Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
description
Transcript of Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
![Page 1: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/1.jpg)
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
Legge 53/1994
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 2: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/2.jpg)
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
dispositive reperibili sul sito www.pergliavvocati.it
tutorial video su youtube.com/fiffcnf
![Page 3: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/3.jpg)
norme di riferimento
Legge Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228ha modificato
DL Crescita 2.0 18 ottobre 2012 n. 179introducendo
art. 16 quatermodificato
L. 21 gennaio 1994 n. 53introducendo
art. 3 bis
![Page 4: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/4.jpg)
norme di riferimento
Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011Regole tecniche
Provvedimento Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014Specifiche tecniche
Decreto Legislativo nr. 82 del 7 marzo 2005Codice dell'amministrazione digitale (CAD)
D.P.R. nr. 68 del 11 febbraio 2005Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata
Decreto Legge nr. 179 del 18 ottobre 2012 - art. 5Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC)
introduce art. 6 bis -> CAD
Decreto Ministeriale sviluppo economico 19 marzo 2013Attuativo INI-PEC
Decreto Legge nr. 185 del 29 novembre 2008 art. 16, comma 6 convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012
converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012Obbligo PEC Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 5: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/5.jpg)
norme di riferimento
L. 21 gennaio 1994 n. 53artt. 3 bis + 9.1 bis
Decreto Ministeriale nr. 44 del 21 febbraio 2011Regole tecniche art. 18
Provvedimento Responsabile DGSIA del 16 aprile 2014Specifiche tecniche art. 19 bis
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 6: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/6.jpg)
Art. 3-bis L. 53/1994
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
![Page 7: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/7.jpg)
D.M. nr. 48 del 3 aprile 2013 (art. 1)modifica
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
norme di riferimento
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 8: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/8.jpg)
requisiti
1 autorizzazione Consiglio Ordine dove l’avvocato è iscritto art. 7 L. 53/1994
non ulteriore autorizzazione per PEC
Avv. Fabrizio Pettoello
Cassazione nr. 3994
19.2.2014
![Page 9: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/9.jpg)
art. 8 L. 53/1994
1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
4-bis Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 10: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/10.jpg)
requisiti
2 proprio indirizzo PECrisultante da pubblici elenchi
http://pst.giustizia.it/PST http://www.inipec.gov.it
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 11: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/11.jpg)
requisiti
3 procura alle liti
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 12: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/12.jpg)
requisiti
4 indirizzo PEC destinatariorisultante da pubblici elenchi
http://indice.PA.gov.it
registro imprese
http://pst.giustizia.it/PST
INI PEC
domicilio digitale cittadino
Avv. Fabrizio Pettoello
art. 6 bis CADsolo comunicazioni tra cittadino e [email protected]
NO > CEC-PAC
![Page 13: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/13.jpg)
Art. 16 ter D.L. crescita 2.0 179 del 18.10.2012
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 domicilio digitale del cittadino e 16, comma 12, elenco pubbliche amministrazioni tenuto da Ministero della giustizia del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 registro delle imprese, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 INI PEC, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ReGIndE.
pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 14: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/14.jpg)
INI PEC
![Page 15: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/15.jpg)
PEC da pubblico elenco non PEC indicata nell’atto
![Page 16: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/16.jpg)
requisiti
5 dispositivo di firma digitale
![Page 17: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/17.jpg)
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD
2.Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 18: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/18.jpg)
Art. 2702 c.c. Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 19: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/19.jpg)
Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica CAD
3.L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
sospensione o revocadisciplinate da
artt. 16 e ss. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 13 gennaio 2013
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 20: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/20.jpg)
preparazione atto da notificare
documento informatico copia informatica
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 21: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/21.jpg)
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 22: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/22.jpg)
documento informatico art. 21 CAD
Formati
art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011
.pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj
art. 13 Specifiche Tecniche.PDF unico valido per atti processuali in forma di
documento informatico.
privo di elementi attivi ottenuto da trasformazione
documento testuale
preparazione atto da notificare
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 23: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/23.jpg)
firma del documento informatico
art. 21 CAD
preparazione atto da notificare
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 24: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/24.jpg)
preparazione atto da notificare
documento informatico copia informatica
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 25: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/25.jpg)
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis L. 53/1994, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22 II CAD, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis V comma L 53/ 1994.
![Page 26: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/26.jpg)
Art. 3 bis l. 53/1994
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22 CAD, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
![Page 27: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/27.jpg)
preparazione atto da notificare
copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico
art. 22 CAD
formati
art. 13 Specifiche Tecniche previste art. 34 DM 44/2011
.pdf .odf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml - .zip .rar .arj
art. 13 Specifiche Tecniche.PDF unico valido per atti processuali in forma di
documento informatico.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 28: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/28.jpg)
Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici CAD
2.Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 29: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/29.jpg)
preparazione relata di notifica
documentoinformatico
separata dagli atti da notificare
art. 21 CAD
sottoscritto con firma digitale
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 30: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/30.jpg)
art. 3 bis L. 53/1994
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del
consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 31: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/31.jpg)
relata notificadi documento nativo informatico
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94
e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di
___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi
dell’art. 18 DM 44/2011 e dell’art. 83, 3° comma c.p.c.
notifico
l’allegato atto di citazione innanzi al Tribunale di ___ a ___ di ___ all’indirizzo di posta
elettronica certificata ___ estratto dall’ ___
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 32: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/32.jpg)
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avvocato ___ iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di ___, ai sensi della L. 53/94
e ss.mm., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ex art. 7 della stessa legge dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di ___, come da delibera n. ___ del ___, quale difensore del signor ___ di
___, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata a margine
dell’____
notifico
l’allegata sentenza nr. ___ emessa il ___/___/___ dal Tribunale di ____, sezione di ____ nella causa
NRGR ___/___ alla _______ all’indirizzo di posta elettronica certificata __@__ estratto dall’ ___
attesto
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 L. 53/94 e
dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che la decisione
notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta.
Avv. Fabrizio Pettoello
relata notificadi copia informatica di documento analogico
![Page 33: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/33.jpg)
art. 3 bis L. 53/1994
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.
![Page 34: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/34.jpg)
preparazione procura alle liti
![Page 35: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/35.jpg)
riferibilità procura ad atto
procura alle liti
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 36: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/36.jpg)
art. 83 cpc
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce …
… o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
L. 69 del 18 giugno 2009
L. 141 del 27 maggio 1997 > 3° comma, 3 proposizione
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 37: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/37.jpg)
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 38: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/38.jpg)
procura con documento digitale
firmata digitalmente da cliente
procura cartacea
preparazione procura alle liti
firmata di pugno da cliente
copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato
certificata con firma di pugno dell’Avvocato
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 39: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/39.jpg)
preparazione procura alle liti
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 40: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/40.jpg)
preparazione documentazione
atto
procura
relata di notifica
Avv. Fabrizio Pettoello
cartella pratica
schermata INI-PEC
![Page 41: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/41.jpg)
preparazione PEC
Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94
tratti dapubblici registri
Avv. Fabrizio Pettoello
atti da notificare
![Page 42: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/42.jpg)
flusso PEC
gestore PECmittente
gestore PECdestinatario
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 43: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/43.jpg)
art. 3 bis L. 53/1994
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
principio di scissione del momento perfezionativo della notificaC. Cost. 26 novembre 2002 n. 477
buon fine notifica solo in caso di ricezione di entrambe le ricevute
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 44: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/44.jpg)
salvataggio PEC
formati .eml .m
sg
non .txt
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 45: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/45.jpg)
prova di avvenuta notifica: le ricevute
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 46: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/46.jpg)
ricevuta accettazione
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 47: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/47.jpg)
ricevuta di avvenuta consegna
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 48: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/48.jpg)
prova di avvenuta notifica
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 49: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/49.jpg)
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis III comma L. 53/1994 è quella completa, di cui all'articolo 6 IV, DPR 68/2005.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 50: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/50.jpg)
art. 9 bis L. 53/1994
1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna ene attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 51: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/51.jpg)
Art. 23. D. Lgs. 82/2005Copie analogiche di documenti informatici
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 52: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/52.jpg)
art. 19 bis specifiche tecniche
La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previ ste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della mede sima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta te lematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ri cevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazio ne; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 53: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/53.jpg)
art. 10 L. 53/1994
1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.
destinatari euro
1 > 2 2,60
3 > 6 7,70
7 < 12,40Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 54: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/54.jpg)
art. 18 delle Regole Tecniche DM 44/2011
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 55: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/55.jpg)
147 c.p.c. Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21
nullità relativa, ma solo per rifiuto del destinatario (C., S.U., 946/1954; C. 2110/1972)
non applicabile alla notifica via posta orario di cui all’art. 147 cpc è sostituito da quello di apertura degli uffici (C. 3478/1979)violazione 147 incide solo sua conoscenza e quindi su decorrenza termine impugnazione (C. St., Sez. VI, 2.8.2006, n. 4710)
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 56: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/56.jpg)
copie di cortesia: SI o NO
art. 163 cpcun indirizzo giurisprudenziale ritiene non sufficiente l'avvertimento che si limiti a richiamare la disposizione del codice: dovrebbero essere indicate specificamente le decadenze in cui si incorre
oggetto più esplicito testo con indicazione degli atti notificati copie di cortesia in formato .pdf
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 57: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/57.jpg)
Impresa senza PEC
art. 16, comma 6 d.l. n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito l. n. 2 del 28 gennaio 2009)Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 58: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/58.jpg)
Impresa senza PEC
art. 5 l. n. 221 del 17 dicembre 2012 (converte con modificazioni d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012)1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione) al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto.2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda (fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata).
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 59: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/59.jpg)
Impresa senza PEC
art. 2630 cc - Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositiChiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
applicabile anche in caso di comunicazione (volutamente ?) errata.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 60: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/60.jpg)
Impresa senza PEC
art. 2193 cc - Efficacia dell'iscrizioneI fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Iscrizione ha efficacia dichiarativa.
Avv. Fabrizio Pettoello
![Page 61: Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062518/5681435b550346895dafda4f/html5/thumbnails/61.jpg)
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
Legge 53/1994
Avv. Fabrizio Pettoello