LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA ... · LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA...

1
LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA Iniziative ammissibili 1) RICERCA INDUSTRIALE: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per raggiungere un notevole miglioramento o la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi 2) ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVA: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, compresa la creazione di un prototipo o progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota Soggetti ammissibili Imprese industriali, consorzi tra imprese industriali, centri di ricerca industriale, imprese artigiane, Agevolazione massima concedibile Progetti di ricerca svolti autonamamente: 1) Attività di sviluppo pre-competitive: massimo il 25% delle spese ammissibili nelle seguenti forme: - 10% sotto forma di contributo a fondo perduto - 70% sotto forma di credito agevolato 2) Attività di ricerca industriale: massimo il 50% delle spese ammissibili nelle seguenti forme: - 25% sotto forma di contributo a fondo perduto - 70% sotto forma di credito agevolato 3) Attività di ricerca miste: massimo il 35% delle spese ammissibili nelle seguenti forme: - 20% sotto forma di contributo a fondo perduto - 60% sotto forma di credito agevolato Ulteriori agevolazioni a seconda delle caratteristiche dei proponenti o della ricerca potranno modificare le agevolazioni nel seguente modo: - + 10% sotto forma di contributo a fondo perduto per progetti presentate da PMI o per le ricerche condotte in cooperazione con partners UE o con università e centri di ricerca - + 15% sotto forma di contributo a fondo perduto per progetti rientranti nel programma quadro comunitario di ricerca L'intervento aggiuntivo non potrà superare il 25% delle spese ammissibili. Il contributo massimo sotto forma di credito agevolato viene ridotto al 45%. Progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca: 80% dei costi per la formazione Attività di ricerca commissionate da PMI a laboratori esterni 50% dei costi fino ad un massimo di 200 milioni Spese ammissibili 1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca) 2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca 3) costo dei servizi di consulenza utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati delle ricerche, di brevetti, know-how, diritti di licenza ecc. 4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca 5) altri costi di esercizio (costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca Note Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di stati membri UE superiori al 20% Tempi di istruttoria 3 mesi

Transcript of LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA ... · LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA...

Page 1: LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA ... · LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA Iniziative ammissibili 1) RICERCA INDUSTRIALE: la ricerca pianificata

LEGGE 46/1982: FONDO SPECIALE PER LA RICERCA APPLICATA

Iniziative ammissibili 1) RICERCA INDUSTRIALE: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove

conoscenze utili per raggiungere un notevole miglioramento o la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi

2) ATTIVITA' DI SVILUPPO PRECOMPETITIVA: la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, compresa la creazione di un prototipo o progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota

Soggetti ammissibili

Imprese industriali, consorzi tra imprese industriali, centri di ricerca industriale, imprese artigiane,

Agevolazione massima concedibile Progetti di ricerca svolti autonamamente: 1) Attività di sviluppo pre-competitive: massimo il 25% delle spese ammissibili nelle seguenti forme:

- 10% sotto forma di contributo a fondo perduto - 70% sotto forma di credito agevolato

2) Attività di ricerca industriale: massimo il 50% delle spese ammissibili nelle seguenti forme: - 25% sotto forma di contributo a fondo perduto - 70% sotto forma di credito agevolato

3) Attività di ricerca miste: massimo il 35% delle spese ammissibili nelle seguenti forme: - 20% sotto forma di contributo a fondo perduto - 60% sotto forma di credito agevolato

Ulteriori agevolazioni a seconda delle caratteristiche dei proponenti o della ricerca potranno modificare le agevolazioni nel seguente modo:

- + 10% sotto forma di contributo a fondo perduto per progetti presentate da PMI o per le ricerche condotte in cooperazione con partners UE o con università e centri di ricerca

- + 15% sotto forma di contributo a fondo perduto per progetti rientranti nel programma quadro comunitario di ricerca

L'intervento aggiuntivo non potrà superare il 25% delle spese ammissibili. Il contributo massimo sotto forma di credito agevolato viene ridotto al 45%. Progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca: 80% dei costi per la formazione Attività di ricerca commissionate da PMI a laboratori esterni 50% dei costi fino ad un massimo di 200 milioni

Spese ammissibili 1) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca) 2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca 3) costo dei servizi di consulenza utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati delle

ricerche, di brevetti, know-how, diritti di licenza ecc. 4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca 5) altri costi di esercizio (costo dei materiali, delle forniture e dei prodotti analoghi) direttamente imputabili

all'attività di ricerca

Note Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di stati membri UE superiori al 20%

Tempi di istruttoria 3 mesi