Legge 68/99 decreti attuativi del Ministero del Lavoro di Mario Conclave Seminario Cisl Firenze,...
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Legge 68/99decreti attuativi del Ministero del
Lavorodi
Mario ConclaveSeminario Cisl
Firenze, 26-27 gennaio 2000
adempimenti del Ministero del Lavoro
• Esoneri parziali (art.5, c.4)• Riepilogo denunce (art.9, c.6)• Fondo incentivi (art.13,c.8)• Regolamento esecuzione (art. 20)
esoneri parziali: operazioni
• Utilizzo esperienze precedenti• riqualificazione alle nuove disposizioni
normative• ridefinizione in termini di assetti istituzionali
decentrati
Oggetto del decreto
• esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta
• le sedi, i criteri e le modalità per la loro concessione
Struttura dell’esonero
• Durata: a tempo determinato. • Il servizio dopo 6 mesi può proporre la
partecipazione ad iniziative di inserimento• pagamento delle 25 mila lire per dipendente per
giorno • modalità di versamento stabilite a livello regionale• decorrenza dal momento della presentazione
della domanda di autorizzazione
Caratteristiche delle attività
a) faticosità della prestazione lavorativa,
b) pericolosità connaturata al tipo di attività,
c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Percentuali di esonero
Fino al 60%
Fino all’80 % : -per sicurezza e vigilanza, -trasporto privato -settori individuati da
decreto ministeriale.
Struttura dell’esonero
• Durata: a tempo determinato. • Il servizio dopo 6 mesi può proporre la
partecipazione ad iniziative di inserimento• pagamento delle 25 mila lire per dipendente per
giorno • modalità di versamento stabilite a livello regionale• decorrenza dal momento della presentazione
della domanda di autorizzazione
Fondo incentivi disabilifinalità
Definisce:• i criteri • le modalità per la ripartizione fra le regioni• i procedimenti per la concessione delle
agevolazioni
agevolazioni• Fiscalizzazioni totali e parziali degli oneri previdenziali ed
assicurativi fino ad 8 o 5 anni a seconda della riduzione della capacità lavorativa
• Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie:– alla trasformazione del posto di lavoro per i disabili con
RCL superiore al 50 per cento – per tecnologie di telelavoro – per la rimozione delle barriere architettoniche.
• Assicurazione INAIL e responsabilità civile dei tirocinanti assunti per un anno, rinnovabile per un altro anno
Soggetti beneficiari
• Datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo
• che stipulano una convenzione (art.11) con i servizi
• presentando un programma
Criteri di ripartizione
numero e qualità dei programmi finalizzati all’inserimento lavorativo mirato
verifica dell’effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l’integrazione lavorativa dei disabili,
conformità delle iniziative agli indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di politica dell’impiego.
Programmi ammissibili
• diretti all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
• che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile; • che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di
tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
• che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro; • che favoriscano l’inserimento lavorativo delle donne disabili
Regolamento d’esecuzione: operazioni politiche
• Governo del passaggio tra vecchia e nuova disciplina per alcuni istituti normativi
• governo della transizione tra vecchie e nuove competenze istituzionali
• chiarimento di alcune questioni interpretative ed applicative
• integrazione normativa su base analogica
Regolamento d’esecuzione:contenuti 1
- Soggetti iscritti negli elenchi- Obbligo di riserva- Modalità di computo della quota di riserva ed Esclusioni- Sospensione degli obblighi- Compensazioni territoriali- Modalità di assunzioni obbligatorie- Avviamento- Graduatorie
Regolamento d’esecuzione:contenuti 2
– Sistema sanzionatorio– Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva– Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva– Disposizioni transitorie sulla validità delle convenzioni e delle
autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi– Gradualità– Cooperative sociali– Disposizioni finali
Nuove assunzioni ed obbligoda 15 a 35 dipendenti, per una nuova assunzione,
aggiuntiva si deve assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi In caso di una seconda nuova assunzione, l’obbligo di assunzione va adempiuto contestualmente .
Non sono nuove assunzioni:– le sostituzioni di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza,
– quelle dei lavoratori, che, cessati dal servizio siano sostituiti entro 60 giorni
– quelle effettuate ai sensi della legge n.68/99
Ulteriori esenzioni dall’obbligo
Le disposizioni per il personale viaggiante e navigante (art. 5, c. 2, L.68/99), si applicano ai datori di lavoro che operano:
• in regime di concessione o mediante convenzione,
• al settore del trasporto merci su strada
Organizzazioni non lucrativeIl personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative( art.3, c.3) è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari
la quota di riserva si calcola sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative per:
• enti, associazioni di arte e cultura, istituti scolastici religiosi, senza scopo di lucro
• ex Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
.
esclusioni• contratto di formazione e lavoro,• apprendistato, • i reinserimento, con contratto di • lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice• lavoro a domicilio. • assunti per attività lavorativa all’estero,• per orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro
con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
Computabilità particolaricomputabili nella percentuale di riserva ed ascrivibili alla chiamata
numerica:• orfani ed assimilati, divenuti inabili sul lavoro con una riduzione della
capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento,(se l’inabilità non sia stata determinata da violazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro
• i lavoratori che si sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.
I datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, che assumono un invalido superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità.
Avviamento privato
Richiesta di avviamento(entro 60 giorni dall’insorgenza
dell’obbligo)
Convocazione per ricerca di soluzione: qualifica simile o
convenzione art.11 e 12
Possibilità di aderire agli esoneri parziali
Se il datore senza motivazionio comunque entro 30 giorni
non si presentail servizio avvia
Permane la possibilità diconvenzioni ai sensi della
L.56/87
graduatorie
Rimangono in vigore quelle attuali senza distinzioni di categorie
Le regioni nel definire le graduatorie per i privati tengono conto, oltre che di propri criteri aggiuntivi:– anzianità di iscrizione negli elenchi;– condizione economica;– carico familiare;– difficoltà di locomozione nel territorio.
Categorie protette e computo
• Vengono computate nelle percentuali indicate dalla legge
• Per una fase transitoria di 24 mesi possono concorrere all’obbligo (in attesa della riforma della disciplina)
Validità delle convenzioni e le autorizzazioni
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento cessa l’efficacia di atti precedenti quali:
• convenzioni art. 17 e 25 L. 56/ 1987• esonero parziale,• compensazione territoriale• sospensione temporaneaNe vanno ridefiniti i contenuti con i servizi
Convenzioni con cooperative sociali.Requisiti
Requisiti delle cooperative sociali:• iscritte all’albo regionale da almeno un anno,• avere in corso altre attività oltre a quelle della
commessa. Requisiti del professionista disabile:• iscritto all’albo professionale da almeno un
anno.
Convenzioni con cooperative sociali.condizioni
Assunzione del disabile da parte del datore di lavoro.durata :• fino a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da
parte dei servizi competenti. • Ulteriore convenzione con percorso formativo su
conforme parere del Comitato tecnicoNella convenzione tutti gli obblighiIn caso di recesso, subentro del datore di lavoro
Ruolo di orientamento ed indirizzo
Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n.68 del 1999,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone apposite convenzioni–quadro nazionali
promuove la sottoscrizione di Protocolli d’intesa con le regioni e con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.