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Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 1 LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ATTESTAZIONE, CERTIFICAZIONE E PRESTAZIONE ENERGETICA Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 11/2014) ai sensi dell’articolo 7/III del RUE 0. LA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE: In Emilia Romagna sono entrate in vigore dal 1 luglio 2008 le disposizioni contenute nella D.A.L. 156/08 ("Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici"), che contengono le norme attuative della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia. La procedura di certificazione energetica della Regione Emilia-Romagna è divenuta operativa attraverso l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008, con cui è stato istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione l’Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori (ai sensi dell’art. 6 della D.A.L. n. 156/08), e si è definita la procedura di accreditamento di coloro che sono interessati a diventare certificatori energetici. A seguire sono state emanate una serie di delibere che hanno completato il quadro normativo per la certificazione energetica degli edifici. La DGR 1390 del 21 settembre 2009 ("Modifica agli allegati tecnici della Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano I Quaderni del RUE I Quaderni del RUE

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Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 1

LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ATTESTAZIONE, CERTIFICAZIONE E PRESTAZIONE

ENERGETICA

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 11/2014) ai sensi dell’articolo 7/III del RUE

0. LA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE: In Emilia Romagna sono entrate in vigore dal 1 luglio 2008 le disposizioni contenute nella D.A.L. 156/08 ("Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici"), che contengono le norme attuative della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia. La procedura di certificazione energetica della Regione Emilia-Romagna è divenuta operativa attraverso l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008, con cui è stato istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione l’Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori (ai sensi dell’art. 6 della D.A.L. n. 156/08), e si è definita la procedura di accreditamento di coloro che sono interessati a diventare certificatori energetici. A seguire sono state emanate una serie di delibere che hanno completato il quadro normativo per la certificazione energetica degli edifici. La DGR 1390 del 21 settembre 2009 ("Modifica agli allegati tecnici della

Città di Castel San Giovanni

Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano I Quaderni del RUE

I Quaderni del RUE

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Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008"), ha modificato alcuni allegati della D.A.L. 156/08. Infine la Giunta Regionale ha approvato prima, la DGR 1362 del 2,.09.2010 e successivamente la DGR 1366 del 26 settembre 2011. Tali delibere provvedono entrambe a modificare gli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08. Ed infine la DGR n. 832 del 24 giugno 2013 “Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati”. L’attuale quadro normativo complessivo è il seguente: Delibera della Giunta Regionale n. 832 del 24 giugno 2013 “Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera

dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati”; Delibera della Giunta Regionale n. 429 del 16 aprile 2012: “Disposizioni concernenti il sistema di

accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/08 alla Società NuovaQuasco s.c.r.l.”;

Delibera della Giunta Regionale n. 855 del 20 giugno 2011: “Approvazione di una procedura semplificata per il riaccreditamento dei soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi della Dal n. 156/2008”;

Delibera della Giunta Regionale n. 1366 del 26 settembre 2011: “Proposta di modifica della parte seconda (allegati) della Dal n. 156/2008”;

Delibera della Giunta Regionale n. 1362 del 20 settembre 2010: “Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008”;

Delibera della Giunta Regionale n. 1390 del 21 settembre 2009: “Modifica agli allegati tecnici della D.a.l. n. 156/2008 recante «Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici»";

Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 255 del 6 ottobre 2009: “Modifica alla Dal n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;

Delibera della Giunta Regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008: “Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/08”;

Delibera della Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008: “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici”;

Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008: “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”.

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1. PREMESSA: La Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008: “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” è la disposizione fondamentale in tema di prestazione e di certificazione energetica degli edifici in Emilia Romagna, ed è suddivisa in due parti: 1. Parte Prima: Disposizioni generali; 2. Parte Seconda: Allegati:

Allegato 1 Definizioni e Termini Allegato 2 Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti Allegato 3 Requisiti minimi di prestazione energetica Allegato 4 Relazione tecnica di cui all'art. 28, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Allegato 5 Attestato di qualificazione energetica degli edifici Allegato 6 Procedura di certificazione degli edifici Allegato 7 Attestato di certificazione energetica Allegato 8 Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Allegato 9 Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici Allegato 10 Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW Allegato 11 Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW Allegato 12 Valore minimo del rendimento dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli Allegato 13 Norme tecniche di riferimento Allegato 14 Linee guide per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo

edilizio Allegato 15 Requisiti e specifiche degli impianti

La Parte Prima non è mai stata modificata da provvedimenti regionali successivi. Mentre la Parte Seconda è stata modificata più volte in ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio sulla efficacia del della D.A.L. n. 156/2008, per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica regionale e in conformità all’evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario. Le disposizioni della D.A.L. n. 156/2008 sono in vigore dal 1° luglio 2008.

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2. DEFINIZIONI IMPORTANTI: L’Allegato 1 alla D.A.L. n. 156/2008 contiene una serie di definizioni, tra le quali, ai fini della presente DTO, le seguenti rivestono particolare importanza: ACE: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA o ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE): (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7 alla D.A.L. n. 156/2088 come sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. AQE: ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA: (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema regionale di certificazione energetica ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto al punto 4.2 della D.A.L. n. 156/2008, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato anche al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO O DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE: il complesso delle operazioni svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.A.L. n. 156/2008 come modificata dalla D.G.R. n. 1399/2011 per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio CLASSE ENERGETICA O CLASSE DI PRESTAZIONE ENERGETICA: (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e A++. EDIFICIO: (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) ai soli fini della D.A.L. n. 156/2008, si intende un sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento standard in relazione alla destinazione d’uso; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Ai fini della D.A.L. n.

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156/2008 ed ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 412/92, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:

Categoria Descrizione Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili E.1

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto

E.4

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili E.6 (2) palestre e assimilabili

E.6

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione della D.A.L. n. 156/2008, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un comfort abitativo. Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà: a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà; b) immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di

elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.

Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 6 della D.A.L. n. 156/2008 come sostituito. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della D.A.L. n. 156/2008. EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE: edificio esistente oggetto di un intervento edilizio riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo necessario, stabiliti dalla legislazione edilizia (L.R. n. 15/2013): a) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una

superficie utile superiore a 1000 mq; b) demolizione e fedele ricostruzione. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per: a) energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; b) energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;

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c) energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; d) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti

dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO (DI CUI AL PUNTO 3.1 LETT. C): ricadono in tale categoria le lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e finalizzate a rinnovare e/o sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali, dell’involucro edilizio, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo necessario. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; INTERVENTI EDILIZI: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, sono definiti e disciplinati dalla L.R. n. 15/2013. INVOLUCRO EDILIZIO: (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) è l’insieme delle strutture edilizie esterne (chiusure) che delimitano un edificio. MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO: (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti; MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO: operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico. PRESTAZIONE ENERGETICA (o EFFICIENZA ENERGETICA o RENDIMENTO) DI UN EDIFICIO: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresila climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico. PROGETTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO O PROGETTAZIONE ENERGETICA: procedura che integra la progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della riduzione dell’impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche dell’involucro edilizio,

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le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti energetici, l’esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione energetica vigente (in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 192/05 e alla normativa tecnica di riferimento). REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA REGIONALI: requisiti che si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati al punto 3 della Parte Prima della D.A.L. n. 156/2008. SERVIZI ENERGETICI DEGLI EDIFICI: (nuova definizione introdotta dalla D.G.R. n. 832/2013) sono considerati ai fini del presente Atto i seguenti servizi finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di comfort negli edifici: a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere

condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura

prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere

all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio.

SUPERFICIE UTILE ENERGETICA: superficie netta calpestabile della zona riscaldata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende riferita all’area interessata dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la determinazione dello specifico indice di prestazione energetica. VOLUME LORDO RISCALDATO: volume lordo riscaldato di un edificio. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende riferito al volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la determinazione dell’indice di prestazione energetica, inclusi gli elementi dell’involucro edilizio che delimitano detto volume rispetto all’ambiente esterno, al terreno e ad ambienti non climatizzati, nonché rispetto ad altri edifici o unità immobiliari, in quest’ultimo caso includendo nel volume lordo riscaldato solo le porzioni degli elementi di pertinenza dell’edificio in esame.

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3. APPLICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI ENERGETICI: Sono stabiliti dal punto 3 della Parte Prima della D.A.L. n. 156/2008 e fanno riferimento ai requisiti di cui all’Allegato 2 della Parte Seconda della stessa. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’Allegato 2 citato si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso Allegato 2 e trovano un’applicazione articolata come di seguito (si utilizza la stessa numerazione della D.A.L. n. 156/2008). 3.1 APPLICAZIONE INTEGRALE:

3.1.a: - edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati; - demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti; - interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000,00 mq.

APPLICAZIONE INTEGRALE MA LIMITATA: 3.1.b: - applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 mq.

APPLICAZIONE LIMITATA: 3.1.c: - applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:

- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati; - ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000,00 mq; - manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio; - recupero di sottotetti per finalità d’uso; - nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti; - sostituzione di generatori di calore.

ESCLUSIONI: Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi stabiliti dalla D.A.L. n. 156/2008 le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c) del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non

preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

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4. DOCUMENTAZIONE TECNICA, TITOLI ABILITATIVI, ACCERTAMENTI: Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati al punto 3 e le disposizioni del punto 4 della D.A.L. n. 156/2008 si applicano agli interventi di cui al punto 3.1 precedente per i quali a decorrere dal 1° luglio 2008 sia stato rilasciato o presentato il relativo titolo edilizio, ovvero un Permesso di Costruire o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che sono, oggi, i soli due titoli edilizi abilitativi previsti dalla legislazione regionale (art. 9, L.R. n. 15/2013). Relativamente alle opere di edilizia libera, la D.A.L. n. 156/2008, emanata in regime di L.R. n. 31/2002, stabiliva l’obbligo dell’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica anche nel caso di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 31/2002. Ne deriva che oggi, tale obbligo è esteso anche alle nuove opere di edilizia libera disciplinate dall’art. 7, limitate a quelle del comma 4 (Comunicazione di Inizio Lavori – CIL) della L.R. n. 15/2013, qualora ne ricorrano le condizioni, come indicate al punto 3.1. I requisiti minimi definiti con la D.A.L. n. 156/2008 sostituiscono i requisiti cogenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 268/2000 con riferimento alla famiglia 6 “Risparmio energetico”. A questo proposito si tenga presente che la L.R. n. 15/2013, all’art. 59, ha provveduto ad eliminare tutti i requisiti edilizi cogenti precedentemente vigenti, ma non quelli di cui alla D.A.L. n. 156/2008, che continuano pertanto ad essere pienamente vigenti e cogenti. A corredo del progetto edilizio degli interventi previsti dal punto 3.1, il progettista abilitato deve predisporre una relazione tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, utilizzando obbligatoriamente lo schema riportato nell’Allegato 4 alla D.A.L. n. 156/2008. La D.A.L. n. 156/2008 stabiliva che con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1 e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002 (oggi rispettivamente sostituiti dal comma 1 dell’art. 14 e dal comma 1 dell’art. 18 della L.R. n. 15/2013, rispettivamente in riferimento alla SCIA ed al PdC, a cui si deve aggiungere la dichiarazione di cui al comma 5 dell’art. 7 per le opere soggette a CIL) il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della D.A.L. n. 156/2008. L’inosservanza di queste prescrizioni comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 192/05 e successive modifiche1. La D.A.L. n. 156/2008 stabiliva che la scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 doveva essere integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il 1 Art. 15. Sanzioni (articolo così sostituto dall'art. 12 della legge n. 90 del 2013) 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. 9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro. 10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 10

soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli Allegati 2 e 3 della stessa D.A.L. e dall’Attestato di Qualificazione Energetica redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 5 della D.A.L. La predisposizione di tale documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche. Recentemente l’art. 52 della L.R. n. 28/2013 ha provveduto ad abrogare del tutto l’articolo 24 della L.R. n. 15/2013, che prevedeva l’obbligo di allegare alla richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità la Scheda Tecnica Descrittiva sia del fabbricato complessivo, sia di ogni singola unità immobiliare. Pertanto l’obbligo di allegazione della STD è venuto meno a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 28/2013, ovvero il 01.01.2014, ma certamente non è venuto meno l’obbligo della produzione della dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli Allegati 2 e 3 della D.A.L. n. 156/2008 e dall’Attestato di Qualificazione Energetica redatto obbligatoriamente secondo lo schema di cui all’Allegato 5 della stessa D.A.L. Tali incombenze dovranno essere effettuate direttamente in sede di richiesta del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità (si veda la DTO 3.01/2014). Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a) precedente deve essere redatto l’Attestato di Qualificazione Energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al punto 3.1, l’AQE può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di interventi di riqualificazione. In tal caso le raccomandazioni per gli interventi migliorativi di cui alla lett. u), punto 8 dell’Allegato 5 della D.A.L. n. 156/2008, devono riguardare l’intero edificio. L’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza professionale e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’Attestato di Qualificazione Energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al punto 7.9 e nell’Allegato 8 della D.A.L. n. 156/2008. La seguente documentazione: a) relazione tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/1991; b) l’asseverazione del progettista abilitato della conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica

di cui al punto a) ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della D.A.L. n. 156/2008; c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il

soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3 della D.A.L. n. 156/2008;

d) l’Attestato di Qualificazione Energetica redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 5 della D.A.L. n. 156/2008; è conservata dallo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune, anche ai fini dei controlli e degli accertamenti previsti, oggi, dalla L.R. n. 15/2013 (si veda in proposito la DTO n. 1.01/2014). A tale scopo lo SUE può richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica.

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, lo Sportello Unico dell’Edilizia, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della D.A.L. n. 156/2008 anche su richiesta del proprietario, del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti è posto a carico del richiedente. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto dei requisiti di prestazione energetica di cui alla D.A.L. n. 156/2008 debbono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella relazione tecnica di progetto ex art. 28 della L. n. 10/1991 di cui sopra, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti.

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 11

IN SEDE PROGETTUALE IN SEDE DI RICHIESTA CCEA

Opera Applicazione Requisiti Relazione tecnica ex art. 28, comma

1, L. 10/1991

Asseverazione del progettista abilitato della conformità del progetto e dei

contenuti della relazione tecnica di cui al punto a) ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 della D.A.L. n. 156/2008

Dichiarazione di conformità delle opere

realizzate rispetto al progetto e alla relazione

tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di

rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3

della D.A.L. n. 156/2008

AQE Attestato di

Qualificazione Energetica

APE Attestato di Prestazione Energetica

1 edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati

INTEGRALE

2 demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti

INTEGRALE

3

interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000,00 mq

INTEGRALE

4 ampliamenti

INTEGRALE MA LIMITATA al solo ampliamento se il volume a

temperatura controllata dell’ampliamento è >20% di quello esistente e comunque sempre se

l’ampliamento è > 80 mq

5

ampliamenti volumetrici, se il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio è < al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento è < agli 80 metri quadrati

LIMITATA al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di

interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle righe

1, 2, 3, 4

6

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile < a 1000,00 mq

LIMITATA al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di

interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle righe

1, 2, 3, 4

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 12

7 manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio

LIMITATA al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di

interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle righe

1, 2, 3, 4

8 recupero di sottotetti per finalità d’uso

LIMITATA al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di

interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle righe

1, 2, 3, 4

9 nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

LIMITATA al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di

interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle righe

1, 2, 3, 4

10 sostituzione di generatori di calore

LIMITATA al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di

interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle righe

1, 2, 3, 4

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 13

5. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: AMBITO DI APPLICAZIONE: Gli interventi di cui al precedente punto 3.1, lett. a), ovvero: 1. edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati; 2. demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti; 3. interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000,00 mq;

debbono essere dotati, al termine dell’intervento e a cura del costruttore, di un Attestato di Certificazione Energetica (ACE), rilasciato da un soggetto accreditato.

L’ACE, per detti interventi, non sostituisce l’AQE. Pertanto, per tali interventi, e solo per essi, occorrerà produrre, in sede di richiesta del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, sia l’Attestato di Qualificazione Energetica sia l’Attestato di Certificazione Energetica. L’attestato di certificazione energetica è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore: a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con

esclusione delle singole unità immobiliari; b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso; c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto

stipulato successivamente a tale data. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati di Attestato di Certificazione Energetica in base alle casistiche e tempistiche sopra riportate, detto Attestato deve essere allegato all’atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata. Nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di Attestato di Certificazione Energetica in base ancora alle casistiche e tempistiche sopra riportate, lo stesso è consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. L’ACE, rilasciato da un soggetto accreditato, comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all’Allegato 7 della D.A.L. n. 156/2008. Il soggetto accreditato deve trasmettere entro 15 giorni dalla compilazione dell'attestato di certificazione energetica la documentazione relativa all’Organismo Regionale di Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, mediante inserimento dei dati attraverso un apposito sito dedicato, ottenendone ricevuta informatica. L’Attestato di Certificazione Energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8 della D.A.L. n. 156/2008. L’ACE pertanto deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti: a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che

riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile; b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli

impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;

d) facoltativo in tutti gli altri casi. La validità massima dell’ACE di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione energetica. La certificazione energetica delle singole unità immobiliari deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito nell’Allegato 8 della D.A.L. n. 156/2008 “Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici”.

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 14

Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni della D.A.L. n. 156/2008, relative alla certificazione energetica, le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c)

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non

preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

In ogni caso, anche fuori dal campo di applicazione dell’obbligatorietà dell’ACE, il proprietario o l’avente in uso un immobile o unità abitativa può dotarsi dell’attestato di certificazione energetica, con onere a proprio carico secondo le modalità stabilite dalla D.A.L. n. 156/2008. Il sistema di certificazione energetica della Regione Emilia Romagna è operativo dal 2008 (Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008). La procedura per l'avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere questa attività è stata ridefinita nel 2012 con Delibera di Giunta Regionale n. 429 del 16 aprile 2012. L'organismo di accreditamento dei soggetti certificatori è la Società in-house NuovaQuasco Scrl. L’accreditamento ha durata di tre anni: con la Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 20 giugno 2011 sono state stabilite le modalità semplificate attraverso cui procedere per il rinnovo dell’accreditamento e le relative condizioni da rispettare. Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: 1. invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato; 2. verifica dell'ammissibilità da parte dell'Organismo di accreditamento, in base ai requisiti previsti dall'art. 7

della Dal 156/2008 ed alla relativa documentazione inviata; 3. registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso è reso disponibile a tutti i cittadini.

Per consentire la massima efficienza del sistema, è previsto che l'invio della domanda di accreditamento da parte dei soggetti interessati venga presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione del relativo form, facendo poi seguire l'invio dei diversi documenti richiesi a supporto delle dichiarazioni rese.

Una volta terminato l’iter di accreditamento, i riferimenti ai soggetti certificatori accreditati vengono inseriti in una apposita lista, che viene periodicamente aggiornata: oltre ai riferimenti di base, ogni soggetto può selezionare le informazioni da rendere pubbliche, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Per conoscere il certificatore energetico più vicino è possibile consultare la lista dei soggetti accreditati per la certificazione energetica degli edifici dalla Regione Emilia Romagna. Per poter svolgere il ruolo di soggetto certificatore è necessario essere in possesso dei requisiti previsti al punto 7.1 della Dal 156/2008. A questo proposito, con Delibera di Giunta regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008 sono stati definiti i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione per certificatore energetico. Dando attuazione agli obblighi di trasmissione degli attestati di certificazione energetica emessi, previsti al punto 5.11 della Dal 156/2008, è stato istituito un apposito sistema di registrazione telematica. L’avvenuta registrazione ai sensi di legge è attestata dal codice univoco di identificazione rilasciato dal sistema al termine delle operazioni di registrazione. Il sistema di registrazione degli attestati emessi basa il suo funzionamento su di un apposito software ("Sistema accreditamento certificazione energetica degli edifici - Sace"), reso accessibile in area riservata mediante l’utilizzo di apposite credenziali. Tutti i soggetti certificatori registrati riceveranno una mail con le istruzioni che è necessario seguire per completare l’iter di accreditamento e ottenere le credenziali di accesso all’area riservata del sistema telematico di gestione dei certificati. Anche in relazione all’emanazione di provvedimenti nazionali in materia di certificazione energetica (Decreto ministeriale 26 giugno 2009), in Emilia Romagna la procedura di certificazione energetica rimane regolata unicamente dalla Dal 156/2008 (punto 5 e relativi allegati 5, 6, 7 e 8): conseguentemente, gli unici attestati di certificazione energetica validi ai sensi della disciplina regionale sono quelli registrati nel relativo sistema informatizzato attivato dalla Regione. Pertanto le autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A del

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 15

Decreto ministeriale 26 giugno 2009 non possono essere utilizzate in sostituzione degli Attestati di certificazione energetica nei casi previsti al punto 5 della Dal 156/2008. Dal momento in cui è entrato in vigore il sistema regionale di accreditamento regionale, ovvero dal luglio 2008, non è più possibile avvalersi della norma transitoria di cui al punto 5.16 della D.A.L. n. 156/2008, secondo la quale, fino a tale data, l’ACE poteva essere sostituito dall’AQE.

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 16

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI

EDIFICI E DEGLI IMPIANTI PARAMETRI PROGETTUALI: Sono stabilite dall’Allegato 2 alla D.A.L. n. 156/2008 (sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011). Riguardano in sintesi: 1. la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e per la

produzione di acqua calda sanitaria (EPacs); 2. la determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (EPe,invol); 3. il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali; 4. il calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico; 5. i casi in cui vi è l’obbligo di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto; 6. le condizioni per cui, in caso di mera sostituzione del generatore di calore, si intendono rispettate tutte le

disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia; 7. i casi per i quali il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso; IMPIANTI CENTRALIZZATI: Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) sopra riportati, limitatamente agli edifici con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati. Inoltre, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. A questo proposito è bene dare conto di una comunicazione della Direzione generale Attività Produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia Romagna risponde ai numerosi quesiti pervenuti alla Regione in merito alle potenziali interferenze tra le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 riportante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, e le disposizioni regionali in materia di rendimento energetico degli edifici di cui all’Allegato 2 della Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 in tema di impianti termici centralizzati. Con la riformulazione dell’art. 1118 del codice civile in materia di “diritti dei partecipanti sulle parti comuni” si prevede infatti che: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". La comunicazione della Direzione Generale esamina l’impatto che tali disposizioni potrebbero presentare sulla disciplina regionale in materia di rendimento energetico degli edifici e in particolare ai punti 8 e 9 dell’Allegato 2, Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008, che prevedono, come accennato: 1. negli edifici di nuova costruzione con più di 4 unità immobiliari, l’obbligo di prevedere la progettazione e

l’installazione di impianti termici centralizzati; 2. negli edifici esistenti con più di 4 unità immobiliari dotati di impianto termico centralizzato, l’impedimento a

procedere alla trasformazione dell’impianto stesso in singoli impianti con generatori di calore autonomi. Con argomentate motivazioni, si conferma che le modifiche, apportate dall’art. 3 della Legge n. 220/2012 alla disciplina del condominio negli edifici, non presentano ricadute sulle disposizioni regionali in materia di efficienza energetica degli edifici e si ribadisce il mantenimento della loro piena validità. Conseguentemente, nel caso di edifici con più di 4 unità immobiliari la possibilità di procedere alla trasformazione dell’impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, o alla risistemazione impiantistica anche in una singola unità immobiliare con previsione di installazione di un impianto autonomo, continua ad essere soggetta alle limitazioni di cui al punto 9 dell’Allegato 2 della Delibera della Giunta Regionale n. 1366/2011 (modificativa dell’Allegato 2 alla D.A.L. n. 156/2008).

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L’Allegato 2 comunque, stabilisce anche che è possibile derogare a tale obbligo di impianto centralizzato in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all’intero edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto. E’ altresì consentita la installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto centralizzato. Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi successivi, sarà invece necessaria l’adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli impianti individuali già installati. L’Allegato 2 stabilisce inoltre comunque che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico non è possibile prevedere la trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante tale trasformazione di un migliore rendimento energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto centralizzato. CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE: Inoltre, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile nel rispetto della normativa tecnica di settore, la contabilizzazione/ripartizione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al punto 25 dello stesso Allegato 2. TELERISCALDAMENTO: Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di nuova installazione di impianti di climatizzazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, in presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. A tale proposito si precisa che attualmente nel territorio comunale di Castel San Giovanni non è prevista alcuna rete di teleriscaldamento, come del resto neppure è prevista all’interno della pianificazione urbanistica. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: Energia termica: Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio. A tal fine: a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in

edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;

b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di cui alla punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idricosanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: b1) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al 31

dicembre 2014:

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- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento

b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015: - del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento

e il raffrescamento. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: - ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; - incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) si intendono soddisfatti anche:

- con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15 alla D.A.L. n. 156/2008 (come sostituita dalla D.G.R. n. 1366/2011);

- mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;

- mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. Energia elettrica: Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di

superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a: - P = Sq/65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino al 31

dicembre 2014; - P = Sq/50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015, dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in mq2.

In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

2 Sulla base della DTO n. 5/2014: Superficie Coperta (Sq): Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi a sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande; sono esclusi dal computo della superficie coperta: a)i balconi, le pensiline, i cornicioni e le gronde, se hanno sporgenza non superiore a 1,50 m; a) le pensiline di ingresso se non superano gli 8,00 mq di superficie; b) le parti dell’edificio completamente sotterranee; c) le autorimesse interrate per almeno 3/4 della loro altezza lorda e purché interamente coperte da uno strato di almeno cm 30 di terreno coltivabile a

prato ed inserite adeguatamente nelle sistemazioni degli spazi liberi; d) i palloni pressostatici montati stagionalmente su impianti sportivi; e) gli arredi ed impianti fissi da giardino (pozzi, forni, barbecue, ricovero attrezzi, gazebo, ecc.), ancorché coperti, con altezza non superiore a m 2,50 e le

tettoie di ingresso inserite nella recinzione, purché, tali manufatti, non siano superiori a mq 6,00 complessivi; f) le scale esterne scoperte e/o a sbalzo.

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- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; - incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche: i. con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto

rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15 alla D.A.L. n. 156 come modificata;

ii. con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1 alla D.A.L. n. 156 come modificata, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;

iii. mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 della D.A.L. n. 156 come modificata, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al punto 1 dell’Allegato 2, nel rispetto della formula riportata al punto 23 dell’Allegato 2.

INCENTIVI EDILIZI: Ai sensi del punto 24 dell’Allegato 2, i Comuni possono a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti precedenti, un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi i centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/2000. A questo ha provveduto il Regolamento Urbanistico all’articolo 23/III, laddove si prevede un bonus volumetrico ancora superiore, pari al 15% per gli edifici esistenti e pari al 10% per le nuove costruzioni, nel caso di Completo rispetto dei requisiti appartenenti alla famiglia 6 “Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche” (riportati in Allegato 3 alla D.A.L. 156/2008 come modificata), ovviamente, come stabilito dall’Allegato 2, se tale completo rispetto consente un incremento almeno pari al 30% rispetto alle prestazioni dettate dall’Allegato 2. RELAZIONE EX ART. 28, L. 10/1991: Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato 2 alla D.A.L. n. 156/2008 come modificata, nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell’allegato 4 alla D.A.L. n. 156/2008 come modificata. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto dell’Allegato 2 sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

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A partire dalla data d’entrata in vigore della D.A.L. n. 156/2008, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si fa riferimento alle seguenti norme tecniche o altri metodi recepiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, o equivalenti: a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia

termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, e successive modificazioni; b) UNI TS 11300 Prestazione energetica degli edifici – Parte 2 Determinazione dell’energia primaria e di

rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario e successive modificazioni. L’utilizzo di altri metodi e procedure riconosciuti da altre Regioni o Province Autonome o sviluppati da organismi istituzionali nazionali quali l’ENEA, le Università o gli istituti del CNR, è possibile, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Per garantire il calcolo rigoroso della prestazione energetica dell’edificio occorre che tali metodi prendano in considerazione i seguenti elementi: a) lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno; b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa; d) gli apporti termici interni; e) gli apporti termici solari; f) l’accumulo del calore nella massa dell’edificio; g) l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati; h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; j) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; k) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; l) l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia; m) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l’influenza

dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.

Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) o dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi sopra indicati.

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7. I REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA Sono stabilite dall’Allegato 3 alla D.A.L. n. 156/2008 (sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011). I requisiti sono i seguenti (e riprendono la numerazione che era vigente all’epoca della validità dei requisiti tecnici cogenti, abrogati dalla L.R. n. 15/2013): 1. REQUISITO 6.1.1 - Prestazione energetica degli edifici – 1; 2. REQUISITO 6.1.2 - Prestazione energetica degli edifici – 2; 3. REQUISITO 6.2 - Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico; 4. REQUISITO 6.3 - Controllo della condensazione; 5. REQUISITO 6.4.1 - Contenimento dei consumi energetici in regime estivo: riduzione degli apporti termici

dovuti all’irraggiamento solare nel periodo estivo; 6. REQUISITO 6.4.2 - Contenimento dei consumi energetici in regime estivo: riduzione del fabbisogno di

energia termica utile per la climatizzazione estiva; 7. REQUISITO 6.5 - Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale

dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS); 8. REQUISITO 6.6 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate.

Tutti i requisiti sono espressi in termini esigenziali/prestazionali. Per il dettaglio di ogni singolo requisito si rimanda alle schede riportate all’Allegato 3, si rimarcano solo i seguenti aspetti principali.

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REQUISITO 6.1.1 - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – 1

Riferimento all’Allegato 2: punti 1, 7, 15. Esigenza da soddisfare: Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Destinazioni d’uso: Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente indicati dalla scheda. Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.a (applicazione integrale); 3.1.b (applicazione integrale ma limitata come specificato dalla scheda). Livello di prestazione: Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche: A. determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) ed alla verifica che

lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nelle relative tabelle A.1, A.2, A3, A4; B. determinazione dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs), ed alla

verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nelle relative tabelle B.1 e B.2; C. configurazione dell’impianto termico; D. verifica, nei casi indicati, che il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture edilizie di

separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati nel caso di pareti divisorie verticali, orizzontali e inclinate sia inferiore o uguale al limite previsto nel punto D della scheda. In casi particolari (quando cioè il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile energetica è inferiore a 0,18) il calcolo dell’indice di prestazione energetica di cui al punto A può essere omesso, alle condizioni indicate al successivo punto E (ovvero può essere utilizzata una soluzione conforme, ciò non prestazionale, con un calcolo semplificato indicato dalla scheda).

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REQUISITO 6.1.2 - PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – 2

Riferimento all’Allegato 2: punti 3, 15. Esigenza da soddisfare: Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale. Destinazioni d’uso: Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente indicati dalla scheda. Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.c, limitatamente a: ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti

superiore al 20% di quello esistente); ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 mq; manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio; recupero di sottotetti per finalità d’uso. Livello di prestazione: Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche: F. verifica che la trasmittanza termica delle chiusure opache (strutture edilizie opache che costituiscono

l’involucro dell'edificio) non superi i valori limite riportati nelle relative tabelle; G. verifica che la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi i valori

limite riportati nelle relative tabelle; La verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda alla verifica, per l’intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui al precedente requisito 6.1.1.

H. che il valore della trasmittanza termica (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, nonché delle strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sia inferiore o uguale al limite previsto.

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REQUISITO 6.2 - RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE DELL’IMPIANTO TERMICO

Riferimento all’Allegato 2: punti 4, 5, 6. Esigenza da soddisfare: Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale. Destinazioni d’uso: Tutte le destinazioni d’uso degli edifici. Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.c, limitatamente a: nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti sostituzione di generatori di calore Livello di prestazione: Al fine di garantire l’efficienza degli impianti termici devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche: R.1) calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e verifica che lo stesso risulti

superiore al valore limite; R.2) mera sostituzione del generatore di calore; R.3) configurazione degli impianti termici.

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REQUISITO 6.3 – CONTROLLO DELLA CONDENSAZIONE

Riferimento all’Allegato 2: punto 15. Esigenza da soddisfare: Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali delle pareti opache alla quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi energetici per la climatizzazione invernale e del benessere igrotermico. Destinazioni d’uso: Tutte le destinazioni d’uso degli edifici ad eccezione della categoria E.8. Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.a: nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante; 3.1.b; 3.1.c: limitatamente a:

ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 mq;

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 mq; manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio; recupero di sottotetti per finalità d’uso.

Livello di prestazione: Conformemente alla normativa tecnica vigente si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità relativa interna per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C.

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REQUISITO 6.4.1 – CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO:

RIDUZIONE DEGLI APPORTI TERMICI DOVUTI ALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE NEL PERIODO ESTIVO Riferimento all’Allegato 2: punti 17, 18. Esigenza da soddisfare: Ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo. Destinazioni d’uso: - Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8; - Tutte le funzioni d’uso (art. 78 della Delibera di Consiglio Regionale n. 268/20003). Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.a: nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante; 3.1.b; 3.1.c: limitatamente a:

ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 mq;

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 mq; recupero di sottotetti per finalità d’uso.

Livello di prestazione: Al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e di limitare conseguentemente i fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici, devono essere adottati sistemi che contribuiscano a ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo, considerando in modo sinergico i seguenti aspetti: a) adozione di sistemi che consentono la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento

solare; b) adozione di soluzioni che consentono la riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le

superfici vetrate. Tenendo conto di tali aspetti, il progettista dovrà individuare le strategie più opportune per garantire la massima efficacia delle soluzioni adottate, fornendone adeguata dimostrazione. A tal fine, per quanto attiene alle nuove costruzioni, il progettista è tenuto a presentare le assonometrie solari e/o rappresentazioni simili da cui si evince le corrette scelte progettuali in merito alle relazioni fra ambiente costruito e l’irraggiamento solare. Devono comunque essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:

A. Sistemi per la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare; B. Riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate.

Gli eventuali impedimenti di natura tecnica o la presenza di vincoli oggettivi (quali, ad esempio, quelli derivanti da specifiche disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e regolamentari comunali) che impediscano l’adozione di adeguate soluzioni progettuali devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2.

3 Abrogata da articolo 59 della L.R. n. 15/2013.

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REQUISITO 6.4.2 – CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI IN REGIME ESTIVO:

RIDUZIONE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA Riferimento all’Allegato 2: punti 17, 18. Esigenza da soddisfare: Ridurre il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento durante il regime estivo. Destinazioni d’uso: - Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente specificati dalla scheda; - Tutte le funzioni d’uso (art. 78 della Delibera di Consiglio Regionale n. 268/20004). Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.a: nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante; 3.1.b; 3.1.c: nei limiti puntualmente indicati dalla scheda; Livello di prestazione: Al fine di garantire la riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva degli ambienti, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche: C. comportamento termico dell’involucro edilizio in regime estivo; D. ventilazione naturale degli edifici.

4 Abrogata da articolo 59 della L.R. n. 15/2013.

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REQUISITO 6.5 – SISTEMI E DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E PER L'USO

RAZIONALE DELL'ENERGIA MEDIANTE IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI (BACS) Riferimento all’Allegato 2: punto 19. Esigenza da soddisfare: Uso razionale dell’energia e corretta gestione degli impianti energetici. Destinazioni d’uso: - Tutte le destinazioni d’uso degli edifici. Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.a: nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante; 3.1.b; 3.1.c: limitatamente a interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti,

nei limiti puntualmente indicati dalla scheda. Livello di prestazione: I sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti energetici comprendono tutti i sistemi per regolare l’erogazione di energia da parte del sistema impiantistico (sottosistema di produzione, di distribuzione e di regolazione) in base all’effettiva domanda dell’utenza o alla temperatura ambiente nei singoli locali e/o zone termiche ai fini dell’uso razionale dell’energia. Al fine di garantire l’efficienza dei sistemi di regolazione e controllo degli impianti energetici, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche: S.1) sistemi e dispositivi per la regolazione del funzionamento degli impianti termici S.2) sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (Building Automation Control

System – BACS).

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REQUISITO 6.6 – UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) O ASSIMILATE

Riferimento all’Allegato 2: punti 12, 20, 21, 22, 23, 24. Esigenza da soddisfare: Limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti. Destinazioni d’uso: - Tutte le destinazioni d’uso degli edifici. Tipologia di interventi: punti della Parte Prima: 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, nei limiti puntualmente indicati dalla scheda. Livello di prestazione: Al fine limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche: A. produzione di energia termica da FER; B. allacciamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento; C. produzione di energia elettrica da FER; D. modalità attuative; E. disposizioni specifiche per impianti termici alimentati con biomasse combustibili; F. dimensionamento degli impianti e fattibilità tecnica; G. disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle pompe di calore. Si sottolineano in particolare le seguenti disposizioni particolarmente rilevanti: A. Produzione di energia termica da FER A.1. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria da FER Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. Tale limite è: - ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici; - incrementato del 10% per gli edifici pubblici. A.2. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento da FER Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, e nei casi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2014:

- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;

b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015: - del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e

il raffrescamento; I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: - ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici; - incrementati del 10% per gli edifici pubblici. A.3. Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito Gli obblighi di cui ai punti A.1 ed A.2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule)

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per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Le prescrizioni di cui ai punti A.1 e A.2 si intendono soddisfatte anche: a) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto

rendimento in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;

b) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento di cui al successivo punto B, che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;

c) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

B. Teleriscaldamento e teleraffrescamento Nel caso di nuova costruzione di edifici, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di nuova installazione di impianti di climatizzazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. A tale proposito si precisa che attualmente nel territorio comunale di Castel San Giovanni non è prevista alcuna rete di teleriscaldamento, come del resto neppure è prevista all’interno della pianificazione urbanistica. C Produzione di energia elettrica da FER C.1 Dimensionamento degli impianti Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. A tal fine, è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie

utile energetica di edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a:

- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2014; - P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2015;

dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in mq5. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: - ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici; - incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Gli obblighi di cui spra si intendono soddisfatti anche: a) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto

rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;

b) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti

5 Vedi nota precedente circa la definizione di Sq.

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rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;

c) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

Dimensionamento degli impianti e fattibilità tecnica Il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere A e C è condizione necessaria per il rilascio del titolo edilizio abilitativo (PdC o SCIA), fatte salve le disposizioni seguenti. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui alle precedenti lettere A e C devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 della D.A.L. n. 156 come modificata, e dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al punto 1 dell’Allegato 2, nel rispetto della formula riportata al punto 23 dell’Allegato 2.

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Requisito Destinazioni d’uso Tipologia di intervento edilizio Applicazione del requisito

3.1.a applicazione INTEGRALE 6.1.1

Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente

indicati dalla scheda 3.1.b applicazione INTEGRALE MA LIMITATA come specificato dalla scheda

6.1.2 Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente

indicati dalla scheda 3.1.c

applicazione LIMITATA ai seguenti casi: ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della nuova

porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente); ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile

energetica non superiore a 1000 mq; manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio; recupero di sottotetti per finalità d’uso.

6.2 Tutte le destinazioni d’uso degli edifici

3.1.c applicazione LIMITATA ai seguenti casi:

nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti; sostituzione di generatori di calore.

3.1.a nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione

rilevante; 3.1.b

6.3 Tutte le destinazioni d’uso degli edifici ad eccezione della E.8

3.1.c

applicazione LIMITATA ai seguenti casi: ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata

della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 mq;

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 mq;

manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio; recupero di sottotetti per finalità d’uso.

3.1.a nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione

rilevante;

3.1.b 6.4.1 Tutte le destinazioni d’uso degli

edifici, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8;

Tutte le funzioni d’uso. 3.1.c applicazione LIMITATA ai seguenti casi:

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ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 mq;

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 mq;

recupero di sottotetti per finalità d’uso.

3.1.a nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione

rilevante;

3.1.b 6.4.2 Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente

indicati dalla scheda; Tutte le funzioni d’uso. 3.1.c applicazione LIMITATA ai casi indicati dalla scheda

3.1.a nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione

rilevante; 3.1.b 6.5 Tutte le destinazioni d’uso degli

edifici 3.1.c

applicazione LIMITATA agli interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, nei limiti puntualmente indicati dalla scheda

3.1.a 3.1.b 6.6 Tutte le destinazioni d’uso degli

edifici 3.1.c

nei limiti puntualmente indicati dalla scheda

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8. L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) E’ disciplinato dall’Allegato 5 alla D.A.L. n. 156/2008 come sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011. Per gli effetti, oggi, dell’art. 23 della L.R. n. 15/2013, ovvero ai fini del rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, deve essere redatto l’Attestato di Qualificazione Energetica. Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a), l’AQE deve essere redatto con riferimento al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al punto 3.1 lettere b e c), l’attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di intervento. In tal caso le raccomandazioni riferite agli interventi migliorativi di cui in seguito, devono comunque riguardare l’intero edificio. L’AQE dell’edificio (o di una sua parte – CCEA parziale), redatto da uno o più tecnici qualificati, in riferimento ai propri ambiti di competenza, e asseverato dal direttore dei lavori: a) attesta la conformità delle opere realizzate al progetto, nel rispetto dei valori limite fissati dalle norme

vigenti; b) attesta la prestazione energetica complessiva o parziale del sistema edificio/impianti; d) indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici. Il tecnico che sottoscrive l’Attestato non è necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione degli interventi. Può anche essere lo stesso Direttore dei Lavori, se possiede i necessari requisiti di qualificazione. La qualificazione del tecnico che sottoscrive l’attestato è dimostrata dalla sua abilitazione all’esercizio della professione da parte del competente Ordine o Collegio, comprovata dalla iscrizione al relativo Albo professionale. La responsabilità relative alla correttezza dei contenuti dell’attestato di qualificazione energetica (anche per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle metodologie di determinazione della prestazione energetica) è a tutti gli effetti posta in capo al tecnico che lo sottoscrive. La procedura di Qualificazione Energetica prevede, le seguenti fasi operative: 1. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO:

1.1 compiti del tecnico/i qualificato/i: a) determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o parti di esso, verifica del rispetto dei valori

limite fissati dalle norme vigenti; b) raccolta dei dati di ingresso e applicazione di appropriato metodo di calcolo, in conformità a c) quanto indicato in Allegato 8 alla D.A.L. n. 156/2008 come modificata;

1.2 compiti del direttore lavori: a) sorveglianza in corso di realizzazione dell’intervento, ai fini della conformità della stessa alle

prescrizioni progettuali e della corretta esecuzione dei lavori; b) controllo delle eventuali variazioni in corso d’opera, e relativo aggiornamento della documentazione di

progetto (as-built); 2. A FINE LAVORI:

2.1 compiti del tecnico/i qualificato/i: a) eventuale ri-determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (o della parte di edificio oggetto

di intervento) sulla base dell’aggiornamento del progetto energetico effettuato a seguito delle variazioni in corso d’opera;

b) simulazione e valutazione di possibili interventi migliorativi sull’involucro, su singoli sistemi impiantistici e sui sistemi di gestione e controllo al fine di ottimizzare la prestazione energetica dell’edificio, anche in funzione della relativa convenienza in termini di rapporto costi/benefici;

c) emissione definitiva dell’attestato di qualificazione energetica con indicazione del ruolo svolto in riferimento all’edificio e/o all’intervento;

2.2 compiti del direttore lavori: a) asseverazione della conformità al progetto dell’intervento realizzato e sottoscrizione dell’attestato di

qualificazione energetica. L’ Attestato di Qualificazione Energetica deve riportare i seguenti elementi descrittivi, solo se rientranti nell’ambito dell’intervento in questione: 1. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di qualificazione energetica); 2. dati identificativi (riferimenti catastali) dell’immobile (unità immobiliare), del proprietario, del/i progettista/i

del progetto architettonico e degli impianti energetici a servizio dell’edificio, del direttore lavori e del costruttore;

Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2014 35

3. dati identificativi del professionista qualificato che emette l’Attestato, con evidenza di quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo;

4. data di emissione dell’attestato di qualificazione energetica; 5. indicazione delle metodologie di calcolo adottate; 6. parametri climatici della località: gradi/giorno, temperatura minima invernale (di progetto), temperatura

massima estiva (di progetto), umidità relativa, irradianza solare massima estiva; 7. caratteristiche dimensionali dell’edificio (unità immobiliare): volume climatizzato, superficie utile energetica,

superficie disperdente, rapporto S/V; 8. se previsto dall’ambito di intervento, risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche con

indicazione del valore dell’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtot complessivo e dei singoli indici EP parziali (EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di ACS, EPe per la climatizzazione estiva, EPill per l’illuminazione artificiale) secondo quanto indicato in Allegato 8, e verifica della loro rispondenza ai requisiti minimi previsti;

9. caratteristiche dell’involucro edilizio in regime invernale: valore e verifica, se prevista dall’ambito di intervento, della trasmittanza termica (U) delle diverse chiusure (opache e trasparenti), attenuazione dei ponti termici;

10. caratteristiche dell’involucro edilizio in regime estivo: valore e verifica, se prevista dall’ambito di intervento, dell’indice di prestazione energetica per il raffrescamento EPe,inv, della massa o della trasmittanza termica periodica YIE delle chiusure opache, della percentuale schermata delle chiusure trasparenti, del fattore solare dei componenti vetrati;

11. caratteristiche e dati relativi al sistema di ventilazione naturale o meccanica (se presente); 12. caratteristiche e rendimenti dell’impianto energetico per la climatizzazione invernale, con indicazione del

vettore energetico e/o combustibile utilizzato (se presente); 13. valore e verifica, se prevista dall’ambito di intervento del rendimento medio globale stagionale dell'impianto

termico; 14. fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale, espressa in kWh/anno; 15. caratteristiche e rendimenti dell’impianto energetico per la climatizzazione estiva e indicazione del vettore

energetico e/o combustibile utilizzato (se presente); 16. fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva espressa in kWh/anno; 17. caratteristiche e rendimenti dell’impianto tecnologico idrico sanitario o dell’impianto termico per la

produzione di acqua calda per usi sanitari (ACS) (se presente); 18. fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS espressa in kWh/anno; 19. caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti; 20. fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale (se applicabile); 21. descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo

degli edifici (dotazione sistemi BACS) e del sistema di contabilizzazione (se previsto); 22. descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l’utilizzo di energia

rinnovabile e relativo contributo alla copertura del fabbisogno di energia primaria totale 23. descrizione e caratteristiche di altri sistemi e dotazioni impiantistiche di generazione dell’energia ovvero di

fruizione del teleriscaldamento ovvero di impianti a fonti rinnovabili di uso collettivo, ovvero dei sistemi compensativi adottati ai sensi dei punti 21 e 22 dell’Allegato 2 della D.A.L. n. 156/2008 come modificata;

24. dichiarazione di rispondenza delle caratteristiche, dei valori e degli indici di cui ai punti 25. precedenti ai requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalle norme vigenti, in relazione 26. all’ambito di applicazione dell’intervento; 27. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una loro valutazione

sintetica in termini di costi e benefici; 28. firma asseverata del/i tecnico/i per le parti di competenza, con indicazione del ruolo assunto nell’ambito

dell’intervento realizzato; 29. firma asseverata del direttore lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto.

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9. L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE) o ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

E’ disciplinato dagli Allegati 6 e 7 della D.A.L. n. 156/2008 come sostituiti dalla D.G.R. n. 1366/2011. La Certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile. CAMPO DI APPLICAZIONE: Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al punto 5della D.A.L. n. 156/2008 (riportato al punto 5 della presente DTO) devono essere dotati di un Attestato di Certificazione Energetica: si considerano non soggetti a tali disposizioni gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. Per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato; l'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale. PROCEDURA: La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai Soggetti Certificatori nel rispetto delle condizioni previste al punto 7 della D.A.L. n. 156/2008, con riferimento alle seguenti fasi: 1. esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazione energetica

dell’immobile e all’individuazione dei potenziali interventi di miglioramento, in termini di costi/benefici, attraverso: a) reperimento dei dati di base relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche

dell’utenza, alle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’involucro edilizio ed alle prestazioni degli impianti energetici, avvalendosi in primo luogo dell’Attestato di Qualificazione Energetica, ovvero delle relazioni di progetto di cui all’art. 28 della legge n. 10/1991, quando disponibili, e/o mediante rilievo sull’edificio esistente in funzione della metodologia di calcolo adottata;

b) determinazione della prestazione energetica dell’edificio (o dell’unità immobiliare), relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali, mediante applicazione di appropriata metodologia, in conformità a quanto stabilito in allegato 8 della D.A.L. n. 156/2008 come modificata;

c) individuazione dei potenziali interventi per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio, in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, con valutazione del risparmio di energia primaria, del rapporto costi-benefici e dei tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarli;

2. classificazione dell’edificio (o dell’unità immobiliare) in funzione degli indici di prestazione energetica di cui al precedente punto 1.b. ed in rapporto al sistema di classificazione di cui all’Allegato 9, e rilascio dell’attestato di certificazione energetica, in conformità al modello di cui in Allegato 7 alla D.A.L. n. 156/2008 come modificata.

Le modalità esecutive delle attività di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica, come specificato in allegato 8 e nel successivo punto 3), e possono prevedere l’utilizzo di diverse competenze. Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto certificatore deve indicare esplicitamente tali modalità e condizioni nel relativo attestato, ed asseverarne la conformità alle disposizione del presente provvedimento. All’ACE il soggetto certificatore deve allegare la dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio di cui al punto 7.4 della D.A.L. n. 156/2008. L’Allegato 6 alla D.A.L. n. 156/2008, come sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011 si occupa di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del servizio di certificazione energetica, con particolare riguardo a:

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a) informativa del soggetto certificatore; b) incarico del soggetto certificatore; c) servizio di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione; d) servizio di certificazione energetica nel caso di edifici di edifici esistenti; e) obbligo di registrazione dell’attestato di certificazione energetica; f) esposizione sull’edificio della classe energetica. CONTENUTI DELL’ACE: L'Attestato di Certificazione Energetica comprende i dati informativi relativi alla prestazione energetica propri dell'edificio (unità immobiliare), i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento o classi prestazionali, espressi in modo tale da consentire al proprietario, al locatario, al compratore di valutare e confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell'edificio, in forma sintetica e non tecnica, rispetto alle scale di riferimento predefinite di cui all’Allegato 9 della D.A.L. n. 159/2008 come sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011.. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere corredato dalle indicazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti, in termini di rapporto costi/benefici, per il miglioramento della predetta prestazione. Possono inoltre essere riportate indicazioni utili circa le modalità di comportamento dell’utenza che possono influenzare il rendimento energetico dell’edificio stesso. L’Attestato di Certificazione Energetica deve riportare i seguenti contenuti minimi: 1. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di certificazione energetica); 2. dati identificativi dell’immobile o dell’unità immobiliare (indirizzo e riferimenti catastali) e del proprietario; 3. dati generali dell’immobile: zona climatica, gradi giorno, volume loro climatizzato (V), superficie utile

climatizzata, superficie disperdente (S), rapporto S/V; 4. dati identificativi del tecnico/i qualificato/i preposti alla determinazione della prestazione energetica con

evidenza dell’accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento; 5. dati identificativi del soggetto che emette l’Attestato stesso (soggetto certificatore), con evidenza del suo

accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento; 6. date di emissione e di scadenza dell’attestato; 7. codice di identificazione univoca dell’attestato di certificazione energetica, attribuito sulla base della

procedura di registrazione attivata dall’organismo regionale di accreditamento; 8. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche, eseguita nel rispetto delle metodologie

indicate in Allegato 8 alla D.A.L: n. 156/2008 come sostituito, con indicazione del valore dell’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtot complessivo, degli indici EP parziali, (EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di ACS, EPe per la climatizzazione estiva, EPill per l’illuminazione artificiale);

9. rappresentazione grafica di ognuno di tali indicatori mediante utilizzo di un indice (ago di lettura) posizionato in corrispondenza del rispettivo valore di riferimento su una scala graduata analogica di forma curva (a “cruscotto”). La scala dovrà avere estensione (intervallo di grandezza misurabile dalla scala graduata), unità di formato (incremento della gradazione tra due tratti adiacenti) e risoluzione (minimo incremento di grandezza misurabile) adeguati a fornire una agevole lettura dell’indice stesso;

10. classe di appartenenza dell’edificio in base alla scala di prestazione energetica riferita all’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtot complessivo, di cui al punto 1 dell’Allegato 9 alla D.A.L. n. 156/2008; tale classificazione può anche essere espressa in forma grafica, in aggiunta alla precedente;

11. risultato della procedura di valutazione della prestazione energetica dell’involucro edilizio in regime estivo EPe,invol, eseguita nel rispetto delle metodologie indicate in Allegato 8 alla D.A.L. n. 156/2008 come modificato, con indicazione della relativa classe di prestazione di cui al punto 2 dell’Allegato 9;

12. indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori, come previsti dalla D.A.L. n. 156/2008 come modificata dalla D.G.R. n. 1366/2011 per analogo edificio di nuova costruzione (con riferimento all’Allegato 3, requisito 6.1.1, tabelle A.1 o A.2 e B.1 o B.2);

13. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici;

14. asseverazione dei dati riportati nell’attestato da parte dei soggetti preposti di cui ai punti 4 e 5 precedenti; 15. prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che modifichi la

prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, secondo quanto previsto dai punti 5.8 e 5.9 della D.A.L. n. 156/2008.

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L'attestato di certificazione energetica deve riportare inoltre, a fini informativi, la descrizione dei seguenti elementi rilevanti: - tipologia edilizia; - dati identificativi del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici a servizio dell’edificio,

del direttore lavori e del costruttore, nel caso di rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica a seguito di intervento edilizio;

- caratteristiche dell’involucro edilizio, con indicazione della trasmittanza media delle pareti opache verticale, di copertura di basamento e degli infissi;

- caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione invernale; - fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale; - caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione estiva; - fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva; - caratteristiche dell’impianto di produzione di ACS; - fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS; - caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti (facoltativo); - fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale (facoltativo); - descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l’utilizzo - di energia rinnovabile, e quantificazione del contributo fornito alla copertura del relativo - fabbisogno; - sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo degli edifici (dotazione sistemi

BACS); - altri dispositivi e usi energetici. - metodologie di calcolo utilizzata in relazione a quanto previsto dall’Allegato 8; - indicazione del software di calcolo utilizzato con indicazione degli estremi di avvenuta validazione e rilascio - origine dei dati di base utilizzati per la determinazione della prestazione energetica. All’Attestato deve inoltre essere allegata la dichiarazione della esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio di cui al punto 7.4 – parte prima della D.A.L. n. 156/2008. L’Attestato può essere integrato, su base volontaria, da una classificazione basata su ulteriori indici o parametri di prestazione energetica e/o di sostenibilità ambientale dell’edificio, con chiara ed esplicita indicazione, in tal caso, dei riferimenti a norme e sistemi di certificazione (europei ed internazionali, nazionali, regionali o locali) adottati, ferma restando l’indicazione esplicita dell’appartenenza alle classi di cui all’allegato 9 della D.A.L. n. 156/2008 come sostituito da D.G.R. n. 1366/2011. Il modello di attestato di certificazione energetica degli edifici adottato dai soggetti accreditati è inviato all’organismo regionale di accreditamento che, in relazione ai compiti di accesso al sistema regionale di accreditamento, può richiedere gli adeguamenti richiesti da esigenze di qualità, chiarezza e completezza dell’attestato. LA TARGA ENERGETICA: A norma del punto 3.6 dell’Allegato 6 tutti gli edifici dotati di Attestato di Qualificazione Energetica o di Attestato di Certificazione Energetica dovranno esporre, sulla base del modello previsto dalla Regione, sulle facciate di norma vicino al numero civico, una targhetta con la classe energetica dell’edificio. Attualmente la Regione non ha ancora provveduto alla definizione del modello. La Regione Lombardia ha già approvato il proprio modello di targa energetica con Decreto n. 2598 del 18.09.2009 della Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile.

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10. METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Sono disciplinate dall’Allegato 8 della D.A.L. n. 156/2008 come sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011. Tale Allegato, in particolare, definisce: 1. le metodologie di calcolo; Metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato; Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio; 2. i criteri di applicazione delle metodologie di calcolo; 3. i metodi di calcolo; metodo di calcolo di progetto; metodi di calcolo da rilievo sull’edificio;

rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva); metodo DOCET; metodo semplificato;

4. le caratteristiche degli applicativi informatici; 5. lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la

climatizzazione invernale EPi dell'edificio; 6. l’indice di prestazione energetica totale; 7. la valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la

climatizzazione estiva; la metodologia per la determinazione della classe di qualità prestazionale dell’involucro edilizio per il raffrescamento estivo (EPe,invol); 8. la certificazione energetica delle singole unità immobiliari; 9. la promozione delle caratteristiche di ecosostenibilità degli edifici. Certificazione energetico – ambientale.

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11. SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E’ definito dall’Allegato 9 della D.A.L. n. 156/2008 come sostituito dalla D.G.R. n. 1366/2011. In sintesi è il seguente:

Nella prima colonna sono riportate le classi di prestazione energetica relative agli edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme. La seconda colonna riporta le classi di prestazione energetica per le altre categorie di edifici. In Regione Emilia Romagna tutti i nuovi edifici (o le ristrutturazioni integrali superiori ai 1.000,00 mq) devono essere costruiti almeno in Classe Energetica C.

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12. L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) Premesse iniziali: 1. con la Delibera della Giunta Regionale n. 1366 del 26 settembre 2011 “Modifica degli Allegati 1 e 15 della

delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati”, la Regione Emilia Romagna, all’Allegato 1 della D.A.L. n. 156/2008, ha provveduto a ridefinire l’Attestato di Certificazione Energetica come “Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica”; pertanto, tutto quanto detto nella presente DTO in riferimento all’ACE, vale anche per l’APE; tale operazione è stata condotta anche dall’art. 18 del D.L. n. 63/2013 convertito nella L. n. 90/2013, laddove stabilisce, al comma 3: “Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: « attestato di certificazione energetica » sono sostituite dalle seguenti: « attestato di prestazione energetica »”;

2. l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) o Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è documento diverso dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), l’obbligo della produzione di quest’ultimo, laddove prevista, non viene meno con l’APE. I due documenti hanno natura e scopi differenti:

a) una prima importante differenza sta nel soggetto che redige il documento: l'AQE può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che ha già avuto un ruolo nei lavori; viene rilasciato dal costruttore e consegnato al Comune insieme alle documentazioni per il rilascio del CCEA. L' APE invece va redatto da un Certificatore Abilitato ed indipendente.

b) seconda differenza sta nel fatto che nell'AQE non è specificata la classe energetica dell'edifico La disciplina nazionale: A livello di legislazione nazionale, la certificazione energetica nel nostro Paese viene introdotta nel 2005 con la pubblicazione del D.lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. In ordine di tempo, le ultime modifiche al decreto sono state apportate dal decreto legge 63/2013 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2013, n. 90 che ha introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) a partire dal 04.08.2013. Entrambi gli attestati identificano il consumo annuale di energia di un edificio fornendo un’informazione immediata al cittadino relativamente all’aspetto energetico di un’abitazione. La disciplina nelle Regione Emilia Romagna: In alcune Regioni italiane, compresa l’Emilia Romagna, grazie alla c.d. “clausola di cedevolezza”, l’Attestato di Certificazione Energetica è ancora valido e non sarà sostituito dall’APE. La clausola di cedevolezza comporta la possibilità per le Regioni che hanno già legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici di continuare a seguire la propria disciplina, in luogo di quella nazionale, regolata dal D.lgs. 192/2013 recentemente modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito nella Legge n. 90/2013. La Regione Emilia Romagna ha infatti equiparato, come sopra riportato, le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE). A partire comunque dal 30.09.2013 gli attestati che la Regione rende disponibili in formato pdf, dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione, devono riportare la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”. Le definizioni di ACE e APE risultano quindi equiparate e rappresentano entrambe un documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione e il confronto. L’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. Nella medesima delibera n. 832/2013 si prevede che l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato vengano riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della disciplina

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tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE. Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all’articolo 9 del decreto legge 63/2003 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato il D.P.R. 59/2009; ciò, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni. Pertanto, la circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 0016416 del 07.08.2013, stabilisce che fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni, come l’Emilia Romagna, che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE (vedi appunto la D.A.L. n. 156/2008) in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia. Un recepimento provvisorio a quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE è stato messo in campo dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 832/2013, la quale precisa che allo scopo di garantire la coerenza della normativa regionale in materia di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici con l’evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale derivante da tale recepimento sarà necessario procedere nel prossimo futuro ad una revisione organica e sistematica della normativa regionale in materia, ovvero della deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156 e dei relativi Allegati come nel tempo modificai e/o sostituiti. La Regione Emilia Romagna ha emanato l'8 agosto 2013 una nota con la quale si precisa che “per quanto riguarda le procedure di certificazione energetica le nuove disposizioni non comportano significative modifiche immediate a quanto attualmente previsto dalle disposizioni delle Regione Emilia-Romagna in materia”. In particolare, per quanto concerne l'introduzione dell’Attestato di prestazione energetica, la Regione Emilia-Romagna “ha già provveduto con la Delibera della Giunta regionale 1366/2011 a sancire la sostanziale ed effettiva equivalenza tra le definizioni di “Attestato di Certificazione Energetica” e di “Attestato di Prestazione Energetica”, in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE; pertanto, il documento che viene registrato nel sistema regionale di certificazione energetica come “Attestato di Certificazione Energetica” è del tutto equivalente ad ogni effetto all’”Attestato di Prestazione Energetica” previsto dalla Legge 90/2013”. Quanto ai contenuti dell’Attestato e alle modalità di calcolo degli indici di prestazione energetica, la Regione precisa che “continuano ad applicarsi le norme vigenti nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 così come modificato dalla Legge 90/2013. Si veda in proposito anche la circolare ministeriale del 7 agosto 2013. Al contrario, nelle more del complessivo aggiornamento della normativa regionale, in materia di produzione e allegazione dell’Attestato devono essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis dell'art. 6 della legge n. 90 del 2013”. Dal 1° ottobre 2013, come già accennato, gli attestati che il sistema informatico regionale renderà disponibili in formato pdf, dopo la registrazione dei relativi dati e l’attribuzione del codice univoco di registrazione, riporteranno la denominazione di “Attestati di Prestazione Energetica”. La Regione Emilia Romagna ha infatti provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE) quale “documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica”. Con la delibera della Giunta regionale n. 1366/2011, la Regione Emilia Romagna ha sancito la sostanziale ed effettiva equivalenza tra le definizioni di “Attestato di Certificazione Energetica” e di “Attestato di Prestazione Energetica”, in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE; pertanto, il documento che viene registrato nel sistema

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regionale di certificazione energetica come “Attestato di Certificazione Energetica” è del tutto equivalente ad ogni effetto all’”Attestato di Prestazione Energetica” previsto dalla Legge 90/2013. Come indicato anche dalla circolare ministeriale del 7 agosto, rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013. Per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell’Attestato, devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3-bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m. Nel quadro legislativo nazionale, rispetto all’ACE, l’APE recepisce la direttiva europea 2010/31/UE, attualmente in vigore, mentre l’ACE recepisce la precedente direttiva europea 2002/91/CE. L’Italia si sta lentamente adeguando al recepimento della nuova direttiva. Tuttavia, sono ancora in fase di definizione le modalità di calcolo della prestazione energetica che adegueranno le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009). Per ora quindi, almeno fino a quando non saranno emanati i nuovi criteri guida per il calcolo delle prestazioni energetiche, rimarranno valide per l’APE le stesse istruzioni valide per l’Attestato di Certificazione Energetica, definite dal DPR 59/2009 e dalla norma UNI/TS 11300. In questa fase di transizione, quindi, le modalità di calcolo rimangono invariate, mentre a valle degli aggiornamenti tecnici, rispetto all’ACE, l’APE dovrà fornire indicazioni più dettagliate circa i suggerimenti per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e, nel computo dei fabbisogni energetici dell’edificio, dovrà tenere conto, oltre che della climatizzazione invernale ed estiva e della preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, anche della ventilazione e, per il settore terziario, dell’illuminazione e dell’energia richiesta da eventuali impianti ascensori o scale mobili. La differenza tra ACE ed APE non è solo formale (in Emilia Romagna al momento invece è di fatto solo formale), poiché il nuovo APE si distingue dal precedente certificato per i contenuti più completi e per la quantità di informazione più ampia. L’Attestato di Prestazione Energetica, infatti, è un documento che descrive la prestazione energetica dell’edificio. È lo stesso decreto 63/2013 a definire cosa si intenda con tale espressione. Si tratta, nello specifico della quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio: - la climatizzazione invernale e estiva, - la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, - la ventilazione e, per il settore terziario, - l’illuminazione, - gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità di energia viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici, in funzione dei quali viene attribuita all’edificio/unità immobiliare una classe energetica di appartenenza, espressa in una scala da A a G. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti. Si comprende, perciò, come l’APE sia un documento che consente di comprendere anche i margini di miglioramento della prestazione energetica degli edifici e anche dove intervenire per aumentare il risparmio energetico ottenibile. La validità residuale degli ACE; Gli ACE redatti precedentemente al 4 agosto 2013, non perdono valore e rimangono in validità per dieci anni a partire dalla data del loro rilascio, a meno di eventuali interventi di ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti in esso installati o in ottemperanza dei controlli sugli impianti fissati dalla legge. Se in corso di validità, l’ACE può quindi essere utilizzato, ad esempio, nel caso di allegazione ad un atto di compravendita o locazione stipulato successivamente al 4 agosto 2013.

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APE e mercato immobiliare: L’introduzione dell’APE è collegata anche al mercato immobiliare; sia per le compravendite che per gli affitti. Gli atti di trasferimento di immobili, infatti, sono nulli (quindi privi di effetti giuridici) se non viene allegato l’Attestato di Prestazione Energetica. Sul punto si è pronunciato anche il Centro Studi del Notariato con l’approfondito studio n. 657-2013/C ,scaricabile all’indirizzo:

http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratti/657-13-c.pdf Il nuovo Allegato 1 alla D.A.L. n. 156/2008, come modificato dalla D.G.R. n. 1366/2011, obbliga a riportare negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato di certificazione energetica. Con la conversione in legge del decreto “Destinazione Italia” (decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9), è stata eliminata la contraddizione normativa in materia di attestato di prestazione energetica che era sorta in seguito all’adozione del decreto legge n. 145/2013 e alla successiva legge 27 dicembre n. 147/2013. Ed infatti, se da una parte il decreto legge n. 145/2013, sostituendo i commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione) del D.lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) con un unico comma 3, manteneva l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica, la successiva legge n. 147/2013 (con l’articolo 1 comma 139 lettera a), inserendo la seguente premessa all'articolo 6 comma 3-bis (abrogato con il decreto legge n. 145/2013) “A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,”, rinviava l'obbligo di allegazione dell'APE alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal comma 12, e cioè dei decreti che dovranno intervenire a modificare le “Linee guida per la certificazione energetica” emanate con il decreto ministeriale 26 giugno 2009. La contraddizione normativa è stata risolta dal legislatore con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014, di conversione del decreto legge “Destinazione Italia”, attraverso l’abrogazione della lettera a) dell’articolo 1 comma 139 della legge n. 147/2013 che aveva rinviato, come sopra precisato, l’obbligo di allegazione dell’APE. In seguito al recente intervento normativo, il testo definitivo dell’articolo 6 comma 3 del D.lgs. 192/2005 è quindi il seguente: “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni”. E’ opportuno evidenziare che in sede di conversione del decreto legge, sia stato precisato come il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro i successivi quarantacinque giorni. Infine è stato confermato il contenuto dell’articolo 1 comma 8 del decreto Destinazione Italia il quale prevede che “Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato”. Quindi le parti possono evitare l’applicazione del precedente regime sanzionatorio, optando per la sanzione amministrativa, purché la nullità del contratto non sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato. In conclusione, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 sono state eliminate le contraddizioni normative create a fine anno 2013, confermando l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica in conformità alla direttiva comunitaria sulla prestazione energetica.

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Il professionista abilitato alla redazione e registrazione dell’APE: Non cambia, invece, la necessità ai fini del rilascio dell’APE di fare ricorso a un professionista abilitato, qualificato e indipendente secondo quanto stabilito dal recente D.P.R. n. 75/2013 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. In Regione Emilia Romagna, il soggetto certificatore deve provvedere alla registrazione dell’attestato attraverso un apposito sito dedicato (S.A.C.E. Sistema Accreditamento Certificazione Energetica); a seguito della registrazione, viene attribuito ad ogni APE un codice univoco di identificazione. Dal 17 marzo 20146, la registrazione degli attestati di prestazione energetica deve avvenire esclusivamente con firma digitale. In particolare, le modalità di registrazione degli APE precedentemente adottate dalla Regione non risultavano più allineate con le disposizioni di cui al nuove testo del Decreto legislativo n. 192/2005, che prevede che la trasmissione alla Regione di copia dell’APE rilasciata dal soggetto certificatore avvenga in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000, e quindi con le modalità in materia previste dall’art. 38 del medesimo Decreto. In conseguenza di ciò, a partire dal 17 marzo 2014 la registrazione degli Attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori avviene esclusivamente con le modalità previste dall’art. 38 comma 2 del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero prevedendone la sottoscrizione mediante firma digitale. Si evidenzia anche che le nuove modalità di trasmissione previste dal Decreto legislativo n. 192 modificato, qualificano in modo diverso il documento inviato dal soggetto certificatore alla Regione, determinando l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato D..PR. 445/2000. Si deve quindi porre grande attenzione alla correttezza dei dati trasmessi, anche per quanto riguarda i dati catastali, il cui inserimento garantisce che esiste un solo APE in corso di validità per ogni unità immobiliare identificata con i propri riferimenti. A seguito delle verifiche effettuate sull’applicativo SACE sono infatti emersi diversi casi di comportamento non conforme a quanto previsto dalle procedure qualora si tenti di registrare un APE con riferimenti catastali già presenti nel sistema. Ricordiamo che non è consentita l’emissione di un APE nel caso che ne esista già uno registrato a sistema con i medesimi riferimenti catastali. In tali casi, occorre procedere mediante revisione dell’APE esistente e non procedere alla emissione di un nuovo attestato ricorrendo alla artificiosa modifica dei dati catastali (mediante inserimento di caratteri impropri): si sottolinea che tale operazione, non conforme alle procedure stabilite, costituisce illecito. L’elenco dei Soggetti Certificatori Accreditati è visionabile sul sito:

http://energia.regione.emiliaromagna.it/servizi-online/certificazione-energetica La durata dell’APE: Anche la durata dell’APE è rimasta invariata rispetto all’ACE. Il documento ha una validità di 10 anni se non vengono eseguiti interventi che determinano la necessità di un aggiornamento delle prestazioni energetiche dell’edificio. Una volta emesso, l'Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare. E’ appena il caso di ricordare che, in ogni caso, l’Attestato di Prestazione Energetica rimane valido solo se i controlli e le revisioni periodiche degli impianti tecnologici a servizio del fabbricato vengono regolarmente svolti nei tempi e nelle modalità previste dalla legge. Se non vengono rispettate, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni. A tal fine, i libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all'APE. Sistema di calcolo dell’APE in Emilia Romagna: Il sistema di calcolo alla base della redazione degli APE in Emilia Romagna è quello indicato nella norma tecnica UNI/TS 11300, e precisamente:

6 Termine inizialmente previsto al 01.03.2014 e successivamente prorogato.

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1. UNI TS 11300-Parte 1 (pubblicata a maggio 2008 e attualmente in revisione - disponibile errata corrige del 2010): “Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale”;

2. UNI TS 11300-Parte 2 (pubblicata a maggio 2008 e attualmente in revisione - disponibile errata corrige del 2010): “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”;

3. UNI TS 11300-Parte 3 (pubblicata a marzo 2010 e attualmente in revisione): “Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”;

4. UNI TS 11300-Parte 4 (pubblicata il 10 maggio 2012): “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”-

Tali documenti sono coerenti con le norme elaborate dal CEN nell’ambito del Mandato M/343 a supporto della Direttiva Europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici. Le sanzioni per mancanza della certificazione energetica: L'articolo 15 del D.Lgs 192/05 è stato completamente modificato con l'entrata in vigore della Legge 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica. a) Per il certificatore energetico

Un certificatore o professionista qualificato che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione variabile tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali. Un certificatore o professionista qualificato che rilascia un APE o un AQE non veritiero, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all'80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3). Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, ecc. sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere.

b) Sanzioni in caso di vendita, di affitto ed annunci immobiliari Gravi (in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013 convertito con la Legge 90/2013, art. 12) sono le sanzioni per proprietari, locatari o responsabili della vendita come le agenzie nel caso in cui al momento della contrattazione, vendita o affitto l'immobile non sia dotato di attestato di prestazione energetica. Se l'immobile viene venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 8). Se l'immobile viene affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 300 ed i 1800 euro (comma 9). Se l'annuncio di un immobile da vendere od affittare non contiene i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro a carico del responsabile dell’annuncio (comma 10). Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci, tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutte informazioni contenute nell'Attestato di prestazione energetica.

c) Per il direttore dei lavori Il direttore dei lavori, come descritto nell'art. 8, deve consegnare al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori l’AQE e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal Comune, tramite lo Sportello Unico dell’Edilizia.

d) Per amministratore di condominio o proprietario di casa Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 5).

e) Per il costruttore

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Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non rilascia l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 7).

APE ed agibilità: Il comma 1 dell’art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 90 del 2013, stabilisce: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile”. Il comma 2 successivo, stabilisce: “Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità”. Le “ristrutturazioni importanti” sono definite all’art. 2 dello stesso Decreto: "ristrutturazione importante di un edificio: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture”. Dalle disposizioni sopra richiamate si evince con chiarezza che l’APE è legato al CCEA e pertanto va consegnato allo SUE unitamente alla richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità in tutti i casi di nuova costruzione di ristrutturazione importante come sopra definita. APE (o ACE): come si legge: Nel formato reso disponibile dal sistema SACE (Sistema Accreditamento Certificazione Energetica) attivato dalla Regione Emilia-Romagna, l’Attestato di Certificazione Energetica ha il seguente formato standard.

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Sul lato sinistro è riportato il codice identificativo univoco, che riporta, la data di rilascio e la data di validità dell’Attestato di Certificazione energetica: se non è presente tale codice l’Attestato non è stato trasmesso alla Regione Emilia-Romagna e quindi non è valido. Nella parte centrale del fronte dell’Attestato è riportata la scala di prestazione energetica dalla lettera A o A+ di colore verde, alla lettera G, di colore rosso, con evidenziato la lettera della Classe in cui ricade l’edificio, e l’indice EPtot relativo, espresso in kWh/m2anno, ovvero quanti kilowattora di energia primaria sono necessari ogni anno per ogni mq di superficie. La Classe energetica è determinata in base all’indice di prestazione EPtot. Castel San Giovanni, venerdì 21 marzo 2014

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7 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.