L’antiriciclaggio negli Studi Professionali 16_06_2017.pdf · della tutela della privacy. ......
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L’antiriciclaggio negli
Studi Professionali
Brescia, 16 giugno 2017
Dott. Massimo Braghin
ANTIRICICLAGGIO
Il decreto 231/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il
concetto di riciclaggio ai fini amministrativi.
Oltre alla definizione, diversa rispetto a quella di carattere penale,
prescrive delle regole di comportamento che determinati soggetti
devono adottare per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del
terrorismo tramite il sistema finanziario ed economico.
I soggetti indicati entrano così in un ruolo collaborativo con le
autorità al fine di prevenire tale reato.
La norma non è volta a punire il reato di riciclaggio in sé, che
continuerà ad essere punibile sotto il profilo penale, ma la
mancata collaborazione per la prevenzione di tale reato.
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ANTIRICICLAGGIO
È richiesta la collaborazione a determinati soggetti, affinché adottino
idonei ed appropriati sistemi per verificare la clientela, nel rispetto
della tutela della privacy.
Il decreto individua 4 gruppi di soggetti destinatari di specifici obblighi di
collaborazione per individuare possibili operazioni a rischio.
PROFESSIONISTI (art.12):
sono divisi in 4 categorie, ossia a) gli iscritti all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro; b) ogni altro
soggetto che rende servizi o prestazioni in materia di contabilità e tributi;
c) notai e avvocati e d) i prestatori di servizi relativi a società e trust.
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ANTIRICICLAGGIO
Art. 12 D. LGS. 231/20017
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41
non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1
per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono
riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità
di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano
ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
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ANTIRICICLAGGIO
Esclusioni: Attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni
fiscali e attività legate all’amministrazione del personale.
A tal riguardo l'art. 12 al comma 3 prevede che gli obblighi di
registrazione ed archiviazione non sussistono per i consulenti del
lavoro per la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e per gli adempimenti in
materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12.
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ANTIRICICLAGGIO
I Consulenti del Lavoro sono competenti in ordine allo svolgimento di
ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente
all’amministrazione del personale in cui rientrano, non solo
l'elaborazione dei cedolini, ma anche tutte le attività annesse e
connesse alla gestione del personale.
E pertanto, per tutte le prestazioni tipiche dell’amministrazione del
personale non esistono obblighi in relazione all’adeguata verifica e
registrazione della clientela.
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ANTIRICICLAGGIO
art. 8 D. Lgs. 231/2007
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli
ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al
presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti,
secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente,
promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti
indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti nei propri albi,
nonchè dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli
obblighi stabiliti dal presente decreto.
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ANTIRICICLAGGIO
ATTENZIONE !!! Non rientrano nell’esclusione:
le attività svolte da un consulente del lavoro – oltre evidentemente alla gestione e
consulenza strettamente connessa ed annessa al personale dipendente - che
riguardino ad esempio consulenze su contratti di compravendita, societarie,
tributarie, gestione della contabilità.
quando il professionista ritiene che la prestazione richiesta (anche dunque in
materia di personale dipendente ed adempimenti connessi) può essere riconducibile
ad attività di riciclaggio. Infatti, in queste ipotesi, non valgono limiti o deroghe di
sorta. Vale a dire che se il cliente, ad avviso del professionista, sebbene stia
richiedendo la redazione del cedolino e null’altro, stia in realtà riciclando denaro
illecito, scattano automaticamente tutti gli obblighi quali l’identificazione, la verifica e
la segnalazione.
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ANTIRICICLAGGIO
CLIENTI E OPERAZIONI OGGETTO DI VERIFICA
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 231/2007, per “cliente”
deve intendersi il soggetto al quale i destinatari della normativa indicati
agli artt. 12 (professionisti) e 13 (revisori contabili) rendono una
prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.
Ciò posto, in relazione a ciascun cliente il professionista dovrà in primo
luogo verificare la sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica. A tal fine,
posto che l’art. 16 del d.lgs 231/07 contiene un’elencazione dei casi in cui
l’adempimento in oggetto deve essere espletato, è senz’altro utile una
classificazione delle prestazioni normalmente svolte dai professionisti.
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Prestazioni escluseAdempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla L. 11 gennaio 1979, n.12
art. 12, co. 3, d.lgs. 231/2007
Nella formulazione previgente, l’esonero riguardava gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 12/1979. Ai fini dell’esonero erano perciò necessarie sia la qualifica di consulente del lavoro (elemento soggettivo) sia l’attività svolta (elemento oggettivo).
Nella nuova formulazione permane il richiamo generico alla l. n. 12/1979, mentre è soppresso il riferimento all’art. 2, comma 1. Ne discende che tutti coloro che, seppur con una qualifica diversa da quella di consulenti del lavoro, svolgono professionalmente adempimenti in materia di amministrazione del personale sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica e di registrazione di tali adempimenti.
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Prestazioni escluse – Rif. Linee Guida CNDCEC
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali
Docenze a corsi, convegni e simili
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi
antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)6
Funzione di revisore in enti pubblici
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato
del controllo contabile)
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione
straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di
liquidatore nelle procedure giudiziali
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
Incarico di recupero crediti
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Prestazioni escluse – Rif. Linee Guida CNDCEC
Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs.
231/2007)
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione
del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80
Pareri giuridici pro‐veritate
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale
Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
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Prestazioni oggetto di
adeguata verifica
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Prestazioni oggetto di adeguata verifica – Rif. Linee Guida CNDCEC
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICAOperazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali),
patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del
business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
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Prestazioni oggetto di adeguata verifica – Rif. Linee Guida CNDCEC
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICAOperazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre
soglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento
della personalità
giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla
realizzazione dello scopo
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Prestazioni oggetto di adeguata verifica – Rif. Linee Guida CNDCEC
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICAOperazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo
1942, n. 267
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere
continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust
e soggetti giuridici analoghi
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società
cooperative, Onlus ed altri enti
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
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Prestazioni oggetto di adeguata verifica – Rif. Linee Guida CNDCEC
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICAOperazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti
giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o
soggetti giuridici analoghi
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art.
182‐bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 ,
secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione legale dei conti
Tenuta della contabilità
Trasformazioni
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Prestazioni oggetto di
adeguata verifica
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La tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi esclusa dal novero delle prestazioni professionali soggette all’obbligo di adeguata verifica della clientela e di registrazione, tenuto conto che tale prestazione non ha ad oggetto mezzi di pagamento né comporta trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non può ritenersi “operazione” ai sensi del D.lgs. 231/2007 perché non finalizzata a obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale.
Prestazioni oggetto di
adeguata verifica
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Le operazioni di consulenza, in particolare le
consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di
verifica solo qualora sussistano le condizioni
previste dall’art. 1, co. 2, lett. l, del D.lgs. n.
231/2007, ossia nei casi di “attività determinata o
determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura
finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della
situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite
una prestazione professionale”.
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI VERIFICA
RICHIESTA
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L’adeguata verifica della clientela dovrà essere assolta da parte del professionista secondo modalità:
a) ordinarie, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del d.lgs. 231/07;
b) semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 25 del d.lgs 231/07 e all’art. 4 dell’allegato tecnico;
c) rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 28, commi 2 e 5 del d.lgs 231/07 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico.
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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art. 18 D.Lgs. 231/2007
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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art. 19 D.Lgs. 231/2007
Modalita' di adempimento degli obblighi
L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
l'identificazione e la verifica dell'identita' del cliente e del titolare effettivo e' svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identita' non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui e'conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una societa' o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identita' dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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art. 19 D.Lgs. 231/2007
Modalita' di adempimento degli obblighi
L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita‘ di seguito descritte:
l'identificazione e la verifica dell'identita' del titolare effettivo e' effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identita' del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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art. 19 D.lgs. 231/2007
Modalita' di adempimento degli obblighi
L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita‘ di seguito descritte:
il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attivita'commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 29
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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art. 20 D. Lgs. 231/2007
Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita‘ competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entita' del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
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art. 20 D. Lgs. 231/2007
Approccio basato sul rischio
con riferimento al cliente (profilo soggettivo):
1. natura giuridica;
2. prevalente attivita' svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
ORDINARIE
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 32
art. 20 D. Lgs. 231/2007
Approccio basato sul rischio
con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale (profilo oggettivo):
1. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2. modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. ammontare;
4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO MODALITA’
RAFFORZATA ART. 28
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TEMPI DI ESECUZIONE
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combinato disposto di cui agli artt. 19 e 22 del D.lgs. n. 231/2007
l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) é svolta al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. (identificazione del cliente prima di eseguire la prestazione professionale o l’operazione richiesta.
art. 22: …gli obblighi di adeguata verifica devono applicarsi “al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente”.
TEMPI DI ESECUZIONE
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primo contatto utile = “incontro” con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione in essere.
Se la situazione si modifica (ad es. a seguito del conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della modifica dei soggetti connessi all’incarico), ovvero il professionista viene a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio, l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il “primo contatto utile”.
OBBLIGHI ORDINARI
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Ambito di applicazione
Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più
frequenti che si individuano, tuttavia, in via
residuale: quando non devono applicarsi gli
obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli
semplificati.
OBBLIGHI ORDINARI
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 37
art. 21 D. Lgs. 231/2007 - Obblighi del cliente
I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del
presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti
forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L’APPROCCIO
BASATO SUL RISCHIO
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 38
Obbligo di astensione – art. 23 D. Lgs. 231/2007
il professionista che non é in grado di rispettare il contenuto dell’obbligo di
adeguata verifica della clientela deve astenersi dall’eseguire la prestazione
professionale, ovvero deve porre fine alle eventuali prestazioni professionali già in
corso, valutando l’opportunità di effettuare la segnalazione del soggetto
interessato alla UIF.
La norma riformulata stabilisce che “prima di effettuare la segnalazione di
operazione sospetta alla UIF ai sensi dell’articolo 41 e al fine di consentire
l’eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7,
lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono
dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il
riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo”.
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE
FASCICOLO CLIENTE
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 39
Obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente. In particolare i professionisti:
per quanto riguarda l’adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.
La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE
FASCICOLO CLIENTE – Rif. Linee Guida CNDCEC
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 40
Cosa deve contenere il fascicolo cliente ?
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (obbligatoria per le persone fisiche).
fotocopia codice fiscale
fotocopia partita iva (per i titolari di partita iva)
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza)
verbale CdA di nomina
scheda per l’adeguata verifica della clientela
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE
FASCICOLO CLIENTE – Rif. Linee Guida CNDCEC
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 41
La procedura
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/ii effettivo/i dell’operazione
documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata
eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza)
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, éconsigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale)
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (ai sensi dell’art. 19 il professionista deve identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo dell’operazione; ai sensi dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto titolare dell’operazione)
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE
FASCICOLO CLIENTE – Rif. Linee Guida CNDCEC
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 42
La procedura
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
documenti delle prestazioni professionali svolte
eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.)
TRASCRIZIONE DEI DATI RACCOLTI E ISTITUZIONE
FASCICOLO CLIENTE – Rif. Linee Guida CNDCEC
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 43
La procedura
eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “blacklist” (eventuale iscrizione del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall’ONU, UE, OFAC e nelle altre liste internazionali. Eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. del cliente. Eventuale risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali)
eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre‐contezioso
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (ad es., brevi considerazioni sulle motivazioni di una mancata segnalazione).
Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del conferimento dell’incarico professionale o dello svolgimento dell’operazione, deve essere aggiornato al primo contatto utile e presentato su richiesta degli organi di controllo.
Il fascicolo della clientela va conservato per dieci anni dalla conclusione dell’operazione o dalla fine della prestazione professionale continuativa.
INCARICO PROFESSIONALE
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 44
L’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione.
Obbligo di acquisizione delle informazioni necessarie al corretto adempimento dell’obbligo prima di eseguire la prestazione o l’operazione richiesta.
La data di conferimento dell’incarico professionale, verbale o per iscritto è fondamentale (meglio regolarizzare qualsiasi incarico in forma scritta).
INCARICO PROFESSIONALE
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Gli elementi essenziali del mandato professionale ai fini dell’assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio:
oggetto e complessità dell’incarico;
decorrenza e durata dell’incarico;
compensi e rimborsi spese;
obblighi del professionista;
obblighi del cliente;
recesso;
mediazione/arbitrato in caso di controversia;
obblighi antiriciclaggio da parte del professionista;
l’informativa al cliente sul trattamento dei dati in materia di normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003);
il nominativo del professionista di riferimento (soprattutto nel caso di studio con più professionisti).
Il mandato professionale scritto e le sue eventuali modificazioni successive formano parte integrante del fascicolo della clientela ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2007.
INCARICO PROFESSIONALE
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La data di accettazione del mandato assume rilevanza per l’applicazione del termine di cui all’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 – Obblighi di registrazione (“…non oltre il trentesimo giorno successivo …all’accettazione dell’incarico professionale…”).
Studio associato o STP: indicazione del singolo professionista incaricato (e quindi di riferimento, con le relative responsabilità) è dato di fondamentale importanza e chiarezza, anche verso i rispettivi partner.
PROFESSIONISTA – Rif. Linee Guida CNDCEC
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Il professionista di riferimento del cliente assume i seguenti compiti:
imposta e attua procedure di controllo interno per la verifica del corretto
adempimento degli obblighi/adempimenti antiriciclaggio.
dispone ed attua il programma di formazione dei soggetti interessati alla
normativa nell’ambito dello studio ;
accetta l’incarico professionale e formalizza con il cliente il relativo
mandato; se il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela, non è possibile eseguire operazioni o
prestazioni professionali e pertanto è necessario porre fine alla
prestazione professionale già in essere e valutare se effettuare una
segnalazione di operazione sospetta;
determina il tipo di adeguata verifica da adottare (ordinaria, semplificata,
rafforzata), a seconda della tipologia del cliente e della situazione;
PROFESSIONISTA – Rif. Linee Guida CNDCEC
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 48
Il professionista di riferimento del cliente assume i seguenti compiti:
imposta ed esegue correttamente l’adeguata verifica del cliente secondo
l’approccio basato sul rischio, raccogliendo i documenti e le informazioni
rilevanti ai fini antiriciclaggio;
imposta ed esegue correttamente gli obblighi di registrazione (avendo
preliminarmente deciso se adottare l’archivio o il registro cartaceo) e di
conservazione dei dati raccolti;
esegue il controllo costante ai fini dell’adeguata verifica;
Segnala eventuali operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al
terrorismo;
comunica le infrazioni all’utilizzo del contante.
PROFESSIONISTA
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 49
Operativamente, il professionista procede come segue:
considera gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività
svolta, comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e associa
a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore
rischiosità: emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio
connesso al cliente;
considera gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento,
ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione)
e assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di
minore/maggiore rischiosità: emerge un punteggio complessivo, che indica il
livello di rischio connesso all’operazione;
dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti emerge un unico
indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art.
20 d.lgs. 231/2007;
aggiorna l’indice unico durante il rapporto.
PROFESSIONISTA
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 50
In base al valore assunto dall’indice di riciclaggio, il professionista dovrà procedere in
modo differenziato:
se l’indice è basso, il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica
secondo le modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti)
ed esercitare un controllo costante con periodicità da definire caso per caso a
seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale;
se l’indice è medio, il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica
secondo le modalità ordinarie e deve esercitare un controllo costante, con
periodicità prefissata e comunque ravvicinata in caso di clienti i cui dati varino
facilmente;
se l’indice è alto, il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica
secondo modalità rafforzate, esercitando un controllo costante, continuo e
rafforzato.
PROFESSIONISTA
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 51
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(Artt. 41, 43, 45 e 46 D.Lgs. n. 231/2007; Ministero della Giustizia, D.M. 16 aprile 2010)
Il professionista (il RA o i suoi collaboratori) deve segnalare all’UIF (Unità
d’Informazione Finanziaria) qualsiasi operazione conosciuta o sospettata che possa
ritenersi collegata a operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire
l`operazione, appena il segnalante viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Le
segnalazioni non comportano violazione in ordine agli obblighi del segreto
professionale e vanno inoltrate anche se l’operazione sospetta non abbia avuto luogo
per sospetti o rifiuto.
È fatto divieto di comunicare al cliente o a terzi interessati che verrà fatta o è stata
fatta la segnalazione all’UIF; il professionista ha solo la facoltà di dissuadere il proprio
cliente dal mettere in atto un’attività criminosa.
Le segnalazioni vengono effettuate dal professionista direttamente all’UIF.
PROFESSIONISTA
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PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE
INFRAZIONI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
(Artt. 49, 50 e 51, D.Lgs. n. 231/2007)
Il professionista che ha notizia di infrazioni alle disposizioni relative alla limitazioni
all’utilizzo del denaro contante deve segnalare, alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato, mediante comunicazione di irregolarità per transazioni in
contanti a mezzo raccomandata A/R, il trasferimento di denaro contante per un
importo pari o superiore a 3.000 euro entro 30 giorni da quando ha preso cognizione
di tali movimenti.
PROFESSIONISTA
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Modalità di segnalazione delle operazioni sospette
I professionisti di cui all’art. 12, comma 1, lettera a e c), del decreto 231/2007 (ossia,
notai, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, e consulenti del lavoro)
trasmettono la segnalazione di operazioni sospette direttamente all’Unità di
Informazione Finanziaria, ovvero agli Ordini professionali che provvedono ad inviare
senza ritardo ed integralmente alla stessa UIF la segnalazione, priva del nominativo
del segnalante.
Allo stato, si avvalgono degli ordini professionali i notai ed i consulenti del lavoro, per
effetto dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanati in data 27
febbraio 2009, di concerto con il Ministro della Giustizia, che ha individuati il Consiglio
nazionale del notariato e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro
quali Ordini abilitati a ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri
iscritti.
Viceversa, i soggetti non iscritti in albi, che rendono i servizi forniti da periti e consulenti e che
svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, i prestatori di servizi
relativi a società e trust ed i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili,
devono inviare la segnalazione direttamente all’Unita di Informazione Finanziaria
PROFESSIONISTA
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Indicatori di anomalia
casi in cui il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o
incomplete ovvero false riguardo la propria identità e quella
dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione
richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica
e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il
potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di
proprietà o di controllo;
richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni
aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico
patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico
patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso
appartiene;
PROFESSIONISTA
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Indicatori di anomalia
casi di ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio
fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di
comodo;
consulenze per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti
con l’attività commerciale sottostante;
consulenze per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata nei
mercati internazionali per esigenze legate ad un’attività commerciale con
l’estero di dimensioni contenute;
frequenti operazioni di acquisizione di partecipazione o di altri diritti su
imprese o aziende, non giustificate dall’attività svolta o da altri
ragionevoli motivi;
PROFESSIONISTA
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Indicatori di anomalia
pagamenti delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di
pagamento provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale, in
assenza di ragionevoli motivi;
transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società
di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società,
dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo
stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi;
richieste di prestazioni professionali che hanno lo scopo o l’effetto di
dissimulare o di ostacolare l’identificazione del titolare effettivo
dell’attività ovvero di occultare l’origine o la destinazione delle risorse
finanziarie coinvolte;
PROFESSIONISTA
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Indicatori di anomalia
acquisti o vendite di beni ad un prezzo palesemente sproporzionato
rispetto al valore di mercato degli stessi;
costituzioni e/o impieghi di strutture di gruppo complesse ed articolate,
anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla
dislocazione all’estero di uno o più società.
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO (RA) – Rif. Linee Guida
CNDCEC
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Le principali funzioni svolte dal RA sono:
definire, formalizzare, aggiornare la procedura antiriciclaggio, monitorarne il rispetto con il
supporto dei soggetti coinvolti;
verificare la completezza e l’accuratezza degli adempimenti antiriciclaggio effettuando
controlli periodici sulle registrazioni in archivio anche tramite estrazioni e comparazioni con gli
altri database di studio;
coordinare e pianificare le attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del
personale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
verificare e mantenere adeguata documentazione della rispondenza del software di gestione
dell’archivio agli standard tecnici;
interagire con i collaboratori quando necessario, interessando i responsabili di studio in caso
di negligenze reiterate;
gestire gli errori formali e di caricamento prodotti dall’archivio;
analizzare i movimenti finanziari rilevanti al fine di individuare eventuali indizi di operazioni
sospette, ove rilevanti nell’ambito della prestazione professionale fornita ovvero evidenziati
dal collaboratore/dipendente.
COLLABORATORI E DIPENDENTI
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I Collaboratori ed i dipendenti dello studio hanno
la funzione di coadiuvare il RA o il professionista
nel monitoraggio costante delle operazioni
svolte dal cliente.
COLLABORATORI E DIPENDENTI
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In dettaglio, l’addetto del back office (collaboratore/dipendente) ha i seguenti compiti,
se e in quanto delegato dal professionista:
istituisce uno scadenziario al fine di avere documenti di identità sempre in corso
di validità, nell’ambito del fascicolo della clientela;
partecipa al piano di formazione/aggiornamento proposto dal professionista in
materia antiriciclaggio;
collabora al piano di controllo interno attuato dal professionista;
segnala tempestivamente al professionista qualsiasi genere di incongruenza con
riferimento al rapporto con la clientela, anche avuto riguardo agli indici di
anomalia ed agli schemi di comportamento anomalo emanati dall’UIF;
segnala tempestivamente al professionista I movimenti finanziari rilevanti al fine
di individuare eventuali indizi di operazioni sospette;
segnala tempestivamente al professionista infrazioni all’uso del contante nello
svolgimento della tenuta della contabilità del cliente.
Rif. Linee Guida CNDCEC
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PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA
REGISTRAZIONE DEI DATI
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L’articolo 36 del D.Lgs. 231/2007: i professionisti
hanno l’obbligo di registrare le informazioni e
conservare i documenti che hanno acquisito per
assolvere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela. Tali adempimenti sono finalizzati a
consentire la ricerca e l’utilizzo in caso di indagini
su casi di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e per l’attività di analisi effettuata
dall’UIF o altre Autorità competenti.
PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA
REGISTRAZIONE DEI DATI
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 63
L’articolo 38 del D.Lgs. 231/2007: i professionisti, possono alternativamente istituire:
- un archivio informatico, nel quale annotare tutti i dati e informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs.231/2007; oppure
- un registro cartaceo, numerato e siglato in ogni pagina, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto e l’apposizione della firma degli obbligati, nel quale annotare i dati identificativi del cliente22; ulteriori dati e informazioni vengono poi conservati nel fascicolo istituito per ciascun cliente.
PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA
REGISTRAZIONE DEI DATI
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1. tipologia di prestazione professionale,
2. data di registrazione,
3. dati identificativi del cliente e dell’eventuale
titolare
4. eventuali soggetti delegati a operare per conto
del titolare del rapporto/prestazione.
PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE E LA
REGISTRAZIONE DEI DATI
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Decorrenza dei termini di registrazione: 30 giorni dal compimento dell’operazione, dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
prestazione multipla: quando diversi professionisti di uno studio associato o società tra professionisti concorrono alla prestazione; in tale caso verranno indicati i nominativi di tutti i professionisti che intervengono sul cliente.
Obbligo di conservazione delle informazioni acquisite per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della prestazione professionale continuativa.
MODALITÀ OPERATIVE – Rif. Linee Guida CNDCEC
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Tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 231/2007, è possibile suddividere la sequenza degli adempimenti nelle seguenti fasi:
- il professionista/RA dispone la registrazione dei dati raccolti nell’archivio o nel registro cartaceo;
- il collaboratore verifica i documenti raccolti e segnala eventuali difformità o incompletezze al professionista/RA;
- il collaboratore istituisce apposito fascicolo intestato al cliente curando l’ordinata archiviazione dei documenti;
- il collaboratore aggiorna il fascicolo della clientela con le informazioni raccolte dal professionista in attuazione del controllo costante;
- all’atto dell’emissione delle parcelle il professionista/RA e il collaboratore verificano la congruità della descrizione delle prestazioni fatturate con l’istruttoria e le registrazioni antiriciclaggio;
- il professionista/RA comunica al collaboratore la conclusione dell’incarico professionale per le annotazioni del caso.
Con riferimento alle elencate modalità di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti, permane una piena autonomia decisionale e organizzativa che dovrà, comunque, consentire una ricostruzione delle valutazioni effettuate dal professionista in sede di adeguata verifica del cliente e di riservatezza verso soggetti non autorizzati.
FASCICOLO DELLA CLIENTELA
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 67
Il fascicolo della clientela: cartaceo o informatico.
Conservazione della documentazione in cartelle intestate a ciascun cliente.
Scannerizzazione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici in pdf o formati similari (magari con apposizione della la firma digitale per dare valore legale).
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016La disciplina in esame persegue l’obiettivo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.
A tal fine, i principi generali dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevedono che i destinatari delle disposizioni del decreto adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno e di valutazione e gestione del rischio”.
Il Ministero della Giustizia, con l’intento di garantire omogeneità di comportamento, con proprio Decreto del 16 aprile 2010, ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti e i revisori.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 68
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Se commessi intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 69
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Se commessi intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
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ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro
Il Consulente del Lavoro è destinatario della disciplina di cui all’art. 12, comma1, lettera a) del predetto D.Lgs. 231/2007 e, pertanto, fatto salvo l’esenzione, disposta dallo stesso art. 12, comma 3, “Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”, è fatto obbligo allo stesso di acquisire tutte le informazioni relative al cliente all’inizio del rapporto di consulenza e di procedere all’adeguata verifica della clientela.
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ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro
Adeguata verifica della clientela:
1) identificazione cliente;
2) identificazione del titolare effettivo;
3) ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale;
4) controllo costante durante la prestazione professionale;
5) registrazione e conservazione dati;
6) segnalazioni delle operazioni sospette;
7) formazione del personale ove esistente.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 72
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro
Prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela:
consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti;
consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 73
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro
Prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela:
assistenza e rappresentanza nel contenzioso amministrativo del lavoro e previdenziale;
assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti;
assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 74
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
Ambito di applicazione e obblighi dei Consulenti del Lavoro
Prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela:
consulenza di materia di contabilità e bilanci;
ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
redazioni di stime e perizie di parte;
assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 75
ANTIRICICLAGGIO
Circolare CNO n. 1137 del 11 novembre 2016
I Consulenti del Lavoro sono in ogni caso obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, registrare e conservare i dati e formare il personale ove esistente. Inoltre, gli stessi sono vincolati, fatte salve le specifiche esenzioni, all’osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, in considerazione del combinato disposto degli artt. 43 e 16, comma 1, del suddetto D.Lgs. 231/2007, che, tra l’altro, dispone in modo tassativo l’obbligo per i professionisti di effettuare l’adeguata verifica della clientela “quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”.
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Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
OGGETTO DEL MANDATO
L’incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:
consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, compilazione del libro unico del lavoro, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.;
ed in particolare:
consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e categorie speciali;
consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
consulenza ed assistenza inerente l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 77
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
OGGETTO DEL MANDATO
inoltre, l’incarico professionale ha ad oggetto le seguenti prestazioni in materia fiscale e tributaria:
Tenuta delle scritture contabili (ordinaria, semplificata o libero professionista)
assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;
rilascio del visto di conformità ed asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui abbia tenuto la contabilità – D.Lgs. 28/12/1998 n.490;
verifica della sussistenza delle condizioni, in capo alle aziende, del rilascio della concessione della agevolazione a sostegno della innovazione industriale – L. 28/05/1997 n.140 e DM 27/03/1998 n.235.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 78
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
OGGETTO DEL MANDATO
inoltre, l’incarico professionale ha ad oggetto le seguenti prestazioni in materia fiscale e tributaria:
attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell’istanza di rateizzazione, per le aziende per cui abbia tenuto la contabilità, come prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012;
certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il personale addetto alla ricerca e sviluppo – L. 30/12/2004 n.311 comma 347;
rilascio dell’attestazione di effettività delle spese sostenute – L. 27/12/2006 n.296 comma 1091 come già previsto dalla L. 18/10/2001 n.383 art.4 comma 2;
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie (es. modello Unico, IRAP, Certificazione Unica, modello 770, dichiarazione polivalente, Black List, modelli Intra, ecc.)
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 79
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico
professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico
e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni
provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 80
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con
un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 81
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
COMPENSO
Le parti concordano che al Professionista, che – con la sottoscrizione del presente conferimento d’incarico – espressamente accetta il mandato, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, spetta:
€ …………..………. per l’attività di consulenza;
(precisare se si vuole suddividere il compenso per le singole attività di consulenza dettagliate nell’oggetto del contratto) per n. ……… mensilità;
€ …………………... per l’elaborazione di ogni singolo prospetto di paga per n. …..….. mensilità;
€…………………….. per servizi contabili per n. ……….. mensilità;
€ ………………..…. per redazione dichiarazioni fiscali;
€ ………………...… per …………………………………………………………………………………
Il tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale ENPACL (attualmente al 4%) e IVA.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 82
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
COMPENSO
Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività
professionali normalmente richieste.
Nell’eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno
adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non
comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed
effettivamente svolte.
L’indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell’incarico e
all’importanza dell’opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo,
proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e
liberamente determinato.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 83
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
COMPENSO
Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di
complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato edotto delle
problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna
a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo
svolgimento dell’incarico.
Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi
collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 84
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento del compenso come determinato nell’articolo precedente deve corrispondersi da parte del cliente, previo ricevimento del preavviso di parcella e/o della parcella da parte del professionista, secondo le seguenti modalità:
Prevedere a titolo di corrispettivo iniziale almeno il 50% dell’intero compenso : una commissione iniziale pari a [inserire l’importo], di cui [inserire l’importo della prima rata] da corrispondere al momento della sottoscrizione del presente conferimento d’incarico;
Se trattasi di una singola operazione: una commissione successiva pari a[inserire l’importo] da corrispondere in ciascuna delle seguenti date [specificare le date del pagamento rateale], oltre IVA e Cassa Previdenziale;
OPPURE
se trattasi di una consulenza continuativa: una commissione mensile pari a [inserire l’importo], da corrispondere il [inserire la data] e al 30° giorno di ciascun mese fino a [risoluzione del Mandato][inserire la data], oltre IVA e Cassa Previdenziale Enpacl.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 85
Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
MODALITÁ DI PAGAMENTO
una commissione pari a [inserire l’importo], da corrispondere al momento
della chiusura dell’operazione, oltre IVA e Cassa di Previdenza. In aggiunta
al corrispettivo che precede, il professionista avrà diritto al rimborso delle
spese sostenute in connessione allo svolgimento dei servizi (es, viaggio,
telefono, etc.) dietro presentazione della documentazione giustificativa. Il
rimborso avverrà su presentazione di preavviso di parcella/fattura da parte
del professionista. Il cliente provvederà al rimborso entro [inserire il numero
di giorni] dalla ricezione del/la predetto/a fattura/preavviso di parcella]
Resta espressamente inteso tra le parti che il mancato pagamento degli acconti
richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dal professionista
costituiscono causa di risoluzione del presente mandato.
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Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
DURATA E RECESSO
Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni …..…., con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall’art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.
2237. Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
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Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
DURATA E RECESSO
Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito
comunicando all’altra parte la propria volontà a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di
mesi sei da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.
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Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
DURATA E RECESSO
Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, costituisce giusta
causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il
professionista all’immediata rinuncia del mandato conferitogli con
esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a
qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come
previsto dall’art. 2237, 3° comma, c.c..
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Conferimento di incarico professionale al
Consulente del Lavoro
DURATA E RECESSO
Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda
dal presente contratto senza l’osservanza delle modalità e dei
termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al
professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti
gli onorari dovuti fino all’ordinario termine di scadenza del
contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media
aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi.
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Sanzioni penali
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Sanzioni penali
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 92
Sanzioni amministrative
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 93
Sanzioni amministrative
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 94
Sanzioni amministrative
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Provvedimento che recepisce la direttiva Ue 2015/849 (nota
come IV direttiva antiriciclaggio) con modifiche e nuovi
obblighi per i professionisti.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Previsione di criteri oggettivi per la quantificazione delle sanzioni che tengono conto della distinzione tra persone fisiche e giuridiche e del valore delle pratiche. Le sanzioni amministrative sono state ridotte e graduate (secondo i professionisti in modo ancora insufficiente) fissando il limite minimo a 3 mila e il massimo a 50 mila euro.
Altra novità: per i professionisti coinvolti, la violazione delle norme antiriciclaggio costituisce anche illecito disciplinare secondo le varie norme ordinamentali.
Nessuna novità in merito all’obbligo di conservazione dei documenti che rimane per dieci anni.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Sanzioni sanzione amministrativa di 2mila euro ma se le violazioni sono «gravi,
ripetute o sistematiche» la sanzione sale da 2.500 fino a 50mila euro.
Le stesse soglie sono previste per la violazione degli obblighi di conservazione, per dieci anni, dei dati relativi alla clientela.
Chi invece omette di segnalare le operazioni sospette è soggetto a una sanzione da 3mila euro, che però va da 30mila a 300mila se queste violazioni sono gravi, ripetute e sistematiche.
Per i casi, infine, di falsificazione dei dati da parte dei «soggetti obbligati» è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Adeguata verifica uguale per tutti: non c’è più distinzione fra obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari, ai professionisti, ai revisori contabili e da parte di altri soggetti.
unica categoria i professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro ed altri soggetti che operano in campo contabile) nonché i revisori persone fisiche e società di revisione (art. 3, comma 4).
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Prestazione professionale rilevante = «Una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata».
L’art. 17 (comma 1, lett. a) stabilisce, a riguardo, che si dovrebbe procedere all’adeguata verifica «in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale».
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
qualsiasi prestazione professionale indipendentemente
dal valore, determina obblighi di adeguata verifica a
prescindere non solo dal fatto che la stessa abbia ad
oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore
superiore a 15.000 euro ma anche dalla patrimonialità
intrinseca alla medesima.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Esclusioni: attività di mera redazione e trasmissione di
dichiarazioni fiscali e di adempimenti in materia di
amministrazione del personale.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
informazioni sullo scopo
+
natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
/
volumi delle operazioni con le risorse economiche a disposizione del cliente
=
operazioni di volume troppo elevato in relazione alle presumibili risorse a disposizione del cliente potrebbero far ritenere che possano
essere in atto operazioni di riciclaggio di denaro.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Titolare effettivo
va identificato in ogni società, trust, associazione o fondazione, anche nei casi di basso rischio. Se ciò non fosse possibile va individuato nelle persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società.
non viene più definito nell’allegato ma direttamente all’art. 20 come la persona fisica o le persone cui in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
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Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Titolare effettivo
Obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva per le imprese dotate di personalità giuridica, con obbligo di iscrizione al registro delle imprese ex art. 2188 c.c. (cioè srl, spa, sapa e cooperative), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (tipicamente fondazioni, associazioni e comitati) avranno.
Trust = obbligati alla comunicazione di titolari effettivi, fiduciario o fiduciari e pertanto le sanzioni in oggetto saranno imputate a questi ultimi.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 105
Le novità 2017 sugli adempimenti antiriciclaggio
Titolare effettivo
registro dei «TE»: accesso consentito al Mef, alle
autorità di vigilanza del settore, all’Uif, agli organi
investigativi, alle autorità preposte al contrasto
dell’evasione fiscale. Per gli altri soggetti accesso
condizionato al pagamento di diritti di segreteria.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 106
Compensi agli amministratori:
trattamento previdenziale e fiscale
dopo la sentenza della Cassazione del
20/01/2017
Brescia, 16 giugno 2017
Dott. Massimo Braghin
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Il compenso percepito dall’amministratore di una società
può essere pignorato per intero e non entro un quinto in
quanto non si tratta di un vero e proprio “stipendio”, ma di
un compenso di natura differente dai redditi di lavoro
dipendente.
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Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Il rapporto tra amministratore e società non ha natura di lavoro subordinato ma natura societaria e pertanto il compenso percepito non è soggetto ai limiti imposti dal codice di procedura civile che consente di pignorare:
lo stipendio entro un quinto (1/5) o, in caso di crediti di natura differente, entro massimo la metà (1/2);
il conto corrente su cui viene depositato lo stipendio:
I) quanto alle somme già depositate all’atto della notifica del pignoramento, solo quelle che superano il tetto di 1344,21 euro;
II) quanto ai successivi accrediti, entro un quinto (1/5) o, in caso di crediti di natura differente, entro massimo la metà (1/2).
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 109
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Il rapporto di natura societaria tra amministratore e società
.
L’amministratore:
non deve sottostare alle direttive di altri
non ha obblighi di orario
non deve esercitare la propria attività nell’ambito del
controllo e della cornice impostagli da superiori.
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Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Il rapporto di natura societaria tra amministratore e società .
Così recita la sentenza: «Tra i rapporti societari deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società e amministratori, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della cosiddetta immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto di società perché serve ad assicurare l’agire della società, non assimilabile, in quest’ordine di idee, né ad un contratto d’opera né tanto meno a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato».
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 111
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Amministratore di una società di capitali, ossia una S.p.A.
(Società per azioni), S.r.l. (Società a Responsabilità
Limitata), S.a.p.a. (Società in accomandita per azioni):
non esistono limiti al pignoramento del compenso
indipendentemente che l’importo si trovi già sul conto
corrente del manager oppure che non sia stato ancora
erogato dall’azienda.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 112
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Come può il creditore può pignorare per intero lo stipendio
dell’amministratore?
1. pignoramento in capo all’azienda (prima del materiale
accredito del compenso)
2. pignoramento del conto corrente.
Pignoramento di qualsiasi bene senza alcun limite: non solo,
quindi, i beni mobili, le auto e la casa, ma anche il conto
corrente e i compensi ricevuti dalla società, senza trovare alcun
tipo di limite o ostacolo che, invece, troverebbe se il debitore
avesse un contratto di lavoro dipendente.
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 113
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 13
settembre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 1545
Ipotesi di richiesta da parte dell’amministratore a distanza di molti anni, del compenso per l’attività svolta ponendo a fondamento una delibera in ordine al compenso, che vien anche esposto nei bilanci annuali.
Quanti anni vanno considerati affinché non maturi la prescrizione per i crediti che compaiono in bilancio? (per la durata di cinque anni: Cass. 5 luglio 2016 n. 13686, ai sensi dell’art. 2948 c.c.).
….. “il riconoscimento del diritto, al fine dell’interruzione della prescrizione, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede solo una manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito, che può anche essere rivolta ad un terzo ovvero alla generalità. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione l’annotazione di un debito nel bilancio della società di capitali… nel caso in cui tale annotazione sia accompagnata da tutti gli elementi specifici dell’obbligazione quali entità, causale, soggetto creditore” (Cass.7 febbraio 1991, n. 1292).
Studio Dott. Massimo Braghin - CDL Rovigo 114