LE RITENUTE Interessi Royalties Canoni Compensi di lavoro ... · di corresponsione di compensi di...
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31 NOVEMBRE 20101 di 1
LE RITENUTEInteressi
RoyaltiesCanoni
Compensi di lavoro autonomo
23 febbraio 2011
RITENUTE SU PAGAMENTO INTERESSI
• Sussistono complesse problematiche in ordine all’obbligo di pagamento di ritenute, in caso di pagamento a soggetti terzi di interessi e altri redditi di capitale, ivi compresi interessi e proventi derivanti da ogni rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale
RITENUTE SU PAGAMENTO INTERESSI
• A titolo esemplificativo sono assoggettati all’obbligo di ritenuta:– Interessi su obbligazioni e titoli similari– Interessi su mutui– Interessi su conti correnti*– Compensi per prestazioni di garanzia (lettere
di patronage)*
* Salvo che non rientrino nell’esclusione ex art. 26-bis D.P.R. 600/73
RITENUTE SU PAGAMENTO INTERESSI
• Per quanto riguarda gli interessi per dilazione di pagamento :
– La dottrina li escluderebbe dall’obbligo di ritenuta– La Cassazione ritiene invece applicabile la ritenuta
• Qualora si aderisca alla tesi della Cassazione, c’è da considerare che alcune convenzioni (ad. esempio Germania), escludono dall’obbligo di ritenuta gli interessi connessi alla vendita di merci o attrezzature
MISURA DELLA RITENUTA
• La misura della ritenuta può essere:– Nulla, nel caso di applicazione della direttiva 49/2003
(direttiva interessi e royalties1)– Del 12,5% o del 27% in mancanza di Convenzione– Nella misura individuata dalla Convenzione, qualora
esistente
1 Tale direttiva si applica in caso di flussi di interessi e royalties tra
società UE appartenenti allo stesso gruppo
LE ROYALTIES
• Si tratta di compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di:– Opere dell’ingegno– Brevetti industriali– Marchi di impresa– Formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
– Altri diritti “simili”
I DIRITTI
• I DIRITTI D’AUTORE (sia su opere letterarie che artistiche o scientifiche, quale sia il mezzo materiale di diffusione (libri, pubblicazioni, dischi, film, registrazioni)
• LICENZE, BREVETTI, DISEGNI, MODELLI, PROGETTI, FORMULE O PROCESSI SEGRETI
• KNOW-HOW• SOFTWARE• TESTI, MUSICHE, BANCHE DATI, IMMAGINI…
USO O CONCESSIONE IN USO
• Si tratta di contratti che danno il diritto di utilizzare il bene a fini di sfruttamento economico
• Sono inclusi i corrispettivi corrisposti per l’utilizzazione abusiva del diritto
• E’ escluso il contratto di compravendita• Sono esclusi i contratti che concedono
all’utilizzatore di utilizzare solo a fini personali il software, senza possibilità di farne uno sfruttamento economico
USO O CONCESSIONE IN USO DI SOFTWARE
• Non vi è obbligo di ritenuta nel caso in cui il software è finalizzato al puro utilizzo commerciale o personale, prescindendo da qualsiasi forma di riproduzione o commercializzazione (RM 30/07/1997, n. 169)
USO O CONCESSIONE IN USO DI SOFTWARE
royalty• L’Impresa che
acquista il diritto sul software per rivenderlo sul proprio mercato, magari anche dopo aver fatto modifiche (è quindi in possesso del codice sorgente)
No royalty• L’impresa che
acquista il diritto di utilizzare un software per il funzionamento interno aziendale
• L’impresa che acquista la proprietàdel software
USO O CONCESSIONE IN USO DI FOTOGRAFIE
royalty• L’impresa acquisisce il
diritto di utilizzare il copyright su un proprio prodotto (l’editore di un libro che utilizza una foto come copertina (commentario OCSE §17.4))
No royalty• L’impresa che acquista il
diritto di utilizzare una foto per il funzionamento interno (sfondo desktop proprio computer)
• L’impresa che acquista la proprietà della foto
USO O CONCESSIONE IN USO DI KNOW-HOW
royalty• L’impresa acquisisce
una speciale conoscenza ed esperienza che rimane sconosciuta al pubblico
No royalty (dottrina)
• Assistenza post vendita
• Assistenza per garanzia
• Assistenza tecnica• Consulenze di
ingegneri, avvocati contabili
Riferimento normativo
• E’ operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.(Art 25 D.P.R. 600/73 modificato da D.Lgs 143/2005).
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione)
• Uso o concessione in uso• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche• Nel territorio dello Stato
La ritenuta va applicata solo se il soggetto non residente NON ha una stabile organizzazione nel territorio dello stato.
Si pensi alle compagnie internazionali di noleggio veicoli (Hertz, Avis ecc…). Tali compagnie dovrebbero avere una succursale o comunque una s.o. in Italia….
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione)
• Uso o concessione in uso• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche• Nel territorio dello Stato
Deve trattarsi di contratti che prevedano la cessione in uso (locazione, noleggio, leasing operativo).
Ne sono esclusi i contratti che prevedono corrispettivi per servizi in cui il veicolo costituisce solo lo strumento per l’esecuzione della prestazione (contratti marittimi di voyagecharter e time charter)
Dovrebbe essere escluso il leasing finanziario
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE• Il soggetto non residente (senza stabile
organizzazione)• Uso o concessione in uso• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche• Nel territorio dello Stato
Sono ricompresi i beni destinati allo svolgimento di una attivitàdi impresa (industriale, commerciale o di servizi). Ad esempio:
-Macchinari per la produzione di manufatti (robot industriali)
-Container
-Macchine per l’edilizia (gru e betoniere)
-Macchine per l’agricoltura (trattori e trebbiatrici)
-Veicoli (automobili, camion, navi)
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione)
• Uso o concessione in uso• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche• Nel territorio dello Stato
La CM 47/2005 conferma che la ritenuta deve essere applicata qualora il bene venga utilizzato prevalentemente nel territorio dello Stato.
Se è utilizzato esclusivamente o prevalentemente all’estero non si procede all’effettuazione di ritenute, ma è necessario conservare apposita documentazione circa l’utilizzo dei beni all’estero
MISURA DELLA RITENUTA
• La ritenuta va applicata nella misura del 30%salvo che:– Non sia applicabile la direttiva 49/2003 sul
pagamento di interessi e canoni tra societàconsociate di Stati membri
– Non sia applicabile una ritenuta ridotta prevista dalle Convenzioni (in genera l’art. 12 prevede ritenute comprese tra il 5% ed il 15%). In tal caso ènecessario conservare la documentazione circa l’applicabilità della ritenuta
Riferimento normativo
• L’art. 25 del D.P.R. 600/73 prevede che sia applicata una ritenuta del 30% in caso di corresponsione di compensi di lavoro autonomo a soggetti non residenti per prestazioni effettuate in Italia .
• Le Convenzioni OCSE prevedono che il percettore di redditi di lavoro autonomo sia tassato in Italia solo se qui ha una base fissa *
* Un diverso trattamento è invece previsto se il percettore è un artista o sportivo. In tal caso sono tassati in Italia se la prestazione è svolta in Italia
SCHEMA RIASSUNTIVO
NOEstero
Di Stati convenzionatiNOItalia, senza base fissa
SIItalia, per il tramite di una base fissa
SIItalia
NOEsteroDi Stati NON convenzionati
ritenutaLuogo di svolgimento e modalità
prestatore
Disporre di elementi certi a provare che l’attività si è svolta all’estero
Disporre di elementi certi a provare che l’attività si è svolta all’estero
Disporre di dichiarazione circa l’applicazione della Convenzione e
l’assenza di base fissa in Italia
Ritenute e convenzioni
• Le convenzioni prevedono quindi:– L’applicazione di ritenute ridotte o la non
applicazione di ritenute in caso di pagamento di (dividendi), interessi, royalties e canoni
– La non applicazione di ritenute in caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo svolto in Italia senza il tramite di una base fissa
Ritenute e Convenzioni• Per poter non applicare ritenute o applicarle in
misura ridotta è necessario conservare una apposita certificazione nella quale il percettore dichiara:– La residenza nello Stato convenzionato (tale
dichiarazione deve essere vistata dall’Ufficio fiscale estero);
– Di essere l’effettivo beneficiario dei redditi– Di non avere nello Stato una stabile organizzazione
o una base fissa
In assenza di dichiarazione si applicheranno le ritenute previste dalla norma interna (30%, 12,5% ecc..) ed il percettore – avendone i requisiti – potrà poi chiedere il rimborso totale o parziale all’Ufficio di Pescara
Ritenute e direttiva 49/2003
• La direttiva è recepita nell’art. 26-quater del D.P.R. 600/73* e si applica a condizione che:
• Gli interessi e canoni siano pagati fra societàconsociate
• Tali società:– siano residenti nella UE– rivestano una determinata forma giuridica– siano assoggettate ad imposte sui redditi delle
società
*Vedasi CM 47/2005