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Lezione del 23-3-07

DOVE TROVARE I FILES• ftp://spol.unica.it/didattica/duni/LEGALI/AmmDigitale

• Apre una cartella• Sceglieri i files seguenti:

1. AmmDigitaleLegali.ppt

2. Dlegisl 82-05 agg. 06.pdf

3. FIRME ELETTRONICHE 2006.doc (in appendice le fonti principali)

4. Amm.Digitale2.ppt (è il documento di oggi)

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LA NORMATIVA SULLA VALIDITÀ DELLA FORMA

ELETTRONICA NON BASTA

GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO IL RISULTATO DI

UN’ATTIVITÀ COMPIUTA DA PIÙ UFFICI ED ENTI PUBBLICI

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UN RITARDO INSPIEGABILE

• Articolo Duni 1978: dopo 3 paragrafi sulla proposta di dematerializzazione, il 4 spiegava già che tutto era finalizzato al procedimento ed aggiungeva:

• Flussi di lavoro telematici• Controlli preliminari automatizzabili• Protocollo informatico automatico• Documento cartaceo solo per mero uso lavoro• Aggiornamento automatico degli archivi

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Altri concetti di 29 anni or sono

• Aggiornamento del personale• Distinzione tra personale amministrativo

“utente” e programmatori.• Monitoraggio del funzionamento della

macchina amministrativa• Controllo della produttività• Soddisfazione degli operatori amministrativi• Accodamento delle pratiche e rispetto del

turno. Deroghe motivate.

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Altri concetti di 29 anni or sono

• Problemi di passaggio dal vecchio al nuovo (oggi: scanner; ieri: copiatura dei contenuti per copia conforme)

• Coesistenza necessaria delle carte e delle nuove metodologie

• Obbligo di non attivare nuovi procedimenti cartacei

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1991-93: lo sportello unico telematico (TELEAMMINISTRAZIONE)

Solo ora nel codice p.a. digitale: vedi oltre

• L’aspetto dinamico dell’informatica: la telematica (inutilità di una informatica statica e senza rete)

• I capisaldi della teleamministrazione:

1. — IL CITTADINO PRESENTA LA PROPRIA ISTANZA PRESSO UN’AMMINISTRAZIONE, CHE ASSUME LA GESTIONE DELL’INTERO PROCEDIMENTO.

2. — SI APRE UNA “PRATICA AMMINISTRATIVA” UNICA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

3. — SIA PER I PASSAGGI INTERNI, SIA PER I PARERI E NULLA-OSTA ESTERNI, VIENE TELEMATICAMENTE INVIATO UN MERO “ALLERTAMENTO” AL TITOLARE DELL’UFFICIO CHE DEVE OPERARE IL SUCCESSIVO INTERVENTO DAL PROPRIO TERMINALE, DIVENTANDO IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA IN QUELLA FASE

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Gli altri capisaldi4. — OGNI INFORMAZIONE RELATIVA A PRESUPPOSTI ESISTENTI PRESSO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI È ACQUISITA IN VIA TELEMATICA, SENZA ATTIVITÀ DEL CITTADINO (attuazione e superamento dell’art. 18, l. 241/90).

5. — LA FIRMA (ELETTRONICA) CONSISTE NELLA IDENTIFICAZIONE DELL’IDENTITÀ DELL’OPERATORE A MEZZO DI TECNICHE SOFISTICATE.

6. — L’ORIGINALE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO È ELETTRONICO E PERTANTO SEMPRE DISPONIBILE TELEMATICAMENTE PRESSO QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ABBIA NECESSITÀ DI FARVI RIFERIMENTO.

7. — IL PRIVATO PUÒ OTTENERE COPIE DEGLI ATTI ELETTRONICI. (COPIE SU CARTA O ELETTRONICHE, CON FIRMA DIGITALE). (Esigenza che risulterà limitata a pochissimi casi: diverrà inutile entrare in possesso degli atti che oggi vengono chiesti solo per essere portati ad altre P.A.).

8. — LA DISPONIBILITÀ DI MASSE CRESCENTI DI DATI IN LINEA RENDERÀ SEMPRE PIÙ UTILIZZABILE LA TECNICA DELLE ELABORAZIONI AUTOMATICHE DELLE DECISIONI.

9. — ATTRAVERSO MEMORIZZAZIONI PLURIME SU DISCHI “WORM” SI GARANTIRÀ LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.

10. — È PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL SI.STA.N. I RILEVAMENTI STATISTICI SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SARANNO AUTOMATICI ED IN TEMPO REALE, CON CONSEGUENTE VANTAGGIO ISTRUTTORIO PER LE DECISIONI DI VERTICE.

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L’araba fenice della nostra normazione: il procedimento telematico

• Art. 15 l. 59/97: ottimo solo per la forma degli atti

• D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: lo sportello unico nasce:– Cartaceo– Limitato alle attività produttive

• 2003: primo anno nel quale il legislatore (occupandosi dell’informatica) si ricorda del procedimento amministrativo: art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società dell’informazione)

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L’araba fenice della nostra normazione: il procedimento telematico

• Cosa si era curato fino ad allora?• L’informatica documentale• Il front office: da siti web banali o

spettacolari a siti con utilità maggiori.– Informazioni: orario uffici; normativa.– Poi: moduli da scaricare– Moduli on line– Oggi: codice p.a. digitale: ….

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I siti nel “Codice P.A. digitale”

• Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

• Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni• 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle

pubbliche amministrazioni. (RINVIO A REGOLAMENTI)• 53. Caratteristiche dei siti.

– Per le P.A. centrali– accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche

da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

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I siti nel “Codice P.A. digitale”• 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

• 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

• a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

• b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

• e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

• f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

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I siti nel “Codice P.A. digitale”• 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. SEGUE• g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura

attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.• 2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano

quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

• 2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

• 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

• 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

• 4-bis La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.

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TORNIAMO AL PROCEDIMENTO: ABBIAMO DUE GRANDI CATEGORIE

• Procedimenti semplici (monoamministrazione) (anche monoufficio?)

• Procedimenti complessi: un’amministrazione procedente + amministrazioni che devono rilasciare pareri e nulla-osta

• Le conferenze di servizi

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Gli atti non sono quasi mai monoufficio.

La gestione telmatica• Procedimenti monoamministrazione

– Gestire i successivi interventi interni ad una sola amministrazione

• Procedimenti complessi: pluriamministrazione:– Gestire gli interventi interni; gestire

l’interoperabilità tra le amministrazioni

• Conferenze di servizi:– Gestire il colloquio– Gestire la produzione della determinazione della

conferenza

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La Costituzione ela legge di delega

• Art. 117, co. Lett. r: legislazione esclusiva dello Stato in: r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

• L’insufficiente utilizzo del potere

• art. 10 l. 229/2003 (Deleghe in materia di società dell’informazione)Comma 2: b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

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I diversi problemi di interoperabilità

• Entro gli uffici della stessa P.A.– Documenti a formazione progressiva

(spiegare)

• Tra amministrazioni autonome– Il documento unitario a formazione

progressiva è di difficile attuazione (spiegare)

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I diversi problemi di interoperabilità

• Ogni ente ha i suoi sistemi informatici• Il coordinamento informatico sarebbe

possibile ma è difficile• La soluzioni tra gli enti:

– autonomia informatica interna– Trasmissione dell’atto intermedio di ciascuna P.A.

• A) posta elettronica• B) FTP

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Il Dossier unico = fascicolo informatico• Ricordarsi i capisaldi della teleamministrazione (sch. 6)• Nel ‘Codice’:41. Procedimento e fascicolo informatico.• 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può

raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

• 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

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I documenti del fascicolo• Provenienza:

– Privati– Le varie PP.AA.

• Accesso– Privati (interessati diretti; interessati a scopo di

tutela situazioni soggettive)– Le varie PP.AA. (uffici abilitati)

• Leggibilità tecnica– Immediata– Nel tempo (problema della evoluzione delle

tecnologie)

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Lo sportello unico telematicocome soluzione in cui il fascicolo sarà obbligatorio

• 10. Sportelli per le attività produttive. (dovrebbe essere invece il sistema generale)

• 1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

• 2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

• 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

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Conclusione

• Lo sportello unico ed il fascicolo informatico come soluzione definitiva

• L’alternativa della conferenza di servizi telematica. Basata comunque sul fascicolo informatico.

• Dal procedimento sequenziale al procedimento a stella

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