Nei cantieri dove opera una sola impresa, art. 3 comma 3 D. Lgs. 494/96,indipendentemente dai rischi e dall’obbligo legale di sorveglianza sanitaria, vi è laparziale applicazione del disposto legislativo: si procede alla sola verifica tecnicoprofessionale delle imprese e alla redazione del piano operativo.

2. L’appaltatore è tenuto in tutti i casi a predisporre il piano operativo di sicurezzaindipendentemente dalla natura dell’impresa (familiare, con meno di 10 addetti, ecc.).

Ciò è finalizzato al fatto che nelle opere di modesta entità il compito di organizzare, gestiree programmare la sicurezza è demandata all’esecutore in quanto l’entità dei lavori nongiustifica azioni preventive e/o di coordinamento.Il legislatore ha previsto una soglia di partenza (attualmente 200 uomini – giorno), oltre laquale viene applicata integralmente la direttiva.La parziale applicazione del D.Lgs. 494/96 non significa che si lavora in condizioni dirischio, ma che il compito di organizzare il sistema di sicurezza è demandatoall’appaltatore mediante la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza.

3. La volontà del legislatore di escludere le piccole opere dagli obblighi della direttivaviene confermata, art. 4 comma 1 lett. b ) del D. Lgs. 494/96 dove si afferma che “ilfascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art.31, lettera a ), della legge 5 Agosto 1978 n. 457“.

Alla luce di quanto precedentemente detto, preso atto che le attività edili di norma vedonol’obbligo di sorveglianza sanitaria indicata e programmata nel documento di valutazionedei rischi, art. 4 D.Lgs. 626/94, l’applicazione completa della direttiva cantieri nelle operesotto soglia (inferiori a 200 U-G), avviene, oltre che nei casi di rischi particolarmente

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aggravati, anche nei casi in cui le lavorazioni comportino rischi sanitari aggiuntivi dati daparticolari lavorazioni da effettuarsi nel cantiere.

In merito all’esemplificazione di rischi aggiuntivi di natura igienico sanitaria vedasil’Allegato H delle Linee Guida.

2.5.1 - La sorveglianza sanitaria

Vi sono poi i lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche chepresentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori tali da comportareun’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

I riferimenti legislativi alle attività che comportano la sorveglianza sanitaria sonoriconducibili ai seguenti provvedimenti:

DPR 303/56L’art. 33 stabilisce l’obbligo degli accertamenti sanitari per le lavorazioni industriali cheespongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive. Aldecreto è allegata una apposita tabella dalla quale sono state abrogate le voci “piombo” e“rumore” in quanto oggetto di specifici provvedimenti (D.Lgs.277/91).

DPR 1124/65Al Capo VII sono elencate le disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi ed i relativiobblighi degli accertamenti sanitari per le lavorazioni specificate nell’allegato 8 al decreto.

D.Lgs. 277/91Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori sulla base del rischio perpiombo, rumore ed amianto (per l’amianto restano valide le prescrizioni del DPR 1124/65 edel DM 21.01.87).

D. Lgs. 77/92Regolamenta gli obblighi delle visite mediche per i lavoratori esposti ai rischi danaftilamina e i suoi sali, aminodifenile e suoi sali, benzicida e suoi sali, nitrodifenile.

D. Lgs. 626/94Regolamenta la sorveglianza sanitaria per le lavorazioni che comportino:1. Movimentazione manuale dei carichi pesanti, a rischio di lesioni dorso lombari;2. Utilizzo intensivo, sistematico ed abituale di videoterminali;3. Esposizione ad agenti cancerogeni;4. Esposizione ad agenti biologici.

D. Lgs. 230/95così come modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241.Regolamenta gli obblighi degli accertamenti sanitari per i lavoratori esposti a radiazioniionizzanti.

La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee guida per lasorveglianza sanitaria in edilizia" che contengono una proposta operativa per la gestione dellasorveglianza sanitaria degli addetti nel settore delle costruzioni.Le linee guida sono reperibili sul sito www.regione.lombardia.it

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2.6 - Il Responsabile dei lavori

Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, all’art. 2, lett. c, in conformità allaDirettiva 92/57/CEE, ha previsto che nel caso di appalti di opere pubbliche, il responsabiledei lavori (RL) è il responsabile unico del procedimento (RUP) , come definito dall’art. 7della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i..

La portata di tale norma è limitata dalla lettura coordinata con l'art.8 del DPR 21.12.99n.554 che prevede al comma 2 l'assunzione, da parte del RUP, del ruolo di RL qualora ilsoggetto interno all'Amministrazione che sarebbe deputato a rappresentare il committentenon intenda adempiere direttamente agli obblighi previsti dalle norme stesse.L'ultima parte di tale comma stabilisce la necessità di una "designazione" del R.L., pertantoqualora l'Amministrazione intenda procedere in tal senso deve adottare apposito attonominale indicando inoltre gli adempimenti di legge oggetto dell'incarico, con riferimentoal comma 3 art.8 del DPR 554/99 o all'art.3 del D.Lgs.494/96 e s.m.i..Le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento in quanto responsabile dei lavoriprevisti dall'art.3 del D.Lgs.494/96 sono indicati al seguente paragrafo 2.7.

L'Amministrazione ha facoltà di elencare i compiti del RL o di fare riferimentogenerico all'art.8 del DPR 554/99, nel qual caso il RL svolgerà esclusivamente le funzionidi cui al comma 3 di tale articolo. I compiti non attribuiti esplicitamente al responsabile deilavori restano in capo al committente unitamente alle relative responsabilità.

Il RUP è nominato dalle Amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del comma 1 art.7del DPR 554/99, nell'ambito del proprio organico.Qualora l'organico dell'Amministrazione non presenti competenze professionali adeguateall'intervento da realizzare, possono essere affiancati al RUP professionisti singoli oassociati con funzioni di supporto.

2.7 – Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori

La designazione del responsabile dei lavori esonera il committente dalleresponsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incaricoconferito.

Gli obblighi (e le relative responsabilità) trasferibili con delega formale dalcommittente al responsabile dei lavori sono:

a) il coordinamento delle attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e dicoordinamento e fascicolo tecnico;

b) l’effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi generalidi sicurezza ex art. 3, D.Lgs. 626/94;

c) la pianificazione delle fasi di lavoro, individuando le fasi interferenti e la durata dellefasi stesse;

d) la designazione del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori;e) la vigilanza sull’attività dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori;

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f) la valutazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo tecnico predispostidal coordinatore per la progettazione;

g) l’assicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto delpiano di sicurezza e di coordinamento;

h) la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del coordinatore per laProgettazione ed Esecuzione e la verifica che i nominativi vengano riportati nel cartellodi cantiere;

i) la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratoriautonomi;

l) la trasmissione della notifica preliminare all’organo sanitario competente (ASL) e allaDirezione Provinciale del Lavoro (DPL);

m) la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico medio annuo,distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuateall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all’Istituto nazionale assicurazioneinfortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa alcontratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.L’art. 8, comma 3, del DPR 554/99 (regolamento di attuazione della legge 109/94), allalettera g), richiede la predisposizione anche di una dichiarazione dell’organico mediodestinato al lavoro in oggetto, distinto sempre nelle varie qualifiche.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione,non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse allaverifica dei seguenti adempimenti:

? Verificare che durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta dipresentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione provveda a:

a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;b) predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della

prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durantele opere di manutenzione successiva dell’opera.

? Verificare che durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione deilavori provveda a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e dicoordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relativeprocedure di lavoro.

Il committente, o il responsabile dei lavori, deve quindi assicurarsi che il processo disicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatoriadempiano i propri obblighi.

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2.8 - Le sanzioni per il committente ed il responsabile dei lavori

L’art. 20 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, stabilisce le sanzioni neiconfronti del committente e del responsabile dei lavori come indicato nella seguentetabella:

articolo obbligo sanzioneArt. 3,comma 1,secondoperiodo

“1. (…) Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni disicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgeresimultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile deilavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro”.

Arresto da 3 a 6 mesio ammenda da €1549,00 a € 4131,00

Art. 3,comma 3

“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche noncontemporanea, il committente o il responsabile dei lavori. contestualmenteall'affidamento dell'incarico di progettazione designa il coordinatore per laprogettazione, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini –giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco ècontenuto nell’allegato II ”.

Arresto da 3 a 6 mesio ammenda da €1549,00 a € 4131,00

Art. 3,comma 4

“4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, primadell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10”.

Arresto da 3 a 6 mesio ammenda da €1549,00 a € 4131,00

Art. 3,comma 4-bis

“ 4.bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopol’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte diessi sia affidata a una o più imprese”.

Arresto da 3 a 6 mesio ammenda da €1549,00 a € 4131,00

Art. 6,comma 2

“2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori perl'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavoridalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi dicui agli articoli 4 , comma 1, e 5, comma 1, lettera a)”.

Arresto da 3 a 6 mesio ammenda da €1549,00 a € 4131,00

Art. 3,comma 8,lettera a)

“8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento deilavori a un’unica impresa:verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratoriautonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione allacamera di commercio, industria e artigianato”.

Arresto da 2 a 4 mesio ammenda da €516,00 a € 2582,00

Art. 11,comma 1

“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori,trasmette all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoroterritorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformementeall’allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:a) nei cantieri di cui all’art. 3, comma 3;b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nellecategorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corsod’opera;c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non siainferiore a 200 uomini-giorno”.

Sanzioneamministrativapecuniaria da€516,00 a €3098,00

Art. 13,comma 1

“1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmetti il piano di sicurezza e dicoordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzionedei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione lamessa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto”.

Sanzioneamministrativapecuniaria da €516,00 a € 3098,00

2.9 – Il responsabile unico del procedimento (RUP)

La nomina del responsabile unico del procedimento viene attuata in applicazione e con lemodalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il DPR 554/99 all’art. 7 prevede che ilResponsabile del Procedimento (RUP) è nominato dalle amministrazioni aggiudicaticinell’ambito del proprio organico, in caso di mancanza all’interno dell’organico si procedecome indicato al punto 2.6.

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Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’interventorisulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e alla salute deilavoratori. Il RUP è un tecnico (art. 7 comma 4 DPR 554/99) in possesso del titolo distudio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio dellaprofessione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionariocon idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni.

L’articolo 7 della legge 415/98 di modifica della l. 109/94 in materia di LL.PP.prevede per tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per glienti pubblici, compresi quelli economici, per gli enti e amministrazioni locali, per le loroassociazioni e consorzi, nonché per tutti gli organismi di diritto pubblico la nomina di un“responsabile unico” del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento. Viene difatto eliminata la figura del “coordinatore unico” che, nella precedente legge, sisovrapponeva al responsabile del procedimento.

Si tratta di una figura centrale prevista dalla legge di cui viene sottolineato ilcarattere tecnico in quanto responsabile delle tre fasi di attuazione degli interventi relativiall’opera: progettazione, affidamento ed esecuzione.Tale soggetto può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

Il responsabile unico del procedimento deve coordinare la propria azione sia con ildirettore dei lavori sia con il coordinatore per la sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/96.Essendo peraltro il responsabile del procedimento unico soggetto delle fasi diprogettazione e di esecuzione ne deriva che il coordinamento coinvolge i coordinatori perla sicurezza sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione dei lavori.

Vale la pena ricordare, a questo proposito, che non sono da confondere il ruolo delcommittente con quello del responsabile del procedimento. Ciascuno opera nell’ambitodelle proprie responsabilità. La norma, poi, che rinvia al committente i poteri in ordine allanomina dei coordinatori per la sicurezza conferma la necessità di collaborazione dei duesoggetti preposti alla sicurezza con il responsabile del procedimento.Resta inteso che al “responsabile unico del procedimento” rimangono comunque anche lefunzioni previste dalla legge 241/90 in ordine a:

? valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti dilegittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

? accertamento d’ufficio dei fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari,e adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. Inparticolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni oistanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni edordinare esibizioni documentali;

? richiesta dell'indizione o, avendone la competenza, indizione delle conferenze di servizidi cui all'articolo 14;

? adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero trasmissionedegli atti all'organo competente per l'adozione.

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3. - I COORDINATORI

Le figure del coordinatore della progettazione e dell’esecuzione sono quelle attorno allequali ruota l’impianto del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99. Si tratta disoggetti con caratteristiche professionali nuove che a pieno titolo entrano nel novero deiprofessionisti della prevenzione nel settore edile.

Devono essere nominati dal committente o, in sua vece, dal responsabile dei lavori: ilcoordinatore per la progettazione (art. 3, comma 3) deve essere nominato “contestualmenteall’affidamento dell’incarico di progettazione”, e il coordinatore per l'esecuzione (art.3,comma 4), "prima di affidare i lavori", e hanno gli obblighi indicati all’art. 4 e 5. Taliobblighi sono sanzionati penalmente.

Va ricordato, a tale proposito, che il committente non si libera delle sue responsabilità peril semplice fatto di aver nominato i coordinatori (art.6, comma 2), dovendo dimostrare, incaso di inchiesta per infortunio o di ispezione con violazione di norme, di aver fatto quantoera in sua facoltà fare. Dovranno poter essere escluse la “culpa in eligendo”, per aver sceltoun soggetto non idoneo a ricoprire il suo mandato, e la “culpa in vigilando”; in merito allavigilanza, il committente o il responsabile dei lavori deve assicurarsi che il processo disicurezza di cui al D.Lgs. 494/96 sia interamente espletato, verificando che i coordinatoriadempiano i propri obblighi.

Queste nuove figure professionali sono state introdotte al fine di integrare l’opera, sia nellafase di progettazione sia nella fase di esecuzione, con la tutela della sicurezza e la salutedei lavoratori. Durante la fase della progettazione dell’opera il coordinatore dellaprogettazione deve elaborare il piano di sicurezza e di coordinamento mentre nella fasesuccessiva il coordinatore per l'esecuzione deve assicurare, tramite azioni dicoordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani,adeguando e/o modificandoli secondo l'evoluzione dei lavori.Durante l’esecuzione dei lavori deve altresì verificare l’idoneità del piano operativo disicurezza, la cui predisposizione è a carico di ogni singola impresa esecutrice.

3.1 - Definizioni

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono duefigure professionali ben distinte, con precisi compiti e responsabilità differenti. Nellaprecisazione dei differenti compiti e responsabilità, che verranno trattati nei capitolisuccessivi, vi sono elementi unificanti che riguardano entrambe le figure.

Attualmente la qualifica di coordinatore si acquisisce, sulla base dei titoli posseduti,frequentando un unico corso di formazione identico per entrambe le figure professionali.

I diversi soggetti che intervengono nel processo di attuazione del D. Lgs. 494/96 e dellasicurezza nel cantiere che vanno dal committente al direttore tecnico dell'impresa aldirettore dei lavori, se in possesso dei requisiti di legge e previa frequenza del corso di

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formazione, possono essere chiamati a svolgere il compito di coordinatore sia in fase diprogettazione sia in fase di esecuzione.

L’art. 2, lett. f) del modificato D.Lgs. 494/96 prevede che il coordinatore per l’esecuzionedei lavori deve essere persona diversa dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Si evidenzia come il processo di nomina del coordinatore, da parte del committente o delresponsabile dei Lavori, è singolo per ciascuna funzione, anche se le due figurecoincidono. Stanti le differenti fasi di compiti e responsabilità del committente si ha laseguente procedura:

1. Fase di affidamento di incarico di progettazione dell’opera: nomina del coordinatoreper la progettazione.

2. Fase di appalto.3. Fase di esecuzione dell’opera, conseguente ai risultati della gara di appalto o anche

coincidente con il bando dell’appalto: nomina del coordinatore per l’esecuzione deilavori prima dell’affidamento degli stessi.

Si tratta, pertanto, anche nei casi in cui si ritiene di nominare il medesimo soggetto, dellapromulgazione di due nomine differenti: una per ciascun coordinatore.

3.2 - Requisiti e titoli di studio

L’articolo 10 del D. Lgs. 494/96 precisa che il coordinatore per la progettazione e ilcoordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

? Diploma di laurea in ingegneria o in architettura geologia, scienze agrarie o scienzeforestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovantel’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

? Diploma universitario in ingegneria o in architettura nonché attestazione da parte didatori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nelsettore delle costruzioni per almeno due anni.

? Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonchéattestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento diattività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

3.2.1 - Corso di formazione

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad unospecifico corso della durata di almeno 120 ore all’interno del quale devono essere trattati iseguenti argomenti:

a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;b) malattie professionali;c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;d) analisi dei rischi;

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e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione deilavori in sicurezza (uso delle macchine dei DPI, ponteggi e opere provvisionali, ecc.);

f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Gli specifici corsi in materia di sicurezza possono essere organizzati da:

? Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e dellaformazione professionale;

? ISPESL;? INAIL;? Istituto italiano di medicina sociale;? Ordini o collegi professionali (delle rispettive figure);? Università;? Associazioni sindacali dei datori di lavoro;? Associazioni sindacali dei lavoratori;? Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

L’art. 23 del D.Lgs. 528/99 prevede, entro sei mesi dalla data di sua entrata in vigore,l’adozione di uno o più decreti che modificheranno i contenuti dell’allegato V del D.Lgs.494/96; per la formazione e qualificazione dei coordinatori saranno definiti livellidifferenziati in relazione ai titoli di studio ed alla tipologia dei lavori da svolgere.

3.2.2 - Norme transitorie per la formazione dei coordinatori

Ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs 494/96, in sede di prima applicazione del decreto irequisiti di cui all’art. 10 non sono necessari per chi alla data del 24.3.1997 abbiamaturato esperienza particolarmente qualificata nel settore: coloro in possesso di talirequisiti, ed in grado di documentarli conformemente all’articolo citato, possono inoltrebeneficiare della riduzione della durata del corso a 60 ore. La norma transitoria ha efficaciaper un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si è concluso quindi ilperiodo di vigenza di detta norma, essendo il 23 marzo 2000 data ultima per la conclusionedei corsi che rilasciano validamente attestato di 60 ore di formazione per coordinatori.

3.2.3 - La delibera regionale

La Regione Lombardia con Deliberazione n. 30659 dell’8 agosto 1997 ha regolamentato icontenuti formativi e le modalità di attuazione dei corsi di cui all’art. 10. Tali indicazionisono obbligatorie per le strutture regionali e convenzionate della formazione professionalenonché per le A.S.L. e le strutture pubbliche operanti nel settore.La deliberazione regionale individua i contenuti formativi e gli standard organizzativinonché le modalità attuative dei corsi, definendo il profilo professionale dei coordinatoridella sicurezza e le aree tematiche di riferimento con i relativi contenuti.I soggetti estranei alla pubblica amministrazione che hanno facoltà di organizzare i corsiosservando le indicazioni dell’art. 10 e dell’allegato V al D. Lgs. 494/96, pur non essendovincolati alle modalità operative previste dalla deliberazione regionale, possono utilmenteapplicare il modello regionale nell’ambito dei contenuti e degli standard organizzativi.Le Amministrazioni, all’atto della designazione della nomina del coordinatore, hanno lafacoltà di richiedere la documentazione relativa allo svolgimento e all’organizzazione dei

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corsi ai fini di una verifica e di confronto dei programmi svolti in relazione a quantodefinito dai parametri regionali.

3.3 - Indicazioni e procedure per la nomina dei coordinatori

Il committente, all’atto della nomina di un coordinatore, deve assicurarsi che quest’ultimosia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 D.Lgs. 494/96:a) titolo di studio;b) attestazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa (art. 10 c. 1);c) attestazione di frequenza a specifico corso di 120 ore.

Nel caso di applicazione delle norme transitorie (art. 19 D.Lgs. 494/96 ), il coordinatoredeve essere in possesso dei seguenti requisiti:a) attestazione di inquadramento con specifica qualifica o documentazione relativa alla

direzione tecnica o direzione lavori del cantiere (figura di direttore lavori introdottadalla circolare ministeriale n. 73/1997);

b) copia della lettera di trasmissione all’A.S.L. dei documenti di cui al punto a);c) attestazione di frequenza a specifico corso di 60 ore.

Stanti le responsabilità e le sanzioni previste per il committente rientra nelle sue facoltà larichiesta, in copia, della documentazione attestante la qualifica del coordinatore.Tale documentazione, da allegare agli atti, può essere richiesta ed acquisita sia nel caso incui venga designato un professionista esterno all’amministrazione pubblica sia nel caso incui tali compiti vengano affidati a tecnici interni all’amministrazione pubblica.

In relazione, poi, allo svolgimento del corso di 120 o 60 ore sarà opportunal’acquisizione, da richiedere all’organismo ufficiale organizzatore, dei programmi delcorso stesso, nonché l’elenco dei docenti con le relative esperienze professionali.

Si potrà così costituire, a livello di ogni singola amministrazione pubblica, una bancainformativa degli enti organizzatori, dei programmi dei corsi e delle metodologie diinsegnamento tale da consentire un corretto raffronto con i programmi e le indicazionipresenti nella Delibera della Giunta Regionale.

Ciò corrisponde, del resto, a quanto già attuato con il Decreto Legislativo 626/94 per cuigli obblighi di informazione e formazione sono stati previsti con il successivo DecretoMinisteriale 16 gennaio 1997 che stabilisce per i diversi soggetti ore e materie diinsegnamento.

Nei casi in cui venga nominato coordinatore della sicurezza un dipendente interno allapubblica amministrazione, sempre che ne abbia titolo, a questi deve essere corrisposto uncompenso economico. Ai sensi del combinato disposto art.16 comma 7 e art.18 comma 1della legge 109/94, come modificata dalla legge 415/98, i compensi per i dipendenti delleP.A. che assumono gli incarichi di cui al D.Lgs. 494/96, rientrano nei parametri giàprevisti (1,5% dell’importo dei lavori) per la progettazione.

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4. - IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, diseguito denominato coordinatore per la progettazione, è il soggetto incaricato, dalcommittente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4.

E’ perciò una figura professionale abilitata ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 494/96, nominatadal committente o dal responsabile dei lavori - o responsabile unico del procedimento - perassolvere i compiti di progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza sin dalla fasedi progettazione dell’opera, anzi a partire proprio da questa.Il coordinatore per la progettazione collabora con il progettista (quando le due figure noncoincidono) ai fini della integrazione tra scelte progettuali e di impostazione del cantiere ele scelte che riguardano la salute e la sicurezza del lavoro nelle fasi di esecuzionedell’opera e nell’uso e nella manutenzione della stessa.

Durante la progettazione dell’opera il coordinatore per la progettazione deve redigere idocumenti inerenti la pianificazione della sicurezza dell’opera: piano di sicurezza ecoordinamento e fascicolo tecnico (art 4 comma 1 lett a) b).

4.1 – Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

Il piano di sicurezza e di coordinamento (articolo 12 D. Lgs 494/96 ), è costituito da unarelazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera darealizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, che è definito ora “parte integrante delcontratto di appalto”, deve contenere:

? l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gliapprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispettodelle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorinonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delleimprese esecutrici;

? le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea osuccessiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi;

? la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degliimpianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;

? i tempi e le fasi di realizzazione dell’opera devono essere concordati tra il progettistadell’opera e il coordinatore della progettazione.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessitàdell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Inparticolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguentielementi:a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente

esterno;

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c) servizi igienico-assistenziali;d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee

aeree e condutture sotterranee;e) viabilità principale di cantiere;f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi

tipo;g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni,

ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c);s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione

dei singoli elementi del piano;t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

4.1.1 – I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)

É prevista la pubblicazione del regolamento di attuazione di quanto previsto dell’articolo31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni edell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modificadel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.Sarà pertanto vigente una regolamentazione unica, sia per il settore pubblico che privato,per la redazione dei piani di sicurezza. Del resto già in questa direzione si era mossa lamodifica del D.Lgs. 494/96 nella revisione contenuta nel D.Lgs. 528/99, prevedendo che ilregolamento sui contenuti minimi del PSC doveva essere comune sia per il settorepubblico che quello privato.

4.2 – Il Fascicolo tecnico

Il Fascicolo (art. 4 c. 1 lett. b) D.Lgs. 494/96 e alleg. II doc. UE 260/5/93) contiene leinformazioni utili affinché, a partire dalla consegna dell’opera, sia possibile eseguire insicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tenendo presenteinoltre che l’art.16 comma 5 della “Merloni ter” prescrive la necessità di redazione, in fasedi progettazione esecutiva, di un piano di manutenzione dell’opera.Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cuiall’articolo 31, lettera a), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici.Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finituredegli edifici senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi. Sono altresì

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di manutenzione ordinaria la sostituzione e l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti,purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero larealizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per ospitare gliimpianti stessi. (si veda allegato D).

4.2.1. - Gli adempimenti del committente e dei coordinatori in riferimento alfascicolo

Il fascicolo, come prevede la norma, deve essere predisposto dal coordinatore per laprogettazione che lo consegnerà, unitamente al piano di sicurezza e coordinamento, alcommittente.I due documenti verranno, successivamente trasmessi dal committente al coordinatore perl’esecuzione dei lavori. Ad avvenuta trasmissione il coordinatore per l’esecuzione potràoperare eseguendo ed adeguando il piano di sicurezza alla realizzazione dell’operacompletando il fascicolo.

Ad ultimazione dei lavori il coordinatore dovrà consegnare al committente il fascicoloche verrà conservato dal committente e che dovrà seguire la proprietà. Ovvero in caso dicessione o vendita il fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo acquirente.

Negli anni successivi, qualora il nuovo committente intenda effettuare opere diristrutturazioni o modifiche o rifacimenti, il fascicolo già compilato dovrà essereconsegnato al nuovo coordinatore per la progettazione che dovrà prenderlo inconsiderazione per le opere inerenti la sicurezza.Le due fasi di intervento sono dunque riconducibili alle seguenti procedure:a) consegna del fascicolo da parte del committente al coordinatore per l’esecuzioneb) restituzione, ovvero consegna, del fascicolo, completato, da parte del coordinatore per

l’esecuzione al committente.

4.3. - Le sanzioni per il coordinatore per la progettazione

Articolo obbligo sanzioneArt. 4, comma 1 “1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di

presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12

comma 1 ;b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della

prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegatoII al documento U.E. 26/05/93.Il fascicolo non è predisposto nel casodi lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) dellalegge 5 agosto 1978, n. 457 ”.

Arresto da 3 a 6mesi o ammendada € 1549,00 a €4131,00

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5. - IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, diseguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricatodal committente o dal responsabile dei lavori, (nei lavori per conto della pubblicaamministrazione il responsabile dei lavori è configurato nel responsabile unico delprocedimento) dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 494/96.

In considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dal coordinatore per l’esecuzionedei lavori è importante che il committente operi una scelta ponderata e qualificata. Infatti ilcoordinatore, in forza dell'’art. 5 comma 1 lettere a), b), e), f) ha l’obbligo di controllare ilrispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; di proporreal committente, informando inoltre il responsabile unico del procedimento, la sospensionedei lavori o addirittura di sospendere direttamente le singole lavorazioni in caso dipericolo grave ed imminente.

Il coordinatore per l’esecuzione non può coincidere con il datore di lavoro dell’impresaesecutrice.

Si segnala in particolare l'opportunità di evitare la scelta del coordinatore tra i dipendentidell’impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori, in conseguenza del fatto che tali soggettisarebbero caricati dell'obbligo di controllare, per conto del committente, la propriaimpresa.

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 all’art. 127 prevede che “le funzioni di coordinatore perl’esecuzione sono svolte dal direttore lavori”.Nell’eventualità che il direttore dei lavori (DL)sia sprovvisto dei requisiti previsti dallanormativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno undirettore operativo (DO), avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.Ne consegue che la funzione di CSE può essere assunta, secondo i casi, dal DL o daldirettore operativo; per i compiti e le funzioni del DO si veda seguente paragrafo.

5.1 - Direttori Lavori e Direttori Operativi

Il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 conosciuto come “regolamento di attuazione della leggequadro in materia di lavori pubblici” all’art. 123 (ufficio della direzione lavori) stabilisceche in relazione al tipo di intervento il DL può essere assistito da uno o più assistenti confunzioni di Direttore Operativo o di ispettore di cantiere.Le funzioni dei direttori operativi sono previste all’art. 125 del DPR, in particolare alla lett.h) si specifica che è compito del DO “controllare, quando svolge anche le funzioni dicoordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte deldirettore di cantiere” (il direttore di cantiere è il rappresentante dell’appaltatore).Come già espresso, dalla lettura del comma 1 dell’art. 127 del DPR emerge che ilcoordinatore per l’esecuzione è individuato nella figura del direttore dei lavori, mentrel’art. 125 comma 2 lett. h) precisa che il direttore operativo può in alcuni casi assumerel’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

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Il caso in cui il direttore lavori può non assumere la funzione di CSE è dato dall’assenzadei requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/96 (mancanza dell’attestato di formazione e/oesperienza specifica nel settore).

La norma non prevede altri casi in cui il DL, per problemi tecnici e/o giustificati motivi,possa esimersi dall’incarico di CSE, tuttavia tale possibilità non viene esplicitamenteesclusa.

Conseguentemente in alcuni casi si può procedere alla nomina di un direttore operativo confunzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 125 DPR 554/99).Il DO può essere un tecnico interno della stazione appaltante o in caso di assenza e/o dimancanza di professionalità specifica un tecnico esterno, in entrambi i casi il DO deveessere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 10 del D.Lgs. 494/96).Va precisato che in caso di nomina di un tecnico esterno con funzioni di CSE questo deveassumere la funzione di direttore operativo e all’interno di tale funzione assume il compitodi coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 125 DPR 554/99 lettera h).

Le funzioni del DO in qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:a) l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle

disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;b) la verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza predisposto

dall’appaltatore;c) l’adeguare il piano di sicurezza e il fascicolo tecnico dalla normativa stessa in

relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;d) l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciprocainformazione;

e) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme inmateria di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delleimprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

f) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino allacomunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle impreseinteressate;

g) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31, comma 1 bis della legge109/94.

5.2 - Compiti e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede adassicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizionicontenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezzanonché ad adeguare il fascicolo di cui all'articolo 4 D.Lgs. 494/96 in relazioneall'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

Compiti specifici del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da partedelle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti

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contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la correttaapplicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come pianocomplementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12,assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza ecoordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazioneall’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le propostedelle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare chele imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione edil coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine direalizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramentodella sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alleimprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione deilavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o larisoluzione del contratto.Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimentoin merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore perl’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unitàsanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singolelavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle impreseinteressate.

Nei casi di cui dopo l’affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l’esecuzione dei lavori odi parte di essi sia affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l’esecuzione, oltre asvolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 494/96, redige il piano di sicurezza edi coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

Il coordinatore per l’esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiereattraverso le seguenti azioni:

1. compilazione del modello di verifica periodica sull’applicazione del piano di sicurezzae di coordinamento del piano operativo di sicurezza e conseguenti prescrizioni ;

2. coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un

sintetico ma dettagliato programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezzae di coordinamento) ed eventuale richiesta di adeguamento del piano operativo neiconfronti dell’appaltatore;

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3. accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalleditte;

4. proposta al committente della sospensione dei lavori, dell’allontanamento delle

imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o della risoluzione del contratto; 5. sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente; 6. organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in

cantiere e con i lavoratori autonomi allo scopo di:

? concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali interferenze eprevedere opportune misure di prevenzione e protezione;

? assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei

lavoratori (RLS), prima di accettare formalmente il piano di sicurezza ecoordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo stesso (art 14 D.Lgs.494/96);

? verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine direalizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato almiglioramento della sicurezza in cantiere;

? assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al

programma dei lavori. Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possonogiustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

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5.3 - Le sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione

L’art. 21, comma 2 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede neiconfronti del coordinatore per l’esecuzione sanzioni come riportato nella seguente tabellain:

articolo obbligo sanzioneArt. 5,comma 1,lett. a), b),c) ed e)

“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavoriprovvede a:

a) Verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione daparte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loropertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 e lacorretta applicazione delle relative procedure di lavoro ;

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come pianocomplementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12,assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezzae dicoordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazioneall'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le propostedelle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificareche le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi disicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, lacooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione.

(…)e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alleimprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 12 e proporre la sospensione deilavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o larisoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori nonadotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idoneamotivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazionedell’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e allaDirezione provinciale del lavoro”.

Arresto da 3 a6 mesi oammenda da€1549,00 a €4131,00

Art. 5,comma 1,lett. f)

“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavoriprovvede a:f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, lesingole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle impreseinteressate”.

Arresto da 3 a6 mesi oammenda da€1549,00 a €4131,00

Art. 5,comma 1 -bis

“1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltrea svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento epredispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b)”.

Arresto da 3 a6 mesi oammenda da€1549,00 a €4131,00

Art. 5,comma 1,lett. d)

“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavoriprovvede a:d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine direalizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato almiglioramento della sicurezza in cantiere”.

Arresto da 2 a4 mesi oammenda da€516,00 a €2582,00

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5.4 - Consultazione e partecipazione

L'obbligo della consultazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro (della dittaappaltatrice che eseguirà i lavori) si impone dopo l'assegnazione dei lavori stessi e laconseguente accettazione dell'appalto.

5.4.1 - Obblighi di trasmissione

Prima dell’offerta il datore di lavoro della impresa esecutrice riceve il piano di sicurezza ecoordinamento (PSC) da parte del committente – predispone quindi, come di seguitoindicato, il piano operativo di sicurezza (POS) - (art. 31, Legge 109/94 e art. 9,D.Lgs.494/96):- Negli appalti pubblici il POS va predisposto e consegnato al committente entro 30 giornidall’aggiudicazione e comunque prima della consegna del lavori.- Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice, comprese quelle cheintervengono nei successivi sub-appalti, trasmette il proprio POS al coordinatore perl’esecuzione dei lavori (comma 3, art. 13, D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs.528/99)

5.4.2 – Consultazione

Il datore di lavoro, prima di accettare il PSC, comprese le eventuali modifiche significativead esso apportate, consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito aicontenuti dello stesso piano, fornendo eventuali chiarimenti. Il datore di lavoro mette adisposizione dei rappresentanti dei lavoratori almeno dieci giorni prima dell’inizio deilavori copia del PSC e del POS (comma 4, art. 12, D.Lgs. 494/96).In assenza di RLS aziendali il RLST ha il diritto di consultare PSC e POS; anche in questocaso il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione quanto richiesto entro 10 gg.dall’inizio dei lavori.

5.4.3 - RLS e RLST

I singoli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nello spirito delle attribuzionidi quanto previsto all'art.19 del D.Lgs.626/94, ed ai sensi degli artt. 12 e 14, D.Lgs.494/96, vengono consultati ed informati sui contenuti dei piani di sicurezza ecoordinamento e dei piani operativi di sicurezza, nonché sulle specifiche misure diprotezione e prevenzione da adottare durante l'esecuzione dei lavori. I testi dei Pianiverranno messi a disposizione degli RLS o RLST, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori.Le osservazioni in merito andranno sottoposte al datore di lavoro che proporrà alcoordinatore per l’esecuzione eventuali integrazioni al piano di sicurezza e dicoordinamento come previsto al comma 5 dell'art.12.A tal fine il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria edile ha regolatodue fattispecie di circostanze, collegate ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaprevisti dall’art.18 del D. Lgs. n. 626/94, che possono verificarsi nei cantieri edili.

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La prima si riferisce alla contemporanea presenza di più imprese nel cantiere, circostanzamolto diffusa.In tal caso, ancorché ogni impresa abbia, al proprio interno, un Rappresentante deilavoratori della sicurezza (RLS), gli adempimenti posti in capo a costoro dal D.Lgs. 494/96giusto gli articoli 5 e 14, sono assolti dal RLS dell’Impresa mandataria, in nome e perconto dei colleghi.Pertanto il coordinatore per l’esecuzione, chiamato a verificare l’attuazione di quantoprevisto dai citati articoli 5 e 14, dovrà far riferimento al soggetto indicato.La seconda fattispecie riguarda il caso nel quale, nonostante la plurima presenza di impresenel cantiere, tutte siano prive di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza oppure ne siapriva l’impresa mandataria.Nella descritta circostanza il vigente contratto citato, prevede per gli adempimenti sopraricordati, l’intervento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dicomparto produttivo (RLST).In Lombardia, l’attività di questo soggetto è stata regolata da accordi tra le parti sociali delsettore, a livello provinciale, in relazione con le linee di indirizzo definite in sederegionale.Al verificarsi della carenza sopra ricordata, il coordinatore per l’esecuzione dovràrivolgersi all’indicato soggetto, che ha tutte le facoltà proprie del RLS aziendale.Occorre portare attenzione alla circostanza che i RLS debbono aver frequentato corsi diformazione in materia di prevenzione e sicurezza, della durata prevista dalla contrattazionenazionale e dagli Accordi Locali, organizzati, di concerto, tra gli Enti Scuola e i ComitatiParitetici Territoriali istituiti dalle Parti Sociali del settore e presenti in tutte le provincelombarde.Preme evidenziare che anche negli altri tre contratti collettivi nazionali di lavoro regolantiin Italia l’attività edile, stipulati da Artigiani, Aniem-Confapi (piccola e media industria) eCooperative di produzione e lavoro, sono presenti norme analoghe a quelle contenute nelCCNL dell’industria edile, che assumono, quindi, valenza per ogni tipologia di impresa,indipendentemente dalla sua natura giuridica.Peraltro, la disciplina sulle modalità di elezione e designazione e sull’attività deirappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia aziendali che territoriali di compartoproduttivo, è delegata dal D.Lgs. n. 626/94 alla contrattazione collettiva interconfederale odi categoria ed assume, pertanto, valenza "erga omnes".L’elezione o designazione del RLS è espressione di un “diritto-dovere” dei lavoratori. Lafigura del RLS è portatrice delle istanze di sicurezza dei suoi rappresentati (i lavoratori),mentre il datore di lavoro è, anche attraverso la figura del RSPP, portatore delle istanze digestione dell’impresa, anche dal punto di vista del dovere di sicurezza.In un’ottica di contemperamento delle diverse istanze, ma anche di convergenza degliinteressi comuni, quali quelli alla sicurezza e salute, è opportuno che i diversi ruoli non sisovrappongano.Detta contrattazione individua nell'Opp (Organismo Paritetico Provinciale) il soggetto chedetiene ed aggiorna l'elenco nominativo dei RLS eletti. I compiti dell'Opp in Lombardiasono stati affidati ai Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene el'ambiente di lavoro.

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5.4.4 – Coinvolgimento di RLS/RLST durante le ispezione nei luoghi di lavoro delleautorità competenti

In coerenza con le direttive emanate dai Ministeri del Lavoro e della Sanità, insieme allaConferenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione della "Carta 2000" del dicembre1999, occorre far sì che l'intervento pubblico in materia di sicurezza sul lavoro assuma unmaggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali. Ne deriva la necessità delcoinvolgimento, sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, degli RLS o RLST.Tali rappresentanti devono essere resi partecipi anche delle irregolarità riscontrate, tramiteconsegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspettistrettamente penali e di ciò che riguarda di aspetti coperti da segreto industriale.

6. - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

6.1 - Datore di lavoro dell’impresa esecutrice

Il D.Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede l’osservanza delle misure generalidi tutela e una serie di obblighi nei confronti dei datori di lavoro e, nell’ambito dellerispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e preposti che dirigono e sovrintendonole attività delle imprese stesse. Essi sono:

Misure generali di tutela:I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano lemisure generali di tutela di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 626/94, e curano, ciascuno per laparte di competenza, in particolare:a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso atali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degliimpianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezzae la salute dei lavoratori (come previsto dal D.Lgs. 359/99);e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva daattribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità delcantiere.

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Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unicaimpresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:? adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV;? curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;? curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano

correttamente;? redigono il piano operativo di sicurezza da intendere come piano complementare e di

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano disicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cuiall’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 626 del1994.

Le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa;

Obblighi dei datori di lavoroarticolo obbligo sanzione

Art. 14,comma 1,primoperiodo

“1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro diciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisceeventuali chiarimenti sul contenuto del piano”.

Arresto sino da 2 a 4mesi o ammenda da€1032,00 a €2582,00

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigentiarticolo obbligo sanzione

Art. 9,comma 1,lettera a)

“1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiereoperi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV”.

Arresto da 3 a 6 mesi oammenda da €1549,00a €4131,00

Art. 12,comma 3

“3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti adattuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo disicurezza”.

Arresto da 3 a 6 mesi oammenda da €1549,00a €4131,00

Art. 12,comma 4

“4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione deirappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e delpiano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori”.

Sanzioneamministrativapecuniaria da €516,00a €3098,00

Art. 13,comma 2

“2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui alcomma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi”.

Sanzioneamministrativapecuniaria da €516,00a €3098,00

Art. 13,comma 3

“3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette ilproprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.”.

Sanzioneamministrativapecuniaria da €516,00a €3098,00

Obblighi dei prepostiarticolo obbligo sanzione

Art. 9,comma 1,lettera a)

“1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiereoperi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV”.

Arresto sino a 2 mesi oammenda da €258,00a €1032,00

Art. 12,comma 3

“3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti adattuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo disicurezza”.

Arresto sino a 2 mesi oammenda da €258,00 a€1032,00

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6.2 - Lavoratori autonomi

La norma sui lavoratori autonomi (art. 7 D.Lgs. 494/96) rappresenta una vera novità intema di sicurezza nei cantieri edili in quanto la legislazione precedente prevedeva sanzioniunicamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori subordinati.La presenza sempre più ampia dei lavoratori autonomi nei cantieri e i relativi problemi dimancato coordinamento a causa della indipendenza degli stessi dall’impresa committente,ha causato e continua a causare diversi problemi organizzativi e gestionali difficilmenterisolvibili .Il disposto legislativo costituisce uno strumento per coinvolgere in senso costruttivo ilavoratori autonomi che operano nei cantieri, tenendo presente che il coordinatore perl’esecuzione dei lavori può, in caso di pericolo grave e imminente , sospendere le singolelavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalleimprese interessate.

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri :a) utilizzano le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni del titolo III del Decreto

legislativo 19 settembre 1994 n. 626, curando la manutenzione periodica delle stesse eassicurandone la conformità alle norme vigenti;

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizione deltitolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, tenendo contodell'ergonomia lavorativa ed adattandoli secondo le necessità;

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Le sanzioni per i lavoratori autonomi

L’art. 23 del D. Lgs. 494/96, modificato dal D.Lgs. 528/99, prevede nei confronti dilavoratori autonomi sanzioni come indicato nella successiva tabella:

articolo obbligo sanzioneArt. 7, comma 1

1. “1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III

del decreto legislativo n. 626/1994:b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto

previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994:c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

ai fini della sicurezza.”

Arresto sinoa 1 mese oammenda da€154,00 a€516,00

Art. 12, comma 3

“3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti adattuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza ”.

Arresto sinoa 1 mese oammenda da€154,00 a€516,00

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7. – COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA SOGGETTI

7.1 - Gli appalti nell’art. 7 del Decreto Legislativo 626/94

Particolare attenzione il Datore di lavoro - tramite i Dirigenti, Responsabili e Preposti- deve porre in ordine al sistema dell’affidamento dei lavori e degli appalti. In taledirezione l’art. 7 del D. Lgs. 626/94 è rigoroso sia nelle richieste degli adempimenti sianella previsione si sanzioni penali e amministrative che coinvolgono in maniera diretta ilDatore di lavoro.

Il Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati regionali alla Sanità,unitamente agli Enti nazionali di prevenzione, ha elaborato una specifica serie di lineeguida in ordine all’applicazione del D. Lgs. 626/94, di cui una apposita dedicata ai contrattid’appalto e d’opera.

L'articolo citato, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell’ambiente di lavoroad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi introduce obblighi, sia a carico dei datori dilavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavoriaggiudicati, che possono essere così riassunti:

? possesso di idonei requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore,(art. 7 comma 1 lett. a);

? fornitura di informazioni alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro committente(art. 7 comma 1 lett. b) - es. SCHEDA 1 paragrafo 7.2;

? cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citatial comma 2);

? promozione della cooperazione e del coordinamento a carico del datore di lavorocommittente (art. 7 comma 3).

In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamentodella prevenzione", oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo inquanto la prevenzione degli infortuni legati all'affidamento di lavori all'interno dellastruttura aziendale, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da unavalutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse emodelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.

7.2 - Compiti del committente – datore di lavoro

Questo obbligo del committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55e relativo ai soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel D.Lgs. 626/94 a tutte le tipologiedi appaltatori.

Le informazioni che il datore di lavoro committente deve fornire all'appaltatoredevono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischirelativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività inmodo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

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? ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti,prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree adaccesso controllato, etc.);

? alla presenza o assenza dei lavoratori del datore di lavoro committente durantel'esecuzione dei lavori;

? all'utilizzo di attrezzature e servizi del datore di lavoro committente per l'esecuzionedei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);

? alla eventuale collaborazione dei lavoratori del datore di lavoro committenteall'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto(es.: per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione el'organizzazione dei luoghi di lavoro (es.: eventuale accesso non previsto ad areecontrollate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo chel'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi, e/o il piano operativo disicurezza.

Si tratta, nella sostanza, della messa a disposizione della ditta appaltatrice deldocumento di valutazione dei rischi, previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 626/94, che deve esseregià stato elaborato dal committente per i luoghi di lavoro.

A tale proposito può essere redatta una scheda sull’esempio del seguente modello (Scheda 1):

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SCHEDA 1

Esempio di elenco delle informazioni che il datore di lavoro committente deve fornire alla ditta appaltatrice in merito ai rischispecifici presenti nell'ambiente di lavoro_____________________________________________________________________________________________________________

Amministrazione/Ente………………………………………….................................................................……..

Sede legale …………………………………………...............................................................................................

Luogo di lavoro/sito .....................................……………………………………………………………………..

Contratto di appalto per ..........................................…………………………………………………….................

Responsabile della sicurezza …………………………………………...................................................................

Rappresentante dei lavoratori .................................………...…………………………………………..................

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione

…………………………………………..................................................................................................................

? Informazioni generali

a) Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria)b) Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori;c) Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro.d) Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi;e) Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici;f) Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso;g) Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne.h) Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo;i) Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori;j) Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori;k) Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice

? Informazioni specifiche

a) Rischio elettrico a 1) Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri); a 2) Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti;b) Rischio di esplosione o incendio; (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo)c) Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza;d) Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi;e) Zone per le quali devono essere adottate sistemi e misure di protezione particolari;f) Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari;g) Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza;h) Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto;i) Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici;j) Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici;k) Per l'esecuzione dei lavori edili:

? Tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori;? Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota;? Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota; (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con

funi di trattenuta già installati dal committente);? Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

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7.3 - Idoneità tecnico-professionali dell’impresa e dell'appaltatore

Come già ampiamente descritto al paragrafo 2.1 (compiti e responsabilità delcommittente), l'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96, così modificato dal D.Lgs. 528/99,richiede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti cheintervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificataconcezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, già introdotta proprio dall'art. 7 D.Lgs.626/94 (datore di lavoro committente) ed intesa non più come sola applicazione di normebensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione dellaprevenzione in azienda fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.

In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento delpossesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica dipossesso di iscrizione alla Camera di commercio), ma implica anche il possesso e la messaa disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantirela tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'operarichiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacitàdell'appaltatore di realizzare l'opera affidatagli nel rispetto delle migliori condizioni diprevenzione e protezione.

Pertanto la capacità di pre-valutare i rischi e di individuare le misure di protezione inrelazione all'opera da eseguire è da considerarsi come requisito tecnico-professionale chela ditta esecutrice deve possedere. Questa valutazione deve avere per oggetto il censimentodei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative,l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per larealizzazione dell'opera. Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredatidella dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es.libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delleattrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per larealizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che ilcommittente deve eventualmente attuare.

Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali era giàtrattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti e nella recente“Merloni ter” sono state introdotte significative modifiche, a cominciare dal titolodell’articolo avente per oggetto “Qualificazione” ovviamente ricondotto alle imprese.

L’Ente appaltante, fermo restando il contenuto dei bandi di gare come definiti nelDPCM 10 gennaio 1991 n.55, può accertare i profili professionali delle maestranzeimpiegate, il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza e i requisititecnico-professionali nelle fasi di qualificazione delle gare d'appalto mediante, peresempio, i modelli di cui agli allegati a) e b) del presente documento (come da art. 3,comma 8 del D.Lgs. 494/96).

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In caso di subappalto l’appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale deisubappaltatori secondo le norme previste dall’art. 34 della legge quadro n. 415 del 18novembre 1998 sugli appalti pubblici.

7.3.1 - Legge 327 del 07/11/2000 (legge Salvi)

In merito alla idoneità tecnico–organizzativa ed economica dell’appaltatore va presa inesame anche la legge n. 327/2000 (legge Salvi) costituita da un solo articolo, essa,modifica e integra l’elenco dei requisiti previsti dall’art. 8 della legge 109/94 s.m.i. (LeggeMerloni ter) e dal regolamento di pre-qualificazione delle imprese, il DPR n. 34/2000.Il rispetto delle norme di sicurezza e l’adeguatezza del valore economico in relazione alcosto del lavoro entrano a far parte dei requisiti che le imprese devono dimostrare in fase diqualificazione delle gare per lavori pubblici.L’obiettivo del disposto legislativo è di arginare il fenomeno, attraverso il quale alcuneimprese predispongono offerte con ribassi d’asta che incidono negativamente sullasicurezza dei lavoratori occupati e sui contributi previdenziali ed assicurativi.

La norma ha lo scopo di garantire la libera concorrenza, nel rispetto dei principi sociali edella sicurezza sul lavoro.

Dalla lettura della stessa, si riscontrano almeno due principali nuovi obblighi, essi sono:1) Valutazione da parte degli enti appaltanti (relativamente alle opere pubbliche, gli

appalti di servizi e forniture) che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispettoal costo del lavoro;

2) Verifica dell’avvenuto adempimento, da parte dell’azienda aggiudicataria dell’appaltoe/o servizio, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Con l’emanazione della legge 327/2000, l’obiettivo posto dal legislatore in merito allasicurezza, riguarda “la verifica sull’avvenuto adempimento, da parte dell’azienda, degliobblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.La normativa vigente in materia è complessa, tutto ruota comunque sugli adempimentiprevisti dal D. Lgs. 626/94 s.m.i., perno centrale del sistema della sicurezza sui luoghi dilavoro.

Gli adempimenti principali sono:a) Avvenuta valutazione dei rischi e relativa predisposizione del documento di

prevenzione e protezione, ex art. 4 comma 1 e 2 D. Lgs. 626/94 s.m.i..b) Avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP), ex art. 4 D. comma 4 lett. a) Lgs. 626/94 s.m.i..c) Avvenuta nomina, nei casi previsti, del Medico Competente, ex art. 4 comma 4 lett.

c) D. Lgs. 626/94 s.m.i..d) Avvenuta consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

(RLS/RLST).e) Designazione degli addetti al servizio antincendio, primo soccorso ed emergenze,

ex art. 4 comma 5 lett. a) D. Lgs. 626/94 s.m.i..f) Avvenuta informazione dei lavoratori sui rischi presenti nelle attività lavorative, ex

art. 21 D. Lgs. 626/94 s.m.i..

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g) Avvenuta formazione dei lavoratori, nei casi di nuove assunzioni, cambiamento dimansioni, introduzione di nuove tecnologie, ex art. 22 D. Lgs. 626/94 s.m.i..

h) Informazione dei fornitori (e subappaltatori) esterni, sui rischi presenti negliambienti di lavoro, e verifica della loro idoneità tecnico-professionale, ex art. 7 D.Lgs. 626/94 s.m.i..

La legislazione vigente prevede poi altri adempimenti, ad esempio; la valutazione deirischi per esposizione al rumore (art. 40 D. Lgs. 277/91) o la predisposizione dellavalutazione del rischio di incendio e del relativo piano di evacuazione (DM 10 Marzo1998).

7.4 – Cooperazione tra datori di lavoro committenti e appaltatori

La cooperazione tra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro inuno stesso ambiente è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturalesocializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'usopromiscuo di attrezzature.

L'art. 7 del D.Lgs. 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione,prescrive che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate allasola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltreai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto diinformarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista dellasicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appaltiscorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comunedelle attrezzature.

Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuatoattraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, il coordinamentodeve essere opportunamente documentato attraverso i verbali di riunione.

7.4.1 – Obblighi del committente datore di lavoro

In base all'art. 7 del D.Lgs. 626/94 la consistenza degli obblighi del committente neiconfronti dell'appaltatore viene ad assumere una portata più ampia rispetto alle normeprecedenti definite all'art. 5 del DPR 547/55. Ora il committente non può più limitarsi ad"informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurando poi nelseguito la concreta gestione della sicurezza. In base al comma 3, deve promuovere lacooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Emerge la chiara volontà del legislatore di determinare una maggioreresponsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti disicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presuntapossibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischioper assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle imprese contemporaneamentepresenti. Il nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una “ingerenza”quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e dicoordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18dove, pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità anchediverse dalla sicurezza ma comunque positive anche per quest'ultima, il committente eraposto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere unavera e propria attività di controllo sugli obblighi (contribuzione, previdenza, assicurazione,sicurezza, legalità) di quest'ultimi.

Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese,per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre.L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilitàdell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportuneregole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sial'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concretaattuazione delle misure di sicurezza.

8. - GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

La “Merloni ter” con il nuovo art. 31 non modifica gli adempimenti posti in capo alcommittente dall'art. 3 D. Lgs. 494/96 successivamente modificato dal D.Lgs. 528/99,ampliando invece il ruolo dell’impresa nel processo della sicurezza. A tal propositoprevede che l'appaltatore trasmetta, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunqueprima della consegna dei lavori alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblicieconomici ed agli enti ed amministrazioni locali la seguente documentazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quandoquest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sia peradeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispettodelle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorieventualmente disattese nel piano stesso.

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quandoquest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. IlD.Lgs. 528/99 prevede anche la predisposizione del piano operativo di sicurezza; alfine di omogeneizzare la documentazione è opportuno in questi casi predisporre ununico piano di sicurezza che sia "sostitutivo" ex art. 31 lett. b comma 1-bis e"operativo" ex artt. 3 e 9 D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome erelative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, daconsiderare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e dicoordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il

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piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 31 Legge 109/94 risponde sostanzialmenteal piano, anch'esso operativo, previsto dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. 494/96, econseguentemente si formula un unico strumento (POS: piano operativo di sicurezza)

La legge quadro, come modificata dalla L.415/98, al fine di evitare omissioni o errateinterpretazioni, prevede sempre e comunque l'obbligo della redazione del piano disicurezza nei cantieri che forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione.

8.1 - Il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza nei cantieri dovenon è previsto il piano di sicurezza e di coordinamento

Con l’introduzione del piano di sicurezza sostitutivo (P.S.S.) e del piano operativodi sicurezza (POS) si fa chiarezza, in modo definitivo, sul fatto che in qualsiasi tipologia dicantiere deve esserci un preciso ed esclusivo piano di sicurezza. L’art. 31, comma 1, letterab) gli artt. 2 e 9 D.Lgs. 494/96 pone questo obbligo a carico dell’appaltatore.

La redazione dei piani P.S.S. e P.O.S. di fatto completa ed armonizza la legislazioneesistente, cioè stabilisce modalità precise e vincolanti all’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94 da parte dell’appaltatore.

Ferme restando le procedure e le responsabilità dell’art. 7 succitato, il P.S.S. ed ilP.O.S. non possono coincidere con il Documento di Valutazione aziendale di cui all’art. 4del D. Lgs. 626/94, ma costituiscono appositi piani di sicurezza relativi ai lavori oggettodell’appalto o della concessione; la redazione del P.O.S. costituisce, limitatamente alsingolo cantiere interessato, adempimento in merito alla Valutazione dei Rischi.

Il legislatore ha demandato ad apposito regolamento (citato al par. 4.1.1), i contenuti ele modalità di redazione del P.S.S. e del P.O.S. Ciò, peraltro, non significa che in assenzadel regolamento il P.S.S. ed il P.O.S. non debba essere approntato.

In linea di principio, trattandosi di piani sostitutivi complementari e di dettaglio delpiano di sicurezza e coordinamento, l’impresa che lo redige deve essere tenutaall’osservanza dell’art. 12 del D. Lgs. 494/96.

Il P.S.S. ed il P.O.S dovranno utilizzare il criterio dell’azienda per ottemperare aiprincipi della sicurezza senza lacune e mancanze in quanto detto piano deve corrisponderealle effettive realtà aziendali.

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8.2 - Il piano operativo di sicurezza (POS)

Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all'art.31 comma 1 bis lett c) L.109/94 s.m.i. e artt. 3 e 9 D.Lgs. 494/96 modificato dal D.Lgs. 528/99 rappresenta, senzadubbio, una delle novità più qualificanti della legislazione sulla sicurezza nei cantieritemporanei e mobili pubblici e privati. I piani operativi contribuiscono ad aumentarel’impegno e la responsabilizzazione delle imprese in ordine alla sicurezza. Il P.O.S.riguarda essenzialmente l’impresa stessa sia in relazione alle proprie scelte autonome ealle specifiche responsabilità nell’organizzazione del cantiere che nell’esecuzione deilavori.

La definizione corretta di POS può essere così riassunta:piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter), del decretolegislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.i., e all’articolo 31, comma 1-bis), lettera c), dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109 s.m.i., per quanto attiene alle scelte autonome e relativeresponsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da partedell’appaltatore, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano disicurezza e di coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decretolegislativo 14 agosto 1996, n. 494 s.m.

Il piano operativo di sicurezza non deve essere confuso con il documento aziendale divalutazione dei rischi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 626/94; mentre quest’ultimo rappresentaun documento più complesso del POS in quanto si articola sull’organizzazione generaledell’impresa (gestione del magazzino, delle macchine, delle attrezzature, sulla politicadella sicurezza, sul piano di miglioramento, ecc.) il POS si limita alla sicurezza del singolocantiere.L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano disicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la redazione del piano operativo disicurezza, ex art. 3 e 9 D. Lgs. 494/96 costituiscono, limitatamente al singolo cantiereinteressato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, eall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Deve essere redatto dall’impresa appaltatrice, ed dalle eventuali altre impresesubappaltatrici, in relazione alle specifiche attività lavorative del cantiere. In fase diesecuzione si dovranno avere tanti P.O.S. quante sono le imprese coinvolte nei lavori.

Il regolamento (di futura pubblicazione) di cui al comma 1 dell'art.31 Legge 109/94 s.m.i.,definirà i contenuti minimi dei piani operativi, poiché la redazione dei POS avviene dinorma in due situazioni distinte:

ipotesi A= piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice per opere non soggettealla designazione delle figure dei coordinatori della sicurezza (parziale applicazione delD.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99);

ipotesi B= piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice per opere soggette alladesignazione delle figure dei coordinatori della sicurezza (integrale applicazione delD.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs. 528/99).

Si suggeriscono contenuti differenti per le due diverse ipotesi.

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I contenuti nell'Allegato E) - piano operativo di sicurezza, riportano le due differentiipotesi trattate:

IPOTESI A:piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice per opere non soggette alladesignazione delle figure dei coordinatori della sicurezza, quindi in assenza di PSC

IPOTESI B:piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice per opere soggette alla designazione dellefigure dei coordinatori della sicurezza, quindi in presenza di PSC

Altri piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente

1. Programma di demolizione:Previsto dall’art. 72 DPR 164/56 2° comma: è l’articolo che dà origine ai piani di sicurezza, illegislatore già nel 1956 aveva previsto che le estese demolizioni dovevano essere accuratamenteorganizzate mediante attività programmate, il programma doveva essere un documento scritto,custodito in cantiere a disposizione degli enti competenti e sottoscritto dall’imprenditore e daldirettore dei lavori.

2. Piano di sicurezza fisica dei lavoratori:Previsto dal comma 8 art. 18 Legge 55/90: prevede che le stazioni committenti stabiliscano acarico delle imprese esecutrici l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano dellemisure per la sicurezza fisica dei lavoratori.Il disposto legislativo era stato condizionato dai fatti avvenuti durante i lavori per i mondiali ’90che avevano visto non pochi problemi in merito alla sicurezza, con questa disposizione si pone ilproblema della corretta e preventiva programmazione delle misure di sicurezza.

3. Piano di lavoro per la Rimozione dell’Amianto:Previsto dall’art. 12 della legge 27/03/92 n. 257 sue modifiche e integrazioni e dall’art. 34 delD.Lgs. 277/91: è il piano di sicurezza o piano di lavoro mediante il quale si procede alla rimozionee/o alla bonifica dei manufatti con presenza di amianto, manufatti questi presenti nelle abitazioni,nelle industrie, PPAA e/o nel territorio.

4. P.S.S. (piano di sicurezza sostitutivo):Previsto dall’art. 31 della Legge 109/94, sue modifiche ed integrazioni: viene predisposto entrotrenta giorni dall’aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessidall’impresa aggiudicataria dei lavori. È previsto nei casi in cui non sia previsto il piano disicurezza e coordinamento (PSC) di cui al D. Lgs. 494/96. Il piano contiene l’individuazione,l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e leattrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzionedegli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza sostitutivo, oltre asostituire il PSC, sostituisce implicitamente il piano di sicurezza previsto precedentemente dall’art.18 della Legge 55/90, va precisato che il legislatore non ha espresso esplicitamente l’abrogazionedi quanto previsto dalla Legge 55/90.

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Quadro degli adempimenti dei piani di sicurezza

APPALTATORE O CONCESSIONARIO

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appaltoe comunque prima della consegna dei lavori

? ?

Redige e consegna ai soggetti di cui all’art. 2 comma 2 Legge 109/94Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomoEnti pubblici, compresi quelli economiciEnti e Amministrazioni Locali, associazioni e consorziTutti gli organismi di diritto pubblico

ANei casi in cui è prevista la redazione delpiano di sicurezza e di coordinamento dicui al D. Lgs. 494/96

? Eventuali proposte integrative delpiano

N.B. Si tratta, nella sostanza, della medesima norma già previstadall’art. 12, comma 5, del D. Lgs. 494/96 in base al quale l’impresache si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore proposta diintegrazione al piano di sicurezza in quanto ritiene di poter garantirela sicurezza del cantiere, anche in base alla personale esperienza,senza modificazione dei prezzi pattuiti

BNei casi in cui non è prevista laredazione del piano di sicurezza e dicoordinamento di cui al D. Lgs. 494/96

Redazione del P.S..S. art. 31 Legge109/94(piano di sicurezza sostitutivo)Redazione del piano operativo disicurezzaArtt. 3 e 9 D.Lgs. 494/96

N.B. Il P.S.S e il POS dal punto di vista sostanziale sostituiscono ilpiano di sicurezza di cui all’art. 18, punto 8 della legge 55/90

C

In tutti i casi:piano di sicurezza e coordinamento dicui all’art. 12 del D. Lgs. 494/96piano di sicurezza sostitutivo di cuiall’art. 31, comma 1 lettera b)

Redazione del P.O.Spiano operativo di sicurezza

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GLOSSARIO

Soggetti e concetti che intervengono nell’appalto

Definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nel settore degli appalti edei tipi di contratto che possono essere stipulati:

appaltante o committente :soggetto che richiede un lavoro o una prestazione;

appaltatore :soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o unaprestazione con mezzi propri;

subappaltatore :soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o unaprestazione con mezzi propri;

lavoratore autonomo o prestatore d'opera :soggetto che mette a disposizione del committente e dell'appaltatore, dietro uncompenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la dittaindividuale e ne è anche titolare rappresenta l'unico prestatore d'opera della ditta;

lavoratore subordinato:persona che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sottola direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere unmestiere, un’arte o una professione (art.3 DPR 547/55, art.3 DPR 303/56);

lavoratore dipendente:la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attivitàalle dipendenze e sotto la direzione altrui;

contratto d'appalto:l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzinecessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizioverso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.). Pertanto, fra committente eappaltatore viene stipulato un contratto la cui articolazione vede presenti le seguentidescrizioni:a) l'oggetto dell'opera da compiere,b) le modalità di esecuzione,c) i mezzi d'opera,d) le responsabilità,e) l'organizzazione del sistema produttivo,f) le prerogative e gli obblighi;

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appalto scorporato:è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente,senza la co-presenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizzaquando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione deilavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzionecon elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regoledell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisititecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto aquelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente;

appalto promiscuo :gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici inuno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori delcommittente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguitisenza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operarecontemporaneamente i lavoratori del committente;

subappalto:il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore. L'appaltatore non può darein subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente. Sonoconsiderati subappalti tutti i contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiegodi mano d'opera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmented'importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a100.000 ECU e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al50% dell'importo del contratto da affidare. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicarealla stazione appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, ilnome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornituraaffidati (art. 1656 cod. civ. ed art.18 L.. 19 marzo 1990 n. 55);

contratto d'opera :il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra personafisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordatosenza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

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Riferimenti normativi più ricorrentiin materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Costituzione italiana : art. 32 e art. 41

ordine cronologico

D.P.R. n. 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. n. 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. n. 303/1956 Norme generali per l’igiene del lavoro

D.Lgs. n. 277/1991 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione adagenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro

Legge n. 109/1994 Modificata dalla Legge 415/98, (Lavori Pubblici)

D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche Miglioramento della sicurezza e della salutedei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs. n. 493/1996 Prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo dilavoro

D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche Prescrizioni di sicurezza e di salute da attuarenei cantieri temporanei o mobili

D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delleemergenze nei luoghi di lavoro

D.P.R. n. 554/1999 Regolamento di attuazione L.109/94

D.P.R. n. 34/2000 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gliesecutori di lavori pubblici

D.M. n. 145/2000 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavoripubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, esuccessive modificazioni.

Legge n. 327/2000 Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.