Legittima Difesa Cie Trib Crotone
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8/17/2019 Legittima Difesa Cie Trib Crotone
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Tribunale di CrotoneN. 3396/12 R. G. N. R. Sentenza n. 1410 del 12 dicembre 2012N. 809/2012 R. G. Trib. e!o"itata il12 dicembre 2012
N. ############# Cam!ione $enale %rre&ocabile il ################
Sc'eda il #################### ("tratto al $.). il ###################
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, sezione penale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo D’Ambrosio, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2012, ha pronunciato la seguente
ENTEN!Anei confronti di:
1" AARRAI #am$a, nato a Casablanca (Marocco il !."."#$%, dichiaratamente domiciliato in
&ioia 'auro (C alla )ia '. Campanella n. *, in custodia cautelare in carcere, presente+
difeso di fiducia dall’a)). &iuseppe Malena, presente+
2" ABABA Abdel%&ani (come da generalit declinate all’udienza del #."".!-"!, nato a uled
&acem (Algeria il "-./."#0$, eletti)amente domiciliato in 1orgo 2aresi (32, alla )ia C. Colombo
n. "45, in custodia cautelare in carcere, presente+difeso di fiducia dall’a)). 6atale De Meco, presente+
5. D#I'ALLI Ali, nato a 'unisi ('unisia il "-.0."#$", dichiaratamente domiciliato in ende (C3,
alla c.da 7elpiano n. 0, in custodia cautelare in carcere, presente+
difeso di fiducia dagli a)).ti 6atale De Meco, presente, ed Eugenio 6accarato (foro di Cosenza,
assente+
IMPUTATIA" del reato di cui agli artt. $" cp)., ""-, /5* co. ! in relazione all’art. /!* n. 0 c.p. perch8, con pi9
azioni esecuti)e di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con amdi Imed (per il
;uale si < proceduto deteriora)ano il modulo abitati)o identificato per A4! allocato presso il Centro
Identificazione Espulsione in localit 3. Anna di Isola Capo izzuto nel ;uale erano alloggiati,di)ellendone le grate, le mostre delle finestre, le ringhiere, le rubinetterie, le lampade, le plafoniere,
staccandone gli intonaci interni ed esterni che lancia)ano anche su un automezzo della =olizia di
3tato che riporta)a danni+ distruggendo, altres>, un lampione della pubblica illuminazione presente
all’interno del predetto centro+
con le aggra)anti di a)er commesso il fatto su cose esposte per necessit e4o per consuetudine alla
pubblica fede e su cose esistenti in stabilimenti pubblici+
B" del reato di cui agli artt. $" cp), ""-, 550 e 55# c.p. perch8, in concorso tra loro e con amdi
Imed per il ;uale si < gi proceduto separatamente, al fine di opporsi agli ?fficiali di =olizia
giudiziaria @ uestura di Crotone impegnati nel compimento di un atto d’ufficio ed in particolare
nel mentre procede)ano a compiere atti)it di controllo dell’ordine pubblico presso il suddetto
centro, usa)ano )iolenza e4o minaccia nei confronti della =olizia giudiziaria operante lanciando
pezzi di cemento, mostre di finestre, grate, rubinetterie ed altro, rica)ato dal danneggiamento
descritto al precedente capo di imputazione, impedendo agli operanti di =olizia giudiziaria di
a))icinarsi al predetto manufatto al fine di esercitare la predetta atti)it+
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con l’aggra)ante di a)er commesso il fatto con pi9 persone riunite+
fatti commessi in Isola Capo izzuto dal #."-.!-"! al "*."-.!-"!+
C" del reato di cui agli artt. ""-, *$! *$* c.p., perch8, in concorso tra loro e con amdi Imed per il
;uale si < gi proceduto separatamente, lanciando le mostre di una finestra, nel frattempo reperita
danneggiando il modulo abitati)o identificato per A4!, colpi)ano alla testa 1urBat uhad 3alh
cagionandogli lesioni personali, consistite in trauma cranico con ferita lacero contusa regione parietale, trauma regione del rachide cervicale, giudicate guaribili in giorni dieci+ con
l’aggra)ante di a)er commesso il fatto utilizzando uno strumento atto ad offendere+
commesso in Isola Capo izzuto il #."-.!-"!+
con recidi)a reiterata specifica infra;uin;uennale per Dhifalli Ali+
con recidi)a reiterata specifica per Aarassi amza e per Ababsa Abdelghani
CONCLUIONI DELLE PARTI
Il (ubblico mini)tero @ nella persona del dott. 7rancesco 2incenzo Carluccio @ chiede
l’assoluzione degli imputati in ordine al capo C dell’imputazione per non a)er commesso il fatto+
affermarsi la penale responsabilit degli imputati in ordine ai capi A e 1 dell’imputazione e
condannarsi gli stessi, pre)io riconoscimento del )incolo della continuazione eF art. $" co. ! c.p. econcessione delle attenuanti generiche e;ui)alenti alle aggra)anti contestate, alla pena di anni uno e
mesi otto di reclusione.
Il di*en)ore di Aarra))i #am$a chiede l’assoluzione per non a)er commesso il fatto in ordine ai
capi 1 e C+ l’assoluzione per sussistenza dello stato di necessit in ordine al capo A+ in subordine,
minimo della pena e benefici di legge+ chiede inoltre la re)oca della misura cautelare in corso o, in
subordine, la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari.
Il di*en)ore di Abab)a Abdel%&ani e di D&i*alli Al+ chiede l’assoluzione degli imputati per non
a)er commesso il fatto in ordine al capo C+ l’assoluzione per sussistenza dello stato di necessit in
ordine ai capo A e 1+ in subordine, chiede l’applicazione della sanzione sostituti)a dell’espulsione
per Ababsa+ chiede inoltre la re)oca della misura cautelare in corso o, in subordine, la sostituzione
con la misura degli arresti domiciliari.
MOTI,I DELLA DECIIONE
1" Svolgimento del processo. Il "* ottobre !-"! gli imputati sono stati arrestati in
flagranza dei reati loro ascritti ai capi A e 1, e il giorno successi)o condotti dinanzi a
;uesto 'ribunale per la con)alida dell’arresto ed il contestuale giudizio, sulla base
dell’imputazione formulata dal =ubblico Ministero.
Il 'ribunale ha con)alidato l’arresto, ha applicato nei confronti degli imputati in
un primo momento la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla =olizia
giudiziaria, ordinando che si procedesse con giudizio direttissimo+ ;uindi, su istanza del
=ubblico Ministero in ordine al sopra))enuto aggra)amento delle esigenze cautelari, ha
applicato la misura della custodia cautelare in carcere.
&li imputati hanno chiesto ;uindi un termine a difesa.
All’udienza del # no)embre !-"! si < proceduto all’apertura del dibattimento e
alle richieste di pro)a+ ;uindi, il 'ribunale ha rile)ato l’omessa citazione della persona
offesa 1urBat uhad 3alh: per cui ha rin)iato il processo all’udienza del "/."".!-"! (a
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sua )olta rin)iata per omessa citazione della persona offesa e dei testimoni indicati dal
=ubblico Ministero.
All’udienza del !"."".!-"!, dichiarata la regressione del procedimento alla fase
precedente all’apertura del dibattimento, gli imputati personalmente, assistiti dai loro
difensori di fiducia, hanno chiesto che il procedimento )enisse definito a norma degli
artt. %5$ e ss. c.p.p., a condizione che fossero esaminati ;uali testimoni la persona
offesa 1urBat uhad 3alh e il responsabile del Centro di identificazione ed espulsione
3. Anna di Isola di Capo izzuto.
Il 'ribunale ha ammesso il rito cos> come richiesto dagli imputati ed ha
proceduto all’esame della persona offesa+ stante l’assenza del testimone indicato dalla
difesa, sentite le parti e con l’accordo delle stesse, si < proceduto ad ispezione eF artt.
!%% e ss. c.p.p. dei luoghi in cui sono stati commessi i fatti (ossia, proprio del suddetto
Centro, nel corso della ;uale si < a)uta la presenza e l’assistenza del responsabile del
Centro, dott. 7errante Antonio+ ;uest’ultimo < stato esaminato, a chiarimenti, anche
all’udienza del !$."".!-"!.
All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportate in
epigrafe.
2" I fatti di cui ai capi A e B dell’imputazione. Dal )erbale di arresto del
"*."-.!-"! redatto da ufficiali della 3;uadra Mobile della uestura di Crotone, si
e)ince che il giorno # ottobre !-"!, )erso le ore "*.--, ;uattro cittadini stranieri ospiti
del Centro di Identificazione ed espulsione 3ant’Anna di Isola Capo izzuto (d’ora in
poi, Centro, salirono sul tetto della struttura residenziale (denominata modulo 1!,
arrampicando)isi dai balconi del terzo piano, dando inizio ad una manifestazione di
protesta nella forma di lancio di calcinacci (e materiale del genere prele)ato dalla
medesima struttura all’indirizzo del personale di )igilanza del Centro.
Ga protesta a)e)a a)uto origine dalle rimostranze manifestate dagli ospiti del
modulo 1!, a seguito di un’ operazione di bonifica " della palazzina effettuata dalle
forze dell’ordine alle precedenti ore "5.--.
I ;uattro cittadini stranieri che a)e)ano dato inizio alla manifestazione di protesta
)ennero indi)iduati nei tre odierni imputati (Ababsi Abdelghani < stato originariamente
" Il dott. Antonio 7errante, responsabile del Centro, all’udienza del !$."".!-"!, pagg. $ e # del
)erbale stenotipico, ha chiarito che le operazioni di bonifica sono atti)it di paraHper;uisizionedegli ospiti e dei luoghi che )engono effettuate periodicamente da parte delle forze dell’ordine al
fine di rin)enire e sottrarre agli ospiti oggetti che potrebbero essere utilizzati per e)adere
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identificato con il nome di 1olam 3aid, pi9 amdi Imed (nato in Algeria il "/.%."#00,
per il ;uale si < proceduto separatamente.
Il moti)o ispiratore della ri)olta era la restituzione della libert personale ().
)erbale di arresto del "*."-.!-"!, pag. 5!.
I protagonisti, durante la protesta, si riforni)ano di oggetti da lanciare dall’interno
della struttura abitati)a, prele)andoli soprattutto dal terzo piano della stessa, o)e esiste
un appartamento fatiscente, in e)idente stato di abbandono (cfr. fascicolo fotografico,
pagg. "-, "", "!, "5, "%, "*, "/, "0, "$, "#, !-, !", !5, !% e !* attra)erso la rottura di
impianti, di suppellettili, di mattonelle, etc. (cfr. fascicolo fotografico, pagg. !!, !0, !$,
!#, 5-, 5"+ ;uindi, )ennero isolati, mediante il trasferimento degli altri ospiti in altra
struttura abitati)a.
In particolare, gli imputati, al fine di rendere pi9 efficace la loro azione, a)e)ano
organizzato dei turni, che pre)ede)ano la presenza costante di almeno uno di loro sul
tetto, onde poter controllare i mo)imenti del personale di )igilanza.
Ge condotte degli imputati determinarono @ oltre al danneggiamento contestato e
alla situazione di pericolo costante per le persone addette al ser)izio di )igilanza @
difficolt, disagi e disser)izi sia nella gestione dell’ordine pubblico all’interno del
Centro, sia nella prestazione dei ser)izi di assistenza agli altri ospiti della struttura5.
G’azione dei dimostranti, perpetrata sempre nelle forme del lancio di oggetti dal
tetto nei confronti del personale di ser)izio e di )igilanza del Centro, proprio al fine di
impedirne il regolare s)olgimento, prosegu> nei giorni successi)i, nonostante fossero
stati posti in essere dai dirigenti della uestura tentati)i di mediazione. In particolare,
! Occorre inoltre evidenziare come le richieste evidenziate dai quattro rivoltosi fossero
sostanzialmente improponibili; in effetti gli stranieri chiedevano di essere rilasciati senza alcuna
conseguenza e di tornare liberi presso le loro abitazioni. Questa richiesta risultava oggettivamente
improponibile in quanto contraria alla legge visto e considerata anche la situazione giudiziaria personale dei quattro stranieri”.
5 6el corso della )icenda, gli imputati ri)olsero al personale di )igilanza del Centro e ai dirigenti della ;uesturaminacce ed altre espressioni, del seguente tenore: polizia bastarda … dovete crepare tutti … andatevene a fare in culo
invece di stare qui”; “allora non lo capite? desso qui al centro comando io ! non dovete fare nulla e non fate passare
neanche il mangiare altrimenti ci incazziamo e poi vedrete(pag. % del )erbale di arresto.Ge espressioni non azzardate
a fare entrare nessuno nuovo altrimenti ve la facciamo pagare, qui comandiamo noi e voi della polizia dovete fare
quello che vi diciamo altrimenti vi facciamo vedere, tanto sappiatelo che con il cazzo scendiamo tanto non ci
prendete per il culo perch" lo sappiamo che se scendiamo ci portate direttamente in carcere, noi non siamo coglioni
come voi della polizia, voi credete di parlare con persone che con conoscono la legge, ma noi la conosciamo pi# di
voi+ polizia bastarda, polizia infame, siete tutti dei poveri coglioni, siete tutti ladri sono state in)ece attribuite dai
)erbalizzanti ad altra persona, indi)iduata in 1ali 3aid (pag. * del )erbale di arresto.
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dal )erbale di arresto (pag. % < dato comprendere che i ri)oltosi non desistettero perch8
proprio dai collo;ui intrattenuti a fini di negoziare la resa a)e)ano intuito che
comun;ue l’esito della )icenda sarebbe stato ;uello del loro arresto.
2erso le ore "- del "5 ottobre, amdi Imed, dopo ;uattro giorni di digiuno,
stremato nelle forze, abbandon la battaglia e chiese ai )igili del fuoco di essere aiutato
a scendere dal tetto. Allo stesso modo, la mattina del "* ottobre, dopo sei giorni di
digiuno, deposero le armi e si consegnarono alle forze dell’ordine anche i tre imputati.
uesti i fatti pacificamente ammessi dagli imputati.
-" La responsabilità degli imputati in ordine al capo C dell’imputazione.
All’udienza del !"."".!-"! < stato esaminato in ;ualit di testimone e di parte offesa il
sig. 1urBat uhad 3aleh, ospite del Centro, il ;uale il giorno # ottobre u.s. riport la
lesione descritta nel capo d’imputazione a seguito del lancio di una suppellettile.
1urBat, nel contraddittorio tra le parti, ha affermato che la mattina di ;uel giorno
fu s)egliato dai rumori, e @ sceso gi9 dal piano in cui dormi)a @ chiese ad amdi Imed
cosa stesse succedendo. uest’ultimo, senza alcuna ragione, gli rispose malamente,
offendendo la sua famiglia+ al che 1urBat si arrabbi moltissimo % (si presume che
rispose a sua )olta a tono+ a ;uesto punto amdi gli lanci addosso la mostra (ossia, la
cornice di una finestra, pro)ocandogli le lesioni per cui < processo, e tent di colpire
ancora 1urBat con altro oggetto simile, e)itato solo grazie allo spostamento repentino
della )ittima.
E’ chiaro, ;uindi, che il fatto sia stato posto in essere materialmente dal solo
amdi Imed. =er poter addebitare il fatto anche agli altri imputati a titolo di concorso
ordinario di persone (eF art. ""- c.p., ci sarebbe do)uta essere la pro)a, in atti, che @
;uantomeno @ gli altri imputati fossero consape)oli dell’intenzione criminosa
dell’amdi in ordine allo specifico episodio. 'ale pro)a non < riscontrabile+ dalle
modalit del fatto (per come descritte dalla persona offesa, comun;ue, l’episodio
sembra assumere i connotati dell’occasionalit e dell’eccezionalit (esso, infatti, appare
del tutto estraneo al disegno criminoso degli imputati, i ;uali @ anche per ci che si
esporr nel prosieguo della moti)azione H posero in essere un’azione diretta ad opporsi
alle autorit, e non a colpire chi si tro)a)a nelle loro stesse condizioni+ il gesto
dell’amdi, comun;ue, appare dettato da moti)i esclusi)amente personali, o @ al pi9 H
razziali.
% Cfr. dichiarazioni 1urBat rese all’udienza del !"."".!-"!, pag. $ del )erbale stenotipico.
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=ertanto, il fatto specifico non pu essere addebitato agli imputati neppure a titolo
di concorso anomalo di persone (eF art. ""/ c.p., apparendo del tutto scollegato @ sia
sul piano materiale, che su ;uello morale @ con le azioni degli imputati, sulla scorta del
principio giurisprudenziale secondo cui la configurazione del concorso cosiddetto
$anomalo$ di cui all%art. &&' cod. pen. ( soggetta a due limiti negativi e cio( che
l%evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od
eventuale e che l%evento pi# grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di
fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili
eziologicamente alla condotta criminosa di base (cos>, da ultima, Cass., sez. /,
sentenza n. /!"% del -*4"!4!-"".
Di conseguenza gli imputati de)ono essere assolti dal reato di cui al capo C
dell’imputazione per non a)er commesso il fatto.
." La verifica dell’antigiuridicità delle condotte degli imputati. Appare a ;uesto
punto opportuno esporre sinteticamente ;uanto dichiarato dagli imputati a loro discolpa
in sede di con)alida dell’arresto, all’udienza del "/."-.!-"!.
Aarrassi amza ha dichiarato di essere stato ristretto per circa un mese* nel
Centro dopo essere stato prele)ato perch8 pri)o di documenti di identit da personale di
=ubblica 3icuerezza da &ioia 'auro, o)e )i)e con la famiglia e o)e la)ora come
artigiano+ di essere stato costretto a permanere nel centro in condizioni igieniche
precarie (meglio descritte nel )erbale di interrogatorio/, in ristrettezza di pasti e di
luoghi all’aria aperta+ e di essersi determinato alla protesta (ammessa nelle modalit
contestate nel momento in cui < )enuto a sapere dai familiari (con cui era riuscito a
comunicare che la madre era in coma, a seguito di degenerazione delle sue condizioni
di salute+ di a)er ;uindi chiesto di poter andare a )isitare la madre e che tale permesso
gli fu negato.
* Egli risulta destinatario del pro))edimento di trattenimento presso il Centro di Crotone emesso
dal uestore di eggio Calabria in data !*.#.!-"!.
/ l) in centro ci stanno certe cose che, proprio, ma proprio che possono vivere solamente glianimali. *i trattano, proprio, nemmeno gli animali pag. 5- del )erbale stenotipico dell’udienza del
"/."-.!-"!+ pagg. 55 e ss.
/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B67235F39%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=06214%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2012%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32831&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B67235F39%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=06214%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2012%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32831&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ababsa Abdelghani ha dichiarato di essere stato ristretto nel Centro dal "0.#.!-"!0
dopo essere stato prele)ato in 2iareggio (A, o)e la)ora come cameriere, perch8 pri)o
di documenti di identit+ ha confermato le condizioni precarie, descritte dall’Aarrassi,
in cui era costretto a )i)ere nel Centro, specificando che gli asciugamani e le lenzuola
non sono mai stati cambiati$+ ha dichiarato di non a)er a)uto a disposizione i
pro))edimenti in forza del ;uale < stato i)i ristretto+ di a)er assistito ad un’udienza con
il giudice che ha con)alidato la sua permanenza presso il Centro, ma senza alcuna
possibilit effetti)a di difendersi#+ che gli sono stati sottratti, durante l’operazione di
bonifica del #."-.!-"! effetti personali (come sticB per deodoranti"- e di essersi
determinato per ;uesto moti)o ad unirsi alla protesta+ che i pasti do)e)ano essere
consumati seduti per terra, per assenza di ta)oli.
Dhifalli Ali ha dichiarato di essere stato prele)ato in manette "" in Cosenza, luogo
o)e dimora con la compagna (incinta di tre mesi, domenica 0 ottobre u.s., mentre si
reca)a a fare la spesa con la sua compagna, perch8 pri)o di documenti di identit"!+ di
)i)ere in Italia da molti anni, e di a)ere nel nostro =aese tutta la sua famiglia "5+ di essere
rimasto ristretto in caserma per circa !% ore+ di essere stato tradotto presso la uestura
di Cosenza e ;uindi di essere giunto presso il Centro l’$4"-4!-"!+ egli ha confermato
che le condizioni del Centro erano inaccettabili (ospiti bisognosi di cure, pasti scarsi
consumati per terra"%.
'utti e tre gli imputati hanno dichiarato di preferire di essere ristretti in custodia
cautelare in carcere piuttosto che nel Centro.
0 Egli risulta destinatario del pro))edimento di trattenimento presso il Centro di Crotone emesso
dal uestore di Gucca in data "*.#.!-"!.
$ Cfr. dichiarazioni Ababsa all’udienza del "/."-.!-"!, pagg. *!H*5 del )erbale stenotipico.
# Cfr. dichiarazioni Ababsa all’udienza del "/."-.!-"!, pag.g. **H*/ del )erbale stenotipico.
"- Cfr. dichiarazioni Ababsa all’udienza del !$."".!-"!, pag. !* del )erbale stenotipico
"" Cfr. dichiarazioni Dhifalli all’udienza del "/."-.!-"!, pag. /% del )erbale stenotipico.
"! Egli risulta destinatario del pro))edimento di trattenimento presso il Centro di Crotone emesso
dal uestore di Cosenza in data $."-.!-"!.
"5 Cfr. dichiarazioni Dhifalli all’udienza del "/."-.!-"!, pag. // del )erbale stenotipico.
"% Cfr. dichiarazioni Dhifalli all’udienza del "/."-.!-"!, pag. // del )erbale stenotipico.
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ccorre a ;uesto punto )erificare se, effetti)amente, il pro))edimento di
trattenimento presso il Centro, nonch8 le condizioni del trattenimento fossero ingiuste+
pi9 in particolare, se gli imputati abbiano agito per difendere i loro diritti fondamentali
da un’aggressione ingiusta, parametrando tale ingiustizia alle regole pre)iste
dall’ordinamento giuridico nazionale e so)ranazionale.
/" La legittimità del provvedimento di trattenimento degli imputati presso il
Centro.
/"1 La disciplina comunitaria del trattenimento ai fini dell’allontanamento e la
sua efficacia nel caso di specie. Ga materia dell’immigrazione (ed in particolare, le
modalit del soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini stranieri non regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale degli 3tati membri dell’?nione Europea
costituisce oggetto di disciplina da parte del diritto dell’?nione Europea.
In particolare, la materia < regolamentata dalla diretti)a del =arlamento europeo e
del Consiglio "/ dicembre !--$, !--$4""*4CE (d’ora in poi, diretti)a recante norme e
procedure comuni applicabili negli 3tati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il
cui soggiorno < irregolare+ recepita dalla epubblica Italiana con D.G. del !5./.!-"", n.
$#, con)ertito in G. del !.$.!-"", n. "!#.
rbene, la diretti)a costituisce fonte di diritto dell’?nione Europea direttamente
applicabile dal giudice nazionale, o)e pre)eda disposizioni incondizionate e
sufficientemente precise, atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei
confronti dello +tato (c.d. disposizioni self eecuting &-.
Ga Corte Costituzionale italiana ha recepito integralmente la giurisprudenza della
Corte di &iustizia dell’?nione Europea (d’ora in poi, Corte di &iustizia, riconoscendo
la natura sostanziale di norme direttamente applicabili @ tra le altre fonti @ anche alle
diretti)e purch
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faccia valere tale prescrizione deve risultare inadempiente per essere inutilmente
decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva"/.
A tale ultimo specifico proposito, la costante giurisprudenza della Corte di
&iustizia ha affermato che ;ualora uno 3tato membro si astenga dal recepire una
diretti)a entro i termini o non l’abbia recepita correttamente, i singoli cittadini sono
legittimati a in)ocare contro detto 3tato membro le disposizioni di tale diretti)a che
appaiano, dal punto di )ista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise"0 . In
particolare, nella sentenza del !%.5."#$0, in causa CH!$/4$*, la Corte di &iustizia ha
puntualizzato che la disposizione della diretti)a che risponda ai presupposti suddetti
pu essere in)ocata dal singolo innanzi al giudice nazionale onde far disapplicare
qualsiasi norma di diritto interno non conforme a detto articolo.
'enuto conto che la Corte Costituzionale ha stabilito che costituiscono fonte di
diritto europeo direttamente applicabile anche le sentenze della Corte di giustizia, come
;uelle appena richiamate, rese in sede pregiudiziale"$ e contenziosa"#+ tenuto conto che
nella sentenza del !$.%.!-"", causa /"4"", El Dridi, punto 5%, la Corte di &iustizia ha
espressamente affermato che la direttiva 12234&&- stabilisce con precisione la
procedura che ogni +tato membro ( tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale
procedura+ ritiene il 'ribunale che le norme nazionali @ di cui agli artt. "5 e "% del
D.lgs. n. !$/ del "##$ (5esto unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell6immigrazione e norme sulla condizione dello straniero @ debbano essere
interpretate, per ;uanto possibile, in conformit alle norme giuridiche europee
direttamente applicabili, ;uali ;uelle deri)anti dalle fonti su menzionate+ e che esse @
o)e si ri)elino incompatibili con tali norme @ non possano tro)are applicazione, con
pre)alenza del diritto europeo.
"/ Corte Costituzionale, sentenza n. "/$ del "##".
"0 2. in tal senso, sentenza !$.%.!-"", causa /"4"", El Dridi, punto %/+ 5 marzo !-"", causa
CH!-54"-, Auto 6iBolo)i, non ancora pubblicata nella accolta, punto /"+ sent. !!./."#$#, in causaCH"-54$$+ sent. !-.#."#$$, in causa CH5"4$0+ sent. $."-."#$0, in causa CH$-4$/+ sent. !/ febbraio
"#$/, causa "*!4$%, Marshall, acc. pag. 0!5, punto %/+ sent. !%.5."#$0, in causa CH!$/4$*.
"$ Corte Costituzionale, sentenza n. ""5 del "#$*.
"# Corte Costituzionale, sentenza n. 5$# del !--#.
#
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/"2" Il sedicesimo “considerando” della direttiva n. ! del "##$. Il sedicesimo
considerando della diretti)a n. ""* del !--$ stabilisce che: “&'0. 7l ricorso al
trattenimento ai fini dell%allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al
principio di proporzionalit) con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti.
7l trattenimento ( giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare
l%allontanamento e se l6uso di misure meno coercitive ( insufficiente”.
/"-" L’art. ! della direttiva n. ! del "##$. G’art. "* della diretti)a n. ""* del
!--$ stabilisce che: 'rattenimento. &. Salvo c%e nel caso concreto possano essere
efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive , gli +tati membri
possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio
soltanto per preparare il rimpatrio e4o effettuare l%allontanamento, in particolare
quando8 a0 sussiste un rischio di fuga o b0 il cittadino del paese terzo evita od ostacola
la preparazione del rimpatrio o dell%allontanamento. 7l trattenimento ha durata quanto
pi# breve possibile ed ( mantenuto solo per il tempo necessario all%espletamento
diligente delle modalit) di rimpatrio.
1. 7l trattenimento ( disposto dalle autorit) amministrative o giudiziarie.
7l trattenimento ( disposto per iscritto ed ( motivato in fatto e in diritto.
Quando il trattenimento ( disposto dalle autorit) amministrative, gli +tati membri8
a0 prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimit) del trattenimento su cui
decidere entro il pi# breve tempo possibile dall%inizio del trattenimento stesso,
b0 oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare
ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimit) del trattenimento
su cui decidere entro il pi# breve tempo possibile dall%avvio del relativo procedimento.
7n tal caso gli +tati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in
merito alla possibilit) di presentare tale ricorso. 7l cittadino di un paese terzo
interessato ( liberato immediatamente se il trattenimento non ( legittimo.
9. 7n ogni caso, il trattenimento ( riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta
del cittadino di un paese terzo interessato o d%ufficio. :el caso di periodi di
trattenimento prolungati il riesame ( sottoposto al controllo di un%autorit) giudiziaria.
. Quando risulta che non esiste pi# alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento
per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pi# le condizioni
di cui al paragrafo &, il trattenimento non ( pi# giustificato e la persona interessata (
immediatamente rilasciata.
"-
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-. 7l trattenimento ( mantenuto finch" perdurano le condizioni di cui al paragrafo & e
per il periodo necessario ad assicurare che l%allontanamento sia eseguito.
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Dridi, in sede di rin)io pregiudiziale, ai punti 5! e ss., ha stabilito: 91.
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massima in &3 mesi, termine tassativo per tutti gli +tati membri. *6art. &', n. &, di detta
direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in
ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.
&. Fmerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di
rimpatrio stabilita dalla direttiva 12234&&- corrisponde ad una gradazione delle
misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va
dalla misura meno restrittiva per la libert) dell6interessato G la concessione di un
termine per la sua partenza volontaria G alla misura che maggiormente limita la sua
libert) G il trattenimento in un apposito centro G, fermo restando in tutte le fasi di detta
procedura l6obbligo di osservare il principio di proporzionalit).
1. @erfino il ricorso a quest6ultima misura, la pi# restrittiva della libert) che la
direttiva consente nell6ambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare
strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. &- e &' di detta direttiva,
segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini
interessati dei paesi terzi.
9. 7n particolare, la durata massima prevista all6art. &-, nn. - e ', della direttiva
12234&&- ha lo scopo di limitare la privazione della libert) dei cittadini di paesi terzi in
situazione di allontanamento coattivo sentenza 92 novembre 122D, causa
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/"" La legittimità del provvedimento amministrativo di trattenimento di un
cittadino straniero alla stregua della normativa europea. Da ;uanto esposto ai
paragrafi precedenti, deri)a che i pro))edimenti amministrati)i di trattenimento di
cittadini stranieri (irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, attribuiti,
dall’art. "% D.Ggs. n. !$/ del "##$, alla competenza dei ;uestori, per essere legittimi
de)ono essere conformi non solo alla legge italiana (ossia, all’art. "% @ appunto, ma
anche a ;uella europea, ed in particolare agli artt. "% e "* della diretti)a n. ""* del
!--$, cos> come interpretati dalla Corte di &iustizia.
Al proposito, < opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n.
5$# dell’"".0."#$#, ha gi da tempo affermato che la normati)a comunitaria de)e
tro)are immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nellKesercizio
della sua giurisdizione, ma anche della stessa pubblica amministrazione nello
svolgimento della sua attivit) amministrativa.
=i9 specificamente 4 ed < ci che nel caso di specie maggiormente rile)a @ l’art.
"% del D.Ggs. n. !$/ del "##$ de)e essere interpretato ed applicato in combinazione
con l’art. "*, co. " della diretti)a n. ""*, che sancisce il principio di proporzionalit (o
di sussidiariet, o di adeguatezza, o di etrema ratio del trattenimento @ ;uale misura
massimamente restritti)a della libert personale @ rispetto alle altre misure coerciti)e
pre)iste dall’ordinamento per assicurare l’allontanamento dello straniero dal territorio:
il che significa che il trattenimento de)e essere disposto solo ;uando ogni altra misura,
sulla base di una specifica )alutazione del caso concreto, risulti inadeguata (alla stregua
dell’art. !0* co. 5 c.p.p. che sancisce il principio di proporzionalit ed etrema ratio
della custodia cautelare in carcere rispetto alle altre misure cautelari personali.
=oich8 la normati)a nazionale, ed in particolare l’art. "% cit. non pre)ede misure
coerciti)e meno afflitti)e del trattenimento, essa de)e essere interpretata ed applicata in
combinazione con l’art. 0 co. 5 della diretti)a, che contempla @ ;uale misure coerciti)e
atte ad impedire il pericolo di fuga del cittadino straniero sottoposto ad una procedura
di allontanamento H lKobbligo di presentarsi periodicamente alle autorit), la
costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o
l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.
Discende pure dal disposto dell’art. "* della diretti)a (nonch8 dagli artt. 5 della G.
n. !%" del "##- e "% co. " bis D.Ggs. n. !$/ del "##$ che l’autorit amministrati)a,
ogni ;ual)olta eserciti il suo potere discrezionale ()incolato, appunto dal rispetto del
principio di proporzionalit prima descritto, < tenuta a moti)are la sua scelta, ed in
"%
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particolare, ad esporre le ragioni in forza delle ;uali, nel caso concreto, non < possibile
applicare una misura coerciti)a meno afflitti)a del trattenimento presso un Centro di
identificazione ed espulsione.
=er il caso di illegittimit del pro))edimento restritti)o della libert personale, e
;uindi anche per il caso di )iolazione di tale onere moti)azionale, il co. ! dell’art. "*
della diretti)a pre)ede la conseguenza dell’immediata liberazione del cittadino
straniero.
/"5" La legittimità dei provvedimenti amministrativi di trattenimento degli
imputati presso il Centro di Identificazione ed )spulsione. Il pro))edimento
amministrati)o, adottato dal uestore di eggio Calabria in data !*.#.!-"!, che ha
disposto il trattenimento di Arrassi amza presso il Centro di identificazione ed
espulsione di Crotone, nella parte moti)azionale, d atto che non ( possibile dare
esecuzione all6espulsione in quanto bisogna acquisire un valido documento per
l6espatrio, e che nel caso in questione, non ( possibile concretamente applicare altre
misure valide e meno coercitive, ma non indica le ragioni concrete e specifiche di tale
impossibilit: per cui tale pro))edimento de)e ritenersi pri)o di moti)azione sul punto,
e ;uindi illegittimo alla stregua dell’art. "* della diretti)a n. ""* del !--$, cos> come
interpretato dalla Corte di &iustizia.
Il pro))edimento amministrati)o, adottato dal uestore di Gucca in data
"*.#.!-"!, che ha disposto il trattenimento di 1olam 3aid (alias di Ababsa Abdelghani
presso il Centro di identificazione ed espulsione di Crotone, nella parte moti)azionale,
d atto: ". della pericolosit sociale del cittadino straniero, sulla base dei suoi
precedenti penali e di polizia+ !. del pericolo di fuga, desunto dalla mancanza di idonea
documentazione atta a dimostrare la disponibilit di un alloggio o)e possa essere
age)olmente rintracciato a)endo dichiarato di essere senza fissa dimora, e dalla
mancanza di mezzi di sostentamento lecito. 'ali ragioni, tutta)ia, sono ;uelle che hanno
fondato decreto di espulsione emesso dal =refetto della =ro)incia di Gucca della stessa
data, e costituiscono le ragioni che @ a norma dell’art. "5 co. % bis del D.Ggs. n. !$/ del
"##$ @ non consentono il riconoscimento al cittadino straniero di un termine per la
partenza )olontaria (ossia, senza accompagnamento coatti)o alla frontiera. E’ del tutto
omessa l’indicazione, in)ece, delle ragioni specifiche in forza delle ;uali, nel caso
concreto, non < stato possibile adottare una misura coerciti)a meno afflitti)a del
trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione: per cui tale
"*
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pro))edimento de)e ritenersi pri)o di moti)azione sul punto, e ;uindi illegittimo alla
stregua dell’art. "* della diretti)a n. ""* del !--$, cos> come interpretato dalla Corte di
&iustizia. Al proposito, il 'ribunale rile)a:
. ;uanto al pericolo di fuga: risulta dal medesimo decreto di espulsione (su cit. che Ababsi
Abdelghani dimori sul territorio nazionale da circa ;uindici anni, e sia ;uindi radicato in
esso!-: situazione che contraddirebbe il pericolo di fuga+ inoltre, secondo l’art. "* co. "
della diretti)a, il rischio di fuga (cos> come il comportamento ostile del cittadino straniero
interessato di per s8 non costituisce un’eccezione al principio di proporzionalit, e non
esonera ;uindi l’autorit amministrati)a dall’onere di )alutare la possibilit di ricorrere,
nel caso concreto, ad una misura coerciti)a meno afflitti)a. 3i riporta sul punto il testo
della norma ( salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre
misure sufficienti ma meno coercitive, gli +tati membri possono trattenere il cittadino di
un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e4o
effettuare l%allontanamento, in particolare quando8 a0 sussiste un rischio di fuga o b0 il
cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o
dell%allontanamento0+ nonch< ;uanto espressamente statuito dalla Corte di &iustizia al
punto 5# della sentenza del !$.%.!-"", causa /"4"": “solo qualora l6esecuzione della
decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso
per caso , di essere compromessa dal comportamento dell6interessato, detti +tati possono
privare quest6ultimo della libert) ricorrendo al trattenimento”;
1. ;uanto alla pericolosit) sociale del cittadino straniero: la Corte di &iustizia, &rande
3ezione, al punto 0- della sentenza 5- no)embre !--#, Ladzoe) in causa CH5*04-# ha
espressamente affermato che il trattenimento < esclusi)amente finalizzato a garantire
l’efficacia della decisione di rimpatrio e non tro)a giustificazione alcuna in ragioni di
contenimento della e)entuale pericolosit sociale del cittadino di =aese terzo (la
possibilit) di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza non pu= trovare fondamento nella direttiva 12234&&-.
Il pro))edimento amministrati)o, adottato dal uestore di Cosenza in data $."-.!-"!,
che ha disposto il trattenimento di Dhifalli Ali presso il Centro di identificazione ed
espulsione di Crotone, nella parte moti)azionale, d atto che lo straniero non pu=
essere accompagnato immediatamente alla frontiera per mancanza di un valido
documento idoneo all6espatrio; ritenuta l6opportunit) di adottare la misura del
trattenimento di cui all6art. & del C.*gs. n. 13'4D3 come modificato dal C.*. n. 3D del
!- Cfr. interrogatorio dell’imputato all’udienza del "/."-.!-"!, pag. *- del )erbale stenotipico.
"/
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12&& per assicurare l6effettiva esecuzione dell6espulsione”, ma non indica le ragioni
concrete e specifiche di tale opportunit, e cio
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identificazione in )ista dell’espulsione, non a)e)a potuto camminare e s)olgere
l’atti)it fisica necessaria al mantenimento della propria salute perch< le strutture del
centro non lo consenti)ano, e inoltre a)e)a a disposizione poco pi9 di cin;ue euro al
giorno per ac;uistare il cibo di cui nutrirsi!".
6el procedimento M.3.3. c. &recia e 1elgio (ric. n. 5-/#/4-#, il ricorrente era
stato trattenuto per pochi giorni in un centro per richiedenti asilo politico adiacente
all’aeroporto: ;ui, secondo ;uanto affermato dal medesimo, era stato costretto a stare in
una stanza di dimensioni ridotte con altre )enti persone+ a)e)a potuto utilizzare i ser)izi
igienici solo a discrezione delle guardie+ era stato malnutrito e, inoltre, era stato
costretto a dormire sul suolo!!.
!" In particolare, al punto 50 della decisione la Corte afferma che se gli +tati sono autorizzati adetenere potenziali immigrati sotto il loro innegabile diritto di controllo ...0, tale diritto deve essere
esercitato conformemente alle disposizioni della convenzione. 7l giudice deve avere riguardo alla
situazione particolare di queste persone quando ( necessario controllare le norme per l%attuazione della
misura della detenzione alla luce delle disposizioni+ al punto %- della decisione la Corte fa riferimento
ad una relazione delle atti)it del Comitato europeo per la pre)enzione della tortura e disumani o
degradanti punizioni (C=' in ordine alla sue )isite nel !--0 e nel !--$ in di)erse stazioni di polizia e
nei centri di detenzione per stranieri in &recia: la relazione sulla visita nel 122I mette in evidenza …0
l6impossibilit) di praticare un qualsiasi esercizio fisico per i detenuti e carenze per quanto riguarda
igiene e cure mediche in alcune delle 1 stazioni di polizia e centri di detenzione visitati; la relazione
sulla visita nel 1223 si riferisce alle condizioni di detenzione nei locali della polizia degli stranieri a
+alonicco, sottolineando che i detenuti dormivano su materassi sporchi sul terreno e anche in assenza di
spazio per camminare ed esercizio fisico. *a relazione conferma, infine, il fatto che ogni detenuto aveva
diritto a -.3I euro al giorno per ordinare i pasti consegnati dall%esterno . =rosegue la Corte al punto %":
parte i problemi di sovraffollamento e di igiene, come individuate dalle relazioni di cui sopra, la
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"2" Le condizioni di trattenimento degli imputati presso il Centro di
Identificazione ed )spulsione “Sant’Anna” di Isola Capo +izzuto. Anche la
epubblica italiana, in forza dell’art. ! della Costituzione, riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell6uomo”+ inoltre, l’art. "%, co. ! del D.Ggs. n. !$/ del "##$,
stabilisce che: lo straniero ( trattenuto nel centro con modalit) tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit)”.
Al fine di stabilire se, nella fattispecie, le condizioni di trattenimento presso il
Centro abbiano )iolato la dignit dei tre imputati, le norme nazionali appena citate
possono essere interpretate alla stregua della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo formatasi sull’art. 5 della Con)enzione, esposta al precedente.
In ordine al rapporto tra diritto interno e disposizioni della Con)enzione europea
dei diritti dell’uomo (d’ora in poi, CED?, rese esecuti)e nell’ordinamento interno con
legge ordinaria!5, a partire dalle sentenze n. 5%$ e n. 5%# del !--0, la giurisprudenza
costituzionale!% < costante nel ritenere che Nle norme della
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esse interpretazione ed applicazione art. 91, paragrafo &, della
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". nella specifica condizione in cui gli imputati sono stati costretti a riposare:
ossia, su materassi luridi, pri)i di lenzuola e con coperte altrettanto sporche+
!. nella specifica condizione in cui gli imputati sono stati costretti a pro))edere (o
a non pro))edere alle proprie abluzioni: la)abi e bagni alla turca luridi, asciugamani
altrettanto sporchi+
5. nella specifica condizione in cui gli imputati sono stati costretti, prima che
fossero istituiti (ossia, antecedentemente al mese di no)embre !-"! i locali e le
attrezzature per la mensa, a consumare i pasti: ossia, senza sedie n8 ta)oli, ed in
;uantit insufficienti (la circostanza pu ritenersi sufficientemente riscontrata
dall’ispezione dei luoghi, nel corso della ;uale < stato accertato che i locali mensa sono
stati istituiti a partire dal no)embre !-"!.
'ali condizioni risultano lesi)e della dignit umana, soprattutto se si tiene conto
che si tratta di persone la cui libert personale non < stata compressa come conseguenza
della commissione di un reato+ e che sono state costrette ad abbandonare i loro =aesi di
origine per migliorare la propria condizione.
5" La configurabilità( nella fattispecie( della legittima difesa" 6el caso di specie
occorre )erificare, a ;uesto punto, se le condotte addebitate agli imputati possano
tro)are giustificazione in ragione dell’ingiustizia dell’offesa ai loro diritti fondamentali,
primo fra tutti (in ordine assiologico ;uello alla loro dignit umana, lesa da condizioni
di trattenimento indecenti+ inoltre, ;uello alla loro libert personale, lesa
dall’applicazione della massima misura coerciti)a (il trattenimento, senza che fosse
)alutata, nella specifica situazione concreta, la possibilit di applicare misure meno
afflitti)e.
In particolare, occorre )erificare se gli imputati sono stati costretti a commettere i
fatti di cui ai capi A e 1 dell’imputazione dalla necessit di difendere i loro diritti (alla
dignit umana e alla libert personale contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia stata proporzionata all’offesa (art. *! c.p..
E’ appena il caso di sottolineare che, se per integrare una )iolazione dell’art. 5
della Con)enzione europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del trattamento
degradante (anche ai fini del risarcimento del danno la giurisprudenza della Corte di
3trasburgo @ come si < )isto nel /." @ richiede l’integrazione della gra)it dell’offesa,
n8 l’art. *! c.p., n8 la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiedono un’analoga
!"
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soglia di rile)anza dell’offesa ai fini dell’integrazione della legittima difesa, essendo
richiesto, a tale riguardo, esclusi)amente l’elemento dell’attualit dell’offesa.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimit, i presupposti essenziali della
legittima difesa sono costituiti da una aggressione ingiusta e da una reazione legittima:
la prima de)e concretarsi in un pericolo attuale di unKoffesa che, se non neutralizzata
tempesti)amente, sfocerebbe nella lesione del diritto+ la seconda de)e inerire alla
necessit di difendersi, alla ine)itabilit del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed
offesa!$.
uanto al primo re;uisito (ingiustizia dell6offesa, si < gi argomentato @ nei
precedenti paragrafi @ che la )iolazione della dignit umana e della libert personale nei
confronti degli odierni imputati sia a))enuta ingiustamente, ossia in )iolazione delle
norme (comunitarie e nazionali che disciplinano il trattenimento dei cittadini stranieri
in un centro di espulsione (ossia, delle norme che impongono la necessit di )alutare
nel caso concreto la possibilit di applicare una misura coerciti)a meno afflitti)a+ e di
;uelle che impongono il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri.
uanto ai tre parametri utilizzati dalla giurisprudenza per definire legittima la
reazione, occorre osser)are:
". in ordine all’attualit) del pericolo, < fuor di dubbio che i diritti di libert
personale e di dignit umana fossero in corso di compressione al momento delle
reazioni poste in essere dagli imputati (essendo stati commessi i fatti di resistenza e
danneggiamento proprio nel centro di identificazione, durante il loro trattenimento, che
restringe)a la loro libert personale e le cui condizioni lede)ano la loro dignit umana+
!. in ordine all’inevitabilit) del pericolo, la particolarit del caso di specie (in cui
la parte dell’offensore < incarnata da un apparato dello 3tato di diritto impone la
riflessione secondo cui gli imputati non possono essere considerati alla stregua di chi
affronta una situazione di pericolo pre)ista ed accettata, do)endosi sempre attendere da
uno 3tato di diritto (non il rischio, appunto, di una )iolazione dei propri diritti, ma,
appunto il rispetto delle regole, e tanto pi9 dei diritti fondamentali del cittadino+
5. ;uanto al re;uisito della proporzionalit) tra difesa del diritto ed offesa arrecata,
costituisce uni)oco principio giurisprudenziale ;uello secondo cui @ affinch< sussista
un tale rapporto H occorre effettuare un confronto valutativo, con giudizio $e ante$,
sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell%aggredito che fra i beni giuridici in
!$ EF ceteris, cfr. Cass., sez. %, sentenza n. 5!!$! del -%4-04!--/+ Id., sez. %, n. "/#-$4!--%+ Id.,
sez. "J, n. #/#*4"###+ Id., sez. ", n. /$""4"##%.
!!
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conflitto. :e consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel
caso di conflitto fra beni eterogenei, allorch( la consistenza dell%interesse leso la vita o
l%incolumit) della persona0 sia enormemente pi# rilevante, sul piano della gerarchia
dei valori costituzionali, di quello difeso il patrimonio0, ed il danno inflitto morte o
lesione personale0 abbia un%intensit) di gran lunga superiore a quella del danno
minacciato sottrazione della cosa0!#. 6el caso di specie, con deduzione a contrario, si
de)e ritenere che il confronto tra i beni giuridici in conflitto si risol)e pacificamente a
fa)ore dei beni difesi (dignit umana e libert personale, rispetto a ;uelli offesi @
tutelati dagli artt. 550 e /5* c.p. @ del prestigio ed efficienza della pubblica
amministrazione, nonch8 del patrimonio pubblico materiale.
uanto al giudizio fra i mezzi usati e ;uelli a disposizione, la giurisprudenza di
legittimit ha ulteriormente specificato che la necessit) di difendersi e la proporzione
tra la difesa e l%offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle
circostanze della vicenda apprezzate $e ante$0, l%unica possibile, non sostituibile con
altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto5-: sempre secondo tale
sentenza, le espressioni normati)e Pnecessit di difendereP e Psempre che la difesa sia
proporzionale allKoffesaP, di cui allKart. *! c.p., de)ono essere intese nel senso che
reazione deve essere, in quella circostanza, l%unica possibile, non sostituibile con altra
meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui do)endosi
siffatta valutazione pur sempre operare in relazione alla situazione concreta
sussistente nel momento della condotta dell’imputato.
Dun;ue, occorre )erificare che gli imputati non a)essero altro strumento per
difendere i loro diritti che ;uelli in concreto impiegati (ossia, la manifestazione di
protesta nelle forme )iolente poste in essere. 'ale giudizio @ ha precisato la Corte di
Cassazione nell’ultima sentenza citata @ non )a compiuto in assoluto e in astratto
(ossia, sul piano sistematico e dei principi, ma in relazione alle circostanze del caso
concreto: si pu ;uindi ragione)olmente ritenere che gli imputati a)rebbero ottenuto la
rimessione in libert se a)essero agito in modi meno dannosiQ
Al riguardo, appare chiaro6 per ;uanto < emerso dagli atti, nonch8 dal medesimo
capo di imputazione, che le condotte contestate ai capi A e 1 dell’imputazione furono
!# Cos>, Cass., sez. ", sentenza n. %*%-0 del "-4""4!--%.
5- Cass., sez. %, sentenza n. 5!!$! del -%4-04!--/.
!5
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poste in essere dagli imputati in esecuzione della )olont di ribellarsi al loro stato di
detenzione presso il Centro, ritenuto ingiusto per le condizioni in cui erano ristretti.
Ge condotte addebitate agli imputati si sono dimostrate orientate esclusi)amente a
manifestare una protesta contro coloro che, ai loro occhi e nelle circostanze concrete
dei luoghi, erano i responsabili di ;uella loro condizione (il personale di )igilanza del
Centro e le forze dell’ordine+ la protesta fu posta in essere nell’unico modo che @ in
tali circostanze @ pote)a essere efficace: ossia l’impedire il regolare s)olgimento
dell’atti)it di gestione del Centro.
Anche le frasi (minacciose o offensi)e che furono ri)olte al personale di
)igilanza (riportate al !, dimostrano che esse furono poste in essere in ;uanto dirette
non al singolo pubblico ufficiale, ma all’intero personale in ;uanto parte integrante
della struttura, )erso cui era ri)olta la protesta.
Inoltre, per ;uanto riguarda le condotte astrattamente alternati)e a ;uella posta in
essere dagli imputati, occorre considerare che il controllo giurisdizionale sui
pro))edimenti amministrati)i di trattenimento (ossia, la con)alida da parte del giudice
di pace a norma dell’art. "% co. " bis D.Ggs. n. !$/ del "##$ non pu ritenersi essere
stato effettivo, per le seguenti ragioni: ". tali pro))edimenti recano gli a))isi di cui
all’art. !- del D.=.. n. 5#% del "### ( Legolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell%immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, concernenti @ tra le altre @ nozioni tecniche in ordine al
diritto di essere assistiti da un difensore all’udienza di con)alida dinanzi al giudice di
pace, senza che siano stati tradotti nella lingua madre dello straniero+ !. gli imputati non
sono stati assistiti da un interprete nel giudizio di con)alida, ossia in una fase
procedurale altamente tecnica, o)e la (sedicente conoscenza della lingua italiana non
pu essere ritenuta sufficiente a comprendere pienamente gli effetti che stanno per
prodursi nella sfera giuridica dell’interessato 5. i difensori (d’ufficio che assistono gli
stranieri nel giudizio di con)alida dinanzi al giudice di pace sono nominati,
notoriamente, il giorno stesso dell’udienza o immediatamente prima, e non hanno
;uindi la possibilit di conoscere adeguatamente il singolo caso specifico 5".
68 pu ritenersi che gli imputati a)rebbero potuto porre in essere forme di
protesta passi)a, come, ad esempio, lo sciopero della fame, dato che uno 3tato laico di
diritto non si pu sostituire ad una scelta di )alori (;uali ;uelli da porre in conflitto
rispetto alla condotta aggressi)a subita che compete esclusi)amente all’agente.
5" Cfr. dichiarazioni Ababsa all’udienza del "/."-.!-"!, pag.g. **H*/ del )erbale stenotipico.
!%
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3i de)e inoltre tenere in debita considerazione l’idea @ che costituisce cultura
dominante e che < stata ribadita all’odierna udienza dal rappresentante della =ubblica
Accusa nella sua re;uisitoria @ secondo cui il trattenimento presso un centro di
identificazione < pre)isto dalla legge, per cui gli apparati burocratici (prefetture,
;uesture, giudici di pace, altre magistrature, etc., non possono fare altro che applicare
la legge )igente 5!. 6el caso specifico, tale idea a)rebbe reso pressoch8 inutile ogni altra
istanza orale o scritta alle autorit competenti: tant’< che gli imputati hanno riferito di
a)er pro)ato a ri)olgere richieste55, senza sortire alcun effetto (come acqua nella
sabbia”9.
'ale idea, tutta)ia, non tiene conto della presenza e della preminenza, al di sopra
di ;uello nazionale, dell’rdinamento giuridico europeo, di cui la epubblica Italiana,
oltre ad essere 3tato membro, < stato tra gli 3tati fondatori. 2ale al proposito richiamare
il principio, affermato di recente dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo5*, chiamata a
pronunciarsi anche sulla )iolazione dell’art. *, co. ", lett. f della Con)enzione
medesima5/ proprio nel caso @ prima esaminato @ di trattamento degradante all’interno
di un centro di detenzione temporanea, secondo cui qualsiasi privazione della libert)
non solo deve soddisfare una delle eccezioni di cui ai paragrafi da a0 ad f0 Rdell’art. *S ,
ma anche essere $legale$ . :ella $legittimit)$ della detenzione, tra cui l%osservanza
della $via legale$, la
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8/17/2019 Legittima Difesa Cie Trib Crotone
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il rispetto di qualsiasi privazione della libert) allo scopo di proteggere l%individuo
dall6arbitrariet).
dai reati di cui ai capi A e 1 dell’imputazione, perch< il fatto non sussiste.
2isto l’art. *5-, co. ", c.p.p. assol)e Aarrassi amza, Ababsa Abdelghani e Dhifalli Al>
dai reati di cui al capo C dell’imputazione, per non a)er commesso il fatto.
2isto l’art. 5--, co. " c.p.p., ordina l’immediata liberazione di Aarrassi amza, Ababsa
Abdelghani e Dhifalli Al>, se non detenuti per altra causa.
Moti)azione contestuale.
=ro))edimento letto in udienza.
Crotone, "! dicembre !-"! il &iudice
dott. Edoardo D’Ambrosio