L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

27
Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB TONI MARCELLI Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB “L’EQUITY CROWDFUNDING: REGOLAMENTAZIONE E PRIME EVIDENZE DI MERCATO” PROF.SSA ANNA GENOVESE COMMISSARIO CONSOB Roma, 14 ottobre 2016 4T: Technology Transfer Think Tank La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia

Transcript of L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Page 1: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

TONI MARCELLI

Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB

“L’EQUITY CROWDFUNDING: REGOLAMENTAZIONE

E PRIME EVIDENZE DI MERCATO”

PROF.SSA ANNA GENOVESE

COMMISSARIO CONSOB

Roma, 14 ottobre 2016

4T: Technology Transfer Think Tank

La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia

Page 2: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

Indice

1. La legislazione a sostegno dell’innovazione

2. Il ruolo dell’equity crowdfunding nella legislazione a sostegno dell’innovazione

3. La regolamentazione CONSOB dell’equity crowdfunding: approccio e finalità

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24febbraio 2016:

� l’ambito applicativo

� gli attori dell’equity crowdfunding

� le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob

� i gestori di portale

� la tutela degli investitori retail

5. Evidenze di mercato:

� i numeri

� la revisione del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del24 febbraio 2016

� analisi ulteriori e possibili driver di intervento

� il Fintech e l’Equity crowdfunding

6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano 2020 dellaCommissione EU

7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding

2

Page 3: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

3

Per stimolare la crescita economica del nostro Paese è stata individuata (TASK FORCE istituitadal MISE) una policy incentrata sul sostegno all’innovazione sfociata in vari interventi voltia sostenere attivamente l’innovazione.

1. La legislazione a sostegno dell’innovazione

Decreto Legge

179/2012 (c.d. Decreto

Crescita bis) convertito in

Legge 17 dicembre

2012, n. 221

… tra l’altro …

� Definizione della startup innovativa e introduzione di norme agevolativerispetto alla disciplina ordinaria delle società di capitali (spa e srl) aventi unoggetto sociale commerciale.

� Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup innovativegodono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un annoper il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo eserciziosuccessivo).

� Remunerazione dei collaboratori attraverso attribuzione azioni o quote di capitale: le startuppossono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (comele stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.

� Esenzione dalla disciplina del fallimento: le Startup innovative sono sottratte all’applicazione dellenormali procedure concorsuali (in particolare, fallimento, concordato preventivo e liquidazionecoatta amministrativa) e possono in caso di sovraindebitamento fare ricorso al regime introdottodalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che consente al debitore – non fallibile - di concludere unaccordo con i creditori nell’ambito di una specifica procedura di composizione (liberatoria).

� Incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: effettuati da personefisiche (detrazioni Irpef del 19%); ed effettuati da persone giuridiche(deduzioni dell’imponibile Ires del 20%).

� Definizione di incubatore certificato e introduzione di apposita disciplina.� Introduzione dell’equity crowdfunding

Page 4: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

4

… segue…

1. La legislazione a sostegno dell’innovazione

Decreto legge 24 gennaio 2015, n.

3 (InvestmentCompact)

convertito in Legge 24 marzo

2015, n.33

….tra l’altro..

� Definizione di PMI innovativa, imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui

fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni dieuro, che rispettano i seguenti requisiti:� sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;� hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati

aderenti all'accordo sullo spazio Economico europeo, purché abbiano una sede produttiva ouna filiale in Italia;

� dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidatoredatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro deirevisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);

� le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;� non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start - up

innovative e agli incubatori certificati;� hanno un contenuto innovativo, identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti

criteri: i) 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca esviluppo; ii) team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricercacertificata; iii) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di softwareregistrato

� Estensione delle misure agevolative societarie e fiscali già previste perle start-up innovative alle PMI innovative

� Estensione dell’equity crowdfunding non solo alle PMI innovative, maanche agli OICR e alle società di capitali che investonoprevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative

Page 5: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

5

2. Il ruolo dell’equity crowdfunding a sostegno dell’innovazione e la suadisciplina

Lo strumento dell’equity crowdfunding, nella cornice descritta, si affianca ad altremisure con la finalità di fornire una risposta mirata al problema della scarsità dicanali per la raccolta di capitale da parte di soggetti imprenditoriali di nuovacostituzione caratterizzati da uno specifico profilo rischio/rendimento, cheincorpora un elevato tasso di mortalità ma anche la possibilità di ritorni elevati in caso disuccesso (caratteristiche tipiche di iniziative basate su prodotti e processi innovativi).

La legislazione che introduce l’equity crowdfunding ha demandato allaCONSOB la sua regolamentazione (l’art. 30 del D.L. n. 179/2012, attribuisce poterialla Consob per disciplinare la gestione di portali per la raccolta di capitali (nuovo art.50-quinquies del TUF) e le offerte effettuate tramite tali portali (nuovo art. 100-ter delTUF); il medesimo articolo 30 del D.L. del 2012 attribuisce alla Consob poteri di vigilanzae sanzionatori sui gestori di portali di equity crowdfunding).

In generale la Consob vigila sugli altri intermediari che operano nel settorefinanziario con le finalità di cui all’art. 5 del T.U.F. (salvaguardia della fiducia nelsistema finanziario, tutela degli investitori, stabilità e buon funzionamento del sistemafinanziario, competitività, osservanza delle disposizioni in materia) ed esercita i poteriregolamentari che le sono attribuiti osservando i principi generali di cuiall’art. 6 del T.U.F. (valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti,proporzionalità, salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana,agevolazione dell’innovazione e della concorrenza).

Page 6: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

6

La Consob, conformemente alla delega ricevuta, hadisciplinato esclusivamente l’equity crowdfunding daparte delle start-up innovative, comprese le start-up avocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi diinvestimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società dicapitali che investono prevalentemente in start-up innovativeo in PMI innovative.

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro

(funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti

internet (“piattaforme” o “portali”).

Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di

partecipazione in una società: in tal caso in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e

amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. Da annoverare nel più ampio modello di “investment CF”

(ove anche titoli obbligazionari, o partecipazioni ai profitti).

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520del 24 febbraio 2016: l’ambito applicativo

Page 7: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

7

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520del 24 febbraio 2016: gli attori dell’equity crowdfunding

Page 8: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

8

POTENZIALI OFFERENTI:

1. Start-up innovative 2. PMI innovative3. OICR (organismi di investimento

collettivo del risparmio) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative

STRUMENTI FINANZIARI SUSCETTIBILI DI

OFFERTA

1. Azioni o quote di Srl (capitale di rischio)2. Quote di OICR

Le scelte operate dal legislatore: gliemittenti e l’oggetto dell’offerta

I GESTORI DI PORTALI ON LINE

1. Gestori «di diritto» 2. Gestori «da autorizzare»

IL REGIME DI TUTELA DEGLI INVESTITORI

RETAIL:

1. Informazioni sulle singole offerte2. Quota riservata ad investitori

professionali3. Strumenti di tutela in caso di cessione

delle partecipazioni di controllo4. Separatezza fra il patrimonio

dell’offerente e i fondi raccolti

Le scelte operate dalla CONSOB: igestori di portale e il regime di tuteladegli investitori

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520del 24 febbraio 2016: le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob

Page 9: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

Disciplina generale MiFID per le banche e le SIM (“GESTORI DI DIRITTO”) chegestiscono un portale con richiamo anche alle norme di trasparenza e alleregole delle offerte di cui al Regolamento 26 giugno 2013 (Comunicazione CONSOBn. 0066128 del 1° agosto 2013).

versus

Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”:

Prima versione (Regolamento del 2013)…..

� Procedura semplificata (esenzione dalla verifica di «appropriatezza» - art. 21 TUF e Reg. Intermediari art. 41 e 42, da

parte dell’intermediario autorizzato) per il perfezionamento degli ordini di importo inferiore ad una determinata soglia:

adesioni effettuate da persone fisiche e il cui controvalore sia inferiore a 500€ per investimento singolo e a 1.000€ per

investimento complessivo annuale, nonché alle adesioni effettuate da persone giuridiche o enti e il cui controvalore sia

inferiore a 5.000€ per investimento singolo e a 10.000€ per investimento complessivo annuale.

� Tutela rafforzata (i.e. appropriatezza MiFID) degli investitori retail nella fase di esecuzione degli ordini di

sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di banche o imprese di investimento autorizzate, per importi

sottoscritti superiori alle sopradette soglie. Verifiche su esperienza e conoscenza dichiarate dal cliente.

In pratica, per gli investimenti superiori alle sopradette soglie, il cliente deve rivolgersi a uno sportello fisico di un

intermediario finanziario (banca o Sim) per essere sottoposto a valutazione di appropriatezza. Cliente necessitato

ad uscire dalla piattaforma web per concludere l’investimento.

9

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale

Page 10: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

10

…. segue

Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”:

Seconda versione (Modifica del 2016 con opt-in e opt-out)

� Introduzione della possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per leofferte pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisitiorganizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuarela valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche eimprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione delleoperazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta).

� Per i gestori che non scelgano di effettuare la valutazione di appropriatezza (opt-out) lebanche e le imprese di investimento dovranno continuare a svolgere le verifiche diappropriatezza nei confronti degli investitori, in applicazione della “disciplina MiFID”) -Art. 15 Reg. Consob.

Nota bene: In caso di opt-in dei gestori - Art. 13 e 15 Reg. Consob il nuovoregime prevede la valutazione di appropriatezza per tutte le operazioni diinvestimento, anche a quelle “sotto-soglia” 500 euro.

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale

Page 11: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

Informazioni sulle singole offerte

� Utilizzo di uno schema standard (max 5 pagine) per la diffusione delle informazionisulle singole offerte delle start-up (comparabilità delle offerte) – Art. 16 Reg. Consob erichiamato Allegato 3.

� Obbligo di rendere disponibili in modo corretto e chiaro anche tutte le altreinformazioni (anche di dettaglio) fornite dall’emittente - Art. 16 Reg. Consob.

� Obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nello schema, nel corsodell’offerta - Art. 16 Reg. Consob.

� Obbligo di informare circa l’esistenza del diritto di recesso dall’adesione (entro 7 giorni) -Art. 15 e 25 Reg. Consob.

N.B. Non è previsto alcun procedimento di approvazione del documento diofferta da parte della Consob.

11

Quota riservata ad investitori professionali (funzione «educativa», garanzia diuna valutazione «esperta», riduzione dei rischi di adverse selection): sottoscrizionedi una quota di strumenti finanziari pari ad almeno il 5% dell’offerta da parte diinvestitori qualificati (condizione per il perfezionamento dell’offerta) - Art. 24 Reg. Consob.

«Separatezza» fra il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusuradell’offerta (impossibilità dei creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedureconcorsuali sui fondi degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvochiusura dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»).

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail

Page 12: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

Focus sugli investitori qualificati (investitori alla quale riservare la sottoscrizione della quota di

almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti ex 100 ter comma 2 del TUF - Art. 24 Reg. Consob («… investitori

professionali o particolari categorie di…»)

� Clienti professionali privati di diritto e su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob

29/10/2007, n. 16190).

� Clienti professionali pubblici di diritto e su richiesta (D.M. 11 novembre 2011,

n. 236 MEF).

� Fondazioni bancarie (Art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153).

� Incubatori di start-up innovative (Art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012).

� Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del

Regolamento CONSOB 18592 ).

12

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail

Page 13: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

13

… segue

Focus sugli Incubatori di start-up innovative (art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012)

«…L’«incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma

cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi

dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che

offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in

possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative,

quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di

accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o

prototipi;

c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e

innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale

permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con Universita', centri di ricerca,

istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a

start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative…».

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail

Page 14: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

14

Strumenti di tutela in caso di cessione delle partecipazioni di

controllo - Art. 24 Reg. Consob

� Previsione del diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-

vendita della partecipazione da parte degli investitori retail nel caso in cui i

soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o

indirettamente il controllo a terzi. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo

in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto

179/2012 (max 5 anni) e comunque per almeno tre anni dalla conclusione

dell'offerta.

4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail

Page 15: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

5. Evidenze di mercato: i numeri

17

Fonte: Elaborazioni su dati Consob

I portali autorizzati/operativi (dati al 30 settembre 2016)

15

N° portali operativi autorizzati / N° portali autorizzati 94% 15 su 16

N° portali cancellati: 3

N° portali autorizzati che hanno comunicato alla Consob

l'avvio della valutazione di appropriatezza (opt-in )5

N° portali operativi / N° portali complessivi 94% 16 su 17

N° portali autorizzati / N° portali di diritto 16 16 vs 1

Page 16: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

Fonte: Osservatorio sul Crowdfunding del Politecnico di Milano

La mappatura delle offerte (dati al 30 settembre 2016)

16

Pubblicati Finanziati Non finanziatiIn fase di

raccolta

Progetti 57 22 (39%) 20 (35%) 15 (26%)

Obiettivo medio di raccolta dei

progetti pubblicati (€)

Quota media del capitale di rischio

offerto

310.114 € 21,3%

Capitale di rischio totale raccolto

dall'avvio della legge5.964.970 €

5. Evidenze di mercato: i numeri

Page 17: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

� Esigenza di ampliamento della platea di investitori qualificati:

� Clienti professionali su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob 29/10/2007, n.16190).

� Clienti professionali pubblici su richiesta (D.M. 11 novembre 2011, n. 236 MEF).

� Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 delRegolamento CONSOB 18592 ).

� Esigenze operative nella valutazione di appropriatezza: introduzione dellapossibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le offertepubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisitiorganizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare lavalutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche eimprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzionedelle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta).

� Richieste di chiarificazione relative alla «separatezza» fra il patrimoniodell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura dell’offerta (impossibilità deicreditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure concorsuali sui fondidegli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo chiusuradell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»).

17

5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016

Page 18: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

18

… segue focus su:

Requisiti oggettivi per identificare gli investitori a supporto dell’innovazione(business angel) - Art. 24 Reg. Consob:

� valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante,

superiore a cinquecento mila euro;

� possesso di requisiti di onorabilità;

� e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

� aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale

sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o

PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici

mila euro;

� aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore

esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla

società offerente.

5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016

Page 19: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

19

Il Rapporto 2016 della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italianeevidenzia:

In un quadro di:

� Conoscenze finanziarie: solo il 40% degli intervistati è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base qualiinflazione e rapporto fra rischio e rendimento, mentre concetti più sofisticati relativi a prodotti diffusi registranopercentuali inferiori fino all'11 per cento. Solo 4 italiani su 10 hanno “know how” per investire (basso livello dicultura finanziaria).

� Scelte e abitudini di investimento: Il 24% degli intervistati decide in maniera autonoma i propri investimenti, il38% segue i suggerimenti di familiari e colleghi, il 28% chiede consiglio a un professionista e solo il 10% delegaun esperto. Il ricorso alla consulenza professionale cresce all'aumentare della cultura finanziaria.

� Composizione di portafoglio delle famiglie italiane: più del 50% degli intervistati dichiara di investire indepositi bancari e postali, il 25% in titoli di stato e obbligazioni bancarie; il restante 25% circa in azioni, gestionecollettiva e prodotti assicurativi.

� La digitalizzazione, la consulenza automatizzata (robo-advice) e il crowdfunding: sono fenomeni in rapidadiffusione, ridefiniranno in maniera significativa il modo in cui prodotti e servizi finanziari verranno strutturati,distribuiti e utilizzati.

� Focus sulle caratteristiche degli investitori in equitycrowdfunding: si tratta in genere di persone connotate da elevatilivelli di istruzione e alfabetizzazione finanziaria. I sottoscrittoriretail sono prevalentemente uomini, di età compresa tra i 36 e i 49anni, residenti nelle regioni settentrionali e, nel 40% dei casi, nellastessa area in cui è localizzata l'iniziativa finanziata.

5. Evidenze di mercato: analisi ulteriori e possibili driver di intervento

Page 20: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding

20

Page 21: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding

21

In Europa la crescita dei volumi delle piattaforme fintech è continua,particolarmente nel segmento dei prestiti.

L’equity crowdfunding è passato da 46 €/mln. del 2013 ai 159 €/mln. del2015 (+246%).

Page 22: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano2020 della Commissione UE

22

� Consultazione conoscitiva (3 ottobre – 31 dicembre 2013).

� Comunicazione 27 marzo 2014 – “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’UE”, le

priorità:

� gruppo di esperti, cui partecipa la Consob (consulenza per introduzione di un “marchio diqualità” per creare clima di fiducia presso gli utenti);

� attività di sensibilizzazione;

� mappatura normative nazionali (buon funzionamento del mercato interno);

� valutazione eventuale necessità di un intervento normativo a livello UE.

� “Il crowdfunding. Cosa e’. Una guida per le piccole e medie imprese “ Commissione UE - 14settembre 2015.

� In data 30 settembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato il Piano d’azione sulCapital Markets Union (CMU): preso atto che non esiste al momento una regolamentazioneeuropea sul crowdfunding, ha promosso un assessment dei regimi nazionali e delle best practicesesistenti, a seguito del quale valuterà le misure idonee da adottare per lo sviluppo del canalealternativo di finanziamento. In data 14 settembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato lacomunicazione “Capital Markets Union – Accelerating Reform” con l’obiettivo dirilanciare l’iniziativa stabilendo priorità quali quelle relative al riassetto della governance delleESAs (European Supervisory Authorities), ai lavori di aggiornamento/miglioramento dellanormativa sulla raccolta sul mercato dei capitali diretta (direttiva prospetto) o indiretta (fondispecializzati) e alla nuova disciplina sulle cartolarizzazioni.

Page 23: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding:alfabetizzazione finanziaria

� In Italia il fenomeno si è dimostrato finora di scarso interesse per la “folla” e riguarda invece(principalmente) una nicchia di investitori esperti. Questo non necessariamente è un limiteperché trattasi di strumento illiquido e molto rischioso (elevato tasso di mortalità specie star-up)almeno fino a quando non ci sara’ un sensibile accrescimento della cultura finanziaria diffusa.Necessità di agire attraverso una Strategia Nazionale di Educazione Finanziaria (SNEF).

Iniziative Consob nel campo dell’educazione finanziaria: portale dedicato all’educazionefinanziaria con sezioni relative alla pianificazione finanziaria e alla predisposizione di budgetfamiliari (SAV€Rio il $alvadanaro); Accordi di collaborazione con le principali Associazioni deiConsumatori e con i rettori di alcune delle principali Università italiane; giornate dedicate allaformazione presso le scuole/in sede; pubblicazioni varie (studi e ricerche).

Iniziative legislative: proposta di legge C. 3666 (On.le Bernardo e altri) «Disposizioniconcernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestionedel risparmio privato» :

� definizione di Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria (art. 1-bis) … «in modosistematico» … «interventi siano continui nel tempo» ….

� Comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale(art. 2). Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e dellefinanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto frapersonalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore.

23

Page 24: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

7. Le prossime sfide della regolazione equity crowdfunding:alfabetizzazione finanziaria

Il Comitato nazionale è composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministrodell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unodal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissionenazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni(IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazionebancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazionenazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo eimmobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dalConsiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri delComitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano incarica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

� Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e gli adulti (art. 3-bis).

La proposta è in attesa del parere della Commissione Bilancio, tutte le altre Commissionicompetenti in sede consultiva hanno già espresso il loro parere.

24

Page 25: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding:vigilanza proattiva

� La reputazione, la fiducia, la comunicazione emotiva e semplificatagiocano un ruolo fondamentale per il successo di una campagna di equitycrowdfunding. Si può rischiare l’eccesso di confidenza… Da qui la necessità dimantenere un elevato livello di attenzione/vigilanza perimpedire/limitare possibili distorsioni (non intaccare il capitale di fiducia, mafarlo crescere).

Mantenimento livello di attenzione elevato nello svolgimento delle attività divigilanza sui gestori di portale.

Supporto agli operatori nel processo di adeguamento allemodifiche/innovazioni regolamentari da ultimo introdotte con Delibera n.19520 del 24 febbraio 2016 (in particolare modalità di svolgimento dellevalutazione di appropriatezza (opt-in) da parte dei gestori «autorizzati»).

25

Page 26: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding:monitoraggio e tempestiva evoluzione

� L’Italia ha il vantaggio “competitivo” dall’essere in anticipo sugli altri Paesieuropei nell’introduzione di una normativa specifica e di averlo fattosperimentando le migliori metodologie di produzione normativa. Pervalorizzare questo primato occorre, da parte della Consob, monitorare ilfenomeno e saper essere proattivi nella vigilanza e reattivi nelcambiamento

� L’analisi dei dati e il dialogo aperto con operatori e investitori peraffrontare questioni concrete che emergono in sede applicativa. Condelibera n. 19654 del 5 luglio 2016 la Consob ha adottato il Regolamentoconcernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale(Programmazione, Principio di proporzionalità e analisi di impatto dellaregolamentazione, Redazione delle norme, Consultazione, Adozionedell'atto finale, Revisione periodica). In particolare, vedi Art. 8 -Revisione periodica «..La Consob sottopone a revisione periodica,almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione…»).

26

Page 27: L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

Prof. ssa Anna Genovese

Commissario CONSOB

TONI MARCELLI

Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Roma, 14 ottobre 2016

4T: Technology Transfer Think Tank

La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia