Lezioni di Diritto Penitenziario e...
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Lineamenti di DIRITTO PENITENZIARIO:
I pilastri e la storia del diritto penale
SCUOLA CLASSICA
Il postulato del libero arbitrio e la concezione etico-retributiva
della pena
1. Volontà colpevole
2. Imputabilità
3. Pena retributiva (afflittiva, determinata, proporzionata
e inderogabile)
SCUOLA POSITIVA
Concezione “sintomatologica” del reato
1. La pericolosità sociale e la concezione difensiva della pena
2. Le misure di sicurezza
TERZA SCUOLA
Sistema del doppio binario
1. Responsabilità individuale/pena retributiva
2.Pericolosità sociale/misura di sicurezza
• Il fatto come base imprescindibile di ogni conseguenza penale;
• La personalità dell’autore per la determinazione del tipo e della qualità delle conseguenze penali
Il sistema dualistico del diritto penale
italiano
La pena Mixtum compositum:
Retribuzione (prevenzione generale)
Profilassi sociale (prevenzione speciale)
Un approccio sincretico: la concezione retributiva
permane quale idea centrale del diritto penale della
libertà, ma non tanto come momento giustificativo
della pena quanto semmai quale modello di
garanzia ai fini della determinazione della pena e
come limite insuperabile in sede di
commisurazione giudiziale della stessa.
La risoluzione dell’ONU del 1955
Le Regole Minime del Consiglio
d’Europa del 1973 e le Regole
Penitenziarie Europee del 1987
… l’ottica della partecipazione e
della democraticizzazione del
“dentro Penitenziario”…
Il principio costituzionale di “…tendenziale
rieducazione della pena “e l’ottica
trattamentale della L.354/1975
La Legge di Ordinamento Penitenziario (L.
26.7.1975/354)
… dalla redenzione al recupero sociale…
1)Individualizzazione della pena
2)Il carcere come ‘comunità aperta’ al territorio
3)Le modifiche: L. 1986/663; L. 168/1998;
4)Nuovo Reg. Esec. DPR 230/2000: dal carcere
dell’inerzia al carcere delle attività (il ruolo del lavoro)
5)L. 251/2005 e L. 49/2006 e le successive di riforma
(vedasi oltre)
C.Cost. n°12/1966, n°167/1973 e
n°264/1974
…“Avendo la pena per sua natura
contenuto afflittivo, la finalità del
rieducare è affidata ai modi della sua
esecuzione”…
… “Ravvedimento del
condannato e reinserimento nel
corpo sociale…”
Magistratura di sorveglianza
Tribunale di sorveglianza: 1) circoscrizione territoriale -distretto di corte appello o sez.
staccata-; 2) composizione -due togati e due esperti-
Competenza per materia
M.S.: artt. 678 c.p.p. e 69 e 72 O.P (remissione del debito; ricoveri ex 148 c.p. -
infermità sopravvenuta al condannato-; applicazione trasformazione e revoca delle
misure di sicurezza; esecuzione semidetenzione e libertà controllata; dichiarazione
abitualità o professionalità nel reato o tendenza a delinquere; dopo la riforma L.
277/2002 riduzione di pena in seguito alla concessione della liberazione anticipata
T.S.: concessione revoca o cessazione dell’affidamento in prova, della detenzione
domic., della semilibertà, della liberazione condizionale; in materia di riabilitazione; di
differimento obbligatorio o facoltativo della esecuzione delle pene (artt. 146 e 147 c.p.);
di estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale e dell’affid. In
prova; di sospensione dell’esecuzione della pena a norma degli artt. 90 ss DPR 309/90
Competenza per territorio: c.d. locus custodiae (art. 677 c.p.p.), appartiene al magistrato
o trib. che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o pena
Il trattamento penitenziario … “deve
essere conforme ad umanità, deve
assicurare il rispetto della persona umana
… ed è attuato secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle
specifiche condizioni dei soggetti (art.1
O.P)
Il trattamento rieducativo è finalizzato alla
risocializzazione del condannato
I presupposti del trattamento rieducativo
Previa indagine su: condizioni, struttura psico-fisica,
motivi personali e sociali che hanno condotto alla
violazione della norma penale (OSSERVAZIONE)
Osservazione Valutazione
complessiva
Trattamento Volto alla rivisitazione
critica del vissuto
Disadattamento Antisocialità
Delinquenza
Predisposizione (tratti di personalità…),
contesto familiare e sociale di provenienza
(disgregazione familiare…)
Individualizzazione del trattamento (art.27, 29 reg.
esec.)
Rimuovere ciò che ha contribuito a causare il
comportamento criminoso per evitare la recidiva
Dotare il soggetto della capacità di adeguarsi al
contesto (normativo -giuridico/sociale-) valoriale
Rendere favorevole la prognosi di un reinserimento
nella società
Concezione della pena
“costituzionalmente orientata”
Il Legislatore costituzionale, ai
principi di legalità e personalità della
pena, aggiunge all'articolo 27-comma
3- che le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Dato incontestabile è che la
rieducazione deve essere concepita in
collegamento con il disvalore
espresso dal fatto reato, così come
risulta dal combinato disposto degli
articoli 27 comma 3 e 25 comma 2
della stessa Costituzione.
Concezione della pena
“costituzionalmente orientata”
I contenuti della rieducazione in fase
di cognizione
Nulla poena sine previo iudicio et nulla poena
sine lege poenali cioè una sanzione comminata
con atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli
casi e modi previsti dalla legge (art. 13 comma 2
Cost.)
…l'espiazione della pena non può consistere
nella inflizione di violenza fisica morale sulle
persone comunque sottoposta a restrizione della
libertà (art.13 comma 4 Cost.)
Rinvigorire il sistema sanzionatorio riducendo l’ambito
dell’illecito penale e della pena detentiva: il risultato
sarebbe l’applicazione di questa ultima alla grave
e media criminalità ed ai recidivi nei cui confronti il comune esempio di giustizia e le stesse esigenze di
prevenzione (generale e speciale), non consentono di
rinunciarvi.
A fianco alle pene detentive svolgerebbe ancora una
funzione dissuasiva il sistema delle pene alternative.
Contenuti della rieducazione in fase di esecuzione
della pena Si riconosce la crisi della pena detentiva, quale unico e
rigido strumento di prevenzione generale e speciale, così
anche delle misure meramente clemenziali, inadeguate a
promuovere reali manifestazioni di emenda (Corte Cost. n.
343/1987)
… la finalità rieducativa correttamente perseguita può
rappresentare essa stessa un contributo ad un efficiente
difesa sociale contro il delitto (C.Cost. n. 115/1964).
L'impegno di predisposizione di mezzi e modelli
organizzativi idonei a realizzare l'obiettivo rieducativo (C.
Cost n. 376/1997) si concretizza attraverso la durata della
pena ed il suo regime di esecuzione (C. Cost.167/1963).
Il fondamento rieducativo del disposto costituzionale
non esclude la polifunzionalità della pena, né si
introduce la presunzione che con l'espiazione della pena
il condannato sia stato “educato”, anzi non possono
ignorarsi i possibili insuccessi concretizzabili in future
recidive.
Più semplicemente il legislatore è vincolato ad
un'esecuzione della pena che persegua il fine della
rieducazione certamente non coattiva, poiché la
restrizione della libertà personale non può prescindere dal
rispetto della dignità umana del condannato.
Lo strumento attuativo della
rieducazione: uno o plurimi?
L’idea rieducativa, espressa dall'articolo 27³ Cost., respinge fermamente la logica custodialistica
tendente a neutralizzare il condannato e ad isolarlo
dal contesto sociale, preoccupandosi invece delle
sorti sociali dello stesso che abbia terminato di
scontare la pena.
Il principio di progressione del trattamento
penitenziario: le attività trattamentali intramoenia e
le misure alternative alla detenzione
Contenuti della rieducazione in
fase di esecuzione della pena