LE NOVITÀ SULLE SOCIETÀ DI COMODO Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli

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LE NOVITÀ SULLE SOCIETÀ DI COMODO Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli Studio Tributario e Societario Andreani dottore commercialista. Le modifiche alla disciplina delle società di comodo. Novità in UNICO 2008 sulle società di comodo: Ampliamento delle cause di esclusione - PowerPoint PPT Presentation

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LE NOVITÀ SULLESOCIETÀ DI COMODO

Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli

Studio Tributario e Societario Andreanidottore commercialista

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Le modifiche alla disciplina delle società di comodo

Novità in UNICO 2008 sulle società di comodo:

Ampliamento delle cause di esclusione

Rideterminazione di alcuni coefficienti

Estensione all’Irap

Riapertura termini per lo scioglimento agevolato

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Risultano ampliate le fattispecie di esclusione con riferimento alle società:

in fallimento, liquidazione giudiziale e coatta amministrativa e società in concordato preventivo

partecipate, per la maggior parte del periodo d’imposta, da un numero di soci pari o superiore a 50 (in precedenza 100) o da enti pubblici (direttamente) almeno nella misura del 20% del capitale sociale

che nel corso dell’esercizio e dei due precedenti hanno avuto un numero di dipendenti (a tempo indeterminato o determinato) mai inferiore a 10

(segue)

Società di comodo - ampliamento delle cause di esclusione

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Risultano ampliate le fattispecie di esclusione con riferimento alle società:

con un valore della produzione superiore al totale dell’attivo patrimoniale

congrue (anche per adeguamento) e coerenti ai fini degli studi di settore

rientranti nelle altre situazioni oggettive definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (14 febbraio 2008)

Società di comodo - ampliamento delle cause di esclusione

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Provvedimento del 14 febbraio 2008 – Disapplicazione della normativa senza presentazione dell’istanza. Ad esempio, la normativa sulle società di comodo è disapplicata (totalmente o parzialmente) per le società:

in liquidazione, che si impegnano (nella dichiarazione dei redditi) a richiedere la cancellazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva (l’esclusione è retroattiva, vale anche per l’esercizio precedente);

che detengono immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato (limitatamente ai predetti immobili);

che, nei precedenti periodi d’imposta, hanno presentato l’istanza con esito favorevole (se non sono intervenuti cambiamenti significativi);

(segue)

Società di comodo - ampliamento delle cause di disapplicazione

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Provvedimento del 14 febbraio 2008 – Disapplicazione della normativa senza presentazione dell’istanza. Ad esempio, la normativa sulle società di comodo è disapplicata (totalmente o parzialmente) per le società:

che a propria volta detengono partecipazioni in società: non di comodo; escluse dall’applicazione della normativa sulle società di comodo; estere collegate, cui si applica l’art. 168 del Tuir.

Società di comodo - ampliamento delle cause di disapplicazione

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In caso di “disapplicazione parziale”, la società deve compilare il prospetto di calcolo senza tenere conto delle attività escluse dall’applicazione della normativa sulle società di comodo.

Se, per effetto di eventuali altri assets non esclusi, la società non supera il test di operatività, resta ferma la possibilità di presentare apposita istanza di disapplicazione, qualora ricorrano situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi.

Le nuove cause di esclusione sono in vigore già per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Per tale periodo costituiscono situazioni oggettive di disapplicazione, senza necessità di interpello.

Società di comodo - ampliamento delle cause di disapplicazioneSocietà di comodo – Disapplicazione parziale

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Società di comodo – riduzione coefficienti

Riduzione di alcuni coefficienti per beni situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti (riportati tra parentesi )

TipologiaVerifica

operativitàCalcolo

redditività

Azioni e quote societarie 2% 1,5%

Terreni, fabbricati e navi 6% (1%)4,75% (0,9%)

Immbili A/10 5% (1%) 4% (0,9%)

Immobili abitativi 4% (1%) 3% (0,9%)

Altre immobilizzazioni 15% 12%

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Il reddito imponibile minimo da dichiarare è dato dalla seguente somma algebrica:

reddito derivante dall’applicazione dei coefficienti di redditività

- proventi esenti (ad esempio, plusvalenze in regime di participation exemption)

- proventi soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva

- dividendi esclusi da tassazione

= reddito imponibile minimo

Le riduzioni al reddito vanno indicate nel rigo RF86.

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Nella dichiarazione Irap è stata inserita la sezione VII, relativa al calcolo della base imponibile Irap delle “società di comodo”.

Nel caso in cui la società non sia esclusa dalla normativa sulle società di comodo e non superi il test di operatività (quadro RF per le società di capitali), occorre compilare la suddetta sezione (anche qualora il reddito dichiarato sia superiore a quello determinato in misura forfettaria).

Società di comodo - IRAP

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La base imponibile Irap è data dalla seguente somma algebrica:

Reddito minimo

+ retribuzioni spettanti al personale dipendente, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi occasionali

+ interessi passivi

- deduzioni spettanti ai fini Irap (per lavoro dipendente, cooperative sociali, ecc.)

= Base imponibile Irap netta

Società di comodo - IRAP

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La Finanziaria 2008 riapre i termini per la trasformazione in società semplici o lo scioglimento agevolato:

Il beneficio può essere utilizzato dalle società che non superano il test di operatività nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (anche se hanno ottenuto risposta favorevole all’interpello), e da quelle per le quali tale periodo costituisce il primo periodo d’imposta ;

Il beneficio può essere utilizzato anche dalle società escluse dalla normativa sulle società di comodo, a condizione che non abbiano superato il test di operatività nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 (circolare n. 9/2008);

(segue)

Società di comodo – trasformazione ed esclusione agevolata

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La Finanziaria 2008 riapre i termini per la trasformazione in società semplici o lo scioglimento agevolato:

Lo scioglimento o la trasformazione devono essere deliberati entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio (entro il 31 maggio 2008 per esercizio coincidente con l’anno solare), ma non anteriormente al 1° gennaio 2008;

Lo scioglimento agevolato può essere utilizzato anche dalle società per le quali la causa di scioglimento non dipende dalla volontà dei soci (ovverosia non è deliberato), sempre che tale causa si manifesti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 maggio 2008.

Società di comodo – trasformazione ed esclusione agevolata

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La Finanziaria 2008 riapre i termini per la trasformazione in società semplici o lo scioglimento agevolato:

E’ richiesto che le partecipazioni siano tutte detenute da persone fisiche (anche attraverso società fiduciaria), al di fuori dell’attività d’impresa. Tale presupposto deve sussistere (iscrizione libro soci) al 1° gennaio 2008 o entro 30 giorni da tale termine in forza di un titolo di trasferimento con data certa non anteriore al 1° novembre 2007.

Non è di ostacolo l’intestazione delle quote a società semplici, così come non è di ostacolo la modifica nelle percentuali detenute successivamente al 1° gennaio 2008 (se non vi è l’ingresso di nuovi soci) o l’uscita di alcuni soci.

Società di comodo – trasformazione ed esclusione agevolata

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Si riduce dal 25% al 10% l’imposta sostitutiva dovuta sul reddito della liquidazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro valore fiscalmente riconosciuto (in caso di trasformazione), sulle riserve e sui fondi in regime di sospensione d’imposta.

L’imposta sostitutiva dovuta sui saldi attivi di rivalutazione monetaria passa dal 10% al 5%.

L’imposta sostitutiva va indicata nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi (sezione II).

Società di comodo – trasformazione ed esclusione agevolata

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I benefici dello scioglimento e della trasformazione agevolati consistono:

nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% delle imposte sui redditi e IRAP sul reddito di impresa del periodo di liquidazione (nel caso di scioglimento) o sulla differenza tra il valore normale e quello contabile dei beni posseduti al momento della trasformazione.

nell’assoggettamento delle riserve in sospensione ad imposta sostitutiva del 10% e dei saldi di rivalutazione ad imposta sostitutiva del 5%.

(segue)

Società di comodo – trasformazione ed esclusione agevolata

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I benefici dello scioglimento e della trasformazione agevolati consistono:

nella possibilità di valutare i beni immobili oggetto di assegnazione ai soci su base catastale anziché in base al valore normale.

nell’assoggettamento degli immobili assegnati ai soci (esclusi da IVA) ad imposta di registro dell’1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Società di comodo – trasformazione ed esclusione agevolata